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Document 62015CN0456

Causa C-456/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 28 agosto 2015 — BASF SE/Repubblica federale di Germania

GU C 389 del 23.11.2015, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 389/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 28 agosto 2015 — BASF SE/Repubblica federale di Germania

(Causa C-456/15)

(2015/C 389/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: BASF SE

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

1)

Se la decisione 2013/448/UE (1) sia invalida e in contrasto con gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE, nella parte in cui stabilisce il fattore di correzione transettoriale uniforme nel senso che, nella determinazione del quantitativo massimo annuo di quote ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE («massimale per l’industria»), non sono state incluse le emissioni di gas di scarico destinate alla produzione di elettricità e le emissioni dovute alla produzione di calore in impianti di cogenerazione di energia termica ed elettrica.

2)

Se la decisione 2013/448/UE sia invalida e in contrasto con gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE, nella parte in cui crea un’asimmetria escludendo le emissioni dovute alla combustione di gas di scarico e al calore prodotto dalla cogenerazione di energia termica ed elettrica dalla base di calcolo nell’articolo 10 bis, paragrafo 5, secondo trattino, lettere a) e b), mentre l’assegnazione a titolo gratuito relativa a esse ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, e dell’articolo 10 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e conformemente alla decisione 2011/278/UE (2) spetterebbe a un impianto che non rientra nell’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

3)

Se la decisione 2013/448/UE sia invalida e in contrasto con gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE, nella parte in cui stabilisce il fattore di correzione transettoriale uniforme nel senso che, nella determinazione del quantitativo massimo annuo di quote ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE («massimale per l’industria»), non sono state prese in considerazione le emissioni di impianti che sono stati assoggettati allo scambio di emissioni solo nel secondo periodo nonché le emissioni di impianti inclusi nello scambio di emissioni mediante un «opt in» («opzione»).

4)

Se la decisione 2013/448/UE sia invalida e in contrasto con gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE, nella parte in cui stabilisce il fattore di correzione transettoriale uniforme nel senso che, nella determinazione del quantitativo massimo annuo di quote ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE («massimale per l’industria»), sono state prese in considerazione come deduzioni le emissioni di impianti chiusi prima del 30 giugno 2011, mentre non sono state incluse le emissioni di impianti che hanno iniziato a operare solo nel secondo periodo.

5)

Se la decisione 2013/448/UE sia invalida e in contrasto con i principi, propri dello stato di diritto, di buon andamento dell’amministrazione sanciti nell’articolo 298 TFUE e nell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella parte in cui essa stabilisce tale fattore di correzione transettoriale uniforme, poiché il calcolo del fattore di correzione non è stato reso pubblico.


(1)  2013/448/UE: Decisione della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27).

(2)  2011/278/UE: Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 2772] (GU L 130, pag. 1).


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