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Document 62015CJ0215
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 21 October 2015.#Vasilka Ivanova Gogova v Ilia Dimitrov Iliev.#Request for a preliminary ruling from the Varhoven kasatsionen sad.#Reference for a preliminary ruling — Judicial cooperation in civil matters — Jurisdiction, recognition and enforcement of decisions in matrimonial matters and matters of parental responsibility — Regulation (EC) No 2201/2003 — Scope — Article 1(1)(b) — Attribution, exercise, delegation, restriction or termination of parental responsibility — Article 2 — Concept of parental responsibility — Dispute between parents on travel by their child and the issue of a passport to the child — Prorogation of jurisdiction — Article 12 — Conditions — Acceptance of the jurisdiction of the courts seised — Non-appearance of the defendant — Jurisdiction not contested by the defendant’s legal representative appointed by the courts seised of their own motion.#Case C-215/15.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 ottobre 2015.
Vasilka Ivanova Gogova contro Ilia Dimitrov Iliev.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie).
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) – Attribuzione, esercizio, delega, revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale – Articolo 2 – Nozione di “responsabilità genitoriale” – Controversia tra i genitori in merito agli spostamenti del figlio minore ed al rilascio di un passaporto al medesimo – Proroga di competenza – Articolo 12 – Presupposti – Accettazione della competenza del giudice adito – Contumacia della controparte – Mancata contestazione della competenza giurisdizionale da parte del mandatario della controparte nominato d’ufficio dal giudice adito.
Causa C-215/15.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 ottobre 2015.
Vasilka Ivanova Gogova contro Ilia Dimitrov Iliev.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie).
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) – Attribuzione, esercizio, delega, revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale – Articolo 2 – Nozione di “responsabilità genitoriale” – Controversia tra i genitori in merito agli spostamenti del figlio minore ed al rilascio di un passaporto al medesimo – Proroga di competenza – Articolo 12 – Presupposti – Accettazione della competenza del giudice adito – Contumacia della controparte – Mancata contestazione della competenza giurisdizionale da parte del mandatario della controparte nominato d’ufficio dal giudice adito.
Causa C-215/15.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:710
*A9* Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie), Opredelenie 11/05/2015 (216)
*P1* Varhoven kasatsionen sad, Opredelenie 10/11/2015 (1988)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
21 ottobre 2015 ( * )
«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Sfera di applicazione — Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) — Attribuzione, esercizio, delega, revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale — Articolo 2 — Nozione di “responsabilità genitoriale” — Controversia tra i genitori in merito agli spostamenti del figlio minore ed al rilascio di un passaporto al medesimo — Proroga di competenza — Articolo 12 — Presupposti — Accettazione della competenza del giudice adito — Contumacia della controparte — Mancata contestazione della competenza giurisdizionale da parte del mandatario della controparte nominato d’ufficio dal giudice adito»
Nella causa C‑215/15,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria), con decisione dell’11 maggio 2015, pervenuta in cancelleria il giorno medesimo, nel procedimento
Vasilka Ivanova Gogova
contro
Ilia Dimitrov Iliev,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da L. Bay Larsen, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, J. Malenovský, M. Safjan, A. Prechal e K. Jürimäe (relatore), giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: I. Illéssy, amministratore
vista la decisione del presidente della Corte del 3 luglio 2015 di sottoporre la causa a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 settembre 2015,
considerate le osservazioni presentate:
— |
per il governo ceco, da J. Vláčil, in qualità di agente; |
— |
per il governo spagnolo, da M.A. Sampol Pucurull, in qualità di agente; |
— |
per la Commissione europea, da S. Petrova e M. Wilderspin, in qualità di agenti, |
sentito l’avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1, paragrafo 1, lettera b), 2, punto 7, 8, paragrafo 1, nonché 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1). |
2 |
La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Gogova e il sig. Iliev in merito al rinnovo del passaporto della loro figlia minore. |
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 |
I considerando 5 e 12 del regolamento n. 2201/2003 così recitano:
(...)
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4 |
L’articolo 1 del regolamento medesimo, rubricato «Ambito d’applicazione», così dispone: «1. Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative: (...)
2. Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:
3. Il presente regolamento non si applica:
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5 |
L’articolo 2, punto 7, del regolamento medesimo definisce la nozione di «responsabilità genitoriale» nel senso dei «diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore». Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita. |
6 |
Il successivo articolo 8, intitolato «Competenza generale», così recita: «1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi. 2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni [dell’articolo 12]». |
7 |
L’articolo 12 del regolamento 2201/2003, intitolato «Proroga della competenza», così dispone: «1. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell’articolo 3, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se:
(...) 3. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità dei genitori nei procedimenti diversi da quelli di cui al primo paragrafo se:
(...)». |
8 |
Il successivo articolo 16, intitolato «Adizione di un’autorità giurisdizionale», prevede quanto segue: «1. L’autorità giurisdizionale si considera adita:
|
Il diritto bulgaro
La legge relativa ai documenti d’identità bulgari
9 |
L’articolo 45, paragrafo 1, della legge relativa ai documenti d’identità bulgari (Zakon za balgarskite lichni dokumenti) prevede che la richiesta di passaporto per i figli minori sia depositata personalmente dai genitori dei medesimi. |
10 |
Ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, della legge medesima, nel combinato disposto con il successivo articolo 76, punto 9, il Ministro della Giustizia, ovvero altra persona eventualmente da questi delegata, può negare l’espatrio di un minore dalla Repubblica di Bulgaria, in assenza di consenso dei genitori, rilasciato per iscritto con autentica notarile, all’espatrio del proprio figlio minore. |
Il codice di famiglia
11 |
L’articolo 127a del codice di famiglia (Semeen kodeks) così recita: «1. Le questioni connesse agli spostamenti di un figlio minore all’estero ed al rilascio dei documenti d’identità necessari a tal fine vengono risolte dai genitori di comune accordo. 2. In caso di contrasto tra i genitori in merito all’accordo di cui al paragrafo precedente, la relativa controversia dev’essere sottoposta al Rayonen sad (tribunale distrettuale) nel cui distretto il minore sia la momento residente. 3. Il procedimento dinanzi al tribunale viene avviato per mezzo di ricorso proposto da uno dei genitori. Il giudice provvede a sentire l’altro genitore, salvo il caso di contumacia. Il giudice può disporre la raccolta di prove anche d’ufficio. (...)». |
Il codice di procedura civile
12 |
L’articolo 47 del codice di procedura civile (Grazhdanski protsesualen kodeks) così dispone: «1. In caso di impossibilità nel reperire la parte citata in giudizio al recapito indicato negli atti, e di reperire persona che ne accetti la notificazione, il notificatore lascia copia della comunicazione sulla porta di casa o nella cassetta delle lettere dell’interessato; in assenza di relativo accesso, l’apposizione della comunicazione viene effettuata sulla porta d’accesso dell’immobile ovvero in altro luogo vicino visibile. In caso di accesso alla cassetta delle lettere, il notificatore vi deposita parimenti copia dell’atto notificato. 2. Nella notificazione viene indicato l’avvenuto deposito degli atti di causa presso la cancelleria del Tribunale in caso di comunicazione effettuata tramite un impiegato del Tribunale o un ufficiale giudiziario, ovvero l’avvenuto deposito presso gli uffici del Comune laddove la comunicazione sia stata effettuata da un impiegato comunale, e che gli atti stessi potranno essere ritirati entro il termine di due settimane a decorrere dalla data di apposizione della comunicazione. 3. Qualora la parte citata in giudizio non provveda al ritiro degli atti, il giudice chiede al ricorrente di fornire informazioni in ordine al recapito utilizzato ai fini della notifica, salvo i casi previsti dall’articolo 40, paragrafo 2, e dall’articolo 41, paragrafo 1, in cui la comunicazione viene versata agli atti di causa. Qualora il recapito fornito dal ricorrente non coincida con il recapito effettivo ed attuale della parte, il giudice dispone la reiterazione della notifica, ai sensi dei paragrafi 1 e 2 presso il recapito effettivo o attuale. 4. Nel caso in cui il notificatore accerti che la parte citata in giudizio non dimori presso il recapito indicato, il giudice chiede al ricorrente di fornire informazioni in merito al recapito utilizzato ai fini della notificazione, a prescindere dall’apposizione di copia della comunicazione ai sensi del paragrafo 1. 5. Decorso il termine previsto per il ritiro dell’atto presso la cancelleria del Tribunale o del Comune, l’atto si considera notificato. 6. Qualora il giudice accerti la regolarità della notificazione, il relativo atto viene versato agli atti di causa, a spese del ricorrente, e viene nominato un rappresentante della parte in contumacia». |
Controversia principale e questioni pregiudiziali
13 |
Dalla decisione di rinvio emerge che la sig.ra Gogova e il sig. Iliev hanno una figlia minore, di 10 anni di età all’epoca dei fatti oggetto del procedimento principale. La minore, di nazionalità bulgara, risiede con la madre, a Milano (Italia). I genitori, entrambi cittadini bulgari, vivono separati. Il sig. Iliev risiede parimenti in Italia. |
14 |
La sig.ra Gogova intendeva ottenere il rinnovo del passaporto della minore, atteso che la validità di tale documento era scaduta il 5 aprile 2012, al fine, segnatamente, di potersi spostare con la minore medesima in Bulgaria. |
15 |
Secondo la normativa bulgara, la decisione relativa agli spostamenti di un minore e all’ottenimento di un passaporto a suo nome viene adottata di concerto dai genitori. Peraltro, la richiesta di rilascio di passaporto per un figlio minore dev’essere effettuata dai due genitori congiuntamente presso le competenti autorità amministrative. |
16 |
Il sig. Iliev non cooperava con la ricorrente nel procedimento principale ai fini del rilascio di un nuovo passaporto a nome della minore, ragion per cui la sig.ra Gogova proponeva azione giudiziaria innanzi al Rayonen sad – Petrich (tribunale distrettuale di Petrich, Bulgaria) affinché tale giudice risolvesse il disaccordo esistente tra la medesima e il sig. Iliev in merito alla possibilità per la minore di spostarsi al di fuori del territorio nazionale nonché in merito al rilascio di un nuovo passaporto alla medesima. |
17 |
A fronte dell’impossibilità di notificare l’atto introduttivo del giudizio al sig. Iliev, risultando questi irreperibile al proprio recapito dichiarato, il giudice medesimo nominava, ai fini della rappresentanza del medesimo in giudizio, un mandatario ad litem, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 6, del codice di procedura civile. Tale mandatario non contestava la giurisdizione dei giudici bulgari, dichiarando che la controversia dovesse essere risolta in considerazione dell’interesse della minore. |
18 |
Con ordinanza del 10 novembre 2014, il Rayonen sad – Petrich (tribunale distrettuale di Petrich) dichiarava che la domanda della sig.ra Gogova ricadeva nell’articolo 127a del codice di famiglia, riguardando la responsabilità genitoriale nei confronti di un figlio minore, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003. Rilevando che il minore di cui trattasi risiedeva abitualmente in Italia, il giudice medesimo si dichiarava incompetente a conoscere dell’azione ed archiviava il procedimento. |
19 |
Avverso tale ordinanza la sig.ra Gogova proponeva appello dinanzi all’Okrazhen sad – Blagoevgrad (tribunale regionale di Blagoevgrad, Bulgaria). Detto giudice, da un lato, confermava l’ordinanza e, dall’altro, riteneva che non sussistesse alcuna «proroga di competenza» dei giudici bulgari, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003. Infatti, a parere di detto giudice, il sig. Iliev, pur non avendo eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, non ha partecipato al procedimento se non tramite il mandatario nominato d’ufficio a fronte della sua contumacia. |
20 |
La ricorrente nel procedimento principale ricorreva quindi dinanzi al Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione). Detto giudice ritiene che la soluzione della controversia dipenda, in primo luogo, dalla questione se la procedura giudiziale prevista all’articolo 127a, paragrafo 2, del codice di famiglia, che consente di ovviare, per effetto della pronuncia giudiziale, al mancato consenso di uno dei due genitori quanto allo spostamento del figlio minore al di fuori del territorio nazionale ed al rilascio di un passaporto a suo nome, ricada nella sfera del regolamento n. 2201/2003, con conseguente determinazione della competenza giurisdizionale sulla base delle disposizioni di detto regolamento. In particolare, sorgerebbe la questione se un procedimento di tal genere riguardi la «responsabilità genitoriale», ai sensi dell’articolo 2, punto 7, del regolamento stesso. A parere del giudice a quo, in tale contesto, sarebbe parimenti necessario accertare se il regolamento di cui trattasi si applichi al procedimento in esame, in quanto, in base alla normativa bulgara, la decisione giudiziale emanata nell’ambito di tale procedimento dovrebbe essere poi presentata alle autorità amministrative bulgare affinché il minore interessato sia autorizzato a spostarsi al di fuori del territorio nazionale ovvero affinché gli possa essere rilasciato il passaporto. |
21 |
In secondo luogo, il giudice del rinvio si interroga sulla questione se, nella specie, la competenza giurisdizionale dei giudici bulgari possa essere fondata sull’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003, in considerazione del fatto che il mandatario nominato dai giudici medesimi al fine di rappresentare il sig. Iliev non ne ha contestato la competenza a conoscere della controversia principale. |
22 |
Ciò premesso, il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Procedimento dinanzi alla Corte
23 |
Su richiesta del giudice del rinvio, la sezione designata ha esaminato la necessità di sottoporre la causa al procedimento pregiudiziale d’urgenza ex articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. La sezione ha deciso, sentito l’avvocato generale, di non accogliere la richiesta. |
24 |
Con ordinanza Gogova (C‑215/15, EU:C:2015:466), il presidente della Corte ha deciso di sottoporre la causa al procedimento accelerato previsto dall’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura. |
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni prima e seconda
25 |
Con le questioni prima e seconda, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’azione con cui uno dei genitori chiede al giudice di ovviare al mancato consenso dell’altro genitore agli spostamenti del figlio minore al di fuori dello Stato membro di residenza del minore medesimo ed al rilascio di un passaporto a suo nome ricada nella sfera di applicazione ratione materiae del regolamento n. 2201/2003, e ciò sebbene la decisione pronunciata in esito a tale azione debba essere successivamente presa in considerazione dalle autorità dello Stato membro di cui il minore sia cittadino nell’ambito del procedimento amministrativo relativo al rilascio del passaporto. |
26 |
Per quanto attiene alla sfera di applicazione ratione materiae del regolamento n. 2201/2003, dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento medesimo emerge che questo si applica, a prescindere dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative, segnatamente, all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale. In tale contesto, la nozione di «materie civili» dev’essere intesa non in termini restrittivi, bensì quale nozione autonoma del diritto dell’Unione che ricomprende, in particolare, tutte le domande, i provvedimenti o le decisioni in materia di «responsabilità genitoriale» ai sensi del regolamento medesimo, conformemente all’obiettivo richiamato al considerando 5 di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza C, C‑435/06, EU:C:2007:714, punti da 46 a 51). |
27 |
A tal riguardo, la nozione di «responsabilità genitoriale» è oggetto, all’articolo 2, punto 7, del regolamento n. 2201/2003, di una definizione ampia, nel senso che essa comprende tutti i diritti e i doveri di cui è investita una persona fisica o una persona giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore (sentenze C, C‑435/06, EU:C:2007:714, punto 49, e C., C‑92/12 PPU, EU:C:2012:255, punto 59). Peraltro, se è pur vero che l’articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento contiene un elenco delle materie disciplinate dal regolamento stesso a titolo di «responsabilità genitoriale», tale elencazione non riveste carattere esaustivo, bensì semplicemente indicativo, come dimostrato dall’utilizzo del termine «in particolare» (sentenze C, C‑435/06, EU:C:2007:714, punto 30, e C., C‑92/12 PPU, EU:C:2012:255, punto 63). |
28 |
Al fine di stabilire se una richiesta ricada nella sfera d’applicazione del regolamento n. 2201/2003, occorre far riferimento all’oggetto della medesima [v., per analogia, per quanto attiene alla nozione di «stato e capacità delle persone fisiche», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), la sentenza Schneider, C‑386/12, EU:C:2013:633, punti 29 e 30, nonché, per quanto attiene alla nozione di «sicurezza sociale», ai sensi di tale disposizione, la sentenza Baten, C‑271/00, EU:C:2002:656, punti 46 e 47]. |
29 |
Per quanto attiene ad un’azione come quella oggetto del procedimento principale, dalla decisione di rinvio emerge che, nell’ambito di tale azione, il giudice è chiamato a pronunciarsi sulla necessità per il minore interessato di ottenere il passaporto e sul diritto del genitore ricorrente di presentare la domanda relativa al passaporto medesimo, nonché di spostarsi all’estero con il minore stesso, senza il consenso dell’altro genitore. Pertanto, tale azione ha ad oggetto l’esercizio della «responsabilità genitoriale» su tale minore, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003, nel combinato disposto con il successivo articolo 2, punto 7. |
30 |
Inoltre, si deve rilevare che un’azione come quella oggetto del procedimento principale non ricade in alcuna delle eccezioni esaustivamente elencate all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento stesso. |
31 |
Ne consegue che un’azione di tal genere ricade nella sfera di applicazione del regolamento n. 2201/2003. |
32 |
Tale conclusione non viene rimessa in discussione dalla semplice circostanza che una richiesta come quella oggetto del procedimento principale verta su una decisione particolare, attinente ad un minore e non sul complesso delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale. Infatti, come già ricordato supra ai punti 26 e 27, detto regolamento trova applicazione in tutte le decisioni in materia, a prescindere dal fatto se esse vertano su un aspetto particolare di detta responsabilità o se ne determinino l’esercizio in maniera generale. |
33 |
Parimenti, il fatto che l’emananda decisione in esito alla richiesta stessa debba essere poi presa in considerazione dalle autorità dello Stato membro di cui il minore interessato è cittadino, nella specie la Repubblica di Bulgaria, nell’ambito del procedimento amministrativo di rilascio del passaporto a nome del minore stesso non può condurre a diversa interpretazione del regolamento n. 2201/2003. |
34 |
A tal riguardo, è sufficiente rilevare che, in ogni caso, un procedimento come quello oggetto della controversia principale non implica direttamente il rilascio di un passaporto, bensì il suo unico effetto consiste nel consentire ad una delle persone esercenti la responsabilità genitoriale sul minore interessato di presentare la richiesta di passaporto a nome del minore stesso senza la partecipazione, la presenza o l’accordo dell’altra persona esercente tale responsabilità, e ciò fatte salve le altre condizioni previste nell’ordinamento bulgaro ai fini del rilascio di tale documento. |
35 |
Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima ed alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’azione con cui uno dei genitori chieda al giudice di sopperire al mancato consenso dell’altro genitore agli spostamenti del figlio minore al di fuori dello Stato membro di residenza del medesimo ed al rilascio di un passaporto a nome del minore stesso ricade nella sfera di applicazione ratione materiae del regolamento n. 2201/2003, e ciò sebbene l’emananda decisione in esito a tale azione debba essere poi presa in considerazione dalle autorità dello Stato membro di cui il minore stesso sia cittadino nell’ambito del procedimento amministrativo relativo al rilascio del passaporto. |
Sulla terza questione
36 |
La terza questione verte sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003. Ai sensi di tale disposizione, in presenza di talune condizioni, i giudici dello Stato membro dinanzi ai quali sia stata proposta domanda di divorzio, di separazione personale dei coniugi o di annullamento del matrimonio sono competenti per tutte le questioni relative alla responsabilità genitoriale connesse a tale domanda. |
37 |
Orbene non emerge né dalla decisione di rinvio né dalle osservazioni sottoposte alla Corte che dinanzi al giudice a quo sia stata proposta, nella specie, una siffatta domanda di natura matrimoniale. |
38 |
Per contro, l’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003 istituisce una regola di proroga della competenza che consente ai giudici di uno Stato membro diverso da quello di residenza abituale del minore di conoscere delle domande in materia di responsabilità genitoriale riguardanti il minore stesso, e ciò anche quando dinanzi a tali giudici non sia pendente alcun procedimento di natura matrimoniale (v., in tal senso, sentenza L, C‑656/13, EU:C:2014:2364, punti 45 e 52). |
39 |
Conseguentemente, la terza questione dev’essere intesa nel senso che essa è volta a determinare, sostanzialmente, se l’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che possa ritenersi che la competenza dei giudici aditi a conoscere di una domanda in materia di responsabilità genitoriale sia stata «accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento», ai sensi di detta disposizione, per il solo motivo che il mandatario ad litem rappresentante della controparte, nominato d’ufficio dagli stessi giudici in considerazione dell’impossibilità di notificare alla controparte medesima l’atto introduttivo del procedimento, non abbia eccepito il relativo difetto di giurisdizione. |
40 |
In considerazione del tenore dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003, letto alla luce del successivo articolo 16, i giudici di uno Stato membro possono fondare la propria giurisdizione su tale prima disposizione subordinatamente alla condizione che risulti accertata l’esistenza di un accordo espresso o quanto meno non equivoco sulla giurisdizione tra tutte le parti al procedimento, al più tardi alla data di deposito dell’atto introduttivo del procedimento o di un atto equivalente dinanzi al giudice adito (v., in tal senso, sentenza L, C‑656/13, EU:C:2014:2364, punto 56). |
41 |
Peraltro, dal considerando 12 del regolamento n. 2201/2003 emerge che il criterio di competenza previsto all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento medesimo deroga al criterio di prossimità, secondo cui competenti a conoscere delle azioni in materia di responsabilità genitoriale relative al minore sono, in primo luogo, i giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore medesimo, principio di cui l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento stesso costituisce espressione. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 64 della propria presa di posizione, tale deroga è volta a riconoscere una certa autonomia alle parti in materia di responsabilità genitoriale. La condizione relativa al carattere univoco dell’accettazione della competenza giurisdizionale del giudice adito da tutte le parti al procedimento dev’essere quindi interpretata restrittivamente. |
42 |
A tal riguardo, si deve rilevare che, da una parte, tale accettazione presuppone, a minima, che la parte citata in giudizio abbia conoscenza del procedimento svolgentesi dinanzi a detto giudice. Infatti, se tale conoscenza non vale, di per sé, quale accettazione della giurisdizione del giudice adito, non può in ogni caso ritenersi che la parte citata in giudizio e rimasta contumace, cui non sia stato notificato l’atto introduttivo del giudizio e che ignori il procedimento avviato, abbia accettato tale giurisdizione (v., per analogia, con riguardo all’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, sentenza A, C‑112/13, EU:C:2014:2195, punto 54). |
43 |
Dall’altra, la volontà della controparte citata in giudizio nel procedimento principale non può essere dedotta dal comportamento del suo mandatario ad litem nominato, in sua assenza, dal giudice. Tale mandatario, non avendo i contatti con la controparte stessa, non può ottenerne le informazioni necessarie per accettare o contestare, con cognizione di causa, la competenza del giudice medesimo (v., in tal senso, sentenza A, C‑112/13, EU:C:2014:2195, punto 55). |
44 |
Ne consegue che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, non si può ritenere che la competenza giurisdizionale del giudice adito sia stata «accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003. |
45 |
Tale interpretazione non può essere rimessa in discussione dal diritto d’accesso alla giustizia e dai principi di certezza del diritto nonché di effetto utile del regolamento n. 2201/2003, contrariamente a quanto sostenuto dal governo spagnolo dinanzi alla Corte. A tal riguardo, detto governo ha fatto valere, sostanzialmente, che l’impossibilità per la ricorrente nel procedimento principale di ottenere una decisione definitiva sulla propria richiesta a causa delle difficoltà incontrate nella notificazione del procedimento alla controparte principale implicherebbe un caso di negata giustizia incompatibile con il diritto e con i principi richiamati supra. |
46 |
Orbene, l’interpretazione accolta supra al punto 44 non priva il ricorrente, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, della possibilità di ottenere una decisione giudiziale, eventualmente pronunciata in contumacia dinanzi ai giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore interessato, competenti ex articolo 8 del regolamento n. 2201/2003. Tale interpretazione non implica, quindi, un’ipotesi di negata giustizia. |
47 |
Conseguentemente, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 dev’essere interpretato nel senso che non può ritenersi che la competenza giurisdizionale del giudice adito a conoscere di una domanda in materia di responsabilità genitoriale sia stata «accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento», ai sensi di tale disposizione, in base al solo rilievo che il mandatario ad litem rappresentante della controparte citata in giudizio, nominato d’ufficio dal giudice stesso a fronte dell’impossibilità di notificare alla controparte medesima l’atto introduttivo del giudizio, non abbia eccepito il difetto di giurisdizione di detto giudice. |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: |
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Firme |
( * ) Lingua processuale: il bulgaro.