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Document 62000CJ0271

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 novembre 2002.
Gemeente Steenbergen contro Luc Baten.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hof van Beroep te Antwerpen - Belgio.
Convenzione di Bruxelles - Ambito di applicazione - Azione di regresso basata su una normativa nazionale che prevede il pagamento di assegni a titolo di sussidio sociale - Nozione di materia civile - Nozione di sicurezza sociale.
Causa C-271/00.

European Court Reports 2002 I-10489

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:656

62000J0271

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 novembre 2002. - Gemeente Steenbergen contro Luc Baten. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hof van Beroep te Antwerpen - Belgio. - Convenzione di Bruxelles - Ambito di applicazione - Azione di regresso basata su una normativa nazionale che prevede il pagamento di assegni a titolo di sussidio sociale - Nozione di materia civile - Nozione di sicurezza sociale. - Causa C-271/00.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-10489


Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parti


Nel procedimento C-271/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dallo Hof van Beroep te Antwerpen (Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Gemeente Steenbergen

e

Luc Baten,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1 della citata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), e dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1),

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (relatore) e S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il Gemeente Steenbergen, dal sig. J. Jespers, advocaat;

- per il sig. Baten, dal sig. J. de Meester, avocat;

- per il governo dei Paesi Bassi, dal sig. V.J.M. Koningsberger, in qualità di agente;

- per il governo austriaco, dal sig. H. Dossi, in qualità di agente;

- per il governo svedese, dal sig. A. Kruse, in qualità di agente;

- per il governo del Regno Unito, dal sig. J.E. Collins, in qualità di agente, assistito dal sig. K. Beal, barrister;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.L. Iglesias Buhigues e dalla sig.ra W. Neirinck, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. J.E. Collins, assistito dal sig. K. Beal, e della Commissione, rappresentata dalla sig.ra A.-M. Rouchaud e dal sig. H.M.H. Speyart, in qualità di agenti, all'udienza del 15 novembre 2001,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 aprile 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 27 giugno 2000, pervenuta in cancelleria il 5 luglio successivo, lo Hof van Beroep te Antwerpen ha sottoposto alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 1, di tale Convenzione (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), e dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia avente ad oggetto un'azione di regresso esperita dal Gemeente Steenbergen, ente locale olandese, contro il sig. Baten, con residente in Belgio, al fine di recuperare somme di denaro versate dal detto ente, a titolo di sussidio sociale, al coniuge divorziato e alla figlia del sig. Baten.

Contesto normativo

La Convenzione di Bruxelles

3 L'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles è determinato dal suo art. 1. Quest'ultimo dispone:

«La presente convenzione si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Essa non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente Convenzione:

(...)

3. la sicurezza sociale

(...)».

4 Ai sensi dell'art. 26 della Convenzione di Bruxelles, le decisioni rese in uno Stato contraente sono automaticamente riconosciute negli altri Stati contraenti, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

5 L'art. 27 della Convenzione di Bruxelles, prevede tuttavia, in maniera tassativa, i casi in cui tale riconoscimento è rifiutato. Esso è formulato nei seguenti termini:

«Le decisioni non sono riconosciute:

(...)

3) se la decisione è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto;

(...)».

6 Ai sensi dell'art. 55, la Convenzione di Bruxelles sostituisce, nei rapporti fra gli Stati che ne sono parte, un certo numero di convenzioni che esso elenca. Tra di esse figura «la convenzione tra il Belgio ed i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, nonché sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925» (in prosieguo: la «convenzione belgo-olandese del 1925»).

7 In conformità all'art. 56 della Convenzione di Bruxelles, le convenzioni contemplate all'art. 55 di questa continueranno a produrre i loro effetti nelle materie alle quali la presente convenzione non è applicabile.

La normativa olandese

8 L'Algemene Bijstandswet (legge generale sull'assistenza sociale; Staatsblad 1995, n. 199, pag. 1; in prosieguo: l'«ABW») istituisce un regime di assistenza sociale a favore delle persone residenti nei Paesi Bassi che siano prive di risorse.

9 Il sussidio generale (allgemene bijstand) consiste in un contributo mensile, legato al salario minimo legale, che mira a consentire al beneficiario di far fronte alle spese indispensabili per l'esistenza. Il sussidio è concesso dal comune sul cui territorio risiede la persona interessata.

10 L'art. 93 dell'ABW dispone:

«I costi del sussidio sono recuperati, nei limiti dell'ammontare dell'obbligo di mantenimento in conformità al libro primo del codice civile:

a) a carico di chi, in assenza di vita in comune, non rispetta o non rispetta a debita concorrenza il suo obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge o di un figlio minore (...);

b) a carico della persona che non rispetta o non rispetta a debita concorrenza il suo obbligo di mantenimento dopo un divorzio (...);

c) (...)».

11 L'art. 94 dell'ABW dispone:

«Una convenzione tra coniugi o ex coniugi ai sensi della quale, dopo il divorzio (...), essi non saranno reciprocamente tenuti ad alcun obbligo di mantenimento, ovvero tale obbligo sarà limitato ad un ammontare determinato (...) non impedisce il recupero presso una delle parti e non pregiudica la determinazione della somma che deve essere oggetto di recupero».

12 Se la persona nei confronti della quale il comune decide di procedere al recupero non è disposta a pagare spontaneamente, quest'ultimo può esercitare un'azione di regresso, ai sensi degli artt. 102 e seguenti dell'ABW. Tale azione è sottoposta alle norme di procedura civile.

Controversia nella causa principale e questioni pregiudiziali

13 Il matrimonio tra il sig. Baten e la sig.ra Kil è stato sciolto in forza di una sentenza di divorzio consensuale pronunciata il 14 maggio 1987 da un giudice belga. Nella convenzione preliminare al divorzio, stipulata il 25 marzo 1986 dinanzi ad un notaio stabilito in Belgio, i coniugi avevano concordato che non vi sarebbe stata alcuna pretesa reciproca ad un assegno alimentare tra loro stessi e che il sig. Baten avrebbe versato la somma di BEF 3 000 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore nata dal matrimonio.

14 La sig.ra Kil e la figlia si sono stabilite nel territorio del Comune di Steenbergen (Paesi Bassi). Esso ha concesso loro, a sensi dell'ABW, un sussidio sociale.

15 Il Comune di Steenbergen ha in seguito reclamato nei confronti del sig. Baten, sul fondamento degli artt. 93 e seguenti dell'ABW, il rimborso delle somme così versate. Poiché il sig. Baten non ha dato seguito a tale richiesta, il Comune di Steenbergen ha esperito un'azione di regresso contro quest'ultimo, ai sensi dell'art. 120 dell'ABW, dinanzi all'Arrondissementsrechtbank te Breda (Paesi Bassi).

16 Con ordinanza 22 luglio 1996 l'Arrondissementsrechtbank te Breda ha condannato il sig. Baten a versare al Comune di Steenbergen le somme concesse alla sig.ra Kil e a sua figlia a titolo di sussidio sociale.

17 Con ordinanza 11 febbraio 1998 il presidente del Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Belgio) ha accordato l'exequatur all'ordinanza 22 luglio 1996.

18 Il sig. Baten ha proposto ricorso contro tale ordinanza. Con sentenze 17 marzo e 23 giugno 1999, il Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout ha accolto tale ricorso dichiarando che l'esecuzione del provvedimento emesso il 22 luglio 1996 dall'Arrondissementsrechtbank te Breda non era possibile «tenuto conto dell'incompatibilità del detto provvedimento con la sentenza di divorzio consensuale 14 maggio 1987, che implicitamente include e conferma l'atto autentico stipulato dinanzi al (...) notaio il 25 marzo 1986».

19 Il Comune di Steenbergen ha proposto appello avverso tali due sentenze dinanzi allo Hof van Beroep te Antwerpen. Esso fa valere che, trattandosi di una controversia in materia di sicurezza sociale, essa non rientra nell'ambito d'applicazione della Convenzione di Bruxelles, bensì in quello della convenzione belgo-olandese del 1925.

20 Di conseguenza, lo Hof van Beroep te Antwerpen ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se un procedimento giudiziario relativo ad un'azione di regresso basata sull'Algemene Bijstandswet olandese, promosso da un comune che abbia un diritto di regresso nei confronti di una persona tenuta al pagamento di alimenti, ai sensi dell'art. 93 della detta legge, sia un procedimento in materia civile ai sensi dell'art. 1, primo comma, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e se un provvedimento giudiziario emesso nell'ambito di siffatto procedimento rientri, per tale motivo, nell'ambito di applicazione di detta Convenzione.

2) Se un procedimento giudiziario relativo ad un'azione di regresso basata sull'Algemene Bijstandswet olandese, promosso da un comune che abbia un diritto di regresso nei confronti di una persona tenuta al pagamento di alimenti, ai sensi dell'art. 93 della detta legge, sia un procedimento in materia di sicurezza sociale ai sensi dell'art. 1, secondo comma, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e se un provvedimento giudiziario emesso nell'ambito di siffatto procedimento esuli, per tale motivo, dalla sfera di applicazione di detta Convenzione».

Sulla prima questione

21 Con tale questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se la nozione di «materia civile», ai sensi dell'art. 1, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, comprenda un'azione di regresso con la quale un ente pubblico persegue, presso una persona di diritto privato, il recupero di somme da esso versate a titolo di sussidio sociale al coniuge divorziato e al figlio di tale persona.

Osservazioni presentate alla Corte

22 Nelle osservazioni da loro presentate alla Corte, le parti nella causa principale, gli Stati membri e la Commissione concordano nel ritenere che la nozione di «materia civile», ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Bruxelles, debba essere definita in maniera autonoma. Del pari, esse concordano nel sottolineare che le controversie tra la pubblica amministrazione ed un privato possono rientrare nell'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles, purché la detta amministrazione non abbia agito nell'esercizio della propria potestà d'imperio.

23 Tuttavia le dette osservazioni divergono quanto all'applicazione di tali principi alla controversia oggetto della causa principale.

24 Il Comune di Steenbergen ed il governo del Regno Unito sostengono che un'autorità pubblica che intenta un'azione contro un privato al fine di recuperare somme da essa versate a titolo di sussidio sociale agisce nell'esercizio della propria potestà d'imperio.

25 La Commissione ha sostenuto anch'essa questa posizione nel corso della fase scritta del procedimento, basandosi sul fatto che, nell'ambito dell'ABW, il comune che concede il sussidio sociale disporrebbe di un ampio potere discrezionale, sia in relazione alla determinazione degli aventi diritto e dell'importo erogato, sia alla decisione se recuperare o meno tale importo. In occasione della fase orale essa ha tuttavia modificato la propria valutazione basandosi su una differente interpretazione dell'ABW. Quest'ultima imporrebbe al comune di procedere al recupero qualora vi sia un debitore legale di alimenti, mentre l'azione di regresso potrebbe tuttavia essere esercitata soltanto nei limiti dell'obbligazione alimentare inadempiuta dal detto debitore. Il comune farebbe quindi valere un diritto di natura civile.

26 Anche i governi austriaco e svedese ritengono che l'azione di regresso di cui trattasi si colleghi ad un credito alimentare di diritto civile, nella fattispecie quello vantato dalla sig.ra Kil e da sua figlia nei confronti del sig. Baten. Il fatto che tale credito sia stato trasferito ad un'autorità pubblica non ne avrebbe mutato la natura.

27 Anche il governo dei Paesi Bassi ritiene che l'azione di cui trattasi nella causa principale sia una azione in materia civile. Esso preferisce tuttavia interpretarla come azione di risarcimento del danno causato al comune interessato per il fatto che quest'ultimo ha dovuto erogare un assegno a titolo di sussidio sociale ad un creditore di alimenti lasciato senza risorse.

Giudizio della Corte

28 Secondo giurisprudenza costante, poiché l'art. 1 della Convenzione di Bruxelles serve a definire la sfera di applicazione di quest'ultima, è importante - allo scopo di garantire, per quanto possibile, l'uguaglianza e l'uniformità dei diritti e degli obblighi da questa derivanti agli Stati contraenti ed ai soggetti interessati - non interpretare i termini di tale disposizione come un semplice rinvio al diritto interno dell'uno o dell'altro degli Stati in questione. La nozione di cui trattasi va quindi considerata come una nozione autonoma, da interpretare facendo riferimento, da un lato, agli obiettivi e al sistema della Convenzione e, dall'altro, ai principi generali desumibili dal complesso degli ordinamenti nazionali (sentenze 14 ottobre 1976, causa 29/76, LTU, Racc. pag. 1541, punto 3; 22 febbraio 1979, causa 133/78, Gourdain, Racc. pag. 733, punto 3; 16 dicembre 1980, causa 814/79, Rüffer, Racc. pag. 3807, punto 7, e 21 aprile 1993, causa C-172/91, Sonntag, Racc. pag. 1963, punto 18).

29 La Corte ha precisato che tale interpretazione porta a escludere talune decisioni giurisdizionali dal campo d'applicazione della Convenzione di Bruxelles, in ragione degli elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici fra le parti in causa o l'oggetto della lite (citata sentenza LTU, punto 4).

30 La Corte ha così ritenuto che, benché talune decisioni emesse nelle cause fra la pubblica amministrazione ed un soggetto di diritto privato possano essere comprese nell'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles, la situazione è diversa qualora la pubblica amministrazione agisca nell'esercizio della sua potestà d'imperio (citate sentenze LTU, punto 4, e Rüffer, punto 8).

31 Al fine di determinare se ciò si verifichi in una controversia come quella di cui alla causa principale, nella quale un ente pubblico persegue, presso una persona di diritto privato, il recupero di somme da esso versate a titolo di sussidio sociale al coniuge divorziato e al figlio di tale persona, occorre esaminare il fondamento e le modalità d'esercizio di tale azione.

32 A tal riguardo, l'art. 93 dell'ABW dispone che i costi del sussidio sociale sono recuperati nei limiti dell'obbligo di mantenimento in conformità al libro primo del codice civile olandese. Proprio sulla base delle norme di diritto civile sono quindi determinati i casi in cui l'ente pubblico può esperire un'azione di regresso, vale a dire quando esiste un debitore legale di alimenti. E' sulla base di queste stesse norme che viene identificata la persona contro la quale può agire l'ente pubblico, vale a dire il detto debitore legale di alimenti, e che sono fissati i limiti degli importi che l'ente può recuperare, limiti che sono quelli dell'obbligazione legale alimentare stessa.

33 Per quanto riguarda le modalità secondo le quali può esercitarsi l'azione di regresso, l'art. 103 dell'ABW precisa che tale azione deve essere intentata dinanzi ai giudici civili e che essa è sottoposta alle norme di procedura civile.

34 Pertanto, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, la posizione giuridica dell'ente pubblico rispetto al debitore di alimenti è rapportabile a quella di un privato che, avendo pagato a qualunque titolo un debito altrui, si surroghi nella pretesa dell'originario creditore, ovvero a quella di chi, avendo subito un danno per un fatto o per un'omissione imputabile ad un terzo, ne chieda a quest'ultimo il risarcimento.

35 Tale constatazione richiede tuttavia una riserva, connessa all'art. 94 dell'ABW, secondo il quale una convenzione stipulata tra coniugi o ex coniugi al fine di escludere o di limitare i loro obblighi alimentari dopo il loro divorzio non impedisce il recupero presso una delle parti e non predetermina le somme che devono formare oggetto di recupero.

36 Infatti, nei limiti in cui tale disposizione permette all'ente pubblico di ignorare, se del caso, una convenzione legalmente stipulata tra coniugi o ex coniugi, che produca effetti obbligatori tra questi e sia opponibile ai terzi, essa pone l'ente pubblico in una posizione giuridica che deroga al diritto comune. Lo stesso dicasi, a maggior ragione, nei limiti in cui essa gli permette di ignorare una convenzione omologata da una decisione giurisdizionale e che gode dell'autorità di cosa giudicata annessa a quest'ultima. In tali ipotesi, l'ente pubblico non agisce più in forza delle norme del diritto civile, bensì in forza di una prerogativa propria, che gli è stata specificamente conferita dal legislatore.

37 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 1, primo comma, della Convenzione di Bruxelles deve essere interpretato nel senso che la nozione di «materia civile» comprende un'azione di regresso con la quale un ente pubblico persegue, presso una persona di diritto privato, il recupero di somme da esso versate a titolo di sussidio sociale al coniuge divorziato e al figlio di tale persona, in quanto il fondamento e le modalità d'esercizio di tale azione siano disciplinati dalle norme del diritto comune in materia di obbligazioni alimentari. Qualora l'azione di regresso sia fondata su disposizioni con le quali il legislatore ha conferito all'ente pubblico una prerogativa propria, la detta azione non può essere considerata rientrante nella «materia civile».

Sulla seconda questione

38 Con questa questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se la nozione di «sicurezza sociale», ai sensi dell'art. 1, secondo comma, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, comprenda un'azione di regresso con la quale un ente pubblico persegue, presso una persona di diritto privato, il recupero di somme da esso versate a titolo di sussidio sociale al coniuge divorziato e al figlio di tale persona.

Osservazioni presentate alla Corte

39 I governi dei Paesi Bassi, austriaco e del Regno Unito, nonché la Commissione, osservano che la Convenzione di Bruxelles non definisce la nozione di «sicurezza sociale» e propongono di fare riferimento, a tale riguardo, all'art. 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118 (GU 1997, L 28, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

40 I detti governi, come la Commissione, sostengono tuttavia che l'esclusione del contenzioso relativo alla sicurezza sociale dall'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles deve essere intesa in senso restrittivo. Essa riguarderebbe unicamente le controversie tra gli enti pubblici e i beneficiari di prestazioni e non si estenderebbe ai ricorsi proposti da un ente pubblico contro un terzo.

Giudizio della Corte

41 In via preliminare, occorre osservare che si deve risolvere la questione in esame solo nell'ipotesi in cui l'ente pubblico agisca in base alle norme del diritto comune e qualora la decisione emanata sull'azione di regresso da esso intentata possa essere considerata una decisione in «materia civile» ai sensi dell'art. 1, primo comma, della Convenzione di Bruxelles.

42 Poiché la nozione di «sicurezza sociale» serve a delimitare l'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles, essa, come ha ricordato la Corte al punto 28 di questa sentenza, va considerata come una nozione autonoma da interpretare facendo riferimento agli obiettivi e al sistema di tale convenzione.

43 Tenuto conto della connessione esistente tra la Convenzione di Bruxelles ed il diritto comunitario (v. sentenze 10 febbraio 1994, causa C-398/92, Mund & Fester, Racc. pag. 467, punto 12, e 28 marzo 2000, causa C-7/98, Krombach, Racc. pag. I-1935, punto 24), occorre prendere in considerazione il contenuto che tale nozione presenta nel diritto comunitario.

44 Adottando, sulla base dell'art. 51 del Trattato CEE (divenuto art. 51 del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 42 CE), il regolamento n. 1408/71, il legislatore comunitario ha fissato norme di coordinamento delle normative nazionali in materia di sicurezza sociale. Come osservato dall'avvocato generale ai paragrafi 46 e 47 delle sue conclusioni, tali norme istituiscono un regime in cui, in linea di massima, alla competenza legislativa esclusiva di uno Stato membro corrisponde la competenza delle autorità amministrative e giurisdizionali di quello stesso Stato. Ne consegue che la tutela effettiva delle posizioni giuridiche è assicurata con la determinazione di un ordinamento nazionale competente nel suo complesso, e non richiede che sia assicurato il riconoscimento delle decisioni relative alla detta materia.

45 Occorre quindi considerare che il contenuto della nozione di «sicurezza sociale», ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della Convenzione di Bruxelles, comprende l'ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71, come definito all'art. 4 di quest'ultimo e come precisato dalla giurisprudenza della Corte.

46 Ora, a prescindere dalla qualificazione che occorre dare, alla luce dell'art. 4 del regolamento n. 1408/71, a prestazioni erogate, a titolo di sussidio sociale, da un ente pubblico a persone prive di risorse, l'azione di regresso esperita da quest'ultimo contro un terzo, persona di diritto privato considerata nella sua qualità di debitore di alimenti delle persone assistite, non ha ad oggetto le condizioni per la concessione delle prestazioni controverse, ma il recupero delle somme a tale titolo erogate.

47 Ne consegue che, in ogni caso, l'oggetto della controversia non si riferisce all'applicazione del regolamento n. 1408/71.

48 Questa interpretazione è corroborata sia dalla relazione sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, presentata dal sig. Jenard (GU 1979, C 59, pagg. 1, 12 e 13), sia dalla relazione sulla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Convenzione di Bruxelles, presentata dal sig. Schlosser (GU 1979, C 59, pag. 71, punto 60). Infatti, secondo tali relazioni, l'esclusione della sicurezza sociale dall'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles riguarda solo il contenzioso relativo a tale materia, vale a dire le controversie derivanti dai rapporti tra l'amministrazione e i datori di lavoro o i dipendenti. Nelle dette relazioni si aggiunge che la Convenzione di Bruxelles è applicabile quando l'amministrazione fa valere un diritto di azione diretta nei confronti di un terzo responsabile del danno o si surroga, contro questo terzo, nei diritti di una vittima da essa assicurata, in quanto essa agisce allora in base a norme del diritto comune.

49 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che l'art. 1, secondo comma, punto 3, della Convenzione di Bruxelles deve essere interpretato nel senso che la nozione di «sicurezza sociale» non comprende l'azione di regresso con la quale un ente pubblico persegue, in base alle norme del diritto comune, presso una persona di diritto privato il recupero di somme da esso versate a titolo di sussidio sociale al coniuge divorziato e al figlio di tale persona.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

50 Le spese sostenute dai governi dei Paesi Bassi, austriaco, svedese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hof van Beroep te Antwerpen con ordinanza 27 giugno 2000, dichiara:

1) L'art. 1, primo comma, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «materia civile» comprende un'azione di regresso con la quale un ente pubblico persegue, presso una persona di diritto privato, il recupero di somme da esso versate a titolo di sussidio sociale al coniuge divorziato e al figlio di tale persona, in quanto il fondamento e le modalità d'esercizio di tale azione siano disciplinati dalle norme del diritto comune in materia di obbligazioni alimentari. Qualora l'azione di regresso sia fondata su disposizioni con le quali il legislatore ha conferito all'ente pubblico una prerogativa propria, la detta azione non può essere considerata rientrante nella «materia civile».

2) L'art. 1, secondo comma, punto 3, della detta convenzione deve essere interpretato nel senso che la nozione di «sicurezza sociale» non comprende l'azione di regresso con la quale un ente pubblico persegue, in base alle norme del diritto comune, presso una persona di diritto privato il recupero di somme da esso erogate a titolo di sussidio sociale al coniuge divorziato e al figlio di tale persona.

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