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Document 62012CJ0386

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2013.
Causa promossa da Siegfried János Schneider.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad.
Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Ambito di applicazione – Capacità delle persone fisiche – Competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari – Portata – Procedimento di volontaria giurisdizione relativo al diritto di una persona sottoposta a regime di curatela, domiciliata in uno Stato membro, di disporre dei suoi beni immobili situati in un altro Stato membro.
Causa C‑386/12.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:633

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

3 ottobre 2013 ( *1 )

«Competenza giurisdizionale, riconoscimento e esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Ambito di applicazione — Capacità delle persone fisiche — Competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari — Portata — Procedimento di volontaria giurisdizione relativo al diritto di una persona sottoposta a regime di curatela, domiciliata in uno Stato membro, di disporre dei suoi beni immobili situati in un altro Stato membro»

Nella causa C‑386/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria), con decisione del 29 giugno 2012, pervenuta in cancelleria il 13 agosto 2012, nel procedimento promosso da

Siegfried János Schneider,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, C. Toader (relatore) e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

per il governo ungherese, da K. Szíjjártó e A. Szilágyi, in qualità di agenti;

per il governo austriaco, da A. Posch, in qualità di agente;

per il governo del Regno Unito, da A. Robinson, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da V. Savov e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’articolo 22, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione promosso dal sig. Schneider, cittadino ungherese sottoposto a regime di curatela, per ottenere l’autorizzazione alla vendita della sua quota di proprietà di un immobile situato nel territorio della Repubblica di Bulgaria.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

Il regolamento n. 44/2001

3

Il considerando 7 del regolamento n. 44/2001 così recita:

«Si deve includere nel campo d’applicazione [ratione materiae] del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti».

4

Il considerando 19 di detto regolamento è formulato nei termini seguenti:

«È opportuno garantire la continuità tra la [convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»)] e il presente regolamento e a tal fine occorre prevedere adeguate disposizioni transitorie. La stessa continuità deve caratterizzare altresì l’interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles ad opera della Corte di giustizia delle Comunità europee e il protocollo del 1971 [relativo al lavoro d’interpretazione della Corte, nella sua versione riveduta e modificata] dovrebbe continuare ad applicarsi ugualmente ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento».

5

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 44/2001:

«1.   Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.

2.   Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a)

lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni».

6

L’articolo 22 del medesimo regolamento, collocato nella sezione 6 del suo capo II, intitolata «Competenze speciali», così recita:

«Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:

1)

in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d’affitto di immobili, i giudici dello Stato membro in cui l’immobile è situato.

(…)».

Il diritto bulgaro

7

A norma dell’articolo 168, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 165, paragrafo 4, e con l’articolo 130, paragrafo 3, del codice del diritto di famiglia (Semeen kodeks), gli atti di disposizione di beni immobili posseduti da persone dichiarate parzialmente incapaci di agire sono ammessi previa autorizzazione del Rayonen sad (tribunale regionale) nella cui circoscrizione tali persone sono attualmente residenti, purché non contrastino con i loro interessi.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

8

Un giudice dell’Ungheria, in applicazione della normativa ungherese, sottoponeva il sig. Schneider a regime di curatela, nominando a tal fine un rappresentante legale e curatore professionale, anch’egli cittadino ungherese.

9

In seguito al decesso della madre del sig. Schneider il 17 giugno 2009, quest’ultimo ereditava la metà di un appartamento ubicato nella città di Lovech (Bulgaria), che apparteneva per l’altra metà a suo fratello.

10

Il sig. Schneider, in accordo con il suo curatore, presentava un’istanza dinanzi al Sofiyski rayonen sad (tribunale regionale di Sofia), per ottenere l’autorizzazione alla vendita della sua quota di proprietà in detto immobile. A sostegno della sua domanda adduceva i vantaggi che tale vendita gli avrebbe procurato, permettendogli di soddisfare le sue necessità specifiche in Ungheria, in particolare le spese derivanti da trattamenti medici continuativi e dal ricovero in una casa di cura.

11

Con decisione del 29 febbraio 2012, il Sofiyski rayonen sad respingeva tale domanda, adducendo che l’atto di disposizione del bene di cui trattasi non era nell’interesse della persona dichiarata parzialmente incapace. Tale giudice decideva quindi che era contrario agli interessi del sig. Schneider, individuo maggiore di età in situazione di curatela, che il suo bene immobile fosse venduto e che il ricavato fosse investito in un fondo, allorché egli stesso sarebbe rimasto nel frattempo senza fissa dimora in Ungheria.

12

Il sig. Schneider interponeva appello contro tale decisione dinanzi al Sofiyski gradski sad (tribunale della città di Sofia).

13

Il Sofiyski gradski sad, considerando che dall’articolo 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001 non risulta chiaramente se tale disposizione sia applicabile ai procedimenti di volontaria giurisdizione come quello di cui è investito, decideva di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 22, punto 1 [del regolamento n. 44/2001], sia applicabile solo ai procedimenti contenziosi aventi ad oggetto diritti reali immobiliari o debba essere applicato anche ai procedimenti di volontaria giurisdizione in cui i cittadini di uno Stato membro, dichiarati parzialmente incapaci di agire da un giudice di detto Stato ai sensi del diritto nazionale e assistiti da un curatore (anch’egli cittadino di tale Stato), chiedono di poter disporre dei propri immobili situati in un altro Stato membro».

Sulla questione pregiudiziale

14

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001, debba essere interpretato nel senso che si applica ad un procedimento di volontaria giurisdizione avviato da un cittadino di uno Stato membro, dichiarato parzialmente incapace dopo essere stato sottoposto a regime di curatela in conformità della normativa di tale Stato, dinanzi ad un giudice di un altro Stato membro per ottenere l’autorizzazione alla vendita della sua quota di proprietà di un bene immobile, ubicato nel territorio di quest’ultimo Stato membro.

15

Tutti gli Stati membri che hanno presentato osservazioni alla Corte e la Commissione europea ritengono che occorra rispondere negativamente a tale questione. D’altra parte, essi sono dell’opinione che un procedimento di volontaria giurisdizione come quello di cui trattasi nel procedimento principale riguardi la capacità delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001.

16

Di conseguenza, l’esame della questione pregiudiziale richiederà altresì l’interpretazione della summenzionata disposizione del regolamento n. 44/2001.

17

A titolo preliminare, occorre rammentare che, secondo l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001, quest’ultimo si applica, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale adito, «in materia civile e commerciale», ma che «lo stato e la capacità delle persone fisiche» sono esclusi dall’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento.

18

Peraltro, risulta da costante giurisprudenza della Corte che la nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 44/2001, deve essere considerata quale nozione autonoma che va interpretata facendo riferimento, da un lato, alla ratio ed all’impianto sistematico del predetto regolamento e, dall’altro, ai principi generali desumibili da tutti gli ordinamenti giuridici nazionali. In tal modo, specificatamente, l’ambito di applicazione del medesimo regolamento deve essere determinato essenzialmente in ragione degli elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici fra le parti in causa o l’oggetto della lite (v., in particolare, sentenze del 18 maggio 2006, ČEZ, C-343/04, Racc. pag. I-4557, punto 22, e del 28 aprile 2009, Apostolides, C-420/07, Racc. pag. I-3571, punti 41 e 42 e giurisprudenza ivi citata).

19

Al fine di assicurare, per quanto possibile, l’uguaglianza e l’uniformità dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento n. 44/2001 per gli Stati membri e gli interessati, anche l’interpretazione della nozione di «stato e (…) capacità delle persone fisiche», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, deve essere effettuata autonomamente.

20

Per quanto riguarda il giudice competente in materia di diritti reali immobiliari, dall’articolo 22, punto 1), del regolamento n. 44/2001, risulta che i tribunali dello Stato membro in cui l’immobile è ubicato possiedono una competenza esclusiva in tale materia.

21

Occorre altresì rilevare che, nella sua giurisprudenza relativa all’articolo 16, punto 1, lettera a), della Convenzione di Bruxelles, che vale anche, secondo il considerando 19 del regolamento n. 44/2001, per l’interpretazione dell’articolo 22, punto 1, di quest’ultimo, la Corte ha dichiarato che tale articolo deve essere interpretato nel senso che la competenza esclusiva dei giudici dello Stato contraente ove si trova l’immobile ingloba non il complesso delle azioni che si riferiscono ai diritti reali immobiliari, ma solo quelle che, al tempo stesso, rientrano nell’ambito di applicazione di tale Convenzione e tendono a determinare l’estensione, la consistenza, la proprietà, il possesso di beni immobili o l’esistenza di altri diritti reali su tali beni e ad assicurare ai titolari di questi diritti la protezione delle prerogative derivanti dal loro titolo (v., in particolare, sentenze del 10 gennaio 1990, Reichert e Kockler, C-115/88, Racc. pag. I-27, punto 11, nonché ČEZ, cit. punto 30).

22

Orbene, come è stato sostenuto da tutti gli Stati membri che hanno presentato osservazioni scritte, nonché dalla Commissione, una domanda come quella di cui al procedimento principale, non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001.

23

Infatti, la procedura avviata su domanda del sig. Schneider, cittadino ungherese sottoposto a regime di curatela, è diretta ad ottenere l’autorizzazione alla vendita della quota di un immobile situato nel territorio della Repubblica di Bulgaria di cui detiene la proprietà indivisa.

24

Occorre rammentare che, come risulta dalla decisione di rinvio, il sig. Schneider chiede siffatta autorizzazione poiché, in quanto sottoposto a regime di curatela, è parzialmente privo della capacità di esercitare i suoi diritti. Infatti, può disporre dei suoi beni immobili solo tramite l’intermediazione di un altro soggetto che agisce in suo nome, come curatore, e con previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

25

Dalla decisione di rinvio risulta altresì che, in applicazione delle disposizioni del codice bulgaro del diritto di famiglia, tale autorizzazione giudiziaria è una misura di protezione per la persona sottoposta al regime di curatela previsto dalla legge affinché tale persona non abbia il potere di compiere essa stessa atti di disposizione sui suoi beni immobili. Infatti, come ha rilevato il giudice del rinvio, tale autorizzazione è rilasciata solo nel caso in cui la vendita del bene immobile di cui trattasi sia effettuata nell’interesse della persona tutelata.

26

Ne consegue che una domanda di una persona sottoposta a regime di curatela per ottenere l’autorizzazione a disporre del suo bene immobile, come quella oggetto del procedimento principale, riguarda direttamente la capacità della persona fisica di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001. Infatti, la necessità di ottenere un’autorizzazione giudiziaria per effettuare atti dispositivi di beni immobili appartenenti a persone in curatela è una conseguenza diretta dell’incapacità giuridica che colpisce tali soggetti a causa delle misure di protezione che li tutelano nel compimento di tali atti.

27

Siffatta interpretazione è confermata dalla relazione del sig. Jenard sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 27 settembre 1968 (GU 1979, C 59, pag. 1), il cui campo di applicazione ratione materiae coincide con quello del regolamento n. 44/2001. Infatti, a pagina 10 di tale relazione si legge che l’applicazione di tale convenzione è limitata alle «controversie e [al]le sentenze che abbiano per oggetto obbligazioni contrattuali o extracontrattuali che non riguardino lo stato e la capacità delle persone, le successioni e i testamenti, il regime matrimoniale, il fallimento, la previdenza sociale; la Convenzione dev’essere interpretata a tale riguardo nel senso più largo».

28

Infine, quanto al fatto che, nel procedimento principale, l’autorizzazione giudiziaria alla vendita, richiesta dalla persona sottoposta a regime di curatela, riguarda un immobile di cui quest’ultima è proprietario, occorre rilevare che tale aspetto particolare del procedimento pregiudiziale non può essere considerato determinante per qualificarlo come un procedimento riguardante i «diritti reali immobiliari» ai sensi dell’articolo 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001. Infatti, come affermano giustamente i governi tedesco, ungherese e del Regno Unito, nonché la Commissione, tale procedimento non è volto a stabilire l’estensione, la consistenza, la proprietà o il possesso di un immobile e neppure peraltro ad assicurare al soggetto sottoposto a curatela, in quanto proprietario di tale bene, la tutela delle prerogative relative al suo diritto di proprietà.

29

A tale proposito, occorre dichiarare che la menzionata relazione del sig. Jenard sottolinea, nel commento relativo all’articolo 16 della convenzione di Bruxelles (pagg. 34 e 35), che, poiché la regola di competenza stabilita nel menzionato articolo 16, punto 1, lettera a), corrisponde a quella prevista all’articolo 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001, «che si [fonda] sull’oggetto della domanda», essa riguarda «le controversie che abbiano per oggetto diritti reali su beni immobili».

30

Orbene, il procedimento principale ha esclusivamente lo scopo di stabilire se sia nell’interesse della persona dichiarata parzialmente incapace di vendere il suo immobile e non quello di mettere in discussione il diritto reale che detiene su tale bene in quanto tale.

31

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono occorre rispondere alla questione posta che il regolamento n. 44/2001, e in particolare il suo articolo 22, punto 1, deve essere interpretato nel senso che non si applica ad un procedimento di volontaria giurisdizione — promosso da un cittadino di uno Stato membro, dichiarato parzialmente incapace dopo essere stato sottoposto a regime di curatela in conformità della normativa di tale Stato, dinanzi ad un giudice di un altro Stato membro per ottenere l’autorizzazione alla vendita della sua quota di proprietà di un immobile, situato nel territorio di quest’ultimo Stato membro — poiché tale procedimento riguarda «la capacità delle persone fisiche», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, esclusa dall’ambito di applicazione ratione materiae di quest’ultimo.

Sulle spese

32

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e in particolare il suo articolo 22, punto 1, deve essere interpretato nel senso che non si applica ad un procedimento di volontaria giurisdizione — promosso da un cittadino di uno Stato membro, dichiarato parzialmente incapace dopo essere stato sottoposto a regime di curatela in conformità della normativa di tale Stato, dinanzi ad un giudice di un altro Stato membro per ottenere l’autorizzazione alla vendita della sua quota di proprietà di un immobile, situato nel territorio di quest’ultimo Stato membro — poiché tale procedimento riguarda «la capacità delle persone fisiche», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, esclusa dall’ambito di applicazione ratione materiae di quest’ultimo.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

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