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Document 62015CA0433

    Causa C-433/15: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 gennaio 2018 — Commissione europea / Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Latte e latticini — Prelievo supplementare sul latte — Campagne dal 1995/1996 al 2008/2009 — Regolamento (CE) n. 1234/2007 — Articoli 79, 80 e 83 — Regolamento (CE) n. 595/2004 — Articoli 15 e 17 — Violazione — Mancato pagamento effettivo del prelievo entro i termini impartiti — Mancato recupero in caso di omesso versamento del prelievo)

    GU C 104 del 19.3.2018, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.3.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 104/2


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 gennaio 2018 — Commissione europea / Repubblica italiana

    (Causa C-433/15) (1)

    ((Inadempimento di uno Stato - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Campagne dal 1995/1996 al 2008/2009 - Regolamento (CE) n. 1234/2007 - Articoli 79, 80 e 83 - Regolamento (CE) n. 595/2004 - Articoli 15 e 17 - Violazione - Mancato pagamento effettivo del prelievo entro i termini impartiti - Mancato recupero in caso di omesso versamento del prelievo))

    (2018/C 104/02)

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: P. Rossi, D. Nardi e J. Guillem Carrau, agenti)

    Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da P. Gentili e S. Fiorentino, avvocati dello Stato)

    Dispositivo

    1)

    La Repubblica italiana, avendo omesso di garantire che il prelievo supplementare dovuto per la produzione realizzata in Italia in eccesso rispetto al livello della quota nazionale, a partire dalla prima campagna di effettiva imposizione del prelievo supplementare in Italia (1995/1996) e sino all’ultima campagna nella quale in Italia è stata accertata una produzione in eccesso (2008/2009),

    fosse effettivamente addebitato ai singoli produttori che avevano contribuito a ciascun superamento di produzione, nonché

    fosse tempestivamente pagato, previa notifica dell’importo dovuto, dall’acquirente o dal produttore, in caso di vendite dirette, ovvero

    qualora non pagato nei termini previsti, fosse iscritto a ruolo ed eventualmente riscosso coattivamente presso gli stessi acquirenti o produttori,

    è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, degli articoli 79, 80 e 83 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), nonché, per quanto riguarda le disposizioni di esecuzione della Commissione, dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 536/93, del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dell’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001, del 9 luglio 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento n. 3950/92, e, da ultimo, degli articoli 15 e 17 del regolamento (CE) n. 595/2004, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento n. 1788/2003, come modificato dal regolamento (CE) n. 1468/2006 della Commissione, del 4 ottobre 2006.

    2)

    La Repubblica italiana è condannata alle spese.


    (1)  GU C 354 del 26.10.2015.


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