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Document 62014TN0677
Case T-677/14: Action brought on 19 September 2014 — Biogaran v Commission
Causa T-677/14: Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — Biogaran/Commissione
Causa T-677/14: Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — Biogaran/Commissione
GU C 395 del 10.11.2014, p. 59–60
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 395/59 |
Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — Biogaran/Commissione
(Causa T-677/14)
(2014/C 395/72)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Biogaran (Colombes, Francia) (rappresentante: T. Reymond, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare gli articoli 1, 7 e 8 della decisione della Commissione C(2014) 4955 final del 9 luglio 2014, relativa ad un procedimento di applicazione degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (AT.39612-Perindopril (SERVIER)), nella parte in cui riguardano la Biogaran; |
— |
in subordine, esercitare la sua competenza estesa al merito per ridurre notevolmente l’importo dell’ammenda inflitta alla Biogaran dall’articolo 7 di detta decisione; |
— |
concedere alla Biogaran di beneficiare di qualsiasi annullamento, totale o parziale, della decisione della Commissione C(2014) 4955 final del 9 luglio 2014, nell’ambito del ricorso proposto dalle società Servier S.A.S., Les Laboratoires Servier e Servier Laboratories Limited, e trarne le relative conseguenze nell’ambito della sua competenza estesa al merito; |
— |
condannare la Commissione europea alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un errore di diritto della decisione impugnata, nella parte in cui essa non dimostrerebbe la partecipazione della ricorrente a una qualsiasi infrazione alle regole della concorrenza. La ricorrente sostiene di non aver commesso personalmente alcun atto lesivo della concorrenza e di non potersi veder attribuita la responsabilità di un accordo di composizione amichevole in materia di brevetti stipulato dalla sua società controllante, di cui essa non era parte e di cui non conosceva il tenore. |
2. |
Secondo motivo, vertente su uno snaturamento dei fatti, nella parte in cui la decisione impugnata riterrebbe erroneamente che l’accordo di licenza e di approvvigionamento che la ricorrente aveva stipulato con la società Niche servisse da stimolo ulteriore per incoraggiare quest’ultima società a concludere l’accordo di composizione amichevole in materia di brevetti con la società controllante della ricorrente. |
3. |
Terzo motivo, vertente, in subordine, su un errore di diritto, nella parte in cui sarebbe stata inflitta un’ammenda alla ricorrente nonostante la novità dell’infrazione presa in considerazione. |