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Document 62014TA0768
Case T-768/14: Judgment of the General Court of 25 January 2017 — ANKO v Commission (Arbitration clause — Grant agreement concluded under the Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration activities (2007-2013) — Pocemon project — Eligible costs — Counterclaim — Repayment of amounts paid — Default interest)
Causa T-768/14: Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2017 — ANKO/Commissione [«Clausola compromissoria — Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Progetto Pocemon — Costi ammissibili — Domanda riconvenzionale — Rimborso delle somme versate — Interessi di mora»]
Causa T-768/14: Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2017 — ANKO/Commissione [«Clausola compromissoria — Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Progetto Pocemon — Costi ammissibili — Domanda riconvenzionale — Rimborso delle somme versate — Interessi di mora»]
GU C 70 del 6.3.2017, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 70/15 |
Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2017 — ANKO/Commissione
(Causa T-768/14) (1)
([«Clausola compromissoria - Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Progetto Pocemon - Costi ammissibili - Domanda riconvenzionale - Rimborso delle somme versate - Interessi di mora»])
(2017/C 070/21)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: ANKO AE Antiprosopeion, Emporeiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e P. Arenas, agenti, assistiti da O. Lytra, avvocato)
Oggetto
Da una parte, una domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e volta a far dichiarare infondata la domanda della Commissione diretta al rimborso di una somma versata alla ricorrente in esecuzione della convenzione n. 216088 per il finanziamento del progetto intitolato «Piattaforma per il monitoraggio e la diagnostica di malattie autoimmuni», stipulata nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), e, dall’altra, una domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della ricorrente al rimborso di una somma versata indebitamente in esecuzione della suddetta convenzione.
Dispositivo
1) |
Il ricorso proposto dall’ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è respinto. |
2) |
L’ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è condannata a pagare alla Commissione europea la somma di EUR 377 733,93, maggiorata degli interessi di mora a decorrere dal 3 maggio 2014 e fino al pagamento integrale di detta somma, al tasso del 3,75 %. |
3) |
L’ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è condannata alle spese. |