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Document 62014CN0310

    Causa C-310/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Helsingin hovioikeus (Finlandia) il 30 giugno 2014 — Nike European Operations Netherlands BV/Sportland Oy, in liquidazione

    GU C 292 del 1.9.2014, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.9.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 292/19


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Helsingin hovioikeus (Finlandia) il 30 giugno 2014 — Nike European Operations Netherlands BV/Sportland Oy, in liquidazione

    (Causa C-310/14)

    2014/C 292/24

    Lingua processuale: il finlandese

    Giudice del rinvio

    Helsingin hovioikeus

    Parti

    Ricorrente: Nike European Operations Netherlands BV

    Resistente: Sportland Oy, in liquidazione

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 13 del regolamento relativo alle procedure di insolvenza (1) debba essere interpretato nel senso che con l’espressione «nella fattispecie (…) tale atto» si intenda che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, l’atto non è impugnabile.

    2)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione, laddove il ricorrente abbia invocato una norma di legge ai sensi dell’articolo 13, primo trattino, secondo cui il pagamento di un debito scaduto è impugnabile solo alle condizioni ivi indicate, non previste dalla legge dello Stato di dichiarazione dello stato di insolvenza:

    (i)

    se sussistano motivi che vietino di interpretare l’articolo 13 nel senso che il ricorrente, dopo essere venuto a conoscenza di tale norma, debba far valere tali circostanze allorché, sulla base del diritto nazionale dello Stato di apertura del procedimento di insolvenza, sia tenuto ad illustrare tutte le circostanze a fondamento del ricorso, ovvero

    (ii)

    se il resistente sia tenuto a dimostrare che tali circostanze non sussistessero e che, pertanto, l’azione revocatoria non fosse esperibile sulla base della disposizione in questione, senza che il ricorrente debba specificamente invocare le circostanze medesime.

    3)

    Indipendentemente dalla risposta alla seconda questione, sub (i):

    Se l’articolo 13 debba essere interpretato nel senso che

    (i)

    sul resistente gravi l’onere della prova che, nel caso concreto, non sussistessero le circostanze previste dalla disposizione di cui trattasi, ovvero

    (ii)

    se l’onere della prova della sussistenza di tali circostanze possa essere determinato sulla base della legge, applicabile all’atto, di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura del procedimento di insolvenza, secondo cui l’onere della prova grava sul ricorrente, ovvero

    (iii)

    se l’articolo 13 possa essere interpretato anche nel senso che la questione dell’onere della prova possa essere definita sulla base della normativa nazionale dello Stato del foro competente.

    4)

    Se l’articolo 13 debba essere interpretato nel senso che l’espressione «non consente (…) di impugnare tale atto con alcun mezzo» comprenda, oltre alle norme in materia di procedure di insolvenza della legge cui l’atto è soggetto, anche le norme e i principi generali di tale legge.

    5)

    In caso di risposta affermativa alla quarta questione:

    (i)

    se l’articolo 13 debba essere interpretato nel senso che, a tal riguardo, il resistente debba provare che la legge di cui all’articolo 13 non preveda norme o principi generali o di altro tipo che consentano di impugnare l’atto sulla base dei fatti illustrati, e

    (ii)

    se, ai sensi dell’articolo 13, un giudice, laddove ritenga che il resistente abbia fornito sufficienti elementi al riguardo, possa chiedere alla controparte di fornire prove in relazione ad una determinata norma, applicabile all’atto, della normativa fallimentare o del diritto generale dello Stato contraente diverso dallo Stato di apertura del procedimento di insolvenza di cui all’articolo 13.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1).


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