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Document 62013TN0261
Case T-261/13: Action brought on 3 May 2013 — Netherlands v Commission
Causa T-261/13: Ricorso proposto il 3 maggio 2013 — Paesi Bassi/Commissione
Causa T-261/13: Ricorso proposto il 3 maggio 2013 — Paesi Bassi/Commissione
GU C 189 del 29.6.2013, p. 29–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 189/29 |
Ricorso proposto il 3 maggio 2013 — Paesi Bassi/Commissione
(Causa T-261/13)
2013/C 189/59
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman e J. Lange, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento n. 119/2013 in quanto l’art. 1, n. 2 del regolamento n. 119/2013 non può essere separato dalle restanti disposizioni del medesimo regolamento. L’art. 1, n. 2, del regolamento n. 119/2013 costituisce il nucleo di detto regolamento e se esso viene meno le restanti disposizioni diventano prive di significato; |
— |
in subordine, annullare l’art. 1, n. 2, del regolamento n. 119/2013; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 2494/95 (1), in quanto Eurostat viene individuato come l’ente che elabora e aggiorna linee guida. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 13, n. 2 TUE, in quanto Eurostat è stato autorizzato ad elaborare e aggiornare linee guida giuridicamente vincolanti. |
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 338, n. 1, TFUE, in quanto per costituire indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti (HICP — CT) sono state utilizzate linee guida e non uno degli strumenti giuridici indicati all’art. 288 TFUE. |
4) |
Quarto motivo vertente sulla violazione degli artt. 5, n. 3 e 14, n. 3 del regolamento n. 2494/95 in combinato disposto con l’art. 5 bis della decisione 1999/468 (2), in quanto è stata prevista una procedura diversa dalla procedura di regolamentazione con controllo. |
5) |
Quinto motivo vertente sulla violazione dell’art. 291 TFUE, in combinato disposto con il regolamento n. 182/2011 (3), in quanto per la elaborazione e l’aggiornamento delle linee guida non è stata prevista una delle procedure previste dal regolamento n. 182/2011. |
(1) Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257, pag. 1).
(2) Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23).
(3) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55, pag. 13)