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Document 62013TN0032

    Causa T-32/13 P: Impugnazione proposta il 24 gennaio 2013 da Mario Paulo da Silva Tenreiro avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 14 novembre 2012 , causa F-120/11, da Silva Tenreiro/Commissione

    GU C 86 del 23.3.2013, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.3.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 86/22


    Impugnazione proposta il 24 gennaio 2013 da Mario Paulo da Silva Tenreiro avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 14 novembre 2012, causa F-120/11, da Silva Tenreiro/Commissione

    (Causa T-32/13 P)

    2013/C 86/36

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraainem, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, J.-N. Louis e D. Abreu Caldas)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare che:

    la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 14 novembre 2012 (causa F-120/11, da Silva Tenreiro/Commissione) recante rigetto del ricorso proposto dal ricorrente, è annullata;

    statuendo ex novo,

    dichiarare che:

    la decisione della Commissione europea recante rigetto della candidatura del ricorrente al posto vacante di Direttore della Direzione A «Giustizia civile» della Direzione Generale (DG) «Giustizia», nonché la decisione recante nomina a tale posto della sig.ra Y, sono annullate;

    condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

    1)

    Primo motivo, vertente su uno snaturamento dei fatti:

    da un lato, in quanto il Tribunale della funzione pubblica (TFP) avrebbe considerato che il termine «background» utilizzato nell'avviso di posto vacante oggetto del procedimento contenzioso faceva riferimento ad una esperienza e non ad una formazione. Il ricorrente fa valere che emerge in particolare dagli avvisi di posto vacante pubblicati dalla Commissione che quando è richiesta un'esperienza professionale, è utilizzato il termine «esperienza» e non «background»;

    dall'altro, in quanto il TFP avrebbe considerato che il termine «regolamento» non faceva riferimento ai meccanismi regolamentari bensì al procedimento legislativo.

    2)

    Secondo motivo, vertente su errori di diritto, avendo esaminato il Tribunale della funzione pubblica gli indizi di sviamento di potere isolatamente anziché complessivamente, senza cercare di stabilire se la somma degli indizi permettesse, considerato il loro numero, di rimettere in discussione la presunzione di legittimità delle decisioni contestate in primo grado.

    Il ricorrente fa inoltre valere che il Tribunale della funzione pubblica viola, alla luce della disparità delle armi delle parti, il diritto ad un processo equo nel rifiutare di adottare misure di organizzazione del procedimento che permetterebbero di rafforzare gli indizi di sviamento di potere e di fornire la prova di un elemento che potrebbe essere dimostrato solo mediante una tale misura.


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