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Document 62013TA0545

Causa T-545/13: Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2016 — Al Matri/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia — Misure adottate nei confronti di persone responsabili di appropriazione indebita di fondi pubblici e di persone ed entità associate — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Inserimento del nome del ricorrente — Base fattuale insufficiente — Errore di fatto — Errore di diritto — Diritto di proprietà — Libertà d’impresa — Proporzionalità — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Obbligo di motivazione»)

GU C 305 del 22.8.2016, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 305/27


Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2016 — Al Matri/Consiglio

(Causa T-545/13) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia - Misure adottate nei confronti di persone responsabili di appropriazione indebita di fondi pubblici e di persone ed entità associate - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Inserimento del nome del ricorrente - Base fattuale insufficiente - Errore di fatto - Errore di diritto - Diritto di proprietà - Libertà d’impresa - Proporzionalità - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Obbligo di motivazione»))

(2016/C 305/36)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fahed Mohamed Sakher Al Matri (Doha, Qatar) (rappresentanti: M. Lester e B. Kennelly, barristers, e G. Martin, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Gurov, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28, pag. 62), attuata dalla decisione di esecuzione 2013/409/PESC del Consiglio, del 30 luglio 2013 (GU L 204, pag. 52), dalla decisione 2014/49/PESC del Consiglio, del 30 gennaio 2014 (GU L 28, pag. 38), e dalla decisione (PESC) 2015/157 del Consiglio, del 30 gennaio 2015 (GU L 26, pag. 29), e, dall’altro, del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 31, pag. 1), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 735/2013 del Consiglio, del 30 luglio 2013 (GU L 204, pag. 23), dal regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2014 del Consiglio, del 30 gennaio 2014 (GU L 28, pag. 2), e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 147/2015 del Consiglio, del 30 gennaio 2015 (GU L 26, pag. 3), nella parte in cui tali atti si applicano al ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Fahed Mohamed Sakher Al Matri sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 359 del 7.12.2013.


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