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Document 62013CN0570

    Causa C-570/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 6 novembre 2013 — Karoline Gruber

    GU C 24 del 25.1.2014, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.1.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 24/5


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 6 novembre 2013 — Karoline Gruber

    (Causa C-570/13)

    2014/C 24/09

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Verwaltungsgerichtshof

    Parti

    Ricorrente: Karoline Gruber

    Convenuto: Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten

    Parte intervenuta: EMA Beratungs- und Handels GmbH

    Altre parti: Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se il diritto dell’Unione, in particolare la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva 2011/92) (1), in particolare il suo articolo 11, osti a una normativa nazionale secondo cui una decisione, in base alla quale per un determinato progetto non deve essere effettuata nessuna valutazione di impatto ambientale, ha efficacia vincolante anche per i vicini che non erano parti in causa nel precedente procedimento di accertamento e può essere loro opposta nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione successivi, anche qualora essi possano, nel corso di tali procedimenti di autorizzazione, sollevare le loro eccezioni contro il progetto (ovvero, nel procedimento principale, eccepire che l’impatto del progetto mette a repentaglio la loro vita, la loro salute o la loro proprietà o che viene loro arrecato un disturbo intollerabile a causa dell’odore, del rumore, del fumo, della polvere, delle vibrazioni o in altro modo).

    In caso di risposta affermativa alla prima questione:

    2)

    Se il diritto dell’Unione, in particolare la direttiva 2011/92, imponga, nel quadro della sua applicazione diretta, di negare l’efficacia vincolante descritta nella prima questione.


    (1)  GU 2012, L 26, pag. 1.


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