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Document 62013CN0198

    Causa C-198/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social 1 de Benidorm (Spagna) il 16 aprile 2013 — Víctor Manuel Julián Hernández e a./Puntal Arquitectura S. L. e a.

    GU C 189 del 29.6.2013, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 189/5


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social 1 de Benidorm (Spagna) il 16 aprile 2013 — Víctor Manuel Julián Hernández e a./Puntal Arquitectura S. L. e a.

    (Causa C-198/13)

    2013/C 189/10

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Giudice del rinvio

    Juzgado de lo Social de Benidorm

    Parti

    Ricorrenti: Víctor Manuel Julián Hernández, Chems Eddine Adel, Jaime Morales Ciudad, Bartolomé Madrid Madrid, Martín Selles Orozco, Alberto Martí Juan e Said Debbaj

    Resistenti: Puntal Arquitectura S. L., Obras Alteramar S. L., Altea Diseño y Proyectos S. L., Ángel Muñoz Sánchez, Vicente Orozco Miro e Subdelegación del Gobierno de España en Alicante

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 57 dello Statuto dei lavoratori, in combinato disposto con l’articolo 116, paragrafo 2, del testo consolidato della legge relativa al processo del lavoro, in forza del quale lo Stato spagnolo versa direttamente ai lavoratori, in caso di insolvenza del datore di lavoro, i cosiddetti «salarios de tramitación» (retribuzioni non corrisposte afferenti al periodo compreso tra il licenziamento e la data di notifica della sentenza sul licenziamento) maturati a decorrere dal sessantesimo (nella pratica novantesimo) giorno lavorativo successivo alla presentazione del ricorso dinanzi al giudice competente, rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/94/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, e in particolare degli articoli 1, paragrafo 1, 2, paragrafi 3 e 4, 3, 5 e 11 della medesima.

    2)

    In caso di risposta affermativa, se la prassi dello Stato spagnolo di versare direttamente ai lavoratori, in caso di insolvenza del datore di lavoro, i cosiddetti «salarios de tramitación» maturati a decorrere dal sessantesimo (nella pratica novantesimo) giorno lavorativo successivo alla presentazione del ricorso, ma solo per i licenziamenti dichiarati illegittimi e non per quelli dichiarati nulli, debba essere considerata incompatibile con l’articolo 20 della Carta dei diritti dell’uomo dell’Unione europea (2) e, in ogni caso, con il principio generale di uguaglianza e di non discriminazione sancito dal diritto dell’Unione europea.

    3)

    In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se un organo giurisdizionale quale il giudice del rinvio possa disapplicare una normativa che consentirebbe allo Stato spagnolo di versare direttamente ai lavoratori, in caso di insolvenza del datore di lavoro, i cosiddetti «salarios de tramitación» maturati a decorrere dal sessantesimo (nella pratica novantesimo) giorno lavorativo successivo alla presentazione del ricorso, ma solo per i licenziamenti dichiarati illegittimi e non per quelli dichiarati nulli, considerato che tra le due ipotesi non si rilevano differenze oggettive sotto tale profilo (con riferimento ai «salarios de tramitación»).


    (1)  GU L 283, pag. 36.

    (2)  GU 2000, C 364, pag. 1.


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