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Document 62013CJ0001

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014.
Cartier parfums – lunettes SAS e Axa Corporate Solutions assurances SA contro Ziegler France SA e altri.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia).
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 27, paragrafo 2 – Litispendenza – Articolo 24 – Proroga di competenza – Accertamento della competenza del primo giudice adito per effetto della comparizione senza contestazione delle parti o dell’adozione di una decisione definitiva.
Causa C‑1/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:109

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

27 febbraio 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 27, paragrafo 2 — Litispendenza — Articolo 24 — Proroga di competenza — Accertamento della competenza del primo giudice adito per effetto della comparizione senza contestazione delle parti o dell’adozione di una decisione definitiva»

Nella causa C‑1/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Francia), con decisione del 19 dicembre 2012, pervenuta in cancelleria il 2 gennaio 2013, nel procedimento

Cartier parfums – lunettes SAS,

Axa Corporate Solutions assurances SA

contro

Ziegler France SA,

Montgomery Transports SARL,

Inko Trade s. r. o.,

Jaroslav Matěja,

Groupama Transport,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Cartier parfums – lunettes SAS, da A.‑F. Roger e A. Sevaux, avvocati;

per il governo francese, da D. Colas e B. Beaupère-Manokha, in qualità di agenti;

per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

per il governo svizzero, da M. Jametti, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da S. Lejeune e A.‑M. Rouchaud-Joët, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede la Cartier parfums – lunettes SAS (in prosieguo: la «Cartier») e la Axa Corporate Solutions assurances SA (in prosieguo: la «Axa assurances») contrapposte alla Ziegler France SA (in prosieguo: la «Ziegler France»), alla Montgomery Transports SARL (in prosieguo: la «Montgomery Transports»), alla Inko Trade s. r. o. (in prosieguo: la «Inko Trade»), a Jaroslav Matěja e alla Groupama Transport, per quanto riguarda il risarcimento del danno subìto dalla Cartier e dall’Axa assurances a causa del furto di merci verificatosi nel corso di un trasporto internazionale su strada.

Contesto normativo

Il regolamento n. 44/2001

3

Il considerando 2 del regolamento n. 44/2001 dichiara che «alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».

4

Il successivo considerando 15 così recita:

«Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. È necessario stabilire un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera “pendente”. Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo».

5

L’articolo 24 di detto regolamento, contenuto nella sezione 7, intitolata «Proroga di competenza», del Capo II dello stesso, relativo alle regole di competenza, così dispone:

«Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l’incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 22».

6

Il successivo articolo 25, che figura nella sezione 8 di detto capo II, intitolata «Esame della competenza e della ricevibilità dell’azione», è formulato nei termini seguenti:

«Il giudice di uno Stato membro, investito a titolo principale di una controversia per la quale l’articolo 22 stabilisce la competenza esclusiva di un giudice di un altro Stato membro, dichiara d’ufficio la propria incompetenza».

7

L’articolo 27 del regolamento medesimo, collocato nella sezione 9 del suo Capo II, intitolata «Litispendenza e connessione», così prevede:

«1.   Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.

2.   Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo».

La Convenzione di Bruxelles

8

Il regolamento n. 44/2001 ha sostituito, nei rapporti tra gli Stati membri, la Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»). Ai sensi dell’articolo 18 di detta Convenzione, che figurava nella sezione 6 della stessa, intitolata «Proroga di competenza»:

«Al di fuori dei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni della presente Convenzione, il giudice di uno Stato contraente davanti al quale il convenuto comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene solo per eccepire la incompetenza o se esiste un’altra giurisdizione esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 16».

9

L’articolo 21 della Convenzione di Bruxelles che, nel suo testo originario, figurava nella sezione 8 della stessa, intitolata «Litispendenza e connessione», così disponeva:

«Qualora, davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito deve, anche d’ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.

Il giudice che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza può sospendere il processo qualora venga eccepita l’incompetenza dell’altro giudice».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

10

Cartier aveva affidato alla Ziegler France il trasporto su strada di prodotti cosmetici tra Genas (Francia) e Wickford (Regno Unito). La Ziegler France subappaltava il trasporto di dette merci alla Montgomery Transports, che subappaltava a sua volta il servizio alla Inko Trade, cui si sostituiva, a sua volta, la Jaroslav Matěja.

11

La Jaroslav Matěja prendeva in carico le merci nei depositi della società Saflog a Genas il 25 settembre 2007. Nella notte tra il 26 e il 27 settembre 2007, alle ore 00:30, conformemente alla normativa vigente in materia di tempi di guida, il conducente si fermava in un’area di stazionamento nel Regno Unito per riposarsi. L’indomani mattina constatava il furto di parte delle merci. Il danno è stato valutato dalla compagnia assicurativa della Cartier, la Axa assurances, in EUR 145 176,08. La Axa assurances ha indennizzato la Cartier per l’importo di EUR 144 176,08.

12

Il 24 settembre 2008 la Cartier e l’Axa assurances adivano il Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing (Francia) con azione di responsabilità in solido nei confronti della Ziegler France, della Montgomery Transports, della Inko Trade e della Jaroslav Matěja al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di EUR 145 176,08.

13

Successivamente, al medesimo tribunale venivano proposte, a catena dai trasportatori, varie azioni di garanzia, nelle quali intervenivano i rispettivi assicuratori.

14

Il Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing ha disposto la riunione di tutti i procedimenti.

15

All’udienza del 28 ottobre 2010, la Ziegler France ha sollevato eccezione di litispendenza ex articolo 27 del regolamento n. 44/2001, in base al rilievo che, con atto del 16 settembre 2008, essa avrebbe previamente adito, nel Regno Unito, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (London Mercantile Court). Come risulta dagli atti trasmessi alla Corte, la Ziegler France ha depositato presso il giudice del Regno Unito una «claim form» registrata contro la Cartier, la società Saflog e la Wright Kerr Tyson Ltd, società di diritto inglese, ai fini dell’accertamento delle rispettive responsabilità e quantificare l’eventuale danno subito dalla Cartier a causa del furto in parola.

16

La Cartier e l’Axa assurances hanno invocato l’irricevibilità di tale eccezione, non essendo stata sollevata in limine litis. Infatti, la Ziegler France aveva presentato, anteriormente all’udienza dinanzi al Tribunal de commerce de Roubaix‑Tourcoing, deduzioni scritte sul merito della controversia, laddove, in forza dell’articolo 74 del codice di procedura civile francese, le eccezioni di carattere procedurale devono essere sollevate prima di qualsiasi argomento di merito, a pena d’irricevibilità.

17

La Cartier e l’Axa assurances hanno fatto parimenti valere che, oltre ad essere irricevibile, l’eccezione di litispendenza è infondata, considerato che la competenza della High Court of Justice, primo giudice adito, non risulta acclarata ai sensi dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, e che le due controversie non riguardano lo stesso oggetto né le stesse parti.

18

Con sentenza del 6 gennaio 2011, il Tribunal de commerce de Roubaix‑Tourcoing ha giudicato fondata l’eccezione di litispendenza sollevata dalla Ziegler France, in particolare in base al rilievo che l’articolo 871 del codice di procedura civile francese consente di invocare oralmente le eccezioni procedurali.

19

Al riguardo, il giudice medesimo ha rilevato che la High Court of Justice era stata adita per prima e che la sua competenza non era stata contestata. Pertanto, riguardo alla controversia che vede la Cartier e la Axa assurances contrapposte alla Ziegler France, il Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing si è dichiarato incompetente, in forza dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, a favore del giudice del Regno Unito. Con riferimento alle altre parti, lo stesso Tribunal de commerce ha deciso di sospendere il procedimento in attesa della decisione della High Court of Justice.

20

La Cour d’appel de Douai (Francia), con sentenza del 14 aprile 2011, ha confermato la decisione del Tribunal de commerce de Roubaix‑Tourcoing, considerando in particolare che, nella controversia che vede la Cartier e la Axa assurances contrapposte alla Ziegler France, ricorrevano le condizioni della litispendenza e che il giudice di prime cure si era legittimamente dichiarato incompetente a favore della High Court of Justice. La Cour d’appel de Douai ha infatti dichiarato che risultava senza alcun dubbio dall’atto introduttivo del ricorso dinanzi al giudice del Regno Unito, presentato anteriormente alla proposizione dell’azione in Francia, che si trattava dello stesso trasporto, effettuato in partenza dai depositi della società Saflog per conto della Cartier e che, sebbene sussistesse soltanto un’identità parziale delle parti nei due giudizi pendenti, era incontrovertibile che la questione della responsabilità della Ziegler France, dibattuta dinanzi alla High Court of Justice, avrebbe avuto poi ripercussioni sulla Montgomery Transports, sulla Inko Trade, sulla Jaroslav Matěja e sulla Groupama Transport.

21

Avverso detta sentenza la Cartier e la Axa assurances hanno proposto impugnazione dinanzi al giudice del rinvio, deducendo, segnatamente, che la Cour d’appel de Douai aveva travisato il senso e la portata dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, ritenendo che la competenza della High Court of Justice, non essendo stata contestata, fosse «accertata» in conformità a detto articolo. Infatti, a parere di dette società, la competenza del giudice precedentemente adito può essere accertata soltanto mediante una decisione del medesimo che declini espressamente la propria incompetenza ovvero per effetto dell’esaurimento delle vie di ricorso esperibili contro la propria decisione di affermazione della propria competenza.

22

Come risulta dagli atti del procedimento nazionale, il giudice del rinvio considera pacifico che il giudice del Regno Unito sia stato adito per primo e che i requisiti relativi all’identità delle parti e all’oggetto delle controversie ricorrano nella fattispecie. Nondimeno, a fronte del contrasto dottrinale esistente in Francia, il giudice del rinvio nutre dubbi in merito alla portata della locuzione «la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata», di cui all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001.

23

Alla luce di queste considerazioni, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (…) n. 44/2001 (…), debba essere interpretato nel senso che la competenza del giudice precedentemente adito sia accertata qualora nessuna parte abbia eccepito la sua incompetenza ovvero detto giudice si sia dichiarato competente con decisione divenuta definitiva per qualsivoglia motivo, segnatamente per effetto dell’esaurimento dei mezzi di ricorso».

Sulla questione pregiudiziale

24

In via preliminare si deve precisare che, malgrado la questione dell’esistenza di un caso litispendenza ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 sia stata dibattuta nel contesto della controversia principale dinanzi ai giudici di merito e d’appello, il giudice del rinvio ha interrogato la Corte soltanto in ordine alla portata dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento medesimo.

25

A tal riguardo occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (sentenza del 17 ottobre 2013, Unamar, C‑184/12, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

26

Va peraltro osservato che nessun elemento degli atti sottoposti alla Corte lascia intendere che il procedimento principale rientri nella competenza esclusiva prevista dall’articolo 22 del regolamento n. 44/2001. La Corte non deve conseguentemente pronunciarsi sull’ipotesi in cui la competenza spettasse al giudice adito successivamente (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 1991, Overseas Union Insurance e a., C-351/89, Racc. pag. I-3317, punto 20).

27

Si deve pertanto ritenere che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che sia sufficiente, ai fini dell’accertamento della competenza del giudice precedentemente adito, ai sensi di detta disposizione, che nessuna delle parti abbia eccepito la sua incompetenza ovvero se sia necessario che il giudice medesimo abbia implicitamente o esplicitamente riconosciuto la propria competenza con decisione divenuta definitiva.

28

Al riguardo, risulta dagli elementi forniti alla Corte che, nella controversia principale, il giudice precedentemente adito non ha declinato d’ufficio la propria competenza e che la Cartier è comparsa dinanzi a quest’ultimo contestando quanto asserito dalla Ziegler France nel merito, senza eccepire l’incompetenza di tale giudice.

29

Per rispondere alla questione pregiudiziale, occorre ricordare anzitutto che, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, in caso di litispendenza dinanzi ai giudici di Stati membri diversi, il giudice adito successivamente sospende d’ufficio il procedimento fino a quando sia accertata la competenza del giudice precedentemente adito.

30

Peraltro, il paragrafo 2 di detto articolo prevede che, qualora la competenza del giudice precedentemente adito sia accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a suo favore.

31

Occorre poi osservare, come hanno giustamente rilevato il governo francese e la Commissione europea, che il regolamento n. 44/2001 non precisa in quali circostanze la competenza del giudice adito in precedenza debba essere considerata come «accertata», ai sensi dell’articolo 27 di tale regolamento.

32

Secondo giurisprudenza costante della Corte, le disposizioni di detto regolamento vanno interpretate in modo autonomo, alla luce soprattutto del loro sistema e delle loro finalità (v. sentenza del 15 novembre 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e a., C‑456/11, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

33

Al fine di rispondere alla questione proposta occorre, pertanto, tenere conto dell’economia generale nonché della finalità del regolamento n. 44/2001.

34

Per quanto concerne, in primo luogo, l’economia generale del regolamento n. 44/2001, si deve ricordare che l’articolo 24, primo periodo, del medesimo prevede una regola di competenza basata sulla costituzione del convenuto per tutte le controversie in cui la competenza del giudice adito non risulti da altre disposizioni del regolamento stesso. Tale disposizione si applica incluso il caso in cui il giudice sia stato adito in violazione delle disposizioni di detto regolamento e implica che la costituzione del convenuto possa essere considerata quale accettazione tacita della competenza del giudice adito e, quindi, quale proroga della sua competenza (sentenza del 20 maggio 2010, ČPP Vienna Insurance Group, C-111/09, Racc. pag. I-4545, punto 21).

35

L’articolo 24, secondo periodo, del regolamento n. 44/2001 prevede deroghe a tale regola generale. Esso stabilisce che la proroga tacita di competenza del giudice adito è esclusa nel caso in cui il convenuto sollevi eccezione di incompetenza giurisdizionale, esprimendo in tal modo la propria volontà di non accettare la competenza di detto giudice, ovvero qualora si tratti di controversie per le quali l’articolo 22 di detto regolamento prevede regole di competenza esclusiva (sentenza ČPP Vienna Insurance Group, cit., punto 22).

36

La Corte ha già avuto modo di dichiarare che dall’obiettivo dell’articolo 18 della Convenzione di Bruxelles, disposizione sostanzialmente identica all’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, risulta che la contestazione della competenza, se non è anteriore a qualsiasi argomentazione di merito, non può comunque collocarsi successivamente al momento della presa di posizione considerata, dal diritto processuale nazionale, come la prima difesa rivolta al giudice adito (sentenze del 24 giugno 1981, Elefanten Schuh, 150/80, Racc. pag. 1671, punto 16, e del 13 giugno 2013, Goldbet Sportwetten, C‑144/12, punto 37).

37

È stato inoltre dichiarato che l’articolo 18 della Convenzione di Bruxelles si applica anche nel caso in cui il convenuto affronti sia il tema della competenza del giudice adito sia quello relativo al merito della controversia. Tuttavia la contestazione della competenza può avere l’effetto attribuitole dal detto articolo 18 soltanto se la parte ricorrente e il giudice adito siano messi in grado di comprendere, fin dal primo atto difensivo del convenuto, che esso mira a negare la competenza (v., in tal senso, sentenza Elefanten Schuh, cit., punti 14 e 15).

38

Ne deriva che il sistema istituito dal regolamento n. 44/2001, come risulta dai suoi articoli 24 e 27, è stato concepito allo scopo di evitare di protrarre la durata della sospensione del procedimento da parte del giudice successivamente adito, allorché la competenza del giudice precedentemente adito non possa essere, in realtà, più contestata, come ricordato supra al punto 36.

39

Orbene, tale rischio è inesistente qualora, come nella controversia principale, il giudice precedentemente adito non abbia declinato d’ufficio la propria competenza e nessuna delle parti l’abbia contestata anteriormente o fino al momento della presa di posizione considerata, dal loro diritto processuale nazionale, quale primo atto difensivo.

40

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la finalità stessa del regolamento n. 44/2001, occorre ricordare che uno degli obiettivi di tale regolamento, come risulta dal suo considerando 15, è quello di ridurre al massimo la possibilità di procedimenti concorrenti e di evitare che siano emanate decisioni inconciliabili quando a conoscere della stessa controversia sono competenti più fori. È a questo scopo che il legislatore dell’Unione ha inteso attuare un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza. Ne deriva che per realizzare detti obiettivi, l’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 deve essere oggetto di interpretazione ampia (sentenza Overseas Union Insurance e a., cit., punto 16).

41

Orbene, è giocoforza constatare che un’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, di detto regolamento secondo cui, perché la competenza del giudice precedentemente adito sia accertata, ai sensi di detta disposizione, occorra che il giudice stesso abbia implicitamente o esplicitamente affermato la propria competenza con una decisione divenuta definitiva, aumentando così il rischio di procedimenti paralleli, priverebbe di tutta la loro efficacia le regole fissate da tale regolamento allo scopo di risolvere le situazioni di litispendenza.

42

Peraltro, come risulta dalla relazione sulla Convenzione di Bruxelles, elaborata dal sig. Jenard (GU 1979, C 59, pag. 1), e dalla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 21 di detta Convenzione, disposizione corrispondente all’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, l’obiettivo della norma sulla litispendenza è parimenti quello di evitare i conflitti negativi di giurisdizione. Infatti, tale regola è stata introdotta affinché le parti non siano obbligate ad instaurare un nuovo procedimento qualora, ad esempio, il giudice preventivamente adito si dichiarasse incompetente (v., sentenza Overseas Union Insurance e a., cit., punto 22).

43

Orbene, qualora il giudice precedentemente adito non abbia declinato d’ufficio la propria competenza e non sia stata sollevata nessuna eccezione d’incompetenza dinanzi ad esso, la dichiarazione, da parte del giudice successivamente adito, della propria incompetenza non può produrre la conseguenza di un conflitto negativo di giurisdizione, in quanto la competenza del giudice precedentemente adito non può più essere posta in discussione.

44

Di conseguenza, si deve ritenere che, alla luce sia dell’economia generale sia della finalità del regolamento n. 44/2001, affinché la competenza del giudice precedentemente adito sia accertata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento medesimo, è sufficiente, qualora il giudice successivamente adito non disponga di competenza esclusiva in forza di detto regolamento, che il giudice precedentemente adito non abbia declinato d’ufficio la propria competenza e che nessuna delle parti l’abbia contestata anteriormente o fino al momento della presa di posizione considerata, dal rispettivo ordinamento processuale nazionale, come il primo atto difensivo.

45

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione proposta dichiarando che l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, fatta salva l’ipotesi in cui il giudice successivamente adito disponga di competenza esclusiva in forza di tale regolamento, la competenza del giudice precedentemente adito deve essere considerata accertata, ai sensi di detta disposizione, qualora detto giudice non abbia declinato d’ufficio la propria competenza e nessuna delle parti l’abbia contestata anteriormente o fino al momento della presa di posizione considerata, dal rispettivo ordinamento processuale nazionale, quale primo atto difensivo nel merito, presentato dinanzi al giudice medesimo.

Sulle spese

46

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

L’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, fatta salva l’ipotesi in cui il giudice successivamente adito disponga di competenza esclusiva in forza di tale regolamento, la competenza del giudice precedentemente adito deve essere considerata accertata, ai sensi di detta disposizione, qualora detto giudice non abbia declinato d’ufficio la propria competenza e nessuna delle parti l’abbia contestata anteriormente o fino al momento della presa di posizione considerata, dal rispettivo ordinamento processuale nazionale, quale primo atto difensivo nel merito, presentato dinanzi al giudice medesimo.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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