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Document 62012TA0057
Case T-57/12: Judgment of the General Court of 6 September 2013 — Good Luck Shipping v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures against Iran with the aim of preventing nuclear proliferation — Freezing of funds — Obligation to state reasons — Manifest error of assessment)
Causa T-57/12: Sentenza del Tribunale 6 settembre 2013 — Good Luck Shipping/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione» )
Causa T-57/12: Sentenza del Tribunale 6 settembre 2013 — Good Luck Shipping/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione» )
GU C 304 del 19.10.2013, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 304/18 |
Sentenza del Tribunale 6 settembre 2013 — Good Luck Shipping/Consiglio
(Causa T-57/12) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione)
2013/C 304/31
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Good Luck Shipping LLC (Dubai, Emirati arabi uniti) (rappresentanti: F. Randolph, QC, M. Lester, barrister, e M. Taher, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea(rappresentanti: V. Piessevaux e B. Driessen, agenti)
Oggetto
Domanda per l’annullamento, in primo luogo, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), in secondo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), e, in terzo luogo, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), laddove detti atti riguardino la ricorrente.
Dispositivo
1) |
Si dispone l’annullamento, laddove riguardino la Good Luck Shipping LLC, degli atti seguenti:
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2) |
Gli effetti della decisione 2011/783 perdurano nei confronti della Good Luck Shipping fino al momento in cui sia effettivo l’annullamento del regolamento n. 267/2012. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea, oltre alle proprie spese, sopporterà quelle sostenute dalla Good Luck Shipping. |