Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012FN0003

Causa F-3/12: Ricorso proposto il 4 gennaio 2012 — ZZ/Commissione

GU C 65 del 3.3.2012, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 65/27


Ricorso proposto il 4 gennaio 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-3/12)

2012/C 65/54

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

La condanna della Commissione a risarcire il danno che il ricorrente ritiene di aver subito in ragione della durata eccessiva della procedura di riconoscimento della gravità di malattia della quale ha sofferto.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della Commissione, della domanda datata 23 novembre 2010, inoltrata dal ricorrente all’APN;

annullare la nota prot. HR.D.2/MB/ls/Ares(2011) 74616, datata 24 gennaio 2011, ricevuta dal ricorrente nelle sue proprie mani in data 3 marzo 2011, e, nelle mani di persona di sua fiducia, in data non anteriore al 25 febbraio 2011;

quatenus oportet, annullare l’atto, comunque formatosi, di ripulsa, da parte della Commissione, del reclamo, datato 20 maggio 2011, avverso la decisione di rigetto della domanda datata 23 novembre 2010 e per l’annullamento di quest’ultima decisione di rigetto nonché l’accoglimento della domanda datata 23 novembre 2010, reclamo datato 20 maggio 2011 inoltrato dal ricorrente all’APN;

nella misura del necessario, accertare il fatto che si è protratta per più di cinque anni la procedura volta a provvedere sulla domanda, datata 25 novembre 2002, dal ricorrente inoltrata alla CE;

nella misura del necessario, dichiarare che la durata della procedura a qua, già alla data della domanda datata 23 novembre 2010, aveva ecceduto quella ragionevole, e, non foss’altro che per questa ragione, era eccessiva ed illecita;

per l’effetto, condannare la Commissione a risarcire il danno, di natura patrimoniale e non patrimoniale, ingiustamente subito dal ricorrente, fino alla data della domanda datata 23 novembre 2010, in relazione all’irragionevole eccessiva ed illecita durata della procedura a qua, elargendogli la somma di 10 000, euro, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;

condannare la Commissione ad elargire al ricorrente, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la domanda datata 23 novembre 2010 pervenne alla Commissione e fino all’effettivo pagamento della somma di 10 000 euro, gli interessi su quest’ultima, con capitalizzazione annuale, nella misura del 10 % all’anno ovvero in quella misura che il Tribunale riterrà giusta ed equa;

condannare la convenuta alle spese.


Top