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Document 62012CJ0243
Judgment of the Court (First Chamber), 19 June 2014.#FLS Plast A/S v European Commission.#Appeal — Competition — Agreements, decisions and concerted practices — Plastic industrial bags sector — Decision finding an infringement of Article 81 EC — Unlimited jurisdiction of the General Court — Obligation to state reasons — Attribution to the parent company of the infringement committed by the subsidiary — Liability of the parent company for payment of the fine imposed on the subsidiary — Proportionality — Proceedings before the General Court — Adjudication within a reasonable time.#Case C‑243/12 P.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 giugno 2014.
FLS Plast A/S contro Commissione europea.
Impugnazione – Concorrenza – Intese – Settore dei sacchi industriali di plastica – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Competenza del Tribunale estesa al merito – Obbligo di motivazione – Imputabilità alla società controllante dell’infrazione commessa dalla controllata – Responsabilità della società controllante per il pagamento dell’ammenda inflitta alla controllata – Proporzionalità – Procedimento dinanzi al Tribunale – Durata ragionevole del giudizio.
Causa C‑243/12 P.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 giugno 2014.
FLS Plast A/S contro Commissione europea.
Impugnazione – Concorrenza – Intese – Settore dei sacchi industriali di plastica – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Competenza del Tribunale estesa al merito – Obbligo di motivazione – Imputabilità alla società controllante dell’infrazione commessa dalla controllata – Responsabilità della società controllante per il pagamento dell’ammenda inflitta alla controllata – Proporzionalità – Procedimento dinanzi al Tribunale – Durata ragionevole del giudizio.
Causa C‑243/12 P.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2006
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
19 giugno 2014 ( *1 )
«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali di plastica — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Competenza del Tribunale estesa al merito — Obbligo di motivazione — Imputabilità alla società controllante dell’infrazione commessa dalla controllata — Responsabilità della società controllante per il pagamento dell’ammenda inflitta alla controllata — Proporzionalità — Procedimento dinanzi al Tribunale — Durata ragionevole del giudizio»
Nella causa C‑243/12 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 16 maggio 2012,
FLS Plast A/S, con sede in Valby (Danimarca), rappresentata da M. Thill-Tayara e Y. Anselin, avvocati,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre e V. Bottka, in qualità di agenti, assistiti da M. Gray, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Tizzano, presidente di sezione, A. Borg Barthet, E. Levits, M. Berger (relatore) e S. Rodin, giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 gennaio 2014,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
Con la sua impugnazione, la FLS Plast A/S (in prosieguo: la «FLS Plast») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea FLS Plast/Commissione (T‑64/06, EU:T:2012:102, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha parzialmente respinto il suo ricorso inteso, in via principale, all’annullamento della decisione C(2005) 4634 definitivo della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/F/38.354 – Sacchi industriali, in prosieguo: la «decisione controversa») o, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta dalla suddetta decisione alla ricorrente. |
Fatti e decisione controversa
2 |
La FLS Plast, già Nyborg Plast International A/S, è destinataria della decisione controversa in quanto ex società controllante della Trioplast Wittenheim SA (già Silvallac SA, in prosieguo: la «Trioplast Wittenheim»), produttrice di sacchi industriali, di film e di guaine in plastica a Wittenheim (Francia). La FLS Plast è una controllata del gruppo controllato dalla FLSmidth & Co A/S (in prosieguo: la «FLSmidth»). |
3 |
Nel mese di dicembre 1990, la FLS Plast acquistava il 60% delle azioni della Trioplast Wittenheim. Il rimanente 40% era acquistato dalla FLS Plast nel mese di dicembre 1991. La parte venditrice era Cellulose du Pin, società francese, membro del gruppo detenuto dalla Compagnie de Saint‑Gobain SA (in prosieguo: la «Saint Gobain»). |
4 |
A sua volta, la FLS Plast vendeva la Trioplast Wittenheim, nel corso del 1999, alla Trioplanex France SA, controllata francese della Trioplast Industrier AB (in prosieguo: la «Trioplast Industrier»), la società controllante del gruppo Trioplast. Tale passaggio era effettivo a partire dal 1o gennaio 1999. |
5 |
Nel novembre 2001 la società British Polythene Industries informava la Commissione europea dell’esistenza di un’intesa nel settore dei sacchi industriali di plastica. |
6 |
Dopo aver effettuato verifiche, nel 2002, nei locali, segnatamente, della Trioplast Wittenheim, la Commissione, negli anni 2002 e 2003, inviava richieste di informazioni alle società interessate, tra le quali figurava la Trioplast Wittenheim. Con una lettera del 19 dicembre 2002, completata da una lettera del 16 gennaio 2003, la Trioplast Wittenheim comunicava di voler collaborare all’inchiesta della Commissione nell’ambito della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla clemenza»). |
7 |
Il 30 novembre 2005 la Commissione adottava la decisione controversa. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di quest’ultima, detta istituzione constatava, segnatamente, che la FLSmidth e la FLS Plast, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1990 e il 19 gennaio 1999, avevano violato l’articolo 81 CE partecipando ad una serie di accordi e di pratiche concordate nel settore dei sacchi industriali di plastica in Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi, consistenti nella fissazione di prezzi e di modalità comuni per il calcolo degli stessi, nella ripartizione dei mercati e nell’assegnazione di quote di vendita, nell’attribuzione di clienti, affari e ordinativi, nella presentazione di offerte concordate a talune gare d’appalto e nello scambio di informazioni individualizzate. |
8 |
All’articolo 2, primo comma, lettera f), della decisione controversa, la Commissione infliggeva alla Trioplast Wittenheim un’ammenda pari a EUR 17,85 milioni, tenendo conto di una riduzione del 30% concessa in applicazione della comunicazione sulla clemenza. Di tale importo, la FLSmidth e la FLS Plast venivano ritenute responsabili in solido per la somma di EUR 15,30 milioni, mentre la Trioplast Industrier veniva ritenuta responsabile per la somma di EUR 7,73 milioni. |
La sentenza impugnata
9 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 febbraio 2006, la FLS Plast ha presentato un ricorso contro la decisione controversa. Quest’ultimo era diretto, in sostanza, all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera h), e dell’articolo 2, primo comma, lettera f), di tale decisione nella parte relativa alla ricorrente o, in subordine, alla modifica di quest’ultima disposizione della decisione controversa nonché alla riduzione dell’importo dell’ammenda che le era stata inflitta e al pagamento della quale era tenuta in solido. |
10 |
A sostegno del suo ricorso di annullamento, la FLS Plast invocava cinque motivi. Il suo primo motivo era attinente a un errore di diritto che la Commissione avrebbe commesso nell’ambito della determinazione dell’ammenda. Il secondo motivo, articolato in quattro capi, riguardava la valutazione della responsabilità della FLS Plast nella sua qualità di società controllante della Trioplast Wittenheim. Con il suo terzo motivo, articolato in tre capi, la FLS Plast contestava l’importo dell’ammenda imposta alla Trioplast Wittenheim. Il quarto motivo riguardava la mancata applicazione del tetto del 10% del fatturato nel caso della FLS Plast. Il quinto motivo, comprensivo di cinque capi, aveva ad oggetto la contestazione dell’importo dell’ammenda che le era stata imposta, e al pagamento della quale era tenuta in solido. |
11 |
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha parzialmente accolto il secondo motivo della FLS Plast, in base al rilievo che la Commissione non aveva sufficientemente dimostrato che tale società aveva esercitato un controllo effettivo sulla Trioplast Wittenheim nel corso del 1991. Di conseguenza, esso ha annullato la decisione controversa nella parte in cui essa verte sull’imputabilità dell’infrazione alla FLS Plast per il periodo compreso tra il 31 dicembre 1990 e il 31 dicembre 1991. Il Tribunale ha parimenti, di conseguenza, ridotto a EUR 14,45 milioni l’importo del pagamento di cui la FLS Plast era stata considerata responsabile in solido in forza dell’articolo 2, lettera f), della decisione controversa. Il medesimo giudice ha respinto il ricorso per il resto. |
Conclusioni delle parti
12 |
La FLS Plast chiede che la Corte voglia:
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13 |
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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Sull’impugnazione
14 |
A sostegno delle sue conclusioni la FLS Plast fa valere cinque motivi, ove i motivi dal terzo al quinto sono stati dedotti in subordine. |
15 |
La FLS Plast chiede alla Corte di statuire essa stessa, dopo aver annullato la sentenza impugnata, sui motivi sollevati avverso la decisione controversa. |
Sul primo motivo, attinente all’applicazione, da parte della Commissione, di criterio giuridico erroneo ai fini dell’accertamento della responsabilità della società controllante
Argomenti delle parti
16 |
La FLS Plast sostiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto accettando il criterio giuridico applicato dalla Commissione e concludendo che la ricorrente non aveva superato la presunzione, derivante dal fatto che deteneva il 100% del capitale della sua controllata Trioplast Wittenheim, secondo la quale essa avrebbe esercitato un’influenza determinante su quest’ultima. |
17 |
Tale criterio, infatti, si fonderebbe sulla rigida presunzione secondo la quale la società controllante è responsabile del comportamento della sua controllata e sarebbe, pertanto, in contrasto con la presunzione di innocenza sancita dall’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e dall’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
18 |
Secondo la FLS Plast, l’applicazione che fa la Commissione di tale presunzione le conferisce, infatti, un carattere assoluto ove essa si risolve nell’imporre alla società controllante interessata di apportare la prova negativa del fatto di non aver dato alcuna istruzione alla sua filiale. In subordine, la FLS Plast afferma che né il Tribunale né la Commissione hanno tratto la conclusione giuridica corretta che si imponeva con riguardo agli argomenti e alle prove che essa ha fornito, e che dimostravano che la Trioplast Wittenheim aveva agito autonomamente sul mercato. |
19 |
La Commissione solleva un’eccezione di irricevibilità di questo motivo. Secondo tale istituzione, non essendo stato dedotto dinanzi al Tribunale, tale motivo costituisce un motivo nuovo che è, pertanto, irricevibile. Detto motivo, inoltre, avrebbe carattere meramente astratto e la FLS Plast non indicherebbe i punti della sentenza impugnata nei quali il Tribunale avrebbe commesso l’errore dedotto. |
20 |
La Commissione fa valere, in subordine, che la presunzione fondata sulla detenzione della totalità del capitale non è in contrasto con i diritti fondamentali e che, in ogni caso, ha potuto basarsi su altri indizi al fine di dimostrare la presunzione dell’esercizio da parte della FLS Plast di un’influenza determinante sulla Trioplast Wittenheim. |
21 |
Nella propria replica, la FLS Plast contesta l’irricevibilità di tale motivo facendo valere che la contestazione della validità della presunzione in oggetto dovrebbe essere considerata come uno sviluppo dell’argomentazione intesa a contestare l’esistenza di un’influenza dominante da parte sua nei confronti della sua controllata, che è stata invocata dinanzi al Tribunale. |
22 |
La Commissione, nella controreplica, sottolinea che, in ogni caso, l’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU non è stato invocato in primo grado. |
Giudizio della Corte
– Sulla ricevibilità
23 |
Per quanto concerne l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, occorre ricordare che la FLS Plast non ha fatto valere dinanzi al Tribunale che la regola, elaborata dalla giurisprudenza della Corte, secondo la quale si presume che la società controllante che detiene direttamente o indirettamente la totalità del capitale di una controllata abbia esercitato effettivamente un’influenza determinante su quest’ultima, viola l’articolo 48 della Carta e l’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU. |
24 |
Tuttavia, occorre sottolineare, al riguardo, da una parte, che la FLS Plast, con il secondo motivo invocato a sostegno del suo ricorso in primo grado, aveva fatto valere che «la decisione [controversa] è viziata da errori in diritto e in fatto quanto alla responsabilità della FLS Plast». Ai punti da 51 a 99 di tale ricorso, essa aveva fornito un’esposizione dettagliata intesa a dimostrare che la Commissione non poteva fondatamente imputarle la responsabilità dell’infrazione compiuta dalla Trioplast Wittenheim. In particolare, al punto 56 di detto ricorso, la FLS Plast aveva sostenuto che, «[p]er quanto riguarda le società interamente controllate, costituisce pertanto un principio consolidato secondo il quale anche la detenzione del 100% del capitale non è sufficiente, di per sé, a giustificare che si ritenga responsabile una società controllante, in quanto la detenzione del capitale non fa che creare una presunzione relativa». |
25 |
D’altra parte, nel far valere, in sostanza, nella fase dell’impugnazione, che il Tribunale ha fondato la propria decisione su una presunzione assoluta, in contrasto con la presunzione di innocenza sancita dall’articolo 48 della Carta e dall’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU, la FLS Plast critica un motivazione posta dal Tribunale a fondamento della sentenza impugnata, il che non può essere sostenuto per la semplice ragione che non aveva espressamente dedotto tale motivo nel corso del procedimento sfociato in tale sentenza (v. in tal senso, in particolare, sentenza Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, da C‑465/09 P a C‑470/09 P, EU:C:2011:372, punto 146 e giurisprudenza ivi citata). |
26 |
Pertanto, il primo motivo sollevato dalla FLS Plast a sostegno del suo ricorso è ricevibile. |
– Nel merito
27 |
Riguardo, anzitutto, all’asserita illegittimità della presunzione – applicata nel diritto dell’Unione in materia di concorrenza – di effettivo esercizio, da parte di una società che detiene direttamente o indirettamente la totalità del capitale di un’altra società, di un’influenza determinante su quest’ultima, è sufficiente ricordare che la fondatezza di detta presunzione risulta da una giurisprudenza costante della Corte (v., segnatamente, sentenza The Dow Chemical Company/Commissione, C‑179/12 P, EU:C:2013:605, punto 56 e giurisprudenza ivi citata). Peraltro, come la Corte ha parimenti già avuto modo di affermare, l’applicazione di una tale presunzione non costituisce in alcun modo una violazione della presunzione di innocenza sancita dall’articolo 48 della Carta e dall’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU, in considerazione, segnatamente, del fatto che si tratta di una presunzione semplice (v., in particolare, sentenza Eni/Commissione, C‑508/11 P, EU:C:2013:289, punto 50 e giurisprudenza ivi citata). |
28 |
Contrariamente alle affermazioni della FLS Plast, il Tribunale, ai punti 25 e seguenti della sentenza impugnata, non ha quindi commesso alcun errore di diritto nel ricordare i principi derivanti dalla giurisprudenza della Corte, relativi alle condizioni in cui una società a capo di un gruppo, come la FLS Plast, può essere ritenuta responsabile degli illeciti anticoncorrenziali imputati ad una società appartenente al medesimo gruppo, vale a dire, nella fattispecie, alla Trioplast Wittenheim. |
29 |
Pertanto, ancora una volta correttamente, il Tribunale ha rilevato che, sulla base di detta giurisprudenza, la Commissione poteva presumere che la FLS Plast avesse esercitato un’influenza determinante sul comportamento della Trioplast Wittenheim nel periodo dal 1992 al 1998, in considerazione della partecipazione al 100% che la FLS Plast aveva detenuto, nel corso di tale periodo, nel capitale di detta società. |
30 |
Per quanto concerne, poi, più in particolare, l’argomento secondo cui l’applicazione concreta di tale presunzione da parte della Commissione, quale confermata dal Tribunale, avrebbe reso quest’ultima assoluta, occorre rilevare che, ai punti 30 e seguenti della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato se la FLS Plast era pervenuta a rovesciare tale presunzione, dimostrando che la sua controllata si comportava autonomamente sul mercato, e ha concluso che questo non era accaduto. In tale contesto, la semplice circostanza che sia difficile fornire la prova contraria necessaria per rovesciare una presunzione non implica, di per sé, che quest’ultima sia di fatto assoluta (v., segnatamente, sentenza ENI/Commissione, EU:C:2013:289, punto 68 e giurisprudenza ivi citata). |
31 |
Infine, riguardo all’affermazione in base alla quale né il Tribunale né la Commissione avrebbero tratto la corretta conclusione giuridica che si imponeva alla luce degli argomenti e delle prove forniti dalla FLS Plast, che sarebbero stati idonei a dimostrare che la Trioplast Wittenheim aveva agito autonomamente sul mercato, occorre rilevare che la FLS Plast, a sostegno di tale affermazione, si limita a rinviare, in termini generali, ai suoi chiarimenti relativi al secondo motivo di impugnazione. |
32 |
Orbene, in tale contesto, occorre rilevare che la FLS Plast, con tale argomentazione, chiede in realtà alla Corte di procedere a una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova forniti, senza peraltro sostenere che il Tribunale avrebbe snaturato tali fatti ed elementi. Orbene, conformemente all’articolo 256 TFUE e all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, essendo l’impugnazione limitata alle sole questioni di diritto, una tale valutazione esula dal controllo della Corte (v. segnatamente, in tal senso, sentenza Ningbo Yonghong Fasteners/Consiglio, C‑601/12 P, EU:C:2014:115, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). Gli argomenti dedotti dalla FLS Plast in tale contesto sono, conseguentemente, irricevibili. |
33 |
Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo deve essere respinto in quanto in parte infondato e in parte irricevibile. |
Sul secondo motivo, attinente al fatto che il Tribunale non ha sollevato d’ufficio un motivo attinente alla violazione, da parte della Commissione, dell’obbligo di motivazione cui è tenuta
Argomenti delle parti
34 |
La FLS Plast censura al Tribunale che, pur avendo rilevato diverse lacune nel ragionamento della Commissione nella decisione controversa, non ha sollevato d’ufficio la violazione, da parte della Commissione, del suo obbligo di motivazione ove tale istituzione ha respinto le prove fornite dalla FLS Plast al fine di rovesciare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante. |
35 |
A tal riguardo, la FLS Plast fa valere che, alla data in cui ha ricevuto la comunicazione degli addebiti da parte della Commissione, sussistevano ancora serie incertezze quanto alla portata della presunzione di un’influenza determinante effettiva sulle controllate, di cui la stessa Commissione è venuta a conoscenza. A differenza dalla maggior parte degli altri destinatari della comunicazione degli addebiti, la FLS Plast sarebbe stata l’unica società controllante alla quale tale documento sarebbe stato inviato per la sola ragione che essa aveva precedentemente detenuto la Trioplast Wittenheim. Per quasi tutte le altre società controllanti alle quali era stata inviata una comunicazione degli addebiti, la Commissione si sarebbe fondata su prove supplementari. La FLS Plast, peraltro, non sarebbe stata coinvolta in alcun momento della procedura precontenziosa anteriore alla comunicazione degli addebiti. |
36 |
La FLS Plast fa parimenti valere che la Commissione era tenuta ad adempiere il proprio obbligo di motivazione dal momento in cui la decisione controversa le è stata inviata. Orbene, nella specie, è solo all’udienza dinanzi al Tribunale che la Commissione avrebbe precisato di essersi fondata sulla presunzione di influenza determinante per quanto riguarda il solo periodo nel corso del quale la FLS Plast ha detenuto la totalità del capitale della Trioplast Wittenheim. |
37 |
Orbene, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la FLS Plast avrebbe dedotto numerosi argomenti, supportati da prove, che dimostravano che essa non avrebbe esercitato un’influenza determinante sul comportamento della Trioplast Wittenheim. Secondo la FLS Plast, la Commissione era tenuta ad analizzare quantomeno le prove «suscettibili» di rovesciare la presunzione in oggetto e di fornire una motivazione sufficiente ai fini delle conclusioni che ne ha tratto, ciò che invece non ha fatto. |
38 |
In tal senso, la Commissione non avrebbe chiarito la ragione per cui le prove fornite dalla FLS Plast, e in particolare gli elementi che dimostrano il carattere puramente passivo del ruolo svolto dai signori H. e T., non erano idonei a rovesciare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante effettiva sulle controllate. Inoltre, il ragionamento della Commissione in tale contesto renderebbe assoluta la presunzione in causa in ogni situazione in cui si attuasse una «direzione parzialmente comune» alla società controllante e alla sua controllata. |
39 |
La Commissione solleva, anzitutto, un’eccezione di irricevibilità del secondo motivo della FLS Plast sulla base del rilievo che, in primo luogo, si tratta di un motivo nuovo articolato dalla FLS Plast, ove tale motivo sarebbe stato tuttalpiù evocato all’udienza dinanzi al Tribunale e, in secondo luogo, tale motivo sarebbe inteso in realtà a invitare la Corte a riesaminare la valutazione dei fatti operata dalla Commissione, escludendo quella operata dal Tribunale nel contesto della sentenza impugnata, senza che la FLS Plast sostenga tuttavia l’esistenza di uno snaturamento degli elementi di prova. |
40 |
In subordine, la Commissione deduce di aver sufficientemente motivato la propria decisione per consentire alla FLS Plast di comprenderne il fondamento, ciò che il Tribunale avrebbe quantomeno implicitamente confermato. Inoltre, i giudici dell’Unione non sarebbero tenuti a sollevare, d’ufficio, motivi attinenti alla motivazione delle misure adottate dalle istituzioni. |
41 |
Inoltre, l’affermazione della FLS Plast secondo cui la comunicazione degli addebiti le sarebbe stata inviata per la sola ragione che essa aveva detenuto il capitale della Trioplast Wittenheim in passato sarebbe inesatta. Al contrario, la Commissione afferma di essersi espressamente fondata su diversi elementi supplementari come, segnatamente, il fatto che il sig. H., presidente della Trioplast Wittenheim negli anni dal 1990 al 1994, è stato parimenti un dirigente della FLS Plast. |
42 |
Nella sua replica, vertente sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione, la FLS Plast controdeduce di aver ben fatto valere durante la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale che la decisione controversa era inficiata da un vizio di motivazione per quanto riguarda la decisione della Commissione secondo cui la FLS Plast non aveva rovesciato la presunzione di esercizio di un’influenza determinante sulla Trioplast Wittenheim. Inoltre, secondo un principio consolidato di diritto dell’Unione, il difetto o l’insufficienza di motivazione rientra nella violazione delle forme sostanziali e costituisce un motivo di ordine pubblico che può, se non deve, essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione. |
43 |
La Commissione, nella controreplica, reitera l’argomento secondo il quale la FLS Plast non aveva invocato un difetto di motivazione dinanzi al Tribunale. La Corte peraltro non avrebbe alcun obbligo di sollevare un tale motivo. |
Giudizio della Corte
44 |
In primo luogo, per quanto riguarda l’affermazione della FLS Plast, secodo la quale essa avrebbe fatto valere durante la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale che la decisione controversa era inficiata da un vizio di motivazione, occorre ricordare che risulta dall’articolo 48, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea che è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. |
45 |
Orbene, è giocoforza rilevare che la FLS Plast, nel suo ricorso in primo grado, non aveva censurato alla decisione controversa di essere inficiata da un vizio di motivazione ove essa le imputa la responsabilità solidale dell’infrazione in parola. Se è pur vero che la FLS Plast, al punto 9 della replica, afferma che tale conclusione sarebbe inesatta «dato che (...) tale motivo è stato infatti sollevato (...) dinanzi al Tribunale», essa tace quanto al fatto che ha sollevato il motivo stesso solo all’udienza dinanzi al Tribunale e neppure tenta di confutare la constatazione che tale motivo non figurava nel suo atto introduttivo di ricorso. |
46 |
La FLS Plast, inoltre, non chiarisce la ragione per cui la produzione di tale motivo nuovo a detta udienza sarebbe stata ricevibile nonostante il disposto dell’articolo 48, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale. Infine, essa non afferma l’esistenza di elementi di diritto o di fatto che si sarebbe rivelata nel corso del procedimento e che sarebbe stata idonea a giustificare la produzione tardiva di tale motivo. |
47 |
Ne consegue che, con il presente motivo, la FLS Plast si fonda su un’argomentazione nuova, consistente nel contestare che la motivazione della decisione controversa sia sufficiente in diritto ove essa le imputa la responsabilità solidale dell’infrazione commessa dalla Trioplast Wittenheim. |
48 |
Risulta tuttavia da costante giurisprudenza della Corte che una parte può utilmente proporre impugnazione facendo valere, dinanzi alla Corte, motivi tratti dalla sentenza impugnata medesima e volti a criticarne, in diritto, la fondatezza (sentenza Commissione/Siemens Österreich e a. e Siemens Transmission & Distribution e a./Commissione, da C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256, punto 102 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, il secondo motivo, nella parte in cui riguarda, in sostanza, il fatto che il Tribunale abbia omesso di sollevare d’ufficio una censura relativa alla motivazione insufficiente della decisione controversa, trae la propria origine dalla sentenza impugnata medesima. Questo motivo è, pertanto, ricevibile. |
49 |
In secondo luogo, quanto all’argomentazione della FLS Plast secondo la quale il Tribunale, adito per l’annullamento di una misura adottata da un organo dell’Unione, è tenuto a sollevare d’ufficio la censura relativa a una motivazione insufficiente, in diritto, di tale misura, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, l’obbligo di motivare un atto che arreca pregiudizio, che costituisce un corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa, ha per scopo, da un lato, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per giudicare se l’atto sia fondato oppure sia eventualmente inficiato da un vizio che consenta di contestarne la validità dinanzi al giudice dell’Unione e, dall’altro, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo controllo sulla legittimità di detto atto (sentenza Consiglio/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, punto 49 e giurisprudenza ivi citata). |
50 |
Orbene, è giocoforza rilevare che le ragioni per le quali la Commissione ha considerato la FLS Plast responsabile dell’infrazione accertata per il periodo compreso tra il 1o gennaio 1992 e il 19 gennaio 1999 risultano chiaramente dai punti da 715 a 732 della decisione controversa, nell’ambito dei quali tale istituzione precisa di essersi fondata sia sul fatto che la FLS Plast deteneva il 100% del capitale della sua filiale Trioplast Wittenheim sia su altri indizi intesi a corroborare l’esercizio di un’influenza determinante della FLS Plast su quest’ultima società. |
51 |
Quanto agli elementi invocati dalla FLS Plast nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti per rovesciare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, anche se la Commissione non sembra aver affrontato uno ad uno tutti questi elementi, essa ha tuttavia fornito alla FLS Plast, ai punti da 718 a 731 della decisione controversa, un’indicazione sufficiente sia per consentirle di determinare se la decisione sia, a suo parere, fondata o se sia eventualmente affetta da un vizio che consenta di contestarne la validità, sia per consentire al Tribunale di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione (v., in tal senso, segnatamente, sentenze Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 462, nonché Eni/Commissione, EU:C:2013:289, punto 72). |
52 |
La FLS Plast non pretende peraltro di non aver potuto esercitare i propri diritti della difesa. Al contrario, l’esame dettagliato effettuato dal Tribunale, ai punti da 52 a 61 e da 77 a 82 della sentenza impugnata, degli argomenti della FLS Plast diretti a rovesciare la presunzione di un’influenza determinante dimostra piuttosto che la FLS Plast ha potuto difendere utilmente i propri diritti dinanzi al Tribunale e che quest’ultimo è stato in grado di esercitare il suo controllo. |
53 |
In tale contesto, occorre respingere il secondo motivo di impugnazione in quanto in parte irricevibile e in parte infondato. |
Sul terzo motivo, attinente alla violazione del principio del rispetto del legittimo affidamento e di parità di trattamento nonché alla violazione, da parte del Tribunale, del suo obbligo di motivazione quanto all’applicazione della comunicazione sulla clemenza
Argomenti delle parti
54 |
Con il primo capo del terzo motivo, la FLS Plast fa valere che la Commissione ha violato il principio di tutela del legittimo affidamento nell’applicare la comunicazione sulla clemenza. |
55 |
La FLS Plast ricorda, al riguardo, che a termini del titolo D, punto 2, secondo trattino, della comunicazione sulla clemenza, un’impresa che informa la Commissione che non contesta i fatti materiali sui quali tale istituzione fonda le sue accuse può beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda, purché tale dichiarazione sia esplicita, chiara, inequivoca e faciliti il compito della Commissione. |
56 |
Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la FLS Plast avrebbe espressamente dichiarato che non contestava i fatti addebitati. Essa avrebbe pertanto facilitato il compito della Commissione riducendo il suo onere della prova. I suoi argomenti di difesa non avrebbero inciso sui fondamenti dell’infrazione, dato che la FLS Plast non avrebbe contestato né la partecipazione diretta della Trioplast Wittenheim a riunioni anticoncorrenziali, né la durata totale dell’infrazione, e nemmeno la sua gravità o la rilevanza dell’estensione geografica sulla quale è stata compiuta. |
57 |
La FLS Plast, conseguentemente, chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui le nega la concessione di una riduzione della sua ammenda su tale base e di esercitare la sua competenza estesa al merito per concederle una riduzione del 50% dell’ammenda inflittale dalla decisione controversa. |
58 |
Il secondo capo di questo motivo attiene alla violazione del principio di parità di trattamento con riguardo ad una riduzione di ammenda concessa peraltro alla Bonar Technical Fabrics NV (in prosieguo: la «Bonar») ed alla violazione, da parte del Tribunale, del suo obbligo di motivazione. |
59 |
Secondo la FLS Plast, infatti, solo la Bonar ha ottenuto una riduzione del 10% dell’importo dell’ammenda che avrebbe dovuto esserle inflitta, mentre entrambe avevano chiesto una tale riduzione. Orbene, la cooperazione della Bonar con la Commissione, al pari di quella della FLS Plast, si sarebbe limitata ad una dichiarazione di mancata contestazione dei fatti, in termini generali. Nello stesso modo, la Bonar nonché la FLS Plast avrebbero, entrambe, riconosciuto la partecipazione diretta della loro controllata all’infrazione e tentato di negare la loro responsabilità in quanto società controllanti. Queste due imprese si sarebbero pertanto trovate in una situazione identica e avrebbero dovuto ottenere la medesima riduzione. La Bonar avrebbe peraltro contestato la partecipazione della sua ex controllata ad almeno una delle riunioni dell’intesa e avrebbe più generalmente limitato la sua mancata contestazione dei fatti al riconoscimento della partecipazione della sua controllata a «alcune riunioni». |
60 |
Orbene, al punto 177 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare che «contrariamente a quanto accaduto per la [Bonar]», la contestazione della FLS Plast avrebbe inciso sui fondamenti stessi dell’infrazione, senza giustificare più precisamente la sua posizione. |
61 |
Il Tribunale sarebbe pertanto incorso in un errore di diritto non avendo concluso che la Commissione ha violato il principio di eguaglianza. Inoltre, non avrebbe rispettato l’obbligo di motivazione cui sarebbe tenuto non avendo effettuato una corretta comparazione delle rispettive dichiarazioni di mancata contestazione dei fatti della Bonar e della FLS Plast. |
62 |
Il terzo capo del terzo motivo della FLS Plast attiene alla violazione del principio di parità di trattamento con riguardo alla riduzione dell’ammenda concessa alla Trioplast Industrier. |
63 |
La FLS Plast ritiene che il Tribunale abbia erroneamente statuito che era impossibile concedere anche alla FLS Plast il beneficio di una riduzione del 30% dell’importo dell’ammenda, al pari di quella che è stata accordata alla Trioplast Industrier, in base al rilievo secondo cui tale riduzione sarebbe stata concessa illegittimamente alla Trioplast Industrier. |
64 |
Secondo la FLS Plast, per evitare una violazione del principio di parità di trattamento, deve essere esteso nei suoi confronti il beneficio della riduzione del 30% dell’importo dell’ammenda conseguita dalla Trioplast Wittenheim, con la quale essa aveva formato un’entità economica per otto anni durante il periodo di durata dell’infrazione. Conseguentemente, essa chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui nega la concessione alla FLS Plast di una riduzione della sua ammenda in forza della mancata contestazione dei fatti e di esercitare la sua competenza estesa al merito per concederle una riduzione dell’ammenda del 50% o, quantomeno, del 30%. |
65 |
La Commissione solleva un’eccezione di irricevibilità del primo e del secondo capo di tale motivo. Essi, infatti, sarebbero intesi, senza che la FLS Plast invochi lo snaturamento dei fatti, a conseguire un riesame in punto di fatto, da una parte, quanto alla valutazione del valore delle dichiarazioni formulate dalla FLS Plast durante l’indagine e, dall’altra, dell’analisi operata dalla Commissione quanto al merito della sua decisione di concedere alla Bonar una riduzione del 10% dell’ammenda. |
66 |
In subordine, quanto al primo capo, la Commissione fa valere che gli elementi presentati dalla FLS Plast nelle risposte alla comunicazione degli addebiti e nella decisione controversa sono sufficienti per dichiarare che la mancata contestazione dei fatti da parte della FLS Plast non soddisfaceva i criteri richiesti al titolo D, punto 2, della comunicazione sulla clemenza. |
67 |
Per quanto riguarda il secondo capo di tale motivo, vertente su una violazione del principio di parità di trattamento rispetto alla Bonar, la Commissione sostiene che risulta chiaramente dalla sentenza impugnata, letta congiuntamente con la decisione controversa e le risposte alla comunicazione degli addebiti, che può ritenersi che il Tribunale abbia effettuato una comparazione sufficiente tra le rispettive situazioni delle due società. Inoltre, poco rileverebbe il fatto che il livello di cooperazione della FLS Plast sia stato, di fatto, comparabile a quello della Bonar, dato che, in ogni caso, la cooperazione della FLS Plast non avrebbe soddisfatto le esigenze risultanti dalla comunicazione sulla clemenza. |
68 |
La Commissione considera parimenti che non possa contestarsi al Tribunale un difetto di motivazione su tale punto, dato che l’argomentazione dedotta dalla FLS Plast sarebbe chiaramente inconferente. |
69 |
Quanto al terzo capo del terzo motivo, la Commissione sostiene che, anche se il Tribunale ha correttamente considerato che la FLS Plast non poteva fondatamente ritenersi legittimata a beneficiare di una riduzione del 30% dell’importo dell’ammenda, ha fondato tale decisione su motivi erronei. Infatti, in tale momento del periodo di durata dell’infrazione, la FLS Plast non costituiva più un’entità economica con la Trioplast Wittenheim, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, e sarebbe per tale ragione che un’estensione di detta riduzione del 30% alla FLS Plast sarebbe stata esclusa. La Commissione invita conseguentemente la Corte a annullare i punti da 172 a 176 della sentenza impugnata e a sostituire ad essi un’altra motivazione. |
70 |
Nella sua replica, la FLS Plast controbatte che il primo e secondo capo del terzo motivo a sostegno della sua impugnazione sono intesi non a conseguire un riesame in punto di fatto, bensì a contestare le conseguenze in diritto che il Tribunale ha tratto dai fatti analizzati nella sentenza impugnata. Per quanto riguarda il primo capo, essa avrebbe indicato, ai punti da 68 a 75 della sua impugnazione, alcuni elementi di prova che sarebbero stati snaturati dal Tribunale. Quanto al secondo capo di tale motivo, esso verterebbe, del pari, sulle conseguenze in diritto che il Tribunale ha tratto dai fatti sottoposti al suo esame. Peraltro, uno snaturamento dei fatti sarebbe stato parimenti invocato al punto 82 dell’impugnazione. |
71 |
La Commissione, nella controreplica, reitera l’argomento secondo il quale la Corte non è competente, nell’ambito dell’impugnazione, alla realizzazione dell’esame che la FLS Plast le chiede. Secondo costante giurisprudenza, uno snaturamento deve risultare in modo palese dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove, il che non si verificherebbe nella specie. |
Giudizio della Corte
– Sul primo e il secondo capo del terzo motivo
72 |
Con i primi due capi del terzo motivo, che occorre esaminare congiuntamente, la FLS Plast sostiene, in sostanza, da una parte, che non aveva contestato i fatti materiali che le erano censurati da parte della Commissione nella comunicazione degli addebiti, il che avrebbe facilitato, per tale istituzione, il compito di provare l’infrazione in oggetto, ciò che avrebbe dovuto comportare nei suoi confronti, sulla base della comunicazione sulla clemenza, una riduzione del 10% dell’importo dell’ammenda che normalmente avrebbe dovuto esserle inflitta. D’altra parte, essa fa valere che il Tribunale, in applicazione del principio di parità di trattamento, avrebbe dovuto applicare nei suoi confronti tale riduzione del 10%, segnatamente, in base al rilievo secondo cui la Bonar, che ne ha beneficiato, aveva cooperato con la Commissione in un modo sostanzialmente identico a quello di cui la FLS Plast aveva dato prova. In ogni caso, la sentenza impugnata non sarebbe sufficientemente motivata su tale punto. |
73 |
Quanto alla prima censura invocata, correttamente il Tribunale ha ricordato, al punto 164 della sentenza impugnata che «[l]a Commissione dispone (...) di un ampio potere discrezionale per valutare la qualità e l’utilità della cooperazione fornita da un’impresa, segnatamente in rapporto ai contributi offerti da altre imprese» e che essa «non può, nel contesto di tale valutazione, disattendere il principio della parità di trattamento». |
74 |
Inoltre, al punto 177 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che «la posizione della [FLS Plast] durante il procedimento amministrativo era equivoca» e che, se è pur vero che quest’ultima «a[veva] dichiarato che la sua contestazione si limitava ai fatti sui quali si fondava la Commissione per imputarle la responsabilità solidale dell’infrazione[,] la contestazione della [FLS Plast] incideva sul fondamento stesso di [essa]», e questo «contrariamente a quanto si è verificato per la [Bonar]». Nello stesso punto della sentenza impugnata, il Tribunale ha parimenti dichiarato che la FLS Plast «ha, segnatamente, contestato la partecipazione del sig. H. alla riunione (...) del 21 dicembre 1993». |
75 |
Peraltro, al punto 178 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sottolineato che la FLS Plast «non [deduceva] alcun argomento che consentisse di dimostrare che la sua cooperazione aveva semplificato il compito della Commissione, come [era] imposto dalla giurisprudenza», per, infine, statuire, al punto 179 di tale sentenza, che «[i]n tale contesto, la Commissione non ha superato i limiti del suo potere discrezionale concedendo [alla Bonar] una riduzione del 10% a titolo di mancata contestazione dei fatti e negando tale riduzione alla ricorrente». |
76 |
Orbene, per rimettere in questione, in fase di impugnazione, tale valutazione dei fatti operata dal Tribunale, la FLS Plast, secondo costante giurisprudenza, avrebbe dovuto invocare uno snaturamento, da parte di detto giudice, dei fatti o degli elementi di prova, ciò che non ha fatto. Occorre infatti rilevare che, contrariamente a quanto lascia intendere la FLS Plast nel contesto della sua replica, non risulta affatto dai punti da 68 a 75 e 85 dell’impugnazione che quest’ultima invochi uno snaturamento dei fatti o dei mezzi di prova da parte del Tribunale. |
77 |
Risulta dalle suesposte considerazioni che tale censura, invocata nel contesto del primo e del secondo capo del terzo motivo della FLS Plast, deve essere respinta in quanto irricevibile. |
78 |
Per quanto riguarda, poi, la censura relativa alla violazione, da parte del Tribunale, del principio di parità di trattamento, come già esposto ai punti da 73 a 77 della presente sentenza, per essere in grado di comparare il comportamento della FLS Plast, da una parte, e quello della Bonar, dall’altra, sarebbe necessario che la Corte sostituisca la propria valutazione dei fatti a quella operata dal Tribunale, il che non spetta alla Corte quando è adita per un’impugnazione, fatto salvo il caso di snaturamento, da parte del Tribunale, dei fatti o degli elementi di prova che erano stati sottoposti al suo esame. Orbene, un siffatto snaturamento dei fatti non è stato né invocato in tempo utile né, a fortiori, dimostrato dalla FLS Plast. Pertanto anche questa censura dev’essere respinta in quanto irricevibile. |
79 |
Infine, per quanto riguarda il difetto di motivazione invocato in tale contesto dalla FLS Plast, si è già ricordato, ai punti da 73 a 75 della presente sentenza, che il Tribunale, tenendo conto dell’ampio margine di discrezionalità di cui dispone la Commissione per valutare la qualità e l’utilità della cooperazione fornita da un’impresa, segnatamente rispetto ai contributi di altre imprese (v., in tal senso, sentenza SGL Carbon/Commissione, C‑328/05 P, EU:C:2007:277, punto 88), ha considerato insufficienti gli elementi dedotti dalla FLS Plast per dimostrare che la sua asserita mancata contestazione dei fatti materiali che avevano aiutato tale istituzione o che tale mancata contestazione era quantomeno comparabile a quella della Bonar. Il ragionamento esposto dal Tribunale al riguardo consente, in modo certo, alla FLS Plast di comprendere le ragioni per cui detto giudice ha respinto l’argomentazione in parola nonché alla Corte di effettuare il suo controllo giurisdizionale. Tale argomento della FLS Plast è, pertanto, fondato. |
80 |
Conseguentemente, occorre respingere il primo e il secondo capo del terzo motivo in quanto in parte irricevibili e in parte infondati. |
– Sul terzo capo del terzo motivo
81 |
Quanto al terzo capo del terzo motivo della FLS Plast a sostegno della sua impugnazione, attinente alla circostanza che erroneamente la Commissione non le avrebbe accordato una riduzione dell’importo dell’ammenda del 30%, mentre essa costituiva un’entità economica con la Trioplast Wittenheim, occorre ricordare che il Tribunale, al punto 168 della sentenza impugnata, ha respinto tale argomento considerando «[c]he spettava alla Commissione valutare individualmente la cooperazione delle due società all’indagine». |
82 |
Al riguardo, al punto 172 della sentenza impugnata il Tribunale ha statuito che «alla Trioplast Wittenheim, alla Trioplast Industrier ed alla [FLS Plast] sono stati, correttamente, attribuiti importi di partenza individuali, che sono stati poi assestati in funzione delle circostanze proprie di ciascuna». Tuttavia, al punto 173 di tale sentenza, il Tribunale ha affermato che «non risulta né dalla decisione impugnata né dalle memorie prodotte dinanzi al Tribunale che la [Trioplast Industrier] abbia fornito informazioni tali da giustificare una riduzione del 30% [dell’ammenda]» e, al punto 174 di detta sentenza, che «[dato che] nessuna delle successive società controllanti aveva offerto alla Commissione informazioni utili, quest’ultima ha trattato due situazioni comparabili in modo diverso». Il Tribunale ha tuttavia deciso, a termini dei punti 175 e 176 della stessa sentenza, che, dal momento che nessuno poteva invocare a proprio favore un comportamento illegittimo compiuto a favore di un terzo, la FLS Plast «non può avvalersi del fatto che Commissione ha erroneamente esteso il beneficio della cooperazione offerta dalla Trioplast Wittenheim alla Trioplast industrier». |
83 |
È giocoforza rilevare che, pur avendo correttamente statuito che la FLS Plast non era legittimata ad ottenere la riduzione dell’importo dell’ammenda a concorrenza del 30%, accordato peraltro alla Trioplast industrier in forza della comunicazione sulla clemenza, tale decisione del Tribunale si fonda su una motivazione erronea in diritto. |
84 |
Occorre tuttavia ricordare che, se la motivazione di una sentenza del Tribunale rivela una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo risulta fondato per altri motivi di diritto, una siffatta violazione non è idonea a comportare l’annullamento di tale sentenza e occorre procedere ad una sostituzione della motivazione (v. sentenza Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, EU:C:2011:372, punto 171 e giurisprudenza ivi citata). |
85 |
Occorre considerare, al riguardo, che solo all’impresa che ha cooperato con la Commissione sulla base della comunicazione sulla clemenza si può concedere, in forza di tale comunicazione, una riduzione dell’ammenda che, senza tale cooperazione, le sarebbe stata inflitta. Tale riduzione non può essere estesa ad una società che, durante una parte del periodo di durata dell’infrazione, aveva fatto parte dell’entità economica costituita da questa prima impresa, ma che non ne faceva più parte quando quest’ultima ha cooperato con la Commissione. |
86 |
Un’interpretazione in senso opposto, come quella sostenuta dalla FLS Plast, implicherebbe generalmente che, nelle ipotesi di cessione di impresa, una società che abbia inizialmente partecipato ad un’infrazione, in quanto società controllante di una controllata direttamente implicata in essa, e che abbia successivamente ceduto tale controllata ad un’altra impresa, beneficerebbe, eventualmente, di una riduzione dell’ammenda concessa a quest’ultima impresa in ragione della sua cooperazione con la Commissione, nonostante il fatto che detta società non abbia né contribuito direttamente alla scoperta dell’infrazione in parola né esercitato un’influenza determinante, al momento della cooperazione, sulla sua ex controllata. |
87 |
Conseguentemente, in considerazione dell’obiettivo conseguito dalla comunicazione sulla clemenza, che consiste nella promozione della scoperta di comportamenti in contrasto con l’articolo 101 TFUE, e al fine di garantire un’applicazione effettiva di tale disposizione, nessun elemento giustifica l’estensione di una riduzione dell’ammenda concessa in ragione della sua cooperazione con la Commissione ad un’impresa che, pur avendo controllato, in passato, la controllata implicata nell’infrazione in parola, non ha direttamente contribuito alla sua scoperta. |
88 |
Nella specie, occorre ricordare che, quando la Trioplast Wittenheim ha collaborato con la Commissione, vale a dire dal mese di dicembre 2002, tale società non formava più un’entità economica con la FLS Plast. Ne consegue che quest’ultima non può beneficiare, in via di estensione, della riduzione del 30% dell’importo di base dell’ammenda, al pari di quella concessa alla Trioplast Industrier in considerazione del fatto che essa costituiva un’entità economica con la Trioplast Wittenheim, nella sua qualità di società controllante di quest’ultima. |
89 |
In tale contesto, risulta peraltro inconferente la questione se la riduzione del 30% dell’importo di base dell’ammenda concessa alla Trioplast Industrier sia stata correttamente concessa, dal momento che, in ogni caso, tale riduzione non avrebbe potuto essere estesa alla FLS Plast a titolo di parità di trattamento, dato che quest’ultima società non si trovava in una situazione comparabile con quella della Trioplast Industrier. |
90 |
Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rilevare che questo capo del motivo dedotto dalla FLS Plast è diretto contro punti della motivazione della sentenza impugnata, ai quali la Corte, a termini dei punti da 84 a 88 della presente sentenza, ha sostituito la propria motivazione, che è idonea a giustificare, in diritto, la decisione secondo la quale il beneficio della riduzione dell’ammenda a concorrenza del 30% di cui ha goduto la Trioplast Industrier non poteva essere esteso alla FLS Plast. |
91 |
Ne consegue che il terzo capo del motivo dedotto dalla FLS Plast a sostegno della sua impugnazione, diretto contro tali punti della motivazione sostituiti, è, pertanto, infondato. |
92 |
Atteso che tutti i capi del terzo motivo sono stati respinti, occorre respingere in toto il terzo motivo della FLS Plast. |
Sul quarto motivo, attinente alla violazione del principio di proporzionalità e dell’obbligo del Tribunale di motivare il calcolo dell’ammenda
Argomenti delle parti
93 |
Quanto al primo capo del quarto motivo, attinente alla violazione del principio di proporzionalità nella determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta alla FLS Plast, quest’ultima ricorda che tre diverse imprese hanno partecipato all’infrazione in parola, in quanto società controllante della Trioplast Wittenheim, nel corso di tre periodi successivi. La Trioplast Wittenheim sarebbe l’unico destinatario della decisione controversa che è stato detenuto da ciascuna delle tre imprese autrici dell’infrazione durante la durata complessiva dell’infrazione stessa. Dato che il termine di prescrizione per l’imposizione delle ammende sarebbe scaduto per la Saint‑Gobain SA, solo la Trioplast Wittenheim potrebbe essere dichiarata responsabile dell’infrazione per il periodo precedente al 1992. |
94 |
Orbene, l’ammenda inflitta alla FLS Plast sarebbe pari, in esito all’adozione della sentenza impugnata, a EUR 14,45 milioni, il che corrisponderebbe a più dell’80% dell’ammenda totale inflitta alla Trioplast Wittenheim per sanzionare 20 anni di partecipazione all’infrazione. Tuttavia, la FLS Plast sarebbe stata implicata nell’infrazione, e in modo indiretto, solo per sette anni, vale a dire il 35% della durata totale dell’infrazione. Tale approccio sarebbe manifestamente sproporzionato. Quantomeno, la responsabilità solidale e congiunta imputata ad una società controllante dovrebbe presentare un nesso ragionevole con il periodo nel corso del quale essa ha formato un’entità economica con la sua controllata. |
95 |
Secondo la FLS Plast, la società controllante deve essere considerata non come un distinto autore dell’infrazione, bensì piuttosto come il garante dell’ammenda effettivamente imposta alla controllata che ha partecipato all’intesa. La Commissione non potrebbe riscuotere dalle società controllanti un importo superiore all’ammenda iniziale inflitta alla controllata. La Commissione avrebbe ignorato tale principio chiedendo alla FLS Plast un importo corrispondente all’80% dell’ammenda inflitta alla Trioplast Wittenheim per la durata complessiva dell’infrazione. |
96 |
Secondo la FLS Plast, infatti, dal momento che la Trioplast Wittenheim ha partecipato all’infrazione per un periodo complessivo di 20 anni, e la FLS Plast è appartenuta alla medesima entità economica di tale società per sette anni, l’ammenda inflitta alla FLS Plast, in linea di principio, non dovrebbe superare i sette ventesimi dell’ammenda imposta alla Trioplast Wittenheim, vale a dire EUR 6,25 milioni. |
97 |
Con il secondo capo di tale motivo, la FLS Plast fa valere che la sentenza impugnata è viziata da un difetto di motivazione in tale contesto. |
98 |
Secondo la FLS Plast, infatti, la risposta del Tribunale ai suoi argomenti si limita al solo punto 100 della sentenza impugnata. Il Tribunale si sarebbe limitato a verificare se la Commissione si è conformata agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»). Tuttavia, un’applicazione meccanica degli orientamenti non può garantire la proporzionalità dell’ammenda che ne consegue in ogni singolo caso. |
99 |
La Commissione considera, in via principale, che i due capi di questo motivo sono irricevibili. Essi, infatti, costituirebbero una semplice domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda, e la FLS Plast non avrebbe rilevato alcun errore in diritto compiuto dal Tribunale in tale contesto. Secondo la Commissione, gli argomenti della FLS Plast sono intesi a conseguire un riesame della stessa decisione controversa e non sono articolati come motivi seri avverso la sentenza impugnata. Essi dovrebbero, pertanto, essere dichiarati irricevibili. |
100 |
In subordine, quanto al primo capo del quarto motivo, la Commissione contesta che la ripartizione della responsabilità tra società facenti parti della medesima entità economica in diversi momenti debba essere proporzionale alla durata della partecipazione di ogni società di tale entità all’infrazione o alla durata del possesso di una controllata che abbia commesso l’infrazione in parola. In quanto l’importo di partenza per il calcolo di un’ammenda sarebbe fisso e non dipenderebbe dalla durata dell’infrazione, bensì rifletterebbe unicamente la sua gravità, la maggiorazione del 10% dell’importo di base dell’ammenda per anno di partecipazione di un’impresa all’infrazione in ragione della durata darebbe luogo alla comminazione di ammende che non sarebbero strettamente proporzionali alla durata dell’infrazione. |
101 |
Per quanto riguarda il secondo capo di tale motivo, attinente a un difetto di motivazione della sentenza impugnata, la Commissione considera che il Tribunale ha, al contrario, ai punti da 92 a 105 della sentenza impugnata, risposto in maniera specifica all’argomento della FLS Plast relativo all’assenza di proporzionalità dell’ammenda che le è stata inflitta. |
102 |
Nella sua replica, la FLS Plast controbatte che, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto concludere che l’importo posto a suo carico nella decisione controversa era sproporzionato rispetto alla durata della sua implicazione indiretta nell’infrazione, ha sollevato in maniera chiara censure serie fondate su errori di diritto commessi dal Tribunale nell’ambito della sentenza impugnata. |
103 |
Quanto al secondo capo di tale motivo, la FLS Plast afferma che il fatto che non abbia inteso affrontare, nella sua impugnazione, tutte le lacune della sentenza impugnata non incide affatto sul carattere di serietà del quarto motivo che essa ha sollevato a sostegno dell’impugnazione stessa. |
104 |
La Commissione, nella sua controreplica, reitera l’argomento secondo il quale la FLS Plast, non avendo potuto individuare alcuna lacuna nella sentenza impugnata, intende ottenere un riesame generale della decisione controversa stessa. |
Giudizio della Corte
– Sulla ricevibilità
105 |
Per quanto riguarda la ricevibilità del quarto motivo della FLS Plast, è sufficiente rilevare che le censure formulate da tale società avverso la sentenza impugnata, attinenti, da una parte, quanto al primo capo di tale motivo, al fatto che il Tribunale ha ratificato il calcolo dell’ammenda della Commissione, il che sarebbe sfociato nella comminazione di un’ammenda sproporzionata, nonché, d’altra parte, quanto al secondo capo di tale motivo, al fatto che il Tribunale ha motivato tale decisione solo con un rinvio agli orientamenti, il che costituirebbe un vizio di motivazione, risultano con sufficiente chiarezza dai punti da 99 a 123 della sua impugnazione e consentono alla Corte di effettuare il suo controllo. Pertanto, i due capi del quarto motivo sollevato dalla FLS Plast a sostegno del suo ricorso sono ricevibili. |
– Nel merito
106 |
Per quanto riguarda il primo capo del quarto motivo, attinente alla violazione del principio di proporzionalità nel contesto della determinazione dell’ammenda, si deve respingere l’argomento dedotto dalla FLS Plast secondo il quale, da una parte, essa dovrebbe essere considerata come il garante dell’ammenda effettivamente imposta alla sua controllata che ha partecipato all’intesa e, d’altra parte, la Commissione non potrebbe riscuotere da altre società controllanti un importo superiore all’ammenda «iniziale» inflitta alla sua controllata. |
107 |
La Corte, infatti, ha già avuto occasione di statuire che, per quanto riguarda il pagamento di un’ammenda inflitta per violazione delle regole sulla concorrenza, il rapporto di solidarietà sussistente tra due società che costituiscono un’entità economica non può ridursi ad una forma di cauzione fornita dalla controllante per garantire il pagamento dell’ammenda inflitta alla controllata, e che un’argomentazione secondo cui detta controllante non poteva essere condannata al pagamento di un’ammenda di un importo superiore a quello dell’ammenda inflitta alla sua controllata è quindi infondata (v., in tal senso, sentenza Kendrion/Commissione, C‑50/12 P, EU:C:2013:771, punto 56 e 58). Tale giurisprudenza tiene conto del fatto che il principio della personalità delle pene e delle sanzioni impone che, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [81 CE] e [82CE] (GU 2003, L1, pag. 1), l’importo dell’ammenda che deve essere pagato in solido sia determinato in funzione della gravità dell’infrazione individualmente contestata all’impresa in questione e della sua durata (sentenza Areva e a./Commissione, C‑247/11 P e C‑253/11 P, EU:C:2014:257, punto 127 e giurisprudenza ivi citata). |
108 |
Per quanto riguarda, peraltro, l’argomento relativo al carattere asseritamente sproporzionato dell’ammenda rispetto alla durata dell’infrazione, occorre rilevare che la FLS Plast continua a non dimostrarlo. |
109 |
Occorre infatti precisare, sotto tale profilo, che, se è pur vero che il Tribunale è tenuto a verificare che il calcolo dell’importo di un’ammenda inflitta ad un’impresa per il suo coinvolgimento in un’infrazione alle norme del diritto della concorrenza dell’Unione tenga debitamente conto della durata di tale infrazione e della partecipazione alla stessa, tuttavia, la durata di un’infrazione non è né l’unico elemento né necessariamente il più importante elemento di cui la Commissione o il Tribunale devono tener conto ai fini del calcolo di tale ammenda. |
110 |
Nella specie, risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che le ammende inflitte alla FLS Plast e alle altre società coinvolte nell’intesa in parola non sono state calcolate unicamente in funzione della rispettiva durata del coinvolgimento di tali società. In tal senso, quanto alla FLS Plast, l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta non doveva necessariamente essere strettamente proporzionale, e nemmeno «ragionevolmente» proporzionale, alla durata della partecipazione di tale società all’infrazione in parola, ma doveva riflettere adeguatamente la gravità dell’infrazione commessa. |
111 |
Orbene, per quanto riguarda la gravità di tale infrazione, occorre ricordare che quest’ultima consisteva nella partecipazione ad una serie di accordi e di pratiche concordate relative a sei Stati membri e che era relativa alla fissazione di prezzi e all’attuazione di modalità comuni per il calcolo degli stessi, alla ripartizione dei mercati e all’assegnazione di quote di vendita, all’attribuzione di clienti, affari e ordinativi, alla presentazione di offerte concordate a talune gare d’appalto nonché allo scambio di informazioni individualizzate. È in tal misura che la Commissione ha qualificato tale infrazione, correttamente, come «molto grave» al punto 765 della decisione controversa. Tale qualifica non è stata rimessa in discussione dalla FLS Plast nella sua impugnazione. |
112 |
Ciò considerato, non risulta che il Tribunale, quando ha fissato l’importo del pagamento di cui la FLS Plast è stata ritenuta responsabile in solido, ai sensi dell’articolo 2, lettera f), della decisione controversa, a EUR 14,45 milioni ovvero ad un importo nettamente inferiore all’importo minimo di EUR 20 milioni generalmente previsto dalla Commissione come importo di partenza per il calcolo delle ammende riguardo alle infrazioni «molto gravi» e contemplato al punto 1, parte A, terzo trattino, degli orientamenti, abbia portato l’ammenda inflitta, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ad un importo sproporzionato. |
113 |
Ne consegue che il primo capo del quarto motivo deve essere respinto in quanto infondato. |
114 |
Quanto al secondo capo di tale motivo, attinente a un difetto di motivazione della sentenza impugnata ove ha respinto l’argomento secondo il quale la Commissione, nella fissazione dell’ammenda inflitta alla FLS Plast, avrebbe violato il principio di proporzionalità con riguardo alla durata della partecipazione di quest’ultima all’infrazione, occorre rilevare che nemmeno tale capo può essere accolto. |
115 |
Il Tribunale ha esaminato questo argomento al punto 100 della sentenza impugnata, in cui ha rilevato che «la censura secondo la quale la responsabilità della [FLS Plast] sarebbe manifestamente sproporzionata rispetto al periodo nel corso del quale essa possedeva le azioni della Trioplast Wittenheim è infondata. Nessuna regola e nessun principio di diritto prevedono che spetti alla Commissione garantire siffatta proporzionalità. È pur vero che, secondo gli orientamenti, la Commissione deve tener conto della durata dell’infrazione. Nella specie si è tuttavia accertato (...) che, nel caso della [FLS Plast], la Commissione aveva aumentato l’importo di partenza che aveva attribuito alla [FLS Plast] in ragione del 10% per ogni anno nel corso del quale [essa] era stata coinvolta». |
116 |
Orbene, tale motivazione, certamente succinta, consente di comprendere la ragione per la quale il Tribunale ha respinto l’argomentazione svolta dalla FLS Plast in tale contesto. Detta motivazione, inoltre, deve essere letta congiuntamente con le considerazioni del Tribunale di cui ai punti da 92 a 105 della sentenza impugnata che vertono, del pari, sul calcolo dell’ammenda in funzione della durata della partecipazione della FLS Plast all’infrazione, segnatamente con riguardo alla durata della partecipazione alla stessa della Trioplast Industrier e della Saint-Gobain SA. |
117 |
A tal riguardo il Tribunale ha sottolineato, in particolare, al punto 101 della sentenza impugnata, che «non può essere accolta l’argomentazione secondo la quale la Commissione avrebbe dovuto dividere l’importo di partenza prima di modificarlo in funzione di altri elementi in base al rilievo che la Trioplast Wittenheim sarebbe stata successivamente detenuta dal gruppo Saint‑Gobain, dalla [FLS Plast] e dalla Trioplast Industrier. Da una parte, la [FLS Plast] non deduce nessuna regola o nessun principio di diritto che impongano un obbligo in tal senso. Dall’altra, l’approccio che consiste nell’attribuire a una società controllante lo stesso importo di partenza rispetto a quello considerato per la società controllata che ha partecipato direttamente all’intesa senza che tale importo di base sia suddiviso, in caso di successione nel tempo di diverse società controllanti, non può essere ritenuto di per sé inappropriato». |
118 |
Alla luce, in particolare, delle considerazioni svolte al punto 101 della sentenza impugnata, la motivazione fornita dal Tribunale al punto 100 di tale sentenza risulta manifestamente sufficiente per consentire alla FLS Plast di conoscere la ragione per la quale il Tribunale ha respinto la sua argomentazione in tale contesto, nonché alla Corte di effettuare il suo controllo. Conseguentemente, non può essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza impugnata su tale punto. |
119 |
Essendo stati respinti i due capi del quarto motivo, quest’ultimo deve essere dichiarato infondato nel suo complesso. |
Sul quinto motivo, attinente alla durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale
Argomenti delle parti
120 |
Con il quinto motivo, la FLS Plast censura alla sentenza impugnata di essere stata emessa dal Tribunale in esito ad un procedimento la cui durata sarebbe stata eccessiva, dal momento che erano trascorsi sei anni tra il deposito del ricorso e la pronuncia della sentenza impugnata. Il Tribunale, secondo la FLS Plast, ha conseguentemente violato i diritti che essa può far valere ai sensi dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. |
121 |
Al riguardo, la FLS Plast osserva che il Tribunale è rimasto inerte durante un periodo di quattro anni e quattro mesi tra la fine del procedimento scritto, il 20 febbraio 2007, e la data dell’udienza, il 22 giugno 2011, senza che tale prolungata inerzia possa essere giustificata dall’adozione di misure di organizzazione del procedimento o da misure di indagine. L’unica azione del Tribunale nel corso di tale periodo sarebbe stata l’invio alle parti di un questionario composto da quattro quesiti prima dell’udienza. |
122 |
Secondo la FLS Plast, la decisione controversa e gli argomenti che essa aveva sollevato non presentavano un livello di complessità tale da impedire al Tribunale di preparare la fase orale del procedimento entro un termine inferiore a quattro anni e quattro mesi. |
123 |
La FLS Plast sottolinea che il Tribunale è stato in grado di emanare le sue prime sentenze mettendo in discussione la decisione controversa il 13 settembre 2010. In tal senso, nel mese di settembre 2010, il Tribunale sarebbe già stato in grado di decidere nel contesto di tali altre sentenze, avendo effettuato tutte le valutazioni economiche e le indagini in punto di fatto necessarie a tal fine. Tali sentenze, inoltre, avrebbero riguardato la Trioplast Industrier (sentenza del Tribunale Trioplast Industrier/Commissione, T‑40/06, EU:T:2010:388) nonché la Trioplast Wittenheim (sentenza del Tribunale Trioplast Wittenheim/Commissione, T‑26/06, EU:T:2010:387). Orbene, nel loro insieme i fatti pertinenti nel contesto della presente controversia sarebbero identici a quelli sottoposti al Tribunale nel contesto della sentenza Trioplast Wittenheim/Commissione (EU:T:2010:387). Nessun elemento giustificherebbe, pertanto, il termine di un anno e cinque mesi che sarebbe trascorso tra la pronuncia, da parte del Tribunale, di quest’ultima sentenza e quella della sentenza impugnata. |
124 |
Infine, il comportamento della FLS Plast dinanzi al Tribunale non sarebbe all’origine dell’eccesiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale. |
125 |
La Commissione solleva in via principale un’eccezione di irricevibilità. Tale istituzione sostiene che ove una parte ritenga che la durata di un procedimento dinanzi al Tribunale abbia assunto un carattere eccessivo, spetta ad essa chiedere la riparazione del danno asseritamente subito a tale titolo con un’azione di risarcimento danni. Inoltre, una siffatta durata eccessiva non può risolversi, di per sé, in una riduzione dell’ammenda, quale richiesta dalla FLS Plast, poiché ciò equivarrebbe ad una riforma della decisione controversa. |
126 |
Peraltro, in considerazione delle circostanze della specie, e segnatamente, della posta in gioco per l’impresa, della complessità della controversia e del comportamento delle parti, la durata del procedimento dinanzi al Tribunale sarebbe ragionevole. La Commissione sottolinea, a tal proposito, che quasi tutti i fatti invocati a sostegno della decisione controversa sono stati contestati dalla FLS Plast e, pertanto, si è reso necessario verificarli. In quanto alcune di tali controversie avrebbero riguardato talune società controllanti e le loro controllate, determinate misure di organizzazione sarebbero state adottate per consentire di esaminare e di decidere congiuntamente tali controversie. Occorrerebbe parimenti tener conto del fatto che la FLS Plast aveva proposto un ricorso estremamente complesso, che conteneva molteplici motivi e sub-motivi. Gli altri quattordici ricorrenti avrebbero prodotto atti processuali altrettanto dettagliati. |
127 |
In subordine, la Commissione fa valere che, nell’eventualità in cui la Corte concludesse nel senso della violazione dell’obbligo di decidere entro un termine ragionevole e ritenesse necessario ridurre l’ammenda, una tale riduzione dovrà essere estremamente limitata o unicamente simbolica. |
128 |
Nella sua replica, la FLS Plast fa valere che la Commissione non cita un fondamento normativo a sostegno dell’eccezione d’irricevibilità sollevata. |
129 |
La Commissione, nella sua controreplica, sottolinea che i motivi dedotti nell’ambito di un’impugnazione possono vertere solo su errori di diritto commessi dal Tribunale. Il quinto motivo dedotto dalla FLS Plast a sostegno del suo ricorso non sarebbe relativo a un siffatto errore. |
Giudizio della Corte
130 |
Come risulta dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte e dalla giurisprudenza di quest’ultima, la Corte è competente, nell’ambito di un’impugnazione, a controllare se il Tribunale sia incorso in vizi procedurali lesivi per gli interessi della parte ricorrente (v., segnatamente, sentenza Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, punto 176). |
131 |
Quanto alla violazione dell’articolo 47 della Carta, fatta valere dalla FLS Plast, si deve ricordare che, in forza del secondo comma di tale disposizione, «[o]gni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge». Come la Corte ha più volte dichiarato, tale articolo è afferente al principio di tutela giurisdizionale effettiva (v., segnatamente, sentenza Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, EU:C:2009:456, punto 179 e giurisprudenza ivi citata). |
132 |
In questo senso, un tale diritto, la cui esistenza era stata affermata precedentemente all’entrata in vigore della Carta quale principio generale del diritto dell’Unione, si applica nell’ambito di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione della Commissione (v., segnatamente, in tal senso, sentenza Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, EU:C:2009:456, punto 178 e giurisprudenza ivi citata). |
133 |
Occorre altresì ricordare che, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, il superamento di una durata ragionevole del procedimento, in quanto irregolarità procedurale costitutiva della violazione di un diritto fondamentale, deve consentire alla parte interessata un ricorso effettivo che le offra un adeguato risarcimento (v., in tal senso, Corte eur. D.U., sentenza Kudla c. Polonia del 26 ottobre 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000‑XI, §§ 156 e 157). |
134 |
Va ricordato tuttavia che, secondo la giurisprudenza della Corte, tenuto conto della necessità di far rispettare le regole di concorrenza del diritto dell’Unione, la Corte, per il solo motivo dell’inosservanza di una durata ragionevole del procedimento, non può consentire alla parte ricorrente di rimettere in discussione l’importo di un’ammenda inflittale quando tutti i suoi motivi rivolti contro le constatazioni effettuate dal Tribunale in merito all’importo di tale ammenda e ai comportamenti che essa sanziona sono stati respinti (v., segnatamente, sentenza Groupe Gascogne/Commissione, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, punto 78 e giurisprudenza ivi citata). |
135 |
Infatti, la Corte ha dichiarato altresì che la violazione da parte di un giudice dell’Unione dell’obbligo, derivante dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, di decidere le controversie di cui è investito entro un termine ragionevole deve essere sanzionata in un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale, ove tale ricorso costituisce un rimedio effettivo. Ne consegue che la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno causato dalla violazione, da parte del Tribunale, del termine ragionevole del procedimento non può essere presentata direttamente alla Corte nel contesto di un’impugnazione, ma deve essere proposta dinanzi al Tribunale stesso (v., in particolare, sentenza Groupe Gascogne/Commissione, EU:C:2013:770, punti 83 e 84). |
136 |
Spetta dunque al Tribunale, statuendo in una composizione diversa da quella che si è trovata a decidere la controversia sfociata nel procedimento la cui durata è contestata, valutare tanto la materialità del danno invocato quanto il suo nesso causale con l’eccessiva durata del procedimento giurisdizionale controverso, procedendo all’esame degli elementi di prova forniti a tal fine (v., segnatamente, in tal senso, sentenza Groupe Gascogne/Commissione, EU:C:2013:770, punti 88 e 90). |
137 |
Ciò premesso, è giocoforza rilevare che la durata del procedimento dinanzi al Tribunale che ha dato luogo alla sentenza impugnata, pari ad oltre sei anni, non può trovare giustificazione in alcuna delle circostanze della presente controversia. |
138 |
Risulta, in particolare, che il periodo compreso tra la fine della fase scritta del procedimento, con il deposito, nel febbraio 2007, della controreplica della Commissione, e l’apertura, nel giugno 2011, della fase orale del procedimento è durato circa quattro anni e quattro mesi. La lunghezza di questo periodo non può spiegarsi con le circostanze del caso, che si tratti della complessità della controversia, del comportamento delle parti oppure del sopravvenire di incidenti procedurali. |
139 |
Quanto alla complessità della controversia, emerge dall’esame del ricorso proposto dalla FLS Plast, quale sintetizzato ai punti 9 e 10 della presente sentenza, che, pur richiedendo un esame approfondito, i motivi invocati non presentavano un livello di difficoltà particolarmente elevato. Se è vero che circa quindici destinatari della decisione controversa hanno proposto ricorso di annullamento avverso quest’ultima dinanzi al Tribunale, tale circostanza non ha potuto impedire a detto giudice di redigere una sintesi del fascicolo e di preparare la fase orale del procedimento entro un lasso di tempo inferiore a quattro anni e quattro mesi. |
140 |
Per quanto concerne il comportamento delle parti, nessun elemento nel fascicolo sottoposto alla Corte indica che la FLS Plast abbia contribuito, con il suo comportamento, ad un rallentamento della trattazione della causa. |
141 |
Infine, da tale fascicolo non risulta nemmeno che il procedimento sia stato interrotto o ritardato dal sopravvenire di incidenti procedurali che potessero giustificarne la lunghezza. |
142 |
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre dichiarare che il procedimento seguito dinanzi al Tribunale ha violato l’articolo 47, secondo comma, della Carta in quanto ha disatteso i requisiti connessi con il rispetto della durata ragionevole del procedimento, il che costituisce una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli (v., in tal senso, sentenza Bergaderm e Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, punto 42). |
143 |
Risulta tuttavia dalle considerazioni esposte ai punti da 134 a 136 della presente sentenza che il quinto motivo dedotto dalla FLS Plast a sostegno del suo ricorso deve essere respinto. |
144 |
Ne consegue che, poiché nessuno dei motivi dedotti dalla FLS Plast a sostegno della propria impugnazione è stato accolto, quest’ultima deve essere respinta in toto. |
Sulle spese
145 |
A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. |
146 |
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la FLS Plast, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle sopportate dalla Commissione. |
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.