Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TN0182

    Causa T-182/11: Ricorso proposto il 28 marzo 2011 — Dacoury-Tabley/Consiglio

    GU C 152 del 21.5.2011, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.5.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 152/29


    Ricorso proposto il 28 marzo 2011 — Dacoury-Tabley/Consiglio

    (Causa T-182/11)

    2011/C 152/51

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Philippe Henry Dacoury-Tabley (Abidjan, Costa d’Avorio) (rappresentante: G. Collard, avocat)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    Constatare che, per quanto concerne il ricorrente, sig. Philippe Henry Dacoury-Tabley, il regolamento (UE) del Consiglio 31 gennaio 2011, n. 85, e la decisione del Consiglio 31 gennaio 2011, 2011/71/PESC, pubblicati il 2 febbraio 2011 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, non sono fondati in fatto;

    Di conseguenza,

    Annullare il regolamento (UE) del Consiglio 31 gennaio 2011, n. 85 e la decisione del Consiglio 31 gennaio 2011, 2011/71/PESC;

    in subordine, disporre che il nome del sig. Philippe Henry Dacoury-Tabley sia cancellato dagli elenchi allegati a tale regolamento e a tale decisione.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

    1)

    Primo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto i motivi d’iscrizione del ricorrente nell’elenco delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive sarebbero stereotipati, senza l’indicazione di alcun elemento fattuale preciso che consenta di valutare la pertinenza dell’iscrizione stessa.

    2)

    Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto:

    si contesta al ricorrente il fatto di rifiutare di porsi sotto l’autorità del sig. A. Ouattara, mentre invece avrebbe tentato di assoggettare la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (in prosieguo: la «BCEAO»), di cui era governatore, alla sua autorità;

    si contesta al ricorrente il fatto di contribuire al finanziamento dell’amministrazione illegittima del sig. Gbagbo, mentre le operazioni della BCEAO non avrebbero fornito alcun apporto finanziario al potere esistente;

    il ricorrente inoltre non era più governatore della BCEAO al momento dell’adozione del regolamento e della decisione impugnati.


    Top