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Document 62011TN0086

    Causa T-86/11: Ricorso proposto il 14 febbraio 2011 — Bamba/Consiglio

    GU C 95 del 26.3.2011, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.3.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 95/11


    Ricorso proposto il 14 febbraio 2011 — Bamba/Consiglio

    (Causa T-86/11)

    2011/C 95/18

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Nadiany Bamba (Abidjan, Costa d’Avorio) (rappresentante: P. Haïk, avocat)

    Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

    Conclusioni della ricorrente

    dichiarare ricevibile il ricorso della sig.ra Nadiany Bamba;

    annullare il regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio, nei limiti in cui riguarda la ricorrente;

    annullare la decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio, nei limiti in cui riguarda la ricorrente;

    condannare il Consiglio dell'Unione europea a sopportare le spese in applicazione degli artt. 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del proprio ricorso la ricorrente fa valere due motivi:

    1)

    Il primo motivo si basa su una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un equo processo previsti dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dal momento che gli atti impugnati:

    non prevedrebbero alcuna procedura tale da garantire alla ricorrente un esercizio effettivo dei suoi diritti della difesa, segnatamente del diritto al contraddittorio e del diritto a beneficiare di una procedura che gli consenta di sollecitare utilmente la propria cancellazione dall'elenco delle persone soggette alle misure restrittive;

    non prevedrebbero mai la comunicazione di una motivazione dettagliata dell'iscrizione nell’elenco delle persone che sono soggette a misure restrittive;

    non disporrebbero mai la notifica alla persona interessata delle modalità e dei termini di ricorso avverso la decisione di iscrizione nell’elenco.

    2)

    Il secondo motivo si basa su una violazione del diritto fondamentale al rispetto della proprietà, sancito dall’art. 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo delle libertà fondamentali.


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