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Document 62011CN0116

    Causa C-116/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Poznań (Repubblica di Polonia) il 7 marzo 2011 — Bank Handlowy w Warszawie, Ryszard Adamiak, Christianapol Sp. z o.o.

    GU C 152 del 21.5.2011, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.5.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 152/14


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Poznań (Repubblica di Polonia) il 7 marzo 2011 — Bank Handlowy w Warszawie, Ryszard Adamiak, Christianapol Sp. z o.o.

    (Causa C-116/11)

    2011/C 152/24

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Sąd Rejonowy Poznań

    Parti

    Bank Handlowy w Warszawie, Ryszard Adamiak, Christianapol Sp. z o.o.

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se nell’interpretazione dell’art. 4, nn. 1 e 2, lett. j), del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure d’insolvenza (1), il concetto di «chiusura della procedura di insolvenza», utilizzato in tale disposizione, debba essere interpretato in modo autonomo, indipendentemente dalla disciplina giuridica dei singoli Stati membri, oppure nel senso che riguardo al momento di chiusura della procedura d’insolvenza decide soltanto il diritto nazionale dello Stato al quale appartiene il giudice che ne ha decretato l’apertura.

    2)

    Se l’art. 27 del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale chiamato a pronunciarsi su una domanda per l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza non può mai esaminare l’insolvenza del debitore, nei confronti del cui patrimonio in un altro Stato membro è aperta una procedura principale di insolvenza, o se debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale in determinate situazioni può verificare l’esistenza dell’insolvenza del debitore, soprattutto quando la procedura principale è una procedura concorsuale nella quale il giudice ha stabilito che il debitore non è insolvente (la procedura francese di sauvegarde).

    3)

    Se l’interpretazione dell’art. 27 del regolamento n. 1346/2000 consenta di aprire una procedura secondaria di insolvenza, come definita nell’art. 3, n. 3, seconda frase, del regolamento, nello Stato membro nel quale si trova l’intero patrimonio del debitore, nel caso in cui la procedura principale, soggetta a riconoscimento automatico, sia una procedura avente carattere di salvaguardia (la procedura francese di sauvegarde), nell’ambito della quale sia stato in essa adottato e approvato un piano di pagamento attuato dal debitore, e il giudice abbia deliberato il divieto di alienazione del patrimonio appartenente al debitore.


    (1)  GU L 160, pagg. 1-18.


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