Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TN0336

    Causa T-336/10: Ricorso proposto il 10 agosto 2010 — Abercrombie & Fitch Europe/UAMI — Gilli (GILLY HICKS)

    GU C 274 del 9.10.2010, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.10.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 274/29


    Ricorso proposto il 10 agosto 2010 — Abercrombie & Fitch Europe/UAMI — Gilli (GILLY HICKS)

    (Causa T-336/10)

    ()

    2010/C 274/44

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Abercrombie & Fitch Europe SA (Mendrisio, Svizzera) (rappresentanti: S. Malynicz, Barrister, D. Stone e L. Ritchie, Solicitors)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gilli Srl (Milano, Italia)

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 maggio 2010, procedimento R 832/2008-1, e;

    condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.

    Marchio comunitario di cui trattasi: Il marchio denominativo “GILLY HICKS” per prodotti e servizi delle classi 3, 14, 25 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 5194543.

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: La controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

    Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Il marchio figurativo comunitario “GILLI”, registrazione n. 3566007, per prodotti delle classi 3, 9, 14 e 25.

    Decisione della divisione di opposizione: Parziale accoglimento dell’opposizione.

    Decisione della commissione di ricorso: Parziale annullamento della decisione contestata.

    Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non ha effettuato un confronto corretto dei marchi sotto il profilo visivo, fonetico o concettuale e, pertanto, ha erroneamente valutato il rischio di confusione.


    Top