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Document 62010TN0316

Causa T-316/10: Ricorso proposto il 23 luglio 2010 — HIM/Commissione

GU C 274 del 9.10.2010, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/25


Ricorso proposto il 23 luglio 2010 — HIM/Commissione

(Causa T-316/10)

()

2010/C 274/40

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Health Information Management (HIM) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. P. Zeegers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

dichiarare la presente domanda ricevibile e fondata, di conseguenza,

condannare la Commissione europea al pagamento della somma di EUR 11 821,35, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale vigente in Belgio dal 16 giugno 2010;

condannare la Commissione europea a sopportare integralmente le spese il cui importo è provvisoriamente stabilito a EUR 5 000.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, fondato su una clausola compromissoria, la ricorrente chiede, in sostanza, al Tribunale di dichiarare che, per calcolare le spese generali della ricorrente che la Commissione deve accollarsi (nell’ambito di contratti conclusi in seno al programma specifico eTen), vale a dire la parte delle spese generali che può essere collegata alle prestazioni del personale addetto al progetto, i subappaltanti non devono essere annoverati tra il personale della ricorrente, poiché tali subappaltanti non fanno sorgere a carico della ricorrente alcuna spesa generale. I costi per i subappaltanti non dovrebbero, di conseguenza, essere inclusi nell’importo totale delle spese di personale per il quale viene diviso l’importo totale delle spese generali al fine di ottenere il denominatore che deve essere utilizzato per determinare la percentuale delle spese generali ammissibili.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere che, poiché i costi per i subappaltanti non fanno parte dei costi ammissibili di personale, il fatto di annoverare i subcontraenti tra il personale della ricorrente in sede di calcolo dell’importo delle spese totali di personale da utilizzare al fine di determinare la percentuale delle spese generali ammissibili dà luogo a un’incoerenza.

Inoltre, annoverare i subappaltanti tra il personale della ricorrente pregiudicherebbe quest’ultima, dato che tale metodo comporterebbe l’aumento dell’importo del denominatore e, di conseguenza, la diminuzione proporzionale della percentuale delle spese generali ammissibili.


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