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Document 62010FN0063

Causa F-63/10: Ricorso proposto il 5 agosto 2010 — Lunetta/Commissione

GU C 260 del 25.9.2010, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/29


Ricorso proposto il 5 agosto 2010 — Lunetta/Commissione

(Causa F-63/10)

()

2010/C 260/41

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Calogero Lunetta (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e C.Christophe Bernard-Glanz, avocats)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione della Commissione con cui si conclude la procedura avviata sul fondamento dell’art. 73 dello Statuto a seguito dell'incidente del ricorrente del 13 agosto 2001, con la quale gli viene riconosciuto un tasso di invalidità permanente parziale del 6 %, e la condanna della convenuta a versare al ricorrente un importo a titolo di risarcimento danni.

Conclusioni del ricorrente

Dichiarare ricevibile il presente ricorso;

se del caso, invitare la convenuta a produrre la decisione adottata dal presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea per la designazione del terzo medico della commissione medica;

se del caso, invitare la convenuta a produrre copia degli atti del fascicolo aperto recante il numero 10006353;

annullare la decisione dell’APN 28 ottobre 2009 con la quale si conclude la procedura avviata ai sensi dell’art. 73 dello Statuto a seguito dell'incidente del ricorrente del 13 agosto 2001, con la quale gli viene riconosciuto un tasso di invalidità permanente parziale del 6 %, e, per quanto necessario, la decisione dell’APN che respinge il reclamo;

di conseguenza, dichiarare che sia valutato un tasso di invalidità permanente parziale in base alla regolamentazione e alla tabella di valutazione in vigore il giorno dell’incidente e sino al 1o gennaio 2006, e sia ripreso l’esame della domanda proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 73 dello Statuto da parte di una commissione medica composta in maniera imparziale, indipendente e neutra, che possa lavorare rapidamente, in condizioni di totale indipendenza e assenza di pregiudizi;

condannare la convenuta al risarcimento del danno, stabilito ex æquo et bono a EUR 50 000 (cinquantamila euro) per il danno morale subito a causa delle decisioni impugnate;

condannare la convenuta al risarcimento del danno, stabilito provvisoriamente a EUR 25 000 (venticinquemila euro) per il danno materiale subito a causa delle decisioni impugnate;

condannare la convenuta al pagamento di interessi di mora sul capitale dovuto ai sensi dell’art. 73 dello Statuto ad un tasso del 12 % per un periodo che decorra al più tardi il 13 agosto 2002 fino al saldo del capitale;

in ogni caso, condannare la convenuta al risarcimento del danno, stabilito ex æquo et bono a EUR 50 000 (cinquantamila euro) per il danno subito a causa della violazione del termine ragionevole;

condannare la Commissione europea alle spese.


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