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Document 62010FN0063
Case F-63/10: Action brought on 5 August 2010 — Lunetta v Commission
Causa F-63/10: Ricorso proposto il 5 agosto 2010 — Lunetta/Commissione
Causa F-63/10: Ricorso proposto il 5 agosto 2010 — Lunetta/Commissione
GU C 260 del 25.9.2010, p. 29–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 260/29 |
Ricorso proposto il 5 agosto 2010 — Lunetta/Commissione
(Causa F-63/10)
()
2010/C 260/41
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Calogero Lunetta (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e C.Christophe Bernard-Glanz, avocats)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione della Commissione con cui si conclude la procedura avviata sul fondamento dell’art. 73 dello Statuto a seguito dell'incidente del ricorrente del 13 agosto 2001, con la quale gli viene riconosciuto un tasso di invalidità permanente parziale del 6 %, e la condanna della convenuta a versare al ricorrente un importo a titolo di risarcimento danni.
Conclusioni del ricorrente
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Dichiarare ricevibile il presente ricorso; |
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se del caso, invitare la convenuta a produrre la decisione adottata dal presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea per la designazione del terzo medico della commissione medica; |
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se del caso, invitare la convenuta a produrre copia degli atti del fascicolo aperto recante il numero 10006353; |
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annullare la decisione dell’APN 28 ottobre 2009 con la quale si conclude la procedura avviata ai sensi dell’art. 73 dello Statuto a seguito dell'incidente del ricorrente del 13 agosto 2001, con la quale gli viene riconosciuto un tasso di invalidità permanente parziale del 6 %, e, per quanto necessario, la decisione dell’APN che respinge il reclamo; |
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di conseguenza, dichiarare che sia valutato un tasso di invalidità permanente parziale in base alla regolamentazione e alla tabella di valutazione in vigore il giorno dell’incidente e sino al 1o gennaio 2006, e sia ripreso l’esame della domanda proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 73 dello Statuto da parte di una commissione medica composta in maniera imparziale, indipendente e neutra, che possa lavorare rapidamente, in condizioni di totale indipendenza e assenza di pregiudizi; |
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condannare la convenuta al risarcimento del danno, stabilito ex æquo et bono a EUR 50 000 (cinquantamila euro) per il danno morale subito a causa delle decisioni impugnate; |
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condannare la convenuta al risarcimento del danno, stabilito provvisoriamente a EUR 25 000 (venticinquemila euro) per il danno materiale subito a causa delle decisioni impugnate; |
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condannare la convenuta al pagamento di interessi di mora sul capitale dovuto ai sensi dell’art. 73 dello Statuto ad un tasso del 12 % per un periodo che decorra al più tardi il 13 agosto 2002 fino al saldo del capitale; |
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in ogni caso, condannare la convenuta al risarcimento del danno, stabilito ex æquo et bono a EUR 50 000 (cinquantamila euro) per il danno subito a causa della violazione del termine ragionevole; |
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condannare la Commissione europea alle spese. |