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Document 62009TA0085

Causa T-85/09: Sentenza del Tribunale 30 settembre 2010 — Kadi/Commissione [ Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talibani — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Congelamento dei capitali e delle ricorse economiche di una persona a seguito della sua inclusione in un elenco redatto da un organismo delle Nazioni Unite — Comitato per le sanzioni — Conseguente inclusione nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 — Ricorso di annullamento — Diritti fondamentali — Diritto al contraddittorio, diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo e diritto al rispetto della proprietà ]

GU C 317 del 20.11.2010, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 317/29


Sentenza del Tribunale 30 settembre 2010 — Kadi/Commissione

(Causa T-85/09) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talibani - Regolamento (CE) n. 881/2002 - Congelamento dei capitali e delle ricorse economiche di una persona a seguito della sua inclusione in un elenco redatto da un organismo delle Nazioni Unite - Comitato per le sanzioni - Conseguente inclusione nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 - Ricorso di annullamento - Diritti fondamentali - Diritto al contraddittorio, diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo e diritto al rispetto della proprietà)

2010/C 317/52

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Yassin Abdullah Kadi (Gedda, Arabia saudita) (rappresentanti: D. Anderson, QC, M. Lester, barrister, e G. Martin, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Hetsch, P. Aalto e F. Hoffmeister, successivamente Hetsch, Hoffmeister e E. Paasivirta, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop, E. Finnegan, R. Szostak, agenti); Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e L. Butel, agenti); Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, (rappresentanti: S. Behzadi-Spencer e E. Jenkinson, agenti, assistiti da D. Beard, barrister)

Oggetto

Domanda d’annullamento del regolamento (CE) della Commissione 28 novembre 2008, n. 1190, recante centunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebanii (GU L 322, pag. 25), nei limiti in cui tale atto riguarda il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il regolamento (CE) della Commissione 28 novembre 2008, n. 1190, recante centunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani è annullato nella parte in cui riguarda il sig. Yassin Abdullah Kadi.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Kadi.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea, la Repubblica francese ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 90 del 18.4.2009.


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