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Document 62008TN0477

    Causa T-477/08: Ricorso proposto il 3 novembre 2008 — Mundipharma/UAMI — ALK-Abelló (AVANZALENE)

    GU C 6 del 10.1.2009, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.1.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 6/39


    Ricorso proposto il 3 novembre 2008 — Mundipharma/UAMI — ALK-Abelló (AVANZALENE)

    (Causa T-477/08)

    (2009/C 6/77)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Mundipharma AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: avv. F. Nielsen)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ALK-Abelló A/S (Hørsholm, Danimarca)

    Conclusioni della ricorrente

    annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 agosto 2008 (procedimento: R 1694/2007-4); e

    condannare l'UAMI alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «AVANZALENE» per prodotti rientranti nella classe 5 — domanda n. 4 632 501.

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

    Marchio o segno su sui si fonda l'opposizione: il marchio comunitario denominativo «AVANZ» registrato con il n. 3 331 444 per prodotti rientranti nella classe 5.

    Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione nella sua interezza.

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

    Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente che esistesse rischio di confusione tra i marchi interessati.


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