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Document 62008CN0432

Causa C-432/08 P: Ricorso proposto il 1 o ottobre 2008 da Luigi Marcuccio avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione), del 9 luglio 2008 cause riunite T-296/05 e T-408/05, Marcuccio/Commissione

GU C 313 del 6.12.2008, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/17


Ricorso proposto il 1o ottobre 2008 da Luigi Marcuccio avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione), del 9 luglio 2008 cause riunite T-296/05 e T-408/05, Marcuccio/Commissione

(Causa C-432/08 P)

(2008/C 313/25)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni

1. In ogni caso:

1.a)

annullare in toto la sentenza impugnata;

1.b)

dichiarare perfettamente ricevibili entrambi i ricorsi de quibus;

ed inoltre:

2/A. in via principale , accogliere le conclusioni formulate dall'attore in primo grado, vale a dire: (2/A.1) annullare le decisioni controverse; (2/A.2) annullare, per quanto necessario, entrambe le decisioni di rigetto dei reclami de quibus; (2/A.3) condannare la convenuta, a titolo di rimborso del complemento delle spese mediche sostenute dall'attore e di cui alle domande de quibus ed al fine di ottenere un rimborso pari al 100 %, ovvero a titolo di risarcimento per il danno risultante dai comportamenti illeciti tenuti dalla convenuta, a corrispondere al ricorrente le somme di importo pari, rispettivamente, a 2 572,32 EUR (diconsi euro duemilacinquecentosettantadue/32) ed a 381,04 EUR (diconsi euro trecentottantuno/04), ovvero delle somme superiori o inferiori a quelle immediatamente suindicate e che codesta Ecc.ma Corte vorrà ritenere giuste ed eque; (2/A.4) condannare la convenuta a versare al ricorrente gli interessi di mora sulle somme di cui all'immediatamente precedente punto 2/A.3 di questo ricorso d'appello, nella misura la capitalizzazione il dies a quo ed il dies ad quem determinati in conformità a quanto leggesi negli atti delle cause de quibus; (2/A.5) condannare la convenuta alla rifusione in favore dell' attore delle spese diritti ed onorari di procedura, da quest'ultimo sopportati, inerenti questo ricorso d'appello ed altresì le cause de quibus;

ovvero,

2 B. in via subordinata, rinviare entrambe le cause de quibus al Tribunale perché statuisca nuovamente in merito ad entrambe.

Motivi e principali argomenti

Snaturamento e travisamento dei fatti nonché delle affermazioni del ricorrente nei suoi scritti, conseguenti anche ad inesattezza materiale degli accertamenti svolti dal Tribunale (in particolare, punti 30, 44, 46 e 49 della sentenza impugnata).

Erronee e false interpretazione ed applicazione della nozione di atto impugnabile, anche per confusione, irragionevolezza, illogicità, violazione dell'articolo 231 del Trattato CE e disconoscimento della giurisprudenza relativa agli effetti dell'annullamento, da parte del giudice comunitario, di una decisione emanata da un'istituzione comunitaria, violazione del principio dell'autorità della res iudicata, violazione del principio della separazione dei poteri (in particolare, punti 43, 44 e 49 della sentenza impugnata).

Carenza assoluta di istruttoria ed omessa pronuncia su di un punto fondamentale della controversia (in particolare, punto 12 e punti da 43 a 51 inclusi della sentenza impugnata).


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