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Document 62008CN0354
Case C-354/08: Action brought on 30 July 2008 — Commission of the European Communities v French Republic
Causa C-354/08: Ricorso proposto il 30 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
Causa C-354/08: Ricorso proposto il 30 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
GU C 285 del 8.11.2008, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 285/18 |
Ricorso proposto il 30 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
(Causa C-354/08)
(2008/C 285/31)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e J. Sénéchal, agenti)
Convenuta: Repubblica francese
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
— |
dichiarare che la Repubblica francese, prevedendo un diritto di preferenza in favore del concessionario uscente nell'ambito di bandi di gara relativi a concessioni di lavori che impiegano energia idraulica, segnatamente adottando le disposizioni di cui all'art. 29, n. 3, del decreto 22 marzo 1999, n. 99/225, sulla concessione e sulla dichiarazione di pubblica utilità dei lavori che impiegano energia idraulica, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 43 CE; |
— |
condannare la Repubblica francese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione fa valere che il riconoscimento di un diritto di preferenza in favore del concessionario uscente, in occasione del rinnovo e dell'assegnazione di concessioni di lavori che impiegano energia idraulica, configura una violazione del principio di non discriminazione e pregiudica la libertà di stabilimento. Privilegiando, infatti, le società che dispongono di una concessione e che, per tale motivo, sono già stabilite in Francia, la normativa francese ostacolerebbe lo stabilimento di società situate in altri Stati membri.
Inoltre, le autorità francesi non avrebbero invocato le deroghe di cui agli artt. 45 e 46 del Trattato, ovvero motivi imperativi d'interesse generale, al fine di giustificare la misura di cui trattasi, che, in ogni caso, sarebbe sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito. Pertanto, gli oneri finanziari sopportati dal concessionario potrebbero, ad esempio, essere compensati mediante altri obblighi posti a carico di ogni nuovo concorrente.