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Document 62008CB0207

    Causa C-207/08: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 11 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Panevėžio apygardos teismas — Repubblica di Lituania) — Procedimento penale a carico del sig. Edgar Babanov (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Agricoltura — Libera circolazione delle merci — Normativa nazionale che vieta la coltivazione di qualsiasi tipo di canapa)

    GU C 285 del 8.11.2008, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.11.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 285/15


    Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 11 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Panevėžio apygardos teismas — Repubblica di Lituania) — Procedimento penale a carico del sig. Edgar Babanov

    (Causa C-207/08) (1)

    (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Agricoltura - Libera circolazione delle merci - Normativa nazionale che vieta la coltivazione di qualsiasi tipo di canapa)

    (2008/C 285/24)

    Lingua processuale: il lituano

    Giudice del rinvio

    Panevėžio apygardos teismas

    Imputato nella causa principale

    Edgar Babanov

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Panevėžio Apygardos Teismas — Compatibilità con il diritto comunitario di una normativa nazionale che prevede la responsabilità penale per la coltivazione di qualsiasi tipo di canapa — Facoltà di un giudice di applicare la normativa nazionale allorché il principio attivo contenuto nella canapa non supera una determinata soglia

    Dispositivo

    1)

    Il regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che ha l'effetto di vietare la coltivazione e la detenzione della canapa destinata alla produzione di fibre di cui al suddetto regolamento.

    2)

    Il diritto comunitario osta a che un giudice di uno Stato membro applichi una normativa nazionale la quale, in spregio del regolamento n. 1782/2003, ha l'effetto di vietare la coltivazione e la detenzione della canapa destinata alla produzione di fibre di cui al suddetto regolamento.


    (1)  GU C 209 del 15.8.2008.


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