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Document 62004CA0525

    Causa C-525/04 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 novembre 2007 — Regno di Spagna/Commissione delle Comunità europee, Lenzing AG (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Aiuti di Stato — Mancato recupero di contributi, soprattasse di mora e interessi dovuti — Ricevibilità — Criterio del creditore privato)

    GU C 8 del 12.1.2008, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.1.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 8/2


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 novembre 2007 — Regno di Spagna/Commissione delle Comunità europee, Lenzing AG

    (Causa C-525/04 P) (1)

    (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Aiuti di Stato - Mancato recupero di contributi, soprattasse di mora e interessi dovuti - Ricevibilità - Criterio del creditore privato)

    (2008/C 8/02)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: J.M. Rodríguez Cárcamo, agente)

    Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Kreuschitz e J. L. Buendía Sierra, agenti, M. Núñez-Müller, Rechtsanwalt), Lenzing AG (rappresentante: U. Soltész, Rechtsanwalt)

    Oggetto

    Ricorso contro la sentenza del Tribunale di Primo grado (Quinta Sezione Ampliata) del 21 ottobre 2004 nella causa T-36/99 Lenzing AG contro Commissione delle Comunità europee, in quanto il Tribunale ha annullato l'art. 1, n. 1 della decisione della Commissione 28 ottobre 1998, 1999/395/CE relativa all'aiuto concesso dalla Spagna alla Sniace SA con sede a Torrelavega, Cantabria (GU L 149 del 16 giugno 1999, pag. 40) come modificata dalla decisione della Commissione 20 settembre 2000, 2001/43/CE (GU L 11 del 16 gennaio 2001, pag. 46) — Ricevibilità di un ricorso di annullamento presentato da un'impresa concorrente dell'impresa beneficiaria dell'aiuto — Nozione di soggetto individualmente interessato dalla decisione impugnata — Accordi di rinegoziazione e di rimborso dei debiti — Criterio del creditore privato

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    Il Regno di Spagna supporta, oltre alle proprie spese, le spese della Lenzing AG.

    3)

    La Commissione delle Comunità europee supporta le proprie spese.


    (1)  GU C 69 del 19.3.2005.


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