COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 17.5.2023
COM(2023) 258 final
2023/0156(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013
(Testo rilevante ai fini del SEE)
{SEC(2023) 198}
{SWD(2023) 140}
{SWD(2023) 141}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
L'unione doganale dell'UE è un vero e proprio successo dell'integrazione e della prosperità europee. Rappresenta la base e la tutela del mercato unico dell'UE, consentendo la libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione. L'Unione parla con una sola voce nelle relazioni commerciali internazionali, essendo uno dei più grandi blocchi commerciali al mondo. Il buon funzionamento dell'unione doganale è fondamentale per l'economia e la prosperità dell'UE e per la sua competitività internazionale. I cittadini e le imprese beneficiano del commercio internazionale, mentre tariffe doganali, contingenti e altre misure commerciali contribuiscono a proteggere la produzione industriale e l'occupazione nell'Unione e a procurare entrate alle finanze pubbliche.
L'economia dell'UE si trova nella fase di duplice transizione verde e digitale e ha pertanto adottato una legislazione ambiziosa che definisce norme ambientali, sociali, digitali e di sicurezza volte a plasmare le modalità con cui le imprese operano all'interno e all'esterno del mercato unico. Questo ambizioso programma rischia di essere compromesso se le produzioni dell'Unione vengono sostituite da importazioni da paesi terzi che non rispettano tali norme. Senza il monitoraggio e il controllo centrali della catena di approvvigionamento da parte delle autorità doganali, l'Unione non ha piena visibilità su quali merci entrano nel suo territorio e ne escono. Ciò indebolisce non solo la credibilità delle politiche settoriali dell'UE, ma limita anche la sua forza di attore geopolitico.
Le autorità doganali sono gravate da una varietà sempre maggiore di compiti derivanti dalla suddetta legislazione molto ambiziosa adottata negli ultimi anni. Di conseguenza esse sono attualmente pressate dall'aumento dei compiti e dalla complessità, da un lato, e dal forte aumento delle spedizioni di modesto valore nel commercio elettronico, dall'altro. Inoltre, senza una vigilanza centrale della catena di approvvigionamento, l'Unione non ha piena visibilità e controllo sulle merci che entrano nel mercato unico e ne escono. Ciò amplifica le sfide intrinseche ai processi doganali, ai dati e alle tecnologie dell'informazione, nonché alla governance dell'unione doganale. Come dimostra la valutazione d'impatto, le autorità doganali incontrano difficoltà nella loro missione di protezione, con problematiche legate alla gestione dei rischi e alla cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato, le autorità e gli organismi di contrasto, le autorità fiscali e altri partner. Costituiscono inoltre un problema l'onere amministrativo per il commercio, le difficoltà nello svolgimento dei controlli sulle merci del commercio elettronico, la limitata qualità dei dati e l'accesso ristretto ai dati, nonché le differenze di attuazione tra gli Stati membri.
La presente riforma rafforza la capacità delle dogane di sorvegliare e controllare le merci che entrano nell'unione doganale e ne escono. La riforma doganale è una decisione strategica a lungo termine, che mira ad adattarsi in modo flessibile ai cambiamenti delle catene di approvvigionamento e a difendere meglio gli interessi finanziari dell'UE e dei suoi Stati membri, nonché la sicurezza e gli interessi pubblici dell'Unione.
In tale contesto, nei suoi orientamenti politici la presidente della Commissione europea Von der Leyen ha annunciato: "Dobbiamo far avanzare l'unione doganale al livello successivo, dotandola di un quadro più forte che ci consentirà di proteggere meglio i nostri cittadini e il nostro mercato unico. Proporrò un pacchetto ambizioso per un approccio europeo integrato volto a rafforzare la gestione dei rischi doganali e a promuovere controlli efficaci da parte degli Stati membri".
Come prima fase successiva, la Commissione ha presentato un piano d'azione doganale, che delinea azioni concrete per preparare la riforma. Come annunciato nel piano, e su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione ha effettuato una valutazione intermedia dell'attuazione del codice doganale dell'Unione (CDU), che ha riconosciuto i progressi compiuti, ma ha anche individuato la necessità di rafforzare il quadro in materia di commercio elettronico e di divieti e restrizioni. Inoltre la valutazione intermedia ha evidenziato le sfide poste dallo sviluppo di 27 sistemi informatici doganali nazionali. Il piano d'azione doganale ha inoltre annunciato una valutazione d'impatto su vantaggi e svantaggi della riforma e una discussione strategica, svoltasi nel 2022, con le amministrazioni doganali nazionali nell'ambito di un gruppo di riflessione su come rendere l'unione doganale più agile, tecnologicamente avanzata e resistente alle crisi.
Riconoscendo la necessità di un cambiamento strutturale, la Commissione ha avviato un dialogo con le parti interessate, il mondo accademico e i partner internazionali in un esercizio di previsione sul futuro delle dogane nell'UE 2040. La relazione di previsione raccomandava "di affrontare la sfida della governance dell'unione doganale privilegiando una struttura centrale comune per parlare con una sola voce, sfruttare i progressi tecnologici e utilizzare nel modo più efficace i dati doganali". Inoltre la relazione indipendente del gruppo di saggi sulle sfide cui deve far fronte l'Unione doganale dell'UE ha concluso che "permangono gravi divergenze tra le autorità doganali nazionali nell'applicazione delle norme e delle procedure" e "oggi il livello di protezione dei cittadini e degli Stati membri dipende dal luogo in cui si effettua il controllo delle merci e le imprese fraudolente e negligenti godono di un significativo vantaggio a basso rischio rispetto alle imprese e ai singoli cittadini onesti e affidabili".
Nelle relazioni speciali la Corte dei conti europea ha individuato le sfide per le dogane. Una relazione ha rilevato che l'insufficiente armonizzazione dei controlli doganali nuoce agli interessi finanziari dell'UE e ha raccomandato: "alla Commissione di rafforzare l'applicazione uniforme dei controlli doganali, nonché di sviluppare e attuare un'analisi a tutto campo e una effettiva capacità di coordinamento a livello UE. La Corte ha inoltre concluso che i ritardi nello sviluppo delle tecnologie informatiche doganali erano "dovuti a diversi fattori, in particolare alle modifiche dell'ambito dei progetti, alla dotazione finanziaria insufficiente assegnata dall'UE e dagli Stati membri e a un processo decisionale lungo per effetto della struttura di governance a più livelli." Per il commercio elettronico, gli auditor hanno evidenziato difficoltà nella riscossione degli importi corretti dell'IVA e dei dazi doganali. Un'altra relazione ha evidenziato carenze nel quadro normativo e un'applicazione inefficace delle procedure di importazione, tra cui "approcci differenti, in termini di controlli doganali, per fronteggiare la sottovalutazione delle merci, l'errata descrizione dell'origine e l'errata classificazione nonché per comminare sanzioni doganali", con ripercussioni sulla scelta dell'ufficio doganale da parte dell'operatore economico.
La riforma semplifica il CDU e riduce la burocrazia, in linea con il programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) della Commissione e rientra nel programma di lavoro della Commissione per il 2022, nella priorità "Un'economia al servizio delle persone".
Tale riforma comprende due ulteriori proposte legislative adottate oggi dalla Commissione nell'ambito di un ampio pacchetto, in particolare per modificare la direttiva IVA, da un lato, e il regolamento sulle franchigie doganali e la nomenclatura combinata, dall'altro. Entrambe le modifiche integrano la riforma doganale in relazione alle misure necessarie per affrontare le sfide poste dalle vendite a distanza di beni (operazioni di commercio elettronico), in particolare eliminando la soglia di 150 EUR, al di sopra della quale i dazi doganali sono dovuti in base alle norme vigenti.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Il CDU è il principale quadro normativo e informatico per i processi doganali nel territorio doganale dell'Unione. La riforma rivede e abroga l'atto di base. Seguirà una revisione degli atti di esecuzione e degli atti delegati dettagliati.
La riforma è coerente con la legislazione sulle risorse proprie del bilancio dell'Unione, che stabilisce i dazi doganali come fonte diretta delle sue entrate, e con le norme sulle modalità di messa a disposizione dell'Unione.
La proposta garantisce il pieno allineamento tra l'IVA e il trattamento doganale delle vendite B2C tramite commercio elettronico relative a beni spediti da paesi o territori terzi. Tale allineamento comprende l'ambito di applicazione, i termini applicabili per la determinazione, la riscossione e il pagamento di dazi e imposte, i relativi obblighi di comunicazione nonché l'armonizzazione delle responsabilità dei venditori online, in particolare dei mercati virtuali. Le norme armonizzate consentiranno ai venditori online di offrire un vero e proprio prezzo onnicomprensivo nella vendita online di beni ai consumatori dell'UE per tutti i beni importati da paesi terzi, tranne quando i beni sono soggetti alle accise armonizzate e alle misure di politica commerciale dell'UE.
Il 27 febbraio 2023 la Commissione europea e il governo del Regno Unito hanno concluso un accordo politico di principio sul Quadro di Windsor, una serie completa di soluzioni comuni volte ad affrontare definitivamente le sfide pratiche cui devono far fronte i cittadini e le imprese dell'Irlanda del Nord. Le soluzioni comuni riguardano, tra l'altro, il nuovo regime doganale. Il 24 marzo 2023 il comitato misto UE-Regno Unito ha adottato la decisione n. 1/2023 che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor, in particolare nel settore doganale. La decisione n. 1/2023 stabilisce che il Regno Unito può effettuare una notifica all'Unione e, qualora non sia trovata una soluzione, sospendere talune disposizioni della decisione che stabiliscono il regime di circolazione delle merci che non rischiano di entrare nell'Unione da un'altra parte del Regno Unito verso l'Irlanda del Nord, se gli atti dell'Unione che garantiscono agevolazioni alla circolazione delle merci cessano in tutto o in parte di essere in vigore, non garantendo più lo stesso livello di agevolazione. La revisione della normativa doganale di cui al presente regolamento non inciderà sul livello di agevolazione di cui alla decisione n. 1/2023 del comitato misto.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
L'intervento doganale sostiene l'applicazione di un numero ampio e crescente di oltre 350 diverse normative dell'Unione in settori quali il commercio, l'industria, la sicurezza, la salute, l'ambiente e il clima. La riforma rafforza la capacità delle dogane di prestare tale servizio e introduce un quadro di cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato, le autorità di contrasto e altre autorità, le agenzie e gli organismi dell'Unione, tra cui l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex). La riforma è coerente con le altre politiche dell'Unione, in particolare:
·Il regolamento sulla vigilanza del mercato, che fornisce il quadro giuridico per i controlli basati sui rischi di determinati prodotti non alimentari venduti sul mercato dell'Unione, in particolare attraverso una cooperazione sistematica e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali per individuare i prodotti non sicuri o non conformi che entrano nel mercato unico. Le autorità doganali saranno inoltre chiamate ad attuare il rivisto regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti e le nuove norme volte a vietare efficacemente l'immissione sul mercato unico di prodotti fabbricati in tutto o in parte con il lavoro forzato, una volta adottate le rispettive proposte.
·Nel settore della legislazione ambientale le autorità doganali partecipano all'applicazione di numerose norme, tra cui quelle sulle sostanze chimiche, la protezione delle specie della flora e della fauna selvatiche e la lotta contro i cambiamenti climatici, riducendo al minimo l'uso e le emissioni di sostanze pericolose. Le autorità doganali saranno inoltre invitate ad applicare nuove norme dell'Unione per frenare la deforestazione e gestire le spedizioni di rifiuti. Inoltre la proposta relativa all'iniziativa sui prodotti sostenibili invita le autorità doganali a effettuare un controllo incrociato della dichiarazione doganale con le informazioni sulle merci importate contenute nel passaporto digitale dei prodotti, di recente istituzione, al fine di ridurre gli impatti ambientali negativi del ciclo di vita dei prodotti immessi sul mercato unico. La proposta di istituire un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere contribuirà a garantire che gli obiettivi climatici dell'UE non siano compromessi dal rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 e incoraggerà i produttori dei paesi terzi a rendere più ecologici i loro processi di produzione. Il meccanismo si applica alle merci importate e le autorità doganali provvedono alla sua esecuzione.
·Sul fronte dell'applicazione delle norme, la base giuridica per la mutua assistenza tra le autorità nazionali e la collaborazione tra queste e la Commissione per quanto riguarda l'applicazione delle normative doganale e agricola prevede misure pertinenti, che comprendono le norme per la prevenzione, l'individuazione e il perseguimento delle frodi doganali e il quadro di cooperazione operativa tra le autorità e gli organismi di contrasto degli Stati membri e dell'Unione al fine di garantire la sicurezza all'interno dell'Unione contro, ad esempio, il traffico illecito di stupefacenti e di armi da fuoco.
·Il nuovo regolamento sui servizi digitali stabilisce chiari obblighi per i prestatori di servizi digitali di contrastare la diffusione di contenuti illegali, il che si traduce in un rafforzamento della tracciabilità e dei controlli sugli operatori economici nei mercati online per garantire la sicurezza dei prodotti immessi nel mercato unico.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che l'unione doganale è di competenza esclusiva dell'Unione. Di conseguenza solo l'Unione può adottare la normativa doganale, mentre gli Stati membri sono responsabili della sua attuazione.
La base giuridica della presente iniziativa è costituita dagli articoli 33, 114 e 207 TFUE.
Gli articoli 33 e 114 TFUE conferiscono al Parlamento europeo e al Consiglio il diritto di adottare misure volte a rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione per garantire il corretto funzionamento del mercato interno mediante l'abolizione delle frontiere interne e la realizzazione della libera circolazione delle merci.
L'articolo 207 TFUE parte dal presupposto che l'ambito di applicazione dell'iniziativa vada oltre la cooperazione tra le autorità doganali e includa l'agevolazione degli scambi e la protezione dal commercio illecito quale aspetto importante della politica commerciale, conformemente al quadro internazionale applicabile alla politica commerciale con i paesi terzi.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Poiché la presente proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione, il principio di sussidiarietà non si applica.
•Proporzionalità
Le norme e le procedure doganali comuni stabilite nel CDU sono attuate dagli Stati membri. L'attuazione uniforme e l'armonizzazione del quadro vigente hanno riscontrato problemi, generando una frammentazione di procedure, pratiche e approcci che mette a rischio l'unione doganale. Tale frammentazione e le relative conseguenze non possono essere gestite a livello nazionale. È pertanto necessaria una normativa rivista e completa sui processi doganali, sulla gestione comune dei dati e sulla governance a livello dell'Unione per affrontare i problemi individuati e da attuare nello stesso modo.
Questa iniziativa non prevede altre misure oltre a quelle necessarie per conseguire tali obiettivi. Gli elementi summenzionati si rafforzano a vicenda e consentiranno una riduzione significativa degli oneri sia per le autorità pubbliche che per gli operatori del settore privato, un'armonizzazione efficace di norme e pratiche e condizioni di parità per gli operatori economici nell'adempimento degli obblighi doganali.
•Scelta dell'atto giuridico
La scelta dell'atto giuridico (regolamento) è fondamentale poiché l'unione doganale deve garantire la certezza del diritto per gli operatori commerciali e le autorità pubbliche. L'unione doganale deve garantire il flusso regolare degli scambi legittimi e, nel contempo, prevedere un intervento efficace e basato sul rischio da parte delle autorità pubbliche per contribuire all'attuazione dei principali elementi dell'acquis dell'Unione, in particolare il mercato unico, la sicurezza dell'Unione e il bilancio dell'UE, attraverso le risorse proprie tradizionali. Lo strumento giuridico del CDU, che sarà abrogato dalla riforma, è anch'esso un regolamento.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Nel 2022 la Commissione ha presentato una valutazione intermedia dell'attuazione delle disposizioni giuridiche e della fornitura dei sistemi informatici del CDU in termini di efficacia, efficienza, pertinenza e coerenza con le politiche correlate e valore aggiunto dell'UE. La relazione di valutazione ha indicato che il successo dell'attuazione del CDU nel periodo 2016-2020 è parziale.
In primo luogo, mentre lo stato di attuazione delle disposizioni giuridiche è stato considerato a un buon livello, permangono alcune difficoltà nell'attuazione dei 17 sistemi informatici istituiti dal codice. Otto sistemi sono stati attivati con successo entro il 2020 e secondo i portatori di interessi funzionano in modo soddisfacente, altri quattro sono stati approntati nel 2021 e cinque sistemi devono essere attivati gradualmente entro la fine del 2025.
In secondo luogo, sono stati compiuti alcuni progressi tangibili nel miglioramento dell'ambiente doganale, ma non riguardano in modo uniforme tutti i settori analizzati nella valutazione. Il CDU ha contribuito a chiarire e armonizzare le norme doganali al fine di ridurre gli approcci divergenti tra gli Stati membri, ad esempio per quanto riguarda le decisioni doganali, le condizioni per la concessione dello status di operatore economico autorizzato (AEO) e in alcuni regimi speciali. Tuttavia l'armonizzazione è insufficiente in alcuni altri settori, in particolare la gestione dei rischi e il monitoraggio dello status di AEO, e le diverse interpretazioni delle norme continuano a costituire un problema. Inoltre, poiché molte delle modifiche più significative introdotte dal CDU, come alcune semplificazioni della pratica di sdoganamento (ad esempio, lo sdoganamento centralizzato all'importazione a livello dell'UE e le relative agevolazioni commerciali), dipendono dai progetti informatici in corso, molti dei benefici previsti del CDU devono ancora essere realizzati.
In terzo luogo, dalla valutazione è emerso che l'attuazione del CDU non ha sfruttato appieno le potenziali sinergie con le politiche correlate e che mancano un coordinamento e uno scambio di informazioni adeguati tra le autorità doganali e le altre amministrazioni nazionali competenti incaricate di applicare altre politiche dell'Unione alle frontiere, in particolare per quanto riguarda le merci soggette a divieti e restrizioni. Un coordinamento insufficiente ai fini dell'allineamento dei requisiti, delle norme (in particolare per quanto riguarda la raccolta e la condivisione dei dati) e delle procedure sarebbe stato un ostacolo alla digitalizzazione e avrebbe frenato i progressi nell'attuazione di semplificazioni fondamentali.
La valutazione ha inoltre esaminato la pertinenza del CDU per quanto riguarda le sfide più urgenti che le autorità doganali devono affrontare oggi, quali la capacità di gestire l'enorme volume di dichiarazioni e procedure doganali derivanti dalle operazioni di commercio elettronico. A tale riguardo la valutazione ha riconosciuto che il CDU è stato concepito per un modello commerciale basato principalmente sul commercio tradizionale, in cui le navi mercantili trasportano grandi quantità di merci simili via mare. Sebbene questo modello esista ancora in larga misura, il drastico aumento delle operazioni di commercio elettronico, in cui forniture di valore modesto vengono spedite individualmente da paesi terzi ai consumatori finali nell'Unione, mette sotto pressione le autorità doganali e la normativa doganale. Nel 2022, tramite la dichiarazione H7 sono stati dichiarati 890 milioni di operazioni di commercio elettronico, pari al 73 % di tutte le dichiarazioni doganali di importazione, ma solo allo 0,5 % del valore totale delle importazioni. Le operazioni di commercio elettronico costituiscono un problema anche per quanto riguarda il rispetto dei divieti e delle restrizioni applicati nell'UE in relazione ai rischi non finanziari. Per questi motivi le valutazioni hanno indicato la necessità di ulteriori azioni per affrontare tali sfide a livello legislativo.
•Consultazioni dei portatori di interessi e ricorso al parere di esperti
Il 20 luglio, e fino al 19 settembre 2022, è stata avviata una consultazione pubblica sulla revisione della legislazione doganale. Il questionario era disponibile sulla piattaforma dell'UE "Di' la tua" in tutte le lingue ufficiali dell'UE e ha ricevuto 192 risposte. Tra i mutamenti delle linee politiche e i meccanismi che potrebbero essere inclusi in una riforma dell'unione doganale, gli intervistati sono molto favorevoli a inserire, in ordine di preferenza, quanto segue:
1.la semplificazione delle formalità doganali per gli operatori economici affidabili e di fiducia stabiliti nell'Unione (69,47 %);
2.il rafforzamento della cooperazione tra autorità doganali e non doganali (55,79 %), in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni (65,97 %), il coordinamento operativo (59,47 %) e una migliore applicazione di divieti e restrizioni (47,37 %);
3.un nuovo partenariato con operatori economici di fiducia e altre autorità competenti per una migliore gestione dei rischi, comprese migliori informazioni anticipate sul carico (53,16 %);
4.la predisposizione di un ambiente informatico doganale a livello dell'Unione (54,21 %), in cui le caratteristiche preferenziali siano una fornitura semplificata di dati (che consenta il riutilizzo dei dati, evitando duplicazioni, ecc.) nel 73,16 % delle risposte, la capacità di gestione dei dati (64,21 %) e il concetto di "sportello unico" per l'espletamento delle formalità non doganali (63,16 %);
5.l'adeguamento della normativa doganale alle operazioni di commercio elettronico, ad esempio rafforzando la vigilanza sui flussi commerciali da impresa a consumatore e la responsabilità degli attori coinvolti per tutte le norme fiscali e non fiscali (52,11 %);
6.il 35,79 % degli intervistati è molto favorevole alla riforma della governance dell'unione doganale al fine di prevedere un livello dell'UE (e un altro 23 % è tendenzialmente favorevole, mentre il 4,5 % circa non è favorevole; i restanti intervistati non hanno espresso alcun parere); tuttavia, se tale livello dell'UE esistesse, dovrebbe essere deputato in particolare alla formazione dei funzionari doganali (59,47 %), alla gestione informatica (51 %), al finanziamento delle attrezzature doganali (44,74 %) e alla risposta dell'Unione alle crisi (41,5 %);
7.l'integrazione dell'agenda verde nell'agenda doganale dovrebbe rientrare assolutamente in una riforma solo per il 31 % degli intervistati, il 27,8 % è tendenzialmente favorevole e il 6,31 % è sfavorevole.
Oltre alla consultazione pubblica, per raccogliere i pareri dei portatori di interessi esperti sono state organizzate le seguenti attività di consultazione mirate (per maggiori informazioni cfr. l'allegato II della valutazione d'impatto):
·discussioni con le amministrazioni doganali nazionali nel contesto del gruppo di riflessione sui seguenti aspetti: i) le raccomandazioni incluse nella relazione del gruppo di saggi, la necessità e le caratteristiche di un nuovo partenariato con gli operatori economici e il rafforzamento della vigilanza doganale e della gestione dei rischi; ii) un quadro di cooperazione rafforzata con altre autorità e un'agenda verde per le dogane e iii) un nuovo paradigma e una nuova governance dei dati;
·una discussione con i rappresentanti per il commercio in seno al gruppo di contatto sul commercio in quattro riunioni dedicate riguardanti i) le esigenze delle imprese e le proposte di revisione del CDU, ii) le raccomandazioni della relazione del gruppo di saggi, iii) i risultati della consultazione pubblica dei portatori di interessi e iv) gli elementi chiave della riforma;
·una consultazione delle amministrazioni doganali degli Stati membri in seno a un gruppo di riflessione composto dai direttori generali delle autorità doganali nazionali, istituito appositamente per esaminare i vari elementi fondamentali del pacchetto di riforme;
·una consultazione delle associazioni di categoria, delle federazioni e delle singole imprese a livello dell'Unione rappresentate nel gruppo di contatto sul commercio;
·una consultazione dei servizi della Commissione che si occupano di vari requisiti normativi sulle merci applicabili alle frontiere.
Inoltre, a sostegno di questa iniziativa sono stati raccolti elementi di prova da fonti documentali esistenti, tra cui la legislazione e altri documenti strategici, statistiche doganali e commerciali, valutazioni e relazioni sulle politiche pertinenti e informazioni sulle iniziative correlate, elencate nell'allegato I della valutazione d'impatto. La consulenza esterna utilizzata per la valutazione d'impatto comprendeva tre studi sulla valutazione dell'attuazione del CDU, sul programma AEO e sulle soluzioni ai problemi posti dal commercio elettronico.
Le attività di consultazione hanno consentito di raccogliere informazioni e dati sia qualitativi che quantitativi, che sono stati trattati e analizzati sistematicamente utilizzando tecniche appropriate. I dati qualitativi (compresi quelli provenienti da presentazioni e contributi inviati alla Commissione) sono stati codificati in base a temi chiave, successivamente esaminati e analizzati da diverse angolazioni e presentati in forma narrativa. I dati quantitativi (risposte alle indagini) sono stati elaborati utilizzando il programma Excel e lo strumento di controllo della consultazione pubblica della Commissione e analizzati per mezzo di metodi statistici quali il conteggio delle frequenze, le tabulazioni incrociate e le tendenze semplici.
•Valutazione d'impatto
Il progetto di relazione sulla valutazione d'impatto è stato presentato al comitato per il controllo normativo della Commissione il 30 settembre 2022. In seguito alla riunione del 26 ottobre 2022, il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere negativo il 28 ottobre 2022, suggerendo diversi ambiti da migliorare. La relazione rivista è stata ripresentata il 21 dicembre 2022. Il comitato ha formulato un parere positivo con riserva il 27 gennaio 2023. La revisione ha affrontato tutti gli aspetti individuati come migliorabili dal comitato, tra cui una migliore giustificazione dell'urgenza e della motivazione ad agire in questo momento, i legami con la valutazione e il lavoro della Corte dei conti europea, la coerenza con altre iniziative, la definizione dello scenario di riferimento dinamico (compreso il piano d'azione doganale), la logica d'intervento, la mappatura degli obiettivi, il contributo agli obiettivi del Green Deal, il modo in cui ciascuna opzione funzionerebbe nella pratica, la misura in cui le opzioni e i provvedimenti sono cumulativi ed esaustivi, l'individuazione di opzioni combinate, i rischi di fattibilità e di finanziamento, la presentazione dei costi e dei benefici, l'analisi d'impatto, anche in relazione alle strutture di governance proposte, i consumatori e le ipotesi relative ai costi informatici, la riflessione sulle opinioni dei portatori di interessi, le modalità di monitoraggio e valutazione, l'individuazione delle singole misure nelle opzioni relative ai processi doganali e agli operatori economici di fiducia, la spiegazione delle opzioni relative al commercio elettronico, compresa l'eliminazione della soglia di esenzione di 150 EUR, il principio "one in, one out", la demarcazione tra costi e benefici e la descrizione di cifre esemplificative, l'analisi d'impatto delle soluzioni di governance, l'impatto sui consumatori, in particolare per quanto riguarda la soppressione dell'esenzione dai dazi per le merci di valore inferiore a 150 EUR, e la valutazione ex post.
La valutazione d'impatto, migliorata in seguito al parere del comitato per il controllo normativo, ha individuato e sintetizzato i cinque principali settori problematici alla base della necessità di riforma:
1.Le dogane incontrano sempre maggiori difficoltà a svolgere la loro missione di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e i sempre più numerosi requisiti non finanziari nell'ambito delle politiche settoriali (sicurezza dei prodotti, sicurezza, protezione della salute umana, animale e vegetale, dell'ambiente, ecc.). Poiché solo una piccola parte delle importazioni e delle esportazioni può essere controllata fisicamente, le dogane dipendono dalla gestione del rischio, ma oggi la gestione dei rischi non è sufficientemente efficace, uniforme o completa a livello dell'UE. Inoltre le dogane devono collaborare con altre autorità per affrontare un'ampia varietà di sfide, ma la qualità e l'efficacia di tale cooperazione non sono spesso ottimali e variano da un paese all'altro dell'UE.
2.Gli attuali processi doganali impongono agli operatori economici di fornire informazioni simili sulle merci più volte nella catena di approvvigionamento a diverse autorità, attraverso molteplici sistemi informatici non sempre interoperabili. Ciò determina oneri amministrativi per gli operatori legittimi.
3.L'attuale modello doganale non è adatto al commercio elettronico. L'enorme crescita del commercio elettronico ha cambiato la natura stessa del commercio, il quale è passato dall'introduzione tradizionale di grandi quantità di merci nell'Unione via cargo al recapito diretto di milioni di piccole spedizioni ai singoli consumatori. Le autorità doganali non sono preparate a far fronte all'aumento dei volumi di merci e dichiarazioni. Inoltre esistono elementi di prova che indicano un abuso sistematico della soglia di 150 EUR al di sotto della quale non sono applicati i dazi doganali; oltretutto tale esenzione favorisce gli operatori del commercio elettronico dei paesi terzi rispetto al commercio tradizionale e ai dettaglianti dell'UE, distorcendo la concorrenza.
4.La qualità, l'accesso e l'analisi dei dati sono limitati. Sebbene i processi doganali siano digitalizzati e l'analisi del rischio e i controlli doganali si basino sui dati, i dati necessari per effettuare la vigilanza doganale, l'analisi del rischio e i controlli sono frammentati e duplicati in più sistemi in un'infrastruttura informatica doganale decentrata. Tale approccio è costoso per le autorità doganali, non è flessibile e ostacola l'uso efficiente dei dati. La mancanza di un quadro giuridico completo nel CDU sullo scambio e sull'uso dei dati ne ostacola anche la condivisione tra le dogane, la Commissione, altre autorità o i paesi partner.
5.L'attuazione operativa negli Stati membri presenta notevoli differenze nelle pratiche e nei metodi di controllo, nell'attuazione delle semplificazioni e nelle sanzioni in caso di violazione della normativa doganale. Non esiste un'adeguata analisi del rischio a livello dell'Unione per sorvegliare adeguatamente i flussi commerciali e individuare gli scambi non conformi, e gli operatori inadempienti possono rivolgersi ai punti di ingresso dell'UE con livelli di controllo inferiori.
A causa di questi problemi: i) non tutti i dazi doganali vengono riscossi – la perdita di gettito pregiudica gli interessi finanziari dell'UE e degli Stati membri; ii) i prodotti pericolosi, non conformi o contraffatti continuano a entrare nel mercato unico dell'UE o a uscirne e iii) le merci illegali sono oggetto di contrabbando nell'Unione, sfruttando altri punti di ingresso quando in un paese aumentano le attività di controllo delle dogane. Queste conseguenze minano la competitività degli operatori del settore affidabili, si traducono in una perdita di profitti, posti di lavoro e ricavi delle imprese legittime, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI) e mettono a rischio la sicurezza dei cittadini dell'UE.
La valutazione d'impatto ha individuato quali fattori principali alla base dei problemi: i) l'inadeguatezza e l'eccessiva complessità dei processi doganali; ii) la frammentazione e la complessità della digitalizzazione delle dogane e iii) la frammentazione della struttura di governance dell'unione doganale.
Per affrontare questi problemi e i fattori chiave sottostanti, la valutazione d'impatto ha individuato tre importanti scelte politiche, che determineranno in gran parte la misura in cui l'unione doganale otterrà l'auspicata capacità di raccolta, protezione e semplificazione. Nella fattispecie:
·in che misura è necessario riformare i processi doganali?
·in che misura è necessario riformare il metodo di gestione dei dati doganali?
·in che misura è necessario riformare la governance dell'unione doganale?
La valutazione d'impatto ha preso in considerazione quattro opzioni, ciascuna delle quali presenta un pacchetto coerente di misure che affrontano queste tre scelte politiche:
1.Opzione 1 – un pacchetto di processi più semplici. Sono state esaminate le componenti fondamentali e interdipendenti dei processi, in particolare le fasi stesse dei processi, i ruoli dei diversi attori e le loro responsabilità in materia di conformità, l'uso dei dati, il trattamento di operatori più affidabili, il trattamento dei flussi di commercio elettronico e le modalità di applicazione delle sanzioni in tutta l'UE per scoraggiare la non conformità. Il pacchetto ridurrebbe e semplificherebbe le fasi del processo di importazione, chiarirebbe le responsabilità degli attori (in particolare di importatori ed esportatori), eliminerebbe l'esenzione dai dazi doganali per le merci di valore compreso fino a 150 EUR e considererebbe le piattaforme elettroniche alla stregua degli importatori presunti, giustificando così l'imposizione di dazi doganali sul commercio elettronico da impresa a consumatore, con un metodo più semplice per il calcolo dei dazi. Introdurrebbe un nuovo approccio Trust and Check (operatori di fiducia e certificati) al partenariato con il commercio, in cui per gli operatori economici trasparenti e affidabili sarebbero disponibili privilegi aggiuntivi (come controlli doganali meno numerosi e più mirati e la possibilità di "auto-svincolare" le merci). Inoltre introdurrebbe un orientamento comune in materia di sanzioni amministrative e migliorerebbe l'accesso della Commissione ai dati a sostegno della gestione del rischio. Tali modifiche sarebbero realizzate nell'ambito dell'attuale modello di digitalizzazione e della struttura di governance doganale esistente, che, come risulta dalla valutazione, ne limiterebbe l'impatto.
2.L'opzione 2 integrerebbe l'opzione 1 con un'Autorità doganale dell'UE deputata a coordinare la cooperazione tra gli Stati membri nella gestione del rischio, a sostenere l'attuazione uniforme delle norme e a gestire i programmi Dogana. Tale pacchetto si baserebbe sull'attuale modello di digitalizzazione.
3.L'opzione 3 creerebbe un centro doganale digitale dell'UE, gestito dalla Commissione, per attuare i processi doganali più semplici individuati nell'opzione 1, in un modello informatico centralizzato. Il centro digitale faciliterebbe la raccolta di informazioni da diversi soggetti, il loro trattamento ai fini della gestione dei rischi doganali dell'UE e lo scambio con altre autorità competenti. Per quanto riguarda la governance, il ruolo della Commissione sarebbe rafforzato, in particolare nell'organizzazione della gestione del rischio, fatti salvi tuttavia i limiti delle capacità della Commissione e la mancanza di un mandato organizzativo per sfruttare appieno il potenziale del nuovo ambiente di dati.
4.L'opzione 4 comprende l'attuazione di processi doganali più semplici attraverso il centro doganale digitale dell'UE gestito da un'Autorità doganale dell'UE incaricata (in aggiunta all'opzione 2) della gestione del rischio operativo e della gestione dei dati e intesa a promuovere la realizzazione di processi semplificati.
L'opzione preferita è la 4. I suoi tre elementi (riforma dei processi doganali, loro attuazione in un centro doganale digitale europeo, gestito da un'Autorità doganale dell'UE) si rafforzano a vicenda per fornire risultati migliori e creare sinergie in tutta l'UE. Si tratta dell'opzione più efficiente, in quanto gli investimenti in strutture centrali riducono notevolmente i costi per gli Stati membri e le imprese. In particolare presenta i seguenti vantaggi:
·Rafforzamento della vigilanza doganale. Un migliore accesso ai dati e il loro trattamento attraverso il centro doganale digitale dell'UE renderanno più efficiente la gestione dei rischi dell'UE e aumenteranno la capacità delle dogane di rilevare le frodi, individuando i profili degli operatori a rischio che agiscono a livello dell'Unione. Genererà entrate supplementari per l'Unione e i suoi Stati membri. Il migliore accesso ai dati e il migliore coordinamento tra le autorità aumenteranno la capacità delle dogane di individuare e bloccare le merci non conformi alle prescrizioni dell'Unione a vantaggio di cittadini e consumatori.
·Riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori legittimi. I processi così rivisti sono più semplici e i dati sono raccolti una sola volta dalla fonte corretta attraverso un'unica interfaccia nel centro doganale digitale dell'UE. Secondo la valutazione, i risparmi stimati potrebbero essere compresi tra 1,2 e 2,6 miliardi di EUR all'anno (tenendo conto dell'aumento dell'onere dei dazi doganali per le imprese derivante dall'abolizione della soglia di 150 EUR sul commercio elettronico da impresa a consumatore, stimato a circa 1 miliardo di EUR all'anno).
·La centralizzazione delle funzioni (IT, dati e gestione del rischio) nell'Autorità doganale dell'UE si traduce in un risparmio significativo sulle spese informatiche sostenute dalle dogane degli Stati membri. La valutazione ha stimato che il risparmio potrebbe inizialmente essere pari a circa 194 milioni di EUR e arrivare a quasi 2,3 miliardi di EUR all'anno nell'arco di 15 anni. L'Autorità doganale dell'UE garantisce il coordinamento tra le amministrazioni doganali nazionali e le altre autorità.
·Parità di condizioni nel commercio elettronico e tradizionale. I processi così rivisti consentono agli operatori del commercio elettronico di fornire informazioni finanziarie e non finanziarie in modo più semplice assumendosi la responsabilità; i consumatori beneficiano di una maggiore trasparenza dei prezzi e delle commissioni.
·Azione unitaria dell'unione doganale. I processi così rivisti hanno luogo nel centro doganale digitale dell'UE da un'Autorità doganale centrale dell'UE per favorire un'attuazione uniforme in tutti gli Stati membri ed evitare divergenze.
Per quanto riguarda l'impatto sociale e ambientale, questa opzione dovrebbe apportare benefici significativi grazie alla migliore capacità delle dogane di applicare la legislazione che persegue obiettivi sociali e ambientali, in cooperazione con le altre autorità competenti. In particolare:
·l'opzione prescelta, combinando il mandato di coordinamento operativo dell'Autorità doganale dell'UE con gli strumenti e i processi di dati forniti nel centro doganale digitale dell'UE, consentirà in modo ottimale una cooperazione strutturata a livello europeo tra le dogane e le politiche sociali e ambientali pertinenti, al fine di migliorare i risultati dell'azione doganale alle frontiere.
·Le informazioni supplementari che gli operatori forniscono alle dogane dovrebbero migliorare ulteriormente la loro capacità di contribuire all'applicazione di normative specifiche che perseguono obiettivi sociali, come la legislazione che vieta il lavoro forzato, o ambientali.
·L'abolizione dell'esenzione dai dazi doganali sulle merci di valore fino a 150 EUR porrà fine alla pratica di suddividere gli ordini di valore elevato in più spedizioni di valore inferiore a 150 EUR per beneficiare dell'esenzione, con un conseguente effetto positivo per l'ambiente con riguardo alle emissioni dovute al trasporto.
·Una migliore applicazione dei requisiti relativi ai prodotti alle merci importate potrebbe portare a una rilocalizzazione della produzione nell'Unione.
I casi d'applicazione riportati nella valutazione d'impatto illustrano ulteriormente come la riforma sosterrà l'attuazione degli attuali obiettivi politici pertinenti, anche nei settori della progettazione ecocompatibile e dei prodotti sostenibili, delle emissioni dei consumatori, delle plastiche monouso, delle sostanze chimiche persistenti, della riduzione della concorrenza sleale dovuta alle importazioni non conformi che incidono sull'industria e sull'occupazione dell'UE e delle attività di vigilanza del mercato in generale.
La valutazione d'impatto illustra le modalità con cui la riforma contribuirebbe al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso l'adozione di misure relative al commercio di beni e alle catene di approvvigionamento internazionali, il che in particolare:
·migliorerebbe l'agevolazione degli scambi legittimi, in relazione all'obiettivo 8;
·migliorerebbe l'individuazione e la prevenzione delle importazioni o delle esportazioni che violano le pertinenti norme dell'UE in materia, ad esempio, di rifiuti, sostanze chimiche o progettazione sicura e sostenibile dei prodotti, in relazione all'obiettivo 12;
·rafforzerebbe la protezione degli ecosistemi territoriali (ad esempio dalle importazioni costituite da prodotti della deforestazione) e della biodiversità (contribuendo a individuare il traffico contrario alla CITES), in relazione all'obiettivo 15.
La proposta è pienamente coerente con il principio "non arrecare un danno significativo". Migliorerà l'applicazione delle politiche ambientali, razionalizzerà e renderà più efficiente lo svolgimento delle operazioni commerciali internazionali e la loro vigilanza da parte, rispettivamente, degli operatori economici e delle autorità pubbliche. La messa in comune di risorse e strumenti in un ambiente centrale ridurrà in particolare la duplicazione dello sviluppo dei sistemi e delle attività amministrative, diminuendo il tempo complessivo dedicato ai processi doganali e, di conseguenza, il consumo di risorse.
La proposta è orientata ai principi del digitale by default e della privacy by default. Si allinea alle iniziative faro della Commissione quali la legge sull'IA, la normativa sulla governance dei dati, il GDPR e l'EUDPR. Prevede processi incentrati sull'utente pronti per l'automazione, che consentono di effettuare per via elettronica tutti gli scambi operativi con le autorità doganali attraverso un'unica interfaccia multifunzionale dell'UE. Sostiene il principio "una tantum", il riutilizzo dei dati e i principi di minimizzazione dei dati, prevedendo che questi, una volta inviati, possano essere integrati in altri processi e incorporando l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane che collega le formalità doganali e non doganali (regolamento (UE) 2022/2399), nonché consentendo una politica orientata ai dati. Prevede un cambiamento di paradigma da più sistemi nazionali basati su processi paritetici a un insieme centrale flessibile di servizi e sistemi che consentirà di sviluppare e modificare i processi in modo meno costoso, più coerente, agile e flessibile. Sosterrà l'innovazione e le tecnologie digitali consentendo l'uso di tecniche analitiche avanzate nelle operazioni doganali in tutta l'UE e la messa in comune delle risorse e lo sviluppo open source di componenti che possono essere utilizzati da tutti gli Stati membri in tale contesto. La sua elaborazione è "pronta per il digitale", con la previsione di poteri e deleghe per affrontare aspetti tecnici quali gli elementi dei dati e le regole.
•Efficienza normativa e semplificazione
La riduzione e la semplificazione dei processi doganali e l'introduzione di un portale unico dell'UE per l'interazione con le autorità doganali (il centro doganale digitale dell'UE) dovrebbero ridurre significativamente l'onere amministrativo rispetto al codice doganale dell'Unione attualmente in vigore.
Nella valutazione d'impatto è stato stimato che, con l'opzione prescelta, i risparmi totali per gli operatori economici potrebbero ammontare a 26 miliardi di EUR nell'arco di 15 anni (tenendo conto dell'aumento dell'onere dei dazi doganali per le imprese derivante dall'abolizione della soglia di 150 EUR sul commercio elettronico da impresa a consumatore, stimato a circa 1 miliardo di EUR all'anno).
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Diritti fondamentali
Le dogane vantano una lunga esperienza nella raccolta e nel trattamento di dati che contengono informazioni commerciali sensibili e dati finanziari e personali. La revisione del codice doganale rispetta pienamente il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali. La riforma migliora persino la tutela di tale diritto, come dimostrato dalla valutazione d'impatto per l'opzione 4. Il centro digitale integrerebbe strumenti e controlli per la protezione dei dati personali, consentendo a ciascun titolare del trattamento di garantire i diritti in materia di protezione dei dati. Ciò avrà un impatto positivo anche per gli interessati, che saranno in grado di esercitare i loro diritti in modo molto simile in tutti gli Stati membri.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La riforma rafforza le dogane nell'affrontare la riscossione dei dazi non pagati, la sottovalutazione e le frodi. Inoltre l'abolizione dell'esenzione dai dazi sulle merci di valore inferiore a 150 EUR colma una lacuna e apporta al bilancio dell'Unione entrate supplementari stimate in 750 milioni di EUR all'anno ai prezzi correnti.
Gradualmente la riscossione dei dazi si sposterà dal luogo di dichiarazione delle merci al luogo in cui l'importatore o l'esportatore è stabilito nell'Unione. Ciò facilita l'audit e la riscossione dei dazi e semplifica l'interazione per l'importatore o l'esportatore, in particolare per le PMI. Sebbene questo cambiamento non abbia un impatto diretto sul bilancio complessivo dell'UE o sui contributi nazionali al bilancio dell'Unione, può modificare gradualmente la distribuzione della quota dei dazi doganali trattenuta dagli Stati membri quale costo di riscossione.
L'Autorità doganale dell'UE e lo sviluppo del centro doganale digitale dell'UE non richiederanno un aumento di bilancio nel periodo 2021-2027, poiché i costi di circa 60 milioni di EUR nei primi due anni saranno finanziati nell'ambito del programma Dogana 2021-2027. Per il periodo successivo al 2027 i costi totali della riforma per il bilancio dell'UE sono stimati nell'ordine di 1 855 miliardi di EUR. Tale cifra copre il costo degli incarichi affidati all'Autorità doganale dell'UE mediante la presente proposta nonché al centro doganale digitale dell'UE, senza pregiudicare l'accordo sul QFP e sui programmi per il periodo successivo al 2027.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Il progetto sulle prestazioni dell'unione doganale, gestito dalla Commissione, raccoglie e analizza annualmente le informazioni aggregate fornite dagli Stati membri sull'attività, le tendenze e le prestazioni doganali nell'UE per sostenere una politica basata su dati concreti. Uno dei principali risultati dell'analisi è la relazione annuale sulle prestazioni dell'unione doganale, rivolta esclusivamente agli Stati membri, che fornisce conclusioni e raccomandazioni sui principali sviluppi dell'unione doganale, sulla base dell'analisi degli indicatori chiave di prestazione legati agli obiettivi strategici dell'UE: protezione, competitività, facilitazione, controllo e cooperazione. Gli indicatori di prestazione dell'unione doganale riguardano diversi tipi di attività, tra cui l'importo dei dazi doganali riscossi, il ricorso alle semplificazioni, il ruolo degli AEO nei processi doganali, le azioni nel settore dei controlli doganali e l'individuazione del commercio illecito.
La raccolta dei dati relativi a tali indicatori è attualmente volontaria, il che solleva interrogativi circa la qualità, la completezza e la coerenza dei dati raccolti, nonché questioni relative alla proprietà e alla riservatezza dei dati. Questa iniziativa mira a sviluppare ulteriormente la misurazione delle prestazioni dell'unione doganale introducendo una base giuridica per un quadro strutturato di messa a disposizione e analisi di informazioni pertinenti sulle prestazioni doganali al fine di elaborare la relazione annuale. Inoltre la base giuridica per le prestazioni dell'unione doganale offrirà infine uno strumento per il monitoraggio e la valutazione della presente iniziativa, migliorando gli indicatori nel settore dell'analisi del rischio e degli input e output di controllo, nonché dei risultati in materia di protezione, riscossione e semplificazione. In questo modo si ovvierà alla mancanza di strumenti efficaci di vigilanza a disposizione della Commissione, come indicato nella valutazione del CDU.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Tale riforma rafforza la capacità delle dogane di sorvegliare e controllare le merci che entrano nell'unione doganale e ne escono. Le dogane adotteranno una nuova linea strategica, basata sull'analisi dei dati relativi alle informazioni sulla catena di approvvigionamento, per un'azione doganale mirata e coordinata. Si rafforza il quadro di cooperazione tra le autorità doganali, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità e gli organismi di contrasto, le autorità fiscali e altri partner. In un nuovo partenariato con gli operatori commerciali, gli oneri amministrativi sono ridotti e i processi doganali razionalizzati. Un nuovo centro doganale digitale dell'UE facilita lo scambio e la combinazione di informazioni in un unico ambiente centrale. Una nuova Autorità doganale dell'UE svolge un'analisi centrale dei rischi e sostiene le amministrazioni nazionali, consentendo un'azione doganale coordinata. Tali misure preparano l'unione doganale per il futuro, con volumi crescenti di commercio elettronico e una crescente complessità di divieti e restrizioni.
Il nuovo codice doganale dell'Unione ha una struttura semplice e intuitiva. I ruoli e le responsabilità delle autorità doganali, dell'importatore, dell'esportatore e del trasportatore sono definiti. Le informazioni sono raccolte nel nuovo centro doganale digitale dell'UE ed elaborate ai fini dell'analisi dei rischi. Segue poi un unico titolo, rispettivamente per l'entrata e l'uscita. Nuovi titoli introducono un meccanismo di crisi, l'Autorità doganale dell'UE e l'armonizzazione minima comune delle infrazioni doganali e delle sanzioni non penali.
Il titolo I introduce il nuovo codice doganale dell'Unione, che si basa su molti elementi del codice precedente. La missione delle autorità doganali è rafforzata per rispecchiare l'ampia gamma di servizi doganali: riscossione dei dazi, tutela dei cittadini, dell'ambiente e di altri interessi pubblici, lotta contro il commercio sleale, non conforme e illegale, sostegno dei flussi commerciali legittimi. Il titolo contiene le definizioni pertinenti per i processi doganali rivisti, soprattutto per quanto riguarda l'importatore e l'esportatore, l'importatore presunto in caso di vendite a distanza nonché divieti e restrizioni.
La riforma mira alla trasparenza e alla responsabilità degli attori competenti, offrendo in cambio semplificazioni dei processi doganali. Il titolo II stabilisce le responsabilità dell'importatore, dell'importatore presunto e dell'esportatore nei confronti delle dogane. Per quanto riguarda i ruoli, un punto debole dell'attuale sistema è che le persone attualmente responsabili nei confronti delle dogane, quali il dichiarante e il trasportatore, hanno maggiori difficoltà ad assolvere le loro responsabilità di conformità finanziaria e non finanziaria. In tale contesto la modifica più appropriata a livello di ruoli consiste nell'attribuire la responsabilità della conformità a importatori ed esportatori. Le dogane li obbligano ad essere stabiliti nel territorio dell'Unione (come già accadeva per il dichiarante nell'articolo 170, paragrafo 2, del codice precedente) e a registrarsi presso lo Stato membro di stabilimento, con le eccezioni elencate. Finora i venditori online e le piattaforme di commercio elettronico non erano coinvolti nelle formalità doganali all'importazione. In qualità di importatori presunti, essi saranno tenuti a fornire alle autorità doganali non solo i dati necessari per l'immissione in libera pratica delle merci vendute ai consumatori nell'UE, ma anche le informazioni che devono raccogliere ai fini dell'IVA. Sono chiariti il ruolo del trasportatore che introduce le merci nel territorio doganale e le informazioni necessarie a tal fine. Il sistema dell'operatore economico autorizzato mantiene la proficua collaborazione tra imprese e dogane. Questo partenariato passa al livello successivo con l'introduzione di un nuovo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"). Tali operatori economici trasparenti e di fiducia consentono alle autorità doganali di accedere ai loro sistemi elettronici per tenere traccia della loro conformità e della circolazione delle loro merci. In cambio ottengono alcuni vantaggi, in particolare la possibilità di svincolare le merci per conto delle dogane e di differire il pagamento dell'obbligazione doganale.
Il titolo III presenta un nuovo paradigma di dati che integra e sostituisce gradualmente gli attuali sistemi informatici doganali: il passaggio da 27 ambienti informatici con molti sistemi in ciascuno Stato membro a una serie centralizzata di sistemi e servizi. Il centro doganale digitale dell'UE è un insieme di sistemi e servizi sviluppati a livello centrale il cui utilizzo è obbligatorio. Ridefinisce le modalità con cui i dati doganali e di altro tipo sono raccolti, utilizzati per la vigilanza doganale e condivisi con le autorità partner. È anche il nuovo "motore" che elabora, collega e archivia le informazioni e gestisce l'analisi dei rischi a livello europeo. Nel complesso offre alle dogane una migliore visione della catena di approvvigionamento per la valutazione dei rischi e consente un intervento doganale più mirato e strategico. Consente inoltre di applicare le norme in materia di protezione dei dati, accesso alle informazioni, sicurezza informatica e riservatezza in modo orizzontale, coordinato e coerente.
Il titolo IV mantiene i concetti essenziali relativi all'ambito di applicazione della vigilanza doganale per le merci che devono entrare nel territorio doganale dell'Unione o uscirne, che devono essere vincolate al regime di uso finale o di transito interno. Adegua l'individuazione degli uffici doganali competenti per stabilire il ruolo dell'ufficio doganale competente per il luogo di stabilimento dell'importatore o dell'esportatore. La vigilanza doganale, i controlli e le misure di mitigazione si baseranno sulla gestione dei rischi dell'intera catena di approvvigionamento in tempo reale, in una prospettiva dell'UE. Al centro della riforma sta il miglioramento della gestione dei rischi finanziari e non finanziari. Il titolo IV fornisce una chiara descrizione del processo di gestione del rischio, sia per i rischi finanziari che per quelli non finanziari, nonché dei ruoli e delle responsabilità della Commissione, dell'Autorità doganale dell'UE e delle autorità doganali in tale ambito. Esamina il ruolo del centro doganale digitale dell'UE a sostegno della gestione dei rischi doganali e prevede uno scambio e un utilizzo completi di informazioni pertinenti per la gestione dei rischi e dei controlli. Le autorità doganali nazionali mantengono il controllo della gestione dei rischi a livello nazionale e l'esecuzione dei necessari controlli doganali. Sulla base di una nuova analisi dei rischi a livello unionale, l'Autorità doganale dell'UE formulerà raccomandazioni di controllo alle autorità doganali. Tali raccomandazioni per i controlli dovranno essere attuate oppure dovranno essere fornite le ragioni per cui non sono state applicate. La Commissione stabilirà criteri di rischio e norme comuni nonché settori di controllo prioritari comuni mediante atti di esecuzione e potrà individuare settori specifici nell'ambito di altre normative che giustifichino un trattamento prioritario per la gestione dei rischi doganali e i relativi controlli. Il titolo IV prevede inoltre una valutazione sistematica dell'attuazione della gestione del rischio a sostegno di un miglioramento continuo.
Il titolo V contempla i diversi regimi doganali che consentono all'operatore economico di immagazzinare temporaneamente le merci o di immetterle in libera pratica nel mercato unico dell'UE. In linea di principio, le autorità doganali continuano ad essere responsabili dello svincolo delle merci e del vincolo delle stesse a un regime doganale. Gli operatori di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") autorizzati potranno svincolare le loro merci senza un intervento doganale attivo, se le informazioni sono disponibili in anticipo e se le merci non sono state selezionate per i controlli. Il titolo contiene inoltre norme chiare sul processo e sulle conseguenze giuridiche quando le autorità doganali devono consultare altre autorità competenti prima di svincolare le merci, compresa la possibilità di chiedere agli importatori di fornire ulteriori informazioni in merito alla distribuzione delle merci dopo la loro immissione in libera pratica. In ciascuno scenario le dogane possono bloccare la circolazione delle merci, rifiutare lo svincolo delle stesse e, in ultima analisi, sequestrarle. Il titolo V contiene anche disposizioni transitorie, che consentono di continuare a svolgere gli attuali processi doganali con certezza giuridica durante tutto il periodo di transizione e fino a quando i nuovi sistemi di gestione dei dati saranno operativi.
Il titolo VI presenta la nuova procedura semplificata per l'introduzione delle merci nell'unione doganale, che rappresenta una notevole riduzione della complessità e degli oneri amministrativi. Le dogane raccolgono informazioni per l'analisi del rischio, comprese le informazioni anticipate sul carico e quelle precedenti alla partenza, e intervengono se necessario. L'attenzione delle amministrazioni doganali si sposta dalla singola spedizione alla supervisione della catena di approvvigionamento per individuare i possibili rischi. Le dogane mantengono la capacità di intervenire su ogni singola spedizione, sulla base delle informazioni contenute nel centro doganale digitale dell'UE. A seconda del tipo di regime doganale vigente, alle dogane deve essere fornito o reso disponibile un insieme minimo di informazioni. Se la dogana dispone delle informazioni pertinenti in anticipo e non vede alcun rischio o problema da affrontare, le merci possono circolare in linea con il principio di valutare in anticipo e intervenire solo quando e dove necessario. Le molteplici dichiarazioni doganali sono gradualmente sostituite dall'utilizzo di dati commerciali, dopo un periodo di transizione richiesto per sviluppare i sistemi necessari. Le informazioni possono essere fornite in anticipo per rafforzare la vigilanza delle dogane sulla catena di approvvigionamento. Sulla base dell'esperienza positiva della cosiddetta "presentazione multipla" nel sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2), i diversi attori della catena di approvvigionamento possono fornire la loro parte di informazioni pertinenti. Ad esempio, l'importatore può fornire le informazioni pertinenti sul prodotto e sull'operazione, mentre il trasportatore può fornire separatamente informazioni sull'itinerario e sull'arrivo.
Le norme sull'esportazione di cui al titolo VII rispecchiano le procedure di ingresso. L'esportatore è stabilito nell'Unione e registrato. Le dogane raccolgono le informazioni pertinenti e svolgono un'analisi dei rischi. I flussi commerciali legittimi sono agevolati e, nel contempo, la capacità delle dogane di vigilare e far rispettare le norme è rafforzata.
Il titolo VIII mantiene i regimi speciali del codice precedente. Sono raccolte informazioni pertinenti sui regimi speciali, come il transito, il perfezionamento attivo e passivo, l'ammissione temporanea, l'uso finale o le zone franche doganali. In linea con l'approccio generale, sono migliorate la trasparenza e la responsabilità dell'operatore economico competente.
Il titolo IX stabilisce norme dettagliate in merito a tre elementi da determinare ai fini dell'applicazione dei dazi all'importazione e all'esportazione, nonché di altre misure applicabili agli scambi di merci, quali i dazi antidumping. Tali elementi sono la classificazione, il valore e l'origine. La proposta non modifica questi fattori, che sono in gran parte determinati dalle norme internazionali dell'Organizzazione mondiale del commercio e dell'Organizzazione mondiale delle dogane, nonché dagli accordi commerciali bilaterali dell'UE. Tuttavia, poiché tali norme sono considerate particolarmente complesse per il commercio elettronico, il titolo introdurrà due semplificazioni che l'importatore può decidere di applicare per determinare il dazio doganale applicabile alle operazioni da impresa a consumatore.
La prima semplificazione riguarda la prova dell'origine non preferenziale che può essere oggetto di esonero per le merci del commercio elettronico, se l'importatore ha optato per l'uso del trattamento tariffario semplificato. Ciò si rende necessario poiché l'onere amministrativo per ottenere tale prova è solitamente sproporzionato rispetto al valore delle merci. In secondo luogo, sempre a condizione che l'importatore adotti il trattamento tariffario semplificato, le spese di trasporto fino alla destinazione finale delle merci devono essere incluse nel valore in dogana. Questo approccio garantisce il pieno allineamento della base imponibile per i dazi all'importazione e l'IVA per quanto riguarda le operazioni di commercio elettronico da impresa a consumatore, dove i costi di trasporto sono generalmente determinati fino all'indirizzo del consumatore finale.
Ai sensi del titolo X, l'obbligazione doganale sorge al momento dell'immissione in libera pratica. Poiché l'attenzione delle autorità doganali si sta spostando dalla spedizione alla catena di approvvigionamento, la loro attività si concentra maggiormente sull'importatore e sull'esportatore stabiliti. Dopo una transizione, l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui l'importatore è registrato, anziché nel luogo in cui è presentata la dichiarazione doganale. Si tratta di un'importante semplificazione per gli operatori economici, in particolare per le PMI, nell'ambito del nuovo partenariato con il commercio. A loro volta, le autorità doganali sono maggiormente in grado di controllare gli importatori stabiliti e di sottoporli a audit. I dazi doganali sono una tradizionale risorsa propria del bilancio dell'UE. Gli Stati membri trattengono una quota dei dazi a titolo di spese di riscossione, la cui ripartizione potrebbe gradualmente cambiare con le nuove disposizioni. Inoltre l'importo dei dazi è determinato dall'importatore o dall'esportatore e dall'autorità doganale competente solo se l'importatore non ha proceduto in tal senso. Nel commercio elettronico, per l'importatore presunto sorge un'obbligazione doganale già al momento del pagamento della vendita, analogamente a quanto previsto per l'IVA. Tuttavia, poiché tale circostanza potrebbe verificarsi ben prima che le merci entrino fisicamente nell'Unione, gli intermediari del commercio elettronico possono essere autorizzati a notificare il dazio effettivamente pagato e a ricevere pagamenti periodici, riscossi dallo Stato membro in cui l'operatore è stabilito e registrato.
Negli ultimi anni le amministrazioni doganali hanno dimostrato resilienza e reattività nell'affrontare le crisi. Le situazioni di crisi richiedono risposte specifiche, che possono essere più rigide o più flessibili con la possibilità di eccezioni, ma devono essere applicate in modo analogo in tutta l'UE. Il titolo XI contiene disposizioni in materia di crisi direttamente integrate nel codice doganale dell'Unione. Per i diversi scenari di crisi l'Autorità doganale dell'UE elaborerà protocolli e procedure, quali l'applicazione di criteri di rischio comuni, misure di attenuazione e un quadro di collaborazione appropriati, e ne garantirà l'applicazione e l'attuazione, mediante una decisione che la Commissione adotterà con un atto di esecuzione.
Finora l'UE non disponeva di una struttura chiara per gestire operativamente un'unione doganale che sia pronta ad affrontare le sfide del nostro tempo. Nel titolo XII il regolamento istituisce l'Autorità doganale dell'UE, definendone i compiti, le responsabilità e la governance. La Commissione può affidare all'Autorità il compito di sviluppare e gestire il centro doganale digitale dell'UE. L'Autorità si occuperà della gestione dei rischi a livello dell'UE e formulerà raccomandazioni di controllo destinate alle autorità doganali nazionali. Entrambe le funzioni sono fondamentali per aumentare le capacità doganali in tutta l'Unione e per portare l'unione doganale a un livello successivo. L'Autorità doganale dell'UE coordinerà inoltre attivamente l'azione doganale in tutta l'Unione e attuerà le priorità politiche per il funzionamento dell'Unione doganale. Coopererà a livello europeo con altre agenzie e reti e altri organismi, quali EUROPOL, FRONTEX o ECHA. Faciliterà inoltre la cooperazione tra le amministrazioni, compreso il lavoro dei gruppi di esperti, la formazione e lo scambio di personale tra i paesi.
Conformemente alla recente giurisprudenza della Corte di giustizia, la competenza a determinare l'ubicazione della sede di un'agenzia dell'Unione spetta al legislatore dell'UE, che deve agire a tal fine secondo le procedure previste dalle pertinenti disposizioni sostanziali dei trattati. Nella sua proposta la Commissione ha ritenuto opportuno lasciare in sospeso il nome della città ospitante. I criteri da considerare per contribuire al processo decisionale e basati sull'orientamento comune sono indicati in un considerando che illustra i motivi dell'articolo pertinente. La scelta della sede dovrebbe basarsi su una procedura di candidatura trasparente, da concludersi prima della fine della procedura legislativa. Le domande dovrebbero essere presentate dagli Stati membri, dato che ospitare un'agenzia decentrata dell'UE richiede un impegno chiaro da parte dello Stato membro in questione. La Commissione è pronta a contribuire alla valutazione di questi criteri e collaborerà attivamente con i colegislatori per la scelta della sede, alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2022 e nel rispetto della sua responsabilità istituzionale.
Per svolgere la loro missione, le autorità doganali cooperano strettamente e regolarmente con le autorità di vigilanza del mercato, le autorità sanitarie e di controllo fitosanitario, le autorità e gli organismi di contrasto, le autorità di gestione delle frontiere, gli organismi di protezione ambientale, gli esperti in materia di beni culturali e molte altre autorità responsabili delle politiche settoriali. Il titolo XIII prevede un nuovo quadro di cooperazione per una collaborazione strutturata tra le dogane e le autorità competenti in quattro ambiti: norme e legislazione, scambio di dati, elaborazione di strategie e azioni coordinate. Tale cooperazione svilupperà strategie comuni di vigilanza e controllo per affrontare i problemi specifici. Le azioni che le dogane possono intraprendere a sostegno di altri settori politici sono definite meglio, il che consentirà alla legislazione settoriale di fare riferimento al codice doganale. La cooperazione internazionale e la diplomazia doganale sono più importanti e la cooperazione con i partner è rafforzata e può comprendere lo scambio di dati doganali.
Le pratiche nazionali in materia di infrazioni doganali e le relative sanzioni differiscono notevolmente da uno Stato membro all'altro, determinando disparità di trattamento e distorsioni negli scambi di merci. Nel titolo XIV la riforma introduce un numero minimo comune di atti od omissioni che costituiscono infrazioni doganali e un numero minimo comune di sanzioni non penali, nonché principi comuni, senza modificare l'ordinamento processuale degli Stati membri e consentendo loro di prevedere ulteriori infrazioni doganali e di aggiungere sanzioni nazionali. Le infrazioni doganali che riguardano più di uno Stato membro richiedono la collaborazione delle autorità. Il centro doganale digitale dell'UE raccoglierà tutte le decisioni correlate alle infrazioni doganali e le relative sanzioni ai fini della trasparenza.
Le disposizioni finali contenute nel titolo XV comprendono un calendario per la continuazione della pratica attuale, con le dichiarazioni doganali ai sistemi nazionali, e la transizione verso il nuovo sistema. Il centro doganale digitale dell'UE sarà sviluppato gradualmente, a partire dal nuovo approccio al commercio elettronico. Gli operatori economici potranno iniziare a utilizzarlo a partire da gennaio 2032 e saranno obbligati a farlo entro il 2037, quando sarà pienamente operativo. L'Autorità doganale dell'UE sarà istituita gradualmente e assolverà i suoi compiti a partire dal 2028.
2023/0156 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)L'Unione e il funzionamento del mercato interno sono basati sull'unione doganale. Nell'interesse sia degli operatori economici, sia delle autorità doganali nell'Unione, il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione ("il codice"), ha riunito in un unico atto la normativa doganale contemplata in diversi atti, contenenti le norme e le procedure generali, per garantire l'attuazione delle tariffe e di altre misure introdotte a livello dell'Unione in relazione agli scambi di merci fra l'Unione e i paesi o territori esterni al territorio doganale dell'Unione nonché le disposizioni relative alla riscossione degli oneri all'importazione. Le autorità doganali degli Stati sono responsabili dell'attuazione di tali norme tramite lo svolgimento di funzioni operative, quali applicare le procedure doganali, effettuare l'analisi dei rischi e i controlli nonché applicare sanzioni in caso di infrazioni doganali.
(2)L'attuazione del regolamento (UE) n. 952/2013 ha rivelato lacune in diversi settori. Queste comprendono: un'azione insufficiente o inefficace per quanto riguarda la tutela dell'Unione dei suoi cittadini dai rischi non finanziari applicabili alle merci stabiliti dalle politiche dell'unione diverse dalla normativa doganale; la capacità delle autorità doganali di trattare efficacemente il volume crescente di merci importate da paesi terzi attraverso le vendite a distanza (operazioni di commercio elettronico); la capacità dell'architettura dei sistemi informatici istituiti dal regolamento (UE) n. 952/2013 di digitalizzare i processi doganali per restare al passo con i progressi tecnologici, segnatamente con le tecnologie basate sullo sfruttamento dei dati; l'assenza di strutture efficaci di governance dell'unione doganale, che comporta pratiche divergenti e un'attuazione non uniforme delle norme negli Stati membri. Tali lacune hanno generato l'insorgenza di ostacoli al corretto funzionamento dell'unione doganale e quindi del mercato interno, a causa dei rischi e delle minacce interni ed esterni.
(3)È opportuno che la normativa doganale tenga conto del rapido sviluppo della struttura del commercio mondiale, della tecnologia, dei modelli commerciali e delle esigenze dei portatori di interessi, compresi i cittadini. È pertanto necessario apportare numerose modifiche al regolamento (UE) n. 952/2013. A fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua abrogazione e sostituzione.
(4)Al fine di disporre di mezzi efficaci per conseguire gli obiettivi dell'unione doganale, si dovrebbero riesaminare e semplificare diverse norme e procedure che disciplinano le modalità con cui le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione o portate fuori da esso. È opportuno prevedere un insieme moderno e integrato di servizi elettronici interoperabili ai fini della raccolta, dell'elaborazione e dello scambio di informazioni pertinenti ai fini dell'attuazione della normativa doganale (centro doganale digitale dell'Unione europea, "centro doganale digitale dell'UE"). Dovrebbe essere istituita un'Autorità doganale dell'Unione europea ("Autorità doganale dell'UE") con il ruolo di capacità operativa centrale per la governance coordinata dell'unione doganale in settori specifici.
(5)Dall'adozione del regolamento (UE) n. 952/2013 il ruolo delle autorità doganali si è evoluto per interessare sempre più l'applicazione della legislazione unionale e nazionale che stabilisce norme sulle merci soggette a vigilanza doganale, in particolare i requisiti non finanziari relativi alle merci necessari affinché queste possano entrare e circolare sul mercato interno. Tali funzioni non finanziarie sono aumentate in maniera esponenziale negli anni, in linea con le aspettative crescenti delle imprese e dei cittadini dell'Unione, per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità per le persone con disabilità, la sostenibilità, la salute umana, degli animali e delle piante, l'ambiente, la protezione dei diritti umani e dei valori dell'Unione. Nuovi strumenti, come il passaporto digitale dei prodotti, devono essere introdotti per garantire che le altre normative applicate dalle autorità doganali in materia di prodotti continuino a rispondere a tali aspettative. È pertanto necessario riflettere il numero crescente e la complessità dei rischi non finanziari includendo nella missione delle autorità doganali un riferimento specifico alla tutela di tutti questi interessi pubblici e, se del caso, della legislazione nazionale, in stretta cooperazione con altre autorità.
(6)Alla luce dell'evoluzione del loro ruolo e dei modelli operativi in cui operano e affinché le autorità doganali possano agire congiuntamente e contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, è necessario descrivere in modo più preciso la missione che le autorità doganali devono svolgere, indicandone in maggior dettaglio obiettivi e compiti.
(7)Alcune definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 952/2013 dovrebbero essere adattate per tenere conto dell'ampliamento dell'ambito di applicazione del presente regolamento, per assicurarne la coerenza con quelle contenute in altri atti dell'Unione e per chiarire i termini che rivestono significati diversi in settori diversi. Si dovrebbero inserire nella normativa doganale nuove definizioni intese a chiarire i ruoli e le responsabilità di taluni attori nei processi doganali. Per quanto riguarda l'importatore e l'esportatore, le nuove definizioni dovrebbero rendere questi operatori responsabili delle merci, anche relativamente ai rischi finanziari e non finanziari, al fine di potenziare la vigilanza doganale. Nel caso del nuovo concetto dell'importatore presunto, le nuove definizioni dovrebbero garantire che in alcuni casi, nell'ambito di una vendita on line dall'esterno dell'Unione, un operatore economico, a differenza del consumatore, sia ritenuto l'importatore e assuma le corrispondenti responsabilità. Si dovrebbero altresì introdurre nuove definizioni in relazione a un più ampio ambito di applicazione delle disposizioni in materia di vigilanza doganale, gestione dei rischi e controlli doganali.
(8)Oltre al ruolo tradizionale di riscossione dei dazi doganali, dell'IVA e delle accise nonché dell'applicazione della normativa doganale, le autorità doganali svolgono un ruolo essenziale anche nell'esecuzione di altre normative dell'Unione e, ove applicabile, nazionali in materia doganale. Una definizione di tali "altre normative applicate dalle autorità doganali" dovrebbe essere introdotta al fine di disporre di un quadro di riferimento efficace per disciplinare l'applicazione e la vigilanza di tali particolari requisiti sulle merci. Tali divieti e restrizioni possono essere giustificati, tra l'altro, da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, tutela dell'ambiente, protezione del patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico e tutela della proprietà industriale o commerciale e di altri interessi pubblici, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e sui contanti. La nozione di altre normative applicate dalle autorità doganali dovrebbe includere anche le misure di politica commerciale e le misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche nonché le misure restrittive adottate sulla base dell'articolo 215 TFUE.
(9)Al fine di aumentare la certezza del diritto dovrebbero essere modificate alcune norme in materia di decisioni doganali. Innanzitutto è opportuno chiarire che l'autorità doganale competente per l'adozione di una decisione doganale è quella del luogo in cui è stabilito il richiedente, in quanto lo stabilimento diventa il principio fondamentale secondo il quale alcuni operatori economici, a talune condizioni e in un lasso temporale predeterminato, subordinatamente a riesame, possono avvantaggiarsi delle semplificazioni introdotte dal presente regolamento e assolvere i dazi doganali nel luogo in cui sono stabiliti. In secondo luogo, a fini di completezza e certezza del diritto, si dovrebbe inserire il termine massimo di 30 giorni entro i quali richiedente è tenuto a comunicare informazioni supplementari alle autorità doganali nel caso in cui queste ritengano che la domanda di decisione non contenga tutte le informazioni richieste.
(10)È opportuno precisare la conseguenza qualora un'autorità doganale non sia in grado di adottare una decisione sulla domanda entro i termini stabiliti. Si dovrebbe inoltre stabilire il principio secondo cui in questi casi la domanda è considerata oggetto di una decisione negativa e il richiedente ha la facoltà di fare ricorso, in conformità della norma generale sulle decisioni doganali.
(11)Come sottolineato dalla Corte dei conti europea e nella valutazione sull'attuazione del regolamento (UE) n. 952/2013, è altresì auspicabile rimediare all'assenza di monitoraggio uniforme del rispetto dei criteri e degli obblighi stabiliti nelle decisioni doganali potenziandone le disposizioni pertinenti. Da un lato i titolari delle decisioni dovrebbero non solo rispettare gli obblighi stabiliti nella pertinente decisione, ma anche monitorare in modo costante la loro conformità e dotarsi di un'organizzazione interna in cui tali attività di (auto)monitoraggio possano prevenire, attenuare o correggere gli eventuali errori nei processi doganali. Dall'altro lato, le autorità doganali dovrebbero monitorare periodicamente l'attuazione delle decisioni doganali da parte dei titolari delle stesse, in particolare se tale decisioni sono stabilite per una durata inferiore a tre anni e possono quindi presentare rischi, al fine di garantire che detta persona rispetti gli obblighi stabiliti nelle decisioni. Ciò è particolarmente importante quando tali persone beneficiano di uno status specifico, come quello di operatore economico autorizzato (AEO) o di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"), che consente loro di fruire di numerose agevolazioni nell'ambito dei processi doganali. Per rafforzare la gestione dei rischi a livello dell'Unione, le autorità doganali dovrebbero inoltre notificare all'Autorità doganale dell'UE tutte le decisioni adottate su domanda e informare detta autorità in merito alle attività di monitoraggio, affinché tali informazioni possano essere prese in considerazione a fini di gestione dei rischi.
(12)Oltre alle decisioni relative alle informazioni tariffarie vincolanti (decisioni ITV) o alle decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine (decisioni IVO) adottate dalle autorità doganali su domanda e subordinatamente a talune condizioni, con il regolamento delegato (UE) .../... della Commissione sono state introdotte nella normativa doganale le decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana ("decisioni IVVD"). Nell'interesse degli utenti della normativa doganale è opportuno stabilire nel medesimo atto giuridico le norme su questi tre tipi di decisioni relative a informazioni vincolanti.
(13)I diritti e gli obblighi delle persone responsabili delle merci che entrano ed escono dal territorio doganale dell'Unione dovrebbero essere definiti più chiaramente. Il primo obbligo facente capo alle persone che svolgono regolarmente operazioni doganali dovrebbe essere quello di continuare a essere registrate presso le autorità doganali responsabili del luogo in cui sono stabilite. La registrazione unica dovrebbe essere valida per l'intera unione doganale e dovrebbe essere costantemente aggiornata. Gli operatori economici dovrebbero pertanto essere tenuti ad informare le autorità doganali in merito alle modifiche dei loro dati di registrazione. Le persone responsabili delle merci che entrano ed escono dal territorio doganale dell'Unione sono responsabili degli eventuali rischi presentati dalle merci in termini di sicurezza dei cittadini nonché degli eventuali rischi per la salute umana, animale o vegetale, per l'ambiente o per i consumatori. Anche gli obblighi dell'importatore dovrebbero essere definiti, in particolare l'obbligo di essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione e le eccezioni a tale obbligo. Queste sono analoghe alle norme esistenti relative all'obbligo per il dichiarante di essere stabilito nell'Unione. Analogamente si dovrebbero definire gli obblighi dell'esportatore.
(14)È altresì opportuno chiarire gli obblighi degli importatori presunti, che differiscono dagli obblighi applicabili a [il resto de] gli importatori. In particolare si dovrebbe disporre che l'importatore presunto comunichi alle autorità doganali non solo i dati necessari ai fini dell'immissione in libera pratica delle merci vendute, bensì anche le informazioni che egli è tenuto a raccogliere ai fini dell'IVA. Tali informazioni figurano in dettaglio nel regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio.
(15)Gli operatori economici che soddisfano taluni criteri e condizioni per essere considerati conformi e affidabili dalle autorità doganali possono fruire dello status di AEO e quindi beneficiare di agevolazioni nei processi doganali. Sebbene garantisca che gli operatori che si occupano della maggior parte degli scambi dell'Unione siano affidabili, il regime AEO presenta alcune lacune evidenziate nella valutazione del regolamento (UE) n. 952/2013 e nelle risultanze della Corte dei conti europea. Per rispondere a tali preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda le diverse pratiche e sfide a livello nazionale relative al monitoraggio della conformità degli AEO, si dovrebbero modificare le norme al fine di introdurre l'obbligo per le autorità doganali di monitorare la conformità almeno ogni tre anni.
(16)I cambiamenti dei processi doganali e delle modalità operative delle autorità doganali richiedono un nuovo partenariato con gli operatori economici, ossia il regime degli operatori di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check"). I criteri e le condizioni per diventare un operatore economico di fiducia e certificato dovrebbero fondarsi sui criteri AEO, ma dovrebbero anche garantire che l'operatore sia considerato trasparente per le autorità doganali. È pertanto opportuno imporre agli operatori economici di fiducia e certificati di fornire alle autorità doganali l'accesso ai loro sistemi elettronici che tengono traccia della conformità e dei movimenti delle merci. La trasparenza dovrebbe essere accompagnata da taluni vantaggi, in particolare la possibilità di svincolare le merci da parte della dogana senza la necessità di un intervento attivo della stessa, fatto salvo il caso in cui sia richiesta un'approvazione preliminare allo svincolo da altre normative applicate dalle autorità doganali, e di differire il pagamento dell'obbligazione doganale. Poiché tale modus operandi dovrebbe gradualmente sostituire quello basato sulle dichiarazioni doganali, è opportuno stabilire l'obbligo per le autorità doganali di riesaminare le autorizzazioni esistenti per gli AEO nel settore delle semplificazioni doganali fino alla fine del periodo transitorio.
(17)Anche i cambiamenti nei processi doganali richiedono di chiarire il ruolo dei rappresentanti doganali. La rappresentanza diretta e indiretta dovrebbe continuare a essere possibile, va tuttavia precisato che il rappresentante indiretto di un importatore o di un esportatore assume tutti gli obblighi dell'importatore o dell'esportatore, non soltanto l'obbligo di pagare o garantire l'obbligazione doganale, ma anche di rispettare le altre normative applicate dalle autorità doganali. Per tale motivo i rappresentanti doganali devono essere residenti nel territorio doganale dell'Unione ove rappresentano importatori o esportatori, al fine di garantire un'adeguata responsabilità per gli aspetti finanziari e non finanziari. Il ricorso a un rappresentante doganale indiretto stabilito nell'Unione è quindi un'alternativa disponibile e proporzionata per gli importatori e gli esportatori che non dispongono di una presenza commerciale nell'Unione. I rappresentanti doganali stabiliti in paesi terzi possono inoltre continuare a erogare i loro servizi nell'Unione se rappresentano persone che non sono tenute a essere stabilite nel territorio doganale dell'Unione.
(18)Al fine di garantire un livello uniforme di digitalizzazione e creare condizioni di parità per gli operatori economici in tutti gli Stati membri, si dovrebbe istituire un centro doganale digitale dell'UE come insieme di servizi e sistemi elettronici centralizzati, sicuri e ciberresilienti e a fini doganali. Il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe garantire la qualità, l'integrità, la tracciabilità e il non rifiuto dei dati ivi elaborati, affinché successivamente l'emittente e il ricevente non possano contestare l'esistenza dello scambio di dati. Il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe ottemperare ai pertinenti regolamenti in materia di trattamento dei dati personali e di cibersicurezza. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero progettare congiuntamente il centro doganale digitale dell'UE. La Commissione dovrebbe altresì essere incaricata della gestione, dell'attuazione e della manutenzione del centro doganale digitale dell'UE, compiti che possono essere delegati a un altro organo dell'Unione.
(19)In linea con la recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, è opportuno chiarire che lo scambio automatico di informazioni fra operatori economici e autorità doganali attraverso e da parte del centro doganale digitale dell'UE non esclude la responsabilità di dette autorità o di detti operatori in relazione ai processi doganali interessati. Anche laddove il coinvolgimento delle autorità doganali è limitato alla comunicazione elettronica attraverso il centro doganale digitale dell'UE, è opportuno considerare che una misura sia stata adottata da tali autorità, come se il centro doganale digitale dell'UE agisse per conto di dette autorità.
(20)Il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe consentire lo scambio di dati con altri sistemi, piattaforme o ambienti al fine di migliorare la qualità dei dati utilizzati dalle dogane per espletare i propri compiti nonché per condividere dati doganali pertinenti con altre autorità al fine di aumentare l'efficacia dei controlli nel mercato interno. In linea con l'approccio delineato nel regolamento (UE) .../… del Parlamento europeo e del Consiglio e con il quadro europeo di interoperabilità, il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe promuovere l'interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale in Europa. Esso dovrebbe sfruttare il potenziale delle fonti esistenti di informazioni sui rischi disponibili a livello dell'Unione, come il sistema di allarme rapido per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (RASFF) e per i prodotti non alimentari (Safety Gate), il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) e l'IP Enforcement Portal. Esso dovrebbe sostenere lo sviluppo della cooperazione strategica e operativa, compresi lo scambio di informazioni e l'interoperabilità, fra autorità doganali e altre autorità, organi e servizi, nell'ambito delle rispettive competenze. Il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe inoltre fornire un'ampia gamma di analisi avanzata dei dati, anche con il ricorso all'intelligenza artificiale. Tale analisi dei dati dovrebbe consentire l'analisi dei rischi, l'analisi economica e l'analisi predittiva al fine di anticipare i possibili rischi legati a spedizioni in arrivo o in uscita dall'Unione. Per garantire una migliore vigilanza dei flussi commerciali e modalità semplificate di collaborazione con le autorità diverse dalle dogane, il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe essere in grado di avvalersi del quadro collaborativo dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e, ove ciò non sia possibile, dovrebbe offrire a tali autorità un servizio specifico che consenta loro di ottenere i dati pertinenti, comunicare e condividere informazioni con le autorità doganali e garantire che i requisiti settoriali siano soddisfatti. Questo sarebbe necessario nel caso in cui le altre autorità non disponessero di un sistema elettronico in grado di interagire con il centro doganale digitale dell'UE.
(21)In concomitanza con il centro doganale digitale dell'UE, gli Stati membri hanno la facoltà di sviluppare le proprie applicazioni per utilizzare i dati del centro. A tal fine e onde ridurre i tempi di immissione in commercio, gli Stati membri possono affidare all'Autorità doganale dell'UE la dotazione finanziaria e il mandato per sviluppare tali applicazioni. In tal caso l'Autorità doganale dell'UE dovrebbe sviluppare le applicazioni a vantaggio di tutti gli Stati membri. Questo potrebbe essere fatto sviluppando applicazioni in codice "open source" nell'ambito dello "Share and Reuse Framework".
(22)Il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe consentire il flusso di dati delineato in appresso. Gli operatori economici dovrebbero essere in grado di presentarvi o mettervi a disposizione tutti i dati pertinenti per conformarsi alla normativa doganale. Tali dati dovrebbero essere elaborati a livello dell'Unione e arricchiti con un'analisi di rischi a livello unionale. I dati risultanti dovrebbero essere messi a disposizione delle autorità doganali degli Stati membri, che li userebbero per ottemperare ai loro obblighi. Infine, l'esito dei controlli eseguiti a seguito dell'estrazione dei dati dal centro doganale digitale dell'UE dovrebbe essere comunicato al centro.
(23)I dati trasmessi al centro doganale digitale dell'UE sono per la maggior parte dati non personali presentati dagli operatori economici delle merci oggetto degli scambi. I dati includeranno tuttavia anche dati personali, in particolare i nomi delle persone che agiscono per conto di un operatore economico o di un'autorità. Per garantire che i dati personali e le informazioni commerciali siano ugualmente protetti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca norme d'accesso specifiche, norme relative alla riservatezza e condizioni per l'uso del centro doganale digitale dell'UE. Si dovrebbe in particolare stabilire quali soggetti possono accedere o elaborare i dati conservati o disponibili in altro modo presso il centro doganale digitale dell'UE, oltre alle persone, alla Commissione, alle autorità doganali e all'Autorità doganale dell'UE, equilibrando le esigenze di tali soggetti con l'esigenza di garantire che i dati personali e riservati raccolti a fini doganali siano utilizzati per fini supplementari solo nella misura minima necessaria.
(24)Per garantire che possa esercitare i propri poteri di indagine in relazione ad attività fraudolente che incidono sugli interessi dell'Unione, è opportuno che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) abbia un accesso ai dati del centro doganale digitale dell'UE analogo all'accesso da parte della Commissione. L'OLAF dovrebbe quindi avere il potere di elaborare i dati conformemente alle condizioni relative alla protezione dei dati nella legislazione pertinente dell'Unione, compreso il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio. Per garantire che possa effettuare le proprie indagini in questioni in materia doganale, l'EPPO dovrebbe avere la facoltà di chiedere l'accesso ai dati conservati presso il centro doganale digitale dell'UE. Per salvaguardare le funzioni svolte dai sistemi informatici nazionali degli Stati membri, le autorità fiscali di questi dovrebbero avere la possibilità di elaborare i dati direttamente presso il centro doganale digitale dell'UE o di estrarli da esso ed elaborarli con mezzi diversi. In quanto tali, le autorità doganali responsabili della sicurezza alimentare a norma del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e le autorità responsabili della sorveglianza del mercato a norma del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbero poter ottenere i servizi e gli strumenti idonei presso il centro doganale digitale dell'UE, affinché possano utilizzare i pertinenti dati doganali per contribuire a rafforzare la pertinente legislazione dell'Unione e a cooperare con le autorità doganali per minimizzare i rischi di entrata di prodotti non conformi nell'Unione. È opportuno che Europol abbia accesso su richiesta ai dati conservati presso il centro doganale digitale dell'UE, al fine di poter espletare i propri compiti ai sensi del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tutti gli altri organi e autorità unionali e nazionali, compresa l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), dovrebbero avere accesso ai dati non personali conservati presso il centro doganale digitale dell'UE.
(25)Le norme e le disposizioni relative all'accesso ai dati del centro doganale digitale dell'UE e allo scambio di informazioni non dovrebbero incidere sul sistema informativo doganale (SID) istituito dal regolamento (CE) n. 515/97, né sugli obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.
(26)La Commissione dovrebbe stabilire le modalità per l'accesso di tutte queste autorità mediante norme di attuazione, previa valutazione delle salvaguardie esistenti che ciascuna autorità o categoria di autorità ha adottato per garantire il trattamento corretto dei dati sensibili sotto il profilo personale e commerciale.
(27)È opportuno che il centro doganale digitale dell'UE conservi i dati personali per un periodo massimo di dieci anni. Tale periodo si giustifica alla luce della possibilità per le autorità doganali di notificare l'obbligazione doganale fino a dieci anni dal ricevimento delle informazioni necessarie relative a una spedizione nonché per garantire che la Commissione, l'Autorità doganale dell'UE, l'OLAF, le dogane e le autorità diverse dalle autorità doganali possano effettuare un controllo incrociato tra le informazioni conservate presso il centro doganale digitale dell'UE e quelle conservate e scambiate in altri sistemi. Tale lasso di tempo dovrebbe inoltre essere allineato al periodo di conservazione richiesto dalle altre normative applicate dalle autorità doganali, ove tali normative siano pertinenti ai fini dei controlli doganali. È altresì opportuno che, qualora siano richiesti dati personali ai fini di procedimenti giudiziari e amministrativi, di indagini e durante i controlli a posteriori, il periodo di conservazione sia sospeso per evitare che i dati personali siano cancellati e non possano quindi essere utilizzati per tali fini.
(28)La protezione dei dati personali e di altri dati presso il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe altresì comprendere norme in materia di restrizione dei diritti delle persone interessate. È pertanto opportuno che le autorità doganali, la Commissione o l'Autorità doganale dell'UE, ove necessario, possano limitare il diritto delle persone interessate per garantire che non siano pregiudicati le attività di controllo dell'applicazione delle norme, l'analisi dei rischi e i controlli doganali. Tali restrizioni dovrebbero inoltre essere applicate ove necessario per tutelare i procedimenti giudiziari o amministrativi che fanno seguito ad attività di controllo dell'applicazione. Le restrizioni dovrebbero essere debitamente giustificate a fronte delle attività e delle prerogative delle dogane e limitate al tempo necessario a preservare tali prerogative.
(29)Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere effettuato a norma di quanto disposto dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio o dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, in funzione dei rispettivi ambiti di applicazione.
(30)Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [...],
(31)Un livello di gestione dei rischi a livello dell'Unione è fondamentale per garantire un'applicazione armonizzata dei controlli doganali negli Stati membri. Attualmente esiste un quadro di riferimento comune per la gestione dei rischi che comprende la possibilità di identificare i settori di controllo prioritari e i criteri e le norme comuni in materia di rischio nell'ambito dei rischi finanziari per svolgere i controlli doganali, ma presenta notevoli lacune. Al fine di porre rimedio all'assenza di applicazione armonizzata dei controlli doganali e di gestione armonizzata dei rischi a danno degli interessi finanziari e non finanziari dell'Unione e degli Stati membri, è opportuno rivedere le norme per stabilire un approccio più solido alla gestione dei rischi che verta sui rischi finanziari e non finanziari. Questo significa far fronte alle sfide strutturali in materia di gestione dei rischi finanziari identificate dalla Corte dei conti europea. In particolare è opportuno descrivere quali attività sono comprese nella gestione dei rischi doganali, in un approccio ciclico. È altresì importante identificare i ruoli e le responsabilità della Commissione, dell'Autorità doganale dell'UE e delle autorità doganali degli Stati membri. È altresì essenziale disporre che la Commissione possa stabilire i settori di controllo prioritari nonché i criteri e le norme comuni in materia di rischio e possa individuare settori specifici nell'ambito delle altre normative applicate dalle autorità doganali cui assegnare priorità ai fini della gestione comune dei rischi e dei controlli, senza pregiudicare la sicurezza.
(32)È pertanto appropriato introdurre attività di gestione dei rischi a livello dell'Unione e disposizioni atte a garantire la raccolta in tutta l'Unione di dati completi pertinenti ai fini della gestione dei rischi, compresi i risultati e le valutazioni di tutti i controlli. Tale gestione dei rischi comprende l'analisi comune dei rischi e la questione delle corrispondenti raccomandazioni di controllo dell'Unione alle autorità doganali. Tali raccomandazioni di controllo dovrebbero essere attuate oppure devono essere comunicati i motivi per cui non sono state applicate. Dovrebbe essere inoltre prevista la possibilità di emanare istruzioni affinché le merci destinate all'Unione possano non essere caricate o trasportate. L'analisi dei rischi e delle minacce a livello dell'Unione dovrebbe essere basata su dati costantemente aggiornati a livello dell'Unione e dovrebbe identificare le misure e i controlli da effettuare ai valichi di frontiera all'entrata e all'uscita del territorio dell'Unione. Nell'ambito della cooperazione con le autorità di contrasto e sicurezza in particolare, la gestione dei rischi a livello dell'Unione dovrebbe, ove possibile, contribuire alle analisi strategiche e alle valutazioni delle minacce svolte a livello unionale e trarne beneficio, incluse quelle effettuate dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), al fine di contribuire a una prevenzione efficiente ed efficace della criminalità nonché alla lotta contro di essa.
(33)Il processo di vincolo delle merci a un regime doganale deve essere riveduto per riflettere i nuovi ruoli e responsabilità delle persone interessate dalla procedura. La responsabilità di comunicare le informazioni alle autorità doganali spetta pertanto alla persona responsabile delle merci: l'importatore, l'esportatore o il titolare del regime del transito, anziché il dichiarante. Essi dovrebbero comunicare alle autorità doganali o mettere a loro disposizione i dati non appena disponibili e comunque prima dello svincolo delle merci per un regime doganale, al fine di consentire alle autorità doganali di effettuare un'analisi dei rischi e adottare misure idonee. Poiché gli importatori presunti nel settore del commercio elettronico effettuano un maggior volume di operazioni e sono soggetti all'obbligo di calcolare l'obbligazione doganale al momento della vendita anziché al momento dello svincolo, è opportuno adattare la tempistica del relativo obbligo di comunicazione. Gli importatori presunti dovrebbero quindi comunicare i dati relativi alle loro vendite di merci da importare al più tardi il giorno successivo all'accettazione del pagamento. Al contrario, in circostanze debitamente giustificate, le autorità doganali dovrebbero poter autorizzare gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") a compilare i dati relativi alle merci svincolate in un momento successivo, in quanto essi condividono costantemente con le dogane i dati sulle loro operazioni e dovrebbero essere considerati affidabili. Fra tali circostanze si potrebbero annoverare l'impossibilità di determinare il valore finale in dogana delle merci al momento dello svincolo nel caso siano collegate a un contratto a termine ordinario (contratto future), o l'esigenza di ottenere i pertinenti documenti giustificativi senza che questo incida sul calcolo dell'obbligazione doganale.
(34)Per semplificare i processi doganali per l'entrata delle merci nel territorio doganale dell'Unione, garantendo nel contempo che vi sia un'unica persona responsabile di tali merci, i diversi attori della catena di approvvigionamento dovrebbero comunicare la loro parte di informazioni sulle merci interessate e collegarla a una spedizione specifica. Le merci dovrebbero entrare solo se esiste un importatore stabilito nell'Unione che ne assume la responsabilità. L'importatore dovrebbe comunicare alle autorità doganali il più presto possibile le informazioni sulle merci e il regime doganale al quale dovrebbero essere vincolate, ove possibile prima dell'arrivo fisico delle merci. Un fornitore di servizi o un agente doganale dovrebbero avere la facoltà di comunicare le informazioni in nome e per conto dell'importatore, che tuttavia resta responsabile per garantire la conformità delle merci con riguardo ai rischi finanziari e non finanziari. Anche i vettori che effettuano il trasporto effettivo delle merci dovrebbero comunicare alcune informazioni in merito prima del carico o dell'arrivo ("informazioni anticipate sul carico") e dovrebbero collegarle alle informazioni dell'importatore se quest'ultimo le ha già presentate, senza necessariamente avere accesso a tutti i dati comunicati dall'importatore. Inoltre, al fine di tener conto di catene di approvvigionamento e di reti di trasporto più complesse, altre persone potrebbero dover completare le informazioni sulle merci in entrata nel territorio doganale dell'Unione. L'importatore, il trasportatore od ogni altra persona che presenti informazioni alle dogane dovrebbe avere l'obbligo di modificarle se viene a conoscenza del fatto che tali informazioni non sono più corrette, ma prima che le autorità doganali rilevino irregolarità da controllare.
(35)Le autorità doganali responsabili del luogo di prima entrata delle merci dovrebbero effettuare un'analisi dei rischi delle informazioni disponibili su tali merci e dovrebbero avere la possibilità di adottare un'ampia gamma di misure di attenuazione se rilevano un rischio, compresa la possibilità di chiedere a un'altra autorità doganale o ad altre autorità di effettuare controlli prima del carico o all'arrivo delle merci nel territorio doganale dell'Unione. Il trasportatore è di norma nella miglior posizione per sapere quando le merci sono arrivate, per cui dovrebbe notificare tale arrivo all'autorità doganale. Tuttavia, al fine di tener conto di catene di approvvigionamento e di reti di trasporto più complesse, altre persone potrebbero dover notificare alle autorità doganali l'arrivo delle merci ai fini dell'analisi dei rischi. Al fine di garantire che le autorità doganali dispongano delle informazioni anticipate sul carico relativamente a tutte le merci in entrata nel territorio doganale dell'Unione, il trasportatore non dovrebbe scaricare merci per le quali non vi sono informazioni, salvo il caso in cui le autorità doganali abbiano chiesto al trasportatore di presentare le merci o in una situazione di emergenza che richieda lo scarico delle stesse. Al contrario, per agevolare il processo di entrata delle merci per le quali le autorità doganali dispongono delle appropriate informazioni anticipate sul carico, non si dovrebbe chiedere al trasportatore di presentare le merci in dogana in tutti i casi, bensì solo se le autorità doganali lo richiedano o se ciò sia richiesto da altre normative applicate dalle autorità doganali.
(36)Le merci provenienti da paesi terzi che entrano nel territorio doganale dell'Unione dovrebbero essere considerate in custodia temporanea dal momento in cui il trasportatore ne notifica l'arrivo fino al loro vincolo a un regime doganale, salvo il caso in cui sono collocate in regime del transito. Tale situazione dovrebbe essere limitata del tempo, onde garantire un'appropriata vigilanza doganale. Tale situazione non dovrebbe protrarsi oltre dieci giorni, salvo casi eccezionali. Se l'importatore deve custodire le merci per un periodo più lungo, queste dovrebbero essere poste in un deposito doganale, in cui possono restare a tempo indefinito. Le autorizzazioni esistenti per i depositi temporanei dovrebbero quindi essere convertite in autorizzazioni di deposito doganale se i requisiti pertinenti sono soddisfatti.
(37)È necessario mantenere le norme che determinano se le merci sono unionali o no e se lo stato di merci unionali può essere presunto o deve essere dimostrato, in particolare se le merci escono temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione.
(38)Una volta che dispongono delle informazioni necessarie ai fini della procedura pertinente, in base all'analisi dei rischi, le autorità doganali dovrebbero decidere se svolgere ulteriori controlli sulle merci, svincolarle, rifiutarne o sospenderne lo svincolo o lasciare passare il tempo necessario affinché le merci siano considerate svincolate. Le autorità doganali dovrebbero cooperare in tal senso con altre autorità, ove necessario. Di conseguenza, le autorità doganali dovrebbero rifiutare lo svincolo delle merci se dispongono di prove attestanti la loro mancata conformità ai vigenti requisiti di legge. Se devono consultare altre autorità per determinare la conformità delle merci, le autorità doganali dovrebbero sospendere lo svincolo almeno fino all'avvenuta consultazione. In tali casi la decisione delle autorità doganali in merito alle merci dovrebbe dipendere dalla risposta delle altre autorità. Per evitare di bloccare sia gli operatori, sia le autorità nei casi in cui l'accertamento della conformità richieda più tempo, le autorità doganali dovrebbero avere la possibilità di svincolare le merci a condizione che l'operatore continui a informarle in merito alla loro ubicazione per un massimo di 15 giorni. Infine, per fornire la certezza del diritto agli operatori che hanno comunicato tempestivamente le informazioni senza obbligare le autorità doganali a reagire a ogni spedizione, le merci che non sono state selezionate per un controllo dopo un lasso di tempo ragionevole dovrebbero essere considerate svincolate. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di definire tale lasso temporale per mezzo di atti delegati, adattandolo se del caso al tipo di traffico o di valico di frontiera.
(39)Nella misura in cui conferiscono alle dogane il pieno accesso ai loro sistemi, registri e operazioni e sono considerati affidabili, gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") dovrebbero poter svincolare le merci sotto la vigilanza delle autorità doganali senza tuttavia attenderne l'intervento. Di conseguenza gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") dovrebbero avere la facoltà di svincolare le merci per qualsiasi regime di ingresso al ricevimento presso la destinazione finale delle merci o per ogni regime di uscita nel luogo di consegna delle merci. Poiché gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") sono considerati trasparenti, l'arrivo e/o la consegna dovrebbero essere correttamente registrati presso il centro doganale digitale dell'UE. Tali operatori dovrebbero essere obbligati a informare le autorità doganali se sorge un problema affinché dette autorità possano adottare una decisione definitiva in merito allo svincolo. Ove i sistemi di controllo interno degli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") siano sufficientemente robusti, le autorità doganali, in cooperazione con altre autorità, dovrebbero poter autorizzare gli operatori a effettuare da sé alcuni controlli. Le autorità doganali dovrebbero tuttavia mantenere la possibilità di controllare le merci in qualsiasi momento.
(40)È opportuno prevedere misure per disciplinare la transizione da un sistema basato sulle dichiarazioni doganali a un sistema basato sulla comunicazione di informazioni al centro doganale digitale dell'UE. Gli operatori dovrebbero avere la possibilità di presentare dichiarazioni doganali per dichiarare la loro intenzione di vincolare le merci a un regime doganale durante il periodo transitorio. Tuttavia, non appena sono disponibili le capacità del centro doganale digitale dell'UE, gli operatori dovrebbero altresì avere la possibilità di comunicare o mettere a disposizione delle autorità doganali le informazioni attraverso il suddetto centro e le autorità doganali non dovrebbero più autorizzare gli operatori a presentare domanda di semplificazioni in relazione alla dichiarazione doganale. Alla fine del periodo transitorio tutte le autorizzazioni dovrebbero cessare di essere valide, poiché non esisteranno più le dichiarazioni doganali.
(41)L'articolo 29 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che siano considerati in libera pratica i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state espletate le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali o le imposte di effetto equivalente. L'immissione in libera pratica non dovrebbe tuttavia essere intesa come una prova di conformità con le altre normative applicate dalle autorità doganali se queste impongono requisiti specifici affinché le merci possano essere vendute o consumate nel mercato interno.
(42)Dovrebbe essere razionalizzato e semplificato il processo di uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione, in linea con il processo di entrata. È pertanto appropriato esigere che una persona stabilita nell'Unione sia responsabile delle merci, ossia l'esportatore. L'esportatore dovrebbe comunicare o mettere a disposizione delle dogane le informazioni pertinenti prima dell'uscita delle merci dell'Unione, indicando se queste siano merci unionali o non unionali destinate all'esportazione e adeguando le informazioni necessarie. Al fine di semplificare il processo ed evitare potenziali lacune, la nozione di esportazione dovrebbe includere l'uscita delle merci non unionali, ricomprendendo la nozione di "riesportazione", in precedenza disciplinata come concetto a sé stante.
(43)Per garantire che vi sia una corretta gestione dei rischi delle merci in uscita dal territorio doganale dell'Unione, l'ufficio doganale responsabile dell'esportazione dovrebbe effettuare un'analisi dei rischi delle informazioni sulle merci e adottare o richiedere misure idonee prima dell'uscita delle stesse. Fra tali misure si dovrebbe annoverare la richiesta all'ufficio doganale responsabile del luogo di spedizione delle merci e all'ufficio doganale di uscita, e, se necessario ad altre autorità, di effettuare controlli, oltre alle misure contemplate nell'ambito dello svincolo per un regime doganale, applicabili anche nel caso in cui le merci debbano essere esportate.
(44)Per garantire che anche le procedure di sospensione dei dazi siano trasparenti, è opportuno razionalizzare le disposizioni relative ai requisiti per le autorizzazioni dei regimi speciali. In particolare, a fini di chiarezza e certezza del diritto, le condizioni per determinare se sia necessario un parere a livello dell'Unione per valutare se la concessione di un'autorizzazione possa incidere negativamente sugli interessi dei produttori dell'Unione, il cosiddetto esame delle condizioni economiche dovrebbe essere integrato nel codice anziché essere disciplinato mediante atti delegati. Inoltre, poiché l'incidenza sugli interessi dei produttori dell'Unione può dipendere dal quantitativo di merci vincolate a un regime speciale, l'Autorità doganale dell'UE dovrebbe avere la facoltà di proporre una determinata soglia al di sotto della quale si ritiene che non vi siano effetti negativi sugli interessi dei produttori dell'Unione.
(45)L'articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno rinvia a un allegato (manifesto renano) che agevola la circolazione delle merci sul Reno e sui suoi affluenti considerandoli un regime di transito doganale tra le frontiere nazionali di cinque Stati membri. Secondo le informazioni provenienti dalle amministrazioni doganali, il manifesto renano non è in pratica più utilizzato come regime di transito doganale negli Stati che si affacciano sul Reno. Le merci sul Reno e sui suoi affluenti sono ora trasportate avvalendosi del regime di transito unionale istituito dal codice, attraverso il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS). È pertanto appropriato sopprimere il riferimento al manifesto renano dai casi in cui la circolazione dei beni è assimilata al transito esterno o al transito unionale.
(46)Al fine di aumentare la trasparenza relativa alla persona responsabile dell'adempimento degli obblighi imposti dal regime di transito unionale nonché inerenti al contenuto e ai rischi relativi alla spedizione, è opportuno disporre che il titolare del regime di transito comunichi almeno le informazioni relative all'importatore o all'esportatore per motivare la circolazione, il mezzo di trasporto e l'identificazione delle merci vincolate a tale regime. Tali informazioni consentirebbero alle autorità doganali di vigilare più efficacemente sul regime di transito unionale interessato e di effettuare un'analisi dei rischi. Il regime di transito unionale dovrebbe essere obbligatorio, salvo il caso in cui le merci siano vincolate a un altro regime doganale immediatamente all'entrata o all'uscita dal territorio doganale dell'Unione. Nel caso in cui l'importatore o l'esportatore non sia ancora noto, il titolare delle merci dovrebbe essere considerato l'importatore o l'esportatore delle stesse e dovrebbe essere responsabile del pagamento dei dazi doganali e di altre imposte e oneri. Il regime di transito unionale dovrebbe essere sostituito dalla vigilanza doganale se le merci sono importate o esportate da un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check").
(47)Una modifica dell'allegato 6 della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR ("la convenzione TIR"), entrata in vigore il 1° giugno 2021, ha modificato la nota esplicativa 0.49 per concedere agli operatori economici che soddisfano taluni requisiti la possibilità di diventare uno "speditore autorizzato", analogamente alle agevolazioni esistenti concesse agli operatori economici riconosciuti come "destinatari autorizzati". È pertanto necessario includere la nuova possibilità stabilita dalla convenzione TIR per allineare la normativa doganale dell'Unione a detto accordo internazionale.
(48)L'applicazione delle norme standard per calcolare il dazio nelle operazioni del commercio elettronico in molti casi comporterebbe un onere amministrativo sproporzionato sia per le amministrazioni doganali, sia per gli operatori economici, in particolare per quanto riguarda la riscossione delle entrate. Ai fini della messa a punto di un trattamento fiscale e doganale robusto ed efficace per le merci importate da paesi terzi attraverso operazioni di commercio elettronico ("vendite a distanza di beni importati"), la legislazione dell'Unione deve essere modificata al fine di sopprimere la soglia al di sotto della quale le merci di valore trascurabile non superiore a 150 EUR per spedizione sono esentate dai dazi all'importazione a norma del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, e di introdurre un trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza di merci importate da paesi terzi a norma del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (nomenclatura combinata). Alla luce di tali proposte di modifica, talune norme del codice sulla classificazione tariffaria, l'origine e il valore in dogana dovrebbero essere modificate al fine di prevedere le semplificazioni applicabili facoltativamente dall'importatore presunto alla determinazione del dazio doganale in un'operazione dall'impresa al consumatore ("B2C") che si qualifica come vendita a distanza ai fini dell'IVA. Le semplificazioni dovrebbero consistere nella possibilità di calcolare il dazio doganale dovuto applicando uno dei nuovi livelli di tariffe nella nomenclatura combinata a un valore calcolato in modo più semplice. Nell'ambito delle norme semplificate per le operazioni di commercio elettronico B2C, il prezzo di acquisto al netto dell'IVA ma comprensivo dei costi di trasporto totali fino alla destinazione finale del prodotto dovrebbe essere considerato il valore in dogana e non dovrebbe essere richiesta l'origine. Se tuttavia intende avvalersi delle aliquote delle tariffe preferenziali dimostrando il carattere originario delle merci, l'importatore presunto può farlo applicando le procedure standard.
(49)Attualmente le obbligazioni doganali sono riscosse dallo Stato membro in cui è presentata la dichiarazione doganale. Spetta all'operatore scegliere se pagare le obbligazioni nel paese di prima entrata o optare per il regime del transito e versare i dazi in un altro Stato membro. Nel 2025 il sistema cambierà con l'entrata in funzione del sistema di sdoganamento informatico centralizzato, che consentirà agli operatori economici autorizzati di presentare le dichiarazioni doganali nello Stato membro in cui sono stabiliti. Alla luce di tale sviluppo è opportuno modificare le norme che definiscono il luogo dove sorge l'obbligazione doganale, affinché i dazi all'importazione siano versati allo Stato membro ove è stabilito l'importatore, poiché si tratta del luogo in cui l'autorità doganale può avere la miglior conoscenza dei registri, delle operazioni e dei comportamenti commerciali degli operatori economici, in particolare se hanno la qualifica di operatori economici di fiducia e certificati ("operatori Trust and Check"). È tuttavia opportuno che l'obbligazione doganale degli operatori diversi dagli operatori economici di fiducia e certificati sorga nel luogo in cui le merci si trovano fisicamente, almeno fino alla valutazione del modello di vigilanza.
(50)Nel caso delle operazioni di commercio elettronico è essenziale garantire che un'obbligazione doganale sia pagata correttamente dagli intermediari online, come le piattaforme internet, che gestiscono la vendita di merci ai consumatori privati. È pertanto opportuno chiarire che l'importatore presunto è la persona responsabile dell'obbligazione doganale, che sorgerebbe nel momento in cui l'acquirente paga l'operatore del commercio elettronico, solitamente una piattaforma internet. Per semplificare l'onere connesso a tale obbligo, l'importatore presunto può essere autorizzato a determinare il dazio all'importazione dovuto e pagare l'obbligazione doganale periodicamente e le autorità doganali dovrebbero poter disporre di un'entrata unica nella contabilità ai fini del bilancio dell'Unione.
(51)È opportuno potenziare il meccanismo mirato a rendere più efficiente la vigilanza dell'attuazione delle misure restrittive sul flusso di merci che possono essere adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 215 TFUE. In tal caso l'Autorità doganale dell'UE dovrebbe fornire sostegno alla Commissione e agli Stati membri, al fine di garantire che tali misure non siano eluse. Le autorità doganali dovrebbero garantire di adottare tutti i provvedimenti necessari per il rispetto delle misure e dovrebbero informare di conseguenza la Commissione e l'Autorità doganale dell'UE.
(52)È opportuno istituire un meccanismo di gestione delle crisi per far fronte alle potenziali crisi nell'Unione doganale. L'assenza di un siffatto meccanismo a livello unionale è stata sottolineata nel piano d'azione per le dogane. Si dovrebbe pertanto istituire un meccanismo che coinvolga l'Autorità doganale dell'UE in qualità di attore fondamentale nella preparazione, nel coordinamento e nel monitoraggio dell'attuazione delle misure pratiche e dei meccanismi che la Commissione decide di porre in atto in caso di crisi. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe mantenere la capacità di pronta risposta alle crisi su base permanente per l'intera durata della crisi.
(53)Il quadro esistente di governance dell'unione doganale manca di una struttura gestionale operativa chiara e non rispecchia l'evoluzione delle dogane dalla loro creazione nel 1968. Nell'ambito del regolamento (UE) n. 952/2013 le attività connesse alla gestione dei rischi nei flussi commerciali, come l'attuazione e le decisioni sui controlli in loco, sono di competenza delle autorità doganali nazionali. La cooperazione fra le amministrazioni doganali nazionali esistente dalla creazione dell'unione doganale e che ha condotto allo scambio delle migliori pratiche, delle conoscenze e allo sviluppo di orientamenti comuni non si è tuttavia tradotta nello sviluppo di un approccio armonizzato e di un quadro operativo. Attualmente negli Stati membri esistono pratiche divergenti che indeboliscono l'unione doganale. Non esiste una capacità centrale per l'analisi dei rischi, una visione comune sull'attribuzione di priorità ai rischi, l'azione e i controlli doganali coordinati sono limitati e non vi è un quadro per la cooperazione fra le diverse autorità che servono il mercato unico. Un livello operativo centrale dell'Unione che riunisca competenze e risorse e adotti congiuntamente decisioni dovrebbe far fronte a tali lacune in settori come la gestione dei dati e dei rischi e la formazione, in modo che l'unione doganale agisca come un'unica entità. È quindi opportuno istituire l'Autorità doganale dell'UE. L'istituzione di tale nuova autorità è fondamentale per garantire un funzionamento efficiente e adeguato dell'unione doganale, coordinare a livello centrale l'azione doganale e sostenere le diverse attività delle autorità doganali.
(54)L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe essere disciplinata e gestita sulla base dei principi della dichiarazione congiunta e dell'approccio comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate del 19 luglio 2012.
(55)I criteri di cui tenere conto per contribuire al processo decisionale per la scelta della sede dell'Autorità doganale dell'UE dovrebbero essere la garanzia che l'autorità vi possa essere insediata al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, un'adeguata accessibilità della sede, l'esistenza di strutture di istruzione adeguate per i figli dei membri del personale, un adeguato accesso al mercato del lavoro, alla previdenza sociale e all'assistenza medica sia per i figli che per i coniugi dei membri del personale. Alla luce della natura collaborativa della maggior parte delle attività dell'Autorità doganale dell'UE, in particolare la stretta relazione che esisterà fra i sistemi informatici che la Commissione gestirà durante il periodo transitorio, mentre l'Autorità doganale dell'UE svilupperà e gestirà il centro doganale digitale dell'UE, si dovrebbe trattare di una sede che consenta tale stretta collaborazione con la Commissione, le autorità delle regioni dell'Unione più pertinenti ai fini del commercio internazionale e i pertinenti organi unionali e internazionali, quali per esempio l'Organizzazione mondiale delle dogane per agevolare le sinergie pratiche su argomenti specifici. Tenuti in considerazione tali criteri, è opportuno che l'Autorità doganale dell'UE sia stabilita [a/in ...].
(56)Per garantire il funzionamento efficace dell'Autorità doganale dell'UE è opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano rappresentati nel consiglio di amministrazione. La composizione del consiglio di amministrazione, compresa la selezione del presidente e del vicepresidente, dovrebbe rispettare i principi dell'equilibrio di genere, dell'esperienza e delle qualifiche. Considerati la competenza esclusiva dell'Unione in materia di unione doganale e lo stretto legame fra le dogane e altri settori strategici, è opportuno che il suo presidente sia eletto fra tali rappresentanti della Commissione. Al fine del funzionamento efficace ed efficiente dell'Autorità doganale dell'UE, il consiglio di amministrazione dovrebbe in particolare adottare un documento unico di programmazione, che comprende la programmazione annuale e pluriennale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell'Autorità, adottare la regolamentazione finanziaria applicabile all'Autorità, nominare un direttore esecutivo ed elaborare le procedure di adozione delle decisioni relative ai compiti operativi dell'Autorità che saranno applicate dal direttore esecutivo. Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere assistito da un comitato esecutivo.
(57)Per garantirne un effettivo funzionamento, l'Autorità doganale dell'UE dovrebbe essere dotata di un bilancio proprio, con entrate provenienti dal bilancio generale dell'Unione ed eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri. In circostanze eccezionali e debitamente giustificate l'Autorità doganale dell'UE dovrebbe inoltre essere nella posizione di ricevere entrate supplementari attraverso accordi di contributo e convenzioni di sovvenzione nonché i diritti percepiti per pubblicazioni e altri servizi da essa forniti.
(58)Per adempiere alla loro missione le autorità doganali collaborano strettamente e regolarmente con le autorità per la sorveglianza del mercato, le autorità di controllo sanitario e fitosanitario, gli organi di contrasto, le autorità di gestione delle frontiere, le autorità per la tutela dell'ambiente, gli esperti di beni culturali e molte altre autorità responsabili di politiche settoriali. Considerando lo sviluppo del mercato unico e il ruolo in evoluzione delle dogane, l'aumento dei divieti e delle restrizioni nonché del commercio elettronico, è necessario strutturare e rafforzare tale cooperazione a livello nazionale, unionale e internazionale. Anziché una cooperazione incentrata su singole spedizioni o su eventi specifici lungo la catena di approvvigionamento, si dovrebbe istituire un quadro di cooperazione strutturata fra le autorità doganali e le altre autorità responsabili dei pertinenti settori strategici. Tale quadro di cooperazione dovrebbe comprendere i seguenti aspetti: l'elaborazione della legislazione e delle esigenze strategiche in settori specifici, lo scambio e l'analisi di informazioni, la messa a punto di una strategia di cooperazione globale sotto forma di strategie di vigilanza congiunte e infine la cooperazione in materia di attuazione operativa, monitoraggio e controlli. La Commissione dovrebbe altresì agevolare l'applicazione di parte delle altre normative applicate dalle autorità doganali redigendo un elenco della legislazione unionale che impone requisiti alle merci soggette a controlli doganali intesi a proteggere gli interessi pubblici, come la salute e la vita umana, animale o delle piante, i consumatori e l'ambiente.
(59)Al fine di aumentare la chiarezza e rendere il quadro di cooperazione fra le dogane e altre autorità partner più efficiente, un elenco dei servizi offerti dalle autorità doganali dovrebbe definire chiaramente il ruolo possibile delle dogane nell'applicazione di altre politiche pertinenti alle frontiere dell'Unione. L'applicazione del quadro di cooperazione dovrebbe inoltre essere monitorata dall'Autorità doganale dell'UE. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe operare e collaborare strettamente con la Commissione, l'OLAF, altre agenzie e organi pertinenti dell'Unione, quali Europol e Frontex nonché con le agenzie e le reti specializzate nei rispettivi settori politici, come la rete dell'Unione per la conformità dei prodotti
(60)In un mondo sempre più connesso, la diplomazia doganale e la cooperazione internazionale sono aspetti importanti del lavoro delle autorità doganali del mondo intero. La cooperazione internazionale dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di scambiare i dati doganali sulla base di accordi internazionali o di una legislazione autonoma dell'Unione, attraverso mezzi di comunicazione idonei e sicuri, come il centro doganale digitale dell'UE, subordinatamente al rispetto delle informazioni riservate e alla protezione dei dati personali.
(61)Nonostante il fatto che la normativa doganale sia armonizzata tramite il codice, il regolamento (UE) n. 952/2013 ha previsto solo l'obbligo per gli Stati membri di contemplare sanzioni per inadempienza della normativa doganale e ha imposto che tali sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. Spetta quindi agli Stati membri scegliere le sanzioni doganali, che variano notevolmente fra gli stessi Stati membri e sono soggette a un'evoluzione diacronica. È opportuno istituire un quadro comune che stabilisca un nucleo minimo di infrazioni doganali e di sanzioni non penali. Tale quadro è necessario per porre rimedio all'assenza di applicazione uniforme e alle divergenze significative esistenti fra gli Stati membri nell'applicazione delle sanzioni per le violazioni della normativa doganale, che possono tradursi in una distorsione della concorrenza, in lacune e nel "turismo doganale" ("customs shopping"). Il quadro dovrebbe comprendere un elenco comune di atti od omissioni che dovrebbero costituire infrazioni doganali in tutti gli Stati membri. Nel determinare la sanzione applicabile, le autorità doganali dovrebbero definire se tali atti od omissioni siano commessi intenzionalmente o per negligenza manifesta.
(62)È necessario stabilire disposizioni comuni in materia di fattori aggravanti o attenuanti nonché di circostanze aggravanti, con riguardo alle infrazioni doganali. Il termine di prescrizione per avviare procedimenti in materia di infrazioni doganali dovrebbe essere stabilito a norma della legislazione nazionale e dovrebbe essere compreso fra cinque e dieci anni, al fine di stabilire una norma comune basata su detto termine di prescrizione per la notifica dell'obbligazione doganale. La giurisdizione competente dovrebbe essere quella del luogo in cui è avvenuta l'infrazione. La cooperazione tra gli Stati membri è necessaria nei casi in cui l'infrazione doganale è stata commessa in più di uno Stato membro; in tali casi lo Stato membro che avvia il procedimento dovrebbe cooperare con le altre autorità doganali interessate dalla medesima infrazione doganale.
(63)È necessario stabilire un nucleo comune minimo di infrazioni doganali mediante definizione, basato sugli obblighi stabiliti nel presente regolamento e su obblighi identici previsti da altre parti della normativa doganale.
(64)È altresì necessario adottare un nucleo comune minimo di sanzioni non penali che prevedano importi minimi di sanzioni pecuniarie, la possibilità di revoca, sospensione o modifica delle autorizzazioni doganali, anche per gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check"), nonché la confisca delle merci. Gli importi minimi delle sanzioni pecuniarie dovrebbero dipendere dal fatto che l'infrazione doganale sia stata commessa intenzionalmente o no e dal fatto che incida sull'importo dei dazi doganali e di altri oneri nonché su divieti e restrizioni. Il nucleo minimo delle sanzioni non penali dovrebbe applicarsi senza pregiudizio per l'ordinamento degli Stati membri, che possono invece prevedere sanzioni penali.
(65)Le prestazioni dell'unione doganale dovrebbero essere valutate almeno su base annuale per consentire alla Commissione, con l'ausilio degli Stati membri, di adottare gli opportuni orientamenti strategici. La raccolta di informazioni presso le autorità doganali dovrebbe essere formalizzata e approfondita, in quanto una comunicazione più ampia migliorerebbe la definizione dei parametri e potrebbe aiutare a uniformare le pratiche e a valutare l'impatto delle decisioni in materia di politica doganale. È pertanto opportuno introdurre un quadro giuridico per la valutazione delle prestazioni dell'unione doganale. Onde ottenere un'analisi sufficientemente precisa, la misurazione delle prestazioni dovrebbe essere effettuata non solo a livello nazionale, ma anche a livello dei valichi di frontiera. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe coadiuvare la Commissione nel processo di valutazione mediante la raccolta e l'analisi dei dati presso il centro doganale digitale dell'UE e l'identificazione delle modalità con cui le attività e le operazioni doganali sostengono la realizzazione degli obiettivi e strategici e delle priorità dell'unione doganale, contribuendo altresì alla missione delle autorità doganali. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe identificare le principali tendenze, i punti di forza e di debolezza, le lacune nonché i rischi potenziali e formulare raccomandazioni di miglioramento alla Commissione. Nell'ambito della cooperazione con le autorità di contrasto e di sicurezza in particolare, l'Autorità doganale dell'UE dovrebbe altresì partecipare, da una prospettiva operativa, alle analisi strategiche e alle valutazioni delle minacce effettuate a livello unionale, comprese quelle effettuate da Europol e Frontex.
(66)In base al principio di proporzionalità è necessario e opportuno stabilire le norme e le procedure applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono per conseguire gli obiettivi fondamentali di consentire l'efficace funzionamento dell'Unione doganale e di attuare la politica commerciale comune. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.
(67)Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo a quanto segue:
–in relazione ai territori fiscali speciali, disposizioni legislative doganali più dettagliate per far fronte a circostanze particolari relative allo scambio di merci unionali che interessano solo uno Stato membro;
–in relazione alle decisioni doganali, le condizioni, i termini di prescrizione, le eccezioni, le modalità di monitoraggio, sospensione, annullamento e revoca della domanda, il rilascio e la gestione di tali decisioni, comprese quelle relative alle informazioni vincolanti;
–i requisiti minimi in materia di dati e i casi specifici per la registrazione di operatori economici presso le autorità doganali responsabili del luogo in cui sono stabiliti;
–il tipo e la frequenza delle attività di monitoraggio, le semplificazioni e le agevolazioni previste per l'operatore economico autorizzato;
–il tipo e la frequenza delle attività di monitoraggio dell'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check");
–in relazione al rappresentante doganale, le condizioni alle quali tale persona può erogare servizi nel territorio doganale dell'Unione, i casi in cui è esonerata dal requisito di stabilimento e quelli in cui le autorità doganali non richiedono la prova della delega di rappresentanza;
–le categorie di persone interessate e le categorie di dati personali che possono essere elaborati presso il centro doganale digitale dell'UE;
–norme più dettagliate in relazione alla posizione doganale delle merci;
–il tipo di dati e i termini per comunicare tali dati ai fini del vincolo delle merci a un regime doganale;
–il lasso di tempo ragionevole oltre il quale si ritiene che le autorità doganali abbiano svincolato le merci se non erano state da esse selezionate a fini di controllo;
–in relazione alle dichiarazioni doganali: i casi in cui una dichiarazione doganale può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici; le condizioni per concedere l'autorizzazione a presentare dichiarazioni semplificate; i termini per presentare dichiarazioni supplementari e i casi in cui si applica l'esenzione dall'obbligo di presentare tali dichiarazioni; i casi di invalidamento delle dichiarazioni doganali da parte delle autorità doganali; le condizioni per la concessione delle autorizzazioni di sdoganamento centralizzato e di iscrizione nelle scritture del dichiarante;
–le condizioni e la procedura per la confisca delle merci;
–in relazione alle informazioni anticipate sul carico: i dati supplementari da comunicare, i termini, i casi in cui si applica l'esenzione dall'obbligo di comunicare tali dati, i casi specifici in cui i dati possono essere comunicati da più persone, le condizioni alle quali una persona che comunica o mette a disposizione informazioni può restringere la visibilità della sua identificazione a una o più altre persone che presentano dati;
–in relazione all'entrata delle merci nel territorio doganale dell'Unione: i termini entro i quali deve essere effettuata l'analisi dei rischi e devono essere adottate le misure necessarie; i casi specifici e le altre persone che possono dover notificare l'arrivo delle spedizioni all'ufficio doganale effettivo di prima entrata, in caso di diversione; le condizioni per designare e approvare i luoghi diversi dall'ufficio doganale designato per la presentazione delle merci; le condizioni per designare o approvare luoghi diversi dai depositi doganali per vincolare le merci al regime di custodia temporanea;
–i dati da comunicare o da mettere a disposizioni delle autorità doganali per immettere le merci in libera pratica;
–i casi in cui le merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate e in cui le merci che hanno beneficiato di misure stabilite nell'ambito della politica agricola comune possono usufruire dell'esenzione dal dazio all'importazione;
–in relazione alle informazioni pre-partenza all'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione: le informazioni pre-partenza e i termini entro i quali tali informazioni devono essere comunicate o messe a disposizione prima dell'uscita delle merci, i casi specifici in cui si applica l'esenzione dall'obbligo di comunicare o mettere a disposizione le informazioni pre-partenza e le informazioni da notificare sull'uscita delle merci;
–in relazione all'uscita delle merci, i termini entro i quali deve essere effettuata l'analisi dei rischi e adottate le misure necessarie; i dati da comunicare o da mettere a disposizione delle autorità doganali per vincolare le merci a un regime di esportazione;
–in relazione ai regimi speciali; i dati da comunicare o da mettere a disposizione delle autorità doganali per vincolare le merci a tali regimi; le eccezioni alle condizioni per concedere un'autorizzazione per regimi speciali; i casi in cui la natura economica del perfezionamento giustifica che le autorità doganali valutino se la concessione di un'autorizzazione per il perfezionamento attivo incida negativamente sull'interesse essenziale dei produttori dell'Unione senza il parere dell'Autorità doganale dell'UE; l'elenco di merci ritenute sensibili; i termini per appurare un regime speciale; i casi e le condizioni alle quali gli importatori e gli esportatori possono far circolare merci vincolate a un regime speciale diversi dal transito o dalla zona franca; le manipolazioni usuali delle merci vincolate al regime di deposito doganale o a un regime di perfezionamento; le regole più dettagliate relative alle merci equivalenti;
–in relazione al transito: i casi specifici in cui le merci unionali devono essere vincolate al regime di transito esterno; le condizioni per la concessione delle autorizzazioni per speditore autorizzato e destinatario autorizzato ai fini TIR; i requisiti supplementari in termini di dati che il titolare del regime di transito unionale è tenuto a comunicare;
–in relazione alla custodia: i dati minimi che il gestore di un deposito doganale o di una zona franca è tenuto a comunicare; le condizioni per la concessione dell'autorizzazione per la gestione di depositi doganali;
–in relazione all'ammissione temporanea: i requisiti relativi all'esenzione totale o parziale dai dazi stabiliti nella normativa doganale che devono essere soddisfatti per poter usufruire del regime di missione temporanea;
–le norme per determinare l'origine non preferenziale e le norme sull'origine preferenziale;
–le condizioni per concedere l'autorizzazione alle semplificazioni nella determinazione del valore in dogana in casi specifici;
–in relazione all'obbligazione doganale: norme più dettagliate per il calcolo dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione applicabile alle merci per le quali è sorta un'obbligazione doganale nel contesto di un regime speciale; i termini specifici entro i quali il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale non può essere determinato se le merci sono state vincolate a un regime doganale che non è stato appurato o se una custodia temporanea non è terminata correttamente; norme più dettagliate in relazione alla notifica dell'obbligazione doganale: norme per:
–la sospensione del termine di pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale e per determinare il periodo di sospensione: le norme che la Commissione deve rispettare nell'adozione di una decisione sul rimborso e lo sgravio dell'obbligazione doganale; l'elenco delle inadempienze che non incidono significativamente sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale in questione, ai fini dell'estinzione dell'obbligazione doganale;
–in relazione alle garanzie: i casi specifici in cui non è richiesta una garanzia per merci vincolate al regime di ammissione temporanea, le norme per determinare la forma della garanzia diversa da qualsiasi mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali e da un impegno assunto da un fideiussore; le norme relative alle forme di costituzione di una garanzia e le norme applicabili al fideiussore; le condizioni per la concessione di un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale di importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia; i termini per lo svincolo di una garanzia;
–in relazione alla cooperazione doganale, ogni altra misura complementare adottata dalle autorità doganali per garantire la conformità con la legislazione diversa da quella doganale; le condizioni e le procedure secondo cui uno Stato membro può avere la facoltà di avviare negoziati con paesi terzi in merito allo scambio di dati ai fini della cooperazione doganale;
–per sopprimere o modificare le deroghe per l'individuazione dell'ufficio doganale competente per la vigilanza del vincolo delle merci a un regime doganale e del luogo in cui sorge l'obbligazione doganale, alla luce della valutazione da effettuarsi a cura della Commissione in merito all'efficacia della vigilanza doganale, conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento.
(68)È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori per l'adozione di atti delegati, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
(69)Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di: adottare le norme procedurali concernenti l'utilizzo di una decisione relativa a informazioni vincolanti dopo che cessa di essere valida o in seguito alla sua revoca; adottare le norme procedurali concernenti la notifica alle autorità doganali che l'adozione di tali decisioni è sospesa e il ritiro di tale sospensione; adottare le decisioni che impongono a uno Stato membro di revocare decisioni relative a informazioni vincolanti; adottare le modalità per l'applicazione dei criteri per concedere lo stato di operatore economico autorizzato e di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"); determinare i sistemi, le piattaforme o gli ambienti elettronici con i quali può interfacciarsi il centro doganale digitale dell'UE; determinare le norme per l'accesso a servizi e sistemi specifici del centro doganale digitale dell'UE, comprese le norme e le condizioni specifiche per la protezione e la sicurezza dei dati personali nonché i casi in cui tale accesso è limitato; misure relative alla gestione della vigilanza doganale; adottare le norme procedurali relative alle responsabilità dei contitolari affinché il trattamento dei dati avvenga per mezzo di un servizio o di un sistema del centro doganale digitale dell'UE; adottare le norme procedurali per determinare gli uffici doganali competenti diversi dall'ufficio doganale responsabile del luogo in cui è stabilito l'importatore o l'esportatore; adottare le misure relative alla verifica delle informazioni, all'esame e al campionamento delle merci, agli esiti della verifica e all'identificazione; adottare misure relative all'applicazione dei controlli a posteriori, per quanto riguarda le operazioni che si svolgono in più di uno Stato membro; determinare i porti o gli aeroporti dove devono essere espletati controlli e formalità doganali sui bagagli a mano e sui bagagli registrati; adottare misure intese a garantire l'applicazione armonizzata dei controlli doganali e della gestione dei rischi, compreso lo scambio di informazioni, lo stabilimento di criteri e norme comuni di rischio e settori comuni di controllo prioritari nonché le attività di valutazione in tali settori; specificare le norme procedurali per la fornitura e la verifica della prova della posizione doganale di merci unionali. specificare le norme procedurali per modificare e invalidare le informazioni relative al vincolo delle merci a un regime doganale; adottare le norme procedurali concernenti la determinazione degli uffici doganali competenti e la presentazione della dichiarazione doganale laddove siano utilizzati mezzi diversi dai procedimenti informatici; le norme procedurali concernenti la presentazione di una dichiarazione doganale normale e la messa a disposizione dei documenti di accompagnamento; le norme procedurali relative alla presentazione di una dichiarazione semplificata e di una dichiarazione complementare; le norme procedurali concernenti la presentazione di una dichiarazione doganale prima della presentazione in dogana delle merci, l'accettazione della dichiarazione doganale e la modifica della dichiarazione doganale dopo lo svincolo delle merci; specificare le norme procedurali concernenti lo sdoganamento centralizzato e l'esonero dall'obbligo di presentare le merci in tale contesto; le norme procedurali relative all'iscrizione nelle scritture del dichiarante; le norme procedurali relative alla rimozione delle merci; le norme procedurali relative alla fornitura delle informazioni attestanti che le condizioni per l'esenzione dai dazi all'importazione per merci in reintroduzione sono soddisfatte e alla fornitura di prove attestanti che le condizioni per l'esenzione dai dazi all'importazione per prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare sono soddisfatte; specificare le norme procedurali relative all'uscita delle merci; adottare le norme procedurali per comunicare, modificare e invalidare le informazioni pre-partenza e per presentare, modificare e invalidare la dichiarazione sommaria di uscita; adottare le norme procedurali per il rimborso dell'IVA alle persone fisiche non stabilite nell'Unione; specificare le norme procedurali concernenti la notifica di arrivo di navi marittime e aeromobili e il trasporto di merci fino al luogo appropriato; le norme procedurali concernenti la presentazione, la modifica e l'invalidamento della dichiarazione per la custodia temporanea e la circolazione di merci in custodia temporanea; adottare le norme procedurali per concedere l'autorizzazione per regimi speciali, per l'esame delle condizioni economiche e per la formulazione del parere dell'Autorità doganale dell'UE che valuta se la concessione di un'autorizzazione di perfezionamento attivo o passivo incida negativamente sull'interesse essenziale dei produttori dell'Unione; adottare le norme procedurali relative all'appuramento di un regime speciale; le norme procedurali relative al trasferimento di diritti e obblighi e alla circolazione di merci nell'ambito di regimi speciali; le norme procedurali relative all'uso di merci equivalenti nell'ambito di regimi speciali; le norme procedurali per l'applicazione delle disposizioni degli strumenti internazionali sul transito nel territorio doganale dell'Unione; le norme procedurali concernenti il vincolo delle merci al regime di transito unionale e l'appuramento di tale regime, la gestione delle semplificazioni di tale regime e la vigilanza doganale di merci che attraversano il territorio di un paese terzo in regime di transito unionale esterno; le norme procedurali sul vincolo di merci a un regime di custodia doganale o di zona franca e per la movimentazione di merci vincolate a un regime di deposito doganale; adottare le misure relative alla gestione uniforme dei contingenti tariffari e dei massimali tariffari e la gestione della vigilanza doganale dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione delle merci; adottare le misure per determinare la classificazione tariffaria delle merci; specificare le norme procedurali relative alla fornitura e alla verifica della prova d'origine non preferenziale; adottare le norme procedurali destinate ad agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci; adottare le misure per determinare l'origine di merci specifiche; concedere una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale delle merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione; specificare le norme procedurali relative alla determinazione del valore in dogana delle merci; specificare le norme procedurali concernenti la costituzione, la determinazione dell'importo, il monitoraggio e lo svincolo delle garanzie nonché la revoca e la cancellazione di un impegno assunto da un fideiussore; specificare le norme procedurali concernenti divieti temporanei di ricorrere a garanzie globali; adottare misure intese ad assicurare la reciproca assistenza tra le autorità doganali qualora sorga un'obbligazione doganale; specificare le norme procedurali per il rimborso e lo sgravio di un importo dei dazi all'importazione e all'esportazione, sulle informazioni da fornire alla Commissione e sulle decisioni che questa deve adottare in merito al rimborso o allo sgravio; adottare misure per l'identificazione di una crisi e l'attivazione del meccanismo di gestione delle crisi; adottare le norme procedurali per la concessione e la gestione dell'autorizzazione a uno Stato membro ad avviare negoziati con un paese terzo finalizzati a concludere un accordo o un'intesa bilaterale sullo scambio di informazioni; adottare decisioni relative alla domanda di autorizzazione da parte di uno Stato membro ad avviare negoziati con un paese terzo finalizzati a concludere un accordo o un'intesa bilaterale sullo scambio di informazioni; specificare la struttura del quadro di misurazione delle prestazioni dell'unione doganale e le informazioni che uno Stato membro dovrebbe comunicare all'Autorità doganale dell'UE ai fini della misurazione delle prestazioni; fissare le norme sulla conversione valutaria. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(70)La procedura consultiva dovrebbe essere utilizzata per l'adozione di: atti di esecuzione che impongono a uno Stato membro di revocare decisioni relative a informazioni vincolanti, dal momento che tali decisioni riguardano solo uno Stato membro e sono intese a garantire l'osservanza della normativa doganale; atti di esecuzione per determinare i dettagli specifici dell'accesso delle autorità diverse dalle autorità doganali ai servizi e sistemi specifici del centro doganale digitale dell'UE; atti di esecuzione relativi alla domanda di autorizzazione da parte di uno Stato membro ad avviare negoziati con un paese terzo finalizzati a concludere un accordo o un'intesa bilaterale sullo scambio di informazioni, in quanto interessano un solo Stato membro; atti di esecuzione relativi al rimborso o allo sgravio di un importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, dal momento che tali decisioni riguardano direttamente il richiedente del rimborso o dello sgravio.
(71)In casi debitamente giustificati, in cui imperativi motivi di urgenza lo richiedono, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili riguardanti: misure per assicurare l'applicazione uniforme dei controlli doganali, tra cui lo scambio di informazioni attinenti ai rischi e di analisi dei rischi, i criteri e le norme comuni in materia di rischio, le misure di controllo e i settori comuni di controllo prioritari; decisioni relative alla domanda di autorizzazione da parte di uno Stato membro ad avviare negoziati con un paese terzo finalizzati a concludere un accordo o un'intesa bilaterale sullo scambio di informazioni; misure per determinare la classificazione tariffaria delle merci; misure per determinare l'origine di merci specifiche; misure intese a stabilire il metodo appropriato o i criteri di valutazione doganale da impiegare per determinare il valore in dogana di merci in situazioni specifiche; misure che vietano temporaneamente il ricorso a garanzie globali; l'identificazione di una situazione di crisi e l'adozione delle misure idonee per affrontarla o attenuarne gli effetti negativi; decisioni che conferiscono a uno Stato membro il potere di negoziare e concludere un accordo bilaterale con un paese terzo sullo scambio di informazioni.
(72)La Commissione dovrebbe compiere ogni sforzo per garantire che gli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui al presente regolamento entrino in vigore con sufficiente anticipo rispetto alla data di applicazione del codice per consentirne la tempestiva attuazione da parte degli Stati membri.
(73)Le disposizioni che fanno riferimento all'Autorità doganale dell'UE, fatto salvo l'articolo 238, dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2028. Fino a tale data l'Autorità doganale dell'UE dovrebbe svolgere le proprie funzioni avvalendosi dei sistemi elettronici esistenti sviluppati dalla Commissione per lo scambio di informazioni doganali. Le disposizioni relative al trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza e all'importatore presunto dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2028.
(74)Nel 2032 gli operatori economici possono iniziare a utilizzare, su base volontaria, le capacità del centro doganale digitale dell'UE. Entro la fine del 2037 il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe essere pienamente sviluppato e tutti gli operatori economici saranno tenuti a utilizzarlo. Gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") e gli importatori presunti saranno soggetti al controllo dello Stato membro nel quale sono stabiliti. In deroga a tale principio e in subordine al riesame, gli operatori che non hanno la qualifica "di fiducia e certificati" né di importatori presunti resteranno soggetti alla vigilanza dell'autorità doganale dello Stato membro in cui le merci sono ubicate fisicamente. Entro il 31 dicembre 2035 la Commissione dovrebbe valutare i due modelli di vigilanza, anche per quanto riguarda la loro efficacia nell'individuazione e nella prevenzione delle frodi. La valutazione dovrebbe altresì tenere conto degli aspetti relativi all'imposizione indiretta. Sulla base di tale valutazione la Commissione dovrebbe avere la facoltà di decidere mediante atto delegato se i due modelli sono mantenuti o se, in tutti i casi, l'autorità doganale responsabile del luogo di stabilimento dell'operatore dovrebbe sdoganare le merci. Anche il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale dovrebbe essere disciplinato in conformità alla determinazione dell'autorità doganale responsabile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I
Disposizioni generali
Capo 1
Ambito di applicazione della normativa doganale e missione delle dogane
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1.Il presente regolamento istituisce il codice doganale dell'Unione ("il codice") che stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono.
Il presente regolamento istituisce inoltre l'Autorità doganale dell'Unione europea ("Autorità doganale dell'UE") e stabilisce le disposizioni, le norme comuni e il quadro di governance per l'istituzione del centro doganale digitale dell'Unione europea ("centro doganale digitale dell'UE").
2.Fatte salve la normativa e le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione vigente in altri settori, il codice si applica in modo uniforme nell'intero territorio doganale dell'Unione.
3.Alcune disposizioni della normativa doganale possono applicarsi al di fuori del territorio doganale dell'Unione nel quadro di normative specifiche o di convenzioni internazionali.
4.Talune disposizioni della normativa doganale, incluse le semplificazioni ivi previste, si applicano agli scambi di merci unionali tra parti del territorio doganale dell'Unione cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio o della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio e parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano, o agli scambi tra parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano.
Articolo 2
Missione delle autorità doganali
Con l'obiettivo di conseguire un'applicazione armonizzata dei controlli doganali, favorire l'azione congiunta dell'unione doganale e contribuire al buon funzionamento del mercato interno, le autorità doganali sono responsabili della protezione degli interessi economici e finanziari dell'Unione e degli Stati membri, della sicurezza e del contributo alle altre politiche dell'Unione a tutela dei cittadini e dei residenti, dei consumatori, dell'ambiente e delle catene di approvvigionamento nel loro complesso, della protezione dell'Unione dal commercio illegale, dell'agevolazione delle attività commerciali legittime e della vigilanza degli scambi internazionale dell'Unione al fine di contribuire a un commercio equo e aperto nonché alla politica commerciale comune.
Le autorità doganali mettono in atto misure intese in particolare ai seguenti obiettivi:
(a)garantire la corretta riscossione dei dazi doganali e di altri oneri;
(b)garantire che le merci che presentano un rischio per la sicurezza dei cittadini e dei residenti non entrino nel territorio doganale dell'unione adottando le misure idonee per controllare le merci e le catene di approvvigionamento;
(c)contribuire a proteggere la salute e la vita umana, animale e vegetale, l'ambiente, i consumatori e altri interessi pubblici tutelati da altre normative applicate dalle autorità doganali, in stretta collaborazione con altre autorità garantendo che le merci che presentano tali rischi non entrino o non escano dal territorio doganale dell'Unione;
(d)proteggere l'Unione dal commercio sleale, non conforme e illegale, anche attraverso un attento monitoraggio degli operatori economici e delle catene di approvvigionamento nonché un nucleo minimo di infrazioni doganali e sanzioni;
(e)sostenere le attività commerciali legittime, mantenendo un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l'agevolazione degli scambi legittimi nonché semplificando i processi e i regimi doganali.
Articolo 3
Territorio doganale
1.Il territorio doganale dell'Unione comprende i seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo:
(a)il territorio del Regno del Belgio,
(b)il territorio della Repubblica di Bulgaria,
(c)il territorio della Repubblica ceca,
(d)il territorio del Regno di Danimarca, a eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia,
(e)il territorio della Repubblica federale di Germania, a eccezione dell'isola di Helgoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica),
(f)il territorio della Repubblica di Estonia,
(g)il territorio dell'Irlanda,
(h)il territorio della Repubblica ellenica,
(i)il territorio del Regno di Spagna, a eccezione di Ceuta e Melilla,
(j)il territorio della Repubblica francese, a eccezione dei paesi e territori d'oltremare francesi cui si applicano le disposizioni della parte quarta del TFUE,
(k)il territorio della Repubblica di Croazia;
(l)il territorio della Repubblica italiana, a eccezione del comune di Livigno,
(m)il territorio della Repubblica di Cipro, conformemente alle disposizioni dell'atto di adesione del 2003,
(n)il territorio della Repubblica di Lettonia,
(o)il territorio della Repubblica di Lituania,
(p)il territorio del Granducato del Lussemburgo,
(q)il territorio dell'Ungheria,
(r)il territorio della Repubblica di Malta,
(s)il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,
(t)il territorio della Repubblica d'Austria,
(u)il territorio della Repubblica di Polonia,
(v)il territorio della Repubblica portoghese,
(w)il territorio della Romania,
(x)il territorio della Repubblica di Slovenia,
(y)il territorio della Repubblica slovacca,
(``)il territorio della Repubblica di Finlandia e
(aa)il territorio del Regno di Svezia.
2.I seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo, non facenti parte del territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale dell'Unione in base alle convenzioni e ai trattati che sono a essi applicabili:
a)FRANCIA
Il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (Journal office de la République française, Gazzetta ufficiale della Repubblica francese) del 27 settembre 1963, pag. 8679);
b)CIPRO
Il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252).
Articolo 4
Delega di potere
La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 261 che integrano e modificano il presente regolamento specificando le disposizioni della normativa doganale che si applicano agli scambi di merci unionali di cui all'articolo 1, paragrafo 4. Tali atti possono riguardare situazioni particolari inerenti agli scambi di merci unionali che interessano solo uno Stato membro.
Capo 2
Definizioni
Articolo 5
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)"autorità doganali": le amministrazioni doganali degli Stati membri competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali;
(2)"normativa doganale": il corpus legislativo costituito da quanto segue:
(a)il codice e le disposizioni integrative o di attuazione del medesimo adottate a livello dell'Unione o a livello nazionale;
(b)la tariffa doganale comune;
(c)la normativa relativa alla fissazione del regime unionale delle franchigie doganali;
(d)le disposizioni doganali contenute in accordi internazionali, nella misura in cui siano applicabili nell'Unione;
(e)il regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio e le disposizioni recanti modifica, integrazione o di attuazione di questo;
(3)"altre normative applicate dalle autorità doganali": normative diverse dalla normativa doganale applicabili alle merci che entrano, escono o transitano per il territorio doganale dell'Unione o destinate a essere immesse sul mercato dell'Unione, nella cui attuazione sono coinvolte le autorità doganali;
(4)"misure di politica commerciale": in quanto parte di altre normative applicate dalle autorità doganali, le misure adottate a norma dell'articolo 207 TFUE, diverse dai dazi anti-dumping provvisori o definitivi, dai dazi compensativi o dalle misure di salvaguardia sotto forma di tariffe maggiorate su merci specifiche, incluse in particolare le misure di vigilanza speciale e di salvaguardia sotto forma di autorizzazioni all'importazione o all'esportazione;
(5)"persona": una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire;
(6)"operatore economico": una persona che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale;
(7)"stabilita nel territorio doganale dell'Unione":
(a)se si tratta di una persona fisica, chiunque abbia la residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione;
(b)se si tratta di una persona giuridica o di un'associazione di persone, chiunque abbia la propria sede statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nel territorio doganale dell'Unione;
(8)"stabile organizzazione": una sede fissa d'affari in cui sono presenti in modo permanente le necessarie risorse umane e tecniche e attraverso la quale vengono espletate in tutto o in parte le operazioni doganali di una persona;
(9)"decisione doganale": qualsiasi atto delle autorità doganali, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare e che abbia effetti giuridici sulla o sulle persone interessate;
(10)"regime doganale": uno dei regimi seguenti cui possono essere vincolate le merci conformemente al codice:
(a)immissione in libera pratica;
(b)regimi speciali;
(c)esportazione;
(11)"formalità doganali": tutte le operazioni che devono essere effettuate da una persona e dalle autorità doganali per ottemperare alla normativa doganale;
(12)"importatore": chiunque abbia il potere di determinare e abbia determinato che le merci provenienti da un paese terzo debbano essere introdotte nel territorio doganale dell'Unione o, salvo diversamente disposto, chiunque sia considerato un importatore presunto;
(13)"importatore presunto": chiunque intervenga nella vendita a distanza di merci da importare da paesi terzi nel territorio doganale dell'Unione e sia autorizzato ad avvalersi del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE;
(14)"esportatore": chiunque abbia il potere di determinare e abbia determinato che le merci debbano essere esportate dal territorio doganale dell'Unione;
(15)"rappresentante doganale": qualsiasi persona nominata da un'altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale;
(16)"dati": qualsiasi rappresentazione digitale e non digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di documento, registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
(17)"sorveglianza doganale": raccolta e analisi delle informazioni relative alle merci che entrano, escono o transitano attraverso il territorio doganale dell'Unione al fine di monitorarne la circolazione a livello unionale e garantire l'applicazione uniforme dei controlli doganali, il rispetto della normativa doganale e di altre normative applicate dalle autorità doganali e contribuire all'analisi e alla gestione dei rischi;
(18)"rischio": la probabilità che si verifichi un evento, e il suo eventuale impatto, in relazione alle merci circolanti tra il territorio doganale dell'Unione e paesi non facenti parte di tale territorio e in relazione alla presenza nel territorio doganale dell'Unione di merci non unionali, che:
(a)comprometterebbe gli interessi finanziari o economici dell'Unione e dei suoi Stati membri;
(b)costituirebbe una minaccia per la sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini e residenti; o
(c)impedirebbe la corretta applicazione di misure unionali o nazionali;
(19)"analisi economica": la valutazione o la quantificazione di una politica o di un fenomeno economico, per capire in quale modo i fattori economici incidano sul funzionamento di una politica, di una zona geografica o di un gruppo di persone al fine di migliorare le future decisioni;
(20)"gestione del rischio": la sistematica identificazione del rischio, anche attraverso l'identificazione di profili di operatori economici a rischio, e l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi;
(21)"vigilanza doganale": un'azione adottata di norma delle autorità doganali al fine di garantire che la normativa doganale e, se del caso, altre normative applicate dalle autorità doganali siano rispettate o contribuiscano altrimenti alla gestione dei rischi correlati a tali merci e alle relative catene di approvvigionamento;
(22)"controlli doganali": atti specifici espletati dalle autorità doganali al fine di garantire la conformità con la normativa doganale e con altre normative applicate dalle autorità doganali o contribuire altrimenti alla gestione dei rischi correlati alle merci e alle relative catene di approvvigionamento;
(23)"controlli casuali": controlli doganali basati sui principi del campionamento casuale, con riguardo alla popolazione di interesse;
(24)"titolare delle merci": la persona che ha il controllo fisico delle merci;
(25)"trasportatore":
(a)nel contesto dell'entrata, la persona che fa entrare le merci nel territorio doganale dell'Unione o che assume la responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale dell'Unione. Tuttavia:
i)nel caso del trasporto combinato, per "trasportatore" si intende la persona la quale gestisce il mezzo di trasporto che, allorché è introdotto nel territorio doganale dell'Unione, circola autonomamente come mezzo di trasporto attivo;
ii)nel caso di traffico marittimo o aereo in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, per "trasportatore" si intende la persona che conclude il contratto ed emette la polizza di carico o la lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci nel territorio doganale dell'Unione;
(b)nel contesto dell'uscita, la persona che fa uscire le merci dal territorio doganale dell'Unione o che assume la responsabilità del loro trasporto al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Tuttavia:
i)nel caso del trasporto combinato, ove il mezzo di trasporto attivo che esce dal territorio doganale dell'Unione trasporti unicamente un altro mezzo di trasporto che, a seguito dell'arrivo del mezzo di trasporto attivo a destinazione, circolerà autonomamente come mezzo di trasporto attivo, per "trasportatore" si intende la persona che gestirà il mezzo di trasporto che circolerà autonomamente allorché il mezzo di trasporto che esce dal territorio doganale dell'Unione sarà arrivato a destinazione;
ii)nel caso di traffico marittimo o aereo in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, per "trasportatore" si intende la persona che conclude un contratto ed emette una polizza di carico o una lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci al di fuori del territorio doganale dell'Unione;
(26)"analisi dei rischi": l'elaborazione di dati, informazioni o documenti, compresi i dati personali, al fine di identificare o quantificare i possibili rischi, avvalendosi se del caso di metodi analitici pertinenti e dell'intelligenza artificiale, in conformità con l'articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio;
(27)"segnali di rischio": l'indicazione di un possibile rischio sulla base di operazioni automatizzate di elaborazione per l'analisi dei rischi di dati, informazioni o documenti;
(28)"risultato dell'analisi dei rischi": la determinazione, nel caso di un segnale, che un rischio è o non è considerato presente, sulla base di un'elaborazione automatica o di un'ulteriore valutazione umana del segnale di rischio;
(29)"raccomandazione di controllo": il parere di un'autorità doganale o dell'Autorità doganale dell'UE sull'opportunità di effettuare un controllo doganale e, in caso affermativo, il momento e il luogo in cui effettuarlo e quale autorità doganale è competente a svolgerlo, inclusa l'individuazione di eventuali ulteriori azioni diverse dai controlli doganali;
(30)"decisione di controllo": l'atto individuale con cui le autorità doganali decidono se un controllo doganale deve essere effettuato o no;
(31)"risultato del controllo": il risultato preliminare e finale di un controllo, comprese eventuali ulteriori azioni indicate, e le autorità competenti interessate dall'esito o dalle azioni eventuali;
(32)"settori comuni di controllo prioritari": una selezione di procedure doganali particolari, tipi di merci, percorsi delle merci, modi di trasporto od operatori economici che vengono sottoposti a livelli accresciuti di analisi del rischio e a misure di attenuazione e controlli doganali per un determinato periodo, fatti salvi gli altri controlli abitualmente eseguiti dalle autorità doganali;
(33)"criteri e norme comuni di rischio": i parametri per l'analisi dei rischi per un settore a rischio e le relative norme sull'applicazione pratica dei criteri;
(34)"strategia di vigilanza": un approccio inteso a trattare un rischio specifico, che mira a equilibrare gli sforzi operativi della vigilanza doganale e le misure di attenuazione lungo tutta la catena di approvvigionamento in modo proporzionato ed efficace;
(35)"spedizione": merci trasportate da uno speditore a un destinatario, con lo stesso mezzo di trasporto, anche multimodale, e provenienti dallo stesso territorio o paese terzo, dello stesso tipo, classe o descrizione o condizionate insieme, nell'ambito dello stesso contratto di trasporto;
(36)"posizione doganale": la posizione di una merce come merce unionale o come merce non unionale;
(37)"merci unionali": merci che rientrano in una delle categorie seguenti:
(a)merci interamente ottenute nel territorio doganale dell'Unione, senza aggiunta di merci importate da paesi terzi;
(b)merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione da paesi terzi e immesse in libera pratica;
(c)merci ottenute o prodotte nel territorio doganale dell'Unione esclusivamente da merci di cui alla lettera b) oppure da merci di cui alle lettere a) e b);
(38)"merci non unionali": le merci diverse da quelle di cui al punto 46 o che hanno perso la posizione doganale di merci unionali;
(39)"svincolo delle merci": atto con il quale le autorità doganali, o altri soggetti per loro conto, mettono le merci a disposizione ai fini specificati per il regime doganale al quale si intende vincolarle;
(40)"dichiarazione sommaria di entrata": l'atto con il quale una persona informa le autorità doganali, nelle forme e modalità prescritte ed entro un termine specifico, che le merci devono entrare nel territorio doganale dell'Unione;
(41)"dichiarazione sommaria di uscita": l'atto con il quale una persona informa le autorità doganali, nelle forme e modalità prescritte ed entro un termine specifico, che le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione;
(42)"dichiarazione per la custodia temporanea": l'atto con il quale una persona segnala, nelle forme e modalità prescritte, che le merci sono poste in custodia temporanea;
(43)"dichiarazione doganale ": atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare le merci a un determinato regime doganale, con l'indicazione, se del caso, dell'eventuale specifica procedura da applicare;
(44)"dichiarante": la persona che presenta una dichiarazione doganale, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione oppure una notifica di riesportazione a nome proprio, ovvero la persona in nome della quale è presentata tale dichiarazione o notifica;
(45)"dichiarazione di riesportazione": atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di far uscire merci non unionali, a eccezione di quelle sottoposte a procedura di zona franca o in custodia temporanea, dal territorio doganale dell'Unione;
(46)"notifica di riesportazione": atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di far uscire merci non unionali, che sono sottoposte alla procedura di zona franca o in custodia temporanea, dal territorio doganale dell'Unione;
(47)"vendite a distanza di beni importati da paesi terzi": vendite a distanza di merci importate da paesi terzi o territori terzi, ai sensi della definizione di cui all'articolo 14, paragrafo 4, punto 2), della direttiva 2006/112/CE;
(48)"produttore":
(a)il fabbricante del prodotto ai sensi di altra normativa applicabile a tale prodotto; o
(b)il produttore relativamente ai prodotti agricoli di cui all'articolo 38, paragrafo 1, TFUE o alle materie prime; o
(c)se non vi è un fabbricante o un produttore ai sensi delle lettere a) e b), la persona fisica o giuridica o l'associazione di persone che ha fabbricato il prodotto o che l'ha fatto fabbricare e che immette in commercio tale prodotto a nome della persona o con il suo marchio;
(49)"fornitore del prodotto": persona fisica o giuridica o associazione di persone nella catena di approvvigionamento che fabbrica un prodotto in tutto o in parte, in qualità di produttore o in qualsiasi altra circostanza;
(50)"custodia temporanea": situazione in cui si trovano le merci non unionali custodite temporaneamente sotto vigilanza doganale nel periodo che intercorre tra il momento in cui il trasportatore ne notifica l'arrivo nel territorio doganale e il loro vincolo a un regime doganale;
(51)"prodotti trasformati": merci vincolate a un regime di perfezionamento che sono state sottoposte a operazioni di perfezionamento;
(52)"operazioni di perfezionamento": le operazioni seguenti:
(a)la lavorazione di merci, compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio o il loro adattamento ad altre merci;
(b)la trasformazione di merci;
(c)la distruzione di merci;
(d)la riparazione di merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto;
(e)l'utilizzazione di merci che non si ritrovano nei prodotti trasformati, ma che ne permettono o facilitano l'ottenimento, anche se scompaiono totalmente o parzialmente nel processo di trasformazione (accessori per la produzione);
(53)"titolare del regime del transito": la persona che presenta la dichiarazione di transito o che comunica le informazioni necessarie per vincolare le merci a tale regime o per conto della quale la dichiarazione è presentata o tali informazioni comunicate;
(54)"tasso di rendimento": la quantità o la percentuale di prodotti trasformati ottenuta dal perfezionamento di una determinata quantità di merci vincolate a un regime di perfezionamento;
(55)"paese terzo": un paese o un territorio al di fuori del territorio doganale dell'Unione;
(56)"trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza": il trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, e alla parte prima, sezione II, punto G, dell'allegato I, del regolamento (CEE) n. 2658/87;
(57)"obbligazione doganale": l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione applicabile a una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore;
(58)"debitore": la persona tenuta ad assolvere l'obbligazione doganale;
(59)"dazi all'importazione": i dazi doganali dovuti all'importazione delle merci;
(60)"dazi all'esportazione": i dazi doganali dovuti all'esportazione delle merci;
(61)"rimborso": la restituzione di un importo del dazio all'importazione o all'esportazione che sia stato pagato;
(62)"sgravio": esonero dall'obbligo di pagare un importo del dazio all'importazione o all'esportazione che non sia stato pagato;
(63)"commissioni di acquisto": una somma versata da un importatore a un agente che lo rappresenta al momento dell'acquisto di merci da valutare;
(64)"crisi": evento o situazione che improvvisamente mette a repentaglio la sicurezza, la salute e la vita dei cittadini, degli operatori economici e del personale delle autorità doganali e che esige misure urgenti con riguardo all'entrata, all'uscita o al transito di merci.
Capo 3
Decisioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale
Sezione 1
Principi generali
Articolo 6
Decisioni adottate su richiesta
1.Chiunque chieda che sia presa una decisione riguardante l'applicazione della normativa doganale fornisce alle autorità doganali competenti tutte le informazioni da esse richieste per poter decidere.
Una decisione può anche essere chiesta da più persone e presa nei confronti di più persone, alle condizioni stabilite dalla normativa doganale.
Salvo diversamente disposto, l'autorità doganale competente è quella del luogo in cui è stabilito il richiedente.
2.Le autorità doganali verificano, senza indugio e comunque entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di decisione, se sono soddisfatte le condizioni per l'accettazione di tale richiesta.
Se le autorità doganali stabiliscono che la richiesta contiene tutte le informazioni necessarie affinché siano in grado di adottare la decisione, informano il richiedente dell'accettazione entro il termine specificato al primo comma.
Se ritengono che la domanda non contenga tutti i dati necessari, le autorità doganali chiedono al richiedente di fornire ulteriori informazioni pertinenti entro un termine ragionevole non superiore a 30 giorni di calendario. Anche nel caso in cui abbiano richiesto informazioni supplementari al richiedente, le autorità doganali decidono se la domanda sia completa e possa essere accettata oppure se sia incompleta e debba essere respinta non oltre 60 giorni civili dalla data della prima domanda. Se le autorità doganali non informano esplicitamente il richiedente entro detto termine circa l'accettazione della domanda, questa è considerata accettata allo scadere dei 60 giorni di calendario.
3.Salvo ove diversamente disposto, l'autorità doganale competente adotta una decisione ai sensi del paragrafo 1 entro 120 giorni civili dalla data di accettazione della domanda e ne informa tempestivamente il richiedente.
Se si trovano nell'impossibilità di rispettare il termine per l'adozione di una decisione, prima che esso scada le autorità doganali ne informano il richiedente, indicando i motivi di tale impossibilità e l'ulteriore periodo di tempo che ritengono necessario per decidere. Salvo che sia altrimenti disposto, tale ulteriore periodo di tempo non supera i 30 giorni di calendario.
Fatto salvo il secondo comma, le autorità doganali possono prorogare il termine per l'adozione di una decisione, come previsto dalla normativa doganale, qualora sia il richiedente a farne richiesta per realizzare adeguamenti al fine di assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri richiesti per adottare una decisione favorevole. Gli adeguamenti e l'ulteriore periodo di tempo necessario per realizzarli sono comunicati alle autorità doganali, che decidono in merito alla proroga.
Nel caso in cui le autorità doganali non riescano ad adottare una decisione entro i termini di cui al primo, secondo e terzo comma, il richiedente può considerare respinta la domanda e ha la facoltà di appellarsi avverso tale decisione negativa. Il richiedente può altresì informare l'Autorità doganale dell'UE che le autorità doganali non hanno adottato una decisione entro i termini previsti.
4.Salvo se altrimenti specificato dalla decisione o dalla normativa doganale, la decisione ha efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta. A eccezione dei casi previsti dall'articolo 17, paragrafo 2, le decisioni adottate sono applicabili dalle autorità doganali a decorrere da tale data.
5.Salvo che sia altrimenti disposto nella normativa doganale, la validità della decisione non è limitata nel tempo.
6.Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione al richiedente, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista entro un dato termine a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve la comunicazione o si ritiene l'abbia ricevuta ("diritto di essere ascoltati"). Dopo la scadenza di detto termine, la decisione è notificata nella debita forma al richiedente.
Il primo comma non si applica nei seguenti casi:
(a)se riguarda una decisione relativa a informazioni vincolanti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1;
(b)in caso di rifiuto del beneficio di un contingente tariffario qualora sia raggiunto il volume del contingente tariffario specificato di cui all'articolo 145, paragrafo 4, primo comma;
(c)se lo richiedono la natura o il livello della minaccia per la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti, per la salute umana, animale o vegetale, per l'ambiente o per i consumatori;
(d)se la decisione mira a garantire l'esecuzione di un'altra decisione per la quale al richiedente è stata concessa l'opportunità di esprimere il proprio punto di vista, fatto salvo il diritto dello Stato membro interessato;
(e)se pregiudica indagini avviate per lottare contro le frodi; oppure
(f)in altri casi specifici.
7.Una decisione che ha conseguenze sfavorevoli per il richiedente è motivata e menziona il diritto di ricorso di cui all'articolo 16.
8.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di determinare:
(a)le eccezioni per designare l'ufficio doganale competente di cui al paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo;
(b)le condizioni per l'accettazione di una domanda di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
(c)nei casi in cui i termini per adottare una decisione specifica, compresa l'eventuale proroga di tali termini, differiscano dai termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo;
(d)i casi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, in cui la decisione produce effetti a decorrere da una data che è diversa dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta;
(e)i casi di cui al paragrafo 5 del presente articolo in cui la validità della decisione è limitata nel tempo;
(f)la durata del periodo di cui al paragrafo 6, primo comma, del presente articolo;
(g)i casi specifici di cui al paragrafo 6, secondo comma, lettera f), del presente articolo.
9.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura per:
(a)la presentazione e l'accettazione della domanda di decisione di cui ai paragrafi 1 e 2;
(b)l'adozione della decisione di cui al presente articolo, compresi, se del caso, il diritto di essere ascoltati e la consultazione di altri Stati membri interessati.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 7
Gestione delle decisioni adottate su richiesta
1.Il destinatario della decisione rispetta gli obblighi da essa derivanti.
2.Il destinatario della decisione monitora costantemente il rispetto delle condizioni e dei criteri nonché l'assolvimento degli obblighi derivati dalle decisioni e, se del caso, stabilisce controlli interni in grado di prevenire, individuare e rettificare operazioni illegali o irregolari.
3.Il destinatario della decisione informa senza indugio le autorità doganali in merito a eventuali fattori emersi dopo l'adozione della decisione e potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto di tale decisione.
4.Le autorità doganali monitorano regolarmente se il destinatario della decisione continui a soddisfare i criteri pertinenti e rispetti i relativi obblighi, in particolare la capacità di prevenire, reagire e porre rimedio agli errori attraverso adeguati controlli interni. In base a tale attività di monitoraggio le dogane valutano il profilo di rischio del destinatario della decisione, se opportuno. Se il destinatario della decisione risulta stabilito nel territorio doganale dell'Unione da meno di tre anni, le autorità doganali provvedono a un attento controllo nel primo anno dopo che la decisione è adottata.
5.Le autorità doganali comunicano all'Autorità doganale dell'UE le decisioni adottate su richiesta e tutte le attività di monitoraggio svolte a norma del paragrafo 4. L'Autorità doganale dell'UE tiene conto di tali informazioni ai fini di gestione dei rischi.
6.Fino alla data stabilita all'articolo 265, paragrafo 3, le autorità doganali registrano le decisioni nei sistemi elettronici esistenti per lo scambio di informazioni sviluppati dagli Stati membri e dalla Commissione. Gli Stati membri e la Commissione hanno accesso a tali decisioni e alle corrispondenti informazioni in tali sistemi.
7.Fatte salve le disposizioni stabilite in altri settori che specificano in quali casi le decisioni non hanno effetto o sono nulle, le autorità doganali che hanno preso una decisione possono annullarla, revocarla o modificarla in ogni momento se essa non è conforme alla normativa doganale. Le autorità doganali informano l'Autorità doganale dell'UE circa l'annullamento, la revoca e la modifica di tali decisioni doganali.
8.In casi specifici le autorità doganali svolgono le seguenti funzioni:
(a)riesaminano una decisione;
(b)sospendono una decisione che non deve essere annullata, revocata o modificata.
9.L'autorità doganale competente per adottare la decisione sospende la decisione anziché annullarla, revocarla o modificarla nel caso in cui:
(a)tale autorità doganale ritiene che possa sussistere un motivo sufficiente di annullamento, revoca o modifica della decisione, ma non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per decidere in merito all'annullamento, alla revoca o alla modifica;
(b)tale autorità doganale ritiene che le condizioni relative alla decisione non siano soddisfatte o che il destinatario della decisione non rispetti gli obblighi imposti a norma di tale decisione e che sia opportuno consentire al destinatario della decisione di adottare provvedimenti per assicurare l'adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi;
(c)il destinatario della decisione chiede tale sospensione perché si trova temporaneamente nell'incapacità di soddisfare le condizioni previste per la decisione o di rispettare gli obblighi imposti a norma di tale decisione.
Nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo il destinatario della decisione informa l'autorità doganale competente a prendere la decisione dei provvedimenti che adotterà per garantire l'adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi, nonché del periodo di tempo necessario per adottare detti provvedimenti.
10.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo:
(a)norme particolareggiate per il monitoraggio di una decisione di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo;
(b)i casi specifici e le norme per il riesame delle decisioni, ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo.
Articolo 8
Validità delle decisioni a livello dell'Unione
Salvo i casi in cui la decisione disponga che il suo effetto sia limitato a uno o ad alcuni Stati membri, le decisioni relative all'applicazione della normativa doganale sono valide nell'intero territorio doganale dell'Unione.
Articolo 9
Annullamento di decisioni favorevoli
1.Le autorità doganali annullano una decisione favorevole al destinatario della decisione se ricorrono tutte le condizioni seguenti:
(a)la decisione è stata adottata sulla base di informazioni inesatte o incomplete;
(b)il destinatario della decisione sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete;
(c)se le informazioni fossero state esatte e complete, la decisione sarebbe stata diversa.
2.L'annullamento della decisione è notificato al destinatario della decisione.
3.Se non altrimenti specificato nella decisione conformemente alla normativa doganale, gli effetti dell'annullamento decorrono dalla data da cui decorrevano gli effetti della decisione iniziale.
4.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme per l'annullamento di decisioni favorevoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 10
Revoca e modifica di decisioni favorevoli
1.Una decisione favorevole è revocata o modificata se, in casi diversi da quelli di cui all'articolo 9:
(a)non erano o non sono più soddisfatte una o più delle condizioni previste per la sua adozione; o
(b)su richiesta del destinatario della decisione.
2.Salvo che sia altrimenti disposto, una decisione favorevole destinata a più persone può essere revocata soltanto nei confronti di una persona che non ottempera un obbligo da essa imposto.
3.La revoca o la modifica della decisione è notificata al destinatario della decisione.
4.Alla revoca o modifica della decisione si applica l'articolo 6, paragrafo 4.
Tuttavia, in casi eccezionali in cui gli interessi legittimi del destinatario della decisione lo richiedano, le autorità doganali possono rinviare fino a un anno la data di decorrenza degli effetti della revoca o modifica. Tale data è indicata nella decisione di revoca o di modifica.
5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento determinando:
(a)i casi di cui al paragrafo 2, in cui una decisione favorevole destinata a più persone può essere revocata anche nei confronti di persone diverse dalla persona che non rispetta un obbligo imposto dalla decisione stessa;
(b)i casi eccezionali in cui le autorità doganali possono rinviare la data di decorrenza degli effetti della revoca o modifica conformemente al paragrafo 4, secondo comma.
6.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la revoca o la modifica di decisioni favorevoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 11
Decisioni adottate senza richiesta preventiva
Fatta eccezione per i casi in cui un'autorità doganale agisce in qualità di autorità giudiziaria, l'articolo 6, paragrafi 4, 5, 6 e 7, l'articolo 7, paragrafo 7, e gli articoli 8, 9 e 10 si applicano anche alle decisioni adottate dalle autorità doganali senza preventiva richiesta della persona interessata.
Articolo 12
Limitazioni applicabili alle decisioni su merci vincolate a un regime doganale o in custodia temporanea
Salvo qualora la persona interessata ne faccia richiesta, la revoca, la modifica o la sospensione di una decisione favorevole non incide sulle merci che, al momento in cui la revoca, la modifica o la sospensione acquista efficacia, sono già state vincolate e sono ancora vincolate a un regime doganale o in custodia temporanea in virtù della decisione revocata, modificata o sospesa.
Sezione 2
Informazioni vincolanti
Articolo 13
Decisioni relative alle informazioni vincolanti
1.Le autorità doganali adottano, su richiesta, decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti ("decisioni ITV") o decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine ("decisioni IVO") e decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana ("decisioni IVVD").
Tale richiesta non è accettata in uno dei seguenti casi:
(a)se la domanda è presentata o è già stata presentata, presso lo stesso o un altro ufficio doganale, dal destinatario della decisione o per suo conto:
i)per le decisioni ITV, relativamente alle stesse merci;
ii)per le decisioni IVO, relativamente alle stesse merci e nelle stesse circostanze che determinano l'acquisizione dell'origine;
iii)per le decisioni IVVD, relativamente alle merci nelle stesse circostanze che determinano il valore in dogana;
(b)qualora la richiesta non si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione relativa a informazioni vincolanti o a un qualsiasi uso previsto di un regime doganale.
2.Le decisioni relative a informazioni vincolanti sono tali soltanto per quanto riguarda la classificazione tariffaria o la determinazione dell'origine o il valore in dogana delle merci per:
(a)le autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia;
(b)il destinatario della decisione, nei confronti delle autorità doganali, soltanto a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione.
3.Le decisioni relative a informazioni vincolanti sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dalla quale le stesse hanno efficacia.
4.Per l'applicazione di una decisione relativa a informazioni vincolanti nel contesto di un particolare regime doganale, il destinatario della decisione è in grado di provare quanto segue:
(a)nel caso di una decisione ITV, che le merci in questione corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nella decisione;
(b)nel caso di una decisione IVO, che le merci in questione e le circostanze che determinano l'acquisizione dell'origine corrispondono sotto tutti gli aspetti alle merci e alle circostanze descritte nella decisione.
(c)nel caso di una decisione IVVD, che le circostanze che determinano il valore in dogana delle merci in questione corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nella decisione.
Articolo 14
Gestione di decisioni relative a informazioni vincolanti
1.Una decisione ITV cessa di essere valida prima dello scadere del periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 3, qualora non sia più conforme alla legislazione in conseguenza:
(a)dell'adozione di una modifica delle nomenclature di cui all'articolo 145, paragrafo 2, lettere a) e b);
(b)dell'adozione delle misure di cui all'articolo 146, paragrafo 4.
In tali casi le decisioni ITV cessano di essere valide con effetto a decorrere dalla data della domanda di tali misure o modifiche.
2.Una decisione IVO cessa di essere valida prima dello scadere del periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 3 in uno dei seguenti casi:
(a)se l'Unione adotta un atto unionale giuridicamente vincolante o conclude un accordo che diventa applicabile nell'Unione e la decisione IVO non è più conforme alla legislazione che ne deriva, con effetto dalla data di applicazione di detto atto o accordo;
(b)se la decisione IVO non è più compatibile con l'accordo relativo alle regole in materia di origine istituito nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o con i pareri consultivi, le informazioni, la consulenza e atti analoghi relativi alla determinazione dell'origine delle merci per garantire l'uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione di tale accordo, con effetto dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3.Una decisione IVVD cessa di essere valida prima dello scadere del periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 3 in uno dei seguenti casi:
(a)
se l'adozione di un atto dell'Unione giuridicamente vincolante rende la decisione IVVD non conforme a detto atto, a decorrere dalla data di applicazione dello stesso;
(b)se le decisioni IVO non sono più compatibili con l'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio o con l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sulla valutazione in dogana) o con le decisioni adottate ai fini dell'interpretazione di tale accordo dal comitato per la valutazione in dogana, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4.La cessazione della validità delle decisioni relative a informazioni vincolanti non ha effetto retroattivo.
5.In deroga all'articolo 7, paragrafo 7, e all'articolo 9, le autorità doganali annullano le decisioni relative a informazioni vincolanti solo se sono basate su informazioni inesatte o incomplete comunicate dai richiedenti.
6.Le autorità doganali revocano le decisioni relative a informazioni vincolanti a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, e dell'articolo 10. Tuttavia tali decisioni non sono revocate su richiesta del destinatario della decisione.
7.Le decisioni relative alle informazioni vincolanti non possono essere modificate.
8.Le autorità doganali revocano le decisioni ITV se non sono più compatibili con l'interpretazione delle nomenclature di cui all'articolo 145, paragrafo 2, lettere a) e b), a seguito di:
(a)note esplicative di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87, con effetto a decorrere dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
(b)una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, con effetto dalla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
(c)decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci adottati dall'organizzazione istituita dalla convenzione che crea un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950, con effetto dalla data di pubblicazione della comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
9.Le decisioni IVO e IVVD sono revocate se non sono più compatibili con una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, con effetto dalla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
10.Laddove una decisione relativa a informazioni vincolanti cessa di essere valida a norma del paragrafo 1, lettera b), o dei paragrafi 2 o 3, oppure è revocata a norma dei paragrafi 6, 8 o 9, la decisione può ancora essere utilizzata con riguardo a contratti vincolanti che erano basati sulla decisione ed erano conclusi prima della sua revoca o della scadenza della sua validità. Tale uso esteso non si applica laddove una decisione IVO sia adottata per merci da esportare.
L'uso esteso di cui al primo comma non supera i sei mesi dalla data della revoca o dalla data di scadenza della validità della decisione relativa a informazioni vincolanti. Tuttavia una misura di cui all'articolo 146, paragrafo 4, all'articolo 151 o all'articolo 158 può escludere tale uso esteso o stabilire un periodo di tempo più breve. Nel caso di prodotti per i quali, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, viene presentato un certificato di importazione o di esportazione, il periodo di validità di detto certificato sostituisce il periodo di sei mesi.
Per beneficiare dell'uso esteso di una decisione relativa a informazioni vincolanti, il destinatario di tale decisione presenta una richiesta alle autorità doganali che hanno preso la decisione entro 30 giorni dalla data della sua revoca o della scadenza della sua validità, indicando le quantità per le quali si richiede un periodo di uso esteso e lo Stato membro o gli Stati membri nei quali le merci saranno sdoganate nel periodo di uso esteso. Tale autorità doganale adotta una decisione in merito all'uso esteso e ne informa il destinatario senza indugio e comunque entro 30 giorni dalla data in cui riceve tutte le informazioni necessarie per essere in grado di prendere tale decisione.
11.La Commissione comunica alle autorità doganali se:
(a)l'adozione di decisioni relative a informazioni vincolanti è sospesa per le merci la cui classificazione tariffaria corretta e uniforme o la cui determinazione dell'origine o la cui determinazione del valore in dogana non è assicurata; oppure o
(b)la sospensione di cui alla lettera a) è ritirata.
12.La Commissione può adottare decisioni in cui chiede agli Stati membri di revocare decisioni ITV, IVO o IVVD al fine di assicurare una classificazione tariffaria corretta e uniforme o la determinazione dell'origine delle merci o la determinazione del valore in dogana. Prima di adottare tale decisione la Commissione comunica i motivi sui quali intende basare la propria decisione al destinatario della decisione ITV, IVO o IVVD, che ha la facoltà di esprimere il proprio punto di vista entro il termine indicato dalla data in cui tale persona riceve la comunicazione o si ritenga che l'abbia ricevuta.
13.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 261, al fine di integrare il presente regolamento, mediante determinazione delle norme relative all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 12 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la comunicazione alle persone interessate dei motivi sui quali la Commissione intende basare la propria decisione e il termine entro il quale tali persone possono esprimere il proprio punto di vista.
14.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:
(a)utilizzare una decisione relativa a informazioni vincolanti dopo la data della sua revoca o della scadenza della sua validità, conformemente al paragrafo 10;
(b)la comunicazione della Commissione alle autorità doganali conformemente al paragrafo 11, lettere a) e b).
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
15.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le decisioni in cui chiede agli Stati membri di revocare le decisioni di cui al paragrafo 12. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 262, paragrafo 2.
Sezione 3
Ricorsi
Articolo 15
Decisioni prese da un'autorità giudiziaria
Gli articoli 16 e 17 non si applicano ai ricorsi presentati a scopo di annullamento, revoca o modifica di una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa da un'autorità giudiziaria o da autorità doganali che agiscono in veste di autorità giudiziarie.
Articolo 16
Diritto di ricorso
1.Qualsiasi persona ha il diritto di proporre ricorso avverso una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa dalle autorità doganali che la riguardi direttamente e individualmente.
È parimenti legittimata a proporre ricorso la persona che ha chiesto alle autorità doganali una decisione e non l'ha ottenuta entro i termini di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
2.Il ricorso può essere esperito in almeno due fasi:
(a)in una prima fase, dinanzi alle autorità doganali o a un'autorità giudiziaria o ad altro organo designato a tale scopo dagli Stati membri;
(b)in una seconda fase, dinanzi a un organo superiore indipendente, che può essere un'autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati membri.
3.Il ricorso è presentato nello Stato membro in cui la decisione è stata presa o è stata chiesta.
4.Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di ricorso consenta una rapida conferma o correzione delle decisioni prese dalle autorità doganali.
Articolo 17
Sospensione dell'applicazione
1.La presentazione di un ricorso non sospende l'applicazione della decisione contestata.
2.Le autorità doganali sospendono tuttavia, interamente o in parte, l'applicazione di tale decisione quando hanno fondati motivi di ritenere che la decisione contestata sia incompatibile con la normativa doganale o che vi sia da temere un danno irreparabile per l'interessato.
3.Nei casi in cui al paragrafo 2, quando la decisione contestata ha per effetto l'obbligo di pagare dazi all'importazione o dazi all'esportazione, la sospensione dell'attuazione di tale decisione è subordinata alla costituzione di una garanzia, a meno che sia accertato, sulla base di una valutazione documentata, che tale garanzia può provocare al debitore gravi difficoltà di carattere economico.
Sezione 4
Oneri e costi
Articolo 18
Divieto di oneri e costi
1.Le autorità doganali non impongono alcun onere per l'espletamento dei controlli doganali o di qualsiasi altro atto richiesto dall'applicazione della normativa doganale durante gli orari ufficiali di apertura degli uffici doganali competenti.
2.Esse possono imporre oneri o recuperare costi per servizi specifici resi, in particolare, in relazione a quanto segue:
(a)la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d'ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane;
(b)analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare in relazione alle decisioni prese a norma dell'articolo 13 o alla fornitura di informazioni a norma dell'articolo 39;
(c)la visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all'impiego del personale doganale;
(d)misure di controllo eccezionali, quando sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.
Titolo II
DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PERSONE AI SENSI DELLA NORMATIVA DOGANALE
Capo 1
Registrazione
Articolo 19
Registrazione
1.Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabiliti al fine di ottenere un numero di registrazione e identificazione dell'operatore economico (EORI). Ove possibile, tale registrazione include anche l'identificazione elettronica dell'operatore nei regimi nazionali di identificazione elettronica di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.
2.Gli operatori economici registrati informano le autorità doganali di qualsiasi modifica dei loro dati di registrazione, in particolare se ciò comporta una modifica del loro luogo di stabilimento.
3.In casi specifici, gli operatori economici che non sono stabiliti nel territorio doganale dell'Unione si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui presentano una dichiarazione o richiedono una decisione per la prima volta.
4.Salvo che sia altrimenti disposto, le persone diverse dagli operatori economici non devono registrarsi presso le autorità doganali.
Qualora le persone di cui al primo comma debbano registrarsi, si applica quanto segue:
(a)ove siano stabilite nel territorio doganale dell'Unione, si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabilite;
(b)ove non siano stabilite nel territorio doganale dell'Unione, si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui presentano una dichiarazione o richiedono una decisione per la prima volta.
5.In casi specifici le autorità doganali invalidano la registrazione.
6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di stabilire:
(a)i requisiti minimi in materia di dati per la registrazione di cui al paragrafo 1;
(b)i casi specifici di cui al paragrafo 3;
(c)i casi di cui al paragrafo 4, primo comma, in cui persone diverse dagli operatori economici devono registrarsi presso le autorità doganali;
(d)i casi specifici di cui al paragrafo 5, in cui le autorità doganali invalidano una registrazione;
(e)l'autorità doganale competente per la registrazione.
7.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, l'autorità doganale competente per la registrazione di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 262, paragrafo 2.
Capo 2
Importatore e importatore presunto
Articolo 20
Importatori
1.L'importatore rispetta i seguenti obblighi:
(a)fornire, conservare e mettere a disposizione delle autorità doganali, non appena siano disponibili e comunque prima dello svincolo delle merci, tutte le informazioni richieste per quanto riguarda la custodia o il regime doganale al quale le merci saranno vincolate conformemente agli articoli 88, 118, 132 e 135, o ai fini dell'appuramento del regime di perfezionamento passivo;
(b)garantire il calcolo e il pagamento corretti dei dazi doganali e di tutti gli altri oneri dovuti;
(c)garantire che le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o che ne escono siano conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, nonché fornire, conservare e mettere a disposizione scritture adeguate che attestano tale conformità;
(d)qualsiasi altro obbligo previsto dalla normativa doganale che incombe all'importatore.
2.L'importatore deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione.
3.In deroga al paragrafo 2, la condizione di stabilimento nel territorio doganale dell'Unione non è richiesta:
(a)a un importatore che colloca merci in transito o in ammissione temporanea;
(b)a un importatore che introduce merci che rimangono in custodia temporanea;
(c)alle persone che vincolano merci a regimi doganali a titolo occasionale, sempre che le autorità doganali ritengano che tale vincolo sia giustificato;
(d)alle persone che sono stabilite in un paese il cui territorio è adiacente al territorio doganale dell'Unione e che presentano le merci a un ufficio doganale di frontiera dell'Unione adiacente a tale paese, a condizione che il paese nel quale sono stabilite le persone conceda mutui benefici alle persone stabilite nel territorio doganale dell'Unione;
(e)a un importatore presunto che è rappresentato da un rappresentante indiretto stabilito nel territorio doganale dell'Unione.
Articolo 21
Importatori presunti
1.In deroga all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), gli importatori presunti forniscono o mettono a disposizione le informazioni sulle vendite a distanza di beni destinati a essere importati nel territorio doganale dell'Unione al più tardi il giorno successivo alla data di accettazione del pagamento e comunque prima dello svincolo delle merci.
2.Fatte salve le informazioni necessarie per l'immissione in libera pratica delle merci a norma dell'articolo 88, paragrafo3, lettera a), le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo contengono almeno le prescrizioni di cui all'articolo 63 quater, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.
3.Qualora merci precedentemente importate da un importatore presunto nell'ambito di vendite a distanza sono restituite all'indirizzo dello speditore iniziale o a un altro indirizzo al di fuori del territorio doganale dell'Unione, l'importatore presunto invalida le informazioni relative all'immissione in libera pratica di tali merci e fornisce o mette a disposizione la prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione.
Capo 3
Esportatore
Articolo 22
Esportatori
1.L'esportatore rispetta i seguenti obblighi:
(a)fornire, conservare e mettere a disposizione delle autorità doganali, non appena siano disponibili e comunque prima dello svincolo delle merci, tutte le informazioni richieste per quanto riguarda il regime doganale al quale le merci saranno vincolate conformemente all'articolo 99 e all'articolo 140 o ai fini dell'appuramento del regime di ammissione temporanea;
(b)garantire il calcolo e la riscossione corretti dei dazi doganali e di ogni altro onere, se del caso;
(c)garantire che le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o che ne escono siano conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, nonché fornire, conservare e mettere a disposizione scritture adeguate che attestano tale conformità;
(d)qualsiasi altro obbligo stabilito dalla normativa doganale.
2.L'esportatore deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione.
3.In deroga al paragrafo 2, la condizione di stabilimento nel territorio doganale dell'Unione non è richiesta:
(a)agli esportatori che collocano merci in transito, appurano il regime di ammissione temporanea o esportano merci in custodia temporanea;
(b)alle persone che vincolano merci a regimi doganali a titolo occasionale, sempre che le autorità doganali ritengano che tale vincolo sia giustificato;
(c)alle persone che sono stabilite in un paese il cui territorio è adiacente al territorio doganale dell'Unione e che presentano le merci a un ufficio doganale di frontiera dell'Unione adiacente a tale paese, a condizione che il paese nel quale sono stabilite le persone conceda mutui benefici alle persone stabilite nel territorio doganale dell'Unione.
Capo 4
Operatore economico autorizzato e operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust & check")
Articolo 23
Domanda e autorizzazione relativa allo status di operatore economico autorizzato
1.Una persona che risiede, è stabilita o registrata nel territorio doganale dell'Unione e che soddisfa i criteri di cui all'articolo 24 può presentare domanda per ottenere lo status di operatore economico autorizzato.
Le autorità doganali rilasciano, previa consultazione di altre autorità, se necessario, uno o entrambi i seguenti tipi di autorizzazioni:
(a)un primo tipo per un operatore economico autorizzato nel settore della semplificazione doganale, che consente al titolare di beneficiare delle semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale; oppure
(b)un secondo tipo per un operatore economico autorizzato nel settore della sicurezza, che conferisce al titolare il diritto di ottenere agevolazioni attinenti alla sicurezza.
2.I due tipi di autorizzazione di cui al paragrafo 1, secondo comma, sono cumulabili.
3.Le persone di cui al paragrafo 1 si conformano agli obblighi stabiliti all'articolo 7, paragrafi 2 e 3. Le autorità doganali controllano che l'operatore continui a soddisfare i criteri e le condizioni per lo status di operatore economico autorizzato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4.
Le autorità doganali effettuano almeno ogni tre anni un monitoraggio approfondito delle attività e delle scritture interne dell'operatore economico autorizzato.
4.Lo status di operatore economico autorizzato è riconosciuto, fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo e l'articolo 24, dalle autorità doganali di tutti gli Stati membri.
5.Le autorità doganali, sulla base del riconoscimento dello status e a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi ad un determinato tipo di semplificazione previsto dalla normativa doganale, autorizzano l'operatore ad avvalersi di detta semplificazione. Le autorità doganali non sottopongono di nuovo a esame i criteri già esaminati al momento della concessione dello status.
6.L'operatore economico autorizzato di cui al paragrafo 1 beneficia di un maggior numero di agevolazioni rispetto ad altri operatori economici per quanto riguarda i controlli doganali a seconda del tipo di autorizzazione concessa, tra cui un numero minore di controlli fisici e basati sui documenti. Lo status di operatore economico autorizzato è considerato favorevolmente ai fini della gestione dei rischi doganali.
7.Le autorità doganali concedono benefici derivanti dallo status di operatore economico autorizzato a persone stabilite in paesi terzi che rispettano le condizioni e gli obblighi definiti dalla pertinente normativa di tali paesi o territori, purché tali condizioni e obblighi siano riconosciuti dall'Unione come equivalenti a quelli imposti ad operatori economici autorizzati stabiliti nel territorio doganale dell'Unione. Tale concessione di benefici è basata sul principio di reciprocità, salvo che sia altrimenti disposto dall'Unione, ed è sostenuta da un accordo internazionale dell'Unione o dalla normativa dell'Unione nel settore della politica commerciale comune.
8.È istituito un meccanismo comune di continuità operativa per reagire alle perturbazioni nei flussi commerciali dovute ad aumenti dei livelli di allarme in materia di sicurezza, chiusura di frontiere e/o calamità naturali, emergenze pericolose o altri incidenti gravi, a condizione che le autorità doganali possano facilitare e accelerare ove possibile i cargo prioritari in cui sono coinvolti operatori economici autorizzati.
9.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento specificando:
(a)il tipo e la frequenza delle attività di monitoraggio svolte sia dalle persone di cui al paragrafo 1 che dalle autorità doganali di cui al paragrafo 3;
(b)le semplificazioni applicabili agli operatori economici autorizzati di cui al paragrafo 5;
(c)le agevolazioni di cui al paragrafo 6.
10.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali relative alle consultazioni per quanto concerne la determinazione dello status di operatori economici autorizzati di cui al paragrafo 1, secondo comma, compresi i termini per la risposta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 24
Concessione dello status di operatore economico autorizzato
1.I criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato sono i seguenti:
(a)assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi; le infrazioni e i reati da considerare sono quelli relativi ad attività economiche o commerciali;
(b)dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relativi ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali nonché prova del fatto che l'inosservanza è stata sanata in modo efficace; il richiedente assicura che i dipendenti siano incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;
(c)solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata;
(d)con riguardo all'autorizzazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), il rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta;
(e)con riguardo all'autorizzazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), il rispetto degli adeguati standard di sicurezza e conformità, adattati all'attività svolta. Tali standard di sicurezza si considerano rispettati se il richiedente dimostra che dispone di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'individuazione dei partner commerciali.
2.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità per l'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 25
Concessione dello status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check")
1.Un importatore o esportatore che è residente o registrato nel territorio doganale dell'Unione, che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 3 e svolge regolari operazioni doganali nel corso della sua attività da almeno tre anni, può chiedere lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") all'autorità doganale dello Stato membro in cui è stabilito.
2.Le autorità doganali concedono lo status previa consultazione di altre autorità, se necessario, e dopo aver avuto accesso ai dati pertinenti del richiedente negli ultimi tre anni al fine di valutare la conformità ai criteri di cui al paragrafo 3.
3.Le autorità doganali concedono lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") a chiunque soddisfi tutti i seguenti criteri:
(a)assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi; le infrazioni e i reati da considerare sono quelli relativi ad attività economiche o commerciali;
(b)dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e di quelle relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali nonché prova del fatto che l'inosservanza è stata sanata in modo efficace; il richiedente assicura che i dipendenti informino le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;
(c)solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata. In particolare, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, il richiedente deve aver ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di tutti gli altri dazi, tasse o oneri riscossi all'importazione o all'esportazione di beni o in relazione ad esse, comprese l'IVA e le accise dovute in relazione a operazioni intra-UE;
(d)gli standard pratici di competenza o le qualifiche professionali direttamente connesse al tipo e alle dimensioni dell'attività svolta, compreso il fatto che i dipendenti interessati siano istruiti su come interagire con le autorità doganali attraverso il centro doganale digitale dell'UE;
(e)gli adeguati standard di sicurezza e conformità, adattati al tipo e alle dimensioni dell'attività svolta. Tali standard si considerano rispettati se il richiedente dimostra che dispone di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'individuazione dei partner commerciali;
(f)disporre di un sistema elettronico che permette di fornire o mettere a disposizione delle autorità doganali in tempo reale tutti i dati sulla circolazione delle merci e sul rispetto, da parte della persona di cui al paragrafo 1, di tutti i requisiti applicabili a tali merci, anche in materia di sicurezza, compresa, se del caso, la condivisione nell'ambito del centro doganale digitale dell'UE:
i)delle scritture doganali;
ii)del sistema contabile;
iii)delle scritture commerciali e relative ai trasporti;
iv)dei loro sistemi logistici e di tracciamento, che identificano le merci come unionali o non unionali e ne indicano, se del caso, l'ubicazione;
v)delle licenze e delle autorizzazioni concesse in conformità di altre normative applicate dalle autorità doganali;
vi)delle scritture complete necessarie per verificare la correttezza dell'accertamento delle obbligazioni doganali.
4.Le persone di cui al paragrafo 1 si conformano agli obblighi stabiliti all'articolo 7, paragrafi 2 e 3. Le autorità doganali verificano che l'operatore continui a soddisfare i criteri e le condizioni per lo status di operatore economico autorizzato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4.
Le autorità doganali effettuano, almeno ogni tre anni, un monitoraggio approfondito delle attività e delle scritture interni degli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust & Check"). L'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") comunica alle autorità doganali qualsiasi modifica della sua struttura societaria, della sua proprietà, della sua situazione di solvibilità, dei suoi modelli commerciali o di qualsiasi altro cambiamento significativo della sua situazione e delle sue attività. Le autorità doganali riesaminano lo status degli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust & Check") e verificano se una di queste modifiche ha un'incidenza significativa sullo status di operatore "Trust & Check". Le autorità doganali possono sospendere tale autorizzazione fino all'adozione di una decisione in merito al riesame.
5.Qualora un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") cambi il proprio Stato membro di stabilimento, le autorità doganali dello Stato membro ricevente possono rivalutare l'autorizzazione "Trust & Check", previa consultazione dello Stato membro che ha inizialmente concesso lo status e dopo aver ricevuto i dati storici sugli operatori. Nel corso del riesame l'autorità doganale dello Stato membro che ha concesso l'autorizzazione iniziale può sospenderla.
L'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") comunica alle autorità doganali dello Stato membro di ricevimento qualsiasi modifica della sua struttura societaria, della sua proprietà, della sua situazione di solvibilità, dei suoi modelli commerciali o di qualsiasi altro cambiamento significativo della sua situazione e delle sue attività, se una di queste modifiche incide sullo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check").
6.Qualora un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") sia sospettato di essere coinvolto in un'attività fraudolenta in relazione alla sua attività economica o commerciale, il suo status è sospeso.
Qualora le autorità doganali abbiano sospeso, annullato o revocato un'autorizzazione "Trust and Check" in conformità degli articoli 7, 9 e 10, esse adottano le misure necessarie per garantire che le autorizzazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo e le agevolazioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo siano parimenti sospese, annullate o revocate.
7.Le autorità doganali possono autorizzare gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust & Check"):
(a)a fornire parte dei dati relativi alle loro merci dopo lo svincolo delle stesse, conformemente all'articolo 59, paragrafo 3;
(b)a effettuare determinati controlli e a svincolare le merci al ricevimento delle stesse nella sede di attività dell'importatore, del proprietario o del destinatario e/o alla consegna dal luogo di attività dell'esportatore, del proprietario o dello speditore, conformemente all'articolo 61;
(c)a ritenere di fornire la garanzia necessaria al corretto svolgimento delle operazioni ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni relative ai regimi speciali conformemente agli articoli 102, 103, 109 e 123;
(d)a determinare periodicamente l'obbligazione doganale corrispondente all'importo totale dei dazi all'importazione o all'esportazione relativi a tutte le merci svincolate da tale operatore, a norma dell'articolo 181, paragrafo 4;
(e)a rinviare il pagamento dell'obbligazione doganale, conformemente all'articolo 188.
8.Gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") beneficiano di un numero maggiore di agevolazioni rispetto ad altri operatori economici per quanto riguarda i controlli doganali a seconda dell'autorizzazione concessa, tra cui un numero minore di controlli fisici e documentali. Lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") è considerato favorevolmente ai fini della gestione dei rischi doganali.
9.In deroga all'articolo 110, se l'importatore o l'esportatore delle merci che entrano nel territorio doganale o che ne escono ha lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"), le merci sono considerate soggette a un regime sospensivo dei dazi e restano sotto vigilanza doganale fino alla loro destinazione finale senza l'obbligo di vincolarle al transito. L'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") è responsabile del pagamento dei dazi doganali, delle altre imposte e degli altri oneri nello Stato membro di stabilimento e in cui è stata concessa l'autorizzazione.
10.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento stabilendo il tipo e la frequenza delle attività di monitoraggio di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
11.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione:
(a)le norme relative alla consultazione di altre autorità per la determinazione dello status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") di cui al paragrafo 2;
(b)le modalità di attuazione dei criteri di cui all'articolo 3;
(c)le norme relative alla consultazione delle autorità doganali di cui al paragrafo 5.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 26
Disposizioni transitorie per gli operatori economici autorizzati per le semplificazioni doganali
1.Fino alla data stabilita all'articolo 265, paragrafo 4, le autorità doganali possono concedere alle persone che soddisfano i criteri lo status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali e autorizzarle a beneficiare di talune semplificazioni e agevolazioni conformemente alla normativa doganale.
2.Entro la data stabilita all'articolo 265, paragrafo 3, le autorità doganali esaminano le autorizzazioni valide degli operatori economici autorizzati per le semplificazioni doganali per verificare se ai loro titolari possa essere concesso lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"). In caso contrario, lo status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali e le semplificazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 5 è revocato.
3.Fino al riesame dell'autorizzazione o fino alla data stabilita all'articolo 265, paragrafo 3, se anteriore, il riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali rimane valido, a meno che si applichino gli articoli 9 e 10 relativi all'annullamento, alla revoca o alla modifica delle decisioni.
Capo 5
Rappresentanza doganale
Articolo 27
Rappresentanti doganali
1.Chiunque può nominare un rappresentante doganale.
Tale rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona.
Un rappresentante doganale indiretto che agisce in nome proprio ma per conto di un importatore o di un esportatore è considerato l'importatore o l'esportatore ai fini, rispettivamente, degli articoli 20 e 22.
2.Il rappresentante doganale è stabilito nel territorio doganale dell'Unione.
Salvo che sia altrimenti disposto, si deroga a tale requisito se il rappresentante doganale agisce per conto di persone che non sono tenute a essere stabilite nel territorio doganale dell'Unione.
3.Un rappresentante doganale avente lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") è riconosciuto come tale solo quando agisce in qualità di rappresentante indiretto. Quando agisce in qualità di rappresentante diretto, il rappresentante doganale può essere riconosciuto come operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") se la persona a nome e per conto della quale agisce ha ottenuto tale status.
4.La Commissione fissa, conformemente al diritto dell'Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nel territorio doganale dell'Unione.
5.Gli Stati membri applicano le condizioni stabilite ai sensi del paragrafo 4 a rappresentanti doganali non stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.
6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento specificando:
(a)i casi in cui non si applica l'esenzione di cui al paragrafo 2, secondo comma;
(b)le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nel territorio doganale dell'Unione di cui al paragrafo 4.
Articolo 28
Potere di rappresentanza
1.Nei rapporti con le autorità doganali il rappresentante doganale dichiara di agire per conto della persona rappresentata e precisa se la rappresentanza è diretta o indiretta.
Le persone che non dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali o che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali senza disporre del potere di rappresentanza sono considerate agire in nome proprio e per proprio conto.
2.Le autorità doganali possono imporre alle persone che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali di fornire le prove della delega conferita loro dalla persona rappresentata.
In casi specifici le autorità doganali non richiedono di fornire tali prove.
3.Le autorità doganali non impongono a una persona che, in qualità di rappresentante doganale, espleta atti e formalità su base regolare di presentare ogni volta prova del potere di rappresentanza, a condizione che tale persona sia in grado di presentare tale prova su richiesta delle autorità doganali.
4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento specificando i casi in cui le autorità doganali non richiedono le prove della delega di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
5.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme relative alla concessione e alla prova del potere di rappresentanza di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Titolo III
CENTRO DOGANALE DIGITALE DELL'UE
Articolo 29
Funzionalità e finalità del centro doganale digitale dell'UE
1.Il centro doganale digitale dell'UE fornisce un insieme sicuro e ciberresiliente di servizi e sistemi elettronici che permette di utilizzare i dati, compresi i dati personali, a fini doganali. Esso offre le seguenti funzionalità:
(a)permettere l'attuazione elettronica della normativa doganale;
(b)garantire la qualità, l'integrità, la tracciabilità e la non disconoscibilità dei dati ivi trattati, compresa la modifica di tali dati;
(c)assicurare la conformità con quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679, dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il trattamento dei dati personali;
(d)permettere di effettuare l'analisi dei rischi, l'analisi economica e l'analisi dei dati, anche ricorrendo a sistemi di intelligenza artificiale in conformità della [legge sull'intelligenza artificiale 2021/0106 (COD)];
(e)permettere l'interoperabilità di tali servizi e sistemi con altri sistemi, piattaforme o ambienti elettronici ai fini della cooperazione a norma del titolo XIII;
(f)integrare il sistema di scambio dei certificati nell'ambito dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane istituito dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2399;
(g)permettere lo scambio di informazioni con i paesi terzi;
(h)permettere la vigilanza doganale delle merci.
2.Gli atti che le persone, la Commissione, le autorità doganali, l'Autorità doganale dell'UE o altre autorità eseguono mediante le funzionalità di cui al paragrafo 1 restano atti di tali persone, della Commissione, delle autorità doganali, dell'Autorità doganale dell'UE o di altre autorità, anche se sono stati automatizzati.
3.La Commissione sviluppa, attua e mantiene il centro doganale digitale dell'UE, anche pubblicando le specifiche tecniche per il trattamento dei dati al suo interno, e istituisce un quadro per la qualità dei dati.
4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per modificare le funzionalità di cui al paragrafo 1 al fine di tenere conto dei nuovi compiti conferiti alle autorità di cui all'articolo 31 del presente regolamento dalla normativa dell'Unione o per adeguare tali funzionalità all'evoluzione delle esigenze di tali autorità nell'attuazione della normativa doganale o di altre normative applicate dalle autorità doganali.
5.La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione:
(a)le modalità tecniche per il mantenimento e l'utilizzazione dei sistemi elettronici elaborati dagli Stati membri e dalla Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;
(b)un programma di lavoro per la graduale eliminazione di tali sistemi.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 30
Applicazioni nazionali per l'utilizzo dei dati del centro doganale digitale dell'UE
1.Gli Stati membri possono sviluppare le applicazioni necessarie per connettersi al centro doganale digitale dell'UE al fine di fornire dati a detto centro e di elaborare i dati ottenuti dallo stesso.
2.Gli Stati membri possono chiedere all'Autorità doganale dell'UE di sviluppare le applicazioni di cui al paragrafo 1. In tal caso tali Stati membri ne finanziano lo sviluppo.
3.Quando sviluppa un'applicazione conformemente al paragrafo 2, l'Autorità doganale dell'UE la mette a disposizione di tutti gli Stati membri.
Articolo 31
Finalità del trattamento dei dati personali e di altri dati nel centro doganale digitale dell'UE
1.Le persone possono avere accesso ai dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, che sono stati trasmessi da o per conto di tale persona o che sono stati indirizzati o destinati a tale persona. Tale accesso ha luogo esclusivamente al fine di:
(a)adempiere agli obblighi di dichiarazione che incombono a tale persona ai sensi della normativa doganale o di altre normative applicate dalle autorità doganali, compresa la determinazione della responsabilità di qualsiasi persona per i dazi, i diritti e le imposte eventualmente dovuti nell'Unione; e
(b)dimostrare che tale persona rispetta la normativa doganale e le altre normative applicate dalle autorità doganali.
2.Un'autorità doganale può trattare dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, esclusivamente e nella misura necessaria ai seguenti fini:
(a)svolgere i suoi compiti in relazione all'attuazione della normativa doganale o di altre normative applicate dalle autorità doganali, compresa la determinazione della responsabilità di qualsiasi persona per i dazi, i diritti e le imposte eventualmente dovuti nell'Unione e verificare il rispetto di tale normativa;
(b)svolgere i suoi compiti in relazione ai controlli e alla gestione dei rischi di cui al titolo IV;
(c)svolgere i compiti necessari alla cooperazione alle condizioni di cui al titolo XIII.
Per garantire l'efficacia dei controlli doganali, tutte le autorità doganali possono ricevere ed elaborare i dati risultanti da un controllo doganale qualora siano state individuate merci non conformi.
3.L'Autorità doganale dell'UE può trattare i dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE esclusivamente e nella misura necessaria per i seguenti scopi:
(a)svolgere i suoi compiti in materia di gestione dei rischi doganali di cui al titolo IV, capo 3;
(b)svolgere i suoi compiti di cui al titolo XII, capo 2;
(c)svolgere i compiti pertinenti per la cooperazione di cui al titolo XIII.
4.La Commissione può trattare i dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE esclusivamente e nella misura necessaria per i seguenti scopi:
(a)svolgere i suoi compiti in relazione alla gestione dei rischi doganali di cui al titolo IV, capo 3;
(b)svolgere i suoi compiti in relazione alla classificazione tariffaria delle merci, alla loro origine e al loro valore e alla loro vigilanza doganale conformemente ai titoli I e IX;
(c)svolgere i suoi compiti relativi alle misure restrittive e al meccanismo di gestione delle crisi conformemente al titolo XI;
(d)svolgere i suoi compiti in relazione all'Autorità doganale dell'UE conformemente al titolo XII;
(e)svolgere i compiti necessari alla cooperazione alle condizioni di cui al titolo XIII;
(f)esaminare e valutare le prestazioni dell'unione doganale a norma del titolo XV, capo 1;
(g)monitorare l'attuazione e garantire l'applicazione uniforme della normativa doganale o di altre normative applicate dalle autorità doganali, compresa la determinazione della responsabilità di qualsiasi persona per i dazi, i diritti e le imposte eventualmente dovuti nell'Unione;
(h)produrre statistiche e altre analisi, come previsto dalla legislazione dell'Unione, per le quali sono necessari i dati contenuti nel centro doganale digitale dell'UE.
5.L'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF") può trattare dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, esclusivamente e nella misura necessaria allo svolgimento delle sue attività in materia doganale a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, alle condizioni relative alla protezione dei dati stabilite nei suddetti regolamenti.
6.La Procura europea ("EPPO") può, su richiesta, accedere ai dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, esclusivamente e nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, nella misura in cui la condotta indagata dall'EPPO riguardi le dogane e alle condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 14 del presente articolo.
7.Le autorità fiscali degli Stati membri possono trattare i dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, esclusivamente e nella misura necessaria a determinare la responsabilità di qualsiasi persona per i dazi, i diritti e le imposte eventualmente dovuti nell'Unione in relazione alle merci in questione e alle condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 14 del presente articolo.
8.Le autorità competenti quali definite all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio possono accedere ai dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE esclusivamente e nella misura necessaria per far rispettare la legislazione dell'Unione che disciplina l'immissione sul mercato o la sicurezza di alimenti, mangimi e piante e per cooperare con le autorità doganali al fine di ridurre al minimo i rischi che prodotti non conformi entrino nell'Unione e alle condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 14 del presente articolo.
9.Le autorità di vigilanza del mercato designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1020 possono trattare i dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, esclusivamente e nella misura necessaria per far rispettare la legislazione dell'Unione che disciplina l'immissione sul mercato o la sicurezza dei prodotti e per cooperare con le autorità doganali al fine di ridurre al minimo i rischi che merci non conformi entrano nell'Unione e alle condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 14 del presente articolo.
10.L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) può, su richiesta, accedere ai dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, esclusivamente e nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella misura in cui tali compiti riguardano questioni doganali e alle condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 14 del presente articolo.
11.Altre autorità nazionali e organismi dell'Unione, compresa l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), possono trattare dati non personali conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE alle condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 14 del presente articolo:
(a)per svolgere i loro compiti pertinenti per l'espletamento delle formalità doganali;
(b)per svolgere i compiti affidati a tali autorità dalla legislazione dell'Unione;
(c)per svolgere i loro compiti pertinenti per l'esecuzione delle attività di gestione del rischio a livello dell'Unione di cui all'articolo 52.
12.Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, la Commissione, l'OLAF e l'Autorità doganale dell'UE, una volta istituita, sono in grado, esclusivamente per le finalità di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, di trattare i dati, compresi i dati personali, provenienti dai sistemi elettronici esistenti per lo scambio di informazioni sviluppati dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 952/2013.
13.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di modificare i paragrafi da 2 a 4 per chiarire e integrare le finalità ivi stabilite alla luce dell'evoluzione delle esigenze nell'attuazione della normativa doganale o di altre normative.
14.La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme e modalità relative all'accesso o al trattamento dei dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE dalle autorità di cui ai paragrafi da 6 a 11. Nel determinare tali norme e modalità, la Commissione, per ciascuna autorità o categoria di autorità:
(a)valuta le garanzie esistenti applicate dall'autorità interessata per assicurare che i dati siano trattati conformemente alla finalità;
(b)garantisce la proporzionalità e la necessità del trattamento in relazione alla finalità;
(c)determina le categorie specifiche di dati cui l'autorità può avere accesso o che può trattare;
(d)valuta la necessità che l'autorità interessata designi uno specifico punto di contatto, una o più persone specifiche o fornisca garanzie supplementari;
(e)valuta la necessità di limitare la successiva condivisione dei dati;
(f)stabilisce le condizioni e le modalità relative alle richieste di accesso ai dati, compresi i dati personali o sensibili dal punto di vista commerciale, e il contitolare del trattamento che accorderà l'accesso al centro doganale digitale dell'UE.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 32
Dati personali nel centro doganale digitale dell'UE
1.I dati personali delle seguenti categorie di interessati possono essere trattati nel centro doganale digitale dell'UE esclusivamente e nella misura necessaria per le finalità di cui all'articolo 31:
(a)gli interessati registrati o che chiedono la registrazione in qualità di operatori economici a norma dell'articolo 19;
(b)gli interessati che partecipano a titolo occasionale ad attività disciplinate dalla normativa doganale o da altre normative applicate dalle autorità doganali;
(c)gli interessati le cui informazioni personali figurano nei documenti di accompagnamento di cui all'articolo 40 o in qualsiasi altra prova supplementare richiesta per l'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa doganale e da altre normative applicate dalle autorità doganali;
(d)gli interessati i cui dati personali figurano nei dati raccolti ai fini della gestione dei rischi a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, lettera a);
(e)il personale autorizzato delle autorità doganali, di autorità diverse dalle autorità doganali o di qualsiasi altra autorità competente o organismo autorizzato, le cui informazioni personali sono necessarie per garantire un controllo e una supervisione adeguati dell'accesso alle informazioni nel centro doganale digitale dell'UE;
(f)il personale o i terzi autorizzati che lavorano per conto della Commissione, dell'Autorità doganale dell'UE o di altri organismi dell'Unione autorizzati ad accedere al centro doganale digitale dell'UE.
2.Le seguenti categorie di dati personali possono essere trattate nel centro doganale digitale dell'UE conformemente all'articolo 31:
(a)i dati personali che figurano nel modello di dati doganali dell'UE di cui all'articolo 36;
(b)i dati personali che figurano nei dati raccolti ai fini della gestione dei rischi a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, lettera a);
(c)i dati personali necessari per garantire la corretta identificazione del personale autorizzato a trattare i dati nel centro doganale digitale dell'UE di cui al paragrafo 1, lettere e) ed f).
3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di modificare o integrare le categorie di interessati e le categorie di dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo per tener conto degli sviluppi delle tecnologie dell'informazione e dei progressi della società dell'informazione.
Articolo 33
Periodo di conservazione dei dati personali nel centro doganale digitale dell'UE
1.I dati personali possono essere conservati nel centro doganale digitale dell'UE mediante un servizio specifico per un periodo massimo di 10 anni a decorrere dalla data in cui tali dati sono registrati nel servizio. I casi di cui all'articolo 48 e le indagini avviate dall'OLAF, dall'EPPO o dalle autorità degli Stati membri, le procedure di infrazione avviate dalla Commissione e i procedimenti amministrativi e giudiziari riguardanti dati personali hanno effetto sospensivo sul periodo di conservazione di tali dati.
2.Trascorso il periodo di tempo di cui al paragrafo 1, i dati personali sono cancellati o resi anonimi, a seconda delle circostanze.
3.La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme relative all'anonimizzazione dei dati personali dopo la scadenza del periodo di conservazione.
Articolo 34
Ruoli e responsabilità in relazione ai dati personali trattati nel centro doganale digitale dell'UE
1.Le autorità doganali degli Stati membri, la Commissione e l'Autorità doganale dell'UE sono considerate contitolari del trattamento dei dati personali nel centro doganale digitale dell'UE ai fini della gestione dei rischi e della cooperazione di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettere b) e c), all'articolo 31, paragrafo 3, lettere a) e c), e all'articolo 31, paragrafo 4, lettere a) ed e).
2.Ciascuna autorità doganale è considerata titolare del trattamento in relazione ai dati personali che tratta per le finalità di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera a).
3.La Commissione è considerata l'unico titolare del trattamento in relazione ai dati personali che tratta per le finalità di cui all'articolo 31, paragrafo 4, lettere c), d) e da f) a g).
4.Fino alla data di cui all'articolo 265,paragrafo 3, la Commissione, l'OLAF, l'EPPO e l'Autorità doganale dell'UE sono considerati unici titolari del trattamento in relazione al trattamento dei dati di cui all'articolo 31, paragrafo 12.
5.I contitolari di cui al paragrafo 1:
(a)collaborano per trattare tempestivamente la richiesta o le richieste presentate dall'interessato o dagli interessati e per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati;
(b)si prestano assistenza reciproca nelle questioni riguardanti l'identificazione e la gestione di qualsiasi violazione dei dati relativa al trattamento congiunto;
(c)si scambiano le informazioni pertinenti necessarie per informare gli interessati a norma del capo III, sezione 2, del regolamento (UE) 2016/679, del capo III, sezione 2, del regolamento (UE) 2018/1725 e del capo III della direttiva (UE) 2016/680, se del caso;
(d)garantiscono e tutelano la sicurezza, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati personali trattati congiuntamente a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679, dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1725 e dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2016/680, se del caso.
6.La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati, in conformità dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1725. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 35
Limitazione dei diritti degli interessati
1.Qualora l'esercizio da parte di un interessato del diritto di accesso e del diritto di limitazione del trattamento di cui agli articoli 15 e 18 del regolamento (UE) 2016/679 e agli articoli 17 e 20 del regolamento (UE) 2018/1725, o la comunicazione di una violazione dei dati di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, comprometta un'indagine in corso riguardante una persona fisica nel settore doganale, l'esecuzione di controlli doganali o la gestione di un rischio specifico individuato in relazione a una persona fisica nel settore doganale, le autorità doganali, l'Autorità doganale dell'UE e la Commissione possono, conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), lettere e), f) e h), del regolamento (UE) 2016/679 e la Commissione e l'Autorità doganale dell'UE possono, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), c), e) e g), del regolamento (UE) 2018/1725, limitare in tutto o in parte tali diritti nella misura in cui la limitazione sia necessaria e proporzionata.
2.Le autorità doganali, la Commissione e l'Autorità doganale dell'UE valutano caso per caso la necessità e la proporzionalità delle limitazioni di cui al paragrafo 1 prima della loro applicazione, tenendo conto dei potenziali rischi per i diritti e le libertà dell'interessato.
3.Nel trattare i dati personali ricevuti da altre organizzazioni nell'ambito dei loro compiti, le autorità doganali, l'Autorità doganale dell'UE o la Commissione, quando agiscono in qualità di titolare o contitolare del trattamento, consultano tali organizzazioni sui potenziali motivi per imporre le limitazioni di cui al paragrafo 1 e sulla necessità e proporzionalità di tali limitazioni prima di applicare una limitazione di cui al paragrafo 1.
4.Qualora limitino, in tutto o in parte, i diritti di cui al paragrafo 1, le autorità doganali, la Commissione o l'Autorità doganale dell'UE adottano le seguenti misure:
(a)informano l'interessato, nella loro risposta alla richiesta, della limitazione applicata e dei principali motivi di tale limitazione e della possibilità di presentare ricorso presso le autorità nazionali per la protezione dei dati o al Garante europeo della protezione dei dati o di presentare ricorso giurisdizionale dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale o alla Corte di giustizia dell'Unione europea; e
(b)registrano i motivi della limitazione, compresa una valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione, nonché i motivi per cui la concessione dell'accesso comprometterebbe la gestione dei rischi e i controlli doganali.
La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma, lettera a), può essere rinviata, omessa o negata a norma dell'articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725, o qualora la comunicazione di tali informazioni possa pregiudicare le finalità della limitazione.
5.Le autorità doganali, la Commissione o l'Autorità doganale dell'UE inseriscono nelle comunicazioni sulla protezione dei dati pubblicate sul proprio sito web/intranet una sezione che fornisce agli interessati informazioni generali sulla potenziale limitazione dei loro diritti.
6.La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, garanzie per prevenire abusi e l'accesso o il trasferimento illeciti dei dati personali che sono o possono essere soggetti a limitazioni. Tali garanzie comprendono la definizione dei ruoli, delle responsabilità e delle fasi della procedura, nonché il debito monitoraggio delle limitazioni e un riesame periodico della loro applicazione, che ha luogo almeno ogni sei mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 36
Modello dei dati doganali dell'UE
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento al fine di determinare i dati necessari per conseguire le finalità di cui all'articolo 31, paragrafi da 1 a 4. Tali requisiti in materia di dati costituiscono il modello dei dati doganali dell'UE.
Articolo 37
Mezzi tecnici per la cooperazione
1.La Commissione, l'Autorità doganale dell'UE e le autorità doganali utilizzano il centro doganale digitale dell'UE negli scambi con le autorità e gli organismi dell'Unione di cui all'articolo 31, paragrafi da 6 a11, conformemente al presente regolamento.
2.Per gli altri sistemi e le formalità dell'Unione elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2022/2399, il centro doganale digitale dell'UE garantisce l'interoperabilità attraverso l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane istituito da tale regolamento.
3.Qualora autorità diverse dalle autorità doganali o dagli organismi dell'Unione si avvalgano di mezzi elettronici istituiti dalla legislazione dell'Unione, utilizzati per conseguirne gli obiettivi o menzionati nella stessa, la cooperazione può avvenire mediante l'interoperabilità di tali mezzi elettronici con il centro doganale digitale dell'UE.
4.Qualora autorità diverse dalle autorità doganali non si avvalgano di mezzi elettronici istituiti dalla legislazione dell'Unione, utilizzati per conseguirne gli obiettivi o menzionati nella stessa, tali autorità possono utilizzare i servizi e i sistemi specifici del centro doganale digitale dell'UE conformemente all'articolo 31.
5.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative alle modalità tecniche per l'interoperabilità e la connessione di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 38
Scambio di informazioni aggiuntive tra autorità doganali e operatori economici
1.Le autorità doganali e gli operatori economici possono scambiarsi informazioni non specificamente richieste ai sensi della normativa doganale, in particolare a fini di cooperazione reciproca per identificare e contrastare i rischi. Tale scambio può avvenire nell'ambito di un accordo scritto e può includere l'accesso delle autorità doganali ai sistemi elettronici dell'operatore economico.
2.Se non diversamente convenuto dalle due parti o salvo che le disposizioni in vigore dispongano altrimenti, le informazioni fornite da una parte all'altra nel quadro della cooperazione di cui al paragrafo 1 sono riservate.
Articolo 39
Fornitura di informazioni da parte delle autorità doganali
1.Chiunque può chiedere alle autorità doganali informazioni sull'applicazione della normativa doganale. Le autorità doganali possono rifiutare una richiesta in tal senso qualora non si riferisca a un'attività relativa agli scambi internazionali di merci realmente prevista.
2.Le autorità doganali mantengono un dialogo regolare con gli operatori economici e con le altre autorità interessate dallo scambio internazionale di merci. Esse promuovono la trasparenza mettendo a disposizione del pubblico, con modalità gratuite ogniqualvolta ciò sia possibile, la normativa doganale, le decisioni amministrative generali e i moduli di domanda. Tale obiettivo può anche essere assicurato ricorrendo alla comunicazione via Internet.
Articolo 40
Informazioni e documenti di accompagnamento
1.Quando forniscono o rendono disponibili i dati e le informazioni richiesti per il regime doganale specifico al quale le merci sono vincolate o sono destinate ad essere vincolate, le persone forniscono o rendono disponibili copie digitali dei documenti cartacei originali, ove esistano, utilizzate per ottenere tali dati e informazioni.
2.Fino alla data di cui all'articolo 266, paragrafo3, i documenti di accompagnamento richiesti per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci sono in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali nel momento in cui viene presentata la dichiarazione doganale.
3.I documenti di accompagnamento per le formalità non doganali dell'Unione applicabili di cui all'allegato del regolamento (UE) 2022/2399 si considerano essere stati trasmessi, messi a disposizione o in possesso del dichiarante se le autorità sono in grado di ottenere i dati necessari dai corrispondenti sistemi non doganali dell'Unione tramite il sistema di scambio dei certificati nell'ambito dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento.
4.I documenti di accompagnamento sono forniti anche dalle persone, ove necessario, per la gestione dei rischi doganali e per i controlli.
5.Fatte salve le altre normative applicate dalle autorità doganali, queste ultime possono autorizzare gli operatori economici a redigere i documenti di accompagnamento di cui al paragrafo 3.
6.Salvo disposizioni contrarie, la persona interessata conserva, ai fini dei controlli doganali, i documenti e le informazioni per almeno tre anni, su qualsiasi supporto accessibile alle autorità doganali e per esse accettabile. Tale termine decorre:
(a)dalla fine dell'anno nel corso del quale le merci sono svincolate;
(b)dalla fine dell'anno nel corso del quale è cessato il loro assoggettamento alla vigilanza doganale, quando si tratta di merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio all'importazione ridotto a motivo del loro uso finale;
(c)alla fine dell'anno nel corso del quale il regime doganale in questione è stato appurato o la custodia temporanea si è conclusa, quando si tratta di merci vincolate a un altro regime doganale o di merci in custodia temporanea.
7.Fatto salvo l'articolo 182, paragrafo 4, quando da un controllo doganale in merito a un'obbligazione doganale emerge la necessità di rettificare la relativa contabilizzazione e la persona interessata ne ha ricevuto notifica, i documenti e le informazioni sono conservati per tre anni oltre il termine previsto dal paragrafo 6 del presente articolo.
8.Qualora sia stato presentato ricorso o sia in corso un procedimento amministrativo o giudiziario, i documenti e le informazioni sono conservati per il periodo previsto nel paragrafo 1 oppure fino al termine della procedura di ricorso o, se successiva, fino alla conclusione del procedimento giudiziario o amministrativo.
Titolo IV
VIGILANZA DOGANALE, CONTROLLI DOGANALI E GESTIONE DEI RISCHI
Capo 1
Vigilanza doganale
Articolo 41
Vigilanza doganale
1.Le merci che devono entrare o uscire dal territorio doganale dell'Unione sono soggette a vigilanza doganale e possono essere oggetto di controlli doganali.
2.Le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione restano soggette a tale vigilanza per tutto il tempo necessario a determinare la loro posizione doganale.
3.Le merci non unionali rimangono sotto vigilanza doganale finché non cambiano posizione doganale o non sono uscite dal territorio doganale dell'Unione o non vengono distrutte.
4.All'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le merci unionali sono soggette a vigilanza doganale fino alla conferma della loro posizione doganale, a meno che siano vincolate al regime di uso finale.
5.Le merci unionali vincolate al regime di uso finale sono soggette a vigilanza doganale nei seguenti casi:
(a)quando le merci si prestano a un uso ripetuto per un periodo non superiore a due anni dopo la data del primo uso ai fini stabiliti per l'applicazione dell'esenzione dai dazi o del dazio ridotto.
(b)fino a quando le merci sono state utilizzate ai fini stabiliti per l'applicazione dell'esenzione dai dazi o del dazio ridotto;
(c)fino a quando le merci sono uscite dal territorio doganale dell'Unione, sono state distrutte o abbandonate allo Stato;
(d)fino a quando le merci sono state utilizzate a fini diversi da quelli stabiliti per l'applicazione dell'esenzione dai dazi o del dazio ridotto e sono stati pagati i dazi all'importazione applicabili.
6.Le merci unionali svincolate per l'esportazione o vincolate al regime di perfezionamento passivo sono soggette a vigilanza doganale fino alla loro uscita dal territorio doganale dell'Unione, al loro abbandono allo Stato, alla loro distruzione o all'invalidamento della dichiarazione doganale o dei dati pertinenti relativi all'esportazione.
7.Le merci unionali vincolate al regime di transito interno sono soggette a vigilanza doganale fino al loro arrivo a destinazione nel territorio doganale dell'Unione.
8.Il titolare delle merci sotto vigilanza doganale può in qualsiasi momento, con l'autorizzazione delle autorità doganali, esaminare le merci o prelevare campioni, in particolare per determinare la classificazione tariffaria, il valore in dogana o la posizione doganale delle merci.
Articolo 42
Uffici doganali competenti
1.Salvo che sia altrimenti disposto dalle altre normative applicate dalle autorità doganali, gli Stati membri definiscono l'ubicazione e la competenza dei rispettivi uffici doganali.
2.Essi garantiscono che gli orari ufficiali di apertura di tali uffici siano ragionevoli ed adeguati, che tengano conto della natura del traffico e delle merci e del regime doganale al quale devono essere vincolate, per evitare che il flusso del traffico internazionale sia ostacolato o distorto.
3.L'ufficio doganale competente per la vigilanza sul vincolo delle merci a un regime doganale è l'ufficio doganale responsabile del luogo in cui è stabilito l'importatore o l'esportatore.
In deroga al primo comma, l'ufficio doganale competente per la vigilanza sul vincolo delle merci a un regime doganale per quanto riguarda gli importatori e gli esportatori diversi dagli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") e dagli importatori presunti è l'ufficio doganale responsabile del luogo in cui la dichiarazione doganale è stata presentata o sarebbe stata presentata a norma dell'articolo 63, paragrafo 4, se non fosse intervenuta la modifica del metodo di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 2.
4.L'ufficio doganale competente per il luogo di stabilimento dell'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") o dell'importatore presunto:
(a)vigila che le merci siano vincolate al regime doganale in questione;
(b)
effettua i controlli doganali per la verifica delle informazioni fornite e, se necessario, richiede ulteriori documenti di accompagnamento;
(c)se del caso, chiede all'ufficio doganale responsabile del luogo di spedizione o di destinazione finale delle merci di effettuare un controllo doganale;
(d)se esiste un rischio che richiede un intervento non appena le merci arrivano nel territorio doganale dell'Unione o prima che lascino il territorio doganale dell'Unione, chiede all'ufficio doganale responsabile del luogo in cui le merci entrano o escono di effettuare i controlli doganali;
(e)espleta le formalità doganali per la riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale.
5.L'ufficio doganale responsabile del luogo di spedizione o di destinazione finale delle merci o, a norma del paragrafo 4, lettera d), del luogo in cui le merci entrano o escono dal territorio doganale dell'Unione, effettua i controlli doganali richiesti dall'ufficio doganale responsabile del luogo di stabilimento dell'importatore e comunica a tale ufficio i risultati dei suddetti controlli, fatti salvi i propri controlli relativi alle merci che sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione o che ne escono.
6.Gli uffici doganali competenti hanno accesso alle informazioni necessarie per garantire la corretta applicazione della normativa.
8.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la determinazione degli uffici doganali competenti diversi da quello di cui al paragrafo 3, compresi gli uffici doganali di entrata e di uscita, nonché le norme procedurali per la cooperazione tra uffici doganali di cui al paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Capo 2
Controlli doganali
Articolo 43
Controlli doganali
1.Fatte salve le disposizioni del capo 3 del presente titolo, le autorità doganali possono effettuare qualsiasi controllo doganale che ritengono necessario, compresi i controlli a campione.
2.Tali controlli doganali possono consistere, in particolare, nell'esame delle merci, nel prelievo di campioni, nella verifica dell'autenticità, dell'integrità, dell'accuratezza e della completezza dei dati forniti da qualsiasi persona nonché dell'esistenza, dell'autenticità, dell'esattezza e della validità dei documenti, nell'esame della contabilità, delle scritture commerciali e delle fonti di dati degli operatori economici, nel controllo dei mezzi di trasporto, nonché nel controllo del bagaglio e di altre merci che le persone portano con sé o su di sé e nello svolgimento di indagini ufficiali e altri atti simili. Se necessario, i controlli doganali comprendono il trattamento dei dati elettronici, compresa la fonte dei dati forniti al centro doganale digitale dell'UE.
3.Qualora, relativamente alle stesse merci, debbano essere effettuati controlli diversi dai controlli doganali da altre autorità, le autorità doganali si impegnano, in stretta collaborazione con tali altre autorità, a far effettuare tali controlli, ogniqualvolta sia possibile, contemporaneamente e nello stesso luogo in cui si effettuano i controlli doganali (sportello unico); le autorità doganali svolgono il ruolo di coordinamento.
Articolo 44
Verifica dei dati forniti
1.Al fine di verificare l'esattezza dei dati forniti dalle persone alle autorità doganali, le autorità doganali possono:
(a)esaminare i dati e i documenti di accompagnamento, compreso l'accesso alle fonti di dati detenuti dagli operatori economici o conservati per loro conto dai prestatori di servizi;
(b)chiedere che siano forniti altri documenti o dati, compresi quelli detenuti dagli operatori economici o conservati per loro conto dai prestatori di servizi;
(c)richiedere l'accesso ai registri elettronici della persona;
(d)procedere all'esame delle merci;
(e)prelevare campioni per l'analisi o per un controllo approfondito delle merci.
2.Le autorità doganali possono esigere in qualsiasi momento che le merci vengano scaricate e tolte dall'imballaggio al fine di effettuarne l'esame, di prelevare campioni o di esaminare i mezzi di trasporto utilizzati.
3.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le misure relative alla verifica delle informazioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'informazione di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 45
Esame delle merci e prelievo di campioni
1.Il trasporto delle merci nel luogo in cui si deve procedere all'esame delle stesse e al prelievo di campioni e tutte le manipolazioni rese necessarie dall'esame o dal prelievo sono effettuati dall'importatore, dall'esportatore o dal trasportatore o sotto la sua responsabilità. Le relative spese sono a carico dell'importatore o dell'esportatore.
2.L'importatore, l'esportatore o il trasportatore hanno il diritto di assistere o di farsi rappresentare all'esame delle merci e al prelievo di campioni. Qualora ne abbiano ragionevolmente motivo, le autorità doganali possono esigere che l'importatore, l'esportatore o il trasportatore assista o si faccia rappresentare all'esame delle merci o al prelievo di campioni o che fornisca loro l'assistenza necessaria per facilitare tale esame o prelievo.
3.Se effettuato a norma delle disposizioni vigenti, il prelievo di campioni non dà luogo ad alcun risarcimento da parte delle autorità doganali, ma le spese inerenti all'analisi o al controllo dei campioni sono a loro carico.
4.Se l'esame o il prelievo di campioni riguarda solo una parte delle merci, i risultati dell'esame parziale o dell'analisi o controllo dei campioni valgono per tutte le merci nella stessa spedizione.
L'importatore o l'esportatore, tuttavia, possono chiedere un esame supplementare delle merci o un prelievo di altri campioni quando ritenga che i risultati dell'esame parziale o dell'analisi o controllo dei campioni non siano validi per il resto delle merci in questione. La richiesta viene accolta a condizione che le merci non siano state svincolate oppure, se le merci sono state svincolate, a condizione che l'importatore o l'esportatore dimostri che non sono state alterate in alcun modo.
5.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le misure relative all'esame e al campionamento delle merci di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 46
Risultati della verifica
1.I risultati della verifica dei dati forniti dall'importatore, dall'esportatore o dal trasportatore sono utilizzati per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale le merci sono vincolate.
2.Quando non si procede alla verifica dei dati forniti, il paragrafo 1 si applica in base ai dati forniti dall'importatore o dall'esportatore.
3.I risultati della verifica effettuata dalle autorità doganali hanno la stessa forza probante in tutto il territorio doganale dell'Unione.
4.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le misure relative ai risultati della verifica di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'informazione di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 47
Misure di identificazione
1.Le autorità doganali o, se del caso, gli operatori economici, autorizzati in tal senso dalle autorità doganali, prendono le misure necessarie per identificare le merci quando tale identificazione sia necessaria per garantire il rispetto delle disposizioni che disciplinano il regime doganale pertinente al quale le merci sono destinate a essere vincolate.
Le misure di identificazione hanno gli stessi effetti giuridici in tutto il territorio doganale dell'Unione.
2.I contrassegni d'identificazione apposti sulle merci, sull'imballaggio o sui mezzi di trasporto sono rimossi o distrutti soltanto dalle autorità doganali o, con l'autorizzazione di queste ultime, da altre persone, salvo che, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, la loro rimozione o distruzione sia indispensabile per garantire la protezione delle merci o dei mezzi di trasporto.
3.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, quali misure costituiscono le misure di identificazione di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'informazione di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 48
Controlli a posteriori
1.Ai fini dei controlli doganali, le autorità doganali possono, dopo lo svincolo delle merci:
(a)verificare l'esattezza e la completezza dei dati forniti nonché l'esistenza, l'autenticità, l'esattezza e la validità di qualsiasi documento di accompagnamento;
(b)esaminare la contabilità dell'operatore economico e le altre scritture riguardanti le operazioni relative alle merci in questione e le precedenti o successive operazioni commerciali relative alle stesse merci;
(c)procedere all'esame delle merci e al prelievo di campioni quando ne hanno ancora la possibilità;
(d)accedere ai sistemi degli operatori per verificare il rispetto dell'obbligo di fornire dati al centro doganale digitale dell'UE o di metterli a disposizione dello stesso.
2.Tali controlli possono essere effettuati presso l'importatore o l'esportatore o il titolare delle merci, o presso qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente interessata dalle predette operazioni a causa della sua attività professionale o presso qualsiasi altra persona che possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati.
3.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le misure applicabili ai controlli di cui al paragrafo 1, anche nei casi in cui le operazioni si svolgono in più di uno Stato membro, e relative all'applicazione dell'audit e di altre metodologie appropriate nel contesto di tali controlli. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 49
Voli e traversate marittime all'interno dell'Unione
1.Controlli o formalità doganali si applicano ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli all'interno dell'Unione o che effettuano una traversata marittima all'interno dell'Unione solo qualora tali controlli o formalità siano previsti dalla normativa doganale.
2.Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio:
(a)dei controlli di sicurezza;
(b)dei controlli connessi con altre normative applicate dalle autorità doganali.
3.La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i porti e gli aeroporti in cui si devono applicare formalità e controlli doganali:
(a)ai bagagli a mano e ai bagagli registrati di persone:
i)che prendono un volo in un aeromobile proveniente da un aeroporto non unionale che, dopo uno scalo in un aeroporto unionale, continua verso un altro aeroporto unionale;
ii)che prendono un volo in un aeromobile che fa scalo in un aeroporto unionale prima di continuare verso un aeroporto non unionale;
iii)che utilizzano un servizio marittimo fornito dalla stessa nave e comprendente tratte successive in partenza da un porto non unionale o con scalo o approdo finale in un porto non unionale;
iv)che sono a bordo di imbarcazioni da diporto o di aeromobili da turismo o d'affari;
(b)ai bagagli a mano e ai bagagli registrati:
i)che arrivano a un aeroporto unionale a bordo di un aeromobile proveniente da un aeroporto non unionale e sono trasferiti in detto aeroporto unionale su un altro aeromobile che prosegue con un volo intraunionale;
ii)che sono caricati in un aeroporto unionale su un aeromobile che prosegue con un volo intraunionale per il trasferimento in un altro aeroporto unionale su un aeromobile la cui destinazione è un aeroporto non unionale.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Capo 3
Gestione dei rischi doganali
Articolo 50
Principi generali
1.Le autorità doganali determinano, sulla base della gestione dei rischi e principalmente dell'analisi automatizzata dei rischi, se le merci, gli operatori economici e le catene di approvvigionamento saranno soggetti a controlli doganali o ad altre misure di attenuazione e, in caso affermativo, il luogo e il momento in cui si svolgeranno tali controlli e saranno applicate le altre misure di attenuazione.
2.La Commissione, l'Autorità doganale dell'UE e le autorità doganali ricorrono alla gestione dei rischi doganali per differenziare i livelli di tutti i rischi connessi alle merci, agli operatori economici e alle catene di approvvigionamento conformemente alle disposizioni del presente capo.
3.La gestione dei rischi doganali comprende almeno le seguenti attività, se del caso organizzate su base ciclica:
(a)raccolta, trattamento, scambio e analisi dei dati pertinenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE e da altre fonti, compresi i dati pertinenti provenienti da autorità diverse dalle autorità doganali;
(b)identificazione, analisi, valutazione o previsione dei rischi, anche sulla base di metodi statistici e predittivi e di controlli casuali;
(c)elaborazione delle misure necessarie per gestire i rischi, anche definendo settori di controllo prioritari comuni, criteri e norme comuni in materia di rischio e strategie di supervisione;
(d)prescrizione e adozione di misure, compresa la selezione di misure di attenuazione e di controlli doganali adeguati;
(e)raccolta di osservazioni sull'attuazione delle attività di gestione dei rischi e di controllo;
(f)sorveglianza e riesame delle attività di gestione dei rischi di e controllo al fine di migliorarle.
4.Le misure di attenuazione possono comprendere quanto segue:
(a)dare istruzione al trasportatore o all'esportatore di non caricare o trasportare le merci;
(b)richiedere informazioni o azioni supplementari;
(c)individuare le situazioni in cui può essere opportuno un intervento di un'altra autorità doganale;
(d)raccomandare il luogo e le misure più idonei per effettuare un controllo;
(e)determinare il percorso da utilizzare e le scadenze da rispettare quando le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione.
Articolo 51
Ruoli e responsabilità
3.La Commissione può stabilire settori di controllo prioritari comuni e criteri e norme comuni in materia di rischio per qualsiasi tipo di rischio, tra cui, ma non solo, i rischi relativi agli interessi finanziari.
4.Fatti salvi il paragrafo 6, lettera f), del presente articolo e l'articolo 43, la Commissione può individuare settori specifici nell'ambito di altre normative applicate dalle autorità doganali che giustificano un trattamento prioritario per la gestione dei rischi e i controlli doganali.
5.La Commissione ha facoltà di:
(a)fornire orientamenti strategici all'Autorità doganale dell'UE sui progetti di gestione dei rischi e sulle strategie di vigilanza;
(b)chiedere all'Autorità doganale dell'UE di effettuare una valutazione periodica o ad hoc dell'attuazione di qualsiasi attività di gestione dei rischi;
(c)chiedere all'Autorità doganale dell'UE di elaborare una strategia di vigilanza per qualsiasi rischio e di effettuare valutazioni delle minacce.
6.Ai fini di cui ai paragrafi da 1 a 3 la Commissione può raccogliere, trattare e analizzare i dati disponibili nel centro doganale digitale dell'UE e da altre fonti, compresi quelli provenienti da autorità diverse dalle autorità doganali.
7.L'Autorità doganale dell'UE svolge attività di gestione dei rischi a livello dell'Unione sulla base degli orientamenti in materia di politica doganale di cui al paragrafo 3, lettera a), e delle priorità di cui al paragrafo 2. Essa:
(a)raccoglie, tratta e analizza i dati disponibili nel centro doganale digitale dell'UE e quelli provenienti da altre fonti, compresi quelli provenienti da autorità diverse dalle autorità doganali;
(b)
assiste la Commissione nella definizione dei settori di controllo prioritari comuni nonché dei criteri e delle norme comuni in materia di rischio, sulla base delle conoscenze operative e delle competenze tecniche in materia di gestione dei rischi;
(c)ove richiesto elabora strategie di vigilanza conformemente al paragrafo 3, se del caso, in collaborazione con autorità diverse dalle autorità doganali, ed effettua valutazioni delle minacce;
(d)scambia i dati pertinenti con le autorità doganali e con altre autorità ai fini del presente titolo, ove possibile mediante il centro doganale digitale dell'UE, conformemente all' articolo 53;
(e)elabora e mette in atto un'analisi dei rischi comune al fine di generare segnali di rischio, risultati di analisi dei rischi e, se del caso, formula raccomandazioni di controllo e propone altre misure di attenuazione appropriate alle autorità doganali, anche ai fini dell'applicazione dei settori di controllo prioritari comuni e dei criteri e delle norme comuni in materia di rischio stabiliti dalla Commissione e ai fini della gestione delle situazioni di crisi;
(f)informa l'OLAF qualora individui o sospetti casi di frode e gli fornisce tutte le informazioni necessarie in relazione a tali casi.
8.Utilizzando i dati disponibili nel centro doganale digitale dell'UE e quelli provenienti da altre fonti, le autorità doganali:
(a)raccolgono, trattano e analizzano i dati disponibili nel centro doganale digitale dell'UE e quelli provenienti da altre fonti, compresi quelli provenienti da autorità diverse dalle autorità doganali;
(b)svolgono attività di gestione dei rischi a livello nazionale, compresi l'analisi dei rischi, la cooperazione e lo scambio di informazioni sulla gestione dei rischi con le autorità nazionali competenti, e adottano misure di attenuazione;
(c)mettono in atto i processi nazionali necessari all'attuazione di criteri e norme comuni in materia di rischio e di settori di controllo prioritari comuni;
(d)attuano i segnali di rischio, i risultati dell'analisi dei rischi e le raccomandazioni di controllo formulate dall'Autorità doganale dell'UE;
(e)formulano raccomandazioni di controllo e indicano alle autorità doganali di altri Stati membri altre misure di attenuazione adeguate;
(f)prendono decisioni in materia di controllo;
(g)eseguono i controlli conformemente al capo 2 del presente titolo e ai criteri e alle norme comuni di rischio applicabili;
(h)forniscono all'Autorità doganale dell'UE una giustificazione in caso di mancata esecuzione di una raccomandazione di controllo.
9.L'Autorità doganale dell'UE informa la Commissione in merito alle sue attività di gestione dei rischi e al loro esito su base trimestrale e ad hoc, ove necessario o su richiesta dalla Commissione. Essa trasmette alla Commissione tutte le informazioni necessarie al riguardo.
10.Fino alla data indicata all'articolo 265, paragrafo 1, la Commissione può svolgere i compiti di gestione dei rischi dell'Autorità doganale dell'UE di cui al presente articolo.
Articolo 52
Criteri e norme comuni in materia di rischio
1.I criteri e le norme comuni di rischio comprendono tutti gli elementi seguenti:
(a)una descrizione dei rischi;
(b)i fattori o gli indicatori di rischio da utilizzare per scegliere le merci o gli operatori economici da sottoporre a controlli doganali;
(c)la natura dei controlli doganali che devono essere effettuati dalle autorità doganali;
(d)l'applicazione di misure di analisi e attenuazione dei rischi nella catena di approvvigionamento, comprese le richieste di informazioni o azioni e le istruzioni di non caricare o trasportare;
(e)la durata dell'applicazione dei controlli doganali di cui alla lettera c).
2.Nello stabilire i criteri e le norme comuni di rischio si tiene conto di tutti gli elementi seguenti:
(a)la proporzionalità rispetto al rischio;
(b)l'urgenza della necessaria applicazione dei controlli;
(c)l'incidenza ragionevolmente prevedibile sul flusso di scambi, sui singoli Stati membri e sulle risorse destinate ai controlli.
Articolo 53
Informazioni pertinenti per la gestione e i controlli del rischio
1.Tutte le informazioni sui rischi, i segnali, i risultati dell'analisi dei rischi, le raccomandazioni di controllo, le decisioni di controllo e i risultati dei controlli sono registrati nel processo operativo a cui si riferiscono e nel centro doganale digitale dell'UE, indipendentemente dal fatto che si basino su un'analisi dei rischi nazionale o comune o su una selezione casuale. Le autorità doganali condividono tra loro le informazioni sui rischi, nonché con l'Autorità doganale dell'UE e con la Commissione.
2.Le autorità doganali, l'Autorità doganale dell'UE e la Commissione hanno il diritto di trattare gli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo conformemente ai rispettivi ruoli e responsabilità di cui agli articoli 51 e 54.
3.L'Autorità doganale dell'UE utilizza il centro doganale digitale dell'UE ove possibile per raccogliere o interagire con dati, documenti o informazioni di qualsiasi altra fonte che siano ritenuti utili per la gestione dei rischi da parte dell'Autorità doganale dell'UE, della Commissione o di un'autorità doganale.
4.Fino alla data indicata all'articolo 265, paragrafo 1, la Commissione svolge i compiti dell'Autorità doganale dell'UE di cui al presente articolo.
Articolo 54
Valutazione della gestione dei rischi doganali
1.La Commissione, in cooperazione con l'Autorità doganale dell'UE e con le autorità doganali, valuta, almeno una volta ogni due anni, l'attuazione della gestione dei rischi al fine di migliorarne costantemente l'efficacia e l'efficienza operative e strategiche; la Commissione può inoltre organizzare attività di valutazione da svolgere ove lo ritenga necessario e su base continuativa.
2.A tal fine l'Autorità doganale dell'UE raccoglie e analizza le informazioni pertinenti e svolge tutte le attività necessarie. L'Autorità doganale dell'UE può chiedere relazioni periodiche o ad hoc a uno o più Stati membri al riguardo.
3.A tal fine, e per adempiere al suo ruolo e alle sue responsabilità a norma del presente titolo, la Commissione può trattare tutte le informazioni pertinenti disponibili attraverso il centro doganale digitale dell'UE e può chiedere ulteriori informazioni all'Autorità doganale dell'UE e alle autorità nazionali.
4.Nel definire criteri di rischio comuni e settori di controllo prioritari comuni la Commissione tiene conto, se del caso, delle valutazioni effettuate a norma del presente articolo.
Articolo 55
Conferimento delle competenze di esecuzione
1.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure intese a garantire l'applicazione armonizzata dei controlli doganali e della gestione dei rischi, compreso lo scambio di informazioni, la definizione dei criteri e delle norme comuni di rischio e dei settori comuni di controllo prioritari di cui al presente titolo. Tali misure precisano almeno quanto segue:
(a)le informazioni da registrare nel centro doganale digitale dell'UE in relazione alla gestione dei rischi e ai controlli, anche per quanto riguarda le informazioni sui rischi, i risultati dell'analisi dei rischi, le raccomandazioni di controllo, le decisioni di controllo e i risultati dei controlli, nonché i diritti di accesso e trattamento di tali informazioni;
(b)le misure procedurali per l'utilizzazione o l'accesso transitorio ai sistemi di informazione doganale esistenti, le misure procedurali per la gestione dell'interoperabilità tra il centro doganale digitale dell'UE e altri sistemi;
(c)le misure procedurali relative all'applicazione dell'obbligo di comunicazione nel contesto dei controlli a posteriori e dei controlli casuali;
(d)le modalità di cooperazione, compreso lo scambio di informazioni, tra l'Autorità doganale dell'UE e altri istituti, organi e uffici specifici dell'Unione e altre autorità nazionali competenti;
(e)l'identificazione dell'autorità doganale responsabile nel caso di processi specifici di gestione dei rischi che possono riguardare uno o più Stati membri;
(f)gli aspetti procedurali dei controlli, compresi i controlli a posteriori, che riguardano più di uno Stato membro, e la messa a disposizione dei risultati dei prelievi di campioni e di altri controlli tra le autorità doganali interessate;
(g)le disposizioni sulla condivisione delle informazioni sui rischi tra le autorità doganali, l'Autorità doganale dell'UE e la Commissione;
(h)i settori di controllo prioritari comuni e i criteri e le norme comuni in materia di rischio di cui all'articolo 51, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 52, comprese le modalità per la loro applicazione urgente, ove necessario.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
2.Per imperativi motivi di urgenza legati a tali misure, comprese le modalità per la loro applicazione urgente per far fronte efficacemente a crisi o incidenti che possono comportare un rischio imminente per la sicurezza, e debitamente giustificati dalla necessità di aggiornare rapidamente la gestione comune dei rischi e di adeguare rapidamente lo scambio di informazioni, i criteri e le norme comuni in materia di rischio e i settori di controllo prioritari comuni all'evoluzione dei rischi, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 262, paragrafo 5.
Titolo V
VINCOLO DELLE MERCI A UN REGIME DOGANALE
Capo 1
Posizione doganale delle merci
Articolo 56
Presunzione di posizione doganale di merci unionali
1.Tutte le merci presenti nel territorio doganale dell'Unione sono considerate avere la posizione doganale di merci unionali, tranne quando sia stabilito che non sono merci unionali.
2.In casi specifici in cui non si applica la presunzione di cui al paragrafo 1 è necessario dimostrare la posizione doganale di merci unionali.
3.In casi specifici, le merci interamente ottenute nel territorio doganale dell'Unione non hanno la posizione doganale di merci unionali se ottenute da merci in custodia temporanea o vincolate al regime di transito esterno, deposito, ammissione temporanea o perfezionamento attivo.
4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento determinando:
(a)i casi specifici in cui non si applica la presunzione di cui al paragrafo 1;
(b)le condizioni per la concessione della facilitazione nella fornitura della prova della posizione doganale di merci unionali;
(c)i casi specifici in cui le merci di cui al paragrafo 3, non hanno la posizione doganale di merci unionali.
5.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la fornitura e la verifica della prova della posizione doganale di merci unionali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 57
Perdita della posizione doganale di merci unionali
Le merci unionali diventano non unionali quando:
(a)sono fatte uscire dal territorio doganale dell'Unione, sempre che non si applichino le norme sul transito interno;
(b)sono state vincolate al regime di transito esterno, di deposito o di perfezionamento attivo compatibilmente con la normativa doganale;
(c)sono state vincolate al regime dell'uso finale e successivamente vengono abbandonate allo Stato o vengono distrutte e restano i residui;
(d)
la dichiarazione di immissione in libera pratica è invalidata dopo lo svincolo delle merci.
Articolo 58
Merci unionali che escono temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione
1.Nei casi di cui all'articolo 112, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e), le merci conservano la loro posizione doganale di merci unionali solo se tale posizione è determinata a certe condizioni e nei modi stabiliti dalla normativa doganale.
2.In casi specifici le merci unionali possono circolare, senza essere soggette a regime doganale, da un punto all'altro del territorio doganale dell'Unione e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro posizione doganale.
3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando i casi specifici in cui la posizione doganale delle merci di cui al paragrafo 2 del presente articolo resta immutata.
Capo 2
Vincolo e svincolo
Articolo 59
Vincolo delle merci ad un regime doganale
1.Gli importatori, gli esportatori e i titolari del regime che intendono vincolare le merci a un regime doganale forniscono o mettono a disposizione i dati necessari per il regime in questione non appena disponibili e comunque prima dello svincolo delle merci.
2.Gli importatori presunti forniscono o mettono a disposizione le informazioni sulle vendite a distanza di beni da importare nel territorio doganale dell'Unione al più tardi il giorno successivo alla data di accettazione del pagamento e comunque prima dello svincolo delle merci.
3.In deroga al paragrafo 1, in circostanze debitamente giustificate connesse alla documentazione di accompagnamento o alla determinazione del valore finale delle merci, le autorità doganali possono autorizzare gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust & Check") a fornire parte dei dati, diversi dalle informazioni anticipate sul carico, dopo lo svincolo delle merci. L'importatore o l'esportatore fornisce le informazioni omesse entro un termine specifico.
4.Le merci sono vincolate al regime doganale all'atto dello svincolo. Salvo che sia altrimenti disposto, la data di svincolo è la data da usare per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale sono vincolate le merci e per tutte le altre formalità all'importazione o all'esportazione.
5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento determinando i dati e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i dati specifici che possono essere forniti dopo lo svincolo delle merci e i termini per la trasmissione di tali dati di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Articolo 60
Svincolo delle merci
1.Le autorità doganali responsabili del vincolo delle merci a un regime doganale a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, decidono in merito allo svincolo delle merci tenendo conto dei risultati dell'analisi dei rischi dei dati forniti dall'importatore o dall'esportatore e, se del caso, dei risultati di eventuali controlli.
2.Le merci sono svincolate quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(a)l'importatore o l'esportatore è responsabile delle merci;
(b)tutte le informazioni richieste dalle autorità doganali e le informazioni minime necessarie per il regime particolare sono state fornite o messe a disposizione delle autorità doganali;
(c) le condizioni per il vincolo delle merci al regime in questione conformemente agli articoli 88, 118, 132 e 135 sono soddisfatte;
(d)le merci non sono state selezionate per alcun controllo.
3.Le autorità doganali rifiutano lo svincolo nei seguenti casi:
(a)se le condizioni per il vincolo delle merci al regime in questione non sono soddisfatte, comprese le formalità non doganali dell'Unione di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2022/2399 applicabili alle merci;
(b)se dispongono di qualsiasi prova che le merci non sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, a meno che tale normativa non preveda la previa consultazione di altre autorità;
(c)se dispongono di prove che i dati forniti non sono esatti.
4.Le autorità doganali sospendono lo svincolo nei seguenti casi:
(a)hanno motivo di ritenere che le merci non siano conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali o che presentino un grave rischio per la salute e la vita delle persone, degli animali o delle piante o per l'ambiente, o per qualsiasi altro interesse pubblico, compreso un interesse finanziario; oppure
(b)se le altre autorità ne hanno fatto richiesta conformemente ad altre normative applicate dalle autorità doganali.
5.Se lo svincolo è stato sospeso conformemente al paragrafo 4, le autorità doganali consultano le altre autorità se lo richiedono le altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, e:
(a)rifiutano lo svincolo se le altre autorità ne hanno fatto richiesta conformemente ad altre normative applicate dalle autorità doganali; oppure
(b)svincolano le merci se non vi è motivo di ritenere che non siano stati rispettati altri requisiti e formalità previsti da altre normative applicate dalle autorità doganali in relazione a tale svincolo e:
i)le altre autorità hanno approvato lo svincolo, oppure
ii)le altre autorità non hanno risposto entro il termine stabilito dalle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, oppure
iii)le altre autorità notificano alle autorità doganali che occorre più tempo per valutare se le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, a condizione che non abbiano chiesto di mantenere la sospensione e che l'importatore o l'esportatore fornisca alle autorità doganali la piena tracciabilità di tali merci per 15 giorni a decorrere dalla notifica delle altre autorità o fino a quando le altre autorità abbiano valutato e comunicato l'esito dei loro controlli all'importatore o all'esportatore, se tale data è precedente. Le autorità doganali mettono la tracciabilità a disposizione delle altre autorità.
6.Fatte salve le altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, si considera che queste ultime abbiano svincolato le merci se non le hanno selezionate per un qualsiasi controllo entro un termine ragionevole dopo che:
(a)le merci dei presunti importatori sono arrivate nel territorio doganale dell'Unione; oppure
(b)le merci degli importatori sono arrivate alla loro destinazione finale; oppure
(c)l'esportatore ha trasmesso le informazioni pre-partenza.
7.Se le autorità doganali hanno sospeso lo svincolo delle merci a norma del paragrafo 4 o hanno rifiutato lo svincolo delle merci a norma del paragrafo 3 o del paragrafo 5, lettera a), esse registrano nel centro digitale doganale dell'UE la loro decisione e qualsiasi altra informazione, se del caso, richiesta dal diritto dell'Unione. Tali informazioni sono rese disponibili alle altre autorità doganali.
8.Se le autorità doganali hanno rifiutato lo svincolo delle merci a norma dei paragrafi 3 o 5:
(a)se le altre autorità non si sono opposte, le merci possono essere successivamente vincolate a un altro regime doganale con l'indicazione che erano state precedentemente rifiutate per un altro regime doganale;
(b)se le altre autorità si sono opposte al vincolo delle merci a uno o più regimi doganali, le autorità doganali registrano tale informazione nel centro digitale doganale dell'UE e agiscono di conseguenza.
9.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando i termini ragionevoli di cui al paragrafo 6 del presente articolo.
Articolo 61
Svincolo delle merci per conto delle autorità doganali da parte di operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check")
1.In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, le autorità doganali possono autorizzare gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") a svincolare le merci per loro conto al ricevimento delle stesse presso la sede di attività dell'importatore, del proprietario o del destinatario o alla spedizione dalla sede di attività dell'esportatore, del proprietario o dello speditore, a condizione che i dati necessari per il regime pertinente e le informazioni in tempo reale sull'arrivo o sulla spedizione delle merci siano forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione.
2.Fatto salvo l'articolo 43, le autorità doganali possono autorizzare gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") a effettuare determinati controlli sulle merci sotto vigilanza doganale. In tali casi, se le merci sono soggette ad altre normative applicate dalle autorità doganali, queste ultime consultano le altre autorità prima di concedere tale autorizzazione e possono concordare con esse un piano di controllo.
3.Se l'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") di cui al paragrafo 2 ha motivo di ritenere che le merci non siano conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, ne informa immediatamente le autorità doganali e, se del caso, le altre autorità. In tal caso le autorità doganali decidono in merito allo svincolo.
4.Le autorità doganali possono chiedere in qualsiasi momento agli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") di presentare le merci ai fini di un controllo in un ufficio doganale o nel luogo in cui le merci dovevano essere svincolate.
5.Qualora le autorità doganali abbiano individuato un nuovo grave rischio finanziario o un'altra situazione specifica in relazione a un'autorizzazione di svincolo per loro conto, esse possono sospendere la capacità di svincolo per loro conto per un determinato periodo di tempo e informarne l'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"). In tali casi le autorità doganali decidono in merito allo svincolo delle merci.
Articolo 62
Modifica e invalidamento delle informazioni relative al vincolo delle merci a un regime doganale
1.L'importatore e l'esportatore modificano uno o più dati forniti ai fini del vincolo delle merci a un regime doganale se vengono a conoscenza di modifiche nelle informazioni pertinenti delle loro scritture o quando l'autorità doganale dà loro istruzione di farlo o notifica loro un problema per quanto riguarda l'esattezza, la completezza o la qualità dei dati, salvo se le autorità doganali hanno comunicato che intendono esaminare le merci o che hanno appurato che i dati forniti sono inesatti o che le merci sono già state presentate in dogana.
2.L'importatore e l'esportatore invalidano i dati forniti ai fini del vincolo delle merci a un regime doganale non appena vengono a conoscenza del fatto che le merci non saranno introdotte nel territorio doganale dell'Unione o non ne usciranno. Le autorità doganali invalidano i dati forniti ai fini del vincolo delle merci a un regime doganale se, trascorsi 200 giorni dalla data in cui le informazioni sono state fornite o messe a disposizione, le merci non sono state introdotte nel territorio doganale dell'Unione o non ne sono uscite.
3.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per modificare e invalidare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Capo 3
Disposizioni transitorie
Articolo 63
Dichiarazione doganale delle merci
1.Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 4, tutte le merci destinate ad essere vincolate a un regime doganale sono oggetto di una dichiarazione doganale appropriata per il regime in questione.
2.A decorrere dalla data di cui all'articolo 265, paragrafo 4, gli importatori, gli esportatori e i titolari del regime di transito possono, ai fini del vincolo delle merci a un regime doganale, presentare una dichiarazione doganale o fornire o mettere a disposizione le informazioni pertinenti per il regime in questione utilizzando il centro digitale doganale dell'UE. A decorrere dalla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, gli importatori, gli esportatori e i titolari del regime di transito fornisco o mettono a disposizione, ai fini del vincolo delle merci a un regime doganale, le informazioni pertinenti per il regime in questione utilizzando il centro digitale doganale dell'UE.
3.In specifici casi una dichiarazione doganale può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
4.La dichiarazione doganale è presentata, a seconda dei casi:
(a)presso l'ufficio doganale responsabile del luogo di primo arrivo delle merci nel territorio doganale dell'Unione; oppure
(b)presso l'ufficio doganale responsabile del luogo di scarico delle merci in arrivo via mare o per via aerea;
(c)presso l'ufficio doganale di destinazione del regime di transito se le merci sono entrate nel territorio doganale dell'Unione vincolate a un regime di transito;
(d)
presso l'ufficio doganale responsabile del luogo in cui si trovano le merci destinate a essere vincolate a un regime di transito;
(e)presso l'ufficio doganale responsabile del luogo di stabilimento dell'operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali che è autorizzato ad applicare lo sdoganamento centralizzato;
(f)presso l'ufficio doganale responsabile del luogo in cui si trovano le merci destinate ad uscire dal territorio doganale dell'Unione.
5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando i casi specifici in cui una dichiarazione doganale può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
6.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione:
(a)la procedura per la presentazione della dichiarazione doganale nei casi di cui al paragrafo 3;
(b)le norme per la determinazione degli uffici doganali competenti diversi da quello di cui al paragrafo 4, compresi gli uffici doganali di entrata e di uscita.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 64
Dichiarazione doganale normale
1.Le dichiarazioni doganali normali contengono tutte le indicazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci.
2.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura per la presentazione della dichiarazione doganale normale di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 65
Dichiarazione semplificata
1.Fino alla data stabilita all'articolo 265, paragrafo 3, le autorità doganali possono accettare che una persona ottenga il vincolo delle merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata che può omettere talune indicazioni o i documenti di accompagnamento menzionati all'articolo 40.
2.Fino alla data stabilita all'articolo 265, paragrafo 4, le autorità doganali possono autorizzare il regolare ricorso a una dichiarazione semplificata.
3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura relativa alla presentazione di una dichiarazione semplificata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 66
Dichiarazione complementare
1.In caso di dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 65 o di iscrizione nelle scritture del dichiarante a norma dell'articolo 73, il dichiarante presenta presso l'ufficio doganale competente, entro un termine specifico, una dichiarazione complementare contenente le indicazioni necessarie per il regime doganale in questione.
In caso di dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 65 i documenti di accompagnamento necessari sono in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali entro un termine specifico.
La dichiarazione complementare può avere carattere globale, periodico o riepilogativo.
2.L'obbligo di presentare una dichiarazione complementare è oggetto di esonero nei seguenti casi:
(a)se le merci sono vincolate a un regime di deposito doganale;
(b)in altri casi specifici.
3.Le autorità doganali possono non esigere la presentazione di una dichiarazione complementare se si applicano le seguenti condizioni:
(a)la dichiarazione semplificata concerne merci il cui valore e la cui quantità sono al di sotto della soglia statistica;
(b)la dichiarazione semplificata contiene già tutte le informazioni necessarie per il regime doganale interessato;
(c)la dichiarazione semplificata non è eseguita mediante iscrizione nelle scritture del dichiarante.
4.La dichiarazione semplificata di cui all'articolo 65, o l'iscrizione nelle scritture del dichiarante di cui all'articolo 73, e la dichiarazione complementare sono considerate costituire uno strumento unico ed indivisibile che ha effetto a decorrere, rispettivamente, dalla data di accettazione della dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 69 e dalla data in cui le merci sono iscritte nelle scritture del dichiarante.
5.Il luogo in cui la dichiarazione complementare è presentata si considera, ai fini dell'articolo 169, essere il luogo in cui è stata presentata la dichiarazione doganale.
6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento specificando:
(a)il termine specifico di cui al paragrafo 1, primo comma, entro il quale deve essere presentata la dichiarazione complementare;
(b)il termine specifico di cui al paragrafo 1, secondo comma, entro il quale i documenti di accompagnamento devono essere in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali;
(c)i casi specifici in cui l'obbligo di presentare una dichiarazione complementare è oggetto di esonero ai sensi del paragrafo 2, lettera b).
7.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la presentazione della dichiarazione complementare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 67
Presentazione di una dichiarazione doganale
1.Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, fatto salvo l'articolo 66, paragrafo 1, la dichiarazione doganale può essere presentata da qualsiasi persona che sia in grado di fornire tutte le informazioni richieste per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. Tale persona deve inoltre essere in grado di presentare o far presentare le merci in questione in dogana.
Tuttavia, qualora l'accettazione di una dichiarazione doganale implichi obblighi particolari per una determinata persona, tale dichiarazione è presentata da tale persona o dal suo rappresentante.
2.In deroga al paragrafo 1, primo comma, la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci da importare nel territorio doganale dell'Unione nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE per le vendite a distanza è presentata da o per conto dell'importatore presunto.
3.Il dichiarante deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione.
4.In deroga al paragrafo 3, la condizione di stabilimento nel territorio doganale dell'Unione non è richiesta:
(a)alle persone che presentano una dichiarazione doganale di transito o di ammissione temporanea,
(b)alle persone che presentano una dichiarazione doganale a titolo occasionale, anche a fini di uso finale o di perfezionamento attivo, purché le autorità doganali lo ritengano giustificato;
(c)alle persone che sono stabilite in un paese il cui territorio è adiacente al territorio doganale dell'Unione e che presentano le merci cui fa riferimento la dichiarazione doganale a un ufficio doganale di frontiera dell'Unione adiacente a tale paese, a condizione che il paese nel quale sono stabilite le persone conceda mutui benefici alle persone stabilite nel territorio doganale dell'Unione;
(d)agli importatori presunti che intervengono nella vendita a distanza di beni nell'ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE che devono essere importati nel territorio doganale dell'Unione, a condizione che designino un rappresentante indiretto.
5.Le dichiarazioni doganali sono autenticate.
Articolo 68
Presentazione di una dichiarazione doganale prima della presentazione delle merci
1.Una dichiarazione doganale può essere presentata prima della presentazione prevista delle merci in dogana. Se le merci non sono presentate entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione doganale, si considera che detta dichiarazione non sia stata presentata.
2.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la presentazione della dichiarazione doganale di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 69
Accettazione di una dichiarazione doganale
1.Le dichiarazioni doganali rispondenti alle condizioni stabilite nel presente capo e nell'articolo 40 sono accettate immediatamente dalle autorità doganali se le merci cui si riferiscono sono state presentate in dogana.
2.Salvo che sia altrimenti disposto, la data di accettazione della dichiarazione doganale da parte delle autorità doganali è la data da usare per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci e per tutte le altre formalità all'importazione o all'esportazione.
3.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per l'accettazione di una dichiarazione doganale, compresa l'applicazione di tali norme nei casi di cui all'articolo 72. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 70
Modifica della dichiarazione doganale
1.Su sua richiesta, il dichiarante è autorizzato a modificare una o più indicazioni della dichiarazione doganale dopo l'accettazione di quest'ultima da parte delle autorità doganali. La modifica non può far diventare oggetto della dichiarazione doganale merci diverse da quelle che ne costituivano l'oggetto iniziale.
2.Tuttavia siffatte modifiche non possono più essere autorizzate se la richiesta è fatta dopo che le autorità doganali:
(a)hanno informato il dichiarante che intendono procedere all'esame delle merci;
(b)hanno stabilito che le indicazioni della dichiarazione doganale sono inesatte;
(c)hanno svincolato le merci.
3.Su richiesta del dichiarante, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione doganale, la modifica della stessa può essere autorizzata dopo lo svincolo delle merci per consentire al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione.
4.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura per modificare la dichiarazione doganale dopo lo svincolo delle merci conformemente al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 71
Invalidamento della dichiarazione doganale
1.Su richiesta del dichiarante, le autorità doganali invalidano una dichiarazione doganale già accettata quando:
(a)sono certe che le merci saranno vincolate immediatamente a un regime doganale; o
(b)sono certe che, in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo delle merci al regime doganale per il quale sono state dichiarate.
Tuttavia, se le autorità doganali hanno informato il dichiarante che intendono procedere all'esame delle merci, la richiesta di invalidare la dichiarazione doganale può essere accolta solo dopo tale esame.
2.In deroga al paragrafo 1, in casi specifici la dichiarazione doganale può essere invalidata dalle autorità doganali senza previa richiesta del dichiarante.
3.Salvo che sia altrimenti disposto, una volta concesso lo svincolo delle merci, la dichiarazione doganale non può più essere invalidata.
4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando i casi specifici in cui la dichiarazione doganale è invalidata dalle autorità doganali di cui al paragrafo 2 del presente articolo e dopo lo svincolo delle merci di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura per invalidare la dichiarazione doganale dopo lo svincolo delle merci di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 72
Sdoganamento centralizzato
1.Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 4, su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare, presso un ufficio doganale competente per il luogo in cui è stabilita, una dichiarazione doganale per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale.
Si può derogare al requisito per l'autorizzazione di cui al primo comma se la dichiarazione doganale è presentata e le merci sono presentate agli uffici doganali sotto la responsabilità di un'unica autorità doganale.
2.Il richiedente l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a).
3. L'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione doganale:
(a)vigila che le merci siano vincolate al regime doganale in questione;
(b)effettua i controlli doganali per la verifica della dichiarazione doganale;
(c)
se del caso, chiede che l'ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci effettui determinati controlli doganali per la verifica della dichiarazione doganale; e
(d)espleta le formalità doganali per la riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'eventuale obbligazione doganale.
4.L'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione doganale e quello presso il quale sono presentate le merci si scambiano le informazioni necessarie per la verifica della dichiarazione doganale e per lo svincolo delle merci.
5.L'ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci effettua, fatti salvi i propri controlli riguardanti le merci che entrano o escono dal territorio doganale dell'Unione, i controlli doganali di cui al paragrafo 3, lettera c), e fornisce all'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione doganale i risultati di tali controlli.
6.L'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione doganale svincola le merci tenendo conto:
(a)dei risultati dei propri controlli per la verifica della dichiarazione doganale;
(b)dei risultati dei controlli effettuati dall'ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci per la verifica della dichiarazione doganale e dei controlli riguardanti le merci che entrano o escono dal territorio doganale dell'Unione.
7.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo.
8.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura per lo sdoganamento centralizzato di cui al presente articolo, compresi le formalità e i controlli doganali pertinenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 73
Iscrizione nelle scritture del dichiarante
1.Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 4, su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare una dichiarazione doganale, compresa una dichiarazione semplificata, sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante a condizione che le indicazioni di tale dichiarazione siano a disposizione delle suddette autorità nel sistema elettronico del dichiarante al momento della presentazione della dichiarazione doganale sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante.
2.La dichiarazione doganale si ritiene accettata al momento dell'iscrizione delle merci nelle scritture.
3.Le autorità doganali possono, su richiesta, esonerare dall'obbligo di presentazione delle merci. In tal caso si considera che le merci siano state svincolate al momento dell'iscrizione nelle scritture del dichiarante.
Tale esonero può essere concesso se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a)il dichiarante è un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a);
(b)la natura e il flusso delle merci interessate lo giustificano e sono noti all'autorità doganale;
(c)l'ufficio doganale di controllo ha accesso a tutte le informazioni che ritiene necessarie per consentirgli di esercitare, se necessario, il suo diritto di esaminare le merci;
(d)al momento dell'iscrizione nelle scritture, le merci non sono più soggette ad altre normative applicate dalle autorità doganali, salvo sia altrimenti disposto nell'autorizzazione.
Tuttavia l'ufficio doganale di controllo può chiedere, in situazioni specifiche, che siano presentate le merci.
4.Le condizioni alle quali è consentito lo svincolo delle merci sono enunciate nell'autorizzazione.
5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
6.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali relative all'iscrizione nelle scritture del dichiarante, comprese le formalità e i controlli doganali pertinenti, e all'esenzione dall'obbligo di presentare le merci di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 74
Cessazione della validità
Le autorizzazioni per le dichiarazioni semplificate, lo sdoganamento centralizzato e l'iscrizione nelle scritture del dichiarante scadono alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3.
Capo 4
Rimozione delle merci
Articolo 75
Rimozione delle merci
Qualora, per un motivo qualsiasi, le merci non possano essere mantenute in custodia temporanea, le autorità doganali adottano senza indugio ogni misura necessaria per rimuovere tali merci conformemente agli articoli 76, 77 e 78.
Articolo 76
Distruzione delle merci
1.Qualora abbiano ragionevoli motivi, le autorità doganali possono esigere la distruzione delle merci che sono state loro presentate. Esse ne informano di conseguenza l'importatore, l'esportatore e il titolare delle merci. Le spese relative alla distruzione delle merci sono a carico dell'importatore o dell'esportatore.
2.Se la distruzione deve essere effettuata sotto la responsabilità del titolare di una decisione relativa a un diritto di proprietà intellettuale, ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, essa deve essere effettuata dalle autorità doganali o sotto la loro vigilanza.
3.Se lo ritengono necessario e proporzionato, le autorità doganali possono sequestrare e distruggere o rendere altrimenti inutilizzabile un prodotto che non è stato loro presentato e che presenta un rischio per la salute e la sicurezza degli utilizzatori finali. Le spese relative a tali misure sono a carico dell'importatore o dell'esportatore.
4.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura relativa alla distruzione delle merci. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 77
Misure che devono prendere le autorità doganali
1.Le autorità doganali prendono tutte le misure necessarie, compresa la confisca, la vendita, la donazione a scopi umanitari o la distruzione, per rimuovere le merci nei casi seguenti:
(a)qualora non sia stato osservato uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all'introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell'Unione o le merci siano state sottratte alla vigilanza doganale;
(b)quando le merci non possono essere svincolate per una delle ragioni seguenti:
i)non è stato possibile per motivi imputabili all'operatore intraprenderne o proseguirne l'esame nel termine prescritto dalle autorità doganali;
ii)non sono stati i forniti i documenti alla cui presentazione è subordinato il vincolo delle merci al regime doganale chiesto o il loro svincolo ai fini di tale regime;
iii)i dazi all'importazione o all'esportazione, a seconda dei casi, che avrebbero dovuto essere pagati o garantiti non lo sono stati nel termine prescritto;
iv)le merci non soddisfano le condizioni per lo svincolo di cui all'articolo 60;
(c)quando le merci non sono state ritirate entro un termine ragionevole dopo il loro svincolo;
(d)quando dopo lo svincolo le merci sono risultate non conformi alle condizioni per la concessione dello stesso; oppure
(e)quando le merci sono abbandonate allo Stato conformemente all'articolo 78.
2.Le merci non unionali che sono state abbandonate allo Stato, sequestrate o confiscate si considerano vincolate al regime di deposito doganale. Esse sono iscritte nei registri del gestore del deposito doganale o, se sono detenute dalle autorità doganali, nei registri di queste ultime.
Se le autorità doganali hanno già ricevuto dati sulle merci da distruggere, abbandonare allo Stato, sequestrare o confiscare, i registri fanno riferimento a tali dati.
3.I costi delle misure di cui al paragrafo 1 sono a carico:
(a)del trasportatore, dell'importatore o del titolare del regime di transito o delle persone che hanno sottratto le merci alla vigilanza doganale, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a);
(b)dell'importatore, dell'esportatore o del titolare del regime di transito nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d);
(c)della persona che abbandona le merci allo Stato, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e).
4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni e la procedura per la confisca delle merci.
5.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la procedura per la vendita delle merci da parte delle autorità doganali di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 78
Abbandono
1.Le merci non unionali e le merci in regime di uso finale possono, con il permesso preliminare delle autorità doganali, essere abbandonate allo Stato dal titolare del regime o, se del caso, dal titolare delle merci.
2.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura relativa all'abbandono delle merci allo Stato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Titolo VI
MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE
Capo 1
Informazioni anticipate sul carico
Articolo 79
Entrata delle merci
Le merci possono entrare nel territorio doganale dell'Unione solo se il trasportatore o altre persone hanno fornito alle autorità doganali competenti o messo loro a disposizione le informazioni anticipate sul carico di cui all'articolo 80.
Articolo 80
Informazioni anticipate sul carico
1.I trasportatori che introducono merci nel territorio doganale dell'Unione forniscono all'ufficio doganale di prima entrata previsto o mettono a sua disposizione, entro determinati termini, informazioni anticipate sul carico relative a ciascuna spedizione.
2.Le informazioni anticipate sul carico comprendono almeno l'importatore responsabile delle merci, il riferimento unico della spedizione, lo speditore, il destinatario, una descrizione delle merci, la classificazione tariffaria, il valore, i dati relativi all'itinerario nonché la natura e l'identificazione del mezzo di trasporto che trasporta le merci e le spese di trasporto. Le informazioni anticipate sul carico sono fornite prima dell'arrivo delle merci nel territorio doganale dell'Unione.
3.L'importatore può fornire parte delle informazioni anticipate sul carico entro i termini specificati conformemente al paragrafo 1. Se l'importatore ha già fornito o messo a disposizione parte delle informazioni anticipate sul carico richieste, il trasportatore collega le proprie informazioni supplementari alle informazioni dell'importatore.
4.L'importatore è informato se un trasportatore collega le informazioni relative a una spedizione alle sue precedenti informazioni.
5.In casi specifici, qualora tutte le informazioni anticipate sul carico di cui ai paragrafi 1 e 2 non possano essere ottenute dal trasportatore o dall'importatore, altre persone in possesso di tali informazioni e dei diritti adeguati a fornirle possono essere tenute a fornirle.
6.L'obbligo di cui al paragrafo 1 è oggetto di esonero:
(a)per i mezzi di trasporto e le merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale dell'Unione senza fare scalo all'interno di tale territorio;
(b)nei casi in cui merci non unionali siano introdotte nel territorio doganale dell'Unione dopo essere uscite temporaneamente da tale territorio per via marittima o aerea essendo state trasportate in linea diretta, senza scalo fuori dal territorio doganale dell'Unione; e
(c)in altri casi ove debitamente giustificato dal tipo di merci o di traffico, oppure ove richiesto da accordi internazionali.
7.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento specificando:
(a)l'ufficio doganale di prima entrata previsto di cui al paragrafo 1;
(b)i dati supplementari da comunicare come informazioni anticipate sul carico di cui al paragrafo 2;
(c)i termini di cui ai paragrafi 1 e 3;
(d)i casi specifici e le altre persone che possono essere tenute a fornire informazioni anticipate sul carico di cui al paragrafo 5;
(e)i casi in cui l'obbligo di fornire o mettere a disposizione informazioni anticipate sul carico è oggetto di esonero debitamente giustificato dal tipo di merci o di traffico di cui al paragrafo 6, lettera c);
(f)le condizioni alle quali una persona che fornisce o mette a disposizione informazioni può restringere la visibilità della sua identificazione a una o più altre persone che presentano anch'esse informazioni, fatto salvo l'uso di tutte le informazioni ai fini della vigilanza doganale.
8.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura per la fornitura e il ricevimento delle informazioni anticipate sul carico di cui ai paragrafi da 1 a 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
9.Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, la dichiarazione sommaria di entrata è considerata come informazioni anticipate sul carico.
Articolo 81
Analisi dei rischi relativa alle informazioni anticipate sul carico
1.Fatte salve le attività dell'Autorità doganale dell'UE di cui al titolo XII, l'ufficio doganale di prima entrata garantisce, entro un termine specifico, che sia effettuata un'analisi dei rischi, principalmente a fini di sicurezza e, ove possibile, per altri fini, sulla base delle informazioni anticipate sul carico e di altre informazioni fornite o messe a disposizione attraverso il centro doganale digitale dell'UE e adotta le misure necessarie sulla base dei risultati di tale analisi dei rischi.
2.L'ufficio doganale di prima entrata può adottare le opportune misure di attenuazione, tra cui:
(a)dare istruzione al trasportatore di non caricare o trasportare le merci;
(b)richiedere informazioni o azioni supplementari;
(c)individuare le situazioni in cui può essere opportuno un intervento di un'altra autorità doganale;
(d)raccomandare il luogo e le misure più appropriati per effettuare un controllo.
3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo261 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i termini entro i quali deve essere effettuata l'analisi dei rischi e devono essere adottate le misure necessarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché le misure di attenuazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4.Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, l'analisi dei rischi è effettuata sulla base della dichiarazione sommaria di entrata.
Articolo 82
Modifica e invalidamento delle informazioni anticipate sul carico
1.Il trasportatore informa le autorità doganali interessate delle deviazioni che modificano l'itinerario del carico quale notificato nelle informazioni preliminari sul carico.
2.L'importatore e il trasportatore modificano uno o più dati delle informazioni anticipate sul carico se vengono a conoscenza di modifiche delle informazioni pertinenti nelle loro scritture o quando l'autorità doganale chiede loro o dà loro istruzione di farlo a causa di un problema di esattezza, completezza o qualità dei dati, salvo se le autorità doganali abbiano comunicato al trasportatore che intendono esaminare le merci o che hanno accertato che le informazioni anticipate sul carico sono inesatte o che le merci sono già state presentate in dogana.
3.Il trasportatore invalida quanto prima le informazioni anticipate sul carico relative alle merci che non sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione. Le autorità doganali invalidano le informazioni anticipate sul carico relative a tali merci dopo 200 giorni a decorrere dalla data in cui le informazioni sono state fornite o messe a disposizione.
4.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura per modificare le informazioni anticipate sul carico di cui al paragrafo 2 e per invalidare le informazioni anticipate sul carico di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 83
Notifica dell'arrivo
1.Il trasportatore notifica l'arrivo del mezzo di trasporto che entra nel territorio doganale dell'Unione e delle spedizioni ivi contenute all'ufficio doganale di prima entrata effettivo.
2.In casi specifici in cui non tutti i dati relativi alle spedizioni possono essere ottenuti dal trasportatore, un trasportatore successivo o altre persone in possesso di tali dati e legittimate a fornirli possono essere tenuti a notificare l'arrivo delle spedizioni all'ufficio doganale di prima entrata effettivo.
3.Le informazioni sull'arrivo del mezzo di trasporto e delle spedizioni possono essere fornite alle autorità doganali o messe a loro disposizione attraverso mezzi diversi dal centro doganale digitale dell'UE. In tali casi le informazioni fornite o rese disponibili tramite questi altri mezzi sono trasferite al centro doganale digitale dell'UE.
4.Se l'arrivo del mezzo di trasporto e delle spedizioni ivi contenute non è contemplato dalla notifica di cui al paragrafo 1, il trasportatore notifica l'arrivo delle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea nel porto o nell'aeroporto in cui sono scaricate o trasbordate.
5.In deroga al paragrafo 4, il trasportatore non notifica le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione che sono scaricate e ricaricate sullo stesso mezzo di trasporto durante il tragitto in questione per permettere di scaricare o caricare altre merci nello stesso porto o aeroporto.
6.Il trasportatore non scarica, nel territorio doganale dell'Unione, le merci per le quali non sono state fornite o messe a disposizione delle autorità doganali informazioni anticipate minime sulle merci, salvo qualora le autorità doganali abbiano chiesto al trasportatore di presentarle conformemente all'articolo 85.
7.In deroga al paragrafo 6, in caso di pericolo imminente che richieda lo scarico immediato della totalità o di una parte delle merci, le autorità doganali possono consentire al trasportatore di scaricare le merci.
8.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento determinando i casi specifici di cui al paragrafo 2 e le altre persone che possono essere tenute a notificare l'arrivo delle spedizioni all'ufficio doganale di prima entrata effettivo.
9.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura relativa alla notifica di arrivo di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 84
Trasporto fino al luogo appropriato
1.Il trasportatore che introduce le merci nel territorio doganale dell'Unione le trasporta senza indugio, seguendo la via indicata dalle autorità doganali e conformemente alle loro eventuali istruzioni, all'ufficio doganale designato dalle autorità doganali, o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da dette autorità.
2.Qualora, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, i trasportatori non possano adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1, essi informano senza indugio le autorità doganali della situazione e dell'ubicazione precisa delle merci.
3.Le autorità doganali stabiliscono le misure da prendere per permettere la vigilanza doganale delle merci di cui al paragrafo 1, o della nave o dell'aeromobile e delle merci che si trovano a bordo nei casi di cui al paragrafo 2, e per garantire, all'occorrenza, che siano successivamente trasportate ad un ufficio doganale o in altro luogo da esse designato o autorizzato o in una zona franca.
4.L'introduzione delle merci in una zona franca viene effettuata direttamente, per via marittima o aerea, oppure, se per via terrestre, senza attraversamento di un'altra parte del territorio doganale dell'Unione, quando la zona franca è contigua alla frontiera terrestre tra uno Stato membro e un paese terzo.
5.L'autorità doganale può sottoporre a controlli doganali le merci che si trovano ancora al di fuori del territorio doganale dell'Unione, in seguito a un accordo concluso con il paese terzo interessato. Le autorità doganali trattano tali merci allo stesso modo delle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione.
6.In deroga ai paragrafi 1 e 2, norme speciali possono applicarsi alle merci trasportate nelle zone di frontiera o in gasdotti o via cavo, al traffico di importanza economica trascurabile o alle merci trasportate dai viaggiatori, sempre che la vigilanza doganale e le possibilità di controllo doganale non ne risultino compromesse.
7.Il paragrafo 1 non si applica ai mezzi di trasporto e alle merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale dell'Unione senza fare scalo all'interno di tale territorio.
8.Gli articoli 83 e 85 non si applicano nei casi in cui le merci unionali che circolano senza che muti la loro posizione doganale a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, siano introdotte nel territorio doganale dell'Unione dopo essere uscite temporaneamente da tale territorio per via marittima o aerea essendo state trasportate in linea diretta, senza scalo fuori dal territorio doganale dell'Unione.
Articolo 85
Presentazione in dogana
1.Se le autorità doganali o altre normative applicate dalle autorità doganali lo richiedono, il trasportatore presenta in dogana le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione al loro arrivo all'ufficio doganale designato o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dalle autorità doganali o nella zona franca.
2.Le autorità doganali chiedono al trasportatore di presentare le merci e di fornire le informazioni anticipate sulle merci di cui all'articolo 80, qualora tali informazioni non siano state fornite in una fase precedente.
3.Le merci presentate in dogana non possono essere rimosse dal luogo in cui sono state presentate senza l'autorizzazione delle autorità doganali.
3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le condizioni per stabilire e approvare i luoghi diversi dall'ufficio doganale designato di cui al paragrafo 1.
4.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la procedura concernente la presentazione delle merci in dogana di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 86
Custodia temporanea delle merci
11.Le merci non unionali sono in custodia temporanea dal momento in cui il trasportatore ne notifica l'arrivo nel territorio doganale dell'Unione fino al momento in cui sono vincolate a un regime doganale o fino a quando le autorità doganali regolarizzano la loro situazione conformemente al paragrafo 6.
12.Le merci che arrivano nel territorio doganale in transito si trovano in custodia temporanea dopo essere state presentate all'ufficio doganale di destinazione nel territorio doganale dell'Unione conformemente alle norme che disciplinano il regime di transito di cui al titolo VIII, capo 2, fino a quando non sono vincolate a un altro regime doganale o fino a quando le autorità doganali non regolarizzano la loro situazione conformemente al paragrafo 6.
13.Le merci in custodia temporanea sono immagazzinate unicamente in depositi doganali o, ove giustificato, in altri luoghi designati o approvati dalle autorità doganali.
14.Il gestore del deposito doganale o della struttura di deposito per la custodia temporanea conserva le merci in custodia temporanea, ma non ne modifica né l'aspetto né le caratteristiche tecniche.
15.Le merci non unionali in custodia temporanea sono vincolate a un regime doganale entro tre giorni dalla notifica del loro arrivo o entro sei giorni dalla notifica del loro arrivo nel caso di un destinatario autorizzato di cui all'articolo 116, paragrafo 4, lettera b), a meno che le autorità doganali non richiedano che le merci siano presentate. In casi eccezionali tale termine può essere prorogato.
16.Qualora, per un motivo debitamente giustificato, le merci non possano essere mantenute in custodia temporanea, le autorità doganali adottano senza indugio ogni misura necessaria per rimuovere tali merci conformemente al capo 4 del presente titolo.
17.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni per designare o approvare i luoghi di cui al paragrafo 3 del presente articolo e i casi in cui i termini di cui al paragrafo 5 del presente articolo possono essere prorogati.
Articolo 87
Disposizione transitoria relativa alle autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea
Entro la data stabilita all'articolo 265, paragrafo3, le autorità doganali riesaminano le autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea al fine di verificare se ai loro titolari possa essere concessa un'autorizzazione per il deposito doganale. In caso contrario, le autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea sono revocate.
Capo 2
Immissione in libera pratica
Articolo 88
Ambito di applicazione e effetto
1.Le merci non unionali destinate ad essere immesse sul mercato dell'Unione o destinate all'uso o al consumo privato nell'ambito del territorio doganale dell'Unione sono vincolate al regime di immissione in libera pratica.
2.L'immissione in libera pratica non è considerata una prova di conformità con le altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali.
3.Le condizioni per vincolare le merci all'immissione in libera pratica sono le seguenti:
(a)i dati richiesti sono stati forniti o messi a disposizione delle autorità doganali e comprendono almeno l'importatore responsabile delle merci, il venditore, l'acquirente, il fabbricante, il fornitore del prodotto se diverso dal fabbricante, l'operatore economico responsabile nell'Unione a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 e dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2023/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, il valore, l'origine, la classificazione tariffaria e una descrizione delle merci, il riferimento unico della spedizione e la sua ubicazione, nonché l'elenco delle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali;
(b)tutti i dazi all'importazione o gli altri oneri dovuti, compresi i dazi antidumping, i dazi compensativi o le misure di salvaguardia, sono pagati o garantiti, a meno che le merci siano oggetto di una richiesta di prelievo nell'ambito di un contingente tariffario o che l'importatore sia un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check");
(c)le merci sono arrivate nel territorio doganale dell'Unione; e
(d)le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali.
4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare e modificare il presente regolamento determinando i dati forniti o messi a disposizione delle autorità doganali per il vincolo delle merci al regime di immissione in libera pratica di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo.
Articolo 89
Applicazione delle misure di politica commerciale al perfezionamento attivo e passivo
1.Qualora siano messi in libera pratica prodotti trasformati ottenuti nell'ambito del perfezionamento attivo e l'importo del dazio all'importazione sia calcolato conformemente all'articolo 168, paragrafo3, le misure di politica commerciale da applicare sono quelle relative all'immissione in libera pratica delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo.
2.Il paragrafo 1 non si applica ai rottami e ai residui.
3.Qualora siano messi in libera pratica prodotti trasformati ottenuti nell'ambito del perfezionamento attivo e l'importo del dazio all'importazione sia calcolato conformemente all'articolo 167, paragrafo 1, le misure di politica commerciale applicabili a tali merci si applicano solo se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo sono soggette a dette misure.
4.Le misure di politica commerciale non si applicano ai prodotti trasformati immessi in libera pratica a seguito di perfezionamento passivo se:
(a)i prodotti trasformati mantengono la loro origine unionale ai sensi dell'articolo 148;
(b)il perfezionamento passivo comprende la riparazione, incluso il sistema degli scambi standard di cui all'articolo 143; oppure
(c)il perfezionamento passivo interviene successivamente ad altre operazioni di perfezionamento ai sensi dell'articolo 139.
Capo 3
Esenzione dai dazi all'importazione
Articolo 90
Ambito di applicazione e effetto
1.Le merci non unionali che, dopo essere state inizialmente esportate come merci unionali dal territorio doganale dell'Unione, vi sono reintrodotte entro tre anni e sono dichiarate per l'immissione in libera pratica sono esentate dai dazi all'importazione, su richiesta della persona interessata.
Il primo comma si applica anche quando le merci in reintroduzione costituiscono soltanto una frazione delle merci precedentemente esportate fuori del territorio doganale dell'Unione.
2.Il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 può essere superato per tener conto di circostanze particolari.
3.Se, anteriormente alla loro esportazione dal territorio doganale dell'Unione, le merci in reintroduzione erano state immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione ridotto a causa di un particolare uso finale, l'esenzione di cui al paragrafo 1 è accordata soltanto se esse devono essere immesse in libera pratica per lo stesso uso finale.
Se l'uso finale per il quale le merci in questione devono essere immesse in libera pratica non è più lo stesso, l'importo del dazio all'importazione viene ridotto dell'importo eventualmente riscosso sulle merci all'atto della loro prima immissione in libera pratica. Se quest'ultimo importo è superiore a quello applicato all'immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione, non viene concesso alcun rimborso.
4.I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano alle merci unionali che hanno perso la loro posizione doganale a norma dell'articolo 57 e che vengono successivamente immesse in libera pratica.
5.L'esenzione dai dazi all'importazione è concessa unicamente se le merci vengono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate.
6.L'esenzione dai dazi all'importazione è accompagnata da informazioni attestanti che le condizioni per l'esenzione sono soddisfatte.
7.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando i casi in cui le merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
8.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura relativa alla comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 91
Merci che beneficiano delle misure stabilite dalla politica agricola comune
1.L'esenzione dai dazi all'importazione di cui all'articolo 90 non è concessa per le merci beneficiarie di misure stabilite dalla politica agricola comune che ne comportino l'esportazione dal territorio doganale dell'Unione, salvo che sia altrimenti disposto in casi specifici.
2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando i casi specifici di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 92
Merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo
1.L'articolo 90 si applica ai prodotti trasformati inizialmente riesportati dal territorio doganale dell'Unione dopo essere stati vincolati al regime di perfezionamento attivo.
2.Su richiesta dell'importatore, che deve fornire le informazioni necessarie, l'importo dei dazi all'importazione sulle merci di cui al paragrafo 1 viene determinato a norma dell'articolo 168, paragrafo 3. La data di riesportazione è considerata come data di immissione in libera pratica.
3.L'esenzione dai dazi all'importazione di cui all'articolo 90 non è concessa per i prodotti trasformati che sono stati esportati a norma dell'articolo 109, paragrafo 2, lettera c), a meno che sia assicurato che le merci non saranno vincolate al regime di perfezionamento attivo.
Articolo 93
Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare
1.Fatto salvo l'articolo 148, paragrafo1, beneficiano di un'esenzione dai dazi all'importazione in caso di immissione in libera pratica:
(a)i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese terzo unicamente da navi immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato;
(b)i prodotti ottenuti a partire da prodotti di cui alla lettera a) a bordo di navi-officina che soddisfano le condizioni di cui alla medesima lettera a).
2.L'esenzione dai dazi all'importazione di cui al paragrafo 1 è sostenuta da prove che le condizioni definite in detto paragrafo sono rispettate.
3.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura per la fornitura delle prove di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Titolo VII
USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE
Capo 1
Uscita delle merci e procedura di esportazione
Articolo 94
Uscita delle merci
1.Le merci possono uscire dal territorio doganale dell'Unione solo se l'esportatore o altre persone hanno fornito o messo a disposizione delle autorità doganali competenti le informazioni pre-partenza di cui all'articolo 95.
2.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme relative alle formalità da espletare prima dell'uscita e all'uscita delle merci. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 95
Informazioni pre-partenza
1.Gli esportatori che intendono fare uscire le merci dal territorio doganale dell'Unione forniscono informazioni pre-partenza minime entro un termine specifico prima che le merci escano dal territorio doganale dell'Unione.
2.L'obbligo di cui al paragrafo 1 è oggetto di esonero:
(a)per i mezzi di trasporto e le merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale dell'Unione senza fare scalo all'interno di tale territorio, oppure
(b)in altri casi specifici ove debitamente giustificato dal tipo di merci o traffico, oppure ove richiesto da accordi internazionali;
(c)per le merci che circolano temporaneamente fuori dal territorio doganale dell'Unione conformemente all'articolo 58.
3.Le informazioni pre-partenza minime di cui al paragrafo 1 indicano se le merci sono:
(a)merci unionali da vincolare al regime di esportazione;
(b)merci unionali da vincolare al regime di perfezionamento passivo;
(c)merci unionali da fare uscire dal territorio doganale dell'Unione dopo essere state vincolate al regime di uso finale;
(d)merci unionali da fornire, esenti da IVA o da accise, come approvvigionamento di aeromobili o navi, indipendentemente dalla destinazione dell'aeromobile o della nave, per cui è necessaria una prova di tale approvvigionamento;
(e)merci unionali da vincolare al regime di transito interno; oppure
(f)merci non unionali da esportare dopo essere state in custodia temporanea o essere state vincolate a un regime doganale.
4.Il trasportatore può caricare, nel territorio doganale dell'Unione, solo le merci per le quali sono state fornite o messe a disposizione dell'ufficio doganale di uscita informazioni pre-partenza minime.
5.Il trasportatore porta fuori dal territorio doganale dell'Unione le merci alle stesse condizioni in cui si trovavano quando le informazioni pre-partenza sono state fornite o messe a disposizione.
6.Se l'esportatore non ha fornito le informazioni pre-partenza o le informazioni pre-partenza fornite non corrispondono alle merci in questione, il trasportatore le fornisce all'ufficio doganale di uscita entro un termine specifico, prima che le merci escano dal territorio doganale dell'Unione.
7.I dati necessari delle informazioni pre-partenza sono immediatamente fornite o messe a disposizione dell'ufficio doganale di uscita.
9.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare o modificare il presente regolamento specificando:
(a)le informazioni pre-partenza minime, tenendo conto del regime al quale le merci devono essere vincolate e del fatto che si tratti di merci unionali o non unionali;
(b)il termine specifico di cui ai paragrafi 1 e 6, entro il quale le informazioni pre-partenza devono essere fornite o messe a disposizione prima che le merci escano dal territorio doganale dell'Unione tenendo conto del tipo di traffico e dei mezzi di trasporto;
(c)i casi specifici in cui si deroga all'obbligo di fornire o mettere a disposizione informazioni pre-partenza di cui al paragrafo 2, lettera b);
(d)le informazioni da comunicare sull'uscita delle merci cui al paragrafo 8.
10.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura relativa alla fornitura e al ricevimento delle informazioni pre-partenza e alla conferma di uscita di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
11.Fino alla data conclusiva stabilita all'articolo 265, paragrafo3, la dichiarazione sommaria di uscita, la dichiarazione di esportazione, la dichiarazione di riesportazione e la notifica di riesportazione sono considerate informazioni pre-partenza.
Articolo 96
Modifica e invalidamento delle informazioni pre-partenza
1.L'esportatore o il trasportatore possono modificare uno o più dati delle informazioni pre-partenza dopo che queste sono state fornite o messe a disposizione.
Non è possibile alcuna modifica dopo che le autorità doganali:
(a)hanno informato che intendono procedere all'esame delle merci;
(b)hanno stabilito che uno o più dati delle informazioni pre-partenza sono inesatte o incomplete;
(c)hanno già concesso lo svincolo delle merci per l'uscita.
2.L'esportatore o il trasportatore invalida quanto prima le informazioni pre-partenza per le merci che non sono uscite dal territorio doganale dell'Unione. Le autorità doganali invalidano le informazioni pre-partenza relative a tali merci dopo che siano trascorsi 150 giorni dalla data in cui le informazioni sono state fornite o messe a disposizione.
3.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura per modificare le informazioni pre-partenza di cui al paragrafo 1, primo comma, e per invalidare le informazioni pre-partenza di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 97
Analisi dei rischi delle informazioni pre-partenza
1.Fatte salve le attività dell'Autorità doganale dell'UE di cui al titolo IV, l'ufficio doganale di esportazione garantisce, entro un termine specifico, che sia effettuata un'analisi dei rischi, principalmente a fini di sicurezza e, ove possibile, per altri fini, sulla base delle informazioni pre-partenza e di altre informazioni fornite o messe a disposizione attraverso il centro doganale digitale dell'UE e adotta le misure necessarie sulla base dei risultati di tale analisi dei rischi.
2.L'ufficio doganale responsabile del luogo in cui è stabilito l'esportatore può adottare le opportune misure di attenuazione, tra cui:
(a)dare istruzione all'esportatore o al trasportatore di non caricare o trasportare le merci;
(b)richiedere informazioni o azioni supplementari;
(c)identificare le situazioni in cui può essere opportuno un intervento di un'altra autorità;
(d)raccomandare il luogo e le misure più idonei per effettuare un controllo;
(e)determinare il percorso da utilizzare e i termini da rispettare quando le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione.
3.L'ufficio doganale di uscita effettua inoltre un'analisi dei rischi se il trasportatore fornisce le informazioni sulle merci a norma dell'articolo 95, paragrafo 6.
4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i termini entro i quali deve essere effettuata l'analisi dei rischi e devono essere adottate le misure necessarie basate sui risultati dell'analisi dei rischi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le misure di attenuazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 98
Presentazione e conferma dell'uscita
1.Se le informazioni pre-partenza non sono state fornite entro il termine specifico o se le autorità doganali o le altre normative applicate dalle autorità doganali lo richiedono, il trasportatore presenta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione all'ufficio doganale di uscita prima della partenza.
2.Il trasportatore conferma alle autorità doganali l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione.
Articolo 99
Regime di esportazione
1.Le merci unionali e non unionali destinate ad uscire dal territorio doganale dell'Unione sono vincolate al regime di esportazione.
2.Le condizioni per vincolare le merci al regime di esportazione sono le seguenti:
(a)le informazioni minime sono state fornite o messe a disposizione delle autorità doganali e devono comprendere almeno l'esportatore responsabile delle merci, il venditore, l'acquirente, il valore, l'origine, la classificazione tariffaria, la descrizione delle merci e la loro ubicazione;
(b)i dazi all'esportazione o gli altri oneri dovuti sono pagati o garantiti; e
(c)
le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali.
3.Le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione sono soggette, se del caso, a quanto segue:
(a)il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione;
(b)il pagamento delle restituzioni all'esportazione;
(c)le formalità previste dalle disposizioni vigenti per quanto riguarda altri oneri.
4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando i dati da fornire o da mettere a disposizione delle autorità doganali per vincolare le merci al regime di esportazione di cui al paragrafo 2, lettera a).
5.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura di rimborso dell'IVA alle persone fisiche non stabilite nell'Unione di cui al paragrafo 3, lettera b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 100
Esenzione dai dazi all'esportazione per le merci unionali temporaneamente esportate
Fatto salvo l'articolo 140, le merci unionali che sono temporaneamente esportate dal territorio doganale dell'Unione beneficiano di un'esenzione dai dazi all'esportazione, subordinata alla reimportazione.
Titolo VIII
REGIMI SPECIALI
Capo 1
Disposizioni generali
Articolo 101
Ambito di applicazione
1.Le merci possono essere vincolate a una delle seguenti categorie di regimi speciali:
(a)transito, che comprende il transito esterno e interno;
(b)deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche;
(c)uso particolare, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale;
(d)perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare e modificare il presente regolamento determinando i dati forniti o messi a disposizione delle autorità doganali per il vincolo delle merci a regimi speciali.
Articolo 102
Autorizzazione
1.Gli importatori o gli esportatori che intendono vincolare le merci a un regime doganale speciale devono essere autorizzati dalle autorità doganali per quanto riguarda:
(a)il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo, di ammissione temporanea o di uso finale;
(b)la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci, salvo nei casi in cui il gestore delle strutture di deposito sia l'autorità doganale.
L'autorizzazione stabilisce le condizioni per l'utilizzo di tali procedure o per la gestione di tali strutture di deposito.
2.Salvo altrimenti disposto, le autorità doganali concedono l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 soltanto quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(a)il titolare dell'autorizzazione è stabilito nel territorio doganale dell'Unione, salvo se altrimenti previsto per l'ammissione temporanea o, in casi eccezionali, per i regimi di uso finale o di perfezionamento attivo;
(b)il titolare dell'autorizzazione offre tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni; si ritiene che un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") soddisfi detta condizione se nell'autorizzazione di cui all'articolo 25 si tiene conto dell'attività relativa al regime speciale interessato;
(c)se le autorità doganali lo hanno ritenuto necessario in quanto il titolare dell'autorizzazione non è un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check"), è fornita una garanzia per la potenziale obbligazione doganale o altri oneri relativi alle merci vincolate al regime speciale;
(d)le autorità doganali possono garantire l'esercizio della vigilanza doganale senza dover introdurre misure amministrative che sono sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione;
(e)se l'autorizzazione riguarda l'ammissione temporanea, il titolare dell'autorizzazione utilizza o fa utilizzare le merci;
(f)se l'autorizzazione riguarda il regime di perfezionamento, il titolare dell'autorizzazione effettua o fa effettuare operazioni di perfezionamento sulle merci;
(g)gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione non vengono pregiudicati dall'autorizzazione per il regime di perfezionamento ("esame delle condizioni economiche").
3.Salvo se altrimenti giustificato dalla natura economica del perfezionamento, per valutare se la concessione di un'autorizzazione per un regime di perfezionamento attivo leda gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione, le autorità doganali che rilasciano l'autorizzazione, prima di adottare una decisione in merito, chiedono il parere dell'Autorità doganale dell'UE se:
(a)il dazio all'importazione applicabile all'immissione in libera pratica dei prodotti trasformati è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, alla quantità, alla natura e all'origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo a norma dell'articolo 168, paragrafi3 e 4; e
(b)vi sono prove del fatto che gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione rischiano di essere pregiudicati. Si considera che tali prove sussistano se le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di una misura di politica agricola, di un dazio anti-dumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se venissero immesse in libera pratica.
4.Per valutare se la concessione di un'autorizzazione per un regime di perfezionamento passivo incida negativamente sugli interessi essenziali dei produttori dell'Unione, le autorità doganali, prima di adottare una decisione in merito, chiedono il parere dell'Autorità doganale dell'UE qualora esistano prove che gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione delle merci ritenute sensibili rischiano di essere lesi e le merci non sono destinate ad essere riparate.
5.A seguito di una richiesta conformemente ai paragrafi 3 e 4, l'Autorità doganale dell'UE può formulare uno dei seguenti pareri:
(a)la concessione dell'autorizzazione non lede gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione;
(b)la concessione dell'autorizzazione lede gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione;
(c)la concessione dell'autorizzazione per un quantitativo di merci debitamente comprovato e monitorato, definito nel parere, non lede gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione.
Il parere dell'Autorità doganale dell'UE è preso in considerazione dalle autorità doganali che rilasciano le autorizzazioni e da qualsiasi altra autorità doganale che si occupa di autorizzazioni analoghe. Le autorità doganali che rilasciano l'autorizzazione possono non tener conto del parere adottato dall'Autorità doganale dell'UE, purché motivino la loro decisione al riguardo.
6.Le autorità doganali che concedono l'autorizzazione forniscono o mettono a disposizione le autorizzazioni nel centro doganale digitale dell'UE. Se le autorizzazioni per i regimi speciali contengono informazioni commercialmente sensibili, l'accesso alle informazioni in esse contenute è limitato.
7.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento specificando:
(a)le eccezioni alle condizioni di cui al paragrafo 2;
(b)i casi di cui al paragrafo 3 in cui la natura economica del perfezionamento giustifica che le autorità doganali valutino se la concessione di un'autorizzazione di perfezionamento attivo incida negativamente sugli interessi essenziali dei produttori dell'Unione senza il parere dell'Autorità doganale dell'UE;
(c)l'elenco di merci ritenute sensibili di cui al paragrafo 4.
8.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione:
(a)le norme procedurali per la concessione dell'autorizzazione per i regimi di cui al paragrafo 1;
(b)le norme procedurali che consentono all'Autorità doganale dell'UE di formulare un parere; e
(c)i quantitativi e le regole per il controllo della soglia di cui all'articolo 5.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
9.Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 1, si svolge a livello dell'Unione un esame delle condizioni economiche di cui al paragrafo 2, lettera f), organizzato dalla Commissione. Fino a tale data, qualunque riferimento al parere dell'Autorità doganale dell'UE a norma del presente capo rimanda all'esame a livello dell'Unione previsto al paragrafo 5 del presente articolo.
Articolo 103
Autorizzazioni con effetto retroattivo
1.Le autorità doganali concedono un'autorizzazione con effetto retroattivo quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a)esistenza di un'esigenza economica certa;
(b)non vi è stato alcun tentativo di frode relativamente alla domanda;
(c)il richiedente ha dimostrato sulla base dei conti o delle scritture che:
i)tutti i requisiti del regime sono soddisfatti;
ii)se del caso, le merci possono essere individuate per il periodo considerato;
iii) tali conti o scritture consentono il controllo del regime;
(d)possono essere espletate tutte le formalità necessarie a regolarizzare la situazione delle merci, compreso, se del caso, l'invalidamento dei dati storici interessati;
(e)nessuna autorizzazione con effetto retroattivo è stata concessa al richiedente entro tre anni dalla data di accettazione della domanda;
(f)il parere dell'Autorità doganale dell'UE non è necessario per valutare se la concessione dell'autorizzazione possa ledere gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione, tranne nel caso in cui una domanda riguardi il rinnovo di un'autorizzazione per lo stesso tipo di operazioni e di merci;
(g)la domanda non riguarda la gestione delle strutture di deposito per il deposito doganale di merci;
(h)quando una domanda riguarda il rinnovo di un'autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, è presentata entro tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione originale.
2.Le autorità doganali possono concedere un'autorizzazione con effetto retroattivo anche quando le merci vincolate a un regime doganale non sono più disponibili nel momento in cui la domanda per tale autorizzazione è stata accettata.
Articolo 104
Scritture
1.Il titolare dell'autorizzazione, l'importatore o l'esportatore e tutte le persone che svolgono un'attività che comporta il deposito, la lavorazione o la trasformazione delle merci, oppure la vendita o l'acquisto delle merci nelle zone franche, tengono delle scritture adeguate nella forma approvata dalle autorità doganali e le forniscono o le mettono a disposizione nel centro digitale doganale dell'UE.
Le scritture contengono le informazioni e le indicazioni che consentono alle autorità doganali di sorvegliare il regime in questione, in particolare per quanto riguarda l'identificazione, la posizione doganale e i movimenti delle merci vincolate a tale regime.
2.Si considera che un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") rispetti l'obbligo di cui al paragrafo 1.
Articolo 105
Appuramento di un regime speciale
1.Nei casi diversi dal regime di transito e fatta salva la vigilanza doganale in relazione all'uso finale di cui all'articolo 135, un regime speciale è appurato quando le merci vincolate a tale regime, o i prodotti trasformati, sono vincolati a un successivo regime doganale, sono usciti dal territorio doganale dell'Unione, sono stati distrutti e non restano i residui, o sono abbandonati allo Stato conformemente all'articolo78.
2.Le autorità doganali appurano il regime di transito quando sono in grado di stabilire, sulla base del raffronto fra i dati forniti o resi disponibili all'ufficio doganale di partenza e quelli forniti o resi disponibili all'ufficio doganale di destinazione, che il regime si è concluso regolarmente.
3.Le autorità doganali adottano tutte le misure necessarie a regolarizzare la situazione delle merci per le quali un regime non è stato appurato alle condizioni stabilite.
4.Salvo che sia altrimenti disposto, l'appuramento del regime ha luogo entro un dato termine.
5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento stabilendo il termine di cui al paragrafo 4.
6.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per l'appuramento di un regime speciale di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 106
Trasferimento di diritti e obblighi
1.Le autorità doganali possono autorizzare il titolare di un'autorizzazione per un regime speciale diverso dal transito a trasferire in tutto o in parte i suoi diritti e obblighi in relazione alle merci vincolate a tale regime speciale a un importatore o a un esportatore che soddisfi parimenti le condizioni per il regime in questione.
2.Il titolare dell'autorizzazione che trasferisce i propri diritti e obblighi informa le autorità doganali del trasferimento e dell'appuramento del regime, salvo se le autorità doganali hanno autorizzato anche l'importatore o l'esportatore al quale sono trasferiti i diritti e gli obblighi.
3.Se il trasferimento di diritti e obblighi coinvolge più di uno Stato membro, le autorità doganali che lo autorizzano consultano gli altri Stati membri interessati.
4.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per il trasferimento dei diritti e degli obblighi del titolare dell'autorizzazione per quanto riguarda le merci che sono state vincolate a un regime speciale diverso dal transito. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 107
Movimenti delle merci
1.In casi specifici gli importatori e gli esportatori possono fare circolare merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito o collocate in una zona franca tra una località e l'altra del territorio doganale dell'Unione.
2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento determinando i casi e le condizioni alle quali gli importatori e gli esportatori possono fare circolare le merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la circolazione delle merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito o collocate in una zona franca di cui all'articolo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 108
Forme di manipolazione usuali
1.Le merci vincolate al regime di deposito doganale o ad un regime di perfezionamento o collocate in una zona franca possono essere oggetto di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione, a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararle per la distribuzione o la rivendita.
2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le manipolazioni usuali delle merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 109
Merci equivalenti
1.Le merci equivalenti consistono in merci unionali immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto di merci vincolate a un regime speciale.
Nel quadro del regime di perfezionamento passivo le merci equivalenti consistono in merci non unionali trasformate al posto di merci unionali vincolate al regime di perfezionamento passivo.
Salvo che sia altrimenti disposto, le merci equivalenti presentano lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci che sostituiscono.
2.A condizione che sia garantito l'ordinato svolgimento del regime, in particolare per quanto attiene alla vigilanza doganale, le autorità doganali, su richiesta, autorizzano quanto segue:
(a)l'uso di merci equivalenti nell'ambito di un regime di deposito doganale, di zone franche, di uso finale e di perfezionamento;
(b)l'uso di merci equivalenti nell'ambito del regime di ammissione temporanea in casi specifici;
(c)nel caso del regime di perfezionamento attivo, l'esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell'importazione delle merci che sostituiscono;
(d)nel caso del regime di perfezionamento passivo, l'importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell'esportazione delle merci che sostituiscono.
Si ritiene che un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") soddisfi la condizione relativa all'ordinato svolgimento del regime se nell'autorizzazione di cui all'articolo 25 si tiene conto dell'attività relativa all'uso delle merci equivalenti per il regime interessato.
3.L'uso di merci equivalenti non è autorizzato nei casi seguenti:
(a)se unicamente le manipolazioni usuali quali definite all'articolo 108 sono effettuate in regime di perfezionamento attivo;
(b)se un divieto di restituzione dei dazi all'importazione o di esenzione dagli stessi, si applica a merci non originarie utilizzate nella fabbricazione di prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, per i quali è rilasciata o compilata una prova d'origine nel quadro di un accordo preferenziale tra l'Unione e alcuni paesi terzi o gruppi di paesi terzi;
(c)se esso comporta un vantaggio ingiustificato a livello di dazi all'importazione o se previsto nella normativa dell'Unione.
4.Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera c), e nel caso in cui i prodotti trasformati sarebbero soggetti a dazi all'esportazione se non fossero esportati nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, il titolare dell'autorizzazione presta una garanzia per assicurare il pagamento dei dazi all'esportazione qualora le merci non unionali non siano importate entro il periodo di cui all'articolo 138, paragrafo3.
5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento specificando:
(a)le eccezioni di cui al paragrafo 1, terzo comma:
(b)le condizioni in cui le merci equivalenti sono usate conformemente al paragrafo 2;
(c)i casi specifici in cui merci equivalenti sono utilizzate nell'ambito del regime di ammissione temporanea di cui al paragrafo 2, lettera b);
(d)i casi in cui l'uso di merci equivalenti non è autorizzato conformemente al paragrafo 3, lettera c).
6.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per l'uso di merci equivalenti autorizzato di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Capo 2
Transito
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 110
Ambito di applicazione
1.Le merci sono vincolate a un regime di transito al momento della loro entrata nel territorio doganale, a meno che non siano già state vincolate a un regime di transito di cui agli articoli 111 e 112 o siano vincolate a un altro regime doganale entro il termine di cui all'articolo 86, paragrafo 4.
2.Il titolare delle merci è considerato come l'importatore o l'esportatore delle stesse ed è tenuto al pagamento dei dazi doganali e delle altre imposte e tasse, salvo se le autorità doganali dispongano di dati relativi a un altro importatore o esportatore.
3.Le merci vincolate al regime di transito unionale restano vincolate a tale regime fino a quando non sono vincolate a un altro regime doganale.
Articolo 111
Transito esterno
1.Nel quadro del regime di transito esterno merci non unionali possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione senza essere soggette:
(a)ai dazi all'importazione o ad altri oneri, compresi dazi antidumping, dazi compensativi o misure di salvaguardia;
(b)alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.
2.In casi specifici le merci unionali sono vincolate al regime di transito esterno.
3.La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità:
(a)in base al regime di transito unionale esterno;
(b)conformemente alla convenzione TIR, sempre che:
i)essa sia iniziata o debba concludersi fuori del territorio doganale dell'Unione;
ii)si effettui da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione con attraversamento del territorio di un paese terzo;
(c)conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul, quando vi è un movimento di transito;
(d)in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 e al formulario UE 302;
(e)nell'ambito del sistema postale, a norma degli atti dell'Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi in conformità a tali atti.
4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando i casi specifici in cui le merci unionali devono essere vincolate al regime di transito esterno.
5.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per applicare il paragrafo 3, lettere da b) a e), nel territorio doganale dell'Unione, tenendo conto delle esigenze dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 112
Transito interno
1.Nel quadro del regime di transito interno e alle condizioni di cui al paragrafo 2, merci unionali possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione attraversando un paese terzo senza che muti la loro posizione doganale.
2.La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità:
(a)in base al regime di transito unionale interno, purché tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale;
(b)conformemente alla convenzione TIR;
(c)conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul, quando vi è un movimento di transito;
(d)in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 e del formulario UE 302;
(e)nell'ambito del sistema postale, a norma degli atti dell'Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi in conformità a tali atti.
3.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per applicare il paragrafo 2, lettere da b) a e), nel territorio doganale dell'Unione, tenendo conto delle esigenze dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 113
Territorio unico ai fini del transito
Se le merci sono spostate da un punto nel territorio doganale dell'Unione a un altro punto conformemente alla convenzione TIR, alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul, in base al formulario 302, al formulario UE 302 o nell'ambito del sistema postale, ai fini di tale trasporto si considera che il territorio doganale dell'Unione formi un territorio unico.
Articolo 114
Esclusione di persone dalle operazioni TIR
1.Se le autorità doganali di uno Stato membro decidono di escludere una persona dalle operazioni TIR a norma dell'articolo 38 della convenzione TIR, tale decisione si applica in tutto il territorio doganale dell'Unione e i carnet TIR presentati da tale persona non sono accettati in alcun ufficio doganale.
2.Uno Stato membro comunica la sua decisione di cui al paragrafo 1, insieme alla data di applicazione della stessa, agli altri Stati membri e alla Commissione nonché all'Autorità doganale dell'UE.
Articolo 115
Speditore autorizzato e destinatario autorizzato a fini TIR
1.Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona, denominata "destinatario autorizzato", a ricevere le merci in circolazione conformemente alla convenzione TIR in un luogo autorizzato, in modo che il regime sia concluso conformemente all'articolo 1, lettera d), della convenzione TIR.
2.Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona, denominata "speditore autorizzato", a spedire le merci destinate a essere messe in circolazione conformemente alla convenzione TIR in un luogo autorizzato, in modo che il regime sia avviato conformemente all'articolo 1, lettera c), della convenzione TIR.
Ai fini del primo comma, lo speditore autorizzato è autorizzato a utilizzare sigilli di modello speciale conformemente all'articolo 116, paragrafo 4, lettera c).
3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le condizioni per la concessione delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
Sezione 3
Transito unionale
Articolo 116
Obblighi del titolare del regime di transito unionale nonché del trasportatore e del destinatario di merci che circolano in regime di transito unionale
1.Il titolare del regime di transito unionale è tenuto a:
(a)fornire dati che permettano alle autorità doganali di vigilare sulle merci, tra cui almeno l'identificazione delle merci vincolate a tale regime, il mezzo di trasporto, l'importatore o l'esportatore, la posizione doganale e i movimenti;
(b)presentare le merci intatte e i dati richiesti all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e in conformità alle misure prese dalle autorità doganali per la loro identificazione;
(c)rispettare le disposizioni doganali relative al regime; e
(d)salvo che sia altrimenti disposto dalla normativa doganale, prestare una garanzia per assicurare il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale o alle altre imposte che possono essere dovute in relazione alle merci.
2.Gli obblighi del titolare del regime sono soddisfatti e il regime di transito ha fine quando le merci vincolate a tale regime e le informazioni richieste sono a disposizione dell'ufficio doganale di destinazione conformemente alla normativa doganale.
3.Gli spedizionieri o i destinatari di merci che accettano le merci sapendo che esse circolano in regime di transito unionale sono anch'essi tenuti a presentarle intatte all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e conformemente alle misure adottate dalle autorità doganali per la loro identificazione.
4.Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una delle seguenti semplificazioni per quanto riguarda il vincolo delle merci al regime di transito unionale o l'appuramento di detto regime:
(a)lo status di speditore autorizzato, che consente al titolare dell'autorizzazione di vincolare le merci al regime di transito unionale senza presentarle in dogana;
(b)lo status di destinatario autorizzato, che consente al titolare dell'autorizzazione di ricevere le merci in circolazione in regime di transito unionale in un luogo autorizzato, per appurare il regime conformemente al paragrafo 2;
(c)l'uso di sigilli di un modello particolare, quando è richiesto il suggellamento per assicurare l'individuazione delle merci vincolate al regime di transito unionale;
(d)l'uso di un documento di trasporto elettronico per vincolare le merci al regime di transito unionale, purché contenga le informazioni necessarie e che queste siano a disposizione delle autorità doganali alla partenza e a destinazione per consentire la vigilanza doganale delle merci e l'appuramento del regime.
5.Le autorità doganali effettuano almeno ogni tre anni un monitoraggio approfondito delle attività degli speditori e dei destinatari autorizzati al fine di valutarne la conformità ai requisiti di autorizzazione.
6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i requisiti in materia di dati di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e le condizioni per la concessione delle autorizzazioni di cui al paragrafo 4.
7.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali concernenti:
(a)il vincolo delle merci al regime di transito unionale e l'appuramento di detto regime;
(b)la gestione delle semplificazioni di cui al paragrafo 4;
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 117
Merci che attraversano il territorio di un paese terzo in regime di transito unionale esterno
1.Il regime di transito unionale esterno si applica alle merci che attraversano un paese terzo, sempre che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
(c)tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale;
(d)il trasporto attraverso tale paese terzo si effettui in base ad un documento di trasporto unico emesso nel territorio doganale dell'Unione;
2.Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), l'effetto del regime di transito unionale esterno è sospeso durante la permanenza delle merci fuori del territorio doganale dell'Unione.
3.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali in materia di vigilanza doganale delle merci che attraversano il territorio di un paese terzo in regime di transito unionale esterno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Capo 3
Deposito
Sezione 1
Disposizioni comuni
Articolo 118
Ambito di applicazione
1.Nel quadro di un regime di deposito, merci non unionali possono essere immagazzinate nel territorio doganale dell'Unione senza essere soggette:
(a)ai dazi all'importazione;
(b)ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;
(c)alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.
2.Le condizioni per vincolare le merci al regime di deposito sono le seguenti:
(a)i dati minimi sono stati forniti o messi a disposizione delle autorità doganali e devono comprendere almeno l'importatore responsabile delle merci, il fabbricante, il valore, l'origine, la classificazione tariffaria e una descrizione delle merci nonché l'elenco di altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, salvo altrimenti disposto; e
(b)le merci sono conformi alle altre normative applicate dalle autorità doganali.
3.Le merci unionali possono essere vincolate al regime di deposito doganale o di zona franca conformemente alle altre normative applicate dalle autorità doganali o al fine di beneficiare di una decisione che accorda il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione. Le merci unionali possono essere introdotte, immagazzinate, spostate, utilizzate, trasformate o consumate in un deposito doganale o in una zona franca. In questi casi le merci non sono considerate vincolate al regime di deposito.
4.L'importatore vincola le merci non unionali introdotte in un deposito doganale o in una zona franca al regime di deposito appropriato.
5.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura per il vincolo di merci unionali al regime di deposito doganale o di zona franca di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 119
Informazioni sul deposito
1.Il gestore di un deposito doganale o di una zona franca fornisce alle autorità doganali o mette loro a disposizione i dati minimi necessari per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il deposito delle merci ivi contenute, in particolare i dati di cui all'articolo 118, paragrafo 2, lettera a), la posizione doganale delle merci vincolate al regime di deposito e i successivi movimenti di tali merci.
2.Se l'importatore o il trasportatore ha già fornito o messo a disposizione, in tutto o in parte, le informazioni di cui al paragrafo 1, il gestore del deposito doganale o della zona franca collega le proprie informazioni supplementari a quelle dell'importatore o del trasportatore.
3.Il gestore non deve accettare merci per le quali le informazioni minime non sono state fornite alle autorità doganali o messe loro a disposizione.
4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261, per integrare il presente regolamento determinando le informazioni minime di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 120
Modifica e invalidamento delle informazioni sul deposito
1.Il gestore di un deposito doganale o di una zona franca può modificare una o più informazioni relative alle merci presenti nella sua struttura dopo che queste sono state fornite o messe a disposizione, a meno che le autorità doganali abbiano informato il gestore che intendono procedere all'esame delle merci o che hanno accertato che le informazioni relative alle merci sono inesatte.
2.L'importatore, il trasportatore o il gestore del deposito doganale o della zona franca invalidano quanto prima le informazioni sulle merci che non sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione. Le autorità doganali invalidano le informazioni relative a tali merci dopo 30 giorni dalla data in cui le informazioni sono state fornite o messe a disposizione.
Articolo 121
Durata di un regime di deposito
1.La durata di permanenza delle merci in un regime di deposito non è soggetta ad alcuna limitazione.
2.In circostanze eccezionali le autorità doganali possono stabilire un termine entro il quale un regime di deposito deve essere appurato in particolare quando il tipo e la natura delle merci possono, nel caso di deposito di lunga durata, costituire una minaccia per la salute umana, animale o vegetale, per la vita o per l'ambiente.
Sezione 2
Deposito doganale
Articolo 122
Magazzinaggio nei depositi doganali
1.Nel quadro del regime di deposito doganale merci non unionali possono essere collocate in locali o altri luoghi autorizzati per tale regime dalle autorità doganali e soggetti alla loro vigilanza ("depositi doganali").
2.I depositi doganali possono essere strutture utilizzabili da qualsiasi importatore per il magazzinaggio doganale di merci ("deposito doganale pubblico") oppure strutture destinate al magazzinaggio di merci importate dal titolare di un'autorizzazione per il deposito doganale ("deposito doganale privato").
Articolo 123
Autorizzazione per la gestione dei depositi doganali
1.Per la gestione di un deposito doganale è prescritta un'autorizzazione delle autorità doganali, salvo qualora il gestore del deposito doganale sia l'autorità doganale stessa. L'autorizzazione stabilisce le condizioni di gestione del deposito doganale.
2.L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa esclusivamente alle persone che soddisfano le condizioni seguenti:
(a)sono stabilite nel territorio doganale dell'Unione;
(b)offrono tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni;
(c)si ritiene che un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") soddisfi detta condizione se nell'autorizzazione di cui all'articolo 25 si tiene conto della gestione del deposito doganale;
(d)forniscono una garanzia per l'obbligazione doganale potenziale.
3.L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto se le autorità doganali possono garantire l'esercizio della vigilanza doganale senza dover introdurre misure amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione.
4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 124
Circolazione delle merci in deposito doganale
1.Le autorità doganali possono autorizzare il gestore di un deposito doganale a spostare merci alle seguenti condizioni:
(a)la possibilità di spostare le merci è prevista nell'autorizzazione di deposito doganale;
(b)il gestore del deposito doganale è un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check");
(c)le informazioni sui movimenti sono registrate nelle scritture del gestore e fornite alle autorità doganali di partenza e di arrivo delle merci o messe a loro disposizione.
2.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura per la circolazione delle merci in deposito doganale di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 125
Trasformazione in un deposito doganale
Le autorità doganali possono autorizzare, quando esiste un'esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non venga compromessa, che la trasformazione di merci in deposito doganale che sono successivamente vincolate al regime di perfezionamento attivo o di uso finale abbia luogo in un deposito doganale, fatte salve le condizioni previste da tali regimi.
Articolo 126
Vigilanza doganale
Il titolare dell'autorizzazione è incaricato di garantire che le merci vincolate al regime di deposito doganale non siano sottratte alla vigilanza doganale.
Sezione 3
Zone franche
Articolo 127
Determinazione delle zone franche
1.Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale dell'Unione a zona franca.
Per ogni zona franca, lo Stato membro stabilisce l'area interessata e i punti di entrata e di uscita.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sulle rispettive zone franche esistenti.
3.Le zone franche sono intercluse.
Il perimetro e i punti di entrata e di uscita delle zone franche sono sottoposti a vigilanza doganale.
4.Le persone, le merci e i mezzi di trasporto che entrano in una zona franca o ne escono possono essere sottoposti a controlli doganali.
Articolo 128
Costruzioni e attività nelle zone franche
1.La costruzione di qualsiasi immobile in una zona franca è subordinata all'approvazione preventiva delle autorità doganali.
2.Fatta salva la normativa doganale, in una zona franca è consentita qualsiasi attività industriale, commerciale o di servizi. L'esercizio di tali attività è preventivamente notificato alle autorità doganali.
3.Le autorità doganali possono vietare o limitare le attività di cui al paragrafo 2, tenuto conto della natura delle merci in questione o delle esigenze di vigilanza doganale o di sicurezza.
4.Le autorità doganali possono vietare l'esercizio di un'attività in una zona franca a persone che non offrano le necessarie garanzie di rispetto delle disposizioni doganali.
Articolo 129
Merci non unionali nelle zone franche
1.Durante la loro permanenza in una zona franca le merci non unionali possono essere immesse in libera pratica o essere vincolate al regime di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di uso finale, alle condizioni stabilite per tali regimi.
In questi casi le merci non sono considerate vincolate al regime di zona franca.
2.Fatte salve le disposizioni applicabili alla consegna o al deposito di approvvigionamenti e nella misura in cui il regime considerato lo consenta, il paragrafo 1 non osta all'utilizzazione o al consumo delle merci che, in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette all'applicazione di misure di dazi all'importazione stabilite dalle politiche agricole o commerciali comuni o a misure che vietano l'uso di tali merci nell'Unione.
Tale utilizzazione o consumo richiede che le informazioni appropriate siano fornite alle autorità doganali o messe a loro disposizione.
Articolo 130
Svincolo delle merci da una zona franca
Le merci possono uscire da una zona franca unicamente se sono state vincolate ad un altro regime doganale.
Articolo 131
Posizione doganale
1.Su richiesta della persona interessata, le autorità doganali determinano la posizione doganale di merci unionali delle seguenti merci:
(a)merci unionali introdotte in una zona franca;
(b)merci unionali che sono state oggetto di operazioni di perfezionamento all'interno di una zona franca;
(c)merci immesse in libera pratica all'interno di una zona franca.
2.Se delle merci sono fatte uscire da una zona franca e sono introdotte in un'altra parte del territorio doganale dell'Unione, o vincolate a un regime doganale, esse sono considerate merci non unionali, a meno che la loro posizione doganale di merci unionali sia stata dimostrata.
3.Tuttavia, ai fini dell'applicazione dei dazi all'esportazione e delle licenze di esportazione o delle misure di controllo delle esportazioni stabilite dalle politiche commerciali o agricole comuni, le merci sono considerate merci unionali, a meno che non sia stato stabilito che esse non hanno la posizione doganale di merci unionali.
Capo 4
Uso particolare
Sezione 1
Ammissione temporanea
Articolo 132
Ambito di applicazione
1.Nel quadro del regime dell'ammissione temporanea merci non unionali destinate all'esportazione possono essere riservate a uso particolare nel territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione e senza essere soggette:
(a)ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;
(b)alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.
2.Il regime di ammissione temporanea può essere utilizzato unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(a)le merci non siano destinate a subire modifiche, a eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all'uso che ne è fatto;
(b)sia possibile garantire l'identificazione delle merci vincolate al regime, salvo quando, tenuto conto della natura delle merci o dell'uso previsto, l'assenza di misure di identificazione non può dar adito a un'utilizzazione abusiva del regime oppure, nel caso di cui all'articolo 109, quando è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti;
(c)se richiesto, è stata concessa un'autorizzazione a norma dell'articolo102 e i dati minimi sono stati forniti o messi a disposizione delle autorità doganali prima dello svincolo delle merci e devono indicare almeno l'importatore responsabile delle merci, il valore, l'origine, la classificazione tariffaria, una descrizione delle merci e la loro utilizzazione prevista;
(d)siano soddisfatti i requisiti relativi all'esenzione totale o parziale dai dazi stabiliti nella normativa doganale.
(e)le merci sono arrivate nel territorio doganale dell'Unione;
(f)le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali.
3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento specificando:
(a)l'uso particolare di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
(b)i requisiti relativi all'esenzione totale dai dazi all'importazione di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo.
Articolo 133
Periodo in cui le merci possono rimanere nel regime di ammissione temporanea
1.Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale le merci vincolate al regime di ammissione temporanea devono essere vincolate ad un successivo regime doganale. Tale periodo è sufficientemente lungo perché possa essere raggiunto l'obiettivo dell'uso autorizzato.
2.Il periodo massimo per il quale le merci possono rimanere vincolate al regime di ammissione temporanea per la stessa finalità e sotto la responsabilità dello stesso titolare dell'autorizzazione è di ventiquattro mesi, anche se il regime è stato appurato vincolando le merci ad un altro regime speciale e queste sono state poi nuovamente vincolate al regime di ammissione temporanea.
3.Quando, in circostanze eccezionali, l'uso autorizzato non può essere completato entro il periodo di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità doganali possono concedere una proroga di detto periodo, per un lasso di tempo ragionevole, su richiesta giustificata dell'importatore.
4.Il periodo globale durante il quale le merci possono rimanere in regime di ammissione temporanea non supera dieci anni, tranne in caso di un evento imprevedibile.
Articolo 134
Importo del dazio all'importazione in caso di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all'importazione
1.L'importo dei dazi all'importazione per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione è pari al 3 % dell'importo del dazio all'importazione che sarebbe stato dovuto per tali merci se esse fossero state immesse in libera pratica alla data in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.
Tale importo è dovuto per ogni mese o frazione di mese per cui le merci sono rimaste vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dal dazio all'importazione.
2.L'importo del dazio all'importazione non è superiore a quello che sarebbe stato dovuto se le merci in questione fossero state immesse in libera pratica alla data in cui sono state vincolate al regime di ammissione temporanea.
Sezione 2
Uso finale
Articolo 135
Regime di uso finale
1.Nel quadro del regime di uso finale le merci possono essere immesse in libera pratica in esenzione dal dazio o a un dazio ridotto previsto dalla normativa dell'Unione a condizione che l'importatore vincoli le merci a un uso particolare.
2.Le condizioni per vincolare le merci al regime di uso finale sono le seguenti:
(a)ove richiesto, un'autorizzazione è stata concessa a norma dell'articolo 102;
(b)i dati minimi sono stati forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione e devono indicare almeno l'importatore responsabile delle merci, il venditore, l'acquirente, il fabbricante, il fornitore del prodotto se diverso dal fabbricante, l'operatore economico responsabile nell'Unione a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 e dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2023/XXXX, il valore, l'origine, la classificazione tariffaria e una descrizione delle merci, il riferimento unico della spedizione e la sua ubicazione, nonché l'elenco delle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali a tali merci;
(c)tutti i dazi all'importazione o gli altri oneri dovuti, compresi i dazi antidumping, i dazi compensativi o le misure di salvaguardia, sono pagati o garantiti, salvo che le merci siano oggetto di una richiesta di prelievo da un contingente tariffario;
(d)le merci sono arrivate nel territorio doganale dell'Unione;
(e)le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali.
3.Quando le merci si trovano in una fase di produzione in cui solo l'uso finale previsto può essere realizzato in modo efficace sotto il profilo dei costi, le autorità doganali possono stabilire nell'autorizzazione le condizioni alle quali si ritiene che le merci siano state utilizzate ai fini stabiliti nella normativa dell'Unione che stabilisce l'esenzione dai dazi o il dazio ridotto.
4.Quando le merci si prestano a un uso ripetuto e le autorità doganali lo ritengono opportuno al fine di evitare abusi, la vigilanza doganale continua per un periodo non superiore a due anni dopo la data del primo uso ai fini stabiliti nella legislazione dell'Unione che stabilisce l'esenzione dai dazi o il dazio ridotto.
5.La vigilanza doganale nell'ambito del regime dell'uso finale cessa in uno dei seguenti casi:
(a)quando le merci sono state utilizzate ai fini stabiliti nella normativa dell'Unione che stabilisce l'esenzione dai dazi o il dazio ridotto;
(b)quando le merci sono uscite dal territorio doganale dell'Unione, sono state distrutte o abbandonate allo Stato;
(c)quando le merci sono state utilizzate a fini diversi da quelli indicati nella normativa dell'Unione che stabilisce l'esenzione dai dazi o il dazio ridotto e sono stati pagati i dazi all'importazione applicabili.
6.Allorché è richiesto un tasso di rendimento, l'articolo 136 si applica al regime di uso finale.
7.I cascami e i rottami risultanti dal processo di lavorazione o di trasformazione della merce secondo l'uso finale previsto nonché le perdite di sostanze per cause naturali sono considerati merci assegnate a un uso finale.
8.I cascami e i rottami risultanti dalla distruzione di merci vincolate al regime di uso finale sono considerati vincolati al regime di deposito doganale.
Capo 5
Perfezionamento
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 136
Tasso di rendimento
Salvo nel caso in cui un tasso di rendimento sia stato specificato nella normativa dell'Unione relativa a settori specifici, le autorità doganali stabiliscono il tasso di rendimento o il tasso medio di rendimento dell'operazione di perfezionamento o, se del caso, le modalità di determinazione di tale tasso.
Il tasso di rendimento o il tasso medio di rendimento sono determinati in base alle effettive circostanze in cui si effettuano o devono essere effettuate le operazioni di perfezionamento. Tale tasso può, se del caso, essere adeguato conformemente all'articolo 10.
Sezione 2
Perfezionamento attivo
Articolo 137
Ambito di applicazione
1.Fatto salvo l'articolo 109, nel quadro del regime di perfezionamento attivo merci non unionali possono essere utilizzate nel territorio doganale dell'Unione in una o più operazioni di perfezionamento senza essere soggette:
(a)ai dazi all'importazione o ad altri oneri, compresi dazi antidumping, dazi compensativi o misure di salvaguardia;
(b)alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.
2.Le condizioni per vincolare le merci al regime di perfezionamento attivo sono le seguenti:
(a)ove richiesto, un'autorizzazione è stata concessa a norma dell'articolo 102 per uno degli usi di cui al paragrafo 3 del presente articolo;
(b)i dati minimi sono stati forniti o messi a disposizione delle autorità doganali e devono comprendere almeno l'importatore responsabile delle merci, il venditore, l'acquirente, il fabbricante, il valore, l'origine, la classificazione tariffaria e una descrizione delle merci e della loro ubicazione nonché l'elenco di altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali;
(c)le merci sono arrivate nel territorio doganale dell'Unione.
3.Gli importatori possono utilizzare il regime di perfezionamento attivo per le seguenti operazioni:
(a)riparare le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo;
(b)distruggere le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo;
(c)ottenere prodotti trasformati in cui le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo possono essere identificate, fatto salvo l'uso di accessori per la produzione;
(d)effettuare operazioni sulle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo per garantire la loro conformità a requisiti tecnici per l'immissione in libera pratica;
(e)sottoporre le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo a manipolazioni usuali in conformità all'articolo 108;
(f)ottenere prodotti trasformati con merci equivalenti a quelle vincolate al regime di perfezionamento attivo in conformità all'articolo 109.
Articolo 138
Periodo per l'appuramento
1.Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale il regime di perfezionamento attivo deve essere appurato in conformità all'articolo 105.
Tale periodo decorre dalla data in cui le merci non unionali sono vincolate al regime e tiene conto del tempo necessario per effettuare le operazioni di perfezionamento e per appurare il regime.
2.Le autorità doganali possono concedere, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell'autorizzazione, una proroga di durata ragionevole del periodo stabilito a norma del paragrafo 1.
L'autorizzazione può specificare che un periodo con decorrenza nel corso di un mese, trimestre o semestre scada l'ultimo giorno, rispettivamente, del mese, trimestre o semestre successivo.
3.In caso di esportazione anticipata a norma dell'articolo 109, paragrafo 2, lettera c), l'autorizzazione stabilisce il periodo entro cui le merci non unionali sono dichiarate per il regime di perfezionamento attivo, tenuto conto del tempo necessario per l'approvvigionamento e il trasporto nel territorio doganale dell'Unione.
Il periodo di cui al primo comma è fissato in mesi e non supera sei mesi. Esso decorre dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti trasformati ottenuti dalle corrispondenti merci equivalenti.
4.Su richiesta del titolare dell'autorizzazione, il periodo di sei mesi di cui al paragrafo 3 può essere prorogato, anche dopo la sua scadenza, purché il periodo complessivo non superi 12 mesi.
Articolo 139
Esportazione temporanea per perfezionamento complementare
Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare che una parte o la totalità delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, o dei prodotti trasformati, sia oggetto di esportazione temporanea a fini di perfezionamento complementare fuori del territorio doganale dell'Unione, alle condizioni stabilite per il regime di perfezionamento passivo.
Sezione 3
Perfezionamento passivo
Articolo 140
Ambito di applicazione
1.Nel quadro del regime di perfezionamento passivo merci unionali possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale dell'Unione per essere sottoposte a operazioni di perfezionamento. I prodotti trasformati risultanti da tali merci possono essere immessi in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione su richiesta del titolare dell'autorizzazione o di qualsiasi altra persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione, purché essa abbia ottenuto il consenso del titolare dell'autorizzazione e le condizioni di quest'ultima siano soddisfatte.
2.Le condizioni per vincolare le merci al perfezionamento passivo sono le seguenti:
(a)ove richiesto, un'autorizzazione è stata concessa a norma dell'articolo 102 e del presente articolo;
(b)i dati minimi sono stati forniti o messi a disposizione delle autorità doganali e devono comprendere almeno l'esportatore responsabile delle merci, il venditore, l'acquirente, il valore, l'origine, la classificazione tariffaria e una descrizione delle merci;
(c)i dazi all'esportazione o gli altri oneri dovuti sono pagati o garantiti;
(d)le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali.
3.Le autorità doganali non concedono un'autorizzazione per un regime di perfezionamento passivo per le seguenti merci unionali:
(a)merci la cui esportazione dia luogo a un rimborso o a uno sgravio dei dazi all'importazione;
(b)merci che, prima della loro esportazione, siano state immesse in libera pratica in esenzione dai dazi o a dazio ridotto a causa del loro uso finale, fintantoché le finalità di tale uso non siano realizzate, a meno che tali merci non debbano essere sottoposte a operazioni di riparazione;
(c)merci la cui esportazione dia luogo alla concessione di restituzioni all'esportazione;
(d)merci per le quali sia concesso, nel quadro della politica agricola comune, un vantaggio finanziario diverso dalle restituzioni di cui alla lettera c), a causa della loro esportazione.
4.Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale le merci temporaneamente esportate devono essere reimportate nel territorio doganale dell'Unione sotto forma di prodotti trasformati e immesse in libera pratica, al fine di poter beneficiare dell'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione. Esse possono concedere una proroga, di durata ragionevole, di detto periodo su richiesta giustificata del titolare dell'autorizzazione.
Articolo 141
Riparazione o sostituzione gratuita di merci
1.Quando è comprovato, con soddisfazione delle autorità doganali, che la riparazione o la sostituzione delle merci è stata effettuata gratuitamente in base a un'obbligazione contrattuale o legale di garanzia, oppure a causa dell'esistenza di un difetto materiale o di fabbricazione, o ancora a motivo del fatto che le merci non rispondevano alle specifiche richieste dal compratore al venditore delle stesse, le merci possono beneficiare di un'esenzione totale dai dazi all'importazione.
2.Il paragrafo 1 non si applica quando sia stato tenuto conto del difetto materiale o di fabbricazione delle merci al momento della loro prima immissione in libera pratica.
Articolo 142
Merci riparate o modificate nell'ambito di accordi internazionali
1.L'esenzione totale dai dazi all'importazione è concessa ai prodotti trasformati risultanti dalle merci vincolate al regime di perfezionamento passivo, quando è comprovato, con soddisfazione delle autorità doganali, che:
(a)tali merci sono state riparate o modificate in un paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo internazionale che contempla tale esenzione, e
(b)le condizioni per l'esenzione dai dazi all'importazione stabilite nell'accordo di cui alla lettera a) sono soddisfatte.
2.Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti trasformati risultanti dalle merci equivalenti di cui all'articolo 109 e ai prodotti di sostituzione di cui agli articoli 143 e 144.
Articolo 143
Sistema degli scambi standard
1.Nel quadro del sistema degli scambi standard un prodotto importato ("prodotto di sostituzione") può sostituire, a norma dei paragrafi da 2 a 5, un prodotto trasformato.
2.Le autorità doganali consentono, su richiesta, il ricorso al sistema degli scambi standard quando l'operazione di perfezionamento consiste nella riparazione di merci unionali difettose diverse da quelle soggette alle misure stabilite dalla politica agricola comune o ai regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.
3.I prodotti di sostituzione devono avere lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche che avrebbero avuto le merci difettose se avessero subito la riparazione.
4.Se le merci difettose sono state utilizzate prima dell'esportazione, anche i prodotti di sostituzione devono essere già stati utilizzati.
Tuttavia le autorità doganali non esigono il requisito di cui al primo comma se il prodotto di sostituzione è stato fornito gratuitamente, in base ad un'obbligazione contrattuale o legale di garanzia oppure a causa dell'esistenza di un difetto di materiale o di fabbricazione.
5.Le disposizioni applicabili ai prodotti trasformati si applicano anche ai prodotti di sostituzione.
Articolo 144
Importazione anticipata di prodotti di sostituzione
1.Le autorità doganali consentono, alle condizioni da loro stabilite e su richiesta dell'interessato, che i prodotti di sostituzione siano importati prima dell'esportazione delle merci difettose.
L'importazione anticipata di un prodotto di sostituzione comporta la costituzione di una garanzia a copertura dell'importo del dazio all'importazione che sarebbe dovuto se le merci difettose non fossero esportate a norma del paragrafo 2.
2.Le merci difettose sono esportate entro due mesi dalla data di accettazione da parte delle autorità doganali della dichiarazione per l'immissione in libera pratica dei prodotti di sostituzione.
3.Quando, in circostanze eccezionali, le merci difettose non possono essere esportate entro il termine di cui al paragrafo 2, le autorità doganali possono concedere una proroga, di durata ragionevole, di tale termine, su richiesta giustificata del titolare dell'autorizzazione.
Titolo IX
CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA, ORIGINE E VALORE DELLE MERCI
Capo 1
Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci
Articolo 145
Tariffa doganale comune e sorveglianza doganale
1.I dazi all'importazione e all'esportazione dovuti sono basati sulla tariffa doganale comune.
Le altre misure stabilite da disposizioni dell'Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci sono applicate, se del caso, in base alla classificazione tariffaria delle merci in questione.
2.La tariffa doganale comune comprende tutti gli elementi seguenti:
(a)la nomenclatura combinata delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio;
(b)qualsiasi altra nomenclatura che riprenda, totalmente o in parte, la nomenclatura combinata o che vi aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie nell'ambito degli scambi di merci;
(c)i dazi convenzionali o autonomi normali applicabili alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata;
(d)le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che l'Unione ha concluso con alcuni paesi terzi o gruppi di paesi terzi;
(e)le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione a favore di taluni paesi terzi o gruppi di paesi terzi;
(f)le misure autonome che prevedono la riduzione o l'esenzione per i dazi su talune merci;
(g)il trattamento tariffario favorevole specificato per talune merci, a motivo della loro natura o del loro uso finale, nel quadro delle misure di cui alle lettere da c) a f) o h);
(h)le altre misure previste dalle normative agricola o commerciale o da altre normative dell'Unione basate sulla classificazione tariffaria delle merci, in particolare i dazi antidumping provvisori o definitivi, i dazi compensativi o le misure di salvaguardia.
3.Quando le merci interessate soddisfano le condizioni previste nelle misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), tali misure possono essere applicate in luogo di quelle di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo. Tali misure possono essere applicate retroattivamente, a condizione che siano rispettati i termini e le condizioni stabiliti dalla pertinente misura o dal presente regolamento e che:
(a)per quanto riguarda le misure di cui alle lettere d) ed e), esse prevedano tale applicazione retroattiva;
(b)per quanto riguarda le misure di cui alla lettera d), anche il paese terzo o il gruppo di paesi terzi consenta tale applicazione retroattiva.
4.Quando l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), o l'esenzione dalle misure di cui alla lettera h) è limitata a un determinato volume di importazioni o esportazioni, per i contingenti tariffari o altri contingenti tale applicazione o esenzione cessa non appena viene raggiunto il volume di importazioni o esportazioni specificato.
Per i massimali tariffari tale applicazione cessa in virtù di un atto giuridico dell'Unione.
5.Le autorità doganali rifiutano l'applicazione del trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza se stabiliscono, sulla base di dati pertinenti e oggettivi, che la vendita a distanza di beni importati da paesi terzi era destinata a persone diverse da quelle di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVA.
6.La Commissione può sottoporre a sorveglianza doganale l'immissione in libera pratica, l'esportazione e il vincolo a determinati regimi speciali di merci ai fini di cui all'articolo 31, paragrafo 4.
7.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure riguardanti la gestione uniforme dei contingenti tariffari e di altri contingenti e dei massimali tariffari e di altri massimali di cui al paragrafo 4, e la gestione della sorveglianza doganale di cui al paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 146
Classificazione tariffaria delle merci
1.Per l'applicazione della tariffa doganale comune, la classificazione tariffaria delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata in cui le merci in questione devono essere classificate.
2.Per l'applicazione delle misure non tariffarie, la classificazione tariffaria delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata, o di qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da disposizioni dell'Unione e che riprenda, totalmente o in parte, la nomenclatura combinata o che preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in cui le merci in questione devono essere classificate.
3.La sottovoce o ulteriore suddivisione determinata a norma dei paragrafi 1 e 2 è utilizzata ai fini dell'applicazione delle misure connesse a tale sottovoce.
4.La Commissione può determinare, mediante atti di esecuzione, la classificazione tariffaria delle merci conformemente ai paragrafi 1 e 2.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati dalla necessità di assicurare rapidamente l'applicazione corretta ed uniforme della nomenclatura combinata, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 262, paragrafo 5.
Capo 2
Origine delle merci
Articolo 147
Origine non preferenziale
Le norme per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci di cui agli articoli 148 e 149 sono utilizzate ai fini dell'applicazione:
(a)della tariffa doganale comune, escluse le misure di cui all'articolo 145, paragrafo 2, lettere (d) ed (e);
(b)delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni dell'Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci; e
(c)delle altre misure dell'Unione relative all'origine delle merci.
Articolo 148
Acquisizione dell'origine
1.Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.
2.Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.
3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 261, atti delegati a integrazione del presente regolamento che stabiliscano le norme in base alle quali si considera che le merci per cui è richiesta la determinazione dell'origine non preferenziale ai fini dell'applicazione delle misure dell'Unione di cui all'articolo 147 siano interamente ottenute in un unico paese o territorio o che abbiano subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione in un paese o territorio, conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Articolo 149
Prova dell'origine non preferenziale
1.Se l'importatore ha indicato l'origine delle merci ai sensi della normativa doganale, le autorità doganali possono esigere una prova dell'origine delle merci.
2.Se la prova dell'origine delle merci è fornita ai sensi della normativa doganale o di un'altra specifica normativa dell'Unione, le autorità doganali possono richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova complementare necessaria per accertarsi che l'indicazione dell'origine sia conforme alle norme stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione.
3.Qualora le esigenze del commercio lo richiedano, un documento che prova l'origine può essere rilasciato nell'Unione conformemente alle norme di origine in vigore nel paese o nel territorio di destinazione o ad altri metodi di individuazione del paese in cui le merci sono state interamente ottenute o in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.
4.Se l'importatore ha scelto di applicare il trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza di cui all'articolo 156, paragrafo 2, le autorità doganali non impongono all'importatore di provare l'origine delle merci.
5.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la fornitura e la verifica della prova dell'origine. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 150
Origine preferenziale delle merci
1.Per beneficiare delle misure di cui all'articolo 145, paragrafo 2, lettere d) ed e), o delle misure preferenziali non tariffarie, le merci devono rispettare le norme sull'origine preferenziale di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2.Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi che l'Unione ha concluso con alcuni paesi terzi o con gruppi di tali paesi, le norme sull'origine preferenziale sono stabilite da tali accordi.
3.Per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione nei confronti di alcuni paesi terzi o di gruppi di tali paesi, diversi da quelli di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme sull'origine preferenziale. Tali norme sono basate sul criterio secondo cui le merci sono interamente ottenute o sul criterio secondo cui le merci risultano da sufficiente lavorazione o trasformazione.
4.Per le merci che beneficiano di misure preferenziali applicabili agli scambi commerciali tra il territorio doganale dell'Unione e Ceuta e Melilla, contenute nel protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 1985, le norme sull'origine preferenziale sono adottate ai sensi dell'articolo 9 di tale protocollo.
5.Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi preferenziali a favore dei paesi e territori d'oltremare associati all'Unione, le norme sull'origine preferenziale sono adottate ai sensi dell'articolo 203 TFUE.
6.Per talune merci la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di un paese o territorio beneficiario, concedere a tale paese o territorio una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al paragrafo 3.
La deroga temporanea deve essere giustificata da uno dei seguenti motivi:
(a)fattori interni o esterni privano temporaneamente il paese o territorio beneficiario della capacità di conformarsi alle norme sull'origine preferenziale;
(b)il paese o territorio beneficiario necessita di tempo per prepararsi a conformarsi a tali norme.
7.La richiesta di deroga è presentata per iscritto alla Commissione dal paese o territorio beneficiario interessato. La richiesta indica i motivi di cui al secondo comma che giustificano la deroga ed è corredata di un'idonea documentazione.
8.La deroga temporanea è limitata alla durata degli effetti dei fattori interni o esterni che la giustificano o al periodo di tempo necessario al paese o territorio beneficiario per conformarsi alle norme.
9.Se la deroga è concessa, il paese o territorio beneficiario interessato trasmette alla Commissione le informazioni prescritte riguardanti l'uso della deroga stessa e la gestione dei quantitativi per cui essa è stata accordata.
10.Se ha scelto di applicare il trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza, l'importatore non può beneficiare delle misure di cui all'articolo 145, paragrafo 2, lettere d) ed e), o di misure preferenziali non tariffarie.
11.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione:
(a)le norme procedurali sull'origine preferenziale delle merci ai fini delle misure di cui al paragrafo 1;
(b)una misura intesa a concedere a un paese o territorio beneficiario la deroga temporanea di cui al paragrafo 6.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 151
Determinazione dell'origine di merci specifiche
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure per determinare l'origine di merci specifiche conformemente alle norme d'origine applicabili alle merci in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali misure, debitamente giustificati dalla necessità di assicurare rapidamente l'applicazione corretta e uniforme delle norme di origine, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 262, paragrafo 5.
Capo 3
Valore in dogana delle merci
Articolo 152
Ambito di applicazione
Il valore in dogana delle merci ai fini dell'applicazione della tariffa doganale comune e delle misure non tariffarie stabilite da disposizioni dell'Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci è determinato a norma degli articoli 153 e 157.
Articolo 153
Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione
1.La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, adeguato conformemente agli articoli 154 e 155.
2.Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate.
3.Il valore di transazione si applica purché ricorrano tutte le condizioni seguenti:
(a)non esistano restrizioni per la cessione o per l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre a una qualsiasi delle seguenti:
i)restrizioni imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nell'Unione;
ii)limitazioni dell'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute;
iii) restrizioni che non intaccano sostanzialmente il valore in dogana delle merci;
(b)la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni per le quali non possa essere determinato un valore in relazione alle merci da valutare;
(c)nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operato un appropriato adeguamento;
(d)il compratore e il venditore non siano collegati o la relazione non abbia influenzato il prezzo.
4.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la determinazione del valore in dogana conformemente ai paragrafi 1 e 2, comprese quelle per adeguare il prezzo effettivamente pagato o da pagare, e per l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 154
Elementi del valore di transazione
1.Per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 153 il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate è integrato da:
(a)i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci:
i)le commissioni e le spese di mediazione, fatta eccezione per le commissioni di acquisto;
ii)il costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un tutto unico con la merce; e
iii) il costo dell'imballaggio comprendente sia la manodopera sia i materiali;
(b)il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:
i)materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate;
ii)utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate;
iii) materie consumate durante la produzione delle merci importate; e
iv) i lavori di ingegneria, di sviluppo, d'arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un paese non membro dell'Unione e necessari per produrre le merci importate;
(c)i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;
(d)il valore di tutte le quote dei proventi di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzo delle merci importate spettanti, direttamente o indirettamente, al venditore; e
(e)le seguenti spese fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione:
i)le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate; e
ii)le spese di carico e movimentazione connesse al trasporto delle merci importate.
2.Le aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare a norma del paragrafo 1 sono effettuate esclusivamente sulla base di dati oggettivi e quantificabili.
3.In sede di determinazione del valore in dogana sono addizionati al prezzo effettivamente pagato o da pagare solo ed esclusivamente gli elementi previsti dal presente articolo.
4.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la determinazione del valore in dogana conformemente al presente articolo, comprese quelle per adeguare il prezzo effettivamente pagato o da pagare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 155
Elementi da non includere nel valore in dogana
1.Per la determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 153 non si devono includere:
(a)le spese di trasporto delle merci importate dopo il loro ingresso nel territorio doganale dell'Unione;
(b)le spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziati dopo l'ingresso nel territorio doganale dell'Unione delle merci importate, ad esempio impianti, macchinari o materiale industriale;
(c)gli interessi conseguenti a un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di merci importate, indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia garantito dal venditore o da un'altra persona, sempre che l'accordo di finanziamento considerato sia stato fatto per iscritto e, su richiesta, il compratore possa dimostrare che le seguenti condizioni sono soddisfatte:
i)le merci sono effettivamente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare;
ii)il tasso dell'interesse richiesto non è superiore al livello al momento comunemente praticato per transazioni del genere nel paese dove è stato garantito il finanziamento;
(d)le spese relative al diritto di riproduzione nell'Unione delle merci importate; le commissioni di acquisto;
(e)i dazi all'importazione e gli altri oneri da pagare nell'Unione a motivo dell'importazione o della vendita delle merci;
(f)fatto salvo l'articolo 154, paragrafo 1, lettera c), i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate, se tali pagamenti non costituiscono una condizione per la vendita per l'esportazione delle merci verso l'Unione.
2.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la determinazione del valore in dogana conformemente al presente articolo, comprese quelle per adeguare il prezzo effettivamente pagato o da pagare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 156
Semplificazioni
1.Le autorità doganali possono autorizzare su richiesta la determinazione dei seguenti importi sulla base di criteri specifici, se non sono quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione doganale:
(a)gli importi che devono essere inclusi nel valore in dogana conformemente all'articolo 153, paragrafo 2); e
(b)gli importi di cui agli articoli 154 e 155.
2.Se l'importatore ha scelto di applicare il trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza, l'articolo 155, paragrafo 1, lettera a), non si applica e le spese di trasporto delle merci importate fino al luogo di introduzione delle stesse nel territorio doganale dell'Unione e le spese di trasporto dopo il loro ingresso in tale territorio sono incluse nel valore in dogana.
3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.
Articolo 157
Metodi secondari di determinazione del valore in dogana
1.Quando il valore in dogana delle merci non può essere determinato a norma dell'articolo 153, si prendono in considerazione, nell'ordine, le lettere da a) a d) del paragrafo 2, fino alla prima di queste lettere che consente di determinarlo.
L'ordine di applicazione delle lettere c) e d) del paragrafo 2 è invertito se l'importatore, l'esportatore o, se del caso, il dichiarante lo richiede.
2.Il valore in dogana, ai sensi del paragrafo 1, è:
(a)il valore di transazione di merci identiche, vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
(b)il valore di transazione di merci similari, vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
(c)il valore basato sul prezzo unitario al quale le merci importate, o merci identiche o similari importate, sono vendute nel territorio doganale dell'Unione nel quantitativo complessivo maggiore a persone non collegate ai venditori; o
(d)il valore calcolato, eguale alla somma:
i)del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci importate;
ii)di un importo rappresentante gli utili e le spese generali, pari a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o dello stesso tipo delle merci da valutare, realizzate da produttori del paese di esportazione per l'esportazione a destinazione dell'Unione;
iii) del costo o del valore degli elementi di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera e).
3.Se il valore in dogana non può essere determinato a norma del paragrafo 1, esso viene determinato, sulla base dei dati disponibili nel territorio doganale dell'Unione, mediante mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali:
(a)dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;
(b)dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;
(c)del presente capo.
4.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali relative alla determinazione del valore in dogana di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 158
Determinazione del valore delle merci in situazioni specifiche
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure che stabiliscono il metodo appropriato di valutazione in dogana o i criteri da utilizzare per determinare il valore in dogana delle merci in situazioni specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali misure, debitamente giustificati dalla necessità di assicurare rapidamente l'applicazione corretta e uniforme delle norme per la determinazione del valore in dogana, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 262, paragrafo 5.
TITOLO X
OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE
Capo 1
Nascita di un'obbligazione doganale
Sezione 1
Obbligazione doganale all'importazione
Articolo 159
Immissione in libera pratica e ammissione temporanea
1.Un'obbligazione doganale a carico dell'importatore sorge al momento dello svincolo delle merci per il regime di immissione in libera pratica, per il regime di uso finale o per il regime di ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione.
2.L'importatore è il debitore. In caso di rappresentanza indiretta l'importatore e la persona per conto della quale l'importatore agisce sono entrambi debitori e sono responsabili in solido dell'obbligazione doganale.
Quando le informazioni fornite o messe a disposizione ai fini dei regimi di cui al paragrafo 1 determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, la persona che ha fornito le informazioni e che era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch'essa debitrice.
3.Ove il titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE si applichi alle vendite a distanza di beni da importare da paesi terzi o territori terzi a un acquirente nel territorio doganale dell'Unione, a carico dell'importatore presunto sorge un'obbligazione doganale al momento dell'accettazione del pagamento per la vendita a distanza e tale importatore diventa il debitore.
Articolo 160
Disposizioni speciali relative alle merci non originarie
1.A carico dell'esportatore sorge un'obbligazione doganale al momento dello svincolo dei prodotti per l'esportazione se:
(a)un regime preferenziale tra l'Unione e alcuni paesi terzi o gruppi di tali paesi prevede che il trattamento tariffario preferenziale dei prodotti originari dell'Unione richieda che le merci non originarie utilizzate nella loro fabbricazione siano soggette al pagamento dei dazi all'importazione; e
(b)per tali prodotti sia stata rilasciata o compilata una prova dell'origine.
2.L'esportatore calcola l'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione come se le merci non originarie utilizzate nella fabbricazione dei prodotti da esportare fossero state immesse in libera pratica alla stessa data.
3.In caso di rappresentanza indiretta l'esportatore e la persona per conto della quale l'esportatore agisce diventano entrambi debitori e sono responsabili in solido dell'obbligazione doganale.
Articolo 161
Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza
1.Per merci soggette ai dazi all'importazione sorge un'obbligazione doganale all'importazione in seguito all'inosservanza di:
(a)uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all'introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell'Unione, alla loro sottrazione alla vigilanza doganale o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, la custodia temporanea, l'ammissione temporanea o la rimozione di siffatte merci all'interno di tale territorio;
(b)uno degli obblighi stabiliti nella normativa doganale per quanto concerne le merci in regime di uso finale all'interno del territorio doganale dell'Unione;
(c)una condizione fissata per il vincolo di merci non unionali a un regime doganale o per la concessione, in virtù dell'uso finale delle merci, di un'esenzione dai dazi o di un'aliquota ridotta di dazio all'importazione.
2.Il momento in cui sorge l'obbligazione doganale è quello in cui:
(a)non è soddisfatto o cessa di essere soddisfatto l'obbligo la cui inadempienza fa sorgere l'obbligazione doganale; oppure
(b)le merci sono vincolate a un regime doganale, qualora si constati a posteriori che non era soddisfatta una condizione stabilita per il vincolo delle merci al regime in questione o per la concessione di un'esenzione dai dazi o di un dazio all'importazione ridotto in virtù dell'uso finale delle merci.
3.Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il debitore è una delle persone seguenti:
(a)qualsiasi persona che era tenuta a rispettare gli obblighi in questione;
(b)qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l'obbligo, o che ha partecipato all'atto che ha dato luogo al mancato rispetto dell'obbligo;
(c)qualsiasi persona che ha acquisito o detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale.
4.Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), il debitore è la persona tenuta a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci a un regime doganale o per la concessione, in virtù dell'uso finale delle merci, di un'esenzione dai dazi o di un'aliquota di dazio all'importazione ridotta.
Quando i dati richiesti ai sensi della normativa doganale relativa alle condizioni stabilite per il vincolo delle merci a tale regime doganale sono forniti alle autorità doganali e comportano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.
Articolo 162
Deduzione dell'importo di un dazio all'importazione già corrisposto
1.Quando sorge un'obbligazione doganale a norma dell'articolo 161, paragrafo 1, per merci immesse in libera pratica con un dazio all'importazione ridotto a motivo del loro uso finale, l'importo del dazio all'importazione pagato al momento dell'immissione in libera pratica delle merci è dedotto dall'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione doganale.
Il primo comma si applica quando sorge un'obbligazione doganale per i rottami e i residui risultanti dalla distruzione di tali merci.
2.Quando un'obbligazione doganale sorge a norma dell'articolo 159, paragrafo 1, o dell'articolo 161, paragrafo 1, per merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione, l'importo del dazio all'importazione corrisposto nel quadro dell'esenzione parziale è dedotto dall'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione doganale.
Sezione 2
Obbligazione doganale all'esportazione
Articolo 163
Esportazione e perfezionamento passivo
1.A carico dell'esportatore sorge un'obbligazione doganale al momento dello svincolo delle merci soggette al dazio all'esportazione nel quadro del regime di esportazione o del regime di perfezionamento passivo.
2.L'esportatore è il debitore. In caso di rappresentanza indiretta l'esportatore e la persona per conto della quale l'esportatore agisce diventano entrambi debitori e sono responsabili in solido dell'obbligazione doganale.
3.Quando le informazioni fornite per il vincolo delle merci al regime di esportazione comportano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'esportazione, la persona che ha fornito le informazioni e che era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch'essa debitrice.
Articolo 164
Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza
1.Per le merci soggette ai dazi all'esportazione, un'obbligazione doganale all'esportazione sorge in seguito all'inosservanza:
(a)di uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale per l'uscita delle merci; oppure
(b)delle condizioni alle quali è stata permessa l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione.
2.Il momento in cui sorge l'obbligazione doganale è uno dei seguenti:
(a)il momento in cui le merci escono effettivamente dal territorio doganale dell'Unione senza che alle autorità doganali siano state fornite informazioni in merito a tale esportazione;
(b)il momento in cui le merci raggiungono una destinazione diversa da quella per la quale è stata permessa l'uscita dal territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione;
(c)se le autorità doganali non sono in grado di determinare il momento di cui alla lettera b), la scadenza del termine stabilito per la presentazione della prova che sono state soddisfatte le condizioni previste per aver diritto a tale esenzione.
3.Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), il debitore è una delle persone seguenti:
(a)qualsiasi persona che era tenuta a rispettare l'obbligo in questione;
(b)qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato l'obbligo in questione e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l'obbligo;
(c)qualsiasi persona che ha partecipato all'atto da cui è conseguito il mancato rispetto dell'obbligo e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza del fatto che non era stata presentata, ma avrebbe dovuto esserlo, una dichiarazione doganale.
4.Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), il debitore è qualsiasi persona tenuta a rispettare le condizioni alle quali è stata permessa l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione.
Sezione 3
Disposizioni comuni alle obbligazioni doganali sorte all'importazione e all'esportazione
Articolo 165
Obbligazione doganale in caso di divieti e restrizioni
1.L'obbligazione doganale all'importazione o all'esportazione sorge anche se riguarda merci che sono soggette ad altre normative applicate dalle autorità doganali alle importazioni o esportazioni di qualsiasi tipo.
2.Non sorge tuttavia obbligazione doganale in caso di:
(a)introduzione illegale nel territorio doganale dell'Unione di moneta falsa;
(b)introduzione nel territorio doganale dell'Unione di stupefacenti e sostanze psicotrope se non strettamente controllati dalle autorità competenti per essere destinati a uso medico e scientifico.
3.Ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali l'obbligazione doganale si considera tuttavia sorta quando, a norma del presente regolamento o del diritto di uno Stato membro, i dazi all'importazione o all'esportazione o l'esistenza di un'obbligazione doganale servono di base per la determinazione delle sanzioni.
Articolo 166
Pluralità di debitori
Quando per l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori, essi sono responsabili in solido del pagamento di tale importo.
Articolo 167
Norme generali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione
1.L'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, alla quantità, alla natura e all'origine delle merci. Le norme per il calcolo dei dazi sono quelle applicabili alle merci di cui trattasi al momento in cui è sorta l'obbligazione doganale relativa alle stesse.
2.Quando non è possibile determinare con esattezza il momento in cui è sorta l'obbligazione doganale, si ritiene che tale momento sia quello in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione doganale.
Tuttavia, quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono permettono loro di stabilire che l'obbligazione doganale è sorta in un momento anteriore a quello in cui hanno fatto la constatazione, si ritiene che l'obbligazione doganale sia sorta nel momento più lontano nel tempo a cui si può far risalire tale situazione.
3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento determinando le norme di cui al presente articolo per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione applicabili alle merci per le quali è sorta un'obbligazione doganale nel contesto di un regime speciale.
Articolo 168
Norme speciali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione
1.Quando sono state sostenute all'interno del territorio doganale dell'Unione spese di magazzinaggio o manipolazione usuale per merci vincolate a un regime doganale o in custodia temporanea, tali spese o l'aumento di valore non sono presi in considerazione per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione se l'importatore o l'esportatore o, se del caso, il dichiarante forniscono una prova soddisfacente di dette spese.
Sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione il valore in dogana, il quantitativo, la natura e l'origine delle merci non unionali usate nelle operazioni.
2.Quando la classificazione tariffaria delle merci vincolate a un regime doganale cambia in seguito alle manipolazioni usuali effettuate all'interno del territorio doganale dell'Unione, su richiesta dell'importatore, dell'esportatore o, se del caso, del dichiarante si applica la classificazione tariffaria iniziale delle merci vincolate al regime.
3.Quando sorge un'obbligazione doganale per prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, su richiesta dell'importatore l'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e all'origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo.
4.Quando i prodotti trasformati risultano da un regime di perfezionamento attivo successivo, l'importatore può unicamente chiedere che l'obbligazione sia determinata in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e all'origine delle merci vincolate al primo regime di perfezionamento attivo.
5.In casi specifici l'importo dei dazi all'importazione è determinato conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo senza una richiesta dell'importatore, dell'esportatore o, se del caso, del dichiarante al fine di evitare l'elusione delle misure tariffarie di cui all'articolo 145, paragrafo 2, lettera h).
6.Quando sorge un'obbligazione doganale per prodotti trasformati nell'ambito del regime di perfezionamento passivo o per prodotti di sostituzione di cui all'articolo 143, paragrafo 1, l'importo dei dazi all'importazione è calcolato sulla base del costo dell'operazione di perfezionamento effettuata al di fuori del territorio doganale dell'Unione.
7.Quando sorge un'obbligazione doganale a norma dell'articolo 161 o dell'articolo 164 del presente regolamento, se l'inadempienza che ha portato all'insorgenza di un'obbligazione doganale non costituisce un tentativo di frode, si applicano anche le seguenti disposizioni:
(a)il trattamento tariffario favorevole delle merci ai sensi della normativa doganale; o
(b)l'esenzione totale o parziale dal dazio all'importazione o all'esportazione a norma dell'articolo 145, paragrafo 2, lettere d), e), f) e g), o degli articoli 90, 91, 92 e 93 o degli articoli 140, 141, 142, 143 e 144; o
(c)la franchigia ai sensi del regolamento (CE) n. 1186/2009.
8.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento determinando le norme di cui al presente articolo per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione applicabili alle merci per le quali è sorta un'obbligazione doganale nel contesto di un regime speciale e nei casi specifici di cui al paragrafo 5.
Articolo 169
Luogo in cui sorge l'obbligazione doganale
1.L'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui è stabilito l'importatore o l'esportatore.
In deroga al primo comma, per quanto riguarda gli importatori e gli esportatori diversi dagli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check)" e dagli importatori presunti, l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui la dichiarazione doganale è stata presentata o sarebbe stata presentata a norma dell'articolo 63, paragrafo 4, se non fosse intervenuta la modifica del metodo di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 2.
In tutti gli altri casi il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale è il luogo in cui si verifica il fatto che la fa sorgere.
Se detto luogo non può essere determinato, l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione doganale.
2.Se le merci sono state vincolate a un regime doganale che non è stato appurato ovvero se una custodia temporanea non è terminata in modo corretto, e il luogo in cui è sorta l'obbligazione doganale non può essere determinato a norma del secondo o del terzo comma del paragrafo 1 entro un termine stabilito, l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le merci sono state vincolate al regime in questione o sono state introdotte nel territorio doganale dell'Unione sotto tale regime ovvero erano in custodia temporanea.
3.Quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono permettono loro di stabilire che l'obbligazione doganale potrebbe essere sorta in diversi luoghi, essa si considera sorta nel luogo in cui è sorta prima.
4.Se un'autorità doganale constata che un'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 161 o dell'articolo 164 in un altro Stato membro e l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente alla stessa è inferiore a 10 000 EUR, l'obbligazione doganale si considera sorta nello Stato membro in cui è avvenuta la constatazione.
5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento stabilendo il termine di cui al paragrafo 2.
Capo 2
Garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente
Articolo 170
Disposizioni generali
1.Salvo diverse disposizioni, il presente capo si applica alle garanzie per le obbligazioni doganali sorte ma il cui pagamento è differito ("obbligazione doganale esistente") e alle garanzie richieste nel caso in cui possa sorgere un'obbligazione doganale ("obbligazione doganale potenziale").
2.Se le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente, tale garanzia copre l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione e gli altri oneri dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione delle merci qualora:
(a)la garanzia sia usata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale; o
(b)la garanzia possa essere usata in più Stati membri.
Una garanzia accettata o autorizzata dalle autorità doganali è valida nell'intero territorio doganale dell'Unione, ai fini per i quali è costituita.
3.La garanzia è costituita dal debitore o dalla persona che può diventare debitrice o, se le autorità doganali lo consentono, da qualsiasi altra persona.
4.Fatto salvo l'articolo 178, le autorità doganali richiedono la costituzione di una sola garanzia per merci specifiche.
La garanzia costituita per merci specifiche si applica all'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e agli altri oneri relativi a tali merci, indipendentemente dal fatto che le informazioni fornite o rese disponibili per tali merci siano corrette.
Se non è stata svincolata, la garanzia può essere usata anche, entro i limiti dell'importo garantito, per il recupero degli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione e di altri oneri dovuti in seguito a un controllo a posteriori delle merci in questione.
5.Su richiesta della persona di cui al paragrafo 3, le autorità doganali possono autorizzare, a norma dell'articolo 176, paragrafi 1 e 2, la costituzione di una garanzia globale per l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale relativa a due o più operazioni o regimi doganali.
6.Le autorità doganali controllano la garanzia.
7.Non è richiesta una garanzia:
(a)agli Stati, alle autorità amministrative regionali e locali o ad altri enti di diritto pubblico per le attività che intraprendono in veste di autorità pubbliche;
(b)in caso di merci trasportate sul Reno, sulle vie navigabili del Reno, sul Danubio o sulle vie navigabili del Danubio;
(c)in caso di merci trasportate mediante un'installazione di trasporto fissa;
(d)in casi specifici in cui le merci sono vincolate al regime di ammissione temporanea;
(e)in caso di merci trasportate per via marittima o aerea tra porti dell'Unione o tra aeroporti dell'Unione.
8.Le autorità doganali possono non esigere la costituzione di una garanzia se l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione da garantire non supera la soglia di valore statistica di 1 000 EUR in valore.
9.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando i casi specifici in cui non è richiesta una garanzia per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea di cui al paragrafo 7, lettera d).
10.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali in materia di costituzione e controllo della garanzia di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 171
Importo di riferimento di una garanzia obbligatoria
1.Quando le autorità doganali devono esigere una garanzia e possono stabilire l'importo preciso del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri al momento in cui è richiesta la garanzia, la garanzia copre tale importo preciso.
Quando non è possibile determinare l'importo esatto, la garanzia è fissata all'importo più elevato, quale stimato dalle autorità doganali, del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri che sono sorti o che possono sorgere.
2.Fatto salvo l'articolo 176, se una garanzia globale è costituita per l'importo di dazi all'importazione o all'esportazione corrispondenti ad obbligazioni doganali ed altri oneri il cui importo varia nel tempo, l'importo di tale garanzia è fissato a un livello tale da coprire, in qualsiasi momento, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione corrispondenti alle obbligazioni doganali e gli altri oneri in questione.
Articolo 172
Importo di riferimento di una garanzia precauzionale
Se la costituzione di una garanzia non è obbligatoria ma le autorità doganali non hanno la certezza che l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale e altri oneri saranno pagati entro il termine prescritto, esse esigono una garanzia per un importo che non può superare il livello di cui all'articolo 171.
Articolo 173
Costituzione di una garanzia
1.La garanzia può essere costituita in una delle forme seguenti:
(a)qualsiasi mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali, in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia;
(b)un impegno assunto da un fideiussore;
(c)altre forme di garanzia che garantiscano in modo equivalente il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri.
2.Una garanzia sotto forma di deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento equivalente è costituita conformemente alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui la garanzia viene richiesta.
La costituzione di una garanzia mediante qualsiasi mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali non dà diritto al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali.
3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento stabilendo la forma della garanzia di cui al paragrafo 1, lettera c).
Articolo 174
Scelta della garanzia
La persona tenuta a fornire la garanzia ha facoltà di scegliere una delle forme di garanzia di cui all'articolo 173, paragrafo 1.
Tuttavia le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare la forma di garanzia scelta se è incompatibile con il corretto funzionamento del regime doganale in questione.
Le autorità doganali possono esigere che la forma di garanzia scelta sia mantenuta per un periodo determinato.
Articolo 175
Fideiussore
1.Il fideiussore di cui all'articolo 173, paragrafo 1, lettera b), è una terza persona residente, registrata o stabilita nel territorio doganale dell'Unione. È approvato dalle autorità doganali che richiedono la garanzia, a meno che non si tratti di un ente creditizio, di un'istituzione finanziaria o di una compagnia di assicurazione accreditata nell'Unione secondo le vigenti disposizioni dell'Unione.
2.Il fideiussore si impegna per iscritto a pagare l'importo garantito del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri.
3.Le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare il fideiussore o il tipo di garanzia proposto se non sembrano assicurare l'effettivo pagamento entro il termine prescritto dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri.
4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme relative alle forme di costituzione di una garanzia e le norme applicabili al fideiussore di cui al presente articolo.
5.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali relative alla revoca e alla cancellazione dell'impegno del fideiussore di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 176
Garanzia globale
1.Le autorità doganali possono concedere l'autorizzazione di cui all'articolo 170, paragrafo 5, soltanto alle persone che soddisfano le seguenti condizioni:
(a)sono stabilite nel territorio doganale dell'Unione;
(b)soddisfano i criteri di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a);
(c)si avvalgono regolarmente dei regimi doganali in questione o gestiscono strutture di deposito per la custodia temporanea o soddisfano i criteri di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d).
2.Le autorità doganali possono autorizzare un operatore economico che soddisfa i criteri di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere b) e c), e un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") a fornire una garanzia globale di importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia per un'obbligazione doganale potenziale e altri oneri.
3.Le autorità doganali possono autorizzare un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali e un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") a fornire, su richiesta, una garanzia globale di importo ridotto per un'obbligazione doganale esistente e altri oneri.
4.La garanzia globale di importo ridotto di cui al paragrafo 3 è equivalente alla costituzione di una garanzia.
5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le condizioni per la concessione di un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale di importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia di cui al paragrafo 2.
6.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per determinare l'importo della garanzia, compreso l'importo ridotto, di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 177
Divieti temporanei relativi all'uso delle garanzie globali
1.Nell'ambito dei regimi speciali o della custodia temporanea la Commissione può decidere di vietare temporaneamente il ricorso:
(a)alla garanzia globale di importo ridotto o a un esonero dalla garanzia di cui all'articolo 176, paragrafo 2;
(b)alla garanzia globale di cui all'articolo 176 per le merci in relazione alle quali siano state constatate frodi su larga scala.
2.Laddove si applica il paragrafo 1, lettere a) o b), il ricorso alla garanzia globale di importo ridotto o a un esonero dalla garanzia oppure alla garanzia globale di cui all'articolo 176 può essere autorizzato qualora la persona interessata soddisfi una delle seguenti condizioni:
(a)tale persona può dimostrare che non sono sorte obbligazioni doganali in relazione alle merci in questione nel corso delle operazioni da essa compiute nei due anni precedenti la decisione di cui al paragrafo 1;
(b)la persona interessata può dimostrare, qualora siano sorte obbligazioni doganali durante i due anni precedenti la decisione di cui al paragrafo 1, che tali obbligazioni sono state interamente pagate dal o dai debitori o dal fideiussore entro il termine prescritto.
Al fine di ottenere l'autorizzazione a ricorrere a una garanzia globale temporaneamente vietata, la persona interessata deve altresì soddisfare i criteri di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere b) e c).
3.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme relative ai divieti temporanei di utilizzo delle garanzie globali di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali misure, debitamente giustificati dalla necessità di assicurare rapidamente la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 262, paragrafo 5.
Articolo 178
Garanzia complementare o sostitutiva
Quando constatano che la garanzia fornita non assicura o non assicura più l'effettivo o integrale pagamento entro il termine prescritto dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri, le autorità doganali esigono che qualsiasi persona di cui all'articolo 170, paragrafo 3, fornisca, a sua scelta, una garanzia complementare oppure una nuova garanzia in sostituzione di quella iniziale.
Articolo 179
Svincolo della garanzia
1.Le autorità doganali svincolano immediatamente la garanzia quando l'obbligazione doganale o l'obbligo di pagamento di altri oneri è estinto o non può più sorgere.
2.Quando l'obbligazione doganale o l'obbligo di pagamento di altri oneri è parzialmente estinto o può sorgere solo per una parte dell'importo garantito, su richiesta dell'interessato la parte corrispondente della garanzia costituita è svincolata, salvo nel caso che l'importo in questione non lo giustifichi.
3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento stabilendo il termine per lo svincolo della garanzia.
4.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali relative allo svincolo della garanzia di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Capo 3
Riscossione, pagamento, rimborso e sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione
Sezione 1
Determinazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, notifica dell'obbligazione doganale e contabilizzazione
Articolo 180
Determinazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione
1.L'importatore e l'esportatore calcolano l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti. Al momento dello svincolo delle merci si presume che le autorità doganali accettino l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione dovuto calcolato dall'importatore e dall'esportatore, fatti salvi i controlli a posteriori. Se tale persona non calcola l'importo o le autorità doganali non concordano con l'importo da essa calcolato, le autorità doganali competenti per il luogo in cui è sorta o si ritiene sia sorta l'obbligazione doganale a norma dell'articolo 169 determinano l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti non appena dispongono delle informazioni necessarie.
2.In deroga al paragrafo 1, fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, se è stata presentata una dichiarazione doganale, le autorità doganali possono accettare l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione dovuto stabilito nella dichiarazione doganale, fatti salvi i controlli a posteriori. Se non concordano con tale importo, le autorità doganali determinano l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti non appena dispongono delle informazioni necessarie.
3.Se l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione dovuto non corrisponde a un numero intero, tale importo può essere arrotondato.
Se l'importo di cui al primo comma è espresso in euro, può essere arrotondato per eccesso o per difetto in misura non superiore al numero intero più vicino.
Gli importatori e gli esportatori stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro possono applicare, mutatis mutandis, le disposizioni del secondo comma oppure derogare a tale comma, purché le norme applicabili all'arrotondamento non abbiano un impatto finanziario maggiore rispetto alla norma di cui al secondo comma.
Articolo 181
Notifica dell'obbligazione doganale
1. Al momento dello svincolo delle merci si presume che le autorità doganali abbiano notificato l'obbligazione doganale all'importatore o all'esportatore.
2.Ove abbiano determinato l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione dovuto, le autorità doganali lo notificano al debitore, nella forma prescritta del luogo in cui l'obbligazione è sorta, o si ritiene sia sorta, a norma dell'articolo 169.
La notifica di cui al primo comma non si effettua quando:
(a)in attesa della determinazione definitiva dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione sia stato imposto un dazio antidumping provvisorio, un dazio compensativo provvisorio o una misura di salvaguardia provvisoria;
(b)l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti superi quello stabilito in base a una decisione adottata a norma dell'articolo 13;
(c)la decisione iniziale di non notificare l'obbligazione doganale o di notificarla con una cifra inferiore all'importo del dazio all'importazione o all'esportazione dovuto sia stata presa in base a disposizioni generali successivamente invalidate da una decisione giudiziaria;
(d)le autorità doganali siano dispensate in base alla normativa doganale dall'obbligo di notificare l'obbligazione doganale.
3.Se devono notificare l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti a norma del paragrafo 2, le autorità doganali notificano l'obbligazione doganale al debitore quando sono in grado di determinare tale importo e adottano una decisione al riguardo.
Tuttavia, qualora la notifica dell'obbligazione doganale arrechi pregiudizio a indagini penali, le autorità doganali possono rinviarla fino a quando non arrechi più tale pregiudizio.
4.Le autorità doganali possono autorizzare un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") a calcolare, per conto delle stesse, l'obbligazione doganale corrispondente all'importo totale dei dazi all'importazione o all'esportazione relativi a tutte le merci che tale operatore ha svincolato in un periodo non superiore a 31 giorni di calendario e a comunicarlo loro con una ripartizione degli importi relativi a ciascuna specifica spedizione di merci. In caso di disaccordo con l'importo calcolato e comunicato, le autorità doganali determinano l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti.
5.In deroga al paragrafo 1, qualora il titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE si applichi alle vendite a distanza di beni da importare da paesi terzi a destinazione di un acquirente nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali possono autorizzare un importatore presunto a calcolare l'obbligazione doganale corrispondente all'importo totale dei dazi all'importazione relativi a tutte le merci svincolate per tale importatore presunto e a comunicarlo nel corso di un mese entro la fine del mese successivo, con la ripartizione degli importi relativi a ciascuna specifica spedizione di merci. Tale comunicazione può modificare o invalidare le informazioni fornite dall'importatore presunto a norma dell'articolo 59, paragrafo 2. In caso di disaccordo con l'importo calcolato e comunicato, le autorità doganali determinano l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti. Si presume che le autorità doganali abbiano notificato l'obbligazione doganale se non hanno espresso disaccordo con la comunicazione entro un termine ragionevole dopo che l'operatore l'ha presentata.
6.Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, se è stata presentata una dichiarazione doganale, sempre che il pagamento sia stato garantito, le autorità doganali possono autorizzare che l'obbligazione doganale corrispondente all'importo complessivo dei dazi all'importazione o all'esportazione relativi a tutte le merci svincolate per la medesima persona durante un periodo stabilito sia notificata al termine di tale periodo. Il periodo stabilito dalle autorità doganali non supera i trentuno giorni.
7.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento specificando:
(a)i casi di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera d), in cui le autorità doganali sono esentate dalla notifica dell'obbligazione doganale;
(b)il termine ragionevole per considerare l'assenza di disaccordo di cui al paragrafo 5;
(c)le informazioni da fornire nella comunicazione dell'importatore presunto di cui al paragrafo 5.
Articolo 182
Prescrizione dell'obbligazione doganale
1.Le autorità doganali non notificano alcuna obbligazione doganale al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale.
2.Quando l'obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che, nel momento in cui è stato commesso, era perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 è esteso a un minimo di cinque anni e a un massimo di dieci anni conformemente al diritto nazionale.
3.I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sospesi qualora:
(a)sia presentato un ricorso a norma dell'articolo 16;
(b)tale sospensione si applica a decorrere dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento; o
(c)le autorità doganali comunichino al debitore, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, le motivazioni in base alle quali intendono notificare l'obbligazione doganale; tale sospensione si applica a decorrere dalla data di tale comunicazione fino allo scadere del periodo entro il quale il debitore ha la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.
4.Quando l'obbligazione doganale è ripristinata a norma dell'articolo 193, paragrafo 7, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono considerati sospesi a decorrere dalla data in cui è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio a norma dell'articolo 198 fino alla data in cui sia stata adottata una decisione in merito al rimborso o allo sgravio.
Articolo 183
Contabilizzazione
1.Le autorità doganali di cui all'articolo 180 contabilizzano, conformemente alla legislazione nazionale, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti notificato conformemente all'articolo 181.
L'obbligo delle autorità doganali di cui al primo comma non si applica nei casi di cui all'articolo 181, paragrafo 2, secondo comma.
2.Le autorità doganali non sono tenute a contabilizzare gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione che, a norma dell'articolo 182, corrispondono a un'obbligazione doganale che non può più essere notificata al debitore.
3.Le modalità pratiche di contabilizzazione degli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione sono stabilite dagli Stati membri. Queste modalità possono essere diverse a seconda che le autorità doganali, tenuto conto delle circostanze in cui è sorta l'obbligazione doganale, siano certe che i predetti importi saranno pagati.
Articolo 184
Termine per la contabilizzazione
1.Le autorità doganali contabilizzano l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti entro 14 giorni dallo svincolo delle merci, tranne quando le merci sono vincolate all'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione.
2.In deroga al paragrafo 1, le autorità doganali possono coprire l'importo totale dei dazi all'importazione o all'esportazione relativi a tutte le merci svincolate per un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") durante un periodo determinato, conformemente all'articolo 181, paragrafo 4, con un'unica contabilizzazione alla fine di tale periodo.
Tale contabilizzazione deve aver luogo entro 14 giorni dalla data di scadenza del periodo in questione.
3.In deroga al paragrafo 1, l'importo totale dei dazi all'importazione relativo a tutte le merci svincolate per un importatore presunto nel corso di un mese a norma dell'articolo 181, paragrafo 5, può essere oggetto di un'unica contabilizzazione entro la fine del mese successivo contenente la ripartizione degli importi relativi a ciascuna specifica spedizione di merci.
4.Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, se è stata presentata una dichiarazione doganale, sempre che il pagamento sia stato garantito, le autorità doganali possono autorizzare che l'obbligazione doganale corrispondente all'importo complessivo dei dazi all'importazione o all'esportazione relativi a tutte le merci svincolate per la medesima persona durante un periodo stabilito, che non può essere superiore a trentuno giorni, sia notificata al termine di tale periodo.
Tale contabilizzazione deve aver luogo entro 14 giorni dalla data di scadenza del periodo in questione.
5.Quando lo svincolo di una merce è subordinato a determinate condizioni relative alla determinazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti o alla loro riscossione, la contabilizzazione deve avvenire entro 14 giorni dalla data in cui è determinato l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti o stabilito l'obbligo di pagare tali dazi.
Tuttavia, quando l'obbligazione doganale riguarda un dazio antidumping provvisorio, un dazio compensativo provvisorio o una misura di salvaguardia provvisoria, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti è contabilizzato entro due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del regolamento che istituisce i dazi definitivi.
6.Quando l'obbligazione doganale sorge in circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 1, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti è contabilizzato entro 14 giorni dalla data in cui le autorità doganali sono in grado di determinare l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in questione e di prendere una decisione.
7.Il paragrafo 6 si applica all'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione da riscuotere o che rimane da riscuotere quando l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti non è stato contabilizzato a norma dei paragrafi da 1 a 6, o è stato determinato e contabilizzato a un livello inferiore all'importo dovuto.
8.I termini per la contabilizzazione di cui ai paragrafi da 1 a 6 non si applicano in casi fortuiti o di forza maggiore.
9.La contabilizzazione può essere rinviata nel caso di cui all'articolo 181, paragrafo 3, secondo comma, fino a quando la notifica dell'obbligazione doganale non arrechi più un pregiudizio a un'indagine penale.
Articolo 185
Conferimento delle competenze di esecuzione
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure intese ad assicurare la reciproca assistenza tra le autorità doganali qualora sorga un'obbligazione doganale.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Sezione 2
Pagamento dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione
Articolo 186
Termini generali di pagamento e sospensione del termine di pagamento
1.Il debitore paga gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione, corrispondenti a un'obbligazione doganale notificata a norma dell'articolo 181, entro il termine prescritto dalle autorità doganali.
Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, tale termine non può superare dieci giorni dalla notifica al debitore dell'obbligazione doganale.
Su richiesta del debitore, le autorità doganali possono prorogare tale termine quando l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti sia stato determinato nel corso dei controlli a posteriori di cui all'articolo 48. Fatto salvo l'articolo 190, paragrafo 2, la proroga del termine non può eccedere il tempo necessario per consentire al debitore di adottare le misure opportune per adempiere al suo obbligo.
2.In deroga al paragrafo 1, l'importo dei dazi all'importazione corrispondente a un'obbligazione doganale notificata a norma dell'articolo 181, paragrafo 5, è pagato dal debitore al più tardi alla scadenza del termine entro il quale l'obbligazione doganale deve essere notificata.
3.Se il debitore fruisce di un'agevolazione di pagamento a norma degli articoli da 188 a 190, il pagamento è effettuato entro il o i termini fissati nel quadro di tali agevolazioni.
4.Il termine di pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale è sospeso in uno dei casi seguenti:
(a)quando è presentata una domanda di sgravio dei dazi a norma dell'articolo 198;
(b)quando le merci sono destinate ad essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato;
(c)quando l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 161 e ci si trova in presenza di più debitori.
5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme relative alla sospensione del termine di pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale di cui al paragrafo 3 e fissando il periodo della sospensione.
Articolo 187
Pagamento
1.Il pagamento è effettuato in contanti o con qualsiasi altro mezzo avente la medesima efficacia liberatoria, anche mediante compensazione, conformemente alla normativa nazionale.
2.Il pagamento può essere effettuato da un terzo al posto del debitore.
3.Il debitore può pagare comunque, totalmente o parzialmente, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione prima della scadenza del periodo che gli è stato concesso per effettuare il pagamento.
Articolo 188
Dilazione di pagamento
Le autorità doganali concedono alla persona interessata, su sua richiesta e previa costituzione di una garanzia, una dilazione di pagamento dei dazi dovuti, secondo le seguenti modalità:
(a)singolarmente per ogni importo dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzato a norma dell'articolo 184, paragrafo 1, o dell'articolo 184, paragrafo 7;
(b)globalmente per tutti gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzati a norma dell'articolo 184, paragrafo 1, durante un periodo fissato dalle autorità doganali e che non può superare trentuno giorni;
(c)globalmente per tutti gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzati insieme a norma dell'articolo 184, paragrafi 2, 3 e 4.
Articolo 189
Periodi per la dilazione di pagamento
1.La dilazione di pagamento di cui all'articolo 188 è di trenta giorni.
2.Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell'articolo 188, lettera a), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui l'obbligazione doganale viene notificata al debitore.
3.Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell'articolo 188, lettera b), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui ha fine il periodo di contabilizzazione globale. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei giorni che costituiscono il periodo di aggregazione.
4.Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell'articolo 188, lettera c), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui scade il periodo stabilito per lo svincolo delle merci in questione. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei giorni che costituiscono detto periodo.
5.Quando i periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 sono costituiti da un numero di giorni dispari, il numero di giorni da detrarre dal termine di trenta giorni a norma dei paragrafi suddetti è uguale alla metà del numero pari immediatamente inferiore a tale numero dispari.
6.Quando i periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 sono di una settimana, gli Stati membri possono disporre che l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione il cui pagamento è stato dilazionato sia pagato al più tardi il venerdì della quarta settimana successiva alla settimana in questione.
Quando i suddetti periodi sono di un mese, gli Stati membri possono disporre che l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione il cui pagamento è stato dilazionato sia pagato entro il sedicesimo giorno del mese successivo al mese in questione. Tali periodi non possono essere prorogati anche se la fine di tale periodo cade in un giorno festivo.
Articolo 190
Altre agevolazioni di pagamento
1.Le autorità doganali possono concedere al debitore agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento purché sia costituita una garanzia.
2.La concessione di agevolazioni a norma del paragrafo 1 comporta l'applicazione di un interesse di credito sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione.
Per gli Stati membri che hanno adottato l'euro come valuta il tasso di interesse di credito è pari al tasso di interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, che la Banca centrale europea ha applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principali il primo giorno del mese della scadenza, maggiorato di un punto percentuale.
Per uno Stato membro la cui moneta non è l'euro il tasso di interesse di credito è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalla banca centrale nazionale per le sue operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di un punto percentuale, oppure, per uno Stato membro per il quale il tasso della banca centrale nazionale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di un punto percentuale.
3.Le autorità doganali possono rinunciare a chiedere una garanzia o ad applicare un interesse di credito quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che ciò provocherebbe gravi difficoltà di carattere economico o sociale.
4.Le autorità doganali rinunciano ad applicare un interesse di credito se l'importo per ciascuna riscossione è inferiore a 10 EUR.
Articolo 191
Esecuzione coatta del pagamento
Quando l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti non è stato pagato entro il termine prescritto, le autorità doganali si avvalgono di tutte le possibilità offerte dalla legislazione dello Stato membro interessato per assicurare il pagamento di detto importo.
Articolo 192
Interesse di mora
1.Sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione è applicato un interesse di mora dalla data di scadenza del termine prescritto fino alla data del pagamento.
Per gli Stati membri la cui moneta è l'euro il tasso di interesse di mora è pari al tasso di interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, che la Banca centrale europea ha applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principali il primo giorno del mese della scadenza, maggiorato di due punti percentuali.
Per uno Stato membro la cui moneta non è l'euro il tasso di interesse di mora è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalla banca centrale nazionale per le sue operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di due punti percentuali, oppure, per uno Stato membro per il quale il tasso della banca centrale nazionale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di due punti percentuali.
2.Se l'obbligazione doganale è sorta sulla base dell'articolo 161 o dell'articolo 164, o se la notifica dell'obbligazione doganale avviene in seguito a un controllo ex post, oltre all'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione è applicato un interesse di mora dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale fino alla data della sua notifica.
Il tasso dell'interesse di mora è fissato a norma del paragrafo 1.
3.Le autorità doganali possono rinunciare ad applicare un interesse di mora quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che tale onere potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.
4.Le autorità doganali rinunciano ad applicare un interesse di mora se l'importo per ciascuna azione di recupero è inferiore a 10 EUR.
Sezione 3
Rimborso e sgravio
Articolo 193
Rimborso e sgravio
1.Fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, le autorità doganali procedono al rimborso o allo sgravio degli importi del dazio all'importazione o all'esportazione per uno dei seguenti motivi:
(a)importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso;
(b)merci difettose o non conformi alle clausole del contratto;
(c)errore delle autorità competenti;
(d)equità;
(e)invalidamento dei dati in base ai quali è stata accertata l'obbligazione doganale per le merci corrispondenti o, se del caso, della corrispondente dichiarazione doganale.
2.Le autorità doganali procedono al rimborso o allo sgravio del dazio all'importazione o all'esportazione di cui al paragrafo 1 ove questo sia di importo pari o superiore a 10 EUR, eccetto nei casi in cui la persona interessata richiede il rimborso o lo sgravio di un importo inferiore.
3.Qualora le autorità doganali ritengano che si debba concedere un rimborso o uno sgravio sulla base degli articoli 196 e 197, lo Stato membro interessato trasmette il fascicolo alla Commissione per decisione nei seguenti casi:
(a)se le autorità doganali ritengono che le circostanze particolari siano conseguenza dell'inadempienza da parte della Commissione degli obblighi a essa incombenti;
(b)se le autorità doganali ritengono che la Commissione abbia commesso un errore ai sensi dell'articolo 196;
(c)se le circostanze del caso sono legate ai risultati di un'inchiesta unionale effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 o sulla base di un'altra disposizione unionale o di un accordo concluso dall'Unione con taluni paesi o gruppi di paesi in cui sia prevista la possibilità di procedere a tali inchieste unionali;
(d)se l'importo potenzialmente dovuto dalla persona interessata in riferimento a una o più operazioni di importazione o esportazione è pari o superiore a 500 000 EUR a seguito di un errore o di circostanze particolari.
In deroga al primo comma, i fascicoli non sono trasmessi nei seguenti casi:
(a)se la Commissione ha già adottato una decisione su un caso connotato da elementi di fatto e di diritto comparabili;
(b)se alla Commissione è già sottoposto un caso che presenta elementi di fatto e di diritto comparabili.
4.Fatte salve le norme di competenza per le decisioni, se le autorità doganali constatano, entro i periodi di cui all'articolo 198, paragrafo 1, che l'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione deve essere oggetto di rimborso o di sgravio a norma degli articoli 194, 196 e 197, esse procedono di propria iniziativa al rimborso o allo sgravio.
5.Non sono concessi rimborsi né sgravi qualora la situazione su cui si basa la notifica dell'obbligazione doganale sia dovuta ad una frode del debitore.
6.Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali interessate, salvo nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c).
Tuttavia in tali casi il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali interessate se queste rimborsano un importo di un dazio all'importazione o all'esportazione senza indebito ritardo dopo aver scoperto che l'importo è rimborsabile. Se le autorità doganali omettono di rimborsare tale importo senza indebito ritardo e il debitore avvia una procedura volta a ottenere il rimborso, gli interessi sono versati per il periodo compreso tra la data di pagamento di tali dazi e la data del loro rimborso.
Inoltre è versato un interesse quando una decisione che concede il rimborso non è eseguita entro tre mesi dalla data della sua adozione, a meno che le cause dell'inadempienza esulino dal controllo delle autorità doganali.
In tali casi l'interesse è pagato dalla data di scadenza del termine di tre mesi fino alla data del rimborso. Il tasso d'interesse è fissato conformemente all'articolo 190.
7.Quando il rimborso o lo sgravio sono stati concessi dalle autorità doganali per errore, si ripristina l'obbligazione doganale originaria sempre che questa non sia caduta in prescrizione a norma dell'articolo 182.
In tali casi gli eventuali interessi pagati a norma del paragrafo 6, secondo comma, sono rimborsati.
8.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento stabilendo le norme alle quali essa deve conformarsi al momento dell'adozione di una decisione di cui al paragrafo 3, e, in particolare, in merito a quanto segue:
(a)le condizioni per l'accettazione del fascicolo;
(b)il termine per l'adozione di una decisione e la sospensione di tale termine;
(c)la comunicazione relativa alle motivazioni su cui la Commissione intende basare la sua decisione, prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per la persona interessata;
(d)la notifica della decisione;
(e)le conseguenze della mancata adozione di una decisione o della mancata notifica della stessa.
9.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per il rimborso e lo sgravio e per la decisione di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 262, paragrafo 2.
Nei casi in cui il parere del comitato di cui all'articolo 262, paragrafo 1, debba essere ottenuto con procedura scritta, si applica l'articolo 262, paragrafo 6.
Articolo 194
Importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso
1.Si procede al rimborso o allo sgravio dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione qualora l'importo corrispondente all'obbligazione doganale inizialmente notificata superi l'importo dovuto o l'obbligazione doganale sia stata notificata al debitore contrariamente all'articolo 181, lettere c) e d).
2.Quando la domanda di rimborso o di sgravio si fonda sull'esistenza, al momento dell'immissione in libera pratica delle merci, di un dazio all'importazione ridotto o nullo applicabile nel quadro di un contingente tariffario, di un massimale tariffario o di altre misure tariffarie favorevoli, il rimborso o lo sgravio è concesso se, alla data della presentazione, la domanda era corredata dei documenti necessari ed è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
(a)nel caso di un contingente tariffario, il volume non risulti esaurito;
(b)negli altri casi, non sia stato ripristinato il dazio normalmente dovuto.
Articolo 195
Merci difettose o non conformi alle clausole del contratto
1.Le autorità doganali procedono al rimborso o allo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(a)la notifica dell'obbligazione doganale riguarda merci che l'importatore ha rifiutato perché, al momento dello svincolo, erano difettose o non conformi alle clausole del contratto in esecuzione del quale erano state importate;
(b)le merci non sono state utilizzate, a meno che sia stato necessario cominciare ad utilizzarle per accertarne la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto;
(c)le merci sono portate fuori dal territorio doganale dell'Unione o, su richiesta della persona interessata, le autorità doganali hanno autorizzato che le merci siano vincolate a un regime di perfezionamento attivo, anche a fini di distruzione, o di transito esterno, di deposito doganale o di zona franca.
2.Le autorità doganali non procedono al rimborso o allo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione nei casi seguenti:
(a)le merci, prima di essere immesse in libera pratica, sono state sottoposte a una particolare procedura di prova, a meno che sia stabilito che lo stato difettoso delle merci o la loro non conformità alle clausole del contratto non avrebbero potuto essere scoperti normalmente durante tali prove;
(b)il carattere difettoso delle merci era stato preso in considerazione al momento dell'elaborazione delle clausole del contratto, in particolare del prezzo, prima del vincolo delle merci a un regime doganale comportante l'insorgenza di un'obbligazione doganale;
(c)le merci sono vendute dal richiedente dopo che ne è stato constatato lo stato difettoso o la non conformità alle clausole del contratto.
3.Sono equiparate alle merci difettose le merci danneggiate prima dello svincolo.
Articolo 196
Errore delle autorità doganali
1.In casi diversi da quelli di cui all'articolo 193, paragrafo 1, lettera e), e agli articoli 194, 195 e 197 le autorità doganali procedono al rimborso o allo sgravio dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione se, per un errore da parte loro, hanno notificato un importo corrispondente all'obbligazione doganale inferiore all'importo dovuto, purché sussistano le seguenti condizioni:
(a)l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore;
(b)il debitore ha agito in buona fede.
2.Se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 194, paragrafo 2, le autorità doganali concedono il rimborso o lo sgravio quando il dazio ridotto o nullo non è stato applicato per un loro errore e i dati sulla base dei quali le merci sono state svincolate o, se del caso, la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica contenevano tutti gli elementi ed erano corredati di tutti i documenti necessari per l'applicazione del dazio ridotto o nullo.
3.Quando il trattamento preferenziale delle merci è concesso in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese terzo, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato che si riveli inesatto costituisce un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto ai sensi del paragrafo 1, lettera a).
Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall'esportatore, salvo se è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattamento preferenziale.
Il debitore è considerato in buona fede se può dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.
Il debitore non può tuttavia invocare la buona fede qualora la Commissione abbia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso in cui si esprimono fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese o del territorio beneficiario.
Articolo 197
Equità
1.In casi diversi da quelli di cui all'articolo 193, paragrafo 1, lettera e), e agli articoli 194, 195 e 196, le autorità doganali procedono, per motivi di equità, al rimborso o allo sgravio dell'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione quando un'obbligazione doganale sorge in circostanze particolari che non implicano frode o manifesta negligenza da parte del debitore.
2.Si considera che sussistano le circostanze particolari di cui al paragrafo 1 qualora risulti chiaramente dalle circostanze del caso che il debitore si trova in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di dette circostanze, non avrebbe subito il pregiudizio derivante dalla riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione.
Articolo 198
Procedura di rimborso e sgravio
1.Le domande di rimborso o di sgravio a norma dell'articolo 193 sono presentate alle autorità doganali entro i termini seguenti:
(a)in caso di importi di dazi all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso, di errore delle autorità competenti o di motivi di equità, entro tre anni dalla data di notifica dell'obbligazione doganale;
(b)in caso di merci difettose o non conformi alle clausole del contratto, entro un anno dalla data di notifica dell'obbligazione doganale;
(c)in caso di invalidamento dei dati o, se del caso, di una dichiarazione doganale in base alla quale le merci sono state svincolate, entro un anno dalla data di invalidamento di tali dati o di tale dichiarazione doganale, salvo diversamente specificato nelle norme applicabili all'invalidamento.
Il termine di cui al primo comma, lettere a) e b), è prorogato se il richiedente dimostra che gli è stato impossibile presentare la domanda entro il termine prescritto per un caso fortuito o per causa di forza maggiore.
2.Se le autorità doganali non sono in grado, sulla base dei motivi addotti, di concedere il rimborso o lo sgravio dell'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione, sono tenute a esaminare il merito di una domanda di rimborso o di sgravio alla luce degli altri motivi di rimborso o di sgravio di cui all'articolo 193.
3.Se è stato presentato un ricorso a norma dell'articolo 16 avverso la notifica dell'obbligazione doganale, il termine corrispondente di cui al paragrafo 1, primo comma, nonché l'esame delle domande di rimborso e di sgravio e i termini corrispondenti sono sospesi a partire dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento.
4.Se un'autorità doganale concede il rimborso o lo sgravio conformemente agli articoli 196 e 197, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione.
5.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali relative alle modalità di informazione a norma del paragrafo 4 e le informazioni da fornire. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Capo 4
Estinzione dell'obbligazione doganale
Articolo 199
Estinzione
1.Fatte salve le disposizioni vigenti relative alla mancata riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l'obbligazione doganale all'importazione o all'esportazione si estingue:
(a)se non è più possibile notificare al debitore l'obbligazione doganale conformemente all'articolo 181;
(b)con il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione;
(c)con lo sgravio dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione, fatto salvo il paragrafo 5;
(d)quando, per merci svincolate per un regime doganale che comporta l'obbligo di pagare i dazi all'importazione o all'esportazione, i dati in base ai quali è stato effettuato lo svincolo o la dichiarazione doganale sono invalidati;
(e)quando le merci soggette a dazi all'importazione o all'esportazione sono confiscate o sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate;
(f)quando le merci soggette a dazi all'importazione o all'esportazione sono distrutte sotto vigilanza doganale o abbandonate allo Stato;
(g)quando la scomparsa delle merci o l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla normativa doganale è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile delle merci per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o per ordine delle autorità doganali; ai fini della presente lettera, una merce è irrimediabilmente persa quando sia inutilizzabile da parte di qualsiasi persona;
(h)quando l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 161 o dell'articolo 164 e sono soddisfatte le seguenti condizioni:
i)l'inadempienza che ha dato luogo all'obbligazione doganale non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale in questione e non costituiva un tentativo di frode;
ii)sono successivamente espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci;
(i)quando merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione ridotto a motivo del loro uso finale sono state esportate con l'autorizzazione delle autorità doganali;
(j)quando l'obbligazione è sorta a norma dell'articolo 160 e le formalità espletate per fruire del trattamento tariffario preferenziale di cui al medesimo articolo sono annullate;
(k)quando, fatto salvo il paragrafo 6, l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 161 e sono fornite alle autorità doganali prove da esse ritenute sufficienti del fatto che le merci non sono state utilizzate né consumate e che sono uscite dal territorio doganale dell'Unione.
2.Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera e), l'obbligazione doganale non è tuttavia considerata estinta ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali qualora, in conformità del presente regolamento e della legislazione di uno Stato membro, i dazi all'importazione o all'esportazione o l'esistenza di un'obbligazione doganale costituiscono la base per la determinazione delle sanzioni.
3.Quando, conformemente al paragrafo 1, lettera g), un'obbligazione doganale si estingue in relazione a merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione ridotto a motivo del loro uso finale, i rottami e i residui risultanti dalla loro distruzione sono considerati merci non unionali.
4.Le disposizioni in vigore riguardanti i tassi forfettari di perdita irrimediabile di merci per cause inerenti alla loro stessa natura si applicano quando l'interessato non fornisca la prova che la perdita effettiva è stata superiore a quella calcolata applicando il tasso forfettario stabilito per la merce in oggetto.
5.Quando per l'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori ed è concesso uno sgravio, l'obbligazione doganale si estingue solo per la persona o le persone a cui è concesso lo sgravio.
6.Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera k), l'obbligazione doganale non si estingue per l'autore o gli autori di un tentativo di frode.
7.Quando l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 161, questa si estingue per la persona che non ha commesso alcun tentativo di frode e che ha contribuito alla lotta contro le frodi.
8.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 261, al fine di integrare il presente regolamento stabilendo l'elenco delle inadempienze che non hanno avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale in questione di cui al paragrafo 1, lettera h), punto i).
Articolo 200
Applicazione di sanzioni
L'estinzione dell'obbligazione doganale sulla base dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera h), non preclude agli Stati membri la possibilità di applicare sanzioni per la mancata osservanza della normativa doganale.
TITOLO XI
MISURE RESTRITTIVE E MECCANISMO DI GESTIONE DELLE CRISI
Capo 1
Misure restrittive
Articolo 201
Ruolo dell'Autorità doganale dell'UE e delle autorità doganali
1.L'Autorità doganale dell'UE contribuisce alla corretta applicazione delle misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 TFUE monitorandone l'attuazione nell'ambito dei propri settori di competenza e, previa revisione e autorizzazione della Commissione, fornendo opportuni orientamenti alle autorità doganali.
2.Le autorità doganali adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alle misure restrittive, tenendo conto degli orientamenti dell'Autorità doganale dell'UE.
Articolo 202
Comunicazione
1.L'Autorità doganale dell'UE riferisce periodicamente e ogniqualvolta necessario alla Commissione in merito all'attuazione delle misure restrittive da parte delle autorità doganali e in caso di violazione delle stesse.
2.Le autorità doganali informano l'Autorità doganale dell'UE, la Commissione e le autorità nazionali degli Stati membri competenti per l'attuazione delle sanzioni di qualsiasi sospetto e caso di elusione delle misure restrittive e delle relative misure di attenuazione.
Capo 2
Meccanismo di gestione delle crisi
Articolo 203
Elaborazione di protocolli e procedure
1.L'Autorità doganale dell'UE elabora procedure e protocolli che possono essere attivati a norma dell'articolo 204, paragrafo 1, in caso di:
(a)una crisi alla frontiera di uno o più Stati membri che ha ripercussioni sulle procedure doganali;
(b)una crisi in un altro settore che richiede l'intervento delle autorità doganali in cooperazione con le autorità competenti,
(c)al fine di garantire una risposta rapida, efficace e proporzionata alla situazione in questione.
2.I protocolli e le procedure possono riguardare in particolare:
(a)l'applicazione di criteri di rischio comuni, settori di controllo prioritari comuni e profili di rischio, adeguate misure di attenuazione e controlli doganali;
(b)un quadro di collaborazione che consenta di mettere temporaneamente a disposizione funzionari doganali e attrezzature per il controllo doganale da uno Stato membro all'altro.
Articolo 204
Attivazione del meccanismo di gestione delle crisi
1.La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Stati membri o dell'Autorità doganale dell'UE, può adottare un atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento, tenendo conto dei protocolli e delle procedure di cui all'articolo 203, delle misure e delle disposizioni idonee e necessarie che dovrebbero applicarsi per affrontare una situazione di crisi o attenuarne gli effetti negativi.
2.L'Autorità doganale dell'UE coordina e controlla l'applicazione e l'attuazione delle misure e delle disposizioni idonee da parte delle autorità doganali e riferisce alla Commissione in merito ai risultati di tale attuazione.
3.L'Autorità doganale dell'UE istituisce una cellula di risposta alle crisi che è costantemente disponibile per tutta la durata della crisi.
4.Le autorità doganali attuano e applicano le misure e le disposizioni adottate a norma del presente articolo e riferiscono all'Autorità doganale dell'UE in merito alla loro attuazione e applicazione.
TITOLO XII
L'AUTORITÀ DOGANALE DELL'UNIONE EUROPEA
Capo 1
Principi
Articolo 205
Statuto giuridico
1.L'Autorità doganale dell'UE è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica.
2.In ognuno degli Stati membri l'Autorità doganale dell'UE gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle leggi nazionali alle persone giuridiche. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3.L'Autorità doganale dell'UE è rappresentata dal suo direttore esecutivo.
Articolo 206
Sede
L'Autorità doganale dell'UE ha sede [...].
Articolo 207
Missione e obiettivi dell'Autorità doganale dell'UE
1.L'Autorità doganale dell'UE contribuisce a realizzare la missione delle autorità doganali di cui all'articolo 2.
2.Fatte salve le rispettive responsabilità della Commissione, dell'OLAF e degli Stati membri, l'Autorità doganale dell'UE persegue i seguenti obiettivi:
(a)l'Autorità doganale dell'UE contribuisce alla gestione operativa dell'unione doganale e pertanto coordina e vigila sulla cooperazione operativa tra le autorità doganali e mette in comune e fornisce le competenze tecniche per potenziare l'efficienza e il conseguimento dei risultati;
(b)l'Autorità doganale dell'UE sviluppa, gestisce e mantiene tecnologie dell'informazione per attuare le procedure di cui al presente regolamento e contribuisce a fare un uso ottimale dei dati disponibili ai fini della vigilanza doganale, del controllo e della gestione dei rischi;
(c)l'Autorità doganale dell'UE sostiene le autorità doganali nel conseguimento di un'attuazione uniforme della normativa doganale, in particolare al fine di garantire che i controlli doganali e la gestione dei rischi siano effettuati in modo armonizzato;
(d)l'Autorità doganale dell'UE contribuisce all'esecuzione delle altre normative dell'Unione applicate dalle autorità doganali.
Capo 2
Compiti
Articolo 208
Compiti principali
1.L'Autorità doganale dell'UE svolge compiti di gestione del rischio conformemente al titolo IV, capo 3.
2.L'Autorità doganale dell'UE svolge compiti relativi alle misure restrittive e al meccanismo di gestione delle crisi conformemente al titolo XI.
3.L'Autorità doganale dell'UE svolge attività di sviluppo delle capacità e fornisce sostegno operativo e coordinamento alle autorità doganali. In particolare:
(a)effettua la diagnostica e il monitoraggio dei valichi di frontiera e di altri luoghi di controllo, elabora norme comuni e formula raccomandazioni per le migliori pratiche;
(b)effettua la misurazione delle prestazioni dell'unione doganale e sostiene la Commissione nella sua valutazione di tali prestazioni, conformemente al titolo XV, capo 1;
(c)elabora il contenuto minimo comune in materia di formazione per i funzionari doganali nell'Unione e ne controlla l'uso da parte delle autorità doganali;
(d)contribuisce a:
un sistema di riconoscimento dell'Unione per le università e le altre scuole che offrono programmi di formazione e istruzione nel settore doganale;
(e)coordinare e sostenere la creazione, da parte degli Stati membri, di centri di eccellenza specializzati per finalità a livello dell'Unione nei pertinenti settori doganali, in particolare la formazione e i laboratori doganali;
(f)facilitare e coordinare le attività di ricerca e di innovazione nel settore doganale;
(g)elaborare e diffondere manuali operativi per l'applicazione pratica dei processi e dei metodi di lavoro doganali e sviluppare norme comuni al riguardo;
(h)formulare un parere per stabilire se il rilascio di un'autorizzazione per regimi speciali possa ledere gli interessi dei produttori dell'Unione, conformemente all'articolo 102, paragrafi 3, 4 e 5;
(i)cooperare con gli organismi dell'Unione e le autorità nazionali diverse dalle autorità doganali a norma dell'articolo 240, paragrafo 9;
(j)coordinare e sostenere la cooperazione operativa tra le autorità doganali e tra le autorità doganali e altre autorità a livello nazionale conformemente al titolo XIII;
(k)organizzare e coordinare i controlli congiunti di cui all'articolo 241;
(l)fornire sostegno e consulenza alla Commissione per la risoluzione di casi complessi di classificazione, valutazione e origine e per il monitoraggio delle decisioni e dell'applicazione delle decisioni al riguardo.
4.L'Autorità doganale dell'UE svolge le attività di gestione e trattamento dei dati necessarie per l'adempimento dei suoi compiti e per lo sviluppo delle applicazioni nazionali di cui all'articolo 30 del presente regolamento.
Articolo 209
Altri compiti
La Commissione può affidare all'Autorità doganale dell'UE i seguenti compiti per l'attuazione dei programmi di finanziamento connessi alle dogane:
(a)attività inerenti allo sviluppo, alla gestione e alla manutenzione dei sistemi informatici utilizzati per l'attuazione dell'unione doganale, come il centro doganale digitale dell'UE, di cui al titolo III;
(b)sostegno alla Commissione per lo sviluppo e l'attuazione di una strategia operativa concernente le attività relative all'assegnazione, al finanziamento e all'acquisizione di attrezzature di controllo, compresa la valutazione delle esigenze, l'aggiudicazione congiunta e la condivisione delle attrezzature.
Articolo 210
Ulteriori compiti
All'Autorità doganale dell'UE possono essere assegnati ulteriori compiti in materia di libera circolazione e di importazione ed esportazione di merci di paesi terzi, se così previsto dai pertinenti atti giuridici dell'Unione. Qualora tali compiti siano assegnati o affidati all'Autorità doganale dell'UE, sono garantite risorse finanziarie e umane adeguate per la loro attuazione.
Capo 3
Organizzazione dell'Autorità doganale dell'UE
Articolo 211
Struttura amministrativa e di gestione
La struttura amministrativa e di gestione dell'Autorità doganale dell'UE comprende:
(a)un consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni di cui all'articolo 215;
(b)un comitato esecutivo, che esercita le funzioni di cui all'articolo 217;
(c)un direttore esecutivo, che esercita le responsabilità di cui all'articolo 219;
(d)un vicedirettore esecutivo, che esercita le responsabilità di cui all'articolo 221, se il consiglio di amministrazione decide di istituire tale funzione.
Sezione 1
Il consiglio di amministrazione
Articolo 212
Composizione del consiglio di amministrazione
1.Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto.
2.Il consiglio di amministrazione comprende inoltre un membro designato dal Parlamento europeo, senza diritto di voto.
3.Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente rappresenta il membro titolare in sua assenza.
4.I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in materia doganale, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si adoperano per limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori. Nel consiglio direttivo tutte le parti mirano a realizzare una rappresentanza equilibrata sotto il profilo del genere.
5.Il mandato dei membri e relativi supplenti è di quattro anni. Tale mandato è prorogabile.
Articolo 213
Presidente del consiglio di amministrazione
1.Il consiglio di amministrazione elegge un presidente tra i rappresentanti della Commissione e un vicepresidente tra gli altri membri con diritto di voto.
2.Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.
3.Il mandato del presidente e del vicepresidente è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile una volta. Tuttavia, se il presidente o il vicepresidente cessa di far parte del consiglio di amministrazione in corso di mandato, il mandato termina automaticamente alla stessa data.
Articolo 214
Riunioni del consiglio di amministrazione
1.Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.
2.Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
3.Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei membri.
4.Il consiglio di amministrazione può invitare alle sue riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa essere rilevante.
5.I membri del consiglio di amministrazione e relativi supplenti possono farsi assistere alle riunioni da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.
6.Quando una questione di riservatezza o di conflitto di interessi è all'ordine del giorno, il consiglio di amministrazione discute e decide in merito senza la presenza del membro interessato. Le modalità specifiche di applicazione della presente disposizione possono essere stabilite nel regolamento interno.
7.L'Autorità doganale dell'UE provvede alle funzioni di segreteria per il consiglio di amministrazione.
Articolo 215
Funzioni del consiglio di amministrazione
1.Il consiglio di amministrazione:
(a)fornisce gli orientamenti generali delle attività dell'Autorità doganale dell'UE;
(b)adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale dell'Autorità doganale dell'UE ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell'Autorità a norma del capo 4;
(c)valuta e adotta la relazione annuale consolidata sulle attività dell'Autorità doganale dell'UE, compresa una panoramica dell'esecuzione dei suoi compiti e dei suoi risultati complessivi nel conseguimento degli obiettivi di politica doganale, e invia la relazione e la sua valutazione entro il 1º luglio di ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. La relazione annuale di attività consolidata è resa pubblica;
(d)adotta la regolamentazione finanziaria applicabile all'Autorità doganale dell'UE a norma dell'articolo 222;
(e)adotta una strategia antifrode, proporzionata al rischio di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
(f)adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri; e pubblica annualmente sul suo sito web la dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione;
(g)adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 232, in base a un'analisi delle esigenze;
(h)adotta il suo regolamento interno;
(i)in conformità al paragrafo 2 esercita, nei confronti del personale dell'Autorità doganale dell'UE, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità che ha il potere di nomina");
(j)adotta disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del suddetto statuto;
(k)istituisce, se del caso, una struttura di revisione contabile interna;
(l)adotta le norme di sicurezza dell'Autorità doganale dell'UE ai sensi dell'articolo 233;
(m)nomina il direttore esecutivo e il vicedirettore esecutivo, se tale funzione è istituita, e, se del caso, ne proroga il mandato o li rimuove dall'incarico a norma dell'articolo 217;
(n)nomina un contabile, che può essere il contabile della Commissione, che è soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti e che opera in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni;
(o)prende tutte le decisioni relative alla creazione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne dell'Autorità doganale dell'UE, tenendo conto delle esigenze dell'attività dell'Autorità stessa e di una sana gestione del bilancio;
(p)autorizza la conclusione di accordi operativi conformemente all'articolo 240, paragrafo 9);
(q)istituisce gruppi di lavoro e gruppi di esperti e adotta il loro regolamento interno;
(r)adotta il progetto di documento unico di programmazione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, prima che venga trasmesso alla Commissione per parere;
(s)tenendo conto del parere della Commissione, adotta il documento unico di programmazione dell'Autorità doganale dell'UE a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto e conformemente all'articolo 216;
(t)adotta una strategia improntata al miglioramento dell'efficienza e alle sinergie;
(u)adotta una strategia di cooperazione con i paesi terzi e/o le organizzazioni internazionali;
(v)adotta una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno.
2.Il consiglio di amministrazione adotta, a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri di autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione di tale delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.
3.Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati dal direttore esecutivo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.
Articolo 216
Modalità di voto del consiglio di amministrazione
1.Fatto salvo l'articolo 215, paragrafo 1, lettere b), m) ed s), il consiglio di amministrazione decide a maggioranza assoluta dei membri con diritto di voto.
2.La decisione di cui all'articolo 215, paragrafo 1, lettere b), c), e), f), j), m), n), o) ed s), può essere adottata soltanto se i rappresentanti della Commissione esprimono un voto favorevole. Ai fini della decisione di cui all'articolo 215, paragrafo 1, lettera s), il consenso dei rappresentanti della Commissione è richiesto soltanto per gli elementi della decisione non correlati al programma di lavoro annuale e pluriennale dell'Autorità doganale dell'UE.
3.Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.
4.Il presidente partecipa al voto.
5.Il direttore esecutivo non partecipa al voto.
6.Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.
Sezione 2
Il comitato esecutivo
Articolo 217
Comitato esecutivo
1.Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo.
2.Il comitato esecutivo:
(a)sovrintende ai lavori preparatori per le decisioni che devono essere adottate dal consiglio di amministrazione;
(b)assicura, assieme al consiglio di amministrazione, un follow-up adeguato delle osservazioni e delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni e dai rapporti di audit interno e esterno e dalle indagini dell'OLAF e dell'EPPO;
(c)sovrintende all'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio.
3.Quando necessario, per motivi d'urgenza, il comitato esecutivo può prendere decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione, in particolare per le questioni seguenti:
(a)in materia di gestione amministrativa, compresa la sospensione della delega dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina, e di questioni di bilancio;
(b)qualora una situazione di crisi sia stata individuata ai sensi del titolo XI e richieda un'azione immediata o un adeguamento delle attività dell'Autorità doganale dell'UE.
5.Il comitato esecutivo è composto da due rappresentanti della Commissione nel consiglio di amministrazione e da altri tre membri nominati dal consiglio di amministrazione tra i membri con diritto di voto. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto. Le decisioni del comitato esecutivo sono adottate a maggioranza semplice. Le decisioni di cui al paragrafo 2, lettera b), possono essere adottate soltanto se un rappresentante della Commissione esprime un voto favorevole.
6.Il mandato di membro del comitato esecutivo ha una durata di quattro anni. Esso è rinnovabile. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri del consiglio di amministrazione.
7.Il comitato esecutivo tiene almeno una riunione ordinaria ogni tre mesi. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta dei suoi membri.
8.Il consiglio di amministrazione stabilisce il regolamento interno del comitato esecutivo.
Sezione 3
Il direttore esecutivo
Articolo 218
Nomina, rimozione dall'incarico e proroga del mandato
1.Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Autorità doganale dell'UE a norma dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alla provata competenza amministrativa e manageriale, nonché alla competenza e all'esperienza in materia, sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione, a seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente.
Ai fini della conclusione del contratto di direttore esecutivo l'Autorità doganale dell'UE è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.
2.La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. In tempo utile prima della fine di tale periodo la Commissione esegue una valutazione che tiene conto della prestazione del direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri dell'Autorità doganale dell'UE.
3.Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 2, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per non più di cinque anni.
4.Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
5.Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione adottata su proposta della Commissione.
6.Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo, la proroga del mandato o la rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto.
Articolo 219
Compiti e responsabilità del direttore esecutivo
1.Il direttore esecutivo assicura la gestione dell'Autorità doganale dell'UE. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione.
2.Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
3.Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio delle sue funzioni e sulle prestazioni complessive dell'Autorità doganale dell'UE.
4.Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Autorità doganale dell'UE.
5.Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione dei compiti assegnati all'Autorità doganale dell'UE dal presente regolamento. In particolare il direttore esecutivo:
(a)garantisce l'amministrazione quotidiana dell'Autorità doganale dell'UE;
(b)attua le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;
(c)elabora il progetto di documento unico di programmazione di cui all'articolo 223 e lo presenta al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;
(d)attua il documento unico di programmazione di cui all'articolo 223 e riferisce al comitato esecutivo e al consiglio di amministrazione in merito alla sua attuazione;
(e)redige la relazione annuale consolidata sulle attività dell'Autorità doganale dell'UE e la presenta al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione;
(f)elabora un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni e delle valutazioni di audit interno o esterno e delle indagini dell'OLAF e dell'EPPO e riferisce sui progressi compiuti due volte all'anno alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo;
(g)tutela gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure interne di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, fatti salvi i poteri investigativi dell'EPPO e dell'OLAF, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive;
(h)predispone una strategia antifrode interna, una strategia per conseguire miglioramenti dell'efficienza e realizzare sinergie, una strategia di cooperazione con i paesi terzi e/o le organizzazioni internazionali e una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno per conto dell'Autorità doganale dell'UE, e le presenta al consiglio di amministrazione per approvazione;
(i)redige un progetto di regolamentazione finanziaria applicabile all'Autorità doganale dell'UE e lo presenta al consiglio di amministrazione per adozione, previa consultazione della Commissione;
(j)elabora i progetti di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità doganale dell'UE conformemente all'articolo 224 e ne esegue il bilancio;
(k)per quanto riguarda il personale dell'Autorità doganale dell'UE, esercita i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina di cui all'articolo 215, paragrafo 1, punto i), nella misura in cui tali poteri gli/le sono stati delegati a norma dell'articolo 215, paragrafo 2;
(l)adotta decisioni relative alle strutture interne dell'Autorità doganale dell'UE, inclusa, ove necessario, la delega di funzioni che possono riguardare la gestione quotidiana dell'Autorità doganale dell'UE, nonché, se del caso, decisioni relative alla loro modifica, tenendo conto delle esigenze legate alle attività dell'Autorità doganale dell'UE e alla sana gestione del bilancio;
(m)negozia e, previa approvazione del consiglio di amministrazione, firma un accordo sulla sede dell'Autorità doganale dell'UE e, se del caso, accordi analoghi con gli Stati membri ospitanti in cui sono ubicati gli uffici locali;
(n)predispone le modalità pratiche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e le presenta al consiglio di amministrazione per adozione;
(o)promuove la diversità e mira a garantire l'equilibrio di genere per quanto riguarda l'assunzione del personale dell'Autorità doganale dell'UE;
(p)mira ad assumere personale su una base geografica quanto più ampia possibile, tenendo presente che i criteri di assunzione devono essere basati esclusivamente sui meriti.
Articolo 220
Vicedirettore esecutivo
1.Il consiglio di amministrazione può decidere di creare una funzione di vicedirettore esecutivo per assistere il direttore esecutivo.
2.Qualora il consiglio di amministrazione decida di creare una funzione di vicedirettore esecutivo, le disposizioni dell'articolo 217 si applicano di conseguenza al vicedirettore esecutivo.
Articolo 221
Compiti e responsabilità del vicedirettore esecutivo
Se è creata la funzione di vicedirettore esecutivo, quest'ultimo assiste il direttore esecutivo nella gestione dell'Autorità doganale dell'UE e nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 218. In caso di assenza o indisponibilità del direttore esecutivo, o se il posto è vacante, ne fa le veci il vicedirettore esecutivo.
Capo 4
Formazione e struttura del bilancio dell'Autorità doganale dell'UE
Articolo 222
Disposizioni generali
Le disposizioni finanziarie applicabili all'Autorità doganale dell'UE sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Tale regolamentazione si discosta dal regolamento delegato (UE) n. 2019/715 della Commissione solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'Autorità doganale dell'UE e previo accordo della Commissione.
Articolo 223
Documento unico di programmazione
1.Ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di documento unico di programmazione contenente, in particolare, la programmazione annuale e pluriennale, conformemente alle disposizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione e alle pertinenti disposizioni della regolamentazione finanziaria dell'Autorità doganale dell'UE adottata ai sensi dell'articolo 222 del presente regolamento e tenendo conto degli orientamenti stabiliti dalla Commissione. La programmazione annuale e pluriennale è in linea con la politica doganale e le priorità generali dell'unione doganale.
2.Il consiglio di amministrazione trasmette il progetto di documento unico di programmazione alla Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti europea entro il 31 gennaio dell'anno che precede il periodo di programmazione.
3.Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il documento unico di programmazione. Esso trasmette il documento unico di programmazione, nonché ogni successiva versione aggiornata di tale documento, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Il documento unico di programmazione diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione e, se necessario, è adeguato di conseguenza.
4.Il programma di lavoro annuale definisce gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Esso contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 5. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente. Quando all'Autorità doganale dell'UE è assegnato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato entro l'ambito di applicazione del presente regolamento. Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate secondo la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.
5.Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione. Esso riporta inoltre, per ciascuna attività, le risorse umane e finanziarie indicative considerate necessarie al conseguimento degli obiettivi stabiliti. La programmazione strategica è aggiornata, se del caso, e dimostra il contributo dell'Autorità doganale dell'UE al conseguimento delle priorità politiche dell'Unione.
Articolo 224
Formazione del bilancio
1.Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità doganale dell'UE per l'esercizio finanziario successivo, che comprende la tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione. Le informazioni contenute nel progetto di stato di previsione sono coerenti con il progetto di documento unico di programmazione di cui all'articolo 223, paragrafo 1.
2.Sulla base del progetto di stato di previsione di cui al paragrafo 1, il consiglio di amministrazione redige un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità doganale dell'UE per l'esercizio finanziario successivo.
3.Il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità doganale dell'UE entro il 31 gennaio di ogni anno.
4.La Commissione trasmette il progetto di stato di previsione all'autorità di bilancio con il progetto di bilancio generale dell'Unione europea.
5.Sulla base di tale progetto di stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE.
6.L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato all'Autorità doganale dell'UE a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
7.L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Autorità doganale dell'UE.
8.Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Autorità doganale dell'UE. Tale bilancio diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se necessario, il bilancio dell'Autorità doganale dell'UE è adeguato di conseguenza.
Articolo 225
Struttura del bilancio
1.Tutte le entrate e le spese dell'Autorità doganale dell'UE formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario e sono iscritte nel bilancio della stessa. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno civile.
2.Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell'Autorità doganale dell'UE sono in pareggio.
3.Fatte salve altre risorse, le entrate dell'Autorità doganale dell'UE comprendono:
(a)un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione;
(b)gli eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri;
(c)un possibile finanziamento dell'Unione, sotto forma di accordi di contributo o di sovvenzioni ai sensi delle regole finanziarie dell'Autorità doganale dell'UE di cui all'articolo 222 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell'Unione;
(d)i diritti percepiti per pubblicazioni e servizi forniti dall'Autorità doganale dell'UE.
4.Le spese dell'Autorità doganale dell'UE comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.
5.Gli impegni di bilancio per azioni riguardanti progetti su larga scala da realizzarsi su più esercizi finanziari possono essere ripartiti in più frazioni annue.
Articolo 226
Esecuzione del bilancio dell'Autorità doganale dell'UE
1.Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Autorità doganale dell'UE.
2.Ogni anno il direttore esecutivo comunica all'autorità di bilancio tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni di valutazione.
Articolo 227
Presentazione dei conti e discarico
1.Il contabile dell'Autorità doganale dell'UE comunica i conti provvisori dell'esercizio finanziario (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1° marzo dell'esercizio finanziario successivo (anno N + 1).
2.Entro il 31 marzo dell'anno N+1 l'Autorità doganale dell'UE trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l'anno N al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.
3.Entro il 31 marzo dell'anno N+1 il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Autorità doganale dell'UE, consolidati con i conti della Commissione, alla Corte dei conti.
4.Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Autorità doganale dell'UE ai sensi dell'articolo 246 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, il contabile dell'Autorità doganale dell'UE stabilisce i conti definitivi dell'Autorità per tale anno. Il direttore esecutivo li trasmette per parere al comitato esecutivo. Il parere è adottato dal consiglio di amministrazione.
5.Entro il 1° luglio dell'anno N+1 il contabile dell'Autorità doganale dell'UE trasmette i conti definitivi per l'anno N, accompagnati dal parere adottato dal consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
6.I conti definitivi per l'anno N sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno N+1.
7.Entro il 30 settembre dell'anno N+1 il direttore esecutivo trasmette alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.
8.Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio finanziario N, in conformità dell'articolo 261, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
9.Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno N+2, dell'esecuzione del bilancio dell'anno N.
Articolo 228
Lotta alla frode
1.Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione ed altre attività illegali nell'ambito dell'Autorità doganale dell'UE si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
2.L'Autorità doganale dell'UE aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) entro sei mesi a decorrere dal [XXX] e adotta le opportune disposizioni applicabili al suo personale utilizzando il modello di cui all'allegato di tale accordo.
3.La Corte dei conti europea ha potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ricevuto fondi dell'Unione dall'Autorità doganale dell'UE.
4.L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altro illecito lesivo degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una sovvenzione o a un contratto finanziato dall'Autorità doganale dell'UE, in conformità delle disposizioni e delle procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio.
5.Fatti salvi i paragrafi 1, 2, 3 e 4, i contratti e le convenzioni e decisioni di sovvenzione dell'Autorità doganale dell'UE contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini in base alle rispettive competenze. Gli accordi di lavoro con le autorità competenti dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali comprendono l'assistenza e la cooperazione di tali autorità e organizzazioni internazionali in relazione agli audit e alle indagini svolti dalla Corte dei conti e dall'OLAF.
6.A norma del regolamento (UE) 2017/939 l'EPPO ha il potere di indagare e perseguire le frodi e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Capo 5
Disposizioni relative al personale
Articolo 229
Disposizione generale
Al personale dell'Autorità doganale dell'UE si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le norme adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per dare applicazione allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti.
Articolo 230
Esperti nazionali distaccati e altro personale
1.L'Autorità doganale dell'UE può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato dalla stessa.
2.Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l'Autorità doganale dell'UE.
Articolo 231
Privilegi e immunità
All'Autorità doganale dell'UE e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Capo 6
Disposizioni generali e finali
Articolo 232
Trasparenza e comunicazione
1.Ai documenti detenuti dall'Autorità doganale dell'UE si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
2.Al trattamento dei dati personali da parte dell'Autorità doganale dell'UE si applica il regolamento (UE) 2018/1725. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione il consiglio di amministrazione stabilisce le misure per l'applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 da parte dell'autorità doganale dell'UE, comprese quelle relative alla nomina di un responsabile della protezione dei dati dell'Autorità doganale dell'UE. Tali misure sono stabilite previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati.
3.L'Autorità doganale dell'UE può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nell'ambito delle sue competenze. L'assegnazione di risorse alle attività di comunicazione non reca pregiudizio all'esecuzione efficace dei compiti dell'Autorità doganale dell'UE. Le attività di comunicazione sono svolte in conformità dei pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.
Articolo 233
Norme di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate
1.L'Autorità doganale dell'UE adotta le proprie norme di sicurezza sulla base dei principi e delle regole stabiliti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, tra cui le disposizioni relative allo scambio con paesi terzi, al trattamento e alla conservazione di tali informazioni stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione. Qualsiasi accordo amministrativo sullo scambio di informazioni classificate con le autorità competenti di un paese terzo o, in assenza di tale accordo, qualsiasi comunicazione eccezionale ad hoc di ICUE a tali autorità, è approvato dalla Commissione in via preliminare.
2.Il consiglio di amministrazione adotta le norme di sicurezza dell'Autorità doganale dell'UE, previa approvazione della Commissione. Quando valuta le norme di sicurezza proposte, la Commissione ne assicura la compatibilità con le decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e (UE, Euratom) 2015/444.
3.I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc e il personale dell'Autorità doganale dell'UE rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 339 TFUE, anche dopo la cessazione dalle proprie funzioni.
4.L'Autorità doganale dell'UE può adottare le misure necessarie per semplificare lo scambio di informazioni utili allo svolgimento dei suoi compiti con la Commissione e gli Stati membri e, ove opportuno, con le istituzioni, organi e organismi dell'Unione pertinenti. Tutte le intese amministrative concluse a tal fine in merito alla condivisione delle informazioni classificate dell'UE (ICUE) o, in assenza di intese, qualsiasi comunicazione eccezionale ad hoc di ICUE deve essere approvata dalla Commissione in via preliminare.
Articolo 234
Regime linguistico
1.All'Autorità doganale dell'UE si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio.
2.Il consiglio di amministrazione decide riguardo al regime linguistico interno dell'Autorità doganale dell'UE.
3.I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Autorità doganale dell'UE sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.
Articolo 235
Valutazione
1.Entro il [OP: inserire la data = 5 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione provvede affinché siano valutati, in conformità degli orientamenti della Commissione, i risultati dell'Autorità doganale dell'UE rispetto ai suoi obiettivi, mandato, compiti, governance e ubicazione o ubicazioni.
2.Nella valutazione sono prese in esame in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Autorità doganale dell'UE e le conseguenze finanziarie di un'eventuale modifica in tal senso.
3.Una valutazione su due di cui al paragrafo 1 comprende una valutazione dei risultati ottenuti dall'Autorità doganale dell'UE, tenuto conto degli obiettivi, del mandato, dei compiti e della governance, e una valutazione della giustificazione del mantenimento dell'Autorità alla luce di tali obiettivi, mandato, governance e compiti.
4.La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sugli esiti della valutazione di cui al paragrafo 2. I risultati della valutazione sono resi pubblici.
Articolo 236
Responsabilità dell'Autorità doganale dell'UE
1.La responsabilità contrattuale dell'Autorità doganale dell'UE è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.
2.La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta nei contratti stipulati dall'Autorità doganale dell'UE.
3.In caso di responsabilità extracontrattuale, l'Autorità doganale dell'UE deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.
4.La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sulle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5.La responsabilità individuale del personale nei confronti dell'Autorità doganale dell'UE è disciplinata dalle disposizioni ad esso applicabili dello statuto del personale o del regime applicabile agli altri agenti.
6.La responsabilità finanziaria dell'Unione e degli Stati membri per i debiti contratti dall'Autorità doganale dell'UE è limitata al rispettivo contributo già fornito per le spese amministrative.
Articolo 237
Accordo sulla sede e condizioni operative
1.Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Autorità doganale dell'UE nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest'ultimo deve mettere a disposizione e le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Autorità e ai membri delle rispettive famiglie sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione ed entro il [OP si prega di inserire la data - due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], tra l'Autorità doganale dell'UE e lo Stato membro in cui si trova la sede.
2.Lo Stato membro ospitante garantisce le migliori condizioni possibili per il funzionamento dell'Autorità doganale dell'UE, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.
3.Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il direttore esecutivo può decidere di insediare un ufficio locale in un altro Stato membro in modo che i compiti dell'Autorità doganale dell'UE siano eseguiti con maggiore efficienza, efficacia e coerenza.
Prima di decidere di insediare un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso della Commissione, del consiglio di amministrazione e degli Stati membri interessati. La decisione si basa su un'adeguata analisi dei costi e dei benefici che dimostri in particolare il valore aggiunto di tale decisione. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso l'ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Autorità doganale dell'UE.
Articolo 238
Inizio delle attività dell'Autorità doganale dell'UE
1.L'Autorità doganale dell'UE è istituita a partire dal 2026 e diventerà pienamente operativa entro il 2028.
2.La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale dell'Autorità doganale dell'UE finché questa non abbia la capacità operativa per provvedere all'esecuzione del proprio bilancio. A tal fine:
(a)fino a quando il direttore esecutivo assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 218, un funzionario designato dalla Commissione può farne le veci in qualità di direttore esecutivo ad interim ed esercitare le funzioni attribuite al direttore esecutivo;
(b)in deroga all'articolo 215, paragrafo 1, punto i), e fino all'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 215, paragrafo 2, il direttore esecutivo ad interim esercita i poteri di autorità investita del potere di nomina;
(c)la Commissione può offrire assistenza all'Autorità doganale dell'UE, in particolare mediante il distacco di funzionari della Commissione incaricati di svolgere le attività dell'Autorità sotto la responsabilità del direttore esecutivo ad interim o del direttore esecutivo;
(d)il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell'Autorità doganale dell'UE e può concludere contratti, anche relativi al personale, previa adozione della tabella dell'organico dell'Autorità doganale dell'UE.
TITOLO XIII
COOPERAZIONE DOGANALE
Articolo 239
Cooperazione doganale interna
1.Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97, le autorità doganali cooperano tra loro, con la Commissione e con l'Autorità doganale dell'UE conformemente alla normativa doganale e a qualsiasi altra normativa dell'Unione che preveda tale cooperazione, al fine di garantire un'applicazione corretta e uniforme di tali normative e di sostenere l'adempimento della loro missione, come stabilito all'articolo 2.
2.Le autorità doganali possono mettere temporaneamente a disposizione funzionari doganali per lavorare presso le autorità doganali di un altro Stato membro. L'Autorità doganale dell'UE è informata e può coordinare tali assegnazioni.
3.Le autorità doganali possono effettuare controlli congiunti in aggiunta a quelli previsti all'articolo 241. Le autorità doganali informano l'Autorità doganale dell'UE di tali controlli congiunti.
4.La Commissione, l'OLAF e l'Autorità doganale dell'UE possono scambiarsi dati pertinenti per la cooperazione di cui al presente titolo, comprese informazioni sui rischi. L'Autorità doganale dell'UE garantisce l'uso efficace di tali informazioni nelle sue attività di gestione del rischio conformemente al presente titolo e al titolo XII.
Articolo 240
Quadro per la cooperazione con altre autorità
1.Le autorità doganali cooperano con altre autorità a livello nazionale, tra cui, ma non solo, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità sanitarie e fitosanitarie, le autorità di contrasto e le autorità fiscali, nel settore delle altre normative applicate dalle autorità doganali, della riscossione di dazi e imposte e di altri settori pertinenti di cooperazione. Ove opportuno, le autorità doganali cooperano anche con gli organismi, i gruppi di esperti, le agenzie, gli uffici o le reti pertinenti che coordinano le attività di altre autorità a livello dell'Unione. Ove opportuno, le autorità doganali cooperano anche con altre parti interessate a livello dell'UE, come indicato al paragrafo 9, e le autorità doganali interessate ne informano l'Autorità doganale dell'UE.
2.La cooperazione di cui al paragrafo 1 ha luogo periodicamente e secondo modalità strutturate. Essa persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:
(a)contribuire a e seguire gli sviluppi legislativi in settori strategici rilevanti per le dogane;
(b)scambiare dati, in particolare dati pertinenti per la gestione del rischio a norma del titolo IV, capo 3;
(c)sviluppare strategie di vigilanza coerenti e coordinate per la gestione dei rischi inerenti alle merci nell'ambito delle competenze delle autorità doganali e di altre autorità, conformemente al titolo IV, capo 3;
(d)procedere all'attuazione operativa, compresa l'esecuzione di controlli congiunti a norma dell'articolo 241.
3.Fatte salve le competenze della Commissione e la sua approvazione preventiva, l'Autorità doganale dell'UE conclude accordi di lavoro per sviluppare e aggiornare un quadro per la cooperazione di cui al paragrafo 1, coinvolgendo altre parti interessate di cui al paragrafo 9, fornendo orientamenti per la sua attuazione pratica, obiettivi e settori chiave di cooperazione, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e al titolo III del presente regolamento.
4.Se un'autorità doganale coopera con un'altra autorità di un altro Stato membro, ne informa l'autorità doganale di tale Stato membro. Se la cooperazione coinvolge più di due Stati membri, le autorità doganali interessate ne informano l'Autorità doganale dell'UE, che può fornire sostegno operativo e di coordinamento a norma dell'articolo 208.
5.Gli Stati membri riferiscono annualmente all'Autorità doganale dell'UE in merito all'applicazione del quadro di cooperazione. L'Autorità doganale dell'UE tiene conto dei risultati di tale comunicazione nelle sue attività di monitoraggio di cui all'articolo 208, paragrafo 3, lettera a), e nei suoi compiti di misurazione delle prestazioni di cui all'articolo 208, paragrafo 3, lettera b).
6.Fino alla data indicata all'articolo 238, paragrafo 1, la Commissione può svolgere i compiti dell'Autorità doganale dell'UE di cui al paragrafo 3.
7.L'Autorità doganale dell'UE può cooperare con altre autorità a livello nazionale, nonché con la Commissione e altre istituzioni, uffici, agenzie, reti e organismi dell'Unione, al fine di contribuire agli obiettivi di cui al paragrafo 2 e al quadro di cooperazione di cui al paragrafo 3.
A tal fine l'Autorità doganale dell'UE può, previa autorizzazione del suo consiglio di amministrazione e previa approvazione della Commissione, stabilire accordi di lavoro con gli organismi dell'Unione o altre autorità a livello nazionale. Tali accordi amministrativi non creano obblighi giuridici e definiscono la natura, la portata e le modalità della cooperazione prevista.
8.L'Autorità doganale dell'UE coopera strettamente con l'OLAF qualora si verifichino frodi o sospetti di frode in una delle sue attività di cooperazione.
9.L'Autorità doganale dell'UE può sviluppare un quadro per la cooperazione operativa con altri organismi dell'UE, tra cui Europol e Frontex, conformemente ai paragrafi 2, 4 e 5, e può partecipare e contribuire ad analisi strategiche e valutazioni delle minacce, cicli programmatici, programmi di innovazione, attività di formazione, reti e altre attività pertinenti per l'esecuzione dei suoi compiti e organizzate da tali altri organismi.
Articolo 241
Controlli congiunti
1.L'Autorità doganale dell'UE pianifica, organizza e coordina i controlli congiunti effettuati dalle autorità doganali, se del caso in cooperazione con altre autorità, organismi e agenzie a norma dell'articolo 240, paragrafo 9.
2.A tal fine l'Autorità doganale dell'UE segue le priorità della politica doganale e garantisce i collegamenti e il coordinamento necessari con le attività antifrode dell'OLAF e dell'EPPO e con le indagini doganali nazionali.
3.Per consentire all'Autorità doganale dell'UE di redigere una relazione ed effettuare una valutazione, le autorità doganali forniscono un riscontro all'Autorità doganale dell'UE in merito alle attività e ai controlli da esse svolti nell'ambito di un controllo congiunto.
Articolo 242
Azioni che devono essere intraprese dalle autorità doganali
1.In conformità alle altre normative applicate dalle autorità doganali, queste possono adottare una delle seguenti misure:
(a)raccogliere dati specifici per tutte le spedizioni, anche mediante controlli automatizzati delle formalità non doganali dell'Unione, a condizione che siano conservati in un registro centrale dell'Unione;
(b)fornire statistiche, analisi e tendenze, in particolare nei settori a rischio;
(c)facilitare e coordinare i controlli da parte di altre autorità;
(d)effettuare controlli su determinate spedizioni, selezionate in base alla gestione del rischio conformemente al titolo IV e tenendo conto delle analisi di cui alla lettera b);
(e)consultare altre autorità prima dello svincolo delle merci a norma dell'articolo60;
(f)adottare tutte le misure necessarie in relazione alle merci non conformi, comprese la confisca, la vendita o la distruzione di tali merci;
(g)applicare il quadro di cooperazione di cui all'articolo240;
(h)allertare altre autorità in merito a rischi pertinenti per il loro lavoro;
(i)garantire un follow-up qualora la circolazione delle merci violi altre normative applicate dalle autorità doganali;
(j)eventuali altre azioni complementari.
2.Uno Stato membro può designare un valico di frontiera doganale specializzato, sulla base di determinate altre normative applicate dalle autorità doganali. Gli obblighi risultanti da tale designazione di passare per un valico di frontiera doganale specializzato non debbono essere, per gli operatori economici, sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito, tenuto conto delle circostanze che possono giustificare tale obbligo.
3.Lo Stato membro notifica all'Autorità doganale dell'UE la designazione di cui al paragrafo 2 e l'Autorità doganale dell'UE tiene aggiornato e pubblica un elenco di tali valichi doganali specializzati.
4.Al fine di facilitare l'identificazione, l'applicazione e l'esecuzione di altre normative applicate dalle autorità doganali, la Commissione redige e aggiorna regolarmente un elenco integrato della legislazione dell'Unione che stabilisce le prescrizioni applicabili alle merci soggette a controlli doganali volte a tutelare gli interessi pubblici e lo pubblica sul proprio sito web.
5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento stabilendo le azioni complementari cui al paragrafo 1, lettera j).
Articolo 243
Cooperazione doganale internazionale
Fatte salve le competenze della Commissione e la sua approvazione preventiva, l'Autorità doganale dell'UE può concludere accordi di lavoro con le autorità di paesi terzi e con organizzazioni internazionali. Tali accordi non creano obblighi giuridici a carico dell'Unione.
Articolo 244
Scambio di dati con i paesi terzi
1.La Commissione, le autorità doganali e l'Autorità doganale dell'UE possono scambiare e condividere dati con le autorità doganali e altre autorità di paesi terzi ai fini della cooperazione doganale, qualora un accordo internazionale dell'Unione, la normativa doganale, la normativa dell'Unione nel settore della politica commerciale comune o della politica estera e di sicurezza comune, nonché altre normative dell'Unione applicate dalle autorità doganali, prevedano tale scambio e sia garantito che il trasferimento di dati personali sia conforme alle disposizioni, rispettivamente, del capo V del regolamento (UE) 2018/1725 o del capo V del regolamento (UE) 2016/679.
La Commissione è informata degli scambi di dati tra le autorità doganali e l'Autorità doganale dell'UE, da un lato, e le autorità doganali e altre autorità di paesi terzi, dall'altro.
2.Lo scambio di cui al paragrafo 1 può riguardare, in particolare, le seguenti categorie di dati:
(a)i dati contenuti nelle decisioni adottate dalle autorità doganali o in decisioni analoghe adottate in paesi terzi riguardanti informazioni vincolanti, lo status di operatore economico autorizzato, il valore in dogana, la posizione doganale delle merci o i regimi speciali;
(b)i dati contenuti nelle dichiarazioni, nelle notifiche e nella prova della posizione doganale delle merci e nei documenti giustificativi, presentati alle autorità doganali degli Stati membri o alla Commissione o alle autorità di paesi terzi competenti in materia doganale, oppure rilasciati da tali autorità;
(c)i dati sui rischi individuati, le constatazioni effettuate e i risultati ottenuti dalle autorità doganali degli Stati membri o dalla Commissione, da un lato, e dalle autorità di paesi terzi competenti per le questioni doganali, dall'altro, nel corso dell'effettuazione di analisi del rischio e controlli.
3.Lo scambio di cui al paragrafo 1 avviene attraverso adeguati mezzi di comunicazione sicuri, su richiesta o di propria iniziativa, ed è soggetto al rispetto dei dati riservati e alla protezione dei dati personali conformemente agli articoli 31 e 35 e al paragrafo 1 del presente articolo.
4.Lo scambio di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati gli scambi di informazioni effettuati a norma delle disposizioni in materia di assistenza amministrativa reciproca contenute negli accordi tra l'Unione e i paesi terzi e le disposizioni del regolamento (CE) n. 517/97.
5.A uno Stato membro può essere conferito il potere, conformemente alle procedure e alle condizioni stabilite in un atto delegato adottato conformemente al paragrafo 6, di avviare negoziati con un paese terzo al fine di concludere un accordo bilaterale sullo scambio di cui al paragrafo 1 o di mantenere un accordo esistente. Tale accordo bilaterale cesserà di applicarsi all'entrata in vigore di un accordo che prevede lo scambio di informazioni doganali tra l'Unione e il paese terzo interessato.
6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le condizioni e le procedure in conformità delle quali a uno Stato membro può essere conferito il potere di avviare i negoziati di cui al paragrafo 5. Queste contemplano una notifica da parte dello Stato membro interessato alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri del possibile contenuto dell'accordo bilaterale e una valutazione da parte della Commissione del suo impatto sul diritto dell'Unione e sui futuri negoziati a livello di Unione e specificano se il contenuto di detto accordo è limitato all'attuazione di obblighi dell'Unione o del diritto internazionale. L'atto delegato prevede inoltre il monitoraggio dell'attuazione di tali accordi.
8.Entro 90 giorni dal ricevimento della notifica la Commissione decide, mediante un atto di esecuzione, se autorizzare lo Stato membro a concludere l'accordo bilaterale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 262, paragrafo 2.
Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tale autorizzazione, debitamente giustificati dalla necessità di consentire in tempi rapidi lo scambio di informazioni richiesto, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 262, paragrafo 5).
TITOLO XIV
DISPOSIZIONI COMUNI SULLE INFRAZIONI DOGANALI E SULLE SANZIONI NON PENALI
Capo 1
Disposizioni generali
Articolo 245
Oggetto
Il presente titolo stabilisce un elenco di infrazioni doganali e di sanzioni non penali per tali infrazioni. Esso non impedisce agli Stati membri di adottare misure più rigorose prevedendo sanzioni amministrative o penali conformemente al loro diritto nazionale. Esso non incide nemmeno su altre infrazioni previste dalla legislazione dell'Unione.
Articolo 246
Requisiti generali
1.Gli atti o le omissioni di cui all'articolo 252 costituiscono infrazioni doganali.
2.L'istigazione, il favoreggiamento e il concorso in relazione agli atti o alle omissioni di cui all'articolo 252 costituiscono infrazioni doganali.
Il tentativo di commettere un atto o un'omissione di cui all'articolo 252 costituisce un'infrazione doganale.
3.Gli Stati membri determinano se le infrazioni di cui all'articolo 252 sono commesse intenzionalmente o per negligenza manifesta o per errore manifesto.
4.Gli errori materiali o di lieve entità costituiscono un'infrazione doganale solo se l'autorità doganale può stabilire che sono stati commessi intenzionalmente o sono il risultato di negligenza manifesta o di un errore manifesto.
5.Nel caso di un atto o di un'omissione che abbia dato luogo a un'infrazione doganale di cui all'articolo 252 e sia stato commesso in risposta a circostanze estranee all'interessato, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante tutta la diligenza richiesta, è esclusa la responsabilità della persona che l'ha commesso.
Articolo 247
Circostanze attenuanti
1.Se la persona responsabile di un atto o di un'omissione che ha dato luogo a un'infrazione doganale di cui all'articolo 252 fornisce la prova di aver agito in buona fede, tale prova è presa in considerazione nel determinare la sanzione di cui all'articolo 254.
2.Per ridurre la sanzione da applicare per l'infrazione doganale si tiene conto delle seguenti circostanze:
(a)le merci in questione non sono soggette alle altre normative applicate dalle autorità doganali;
(b)l'infrazione doganale non incide sulla determinazione dell'importo dei dazi doganali e delle altre imposte da pagare;
(c)la persona responsabile dell'infrazione doganale coopera efficacemente con l'autorità doganale.
Articolo 248
Circostanze aggravanti
Per aumentare la sanzione da applicare per l'infrazione doganale si tiene conto delle seguenti circostanze:
(a)la persona responsabile dell'infrazione doganale è stata precedentemente sanzionata per un'infrazione doganale o ha commesso infrazioni doganali continuate e ripetute;
(b)l'infrazione doganale ha un impatto significativo sulle altre normative applicate dalle autorità doganali;
(c)l'infrazione doganale ha un impatto finanziario significativo sulla riscossione dei dazi doganali o di altri oneri;
(d)l'infrazione doganale rappresenta una minaccia per la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti.
Articolo 249
Prescrizione
1.Gli Stati membri stabiliscono il termine di prescrizione per l'avvio di un procedimento relativo a un'infrazione doganale di cui all' articolo 252 tra cinque e dieci anni dalla data in cui l'atto o l'omissione sono stati commessi.
2.Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di infrazioni doganali continuate o ripetute, il termine di prescrizione inizi a decorrere dal giorno in cui cessano l'atto o l'omissione che costituiscono l'infrazione doganale.
3.Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia interrotto per effetto di qualsiasi atto dell'autorità competente, notificato alla persona interessata, relativo a un'indagine o a un procedimento giudiziario riguardante la stessa infrazione. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno dell'interruzione.
4.Gli Stati membri provvedono affinché l'avvio o il proseguimento di qualsiasi procedimento relativo a un'infrazione doganale di cui all'articolo 252 sia precluso dopo la scadenza di un periodo di otto anni a decorrere dal giorno di cui al paragrafo 1 o 2.
5.Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione per l'esecuzione della decisione sanzionatoria sia di tre anni. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.
6.Gli Stati membri stabiliscono i casi in cui i termini di prescrizione di cui ai paragrafi 1, 4 e 5 sono sospesi.
Articolo 250
Giurisdizione
Gli Stati membri esercitano la giurisdizione sulle infrazioni doganali di cui all'articolo 252 conformemente al diritto nazionale e se l'infrazione è commessa in tutto o in parte nel loro territorio.
Articolo 251
Cooperazione tra Stati membri
1.Se le infrazioni doganali di cui all'articolo 252 sono commesse in più di uno Stato membro e un'autorità competente di uno Stato membro avvia per prima un procedimento relativo a tale infrazione, tale autorità competente coopera con le autorità competenti degli Stati membri interessati dalla stessa infrazione doganale nei confronti della stessa persona per gli stessi fatti.
2.La Commissione vigila sulla cooperazione tra gli Stati membri conformemente al paragrafo 1.
Capo 2
Infrazioni doganali dell'Unione e sanzioni non penali
Articolo 252
Infrazioni doganali dell'Unione
1.Costituiscono infrazioni doganali i seguenti atti od omissioni:
(a)mancato rispetto, da parte del destinatario di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale, degli obblighi derivanti da tale decisione e dell'obbligo di informare senza indugio le autorità doganali di qualsiasi elemento emerso dopo l'adozione di una decisione da parte di tali autorità che influenzi il mantenimento o il contenuto della stessa, conformemente ai titoli I e II;
(b)mancato rispetto dell'obbligo di fornire informazioni alle autorità doganali a norma del presente regolamento, compresa la mancata presentazione di una dichiarazione doganale;
(c)presentazione alle autorità doganali di informazioni o documenti incompleti, inesatti, non validi, non autentici, falsi o falsificati;
(d)mancato rispetto, da parte della persona responsabile, dell'obbligo di conservare i documenti e le informazioni relativi all'espletamento delle formalità doganali;
(e)sottrazione di merci alla vigilanza doganale;
(f)mancato rispetto, da parte della persona responsabile, degli obblighi relativi ai regimi doganali;
(g)mancato pagamento dei dazi all'importazione o all'esportazione da parte del debitore entro il termine stabilito a norma del titolo X, capo 3.
2.Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono considerare come infrazioni doganali ulteriori atti e omissioni.
3.Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro 180 giorni dalla data di applicazione del presente articolo, le disposizioni nazionali vigenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le notificano senza indugio ogni eventuale successiva modifica di dette disposizioni.
Articolo 253
Requisiti generali per le sanzioni
1.Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 254, gli Stati membri possono prevedere sanzioni supplementari per le infrazioni doganali di cui all'articolo 252 e per tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
2.Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro 180 giorni dalla data di applicazione del presente articolo, le disposizioni nazionali vigenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le notificano senza indugio ogni eventuale successiva modifica di dette disposizioni.
Articolo 254
Sanzioni non penali minime
Le sanzioni applicate per le infrazioni doganali di cui all'articolo 252 assumono almeno una o più delle seguenti forme e si garantisce nel contempo che esse siano effettive, proporzionate e dissuasive e tengano conto delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 247 e delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 248:
(a)un onere pecuniario imposto dalle autorità doganali, inclusa, se del caso, una transazione in sostituzione di una sanzione penale, e calcolato sulla base degli importi minimi o delle percentuali seguenti:
i)se l'infrazione incide sui dazi doganali e sulle altre imposte, l'onere pecuniario è calcolato in base all'importo dei dazi doganali e delle altre imposte elusi con le seguenti modalità:
(1)se l'infrazione è stata commessa intenzionalmente, l'onere pecuniario è pari a un importo compreso tra il 100 % e il 200 % dell'importo dei dazi doganali e delle altre imposte elusi;
(2)negli altri casi l'onere pecuniario è pari a un importo compreso tra il 30 % e il 100 % dell'importo dei dazi doganali e delle altre imposte elusi;
ii)se non è possibile calcolare l'onere pecuniario conformemente al punto i), esso è calcolato in base al valore in dogana delle merci con le seguenti modalità:
(1)se l'infrazione è stata commessa intenzionalmente, l'onere pecuniario è pari a un importo compreso tra il 100 % e il 200 % dell'importo del valore in dogana delle merci;
(2)negli altri casi l'onere pecuniario è pari a un importo compreso tra il 30 % e il 100 % dell'importo del valore in dogana delle merci;
iii) se l'infrazione doganale non riguarda merci specifiche, l'onere pecuniario è pari a un importo compreso tra 150 EUR e 150 000 EUR;
(b)la revoca, la sospensione o la modifica delle decisioni doganali detenute dalla persona in questione, se tale decisione è interessata dall'infrazione;
(c)la confisca delle merci e dei mezzi di trasporto.
Gli atti o le decisioni sulle sanzioni applicate per qualsiasi infrazione doganale sono registrati nel centro doganale digitale dell'UE insieme all'esito dei controlli doganali.
TITOLO XV
DISPOSIZIONI FINALI
Capo 1
Misurazione delle prestazioni dell'unione doganale
Articolo 255
Ambito di applicazione e obiettivi
1.La Commissione esamina e valuta le prestazioni dell'unione doganale almeno una volta all'anno. Tale valutazione comprende la misurazione delle attività doganali svolte dalle autorità doganali degli Stati membri e, ove possibile, dei paesi candidati a livello nazionale e dei valichi di frontiera. Tale misurazione può basarsi sugli strumenti esistenti sviluppati a tal fine dalla Commissione e dagli Stati membri.
2.L'Autorità doganale dell'UE assiste la Commissione in tale compito. Per coadiuvare la Commissione nella valutazione delle prestazioni dell'unione doganale, l'Autorità doganale dell'UE individua in che modo le attività e le operazioni doganali sostengono il conseguimento degli obiettivi strategici e delle priorità dell'unione doganale e contribuiscono alla missione delle autorità doganali di cui all'articolo 2. In particolare l'Autorità doganale dell'UE individua le principali tendenze, i punti di forza, le debolezze, le lacune e i rischi potenziali e formula raccomandazioni di miglioramento per la Commissione.
Articolo 256
Definizione quadro e relazioni annuali
1.Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 255 l'Autorità doganale dell'UE, in cooperazione con le autorità doganali, elabora relazioni e altri tipi di documenti.
2.Gli Stati membri forniscono all'Autorità doganale dell'UE dati contenenti informazioni sia a livello nazionale che a livello dei valichi di frontiera. Sulla base dei dati ricevuti dalle autorità doganali, l'Autorità doganale dell'UE redige una relazione annuale contenente fatti e cifre dell'anno trascorso per ciascuna autorità doganale a livello nazionale e di valico di frontiera.
3.L'Autorità doganale dell'UE trasmette il progetto di relazione annuale alla Commissione per approvazione.
4.La Commissione verifica la relazione e la trasmette successivamente agli Stati membri per informazione.
5.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, i dati di cui al paragrafo 2, il loro livello di riservatezza e la concezione del quadro di misurazione delle prestazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Capo 2
Monitoraggio, valutazione e comunicazione
Articolo 257
Monitoraggio
La Commissione effettua un monitoraggio periodico dell'attuazione del presente regolamento, tenendo conto, tra l'altro, delle informazioni e delle analisi pertinenti ai fini del monitoraggio che sono fornite o messe a disposizione dalle autorità doganali e dall'Autorità doganale dell'UE nel centro doganale digitale dell'UE.
Articolo 258
Valutazione e comunicazione
1.Entro il ... [OP: si prega di inserire la data: cinque anni dalla data di entrata in vigore], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi perseguiti e presenta una relazione in merito al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
Tale relazione include:
(a)un quadro d'insieme dei progressi compiuti dagli Stati membri in relazione all'attuazione del presente regolamento;
(b)una valutazione dell'efficacia, dell'efficienza, della coerenza, della pertinenza e del valore aggiunto dell'Unione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 2.
2.Su richiesta della Commissione e conformemente al capo 1 del presente titolo, gli Stati membri forniscono le informazioni sull'attuazione del presente regolamento necessarie per l'elaborazione della relazione di cui al paragrafo 2.
Capo 3
Conversione valutaria e termini
Articolo 259
Conversione valutaria
1.Le autorità competenti pubblicano e/o rendono disponibile su internet il tasso di cambio applicabile quando la conversione valutaria è necessaria per uno dei seguenti motivi:
(a)i fattori usati per determinare il valore in dogana delle merci sono espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro in cui è determinato il valore in dogana;
(b)il valore dell'euro è richiesto nelle valute nazionali al fine di determinare la classificazione tariffaria delle merci e l'importo del dazio all'importazione e all'esportazione, comprese le soglie di valore nella tariffa doganale comune.
2.Quando la conversione valutaria è necessaria per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il valore dell'euro nelle valute nazionali da applicare nel quadro della normativa doganale è fissato almeno una volta l'anno.
3.La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme relative alle conversioni valutarie ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.
Articolo 260
Periodi di tempo, date e termini
1.Salvo altrimenti disposto, se un periodo di tempo, una data o un termine sono stabiliti dalla normativa doganale, il periodo di tempo non può essere prolungato né ridotto e la data o il termine non possono essere prorogati o anticipati.
2.Le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini di cui al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio si applicano, salvo che sia altrimenti disposto dalla normativa doganale.
Capo 4
Delega di potere e procedura di comitato
Articolo 261
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 4, 6, 7, 10, 14, 19, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 56, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 95, 97, 99, 101, 102, 105, 107, 108, 109, 111, 115, 116, 119, 123, 132, 148, 150, 156, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 176, 179, 181, 186, 193, 199, 242, 244 e 265 è conferito alla Commissione.
3.La delega di potere di cui agli articoli 4, 6, 7, 10, 14, 19, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 56, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 95, 97, 99, 101, 102, 105, 107, 108, 109, 111, 115, 116, 119, 123, 132, 148, 150, 156, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 176, 179, 181, 186, 193, 199, 242, 244 e 265 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 4, 6, 7, 10, 14, 19, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 56, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 95, 97, 99, 101, 102, 105, 107, 108, 109, 111, 115, 116, 119, 123, 132, 148, 150, 156, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 176, 179, 181, 186, 193, 199, 242, 244 e 265 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 262
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 del medesimo.
4.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
5.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo.
6.Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta e sia fatto riferimento al presente paragrafo, la procedura si conclude senza esito solo quando, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso.
Capo 5
Disposizioni finali
Articolo 263
Abrogazione
1.Il regolamento (UE) n. 952/2013 è abrogato.
2.I riferimenti al regolamento (UE) n. 952/2013 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.
3.A decorrere dalla data di cui all'articolo 265, paragrafo 4, i riferimenti alla dichiarazione doganale si intendono fatti alla comunicazione dei dati necessari per vincolare le merci a un regime doganale utilizzando le capacità del centro doganale digitale dell'UE.
4.A decorrere dalla data di cui all'articolo 265, paragrafo 4, i riferimenti al dichiarante si intendono fatti al trasportatore, all'importatore, all'esportatore o al titolare del regime di transito, a seconda dei casi.
Articolo 264
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 265
Applicazione
1.Gli articoli da 205 a 237 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2028.
2.Le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo 2028:
(a)le disposizioni sul trattamento tariffario semplificato di cui all'articolo 145, paragrafi 5, 6 e 7, e all'articolo 147, lettera a), punto ii);
(b)le disposizioni sul trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza di cui all'articolo 149, paragrafo4, all'articolo 150, paragrafo 10, e all'articolo 156, paragrafo 2;
(c)le disposizioni relative agli importatori presunti di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera e), all'articolo 21, all'articolo 59, paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 6, lettera a), all'articolo 67, paragrafo 2, all'articolo 67, paragrafo 4, lettera d), all'articolo 159, paragrafo 2, all'articolo 181, paragrafo 5, e all'articolo 184, paragrafo 3.
3.Le funzionalità del centro doganale digitale dell'UE di cui all'articolo 29 sono pienamente operative entro il 31 dicembre 2037.
4.Gli operatori economici possono iniziare ad adempiere ai loro obblighi di comunicazione a norma del presente regolamento utilizzando il centro doganale digitale dell'UE a decorrere dal 1º marzo 2032.
5.Le autorità doganali rivalutano le autorizzazioni concesse a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 dal 1º gennaio 2035 al 31 dicembre 2037.
6.Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione dello sdoganamento centralizzato di cui all'articolo 72. Se del caso, la Commissione può presentare una proposta legislativa al fine di garantire un'equa ripartizione dei diritti e degli obblighi degli Stati membri in relazione all'accertamento e alla responsabilità dell'obbligazione doganale all'importazione.
7. Entro il 31 dicembre 2035 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione per valutare in particolare:
(a)l'efficacia della vigilanza doganale degli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") da parte delle autorità doganali dello Stato membro di stabilimento e dell'attuazione delle disposizioni che disciplinano il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale;
(b)l'efficacia della vigilanza doganale degli operatori economici diversi da quelli di fiducia e certificati;
(c)il possibile impatto delle modifiche di cui al paragrafo 8.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per modificare il presente regolamento, se del caso alla luce della relazione di cui al paragrafo 7, sopprimendo o modificando le deroghe di cui all'articolo 42, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 169, paragrafo 1, secondo comma.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
la presidente
il presidente
[...]
[...]
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013.
1.2.Settore/settori interessati
Settore: mercato unico, innovazione e agenda digitale – Rubrica 1
Attività:
Cooperazione nel settore doganale (Dogana) – sottorubrica 03 05 01
Autorità doganale dell'UE (nuova sottorubrica – 03 05 XX)
1.3.La proposta riguarda
X una nuova azione
◻ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria
X la proroga di un'azione esistente
◻ la fusione di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione
1.4.Obiettivi
1.4.1.Obiettivi generali
Consentire alle autorità doganali di agire in modo unitario in tutta l'UE, al fine di:
(a)proteggere in modo efficiente ed efficace il mercato unico, i cittadini e i valori dell'UE garantendo il rispetto di una serie crescente di disposizioni non finanziarie;
(b)garantire una riscossione corretta, efficace e tempestiva delle imposte e dei dazi doganali dovuti, anche scoraggiando l'evasione dei dazi doganali e prevenendo in tal modo la perdita di gettito sia per il bilancio dell'UE sia per gli Stati membri;
(c)agevolare il commercio legittimo, con il giusto equilibrio tra l'agevolazione e la garanzia di controlli efficaci su tutti i vari tipi di rischi, con costi e oneri amministrativi il più possibile ridotti.
1.4.2.Obiettivi specifici
1.Rafforzare la gestione dei rischi doganali dell'UE.
2.Ridurre l'onere amministrativo e semplificare le procedure per gli operatori economici, i consumatori e le autorità doganali, senza compromettere l'efficacia della vigilanza doganale.
3.Garantire condizioni di parità tra il commercio elettronico e il commercio tradizionale per quanto riguarda le dogane, in linea con le norme IVA;
4.Potenziare l'accesso e l'uso dei dati ai fini di un'azione doganale strategica intesa a migliorare la gestione dei rischi, la risposta alle crisi, la misurazione delle prestazioni dell'unione doganale e semplificare le norme per gli scambi commerciali.
5.Consentire all'unione doganale di agire in modo unitario garantendo una protezione efficace a livello dell'UE, indipendentemente dal luogo in cui le merci passano attraverso la frontiera, anche in situazioni di crisi.
Dal punto di vista della spesa, questi obiettivi sono conseguiti attraverso la riforma dei processi doganali, sostenuta dalle due principali realizzazioni seguenti: un nuovo centro doganale digitale dell'UE e una nuova Autorità doganale dell'UE.
1.4.3.Risultati e incidenza previsti
Servizi dell'UE
Nell'ambito della riforma vi sarebbe un cambiamento significativo nel modo in cui è gestito il sistema informatico doganale della Commissione europea. La Commissione sviluppa, attua e mantiene il nuovo centro doganale digitale dell'UE, che può decidere di delegare all'Autorità doganale dell'UE. Inoltre l'Autorità assumerà dalla Commissione la responsabilità per la maggior parte dello sviluppo e del funzionamento operativo dei sistemi informatici transeuropei esistenti. L'Autorità doganale dell'UE andrebbe ampiamente a sopperire e a intensificare l'attuale ruolo della Commissione nel sostenere la cooperazione tra dogane e tra autorità, il supporto operativo e il coordinamento e lo sviluppo delle capacità operative. La Commissione manterrebbe il suo ruolo politico e legislativo.
L'Autorità doganale dell'UE contribuirebbe a sviluppare e a razionalizzare le strategie (tra le autorità), compresi lo sviluppo di intelligence, l'innovazione, la preparazione alle crisi, l'attuazione delle analisi dell'UE e la sincronizzazione delle operazioni. L'Autorità doganale dell'UE utilizzerebbe il nuovo centro digitale per compiere sforzi aggiuntivi a livello dell'Unione in settori fondamentali quali la gestione dei rischi, la formazione, il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni, riconducendo la sua massa critica, l'attenzione e il mandato organizzativo o di coordinamento ai compiti essenziali che devono essere svolti "in modo unitario". L'Autorità doganale dell'UE monitorerebbe inoltre l'attuazione comune delle semplificazioni per gli operatori economici, compresi quelli a cui è stato concesso lo status Trust and Check, e preparerebbe mini-applicazioni a sostegno dei servizi di agevolazione degli scambi, nonché gestirebbe l'interfaccia generale degli scambi con l'unione doganale.
L'Autorità doganale dell'UE svolgerebbe pertanto un ruolo fondamentale e più incisivo nel conseguire un'attuazione più efficace e uniforme delle norme e dei processi doganali. Apporterebbe un'autentica capacità strategica. Ciò contribuirebbe a garantire sistematicamente le tutele e le agevolazioni dell'UE a vantaggio dei cittadini, delle imprese e di tutte le politiche e tutti i servizi dell'UE interessati. L'UE trarrebbe vantaggio da una migliore prevenzione della perdita di risorse e da una maggiore riscossione dei dazi doganali derivante dall'abolizione della soglia di 150 EUR.
Amministrazioni doganali degli Stati membri
Grazie al nuovo modello del centro doganale digitale dell'UE, il carico di lavoro informatico doganale negli Stati membri diminuirebbe in modo significativo nel corso degli anni, in quanto gli Stati membri non sarebbero tenuti a mantenere i sistemi informatici doganali di base. A livello nazionale sarebbero mantenuti solo i sistemi informatici qualora un adeguamento sia richiesto da specificità nazionali o esigenze di integrazione e, anche in questi casi, sarebbero utilizzate le capacità del centro doganale digitale dell'UE, il che faciliterebbe il compito.
Gli Stati membri trarrebbero vantaggio da un nuovo livello europeo di analisi dei dati doganali e dei rischi effettuate a livello centrale presso l'Autorità doganale dell'UE e interagirebbero con tale livello.
Gli Stati membri trarrebbero benefici da un minore fabbisogno di personale equivalente a tempo pieno grazie allo svolgimento comune di compiti presso l'Autorità doganale dell'UE, in particolare nei settori della gestione dei rischi, delle tecnologie informatiche e delle funzioni generali di gestione doganale. Senza essere obbligate a ridurre il personale, le amministrazioni doganali nazionali sarebbero in grado di utilizzare le proprie risorse in modo più efficiente.
Gli Stati membri beneficerebbero di un accresciuto valore della politica doganale e delle altre politiche dell'UE. Gli interessi comuni in materia di tutela dei cittadini, dei consumatori, del commercio e delle imprese che si rispecchiano in politiche comuni in materia di norme sui prodotti, prevenzione, sicurezza, salute, ecc. sarebbero salvaguardati in modo più efficace, efficiente e sistematico in tutti i punti di entrata, riducendo le possibilità per il commercio illecito di eludere l'applicazione in uno Stato membro accedendo tramite un'altra frontiera esterna.
Inoltre gli Stati membri trarrebbero vantaggio da una migliore prevenzione della perdita di risorse (evasione dei dazi doganali) e dalla maggiore riscossione dei dazi doganali derivante dall'abolizione della soglia di 150 EUR.
Imprese e commercio
Gli operatori economici trarrebbero notevoli benefici da un cambiamento fondamentale dei processi doganali, che sarebbero gestiti direttamente dal centro doganale digitale dell'UE.
Tutti gli operatori economici trarrebbero vantaggio dalla semplificazione e dalla razionalizzazione delle fasi dei processi doganali. Il numero di punti di trasmissione dei dati è ridotto e i dati sono trasmessi a un'unica interfaccia UE anziché attraverso 27 interfacce e processi nazionali. I dati possono essere forniti in anticipo e riutilizzati, anziché essere trasmessi ripetutamente. I requisiti in materia di dati sono riequilibrati per meglio adattarli alle pratiche commerciali: in linea di principio, i dati sono richiesti a coloro che sono nella miglior posizione per fornirli, i dati sono accettati in più formati e il ruolo di dichiarante è eliminato. L'Autorità doganale dell'UE rafforza la cooperazione tra le autorità doganali nazionali anche alle frontiere, sul campo, e sostiene l'attuazione uniforme di processi più semplici.
Saranno fornite alcune informazioni supplementari (in particolare da parte del fabbricante delle merci). Tuttavia lo sforzo necessario per fornire informazioni supplementari sarebbe più che compensato dalla semplificazione e dalla riduzione dei processi doganali.
Una migliore definizione degli obiettivi doganali accrescerebbe la protezione delle imprese legittime dalle catene di approvvigionamento non conformi e dalle minacce alla sicurezza della catena di approvvigionamento e ridurrebbe la concorrenza sleale attraverso un'applicazione più efficace di misure regolamentari. In questo modo migliora la tutela dei posti di lavoro, dell'innovazione e degli investimenti. Inoltre la resilienza delle catene di approvvigionamento in scenari di crisi, quali focolai di malattie o incidenti di sicurezza, sarebbe notevolmente rafforzata prevedendo la definizione di obiettivi immediati, specifici e uniformi per gestire i flussi a rischio, riducendo al minimo l'ambito e la portata delle perturbazioni, e mantenendo la tempestività di risposta alle crisi 24 ore su 24, sette giorni su sette per 365 giorni all'anno, sostenuta da una cooperazione a lungo termine con altre autorità competenti.
Gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori Trust and Check) trarrebbero beneficio da un migliore partenariato con le dogane. Questi operatori soddisferebbero condizioni simili agli attuali requisiti AEO e offrirebbero inoltre maggiore trasparenza mettendo sistematicamente i dati a disposizione dei sistemi doganali. Tali dati potrebbero essere riutilizzati dai trasportatori nelle procedure di informazione preventiva sul carico e i flussi di merci potrebbero essere "auto-svincolati" all'arrivo (in linea di principio le merci continuerebbero a circolare, mentre le procedure d'informazione preventiva sul carico fornirebbero alle dogane i mezzi per intervenire in caso di necessità). Gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori Trust and Check) trarrebbero beneficio da un numero minore di controlli doganali più mirati, in generale riceverebbero preavvisi e, per quanto possibile, farebbero trasferire verifiche e formalità in sedi idonee. Se concordato con altre autorità, alcuni controlli di carattere non finanziario potrebbero anche essere spostati dalla frontiera ed effettuati dall'operatore economico di fiducia e certificato (operatore Trust and Check). Gli obblighi di garanzia sarebbero ridotti.
Per quanto riguarda il commercio elettronico, l'abolizione della soglia di esenzione dai dazi doganali comporterebbe la necessità di fornire maggiori informazioni doganali, tenendo conto dei dati già forniti su tutti i beni importati conformemente alle nuove norme IVA per il commercio elettronico a partire dal luglio 2021. Il centro doganale digitale dell'UE fornirebbe un'interfaccia unica che faciliterebbe sia la messa a disposizione di informazioni da parte degli intermediari del commercio elettronico sia il trattamento di tali informazioni da parte delle autorità doganali.
Occupandosi direttamente del rispetto delle norme doganali, le piattaforme di commercio elettronico trarranno vantaggio dall'offrire un prezzo finale ai loro clienti e molto probabilmente assisteranno a una riduzione dei reclami e dei resi motivati da costi di adeguamento imprevisti alla frontiera, riducendo gli attriti che si registrano attualmente nelle loro catene di approvvigionamento. Nel complesso, l'opzione prescelta dovrebbe comportare costi di adeguamento inferiori per gli operatori economici, in particolare all'importazione. Eliminerebbe quasi la necessità di avviare l'attuale regime di "transito interno" e le relative dichiarazioni nei casi in cui le merci sono trasportate dallo Stato membro di ingresso allo Stato membro di svincolo.
Cittadini – consumatori
L'abolizione della soglia del dazio doganale di 150 EUR può determinare una leggera pressione al rialzo dei prezzi per i consumatori di merci di valore inferiore a tale importo; tuttavia la semplificazione e la stabilizzazione dei processi aumenteranno l'efficienza della catena di approvvigionamento e l'impatto sui costi e sui prezzi sarà determinato da fattori concorrenziali.
I cittadini e i consumatori beneficeranno di processi più trasparenti e prevedibili per gli acquisti di commercio elettronico da paesi terzi e di minori richieste a sorpresa di pagamento di dazi e di spese per i servizi logistici di gestione, nonché di minori visite agli uffici postali rispetto allo scenario di riferimento, attenuando l'attuale fenomeno di oneri e ritardi imprevisti. I cittadini e i consumatori beneficeranno in modo significativo di una tutela migliore e più visibile nell'ambito delle politiche dell'UE dalle conseguenze dei prodotti dannosi e fraudolenti grazie a un miglioramento sistematico a livello europeo nell'individuazione delle catene di approvvigionamento dannose.
1.4.4.Indicatori di prestazione
Gli indicatori sono previsti nelle rubriche che seguono. La riforma rafforzerà inoltre la base di valutazione delle prestazioni dell'unione doganale in quanto tale, consentendo il trattamento dei dati operativi a livello dell'UE a tal fine.
1.Migliorare la riscossione delle entrate attraverso la gestione del rischio operativo a livello dell'UE:
·riscossione delle entrate relative a merci di valore superiore a 150 EUR
·aliquota dei dazi non pagati
·numero di strategie di gestione del rischio con altre autorità (responsabili, ad esempio, della fiscalità e lotta contro la frode)
·sequestri
2.Migliorare l'individuazione dei prodotti importati non conformi attraverso la gestione del rischio operativo a livello dell'UE:
·numero di strategie di supervisione attuate in collaborazione con altre autorità (competenti, ad esempio, per la lotta contro la frode, la vigilanza del mercato, la difesa della salute, la protezione dei generi alimentari e degli animali, la sicurezza dei prodotti)
·sequestri
3.Rendere più agevoli i flussi commerciali per gli operatori di fiducia:
·numero di operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check")
·percentuale di scambi gestiti da operatori economici "Trust and Check"
·numero di processi necessari per lo scambio di merci
·numero di audit effettuati su operatori economici "Trust and Check"
·numero di autorizzazioni di operatori economici "Trust and Check" sospese
4.Riscuotere lee entrate provenienti dal commercio elettronico:
·incasso delle entrate per spedizioni di valore fino a 150 EUR
·numero di spedizioni di valore fino a 150 EUR
5.Utilizzare i dati per un'azione doganale strategica:
·volume e tipo di dati disponibili
·numero di errori nei dati e di interventi
·interoperabilità con fonti di dati supplementari (tempo e ambito di applicazione)
6.(Agire in modo unitario) Potenziare l'uniformità dell'attuazione e delle pratiche (evitare il "port shopping" ovvero variazioni sospette di utilizzo dei porti):
·numero di controlli e riscontri sui controlli
·norme minime per la gestione del rischio
·numero di profili di rischio a livello dell'UE e risultati dei controlli
·numero di raccomandazioni di controllo
7.(Agire in modo unitario) Consentire alle autorità doganali di agire nello stesso modo:
·numero e qualità dei corsi di formazione
·numero di attività congiunte, progetti, seminari
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Requisiti da soddisfare nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
La proposta comporta la riforma dei processi doganali, in particolare:
(a)la preparazione e la realizzazione di un ambiente comune per la gestione dei dati (centro doganale digitale dell'UE) per le operazioni doganali a livello dell'UE;
(b)l'istituzione di un'Autorità doganale dell'UE con un mandato operativo per svolgere compiti essenziali a livello unionale, in particolare lo sviluppo e la gestione in corso del centro digitale, la gestione comune dei rischi, la gestione delle crisi e le attività di cooperazione per consentire all'unione doganale di svolgere in modo uniforme le sue funzioni e di attuare una politica comune, indipendentemente dal luogo in cui le merci passano attraverso le frontiere esterne dell'Unione.
L'attuazione della riforma è prevista come riportato di seguito:
Prima fase 2024-2027:
TI/centro digitale europeo
·preparazione dei componenti iniziali della struttura del centro doganale digitale dell'UE, compresa la preparazione per la raccolta di dati sul commercio elettronico e i casi iniziali di applicazione dell'interoperabilità;
·visione, tabella di marcia, determinazione dei costi e strategia di appalto per il completamento delle capacità del centro digitale e delle applicazioni commerciali;
·continuità dei sistemi informatici esistenti nell'ambito del CDU e pianificazione della transizione.
Autorità doganale dell'UE
·istituzione dell'autorità nel 2026, con l'obiettivo di farla diventare operativa a partire dal 2028; assunzione di un direttore esecutivo ad interim e di un organico esiguo che si occupi del reclutamento, delle modalità di accoglienza e alloggio, nonché delle procedure amministrative necessarie per la predisposizione operativa nel 2028;
·preparazione delle attività iniziali per il passaggio di consegne da parte di un gruppo d'intervento della Commissione che predisporrà le reti e i processi di gestione dei rischi per essere pronti a lavorare sull'ambito di applicazione dei dati dell'Unione non appena l'Autorità doganale dell'UE sarà operativa.
Seconda fase 2028-2034:
TI/centro digitale europeo
·avvio potenziale del passaggio dalla Commissione all'Autorità doganale dell'UE dei componenti iniziali del centro digitale e dei relativi sistemi centrali (ad esempio ICS2, commercio elettronico, sportello unico), da completare entro il 2030; assunzione delle funzioni da parte dell'Autorità doganale dell'UE e trasferimento di capacità da parte della Commissione per gli appalti e la gestione delle tecnologie informatiche nell'arco di tre anni;
·completamento delle capacità dell'infrastruttura e del centro digitale entro il 2031;
·transizione dei sistemi doganali (centrali e nazionali) al centro digitale.
Autorità doganale dell'UE
·trasferimento progressivo di determinate attività dalla Commissione all'Autorità doganale dell'UE; graduale sviluppo delle nuove attività di cui alla presente proposta da parte dell'Autorità doganale dell'UE;
·delega di alcuni compiti di esecuzione della Commissione all'Autorità doganale dell'UE mediante accordi di contributo.
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione.
Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)
Come analizzato nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta legislativa, i problemi affrontati sono le difficoltà per le autorità doganali a svolgere la loro missione di protezione dell'UE (sia per i rischi finanziari sia per quelli non finanziari); il carattere oneroso delle formalità doganali per gli scambi legittimi; lo squilibrio tra il modello doganale e i nuovi modelli di commercio elettronico; la disponibilità e l'uso limitati dei dati per i processi doganali (compresa una gestione efficiente dei rischi); e le divergenze tra gli Stati membri nell'attuazione delle norme doganali. Tra le conseguenze di tali problemi figurano la perdita di gettito per gli Stati membri e l'Unione; l'ingresso di prodotti non conformi e pericolosi nel mercato unico e i danni che ne derivano per i consumatori e le imprese dell'UE e per l'ambiente; e lo sfruttamento delle catene di approvvigionamento per attività criminose.
La riforma affronta problemi che gli Stati membri non possono risolvere da soli. L'azione a livello dell'Unione è essenziale per riformare i processi dell'unione doganale, la gestione dei dati e la governance per affrontare i problemi individuati. La scelta dello strumento (regolamento) è essenziale poiché l'unione doganale deve garantire la certezza del diritto per il commercio e le autorità pubbliche, per garantire il flusso regolare degli scambi legittimi e, al tempo stesso, prevedere un intervento efficace e basato sul rischio da parte delle autorità pubbliche per attuare i principali elementi dell'acquis dell'UE, in particolare nei settori del mercato unico, della sicurezza e delle risorse proprie.
Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)
La proposta affronta le cause del problema: l'inadeguatezza e l'eccessiva complessità dei processi doganali, anche per quanto riguarda il traffico legato al commercio elettronico, la frammentazione e la complessità della digitalizzazione delle dogane e la frammentazione della struttura di governance dell'unione doganale. Prevede una riforma dei processi doganali, anche per la gestione del traffico legato al commercio elettronico, unitamente a un ambiente comune per la gestione dei dati (spazio digitale doganale dell'UE) e all'istituzione di un'Autorità doganale dell'UE che fornisca un livello di governance operativa. Tali elementi si rafforzano a vicenda, consentendo una notevole riduzione degli oneri sia per le autorità pubbliche che per gli operatori del settore privato e un miglioramento significativo nell'attuazione uniforme delle politiche dell'UE attraverso l'unione doganale, come analizzato nella valutazione d'impatto.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
La valutazione del programma Dogana 2020 conclude che il programma ha contribuito in modo significativo al miglioramento del funzionamento dell'unione doganale e al suo ammodernamento. Ha promosso la cooperazione e lo scambio di informazioni, ad esempio facilitando la convergenza a livello strategico e ravvicinando gli approcci, le interpretazioni, le procedure amministrative, le migliori prassi e le norme a livello operativo. Il programma è stato particolarmente importante nella transizione verso un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane. Tuttavia la valutazione ha anche individuato settori in cui sono necessari miglioramenti, in particolare i) le differenze nell'applicazione dei controlli doganali, ii) le frodi nel commercio elettronico, iii) gli operatori economici che non percepiscono i vantaggi del CDU e che esprimono preoccupazioni in merito iv) la complessità dell'ambiente informatico doganale, della legislazione e dei processi doganali. La valutazione del programma ha dimostrato che per la Commissione e gli Stati membri potrebbe essere utile condividere un maggior numero di dati doganali. Ciò servirebbe a quantificare meglio i costi e i benefici degli investimenti effettuati.
Ulteriori elementi di prova al riguardo sono presenti nella valutazione intermedia del CDU, che rileva le flessibilità in relazione ai metodi e alle sanzioni per affrontare il mancato rispetto della normativa doganale e al monitoraggio degli operatori economici ritenuti affidabili (operatori economici autorizzati, AEO).
Anche le imprese confermano l'applicazione difforme del CDU. In un'ampia indagine per uno studio esterno sugli AEO (quasi 2000 risposte), il 28 % dei 900 operatori affidabili attivi in più di uno Stato membro ritiene che alcuni benefici possano variare significativamente da uno Stato membro all'altro.
Per quanto riguarda i rischi finanziari, la Corte dei conti europea ha individuato sfide strutturali in materia di gestione dei rischi finanziari, constatando che la mancanza di un'applicazione uniforme dei controlli doganali e di una gestione e analisi dei rischi armonizzate nuoce agli interessi finanziari dell'UE e avverte che le attuali debolezze "potrebbero consentire agli operatori inadempienti di concentrarsi sui punti di entrata dell'UE con livelli di controllo inferiori". (Cfr. inoltre Relazione speciale n. 04/2021: Controlli doganali: l'insufficiente armonizzazione nuoce agli interessi finanziari dell'UE).
Per quanto riguarda i rischi non finanziari, l'attuale quadro di gestione dei rischi non affronta adeguatamente il potenziale contributo delle dogane all'attuazione di prescrizioni relative al crescente numero di questioni non finanziarie che destano preoccupazione tra i cittadini dell'UE, quali i diritti umani, i diritti dei lavoratori, la sostenibilità, la protezione dell'ambiente, la salute, la sicurezza e la prevenzione.
L'esperienza con la digitalizzazione dei processi doganali e gli scambi di informazioni è stata positiva, tuttavia permangono problemi relativi alla raccolta, all'analisi e alla condivisione dei dati. Le attuali procedure doganali richiedono che i dati siano trasmessi ai diversi sistemi nazionali e comuni e ai relativi Stati membri. Il gruppo di saggi ha inoltre osservato che spesso i diversi sistemi informatici non sono interconnessi (cfr. inoltre: Relazione del gruppo di saggi sulla riforma dell'unione doganale dell'UE). I dati non sono trasferiti da un sistema di dichiarazione a un altro. Le informazioni sono frammentate in diversi sistemi e banche dati, il che rende difficile garantire la coerenza e l'integrità dei dati, aspetto essenziale nella gestione dei rischi doganali, in particolare per l'analisi dei rischi a livello dell'UE. Questo problema riduce la capacità delle dogane di affrontare in modo uniforme la sottovalutazione, la non conformità o i rischi per la sicurezza. La Corte dei conti europea ha individuato diversi motivi dell'aumento dei costi e del tempo supplementare necessario per realizzare i sistemi previsti dal CDU (cfr. inoltre: Relazione speciale n. 26/2018: Una serie di ritardi nei sistemi informatici doganali: cosa non ha funzionato?). La valutazione del CDU traccia un quadro contrastante dell'attuazione delle tecnologie informatiche, con aspetti positivi per quanto riguarda i componenti sviluppati a livello centrale.
L'esperienza acquisita nel tentativo di organizzare la cooperazione doganale su base più permanente nell'ambito del programma Dogana è stata ancora una volta preziosa per sviluppare la comprensione delle politiche e compiere progressi sui temi specifici di cui sopra, tuttavia tali cooperazioni volontarie non possono avere la capacità infrastrutturale o di governance necessaria per realizzare un'attuazione uniforme dell'unione doganale.
Si è tenuto conto inoltre dell'esperienza relativa all'istituzione e al funzionamento di altre agenzie e organismi dell'UE.
La proposta segue in larga misura l'attuale modello per le agenzie decentrate, affrontando la maggior parte delle questioni secondo disposizioni standard.
Dal punto di vista pratico si osserva la necessità di disporre di risorse all'interno della Commissione per preparare l'Autorità doganale dell'UE prima della sua entrata in funzione. Le azioni necessarie per istituire l'Autorità doganale dell'UE, quali la preparazione delle procedure amministrative, delle strutture di governance e della struttura organizzativa, nonché le assunzioni iniziali, potrebbero essere intraprese da un apposito gruppo di personale della Commissione prima dell'avvio delle attività dell'Autorità. Tenendo conto dell'esperienza di altre agenzie istituite di recente, per questa attività dovrebbero essere previsti circa 10 ETP.
Per quanto riguarda la preparazione delle attività operative dell'Autorità doganale dell'UE, la Commissione ha una notevole esperienza nell'elaborazione delle politiche in relazione ai compiti e nella sperimentazione di progetti comuni a titolo volontario (cfr. le relazioni annuali sulla dogana elettronica). Questo aspetto ha comportato la gestione dello sviluppo di sistemi informatici transeuropei, compresi portali unici dell'UE per l'interazione tra gli operatori economici (la riforma del sistema di controllo delle importazioni – ICS2), l'organizzazione di operazioni collaborative di analisi dei rischi, l'elaborazione di un orientamento comune per la valutazione delle prestazioni dell'unione doganale, lo sviluppo di una formazione doganale comune, l'organizzazione della cooperazione tra le autorità doganali e altre autorità settoriali a livello dell'UE su temi specifici (come la sicurezza del trasporto aereo di merci), la gestione della risposta alle crisi doganali e la collaborazione stretta e strutturata con le autorità doganali nazionali in tutti questi settori. Tale esperienza contribuirà in modo significativo alla preparazione della struttura e delle operazioni iniziali dell'Autorità doganale dell'UE, nonché al monitoraggio e alla valutazione delle sue prestazioni.
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti
Nell'attuale quadro finanziario pluriennale dovrà essere creata una nuova linea di bilancio, corrispondente all'istituzione dell'Autorità doganale dell'UE. Il successivo quadro pluriennale dovrebbe inoltre essere programmato in modo da fornire le risorse necessarie per l'attuazione di tale legislazione.
Per quanto riguarda le sinergie con altri strumenti, la riforma mira a creare una capacità strategica che consenta all'Unione di favorire una migliore attuazione e applicazione di importanti politiche dell'UE agli scambi di beni e attraverso di essi, nonché di contrastare lo sfruttamento delle catene di approvvigionamento da parte della criminalità organizzata e del terrorismo. La riforma contribuirà direttamente a:
·una migliore riscossione delle entrate, comprese le risorse proprie tradizionali, sia attraverso la riscossione di entrate supplementari, che nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta sono stimate a 6 035 miliardi di EUR per il periodo 2028-2034, sia attraverso una migliore prevenzione della perdita di gettito dovuta alla non conformità;
·la migliore tutela dei cittadini e delle imprese dell'UE prevista dalle politiche dell'Unione, che dipendono in parte dall'attività di applicazione delle norme doganali, compresi divieti e restrizioni, dal mercato unico e dalla sicurezza; sebbene ciò non possa essere quantificato in termini finanziari, la valutazione d'impatto mostra come un unico esempio d'uso di una migliore applicazione delle prescrizioni in materia di progettazione ecocompatibile e di sicurezza dei prodotti possa portare a un risparmio di 7,7 miliardi di EUR per i consumatori nel periodo 2028-2034;
·una riduzione degli oneri amministrativi a sostegno della competitività – per gli operatori economici la valutazione d'impatto individua anche un potenziale risparmio di 11,6 miliardi di EUR, dovuto principalmente a una riduzione complessiva dei tempi necessari per completare i processi di importazione.
Nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta si è utilizzato un campione rappresentativo di casi di applicazione per valutare l'efficacia di ciascuna opzione di riforma, concentrandosi sul valore aggiunto che deriverebbe da una migliore gestione dei rischi nella catena di approvvigionamento. Tali casi hanno illustrato la coerenza con altri settori strategici specifici, tra cui la direttiva sulla plastica monouso, le politiche ambientali riguardanti le sostanze chimiche persistenti e le emissioni dei consumatori, la valutazione dell'UE della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità ("Serious and Organised Crime Threat Assessment" SOCTA), i precursori di droghe, la sicurezza dell'aviazione civile, il contrabbando di tabacco, la sicurezza dei giocattoli, il regolamento sulla vigilanza del mercato, la direttiva sulla progettazione ecocompatibile, la proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e la proposta di regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti.
La maggior parte di questi settori di intervento è in fase di cambiamento e l'azione doganale è inserita nell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. Tuttavia lo sportello unico affronta solo indirettamente lo scambio di informazioni sui rischi, in quanto il suo scopo principale è agevolare lo scambio delle informazioni necessarie per lo sdoganamento delle merci. La riforma migliorerà l'efficacia dello sportello unico e si baserà su di esso, consentendo alle dogane di recuperare tutti i dati necessari mediante formalità non doganali dell'Unione a livello centrale e di utilizzarli per la gestione dei rischi a livello dell'UE.
Più in generale, la riforma fornirà all'unione doganale una capacità strategica per preparare e realizzare un quadro di cooperazione con altre politiche a sostegno dell'attuazione nelle operazioni di frontiera; per avere una visibilità operativa dei flussi commerciali a livello dell'UE; per constatare i risultati delle politiche a livello dell'UE e avere una visione granulare delle modalità di applicazione dei controlli e delle semplificazioni; per adattarsi alle esigenze future e all'evoluzione dei modelli operativi, in particolare la disponibilità dell'ambiente informatico dell'unione doganale a integrare diverse fonti di informazione, e sostenere un'azione flessibile contro i rischi; per sostenere la tempestività di presenza sul mercato. Fornirà inoltre la "massa critica" attualmente carente necessaria per gestire in parallelo molte priorità e prepararsi alle crisi.
Questa capacità strategica consentirà all'unione doganale di favorire altri compiti ai quali potrebbe essere invitata a contribuire, ad esempio nei settori del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, dei controlli e delle sanzioni commerciali strategici o di altre misure restrittive.
Per quanto riguarda le sinergie più in generale, la proposta porterà anche a risparmi amministrativi per le amministrazioni doganali nazionali, semplificando i processi e fornendo interfacce e strumenti comuni centrali che ridurranno in modo permanente i costi amministrativi e di adeguamento doganale. Secondo le stime della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta, per gli Stati membri essi ammonteranno a 7,9 miliardi di EUR, principalmente grazie ai risparmi in ambito informatico, ma anche alla riduzione degli oneri amministrativi necessari per alcuni compiti importanti, liberando capacità amministrative.
1.5.5Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
Nell'ambito dell'attuale QFP il fabbisogno può essere soddisfatto mediante riassegnazione all'interno della linea di bilancio esistente per la Cooperazione nel settore doganale (Dogana) – sottorubrica 03 05 01 e una nuova linea di bilancio per l'Autorità doganale dell'UE – sottorubrica 03 05 XX. Ciò significa che non sono previsti costi aggiuntivi nell'ambito dell'attuale QFP.
Nel QFP, per il periodo successivo al 2027, si propone di finanziare il costo per il centro digitale e l'Autorità doganale attraverso il successivo QFP, senza pregiudicare l'accordo sul QFP e sui programmi.
1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa
◻ durata limitata
–◻
Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
–◻
Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA
X durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal 2026 al 2027
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti
X Gestione diretta a opera della Commissione tramite
–◻
agenzie esecutive
–X a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
◻ Gestione concorrente con gli Stati membri
X Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
◻alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
X agli organismi di cui all'articolo 70;
◻ a organismi di diritto pubblico;
◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
◻ agli organismi o alle persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicati nel pertinente atto di base.
Osservazioni:
Al momento dell'entrata in vigore, la Commissione continuerà a gestire lo sviluppo e il mantenimento degli attuali sistemi previsti dal CDU e dovrà portare avanti la preparazione degli elementi iniziali del centro digitale durante l'attuale QFP.
Nel periodo successivo all'attuale QFP, per una serie di compiti, in particolare la messa a disposizione del centro digitale, la Commissione conserverà i finanziamenti e delegherà i compiti all'Autorità doganale dell'UE nell'ambito di un accordo di contributo. Il mantenimento della gestione diretta dei fondi per gli attuali sistemi previsti dal CDU e la gestione indiretta dei fondi del centro digitale attraverso accordi di contributo con l'Autorità doganale dell'UE contribuiranno a garantire la continuità durante il periodo transitorio e l'efficace attuazione delle politiche del futuro ambiente digitale doganale dell'Unione, mentre l'Autorità doganale aumenterà le proprie capacità dopo la sua istituzione nel 2028.
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
In relazione alla riforma generale
La Commissione effettuerà un monitoraggio costante dell'attuazione del regolamento proposto. A tal fine la proposta prevede di mettere a disposizione della Commissione strumenti di informazione e analisi attraverso il centro doganale digitale dell'UE, contemplando tutti i processi doganali che rientrano nell'ambito di applicazione della riforma.
Con l'assistenza dell'Autorità doganale dell'UE, la Commissione esaminerà e valuterà anche le prestazioni dell'unione doganale in quanto tale almeno una volta all'anno. Tale attività comprenderà la valutazione delle attività doganali svolte dalle autorità doganali degli Stati membri. A tal fine l'Autorità doganale dell'UE individuerà le tendenze principali, i punti di forza e di debolezza, le lacune e i rischi potenziali e formulerà raccomandazioni di miglioramento alla Commissione.
La Commissione, in collaborazione con l'Autorità doganale dell'UE e le autorità doganali nazionali, valuterà inoltre l'attuazione della gestione dei rischi, in particolare allo scopo di migliorarne costantemente l'efficacia e l'efficienza operative e strategiche. A tal fine la Commissione utilizzerà anche le informazioni disponibili nel centro digitale e potrà chiedere ulteriori informazioni all'Autorità doganale dell'UE, alle autorità doganali nazionali e ad altre autorità. La Commissione si avvarrà di tale attività di valutazione per stabilire norme comuni in materia di gestione dei rischi, in particolare criteri di rischio e settori di controllo prioritari comuni.
Per quanto riguarda in particolare l'Autorità doganale dell'UE
Tutte le agenzie dell'Unione operano nell'ambito di un rigoroso sistema di monitoraggio costituito da un coordinatore del controllo interno, il servizio di audit interno della Commissione, il consiglio di amministrazione, la Commissione, la Corte dei conti e l'autorità di bilancio. Questo sistema è ripreso e stabilito nel TITOLO XII. Conformemente all'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'UE, il programma di lavoro annuale dell'Autorità doganale dell'UE include obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Le attività dell'Autorità doganale dell'UE saranno quindi misurate alla luce di tali indicatori nella relazione annuale di attività. Il programma di lavoro annuale sarà coerente con il programma di lavoro pluriennale. I due programmi saranno inseriti in un documento unico di programmazione annuale da presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
Il consiglio di amministrazione dell'Autorità doganale dell'UE sarà responsabile della vigilanza dell'efficiente gestione amministrativa, operativa e di bilancio dell'Autorità doganale dell'UE. Sarà assistito da un comitato esecutivo incaricato di preparare le decisioni del consiglio di amministrazione.
La Commissione garantirà che siano effettuate valutazioni periodiche delle prestazioni dell'Autorità doganale dell'UE in relazione agli obiettivi, al mandato, ai compiti, alla governance e all'ubicazione. Nelle valutazioni saranno prese in esame in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Autorità doganale dell'UE e le conseguenze finanziarie di un'eventuale modifica in tal senso. Una valutazione su due comprende una valutazione dei risultati ottenuti dall'Autorità doganale dell'UE, tenuto conto degli obiettivi, del mandato, dei compiti e della governance, e una valutazione della giustificazione del mantenimento dell'Autorità doganale dell'UE alla luce di tali obiettivi e compiti, del mandato e della governance. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati della valutazione. I risultati della valutazione sono pubblici.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
L'Autorità doganale dell'UE garantirà il rispetto di norme adeguate per il controllo interno.
Per quanto riguarda i controlli ex post, l'Autorità doganale dell'UE, in quanto agenzia decentrata, è sottoposta a: i) un audit interno da parte del servizio di audit interno della Commissione; ii) relazioni annuali della Corte dei conti europea, che attestano l'affidabilità dei conti annuali e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti; iii) il discarico annuale concesso dal Parlamento europeo; iv) eventuali indagini condotte dall'OLAF dirette ad accertare in particolare che le risorse stanziate alle agenzie siano usate correttamente.
Le attività dell'Autorità doganale dell'UE saranno inoltre sottoposte al controllo del Mediatore europeo a norma dell'articolo 228 TFUE.
In considerazione della competenza esclusiva dell'Unione nel settore doganale e dato che la proposta prevede investimenti ingenti nello sviluppo, nel funzionamento, nella manutenzione e nell'uso di un centro digitale, appare opportuno mantenere la responsabilità di bilancio per talune attività nell'ambito della Commissione e affidare all'Autorità doganale dell'UE determinati compiti di attuazione nell'ambito degli accordi di contributo. Tali disposizioni dovrebbero includere disposizioni che consentano alla Commissione di mantenere un elevato livello di controllo delle attività delegate, come previsto nella presente proposta.
È inoltre opportuno che la Commissione svolga un ruolo importante nelle attività di programmazione e monitoraggio del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Autorità doganale dell'UE.
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
Poiché l'Autorità doganale dell'UE sarà un nuovo organismo, vi è il rischio che le procedure amministrative e di assunzione non siano in linea con il calendario previsto e che incideranno sulla capacità operativa di tale Autorità all'inizio della sua attività. Pertanto è fondamentale che la DG partner prepari l'avvio dell'attività istituendo procedure amministrative, strutture di governance, programmi di lavoro iniziali e che svolga alcune attività iniziali di assunzione, in modo che l'Autorità doganale dell'UE possa presto raggiungere la piena autonomia amministrativa. È consigliabile che gli Stati membri siano coinvolti in tali azioni preparatorie attraverso scambi regolari di opinioni.
Nei primi anni di attività dell'Autorità doganale dell'UE saranno necessari frequenti riunioni e contatti regolari tra la DG partner e tale autorità al fine di assisterla nella sua espansione. Si potrebbe prevedere il distacco di personale esperto della Commissione.
L'Autorità doganale dell'UE dovrà attuare un quadro di controllo interno in linea con quello della Commissione europea. Le informazioni sui controlli interni dell'Autorità doganale dell'UE saranno incluse nelle sue relazioni annuali.
Sarà istituita una capacità di audit interno per tenere conto dei rischi specifici di funzionamento dell'Autorità doganale dell'UE e assumere un approccio sistematico e disciplinato per valutare l'efficacia dei processi di gestione dei rischi, di controllo e di governance, che formulerà raccomandazioni per il loro miglioramento.
Per quanto riguarda i fondi TAXUD: La prevenzione e l'individuazione delle frodi rientrano tra gli obiettivi del controllo interno previsti dal regolamento finanziario e costituiscono una questione cruciale di governance, che la Commissione deve affrontare durante l'intero ciclo di vita della spesa. Inoltre la strategia antifrode della TAXUD (AFS) mira soprattutto alla prevenzione, all'individuazione e al risarcimento della frode e assicura, fra l'altro, che i controlli antifrode interni siano pienamente allineati alla strategia antifrode della Commissione (CAFS) e che l'approccio alla gestione del rischio di frode sia finalizzato a individuare i settori a rischio e a trovare risposte adeguate.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli
I costi sostenuti dalla DG partner per la supervisione complessiva dell'Autorità doganale dell'UE possono essere stimati allo 0,5 % del bilancio annuale assegnatole, compresi i fondi delegati. Tali costi comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi relativi alla valutazione della programmazione e del bilancio annuali, la partecipazione dei rappresentanti della Commissione al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo e i relativi lavori preparatori.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio la strategia antifrode.
Le misure antifrode sono previste dalle disposizioni relative all'Autorità doganale dell'UE. In linea con l'orientamento comune sulle agenzie decentrate, l'Autorità doganale dell'UE adotterà una strategia antifrode.
Adotterà inoltre norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti dei membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
Inoltre l'Autorità doganale dell'UE adotterà norme di sicurezza sulla base dei principi e delle regole stabiliti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della spesa
|
Contributo
|
|
|
Numero 1
|
Diss./Non-diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati e potenziali candidati
|
di altri paesi terzi
|
altre entrate con destinazione specifica
|
|
01
|
Mercato unico
Cooperazione nel settore doganale (Dogana) – sottorubrica 03 05 01
|
Diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
Si può prevedere che i contributi di alcuni paesi terzi saranno forniti in relazione allo sviluppo e al funzionamento del centro doganale digitale dell'UE; tali contributi sono attualmente versati in relazione alla partecipazione al nuovo sistema di controllo delle importazioni (ICS2). Tuttavia nella presente scheda non sono previste disposizioni in quanto tali accordi non fanno parte della proposta legislativa.
·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della
spesa
|
Contributo
|
|
|
Numero 1
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati e potenziali candidati
|
di altri paesi terzi
|
altre entrate con destinazione specifica
|
|
|
03 XX XX Autorità doganale dell'UE
|
Diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Avvertenze generali: dopo l'adozione della normativa, nella procedura di bilancio annuale il bilancio può essere adeguato in funzione del coefficiente di adeguamento effettivo delle retribuzioni. I dati riportati di seguito sono indicizzati al 2 % a partire dal 2025. Nel caso in cui i finanziamenti disponibili nel periodo 2028-2034 fossero inferiori, i compiti saranno ridotti in modo da rientrare nei finanziamenti disponibili nell'ambito del QFP e del programma Dogana successivi al 2027. Se all'Autorità doganale dell'UE sono delegati meno compiti di quelli previsti, l'organico sarà ridotto di conseguenza (e non raggiungerà 250 dipendenti).
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
Numero
|
[Rubrica 1 – Mercato unico, innovazione e agenda digitale ………
03 XX XX Autorità doganale dell'UE ………………]
|
Stima per il periodo 2026-2034:
|
Autorità doganale dell'UE
|
|
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
TOTALE
|
|
Titolo 1: (costi amministrativi comprese le retribuzioni)
|
Impegni
|
(1)
|
0,494
|
1,392
|
4,078
|
7,270
|
12,641
|
20,493
|
29,748
|
38,237
|
44,365
|
158,718
|
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
0,494
|
1,392
|
4,078
|
7,270
|
12,641
|
20,493
|
29,748
|
38,237
|
44,365
|
158,718
|
|
Titolo 2: (altri costi amministrativi, comprese le infrastrutture)
|
Impegni
|
(1a)
|
0,434
|
0,662
|
4,416
|
3,235
|
3,469
|
4,365
|
4,681
|
5,396
|
5,516
|
32,173
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
0,434
|
0,662
|
4,416
|
3,235
|
3,469
|
4,365
|
4,681
|
5,396
|
5,516
|
32,173
|
|
Titolo 3: (costi operativi, compresa la cooperazione doganale)
|
Impegni
|
(3a)
|
0
|
0
|
9,742
|
11,041
|
11,262
|
12,636
|
14,060
|
15,536
|
18,285
|
92,561
|
|
|
Pagamenti
|
(3b)
|
0
|
0
|
9,742
|
11,041
|
11,262
|
12,636
|
14,060
|
15,536
|
18,285
|
92,561
|
|
TOTALE stanziamenti
per l'Autorità doganale dell'UE
|
Impegni
|
=1+1a +3a
|
0,928
|
2,054
|
18,236
|
21,546
|
27,371
|
37,493
|
48,489
|
59,169
|
68,166
|
283,452
|
|
|
Pagamenti
|
=2+2a +3b
|
0,928
|
2,054
|
18,236
|
21,546
|
27,371
|
37,493
|
48,489
|
59,169
|
68,166
|
283,452
|
Periodo 2026-2027 – riassegnazione:
|
03 XX XX
|
|
|
|
|
|
|
|
2026
|
2027
|
TOTALE
|
|
Autorità doganale dell'UE
|
Impegni
|
(1)
|
|
|
|
|
|
0,928
|
2,054
|
2,981
|
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
|
|
|
|
|
0,928
|
2,054
|
2,981
|
|
TOTALE stanziamenti
per 03 XX XX
|
Impegni
|
=1+1a +3a
|
|
|
|
|
|
0,928
|
2,054
|
2,981
|
|
|
Pagamenti
|
=2+2a
+3b
|
|
|
|
|
|
0,928
|
2,054
|
2,981
|
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
Numero
|
Rubrica 1 – Mercato unico, innovazione e agenda digitale
|
|
03 05 01
|
|
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
TOTALE
|
|
Cooperazione nel settore doganale (centro digitale - Commissione)
|
Impegni
|
(1)
|
23,072
|
31,946
|
101,682
|
127,015
|
50,817
|
0
|
0
|
0
|
0
|
334,533
|
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
23,072
|
31,946
|
101,682
|
127,015
|
50,817
|
0
|
0
|
0
|
0
|
334,533
|
|
Cooperazione nel settore doganale (Centro digitale -accordo di contributo all'Autorità doganale dell'UE)
|
Impegni
|
(1a)
|
|
|
25,420
|
84,677
|
203,268
|
268,580
|
227,785
|
237,611
|
247,739
|
1 295,080
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
|
|
19,065
|
82,564
|
211,736
|
268,580
|
227,785
|
237,611
|
247,739
|
1 295,080
|
|
TOTALE stanziamenti
per 03 05 01
|
Impegni
|
=1+1a +3a
|
23,072
|
31,946
|
127,102
|
211,692
|
254,085
|
268,580
|
227,785
|
237,611
|
247,739
|
1 629,613
|
|
|
Pagamenti
|
=2+2a+3b
|
23,072
|
31,946
|
120,747
|
209,579
|
262,553
|
268,580
|
227,785
|
237,611
|
247,739
|
1 629,613
|
Nel caso dell'Autorità doganale dell'UE, si presume che i pagamenti siano pari al 75 % degli impegni nel 2028 e al 90 % degli impegni nel 2029. Nel caso della Commissione, si presume che i pagamenti e gli impegni siano allo stesso livello, data la continuità con i programmi esistenti.
Periodo 2026-2027 – riassegnazione:
|
03 05 01
|
|
|
|
|
|
|
|
2026
|
2027
|
TOTALE
|
|
Cooperazione nel settore doganale (Dogana) – sottorubrica 03 05 01
|
Impegni
|
(1)
|
|
|
|
|
|
23,072
|
31,946
|
55,019
|
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
|
|
|
|
|
23,072
|
31,946
|
55,019
|
|
TOTALE stanziamenti
per 03 05 01
|
Impegni
|
=1+1a +3a
|
|
|
|
|
|
23,072
|
31,946
|
55,019
|
|
|
Pagamenti
|
=2+2a+3b
|
|
|
|
|
|
23,072
|
31,946
|
55,019
|
Nell'attuale QFP la riforma comporta una spesa dell'UE di 60 165,000 EUR, che riunisce spese operative e amministrative. Di questo importo, 55,019 milioni di EUR di spese operative di cui sopra sono destinati allo sviluppo delle prime capacità strutturali del centro doganale digitale dell'UE e all'avvio dell'attività dell'Autorità doganale dell'UE.
Tali spese proverranno dal bilancio esistente del programma Dogana. I risultati comprendono la disponibilità a riscuotere nuovi dazi sul commercio elettronico a partire dal 2028, il lavoro pilota condotto dalla Commissione su una serie di progetti di gestione dei rischi finanziari e non finanziari e la preparazione dell'attività dell'Autorità doganale dell'UE.
Fatto salvo il prossimo QFP, è presentata un'analisi relativa al periodo 2028-2034, che affronta i costi previsti per il bilancio dell'Unione per coprire le spese relative al centro digitale dell'UE e al bilancio dell'Autorità doganale dell'UE.
Per quanto riguarda le spese operative:
·La presente scheda riguarda le nuove esigenze di bilancio derivanti dalla presente proposta di riforma. Non riguarda il sostegno attualmente fornito dalla Commissione alla cooperazione doganale e agli attuali sistemi previsti dal CDU di cui alla sottorubrica 03 05 01 né lo strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale di cui alla sottorubrica 11 01 02. La Commissione continuerà a gestire i sistemi esistenti previsti dal CDU e ridurrà nel tempo le proprie spese operative. La Commissione svolgerà inoltre alcune attività di cooperazione doganale, ridotte in considerazione delle nuove attività dell'Autorità doganale dell'UE in questo settore. Tali costi non sono inclusi nella presente scheda finanziaria legislativa in quanto non sono costi indicati nella presente proposta.
·I costi informatici che rientrano nell'ambito di applicazione della presente proposta riguardano lo sviluppo del centro digitale. La linea di finanziamento di cui sopra copre circa 1,63 miliardi di EUR dopo l'indicizzazione al 2 % come da tabella precedente.
·La Commissione assegnerebbe i compiti del centro digitale all'Autorità doganale dell'UE attraverso accordi di contributo. I costi pertinenti sono pertanto inclusi nella continuazione del programma Dogana nel QFP successivo al 2027.
·Le spese operative dell'Autorità doganale dell'UE, che riguardano principalmente la realizzazione della cooperazione doganale, sono ulteriormente descritte nell'allegato. Si presume che l'Autorità doganale dell'UE entri nella fase di avviamento nel 2026, con sette dipendenti (cinque agenti contrattuali e due agenti temporanei), aumentando ulteriormente il personale di sette unità nel 2027 e avviando l'attività nel 2028 (per raggiungere i 30 dipendenti in quell'anno).
·Il titolo I comprende un organico stimato di 250 unità per l'EUCA nel 2034, di cui circa 115 sarebbero direttamente adibite alle funzioni informatiche e di gestione dei dati. Tali posti di gestione informatica e dei dati riguarderebbero sia lo sviluppo della piattaforma del centro digitale e delle applicazioni assegnate nell'ambito di un accordo di contributo, sia la gestione tecnica del centro digitale per i progetti di dati, l'analisi e la gestione del modello di dati doganali.
·
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
7
|
"Spese amministrative"
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026
|
2027
|
TOTALE
|
|
DG: TAXUD
|
|
|
• Funzionari
|
|
|
|
|
|
|
0,513
|
1,197
|
1,710
|
|
• Agenti contrattuali
|
|
|
|
|
|
|
0,182
|
0,273
|
0,455
|
|
TOTALE DG TAXUD
|
Stanziamenti
|
|
|
|
|
|
|
0,695
|
1,470
|
2,165
|
Per quanto riguarda le spese amministrative: nell'attuale QFP, la TAXUD necessiterebbe di altri cinque ETP nel 2026 e di altrettanti cinque ETP nel 2027 per predisporre l'autorità.
Mio EUR (al terzo decimale)
|
TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
Totale netto 2026-2027
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
0,695
|
1,470
|
|
I totali stimati per tutte le rubriche per il periodo 2026-2034 sono sintetizzati di seguito:
|
|
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
TOTALE
|
|
TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
24,695
|
35,470
|
145,338
|
233,238
|
281,456
|
306,073
|
276,274
|
296,780
|
315,905
|
1 915,230
|
|
|
Pagamenti
|
24,695
|
35,470
|
138,983
|
231,125
|
289,924
|
306,073
|
276,274
|
296,780
|
315,905
|
1 915,230
|
3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
–X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:
La proposta non si limita all'istituzione di un'agenzia. Riforma globale dell'unione doganale. Fornisce una nuova capacità strategica (in termini di governance, una nuova Autorità doganale dell'UE e, in termini di capacità, un nuovo centro doganale digitale dell'UE), unitamente a una revisione e semplificazione dei processi operativi per le autorità nazionali e gli operatori economici. Poiché migliora la cooperazione nella realizzazione dell'unione doganale "in modo unitario" e produce effetti che sono poi realizzati dalle autorità nazionali (e non solo dall'Autorità), non sarebbe opportuno cercare di effettuare una mappatura dei risultati in base agli indicatori di attività dell'autorità. È più opportuno mappare i due principali risultati (e le categorie di spesa) che insieme permettono di conseguire l'obiettivo della riforma: il centro doganale digitale dell'UE e l'Autorità doganale dell'UE, come indicato nelle tabelle che seguono.
I dati riportati di seguito per l'attuale QFP si riferiscono unicamente ai costi operativi della Commissione, che riguardano il centro digitale.
Importi in Mio EUR (al terzo decimale)
|
Specificare gli obiettivi e i risultati
⇩
|
|
|
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTALE
|
|
|
RISULTATI
|
|
|
Tipo
|
Costo medio
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N. totale
|
Costo totale
|
|
OBIETTIVO GENERALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Centro doganale digitale dell'UE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23,072
|
|
31,496
|
|
55,018
|
|
Totale parziale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23,072
|
|
31,496
|
|
55,018
|
|
COSTO TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23,072
|
|
31,496
|
|
55,018
|
I dati per il periodo 2028-2034 si riferiscono ai costi dello sviluppo del centro doganale digitale dell'UE e del funzionamento dell'Autorità doganale dell'UE. Si tratta di costi operativi, indicizzati al 2 % a partire dal 2025.
|
Specificare gli obiettivi e i risultati
⇩
|
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
TOTALE
|
|
|
RISULTATI
|
|
|
Tipo
|
Costo medio
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N. totale
|
Costo totale
|
|
OBIETTIVO GENERALE
|
|
- Centro doganale digitale dell'UE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spesa in conto capitale per lo spazio digitale europeo
|
|
|
|
47,424
|
|
60,465
|
|
61,674
|
|
50,326
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
219,889
|
|
Spese operative per lo spazio digitale europeo
|
|
|
|
47,857
|
|
113,900
|
|
149,371
|
|
169,288
|
|
172,673
|
|
176,127
|
|
179,649
|
|
1 008,865
|
|
Spesa in conto capitale per il programma di trasformazione
|
|
|
|
31,822
|
|
32,458
|
|
33,107
|
|
33,770
|
|
34,445
|
|
35,134
|
|
35,837
|
|
236,573
|
|
Spese operative per il programma di trasformazione
|
|
|
|
0
|
|
4,869
|
|
9,932
|
|
15,196
|
|
20,667
|
|
26,350
|
|
32,253
|
|
109,268
|
|
Totale parziale
|
|
|
|
127,102
|
|
211,692
|
|
254,085
|
|
268,580
|
|
227,785
|
|
237,622
|
|
247,739
|
|
1 574,594
|
|
- Autorità doganale dell'UE
|
|
18,235
|
|
21,546
|
|
27,371
|
|
37,943
|
|
48,489
|
|
59,169
|
|
68,166
|
|
280,471
|
|
Totale parziale
|
|
|
|
18,235
|
|
21,546
|
|
27,371
|
|
37,943
|
|
48,489
|
|
59,169
|
|
68,166
|
|
280,471
|
|
COSTO TOTALE
|
|
145,338
|
|
233,238
|
|
281,457
|
|
306,073
|
|
276,274
|
|
296,780
|
|
315,905
|
|
1 855,065
|
Importi in Mio EUR (al terzo decimale). Se del caso, gli importi riflettono la somma del contributo dell'Unione all'agenzia e di altre entrate dell'agenzia (diritti e oneri).
Spiegazioni aggiuntive per i costi del centro doganale digitale dell'UE
Spesa in conto capitale per lo spazio digitale europeo:
Questa linea di bilancio copre la progettazione e l'attuazione della piattaforma del centro digitale, compresi lo sviluppo (o la concessione di licenze/l'acquisto) e l'integrazione delle diverse componenti riguardanti le capacità di scambio, il trattamento dei dati, la gestione delle applicazioni e il catalogo dei dati.
Spese operative per lo spazio digitale europeo:
Questa linea comprende la fornitura dell'infrastruttura necessaria (affitto dei centri dati, hardware, servizi cloud, licenze di software, ecc.) e le capacità operative (sportello servizi, supporto tecnico, supporto operativo, ecc.) per garantire un livello e una capacità adeguati del servizio. Questa linea copre anche l'eventuale manutenzione del centro digitale una volta realizzato e in servizio.
Spesa in conto capitale per il programma di trasformazione:
Questa linea riguarda lo sviluppo e l'attuazione, nella piattaforma del centro digitale, delle funzionalità relative ai sistemi doganali nazionali trasferiti a livello centrale conformemente alla normativa di riforma.
Spese operative per il programma di trasformazione:
Questa linea riguarda i costi operativi e di manutenzione, nella piattaforma del centro digitale, dell'elemento che attua le funzionalità relative ai sistemi doganali nazionali trasferiti a livello centrale conformemente alla normativa di riforma.
3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane dell'autorità
3.2.3.1.Sintesi
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–X
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:
I dati riportati di seguito si basano sull'ipotesi che l'Autorità doganale dell'UE abbia raggiunto la "velocità di crociera" nel 2034 e che a partire da quel momento i livelli di risorse umane siano stabili. Si ipotizza un rapporto di 2:1 tra la tabella dell'organico e il personale esterno. Sebbene in questa fase non sia possibile quantificare il numero di gradi AST o AD o il numero di END che possono essere forniti dalle amministrazioni nazionali, è effettuata una stima. I costi sono indicizzati al 2 %.
Mio EUR (al terzo decimale) Se del caso, gli importi riflettono la somma del contributo dell'Unione all'agenzia e di altre entrate dell'agenzia (diritti e oneri).
|
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
TOTALE
|
|
Agenti temporanei (gradi AD)
|
0,119
|
0,423
|
1,542
|
3,335
|
5,970
|
10,018
|
14,693
|
19,073
|
22,234
|
77,408
|
|
Agenti temporanei (gradi AST)
|
0,059
|
0,212
|
0,771
|
1,668
|
2,985
|
5,009
|
7,346
|
9,537
|
11,117
|
38,704
|
|
Agenti contrattuali (AC)
|
0,237
|
0,676
|
0,749
|
1,085
|
1,927
|
3,220
|
4,691
|
6,090
|
7,099
|
25,773
|
|
Esperti nazionali distaccati
(END)
|
|
|
0,187
|
0,271
|
0,482
|
0,805
|
1,173
|
1,523
|
1,775
|
6,215
|
|
TOTALE
|
0,415
|
1,311
|
3,249
|
6,360
|
11,363
|
19,051
|
27,903
|
36,223
|
42,226
|
148,101
|
Per quanto riguarda la ripartizione dei costi tra i gradi di cui sopra, si presume che i posti della tabella dell'organico siano assegnati 2:1 AD:AST e i posti esterni siano assegnati 4:1 AC/END a partire dall'inizio delle attività operative nel 2028. Tali stime non pregiudicano l'eventuale ripartizione delle assunzioni.
Fabbisogno di personale (ETP):
|
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
Totale
|
|
Agenti temporanei (gradi AD)
|
2
|
5
|
14
|
22
|
40
|
62
|
91
|
122
|
111
|
111
|
|
Agenti temporanei (gradi AST)
|
|
|
6
|
11
|
20
|
31
|
46
|
31
|
56
|
56
|
|
Agenti contrattuali
|
5
|
9
|
8
|
16
|
24
|
39
|
50
|
62
|
66
|
66
|
|
Esperti nazionali distaccati
|
|
|
2
|
3
|
6
|
8
|
13
|
15
|
17
|
17
|
|
TOTALE
|
7
|
14
|
30
|
50
|
90
|
140
|
190
|
230
|
250
|
250
|
Si presume che nell'anno di assunzione tutto il personale neoassunto lavori per sei mesi.
Sebbene in questo momento non sia possibile individuare definitivamente l'esatta ripartizione dei dati relativi al personale per profilo, la seguente tabella offre una panoramica generale di quanto si può prevedere:
|
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
|
Totale
|
7
|
14
|
30
|
50
|
90
|
140
|
190
|
230
|
250
|
|
Amministrativi
|
6
|
8
|
12
|
20
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
|
Dati e TI
|
1
|
4
|
10
|
18
|
40
|
65
|
90
|
105
|
115
|
|
Coordinamento/sviluppo di capacità
|
|
2
|
8
|
12
|
28
|
53
|
78
|
103
|
113
|
I profili amministrativi riguarderebbero ad esempio le risorse umane, le finanze, la contabilità, gli affari legali, le comunicazioni, il controllo della qualità e l'audit, il sostegno amministrativo agli alti dirigenti, le tecnologie informatiche dell'Autorità doganale dell'UE e la logistica.
I profili dei dati e delle tecnologie dell'informazione riguarderebbero il centro doganale digitale dell'UE, compresa la gestione dello sviluppo, delle operazioni e delle infrastrutture TI, i progetti relativi ai dati e la loro gestione nonché la governance dei dati).
I profili di coordinamento e sviluppo di capacità riguarderebbero il coordinamento operativo delle attività che coinvolgono le dogane degli Stati membri e la cooperazione con altri esperti esterni, in settori quali la gestione dei rischi, la gestione delle crisi, la cooperazione con altre autorità non doganali, la formazione e gli orientamenti su metodi e processi di lavoro comuni, il coordinamento delle attività operative nonché la misurazione delle prestazioni, il monitoraggio, la ricerca e l'innovazione, i controlli congiunti e il sostegno alle attrezzature di controllo.
Gli ETP sono arrotondati al numero intero più vicino.
3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)
|
|
2026
|
2027
|
|
·Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
|
|
20 01 02 01 e 20 01 02 02 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
+3
|
+7
|
|
20 01 02 03 (delegazioni)
|
|
|
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta)
|
|
|
|
10 01 05 01 (ricerca diretta)
|
|
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)
|
|
|
|
20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)
|
+2
|
+3
|
|
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)
|
|
|
|
Linea/linee di bilancio (specificare)
|
- in sede
|
|
|
|
|
- nelle delegazioni
|
|
|
|
01 01 01 02 (AC, END, INT– ricerca indiretta)
|
|
|
|
10 01 05 02 (AC, END, INT– ricerca diretta)
|
|
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
|
|
|
TOTALE
|
+5
|
+10
|
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
|
Funzionari e agenti temporanei
|
L'Autorità doganale dell'UE inizierebbe le sue attività nel 2028, facendo trascorrere un periodo di circa due anni tra l'adozione dell'atto istitutivo e l'inizio dell'attività, periodo che potrebbe essere dedicato alle attività necessarie per l'avvio delle operazioni nel nuovo organismo. La Commissione dovrebbe essere responsabile dell'istituzione dell'Autorità doganale dell'UE. Occorre pertanto prevedere risorse per questo processo. Gli ETP aggiuntivi sono indicati ai punti 2026 e 2027 nella tabella precedente; pertanto l'effetto netto sul personale della Commissione è una riduzione.
Affinché l'Autorità doganale dell'UE sia pronta a iniziare le sue attività, l'ETP aggiuntivo svolgerà le attività preparatorie riportate di seguito:
1.redazione del primo bilancio, compresa la preparazione degli strumenti di attuazione (contabilità/sistemi di gestione del bilancio) e procedure;
2.procedura di selezione del direttore esecutivo (a partire da un direttore esecutivo ad interim della Commissione per il 2026/2027 prima che l'Autorità doganale dell'UE diventi operativa);
3.nomina dei membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
4.preparazione delle prime riunioni e decisioni;
5.predisposizione dell'edificio della sede centrale in coordinamento con lo stato ospitante; negoziazione di una convenzione di accoglienza; acquisto di attrezzature; TI; sicurezza; manutenzione.
6.assunzioni presso l'Autorità doganale dell'UE, in previsione di un fabbisogno iniziale molto elevato; priorità iniziale alle funzioni necessarie per il funzionamento di base (capacità di pagare gli stipendi, di organizzare la gestione del tempo, i corsi di formazione, ecc.);
7.definizione della struttura organizzativa, dell'organizzazione interna e delle procedure;
8.individuazione della possibilità di trasferimento temporaneo del personale della Commissione all'Autorità doganale dell'UE;
9.creazione di una pagina web di base e di un'identità visiva;
10.preparazione di un primo programma di lavoro annuale e/o di un documento unico di programmazione;
11.preparazione dell'accordo/degli accordi di contributo, se mantenuti;
12.sostegno al programma Dogana per le prime riunioni a livello di esperti dell'Autorità doganale dell'UE nel 2026/2027.
L'esperienza di altre agenzie istituite di recente dimostra che per svolgere questi compiti di avviamento è necessario un team di circa 10 membri del personale della DG partner.
I compiti di cui sopra sono principalmente amministrativi e relativi ai processi. Ad eccezione del punto 12, non riguardano la sostanza delle future attività dell'Autorità doganale dell'UE.
|
|
Personale esterno
|
Attività connesse ai compiti di cui sopra, in particolare 1, 4, 5, 9, 12.
|
3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
X
La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale. I 58 milioni di EUR necessari nel 2026 e nel 2027 saranno assegnati nell'ambito della dotazione esistente della linea di bilancio per il mercato unico: Cooperazione nel settore doganale (Dogana) – sottorubrica 03 05 01
–◻ La proposta/iniziativa richiederà una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
–◻
La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.
–
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
X La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi,
–prevede il cofinanziamento indicato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
Totale
|
|
Specificare l'organismo di cofinanzia-mento
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti cofinanziati
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–◻
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–◻
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–
X sulle risorse proprie
–◻ su altre entrate
– indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ◻
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate:
|
Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso
|
Incidenza della proposta/iniziativa
|
|
|
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
Totale
|
|
Articolo ………….
|
|
812
|
828
|
845
|
862
|
879
|
896
|
914
|
6 035
|
Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.
Nel periodo 2028-2034, la riforma comporta entrate addizionali derivanti dai dazi sul commercio elettronico meno il 25 % dei costi di riscossione nazionali (RPT nette). Si stima che tale importo sia pari a 750 milioni di EUR all'anno, indicizzati al 2 %, il che rende circa 6 035 miliardi di EUR in questo periodo.
Mio EUR (al terzo decimale)
ALLEGATO – IPOTESI:
Evoluzione dell'organico dell'Autorità:
L'evoluzione complessiva degli ETP è prevista come segue.
|
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
|
Autorità doganale dell'UE
|
7
|
14
|
30
|
50
|
90
|
140
|
190
|
230
|
250
|
Sebbene non rientri nell'ambito di applicazione della presente scheda, è utile osservare che la valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta fornisce una stima della riduzione dell'onere amministrativo a livello nazionale derivante dalla semplificazione e dal riequilibrio dei processi doganali. Entro il 2034, e rispetto allo scenario di riferimento, gli Stati membri dovranno dedicare minore impegno ai compiti in questione, stimato nell'ordine di 2 000 ETP. Ciò non implica né impone che gli Stati membri decidano di ridurre opportunamente il numero di dogane.
A partire dal 2028 si renderebbe progressivamente disponibile il personale nella DG di riferimento, in quanto alcune attività precedentemente svolte nell'ambito del programma Dogana e dalla dirigenza di TAXUD sarebbero sostituite da attività svolte dall'Autorità.
Titolo III:
|
Titolo III
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
Totali
|
|
Cooperazione doganale
|
9 000 000
|
10 000 000
|
10 000 000
|
11 000 000
|
12 000 000
|
13 000 000
|
15 000 000
|
80 000 000
|
|
Indicizzati al 2 %
|
9 741 889
|
11 040 808
|
11 261 624
|
12 635 542
|
14 059 913
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Le spese operative dell'Autorità doganale dell'UE riguardano la cooperazione doganale operativa.
L'Autorità doganale dell'UE gestirà inoltre i costi nell'ambito di un accordo di contributo per il centro doganale digitale dell'UE.
La linea di cooperazione doganale di cui sopra copre i costi di convocazione dei gruppi di lavoro di esperti doganali degli Stati membri per un'intensa collaborazione su temi che rientrano nell'ambito di applicazione della proposta, tra cui la gestione dei rischi, l'attuazione e la valutazione di criteri e norme comuni in materia di rischio e i settori di controllo prioritari comuni, la formazione, l'elaborazione di metodi di lavoro e di orientamenti relativi a questioni tecniche, l'attuazione dello status Trust and Check, lo sviluppo di processi operativi comuni e di un'interoperabilità relativa allo spazio digitale doganale europeo e il suo collegamento ad altri sistemi, ecc. Comprende inoltre la convocazione di gruppi multidisciplinari di esperti a diversi livelli (settoriale, nazionale, internazionale) su temi che rientrano nell'ambito di applicazione della proposta, tra cui la preparazione e la risposta alle crisi, l'attuazione di priorità politiche comuni, l'elaborazione e l'attuazione di quadri di cooperazione e dei relativi elementi (comprese le strategie di supervisione). I gruppi organizzati dall'Autorità doganale dell'UE saranno indispensabili per un'attuazione efficace e uniforme dell'unione doganale, dal momento che la maggior parte degli interventi operativi continua a essere svolta da "truppe dispiegate sul campo" delle autorità nazionali.