COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23.2.2021
COM(2021) 87 final
2021/0048(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa
{SEC(2021) 100 final} - {SWD(2021) 37 final} - {SWD(2021) 38 final}
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Document 52021PC0087
Proposal for a COUNCIL REGULATION establishing the Joint Undertakings under Horizon Europe
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa
COM/2021/87 final
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23.2.2021
COM(2021) 87 final
2021/0048(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa
{SEC(2021) 100 final} - {SWD(2021) 37 final} - {SWD(2021) 38 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
·Motivi e obiettivi della proposta
Orizzonte Europa, il nuovo programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione (2021‑2027), mira ad accrescere l'impatto della ricerca e dell'innovazione dell'UE combinando il co-investimento dei partenariati europei con ulteriori fondi privati e pubblici in settori nei quali la portata e l'entità delle risorse di ricerca e innovazione possono contribuire alla realizzazione delle priorità del programma Orizzonte Europa dell'Unione in particolare, il suo pilastro 2 "Sfide globali e competitività industriale europea".
[L'articolo 8, paragrafo 1, lettera c)] del regolamento Orizzonte Europa stabilisce che i partenariati europei istituzionalizzati basati sugli articoli 185 e 187 TFUE "sono attuati soltanto nel caso in cui altre parti del programma Orizzonte Europa, incluse altre forme di partenariato europeo, non conseguirebbero gli obiettivi o non genererebbero gli impatti necessari previsti e ove giustificato da una prospettiva a lungo termine e da un grado elevato di integrazione".
Nel regolamento Orizzonte Europa, i colegislatori hanno inoltre individuato otto settori prioritari per eventuali partenariati europei istituzionalizzati sulla base degli articoli 185 o 187 TFUE. Su tale base, sono state individuate dodici potenziali iniziative che sono state oggetto di una valutazione d'impatto coordinata 1 .
La presente proposta riguarda nove partenariati europei istituzionalizzati, basati sull'articolo 187 TFUE, che istituiscono singole imprese comuni per la loro attuazione. La Commissione europea ha inoltre adottato una proposta di partenariato europeo istituzionalizzato per il calcolo ad alte prestazioni, sulla base dell'articolo 187 TFUE [COM(2020) 569 final] e prevede di adottare una proposta di partenariato europeo sulla metrologia, a norma dell'articolo 185 TFUE [aggiungere riferimento]. Tra i partenariati europei istituzionalizzati inizialmente candidati vi erano anche due iniziative: una sulla mobilità cooperativa, connessa e automatizzata e un'altra sulle piccole e medie imprese innovative. Tuttavia il processo di valutazione d'impatto ha concluso che sarebbe stata più appropriata un'altra forma di intervento.
· Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Nel contesto del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027, Orizzonte Europa sarà maggiormente orientato agli impatti e fortemente incentrato sulla fornitura di un valore aggiunto europeo. Sarà inoltre attuato in maniera più efficace ed efficiente, in particolare garantendo coerenza, coordinamento e complementarità nel contesto di Orizzonte Europa, nonché in relazione ad altre iniziative UE, locali, regionali, nazionali e, ove pertinenti, internazionali e alle loro fonti di finanziamento corrispondenti 2 .
Orizzonte Europa mira a rispondere alle sfide globali che l'UE sta affrontando, che richiedono "un approccio nuovo e radicale allo sviluppo e alla diffusione di tecnologie nuove e soluzioni innovative per i cittadini e il pianeta su una scala e con una velocità mai conseguite prima, nonché all'adattamento del nostro quadro politico ed economico con l'obiettivo di trasformare le minacce globali in nuove opportunità per la nostra società e la nostra economia, per i nostri cittadini e per le nostre imprese". Pur proseguendo le attività destinate a rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'UE e a promuovere la competitività, il programma Orizzonte Europa adotta un approccio più strategico e maggiormente basato sugli impatti in relazione agli investimenti dell'UE in ricerca e innovazione. Di conseguenza, gli obiettivi di Orizzonte Europa pongono in evidenza la necessità di "realizzare le priorità strategiche dell'Unione, contribuire alla realizzazione degli obiettivi e delle politiche dell'UE e contribuire ad affrontare le sfide globali, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile seguendo i principi dell'Agenda 2030 e dell'accordo di Parigi". 3
I partenariati europei costituiscono elementi centrali nell'impostazione di Orizzonte Europa. Integrano il quadro strategico esistente affrontando le sfide globali e le priorità dell'UE che richiedono una massa critica e una visione a lungo termine concordata e che i rispettivi settori si impegnano a sostenere. Le sfide consistenti nel contrastare i cambiamenti climatici ed ambientali, conseguire la leadership tecnologica europea e l'autonomia strategica aperta, nonché assicurare una ripresa sostenibile e inclusiva impongono di indirizzare le attività di ricerca e innovazione disperse verso una visione condivisa del processo di trasformazione necessario.
Collaborando tanto con il settore pubblico quanto con quello privato, i partenariati europei contribuiscono ad accelerare lo sviluppo di soluzioni nuove, in particolare quelle che sono in grado di ridurre le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, e di contribuire alla realizzazione della transizione verde e di quella digitale. Tali partenariati consentono il coinvolgimento sistematico di svariati portatori di interessi ed utenti finali, compresi gli organismi di standardizzazione e i partner internazionali, con l'obiettivo di assicurare che tali soluzioni siano adottate e possano in da ultimo fornire risultati in relazione agli obiettivi ambiziosi. Contribuiscono inoltre a rafforzare lo Spazio europeo della ricerca allineando i programmi di ricerca e innovazione, migliorando le competenze e aumentando le capacità di assorbimento delle imprese europee.
I nove partenariati europei istituzionalizzati che si fondano sull'articolo 187 TFUE sono pienamente in linea con il nuovo approccio strategico orientato agli impatti di Orizzonte Europa dei partenariati europei. Rientrano nel portafoglio di 49 partenariati europei candidati, garantendo quindi un contesto coerente. Nell'ambito della pianificazione strategica è stato deciso che i partenariati europei istituzionalizzati sarebbero utilizzati per gli obiettivi e gli impatti che non possono essere conseguiti tramite altre forme di partenariati europei così come per le priorità aventi una prospettiva a lungo termine e un grado elevato di integrazione.
·Coerenza con le altre normative dell'Unione
Nel contesto del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, Orizzonte Europa - il nuovo programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE - svolgerà un ruolo centrale che guiderà le transizioni sociali, economiche e ambientali necessarie per realizzare le priorità politiche dell'Unione. Nell'ambito del processo di pianificazione strategica di Orizzonte Europa è stato messo a punto il primo piano strategico per il 2021-2024. Gli orientamenti strategici fondamentali per il sostegno alla ricerca e all'innovazione, co-progettati con i portatori di interessi, sono pienamente in linea con le priorità dell'UE. Le azioni nel quadro del pilastro II "Sfide globali e competitività industriale europea" di Orizzonte Europa saranno pertanto focalizzate su temi selezionati di impatto elevato che possono contribuire in maniera significativa a realizzare le priorità politiche dell'UE.
I partenariati europei si inseriscono saldamente nel contesto e nella struttura di Orizzonte Europa, in particolare delle sfide sociali che costituiscono le priorità di ricerca e innovazione del pilastro II di tale programma. Questi partenariati svolgeranno un ruolo importante nel conseguimento degli obiettivi strategici della Commissione, in particolare, accelerando la transizione verso un'Europa verde, a impatto climatico zero e digitale, rafforzando nel contempo la resilienza e la competitività dell'industria europea. Il contributo alle priorità dell'Unione da parte dei nove partenariati europei istituzionalizzati oggetto della proposta è illustrato di seguito.
Europa biocircolare: questo partenariato contribuisce in modo significativo agli obiettivi climatici per il 2030, spianando la strada alla neutralità climatica entro il 2050, e aumenta la sostenibilità e la circolarità dei sistemi di produzione e consumo, in linea con il Green Deal europeo. Mira a sviluppare ed espandere l'approvvigionamento sostenibile e la conversione della biomassa in bioprodotti focalizzandosi su trattamenti di bioraffinazione multiscala e applicando approcci improntati all'economia circolare come l'utilizzo di rifiuti biologici provenienti da settori agricoli, industriali e municipali. Il partenariato punta inoltre a sostenere la diffusione della bioinnovazione a livello regionale con la partecipazione attiva degli operatori locali e al fine di rilanciare le regioni rurali, costiere e periferiche.
Clean Aviation: Questo partenariato mira a portare l'aviazione verso la neutralità climatica, accelerando lo sviluppo, l'integrazione e la convalida principalmente di soluzioni di ricerca e innovazione rivoluzionarie affinché possano essere utilizzate quanto prima. Mira inoltre a sviluppare la prossima generazione di aeromobili ultraefficienti a basse emissioni, con fonti di energia, motori e sistemi nuovi, che emergeranno dalla fase di ricerca e dimostrazione a livelli di maturità tecnologica elevati. Sostenere la ricerca e l'innovazione nell'aviazione migliora la competitività e l'occupazione in questo settore, un aspetto che sarà particolarmente importante per la ripresa. Alcuni obiettivi da conseguire entro il 2030: effettuare la dimostrazione di innovazioni tecnologiche rivoluzionarie nel settore dell'aeronautica capaci di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, e di procedere verso il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050.
Idrogeno pulito: questo partenariato accelererà lo sviluppo e la diffusione della catena di valore europea per le tecnologie basate sull'idrogeno pulito, contribuendo a un sistema energetico sostenibile, decarbonizzato e pienamente integrato così come alla comunicazione in merito a "Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra" (COM(2020) 301 final). Si incentra l'attenzione sulla produzione, sulla distribuzione e sullo stoccaggio di idrogeno pulito così come sulla fornitura di settori difficili da decarbonizzare quali le industrie pesanti e le applicazioni nei trasporti pesanti. Alcuni obiettivi da conseguire entro il 2030: produrre idrogeno pulito a ~1,5-3EUR/kg, il che richiede il conseguimento degli obiettivi del 2030 in termini di miglioramento dell'efficienza e riduzione dei costi relativi alle spese in conto capitale. Ciò presume inoltre la disponibilità di energia elettrica da fonti rinnovabili a prezzi favorevoli, consentendone la penetrazione nei mercati di massa e la riduzione dei costi di distribuzione a meno di 1 EUR/kg di idrogeno su ampia scala.
Ferrovie europee: questo partenariato accelererà lo sviluppo e la diffusione di tecnologie innovative (in particolare le tecnologie digitali e l'automazione) per realizzare la trasformazione radicale del sistema ferroviario e conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo, ad esempio, trasferendo una parte sostanziale del 75 % dei trasporti interni di merci che oggi avviene su strada alle ferrovie e alle vie navigabili interne. Questo partenariato svilupperà soluzioni ampiamente sostenute in tutta l'Unione che sfoceranno in una diffusione sul mercato fino al 75 % entro il 2030, migliorando la competitività delle ferrovie e sostenendo la leadership tecnologica europea in questo settore.
Global Health EDCTP3: questo partenariato offrirà soluzioni nuove per ridurre l'onere rappresentato dalle malattie infettive nell'Africa subsahariana e rafforzare le capacità di ricerca per prepararsi e rispondere alle malattie infettive riemergenti nell'Africa subsahariana e in tutto il mondo. Entro il 2030 si propone di approvare almeno due nuove tecnologie per l'assistenza sanitaria nel campo delle malattie infettive, così come di sostenere almeno 100 istituti di ricerca in 30 paesi per consentire una risposta efficace e rapida della ricerca allo sviluppo di tecnologie per l'assistenza sanitaria contro le epidemie riemergenti.
Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute: questa iniziativa contribuirà a creare un ecosistema di ricerca e innovazione nel settore della salute a livello di Unione che faciliti la traduzione delle conoscenze scientifiche in innovazioni tangibili. Sosterrà lo sviluppo di prodotti e servizi sicuri ed efficaci, incentrati sulle persone ed efficaci in termini di costi che rispondano alle esigenze insoddisfatte in materia di sanità pubblica e stimolino l'innovazione sanitaria intersettoriale per un'industria sanitaria europea competitiva a livello mondiale. Si occuperà di prevenzione, diagnostica, trattamento e gestione delle malattie. Alcuni dei suoi obiettivi per il 2030 comprendono l'avvio di almeno 30 progetti intersettoriali su larga scala, incentrandosi sulle innovazioni nel settore della salute e sulla dimostrazione dell'effettiva possibilità di integrare prodotti o servizi del settore sanitario. Questa iniziativa contribuirà al conseguimento degli obiettivi del piano europeo di lotta contro il cancro 4 , della nuova strategia industriale per l'Europa 5 e della strategia farmaceutica per l'Europa 6 .
Tecnologie digitali fondamentali le tecnologie digitali fondamentali comprendono componenti elettronici, la loro progettazione, fabbricazione e integrazione nei sistemi così come il software che definisce il modo in cui funzionano. L'obiettivo generale di questo partenariato è sostenere la trasformazione digitale di tutti i settori economici e sociali, fare in modo che la trasformazione sia un successo per l'Europa così come sostenere il Green Deal europeo. Mira a fare in modo che entro il 2030 la leadership dell'Unione nelle tecnologie digitali fondamentali rafforzi le roccaforti industriali, avendo sfruttato opportunità emergenti per stabilire la sovranità tecnologica e aumentare la competitività.
Ricerca ATM nel cielo unico europeo: l'iniziativa mira alla trasformazione digitale della gestione del traffico aereo con l'obiettivo di rendere lo spazio aereo europeo il cielo più efficiente e rispettoso dell'ambiente al mondo in cui volare così come di sostenere la competitività e la ripresa del settore dell'aviazione dell'Europa in seguito alla crisi della COVID-19. Tra gli obiettivi figurano: migliorare la connettività, l'integrazione e l'automazione aria-terra, aumentare la flessibilità e la scalabilità della gestione dello spazio aereo così come l'integrazione sicura degli aeromobili senza equipaggio. Entro il 2030 mira a fornire le soluzioni individuate nel piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo per la fase D del livello di maturità tecnologica (Technological Readiness Level, TRL) 6.
Reti e servizi intelligenti: questo partenariato sosterrà la sovranità tecnologica per le reti e i servizi intelligenti in linea con la nuova strategia industriale per l'Europa e l'insieme di strumenti per la sicurezza informatica del 5G. Mira a contribuire a risolvere le sfide per la società e a consentire la transizione digitale e quella verde. In relazione alla crisi della COVID-19, sosterrà tecnologie che rispondono tanto alla crisi sanitaria quanto alla ripresa economica. Questo partenariato consentirà agli operatori europei di sviluppare le capacità tecnologiche per i sistemi 6G come base per i futuri servizi digitali verso il 2030. Contribuirà a guidare lo sviluppo in Europa dei mercati per le infrastrutture e i servizi 5G coordinandone la diffusione con il meccanismo per collegare l'Europa - settore digitale (MCE2).
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
·Base giuridica
Le presenti proposte di partenariati europei istituzionalizzati si basano sull'articolo 187 TFUE ai sensi del quale l'Unione può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria all'esecuzione efficiente dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione.
·Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Ai sensi del TFUE la ricerca è una competenza condivisa tra l'Unione e i suoi Stati membri. L'articolo 4, paragrafo 3, specifica che nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni specifiche, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che ciò incida sulla libertà degli Stati membri di agire in tali settori.
Le iniziative proposte si concentrano su settori nei quali l'azione a livello UE costituisce un valore aggiunto in ragione della scala, della velocità e della portata degli sforzi necessari per l'Unione per realizzare i suoi obiettivi del trattato a lungo termine e conseguire risultati in relazione alle sue priorità e ai suoi impegni strategici. Le iniziative proposte dovrebbero inoltre integrare e rafforzare le attività nazionali e subnazionali nel medesimo settore.
Basandosi su una agenda strategica di ricerca e innovazione comune a lungo termine, i partenariati europei sono adeguati per affrontare sfide transfrontaliere complesse. Sono in grado di porre rimedio a una serie di disfunzioni del sistema, del mercato e della trasformazione, circostanza questa che costituisce una condizione preliminare per accelerare lo sviluppo e la diffusione di innovazioni. Tali iniziative si concentrano sui seguenti aspetti:
·rafforzare la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra operatori chiave nel sistema europeo di ricerca e innovazione, compresa la collaborazione interdisciplinare e intersettoriale nonché una migliore integrazione delle catene di valore e degli ecosistemi;
·garantire l'allineamento e l'integrazione delle strategie, dei programmi e degli investimenti europei, nazionali/regionali e di settore con gli orientamenti concordati;
·creare scale critiche di investimenti su priorità comuni e aumentare gli investimenti privati nella ricerca e nell'innovazione;
·ridurre i rischi e le incertezze per il settore legate agli investimenti in attività di ricerca e innovazione e nuove tecnologie/soluzioni condividendo rischi e offrendo prevedibilità degli investimenti.
L'azione a livello nazionale o da parte di un settore da solo non può raggiungere l'economia di scala, la velocità e la portata del sostegno alla ricerca e all'innovazione necessario affinché l'UE consegua i suoi obiettivi del trattato a lungo termine, ottenga risultati in relazione alle sue priorità politiche strategiche (compresi gli obiettivi relativi a clima ed energia fissati dall'accordo di Parigi e dal Green Deal europeo) e contribuisca ad affrontare le sfide globali e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS).
·Proporzionalità
Il principio di proporzionalità è alla base dell'intero approccio che ha portato alla presente proposta. Il contesto politico e giuridico è cambiato rispetto al momento dell'istituzione dei partenariati attuali. Ora vi è una maggiore attenzione alla necessità di razionalizzare le priorità strategiche fondamentali dell'Unione e garantire che abbiano un impatto misurabile. Dato il nuovo contesto, è importante optare per un partenariato europeo soltanto quando questo comporta un valore aggiunto effettivo e dimostrabile. Ogni partenariato europeo istituzionalizzato deve quindi dimostrare il proprio valore aggiunto, in particolare deve dimostrare che i suoi obiettivi non possono essere conseguiti più efficacemente ricorrendo a strumenti più semplici, compreso l'approccio standard degli inviti di Orizzonte Europa o forme più semplici di partenariato, quali i "partenariati co-programmati".
La proporzionalità dei partenariati candidati è stata valutata secondo la seguente logica in due fasi:
(1)giustificazione del ricorso a un approccio di partenariato in un determinato settore (comprese considerazioni circa l'addizionalità, la direzionalità e un legame con priorità strategiche) anziché ad altre forme di intervento disponibili nel quadro di Orizzonte Europa;
(2)laddove l'approccio di partenariato sia ritenuto opportuno, considerazioni in merito alla proporzionalità hanno guidato la valutazione del tipo di partenariato (partenariato co-programmato, co-finanziato o istituzionalizzato) che sarebbe più efficace per il conseguimento degli obiettivi previsti.
·Scelta dello strumento
La presente proposta mira a istituire nove imprese comuni a norma dell'articolo 187 TFUE. Per questo tipo di struttura, l'articolo 188, paragrafo 1, TFUE richiede l'adozione di un regolamento del Consiglio.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
·Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Le conclusioni delle valutazioni passate sono state attentamente considerate nell'elaborazione del programma Orizzonte Europa. Tali risultanze hanno inoltre plasmato il nuovo approccio basato sugli impatti per i partenariati e hanno contribuito a rendere operativi i criteri per la selezione, l'attuazione, il monitoraggio e la cessazione graduale. Come indicato nell'allegato 5 della valutazione d'impatto di Orizzonte Europa, i settori di miglioramento erano i seguenti:
·la valutazione intermedia di Orizzonte 2020 ha concluso che il contesto complessivo dei partenariati era diventato eccessivamente complesso e frammentato. Il numero complessivo di partenariati di ricerca e innovazione in Orizzonte 2020 è pari a circa 100, ma rappresentano in media circa il 25 % del bilancio disponibile di Orizzonte 2020 e, in tale contesto, i partenariati pubblico-privato (PPP) rappresentano circa il 17,5 % del bilancio di Orizzonte 2020. La valutazione intermedia ha individuato la necessità di razionalizzare il contesto complessivo dei partenariati europei di ricerca e innovazione, di migliorare l'apertura e la trasparenza di tali partenariati nonché di collegarli a priorità strategiche future dell'Unione in materia di ricerca e innovazione e alle missioni di Orizzonte Europa;
·La valutazione ex articolo 187 ha sottolineato che le attività di partenariato pubblico-privato devono essere allineate alle politiche dell'Unione, nazionali e regionali. Ha raccomandato una revisione degli indicatori chiave di prestazione così come l'inclusione di una più ampia gamma di portatori di interessi nelle strutture di governance o nelle proposte presentate. Ha inoltre sottolineato la necessità di migliorare e far rispettare la comunicazione in particolare, per garantire una diffusione efficace dei risultati dei progetti.
Per le singole iniziative, le parti tematiche di ciascuna valutazione d'impatto che accompagnano la presente proposta spiegano come sono stati applicati anche gli insegnamenti tratti da valutazioni passate, tanto positivi quanto negativi.
·Consultazioni dei portatori di interessi
La presente proposta e le valutazioni d'impatto che la accompagnano sono state oggetto di un'ampia consultazione dei portatori di interessi, sia durante la preparazione della proposta di Orizzonte Europa sia in seguito per tutti i partenariati europei candidati:
–gli Stati membri sono stati consultati attraverso la "configurazione strategica ombra" del comitato di programma di Orizzonte Europa;
–tra l'11 settembre e il 6 novembre 2019 si è svolta una consultazione pubblica aperta sui partenariati istituzionalizzati candidati ai sensi degli articoli 185 e 187 TFUE, che ha generato oltre 1 600 risposte;
–si sono tenute consultazioni mirate per preparare le valutazioni d'impatto per 12 partenariati istituzionalizzati candidati. Per ciascun partenariato candidato, un consulente esterno ha intervistato un campione rappresentativo di portatori di interessi chiedendo il loro parere sulla necessità e sul valore aggiunto dell'azione dell'UE.
Le risultanze derivanti da tutte le consultazioni dei portatori di interessi sono state integrate nelle singole valutazioni d'impatto che accompagnano i partenariati proposti e hanno contribuito a determinare la scelta della modalità preferita di attuazione.
·Assunzione e uso di perizie
Al fine di preparare la valutazione d'impatto per la presente proposta, la Commissione ha chiesto a un contraente esterno di effettuare uno studio sui partenariati istituzionalizzati candidati e elaborare una metodologia comune per valutare l'efficacia, l'efficienza, la coerenza e il valore aggiunto unionale delle iniziative in maniera da garantire la comparabilità. Questo studio esterno è accessibile al pubblico nel sito EU Bookshop e le valutazioni d'impatto di ciascuna iniziativa contengono un riferimento al documento in questione. La Commissione ha utilizzato le prove raccolte nell'ambito dello studio, in particolare sui pareri dei portatori di interessi, i risultati della valutazione ex post, l'individuazione dei problemi da affrontare e gli impatti attesi delle opzioni strategiche, ma ha condotto altresì una propria analisi di tali informazioni alla luce delle recenti modifiche delle politiche e di prove aggiuntive divenute disponibili in seguito alla conclusione dello studio.
·Valutazione d'impatto
Dopo aver individuato i partenariati europei istituzionalizzati candidati, è stato avviato il processo di valutazione dell'impatto destinato a stabilire le modalità di attuazione più adatte per ciascuna iniziativa tra le seguenti opzioni strategiche:
opzione 0 – opzione di base – inviti tradizionali nel contesto del programma quadro;
opzione 1 – partenariato europeo co-programmato;
opzione 2 – partenariato europeo cofinanziato;
opzione 3 – partenariato istituzionalizzato;
·sotto-opzione 3 bis partenariati istituzionalizzati ai sensi dell'articolo 185 TFUE;
·sotto-opzione 3 ter partenariati istituzionalizzati ai sensi dell'articolo 187 TFUE.
La valutazione comparativa dei meriti di ciascuna opzione ha compreso un'analisi della pertinenza dell'intervento, della sua proporzionalità e della sua efficacia ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti. Ciò ha portato alla proposta di un approccio personalizzato per ciascun partenariato candidato, che spazia da forme di cooperazione più leggere dal punto di vista amministrativo rispetto a quelle istituzionalizzate, a seconda degli obiettivi strategici perseguiti, delle sfide specifiche e dei risultati desiderati individuati per ciascun candidato.
Le valutazioni d'impatto individuali sono state trasmesse al comitato per il controllo normativo in tre udienze distinte tra marzo e giugno del 2020. Due valutazioni d'impatto hanno ottenuto un parere positivo in occasione della prima lettura, sei hanno ricevuto un parere positivo con riserve, mentre quattro hanno ricevuto un parere negativo e hanno dovuto essere ripresentate al comitato. Le principali critiche per i casi che hanno ricevuto un parere negativo riguardavano: la portata dell'iniziativa proposta, la necessità di chiarire i problemi e gli obiettivi che l'iniziativa proposta avrebbe potuto affrontare efficacemente nel contesto del prossimo programma quadro, l'impatto derivante dall'interruzione di un'iniziativa preesistente (ove applicabile) e, in alcuni casi, la differenza tra l'opzione prescelta e altre alternative.
Le quattro valutazioni d'impatto che hanno ricevuto un parere negativo in occasione della loro prima lettura sono state ripresentate. Tre hanno ricevuto un parere positivo con riserve, mentre la quarta ha ricevuto un parere positivo.
·Efficienza normativa e semplificazione
Le iniziative proposte rispondono alla necessità di semplificare l'approccio ai partenariati come annunciato dalla proposta di Orizzonte Europa. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato tale necessità. Di conseguenza, è stato concordato che Orizzonte Europa avrebbe sostenuto tre tipi di partenariato: cofinanziato, co-programmato e istituzionalizzato (sulla base dell'articolo 187 o 185 TFUE e delle comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia). Ciò è in linea con lo spirito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT).
La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta considera tutte le iniziative separatamente, ma adotta anche un approccio trasversale, individuando le modalità per incrementare l'efficienza e la coerenza e di conseguenza l'impatto di ciascun partenariato. Individua gli elementi comuni che aiuteranno tutte le iniziative a conseguire i loro obiettivi riducendo al contempo i costi, ad esempio adattando le disposizioni in materia di governance al fine di garantire la coerenza con altre iniziative. Questo approccio è pienamente in linea con il quadro "Legiferare meglio" e gli sforzi di semplificazione.
L'atto di base unico contribuisce all'obiettivo di razionalizzare il contesto dell'Unione in termini di finanziamenti della ricerca e dell'innovazione nonché all'adozione di un approccio strategico orientato agli impatti per quanto concerne i partenariati europei. Il regolamento Orizzonte Europa contiene varie prescrizioni comuni per la creazione e l'attuazione dei partenariati europei. Adottando un approccio modulare, l'atto di base unico consente una traduzione coerente delle disposizioni comuni per tutte le imprese comuni (nella parte prima) che consentono una flessibilità sufficiente per soddisfare le esigenze specifiche di ciascuna di esse (nella parte seconda).
·Diritti fondamentali
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La maggior parte delle iniziative proposte non ha un impatto diretto sui diritti fondamentali e quando ciò accade, nella sezione 6 di ogni valutazione d'impatto è riportata una valutazione specifica.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Il contributo finanziario massimo dell'Unione alle imprese comuni, pari a 9 600 milioni di EUR 7 , compresi i contributi EFTA, proviene dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati al programma specifico Orizzonte Europa recante attuazione del programma quadro Orizzonte Europa. Tale contributo proverrà dal pilastro II "Sfide globali e competitività industriale". I fondi messi a disposizione dall'Unione per coprire i costi operativi corrisponderanno quanto meno ai contributi forniti da membri diversi dall'Unione.
I costi amministrativi delle imprese comuni non devono superare la somma di 501 174 milioni di EUR per la durata delle imprese comuni. Tali costi saranno coperti da contributi finanziari da parte dell'Unione e dei membri diversi dall'Unione.
5.ALTRI ELEMENTI
·Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
I partenariati saranno monitorati e valutati in linea con gli articoli 45 e 47 e l'allegato III del regolamento Orizzonte Europa. Le valutazioni intermedie ed ex post saranno svolte con l'aiuto di contraenti esterni e andranno ad alimentare le valutazioni complessive di Orizzonte Europa. Conformemente ai criteri stabiliti per i partenariati europei, le valutazioni esamineranno la modalità di intervento strategico più efficace per qualsiasi azione futura, nonché il possibile rinnovo del partenariato nel contesto complessivo dei partenariati europei. In assenza di rinnovo, saranno messe a punto misure adeguate per garantire la graduale cessazione dei finanziamenti al programma quadro in base alle condizioni e al calendario concordati con i partner del partenariato.
·Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
I partenariati europei istituzionalizzati sono concepiti per aumentare la coerenza e massimizzare l'impatto in un contesto di ricerca e innovazione in costante evoluzione. La proposta di regolamento del Consiglio è costituita da tre parti:
·la parte prima contiene disposizioni comuni a tutte le imprese comuni e mira a semplificare e armonizzare le condizioni limite giuridiche e a fornire un approccio modulare sul quale le singole imprese comuni possono basare la loro architettura operativa;
·la parte seconda contiene disposizioni specifiche relative alle singole imprese comuni che consentono la flessibilità necessaria per tenere conto delle esigenze operative e strategiche.
·La parte terza contiene disposizioni finali applicabili a tutte le imprese comuni;
·articolo 4: obiettivi e principi per le imprese comuni sono radicati saldamente nel contesto degli obiettivi e della struttura di Orizzonte Europa e strettamente collegati al conseguimento degli obiettivi strategici dell'UE. È stata individuata una serie di obiettivi comuni sulla base della valutazione coordinata dell'impatto;
·articolo 5: obiettivi e compiti operativi – tali disposizioni rispecchiano le esigenze e i criteri di attuazione dei partenariati europei, compresa la necessità di garantire un approccio sistemico al conseguimento degli obiettivi, all'accesso ai risultati, al monitoraggio dei progressi verso gli obiettivi strategici, alla promozione dell'inclusione nei confronti dei portatori di interessi e al coinvolgimento di piccole e medie imprese;
·articolo 7: stabilisce un processo comune per la selezione di nuovi membri, garantendo in tal modo la trasparenza e l'apertura dell'iniziativa nel suo complesso, in linea con il regolamento Orizzonte Europa;
·articolo 11: definisce un quadro per garantire i contributi dei partner per tutta la durata dell'iniziativa e assicurare che i costi siano condivisi tra l'UE e i partner diversi dall'Unione, circostanza che costituisce una condizione fondamentale per un approccio di partenariato. Questo articolo stabilisce che i contributi e gli impegni devono aumentare, in termini qualitativi e quantitativi, in linea con il regolamento Orizzonte Europa. Stabilisce un approccio sistemico e responsabile ai contributi dei partner del settore nel contesto di tutte le iniziative a norma dell'articolo 187 TFUE, che sostiene l'apertura delle iniziative ed è coerente, trasparente ed equo, garantendo nel contempo l'attrattiva dell'iniziativa per i nuovi membri;
·cessazione graduale: le disposizioni sono strettamente collegate al conseguimento di obiettivi specifici. L'articolo 16, paragrafo 2, lettera y), impone al consiglio di direzione di definire un piano realistico per la prosecuzione dell'iniziativa al di fuori dell'ambito di applicazione di un partenariato istituzionalizzato, entro la fine del 2022, in tempo per contribuire alla valutazione intermedia di Orizzonte Europa. Ciò dovrebbe garantire che le attività di diffusione continuino dopo la conclusione della partecipazione dell'Unione e che siano realizzati collegamenti con le politiche industriali e di altro tipo al fine di consentire la transizione dell'iniziativa dalla ricerca e dall'innovazione verso l'applicazione;
·disposizioni in materia di governance: armonizzare il funzionamento dei diversi organismi nel contesto di tutte le imprese comuni. Ogni impresa comune è sostenuta dai gruppi consultivi che le forniscono consulenze scientifiche e di esperti, le consentono di consultare i portatori di interessi e di coinvolgere gli Stati membri (qualora non siano partner). Tuttavia le imprese comuni godono di una certa flessibilità per l'utilizzo delle configurazioni esistenti per la funzione di consulenza o per l'istituzione di una configurazione al servizio di più imprese comuni;
·coerenza e sinergie (articoli 5, 16, 18, 24): il regolamento Orizzonte Europa prevede "coordinamento e/o attività congiunte con altre iniziative di ricerca e innovazione pertinenti per assicurare un livello ottimale di interconnessioni e garantire sinergie efficaci". In linea con tale disposizione, la parte prima stabilisce come le imprese comuni dovranno collaborare con altri partenariati e interagire con l'ecosistema più ampio, in particolare in relazione ai loro compiti e a quelli del loro consiglio di direzione, al ruolo del gruppo di rappresentanti degli Stati e alla comunicazione mediante la relazione annuale di attività. La parte seconda elenca alcuni partenariati europei prioritari con i quali è previsto che le imprese comuni stabiliscano una collaborazione formale e regolare.
2021/0048 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo 8 ,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 9 ,
considerando quanto segue:
(1)Al fine di ottenere il massimo impatto possibile dei finanziamenti dell'Unione e il contributo più efficace agli obiettivi politici dell'Unione, il regolamento [XXXX] del Parlamento europeo e del Consiglio 10 (il "regolamento Orizzonte Europa") ha stabilito il quadro politico e giuridico per i partenariati europei con partner del settore privato e/o pubblico. I partenariati europei costituiscono un elemento fondamentale dell'approccio strategico di Orizzonte Europa. Sono istituiti per conseguire le priorità all'Unione individuate da Orizzonte Europa e garantiscono un chiaro impatto per l'UE e la sua popolazione, che può essere conseguito in maniera più efficace tramite partenariati, grazie ad una visione strategica condivisa nei confronti della quale i partner hanno assunto un impegno, piuttosto che dall'Unione da sola.
(2)In particolare i partenariati europei del pilastro "Sfide globali e competitività industriale europea" di Orizzonte Europa svolgono un ruolo importante nel conseguimento degli obiettivi strategici, ad esempio accelerando le transizioni verso obiettivi di sviluppo sostenibile e un'Europa verde e digitale e dovrebbero contribuire alla ripresa dalla crisi senza precedenti correlata alla pandemia della COVID. I partenariati europei affrontano sfide transfrontaliere complesse che richiedono un approccio integrato. Consentono di affrontare le disfunzioni della transizione, sistemiche e del mercato descritte nelle valutazioni d'impatto che accompagnano il presente regolamento riunendo una vasta gamma di operatori, lungo le catene di valore e nel contesto degli ecosistemi, affinché lavorino a sostegno di una visione comune e la traducano in tabelle di marcia concrete e in un'attuazione coordinata di attività. Inoltre consentono di concentrare sforzi e risorse sulle priorità comuni al fine di risolvere le sfide complesse.
(3)Al fine di conseguire risultati in termini di priorità e impatto, i partenariati europei dovrebbero essere istituiti attraverso un ampio coinvolgimento dei portatori di interessi pertinenti in tutta Europa, tra i quali l'industria, le organizzazioni di ricerca, gli organismi aventi una missione di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale, nonché organizzazioni della società civile quali fondazioni che sostengono e/o svolgono attività di ricerca e innovazione. Dovrebbero inoltre essere una delle misure destinate a rafforzare la cooperazione tra i partner del settore pubblico e/o privato a livello internazionale, anche aderendo a programmi e ad investimenti transfrontalieri in ricerca e innovazione che apportano vantaggi reciproci per i cittadini e le imprese, garantendo nel contempo che l'Unione possa difendere i propri interessi in settori strategici.
(4)Dalla valutazione intermedia di Orizzonte 2020 è emerso che nel corso del tempo è stato introdotto un repertorio notevole di strumenti e iniziative di partenariato, con sette forme di attuazione e pressoché 120 iniziative di partenariato in corso nel quadro di Orizzonte 2020. Oltre alla complessità generata dalla proliferazione di strumenti e iniziative, si è ritenuto che la loro capacità di contribuire alle politiche correlate a livello di Unione e nazionale nel loro insieme non è sufficiente, nonostante i varo contributi che danno al conseguimento dei loro obiettivi, ad esempio, definendo programmazioni a lungo termine, strutturando la cooperazione in materia di ricerca e innovazione tra soggetti altrimenti dispersi e mobilitando investimenti aggiuntivi. La valutazione d'impatto di Orizzonte Europa individua pertanto la necessità di trattare e razionalizzare il contesto dei finanziamenti a sostegno della ricerca e dell'innovazione dell'Unione, in particolare per quanto concerne i partenariati, nonché di riorientare i partenariati affinché generino un impatto maggiore e contribuiscano di più al conseguimento delle priorità dell'Unione.
(5)Al fine di affrontare tali preoccupazioni e concretizzare la maggiore ambizione degli investimenti europei, Orizzonte Europa dovrebbe proporre un'ulteriore semplificazione e una riforma della politica della Commissione in materia di partenariati di ricerca e innovazione. Al fine di riflettere la sua natura sistemica destinata a contribuire a "trasformazioni" a livello di Unione in relazione agli obiettivi concernenti la sostenibilità, Orizzonte Europa dovrebbe fare un uso più efficace di tali partenariati adottando un approccio più strategico, coerente e basato sugli impatti.
(6)Il regolamento (UE) 2020/852 11 istituisce il quadro generale per stabilire se un'attività economica possa essere considerata ecosostenibile ai fini della definizione di investimenti sostenibili. Questo regolamento costituisce un riferimento comune che gli investitori, le banche, l'industria e i ricercatori possono utilizzare quando investono in progetti e attività economiche che hanno un impatto positivo significativo sul clima e sull'ambiente senza causare danni significativi. Funge da riferimento per gli investimenti verdi nell'Unione.
(7)Laddove opportuno i partenariati dovrebbero tenere conto dei criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 3 e del principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 come strumento per migliorare la maturità dei progetti e l'accesso ai finanziamenti verdi che sarà fondamentale per la diffusione sul mercato e l'utilizzo più ampio delle tecnologie e soluzioni innovative che realizzeranno. I dati scientifici sono al centro dei criteri di vaglio tecnico. La ricerca e l'innovazione, perseguite dai partenariati, dovrebbero svolgere un ruolo importante nell'aiutare gli operatori economici a conseguire o superare gli standard e le soglie fissati nel regolamento nonché a mantenere i criteri di vaglio tecnico aggiornati e coerenti con gli obiettivi del Green Deal europeo.
(8)Sulla base del regolamento Orizzonte Europa si dovrebbe potere istituire partenariati europei ricorrendo a tre diverse forme: partenariati "cofinanziati", "co-programmati" e "istituzionalizzati". La costituzione di partenariati istituzionalizzati dovrebbe comportare nuova legislazione dell'Unione e l'istituzione di strutture di attuazione dedicate ai sensi dell'articolo 185 o dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
(9)Il regolamento Orizzonte Europa definisce otto settori prioritari, nei quali potrebbero essere proposti partenariati istituzionalizzati. In questi settori prioritari, sono state proposte svariate iniziative per partenariati istituzionalizzati, nove delle quali sono oggetto del presente regolamento.
(10)Le attività di ricerca e innovazione intraprese dalle imprese comuni dovrebbero essere finanziate da Orizzonte Europa. Al fine di conseguire il massimo impatto, le imprese comuni dovrebbero sviluppare strette sinergie con altri programmi dell'Unione e strumenti di finanziamento, in particolare con quelli che sostengono l'utilizzo di soluzioni innovative, l'istruzione e lo sviluppo regionale, al fine di aumentare la coesione economica e sociale e ridurre gli squilibri.
(11)Il nuovo approccio politico ai partenariati europei e in particolare ai partenariati europei istituzionalizzati, richiede modalità nuove per istituire il quadro giuridico nel contesto del quale essi opererebbero. Sebbene la creazione di imprese comuni sulla base dell'articolo 187 TFUE ai fini di Orizzonte 2020 si sia dimostrata efficace per quanto riguarda l'attuazione, è necessario potenziarla. Il presente regolamento mira pertanto ad aumentare la coerenza, l'efficienza, l'efficacia e l'orientamento agli impatti dell'attuazione traducendo le disposizioni di Orizzonte Europa e l'esperienza acquisita dall'attuazione del programma nel contesto di Orizzonte 2020 in disposizioni comuni e armonizzate per tutte le imprese comuni. Il presente regolamento mira a facilitare la collaborazione e le sinergie tra partenariati europei, sfruttando così appieno le loro interconnessioni a livello organizzativo. Le imprese comuni dovrebbero cercare occasioni per coinvolgere i rappresentanti di altri partenariati europei nelle discussioni durante la stesura dei loro programmi di lavoro, individuare i settori nei quali attività complementari o congiunte affronterebbero le sfide in maniera più efficace ed efficiente, evitare sovrapposizioni, allineare le tempistiche delle loro attività e garantire accesso ai risultati e ad altri mezzi di scambio della conoscenza pertinenti.
(12)A seguito dell'individuazione di sinergie tra loro, le imprese comuni dovrebbero mirare a stabilire le quote di bilancio che dovrebbero essere utilizzate per attività complementari o congiunte tra imprese comuni. Inoltre il presente regolamento mira a un miglioramento delle efficienze e dell'armonizzazione delle norme attraverso una collaborazione operativa intensificata nonché valutando le economie di scala, compresa l'istituzione di un back office comune, che dovrebbe svolgere funzioni di sostegno orizzontali per le imprese comuni. Il back office comune dovrebbe facilitare il conseguimento di un impatto e un'armonizzazione maggiori sugli aspetti comuni pur mantenendo un certo grado di flessibilità per soddisfare le esigenze specifiche di ciascuna impresa comune. La struttura dovrebbe essere stabilita mediante accordi sul livello dei servizi che devono essere stipulati congiuntamente dalle imprese comuni. Le funzioni comuni di back office dovrebbero coprire le funzioni di coordinamento e sostegno amministrativo in settori nei quali il suo vaglio si sia dimostrato efficiente ed efficace in termini di costi e dovrebbero tenere conto del rispetto dell'obbligo di responsabilità di ciascun singolo ordinatore. La struttura giuridica dovrebbe essere concepita in modo da soddisfare al meglio le esigenze comuni delle imprese comuni, garantire la loro stretta collaborazione e esplorare tutte le possibili sinergie tra i partenariati europei e, di conseguenza, tra le varie parti del programma Orizzonte Europa così come tra gli altri programmi gestiti dalle imprese comuni.
(13)Le valutazioni d'impatto relative a ciascuna impresa comune istituita dal presente regolamento hanno fornito elementi che giustificano l'attuazione dei partenariati in conformità con il regolamento Orizzonte Europa soltanto laddove altre parti del programma Orizzonte Europa, comprese altre forme di partenariato europeo, non conseguirebbero gli obiettivi o non genererebbero gli impatti attesi necessari. Tale attuazione è pertanto giustificata da una prospettiva a lungo termine e un livello elevato di integrazione.
(14)Orizzonte Europa introduce un approccio più strategico, coerente e basato sugli impatti ai partenariati europei, traendo spunto dagli insegnamenti tratti dalla valutazione intermedia di Orizzonte 2020. In linea con questa nuova ambizione, il presente regolamento mira ad un uso più efficace dei partenariati europei istituzionalizzati in particolare concentrandosi su obiettivi, esiti e impatti chiari che possono essere conseguiti entro il 2030 e garantendo un contributo evidente alle politiche e alle priorità strategiche correlate dell'Unione. La stretta collaborazione e le sinergie con altre iniziative pertinenti a livello di Unione, nazionale e regionale, in particolare con altri partenariati europei, sono fondamentali ai fini del conseguimento di un impatto maggiore nonché per garantire l'adozione dei risultati. Nel valutare l'impatto complessivo, si dovrebbe tenere conto di investimenti più ampi, al di là dei contributi provenienti dai partner, mobilitati dalle imprese comuni e che contribuiscono al conseguimento dei loro obiettivi.
(15)Il presente regolamento si basa sui principi e sui criteri stabiliti nel regolamento Orizzonte Europa, tra i quali figurano l'apertura e la trasparenza, un marcato effetto moltiplicatore e impegni a lungo termine di tutte le parti coinvolte. Uno degli obiettivi del presente regolamento è garantire l'apertura delle iniziative a un'ampia gamma di soggetti, compresi i nuovi entranti. I partenariati dovrebbero essere aperti a qualsiasi soggetto che intenda e sia in grado di lavorare per il conseguimento dell'obiettivo comune nonché promuovere una partecipazione ampia e attiva dei portatori di interessi nelle loro attività, l'adesione dei membri e la governance, oltre a garantire che i risultati sarebbero a beneficio di tutti gli europei, in particolare attraverso un'ampia promozione dei risultati e delle attività di pre-diffusione in tutta l'Unione.
(16)Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, le misure di cui all'[articolo 16] del regolamento Orizzonte Europa, dovrebbero essere applicabili ai programmi di lavoro delle imprese comuni.
(17)L'[allegato III] del regolamento Orizzonte Europa stabilisce che i contributi finanziari e/o in natura dei partner diversi dall'Unione saranno almeno pari al 50 % e possono raggiungere il 75 % degli impegni di bilancio aggregati del partenariato europeo. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe stabilire il contributo richiesto dai membri delle imprese comuni a un livello equivalente o superiore a quello del contributo dell'Unione. L'Unione dovrebbe poter ridurre il proprio contributo se i membri diversi dall'Unione non soddisfano i loro impegni.
(18)In linea con le ambizioni di cui al regolamento Orizzonte Europa, una delle condizioni preliminari per la costituzione di partenariati istituzionalizzati consiste nel garantire i contributi dei partner per l'intera durata delle iniziative. In tale contesto, i partner privati dovrebbero offrire una parte significativa dei loro contributi sotto forma di contributi in natura ai costi operativi dell'impresa comune. Le imprese comuni dovrebbero poter stabilire misure per facilitare tali contributi attraverso i loro programmi di lavoro, in particolare riducendo i tassi di finanziamento. Tali misure dovrebbero essere basate sulle esigenze specifiche di un'impresa comune e delle attività sottostanti. In casi giustificati dovrebbe essere possibile fissare condizioni aggiuntive che richiedono la partecipazione di un membro dell'impresa comune o delle loro entità costitutive o affiliate, in relazione a attività nelle quali i partner industriali dell'impresa comune possono svolgere un ruolo fondamentale, come dimostrazioni su larga scala e progetti faro, nonché contribuire maggiormente grazie a tassi di finanziamento inferiori. Il livello di partecipazione dei membri dovrebbe essere monitorato dal direttore esecutivo al fine di consentire al consiglio di direzione di adottare azioni adeguate, garantendo un equilibrio tra impegno da parte dei partner e apertura. In casi debitamente giustificati, la spesa in conto capitale per, ad esempio, dimostratori su larga scala o progetti faro può essere considerata un costo ammissibile in linea con il quadro giuridico applicabile.
(19)Conformemente al principio dell'equa ripartizione dei contributi tra i membri delle imprese comuni, i contributi finanziari ai costi amministrativi delle imprese comuni dovrebbero essere suddivisi equamente tra l'Unione e i membri diversi dall'Unione. Eventuali scostamenti rispetto a tale principio dovrebbero essere presi in considerazione soltanto in casi eccezionali e debitamente giustificati, ad esempio nel caso in cui la dimensione o la struttura associativa di un membro dell'impresa comune diverso dall'Unione comporterebbe contributi per entità costitutiva o affiliata, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), di livello così elevato da compromettere seriamente il vantaggio a diventare o continuare ad essere un'entità costitutiva o affiliata del membro dell'impresa comune. In tali casi la percentuale minima del contributo finanziario annuo ai costi amministrativi dell'impresa comune da parte dei membri diversi dall'Unione dovrebbe corrispondere al 20 % dei costi amministrativi annuali totali e i contributi delle PMI dovrebbero essere significativamente inferiori a quelli apportati da entità costitutive o affiliate di dimensioni maggiori. Dopo aver conseguito l'adesione di una massa critica di membri che garantisca un contributo superiore al 20 % dei costi amministrativi annuali totali, i contributi annuali per entità costitutiva o affiliata dovrebbero essere mantenuti o aumentati al fine di aumentare gradualmente la quota dei membri diversi dall'Unione al contributo complessivo ai costi amministrativi annuali dell'impresa comune. I membri dell'impresa comune diversi dall'Unione dovrebbero sforzarsi di aumentare il numero di entità costitutive o affiliate al fine di massimizzare il contributo raggiungendo il 50 % dei costi amministrativi dell'impresa comune nel corso della sua durata.
(20)Il regolamento Orizzonte Europa impone ai partner di dimostrare il loro impegno a lungo termine, compresa una quota minima di investimenti pubblici e/o privati. Di conseguenza è necessario che l'Unione individui nel presente regolamento i membri fondatori stabiliti negli Stati membri o in paesi associati al programma Orizzonte Europa oppure organizzazioni internazionali. Tuttavia, laddove necessario, dovrebbe essere possibile espandere la base di membri delle imprese comuni dopo la loro costituzione con membri associati selezionati in seguito a procedure aperte e trasparenti, tenendo conto in particolare dei nuovi sviluppi tecnologici o dell'associazione di ulteriori paesi al programma Orizzonte Europa. I soggetti giuridici che intendono contribuire al conseguimento degli obiettivi delle imprese comuni nei loro specifici settori di ricerca dovrebbero altresì beneficiare della possibilità di diventare partner contributori delle stesse.
(21)La costituzione di un'impresa comune garantisce un partenariato pubblico-privato reciprocamente vantaggioso per i membri coinvolti, anche promuovendo la certezza sui principali stanziamenti di bilancio per le industrie pertinenti per un periodo di sette anni. Diventare un membro fondatore o un membro associato o una delle loro entità costitutive o affiliate, consente di esercitare una certa influenza, direttamente o attraverso i rappresentanti del settore, nel consiglio di direzione dell'impresa comune. Il consiglio di direzione è l'organo decisionale dell'impresa comune che prende decisioni in merito all'orientamento strategico a lungo termine del partenariato, nonché alle sue priorità annuali. I membri fondatori e i membri associati e, se applicabile i soggetti che rappresentano le loro entità costituenti, dovrebbero pertanto poter contribuire alla definizione dell'agenda e delle priorità dell'impresa comune attraverso l'adozione e l'eventuale modifica dell'agenda strategica di ricerca e innovazione, nonché l'adozione del programma di lavoro annuale, compreso il contenuto degli inviti a presentare proposte, il tasso di finanziamento applicabile per ciascun tema dell'invito e le relative regole per le procedure di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e revisione.
(22)È opportuno che i membri diversi dall'Unione si impegnino ad attuare il presente regolamento mediante una lettera di impegno. Le lettere di impegno dovrebbero essere legalmente valide per l'intera durata dell'iniziativa e strettamente monitorate dall'impresa comune e dalla Commissione. Le imprese comuni dovrebbero creare un ambiente giuridico e organizzativo che consenta ai membri di rispettare i loro impegni garantendo nel contempo la costante apertura dell'iniziativa e la trasparenza durante la loro attuazione, in particolare in relazione alla definizione delle priorità e alla partecipazione agli inviti a presentare proposte.
(23)Un'ulteriore semplificazione è un elemento essenziale del programma quadro Orizzonte Europa. In tale contesto dovrebbe esserci un meccanismo di rendicontazione semplificato per i partner, che non dovrebbero essere più tenuti a comunicare i costi non ammissibili. I contributi in natura alle attività operative dovrebbero essere contabilizzati esclusivamente sulla base dei costi ammissibili. Ciò consente il calcolo automatizzato dei contributi in natura alle attività operative tramite gli strumenti informatici di Orizzonte Europa, riduce l'onere amministrativo per i partner e rende più efficace il meccanismo di rendicontazione dei contributi. I contributi in natura alle attività operative dovrebbero essere monitorati attentamente dalle imprese comuni e il direttore esecutivo del consiglio di direzione dovrebbe redigere relazioni periodiche al fine di stabilire se i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dei contributi in natura siano sufficientemente soddisfacenti. Il consiglio di direzione dovrebbe valutare tanto gli sforzi compiuti quanto i risultati conseguiti dai membri che contribuiscono alle attività operative, nonché altri fattori, quali il livello di partecipazione delle PMI e l'attrattiva dell'iniziativa per i nuovi entranti. Ove necessario, dovrebbe adottare misure di riparazione e correttive adeguate tenendo conto dei principi di apertura e trasparenza.
(24)Le imprese comuni dovrebbero offrire sistematicamente l'opportunità ai membri diversi dall'Unione di associare le loro attività di ricerca e innovazione con quelle dell'impresa comune, predisponendo anche degli incentivi. Le attività aggiuntive non dovrebbero beneficiare di un sostegno finanziario dell'impresa comune. Tuttavia possono essere contabilizzate come contributi in natura dei membri laddove contribuiscano agli obiettivi dell'impresa comune e siano direttamente collegati alle sue attività. Tale collegamento può essere stabilito attraverso l'adozione dei risultati delle azioni indirette finanziate dall'impresa comune o dalle sue iniziative precedenti, oppure dimostrando un valore aggiunto dell'Unione significativo. Il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni più specifiche relative all'ambito di applicazione delle attività aggiuntive per ciascuna impresa comune, nella misura in cui sia necessario per conseguire la direzionalità e l'impatto desiderati. I consigli di direzione delle imprese comuni dovrebbero inoltre decidere se, per valutare i contributi, sia necessario utilizzare metodi di semplificazione, tra cui somme forfettarie o costi unitari, per ottenere la semplificazione, l'efficacia in termini di costi e il livello adeguato di protezione dei dati commerciali riservati.
(25)La governance delle imprese comuni dovrebbe assicurare che i loro processi decisionali siano adatti a tenere il passo con l'ambiente socioeconomico e tecnologico e le sfide globali in rapida evoluzione. Le imprese comuni dovrebbero beneficiare delle competenze, della consulenza e del sostegno di tutti i portatori di interessi al fine di attuare efficacemente i loro compiti e assicurare sinergie a livello di Unione e nazionale. Di conseguenza, è necessario che le imprese comuni siano autorizzate a istituire organi consultivi incaricati di fornire consulenze da parte di esperti e svolgere qualsiasi altro compito di natura consultiva necessario per il conseguimento degli obiettivi perseguiti. Nell'istituire organi consultivi, le imprese comuni dovrebbero garantire una rappresentazione equilibrata di esperti nell'ambito delle attività dell'impresa comune, nonché il rispetto dell'equilibrio di genere. La consulenza fornita da tali organismi dovrebbe apportare prospettive scientifiche, nonché quelle delle autorità nazionali e regionali e di altri portatori di interessi delle imprese comuni.
(26)Le imprese comuni dovrebbero essere autorizzate a istituire organi consultivi con funzione di consulenza scientifica. Tali organi o i suoi membri dovrebbero essere in grado di fornire consulenze scientifiche indipendenti nonché di sostenere l'impresa comune corrispondente. Le consulenze scientifiche dovrebbero riguardare in particolare i piani di lavoro annuali, le attività aggiuntive nonché qualsiasi altro aspetto dei compiti delle imprese comuni, se necessario.
(27)Le imprese comuni dovrebbero garantire che gli Stati membri siano sufficientemente informati in merito alle attività delle imprese comuni, possano fornire informazioni tempestive sulle attività intraprese negli Stati membri e avere l'opportunità di contribuire ai processi preparatori e decisionali. Il dialogo con gli Stati membri è particolarmente importante nel contesto delle sinergie e della necessità di garantire l'allineamento degli sforzi e delle attività a livello nazionale, regionale, unionale ed europeo per creare un impatto maggiore. Le imprese comuni prive di partecipazione diretta o indiretta degli Stati membri in veste di partner dovrebbero istituire un gruppo di rappresentanti degli Stati al fine di allineare le attività delle imprese comuni alle politiche e alle azioni intraprese a livello nazionale e regionale.
(28)Al fine di garantire che le imprese comuni siano informate delle posizioni e dei pareri dei portatori di interessi dell'intera catena di valore nei rispettivi settori, le imprese comuni dovrebbero poter istituire i propri gruppi consultivi di portatori di interessi, da consultare in merito a questioni orizzontali o specifiche, in funzione delle esigenze di ciascuna impresa comune. Questi gruppi dovrebbero essere aperti a tutti i portatori di interessi pubblici e privati, compresi gruppi di interesse organizzati e gruppi di interesse internazionali degli Stati membri, paesi associati nonché ad altri paesi, attivi nel settore di attività dell'impresa comune.
(29)Le imprese comuni dovrebbero operare in modo aperto e trasparente fornendo tempestivamente tutte le informazioni pertinenti ai loro organi competenti e promuovendo le proprie attività, incluse le attività di informazione e divulgazione destinate al grande pubblico.
(30)È opportuno che le imprese comuni siano attuate utilizzando una struttura e norme che migliorano l'efficienza e garantiscono la semplificazione. A tal fine, le imprese comuni dovrebbero adottare regole finanziarie specifiche per le loro esigenze a norma dell'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 .
(31)L'attuazione delle imprese comuni dovrebbe basarsi sui criteri stabiliti per i partenariati istituzionalizzati nel regolamento Orizzonte Europa e essere sostenuta dall'uso di mezzi elettronici gestiti dalla Commissione. Le informazioni relative alle azioni indirette finanziate dalle imprese comuni, compresi i risultati, sono essenziali ai fini dello sviluppo, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell'Unione. Di conseguenza le imprese comuni dovrebbero garantire che le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione possano accedere a tutte le informazioni relative alle azioni indirette che finanziano, compresi i risultati dei beneficiari che partecipano ad azioni indirette. I diritti di accesso dovrebbero essere limitati all'uso non commerciale e non competitivo e dovrebbero essere conformi alle norme applicabili in materia di riservatezza. Al personale delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione dovrebbe essere concesso l'accesso a tali informazioni nel rispetto di livelli adeguati di sicurezza delle informazioni e sicurezza informatica nonché conformemente ai principi di necessità e proporzionalità.
(32)La partecipazione alle azioni indirette finanziate dalle imprese comuni nel quadro di Orizzonte Europa dovrebbe essere conforme alle norme stabilite nel regolamento Orizzonte Europa. È opportuno che le imprese comuni garantiscano un'applicazione coerente di tali norme sulla base delle misure pertinenti adottate dalla Commissione. Le imprese comuni dovrebbero utilizzare il modello istituzionale di convenzione di sovvenzione preparato dalla Commissione. In relazione al termine per opporsi ai trasferimenti di proprietà dei risultati di cui all'[articolo 36, paragrafo 4], del regolamento Orizzonte Europa, si dovrebbe tener conto della durata dei cicli di innovazione nei settori trattati dalle rispettive imprese comuni.
(33)Una delle finalità principali delle imprese comuni è promuovere le capacità economiche dell'Unione e in particolare la sua sovranità scientifica e tecnologica. Inoltre la ripresa in seguito alla pandemia mette in evidenza la necessità di investire in tecnologie chiave quali il 5G, l'intelligenza artificiale, il cloud, la sicurezza informatica e le tecnologie verdi, nonché nella valorizzazione di tali tecnologie nell'Unione. I risultati generati da tutti i partecipanti svolgeranno un ruolo importante a tale riguardo e tutti i partecipanti beneficeranno dei finanziamenti dell'Unione grazie ai risultati generati nell'ambito del progetto e dei relativi diritti di accesso, anche i partecipanti che non hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione. Di conseguenza, al fine di tutelare gli interessi dell'Unione, il diritto delle imprese comuni di opporsi ai trasferimenti di proprietà dei risultati o alle concessioni di una licenza esclusiva sui risultati dovrebbe applicarsi anche ai partecipanti che non hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione. Nell'esercitare tale diritto di opposizione l'impresa comune dovrebbe mirare a un giusto equilibrio tra gli interessi dell'Unione e la protezione dei diritti fondamentali concernenti i risultati dei partecipanti che non hanno beneficiato di finanziamenti conformemente al principio di proporzionalità, tenendo conto del fatto che tali partecipanti non hanno ricevuto alcun finanziamento dell'Unione per l'attività che ha generato tali risultati.
(34)Il contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere gestito secondo il principio di una sana gestione finanziaria e conformemente alle norme in materia di gestione indiretta stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
(35)A fini di semplificazione, si dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi per tutte le parti. È opportuno evitare la duplicazione degli audit e documentazione e relazioni sproporzionate. Gli audit sui beneficiari di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere effettuati a norma del regolamento Orizzonte Europa e di altri programmi di finanziamento dell'Unione pertinenti.
(36)È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione e degli altri membri delle imprese comuni siano tutelati attraverso misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, anche attraverso la prevenzione e l'individuazione di irregolarità, lo svolgimento di indagini sulle stesse, il recupero dei fondi perduti, pagati indebitamente o non correttamente utilizzati e, se del caso, attraverso sanzioni amministrative e pecuniarie conformi al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Data la natura specifica delle azioni attuate da alcune imprese comuni che impone la loro progressiva cessazione nel corso di più anni, dovrebbe essere possibile ripartire in frazioni annue gli impegni di bilancio pluriennali da parte della Commissione e dell'impresa comune pertinente. A tale riguardo gli impegni di bilancio delle imprese comuni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b), d) e h), possono essere ripartiti su frazioni annue. Fino al 31 dicembre 2024 l'importo cumulativo di tali impegni di bilancio non dovrebbe superare il 50 % del contributo massimo dell'Unione di cui all'articolo 10 e all'articolo 145. Dal 1° gennaio 2025 almeno il 20 % del bilancio cumulativo degli anni residui non dovrebbe essere coperto da frazioni annuali.
(37)In considerazione della natura specifica e dello status attuale delle imprese comuni, queste ultime dovrebbero continuare a essere oggetto di una procedura di discarico separata. È opportuno che la verifica dei conti e della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti sia effettuata dalla Corte dei conti.
(38)Conformemente all'[articolo 8, paragrafo 2, lettera c)] del regolamento Orizzonte Europa, le imprese comuni dovrebbero adottare un approccio chiaro basato sul ciclo di vita. Al fine di tutelare adeguatamente gli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno che le imprese comuni siano istituite per un periodo che termina il 31 dicembre 2031 in modo da consentire loro di esercitare le loro competenze per quanto concerne l'attuazione delle sovvenzioni fino al completamento delle ultime azioni indirette.
(39)Nel contesto della priorità della Commissione europea relativa a un "Green Deal europeo" 13 sostenuta dalla strategia riveduta sulla bioeconomia dell'Unione 14 , dalla strategia sulla biodiversità dell'Unione 15 , dalla comunicazione "Un pianeta pulito per tutti" 16 , dal piano d'azione per l'economia circolare 17 e la nuova comunicazione "Dal produttore al consumatore" 18 , il settore europeo della produzione biologica, comprese le PMI, le regioni e i produttori primari, dovrebbe diventare climaticamente neutro, più circolare e più sostenibile pur rimanendo competitivo su scala globale. Un ecosistema di bioinnovazione forte, efficiente in termini di risorse e competitivo, può ridurre la dipendenza dalle materie prime fossili non rinnovabili e dalle risorse minerarie, nonché accelerarne la sostituzione. È in grado di sviluppare prodotti, materiali, processi e nutrienti su base biologica e rinnovabili a partire da rifiuti e biomasse grazie alla sostenibilità e all'innovazione trainata dalla circolarità. Questo ecosistema può altresì creare valore utilizzando materie prime locali, tra le quali rifiuti, residui e flussi secondari, per garantire posti di lavoro, crescita economica e sviluppo in tutta l'Unione non soltanto nelle zone urbane ma anche nei territori rurali e costieri nei quali viene prodotta la biomassa e che sono spesso regioni periferiche che raramente beneficiano dello sviluppo industriale.
(40)L'impresa comune "Bioindustrie" costituita nel quadro di Orizzonte 2020 si è incentrata sull'uso di risorse sostenibili, in particolare in settori ad alta intensità di risorse e ad alto impatto, quali l'agricoltura, la fabbricazione di prodotti tessili e l'edilizia, rivolgendosi in particolare anche a operatori locali, fabbricanti, impianti e stabilimenti. La sua valutazione intermedia pubblicata nell'ottobre del 2017 include un solido insieme di 34 raccomandazioni che si riflettono nella progettazione dell'impresa comune "Europa biocircolare" costituita dal presente regolamento. L'impresa comune "Europa biocircolare" non costituisce una prosecuzione diretta dell'impresa comune "Bioindustrie" quanto piuttosto un programma fondato sui risultati del suo predecessore e che ne affronta le carenze. In linea con le raccomandazioni, l'impresa comune "Europa biocircolare" dovrebbe coinvolgere una gamma più ampia di portatori di interessi, compreso il settore primario (agricoltura, acquacoltura, pesca e silvicoltura), nonché fornitori di rifiuti, residui e flussi secondari, autorità e investitori regionali al fine di prevenire i fallimenti del mercato e i bioprocessi non sostenibili. Al fine di conseguire i suoi obiettivi, questa impresa comune dovrebbe finanziare soltanto progetti che rispettano i principi di circolarità e sostenibilità nonché i limiti del pianeta.
(41)L'impresa comune "Europa biocircolare" dovrebbe istituire gruppi di diffusione che dovrebbero fungere da organi consultivi e partecipare attivamente alle discussioni strategiche destinate a definire l'agenda per il partenariato. È fondamentale includere tali organi consultivi nella struttura di governance in modo da garantire una partecipazione più ampia e investimenti privati più elevati nel settore biocircolare. In particolare i gruppi di diffusione dovrebbero fornire sostegno alle riunioni strategiche del consiglio di direzione in occasione delle quali i leader industriali e i rappresentanti dei portatori di interessi, unitamente a rappresentanti di alto livello della Commissione, si uniscono al consiglio di direzione permanente per discutere e definire gli indirizzi strategici del partenariato.
(42)L'impresa comune "Clean Aviation" dovrebbe mirare principalmente a contribuire a ridurre l'impronta ecologica dell'aviazione accelerando lo sviluppo di tecnologie di aviazione climaticamente neutre per la loro tempestiva diffusione, contribuendo così in modo significativo agli ambiziosi obiettivi di attenuazione dell'impatto ambientale del Green Deal europeo, ossia una riduzione delle emissioni del 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e la neutralità climatica entro il 2050. Tale obiettivo può essere conseguito soltanto attraverso l'accelerazione e l'ottimizzazione dei processi di ricerca e innovazione nel settore dell'aeronautica nonché migliorando la competitività globale del settore dell'aviazione dell'Unione. L'impresa comune "Clean Aviation" dovrebbe inoltre garantire che l'aviazione più rispettosa dell'ambiente rimanga sicura ed efficiente per il trasporto di passeggeri e merci per via aerea.
(43)L'impresa comune "Clean Aviation" si fonda sull'esperienza acquisita dalle imprese comuni "Clean Sky" e "Clean Sky 2". Il nuovo partenariato dovrebbe essere più ambizioso concentrandosi sullo sviluppo di dimostratori innovativi. In linea con le risultanze della valutazione intermedia dell'impresa comune "Clean Sky 2", una nuova iniziativa dovrebbe garantire che ciascun dimostratore si fondi su una motivazione economica affinché vengano sviluppate tecnologie che possano essere effettivamente "diffuse il più rapidamente possibile", un aspetto rappresenta una priorità fondamentale. La nuova iniziativa dovrebbe pertanto incentrarsi su un aumento della visibilità dei propri obiettivi individuali di sfruttamento nonché sul rafforzamento delle capacità di monitoraggio, gestione e rendicontazione dell'impresa comune in maniera da riflettere la complessità dello sforzo di ricerca e innovazione richiesto affinché il partenariato consegua i suoi obiettivi.
(44)L'impresa comune "Clean Aviation" dovrebbe fondarsi sull'adesione di membri diversificati, riunendo un ampio spettro di portatori di interessi e idee. Con l'obiettivo di individuare gli approcci più promettenti e i soggetti in grado di perseguirli, la Commissione ha pubblicato un invito a manifestare idee/proporre membri potenziali 19 . Il consiglio di direzione dovrebbe essere autorizzato a selezionare i membri associati sulla base dei risultati di tale invito in modo da consentire una rapida espansione del gruppo di membri.
(45)Al fine di massimizzare e accelerare l'impatto delle attività di ricerca e innovazione intraprese dalle imprese comuni "Clean Aviation" e "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" in merito a una riduzione delle emissioni e una digitalizzazione del settore dell'aviazione efficaci, tali imprese comuni dovrebbero mirare a stabilire una stretta collaborazione con l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) nelle attività del partenariato, garantendo lo scambio tempestivo di conoscenze in merito alle nuove tecnologie sviluppate. Ciò sarà essenziale per accelerare la diffusione sul mercato, facilitando il processo di certificazione dei prodotti e dei servizi risultanti come richiesto dal regolamento (UE) 2018/1189 20 .
(46)Al fine di massimizzare le sinergie tra i programmi a livello di Unione, nazionale e regionale, i membri del gruppo di rappresentanti degli Stati dell'impresa comune "Clean Aviation" dovrebbero esaminare le possibilità di fornire un sostegno finanziario a livello nazionale a proposte eccellenti che non sono state selezionate per il finanziamento da parte di tale impresa comune in ragione dell'eccesso di candidature.
(47)L'Europa affronta la sfida di dover svolgere un ruolo di primo piano nell'internalizzazione dei costi sociali delle emissioni di gas a effetto serra nel modello di business del trasporto aereo pur continuando a garantire parità di condizioni per i prodotti europei nel mercato globale. Di conseguenza l'impresa comune "Clean Aviation" dovrebbe sostenere i rappresentanti europei nel contesto della standardizzazione internazionale e degli sforzi legislativi internazionali.
(48)L'interesse nei confronti dell'idrogeno è cresciuto enormemente negli ultimi cinque anni, infatti tutti gli Stati membri hanno firmato e ratificato la Conferenza delle Parti (COP21) dell'accordo di Parigi. Alla fine del 2019 la Commissione ha presentato il Green Deal europeo che mira a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra. Tra i settori prioritari figurano l'idrogeno pulito, le celle a combustibile, altri combustibili alternativi e lo stoccaggio dell'energia. L'idrogeno occupa un posizione di rilievo nelle comunicazioni del 2020 luglio concernenti "una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra" e una "strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico" nonché per l'avvio dell'Alleanza europea per l'idrogeno pulito che riunisce tutti i portatori di interessi con l'obiettivo di individuare le esigenze tecnologiche, le opportunità di investimento e gli ostacoli normativi alla costruzione di un ecosistema a idrogeno pulito nell'Unione.
(49)Attività dedicate di ricerca e innovazione relative ad applicazioni dell'idrogeno sono state sostenute sin dal 2008, principalmente attraverso le imprese comuni "Celle a combustibile e idrogeno" e "Celle a combustibile e idrogeno 2" nell'ambito del Settimo programma quadro (7° PQ) e di Orizzonte 2020, nonché mediante progetti collaborativi tradizionali, che coprono tutte le fasi/tutti i settori della catena di valore dell'idrogeno. L'impresa comune "Idrogeno pulito" dovrebbe rafforzare e integrare la capacità scientifica dell'Unione di accelerare lo sviluppo e il miglioramento delle applicazioni avanzate dell'idrogeno pulito pronte per il mercato, per tutti gli usi finali nei settori dell'energia, dei trasporti, dell'edilizia e dell'industria. Ciò sarà possibile soltanto se accompagnato dal rafforzamento della competitività della catena di valore dell'idrogeno pulito dell'Unione e in particolare delle PMI.
(50)Per conseguire gli obiettivi scientifici dell'impresa comune "Idrogeno pulito", tutti i settori interessati dall'economia dell'idrogeno dovrebbero beneficiare della possibilità di partecipare alla preparazione e all'attuazione della sua agenda strategica di ricerca e innovazione. Anche il settore pubblico dovrebbe essere coinvolto, in particolare le autorità regionali e nazionali (queste ultime in quanto responsabili della definizione delle politiche climatiche e delle misure relative ai meccanismi di mercato) per colmare i divari tra lo sviluppo di tecnologie pronte per la commercializzazione e la diffusione su larga scala.
(51)Dato che l'idrogeno può essere utilizzato come combustibile, vettore e accumulatore di energia, è essenziale che il partenariato per l'idrogeno pulito stabilisca una collaborazione strutturata con numerosi altri partenariati di Orizzonte Europa, in particolare in relazione all'uso finale. Il partenariato per l'idrogeno pulito dovrebbe interagire in particolare con quelli per i trasporti su strada e per via navigabile a emissioni zero, le ferrovie europee, l'aviazione pulita, i processi per il pianeta e la produzione pulita di acciaio. A tal fine, dovrebbe essere istituita una struttura che riferisca al consiglio di direzione al fine di garantire la cooperazione e sinergie tra questi partenariati nel settore dell'idrogeno. L'iniziativa sull'idrogeno pulito sarebbe l'unico partenariato incentrato sulle tecnologie per la produzione dell'idrogeno. La collaborazione con i partenariati per gli usi finali dovrebbe concentrarsi in particolare sulla dimostrazione della tecnologia e sulla co-definizione delle specifiche.
(52)Le ferrovie contribuiscono allo spazio unico europeo dei trasporti e rappresentano un elemento fondamentale della politica della strategia di sviluppo sostenibile a lungo termine dell'Unione. In termini di dimensione economica, il valore aggiunto lordo diretto del settore ferroviario europeo è di 69 miliardi di EUR, mentre il valore indiretto è pari a 80 miliardi di EUR. 1,3 milioni sono le persone impiegate direttamente nel settore ferroviario, mentre più di un milione sono quelle impiegate indirettamente 21 .
(53)Il Green Deal europeo mira a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Le aree prioritarie comprendono l'accelerazione della transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente.
(54)La comunicazione della Commissione su una nuova strategia industriale per l'Europa 22 (marzo 2020) sottolinea che le industrie della mobilità sostenibile e intelligente, come l'industria ferroviaria, dispongano tanto della competenza quanto del potenziale per guidare la doppia transizione, digitale e verde, sostenere la competitività industriale dell'Europa e migliorare la connettività. Di conseguenza il trasporto stradale, ferroviario, aereo e per vie navigabili dovrebbe contribuire in ogni sua forma a una riduzione del 90 % delle emissioni dei trasporti entro il 2050. Una priorità consiste nel trasferimento di una parte sostanziale del 75 % dei trasporti interni di merci, che oggi avviene su strada, alle ferrovie e alle vie navigabili interne.
(55)L'impresa comune "Shift2Rail" è stata istituita nel 2014 con l'obiettivo di gestire le attività di ricerca, sviluppo e convalida dell'iniziativa Shift2Rail, mettendo in comune i finanziamenti del settore pubblico e privato erogati dai suoi membri e utilizzando risorse tecniche interne ed esterne. Essa ha creato nuove forme di collaborazione, nel rispetto della normativa in materia di concorrenza, tra soggetti dell'intera catena di valore ferroviario ed esterni al tradizionale settore ferroviario, avvalendosi dell'esperienza e delle competenze dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza e all'interoperabilità.
(56)L'impresa comune "Ferrovie europee" dovrebbe mirare a mettere a disposizione una rete ferroviaria europea integrata ad alta capacità eliminando gli ostacoli all'interoperabilità e fornendo soluzioni per la piena integrazione, in relazione alla gestione del traffico, ai veicoli, alle infrastrutture e ai servizi. Tale impresa comune dovrebbe sfruttare l'enorme potenziale di digitalizzazione e automazione per ridurre i costi delle ferrovie, aumentarne la capacità e migliorarne la flessibilità e l'affidabilità; dovrebbe inoltre essere basata su una solida architettura del sistema funzionale di riferimento condivisa dal settore, in coordinamento con l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.
(57)L'impresa comune "Ferrovie europee" dovrebbe definire nel proprio piano generale le proprie attività prioritarie di ricerca e innovazione, l'architettura generale di sistema e l'approccio operativo armonizzato, comprese attività dimostrative su larga scala, necessarie per accelerare la penetrazione delle innovazioni tecnologiche integrate, interoperabili e standardizzate al fine di sostenere lo spazio ferroviario europeo unico.
(58)Le ferrovie sono un sistema complesso, con interazioni molto strette tra gestori dell'infrastruttura, imprese ferroviarie (operatori ferroviari) e le rispettive attrezzature (infrastruttura e materiale rotabile). È impossibile fornire innovazione in assenza di specifiche e strategie comuni in tutto il sistema ferroviario. Di conseguenza il pilastro del sistema dell'impresa comune "Ferrovie europee" dovrebbe consentire al settore di convergere su un concetto operativo e un'architettura di sistema unici, compresa la definizione dei servizi, dei blocchi funzionali e delle interfacce, che costituiscono la base delle operazioni del sistema ferroviario. Dovrebbe fornire il quadro generale per garantire che la ricerca si concentri sulle necessità dei clienti e sulle esigenze operative che sono concordate e condivise. Il modello di governance e il processo decisionale dell'impresa comune "Ferrovie europee" dovrebbero riflettere il ruolo di primo piano della Commissione nell'unificare e integrare il sistema ferroviario europeo, in particolare nel fornire rapidamente ed efficacemente risultati in merito al concetto operativo unico e all'architettura di sistema, coinvolgendo i partner privati in ruoli di consulenza e assistenza tecnica.
(59)Al fine di garantire che i risultati della ricerca a bassi livelli di maturità tecnologica siano efficacemente utilizzati a livelli di maturità superiori, in particolare dall'impresa comune "Ferrovie europee", l'ufficio di programma di quest'ultima dovrebbe attuare tali attività.
(60)Ove necessario, al fine di garantire una rapida transizione e l'ampliamento del numero dei membri, il consiglio di direzione dell'impresa comune "Ferrovie europee" dovrebbe essere autorizzato a selezionare i membri associati sulla base dei risultati di un invito a manifestare interesse organizzato dalla Commissione.
(61)Nel contesto delle priorità della Commissione in relazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l'OSS 3 e la comunicazione "Verso una strategia globale per l'Africa" 23 , l'Unione si impegna a contribuire a garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutti, per costruire un partenariato ancora più forte tra i nostri due continenti e per sostenere lo sviluppo delle capacità di ricerca e innovazione in Africa. L'impresa comune "Global Health EDCTP3" dovrebbe affrontare la mancanza di diagnosi, trattamenti e vaccini adeguati, tra le altre cosiddette tecnologie per l'assistenza sanitaria, per affrontare le malattie infettive, quali l'HIV, la malaria e la tubercolosi, ma anche altre malattie infettive legate alla povertà e trascurate, che sono prevalenti in Africa, soprattutto nell'Africa subsahariana. La pandemia di COVID-19 ha mostrato che in ragione della maggiore connettività di regioni diverse del mondo, attraverso il commercio mondiale e il turismo, le malattie infettive possono diffondersi rapidamente in tutto il mondo. Lo sviluppo di tecnologie per l'assistenza sanitaria è pertanto fondamentale per limitare la diffusione di malattie infettive, nonché per contrastarle dopo che si sono diffuse, al fine di tutelare la salute dei cittadini nei paesi interessati e nell'Unione. Al fine di ottenere una leadership globale più forte in questo contesto rispetto all'attuale iniziativa EDCTP2, sarebbe opportuno estendere l'ambito di applicazione del partenariato al fine di includere una risposta alle minacce emergenti di malattie infettive, ai problemi crescenti di resistenza antimicrobica e alle comorbilità delle malattie non trasmissibili.
(62)Affrontare le malattie infettive che colpiscono l'Africa subsahariana con strumenti tecnologici moderni richiede il coinvolgimento di un'ampia gamma di operatori e impegni a lungo termine. L'impresa comune "Global Health EDCTP3" dovrebbe fungere da intermediario nella creazione di reti e cooperazione produttive e sostenibili nord-sud e sud-sud, instaurando relazioni con molteplici organizzazioni del settore pubblico e privato al fine di rafforzare progetti e collaborazioni istituzionali. Il programma dovrebbe inoltre contribuire a stabilire nuove collaborazioni nord-sud e sud-sud per condurre studi plurinazionali e multi-sito nell'Africa subsahariana. Inoltre, una conferenza internazionale periodica, il forum del partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP), dovrebbe mettere a disposizione una piattaforma per scienziati e reti pertinenti provenienti da Europa, Africa e da altrove al fine di condividere risultati e idee e stabilire legami di collaborazione.
(63)L'impresa comune "Global Health EDCTP3" dovrebbe basarsi sull'esperienza acquisita durante i programmi EDCTP e EDCTP2, realizzando, grazie agli investimenti dell'Unione, degli Stati membri, dei paesi associati e dei paesi africani, risultati che non avrebbero potuto essere conseguiti dai singoli paesi o dal solo programma quadro di ricerca dell'Unione. L'associazione EDCTP, che rappresenta gli Stati partecipanti al programma, dovrebbe contribuire finanziariamente e con attività aggiuntive al programma EDCTP3 e alla sua attuazione. Dovrebbe garantire una partecipazione e un coinvolgimento significativi dei paesi subsahariani nel processo decisionale, una circostanza questa essenziale per affrontare l'onere che le malattie costituiscono nei paesi subsahariani. L'iniziativa dovrebbe comprendere altri finanziatori internazionali della ricerca, quali organizzazioni filantropiche, il settore farmaceutico e altri paesi terzi, che dovrebbero contribuire al partenariato in veste di partner contributori su base ad hoc. Inoltre, al fine di aumentare l'impatto del programma, l'impresa comune "Global Health EDCTP3" dovrebbe poter individuare, tramite inviti specifici, soggetti giuridici che potrebbero partecipare ad azioni indirette. Nel programma di lavoro dovrebbe essere possibile prevedere che tali soggetti giuridici non siano ammissibili a beneficiare di finanziamenti da parte dell'impresa comune.
(64)È indispensabile che le attività di ricerca finanziate dall'impresa comune "Global Health EDCTP3" o altrimenti rientranti nel suo programma di lavoro siano pienamente conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e relativi protocolli aggiuntivi, ai principi etici integrati nella Dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale del 2008, alle norme in materia di buona pratica clinica adottate dalla Conferenza internazionale sull'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali per uso umano (ICH), alla pertinente normativa dell'Unione e ai principi etici dei paesi in cui vengono effettuate le attività di ricerca. L'impresa comune "Global Health EDCTP3" dovrebbe inoltre imporre che le innovazioni e gli interventi sviluppati sulla base dei risultati delle azioni indirette sostenute dal programma siano accessibili, anche dal punto di vista economico, alle popolazioni vulnerabili.
(65)Affinché l'impresa comune "Global Health EDCTP3" abbia successo e incentivi la partecipazione al partenariato, i suoi finanziamenti dovrebbero essere limitati ai soggetti giuridici idonei a beneficiare di finanziamenti nel quadro del programma Orizzonte Europa e stabiliti negli Stati costituenti dell'Associazione del partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP). I soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione, in paesi associati e in paesi dell'Africa subsahariana dovrebbero comunque poter partecipare agli inviti senza ricevere finanziamenti. Inoltre anche soggetti stabiliti in paesi diversi dai membri dell'Associazione EDCTP3 dovrebbero essere ammissibili a beneficiare di finanziamenti in relazione a temi specifici degli inviti o nel caso di un invito che riguardi un'emergenza di sanità pubblica, ove previsto nel programma di lavoro. L'impresa comune "Global Health EDCTP3" dovrebbe adottare tutte le misure adeguate, incluse quelle contrattuali, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. Dovrebbe cercare di concludere accordi in materia di scienza e tecnologia con paesi terzi. Prima della conclusione di tali accordi, qualora soggetti stabiliti in un paese terzo che non disponga di un tale accordo partecipino con finanziamenti ad un'azione indiretta, l'impresa comune EDCTP3 dovrebbe applicare misure alternative per salvaguardare gli interessi dell'Unione: il coordinatore finanziario dell'azione dovrebbe essere stabilito in uno Stato membro o in un paese associato e l'importo del prefinanziamento così come le disposizioni in materia di responsabilità della convenzione di sovvenzione dovrebbero essere adattate in maniera da tenere adeguatamente conto dei rischi finanziari.
(66)Nel contesto delle priorità della Commissione Europea concernenti "Un'economia che lavora per le persone" e "Un'Europa pronta per l'era digitale", l'industria europea, comprese le PMI, dovrebbe diventare più verde, più circolare e più digitale pur rimanendo competitiva su scala globale. La Commissione ha sottolineato il ruolo dei dispositivi medici e delle tecnologie digitali nell'affrontare le sfide emergenti e l'uso dei servizi di sanità elettronica per fornire un'assistenza sanitaria di alta qualità, unitamente all'invito a garantire la fornitura di medicinali a prezzi accessibili per soddisfare le esigenze dell'Unione, sostenendo nel contempo un'industria farmaceutica europea innovativa e leader a livello mondiale. L'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" mira a contribuire a rafforzare la competitività del settore sanitario dell'Unione, un elemento portante dell'economia dell'Unione fondata sulla conoscenza, a conseguire una maggiore attività economica nello sviluppo di tecnologie per l'assistenza sanitaria, in particolare di soluzioni sanitarie integrate e a fungere quindi da mezzo per aumentare la sovranità tecnologica e promuovere la trasformazione digitale delle nostre società. Tali priorità politiche possono essere conseguite associando gli operatori fondamentali: il mondo accademico, imprese di varie dimensioni e utenti finali delle innovazioni sanitarie, sotto l'egida di un partenariato pubblico-privato nella ricerca e nell'innovazione nel settore della salute. L'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi del "Piano europeo di lotta contro il cancro" 24 e del "Piano d'azione europeo 'One Health' contro la resistenza antimicrobica" 25 . L'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" dovrebbe essere allineata con la nuova strategia industriale per l'Europa 26 , la strategia farmaceutica per l'Europa 27 e la strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale 28 .
(67)L'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" si basa sull'esperienza acquisita dall'impresa comune "Iniziativa in materia di medicinali innovativi 2" (impresa comune IMI2), nonché sul lavoro svolto da tale iniziativa nel contrastare la pandemia di COVID-19. In linea con le raccomandazioni della valutazione intermedia dell'impresa comune IMI2 29 , un'iniziativa che le succede deve "consentire l'impegno attivo di altri settori industriali con l'industria farmaceutica per capitalizzare le loro competenze in termini di sviluppo di nuovi interventi di assistenza sanitaria". Di conseguenza i settori industriali devono coprire il settore biofarmaceutico, quello biotecnologico e della tecnologia medica, nonché imprese attive nel settore digitale. L'ambito di applicazione dell'iniziativa dovrebbe comprendere la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e la gestione delle malattie e deve essere stabilito tenendo debitamente conto dell'elevato onere per i pazienti e/o la società dovuto alla gravità della malattia e/o al numero di persone colpite, nonché dell'elevato impatto economico della malattia per i pazienti e per i sistemi sanitari. Le azioni finanziate devono rispondere alle esigenze di assistenza sanitaria pubblica dell'Unione, sostenendo lo sviluppo di future innovazioni sanitarie che siano sicure, incentrate sulle persone, efficaci, anche in termini di costi, ed accessibili economicamente per i pazienti e per i sistemi di assistenza sanitaria.
(68)Al fine di garantire la migliore opportunità per generare nuove idee scientifiche e attività di ricerca e innovazione di successo, gli operatori chiave nell'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" dovrebbero essere ricercatori provenienti da varie tipologie di organismi, pubblici e privati. Allo stesso tempo, gli utenti finali quali i cittadini dell'Unione, gli operatori sanitari e i fornitori di assistenza sanitaria dovrebbero fornire un contributo alla progettazione strategica e alle attività dell'iniziativa, assicurando che soddisfi le loro esigenze. Inoltre anche le autorità di regolamentazione a livello di Unione e nazionali, gli organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie e i pagatori dell'assistenza sanitaria dovrebbero fornire un contributo tempestivo alle attività del partenariato, garantendo nel contempo l'assenza di conflitti di interesse, al fine di aumentare la probabilità che i risultati delle azioni finanziate soddisfino i requisiti necessari per l'adozione e conseguano così gli impatti previsti. Tutti questi elementi dovrebbero contribuire a indirizzare meglio gli sforzi di ricerca verso settori nei quali esistono esigenze insoddisfatte.
(69)Le sfide e le minacce attuali per la salute sono globali. Di conseguenza l'iniziativa dovrebbe essere aperta alla partecipazione di soggetti accademici, industriali e di regolamentazione internazionali, al fine di beneficiare di un più ampio accesso ai dati e alle competenze, per rispondere alle minacce sanitarie emergenti e per conseguire il necessario impatto sulla società, in particolare risultati sanitari migliori per i cittadini dell'Unione. Allo stesso tempo, la maggior parte delle attività del partenariato dovrebbe essere condotta negli Stati membri dell'Unione e nei paesi associati di Orizzonte Europa.
(70)Gli obiettivi del partenariato dovrebbero incentrarsi sul settore precompetitivo, creando così uno spazio sicuro per una collaborazione efficiente tra imprese attive in diverse tecnologie dell'assistenza sanitaria. Al fine di riflettere la natura integrativa dell'iniziativa, contribuire ad abbattere le barriere tra settori dell'industria sanitaria e rafforzare le collaborazioni tra industria e mondo accademico, la maggior parte dei progetti finanziati dall'iniziativa dovrebbe avere natura intersettoriale.
(71)Il concetto di "tecnologie digitali fondamentali" si riferisce a componenti e sistemi elettronici che sono alla base di tutti i principali settori economici. La Commissione ha sottolineato la necessità di padroneggiare tali tecnologie in Europa, in particolare nel contesto della realizzazione delle priorità politiche europee quali l'autonomia in termini di tecnologia digitale 30 . L'importanza del settore e le sfide che devono affrontare i portatori di interessi nell'Unione richiedono interventi urgenti per non lasciare alcun anello debole nelle catene di valore e di innovazione in Europa. Di conseguenza, a livello di Unione, si dovrebbe istituire un meccanismo di sostegno combinato e mirato alla ricerca e all'innovazione nel campo dei componenti e dei sistemi elettronici da parte degli Stati membri, dell'Unione e del settore privato.
(72)L'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" dovrebbe trattare tematiche chiaramente definite, tali da consentire alle industrie europee in generale di progettare, fabbricare e utilizzare le tecnologie più innovative in materia di componenti e sistemi elettronici. È necessario un sostegno finanziario strutturato e coordinato a livello europeo per aiutare i gruppi di ricerca e le industrie europee a mantenere i loro attuali punti di forza all'avanguardia in un contesto internazionale altamente competitivo nonché a colmare il divario nelle tecnologie che sono fondamentali per una trasformazione digitale in Europa che rifletta i valori fondamentali dell'Unione, tra cui la tutela della vita privata, la fiducia, la protezione e la sicurezza. Ai fini dello sviluppo di nuove tecnologie e della rapida diffusione di mercato dell'innovazione è fondamentale la collaborazione tra i portatori di interessi dell'ecosistema, che rappresentano tutti i segmenti delle catene di valore. Altresì fondamentali sono l'apertura e la flessibilità per integrare i portatori di interessi pertinenti, comprese in particolare le PMI, nei settori tecnologici emergenti o in settori adiacenti o in entrambi.
(73)L'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" dovrebbe combinare i mezzi finanziari e tecnici che sono essenziali per controllare l'innovazione, che cresce ad un ritmo esponenziale in questo settore, generare cospicui effetti di ricaduta sull'insieme della società, nonché condividere l'assunzione dei rischi orientando le strategie e gli investimenti verso un comune interesse europeo. I membri dell'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" dovrebbero pertanto essere l'Unione, gli Stati membri e i paesi associati a Orizzonte Europa su base volontaria, nonché le associazioni in qualità di membri privati che rappresentano le loro imprese costituenti [e altri soggetti giuridici attivi nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici in Europa]. La partecipazione degli Stati membri faciliterà inoltre l'allineamento coerente con i programmi e le strategie nazionali, riducendo la sovrapposizione e la frammentazione degli sforzi e garantendo nel contempo sinergie tra i portatori di interessi e le attività.
(74)Conformemente all'[articolo 8, paragrafo 1, lettera c)] del regolamento Orizzonte Europa, gli Stati partecipanti dovrebbero affidare all'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" l'attuazione dei loro contributi ai rispettivi partecipanti nazionali alle azioni indirette. I beneficiari dovrebbero firmare un'unica convenzione di sovvenzione con l'impresa comune secondo le norme di Orizzonte Europa, compreso il quadro per i diritti di proprietà intellettuale pertinente, a seconda del programma dell'Unione che sostiene la corrispondente attività oggetto della sovvenzione. L'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" dovrebbe elaborare le dichiarazioni di spesa ed eseguire i pagamenti ai beneficiari.
(75)Nell'attuare i contributi degli Stati partecipanti ai loro partecipanti nazionali alle azioni indirette, l'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" dovrebbe tenere conto del fatto che gli Stati partecipanti devono rispettare rigorose norme di bilancio nazionali. A tale proposito gli Stati partecipanti e l'impresa comune dovrebbero concludere accordi giuridicamente vincolanti che impegnino gli Stati partecipanti a versare l'intero importo del loro contributo alle azioni indirette per tutta la durata dell'iniziativa. Tali accordi dovrebbero essere conclusi nel contesto della programmazione e della procedura di bilancio annuali dell'impresa comune. Il consiglio di direzione dovrebbe adottare il programma di lavoro annuale tenendo debitamente conto di tali accordi. Solo successivamente, e nel rispetto delle regole finanziarie dell'impresa comune, l'ordinatore dovrebbe assumere gli impegni di bilancio e giuridici per tali azioni indirette.
(76)A titolo di continuazione della pratica stabilita nell'impresa comune "ECSEL", è necessaria una deroga all'[articolo 30] del regolamento Orizzonte Europa per consentire tassi di rimborso diversi a seconda del tipo di partecipante, ossia PMI e soggetti giuridici senza scopo di lucro, nonché del tipo di azione, da applicare in modo uguale a tutti i beneficiari di tutti gli Stati partecipanti. Ciò dovrebbe garantire il giusto equilibrio di partecipazione dei portatori di interessi alle azioni finanziate dall'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" e promuovere un maggiore coinvolgimento delle PMI, come raccomandato nella valutazione intermedia dell'impresa comune "ECSEL".
(77)Il quadro giuridico per il cielo unico europeo dell'Unione 31 mira a riformare la gestione del traffico aereo (ATM) europeo mediante azioni istituzionali, operative, tecnologiche e di regolamentazione con l'obiettivo di migliorarne le prestazioni in termini di capacità, sicurezza, efficienza e impatto ambientale.
(78)Il progetto di ricerca e sviluppo sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (il "progetto SESAR") 32 mira a modernizzare la gestione del traffico aereo e ad associare l'innovazione tecnologica e operativa a sostegno del cielo unico europeo. Mira a fornire le soluzioni tecnologiche per una gestione del traffico aereo ad alte prestazioni entro il 2035 al fine di consentire un funzionamento non congestionato, ancora più sicuro e più rispettoso dell'ambiente, del settore del trasporto aereo. Il progetto SESAR prevede tre processi collaborativi interconnessi, continui e in evoluzione che definiscono, sviluppano e diffondono procedure operative e sistemi tecnologici innovativi alla base del cielo europeo digitale definito nel piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo 33 .
(79)Il "piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo" è lo strumento di pianificazione per la modernizzazione della gestione del traffico aereo in tutta Europa, che collega le attività di ricerca e innovazione ATM con gli scenari delle attività di diffusione al fine di conseguire gli obiettivi in termini di prestazioni del cielo unico europeo.
(80)L'impresa comune SESAR è stata costituita per la prima volta nel 2007 34 con l'obiettivo di gestire le fasi di definizione e di sviluppo del progetto SESAR, associando i fondi pubblici e privati erogati dai suoi membri e utilizzando risorse tecniche interne ed esterne, nonché di eseguire e aggiornare, se necessario, il piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo. Ha stabilito una forma nuova ed efficiente di collaborazione tra i portatori di interessi in un settore nel quale il progresso è possibile soltanto quando tutti i portatori di interessi attuano soluzioni nuove in maniera sincronizzata. Dato il successo della costituzione del marchio SESAR, la nuova impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" dovrebbe continuare a utilizzarlo.
(81)L'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" dovrebbe basarsi sull'esperienza dell'impresa comune "SESAR" e continuare il suo ruolo di coordinamento per la ricerca in merito alla gestione del traffico aereo nell'Unione. I principali obiettivi dell'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" dovrebbero essere rafforzati e integrare ulteriormente la capacità di ricerca e innovazione in Europa, contribuendo ad accelerare la digitalizzazione del settore e rendendolo più resiliente e scalabile in funzione delle fluttuazioni del traffico. Dovrebbe rafforzare, attraverso l'innovazione, la competitività del trasporto aereo con e senza equipaggio e dei servizi di gestione del traffico aereo, al fine di sostenere la crescita e la ripresa economica. Dovrebbe sviluppare e accelerare la diffusione di mercato di soluzioni innovative in maniera da istituire lo spazio aereo del cielo unico europeo come il cielo più efficiente e rispettoso dell'ambiente al mondo nel quale volare.
(82)La nuova impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" dovrebbe poter sviluppare e convalidare il contributo tecnico, assistendo la Commissione nelle attività di regolamentazione in materia di gestione del traffico aereo, ad esempio preparando tutta la documentazione tecnica per i progetti comuni istituiti dal regolamento sul cielo unico europeo 35 , conducendo studi tecnici o sostenendo attività di standardizzazione. Dovrebbe inoltre garantire la gestione del piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo approvato dalla decisione 2009/320/CE del Consiglio, nonché il monitoraggio, la comunicazione e l'aggiornamento in merito allo stesso. Inoltre la Commissione dovrebbe disporre di voti in numero proporzionale al contributo dell'Unione al bilancio e quanto meno pari al 25 % dei voti. Tale configurazione garantisce che la Commissione mantenga una forte capacità di guidare, in una prospettiva strategica, il lavoro svolto dall'impresa comune in relazione a tali compiti attraverso i meccanismi di controllo rafforzati istituiti per tali organismi.
(83)La partecipazione all'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" dovrebbe essere aperta alla gamma e alla rappresentanza più ampie possibili dei portatori di interessi di tutti gli Stati membri e paesi associati a Orizzonte Europa, comprese le PMI, attraverso forme diverse di partecipazione. La partecipazione dovrebbe garantire in particolare un giusto equilibrio tra i fabbricanti di apparecchiature per l'aviazione con e senza equipaggio, utenti dello spazio aereo, fornitori di servizi di navigazione aerea, aeroporti e associazioni di personale militare e professionale, nonché offrire opportunità alle PMI, al mondo accademico e alle organizzazioni di ricerca. Con l'obiettivo di individuare gli approcci più promettenti e i soggetti in grado di perseguirli, la Commissione ha pubblicato un invito a manifestare interesse rivolto a membri potenziali. Il consiglio di direzione dovrebbe essere autorizzato a selezionare i membri associati sulla base dei risultati di tale invito in modo da consentire una rapida espansione del gruppo di membri.
(84)Le tariffe di rotta sono interamente a carico degli utenti dello spazio aereo, che contribuiscono indirettamente alle attività di ricerca e sviluppo finanziate dai principali portatori di interessi in materia di gestione del traffico aereo come i fornitori di servizi di navigazione aerea o l'industria manifatturiera che costruisce ed equipaggia gli aeromobili utilizzati dagli utenti dello spazio aereo. Gli utenti dello spazio aereo dovrebbero pertanto godere di un'adeguata rappresentanza in seno al consiglio di direzione dell'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3".
(85)Al fine di garantire che i risultati della ricerca esplorativa in materia di gestione del traffico aereo (livelli bassi di maturità tecnologica) siano utilizzati efficacemente a livelli di maturità tecnologica superiori, e in particolare dall'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3", queste attività dovrebbero essere gestite dall'ufficio di programma di quest'ultima impresa.
(86)L'agenzia dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) possiede un'infrastruttura adeguata nonché i necessari servizi amministrativi, informatici, di comunicazione e di sostegno logistico. L'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" dovrebbe beneficiare di tali infrastrutture e servizi di Eurocontrol. In tale contesto sono poche le potenziali sinergie che potrebbero essere conseguite mettendo in comune le risorse amministrative con altre imprese comuni attraverso un back office comune. Per questo motivo, l'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" dovrebbe rinunciare alle funzioni di back office comuni istituite dal presente regolamento.
(87)Al fine di creare un'ampia base di portatori di interessi per garantire il conseguimento degli obiettivi del partenariato Reti e servizi intelligenti, è stata istituita la 5G Infrastructure Association 36 basandosi sulla sua esperienza passata. Sebbene si preveda che, nei primi anni successivi alla sua costituzione, abbia soltanto un numero limitato di entità costitutive e affiliate, la nuova associazione di categoria mira a includere nuovi membri provenienti da gruppi di portatori di interessi attivi nella catena di valore delle reti e dei servizi intelligenti. In considerazione delle sue dimensioni modeste previste e dell'impatto sulle entità costitutive rappresentate da piccole e medie imprese, non è sostenibile per l'associazione contribuire al 50 % dei costi amministrativi dell'impresa comune "Reti e servizi intelligenti" nel corso della sua durata, in particolare nei primi anni successivi alla sua costituzione. Inoltre la crisi provocata dalla pandemia di COVID-19 e dai suoi impatti sull'economia ha posto delle sfide per gli operatori economici europei, anche nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Di conseguenza è opportuno garantire che i partner privati dell'impresa comune siano in grado di adempiere i propri impegni, pur mantenendo condizioni di adesione all'associazione interessanti e attrattive per i nuovi partner. La percentuale minima del contributo finanziario annuo ai costi amministrativi da parte di membri diversi dall'Unione dovrebbe pertanto essere pari al 20 % dei costi amministrativi annuali totali. In particolare le entità costitutive che sono piccole e medie imprese dovrebbero poter contribuire meno delle imprese di più ampie dimensioni. I membri dell'impresa comune diversi dall'Unione dovrebbero sforzarsi di aumentare il numero di entità costitutive o affiliate al fine di massimizzare il loro contributo del 50 % dei costi amministrativi dell'impresa comune nel corso della sua durata.
(88)Nel contesto delle priorità della Commissione europea per il 2019-2024 "Un'Europa pronta per l'era digitale", "Un'economia al servizio delle persone" e degli obiettivi strategici definiti nel contesto della sua comunicazione "Plasmare il futuro digitale dell'Europa", l'Europa deve sviluppare le infrastrutture digitali critiche basate su reti 5G e le proprie capacità tecnologiche verso il 6G con un orizzonte temporale al 2030. In tale contesto la Commissione ha sottolineato l'importanza strategica di un partenariato europeo per reti e servizi intelligenti al fine di fornire servizi sicuri basati sulla connettività a consumatori e imprese. Queste priorità possono essere realizzate riunendo gli operatori chiave, ossia l'industria, il mondo accademico e le autorità pubbliche, sotto l'egida di un partenariato europeo che si fonda sui risultati conseguiti dall'iniziativa del partenariato pubblico-privato 5G, che ha sviluppato con successo la tecnologia e gli standard 5G.
(89)L'impresa comune "Reti e servizi intelligenti" è concepita per affrontare le questioni politiche nel settore delle infrastrutture digitali nonché per estendere la portata tecnologica della ricerca e dell'innovazione per le reti 6G. Grazie allo stretto coinvolgimento degli Stati membri, tale impresa comune dovrebbe rafforzare la risposta alle esigenze sociali e politiche dell'Unione in materia di efficienza energetica delle reti, sicurezza informatica, sovranità tecnologica, tutela della vita privata ed etica ed estenderà l'ambito della ricerca e dell'innovazione dalle reti alla fornitura di servizi basati su cloud, nonché di componenti e dispositivi che abilitano servizi per i cittadini e un'ampia gamma di settori economici quali l'assistenza sanitaria, i trasporti, la fabbricazione e i media.
(90)Gli obiettivi di politica pubblica concernenti le reti e i servizi intelligenti non possono essere affrontati esclusivamente dall'industria e dalla Commissione. Affrontarli da una prospettiva olistica e coordinata richiede in particolare il coinvolgimento strategico degli Stati membri nel contesto della struttura di governance. Per questo motivo il consiglio di direzione dovrebbe tenere nella massima considerazione i pareri del gruppo di rappresentanti degli Stati, in particolare per quanto concerne gli orientamenti strategici riguardanti i programmi di lavoro e le decisioni di finanziamento.
(91)Le infrastrutture 5G avanzate costituiranno le fondamenta per lo sviluppo degli ecosistemi per le transizioni digitale e verde e, nella fase successiva, per la posizione dell'Europa nell'adozione della tecnologia 6G. Il programma "Meccanismo per collegare l'Europa 2 - settore digitale (MCE2)", nonché i programmi Europa digitale e InvestEU offrono opportunità per lo sviluppo di ecosistemi digitali basati sul 5G e successivamente sul 6G. Tenendo conto dell'ampia gamma di portatori di interessi pubblici e privati coinvolti in questi progetti di diffusione, è essenziale coordinare la definizione di un'agenda strategica, il contributo alla programmazione, nonché le informazioni e l'impegno dei portatori di interessi in relazione a tali programmi. Come base strategica per questi compiti, l'impresa comune "Reti e servizi intelligenti" dovrebbe coordinare lo sviluppo di agende strategiche di diffusione per i settori pertinenti di diffusione, quali i sistemi 5G lungo le reti stradali e ferroviarie. Queste agende dovrebbero definire tra l'altro tabelle di marcia per la diffusione, le opzioni principali per i modelli di cooperazione e altre questioni strategiche.
(92)[L'articolo 16, paragrafo 3] del regolamento Orizzonte Europa stabilisce che, ove opportuno, la Commissione o l'organismo di finanziamento deve svolgere un'analisi della sicurezza delle proposte che sollevano questioni di sicurezza.
(93)Conformemente alle conclusioni del Consiglio del 3 dicembre 2019 e alla raccomandazione del 26 marzo 2019 sulla sicurezza informatica delle reti 5G per un'azione coordinata a livello di Unione, il gruppo di cooperazione degli Stati membri sulla sicurezza delle reti e dell'informazione ha pubblicato, nel gennaio 2020, un pacchetto di strumenti dell'UE per la cibersicurezza 5G (il pacchetto di strumenti). Questo pacchetto di strumenti comprende una serie di misure strategiche e tecniche nonché azioni di sostegno destinate ad attenuare i principali rischi connessi alla sicurezza informatica delle reti 5G, individuati nella relazione di valutazione dei rischi coordinata a livello di Unione, nonché a fornire orientamenti per la selezione di misure cui attribuire priorità nei piani di attenuazione a livello nazionale e di Unione. La comunicazione della Commissione del 29 gennaio 2020 sull'attuazione del pacchetto di strumenti dell'UE 37 approva tutte le misure e gli orientamenti indicati nel pacchetto di strumenti e sottolinea la necessità di restrizioni, comprese le esclusioni necessarie, per i fornitori ritenuti ad alto rischio sulla base dei fattori specificati nella valutazione dei rischi coordinata a livello dell'UE nonché misure per evitare la dipendenza da tali fornitori. Individua inoltre una serie di azioni specifiche per la Commissione, in particolare destinate a garantire che la partecipazione ai programmi di finanziamento dell'UE nei pertinenti settori tecnologici sia subordinata al rispetto delle prescrizioni di sicurezza, facendo pieno ricorso alle condizioni di sicurezza e ampliandone l'attuazione. Di conseguenza è opportuno che l'attuazione del presente regolamento introduca disposizioni adeguate che rispecchino le misure di sicurezza mediante azioni finanziate dall'impresa comune "Reti e servizi intelligenti" e, sulla base delle sue raccomandazioni, da altri organismi di finanziamento che attuano altri programmi dell'Unione nel settore delle reti e dei servizi intelligenti.
(94)Le imprese comuni nel quadro di Orizzonte 2020 sono state costituite per un periodo che va fino al 31 dicembre 2024. Le imprese comuni dovrebbero fornire un sostegno continuo ai rispettivi programmi di ricerca attuando le restanti azioni avviate o proseguite ai sensi dei regolamenti (UE) n. 560/2014, (UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 557/2014, (UE) n. 561/2014, (UE) n. 642/2014 e del regolamento (CE) n. 219/2007 conformemente a tali regolamenti fino al loro scioglimento. Per motivi di chiarezza e certezza del diritto, è pertanto opportuno abrogare tali regolamenti.
(95)L'Unione dovrebbe agire soltanto laddove vi sia il comprovato vantaggio che l'azione a livello di Unione è più efficace dell'azione adottata a livello nazionale, regionale o locale. Le iniziative si concentrano in settori in cui l'azione a livello di Unione costituisce un valore aggiunto in ragione della dimensione, della velocità e della portata degli sforzi necessari per l'Unione per realizzare i suoi obiettivi del trattato a lungo termine e conseguire risultati in relazione alle sue priorità e ai suoi impegni strategici. Inoltre le iniziative proposte dovrebbero essere considerate complementari rispetto alle attività nazionali e subnazionali nel medesimo settore e dovrebbero rafforzare queste ultime.
(96)Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione a motivo della necessità di evitare inutili sovrapposizioni, di mantenere una massa critica e di garantire l'utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI COMUNI
TITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce nove imprese comuni ai sensi dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per l'attuazione di partenariati europei istituzionalizzati definiti all'[articolo 2, paragrafo 3] e di cui all'[articolo 8, paragrafo 1], lettera [c)], del regolamento Orizzonte Europa. Ne stabilisce gli obiettivi e i compiti, i membri, l'organizzazione e altre regole operative.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1."membro diverso dall'Unione": qualsiasi Stato, membro privato od organizzazione internazionale partecipante che è membro di un'impresa comune;
2."membro fondatore": qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato al programma Orizzonte Europa oppure un'organizzazione internazionale identificata come membro di un'impresa comune nel presente regolamento o in uno dei suoi allegati;
3."membro associato'': qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato al programma Orizzonte Europa oppure un'organizzazione internazionale che aderisce a un'impresa comune firmando una lettera di impegno ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 e previa approvazione conformemente a tale articolo;
4."Stato partecipante": qualsiasi Stato membro o paese associato al programma Orizzonte Europa previa notifica a partecipare alle attività dell'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" mediante una lettera di impegno;
5."membro privato": qualsiasi membro di un'impresa comune diverso dall'Unione, dagli Stati partecipanti o da organizzazioni internazionali;
6."entità costitutive": entità che costituiscono un membro privato di un'impresa comune, conformemente allo statuto di tale membro;
7."partner contributore": qualsiasi paese, organizzazione internazionale o soggetto giuridico diverso da un membro o da un'entità costituente di un membro o da un'entità affiliata di uno di questi ultimi, che sostiene gli obiettivi di un'impresa comune nel suo settore specifico di ricerca e la cui domanda è stata approvata a norma dell'articolo 9, paragrafo 3;
8."contributi in natura alle attività operative": i contributi da parte di membri privati, delle loro entità costitutive, delle entità affiliate di uno di questi ultimi, di organizzazioni internazionali e di partner contributori, che consistono nei costi ammissibili sostenuti da essi per l'attuazione di azioni indirette, al netto del contributo dell'impresa comune in questione, degli Stati partecipanti di tale impresa comune e di qualsiasi altro contributo dell'Unione a tali costi;
9."attività aggiuntiva'': un'attività al di fuori della parte principale del programma di lavoro che non riceve sostegno finanziario dall'impresa comune ma contribuisce ai suoi obiettivi ed è direttamente collegata alla diffusione dei risultati derivanti dai progetti nel contesto di tale impresa comune o dalle sue iniziative precedenti o ha un significativo valore aggiunto per l'Unione;
10."contributi in natura ad attività aggiuntive": contributi di membri privati, di loro entità costitutive o di entità affiliate di uno di essi, che consistono nei costi sostenuti da tali soggetti per l'attuazione di attività aggiuntive, al netto di eventuali contributi a tali costi erogati dall'Unione e dagli Stati partecipanti dell'impresa comune in questione;
11."iniziativa precedente": qualsiasi partenariato in uno dei settori trattati da un'impresa comune che ha ricevuto sostegno finanziario da uno dei programmi quadro di ricerca precedenti;
12."agenda strategica di ricerca e innovazione": il documento relativo alla durata di Orizzonte Europa che individua le priorità chiave e le tecnologie e innovazioni essenziali necessarie per conseguire gli obiettivi di un'impresa comune;
13."programma di lavoro": il documento di cui all'[articolo 2], [punto 20], del regolamento Orizzonte Europa.
14."conflitto d'interessi": una situazione che coinvolge un agente finanziario o un'altra persona di cui all'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Articolo 3
Costituzione
1.Sono costituite le seguenti imprese comuni come organismi dell'Unione per un periodo che si conclude il 31 dicembre 2031:
(a)l'impresa comune "Europa biocircolare";
(b)l'impresa comune "Clean Aviation";
(c)l'impresa comune "Idrogeno pulito";
(d)l'impresa comune "Ferrovie europee";
(e)l'impresa comune "Global Health EDCTP3";
(f)l'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute";
(g)l'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali";
(h)l'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3";
(i)l'impresa comune "Reti e servizi intelligenti".
2.Gli organismi dell'Unione di cui al paragrafo 1 sono collettivamente denominati "le imprese comuni".
3.Per tenere conto della durata del programma Orizzonte Europa, gli inviti a presentare proposte nel quadro delle imprese comuni sono pubblicati entro il 31 dicembre 2027. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere pubblicati entro il 31 dicembre 2028, al più tardi.
4.Le imprese comuni hanno personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri esse godono della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni di tali Stati membri. In particolare esse possono acquistare o alienare beni mobili e immobili e possono stare in giudizio.
5.Le imprese comuni hanno sede a Bruxelles, Belgio.
6.Salvo diversa indicazione, le disposizioni di cui alla parte prima e alla parte terza si applicano a tutte le imprese comuni. Le disposizioni di cui alla parte seconda si applicano alle singole imprese comuni, se del caso.
7.Ai fini della parte prima e della parte terza del presente regolamento e salvo diversa indicazione, un riferimento a una singola impresa comune o ad un singolo organo equivale a un riferimento a ciascuna impresa comune o a ciascun organo equivalente delle singole imprese comuni e alle sue competenze in relazione ad altri organi della medesima impresa comune.
TITOLO II
FUNZIONAMENTO DELLE IMPRESE COMUNI
CAPO 1
Obiettivi e compiti
Articolo 4
Obiettivi e principi
1.Le imprese comuni di cui all'articolo 3 contribuiscono agli obiettivi generali del regolamento Orizzonte Europa di cui al suo [articolo 3].
2.Attraverso il coinvolgimento e l'impegno dei partner nella progettazione e nell'attuazione di un programma di attività di ricerca e innovazione, le imprese comuni conseguono i seguenti obiettivi generali:
(a)rafforzare e integrare le capacità scientifiche e tecnologiche dell'Unione al fine di sostenere la creazione e la diffusione di conoscenze nuove di elevata qualità, in particolare con l'obiettivo di rispondere alle sfide globali, garantire la competitività e la sostenibilità dell'Unione e contribuire a uno Spazio europeo della ricerca rafforzato;
(b)garantire la leadership globale, improntata alla sostenibilità, delle catene del valore dell'Unione così come un'autonomia strategica aperta dell'Unione nelle tecnologie e nelle industrie chiave, in linea con la strategia industriale per l'Europa;
(c)sviluppare e accelerare l'adozione di soluzioni innovative in tutta l'Unione al fine di affrontare le sfide nei settori del clima, dell'ambiente e della salute nonché altre sfide sociali globali, contribuendo alle priorità strategiche dell'Unione, in particolare al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e alla neutralità climatica nell'Unione entro il 2050.
3.Le imprese comuni conseguono risultati in merito ai seguenti obiettivi specifici:
(a)potenziare la massa critica e le capacità scientifiche nella ricerca e nell'innovazione intersettoriali e interdisciplinari in tutta l'Unione;
(b)accelerare le transizioni a livello sociale, ecologico ed economico in contesti e settori di importanza strategica per le priorità dell'Unione, in particolare al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, conformemente agli obiettivi fissati in linea con il Green Deal europeo;
(c)migliorare le capacità di innovazione e le prestazioni delle catene del valore esistenti e nuove della ricerca e dell'innovazione europee, anche nelle piccole e medie imprese (PMI);
(d)accelerare l'utilizzo, l'adozione e la diffusione di soluzioni innovative in ecosistemi di ricerca e innovazione europei rafforzati, anche attraverso un impegno ampio e precoce nonché la co-creazione con gli utenti finali, i cittadini e gli organismi di regolamentazione e standardizzazione;
(e)conseguire miglioramenti ambientali e di produttività in termini di prodotti e servizi nuovi grazie allo sfruttamento delle capacità e delle risorse dell'Unione.
4.Le imprese comuni perseguono inoltre gli obiettivi aggiuntivi di cui alla parte seconda.
5.Nell'attuazione del regolamento Orizzonte Europa, le imprese comuni rispettano i principi di cui all'[articolo 6 bis] di tale regolamento.
6.Le imprese comuni rispettano le condizioni e i criteri per i partenariati europei di cui all'[articolo 8] e all'[allegato III] del regolamento Orizzonte Europa.
Articolo 5
Obiettivi e compiti operativi
1.Le imprese comuni perseguono i seguenti obiettivi operativi conformemente ai criteri di cui all'[allegato III] del regolamento Orizzonte Europa e contribuiscono agli obiettivi operativi di Orizzonte Europa fissati nel suo corrispondente programma specifico, stabilito mediante decisione XXX/XXXX/UE del Consiglio 38 :
(a)rafforzare e diffondere l'eccellenza, anche promuovendo una più ampia partecipazione in tutta l'Unione;
(b)stimolare le attività di ricerca e innovazione nelle piccole e medie imprese e contribuire alla creazione e all'espansione di imprese innovative, in particolare start-up, piccole e medie imprese e, in casi eccezionali, piccole imprese a media capitalizzazione;
(c)rafforzare il legame tra la ricerca, l'innovazione e, se del caso, l'istruzione e altre politiche, comprese le complementarità con politiche e attività di ricerca e innovazione a livello nazionale, regionale e di Unione;
(d)aumentare i legami di collaborazione nella ricerca e innovazione europee così come tra settori e discipline, comprese le scienze sociali e umanistiche;
(e)rafforzare la cooperazione internazionale;
(f)aumentare la consapevolezza, l'accettazione, la domanda e l'adozione di nuove soluzioni da parte del pubblico, coinvolgendo i cittadini e gli utenti finali nei processi di co-progettazione e co-creazione;
(g)incoraggiare lo sfruttamento dei risultati della ricerca e dell'innovazione, nonché diffondere e sfruttare attivamente i risultati, in particolare per incentivare gli investimenti privati e lo sviluppo di politiche;
(h)accelerare la trasformazione industriale, anche attraverso competenze migliorate in relazione all'innovazione;
(i)sostenere l'attuazione basata su dati concreti delle relative politiche dell'Unione, nonché attività di regolamentazione, standardizzazione e investimento sostenibile a livello europeo e mondiale.
2.Le imprese comuni svolgono i seguenti compiti adottando un approccio sistemico al conseguimento degli obiettivi:
(a)fornire sostegno finanziario, principalmente sotto forma di sovvenzioni, ad azioni indirette di ricerca e innovazione, selezionate a seguito di inviti aperti e competitivi, salvo quanto diversamente specificato nel loro programma di lavoro;
(b)sviluppare una stretta cooperazione e garantire il coordinamento con altri partenariati europei, anche dedicando, se del caso, una parte del bilancio dell'impresa comune a inviti congiunti;
(c)ricercare sinergie con e, se del caso, possibilità di ulteriori finanziamenti provenienti da attività e programmi pertinenti a livello di Unione, nazionale e regionale, in particolare con quelli che sostengono la diffusione di soluzioni innovative, l'istruzione e lo sviluppo regionale, come i fondi della politica di coesione in linea con strategie di specializzazione intelligente;
(d)assicurare che le loro operazioni contribuiscano alla pianificazione strategica pluriennale, alla rendicontazione, al monitoraggio e alla valutazione e ad altri requisiti di Orizzonte Europa di cui agli [articoli 45 e 47] del regolamento relativo a tale programma, quale l'attuazione del quadro comune per il feedback sulle politiche;
(e)promuovere il coinvolgimento delle PMI nelle loro attività e adottare misure destinate a garantire l'informazione di tali imprese, in linea con gli obiettivi di Orizzonte Europa;
(f)mobilitare i fondi pubblici e privati necessari per conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento;
(g)monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento nonché in conformità a quelli di cui all'[articolo 45] e all'[allegato V] del regolamento Orizzonte Europa;
(h)definire e attuare il proprio programma di lavoro;
(i)mantenere i contatti con la più ampia gamma di portatori di interessi, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, agenzie decentrate, organizzazioni di ricerca e università, utenti finali e autorità pubbliche, in particolare allo scopo di definire le priorità e le attività di ciascuna iniziativa nonché di garantire l'inclusività;
(j)condurre attività di informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento mediante l'attuazione, mutatis mutandis, dell'[articolo 46] del regolamento Orizzonte Europa, anche rendendo disponibili e accessibili tramite una banca dati elettronica Orizzonte Europa comune le informazioni dettagliate sui risultati delle attività di ricerca e innovazione finanziate;
(k)fornire alla Commissione il supporto tecnico, scientifico e amministrativo necessario per svolgere i suoi compiti al fine di garantire il corretto funzionamento e sviluppo nell'Unione dei settori specifici trattati dalla rispettiva impresa comune;
(l)contribuire a sviluppare un'interfaccia scienza-politica più efficace, a promuovere la scienza aperta garantendo uno sfruttamento migliore dei risultati e rispondendo alle esigenze politiche, nonché a promuovere una più rapida diffusione e accettazione dei risultati;
(m)individuare e riferire, in linea con il quadro comune per il feedback sulle politiche e con le strategie e le azioni a sostegno degli obiettivi del Green Deal europeo, le conoscenze pertinenti acquisite tramite la gestione di progetti di ricerca e innovazione così come i loro risultati alla Commissione affinché fungano da contributo per il monitoraggio, la valutazione e la rettifica (se necessario) delle misure politiche esistenti o per dare forma a iniziative e decisioni politiche nuove;
(n)sostenere la Commissione nello sviluppo e nell'attuazione di solidi criteri di vaglio tecnico, basati su dati scientifici, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 relativo agli investimenti sostenibili, monitorandone e valutandone l'attuazione nel settore economico in cui operano, al fine di fornire un riscontro "ad hoc" alla definizione di politiche, quando necessario;
(o)considerare il principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e tenere conto delle disposizioni di tale regolamento per migliorare l'accesso alla finanza sostenibile, se del caso;
(p)svolgere qualsiasi altro compito necessario al conseguimento degli obiettivi enunciati nel presente regolamento.
3.Oltre ai compiti di cui al presente articolo e alla parte seconda, alle imprese comuni può essere affidata l'attuazione di compiti aggiuntivi che richiedono finanziamenti cumulativi, complementari o combinati tra programmi dell'Unione.
CAPO 2
Membri, partner contributori e contributi
Articolo 6
Membri
1.I membri delle imprese comuni di cui all'articolo 3 sono:
(a)l'Unione, rappresentata dalla Commissione;
(b)Stati partecipanti;
(c)membri fondatori;
(d)membri associati.
2.L'adesione all'impresa comune può essere trasferita a terzi soltanto previo assenso del consiglio di direzione di cui al presente titolo, capo 3, sezione 1.
Articolo 7
Selezione dei membri associati
1.Le imprese comuni possono pubblicare un invito a manifestare interesse in vista della selezione dei membri associati. Tale invito a manifestare interesse definisce le capacità fondamentali necessarie per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune. Tutti gli inviti sono pubblicati sul sito web dell'impresa comune e comunicati attraverso tutti i canali adeguati, anche, se del caso, tramite il gruppo di rappresentanti degli Stati, al fine di garantire la partecipazione più ampia possibile nell'interesse del conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune.
2.Il direttore esecutivo valuta le domande di adesione con l'assistenza di esperti indipendenti e, se del caso, degli organi pertinenti dell'impresa comune, sulla base delle conoscenze documentate, dell'esperienza e del potenziale valore aggiunto del richiedente in relazione al conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune, della solidità finanziaria del richiedente e del suo impegno a lungo termine a erogare contributi finanziari e in natura all'impresa comune, così come tenendo conto di potenziali conflitti di interesse.
3.Il consiglio di direzione valuta e, se del caso, approva le domande di adesione.
4.Viene firmata una lettera di impegno tra i membri associati selezionati e il direttore esecutivo, in qualità di rappresentante dell'impresa comune, che specifica in dettaglio la portata dell'adesione in termini di contenuto, attività e durata, il contributo dei membri associati all'impresa comune, compresa un'indicazione delle attività aggiuntive previste di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), nonché le disposizioni relative alla rappresentanza e ai diritti di voto dei singoli membri associati all'interno del consiglio di direzione.
Articolo 8
Modifiche dell'adesione o recesso
1.Ciascun membro di un'impresa comune può porre fine alla propria adesione a tale impresa comune. Tale recesso diventa efficace e irrevocabile sei mesi dopo la notifica al direttore esecutivo dell'impresa comune, che ne informa gli altri membri. Allo scadere di tale termine il membro in questione è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o assunti dall'impresa comune prima del recesso, fatto salvo quanto concordato reciprocamente.
2.Ciascun membro informa l'impresa comune in merito a qualsiasi fusione o acquisizione tra membri che possa incidere sull'impresa comune oppure in merito a qualsiasi acquisizione di un membro da parte di un'entità che non è membro dell'impresa comune.
3.Il consiglio di direzione decide se porre fine all'adesione di qualsiasi membro di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la continuità aziendale e proteggere gli interessi dell'Unione o dell'impresa comune. Il recesso diventa efficace e irrevocabile entro non oltre sei mesi dalla decisione del consiglio di direzione o alla data specificata in tale decisione, se anteriore. Il membro o i membri interessati non partecipano al voto del consiglio di direzione.
4.Ciascun membro privato informa l'impresa comune in merito a qualsiasi altro cambiamento significativo concernente la propria proprietà, il proprio controllo o la propria composizione. Qualora ritenga che tali modifiche possano incidere sugli interessi dell'Unione o dell'impresa comune per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, la Commissione può proporre al consiglio di direzione di porre fine all'adesione del membro privato interessato. Il consiglio di direzione decide in merito alla cessazione dell'adesione del membro interessato. Il membro privato interessato non partecipa al voto del consiglio di direzione.
5.La cessazione dell'adesione diventa efficace e irrevocabile entro non oltre sei mesi dalla decisione del consiglio di direzione o alla data specificata in tale decisione, se anteriore.
6.Il consiglio di direzione può revocare l'adesione di qualsiasi membro che non adempia i propri obblighi ai sensi del presente regolamento. La procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 6, si applica mutatis mutandis.
7.In caso di modifica dell'adesione o di sua cessazione, l'impresa comune pubblica immediatamente sul proprio sito web un elenco aggiornato dei suoi membri, unitamente alla data in cui tale modifica acquisirà efficacia.
8.Se del caso e fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, il consiglio di direzione decide in merito a una ridistribuzione dei diritti di voto in seno al consiglio di direzione.
Articolo 9
Partner contributori
1.Qualsiasi partner contributore candidato come definito nell'articolo 2, punto 7, presenta una lettera di approvazione al consiglio di direzione. Tale lettera di approvazione specifica l'ambito di applicazione del partenariato in termini di oggetto, attività e durata nonché il contributo del richiedente all'impresa comune.
2.Il consiglio di direzione valuta la lettera di approvazione e approva o respinge la domanda.
3.Se la domanda è approvata, l'Unione può riconoscere il contributo del partner contributore all'impresa comune rilasciando contributi finanziari aggiuntivi fino agli importi massimi specificati all'articolo 100, lettera b) e all'articolo 116, lettera b).
4.I partner contributori non hanno diritto di voto in seno al consiglio di direzione di un'impresa comune.
Articolo 10
Contributo finanziario dell'Unione
1.Il contributo finanziario dell'Unione alle imprese comuni, compresi gli stanziamenti EFTA, copre i costi amministrativi e operativi fino agli importi massimi specificati nella parte seconda. Il contributo dell'Unione specificato nella parte seconda può essere aumentato con contributi di paesi terzi qualora questi ultimi siano disponibili.
2.Il contributo dell'Unione è versato a partire dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati al programma specifico che attua Orizzonte Europa, stabilito dalla decisione XXX/XXXX/UE del Consiglio in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e all'articoli 154 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per gli organismi di cui all'articolo 71 del medesimo regolamento.
3.Fondi aggiuntivi dell'Unione a integrazione del contributo di cui al paragrafo 2 possono essere affidati alle imprese comuni conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e all'articolo 154 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
4.Per i contributi corrispondenti a compiti aggiuntivi affidati a un'impresa comune conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 o al paragrafo 3 del presente articolo, si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 155 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
5.I contributi aggiuntivi dei programmi dell'Unione corrispondenti a compiti aggiuntivi affidati a un'impresa comune ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo o dell'articolo 5, paragrafo 3, non sono presi in considerazione nel calcolo del contributo finanziario massimo dell'Unione specificato nella parte seconda.
Articolo 11
Contributi di membri diversi dall'Unione e di partner contributori
1.I contributi di membri privati sono costituiti da:
(a)contributi in natura alle attività operative;
(b)contributi in natura ad attività aggiuntive, approvati dal consiglio di direzione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera l);
(c)contributi finanziari.
2.Salvo diversa indicazione nella parte seconda, i membri privati riferiscono al rispettivo consiglio di direzione, entro il 31 marzo di ogni anno, il valore dei contributi di cui al paragrafo 1, lettera b) apportati in ciascuno dei precedenti esercizi finanziari. Ai fini della valutazione di tali contributi, i costi sono determinati secondo le consuete prassi contabili delle entità interessate, conformemente ai principi contabili vigenti nello Stato in cui ha sede l'entità nonché ai pertinenti principi contabili internazionali e ai principi internazionali d'informativa finanziaria. I costi sono certificati da un revisore dei conti esterno indipendente, nominato dall'entità interessata. Il metodo di valutazione può essere verificato dall'impresa comune interessata in caso di dubbio sulla certificazione. In casi debitamente specificati, il consiglio di direzione può autorizzare il ricorso a somme forfettarie o costi unitari per la valutazione dei contributi.
3.Ai fini del presente regolamento, i costi sostenuti per attività aggiuntive non sono sottoposti ad audit da parte dell'impresa comune interessata o di qualsiasi organo dell'Unione.
4.I contributi degli Stati partecipanti consistono in contributi finanziari.
5.Le organizzazioni internazionali apportano contributi finanziari e contributi in natura alle attività operative.
6.I contributi dei partner contributori corrispondono agli importi che hanno impegnato nella lettera di approvazione quando sono diventati partner contributori e sono costituiti da:
(a)contributi finanziari;
(b)contributi in natura alle attività operative.
7.La Commissione può cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione a un'impresa comune oppure avviare la procedura di scioglimento di cui all'articolo 43 in uno qualsiasi dei seguenti casi:
(a)se l'impresa comune interessata non soddisfa le condizioni per l'affidamento del contributo dell'Unione; o
(b)se i membri diversi dall'Unione o le loro entità costitutive o affiliate non contribuiscono, contribuiscono soltanto parzialmente o non rispettano i termini di cui al paragrafo 2 per quanto concerne il contributo di cui ai paragrafi 1, 4 e 5 del presente articolo; o
(c)a seguito delle valutazioni di cui all'articolo 171, paragrafo 2.
8.La decisione della Commissione di cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione non osta al rimborso dei costi ammissibili già sostenuti dai membri diversi dall'Unione prima della notifica della decisione all'impresa comune.
9.A seguito della procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 6, qualsiasi membro dell'impresa comune diverso dall'Unione che non adempia i propri impegni relativi ai contributi di cui al presente regolamento è escluso dalle votazioni in seno al consiglio di direzione fino a quando non soddisfa i propri obblighi. Qualora uno qualsiasi di tali membri non adempia i propri obblighi entro lo scadere di un ulteriore termine di sei mesi, la sua adesione viene revocata, fatto salvo il caso in cui il consiglio di direzione decida diversamente in casi debitamente giustificati. L'entità interessata non partecipa al voto del consiglio di direzione.
CAPO 3
Organizzazione delle imprese comuni
Articolo 12
Sinergie ed efficienze nelle funzioni comuni di back office
1.Entro un anno dall'adozione del presente regolamento le imprese comuni concludono accordi sul livello dei servizi in merito alle funzioni comuni di back office, salvo quanto diversamente specificato nella parte seconda e fatta salva la necessità di garantire un livello equivalente di tutela degli interessi finanziari dell'Unione all'atto dell'assegnazione di compiti di esecuzione di bilancio alle imprese comuni. Tali funzioni comprendono i seguenti settori, previa conferma della fattibilità e previo successivo vaglio delle risorse:
(a)sostegno in termini di risorse umane;
(b)assistenza legale;
(c)tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
(d)contabilità (esclusa tesoreria);
(e)comunicazione;
(f)gestione logistica, eventi e sale riunioni;
(g)sostegno all'audit e alla strategia antifrode di ciascuna impresa comune.
2.Le funzioni comuni di back office di cui al paragrafo 1 sono fornite da una o più imprese comuni selezionate a tutte le altre. Le funzioni interconnesse sono mantenute all'interno della stessa impresa comune al fine di garantire una struttura organizzativa coerente.
3.Gli accordi sul livello dei servizi di cui al paragrafo 1 consentono lo storno di stanziamenti o il recupero dei costi per la fornitura di servizi comuni tra le imprese comuni.
4.Fatta salva la riassegnazione ad altri compiti all'interno dell'impresa comune, o nel quadro di altri accordi amministrativi, che non incidono sui contratti di lavoro, il personale addetto alle funzioni trasferite al back office comune, ospitato da un'altra impresa comune, può essere trasferito a tale impresa comune. Se un membro del personale interessato esprime il proprio rifiuto per iscritto, il contratto di tale membro del personale può essere risolto dall'impresa comune alle condizioni di cui all'articolo 47 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (RAA).
5.Il personale di cui al paragrafo 4, trasferito all'impresa comune che ospita il back office comune, conserva il medesimo tipo di contratto, gruppo di funzioni e grado e si considera aver prestato servizio interamente presso tale impresa comune.
Articolo 13
Organi delle imprese comuni
1.Ciascuna impresa comune dispone di un consiglio di direzione e di un direttore esecutivo.
2.Un'impresa comune può inoltre disporre di un organo consultivo scientifico, un gruppo di rappresentanti degli Stati e di un gruppo dei portatori di interessi e di qualsiasi altro organo in conformità con le disposizioni della parte seconda.
3.Nello svolgimento dei propri compiti, ciascun organo delle imprese comuni si limita a perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento e agisce esclusivamente nell'ambito delle attività dell'impresa comune con la finalità per la quale è stato istituito.
4.Fatto salvo il paragrafo 3, gli organi di due o più imprese comuni possono decidere di instaurare una cooperazione strutturata, anche attraverso riunioni periodiche o comitati misti.
SEZIONE 1
Consiglio di direzione
Articolo 14
Composizione del consiglio di direzione
1.Il consiglio di direzione è composto da almeno due rappresentanti della Commissione a nome dell'Unione e dal numero di rappresentanti di ciascuno dei membri dell'impresa comune diversi dall'Unione stabilito nella parte seconda in relazione a ciascuna impresa comune.
2.Qualora, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), tra i membri dell'impresa comune figurino Stati partecipanti, un rappresentante di ciascuno Stato partecipante è nominato a far parte del consiglio di direzione.
Articolo 15
Funzionamento del consiglio di direzione
1.I rappresentanti dei membri nel consiglio di direzione si adoperano per adottare decisioni mediante consenso. In assenza di consenso si procede a una votazione. Una decisione è ritenuta adottata quando ottiene una maggioranza di almeno il 75 % dei voti, compresi quelli dei rappresentanti assenti.
L'adozione di decisioni da parte del consiglio di direzione può inoltre essere soggetta a disposizioni specifiche pertinenti stabilite nella parte seconda.
2.L'Unione detiene il 50 % dei diritti di voto, salvo quanto diversamente specificato nella parte seconda. I diritti di voto dell'Unione sono indivisibili.
I diritti di voto dei membri diversi dall'Unione sono soggetti alle disposizioni specifiche di cui alla parte seconda.
3.Il presidente del consiglio di direzione è nominato a rotazione annuale, alternatamente dall'Unione e dagli altri rappresentanti, salvo diversa indicazione nella parte seconda.
4.Il consiglio di direzione tiene riunioni ordinarie almeno due volte l'anno. Possono essere convocate riunioni straordinarie su richiesta del presidente, del direttore esecutivo, della Commissione o della maggioranza dei rappresentanti dei membri diversi dall'Unione o degli Stati partecipanti. Le riunioni del consiglio di direzione sono convocate dal presidente e si svolgono presso la sede dell'impresa comune interessata, salvo decisione contraria eccezionale del consiglio di direzione in casi debitamente giustificati.
5.Il direttore esecutivo presenzia alle riunioni e ha il diritto di partecipare alle deliberazioni, ma non ha diritto di voto.
6.I presidenti degli altri organi dell'impresa comune interessata hanno il diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori ogniqualvolta vengano discusse questioni che rientrano nell'ambito di applicazione dei loro compiti. Tali presidenti possono prende parte alle deliberazioni ma non hanno diritto di voto.
7.Anche altre persone, in particolare rappresentanti di altri partenariati europei, agenzie esecutive o di regolamentazione, autorità regionali all'interno dell'Unione e piattaforme tecnologiche europee possono essere invitate a partecipare dal presidente in qualità di osservatori caso per caso, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e conflitto di interessi.
8.Il quorum del consiglio di direzione è costituito dalla Commissione, dai membri privati e, se applicabile, da almeno tre capi delegazione degli Stati partecipanti.
9.I rappresentanti dei membri non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti del consiglio di direzione.
10.Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno.
11.I rappresentanti dei membri sono vincolati dalle disposizioni di un codice di condotta. Il codice di condotta stabilisce gli obblighi di tali membri di salvaguardare l'integrità e la reputazione dell'impresa comune interessata e dell'Unione.
Articolo 16
Compiti del consiglio di direzione
1.Il consiglio di direzione di ciascuna impresa ha la responsabilità generale dell'orientamento strategico e dell'operato dell'impresa comune in questione e sovrintende all'attuazione delle sue attività.
La Commissione, nello svolgimento delle sue funzioni all'interno del consiglio di direzione, si adopera al fine di garantire il coordinamento tra le attività dell'impresa comune e le pertinenti attività dei programmi di finanziamento dell'Unione, al fine di promuovere sinergie e complementarietà all'atto dell'individuazione delle priorità della ricerca collaborativa.
2.Il consiglio di direzione svolge i seguenti compiti:
(a)assicurare il monitoraggio attento e puntuale dei progressi compiuti dal programma di ricerca e innovazione e dalle singole azioni dell'impresa comune in relazione alle priorità della Commissione e dell'agenda strategica di ricerca e innovazione e adottare le misure correttive necessarie a garantire che l'impresa comune consegua i suoi obiettivi;
(b)valutare, accettare o respingere le domande di adesione in conformità all'articolo 7;
(c)valutare, accettare o respingere le domande di potenziali partner contributori in conformità all'articolo 9;
(d)decidere in merito alla cessazione dell'adesione all'impresa comune nei confronti di qualsiasi membro che non adempia i propri obblighi ai sensi del presente regolamento o ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3;
(e)adottare le regole finanziarie dell'impresa comune, conformemente all'articolo 25;
(f)adottare il bilancio annuale e la tabella dell'organico contenente l'indicazione del numero di agenti permanenti e temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espresso in equivalenti a tempo pieno;
(g)decidere sulla ripartizione dei costi amministrativi tra i membri diversi dall'Unione, qualora tali membri non raggiungano un accordo ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2;
(h)ai sensi del paragrafo 4 e nei confronti del personale dell'impresa comune, esercitare i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea (lo "statuto dei funzionari") all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ("RAA") all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità che ha il potere di nomina");
(i)nominare e destituire il direttore esecutivo, prorogarne il mandato, fornirgli orientamenti e controllarne l'operato;
(j)adottare l'agenda strategica di ricerca e innovazione all'inizio dell'iniziativa e modificarla per tutta la durata di Orizzonte Europa, se necessario. L'agenda strategica di ricerca e innovazione individua l'impatto desiderato del partenariato, il portafoglio previsto di attività, i risultati attesi misurabili, le risorse, i risultati concreti e le tappe da conseguire entro un periodo di tempo definito. Individua inoltre gli altri partenariati europei con i quali l'impresa comune instaura una collaborazione formale e regolare e le possibilità di sinergie tra le azioni dell'impresa comune e le iniziative e le politiche nazionali o regionali sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati partecipanti o dal gruppo di rappresentanti degli Stati nonché sinergie con altri programmi dell'Unione;
(k)adottare il programma di lavoro e le previsioni di spesa corrispondenti come proposto dal direttore esecutivo per attuare l'agenda strategica di ricerca e innovazione, nonché le attività amministrative, il contenuto degli inviti a presentare proposte, le aree di ricerca oggetto di inviti congiunti e la cooperazione con altri partenariati, il tasso di finanziamento applicabile per singolo tema degli inviti, nonché le relative norme per le procedure di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e riesame, prestando particolare attenzione al riscontro in merito alle esigenze politiche;
(l)approvare il piano annuale delle attività aggiuntive, riportato in un allegato della parte principale del programma di lavoro, sulla base di una proposta dei membri diversi dall'Unione e previa consultazione dell'organo consultivo scientifico o dell'organismo di cui alla parte seconda;
(m)fornire orientamenti strategici per quanto concerne la collaborazione con altri partenariati europei in conformità con l'agenda strategica di ricerca e innovazione;
(n)valutare la relazione annuale di attività consolidata, comprese le spese corrispondenti e il bilancio dedicato agli inviti congiunti con altri partenariati europei;
(o)esprimere un parere sui conti definitivi dell'impresa comune;
(p)prendere accordi, se del caso, per l'istituzione di una struttura di audit interno dell'impresa comune;
(q)approvare la struttura organizzativa dell'ufficio di programma su raccomandazione del direttore esecutivo;
(r)approvare la strategia di comunicazione dell'impresa comune, su raccomandazione del direttore esecutivo;
(s)approvare l'elenco delle azioni ammesse al finanziamento;
(t)adottare disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del suddetto statuto;
(u)adottare norme in materia di distacco di esperti nazionali presso le imprese comuni o sul ricorso a tirocinanti;
(v)a seconda delle necessità, istituire gruppi di consulenza o di lavoro, anche in collaborazione con altre imprese comuni, oltre agli organi dell'impresa comune di cui all'articolo 13, per un determinato periodo di tempo e affinché soddisfino una finalità specifica;
(w)se del caso, sottoporre alla Commissione eventuali richieste di modifica del presente regolamento presentate da un membro dell'impresa comune interessata;
(x)richiedere pareri scientifici o analisi su questioni specifiche all'organo consultivo scientifico dell'impresa comune o ai suoi membri, anche per quanto concerne gli sviluppi in settori adiacenti;
(y)adottare entro la fine del 2022 un piano per la soppressione graduale dei finanziamenti di Orizzonte Europa a favore dell'impresa comune su raccomandazione del direttore esecutivo;
(z)garantire lo svolgimento di qualsiasi compito non specificamente assegnato a un determinato organo di un'impresa comune, fatta salva la possibilità che il consiglio di direzione possa attribuire tale compito a un altro organo dell'impresa comune interessata.
3.Il consiglio di direzione di un'impresa comune può inoltre essere soggetto a norme specifiche stabilite nella parte seconda.
4.Il consiglio di direzione adotta, in conformità dell'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, con cui delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione di detta delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.
SEZIONE 2
Direttore esecutivo
Articolo 17
Nomina, destituzione e proroga del mandato del direttore esecutivo
1.Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione in base al merito e alle competenze, a partire da una rosa di candidati proposti dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente che rispetta il principio dell'equilibrio di genere.
2.La Commissione propone una rosa di candidati alla carica di direttore esecutivo previa consultazione con i membri dell'impresa comune diversi dall'Unione. Al fine di tale consultazione i membri dell'impresa comune diversi dall'Unione nominano di comune accordo i loro rappresentanti e un osservatore a nome del consiglio di direzione.
3.Il direttore esecutivo fa parte dell'organico dell'impresa comune ed è assunto come agente temporaneo a norma dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.
Ai fini della stipula del contratto di lavoro del direttore esecutivo, l'impresa comune è rappresentata dal presidente del consiglio di direzione.
4.La durata del mandato del direttore esecutivo è di quattro anni. Alla scadenza di tale mandato, dopo ave consultato i membri diversi dall'Unione, la Commissione valuta l'operato del direttore esecutivo nonché i compiti e gli obiettivi futuri dell'impresa comune.
5.Il consiglio di direzione dell'impresa comune, su proposta della Commissione che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 4, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un periodo massimo di tre anni.
6.Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto.
7.Un direttore esecutivo può essere destituito dal suo incarico soltanto previa decisione del consiglio di direzione, che delibera su proposta della Commissione, dopo aver consultato, se del caso, i membri dell'impresa comune diversi dall'Unione.
Articolo 18
Compiti del direttore esecutivo
1.Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell'impresa comune, conformemente alle decisioni del consiglio di direzione e fornisce a quest'ultimo tutte le informazioni necessarie per l'adempimento delle sue funzioni. Ferme restando le rispettive competenze delle istituzioni dell'Unione e del consiglio di direzione, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organo.
2.Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'impresa comune. Egli risponde al consiglio di direzione dell'impresa comune.
3.Il direttore esecutivo provvede all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune.
4.Il direttore esecutivo svolge i seguenti compiti per l'impresa comune:
(a)assicurare una gestione sostenibile ed efficiente dell'impresa comune;
(b)preparare e presentare per adozione al consiglio di direzione il progetto di bilancio annuale e la tabella dell'organico del personale;
(c)preparare e presentare per adozione al consiglio di direzione il programma di lavoro e le previsioni di spesa corrispondenti per l'impresa comune, per l'attuazione dell'agenda strategica di ricerca e innovazione;
(d)presentare per parere al consiglio di direzione i conti annuali dell'impresa comune;
(e)preparare la relazione annuale di attività consolidata e sottoporla per valutazione e approvazione al consiglio di direzione;
(f)monitorare i contributi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), riferire periodicamente al consiglio di direzione in merito ai progressi nel conseguimento degli obiettivi e proporre misure di riparazione o correttive, se del caso;
(g)stabilire una collaborazione formale e regolare con i partenariati europei individuati nell'agenda strategica di ricerca e innovazione e in conformità con l'orientamento strategico fornito dal consiglio di direzione;
(h)rappresentare l'impresa comune nelle riunioni nell'ambito di applicazione della governance di Orizzonte Europa;
(i)presentare per approvazione al consiglio di direzione l'elenco delle azioni da selezionare per il finanziamento da parte dell'impresa comune;
(j)valutare le domande di adesione all'impresa comune in veste di membri associati a seguito di un invito a manifestare interesse e presentare proposte per membri associati al consiglio di direzione;
(k)informare regolarmente gli altri organi dell'impresa comune su tutte le questioni pertinenti per la loro funzione;
(l)firmare le singole convenzioni e decisioni di sovvenzione di sua competenza per conto dell'impresa comune;
(m)firmare contratti di appalto per conto dell'impresa comune;
(n)attuare la politica di comunicazione dell'impresa comune;
(o)organizzare, dirigere e supervisionare le attività e il personale dell'impresa comune nei limiti della delega conferitagli dal consiglio di direzione;
(p)istituire un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e assicurarne il funzionamento; riferire al consiglio di direzione ogni modifica sostanziale dello stesso;
(q)tutelare gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, l'applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive;
(r)assicurare lo svolgimento delle valutazioni dei rischi e la gestione dei rischi per l'impresa comune;
(s)prendere ogni altro provvedimento necessario per valutare i progressi realizzati dall'impresa comune nel perseguimento dei suoi obiettivi;
(t)preparare e presentare per adozione al consiglio di direzione un piano per la soppressione graduale dei finanziamenti di Orizzonte Europa a favore dell'impresa comune;
(u)svolgere qualsiasi altro compito a lui affidato o delegato dal consiglio di direzione o eventualmente richiesto dal presente regolamento;
(v)avere la facoltà di delegare i propri poteri ad altri membri del personale nel rispetto delle norme da adottare conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, ultimo comma.
5.L'amministratore esecutivo può inoltre essere soggetto ad eventuali norme specifiche di cui alla parte seconda.
6.Il direttore esecutivo istituisce un ufficio di programma incaricato dell'esecuzione, sotto la propria responsabilità, di tutti i compiti di sostegno dell'impresa comune derivanti dal presente regolamento. L'ufficio di programma è costituito dal personale dell'impresa comune e svolge, in particolare, i seguenti compiti:
(a)coadiuvare la costituzione e la gestione di un idoneo sistema contabile in conformità alle regole finanziarie dell'impresa comune;
(b)gestire l'attuazione del programma di lavoro dell'impresa comune durante tutto il ciclo di attuazione;
(c)fornire ai membri e agli organi dell'impresa comune tutte le informazioni utili e il sostegno necessario all'espletamento delle loro funzioni;
(d)fungere da segretariato per gli organi dell'impresa comune e fornisce sostegno ai gruppi consultivi istituiti dal consiglio di direzione.
SEZIONE 3
Organi consultivi
Articolo 19
Consulenza scientifica
1.Le imprese comuni richiedono consulenza scientifica indipendente mediante:
(a)un organo scientifico consultivo, o i suoi membri, che sarà istituito dall'impresa comune conformemente alle disposizioni pertinenti di cui alla parte seconda e fatte salve le disposizioni del presente articolo; e/o
(b)richieste ad hoc di perizie esterne da parte del consiglio di direzione all'impresa comune in merito a questioni specifiche.
In casi eccezionali e ove debitamente giustificato, parte della funzione di consulenza scientifica può essere svolta dai membri dell'impresa comune diversi dall'Unione, a condizione che non vi sia conflitto di interessi.
2.Vi è una rappresentanza equilibrata di esperti tra i membri dell'organo consultivo scientifico, nell'ambito di applicazione delle attività dell'impresa comune, anche per quanto riguarda l'equilibrio di genere. Collettivamente, i membri dell'organo consultivo scientifico possiedono le competenze e l'esperienza necessarie concernenti il settore tecnico al fine di formulare all'impresa comune raccomandazioni basate su dati scientifici, tenendo conto dell'impatto socioeconomico di tali raccomandazioni e degli obiettivi dell'impresa comune.
3.I membri dell'organo consultivo scientifico, così come gli osservatori, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applicano a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni sensibili non classificate e delle informazioni classificate UE, previste rispettivamente dalle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 39 e 2015/444 40 della Commissione.
4.Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione per la composizione dell'organo consultivo scientifico dell'impresa comune e ne nomina i membri. Ove pertinente, il consiglio di direzione tiene conto dei potenziali candidati proposti dal gruppo di rappresentanti degli Stati.
5.L'organo consultivo scientifico elegge il presidente tra i suoi membri.
6.L'organo consultivo scientifico si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal presidente. Il presidente può invitare altre persone a partecipare alle sue riunioni in qualità di osservatori. L'organo consultivo scientifico adotta il proprio regolamento interno.
7.L'organo consultivo scientifico svolge i seguenti compiti:
(a)dare il proprio parere sulle priorità scientifiche da affrontare nei programmi di lavoro, in linea con l'agenda strategica di ricerca e innovazione e la pianificazione strategica di Orizzonte Europa;
(b)dare il proprio parere sulle realizzazioni scientifiche da descrivere nella relazione annuale di attività;
(c)in considerazione dei progressi compiuti in relazione all'agenda strategica di ricerca e innovazione e delle singole azioni, suggerire misure correttive o nuovi orientamenti al consiglio di direzione, ove necessario
(d)fornire consulenza indipendente e analisi scientifica su questioni specifiche secondo quanto richiesto dal consiglio di direzione, in particolare per quanto concerne gli sviluppi in settori adiacenti;
(e)ove specificato nella parte seconda, valutare i risultati delle azioni tecnologiche e di innovazione finanziate dall'impresa comune e riferire al consiglio di direzione;
(f)ove specificato nella parte seconda, partecipare a comitati di integrazione settoriale appositamente istituiti tra partenariati europei nel quadro di Orizzonte Europa per consentire sinergie;
(g)svolgere qualsiasi altro compito, secondo quanto specificato nella parte seconda.
8.Dopo ogni riunione dell'organo consultivo scientifico, il suo presidente presenta al consiglio di direzione una relazione che delinea i pareri di tale organo e dei suoi membri sugli argomenti discussi durante la riunione.
9.L'organo scientifico consultivo può, di propria iniziativa, consigliare al consiglio di direzione di consultarlo su aspetti specifici non trattati dai compiti di cui al paragrafo 7.
Articolo 20
Gruppo di rappresentanti degli Stati
1.Fatta eccezione per i casi in cui gli Stati membri e i paesi associati partecipano a un'impresa comune in qualità di membri o entità costitutive dei membri, le imprese comuni istituiscono un gruppo di rappresentanti degli Stati come specificato nella parte seconda, fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo.
2.Il gruppo di rappresentanti degli Stati è composto da un rappresentante e un sostituto di ciascuno Stato membro e di ciascun paese associato. Il gruppo di rappresentanti degli Stati elegge un presidente fra i suoi membri.
3.Il gruppo di rappresentanti degli Stati si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni sono indette dal presidente. Il presidente del consiglio di direzione e il direttore esecutivo, o i loro rappresentanti, partecipano alle riunioni in veste di osservatori.
4.Le riunioni del gruppo dei rappresentanti degli Stati possono essere disciplinate da eventuali disposizioni specifiche pertinenti stabilite nella parte seconda.
5.Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati può invitare altre persone ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori, in particolare rappresentanti delle autorità regionali o federali pertinenti dell'Unione, rappresentanti delle associazioni delle PMI e rappresentanti di altri organi dell'impresa comune.
6.L'ordine del giorno delle riunioni del gruppo di rappresentanti degli Stati è distribuito con sufficiente anticipo per garantire un'adeguata rappresentanza da parte di ciascuno Stato membro e paese associato. L'ordine del giorno è altresì diffuso per informazione al consiglio di direzione.
7.Il gruppo di rappresentanti degli Stati è consultato e, in particolare, esamina le informazioni e fornisce pareri sui seguenti aspetti:
(a)progressi nella realizzazione del programma dell'impresa comune e conseguimento dei suoi obiettivi nel contesto di Orizzonte Europa, comprese le informazioni sugli inviti a presentare proposte e sul processo di valutazione delle proposte;
(b)aggiornamento dell'orientamento strategico in linea con la pianificazione strategica di Orizzonte Europa e con altri strumenti di finanziamento dell'Unione e degli Stati membri;
(c)collegamenti a Orizzonte Europa e ad altre iniziative dell'Unione, nazionali e, ove pertinente, regionali, compresi i fondi della politica di coesione in linea con le strategie di specializzazione intelligente;
(d)programmi di lavoro;
(e)partecipazione delle PMI.
8.Ove applicabile il gruppo di rappresentanti degli Stati fornisce inoltre regolarmente una relazione al consiglio di direzione e agisce da interfaccia con l'impresa comune in merito ai seguenti aspetti:
(a)stato di avanzamento dei pertinenti programmi nazionali o regionali di ricerca e innovazione e individuazione dei potenziali settori di cooperazione, in particolare azioni concrete adottate o previste per la diffusione delle tecnologie pertinenti e delle soluzioni innovative;
(b)misure specifiche adottate a livello nazionale o regionale riguardanti attività di divulgazione, i workshop tecnici specializzati e le attività di comunicazione;
(c)misure specifiche adottate a livello nazionale o regionale riguardo ad attività di diffusione connesse a ciascuna iniziativa corrispondente;
(d)politiche e iniziative nazionali o regionali volte a garantire complementarità per quanto concerne l'agenda strategica di ricerca e innovazione e i programmi di lavoro annuali dell'impresa comune.
9.Il gruppo di rappresentanti degli Stati presenta, alla fine di ogni anno civile, una relazione che descrive le politiche nazionali o regionali nell'ambito di applicazione dell'impresa comune e individua modalità specifiche di cooperazione con le azioni finanziate dall'impresa comune.
10.Il gruppo di rappresentanti degli Stati può rivolgere, di propria iniziativa, raccomandazioni o proposte al consiglio di direzione su questioni tecniche, gestionali e finanziarie, nonché sui programmi di lavoro e su altri documenti, in particolare quando queste riguardano interessi nazionali o regionali.
Il consiglio di direzione informa senza indebito ritardo il gruppo di rappresentanti degli Stati del seguito dato a tali raccomandazioni o proposte, oppure indica le ragioni dell'eventuale mancato seguito.
11.Il gruppo di rappresentanti degli Stati riceve regolarmente informazioni, anche riguardo alla partecipazione ad azioni indirette finanziate dall'impresa comune, all'esito di ciascun invito e realizzazione del progetto, alle sinergie con altri pertinenti programmi dell'Unione e all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune.
12.Il gruppo di rappresentanti degli Stati adotta il proprio regolamento interno.
13.Una o più imprese comuni possono istituire un gruppo comune di rappresentanti degli Stati conformemente alle disposizioni pertinenti di cui alla parte seconda.
Articolo 21
Gruppo dei portatori di interessi
1.Le imprese comuni possono costituire un gruppo dei portatori di interessi conformemente alle disposizioni pertinenti di cui alla parte seconda e fatte salve le disposizioni del presente articolo.
2.Il gruppo dei portatori di interessi è aperto a tutti i portatori di interessi dei settori pubblico e privato, nonché ai gruppi organizzati, attivi nel settore dell'impresa comune, così come a gruppi di interesse internazionali degli Stati membri, di paesi associati e di paesi terzi.
3.Il gruppo dei portatori di interessi viene informato regolarmente in merito alle attività dell'impresa comune e invitato a fornire osservazioni sulle iniziative pianificate dell'impresa comune.
4.Le riunioni del gruppo dei portatori di interessi sono indette dal direttore esecutivo.
5.Il direttore esecutivo può consigliare al consiglio di direzione di consultare il gruppo dei portatori di interessi in merito a questioni specifiche. Laddove si svolga tale consultazione, viene presentata una relazione al consiglio di direzione dopo la discussione pertinente in seno al gruppo dei portatori di interessi.
CAPO 4
Disposizioni finanziarie e operative
SEZIONE 1
Disposizioni generali
Articolo 22
Norme applicabili alle attività finanziate dalle imprese comuni
1.Il regolamento Orizzonte Europa si applica alle azioni finanziate dalle imprese comuni nel quadro di tale programma. A norma di detto regolamento, ciascuna impresa comune è considerata un organismo di finanziamento e sovvenziona azioni indirette di cui all'[articolo 5] di tale regolamento.
2.Le azioni finanziate dalle imprese comuni nel quadro di Orizzonte Europa possono inoltre essere soggette a eventuali disposizioni specifiche di cui alla parte seconda.
3.In deroga all'[articolo 36, paragrafo 4, lettera a)] del regolamento Orizzonte Europa, il diritto di opposizione si applica anche ai partecipanti che generano i risultati che non hanno beneficiato di finanziamenti da un'impresa comune.
Articolo 23
Pianificazione operativa e finanziaria
1.Il direttore esecutivo sottopone per adozione al consiglio di direzione un progetto di programma di lavoro.
2.Il programma di lavoro è adottato entro la fine dell'anno precedente alla sua attuazione. Il programma di lavoro è pubblicato sul sito web dell'impresa comune e, al fine di sostenere il coordinamento con la strategia generale di Orizzonte Europa, è condiviso per informazione con il comitato del programma dei poli tematici pertinenti.
3.Il direttore esecutivo prepara un progetto di bilancio annuale per l'esercizio successivo e lo sottopone al consiglio di direzione per adozione.
4.Il bilancio annuale per un determinato anno è adottato dal consiglio di direzione entro la fine dell'anno precedente alla sua attuazione.
5.Il bilancio annuale è adattato in funzione dell'importo del contributo finanziario dell'Unione previsto nel bilancio di quest'ultima.
Articolo 24
Relazioni operative e finanziarie
1.Il direttore esecutivo fornisce al consiglio di direzione una relazione annuale di attività consolidata sull'esercizio delle sue funzioni conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune.
2.Tale relazione contiene, tra le altre cose, informazioni sui seguenti aspetti:
(a)attività di ricerca, di innovazione e altre azioni realizzate, con le voci di spesa corrispondenti;
(b)le proposte presentate, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;
(c)le azioni indirette selezionate per il finanziamento, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, con l'indicazione del contributo erogato dall'impresa comune corrispondente ai singoli partecipanti e alle singole azioni;
(d)le attività aggiuntive intraprese dai membri diversi dall'Unione;
(e)la collaborazione con altri partenariati europei, compresi inviti congiunti, e le sinergie tra le azioni dell'impresa comune e le iniziative e le politiche nazionali o regionali.
3.Il contabile dell'impresa comune trasmette i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune.
4.Il direttore esecutivo trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune.
5.La procedura di discarico si svolge in linea con le regole finanziarie dell'impresa comune.
SEZIONE 2
Disposizioni finanziarie
Articolo 25
Regole finanziarie
1.L'impresa comune adotta le proprie regole finanziarie specifiche a norma dell'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
2.Le regole finanziarie sono pubblicate sul sito web dell'impresa comune corrispondente.
Articolo 26
Fonti di finanziamento
1.Ciascuna impresa comune è finanziata congiuntamente dall'Unione, dai membri diversi dall'Unione e dai partner contributori mediante contributi finanziari e contributi in natura alle attività operative.
2.I membri diversi dall'Unione concordano come ripartire tra loro il proprio contributo collettivo conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune.
3.I costi operativi di un'impresa comune sono coperti mediante:
a)contributo finanziario dell'Unione;
b)contributi finanziari di membri privati, delle loro entità costituenti o affiliate, dei partner contributori o di un'organizzazione internazionale che è membro di un'impresa comune;
c)contributi finanziari degli Stati partecipanti;
d)contributi in natura come definiti all'articolo 2, punto 8.
4.Le risorse di un'impresa comune iscritte a bilancio si compongono dei seguenti contributi:
a)contributi finanziari dei membri all'impresa comune in relazione ai costi amministrativi, ripartiti equamente su base annua tra l'Unione e i membri diversi dall'Unione, salvo diversa indicazione in ragione della natura specifica dell'adesione a un'impresa comune;
b)contributi finanziari dei membri o dei partner contributori all'impresa comune in relazione i costi operativi;
c)eventuali entrate generate dall'impresa comune;
d)eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate.
Gli interessi maturati dai contributi di cui al paragrafo 4 sono considerati un suo reddito.
5.Qualsiasi parte non utilizzata del contributo destinato a coprire i costi amministrativi può essere resa disponibile per coprire i costi operativi dell'impresa comune in questione.
6.Se i membri dell'impresa comune diversi dall'Unione non adempiono i loro impegni riguardo al loro contributo, il direttore esecutivo li informa per iscritto e fissa un termine ragionevole entro il quale ovviare all'inadempienza. Se, allo scadere di tale termine, il membro diverso dall'Unione interessato resta comunque inadempiente, il direttore esecutivo informa la Commissione in vista dell'adozione di potenziali misure così come il membro interessato che è escluso dalle votazioni in seno al consiglio di direzione in linea con l'articolo 11, paragrafo 9.
7.Le risorse dell'impresa comune e le sue attività sono utilizzate per il conseguimento dei suoi obiettivi e il soddisfacimento dei suoi compiti di cui agli articoli 4, 5, 44, 45, 55, 56, 71, 72, 83, 84, 97, 98, 113, 114, 124, 125, 142, 143, 159 e 160.
8.L'impresa comune è proprietaria di tutti gli attivi da essa generati o ad essa ceduti per il conseguimento dei suoi obiettivi e il soddisfacimento dei suoi compiti di cui agli articoli 4, 5, 44, 45, 55, 56, 71, 72, 83, 84, 97, 98, 113, 114, 124, 125, 142, 143, 159 e 160.
9.Salvo in caso di scioglimento dell'impresa comune, le entrate in eccesso rispetto alle spese non sono corrisposte ai membri di tale impresa comune, salvo decisione contraria del consiglio di direzione.
Articolo 27
Impegni finanziari
1.Gli impegni finanziari di un'impresa comune non superano l'importo delle risorse finanziarie disponibili o iscritte a bilancio dai suoi membri e partner contributori.
2.Gli impegni di bilancio delle imprese comuni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b), d) e h), possono essere ripartiti su frazioni annue. Fino al 31 dicembre 2024, l'importo cumulativo di tali impegni di bilancio in frazioni non supera il 50 % del contributo massimo dell'Unione di cui all'articolo 10. A partire dal gennaio 2025, almeno il 20 % del bilancio cumulativo degli anni residui non è coperto da frazioni annuali.
Articolo 28
Tutela degli interessi finanziari dei membri
1.L'impresa comune accorda al personale della Commissione e alle altre persone autorizzate dall'impresa comune o dalla Commissione, nonché alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare gli audit.
2.L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 41 del Consiglio e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 42 al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione, a una decisione o a un contratto finanziati a norma del presente regolamento.
3.La Procura europea (EPPO) può svolgere indagini conformemente alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio 43 , al fine di indagare su reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 4 di tale regolamento.
4.Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, le convenzioni, le decisioni e i contratti derivanti dall'attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l'impresa comune corrispondente, la Corte dei conti, l'EPPO e l'OLAF a eseguire tali audit, verifiche sul posto e indagini nei limiti delle loro rispettive competenze.
5.Ciascuna impresa comune garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o commissionando adeguati controlli interni ed esterni.
6.Ciascuna impresa comune aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) 44 . Ciascuna impresa comune adotta le misure necessarie per agevolare l'espletamento di indagini interne da parte dell'OLAF.
Articolo 29
Audit ex post
Gli audit sulle spese per le azioni indirette sono effettuati conformemente all'[articolo 48] del regolamento Orizzonte Europa nel contesto delle azioni indirette di Orizzonte Europa, in particolare in linea con la strategia di audit di cui all'[articolo 48, paragrafo 2] di tale regolamento.
Articolo 30
Audit interno
1.Il revisore contabile interno della Commissione esercita sulle imprese comuni le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione.
2.Il consiglio di direzione può istituire una struttura di audit interno conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune interessata.
SEZIONE 3
Disposizioni operative
Articolo 31
Riservatezza
Fatti salvi gli articoli 32 e 34, ciascuna impresa comune garantisce la protezione delle informazioni sensibili la cui divulgazione al di fuori di istituzioni, organi ed organismi dell'Unione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti alle attività della rispettiva impresa comune. Rientrano tra tali informazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, informazioni personali, commerciali, sensibili non classificate e classificate.
Articolo 32
Trasparenza
Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 45 si applica ai documenti in possesso di un'impresa comune.
Articolo 33
Trattamento di dati personali
Qualora l'attuazione del presente regolamento richieda il trattamento di dati personali, questi ultimi sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 46 .
Articolo 34
Accesso ai risultati e alle informazioni relative alle proposte
1.L'impresa comune fornisce alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione l'accesso a tutte le informazioni relative alle azioni indirette che finanzia. Tali informazioni comprendono i risultati dei beneficiari che partecipano alle azioni indirette dell'impresa comune o qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell'Unione. Tali diritti di accesso sono limitati all'uso non commerciale e non competitivo e sono conformi alle norme applicabili in materia di riservatezza.
2.Ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell'Unione, l'impresa comune fornisce alla Commissione le informazioni incluse nelle proposte presentate.
CAPO 5
Personale e responsabilità
SEZIONE 1
Personale, privilegi e immunità
Articolo 35
Personale
1.Al personale delle imprese comuni si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, quale definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, e le norme adottate di comune accordo d'alle istituzioni dell'Unione per l'applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.
2.Il numero degli effettivi è determinato nella tabella dell'organico di ciascuna impresa comune che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado e il numero di agenti contrattuali espresso in equivalenti a tempo pieno, in linea con il bilancio annuale dell'impresa comune.
3.Il personale dell'impresa comune è costituito da agenti temporanei e agenti contrattuali.
4.Tutte le spese di personale sono a carico dell'impresa comune.
Articolo 36
Esperti nazionali distaccati e tirocinanti
1.Un'impresa comune può avvalersi di esperti nazionali distaccati e tirocinanti, i quali non sono direttamente alle sue dipendenze. Il numero degli esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno, è sommato all'organico di cui all'articolo 35, paragrafo 2, sulla base del bilancio annuale dell'impresa comune interessata.
2.Il consiglio di direzione dell'impresa comune interessata adotta una decisione che stabilisce le norme per il distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune corrispondente e per l'impiego di tirocinanti.
Articolo 37
Privilegi e immunità
Alle imprese comuni e al loro personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
SEZIONE 2
Responsabilità
Articolo 38
Responsabilità delle imprese comuni
1.La responsabilità contrattuale di un'impresa comune è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile alla convenzione, alla decisione o al contratto in questione.
2.In materia di responsabilità extracontrattuale, un'impresa comune risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal proprio personale nell'esercizio delle sue funzioni.
3.Qualsiasi pagamento effettuato da un'impresa comune destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa, è considerato come spesa dell'impresa comune ed è coperto dalle sue risorse.
4.Solo le imprese comuni rispondono delle proprie obbligazioni.
Articolo 39
Responsabilità dei membri e assicurazioni
1.La responsabilità finanziaria dei membri di un'impresa comune per i debiti contratti da quest'ultima è limitata ai rispettivi contributi finanziari versati all'impresa comune.
2.Le imprese comuni sottoscrivono le idonee assicurazioni e le mantengono in vigore.
Articolo 40
Conflitto di interessi
1.L'impresa comune, i suoi organi e il suo personale evitano ogni conflitto di interessi nello svolgimento delle loro attività.
2.Il consiglio di direzione adotta norme destinate a prevenire, evitare e gestire i conflitti di interesse per quanto concerne il personale dell'impresa comune, i membri e le altre persone che svolgono servizio in seno al consiglio di direzione e negli altri organi o gruppi dell'impresa comune, in conformità con le regole finanziarie dell'impresa comune e con lo statuto del personale in relazione a quest'ultimo.
CAPO 6
Risoluzione di controversie
Articolo 41
Competenza giurisdizionale della Corte di giustizia e diritto applicabile
1.La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi:
(a)in base alle clausole compromissorie contenute nelle convenzioni o nei contratti conclusi da un'impresa comune o in sue decisioni;
(b)sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell'impresa comune nell'esercizio delle sue funzioni;
(c)sulle controversie tra l'impresa comune e il suo personale, nei limiti e alle condizioni fissati dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.
2.Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell'Unione, si applica il diritto dello Stato in cui ha sede l'impresa comune.
Articolo 42
Denunce al mediatore
Le decisioni adottate da un'impresa comune nell'attuazione del presente regolamento possono essere oggetto di una denuncia al mediatore a norma dell'articolo 238 TFUE.
CAPO 7
Scioglimento
Articolo 43
Scioglimento
1.Le imprese comuni sono sciolte alla scadenza del periodo stabilito all'articolo 3.
2.Oltre a quanto disposto al paragrafo 1, la procedura di scioglimento di un'impresa comune è avviata automaticamente nel caso in cui l'Unione o tutti i membri diversi dall'Unione si ritirino dall'impresa comune.
3.Ai fini della procedura di scioglimento di un'impresa comune, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, che si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.
4.Durante la procedura di scioglimento gli attivi dell'impresa comune sono impiegati per coprire le passività e le spese relative allo scioglimento. Eventuali eccedenze sono distribuite fra i membri dell'impresa comune esistenti al momento dello scioglimento, proporzionalmente al loro contributo finanziario all'impresa comune stessa. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio generale dell'Unione.
5.È istituita una procedura ad hoc per garantire l'adeguata gestione di tutte le convenzioni stipulate o le decisioni adottate dall'impresa comune in scioglimento, nonché di tutti i contratti di appalto la cui durata è superiore a quella dell'impresa comune.
PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELLE SINGOLE IMPRESE COMUNI
TITOLO I
IMPRESA COMUNE "EUROPA BIOCIRCOLARE"
Articolo 44
Obiettivi aggiuntivi dell'impresa comune "Europa biocircolare"
1.Oltre agli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, l'impresa comune "Europa biocircolare" persegue anche i seguenti obiettivi generali:
(a)accelerare il processo di innovazione e lo sviluppo di soluzioni bioinnovative;
(b)accelerare la diffusione sul mercato delle soluzioni bioinnovative e mature esistenti;
(c)garantire un livello elevato di prestazioni ambientali dei sistemi bioindustriali.
2.L'impresa comune "Europa biocircolare" persegue inoltre i seguenti obiettivi specifici:
(a)aumentare l'intensità delle attività interdisciplinari di ricerca e innovazione per cogliere i benefici del progresso nelle scienze della vita e in altre discipline scientifiche per lo sviluppo e la dimostrazione di biosoluzioni sostenibili;
(b)aumentare e integrare la capacità di ricerca e innovazione dei portatori di interessi in tutta l'Unione al fine di sfruttare il potenziale della bioeconomia locale;
(c)aumentare la capacità di ricerca e innovazione per affrontare le sfide ambientali e lo sviluppo di bioinnovazioni maggiormente sostenibili;
(d)rafforzare l'integrazione dei processi di ricerca e innovazione con base biologica nelle catene del valore industriale dell'Unione;
(e)ridurre il rischio di investimenti in ricerca e innovazione in imprese e progetti in ambito biologico;
(f)garantire che le considerazioni ambientali siano prese in considerazione nello sviluppo e nell'attuazione di progetti di ricerca e innovazione in ambito biologico.
Articolo 45
Compiti aggiuntivi dell'impresa comune "Europa biocircolare"
Oltre a quelli di cui all'articolo 5, l'impresa comune "Europa biocircolare" svolge anche i seguenti compiti:
(a)garantire che gli obiettivi dell'impresa comune "Europa biocircolare" siano conseguiti attraverso la programmazione delle attività di ricerca e innovazione dei partner pubblici e privati;
(b)mobilitare finanziamenti pubblici e privati per le attività di ricerca e innovazione dell'impresa comune "Europa biocircolare";
(c)sostenere progetti di ricerca e innovazione multidisciplinari ad alto impatto che potenziano l'innovazione industriale nella bioindustria per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune "Europa biocircolare";
(d)intensificare le attività di ricerca e innovazione dell'impresa comune "Europa biocircolare" lungo l'intera catena dell'innovazione, dai livelli di maturità tecnologica bassi fino a quelli elevati;
(e)mobilitare e integrare gli sforzi di soggetti attivi nella ricerca e nell'innovazione in zone e regioni rurali, costiere e urbane con un potenziale non sfruttato per lo sviluppo della bioindustria ai fini di una cooperazione alle attività del progetto;
(f)garantire che le attività di ricerca e innovazione nell'ambito dell'impresa comune "Europa biocircolare" si concentrino su questioni di interesse pubblico, in particolare sulle prestazioni ambientali e climatiche della bioindustria, in termini tanto di comprensione dei problemi pertinenti quanto di sviluppo di soluzioni per gli stessi;
(g)promuovere la comunicazione e la collaborazione tra gli operatori della ricerca e dell'innovazione e i portatori di interessi industriali nel contesto dell'impresa comune "Europa biocircolare" al fine di accrescere la sensibilizzazione in merito a conoscenze e tecnologie in rapida evoluzione, facilitare la collaborazione intersettoriale così come la diffusione di mercato di soluzioni bioinnovative;
(h)mobilitare le autorità nazionali e regionali che sono in grado di creare condizioni più favorevoli per la diffusione di mercato delle bioinnovazioni;
(i)stabilire criteri di sostenibilità e parametri di riferimento per le prestazioni scientificamente affidabili, applicarli e monitorarli in tutte le attività di ricerca e innovazione dell'impresa comune "Europa biocircolare" e promuoverli oltre l'iniziativa concernente la bioindustria;
(j)comunicare e promuovere soluzioni bioinnovative presso i responsabili delle politiche, l'industria, le organizzazioni non governative (ONG) e i consumatori in generale.
Articolo 46
Membri
I membri dell'impresa comune "Europa biocircolare" sono:
(a)l'Unione, rappresentata dalla Commissione;
(b)il consorzio di bioindustrie Bio-based Industries Consortium, un'organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga, con sede permanente a Bruxelles, in Belgio, previa notifica della sua decisione di aderire incondizionatamente all'impresa comune "Europa biocircolare" mediante una lettera di impegno;
(c)i membri associati selezionati ai sensi dell'articolo 7, previa decisione del consiglio di direzione.
Articolo 47
Contributo finanziario dell'Unione
Il contributo finanziario dell'Unione erogato dal programma Orizzonte Europa all'impresa comune "Europa biocircolare", compresi gli stanziamenti EFTA, destinato a coprire i costi amministrativi e operativi è pari a massimo 1 000 000 000 EUR, di cui 23 500 000 EUR per i costi amministrativi. Il contributo dell'Unione può essere aumentato con contributi di paesi terzi qualora questi ultimi siano disponibili.
Articolo 48
Contributi di membri diversi dall'Unione
1.I membri dell'impresa comune "Europa biocircolare" diversi dall'Unione effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate un contributo complessivo pari ad almeno 1 000 000 000 EUR, di cui 23 500 000 EUR per i costi amministrativi, nel corso del periodo di cui all'articolo 3.
2.Il contributo di cui al paragrafo 1 consiste in contributi all'impresa comune "Europa biocircolare" conformemente all'articolo 11, paragrafo 1.
Articolo 49
Portata delle attività aggiuntive
1.Fermo restando il potere decisionale del consiglio di direzione in merito al piano di attività aggiuntive ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera l), e nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 9 e dell'articolo 2, paragrafo 10, il consorzio di bioindustrie o le loro entità costitutive o affiliate formulano ogni anno una proposta per le attività aggiuntive. Le attività aggiuntive sono quelle direttamente collegate ai progetti e alle attività dell'impresa comune "Europa biocircolare", tra cui in particolare:
(a)investimenti in nuove strutture che dimostrano una catena del valore nuova, compresi investimenti in attrezzature durevoli, strumenti e relative infrastrutture, in particolare per quanto concerne la diffusione regionale e la verifica della sua sostenibilità;
(b)investimenti in un nuovo impianto di produzione innovativo e sostenibile o in un'iniziativa faro;
(c)investimenti in una nuova infrastruttura di ricerca e innovazione e giustificata, comprese strutture, strumenti, attrezzature durevoli o impianti pilota (centri di ricerca);
(d)attività di standardizzazione;
(e)attività di comunicazione, diffusione e sensibilizzazione.
2.Sono investimenti direttamente legati ai progetti in particolare:
(a)investimenti non ammissibili necessari per l'attuazione di un progetto dell'impresa comune "Europa biocircolare" nel corso della durata di tale progetto;
(b)investimenti effettuati in parallelo a un progetto dell'impresa comune "Europa biocircolare", integrando i risultati del progetto e portandolo a un livello superiore di maturità tecnologica;
(c)investimenti necessari per la diffusione dei risultati di un progetto dell'impresa comune "Europa biocircolare" dopo la chiusura del progetto fino allo scioglimento di tale impresa comune. In casi giustificati, può essere preso in considerazione un investimento relativo alla diffusione dei risultati di progetti del partenariato precedente (impresa comune "Bioindustrie").
Articolo 50
Organi dell'impresa comune "Europa biocircolare"
Gli organi dell'impresa comune "Europa biocircolare" sono:
(a)il consiglio di direzione;
(b)il direttore esecutivo;
(c)il comitato scientifico;
(d)il gruppo di rappresentanti degli Stati;
(e)i gruppi di diffusione.
Articolo 51
Composizione del consiglio di direzione
Il consiglio di direzione è composto come segue:
(a)cinque rappresentanti della Commissione, a nome dell'Unione; e
(b)cinque rappresentanti dei membri diversi dall'Unione, almeno uno dei quali dovrebbe rappresentare le piccole e medie imprese.
Articolo 52
Funzionamento del consiglio di direzione
1.I membri diversi dall'Unione detengono collettivamente diritti di voto corrispondenti al 50 %.
2.Il consiglio di direzione elegge il proprio presidente per un mandato di due anni.
3.Il consiglio di direzione tiene riunioni ordinarie quattro volte l'anno.
4.Oltre alle riunioni di cui al paragrafo 2, il consiglio di direzione tiene anche una riunione strategica almeno una volta l'anno con l'obiettivo primario di individuare le sfide e le opportunità per le bioindustrie sostenibili e per fornire ulteriori orientamenti strategici per l'impresa comune "Europa biocircolare".
5.A tale riunione strategica sono invitati a partecipare altri amministratori delegati o funzionari con potere decisionale delle principali bioimprese europee nonché la Commissione. I presidenti del gruppo di rappresentanti degli Stati, del comitato scientifico e dei gruppi di diffusione possono essere invitati in veste di osservatori.
Articolo 53
Il comitato scientifico
1.Il comitato scientifico è l'organo consultivo scientifico dell'impresa comune "Europa biocircolare" di cui all'articolo 19, paragrafo 1.
2.Il comitato scientifico è composto da un massimo di 15 membri permanenti.
3.Il presidente del comitato scientifico è eletto per un mandato di due anni.
4.Il comitato scientifico istituisce una task force composta da membri aventi profili adeguati per contribuire a garantire un'attenzione sufficiente su tutti gli aspetti di sostenibilità del programma di lavoro. Ove possibile, la consulenza del comitato scientifico sul programma di lavoro include aspetti relativi alla circolarità, alla sostenibilità ambientale, alla conservazione e al miglioramento della biodiversità, nonché ad aspetti più ampi della sostenibilità dei sistemi biologici e delle catene del valore connesse.
5.Il comitato scientifico può fornire il proprio parere su richiesta del consiglio di direzione e di altri organi dell'impresa comune "Europa biocircolare" o di propria iniziativa.
Articolo 54
I gruppi di diffusione
1.Uno o più gruppi di diffusione sono istituiti ai sensi dell'articolo 21. I gruppi di diffusione hanno il ruolo di fornire consulenza al consiglio di direzione su questioni critiche per la diffusione di mercato della bioinnovazione nonché di promuovere la diffusione di biosoluzioni sostenibili.
2.La composizione dei gruppi di diffusione garantisce un orientamento tematico adeguato e la rappresentatività dei portatori di interessi in relazione alle bioinnovazioni. Qualsiasi portatore di interessi diverso dai membri del consorzio di bioindustrie, dalle loro entità costitutive o affiliate può esprimere il proprio interesse a diventare membro di un gruppo di diffusione. Il consiglio di direzione stabilisce le dimensioni e la composizione previste dei gruppi di diffusione, la durata dei mandati e la possibilità di rinnovo dei suoi membri e ne seleziona i membri. L'elenco dei membri è reso accessibile al pubblico.
3.I gruppi di diffusione si riuniscono almeno una volta l'anno tramite un incontro in presenza o virtuale. In occasione del loro primo incontro, i gruppi di diffusione adottano il loro regolamento interno. Tale regolamento interno è approvato dal consiglio di direzione. Su richiesta del consiglio di direzione sono convocate riunioni straordinarie dei gruppi di diffusione. Il consiglio di direzione può richiedere la partecipazione di ulteriori persone alle riunioni straordinarie. L'elenco dei partecipanti a tali riunioni straordinarie è reso accessibile al pubblico.
4.I gruppi di diffusione eleggono un presidente e un vicepresidente per ciascun orientamento tematico, per un periodo di due anni. Il presidente coordina le attività e rappresenta il gruppo di diffusione. Il presidente può essere invitato a riunioni del consiglio di direzione in veste di osservatore senza diritto di voto, così come a riunioni del comitato scientifico e del gruppo di rappresentanti degli Stati.
5.I gruppi di diffusione forniscono raccomandazioni su questioni concernenti la diffusione della bioinnovazione su richiesta del consiglio di direzione. I gruppi di diffusione possono inoltre inviare raccomandazioni al consiglio di direzione in qualsiasi momento di propria iniziativa.
TITOLO II
IMPRESA COMUNE "CLEAN AVIATION"
Articolo 55
Obiettivi aggiuntivi dell'impresa comune "Clean Aviation"
1.Oltre agli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, l'impresa comune "Clean Aviation" persegue anche i seguenti obiettivi generali:
(a)contribuire a ridurre l'impronta ecologica del trasporto aereo accelerando lo sviluppo di tecnologie aeronautiche climaticamente neutre da diffondere il più rapidamente possibile, contribuendo quindi in modo significativo al conseguimento degli obiettivi generali del Green Deal europeo 47 , in particolare in relazione alla riduzione delle obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990 e un percorso verso il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050;
(b)assicurare che le attività di ricerca e innovazione nel settore aeronautico contribuiscano alla competitività sostenibile globale dell'industria aeronautica dell'Unione e garantire che le tecnologie aeronautiche climaticamente neutre soddisfino i requisiti di sicurezza aerea 48 pertinenti e rimangano un mezzo sicuro, affidabile, efficace in termini di costi ed efficace per il trasporto passeggeri e merci;
(c)promuovere la ricerca e la capacità di innovazione nel settore europeo dell'aviazione.
2.L'impresa comune "Clean Aviation" persegue inoltre i seguenti obiettivi specifici:
(a)integrare e dimostrare innovazioni dirompenti in termini di tecnologie aeronautiche capaci di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di non meno del 30 % entro il 2030, rispetto alla tecnologia allo stato dell'arte del 2020 preparando la strada verso un trasporto aereo a impatto climatico zero entro il 2050;
(b)assicurare che la maturità tecnologica e quella industriale potenziale delle innovazioni sia in grado di sostenere l'immissione sul mercato di prodotti e servizi nuovi dirompenti entro il 2035, con l'obiettivo di sostituire il 75 % della flotta operativa entro il 2050 e sviluppare un sistema aeronautico europeo innovativo, affidabile, sicuro ed efficace in termini di costi, capace di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050;
(c)espandere e promuovere l'integrazione delle catene del valore delle innovazioni e della ricerca nel settore dell'aviazione climaticamente neutra, compresi il mondo accademico, le organizzazioni di ricerca, l'industria e le PMI, anche traendo vantaggio dallo sfruttamento di sinergie con altri programmi nazionali ed europei connessi.
Articolo 56
Compiti aggiuntivi dell'impresa comune "Clean Aviation"
Oltre a quelli di cui all'articolo 5, l'impresa comune "Clean Aviation" svolge anche i seguenti compiti:
(a)pubblicare su siti web pertinenti tutte le informazioni necessarie per la preparazione e la presentazione di proposte per l'impresa comune "Clean Aviation";
(b)monitorare e valutare il progresso tecnologico verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 55 e facilitare il pieno accesso ai dati e alle informazioni ai fini del monitoraggio indipendente dell'impatto della ricerca e innovazione nel settore dell'aviazione effettuato sotto la diretta supervisione della Commissione;
(c)assistere la Commissione, su richiesta di quest'ultima, nell'istituzione e nel coordinamento dello sviluppo di regolamenti e norme che sostengano la diffusione di mercato di soluzioni per l'aviazione pulita, in particolare conducendo studi, simulazioni e fornendo consulenza tecnica, tenendo conto della necessità di rimuovere gli ostacoli all'ingresso nel mercato.
Articolo 57
Membri
1.I membri dell'impresa comune "Clean Aviation" sono:
(a)l'Unione, rappresentata dalla Commissione;
(b)i membri fondatori elencati nell'allegato I, previa notifica della loro decisione di aderire incondizionatamente all'impresa comune "Clean Aviation" mediante una lettera di impegno;
(c)i membri associati da selezionare ai sensi dell'articolo 7 previa decisione del consiglio di direzione.
2.In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, durante i primi sei mesi successivi alla costituzione dell'impresa comune "Clean Aviation", il consiglio di direzione può, selezionare membri associati anche da un elenco redatto dopo un invito aperto a manifestare interesse pubblicato dalla Commissione prima di tale costituzione 49 .
Articolo 58
Contributo finanziario dell'Unione
Il contributo finanziario dell'Unione erogato dal programma Orizzonte Europa all'impresa comune "Clean Aviation", compresi gli stanziamenti EFTA, destinato a coprire i costi amministrativi e quelli operativi è pari a massimo 1 700 000 000 EUR, di cui 39 223 000 EUR per i costi amministrativi. Il contributo dell'Unione può essere aumentato con contributi di paesi terzi qualora questi ultimi siano disponibili.
Articolo 59
Contributi di membri diversi dall'Unione
1.I membri dell'impresa comune "Clean Aviation" diversi dall'Unione effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate un contributo complessivo pari ad almeno 3 039 223 000 EUR, di cui 39 223 000 EUR per i costi amministrativi, nel corso del periodo di cui all'articolo 3.
2.Il contributo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, consiste in contributi all'impresa comune "Clean Aviation" come stabilito all'articolo 11, paragrafo 1.
Articolo 60
Portata delle attività aggiuntive
1.Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), tra le attività aggiuntive possono figurare:
(a)attività coperte dalle azioni indirette dell'impresa comune "Clean Aviation" ma non finanziate da tali azioni indirette;
(b)attività direttamente collegate al programma di lavoro dell'impresa comune "Clean Aviation";
(c)le attività di ricerca e innovazione di progetti aventi un legame evidente con l'agenda strategica di ricerca e innovazione e finanziati nel quadro dei programmi nazionali o regionali all'interno dell'Unione;
(d)progetti privati di ricerca e innovazione che integrano i progetti sull'agenda strategica di ricerca e innovazione;
(e)attività che portano alla diffusione o all'adozione di risultati di progetti di iniziative precedenti dell'impresa comune "Clean Aviation" o di entrambe tali attività che non hanno ricevuto alcun finanziamento dell'Unione;
(f)attività europee di standardizzazione e certificazione relative a soluzioni per l'aviazione pulita derivanti da progetti dell'impresa comune "Clean Aviation" o da sue iniziative precedenti.
2.Le attività aggiuntive prevedono risultati tangibili chiaramente definiti.
Articolo 61
Organi dell'impresa comune "Clean Aviation"
Gli organi dell'impresa comune "Clean Aviation" sono:
(a)il consiglio di direzione;
(b)il direttore esecutivo;
(c)il comitato tecnico;
(d)l'organo consultivo l'aviazione pulita europea;
(e)il gruppo di rappresentanti degli Stati.
Articolo 62
Composizione del consiglio di direzione
Il consiglio di direzione è composto come segue:
(a)due rappresentanti della Commissione a nome dell'Unione;
(b)nove rappresentanti dei membri diversi dall'Unione scelti da e tra i membri fondatori e i membri associati, garantendo una rappresentanza equilibrata della catena del valore del settore dell'aeronautica quali integratori di aeromobili, fabbricanti di motori e fabbricanti di apparecchiature. Il consiglio di direzione stabilisce nel proprio regolamento interno un meccanismo di rotazione per l'assegnazione degli incarichi ai membri diversi dall'Unione. I rappresentanti selezionati comprendono almeno un rappresentante delle PMI europee, un rappresentante degli organismi di ricerca e un rappresentante delle istituzioni accademiche.
Articolo 63
Funzionamento del consiglio di direzione
1.Ciascuno dei rappresentanti dei membri diversi dall'Unione detiene un numero corrispondente di voti.
2.Il consiglio di direzione è presieduto dalla Commissione a nome dell'Unione e copresieduto da un rappresentante dei membri diversi dall'Unione.
3.I presidenti dell'organo consultivo per l'aviazione europea, del comitato tecnico e del gruppo di rappresentanti degli Stati e un rappresentante dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) partecipano alle riunioni del consiglio di direzione in veste di osservatori permanenti. Essi hanno il diritto di partecipare alle deliberazioni, ma non hanno diritto di voto.
4.Il consiglio di direzione garantisce un collegamento diretto e il coordinamento tra le attività del gruppo di rappresentanti degli Stati o di altri organi consultivi. A tal fine il consiglio di direzione può delegare altresì un membro a seguire le attività di tali organi.
Articolo 64
Compiti aggiuntivi del consiglio di direzione
1.Oltre a quelli di cui all'articolo 16, il consiglio di direzione dell'impresa comune "Clean Aviation" svolge anche i seguenti compiti:
(a)sorvegliare la rilevanza per l'aviazione pulita delle strategie per attività aggiuntive dei membri diversi dall'Unione;
(b)promuovere la diffusione di mercato di tecnologie e soluzioni per contribuire al conseguimento degli obiettivi del Green Deal nonché degli obiettivi specifici dell'impresa comune di cui all'articolo 55;
(c)perseguire sinergie tra le attività di ricerca e dimostrazione a livello nazionale o di Unione o a entrambi i livelli e che riguardano l'agenda strategica di ricerca e innovazione e il programma di lavoro dell'impresa comune "Clean Aviation";
(d)supervisionare il monitoraggio del programma e la valutazione dei progressi rispetto agli indicatori di impatto e agli obiettivi specifici dell'impresa comune "Clean Aviation" di cui all'articolo 55, paragrafo 2;
(e)assicurare la direzione continua e la gestione della transizione delle priorità tecniche e delle attività di ricerca e innovazione del programma Clean Sky 2 fino al loro completamento, in linea con gli obiettivi dell'impresa comune "Clean Aviation" e garantire, se del caso, il trasferimento dei risultati al programma "Clean Aviation".
2.Il consiglio di direzione decide in relazione all'attuazione del programma e al conseguimento di risultati in merito agli obiettivi dell'impresa comune "Clean Aviation", nonché in merito a quanto segue:
(a)l'agenda strategica di ricerca e innovazione, le sue eventuali modifiche e il suo programma di lavoro, compresi gli inviti aperti a presentare proposte;
(b)la pianificazione strategica pluriennale degli inviti relativi a "Clean Aviation" e il loro allineamento rispetto agli obiettivi di Orizzonte Europa e ai relativi programmi di lavoro nonché alle priorità tecniche e alle azioni di ricerca, compresi gli inviti aperti a presentare proposte;
(c)le revisioni o l'ottimizzazione dell'ambito tecnico di applicazione del programma per allineare il piano di lavoro e gli obiettivi dell'impresa comune "Clean Aviation" con i programmi di lavoro relativi ad altri partenariati europei e ad Orizzonte Europa nel suo complesso;
(d)le raccomandazioni degli organi consultivi e le azioni specifiche derivanti dall'articolo 56 destinate ad aumentare la penetrazione del mercato e l'impatto delle soluzioni dell'aviazione pulita in linea con il Green Deal europeo e le relative azioni politiche per migliorarlo.
Articolo 65
Il comitato tecnico
1.Il comitato tecnico è composto come segue:
(a)un numero adeguato di rappresentanti della Commissione e di organi dell'Unione, secondo quanto deciso dai rappresentanti dell'Unione in seno al consiglio di direzione;
(b)un numero adeguato di rappresentanti dei membri diversi dall'Unione, secondo quanto deciso dal consiglio di direzione e ritenuto necessario per un'equa riflessione dell'ambito tecnico di applicazione del programma e delle tecnologie chiave ivi riflesse, anche assicurando la continuazione e la transizione del programma Clean Sky 2 fino al suo completamento;
(c)due alti rappresentanti dell'impresa comune "Clean Aviation" su delega del direttore esecutivo;
(d)un rappresentante dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA).
2.Il comitato tecnico è copresieduto da un rappresentante dei membri fondatori, a rotazione biennale, e dalla Commissione. Riferisce al consiglio di direzione e il suo segretariato è messo a disposizione dall'ufficio di programma dell'impresa comune "Clean Aviation".
3.Il direttore esecutivo è un osservatore permanente in seno al comitato tecnico. I rappresentanti del gruppo di rappresentanti degli Stati e dell'organo consultivo per l'aviazione europea possono partecipare in qualità di osservatori su invito del presidente o su loro richiesta, nel qual caso la loro presenza è soggetta all'accordo del presidente e dei rappresentanti dell'impresa comune.
4.Il comitato tecnico propone il proprio regolamento interno e lo sottopone all'adozione da parte del consiglio di direzione.
5.Il comitato tecnico sviluppa e gestisce la strategia e la tabella di marcia tecnologica del programma. Propone e prepara per l'adozione da parte del consiglio di direzione, se del caso, l'ambito di applicazione e la programmazione delle azioni di ricerca, la strategia tecnica e la tabella di marcia generale della ricerca dell'impresa comune "Clean Aviation". Un membro del consiglio di direzione può essere delegato a seguirne le attività.
6.Il comitato tecnico svolge i seguenti compiti:
(a)preparare proposte per la modifica dell'agenda strategica di ricerca e innovazione, secondo quanto necessario, per la deliberazione e la decisione finale da parte del consiglio di direzione;
(b)preparare proposte per le priorità tecniche e le azioni di ricerca da includere nel programma di lavoro, compresi i temi di ricerca per gli inviti aperti a presentare proposte;
(c)fornire informazioni su azioni di ricerca pianificate o in corso a livello nazionale, regionale o di altri paesi non UE, nonché formulare raccomandazioni sulle azioni necessarie per massimizzare le possibili sinergie del programma dell'impresa comune "Clean Aviation";
(d)proporre per la deliberazione e la decisione finale da parte del consiglio di direzione le revisioni o l'ottimizzazione dell'ambito tecnico di applicazione del programma per allineare il programma di lavoro e gli obiettivi dell'impresa comune "Clean Aviation" con i programmi di lavoro relativi ad altri partenariati europei e ad Orizzonte Europa nel suo complesso;
(e)formulare raccomandazioni sulla massimizzazione dell'impatto in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e la potenziale diffusione di mercato dei risultati del programma.
Articolo 66
Compiti aggiuntivi del direttore esecutivo
Oltre a quelli di cui all'articolo 18, il direttore esecutivo dell'impresa comune "Clean Aviation" svolge anche i seguenti compiti:
(a)garantire l'attuazione efficiente del programma di lavoro;
(b)intraprendere azioni adeguate per gestire le interazioni tra i progetti sostenuti dall'impresa comune, evitando indebite sovrapposizioni tra di loro e favorendo sinergie nell'intero programma;
(c)garantire il rispetto dei termini per la trasmissione delle informazioni necessarie ai vari organi dell'impresa comune "Clean Aviation";
(d)agevolare il coordinamento da parte della Commissione, in conformità con il parere del comitato tecnico, tra le attività dell'impresa comune "Clean Aviation" e le attività di ricerca e innovazione pertinenti nel contesto di Orizzonte Europa al fine di evitare sovrapposizioni e promuovere sinergie;
(e)facilitare una stretta cooperazione e garantire il coordinamento con altri partenariati europei;
(f)garantire il monitoraggio del programma e la valutazione dei progressi rispetto agli indicatori di impatto e agli obiettivi specifici dell'impresa comune "Clean Aviation" di cui all'articolo 55;
(g)garantire che l'impresa comune faciliti il pieno accesso ai dati e alle informazioni per il monitoraggio indipendente dell'impatto della ricerca e dell'innovazione nel settore dell'aviazione svolte sotto la supervisione diretta della Commissione, nonché intraprendere qualsiasi azione adeguata necessaria per garantire l'indipendenza di tale processo dall'impresa comune "Clean Aviation" stessa, ad esempio mediante appalti pubblici, valutazioni indipendenti, riesami o analisi ad hoc. La relazione di monitoraggio e valutazione del programma è presentata al consiglio di direzione una volta l'anno;
(h)fornire assistenza agli adattamenti da parte del consiglio di direzione del contenuto tecnico e delle dotazioni di bilancio del programma di lavoro durante l'attuazione dell'agenda strategica di ricerca e innovazione al fine di massimizzare i risultati dell'impresa comune "Clean Aviation".
Articolo 67
Il gruppo di rappresentanti degli Stati
1.I rappresentanti della Commissione tengono conto dell'eventuale parere del gruppo di rappresentanti degli Stati prima di votare in seno al consiglio di direzione.
2.Il gruppo di rappresentanti degli Stati tiene riunioni di coordinamento con il gruppo di rappresentanti degli Stati di altre imprese comuni pertinenti quali quello dell'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3", almeno due volte l'anno, allo scopo di creare un'interfaccia tra le autorità nazionali e regionali e l'impresa comune "Clean Aviation" nonché di fornire consulenza all'impresa comune "Clean Aviation" su tale base.
3.Oltre ai compiti specificati all'articolo 20, paragrafi 7 e 8, il gruppo di rappresentanti degli Stati ha anche i seguenti compiti aggiuntivi:
(a)proporre misure per migliorare la complementarità tra le azioni di ricerca e innovazione dell'impresa comune "Clean Aviation" e i programmi di ricerca nazionali che contribuiscono agli obiettivi dell'agenda strategica di ricerca e innovazione, così come con iniziative e progetti internazionali nonché nazionali di altro tipo;
(b)promuovere misure specifiche a livello nazionale o regionale destinate ad aumentare il coinvolgimento delle PMI nella ricerca e nell'innovazione di dell'impresa comune "Clean Aviation", anche attraverso eventi di diffusione, seminari tecnici e comunicazioni dedicati e qualsiasi altra azione volta a promuovere la cooperazione e la diffusione delle tecnologie aeronautiche;
(c)promuovere gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione dai fondi della politica di coesione quali i fondi europei di sviluppo regionale, i fondi sociali europei, i fondi per una transizione giusta e i fondi di Next Generation EU nel contesto dell'impresa comune "Clean Aviation".
Articolo 68
L'organo consultivo europeo per l'aviazione pulita europea
1.L'organo consultivo per l'aviazione pulita europea è l'organo consultivo scientifico dell'impresa comune "Clean Aviation" istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a).
2.Tale organo non può avere più di 15 membri permanenti.
3.Il presidente dell'organo consultivo per l'aviazione pulita europea è eletto con un mandato di due anni.
4.Un rappresentante dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) è membro permanente dell'organo consultivo per l'aviazione pulita europea.
5.Nello svolgimento dei suoi compiti, l'organo consultivo per l'aviazione pulita europea coopera con i consessi pertinenti dei portatori di interessi dell'aviazione europea, come il Consiglio consultivo per la ricerca aeronautica in Europa (ACARE).
6.A norma dell'articolo 19, paragrafo 7, lettera f), l'organismo consultivo per l'aviazione pulita europea tiene riunioni di coordinamento con gli organi consultivi di altre imprese comuni pertinenti quale quello dell'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3", con l'obiettivo di promuovere sinergie e cooperazione tra le iniziative pertinenti di ricerca e innovazione dell'Unione nel settore dell'aviazione nonché di fornire consulenza in tal senso all'impresa comune "Clean Aviation" su tale base.
7.L'organo consultivo per l'aviazione pulita europea fornisce inoltre consulenza e sostegno alla Commissione e all'impresa comune "Clean Aviation" sulle iniziative che promuovono la ricerca nel settore dell'aviazione nei sistemi di istruzione europei e fornisce raccomandazioni sullo sviluppo di capacità e competenze aeronautiche nonché sui programmi di formazione aggiornati di ingegneria aeronautica.
Articolo 69
Certificazione di nuove tecnologie
1.L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) può essere invitata da richiedenti, beneficiari o dal direttore esecutivo a fornire consulenza su singoli progetti e attività dimostrative su questioni relative alla conformità con la sicurezza aerea, l'interoperabilità e gli standard ambientali, al fine di garantire che essi portino a uno sviluppo tempestivo di norme, capacità di collaudo e requisiti normativi pertinenti per lo sviluppo di prodotti e la diffusione di nuove tecnologie.
2.Le attività di certificazione e i servizi forniti sono soggetti alle disposizioni in materia di diritti ed oneri di cui al regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio 50 .
Articolo 70
Deroga alle norme di partecipazione
Laddove le azioni siano finanziate dall'impresa comune "Clean Aviation" e laddove sia debitamente giustificato nella descrizione di temi pertinenti nel programma di lavoro, un unico soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato o consorzi che non soddisfano le condizioni di cui all'[articolo 19, paragrafo 2] del regolamento [relativo a Orizzonte Europa] possono partecipare ad azioni indirette finanziate da tale impresa.
TITOLO III
IMPRESA COMUNE "IDROGENO PULITO"
Articolo 71
Obiettivi aggiuntivi dell'impresa comune "Idrogeno pulito"
1.Oltre agli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, l'impresa comune "Idrogeno pulito" persegue anche i seguenti obiettivi generali:
(a)contribuire agli obiettivi fissati nel piano per l'obiettivo climatico 2030 51 e nel Green Deal europeo 52 , aumentando l'ambizione dell'UE in merito alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra quanto meno del 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e giungere alla neutralità climatica entro il 2050;
(b)contribuire all'attuazione della strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra della Commissione europea 53 del 2020;
(c)rafforzare la competitività della catena del valore dell'idrogeno pulito dell'Unione al fine di sostenere, in particolare, le PMI coinvolte accelerando l'ingresso sul mercato di soluzioni pulite competitive e innovative;
(d)stimolare la produzione, la distribuzione, lo stoccaggio e le applicazioni d'uso finale dell'idrogeno pulito.
2.L'impresa comune "Idrogeno pulito" persegue inoltre i seguenti obiettivi specifici:
(a)migliorare, attraverso la ricerca e l'innovazione, l'efficacia in termini di costi, l'affidabilità, la quantità e la qualità delle soluzioni a idrogeno pulito, compresi la produzione, la distribuzione, lo stoccaggio e gli usi finali, sviluppate nell'Unione, quali elettrolizzatori per l'idrogeno più efficienti ed economici e applicazioni industriali e di trasporto più economiche;
(b)rafforzare la conoscenza e la capacità degli operatori scientifici e industriali lungo la catena del valore dell'idrogeno dell'Unione;
(c)effettuare dimostrazioni di soluzioni a idrogeno pulito in vista della diffusione a livello locale, regionale e di Unione, affrontando la produzione da fonti rinnovabili, la distribuzione, lo stoccaggio e l'uso per i trasporti e le industrie ad alta intensità energetica, nonché altre applicazioni;
(d)aumentare la consapevolezza, l'accettazione e l'adozione da parte del settore pubblico e di quello privato di soluzioni a idrogeno pulito, in particolare attraverso la cooperazione con altri partenariati europei nel contesto di Orizzonte Europa.
Articolo 72
Compiti aggiuntivi dell'impresa comune "Idrogeno pulito"
Oltre a quelli di cui all'articolo 5, l'impresa comune "Idrogeno pulito" svolge anche i seguenti compiti:
(a)valutare e monitorare il progresso tecnologico e gli ostacoli tecnologici, economici e sociali all'ingresso nel mercato;
(b)nonostante le prerogative strategiche della Commissione, sotto la guida e la supervisione strategiche di quest'ultima, contribuire allo sviluppo di regolamenti e norme con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli all'ingresso nel mercato e di sostenere l'intercambiabilità, l'interoperabilità e il commercio nel mercato interno e a livello globale;
(c)sostenere la Commissione nelle sue iniziative internazionali sulla strategia per l'idrogeno, come il partenariato internazionale per l'economia dell'idrogeno (International Partnership on the Hydrogen Economy, IPHE), Mission Innovation e l'iniziativa sull'idrogeno della conferenza ministeriale per l'energia pulita.
Articolo 73
Membri
I membri dell'impresa comune "Idrogeno pulito" sono:
(a)l'Unione, rappresentata dalla Commissione;
(b)Hydrogen Europe AISBL, un'organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga (numero di iscrizione: 890 025 478) con sede permanente a Bruxelles, Belgio (il "gruppo industriale"), previa notifica della sua decisione di aderire incondizionatamente all'impresa comune "Idrogeno pulito" mediante una lettera di impegno;
(c)Hydrogen Europe Research AISBL, un'organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga (numero di iscrizione: 0897 679 372) con sede permanente a Bruxelles, Belgio (il "gruppo di ricerca"), previa notifica della sua decisione di aderire incondizionatamente all'impresa comune "Idrogeno pulito" mediante una lettera di impegno.
Articolo 74
Contributo finanziario dell'Unione
Il contributo finanziario dell'Unione erogato dal programma Orizzonte Europa all'impresa comune "Idrogeno pulito", compresi gli stanziamenti EFTA, destinato a coprire i costi amministrativi e operativi è pari a massimo 1 000 000 000 EUR, di cui 30 193 000 EUR per i costi amministrativi. Il contributo dell'Unione può essere aumentato con contributi di paesi terzi qualora questi ultimi siano disponibili.
Articolo 75
Contributi di membri diversi dall'Unione
1.I membri dell'impresa comune "Idrogeno pulito" diversi dall'Unione effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate un contributo complessivo pari ad almeno 1 000 000 000 EUR, di cui 30 193 000 EUR per i costi amministrativi, nel corso del periodo di cui all'articolo 3.
2.Il contributo di cui al paragrafo 1 del presente articolo consiste in contributi all'impresa comune "Idrogeno pulito" conformemente all'articolo 11, paragrafo 1.
Articolo 76
Portata delle attività aggiuntive
1.Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), tra le attività aggiuntive possono figurare attività direttamente collegate a quelle dell'impresa comune "Idrogeno pulito" e che contribuiscono ai suoi obiettivi, incluse le seguenti:
(a)sperimentazioni pre-commerciali e prove sul campo;
(b)verifica concettuale;
(c)miglioramento delle linee di produzione esistenti per l'ampliamento di scala;
(d)studi di casi su larga scala;
(e)attività di sensibilizzazione sulle tecnologie a idrogeno e sulle misure di sicurezza;
(f)adozione dei risultati dei progetti in prodotti, ulteriore sfruttamento e attività all'interno della catena di ricerca a livelli più elevati di maturità tecnologica o in filoni di attività paralleli.
2.Attività aggiuntive dell'impresa comune "Idrogeno pulito" mirano a garantire sinergie con l'Alleanza europea per l'idrogeno pulito 54 , la sfida di Mission Innovation "Idrogeno rinnovabile e pulito" 55 , il fondo per l'innovazione dell'Unione europea 56 e la piattaforma "H2 Regions S3" 57 .
Articolo 77
Organi dell'impresa comune "Idrogeno pulito"
Gli organi dell'impresa comune "Idrogeno pulito" sono i seguenti:
(a)il consiglio di direzione;
(b)il direttore esecutivo;
(c)il gruppo di rappresentanti degli Stati; e
(d)il gruppo dei portatori di interessi.
Articolo 78
Composizione del consiglio di direzione
Il consiglio di direzione è così composto:
(a)rappresentanti della Commissione a nome dell'Unione;
(b)sei rappresentanti di Hydrogen Europe, in considerazione della rappresentanza geografica, di genere e settoriale;
(c)un rappresentante di Hydrogen Europe Research.
Articolo 79
Funzionamento del consiglio di direzione
1.Oltre alle norme in materia di voto di cui all'articolo 15, paragrafo 2, il gruppo industriale detiene il 43 % dei diritti di voto mentre il gruppo di ricerca detiene il 7 % dei diritti di voto in seno al consiglio di direzione.
2.Il presidente del consiglio di direzione è un rappresentante dei membri privati ed è nominato dal consiglio di direzione.
Articolo 80
Compiti aggiuntivi del consiglio di direzione
Oltre a quelli di cui all'articolo 16, il consiglio di direzione dell'impresa comune "Idrogeno pulito" svolge i seguenti compiti:
(a)promuovere sinergie con le attività e i programmi pertinenti a livello di Unione, nazionale e regionale, in particolare con quelli che sostengono la diffusione di soluzioni di ricerca e innovazione, infrastrutture, istruzione e sviluppo regionale in merito all'uso dell'idrogeno pulito;
(b)a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 16, lettera l), fornire un orientamento strategico per quanto concerne la collaborazione con altri partenariati europei, compresi quelli concernenti trasporti su strada a emissioni zero, trasporti per vie navigabili a emissioni zero, le ferrovie europee, l'aviazione pulita, processi per il pianeta e la produzione pulita di acciaio in conformità con le rispettive agende strategiche di ricerca e innovazione o di un altro documento equivalente;
(c)incoraggiare la diffusione di mercato di tecnologie e soluzioni per il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo.
Articolo 81
Compiti aggiuntivi del direttore esecutivo
Oltre a quelli di cui all'articolo 18, il direttore esecutivo dell'impresa comune "Idrogeno pulito" svolge anche i seguenti compiti:
(a)proporre attività che favoriscono sinergie con attività e programmi pertinenti a livello di Unione, nazionale e regionale;
(b)sostenere e contribuire ad altre iniziative dell'Unione relative all'idrogeno, previa approvazione da parte del consiglio di direzione;
(c)convocare un forum annuale europeo del partenariato per l'idrogeno pulito che, ove possibile, è tenuto congiuntamente e in parallelo con il forum europeo per l'idrogeno dell'Alleanza europea per l'idrogeno pulito.
Articolo 82
Il gruppo dei portatori di interessi
1.Le disposizioni di cui all'articolo 21 si applicano mutatis mutandis al gruppo dei portatori di interessi dell'impresa comune "Idrogeno pulito".
2.Il gruppo dei portatori di interessi è composto da rappresentanti di settori che generano, distribuiscono, stoccano, necessitano di o utilizzano idrogeno pulito in tutta l'Unione, compresi i rappresentanti di altri partenariati europei pertinenti, nonché rappresentanti del partenariato interregionale "European Hydrogen Valleys" (Valli europee dell'idrogeno).
3.Oltre a quelli di cui all'articolo 21, il gruppo dei portatori di interessi svolge anche i seguenti compiti:
(a)fornire contributi in merito alle priorità strategiche e tecnologiche che devono essere affrontate dall'impresa comune "Idrogeno pulito" come stabilito nell'agenda strategica di ricerca e innovazione o in qualsiasi altro documento equivalente e nelle tabelle di marcia tecnologiche dettagliate associate, tenendo in debito conto i progressi e le esigenze nei settori adiacenti;
(b)fornire suggerimenti per consentire lo svolgimento di sinergie concrete tra l'impresa comune "Idrogeno pulito" e i settori adiacenti o qualsiasi settore con cui si ritiene che le sinergie siano considerate apportare valore aggiunto;
(c)fornire contributi al forum annuale europeo sull'idrogeno dell'Alleanza europea per l'idrogeno pulito.
TITOLO IV
IMPRESA COMUNE "FERROVIE EUROPEE"
Articolo 83
Obiettivi aggiuntivi dell'impresa comune "Ferrovie europee"
1.Oltre agli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, l'impresa comune "Ferrovie europee" persegue anche i seguenti obiettivi generali:
(a)contribuire al conseguimento di uno spazio ferroviario europeo unico;
(b)assicurare una rapida transizione verso un sistema ferroviario europeo più attraente, facile da utilizzare, competitivo, conveniente, efficiente e sostenibile, integrato nel sistema di mobilità più ampio;
(c)sostenere lo sviluppo di un settore ferroviario europeo forte e competitivo a livello globale.
2.Oltre agli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'impresa comune "Ferrovie europee" persegue anche i seguenti obiettivi specifici:
(a)mettere a disposizione una rete ferroviaria europea integrata fin dalla progettazione, rimuovendo gli ostacoli all'interoperabilità e fornendo soluzioni per la piena integrazione, affrontando la gestione del traffico, i veicoli, le infrastrutture e i servizi, e fornendo la risposta migliore alle esigenze di passeggeri e imprese, accelerando l'adozione di soluzioni innovative a sostegno dello spazio ferroviario europeo unico, aumentando nel contempo la capacità e l'affidabilità e riducendo i costi del trasporto ferroviario;
(b)mettere a disposizione un sistema ferroviario sostenibile e resiliente: sviluppando un sistema ferroviario silenzioso ed a emissioni zero nonché un'infrastruttura resistente ai cambiamenti climatici, applicando un'economia circolare al settore ferroviario, pilotando l'uso di processi, tecnologie, disegni e materiali innovativi nell'intero ciclo di vita dei sistemi ferroviari e sviluppando altre soluzioni innovative per il trasporto terrestre guidato;
(c)sviluppare attraverso il suo pilastro Sistema un concetto operativo unificato e un'architettura di sistema funzionale per sistemi europei integrati di gestione, comando, controllo e segnalazione del traffico ferroviario, compresi il funzionamento automatico di treni che garantisce che la ricerca e l'innovazione si concentrino su requisiti dei clienti condivisi e definiti di comune accordo e che le esigenze operative siano aperte all'evoluzione;
(d)svolgere attività di ricerca e innovazione legate al trasporto ferroviario di merci e a servizi di trasporto intermodale per offrire un trasporto ferroviario di merci verde e competitivo, completamente integrato nella catena del valore logistico, concentrando l'attenzione sull'automazione e sulla digitalizzazione del trasporto ferroviario di merci;
(e)sviluppare progetti di dimostrazione negli Stati membri interessati, compresi quelli che non dispongono attualmente di un sistema ferroviario istituito all'interno del loro territorio;
(f)contribuire allo sviluppo di un settore ferroviario europeo forte e competitivo a livello globale.
3.Nello svolgere le proprie attività, l'impresa comune "Ferrovie europee" cerca di conseguire un coinvolgimento geograficamente equilibrato di membri e partner nelle sue attività. L'impresa comune costituisce inoltre le connessioni internazionali necessarie in relazione alla ricerca e all'innovazione nel settore delle ferrovie, in linea con le priorità della Commissione.
Articolo 84
Compiti aggiuntivi dell'impresa comune ferroviaria dell'Europa
1.Oltre ai compiti di cui all'articolo 5, l'impresa comune "Ferrovie europee", unitamente alla Commissione, prepara e presenta inoltre per l'adozione da parte del consiglio di direzione il piano generale, sviluppato in consultazione con tutti i portatori di interessi pertinenti nel contesto del sistema ferroviario e del settore ferroviario.
2.La Commissione può avviare la preparazione del piano generale prima dell'istituzione dell'impresa comune "Ferrovie europee", in consultazione con tutti i portatori di interessi pertinenti.
3.Il piano generale costituisce una tabella di marcia comune e lungimirante basata su una vista di sistema. Individua i settori di intervento nell'ambito di applicazione dell'impresa comune "Ferrovie europee". Gli obiettivi stabiliti nel piano generale sono guidati da prestazioni e strutturati intorno ad obiettivi di cui all'articolo 83.
4.Il piano generale è adottato dal consiglio di direzione e approvato dalla Commissione conformemente all'articolo 15, fatta eccezione per la sezione del piano generale relativa al pilastro Sistema che è adottato conformemente all'articolo 91, paragrafo 3. Prima dell'approvazione, la Commissione presenta il piano generale al Consiglio e al Parlamento europeo. Successivamente, qualsiasi modifica è comunicata al Consiglio e al Parlamento europeo.
5.Il piano generale costituisce l'agenda strategica di ricerca e innovazione dell'impresa comune "Ferrovie europee" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12. Fornisce orientamenti per le attività più specifiche dell'impresa comune "Ferrovie europee", in particolare:
(a)nel contesto del suo pilastro Sistema, sviluppare una visione di sistema che riunisca l'industria manifatturiera ferroviaria, la comunità dei gestori ferroviari e gli altri portatori di interessi principali del settore privato e pubblico, compresi gli organismi che rappresentano i clienti, ossia passeggeri e trasporto merci e personale, oltre a soggetti pertinenti al di fuori del settore ferroviario tradizionale. Tale "visione di sistema" comprende:
i.lo sviluppo del concetto operativo e dell'architettura di sistema, compresa la definizione dei servizi, i blocchi funzionali e le interfacce che costituiscono la base delle operazioni del sistema ferroviario;
ii.lo sviluppo di specifiche associate, comprese le interfacce, le specifiche dei requisiti funzionali e le specifiche dei requisiti di sistema da alimentare nelle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) stabilite a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio 58 o nei processi di standardizzazione al fine di conseguire livelli più elevati di digitalizzazione e automazione;
iii.la garanzia che il sistema sia sottoposto a manutenzione, che eventuali errori siano corretti e che il sistema sia in grado di adattarsi nel tempo, così come che le considerazioni derivanti dalle architetture esistenti vengano migrate;
iv.la garanzia che le interfacce necessarie con altre modalità siano valutate e validate, in particolare per i flussi di trasporto merci e passeggeri;
(b)lo svolgimento di attività di ricerca e innovazione necessarie per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune "Ferrovie europee", comprese le attività di ricerca e innovazione a basso livello di maturità tecnologica incentrate sulle ferrovie. A tale proposito, l'impresa comune "Ferrovie europee":
i)definisce e organizza le attività di ricerca, innovazione, dimostrazione, validazione e studio da svolgere sotto la sua autorità, evitando al contempo la frammentazione delle attività;
ii)sfrutta le opportunità di standardizzazione e modularità e facilita le interfacce con altre modalità e altri sistemi;
iii)sviluppa progetti dimostrativi;
iv)sviluppare una stretta cooperazione e assicura il coordinamento con le relative attività di ricerca e innovazione europee, nazionali e internazionali nel settore ferroviario e al di fuori di esso, se necessario, in particolare nel quadro di Orizzonte Europa, consentendo in tal modo all'impresa comune "Ferrovie europee" di svolgere un ruolo importante nella ricerca e nell'innovazione incentrate sulle ferrovie beneficiando anche di progressi scientifici e tecnologici conseguiti in altri settori;
v)attraverso la cooperazione di cui al punto iv), l'impresa comune "Ferrovie europee" garantisce la traduzione della ricerca in sforzi di sviluppo efficaci così come nello sviluppo di innovazioni pionieristiche e, in ultima analisi, nell'innovazione incentrata sul mercato attraverso la dimostrazione e la diffusione.
(c)svolge qualsiasi compito necessario al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 4 e 84.
Articolo 85
Membri
1.I membri dell'impresa comune "Ferrovie europee" sono:
(a)l'Unione, rappresentata dalla Commissione;
(b)i membri fondatori elencati nell'allegato II, previa notifica della loro decisione di aderire incondizionatamente all'impresa comune mediante una lettera di impegno;
(c)i membri associati da selezionare conformemente all'articolo 7. L'elenco dei membri associati è approvato dalla Commissione.
2.In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, durante i primi sei mesi successivi alla costituzione dell'impresa comune "Ferrovie europee", il consiglio di direzione può, selezionare membri associati da un elenco redatto dopo un invito aperto a manifestare interesse pubblicato dalla Commissione prima di tale costituzione.
Articolo 86
Contributo finanziario dell'Unione
Il contributo finanziario dell'Unione erogato dal programma Orizzonte Europa all'impresa comune "Ferrovie europee", compresi gli stanziamenti EFTA, destinato a coprire i costi amministrativi e quelli operativi è pari a massimo 600 000 000 EUR, di cui almeno 50 000 000 EUR per il pilastro Sistema e fino a 24 000 000 EUR per i costi amministrativi. Il contributo dell'Unione può essere aumentato con contributi di paesi terzi qualora questi ultimi siano disponibili.
Articolo 87
Contributi di membri diversi dall'Unione
I membri dell'impresa comune "Ferrovie europee" diversi dall'Unione effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate un contributo complessivo pari ad almeno 600 000 000 EUR, di cui 24 000 000 EUR per i costi amministrativi, nel corso del periodo di cui all'articolo 3.
Articolo 88
Portata delle attività aggiuntive
1.Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), tra le attività aggiuntive possono figurare:
(a)attività di ricerca e innovazione basate su attività finanziate dall'impresa comune "Ferrovie europee" o dall'impresa comune "Shift2Rail";
(b)attività parallele e complementari di ricerca e innovazione finanziate dai membri diversi dall'Unione, aventi un evidente valore aggiunto dell'Unione e che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune "Ferrovie europee";
(c)attività finanziate dai membri diversi dall'Unione nel contesto di progetti finanziati dai programmi nazionali o dai programmi regionali che integrano le attività finanziate dall'impresa comune "Ferrovie europee";
(d)l'adozione dei risultati delle attività finanziate nel contesto dell'impresa comune "Shift2Rail", l'ulteriore sfruttamento, le attività di dimostrazione e la standardizzazione.
2.Per quanto concerne le attività finanziate dai membri diversi dall'Unione nel contesto di progetti finanziati da altri partenariati europei o da altri programmi dell'Unione e altri sforzi di ricerca e innovazione e investimenti in tali settori che presentano un valore aggiunto dell'Unione significativo e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune "Ferrovie europee" e delle sue attività integrative finanziate dalla stessa, il valore di tali attività è riportato, indicando il tipo, il livello e la fonte dei finanziamenti dell'Unione, al fine di evitare una doppia contabilizzazione.
Articolo 89
Organi dell'impresa comune "Ferrovie europee"
1.Gli organi dell'impresa comune "Ferrovie europee" sono:
(a)il consiglio di direzione;
(b)il direttore esecutivo;
(c)il gruppo direttivo del pilastro Sistema;
(d)il gruppo di rappresentanti degli Stati;
(e)il gruppo di diffusione.
2.Inoltre l'impresa comune "Ferrovie europee" può costituire un gruppo direttivo scientifico oppure chiedere consulenza scientifica a esperti accademici indipendenti o ad organi consultivi scientifici condivisi.
Articolo 90
Composizione del consiglio di direzione
Il consiglio di direzione è composto come segue:
(a)due rappresentanti della Commissione, a nome dell'Unione;
(b)un rappresentante di ciascuno dei membri diversi dall'Unione.
Articolo 91
Funzionamento del consiglio di direzione
1.Il consiglio di direzione è presieduto dalla Commissione a nome dell'Unione.
2.Il presidente o il vicepresidente del gruppo di rappresentanti degli Stati è invitato in via permanente a partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore e a prendere parte alle sue deliberazioni, ma non ha diritto di voto. Rappresentanti dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e del Consiglio consultivo europeo per la ricerca ferroviaria sono invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori e a prendere parte alle sue deliberazioni, ma non hanno diritto di voto.
3.In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, per quanto concerne le attività da svolgere nel contesto del pilastro Sistema, una decisione è ritenuta adottata con una maggioranza di almeno il 55 % dei voti, compresi quelli dei rappresentanti assenti.
4.In deroga all'articolo 15, paragrafo 4, il consiglio di direzione si riunisce una volta l'anno in occasione di un'assemblea generale e tutti i partecipanti alle attività di ricerca e innovazione dell'impresa comune "Ferrovie europee" sono invitati a partecipare. Tale assemblea è destinata a stimolare la riflessione sulla direzione generale delle attività dell'impresa comune "Ferrovie europee" tramite lo svolgimento di una discussione aperta e trasparente sui progressi compiuti nell'attuazione del piano generale.
Articolo 92
Compiti aggiuntivi del consiglio di direzione
Oltre a quelli di cui all'articolo 16, il consiglio di direzione dell'impresa comune "Ferrovie europee" svolge altresì i seguenti compiti:
(a)adottare il piano generale ed eventuali proposte di modifica dello stesso;
(b)adottare i programmi di lavoro, compreso il bilancio, del pilastro Sistema e le loro modifiche sulla base di raccomandazioni formulate dal gruppo direttivo del pilastro Sistema e delle proposte del direttore esecutivo.
Articolo 93
Il gruppo direttivo del pilastro Sistema
1.Il gruppo direttivo del pilastro Sistema è composto da rappresentanti della Commissione, rappresentanti del settore ferroviario e della mobilità così come da organizzazioni pertinenti, dal direttore esecutivo dell'impresa comune "Ferrovie europee" e da rappresentanti dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie. La Commissione adotta la decisione finale sulla composizione di tale gruppo. Laddove giustificato, la Commissione può invitare ulteriori esperti e portatori di interessi pertinenti affinché partecipino alle riunioni del gruppo direttivo del pilastro Sistema in veste di osservatori.
2.Il gruppo direttivo del pilastro Sistema è presieduto dalla Commissione.
3.Le raccomandazioni del gruppo direttivo del pilastro Sistema sono adottate per consenso. Laddove non venga raggiunto alcun consenso, il direttore esecutivo dell'impresa comune "Ferrovie europee" prepara una relazione per il consiglio di direzione, delineando i punti di vista comuni e quelli divergenti principali.
4.Il gruppo direttivo del pilastro Sistema adotta il proprio regolamento interno.
5.Il gruppo direttivo del pilastro Sistema è competente per l'erogazione di consulenza al direttore esecutivo e al consiglio di direzione in merito a uno qualsiasi dei seguenti temi:
(a)l'approccio all'armonizzazione operativa e allo sviluppo dell'architettura di sistema, anche sulla parte relativa del piano generale;
(b)il conseguimento dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 83, paragrafo 2, lettera c);
(c)lo svolgimento del compito di cui all'articolo 84, paragrafo 5, lettera a);
(d)il piano di attuazione annuale dettagliato per il pilastro Sistema in linea con i piani di lavoro adottati dal consiglio di direzione in conformità dell'articolo 92, lettera b).
Articolo 94
Il gruppo di diffusione
1.Il gruppo di diffusione è istituito ai sensi dell'articolo 21. Il ruolo del gruppo di diffusione è consigliare il consiglio di direzione in merito alla diffusione di mercato dell'innovazione ferroviaria sviluppata nel contesto dell'impresa comune "Ferrovie europee" nonché sostenere l'attuazione di soluzioni innovative.
2.Il gruppo di diffusione è aperto a tutti i portatori di interessi quali il gruppo direttivo del pilastro Sistema. Il consiglio di direzione seleziona i membri del gruppo di diffusione e ne stabilisce in particolare le dimensioni e la composizione, la durata del mandato e le condizioni di rinnovo dei mandati dei suoi membri. La composizione del gruppo di diffusione garantisce un orientamento tematico adeguato e la rappresentatività. L'elenco dei membri è pubblicato sul sito web dell'impresa comune "Ferrovie europee".
3.Un rappresentante del gruppo di diffusione può essere invitato alle riunioni del consiglio di direzione in veste di osservatore senza diritto di voto.
4.Il gruppo di diffusione fornisce raccomandazioni su questioni concernenti la diffusione di soluzioni innovative nel settore ferroviario su richiesta del consiglio di direzione. Il gruppo di diffusione può inoltre formulare raccomandazioni di propria iniziativa.
Articolo 95
Collaborazione con l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie
L'impresa comune "Ferrovie europee" garantisce una stretta collaborazione con l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, in particolare per quanto concerne l'attuazione del piano generale. Ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio 59 , tale collaborazione è costituita dai seguenti compiti consultivi:
(a)contribuire alle esigenze di ricerca relative alla realizzazione dello spazio ferroviario europeo unico affinché vengano prese in considerazione da parte dell'impresa comune "Ferrovie europee" nel piano generale e nelle sue modifiche, nonché nei programmi di lavoro;
(b)fornire riscontro e consulenza sull'interoperabilità e sulla sicurezza da prendere in considerazione nelle attività di innovazione e ricerca e, più in particolare, nel contesto delle attività di progetto e dei risultati per gli obiettivi individuati all'articolo 84, paragrafo 5, lettera a);
(c)sostenere l'impresa comune "Ferrovie europee" nell'individuazione di esigenze relative a un'eventuale validazione specifica aggiuntiva o a studi specifici aggiuntivi da effettuare, anche attraverso il coinvolgimento delle autorità nazionali di sicurezza;
(d)fornire consulenza per quanto concerne il pilastro Sistema;
(e)assicurare che la diffusione di specifiche comprendenti interfacce, specifiche per i requisiti funzionali e specifiche per i requisiti di sistema prendano in considerazione l'esperienza e il riscontro in merito a norme o specifiche tecniche di interoperabilità.
Articolo 96
Il gruppo di rappresentanti degli Stati
1.Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi rappresentanti presentino una posizione coordinata che rifletta i pareri dei loro Stati membri espresse in seno ai seguenti organi:
(a)il comitato sull'interoperabilità e la sicurezza ferroviarie, istituito dall'articolo 51 della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio;
(b)il comitato del programma nel quadro di Orizzonte Europa – comitato del programma, polo tematico 5;
(c)il comitato per lo spazio ferroviario unico europeo, istituito dall'articolo 62 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2.Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, il gruppo di rappresentanti degli Stati fornisce un parere al consiglio di direzione in merito a temi di ricerca a basso livello di maturità tecnologica da includere nel programma di lavoro.
TITOLO V
IMPRESA COMUNE "GLOBAL HEALTH EDCTP3"
Articolo 97
Obiettivi aggiuntivi dell'impresa comune "Global Health EDCTP3"
1.Oltre agli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, l'impresa comune "Global Health EDCTP3" persegue anche i seguenti obiettivi generali:
(a)ridurre il peso socio-economico delle malattie infettive nell'Africa subsahariana promuovendo lo sviluppo e la diffusione di tecnologie per l'assistenza sanitaria nuove e migliorate;
(b)aumentare la sicurezza sanitaria nell'Africa subsahariana e a livello globale rafforzando le capacità basate sulla ricerca e sull'innovazione per la preparazione e la risposta volte al controllo di malattie infettive.
2.L'impresa comune "Global Health EDCTP3" persegue inoltre i seguenti obiettivi specifici:
(a)compiere progressi nello sviluppo e nell'uso di tecnologie per l'assistenza sanitaria nuove o migliorate per affrontare le malattie infettive sostenendo la conduzione di studi clinici nell'Africa subsahariana;
(b)rafforzare la capacità di ricerca e innovazione e i sistemi nazionali di ricerca nel settore sanitario nell'Africa subsahariana per affrontare le malattie infettive;
(c)facilitare un migliore allineamento degli Stati membri dell'Unione, dei paesi associati e dei paesi subsahariani attorno a un'agenda strategica di ricerca e innovazione comune nel settore della salute globale al fine di aumentare l'efficacia in termini di costi degli investimenti pubblici europei;
(d)rafforzare la capacità nell'Africa subsahariana in termini di preparazione ad affrontare le pandemie attraverso una risposta efficace e rapida della ricerca per lo sviluppo di strumenti diagnostici essenziali, vaccini e terapie per il rilevamento precoce e il controllo di malattie emergenti aventi un potenziale epidemico;
(e)promuovere la creazione produttiva e sostenibile di reti nel settore della ricerca in materia di salute globale sviluppando relazioni nord-sud e sud-sud con molteplici organizzazioni del settore privato e di quello pubblico.
Articolo 98
Compiti aggiuntivi dell'impresa comune "Global Health EDCTP3"
Oltre a quelli di cui all'articolo 5, l'impresa comune "Global Health EDCTP3" svolge anche i seguenti compiti:
(a)promuovere relazioni produttive tra soggetti, gruppi e istituzioni europei ed africani;
(b)aumentare la consapevolezza in merito agli interessi comuni e agli obiettivi condivisi tra istituzioni e gruppi di ricerca al fine di facilitare e rafforzare collaborazioni a livello di istituzioni e di progetti;
(c)contribuire a facilitare l'allineamento delle strategie in materia di salute globale di finanziatori, istituzioni e autorità europei e africani;
(d)attrarre investimenti aggiuntivi coinvolgendo partner dei settori privato, pubblico e delle organizzazioni di beneficenza.
Articolo 99
Membri
I membri dell'impresa comune "Global Health EDCTP3" sono:
(a)l'Unione, rappresentata dalla Commissione;
(b)l'Associazione EDCTP, un'organizzazione senza scopo di lucro di diritto neerlandese, previa notifica della sua decisione di aderire incondizionatamente all'impresa comune "Global Health EDCTP3" mediante una lettera di impegno.
Articolo 100
Contributo finanziario dell'Unione
Il contributo finanziario dell'Unione erogato dal programma Orizzonte Europa all'impresa comune "Global Health EDCTP3", compresi gli stanziamenti EFTA, destinato a coprire i costi amministrativi e quelli operativi è pari a massimo 800 000 000 EUR, di cui 29 878 000 EUR per i costi amministrativi, è costituito dalle seguenti voci:
(a)fino a 400 000 000 EUR a condizione che il contributo dei membri diversi dall'Unione, o delle loro entità costituenti, sia almeno pari a tale importo;
(b)fino a 400 000 000 EUR, a condizione che i contributi dei partner contributori o delle loro entità costituenti siano almeno pari a tale importo.
Il contributo dell'Unione può essere aumentato con contributi di paesi terzi qualora questi ultimi siano disponibili.
Articolo 101
Contributi di membri diversi dall'Unione
1.I membri dell'impresa comune "Global Health EDCTP3" diversi dall'Unione effettuano o predispongono per le loro entità costitutive un contributo complessivo pari ad almeno 439 878 000 EUR, di cui 29 878 000 EUR per i costi amministrativi, nel corso del periodo di cui all'articolo 3.
2.I contributi di cui al paragrafo 1 del presente articolo consistono in contributi all'impresa comune "Global Health EDCTP3" come stabilito all'articolo 11, paragrafo 1.
Articolo 102
Portata delle attività aggiuntive
1.Le attività aggiuntive dell'impresa comune "Global Health EDCTP3" sono sviluppate e attuate in maniera allineata, integrata e coerente dall'Associazione EDCTP e dalle sue entità costituenti e seguono l'agenda strategica di ricerca e innovazione Global Health EDCTP3.
2.Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), tra le attività aggiuntive possono figurare:
(a)attività di entità costituenti dell'Associazione EDCTP allineate con attività analoghe svolte da altre entità costituenti dell'Associazione EDCTP e gestite in modo indipendente in conformità con norme nazionali di finanziamento;
(b)attività attuate da organizzazioni di ricerca governativa dell'Africa subsahariana;
(c)attività che promuovono relazioni per la creazione di reti e lo sviluppo di partenariati con molteplici organizzazioni del settore privato e di quello pubblico;
(d)qualsiasi altra attività necessaria per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune "Global Health EDCTP3".
Articolo 103
Organi dell'impresa comune "Global Health EDCTP3"
3.Gli organi dell'impresa comune "Global Health EDCTP3" sono:
(a)il consiglio di direzione;
(b)il direttore esecutivo;
(c)il comitato scientifico;
(d)il gruppo dei portatori di interessi.
Articolo 104
Composizione del consiglio di direzione
Il consiglio di direzione è così composto:
(a)sei rappresentanti della Commissione a nome dell'Unione;
(b)sei rappresentanti dell'Associazione EDCTP.
Articolo 105
Funzionamento del consiglio di direzione
I membri dell'Associazione EDCTP detengono collettivamente diritti di voto corrispondenti al 50 %.
Articolo 106
Il comitato scientifico
1.A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), il comitato scientifico è l'organo consultivo scientifico dell'impresa comune "Global Health EDCTP3".
2.Oltre a quelli di cui all'articolo 19, il comitato scientifico svolge anche i seguenti compiti:
(a)fornire assistenza alla progettazione della pianificazione strategica e scientifica delle attività dell'impresa comune "Global Health EDCTP3";
(b)fornire consulenza sulle strategie per promuovere sinergie e partenariati con tutti i portatori di interessi;
(c)contribuire alla preparazione di documenti strategici e scientifici pertinenti per l'impresa comune "Global Health EDCTP3", secondo quanto necessario;
(d)fornire consulenza strategica e scientifica all'impresa comune "Global Health EDCTP3" e garantire la riuscita del completamento dei progetti in corso;
(e)individuare le esigenze e le priorità strategiche per accelerare lo sviluppo di interventi clinici nuovi o migliorati, compresa la formazione richiesta, la creazione di reti e lo sviluppo di capacità da intraprendere per il conseguimento di tali obiettivi;
(f)riesaminare il contesto delle malattie legate alla povertà e trascurate al fine di individuare il ruolo dell'impresa comune "Global Health EDCTP3" nel partenariato con altri portatori di interessi con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo o il miglioramento degli interventi contro tali malattie;
(g)valutare lo stato dei percorsi di sviluppo di prodotti globali e le opportunità di percorso critiche per lo sviluppo di prodotti futuri;
(h)fornire consulenza sul riesame di eventuali inviti a presentare proposte e altri programmi;
(i)fornire sostegno e contributi sul quadro di monitoraggio e valutazione dell'impresa comune "Global Health EDCTP3", nonché nel monitoraggio di risultati scientifici e impatti strategici delle sovvenzioni finanziate dall'impresa comune "Global Health EDCTP3";
(j)fornire consulenza e assistenza nonché partecipare ai gruppi di lavoro dell'impresa comune "Global Health EDCTP3", alle riunioni dei portatori di interessi, al forum EDCTP e ad altri eventi pertinenti.
3.Il presidente prepara una relazione annuale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'anno precedente dal comitato scientifico e la sottopone per approvazione al consiglio di direzione.
Articolo 107
Il gruppo dei portatori di interessi
Oltre a quelli di cui all'articolo 21, il gruppo dei portatori di interessi svolge anche i seguenti compiti:
(a)fornire contributi in merito alle priorità strategiche, scientifiche e tecnologiche che devono essere affrontate dall'impresa comune "Global Health EDCTP3" come stabilito nell'agenda strategica di ricerca e innovazione o in qualsiasi altro documento equivalente, tenendo conto dei progressi e delle esigenze in termini di salute globale e nei settori adiacenti;
(b)fornire suggerimenti per consentire la realizzazione di sinergie concrete tra l'impresa comune "Global Health EDCTP3" e i settori adiacenti o qualsiasi settore con il quale si ritiene che eventuali sinergie apportino un valore aggiunto;
(c)fornire contributi al forum EDCTP.
Articolo 108
Ammissibilità ai finanziamenti
1.Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1 e in deroga all'[articolo 19, paragrafo 1] del regolamento Orizzonte Europa, i finanziamenti erogati dall'impresa comune "Global Health EDCTP3" sono limitati ai soggetti giuridici ammissibili a beneficiare di finanziamenti nel quadro del programma Orizzonte Europa e stabiliti negli Stati costituenti dell'Associazione EDCTP. In via eccezionale e ove previsto nel programma di lavoro, i soggetti stabiliti in altri Stati possono essere ammissibili a beneficiare di finanziamenti erogati dall'impresa comune "Global Health EDCTP3" in relazione ad inviti su temi specifici o in caso di inviti destinati ad affrontare un'emergenza di sanità pubblica.
2.L'Unione si sforza di concludere accordi con paesi terzi che consentano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Prima della conclusione di tali accordi e al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, nei casi in cui soggetti stabiliti in un paese terzo che non dispone di tale accordo partecipano ai finanziamenti in un'azione indiretta, il coordinatore finanziario dell'azione indiretta è stabilito in uno Stato membro o nel paese associato, l'ammontare del prefinanziamento è adeguatamente adattato e le disposizioni in materia di responsabilità della convenzione tengono in debito conto i rischi finanziari.
Articolo 109
Partecipanti individuati
La partecipazione di entità individuate dall'impresa comune "Global Health EDCTP3" può costituire un criterio di ammissibilità nell'invito a presentare proposte. Il programma di lavoro specifica debitamente tale aspetto e può altresì prevedere che tali partecipanti individuati non possano essere ammissibili a beneficiare di finanziamenti erogati dall'impresa comune "Global Health EDCTP3" nel quadro delle azioni indirette selezionate.
Articolo 110
Principi etici
Gli studi clinici e la ricerca di attuazione condotti nel quadro dell'impresa comune "Global Health EDCTP3" sono attuati in conformità con i principi etici fondamentali, le norme di regolamentazione internazionali e le buone pratiche partecipative riconosciute.
Articolo 111
Collaborazione con l'Agenzia europea per i medicinali e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
L'impresa comune "Global Health EDCTP3" garantisce una stretta collaborazione con l'Agenzia europea per i medicinali e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.
Articolo 112
Accesso a prezzi accessibili
I partecipanti alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune "Global Health EDCTP3" garantiscono che i prodotti e i servizi sviluppati basati in toto o in parte sui risultati di tali azioni indirette siano disponibili e accessibili al pubblico a condizioni eque e ragionevoli. A tal fine, se del caso, il programma di lavoro specifica obblighi ulteriori di sfruttamento applicabili ad azioni indirette specifiche.
TITOLO VI
IMPRESA COMUNE "INIZIATIVA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE DELLA SALUTE"
Articolo 113
Obiettivi aggiuntivi dell'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute"
1.Oltre agli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, l'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" persegue anche i seguenti obiettivi generali da conseguire entro il 2030:
(a)contribuire alla creazione di un ecosistema di ricerca e innovazione nel settore della salute a livello di Unione che faciliti la traduzione di conoscenze scientifiche in innovazioni, in particolare avviando almeno 30 progetti intersettoriali di grandi dimensioni, incentrati su innovazioni nel settore della salute;
(b)promuovere lo sviluppo di innovazioni sicure, efficaci, incentrate sulle persone ed efficaci in termini di costi che rispondano alle esigenze strategiche non soddisfatte concernenti l'assistenza sanitaria, mostrando, in almeno cinque esempi, la fattibilità dell'integrazione di prodotti o servizi di assistenza sanitaria, con un'idoneità dimostrata per l'adesione da parte dei sistemi di assistenza sanitaria. I progetti correlati dovrebbero affrontare la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e/o la gestione di malattie che incidono sulla popolazione dell'Unione, nonché contribuire al piano europeo di lotta contro il cancro;
(c)guidare l'innovazione intersettoriale nel settore della salute per un settore sanitario europeo competitivo a livello globale e contribuire al conseguimento degli obiettivi della nuova strategia industriale per l'Europa e della strategia farmaceutica per l'Europa.
2.L'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" persegue inoltre i seguenti obiettivi specifici:
(a)contribuire a una migliore comprensione dei determinanti nei settori delle malattie prioritarie e della salute;
(b)integrare gli sforzi frammentati di ricerca e innovazione nel settore della salute in maniera da riunire settori dell'industria sanitaria e altri portatori di interessi, concentrandosi sulle esigenze non soddisfatte dell'assistenza sanitaria, in modo da consentire lo sviluppo di strumenti, dati, piattaforme, tecnologie e processi per una migliore previsione, prevenzione, intercettazione, diagnosi, trattamento e gestione di malattie, soddisfacendo le esigenze degli utenti finali;
(c)dimostrare la fattibilità di soluzioni di assistenza sanitaria incentrate sulle persone e integrate;
(d)sfruttare il pieno potenziale della digitalizzazione e dello scambio di dati nell'assistenza sanitaria;
(e)consentire lo sviluppo di metodologie e modelli nuovi e migliorati per una valutazione completa del valore aggiunto di soluzioni innovative e integrate in materia di assistenza sanitaria.
Articolo 114
Compiti aggiuntivi dell'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute"
Oltre a quelli di cui all'articolo 5, l'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" svolge anche i seguenti compiti:
(a)promuovere una cooperazione chiusa e a lungo termine tra l'Unione, altri membri, partner contributori e altri portatori di interessi coinvolti nell'assistenza sanitaria quali altri settori pertinenti, autorità sanitarie (quali gli organismi di regolamentazione, gli organismi di valutazione delle tecnologie di assistenza sanitaria e i pagatori), organizzazioni di pazienti, operatori sanitari e i fornitori di assistenza sanitaria, nonché il mondo accademico;
(b)sostenere in modo efficace la ricerca e l'innovazione precompetitive nel settore della salute, in particolare azioni che riuniscono soggetti afferenti a molteplici settori dell'industria dell'assistenza sanitaria affinché lavorino congiuntamente in merito a settori che presentano esigenze non soddisfatte dell'assistenza sanitaria;
(c)assicurarsi che tutti i portatori di interessi abbiano la possibilità di proporre settori per inviti futuri a presentare proposte;
(d)riesaminare periodicamente l'agenda strategica di ricerca e innovazione dell'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" alla luce degli sviluppi scientifici che si verificano nel corso della sua attuazione e delle esigenze emergenti in materia di assistenza sanitaria, nonché apportare eventuali modifiche necessarie a tale agenda;
(e)pubblicare informazioni sui progetti, tra cui i nominativi dei partecipanti e l'importo del contributo finanziario dell'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" e i contributi in natura soggetti a impegno per ciascun partecipante;
(f)organizzare attività regolari di comunicazione, tra le quali almeno un incontro annuale con gruppi di interesse e con i suoi portatori di interessi al fine di garantire apertura e trasparenza delle attività di ricerca e innovazione dell'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute";
(g)svolgere qualsiasi altro compito necessario al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 113.
Articolo 115
Membri
I membri dell'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" sono:
(a)l'Unione, rappresentata dalla Commissione;
(b)il comitato di coordinamento europeo dell'industria informatica radiologica, elettromedicale e sanitaria (European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and healthcare IT Industry, COCIR), la Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche, EuropaBio, MedTech Europe e VaccinesEurope, previa notifica delle loro rispettive decisioni di aderire incondizionatamente all'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" mediante una lettera di impegno;
(c)i membri associati da selezionare conformemente all'articolo 7.
Articolo 116
Contributo finanziario dell'Unione
Il contributo finanziario dell'Unione erogato dal programma Orizzonte Europa all'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute", compresi gli stanziamenti EFTA, destinato a coprire i costi amministrativi e quelli operativi è pari a massimo 1 200 000 000 EUR, di cui 30 212 000 EUR per i costi amministrativi, è costituito dalle seguenti voci:
(a)fino a 1 000 000 000 EUR a condizione che tale importo corrisponda a un pari importo per il contributo dei membri diversi dall'Unione, o alle loro entità costitutive o affiliate;
(b)fino a 200 000 000 EUR a condizione che tale importo corrisponda ai contributi aggiuntivi dei partner contributori o delle loro entità costitutive o affiliate.
Il contributo dell'Unione può essere aumentato con contributi di paesi terzi qualora questi ultimi siano disponibili.
Articolo 117
Contributi di membri diversi dall'Unione
1.I membri dell'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" diversi dall'Unione effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate un contributo complessivo pari ad almeno 1 000 000 000 EUR, di cui 30 212 000 EUR per i costi amministrativi, nel corso del periodo di cui all'articolo 3.
2.I contributi di cui al paragrafo 1 consistono in contributi all'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" conformemente all'articolo 11, paragrafo 1.
3.I contributi in natura ad attività aggiuntive non costituiscono più del 50 % dei contributi in natura dei membri diversi dall'Unione, a livello del programma Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute.
4.I costi relativi ai contributi forniti da partecipanti alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" ammontano ad almeno il 45 % dei costi ammissibili dell'azione indiretta e dei relativi costi di attività aggiuntive. Ove giustificato, il programma di lavoro può consentire eccezionalmente una proporzione minore di contributi a livello di un'azione indiretta individuale e delle sue attività aggiuntive correlate.
5.I costi sostenuti nel contesto di azioni indirette in paesi terzi diversi dai paesi associati a Orizzonte Europa sono giustificati e pertinenti per gli obiettivi di cui all'articolo 113. Tali costi non superano il 20 % dei contributi in natura ai costi operativi erogati dai membri diversi dall'Unione e dai partner contributori a livello del programma Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute. Costi superiori al 20 % rispetto ai contributi in natura per i costi operativi a livello di programma Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute non sono considerati come contributi in natura ai costi operativi.
6.I programmi di lavoro dell'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" possono prevedere limiti specifici per i contributi in natura ai costi operativi sostenuti in paesi terzi diversi dai paesi associati ad Orizzonte Europa a livello di azioni indirette. Le decisioni relative a tali limiti specifici tengono conto in particolare gli obiettivi e l'impatto richiesto dalle azioni interessate e non determinano un superamento del massimale di cui al paragrafo 5 a livello di programma Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute.
Articolo 118
Condizioni relative ad attività aggiuntive
1.Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), le attività aggiuntive sono svolte nell'Unione o nei paesi associati ad Orizzonte Europa e possono comprendere:
(a)attività che contribuiscono al conseguimento di obiettivi di azioni finanziate dall'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute";
(b)attività che contribuiscono alla diffusione, alla sostenibilità o allo sfruttamento dei risultati delle azioni finanziate dall'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute".
2.Se pertinenti, le proposte di progetto comprendono un piano per le loro relative attività aggiuntive. I costi associati a tali attività aggiuntive specifiche del progetto devono essere sostenuti tra la data di presentazione della proposta e fino a due anni dopo la data di fine dell'azione indiretta.
3.Affinché i costi siano considerati come contributi in natura di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), le attività aggiuntive sottostanti sono effettuate nell'Unione europea o nei paesi associati a Orizzonte Europa.
Articolo 119
Organi dell'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute"
Gli organi dell'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" sono:
(a)il consiglio di direzione;
(b)il direttore esecutivo;
(c)il panel sull'innovazione;
(d)il gruppo di rappresentanti degli Stati.
Articolo 120
Composizione del consiglio di direzione
Il consiglio di direzione è così composto:
(a)cinque rappresentanti della Commissione, a nome dell'Unione;
(b)un rappresentante per ciascun membro diverso dall'Unione.
Articolo 121
Funzionamento del consiglio di direzione
I membri diversi dall'Unione detengono collettivamente diritti di voto corrispondenti al 50 %.
Articolo 122
Il panel sull'innovazione
1.Il panel sull'innovazione fornisce consulenza al consiglio di direzione su questioni relative alle attività di ricerca e innovazione dell'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" in applicazione dell'articolo 19.
2.Il panel sull'innovazione è composto dai seguenti membri permanenti:
(a)quattro rappresentanti della Commissione a nome dell'Unione;
(b)quattro rappresentanti dei membri diversi dall'Unione;
(c)due rappresentanti del gruppo di rappresentanti degli Stati;
(d)due rappresentanti della comunità scientifica, nominati dal consiglio di direzione a seguito di un processo aperto di selezione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 4;
(e)fino a sei membri permanenti, nominati dal consiglio di direzione a seguito di un processo aperto di selezione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 4, garantendo in particolare una rappresentazione adeguata dei portatori di interessi coinvolti nell'assistenza sanitaria, che rappresenti in particolare il settore pubblico, i pazienti e gli utenti finali in generale;
(f)il direttore esecutivo e un rappresentante aggiuntivo dell'ufficio di programma.
3.I membri del panel che rappresentano i membri dell'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" possono nominare membri ad hoc, se del caso, per discutere temi specifici. Possono nominare congiuntamente un massimo di sei membri ad hoc per ciascuna riunione.
Tali membri ad hoc sono nominati sulla base delle loro competenze scientifiche o tecniche in merito ai temi da discutere in determinate riunioni o tenendo conto della necessità di creare sinergie con altri programmi di ricerca.
I membri del panel che rappresentano i membri dell'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" possono nominare membri ad hoc consensualmente per un periodo fisso. Comunicano le loro decisioni all'ufficio di programma e agli altri membri permanenti del panel.
4.Fermi restando i compiti del gruppo di rappresentanti degli Stati di cui all'articolo 20, paragrafo 7, il panel sull'innovazione fornisce consulenza al consiglio di direzione, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa, in merito a questioni scientifiche e tecnologiche relative agli obiettivi dell'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute", in particolare in merito a:
(a)priorità scientifiche;
(b)il progetto di programma di lavoro, compreso il contenuto degli inviti a presentare proposte;
(c)la pianificazione di attività aggiuntive di membri diversi dall'Unione di cui all'articolo 118;
(d)la costituzione di gruppi consultivi incentrati su priorità scientifiche specifiche;
(e)la creazione di sinergie con altre attività di Orizzonte Europa, compresi altri partenariati europei, nonché altri programmi di finanziamento dell'Unione e programmi di finanziamento nazionali.
5.Il panel sull'innovazione è presieduto dal direttore esecutivo. In casi debitamente giustificati, il direttore esecutivo può nominare un funzionario di grado elevato dell'ufficio di programma dell'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" affinché presieda il panel sull'innovazione in sua vece.
6.Nel contesto della relazione di cui all'articolo 19, paragrafo 8, i membri del panel che rappresentano i membri dell'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" adottano mozioni relative a questioni di cui al paragrafo 4 per consenso in seguito a discussioni con tutti i membri del panel presenti alla riunione. In assenza di consenso, il presidente riferisce la situazione al consiglio di direzione. Ciascun membro del panel può esprimere un parere dissenziente nella relazione.
7.Il panel sull'innovazione tiene riunioni ordinarie almeno due volte l'anno. Esso può tenere riunioni straordinarie su richiesta di suoi membri che rappresentano la Commissione o di una maggioranza dei suoi membri che rappresentano membri diversi dall'Unione.
8.I membri del panel sull'innovazione si scambiano tutte le informazioni pertinenti e discutono le loro idee prima delle riunioni in qualsiasi forma adeguata. Coordinano le loro attività con quelle di qualsiasi altro gruppo consultivo, se del caso.
Articolo 123
Condizioni applicabili alle azioni indirette
1.Ai fini del presente regolamento, un'esigenza di sanità pubblica non soddisfatta è definita come un'esigenza attualmente non affrontata dai sistemi di assistenza sanitaria per motivi di disponibilità o accessibilità, ad esempio qualora non vi siano metodi soddisfacenti di diagnosi, prevenzione o trattamento per una determinata condizione di salute o se l'accesso da parte delle persone all'assistenza sanitaria è limitata a causa del costo, della distanza dalle strutture sanitarie o dai tempi di attesa. Il concetto di assistenza incentrata sulle persone fa riferimento a un approccio all'assistenza che adotta consapevolmente la prospettiva delle singole persone, dei prestatori di assistenza, delle famiglie e della comunità e considera tali soggetti partecipanti nonché beneficiari di sistemi di assistenza sanitaria organizzati attorno alle loro esigenze e preferenze piuttosto che alle singole malattie.
2.Le azioni indirette finanziate dall'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" possono comprendere studi clinici laddove il settore individuato o l'uso previsto rappresenti un'esigenza di sanità pubblica non soddisfatta, incidendo o minacciando di incidere significativamente sulla popolazione dell'Unione.
3.I partecipanti alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" garantiscono che i prodotti e i servizi sviluppati basati in toto o in parte sui risultati di tali azioni indirette siano disponibili e accessibili al pubblico a condizioni eque e ragionevoli. A tal fine, se del caso, il programma di lavoro specifica obblighi ulteriori di sfruttamento applicabili ad azioni indirette specifiche.
4.Laddove previsto dal programma di lavoro, i soggetti giuridici individuati dall'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" possono essere tenuti a partecipare ad azioni indirette specifiche. Tali soggetti non sono ammissibili a beneficiare di finanziamenti erogati dall'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute".
5.Eventuali soggetti giuridici che partecipano ad azioni indirette specifiche con i soggetti giuridici individuati di cui al paragrafo 4 non sono ammissibili a beneficiare di finanziamenti laddove:
(a)siano soggetti giuridici a scopo di lucro con un fatturato annuo di 500 milioni di EUR o superiore;
(b)siano soggetti al controllo diretto o indiretto di un soggetto giuridico di cui al punto a) oppure siano soggetti al controllo diretto o indiretto di un soggetto giuridico di cui al punto a);
(c)controllino direttamente o indirettamente un soggetto giuridico di cui al punto a).
TITOLO VII
IMPRESA COMUNE "TECNOLOGIE DIGITALI FONDAMENTALI"
Articolo 124
Obiettivi aggiuntivi dell'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali"
1.Oltre agli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, l'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" persegue anche i seguenti obiettivi generali:
(a)rafforzare l'autonomia tecnologica aperta dell'Unione in componenti e sistemi elettronici per sostenere le esigenze future delle industrie verticali e dell'economia in generale. L'obiettivo generale è contribuire a raddoppiare il valore della progettazione e produzione di componenti e sistemi elettronici in Europa entro il 2030, in linea con il peso dell'Unione in termini di prodotti e servizi;
(b)stabilire l'eccellenza scientifica e la leadership nell'innovazione dell'Unione in relazione a tecnologie emergenti per componenti e sistemi con il coinvolgimento attivo delle PMI. Le PMI dovrebbero rappresentare almeno un terzo del numero totale di partecipanti ad azioni indirette e almeno il 20 % del finanziamento pubblico dovrebbe essere destinato a loro favore;
(c)garantire che le tecnologie per componenti e sistemi affrontino le sfide sociali e ambientali dell'Europa. L'obiettivo è conseguire un allineamento con la politica dell'Unione in materia di efficienza energetica e contribuire alla riduzione del consumo di energia del 32,5 % nel 2030.
2.Oltre agli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" persegue anche i seguenti obiettivi specifici:
(a)stabilire capacità di progettazione e produzione in Europa per settori strategici di applicazione;
(b)avviare un portafoglio equilibrato di progetti di grandi e piccole dimensioni a sostegno di un trasferimento rapido delle tecnologie dalla ricerca all'ambiente industriale;
(c)costruire un ecosistema dinamico a livello di Unione basato su catene di valore digitali con accesso semplificato per i nuovi arrivati;
(d)potenziare le tecnologie di componenti che garantiscono sicurezza, fiducia ed efficienza energetica per le infrastrutture e i settori critici in Europa;
(e)promuovere la mobilitazione di risorse nazionali e garantire un allineamento coerente dei programmi di ricerca e innovazione a livello di Unione e nazionale nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici;
(f)stabilire coerenza tra l'agenda strategica di ricerca e innovazione e le politiche dell'Unione affinché le tecnologie di componenti e sistemi elettronici contribuiscano in maniera efficiente.
Articolo 125
Compiti aggiuntivi dell'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali"
Oltre ai compiti di cui all'articolo 5, l'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" monitora anche l'attuazione delle azioni indirette e gestisce convenzioni di sovvenzione e decisioni del consiglio di direzione e del comitato delle autorità pubbliche.
Articolo 126
Membri
1.I membri dell'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" sono:
(a)le autorità pubbliche, ossia:
i) l'Unione, rappresentata dalla Commissione;
ii) i seguenti Stati partecipanti:
- […];
- […].
(b)i membri privati costituiti dalle seguenti associazioni di categoria e loro entità costitutive: l'associazione AENEAS di diritto francese, con sede legale a Parigi, Francia; l'associazione di categoria ARTEMIS (ARTEMISIA) di diritto neerlandese con sede legale a Eindhoven, Paesi Bassi; l'associazione EPoSS e.V. di diritto tedesco con sede legale a Berlino, Germania.
2.Ogni Stato partecipante nomina i suoi rappresentanti negli organi dell'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" e designa la o le entità nazionali incaricate di adempiere i suoi obblighi in relazione alle attività di tale impresa comune.
Articolo 127
Contributo finanziario dell'Unione
Il contributo finanziario dell'Unione erogato dal programma Orizzonte Europa all'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali", compresi gli stanziamenti EFTA, destinato a coprire i costi amministrativi e quelli operativi è pari a massimo 1 800 000 000 EUR, di cui 22 090 000 EUR per i costi amministrativi. Il contributo dell'Unione può essere aumentato con contributi di paesi terzi qualora questi ultimi siano disponibili.
Articolo 128
Contributi di membri diversi dall'Unione
1.Nel corso del periodo di cui all'articolo 3, gli Stati partecipanti dell'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" effettuano un contributo complessivo pari ad almeno il medesimo importo del contributo dell'Unione ai costi operativi di cui all'articolo 127.
2.Nel corso del periodo di cui all'articolo 3, i membri privati dell'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate contributi pari ad almeno 2 511 164 000 EUR a tale impresa.
3.In linea con l'articolo 26, paragrafo 4, i membri privati effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate contributi finanziari pari ad almeno 22 090 000 EUR per i costi amministrativi dell'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali".
4.I contributi di cui al paragrafo 1 consistono nei contributi di cui all'articolo 11, paragrafo 4. I contributi di cui al paragrafo 2 consistono nei contributi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, compresi almeno 2 489 074 000 EUR di contributi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a). I contributi di cui al paragrafo 3 consistono nei contributi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c).
Articolo 129
Contributi degli Stati partecipanti
1.Ogni Stato partecipante affida all'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" l'attuazione dei suoi contributi ai partecipanti ad azioni indirette stabilite in tale Stato partecipante attraverso le convenzioni di sovvenzione concluse dall'impresa comune. Essi affidano inoltre all'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" il pagamento dei loro contributi ai partecipanti e precisano gli importi dedicati ad azioni indirette.
2.I beneficiari delle azioni indirette dell'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" firmano una convenzione di sovvenzione unica con l'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali". Le norme dettagliate della convenzione di sovvenzione, compreso il rispettivo quadro per i diritti di proprietà intellettuale, devono rispettare le norme di Orizzonte Europa.
3.Gli Stati partecipanti si impegnano al pagamento dell'importo totale dei loro contributi mediante accordi giuridicamente vincolanti tra le entità designate da ciascuno degli Stati partecipanti a tale scopo e l'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali". Tali accordi sono conclusi prima dell'adozione del programma di lavoro.
4.Il consiglio di direzione tiene debito conto degli accordi di cui al paragrafo 3 nell'adozione delle stime di spesa delle relative attività di ricerca e innovazione al fine di garantire il principio di equilibrio di bilancio dell'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali".
5.Il direttore esecutivo presenta al consiglio di direzione gli accordi di cui al paragrafo 3, a sostegno delle stime di spesa delle relative attività di ricerca e innovazione.
6.Altri accordi per la cooperazione tra gli Stati partecipanti e l'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" e per gli impegni relativi ai contributi di cui al paragrafo 1 sono stabiliti mediante accordi da concludere tra le entità designate da ciascuno degli Stati partecipanti a tale scopo e l'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali".
Articolo 130
Portata delle attività aggiuntive
1.Il consiglio di direzione dell'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" può approvare, se necessario, il piano di attività aggiuntive di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), su proposta del comitato dei membri privati, tenendo conto del parere del comitato delle autorità pubbliche.
2.Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), tra le attività aggiuntive possono figurare:
(a)investimenti privati destinati a industrializzare i risultati dei progetti dell'imprese comuni "Tecnologie digitali fondamentali" ed "ECSEL";
(b)progetti pilota, dimostratori, applicazioni, diffusioni, industrializzazione, comprese le pertinenti spese in conto capitale;
(c)attività di ricerca e sviluppo correlate non finanziate con fondi pubblici;
(d)attività finanziate da prestiti della Banca europea per gli investimenti e non finanziate da una sovvenzione dell'Unione;
(e)attività destinate a sviluppare l'ecosistema sostenendo la cooperazione di utenti e fornitori di tecnologia.
Articolo 131
Organi dell'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali"
Gli organi dell'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" sono:
(c)il consiglio di direzione;
(d)il direttore esecutivo;
(e)il comitato delle autorità pubbliche;
(f)il comitato dei membri privati.
Articolo 132
Composizione del consiglio di direzione
Ogni membro dell'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" nomina i suoi rappresentanti e un capo delegazione che è il detentore dei voti del membro che rappresenta in seno al consiglio di direzione.
Articolo 133
Funzionamento del consiglio di direzione
1.I diritti di voto in seno al consiglio di direzione sono ripartiti come segue:
(a)un terzo alla Commissione;
(b)un terzo ai membri privati collettivamente; e
(c)un terzo agli Stati partecipanti collettivamente.
2.Per i primi due esercizi finanziari successivi alla costituzione dell'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" i diritti di voto degli Stati partecipanti sono ripartiti come segue:
(a)uno per cento a ciascuno Stato partecipante;
(b)la percentuale rimanente distribuita annualmente tra gli Stati partecipanti in maniera proporzionale ai loro contributi finanziari effettivi all'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" e/o alla sua iniziativa precedente nei due anni precedenti.
3.Negli esercizi finanziari successivi, la ripartizione dei diritti di voto degli Stati partecipanti è stabilita annualmente in proporzione ai fondi che hanno effettivamente impegnato per azioni indirette nel corso dei due esercizi finanziari precedenti.
4.I diritti di voto dei membri privati sono ripartiti in parti uguali tra le associazioni industriali, salvo diversa decisione del comitato dei membri privati.
5.I diritti di voto per qualsiasi nuovo membro dell'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" che non sia uno Stato membro o un paese associato sono determinati dal consiglio di direzione prima dell'adesione di tale membro a detta impresa comune.
6.Il quorum del consiglio di direzione è costituito dalla Commissione, dai membri privati e da almeno tre capi delegazione degli Stati partecipanti all'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali".
Articolo 134
Compiti aggiuntivi del consiglio di direzione
1.L'articolo 16, paragrafo 2, lettera s), non si applica al consiglio di direzione dell'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali".
2.Laddove la Commissione lo richieda, l'ammissibilità a partecipare ad azioni specifiche è limitata conformemente alle disposizioni dell'atto di base settoriale applicabile al contributo dell'Unione in questione.
Articolo 135
Composizione del comitato delle autorità pubbliche
Il comitato delle autorità pubbliche è composto di rappresentanti delle autorità pubbliche dell'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali".
Ciascuna autorità pubblica nomina i suoi rappresentanti e un capo delegazione che è il detentore dei voti in seno al comitato delle autorità pubbliche.
Articolo 136
Funzionamento del comitato delle autorità pubbliche
1.I voti in seno al comitato delle autorità pubbliche sono attribuiti annualmente alle autorità pubbliche proporzionalmente al loro contributo finanziario alle attività dell'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" per l'anno considerato, ai sensi dell'articolo 129, e con un limite massimo per ogni membro pari al 50 % del numero totale di voti disponibili nel comitato delle autorità pubbliche.
2.Se meno di tre Stati partecipanti hanno comunicato al direttore esecutivo il loro contributo finanziario ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 3, la Commissione detiene il 50 % dei voti, mentre il rimanente 50 % è ripartito in parti uguali tra gli Stati partecipanti fino a quando più di tre Stati partecipanti all'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" comunicano il loro contributo.
3.Le autorità pubbliche fanno tutto il possibile per raggiungere un consenso. Se non è possibile raggiungerlo, il comitato delle autorità pubbliche delibera a maggioranza di almeno il 75 % dei voti, compresi i voti degli Stati partecipanti che non sono presenti.
4.Il comitato delle autorità pubbliche elegge il proprio presidente tra i propri membri per un mandato di almeno due anni.
5.Il presidente può invitare altre persone ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori, in particolare rappresentanti di autorità regionali all'interno dell'Unione, rappresentanti di associazioni di PMI e rappresentanti di altri organi dell'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali".
6.Il comitato delle autorità pubbliche tiene riunioni ordinarie almeno due volte l'anno. Può tenere riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o della maggioranza dei rappresentanti degli Stati partecipanti oppure a richiesta del presidente. Le riunioni del comitato delle autorità pubbliche sono indette dal presidente e si tengono abitualmente presso la sede dell'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali".
7.Il quorum del comitato delle autorità pubbliche è costituito dalla Commissione e da almeno tre capi delegazione degli Stati partecipanti.
8.Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato delle autorità pubbliche, salvo decisione diversa da parte di quest'ultimo comitato, ma non ha diritto di voto.
9.Su invito del comitato delle autorità pubbliche qualsiasi Stato membro o paese associato che non sia membro dell'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" può partecipare alle riunioni del comitato delle autorità pubbliche in veste di osservatore. Gli osservatori ricevono tutta la documentazione pertinente e possono esprimere pareri sulle deliberazioni del comitato delle autorità pubbliche. Tutti gli osservatori saranno vincolati dalle norme in materia di riservatezza cui sono soggetti i membri del comitato delle autorità pubbliche.
10.Il comitato delle autorità pubbliche può costituire, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da una o più autorità pubbliche.
11.Il comitato delle autorità pubbliche adotta il proprio regolamento interno.
12.L'articolo 11, paragrafo 7 e l'articolo 26, paragrafo 6, si applicano mutatis mutandis al comitato delle autorità pubbliche.
Articolo 137
Compiti del comitato delle autorità pubbliche
Il comitato delle autorità pubbliche:
(a)contribuisce alla stesura dell'agenda strategica di ricerca e innovazione;
(b)fornisce contributi al progetto di programma di lavoro, in particolare agli inviti a presentare proposte, comprese le norme di valutazione, selezione e monitoraggio delle azioni indirette;
(c)approva la pubblicazione degli inviti a presentare proposte conformemente al programma di lavoro;
(d)decide l'assegnazione di finanziamenti pubblici alle proposte selezionate sulla base della graduatoria predisposta dal comitato di valutazione, fino al limite dei bilanci disponibili. Per le proposte di merito equivalente, tale assegnazione può prendere in considerazione il contributo delle proposte al conseguimento di obiettivi strategici specifici, comprese sinergie con priorità nazionali. La decisione è vincolante senza altre procedure di valutazione o di selezione;
(e)fornisce un parere sul progetto di piano delle attività aggiuntive di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b).
Articolo 138
Composizione del comitato dei membri privati
1.Il comitato dei membri privati è composto di rappresentanti dei membri privati dell'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali".
2.Ciascun membro privato nomina i suoi rappresentanti e un capo delegazione che è il detentore dei voti in seno al comitato dei membri privati.
Articolo 139
Funzionamento del comitato dei membri privati
1.Il comitato dei membri privati si riunisce almeno due volte l'anno.
2.Il comitato dei membri privati può costituire, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da uno o più membri.
3.Il comitato dei membri privati elegge il proprio presidente tra i propri membri.
4.Il comitato dei membri privati adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 140
Compiti del comitato dei membri privati
Il comitato dei membri privati:
(a)elabora e aggiorna regolarmente il progetto di agenda strategica di ricerca e innovazione per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" di cui all'articolo 4 e all'articolo 124, tenendo conto del contributo delle autorità pubbliche;
(b)sottopone al direttore esecutivo il progetto di agenda strategica di ricerca e innovazione entro i termini fissati dal consiglio di direzione;
(c)organizza un forum consultivo dei portatori di interessi, aperto a tutti i portatori di interessi pubblici e privati nel settore delle tecnologie digitali fondamentale, per informarli e suscitare reazioni sul progetto di agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione e sul progetto di agenda strategica di ricerca e innovazione per un determinato anno;
(d)se del caso, e tenendo conto dell'articolo 130, elabora e sottopone per approvazione al consiglio di direzione il progetto di piano delle attività aggiuntive di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), tenendo conto del parere del comitato delle autorità pubbliche.
Articolo 141
Tassi di rimborso
Conformemente all'[articolo 13, paragrafo 1], del regolamento Orizzonte Europa e in deroga all'[articolo 30] di tale regolamento, l'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" può applicare tassi di rimborso diversi per il finanziamento dell'Unione nel contesto di un'azione a seconda del tipo di partecipante, ossia PMI e soggetti giuridici senza scopo di lucro, e del tipo di azione. I tassi di rimborso sono indicati nel programma di lavoro.
TITOLO VIII
IMPRESA COMUNE "RICERCA ATM NEL CIELO UNICO EUROPEO 3"
Articolo 142
Obiettivi aggiuntivi dell'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3"
1.Oltre agli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, l'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" persegue anche i seguenti obiettivi generali:
(a)rafforzare e integrare la capacità di ricerca e innovazione dell'Unione nel settore della gestione del traffico aereo, rendendolo più resiliente e scalabile alle fluttuazioni del traffico, consentendo al contempo il funzionamento senza soluzione di continuità di tutti gli aeromobili;
(b)rafforzare, attraverso l'innovazione, la competitività del trasporto aereo con e senza equipaggio e dei mercati dei servizi di gestione del traffico aereo al fine di sostenere la crescita nell'Unione;
(c)sviluppare e accelerare la diffusione di mercato di soluzioni innovative in maniera da istituire lo spazio aereo del cielo unico europeo come il cielo più efficiente e rispettoso dell'ambiente al mondo nel quale volare.
2.L'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" persegue inoltre i seguenti obiettivi specifici:
(a)sviluppare un ecosistema di ricerca e innovazione che copra interamente le catene del valore della gestione del traffico aereo e dello spazio aereo dell'U-Space 60 che consenta di costruire il cielo europeo digitalizzato 61 definito nel piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo, permettendo la collaborazione e il coordinamento necessari tra i fornitori di servizi di navigazione aerea e gli utenti dello spazio aereo per garantire un sistema unico armonizzato di gestione del traffico aereo dell'Unione per operazioni con e senza equipaggio;
(b)sviluppare e validare soluzioni di gestione del traffico aereo che sostengano livelli elevati di automazione;
(c)sviluppare e validare l'architettura tecnica 62 del cielo europeo digitalizzato;
(d)sostenere una diffusione di mercato accelerata di soluzioni innovative mediante dimostratori;
(e)coordinare la definizione di priorità e la pianificazione degli sforzi di modernizzazione della gestione del traffico aereo dell'Unione, sulla base di un processo guidato dal consenso tra i portatori di interessi per la gestione del traffico aereo;
(f)facilitare lo sviluppo di norme per l'industrializzazione delle soluzioni SESAR.
Articolo 143
Compiti aggiuntivi dell'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3"
Oltre a quelli di cui all'articolo 5, l'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3":
(a)coordina i compiti della fase di definizione del programma Ricerca ATM nel cielo unico europeo (SESAR) 63 , monitora l'attuazione del progetto SESAR e modifica, se necessario, il piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo 64 ;
(b)attua gli aspetti di ricerca e sviluppo del piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo, in particolare:
i)organizzando, coordinando e monitorando i lavori della fase di sviluppo di SESAR conformemente al piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo, comprese le attività di ricerca e innovazione a basso livello di maturità tecnologica (da 0 a 2);
ii)fornendo soluzioni SESAR, che sono risultati realizzabili della fase di sviluppo di SESAR che introducono tecnologie o procedure operative nuove o migliorate, standardizzate e interoperabili;
iii)garantendo il coinvolgimento dei portatori di interessi civili e militari del settore dell'aviazione, in particolare: fornitori di servizi di navigazione aerea, utenti dello spazio aereo, associazioni del personale, aeroporti, industria manifatturiera e istituzioni scientifiche interessate o la comunità scientifica interessata;
(c)facilita un'accelerata diffusione di mercato delle soluzioni SESAR:
i) organizzando e coordinando attività di dimostrazioni su larga scala;
ii)attuando uno stretto coordinamento con l'AESA al fine di consentire uno sviluppo tempestivo da parte dell'AESA di misure di regolamentazione che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento di base dell'AESA 65 e delle relative norme di attuazione;
iii)sostenendo le relative attività di standardizzazione, in stretta collaborazione con gli organismi di standardizzazione e l'AESA, nonché con l'entità istituita per coordinare i compiti della fase di realizzazione di SESAR 66 in linea con il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione 67 .
Articolo 144
Membri
1.I membri dell'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" sono:
(a)l'Unione, rappresentata dalla Commissione;
(b)l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), rappresentata dalla sua Agenzia, previa notifica della sua decisione di aderire incondizionatamente all'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" mediante una lettera di impegno;
(c)i membri fondatori elencati nell'allegato III del presente regolamento, previa notifica della loro decisione di aderire incondizionatamente all'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" mediante una lettera di impegno;
(d)i membri associati da selezionare conformemente all'articolo 7.
2.In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, durante i primi sei mesi successivi alla costituzione dell'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3", il consiglio di direzione può, selezionare membri associati da un elenco redatto dopo un invito aperto a manifestare interesse pubblicato dalla Commissione prima di tale costituzione.
3.Nel selezionare i membri associati, il consiglio di direzione cerca di garantire un'adeguata rappresentanza dell'intera catena del valore della gestione del traffico aereo e, ove necessario, la selezione di soggetti pertinenti al di fuori del settore. Come membro associato dell'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" è possibile selezionare qualsiasi entità od organismo pubblico o privato, compresi quelli di paesi terzi che hanno concluso almeno un accordo con l'Unione nel settore del trasporto aereo.
Articolo 145
Contributo finanziario dell'Unione
Il contributo finanziario dell'Unione erogato dal programma Orizzonte Europa all'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3", compresi gli stanziamenti EFTA, destinato a coprire i costi amministrativi e quelli operativi è pari a massimo 600 000 000 EUR, di cui 30 000 000 EUR per i costi amministrativi. Il contributo dell'Unione può essere aumentato con contributi di paesi terzi qualora questi ultimi siano disponibili.
Articolo 146
Contributi di membri diversi dall'Unione
1.I membri privati dell'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate un contributo complessivo pari ad almeno 500 000 000 EUR, di cui 25 000 000 EUR per i costi amministrativi, nel corso del periodo di cui all'articolo 3.
2.Eurocontrol fornisce un contributo ai costi operativi e amministrativi dell'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" pari ad almeno 500 000 000 EUR, compresi fino a 25 000 000 EUR per i costi amministrativi nel periodo di cui all'articolo 3.
3.I contributi di cui al paragrafo 1 consistono in contributi all'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" conformemente all'articolo 11, paragrafo 1. I contributi di cui al paragrafo 2 consistono in contributi all'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" conformemente all'articolo 11, paragrafo 5.
Articolo 147
Portata delle attività aggiuntive
Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), tra le attività aggiuntive possono figurare:
(a)attività che coprono tutta la parte non finanziata dall'Unione dei progetti di ricerca ATM nel cielo unico europeo che contribuiscono al conseguimento del programma di lavoro concordato dell'impresa comune;
(b)attività di industrializzazione, comprese la standardizzazione, la certificazione e la produzione relative a soluzioni SESAR generate dall'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" o dalla iniziativa precedente, l'impresa comune "SESAR";
(c)attività di comunicazione e sensibilizzazione relative a soluzioni SESAR generate dall'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" o dalla iniziativa precedente, l'impresa comune "SESAR";
(d)attività che assicurano l'armonizzazione globale della gestione del traffico aereo sulla base di soluzioni SESAR dell'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" o dell'iniziativa precedente, l'impresa comune "SESAR";
(e)la diffusione o l'adozione dei risultati dei progetti nel quadro dell'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" o dell'iniziativa precedente, l'impresa comune "SESAR", che non hanno ricevuto alcun finanziamento dall'Unione.
Articolo 148
Organi dell'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3"
Gli organi dell'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" sono:
(a)il consiglio di direzione;
(b)il direttore esecutivo;
(c)l'organo consultivo scientifico;
(d)il gruppo di rappresentanti degli Stati.
Articolo 149
Composizione del consiglio di direzione
Il consiglio di direzione è composto come segue:
(a)due rappresentanti della Commissione a nome dell'Unione;
(b)un rappresentante di ciascuno dei membri diversi dall'Unione.
Articolo 150
Funzionamento del consiglio di direzione
1.Il consiglio di direzione è presieduto dalla Commissione a nome dell'Unione.
2.Il consiglio di direzione dispone dei seguenti osservatori permanenti:
(a)un rappresentante dell'Agenzia europea per la difesa;
(b)un rappresentante degli utenti civili dello spazio aereo, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;
(c)un rappresentante dei fornitori di servizi di navigazione aerea, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;
(d)un rappresentante dei fabbricanti di attrezzature, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;
(e)un rappresentante degli aeroporti, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;
(f)un rappresentante degli organismi di rappresentanza del personale del settore della gestione del traffico aereo, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;
(g)un rappresentante delle istituzioni scientifiche interessate o della comunità scientifica interessata, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;
(h)un rappresentante dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea;
(i)un rappresentante dell'organizzazione europea di standardizzazione nel settore dell'aviazione;
(j)un rappresentante dell'industria degli aeromobili senza equipaggio, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo.
3.Il numero di voti dei membri dell'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" è proporzionale al loro contributo al bilancio dell'impresa comune. Tuttavia l'Unione ed Eurocontrol dispongono ciascuna almeno del 25 % del numero totale dei voti ed il rappresentante degli utenti civili dello spazio aereo di cui al paragrafo 2, lettera c), dispone almeno del 10 % del totale dei voti.
4.Le decisioni del consiglio di direzione sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità, è decisivo il voto del rappresentante dell'Unione.
5.Le decisioni relative alla revisione del piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo richiedono i voti favorevoli dell'Unione e di Eurocontrol. Tali decisioni tengono conto dei pareri espressi da tutti gli osservatori permanenti di cui al paragrafo 2.
Articolo 151
Compiti aggiuntivi del consiglio di direzione
Oltre ai compiti elencati all'articolo 16, il consiglio di direzione dell'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" supervisiona anche la realizzazione delle componenti di ricerca e sviluppo individuate nel piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo.
Articolo 152
Compiti aggiuntivi del direttore esecutivo
Oltre a quelli di cui all'articolo 18, il direttore esecutivo dell'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" svolge i seguenti compiti:
(a)dirige l'esecuzione delle fasi di definizione e sviluppo del progetto SESAR nel rispetto delle linee guida stabilite dal consiglio di direzione;
(b)presenta al consiglio di direzione eventuali proposte che comportano modifiche della concezione della fase di sviluppo del progetto SESAR.
Articolo 153
Il comitato scientifico
1.L'organo consultivo scientifico dell'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), è il comitato scientifico.
2.Il comitato scientifico è composto da un massimo di 15 membri.
3.Il presidente del comitato scientifico è eletto per un mandato di due anni.
4.Il comitato scientifico può fornire consulenza su richiesta del consiglio di direzione e di altri organi dell'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" o di propria iniziativa, in particolare sulle attività relative ai bassi livelli di maturità tecnologica (da 0 a 2).
5.Il comitato scientifico collabora con gli organi consultivi pertinenti istituiti nel quadro di Orizzonte Europa.
Articolo 154
Il gruppo di rappresentanti degli Stati
1.Il gruppo dei rappresentanti degli Stati è composto da un massimo di due rappresentanti per ogni Stato membro e paese associato, compresi i rappresentanti delle autorità nazionali responsabili dell'aviazione e della ricerca. I rappresentanti degli Stati membri presentano una posizione coordinata, tenendo conto dei pareri espressi in seno ai seguenti organi:
(a)comitato per il cielo unico, istituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 68 ;
(b)il comitato del programma nel quadro di Orizzonte Europa 69 .
2.Il gruppo di rappresentanti degli Stati si riunisce almeno una volta l'anno.
Articolo 155
Atti di esecuzione per stabilire la posizione dell'Unione riguardo alla modifica del piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo
1.La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di definire la posizione dell'Unione sulla modifica del piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.La Commissione è assistita dal comitato per il cielo unico istituito dal regolamento (CE) n. 549/2004. Il comitato per il cielo unico è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 70 .
Articolo 156
Certificazione di nuove tecnologie
1.L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) può essere invitata da richiedenti, beneficiari o dal direttore esecutivo a fornire consulenza su singoli progetti e attività dimostrative su questioni relative alla conformità con la sicurezza aerea, l'interoperabilità e gli standard ambientali, al fine di garantire che essi portino a uno sviluppo tempestivo di norme, capacità di collaudo e requisiti normativi pertinenti per lo sviluppo di prodotti e la diffusione di nuove tecnologie.
2.Le attività di certificazione e i servizi forniti sono soggetti alle disposizioni in materia di diritti ed oneri di cui al regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio 71 .
Articolo 157
Accordo con Eurocontrol
In qualità di membro fondatore dell'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3", il ruolo e il contributo di Eurocontrol sono definiti in un accordo amministrativo stipulato tra le due parti (l'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" ed Eurocontrol). Tale accordo descrive i compiti, le responsabilità e il contributo di Eurocontrol alle attività dell'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" per quanto concerne i seguenti aspetti:
(a)organizzazione delle attività di ricerca, sviluppo e validazione di Eurocontrol conformemente al programma di lavoro dell'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3";
(b)erogazione di sostegno e consulenza specializzati all'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" su richiesta di quest'ultima;
(c)erogazione di sostegno e consulenza sugli sviluppi comuni per i sistemi europei futuri di gestione del traffico aereo, in particolare per quanto concerne l'architettura futura dello spazio aereo;
(d)erogazione di sostegno al monitoraggio dell'attuazione delle soluzioni SESAR in linea con il piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo;
(e)intrattenimento di relazioni con gli Stati membri di Eurocontrol per assicurare un ampio sostegno agli obiettivi strategici dell'Unione e ai risultati delle attività di ricerca, validazione e dimostrazione tra i partner della rete paneuropea;
(f)erogazione di sostegno alla gestione del programma;
(g)contribuzione ai costi amministrativi dell'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" e fornitura di sostegno informatico, logistico e di comunicazione a tale impresa comune.
Articolo 158
Funzioni comuni di back office
L'articolo 12 non si applica all'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3".
TITOLO IX
IMPRESA COMUNE "RETI E SERVIZI INTELLIGENTI"
Articolo 159
Obiettivi aggiuntivi dell'impresa comune "Reti e servizi intelligenti"
1.Oltre agli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, l'impresa comune "Reti e servizi intelligenti" persegue anche i seguenti obiettivi generali:
(a)promuovere la sovranità tecnologica dell'Europa nelle reti e nei servizi intelligenti futuri, rafforzando i punti di forza industriali attuali ed estendendo l'ambito di applicazione dalla connettività 5G alla catena più ampia del valore strategico, compresa la fornitura di servizi basati su cloud, nonché componenti e dispositivi;
(b)allineare le tabelle di marcia strategiche di una gamma più ampia di soggetti industriali, tra cui non soltanto l'industria delle telecomunicazioni, ma anche operatori nel settore dell'Internet delle cose, del cloud, così come di componenti e dispositivi;
(c)compiere progressi in relazione all'eccellenza tecnologica e scientifica europea per sostenere la leadership europea nel plasmare e padroneggiare i sistemi 6G entro il 2030;
(d)rafforzare la diffusione di infrastrutture digitali e l'adozione di soluzioni digitali nei mercati europei, in particolare assicurando un meccanismo di coordinamento strategico per il meccanismo per collegare l'Europa - settore digitale (MCE2 Digitale), nonché sinergie all'interno di quest'ultimo, e con il programma Europa digitale (DEP) e InvestEU nel contesto dell'ambito di applicazione e della governance dell'impresa comune "Reti e servizi intelligenti";
(e)preparare l'industria europea di fornitura di reti e servizi intelligenti per le opportunità a lungo termine derivanti dallo sviluppo di mercati verticali per le infrastrutture e i servizi 5G e successivamente 6G in Europa;
(f)facilitare l'innovazione digitale, entro il 2030, soddisfacendo le esigenze del mercato europeo e le prescrizioni delle politiche pubbliche, comprese quelle più rigorose delle industrie verticali, così come i requisiti della società in settori quali la sicurezza, l'efficienza energetica e i campi elettromagnetici;
(g)sostenere l'allineamento delle reti e dei servizi intelligenti futuri con gli obiettivi politici dell'Unione, tra i quali il Green Deal europeo, la sicurezza delle reti e delle informazioni, l'etica, la tutela della vita privata, così come un internet incentrato sulla persona e sostenibile.
2.L'impresa comune "Reti e servizi intelligenti" persegue inoltre i seguenti obiettivi specifici:
(a)facilitare lo sviluppo di tecnologie in grado di soddisfare requisiti avanzati di comunicazione, sostenendo l'eccellenza europea nelle tecnologie e nelle architetture per reti e servizi intelligenti così come la loro evoluzione verso il 6G, nonché posizioni europee forti in materia di norme, brevetti essenziali e l'identificazione di requisiti chiave, quali bande dello spettro necessarie per le future tecnologie avanzate delle reti intelligenti;
(b)accelerare lo sviluppo di tecnologie di rete efficienti sotto il profilo energetico con l'obiettivo di ridurre significativamente il consumo di energia e di risorse dell'intera infrastruttura digitale entro il 2030 nonché diminuire il consumo di energia di industrie verticali chiave sostenute da tecnologie per reti e servizi intelligenti;
(c)accelerare lo sviluppo e l'ampia diffusione del 5G entro il 2025 e successivamente dell'infrastruttura 6G in Europa, in particolare assicurando il coordinamento e il sostegno strategico della diffusione del 5G per la mobilità connessa e automatizzata lungo i corridoi transfrontalieri, utilizzando il programma del meccanismo per collegare l'Europa - settore digitale e altri programmi di diffusione nel quadro di quest'ultimo programma, nonché del programma Europa digitale e di InvestEU;
(d)promuovere una catena di fornitura e del valore sostenibile e diversificata in linea con il pacchetto di strumenti per la sicurezza informatica 5G;
(e)rafforzare il posizionamento dell'industria dell'Unione nella catena del valore globale delle reti e dei servizi intelligenti creando una massa critica di soggetti pubblici e privati, in particolare aumentando il contributo di operatori del settore del software e di Internet delle cose, sfruttando iniziative nazionali e sostenendo la nascita di nuovi operatori;
(f)sostenere l'allineamento con i requisiti in materia di etica e sicurezza, includendoli nelle agende strategiche di ricerca e innovazione e fornire contributi al processo legislativo dell'Unione, secondo quanto opportuno.
Articolo 160
Compiti aggiuntivi dell'impresa comune "Reti e servizi intelligenti"
Oltre a quelli di cui all'articolo 5, l'impresa comune "Reti e servizi intelligenti" svolge anche i seguenti compiti:
(a)contribuire ai programmi di lavoro di altri programmi dell'Unione, come il meccanismo per collegare l'Europa - settore digitale, il programma Europa digitale e InvestEU che stanno attuando attività nel settore delle reti e dei servizi intelligenti;
(b)coordinare i progetti pilota e le iniziative di diffusione dell'Unione nel settore delle reti e dei servizi intelligenti, come i corridoi 5G paneuropei per la mobilità connessa e automatizzata nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa - settore digitale, in collaborazione con la Commissione e gli organismi di finanziamento competenti pertinenti;
(c)promuovere sinergie tra le sperimentazioni, i progetti pilota e le attività di diffusione finanziati dall'Unione nel settore delle reti e dei servizi intelligenti, come quelli finanziati nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa - settore digitale, del programma Europa digitale e di InvestEU, nonché garantire una diffusione e valorizzazione efficaci delle conoscenze e del know-how acquisiti nel contesto di tali attività;
(d)sviluppare e coordinare le agende strategiche di diffusione per i corridoi 5G paneuropei per la mobilità connessa e automatizzata con il coinvolgimento dei portatori di interessi. Tali agende sono documenti di programmazione che coprono la durata del meccanismo per collegare l'Europa - settore digitale definendo una visione comune per lo sviluppo di ecosistemi abilitati al 5G e i requisiti di rete e servizi sottostanti nonché individuando obiettivi e tabelle di marcia di diffusione, così come modelli potenziali di cooperazione.
Articolo 161
Membri
I membri dell'impresa comune "Reti e servizi intelligenti" sono:
(a)l'Unione, rappresentata dalla Commissione;
(b)la 5G Infrastructure Association, previa notifica della sua decisione di aderire incondizionatamente all'impresa comune "Reti e servizi intelligenti" mediante una lettera d'impegno.
Articolo 162
Contributo finanziario dell'Unione
Il contributo finanziario dell'Unione erogato dal programma Orizzonte Europa all'impresa comune "Reti e servizi intelligenti", compresi gli stanziamenti EFTA, destinato a coprire i costi amministrativi e quelli operativi è pari a massimo 900 000 000 EUR, di cui 13 929 000 EUR per i costi amministrativi. Il contributo dell'Unione può essere aumentato con contributi di paesi terzi qualora questi ultimi siano disponibili.
Articolo 163
Contributi di membri diversi dall'Unione
1.I membri dell'impresa comune "Reti e servizi intelligenti" diversi dall'Unione effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate un contributo complessivo pari ad almeno 900 000 000 EUR nel corso del periodo di cui all'articolo 3.
2.I membri dell'impresa comune "Reti e servizi intelligenti" diversi dall'Unione effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate un contributo finanziario annuo ai costi amministrativi di tale impresa comune pari ad almeno il 20 % dei costi amministrativi totali. Essi si adoperano per aumentare il numero di entità costitutive o affiliate al fine di massimizzare il loro contributo al 50 % dei costi amministrativi dell'impresa comune "Reti e servizi intelligenti" nel corso della sua durata, tenendo debitamente conto delle entità costituenti che sono piccole o medie imprese.
3.I contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, consistono in contributi all'impresa comune "Reti e servizi intelligenti" conformemente all'articolo 11, paragrafo 1.
Articolo 164
Portata delle attività aggiuntive
Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), tra le attività aggiuntive possono figurare:
(a)attività derivate di ricerca e sviluppo;
(b)contributi alla standardizzazione;
(c)contributi a processi di regolamentazione;
(d)attività finanziate da prestiti della Banca europea per gli investimenti e non finanziate da una sovvenzione dell'Unione;
(e)contributi ad attività della 5G Infrastructure Association e di qualsiasi altro gruppo o associazione di portatori di interessi nel settore dell'impresa comune "Reti e servizi intelligenti", non finanziati da una sovvenzione dell'Unione;
(f)attività destinate a sviluppare l'ecosistema, compresa la creazione di cooperazione con soggetti verticali;
(g)attività di diffusione dei risultati a livello globale per ottenere consenso sulle tecnologie sostenute come preparazione di norme future;
(h)sperimentazioni, dimostrazioni, progetti pilota, immissioni sul mercato, diffusione precoce di tecnologie;
(i)cooperazione internazionale non finanziata da una sovvenzione dell'Unione;
(j)attività relative alla preparazione e alla partecipazione a progetti di ricerca e innovazione finanziati da enti privati o pubblici diversi dall'Unione.
Articolo 165
Organi dell'impresa comune "Reti e servizi intelligenti"
Gli organi dell'impresa comune "Reti e servizi intelligenti" sono:
(a)il consiglio di direzione;
(b)il direttore esecutivo;
(c)il gruppo di rappresentanti degli Stati;
(d)il gruppo dei portatori di interessi.
Articolo 166
Composizione del consiglio di direzione
1.Il consiglio di direzione è così composto:
(a)due rappresentanti della Commissione a nome dell'Unione;
(b)cinque rappresentanti della 5G Infrastructure Association.
2.In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 40, i rappresentanti dei membri privati comunicano immediatamente al consiglio di direzione il loro coinvolgimento in attività professionali con entità non stabilite nell'Unione o con entità che non sono controllate da soggetti giuridici o entità stabiliti nell'Unione. In tal caso i rappresentanti dell'Unione possono decidere di chiedere al membro interessato di nominare un altro rappresentante.
Articolo 167
Funzionamento del consiglio di direzione
I membri della 5G Infrastructure Association detengono collettivamente il 50 % dei diritti di voto.
Articolo 168
Compiti aggiuntivi del consiglio di direzione
1.Oltre a quelli di cui all'articolo 16, il consiglio di direzione dell'impresa comune "Reti e servizi intelligenti" svolge anche i seguenti compiti:
(a)adottare agende strategiche di diffusione e, se del caso, modificarle per tutta la durata del programma meccanismo per collegare l'Europa - settore digitale;
(b)garantire che la legislazione dell'Unione in materia di sicurezza informatica e gli orientamenti coordinati esistenti e futuri degli Stati membri siano presi in considerazione in tutte le attività dell'impresa comune "Reti e servizi intelligenti";
(c)promuovere sinergie e complementarità tra i settori digitale, dei trasporti e dell'energia del meccanismo per collegare l'Europa - settore digitale attraverso l'individuazione di settori di intervento e il contributo ai programmi di lavoro, nonché sinergie e complementarità con gli altri programmi pertinenti dell'Unione.
2.I rappresentanti dei membri dell'impresa comune "Reti e servizi intelligenti" prendono in considerazione l'eventuale parere del gruppo di rappresentanti degli Stati prima di votare in seno al consiglio di direzione.
Articolo 169
Il gruppo di rappresentanti degli Stati
Il gruppo di rappresentanti degli Stati è composto da un rappresentante principale di ogni Stato membro e di ogni paese associato e, se del caso, da un rappresentante supplente per ciascuno Stato al fine di coprire congiuntamente le questioni strategiche generali nonché tutte le attività pertinenti dell'impresa comune "Reti e servizi intelligenti", in particolare:
(a)le questioni in materia di ricerca e innovazione relative a Orizzonte Europa; e
(b)le attività di diffusione concernenti altri programmi dell'Unione, in particolare il meccanismo per collegare l'Europa - settore digitale, ma anche attività nel quadro del programma Europa digitale e di InvestEU che rientrano nell'ambito di applicazione dell'impresa comune "Reti e servizi intelligenti".
Articolo 170
Sicurezza
1.Laddove ritenuto pertinente, il consiglio di direzione può richiedere che un'azione finanziata dall'impresa comune "Reti e servizi intelligenti" garantisca che gli elementi di rete utilizzati per la sperimentazione su larga scala o per progetti pilota seguano valutazioni dell'analisi della sicurezza. Tali valutazioni riflettono la legislazione e le politiche dell'Unione in materia di sicurezza informatica, nonché gli orientamenti coordinati esistenti e futuri degli Stati membri.
2.Laddove la Commissione lo richieda, l'ammissibilità a partecipare ad azioni specifiche è limitata conformemente alle disposizioni del regolamento Orizzonte Europa.
3.In relazione al proprio compito di cui all'articolo 160, lettera a), il consiglio di direzione raccomanda agli altri organismi di finanziamento di applicare mutatis mutandis, i paragrafi 1 e 2 alle loro azioni, laddove lo ritenga opportuno.
PARTE TERZA
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 171
Monitoraggio e valutazione
1.Le attività delle imprese comuni sono oggetto di monitoraggio continuo e di revisioni periodiche conformemente alle loro regole finanziarie, al fine di garantire un impatto e un'eccellenza scientifica massimi, nonché l'uso più efficiente delle risorse. Gli esiti del monitoraggio e delle revisioni periodiche alimentano il monitoraggio dei partenariati europei e le valutazioni delle imprese comuni nel quadro delle valutazioni di Orizzonte Europa.
2.Le imprese comuni organizzano un monitoraggio continuo delle loro attività di gestione e revisioni periodiche dei prodotti, dei risultati e degli impatti dei progetti attuati in linea con l'[articolo 45] e [l'allegato III] del regolamento Orizzonte Europa. Tale monitoraggio comprende:
(a)indicatori temporali al fine di riferire con cadenza annuale sui progressi compiuti in relazione al conseguimento degli obiettivi, nonché alle modalità di impatto di cui all'[allegato V] del regolamento Orizzonte Europa;
(b)informazioni sul livello di integrazione delle scienze sociali e delle discipline umanistiche, il rapporto tra livelli di maturità tecnologica inferiori e superiori nella ricerca collaborativa, sui progressi relativi alla partecipazione dei paesi oggetto dell'ampliamento, sulla composizione geografica dei consorzi nei progetti collaborativi, sull'utilizzo di una procedura di presentazione e valutazione articolata in due fasi, sulle misure volte a facilitare i legami di collaborazione nella ricerca e innovazione europea, sull'uso del riesame della valutazione e sul livello dei reclami, sul livello di integrazione degli aspetti climatici e sulle relative spese, sulla partecipazione delle PMI, sulla partecipazione del settore privato, sulla partecipazione di genere alle azioni finanziate, sui comitati di valutazione, sugli organi e sui gruppi consultivi, sul tasso di cofinanziamento, sui finanziamenti complementari e cumulativi a titolo di altri fondi dell'Unione, sui tempi per la concessione della sovvenzione, sul livello della cooperazione internazionale, sulla partecipazione dei cittadini e della società civile;
(c)i livelli di spesa disaggregati a livello di progetto al fine di consentire analisi specifiche, anche per settore di intervento;
(d)il livello di eccesso di offerte, in particolare il numero di offerte e per ciascun invito a presentare proposte, il loro punteggio medio, la percentuale delle proposte al di sopra e al di sotto delle soglie di qualità.
3.Le valutazioni delle operazioni delle imprese comuni devono essere effettuate in maniera tempestiva per alimentare le valutazioni intermedie e finali complessive di Orizzonte Europa e il relativo processo decisionale sul programma, sul suo successore e su altre iniziative pertinenti nel settore della ricerca e dell'innovazione, di cui all'[articolo 47] del regolamento Orizzonte Europa.
4.La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione finale di ciascuna impresa comune che alimenta le valutazioni di Orizzonte Europa, come specificato all'[articolo 47] del regolamento Orizzonte Europa. Le valutazioni esaminano in che modo ciascuna impresa comune adempie la propria missione e i propri obiettivi; esse riguardano tutte le attività dell'impresa comune e valutano il valore aggiunto, l'efficacia, l'efficienza, comprese l'apertura e la trasparenza, dell'impresa comune in questione, la pertinenza delle attività perseguite e la loro coerenza e complementarità con le pertinenti politiche regionali, nazionali e dell'Unione, comprese le sinergie con altre parti di Orizzonte Europa, quali missioni, poli tematici o programmi tematici o specifici. Le valutazioni tengono conto dei pareri dei portatori di interessi, a livello tanto europeo quanto nazionale e, se del caso, comprendono anche una valutazione degli impatti scientifici, sociali, economici e tecnologici a lungo termine delle iniziative di cui all'articolo 174, paragrafi da 3 a 9. Le valutazioni includono anche, se del caso, un esame della modalità di intervento strategico più efficace per eventuali azioni future nonché la pertinenza e la coerenza di ogni possibile rinnovo di ciascuna impresa comune date le priorità politiche generali e il contesto di sostegno alla ricerca e all'innovazione, compreso il suo posizionamento rispetto ad altre iniziative sostenute attraverso il programma quadro, in particolare le missioni o i partenariati europei. Le valutazioni tengono altresì debitamente conto del piano di soppressione graduale adottato dal consiglio di direzione conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, lettera y).
5.Sulla base delle conclusioni di una valutazione intermedia di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può procedere come previsto all'articolo 11, paragrafo 7, o adottare qualsiasi altro provvedimento appropriato.
6.La Commissione può effettuare ulteriori valutazioni su temi o argomenti di rilevanza strategica, con l'assistenza di esperti esterni indipendenti selezionati sulla base di un processo trasparente, al fine di esaminare i progressi compiuti da un'impresa comune nel conseguimento degli obiettivi fissati e individuare i fattori che contribuiscono all'attuazione delle attività e le migliori pratiche. Nell'effettuare tali ulteriori valutazioni, la Commissione tiene pienamente conto dell'impatto amministrativo sull'impresa comune in questione.
7.Le imprese comuni effettuano revisioni periodiche delle loro attività che fungono da base per le loro valutazioni intermedie e finali nel contesto delle valutazioni di Orizzonte Europa di cui all'[articolo 47] del regolamento Orizzonte Europa.
8.Le revisioni periodiche e le valutazioni devono essere prese in considerazione in sede di scioglimento, soppressione graduale o eventuale rinnovo dell'impresa comune di cui all'articolo 43, in linea con [l'allegato III] del regolamento Orizzonte Europa. Entro sei mesi dallo scioglimento di un'impresa comune, ma non oltre quattro anni dopo l'avvio della procedura di scioglimento di cui all'articolo 43, la Commissione conduce una valutazione finale di tale impresa comune in linea con la valutazione finale di Orizzonte Europa.
9.La Commissione comunica i risultati delle valutazioni delle imprese comuni, che includono le conclusioni della valutazione e le osservazioni della Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni nell'ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa di cui all'[articolo 47] del regolamento Orizzonte Europa.
Articolo 172
Sostegno da parte dello Stato ospitante
Tra un'impresa comune e lo Stato in cui essa ha sede può essere concluso un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità e altre agevolazioni che tale Stato è tenuto a concedere all'impresa comune in questione.
Articolo 173
Azioni iniziali
1.La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale delle imprese comuni "Global Health EDCTP3" e "Reti e servizi intelligenti" fino a che queste non abbiano la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio. La Commissione svolge tutte le attività necessarie in collaborazione con gli altri membri e con il coinvolgimento degli organi competenti di tali imprese comuni.
2.Ai fini del paragrafo 1:
(a)fino a quando il direttore esecutivo non assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio di direzione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, un funzionario designato dalla Commissione può farne le veci in qualità di direttore esecutivo ad interim ed esercitare le funzioni attribuite al direttore esecutivo;
(b)in deroga all'articolo 16, paragrafo 2, lettera h), il direttore esecutivo ad interim esercita i pertinenti poteri dell'autorità che ha il potere di nomina in relazione a qualsiasi posizione del personale che deve essere ricoperta prima che il direttore esecutivo assuma le sue funzioni ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1;
(c)la Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari.
3.Il direttore esecutivo [o i direttori esecutivi] ad interim può [possono] autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio annuale delle imprese comuni di cui al paragrafo 1 dopo l'approvazione del consiglio di direzione e può [possono] concludere convenzioni, decisioni e contratti, anche contratti di lavoro relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico di tali imprese comuni.
4.Il direttore esecutivo ad interim, in accordo con il direttore esecutivo che assume l'incarico e fatta salva l'approvazione del consiglio di direzione, stabilisce la data alla quale l'impresa comune in questione sarà ritenuta avere la capacità di eseguire il proprio bilancio. A partire da tale data la Commissione si astiene dall'assumere impegni e dall'eseguire pagamenti per le attività dell'impresa comune in questione.
Articolo 174
Abrogazione e disposizioni transitorie
1.I regolamenti del Consiglio (UE) n. 560/2014 72 , (UE) n. 558/2014 73 , (UE) n. 559/2014 74 , (UE) n. 557/2014 75 , (CE) n. 219/2007 76 , (UE) n. 561/2014 77 e (UE) n. 642/2014 78 sono abrogati.
2.Le azioni avviate o proseguite ai sensi dei regolamenti di cui al paragrafo 1 e gli obblighi finanziari relativi a tali azioni continuano a essere disciplinati da tali regolamenti fino al loro completamento.
3.L'impresa comune "Europa biocircolare" è il successore legale e universale di tutti i contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni di sovvenzione, delle passività e dei proventi dell'impresa comune "Bioindustrie" istituita dal regolamento (UE) n. 560/2014, che sostituisce e alla quale succede.
4.L'impresa comune "Clean Aviation" è il successore legale e universale di tutti i contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni di sovvenzione, delle passività e dei proventi dell'impresa comune "Clean Sky 2" istituita dal regolamento (UE) n. 558/2014, che sostituisce e alla quale succede.
5.L'impresa comune "Idrogeno pulito" è il successore legale e universale di tutti i contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni di sovvenzione, delle passività e dei proventi dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" istituita dal regolamento (UE) n. 559/2014, che sostituisce e alla quale succede.
6.L'impresa comune "Ferrovie europee" è il successore legale e universale di tutti i contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni di sovvenzione, delle passività e dei proventi dell'impresa comune "Shift2Rail" istituita dal regolamento (UE) n. 642/2014, che sostituisce e alla quale succede.
7.L'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" è il successore legale e universale di tutti i contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni di sovvenzione, delle passività e dei proventi dell'impresa comune "Iniziativa in materia di medicinali innovativi 2" istituita dal regolamento (UE) n. 557/2014, che sostituisce e alla quale succede.
8.L'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" è il successore legale e universale di tutti i contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni di sovvenzione, delle passività e dei proventi dell'impresa comune "ECSEL" istituita dal regolamento (UE) n. 561/2014, che sostituisce e alla quale succede.
9.L'impresa comune "Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3" è il successore legale e universale di tutti i contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni di sovvenzione, delle passività e dei proventi dell'impresa comune "SESAR" istituita dal regolamento (CE) n. 219/2007, che sostituisce e alla quale succede.
10.Il presente regolamento non pregiudica i diritti e gli obblighi del personale assunto ai sensi dei regolamenti di cui al paragrafo 1.
11.I direttori esecutivi nominati ai sensi dei regolamenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono assegnati, per il restante periodo del loro mandato, alle funzioni di direttore esecutivo previste dal presente regolamento a decorrere dal [data specificata nell'articolo 175]. Le altre condizioni contrattuali restano invariate.
12.In occasione della sua prima riunione, il consiglio di direzione di ciascuna impresa comune adotta un elenco delle decisioni adottate dal consiglio di direzione delle precedenti imprese comuni di cui ai paragrafi da 3 a 9 che continuano ad applicarsi all'impresa comune interessata costituita dal presente regolamento.
13.Le valutazioni intermedie di cui all'articolo 171, paragrafo 2, comprendono una valutazione finale delle imprese comuni precedenti di cui all'articolo 9, paragrafo 3.
14.Eventuali stanziamenti inutilizzati a norma dei regolamenti di cui al paragrafo 1 sono trasferiti all'impresa comune corrispondente costituita dal presente regolamento. Eventuali stanziamenti operativi inutilizzati così trasferiti sono utilizzati innanzitutto per fornire sostegno finanziario alle azioni indirette avviate nel quadro di Orizzonte 2020. Gli stanziamenti operativi rimanenti possono essere utilizzati per azioni indirette avviate ai sensi del presente regolamento. Se tali stanziamenti operativi sono utilizzati per azioni indirette avviate ai sensi del presente regolamento, sono imputati al contributo finanziario che l'Unione deve fornire alla rispettiva impresa comune ai sensi del presente regolamento.
Articolo 175
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1. Titolo della proposta/iniziativa
1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
1.3. Natura della proposta/iniziativa
1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
1.6. Durata e incidenza finanziaria
1.7. Modalità di gestione previste
2. MISURE DI GESTIONE
2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
2.2. Sistema di gestione e di controllo
2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
3.2. Incidenza prevista sulle spese
3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento
3.3. Incidenza prevista sulle entrate
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA - EUROPA BIOCIRCOLARE
6.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
6.1.Titolo della proposta/iniziativa
Europa biocircolare
6.2.Settore/settori interessati (polo tematico di programma)
Orizzonte Europa, sistemi biocircolari, polo tematico 6
6.3.La proposta/iniziativa riguarda:
⌧ una nuova azione
◻ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 79
◻ la proroga di un'azione esistente
◻ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione
6.4.Motivazione della proposta/iniziativa
6.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
L'obiettivo di questa iniziativa è fornire importanti contributi agli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e di spianare la strada alla neutralità climatica entro il 2050, aumentando la sostenibilità e la circolarità dei sistemi di produzione e consumo, in linea con il Green Deal europeo.
Questi obiettivi saranno conseguiti:
a) rafforzando le capacità scientifiche dell'UE per far fronte alle minacce emergenti e alle sfide future in uno Spazio europeo della ricerca rafforzato;
b) garantendo catene di valore dell'UE orientate alla sostenibilità e l'autonomia strategica dell'UE nelle tecnologie e nei settori chiave; e
c) rafforzando l'adozione di soluzioni innovative per le sfide in materia di clima, ambiente, sanità e altre sfide sociali globali, in linea con le priorità strategiche dell'Unione, anche per conseguire la neutralità climatica nell'Unione nel 2050.
L'iniziativa dovrebbe iniziare le sue attività nel secondo o terzo trimestre del 2021 (a seconda della data di adozione dell'atto di base unico da parte del Consiglio). Le imprese comuni sono istituite per operare fino al 31 dicembre 2027 e i loro ultimi inviti saranno pubblicati al più tardi entro il 31 dicembre 2027. In linea con i criteri per i partenariati europei di cui all'allegato III del regolamento Orizzonte Europa, l'atto di base unico contiene disposizioni specifiche per la valutazione, la graduale cessazione e il rinnovo dei partenariati, compreso l'obbligo per il consiglio di direzione di presentare un piano per la cessazione graduale del finanziamento di Orizzonte Europa e una valutazione della modalità di intervento strategico più efficace per qualsiasi azione futura nell'ambito delle revisioni e valutazioni periodiche.
6.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione
Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante):
I problemi trattati dall'iniziativa sono di natura e portata tali da rendere più appropriata un'azione concertata a livello dell'UE rispetto a iniziative varate dai singoli Stati membri. Ciò consentirà di rafforzare la coerenza e il coordinamento delle attività e di evitare le duplicazioni.
La maggior parte dei partecipanti alla consultazione pubblica online sull'iniziativa "Europa biocircolare" (CBE) proposta si sono espressi a favore di un intervento a livello dell'UE in questo settore.
Inoltre la maggior parte degli ostacoli e delle sfide di lungo termine che si frappongono all'ulteriore sviluppo del settore biologico non è adeguatamente trattata a livello nazionale, ma si fonda saldamente sulla regolamentazione a livello dell'UE. Gli esempi spaziano dall'approvvigionamento di biomassa sostenibile all'incentivazione della domanda di mercato mediante obiettivi, alla standardizzazione dei prodotti e ai sistemi di appalti pubblici verdi.
Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post):
Un chiaro valore aggiunto europeo dell'iniziativa CBE proposta risiede nel suo ruolo chiave per l'attuazione della strategia e del piano d'azione sulla bioeconomia della Commissione europea nella loro versione aggiornata. È necessario un approccio coerente anche a livello dell'UE per garantire il giusto equilibrio tra crescita (competitività industriale europea) e obiettivi di sostenibilità (sociale e ambientale).
Questi aspetti sono ulteriormente approfonditi nel documento di valutazione d'impatto allegato alla presente proposta.
6.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Un elemento caratterizzante dell'iniziativa comune (IC) Bioindustrie è stata la promozione di una più stretta collaborazione tra la comunità scientifica e l'industria, incrementando il livello di maturità tecnologica (Technology Readiness Level - TRL) e consentendo in tal modo un passaggio più rapido verso l'innovazione citata nell'agenda strategica di ricerca e innovazione del 2017. La mobilitazione della comunità scientifica è comprovata dal livello di partecipazione delle università e dei centri di ricerca (pari a 28,4 %) ai progetti dell'IC Bioindustrie. È ulteriormente confermata dall'indagine annuale destinata ai coordinatori di progetto dell'IC Bioindustrie: secondo le relazioni dei progetti, l'80 % di essi contribuisce alla creazione di conoscenze, il 79 % a rafforzare la cooperazione tra mondo accademico e industria e oltre la metà alla creazione di reti di comunità scientifiche e al trasferimento tecnologico. Per quanto riguarda la mobilitazione della comunità delle PMI, l'IC Bioindustrie ha ottenuto ottimi risultati: il 41 % dei beneficiari dei progetti dell'IC Bioindustrie sono PMI e le PMI hanno beneficiato del 35 % dei finanziamenti. Si tratta di un livello notevolmente più elevato rispetto all'obiettivo del 20 % di Orizzonte 2020.
L'impatto ambientale atteso dai progetti diversi dalle iniziative faro è considerevole, in quanto per due terzi di essi viene segnalata la produzione di bioprodotti con minori emissioni di gas a effetto serra. Più della metà di questi progetti dovrebbe contribuire alla riduzione, al riutilizzo, alla valorizzazione o al riciclaggio dei rifiuti e alla riduzione del loro consumo energetico. Infine, il 40 % dei progetti prevede di migliorare l'uso del suolo e sette progetti segnalano un impatto positivo sulla biodiversità, ad esempio sviluppando una pratica sostenibile di coltivazione della biomassa agroforestale.
Quali sono i principali settori di miglioramento e le sfide ancora non affrontate?
Durante l'attuazione dell'IC Bioindustrie, tuttavia, sono emerse varie questioni e sono stati tratti molti insegnamenti di cui occorre tenere conto nella preparazione di una nuova iniziativa in questo ambito.
Settori da migliorare/sfide da superare:
• Occorrono maggiori sinergie con gli sviluppi nazionali e regionali per stabilire interconnessioni tra produttori primari, autorità regionali e bioraffinerie, nonché operatori privati come i proprietari di marchi, tenendo conto della necessità di una maggiore circolarità, digitalizzazione e cooperazione intersettoriale, nonché di una maggiore partecipazione degli operatori dell'UE-13 e dell'integrazione dei territori che necessitano un rilancio.
• Le autorità nazionali e regionali dovrebbero essere consapevoli del potenziale economico e ambientale delle biosoluzioni e dovrebbero essere sostenute nella diffusione di tali soluzioni; occorrerebbe inoltre mettere a punto sistemi più adeguati per lo scambio delle migliori pratiche.
• La programmazione dell'iniziativa dovrebbe tenere conto dell'interesse pubblico, in particolar modo per quanto riguarda l'impatto a lungo termine, ed evitare il rischio di un accaparramento da parte dell'industria, considerando nel contempo scenari vantaggiosi per tutti per quanto riguarda la cooperazione internazionale.
• In questa fase dell'iniziativa IC Bioindustrie in corso, per la maggior parte degli indicatori chiave di prestazione (ICP) specifici di questo settore, i progetti dovrebbero superare ampiamente gli obiettivi chiave di prestazione prefissati per il 2020. Da un lato, ciò dimostra che l'IC Bioindustrie ha contribuito all'evoluzione sistemica del settore colmando il divario tra innovazione e mercato. Dall'altro, suggerisce anche la possibilità che gli indicatori chiave di prestazione non siano stati valutati accuratamente o che non siano stati sufficientemente ambiziosi.
• Per quanto riguarda le catene di valore della biomassa perseguite occorre prestare maggiore attenzione alla preservazione e al miglioramento della biodiversità.
• Il partner privato dell'IC Bioindustrie, il consorzio Bioindustrie (BIC), non ha dato seguito all'impegno che si era assunto di contribuire finanziariamente ai i costi operativi, rendendo necessaria una modifica del regolamento istitutivo (generando così anche ulteriori oneri amministrativi). La modifica del regolamento finanziario tipo garantisce che i partner privati dovranno dar seguito ai propri impegni finanziari ufficiali.
• Le modalità per la rendicontazione dei contributi in natura del partner privato ai costi operativi e aggiuntivi si sono rivelate complicate e costose. Sulla base degli insegnamenti tratti dall'attuale esperienza, è possibile ridurre questo rischio seguendo il progetto di orientamenti giuridici sugli impegni finanziari e migliorando la misurazione dell'impatto.
• Il regolamento relativo all'IC Bioindustrie nell'ambito di Orizzonte 2020 specificava che l'Unione e BIC dovevano condividere equamente i costi amministrativi dell'impresa comune. Per coprire la quota privata di tali costi, tuttavia, è stato chiesto un contributo dell'importo della sovvenzione (4 %) ai beneficiari che non erano membri dell'impresa comune. Con l'adozione del regolamento finanziario tipo riveduto e delle pertinenti regole finanziarie dell'IC Bioindustrie, si è posta fine a questa pratica.
Di recente il Corporate Europe Observatory (CEO), una ONG attiva nel settore delle imprese, ha criticato l'attuale IC Bioindustrie in quanto la ritiene controllata da interessi privati. È legittimo che i cittadini esigano che gli investimenti pubblici in un partenariato con l'industria privata apportino benefici alla società in generale. La relazione del CEO ha inoltre ricordato alcuni degli insegnamenti tratti durante l'attuazione dell'IC Bioindustrie. Per queste ragioni qualsiasi iniziativa futura nel settore deve basarsi su una valutazione rigorosa delle opzioni strategiche dal punto di vista della governance, compresa in particolare la possibilità di predisporre adeguate garanzie per assicurare che tutti gli interessi pubblici siano debitamente rispettati in tutte le operazioni. Ciò è pienamente in linea con le raccomandazioni della valutazione intermedia dell'IC Bioindustrie di cui sopra.
6.4.4.Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti
Conformemente al regolamento Orizzonte Europa, tutti i partenariati europei devono garantire il coordinamento e/o attività congiunte con altre pertinenti iniziative di ricerca e innovazione per garantire un livello ottimale di interconnessioni e sinergie efficaci. In quest'ottica, l'atto di base unico è elaborato sulla base del principio fondamentale secondo cui una stretta collaborazione e delle sinergie tra le imprese comuni e le pertinenti iniziative a livello dell'UE, nazionale e regionale, in particolare gli altri partenariati europei, saranno fondamentali per conseguire un maggior impatto e garantire l'adozione dei risultati. A tale riguardo, l'atto unico di base (prima parte, disposizioni comuni applicabili a tutte le imprese comuni) agevola le sinergie grazie a una serie di disposizioni operative.
La CBE si organizzerebbe come illustrato qui di seguito:
• A livello dell'UE: Orizzonte Europa (principalmente pilastro II, polo tematico 6), lo strumento InvestEU, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il programma LIFE, la politica agricola comune (PAC) dell'UE, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), il partenariato europeo per l'innovazione nel settore agricolo (PEI-AGRI), il Fondo europeo a sostegno della bioeconomia circolare (ECBF), l'iniziativa BIOEAST e la strategia dell'UE in materia di proteine. Gli approcci misti promossi da InvestEU potrebbero combinare, ad esempio, prestiti per infrastrutture e sovvenzioni per la ricerca della CBE per sviluppare in particolare bioraffinerie su larga scala, dove le esigenze infrastrutturali potrebbero essere finanziate con fonti diverse da programmi di sostegno come la CBE. Dei progetti interdisciplinari svolti con altri partenariati, ad esempio il CCNI (Industrie circolari e climaticamente neutre; il potenziale successore di SPIRE), potrebbero basarsi sulla precedente proficua cooperazione tra l'IC Bioindustrie e SPIRE, che ha consentito di trasformare le duplicazioni in sinergie.
• A livello nazionale e regionale, la CBE interagirebbe con gli Stati membri e le regioni, tenendo conto di strategie e piani, quali le strategie in materia di bioeconomia e i programmi destinati al rafforzamento delle sinergie e dei partenariati per gli sviluppi regionali, ad esempio le sinergie con gli strumenti di finanziamento e i programmi per la diffusione delle infrastrutture e delle bioraffinerie. In quest'ottica si darà seguito alle raccomandazioni della valutazione intermedia dell'IC Bioindustrie di aumentare la partecipazione degli Stati membri dell'UE-13, che si dovrebbe in parte ottenere grazie alle sinergie già citate con l'iniziativa BIOEAST.
• A livello internazionale, numerosi portatori di interessi hanno suggerito che la partecipazione alla CBE potrebbe restare aperta agli operatori internazionali, in particolare alle imprese e ai ricercatori nel campo delle tecnologie di punta, al fine di trarre benefici da questa collaborazione e garantire all'Europa un ruolo guida nello sviluppo internazionale della bioeconomia. La CBE potrebbe dare seguito alle raccomandazioni della valutazione intermedia dell'IC Bioindustrie, al fine di individuare strategie vantaggiose per tutti che consentano un più ampio coinvolgimento dei paesi terzi, garantendo nel contempo la tutela degli interessi dell'industria dell'UE.
Infine, va aggiunto che un quadro politico favorevole è un fattore importante per la sostenibilità delle nuove catene di valore e innovazioni in questo ambito, soprattutto se i mercati non offrono sufficienti incentivi per la loro adozione. La CBE potrebbe contribuire agli aspetti di regolamentazione e all'armonizzazione delle norme, sviluppando metodologie di valutazione del ciclo di vita a sostegno di queste norme e questi prodotti, e potrebbe mettere a punto processi di valutazione dei progetti. Può inoltre sostenere l'espansione del mercato dei bioprodotti e delle soluzioni biologiche, promuovendo gli appalti pubblici verdi. Ciò potrebbe contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica, individuare le strozzature normative e fornire esempi di successi per quanto riguarda gli aspetti normativi.
Il monitoraggio delle sinergie e della collaborazione sarà effettuato nell'ambito della relazione annuale di attività.
6.5.Durata e incidenza finanziaria
⌧ durata limitata
–◻ in vigore a decorrere dall'1.1.2021 fino al 31.12.2031
–◻ Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al 2031 per gli stanziamenti di pagamento
◻ durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
6.6.Modalità di gestione previste 80
◻ Gestione diretta a opera della Commissione
–◻ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
–◻ a opera delle agenzie esecutive
◻ Gestione concorrente con gli Stati membri
⌧ Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–◻ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
–◻ a organismi di diritto pubblico;
–◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
7.MISURE DI GESTIONE
7.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
A norma del regolamento Orizzonte Europa, il partenariato deve adottare un sistema di monitoraggio che soddisfi le prescrizioni di cui all'articolo 45, all'allegato III e all'allegato V del regolamento Orizzonte Europa e che confluisca nella stessa banca dati unica delle altre componenti di Orizzonte Europa. Il sistema di comunicazione e monitoraggio deve fornire dati di gestione e attuazione fondamentali (compresi microdati a livello di singole entità), consentire di seguire i progressi sulla base delle principali modalità di impatto (compresi i progressi compiuti nel conseguimento delle priorità dell'UE) e dei criteri di partenariato. Il partenariato deve inoltre riferire in merito a indicatori specifici (che non sono contemplati dai principali indicatori delle modalità di impatto) consentendo di seguire i progressi compiuti a breve, medio e lungo termine nella realizzazione della visione e degli obiettivi operativi specifici del partenariato stabiliti nel regolamento che lo istituisce, compresi gli obiettivi fissati all'orizzonte 2030. Gli indicatori, le fonti di dati e le metodologie devono consentire, nel corso del tempo, una valutazione dei risultati conseguiti e dei progressi compiuti in termine di impatti, compresa la realizzazione degli obiettivi strategici dell'UE e l'individuazione dell'eventuale necessità di misure correttive. Il partenariato dovrebbe tenere conto dei dati sia qualitativi che quantitativi, stabilire le responsabilità per la rilevazione dei dati e definire approcci concreti per sviluppare una base di riferimento, obiettivi e/o parametri di riferimento realistici al fine di individuare, se del caso, i progressi, in linea con l'approccio di Orizzonte Europa in termini di impatto. Tutte le informazioni rilevate devono essere fornite ai servizi della Commissione in tempo quasi reale sulla base di modelli comuni di dati e inserite in un'unica banca dati, come specificato all'articolo 45 di Orizzonte Europa.
A tal fine, devono essere istituiti adeguati sistemi di comunicazione per consentire una comunicazione continua e trasparente, anche sui contributi finanziari e in natura impegnati ed effettivamente forniti, la visibilità e il posizionamento nel contesto internazionale, nonché l'impatto degli investimenti del settore privato sui rischi legati alla ricerca e all'innovazione. Le comunicazioni dovrebbero essere in linea con gli obblighi standard in materia di comunicazione di Orizzonte Europa. Lo sviluppo dei sistemi di comunicazione nel contesto del processo di coordinamento strategico deve coinvolgere anche gli Stati membri e i rappresentanti del partenariato al fine di garantire la sincronizzazione e il coordinamento delle attività di comunicazione e monitoraggio, anche per quanto riguarda la ripartizione dei compiti di rilevazione dei dati e di comunicazione. Il sistema di comunicazione a livello di progetto deve includere informazioni dettagliate concernenti i progetti finanziati, i loro risultati, la loro diffusione e il loro utilizzo da parte dei principali gruppi destinatari, nonché l'impatto globale che ne deriva per la scienza, l'economia, la società e/o l'ambiente, in linea con gli obiettivi dei progetti e gli impatti auspicati. A queste informazioni vanno aggiunti dati pertinenti sul valore aggiunto e sull'impatto del partenariato a livello europeo, nazionale e regionale. Occorre garantire un adeguato meccanismo di condivisione dei dati con le banche dati comuni di monitoraggio e comunicazione di Orizzonte Europa.
I partenariati europei sono valutati in base al quadro di valutazione di Orizzonte Europa di cui all'articolo 47.
7.2.Sistema di gestione e di controllo
7.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
La gestione indiretta è giustificata dal fatto che l'impresa comune "Europa biocircolare" è un partenariato pubblico-privato con parte dei finanziamenti conferiti sotto forma di contributi in natura da parte di membri diversi dall'Unione.
Ogni anno la decisione sul contributo all'impresa comune "Europa biocircolare" sarà adottata in virtù del bilancio dell'UE adottato per quell'anno.
Un accordo di delega firmato tra la Commissione europea e l'impresa comune "Europa biocircolare" specificherà che, per i compiti da svolgere ogni anno, la Commissione verserà un contributo all'atto della conclusione di un accordo relativo al trasferimento di fondi con l'impresa comune "Europa biocircolare" e della presentazione, da parte dell'impresa comune, delle richieste di pagamento corrispondenti ai membri diversi dall'Unione.
La Commissione garantirà che le norme applicabili all'impresa comune "Europa biocircolare" siano pienamente conformi alle prescrizioni del regolamento finanziario. Conformemente all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'impresa comune rispetterà il principio della sana gestione finanziaria. L'impresa comune "Europa biocircolare" si conformerà anche alle disposizioni del regolamento finanziario tipo applicabile all'impresa comune. Qualsiasi deroga al regolamento finanziario tipo, necessaria ai fini delle esigenze specifiche dell'impresa comune, è soggetta all'accordo preventivo della Commissione.
Le disposizioni in materia di monitoraggio, anche attraverso la rappresentanza dell'Unione nel consiglio di direzione dell'impresa comune "Europa biocircolare", e le disposizioni in materia di comunicazione garantiranno che i servizi della Commissione possano ottemperare agli obblighi di rendicontazione sia nei confronti del collegio che dell'autorità di bilancio.
Il quadro di controllo interno per l'impresa comune "Europa biocircolare" si basa su:
·l'attuazione delle norme di controllo interno che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle della Commissione;
·le procedure per la selezione dei migliori progetti mediante valutazioni indipendenti e la traduzione dei progetti stessi in strumenti giuridici;
·la gestione del progetto e del contratto per l'intera durata di ogni progetto;
·controlli ex ante sul 100 % delle dichiarazioni, compreso il ricevimento dei certificati di audit e la certificazione ex ante delle metodologie di calcolo dei costi;
·audit ex post su un campione di dichiarazioni nell'ambito delle valutazioni ex post di Orizzonte Europa;
·la valutazione scientifica dei risultati dei progetti.
7.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
Sono state adottate varie misure per ridurre il rischio intrinseco di conflitti di interessi nell'ambito dell'impresa comune "Europa biocircolare", in particolare:
·la parità di voti per la Commissione e per i membri diversi dall'Unione in seno al consiglio di direzione;
·la selezione del direttore esecutivo da parte del consiglio di direzione sulla base di una proposta della Commissione;
·l'indipendenza del personale;
·valutazioni di esperti indipendenti sulla base di criteri di selezione pubblicati, nonché meccanismi di ricorso e dichiarazioni complete di tutti gli interessi in gioco;
·l'obbligo per il consiglio di direzione di adottare regole per prevenire, evitare e gestire i conflitti di interesse nell'impresa comune, conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune e allo statuto dei funzionari per quanto riguarda il personale.
La definizione di valori etici e organizzativi costituirà uno dei principali compiti dell'impresa comune e sarà monitorato dalla Commissione.
Il direttore esecutivo dell'impresa comune "Europa biocircolare", in qualità di ordinatore, dovrà istituire un sistema di controllo interno e gestione efficace in termini di costi, Sarà tenuto a riferire alla Commissione in merito al quadro di controllo interno adottato.
La Commissione monitorerà il rischio di non conformità attraverso il sistema di comunicazione che metterà a punto, come pure seguendo i risultati degli audit ex post dei beneficiari dei fondi dell'UE provenienti dall'impresa comune "Europa biocircolare", nell'ambito degli audit ex post relativi all'intero programma Orizzonte Europa.
È evidente la necessità di gestire il bilancio in modo efficiente e efficace e di prevenire le frodi e gli sprechi. Tuttavia, il sistema di controllo deve trovare un giusto equilibrio tra l'ottenimento di un tasso di errore accettabile e l'onere dei controlli necessari, evitando di ridurre l'attrattiva del programma di ricerca dell'Unione.
7.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
Poiché le regole di partecipazione di Orizzonte Europa applicabili all'impresa comune "Europa biocircolare" sono simili a quelle che la Commissione utilizzerà nel suo programma di lavoro e stante una popolazione di beneficiari che presenta un profilo di rischio simile a quello della Commissione, c'è da aspettarsi che il livello di errore sia simile a quello stabilito dalla Commissione per Orizzonte Europa, ossia tale da offrire ragionevoli garanzie che il rischio di errore nel corso del periodo pluriennale di spesa si assesti, su base annua, tra 2 e 5 %, allo scopo ultimo di arrivare a un tasso di errore residuo il più possibile vicino a 2 % al termine dei programmi pluriennali, dopo aver tenuto conto dell'impatto finanziario di tutti gli audit e delle misure correttive e di recupero.
Si rimanda alla scheda finanziaria legislativa di Orizzonte Europa per informazioni dettagliate sul livello di errore previsto per quanto riguarda i partecipanti.
7.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio la strategia antifrode.
La Commissione garantirà che l'impresa comune "Europa biocircolare" applichi misure antifrode in tutte le fasi del processo gestionale.
Le proposte relative alle imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa sono state sottoposte ad un esame di "impermeabilità alle frodi" e a una valutazione d'impatto. Nel complesso le misure proposte, in particolare l'accento posto sugli audit basati sul rischio e il rafforzamento della valutazione e del controllo scientifici, dovrebbero avere un'incidenza positiva sulla lotta contro le frodi.
La Commissione garantirà la predisposizione di misure adeguate volte a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, con controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, mediante sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
Nell'ambito di Orizzonte 2020, l'attuale impresa comune Bioindustrie coopera già con i servizi della Commissione su questioni relative a frodi e irregolarità. La Commissione garantirà che questa cooperazione prosegua e sia rafforzata.
La Corte dei conti ha potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell'Unione nell'ambito del programma.
L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi. Occorre che le imprese comuni aderiscano anche all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle inchieste interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
La Procura europea (EPPO) può svolgere indagini secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE) 2017/193923 del Consiglio, al fine di indagare su reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione.
8.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
8.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova linea/nuove linee di bilancio di spesa proposte
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale |
Linea di bilancio |
Natura della spesa |
Partecipazione |
|||
|
Rubrica 1 Mercato unico, innovazione e agenda digitale – Orizzonte Europa |
Diss./Non diss 81 . |
di paesi EFTA |
di paesi candidati 82 |
di paesi terzi |
ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario |
|
|
1 |
0102 02 61 – Impresa comune "Europa biocircolare" |
Diss. |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
* Il contributo a tale linea di bilancio è atteso dalle seguenti voci:
|
Stanziamenti di impegno (Mio EUR al terzo decimale) |
|||||||||
|
Linea di bilancio |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano il programma Orizzonte Europa — Ricerca indiretta 01 01 01 01 |
|||||||||
|
Personale esterno che attua il programma Orizzonte Europa — Ricerca indiretta 01 01 01 02 |
|||||||||
|
Altre spese di gestione per il programma Orizzonte Europa — Ricerca indiretta 01 01 01 03 |
|||||||||
|
Polo tematico "Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente" 01 02 02 60 |
71,130 |
178,490 |
147,800 |
148,340 |
148,930 |
148,910 |
156,400 |
0,000 |
1 000,00 |
|
Totale delle spese |
71,130 |
178,490 |
147,800 |
148,340 |
148,930 |
148,910 |
156,400 |
0,000 |
1 000,00 |
Incidenza prevista sulle spese
8.2.Incidenza prevista sulle spese
8.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale |
1 |
Rubrica Mercato unico, innovazione e agenda digitale Orizzonte Europa |
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 85 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|||
|
Titolo 1 |
Impegni |
(1) |
0,180 |
0,270 |
0,440 |
0,740 |
1,610 |
1,610 |
8,000 |
|
12,850 |
|
Pagamenti |
(2) |
0,180 |
0,270 |
0,440 |
0,740 |
1,610 |
1,610 |
1,600 |
6,400 |
12,850 |
|
|
Titolo 2 |
Impegni |
(1 a) |
0,150 |
0,220 |
0,360 |
0,600 |
1,320 |
1,300 |
6,700 |
|
10,650 |
|
Pagamenti |
(2 a) |
0,150 |
0,220 |
0,360 |
0,600 |
1,320 |
1,300 |
1,300 |
5,400 |
10,650 |
|
|
Titolo 3 |
Impegni |
(3a) |
70,800 |
178,000 |
147,000 |
147,000 |
146,000 |
146,000 |
141,700 |
0,000 |
976,500 |
|
Pagamenti |
(3b) |
1,000 |
43,480 |
129,040 |
149,680 |
151,100 |
147,400 |
147,100 |
207,700 |
976,500 |
|
|
TOTALE degli stanziamenti per l'impresa comune |
Impegni |
=1+1a +3a |
71,130 |
178,490 |
147,800 |
148,340 |
148,930 |
148,910 |
156,400 |
0,000 |
1 000,00 |
|
Pagamenti |
=2+2a+3b |
1,330 |
43,970 |
129,840 |
151,020 |
154,030 |
150,310 |
150,000 |
219,500 |
1 000,00 |
|
|
Mio EUR (al terzo decimale) |
||||||||||
|
DG RTD |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
|
Risorse umane 86 (3 funzionari + 2 AC) |
0,491 |
0,503 |
0,513 |
0,523 |
0,533 |
0,544 |
0,555 |
- |
3,662 |
|
|
Altre spese amministrative |
0,128 |
0,130 |
0,133 |
0,135 |
0,138 |
0,141 |
0,144 |
- |
0,949 |
|
|
TOTALE DG |
Stanziamenti |
0,619 |
0,633 |
0,646 |
0,658 |
0,671 |
0,685 |
0,699 |
- |
4,611 |
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|||
|
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma - Rubrica 1 del quadro finanziario pluriennale |
Impegni |
71,749 |
179,123 |
148,446 |
148,998 |
149,601 |
149,595 |
157,099 |
- |
1 004,611 |
|
|
Pagamenti |
1,949 |
44,603 |
130,486 |
151,678 |
154,691 |
150,995 |
150,699 |
219,500 |
1 004,611 |
||
|
|
7 |
"Spese amministrative" |
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
||
|
Risorse umane |
||||||||||
|
Altre spese amministrative |
||||||||||
|
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale |
(Totale impegni = Totale pagamenti) |
|||||||||
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|||
|
TOTALE degli stanziamenti per tutte le RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale |
Impegni |
71,749 |
179,123 |
148,446 |
148,998 |
149,601 |
149,595 |
157,099 |
- |
1 004,611 |
|
|
Pagamenti |
1,949 |
44,603 |
130,486 |
151,678 |
154,701 |
150,995 |
150,699 |
219,500 |
1 004,611 |
||
8.2.2.Incidenza prevista sulle risorse umane dell'impresa comune
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:
|
Numero di effettivi (in unità/ETP) |
|||||||||
|
|
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
Funzionari (gradi AD) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Funzionari (gradi AST) |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Agenti contrattuali |
14 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Agenti temporanei |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Esperti nazionali distaccati |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TOTALE 87 |
27 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
|
Mio EUR (al terzo decimale) |
|||||||||
|
|
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
Funzionari (gradi AD) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Funzionari (gradi AST) |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
0,6 |
|
Agenti contrattuali |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
1,7 |
3,9 |
|
Agenti temporanei |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
2,2 |
3,9 |
|
Esperti nazionali distaccati |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
TOTALE |
0,11 |
0,18 |
0,29 |
0,48 |
1,05 |
1,05 |
1,05 |
4,20 |
8,41 |
Incidenza stimata sul personale (ETP aggiuntivi) – Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
Periodo successivo al 2031 |
|
AD16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AD15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AD14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
AD13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AD12 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
AD11 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
AD10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AD9 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
|
AD8 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
0 |
|
AD7 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
|
AD6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AD5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totale AD |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
0 |
|
AST11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AST10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AST9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AST8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AST7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AST6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AST5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
AST4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
AST3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
AST2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AST1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totale AST |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
0 |
|
AST/SC 6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AST/SC 5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AST/SC 4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AST/SC 3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AST/SC 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AST/SC 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totale AST/SC |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Incidenza stimata sul personale (aggiuntivo) – personale esterno
|
Agenti contrattuali |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
Periodo successivo al 2031 |
|
Gruppo di funzioni IV |
8 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Gruppo di funzioni III |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Gruppo di funzioni II |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Gruppo di funzioni I |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Totale |
14 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Esperti nazionali distaccati |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
Periodo successivo
|
|
Totale |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.2.3.Fabbisogno previsto di risorse umane della Commissione
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito 88 :
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
|
Anni |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) |
||||||||
|
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione |
||||||||
|
Delegazioni |
||||||||
|
Ricerca |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD 89 Rubrica 7 |
||||||||
|
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale |
- in sede |
|||||||
|
- nelle delegazioni |
||||||||
|
Finanziato dalla dotazione del programma 90 |
- in sede |
|||||||
|
- nelle delegazioni |
||||||||
|
Ricerca |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Altro (specificare) |
||||||||
|
TOTALE |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
|
Funzionari e agenti temporanei |
|
|
Personale esterno |
8.2.4.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–◻ non prevede cofinanziamenti da terzi
–☑ prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:
|
–Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)( 91 ) |
|||||||||
|
|
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
Contributo finanziario alle spese amministrative dell'impresa comune coperte da membri diversi dall'Unione |
0,33 |
0,49 |
0,80 |
1,34 |
2,93 |
2,91 |
14,70 |
0,00 |
23,5 |
|
Contributi finanziari dei membri privati/partner associati ai costi operativi |
|||||||||
|
Contributi finanziari degli Stati partecipanti ai costi operativi |
|||||||||
|
Contributi in natura dei membri privati/partner associati 92 |
0( 93 ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,000 |
50,000 |
185,000 |
250,000( 94 ) |
|
Contributi in natura degli Stati partecipanti alle attività operative |
|||||||||
|
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati |
0,3 |
0,5 |
0,8 |
1,3 |
2,9 |
17,9 |
164,7 |
185,0 |
273,5 |
|
Dal momento che BIC non ha preso conoscenza dell'atto unico di base, questo non può essere considerato un impegno ufficiale e definitivo. Un impegno definitivo potrà essere assunto solo dopo che il BIC e la CE avranno raggiunto un accordo e stabilito una chiara visione di tutti gli aspetti dell'atto unico di base definitivo e della sua attuazione. Ciò comprende in particolare gli obiettivi e le priorità della CBE, le modalità di calcolo e di monitoraggio degli IKOP e degli IKAA e dell'effetto leva, tutti gli aspetti giuridici finali, i tassi di finanziamento, la distribuzione del finanziamento pubblico tra i diversi TRL, il finanziamento delle spese amministrative, ecc. |
8.3.Incidenza prevista sulle entrate
–◻ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–◻ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
◻ sulle risorse proprie
◻ su altre entrate
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ◻
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate: |
Incidenza della proposta/iniziativa 95 |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Articolo …………. |
|||||||
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
[…]
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).
[…]
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA - CLEAN AVIATION
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di regolamento del Consiglio relativo al partenariato europeo "Clean Aviation
1.2.Settore/settori interessati (polo tematico di programma)
Attività: Orizzonte Europa
Polo tematico 5: Clima, energia e mobilità
1.3.La proposta/iniziativa riguarda:
◻ una nuova azione
◻ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 96
X la proroga di un'azione esistente
◻ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione
1.4.Motivazione della proposta/iniziativa
1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
L'obiettivo principale dell'iniziativa sarebbe contribuire a ridurre l'impronta ecologica accelerando lo sviluppo di tecnologie di trasporto aereo climaticamente neutre da diffondere il più rapidamente possibile, contribuendo in modo significativo al conseguimento degli obiettivi generali del Green Deal europeo, ossia: una riduzione delle emissioni compresa tra 50 % e 55 % entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050.
Il secondo obiettivo generale sarebbe garantire che l'attività di R&I nel settore dell'aeronautica contribuisca alla competitività globale dell'industria aeronautica dell'UE accelerando e ottimizzando il processo di R&I. Senza una solida catena di approvvigionamento europea, l'Europa non ha la possibilità di perseguire una politica ambientale ambiziosa.
Il terzo obiettivo sarebbe garantire che un'aviazione meno inquinante rimanga un mezzo di trasporto sicuro, protetto ed efficiente per i passeggeri e le merci. Questo obiettivo è in linea con vari obiettivi di sviluppo sostenibili), in particolare l'OSS 9 (Industria, innovazione e infrastrutture).
L'iniziativa dovrebbe iniziare le sue attività nel secondo o terzo trimestre del 2021 (a seconda della data di adozione dell'atto di base unico da parte del Consiglio). Le imprese comuni sono istituite per operare fino al 31 dicembre 2027 e i loro ultimi inviti saranno pubblicati al più tardi entro il 31 dicembre 2027. In linea con i criteri per i partenariati europei di cui all'allegato III del regolamento Orizzonte Europa, l'atto di base unico contiene disposizioni specifiche per la valutazione, la graduale cessazione e il rinnovo dei partenariati. Queste disposizioni comprendono l'obbligo per il consiglio di direzione di presentare un piano per la cessazione graduale dell'impresa comune finanziata nell'ambito di Orizzonte Europa e una valutazione della modalità di intervento strategico più efficace per qualsiasi azione futura nell'ambito degli esami e delle valutazioni periodiche.
1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione
I problemi trattati dall'iniziativa sono di natura e portata tali da rendere più appropriata un'azione concertata a livello dell'UE rispetto a iniziative varate dai singoli Stati membri. Ciò consentirà di rafforzare la coerenza e il coordinamento delle attività e di evitare le duplicazioni.
L'intervento pubblico dell'UE nella R&I del settore dell'aviazione mira soprattutto ad armonizzare, ottimizzare e coordinare le risorse a livello di ecosistemi di tutti i paesi europei in vista della neutralità climatica nel settore dell'aviazione - un obiettivo ambizioso che non può essere raggiunto da un'impresa aeronautica o un paese da soli. Come già indicato, per raggiungere la neutralità climatica è necessario un approccio olistico in materia di R&I.
Inoltre, tutti i bisogni in materia di ricerca dovrebbero essere coerenti con le misure di mercato, gli incentivi e un quadro normativo e di standardizzazione solido e moderno, che può essere messo a punto solo nel contesto dell'UE e attraverso la cooperazione internazionale. Questo quadro dovrebbe essere coerente e in linea con le politiche ambientali e climatiche, il commercio, la difesa, lo spazio, la gestione del traffico aereo, i sistemi di certificazione e standardizzazione che rientrano nell'ambito delle competenze dell'UE.
Inoltre, la ricerca europea con bandi di gara aperti e competitivi consente ai partecipanti di prendere le distanze dai loro fornitori naturali e di istituire nuovi partenariati con diversi tipi di organizzazioni (università, centri di ricerca, industria, ecc.), comprese quelle dei paesi dell'UE che non dispongono di un'industria aeronautica tradizionale ma che potrebbero proporre approcci innovativi.
Una delle ragioni alla base dell'intervento dell'UE è la condivisione dei rischi, dati i costi elevati dello sviluppo e della dimostrazione di soluzioni tecnologiche innovative che non possono essere sostenuti da singole imprese.
Date le caratteristiche specifiche del settore dell'aviazione, i costi e i rischi di nuovi sviluppi dipendono da un'efficace cooperazione a livello europeo. La cooperazione tra diversi portatori di interessi è importante, sia nelle fasi di sviluppo che durante il processo di maturazione delle tecnologie innovative.
Con una politica climatica chiara e obiettivi precisi per il 2030 e per il 2050, è necessario garantire l'orientamento e l'addizionalità degli investimenti europei. L'azione dell'UE integrerebbe i sistemi nazionali per offrire un approccio strategico più chiaro, tanto più che per realizzare il piano d'azione per il clima e i suoi obiettivi le innovazioni sono necessarie e urgenti.
La Commissione europea è nella posizione ideale per adoperarsi per la cooperazione tra i programmi nazionali di R&I nel settore aeronautico e l'iniziativa "Clean Aviation", evitando la duplicazione degli sforzi e combinando le risorse per conseguire gli obiettivi del Green Deal.
Al tempo stesso, propone numerose misure strategiche in materia di aviazione e può garantire l'allineamento delle misure strategiche, della legislazione e delle attività di R&I.
La Commissione, inoltre, ha lo status di osservatore ad hoc in molti organi dell'ICAO (Assemblea e altri organi tecnici) che si occupano di sicurezza aerea, protezione, ambiente, gestione del traffico aereo e trasporto aereo.
Questi aspetti sono ulteriormente approfonditi nel documento di valutazione d'impatto allegato alla presente proposta.
1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Molte soluzioni promettenti a impatto climatico zero sono state studiate nell'ambito di precedenti programmi di ricerca e innovazione pubblici e privati, sia nell'UE (a partire dal 4° programma di ricerca e sviluppo) che in programmi nazionali o regionali. Alcune di queste tecnologie, che hanno raggiunto livelli di maturità elevati nei programmi di ricerca del 7 PQ "Clean Sky" e di Orizzonte 2020 "Clean Sky 2", sono state valutate nell'ambito del valutatore tecnologico "Clean Sky" del 7° PQ ed è emerso che, se integrate negli aeromobili nuovi, queste tecnologie possono ridurre le emissioni fino al 30 % rispetto agli aeromobili di riferimento degli anni 2000.
La valutazione intermedia delle imprese comuni operanti nell'ambito di Orizzonte 2020 ha concluso che i partenariati pubblico-privato (PPP) basati su un'impresa comune hanno comportato miglioramenti in termini di efficienza rispetto al 7º PQ, anche se occorre ancora affrontare alcune carenze individuate.
Sebbene sia troppo presto per trarre conclusioni per Clean Sky 2 (che durerà fino al 2024), le valutazioni preliminari mostrano che è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di dimostrazione e convalida di tecnologie che riducono le emissioni di CO2 e di NOx dal 20 al 30 % rispetto agli aeromobili "all'avanguardia" entrati in servizio a partire dal 2014. Il crescente numero di pubblicazioni e di domande di brevetto conferma i buoni progressi dei principali progetti dimostrativi. Purtroppo, l'introduzione di tali tecnologie negli aerei commercializzati è tutt'altro che certa, in quanto dipende in gran parte dalle forze di mercato.
1.4.4.Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti
Conformemente al regolamento Orizzonte Europa, tutti i partenariati europei devono garantire il coordinamento e/o attività congiunte con altre pertinenti iniziative di ricerca e innovazione per garantire un livello ottimale di interconnessioni e sinergie efficaci. In quest'ottica, l'atto di base unico è elaborato sulla base del principio fondamentale secondo cui una stretta collaborazione e delle sinergie tra le imprese comuni e le pertinenti iniziative a livello dell'UE, nazionale e regionale, in particolare altri partenariati europei, saranno fondamentali per conseguire un impatto più significativo e garantire l'adozione dei risultati. A tale riguardo, l'atto unico di base (prima parte, disposizioni comuni applicabili a tutte le imprese comuni) agevola le sinergie grazie a una serie di disposizioni operative.
Occorre istituire forti sinergie tra i due partenariati proposti nel settore dell'aviazione, "Gestione integrata del traffico aereo" e "Clean Aviation". Ciò dovrebbe garantire la compatibilità tra le soluzioni sviluppate nell'ambito della "Clean Aviation" e gli approcci avanzati in materia di gestione del traffico aereo (ATM) sviluppati nell'ambito dell'iniziativa per la gestione integrata del traffico aereo.
L'iniziativa sull'idrogeno e l'iniziativa sulle batterie (potenzialmente in grado di fornire fonti di energia alternative al trasporto aereo) potrebbero avere un impatto enorme in quanto fattori abilitanti di un trasporto aereo a emissioni zero, se i loro risultati rispondono alle esigenze del settore dell'aviazione.
La creazione di sinergie gioverebbe a tutte queste iniziative. È opportuno sottolineare che per gli "aeromobili più elettrici"(i cosiddetti MEA) occorrono progressi nei sistemi di alimentazione elettrica ad alta tensione; ad altitudini elevate, questi sistemi comportano rischi aggiuntivi per la sicurezza che devono essere affrontati e richiedono soluzioni tecnologiche che devono essere convalidate. Per questo motivo occorre tenere conto dei requisiti degli aeromobili nelle fasi iniziali dello sviluppo delle soluzioni proposte.
La certificazione è un aspetto molto importante per portare a maturità le nuove tecnologie e, a tale riguardo, il coinvolgimento tempestivo dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) è fondamentale. Il forte coinvolgimento della Commissione europea e degli Stati membri dovrebbe garantire l'allineamento e le sinergie tra le priorità e i programmi di finanziamento dell'UE, nazionali e regionali.
Un maggiore coinvolgimento degli Stati membri nella diffusione e nell'adozione delle tecnologie climaticamente neutre più promettenti a livello dell'UE promuoverà sinergie ed economie di scala con i programmi nazionali di R&I e rafforzerà l'allineamento dei programmi nazionali di istruzione per rispondere alle esigenze future in materia di competenze e posti di lavoro in questo settore.
Il monitoraggio delle sinergie e della collaborazione sarà effettuato nell'ambito della relazione annuale di attività.
1.5.Durata e incidenza finanziaria
X durata limitata
–X in vigore dall'1.1.2021 al 31.12.2031
–X incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al 2031 per gli stanziamenti di pagamento
◻ durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.6.Modalità di gestione previste 97
◻ Gestione diretta a opera della Commissione
–◻ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
–◻ a opera delle agenzie esecutive
◻ Gestione concorrente con gli Stati membri
X Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–◻ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
–◻ a organismi di diritto pubblico;
–◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
/
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
A norma del regolamento Orizzonte Europa, il partenariato deve adottare un sistema di monitoraggio che soddisfi le prescrizioni di cui all'articolo 45, all'allegato III e all'allegato V del regolamento Orizzonte Europa e che confluisca nella stessa banca dati unica delle altre componenti di Orizzonte Europa. Il sistema di comunicazione e monitoraggio deve fornire dati di gestione e attuazione fondamentali (compresi microdati a livello di singole entità), consentire di seguire i progressi sulla base delle principali modalità di impatto (compresi i progressi compiuti nel conseguimento delle priorità dell'UE) e dei criteri di partenariato. Il partenariato deve riferire in merito a indicatori specifici (che non sono contemplati dai principali indicatori delle modalità di impatto) consentendo di seguire i progressi compiuti a breve, medio e lungo termine nella realizzazione della visione e degli obiettivi specifici operativi del partenariato stabiliti nel regolamento che lo istituisce, compresi gli obiettivi fissati all'orizzonte 2030. Gli indicatori, le fonti di dati e le metodologie devono consentire, nel corso del tempo, una valutazione dei risultati conseguiti e dei progressi compiuti in termine di impatti, compresa la realizzazione degli obiettivi strategici dell'UE e l'individuazione dell'eventuale necessità di misure correttive. Il partenariato dovrebbe tenere conto dei dati sia qualitativi che quantitativi, stabilire le responsabilità per la rilevazione dei dati e definire approcci concreti per sviluppare una base di riferimento, obiettivi e/o parametri di riferimento realistici al fine di individuare, se del caso, i progressi, in linea con l'approccio di Orizzonte Europa in termini di impatto. Tutte le informazioni rilevate devono essere fornite ai servizi della Commissione in tempo quasi reale sulla base di modelli comuni di dati e inserite in un'unica banca dati, come specificato all'articolo 45 di Orizzonte Europa.
A tal fine, devono essere istituiti adeguati sistemi di comunicazione per consentire una comunicazione continua e trasparente, anche sui contributi finanziari e in natura impegnati ed effettivamente forniti, la visibilità e il posizionamento nel contesto internazionale, nonché l'impatto degli investimenti del settore privato sui rischi legati alla ricerca e all'innovazione. Le comunicazioni dovrebbero essere in linea con gli obblighi standard in materia di comunicazione di Orizzonte Europa. Lo sviluppo dei sistemi di comunicazione nel contesto del processo di coordinamento strategico deve coinvolgere anche gli Stati membri e i rappresentanti del partenariato al fine di garantire la sincronizzazione e il coordinamento delle attività di comunicazione e monitoraggio, anche per quanto riguarda la ripartizione dei compiti di rilevazione dei dati e di comunicazione. Il sistema di comunicazione a livello di progetto deve includere informazioni dettagliate concernenti i progetti finanziati, i loro risultati, la loro diffusione e il loro utilizzo da parte dei principali gruppi destinatari, nonché l'impatto globale che ne deriva per la scienza, l'economia, la società e/o l'ambiente, in linea con gli obiettivi dei progetti e gli impatti auspicati. A queste informazioni vanno aggiunti dati pertinenti sul valore aggiunto e sull'impatto del partenariato a livello europeo, nazionale e regionale. Occorre garantire un adeguato meccanismo di condivisione dei dati con le banche dati comuni di monitoraggio e comunicazione di Orizzonte Europa.
I partenariati europei saranno valutati in base al quadro di valutazione di Orizzonte Europa di cui all'articolo 47.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
La gestione indiretta è giustificata dal fatto che l'impresa comune "Clean Aviation" è un partenariato pubblico-privato con parte dei finanziamenti conferiti sotto forma di contributi in natura da parte di membri diversi dall'Unione.
Ogni anno la decisione sul contributo all'impresa comune "Clean Aviation" sarà adottata in virtù del bilancio dell'UE adottato per quell'anno.
Un accordo di delega firmato tra la Commissione europea e l'impresa comune "Clean Aviation" specificherà che, per i compiti da svolgere ogni anno, la Commissione verserà un contributo all'atto della conclusione di un accordo relativo al trasferimento di fondi con l'impresa comune "Clean Aviation" e della presentazione, da parte dell'impresa comune, delle richieste di pagamento corrispondenti ai membri diversi dall'Unione.
La Commissione garantirà che le norme applicabili all'impresa comune "Clean Aviation" siano pienamente conformi alle disposizioni del regolamento finanziario. Conformemente all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'impresa comune rispetterà il principio della sana gestione finanziaria. L'impresa comune "Clean Aviation" si conformerà anche alle disposizioni del regolamento finanziario tipo applicabile all'impresa comune. Qualsiasi deroga al regolamento finanziario tipo, necessaria ai fini delle esigenze specifiche dell'impresa comune, è soggetta all'accordo preventivo della Commissione.
Le disposizioni in materia di monitoraggio, anche attraverso la rappresentanza dell'Unione nel consiglio di direzione dell'impresa comune "Clean Aviation", e le disposizioni in materia di comunicazione garantiranno che i servizi della Commissione possano ottemperare agli obblighi di rendicontazione sia nei confronti del collegio che dell'autorità di bilancio.
Il quadro di controllo interno per l'impresa comune "Clean Aviation" si basa su:
·l'attuazione delle norme di controllo interno che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle della Commissione;
·le procedure per la selezione dei migliori progetti mediante valutazioni indipendenti e la traduzione dei progetti stessi in strumenti giuridici;
·la gestione del progetto e del contratto per l'intera durata di ogni progetto;
·controlli ex ante sul 100 % delle dichiarazioni, compreso il ricevimento dei certificati di audit e la certificazione ex ante delle metodologie di calcolo dei costi;
·audit ex post su un campione di dichiarazioni nell'ambito delle valutazioni ex post di Orizzonte Europa;
·la valutazione scientifica dei risultati dei progetti.
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
Sono state adottate varie misure per ridurre il rischio intrinseco di conflitti di interessi nell'ambito dell'impresa comune "Clean Aviation", in particolare:
·la parità di voti per la Commissione e per i membri diversi dall'Unione in seno al consiglio di direzione;
·la selezione del direttore esecutivo da parte del consiglio di direzione sulla base di una proposta della Commissione;
·l'indipendenza del personale;
·valutazioni di esperti indipendenti sulla base di criteri di selezione pubblicati, nonché meccanismi di ricorso e dichiarazioni complete di tutti gli interessi in gioco;
·l'obbligo per il consiglio di direzione di adottare regole per prevenire, evitare e gestire i conflitti di interesse nell'impresa comune, conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune e allo statuto dei funzionari per quanto riguarda il personale.
La definizione di valori etici e organizzativi costituirà uno dei principali compiti dell'impresa comune e sarà monitorato dalla Commissione.
Il direttore esecutivo dell'impresa comune "Clean Aviation", in qualità di ordinatore, dovrà istituire un sistema di controllo interno e gestione efficace in termini di costi. Sarà tenuto a riferire alla Commissione in merito al quadro di controllo interno adottato.
La Commissione monitorerà il rischio di non conformità attraverso il sistema di comunicazione che metterà a punto, come pure seguendo i risultati degli audit ex post dei beneficiari dei fondi dell'UE provenienti dall'impresa comune "Clean Aviation", nell'ambito degli audit ex post relativi all'intero programma Orizzonte Europa.
È evidente la necessità di gestire il bilancio in modo efficiente e efficace e di prevenire le frodi e gli sprechi. Tuttavia, il sistema di controllo deve trovare un giusto equilibrio tra l'ottenimento di un tasso di errore accettabile e l'onere dei controlli necessari, evitando di ridurre l'attrattiva del programma di ricerca dell'Unione.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
Poiché le regole di partecipazione di Orizzonte Europa applicabili all'impresa comune "Clean Aviation" sono simili a quelle che la Commissione utilizzerà nel suo programma di lavoro e stante una popolazione di beneficiari che presenta un profilo di rischio simile a quello della Commissione, c'è da aspettarsi che il livello di errore sia simile a quello stabilito dalla Commissione per Orizzonte Europa, ossia tale da offrire ragionevoli garanzie che il rischio di errore nel corso del periodo pluriennale di spesa si assesti, su base annua, tra 2 e 5 %, allo scopo ultimo di arrivare a un livello di errore residuo il più possibile vicino a 2 % al termine dei programmi pluriennali, dopo aver tenuto conto dell'impatto finanziario di tutti gli audit e delle misure correttive e di recupero.
Si rimanda alla scheda finanziaria legislativa di Orizzonte Europa per informazioni dettagliate sul livello di errore previsto per quanto riguarda i partecipanti.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio la strategia antifrode.
La Commissione garantirà che l'impresa comune "Clean Aviation" applichi misure antifrode in tutte le fasi del processo di gestione.
Le proposte relative alle imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa sono state sottoposte ad un esame di "impermeabilità alle frodi" e a una valutazione d'impatto. Nel complesso le misure proposte, in particolare l'accento posto sugli audit basati sul rischio e il rafforzamento della valutazione e del controllo scientifici, dovrebbero avere un'incidenza positiva sulla lotta contro le frodi.
La Commissione garantirà la predisposizione di misure adeguate volte a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, con controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, mediante sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
Nell'ambito di Orizzonte 2020, l'attuale impresa comune "Clean Sky 2" coopera già con i servizi della Commissione su questioni relative a frodi e irregolarità. La Commissione garantirà che questa cooperazione prosegua e sia rafforzata.
La Corte dei conti ha potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell'Unione nell'ambito del programma.
L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi. Occorre che le imprese comuni aderiscano anche all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle inchieste interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
La Procura europea (EPPO) può svolgere indagini secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE) 2017/193923 del Consiglio, al fine di indagare su reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova linea/nuove linee di bilancio di spesa proposte
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale |
Linea di bilancio |
Natura della spesa |
Partecipazione |
|||
|
Rubrica 1 Mercato unico, innovazione e agenda digitale – Orizzonte Europa |
Diss./Non diss 98 . |
di paesi EFTA 99 |
di paesi candidati 100 |
di paesi terzi |
ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario |
|
|
1 |
01.020252 — Impresa comune "Clean Aviation" |
Diss. |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
* Il contributo a tale linea di bilancio è atteso dalle seguenti voci:
|
Stanziamenti di impegno (Mio EUR al terzo decimale) |
|||||||||
|
Linea di bilancio |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano il programma Orizzonte Europa — Ricerca indiretta 01 01 01 01 |
|||||||||
|
Personale esterno che attua il programma Orizzonte Europa — Ricerca indiretta 01 01 01 02 |
|||||||||
|
Altre spese di gestione per il programma Orizzonte Europa — Ricerca indiretta 01 01 01 03 |
|||||||||
|
Polo tematico "Clima, energia e mobilità" 01 02 02 50 |
229,925 |
150,583 |
231,570 |
190,688 |
388,057 |
133,814 |
375,363 |
|
1 700,000 |
|
Totale delle spese |
229,925 |
150,583 |
231,570 |
190,688 |
388,057 |
133,814 |
375,363 |
|
1 700,000 |
Incidenza prevista sulle spese
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale |
1 |
Rubrica Mercato unico, innovazione e agenda digitale Orizzonte Europa |
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 103 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|||
|
Titolo 1: |
Impegni |
(1) |
0,139 |
0,497 |
0,765 |
1,489 |
2,540 |
3,021 |
16,035 |
- |
24,486 |
|
Pagamenti |
(2) |
0,139 |
0,497 |
0,765 |
1,489 |
2,540 |
3,021 |
3,081 |
12,954 |
24,486 |
|
|
Titolo 2: |
Impegni |
(1 a) |
0,243 |
0,943 |
1,262 |
1,776 |
1,534 |
1,650 |
7,329 |
- |
14,737 |
|
Pagamenti |
(2 a) |
0,243 |
0,943 |
1,262 |
1,776 |
1,534 |
1,650 |
1,660 |
5,669 |
14,737 |
|
|
Titolo 3 |
Impegni |
(3a) |
229,543 |
149,143 |
229,543 |
187,423 |
383,983 |
129,143 |
351,999 |
0 |
1 660,777 |
|
Pagamenti |
(3b) |
14,041 |
123,686 |
137,678 |
262,701 |
220,938 |
344,980 |
194,261 |
362,492 |
1 660,777 |
|
|
TOTALE degli stanziamenti per l'impresa comune |
Impegni |
=1+1a +3a |
229,925 |
150,583 |
231,570 |
190,688 |
388,057 |
133,814 |
375,363 |
0 |
1 700,000 |
|
Pagamenti |
=2+2a+3b |
14,423 |
125,126 |
139,705 |
265,966 |
225,012 |
349,651 |
199,002 |
381,115 |
1 700,000 |
|
|
Mio EUR (al terzo decimale) |
|||||||||||
|
DG RTD |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
||
|
Risorse umane 104 |
0,491 |
0,503 |
0,513 |
0,523 |
0,533 |
0,544 |
0,555 |
- |
3,662 |
||
|
Altre spese amministrative |
0,128 |
0,130 |
0,133 |
0,135 |
0,138 |
0,141 |
0,144 |
- |
0,949 |
||
|
TOTALE DG |
Stanziamenti |
0,619 |
0,633 |
0,646 |
0,658 |
0,671 |
0,685 |
0,699 |
- |
4,611 |
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|||
|
TOTALE degli stanziamenti per tutte le RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale |
Impegni |
230,544 |
151,216 |
232,216 |
191,346 |
388,728 |
134,499 |
376,062 |
0,000 |
1 704,611 |
|
|
Pagamenti |
15,042 |
125,759 |
140,351 |
266,624 |
225,683 |
350,336 |
199,701 |
381,115 |
1 704,611 |
||
|
|
7 |
"Spese amministrative" |
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo
|
TOTALE |
||
|
Risorse umane |
||||||||||
|
Altre spese amministrative |
||||||||||
|
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale |
(Totale impegni = Totale pagamenti) |
|||||||||
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|||
|
TOTALE degli stanziamenti per tutte le RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale |
Impegni |
230,544 |
151,216 |
232,216 |
191,346 |
388,728 |
134,499 |
376,062 |
0,000 |
1 704,611 |
|
|
Pagamenti |
15,042 |
125,759 |
140,351 |
266,624 |
255,683 |
350,336 |
199,701 |
381,115 |
1 704,611 |
||
3.2.2.Incidenza prevista sulle risorse umane dell'impresa comune
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:
|
Numero di effettivi (in unità/ETP) |
|||||||||
|
|
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
Funzionari (gradi AD) |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
|
|
Funzionari (gradi AST) |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
Agenti contrattuali |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
Agenti temporanei |
|||||||||
|
Esperti nazionali distaccati |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TOTALE 105 |
44 |
44 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
|
|
Mio EUR (al terzo decimale) |
|||||||||
|
|
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
Funzionari (gradi AD) |
|||||||||
|
Funzionari (gradi AST) |
|||||||||
|
Agenti contrattuali |
0,367 |
0,375 |
0,382 |
0,390 |
0,397 |
0,405 |
0,345 |
1,076 |
3,737 |
|
Agenti temporanei |
4,353 |
4,440 |
4,446 |
4,535 |
4,625 |
4,718 |
4,812 |
15,021 |
46,949 |
|
Esperti nazionali distaccati |
0,130 |
0,132 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,262 |
|
TOTALE |
4,849 |
4,946 |
4,828 |
4,924 |
5,023 |
5,123 |
5,157 |
16,097 |
50,947 |
Incidenza stimata sul personale (ETP aggiuntivi) – Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
Periodo successivo al 2031 |
|
AD16 |
||||||||||||
|
AD15 |
||||||||||||
|
AD14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD13 |
||||||||||||
|
AD12 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AD11 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD10 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
AD9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
AD8 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
AD7 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
AD6 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
AD5 |
||||||||||||
|
Totale AD |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
|
|
||||||||||||
|
AST11 |
||||||||||||
|
AST10 |
||||||||||||
|
AST9 |
||||||||||||
|
AST8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST7 |
||||||||||||
|
AST6 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST5 |
1 |
1 |
||||||||||
|
AST4 |
||||||||||||
|
AST3 |
||||||||||||
|
AST2 |
||||||||||||
|
AST1 |
||||||||||||
|
Totale AST |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
AST/SC 6 |
||||||||||||
|
AST/SC 5 |
||||||||||||
|
AST/SC 4 |
||||||||||||
|
AST/SC 3 |
||||||||||||
|
AST/SC 2 |
||||||||||||
|
AST/SC 1 |
||||||||||||
|
Totale AST/SC |
Incidenza stimata sul personale (aggiuntivo) – personale esterno
|
Agenti contrattuali |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
Periodo successivo al 2031 |
|
Gruppo di funzioni IV |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Gruppo di funzioni III |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Gruppo di funzioni II |
||||||||||||
|
Gruppo di funzioni I |
||||||||||||
|
Totale |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Esperti nazionali distaccati |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
Periodo successivo
|
|
Totale |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.3.Fabbisogno previsto di risorse umane della Commissione
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito 106 :
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
|
Anni |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) |
||||||||
|
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione |
||||||||
|
Delegazioni |
||||||||
|
Ricerca |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD 107 Rubrica 7 |
||||||||
|
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale |
- in sede |
|||||||
|
- nelle delegazioni |
||||||||
|
Finanziato dalla dotazione del programma 108 |
- in sede |
|||||||
|
- nelle delegazioni |
||||||||
|
Ricerca |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Altro (specificare) |
||||||||
|
TOTALE |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
|
Funzionari e agenti temporanei |
Vari compiti relativi a: ·follow-up tecnico dei progressi compiuti nell'ambito delle attività "Clean Aviation"; ·monitoraggio dello stato di avanzamento del programma di ricerca "Clean Aviation"; ·monitoraggio del rispetto dell'agenda strategica di ricerca e innovazione; ·rappresentanza della CE nel consiglio di direzione del partenariato; ·definizione della posizione della Commissione in seno al consiglio di direzione (voto/diritto di veto); · compiti amministrativi connessi alla governance del partenariato; ·collegamento con il gruppo di rappresentanti nazionali, l'ACARE e il comitato di programma "Trasporti"; ·supervisione degli inviti a presentare proposte, dei bandi di gara e dell'ammissione di nuovi membri; ·partecipazione alle riunioni dei sottogruppi e dei gruppi di lavoro; ·organizzazione delle valutazioni intermedie e finali; ·realizzazione di controlli in loco e di audit; ·promozione delle sinergie tra i programmi di ricerca nazionali e il programma di ricerca e innovazione "Clean Aviation". |
|
Personale esterno |
3.2.4.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–◻ non prevede cofinanziamenti da terzi
–☑ prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:
|
–Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) |
||||||||||
|
|
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
|
Contributo finanziario alle spese amministrative dell'impresa comune coperte da membri diversi dall'Unione |
0,382 |
1,440 |
2,027 |
3,265 |
4,074 |
4,671 |
4,741 |
18,623 |
39,223 |
|
|
Contributi finanziari dei membri privati/partner associati ai costi operativi |
||||||||||
|
Contributi finanziari degli Stati partecipanti ai costi operativi |
||||||||||
|
Contributi in natura dei membri privati/partner associati 109 |
26,683 |
234,097 |
230,109 |
465,520 |
387,181 |
618,556 |
336,278 |
662,353 |
2 960,777 |
|
|
Contributi in natura degli Stati partecipanti alle attività operative |
||||||||||
|
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati |
27,065 |
235,537 |
232,136 |
468,785 |
391,255 |
623,227 |
341,019 |
680,976 |
3 000,000 |
|
Note:
Nel memorandum di impegno congiunto firmato in ottobre 2020, la parte privata ha espresso l'intenzione di contribuire con un importo fino a 3 miliardi di EUR (compresa la partecipazione del Regno Unito) all'insieme delle attività "Clean Aviation", ipotizzando un finanziamento ragionevole e proporzionato da parte della Commissione europea (ossia 2,5 miliardi di EUR di finanziamenti CE) a seguito dell'accordo sul quadro finanziario pluriennale e che comprenderà anche il contributo del Regno Unito. Per modificare queste ipotesi occorrerebbe realizzare una nuova consultazione dei portatori di interessi.
La distribuzione dei contributi in natura da parte dei membri fondatori/membri associati dal 2021 al 2027 e per il periodo successivo al 2027 si basa sulle prime stime effettuate per i contributi in natura per le attività operative (IKOP) che sono essi stessi connessi ai progetti di piani di lavoro e all'agenda strategica di ricerca e innovazione della "Clean Aviation". Sarà necessaria una revisione di tale ripartizione una volta definita la tabella di marcia per l'attuazione dell'agenda strategica di ricerca e innovazione (SRIA).
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–☑ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–◻ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
sulle risorse proprie
su altre entrate
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ◻
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate: |
Incidenza della proposta/iniziativa 110 |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
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Articolo …………. |
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Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
[…]
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).
[…]
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA — IDROGENO PULITO
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di regolamento del Consiglio relativo al partenariato europeo "Idrogeno pulito"
1.2.Settore/settori interessati (polo tematico di programma)
Attività: Orizzonte Europa
Polo tematico 5: Clima, energia e mobilità
1.3. La proposta/iniziativa riguarda:
◻ una nuova azione
◻ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 111
X la proroga di un'azione esistente
◻ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione
1.4.Motivazione della proposta/iniziativa
1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
L'obiettivo dell'iniziativa è accelerare lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie europee dell'idrogeno pulito, contribuendo a un sistema energetico sostenibile, decarbonizzato e pienamente integrato. L'iniziativa si incentrerà sulla produzione, la distribuzione e lo stoccaggio di idrogeno pulito per approvvigionare settori difficili da decarbonizzare, come le industrie pesanti e le applicazioni per i trasporti pesanti. Alcuni obiettivi all'orizzonte 2030: produrre idrogeno pulito a circa 1,5-3 EUR/kg, consentendone la penetrazione nei mercati di massa; ridurre i costi di distribuzione su ampia scala a meno di 1 EUR/kg di idrogeno.
Sebbene l'idrogeno sia un combustibile pulito, a zero emissioni, è tuttora più costoso di altre fonti energetiche ed è prodotto per lo più dal gas naturale, generando biossido di carbonio (CO2). Dobbiamo produrre "idrogeno pulito" da fonti energetiche rinnovabili, utilizzando processi che non producono emissioni di CO2. Le applicazioni dell'idrogeno pulito sono più costose delle tecnologie concorrenti e non sono ancora del tutto affidabili o di qualità sufficiente per essere adottate. La diffusione su vasta scala di capacità di produzione di idrogeno pulito è inoltre limitata. I portatori di interessi europei dell'industria e della ricerca nel settore dell'idrogeno, così come i portatori di interessi del settore dell'energia, dei trasporti e dell'edilizia, sono quelli che più risentono della situazione.
L'iniziativa dovrebbe iniziare le sue attività nel secondo o terzo trimestre del 2021 (a seconda della data di adozione dell'atto di base unico da parte del Consiglio). Le imprese comuni sono istituite per operare fino al 31 dicembre 2027 e i loro ultimi inviti saranno pubblicati al più tardi entro il 31 dicembre 2027. In linea con i criteri per i partenariati europei di cui all'allegato III del regolamento Orizzonte Europa, l'atto di base unico contiene disposizioni specifiche per la valutazione, la graduale cessazione e il rinnovo dei partenariati. Queste disposizioni comprendono l'obbligo per il consiglio di direzione di presentare un piano per la cessazione graduale dell'impresa comune finanziata nell'ambito di Orizzonte Europa e una valutazione della modalità di intervento strategico più efficace per qualsiasi azione futura nell'ambito degli esami e delle valutazioni periodiche.
1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione
Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)
I problemi trattati dall'iniziativa sono di natura e portata tali da rendere più appropriata un'azione concertata a livello dell'UE rispetto a iniziative varate dai singoli Stati membri. Ciò consentirà di rafforzare la coerenza e il coordinamento delle attività e di evitare le duplicazioni.
Il valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post) L'idrogeno pulito ha catene di valore complesse e interconnesse che richiedono una cooperazione efficace e una collaborazione intersettoriale a livello europeo per consentire una dimostrazione e una diffusione adeguate su larga scala.
Questi aspetti sono ulteriormente approfonditi nel documento di valutazione d'impatto allegato alla presente proposta.
1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
i) La concentrazione dei finanziamenti e la necessità di garantire che l'attuale distribuzione geografica dei progetti sostenuti dall'impresa comune non sia rafforzata da una mancanza di informazioni/apertura/trasparenza nei confronti di soggetti di paesi in cui la partecipazione è ridotta, in particolare l'UE-13;
ii) il coinvolgimento degli Stati membri e in particolare il ruolo del gruppo di rappresentanti degli Stati, che non è così efficace come dovrebbe;
iii) la necessità di prestare maggiore attenzione alla sicurezza delle tecnologie FCH (celle a combustibile e idrogeno) che è indispensabile per creare la fiducia necessaria ai fini di un'ampia diffusione. Il numero relativamente esiguo di progetti che introducono l'idrogeno in contesti nuovi (autobus, abitazioni o stazioni di rifornimento in aggiunta ai combustibili convenzionali) non ha consentito la diffusione commerciale dei prodotti.
1.4.4.Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti
Conformemente al regolamento Orizzonte Europa, tutti i partenariati europei devono garantire il coordinamento e/o attività congiunte con altre pertinenti iniziative di ricerca e innovazione per garantire un livello ottimale di interconnessioni e sinergie efficaci. In quest'ottica, l'atto di base unico è elaborato sulla base del principio fondamentale secondo cui una stretta collaborazione e delle sinergie tra le imprese comuni e le pertinenti iniziative a livello dell'UE, nazionale e regionale, in particolare altri partenariati europei, saranno fondamentali per conseguire un impatto più significativo e garantire l'adozione dei risultati. A tale riguardo, l'atto unico di base (prima parte, disposizioni comuni applicabili a tutte le imprese comuni) agevola le sinergie grazie a una serie di disposizioni operative.
Il partenariato relativo all'idrogeno collaborerà strettamente con altri partenariati quali il trasporto su strada e per vie navigabili a zero emissioni zero, la trasformazione del sistema ferroviario europeo, l'aviazione pulita, i processi per il pianeta e l'acciaio pulito. Esistono anche collegamenti con l'IPCEI (importante progetto di comune interesse europeo) proposto per l'idrogeno e con i fondi MCE e ETS.
Il monitoraggio delle sinergie e della collaborazione sarà effettuato nell'ambito della relazione annuale di attività e dell'assemblea interpartenariato sull'idrogeno che sarà istituita a breve.
1.5.Durata e incidenza finanziaria
X durata limitata
– in vigore dall'1.1.2021 al 31.12.2031
–X Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al termine delle azioni finanziate per gli stanziamenti di pagamento.
◻ durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.6.Modalità di gestione previste 112
◻ Gestione diretta a opera della Commissione
–◻ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
–◻ a opera delle agenzie esecutive
◻ Gestione concorrente con gli Stati membri
X Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–X agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
–◻ a organismi di diritto pubblico;
–◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
A norma del regolamento Orizzonte Europa, il partenariato deve adottare un sistema di monitoraggio che soddisfi le prescrizioni di cui all'articolo 45, all'allegato III e all'allegato V del regolamento Orizzonte Europa e che confluisca nella stessa banca dati unica delle altre componenti di Orizzonte Europa. Il sistema di comunicazione e monitoraggio deve fornire dati di gestione e attuazione fondamentali (compresi microdati a livello di singole entità), consentire di seguire i progressi sulla base delle principali modalità di impatto (compresi i progressi compiuti nel conseguimento delle priorità dell'UE) e dei criteri di partenariato. Il partenariato deve riferire in merito a indicatori specifici (che non sono contemplati dai principali indicatori delle modalità di impatto) consentendo di seguire i progressi compiuti a breve, medio e lungo termine nella realizzazione della visione e degli obiettivi specifici operativi del partenariato stabiliti nel regolamento che lo istituisce, compresi gli obiettivi fissati all'orizzonte 2030. Gli indicatori, le fonti di dati e le metodologie devono consentire, nel corso del tempo, una valutazione dei risultati conseguiti e dei progressi compiuti in termine di impatti, compresa la realizzazione degli obiettivi strategici dell'UE e l'individuazione dell'eventuale necessità di misure correttive. Il partenariato dovrebbe tenere conto dei dati sia qualitativi che quantitativi, stabilire le responsabilità per la rilevazione dei dati e definire approcci concreti per sviluppare una base di riferimento, obiettivi e/o parametri di riferimento realistici al fine di individuare, se del caso, i progressi, in linea con l'approccio di Orizzonte Europa in termini di impatto. Tutte le informazioni rilevate devono essere fornite ai servizi della Commissione in tempo quasi reale sulla base di modelli comuni di dati e inserite in un'unica banca dati, come specificato all'articolo 45 di Orizzonte Europa.
A tal fine, devono essere istituiti adeguati sistemi di comunicazione per consentire una comunicazione continua e trasparente, anche sui contributi finanziari e in natura impegnati ed effettivamente forniti, la visibilità e il posizionamento nel contesto internazionale, nonché l'impatto degli investimenti del settore privato sui rischi legati alla ricerca e all'innovazione. Le comunicazioni dovrebbero essere in linea con gli obblighi standard in materia di comunicazione di Orizzonte Europa. Lo sviluppo dei sistemi di comunicazione nel contesto del processo di coordinamento strategico deve coinvolgere anche gli Stati membri e i rappresentanti del partenariato al fine di garantire la sincronizzazione e il coordinamento delle attività di comunicazione e monitoraggio, anche per quanto riguarda la ripartizione dei compiti di rilevazione dei dati e di comunicazione. Il sistema di comunicazione a livello di progetto deve includere informazioni dettagliate concernenti i progetti finanziati, i loro risultati, la loro diffusione e il loro utilizzo da parte dei principali gruppi destinatari, nonché l'impatto globale che ne deriva per la scienza, l'economia, la società e/o l'ambiente, in linea con gli obiettivi dei progetti e gli impatti auspicati. A queste informazioni vanno aggiunti dati pertinenti sul valore aggiunto e sull'impatto del partenariato a livello europeo, nazionale e regionale. Occorre garantire un adeguato meccanismo di condivisione dei dati con le banche dati comuni di monitoraggio e comunicazione di Orizzonte Europa.
I partenariati europei saranno valutati in base al quadro di valutazione di Orizzonte Europa di cui all'articolo 47.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.
La gestione indiretta è giustificata dal fatto che l'impresa comune "Idrogeno pulito" è un partenariato pubblico-privato con una parte dei finanziamenti conferiti sotto forma di contributi in natura da parte di membri diversi dall'Unione.
Ogni anno la decisione sul contributo all'impresa comune "Idrogeno pulito" sarà adottata in virtù del bilancio dell'UE adottato per quell'anno.
Un accordo di delega firmato tra la Commissione europea e l'impresa comune "Idrogeno pulito" specificherà che, per i compiti da svolgere ogni anno, la Commissione verserà un contributo al momento della conclusione di un accordo relativo al trasferimento di fondi con l'impresa comune "Idrogeno pulito" e della presentazione, da parte dell'impresa comune, delle richieste di pagamento corrispondenti ai membri diversi dall'Unione.
La Commissione garantirà che le norme applicabili all'impresa comune "Idrogeno pulito" siano pienamente conformi alle disposizioni del regolamento finanziario. Conformemente all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'impresa comune rispetterà il principio della sana gestione finanziaria. L'impresa comune "Idrogeno pulito" si conformerà anche alle disposizioni del regolamento finanziario tipo applicabile all'impresa comune. Qualsiasi deroga al regolamento finanziario tipo, necessaria ai fini delle esigenze specifiche dell'impresa comune, è soggetta all'accordo preventivo della Commissione.
Le disposizioni in materia di monitoraggio, anche attraverso la rappresentanza dell'Unione nel consiglio di direzione dell'impresa comune "Idrogeno pulito", e le disposizioni in materia di comunicazione garantiranno che i servizi della Commissione possano ottemperare agli obblighi di rendicontazione sia nei confronti del collegio che dell'autorità di bilancio.
Il quadro di controllo interno per l'impresa comune "Idrogeno pulito" si basa su:
·l'attuazione delle norme di controllo interno che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle della Commissione;
·le procedure per la selezione dei migliori progetti mediante valutazioni indipendenti e la traduzione dei progetti stessi in strumenti giuridici;
·la gestione del progetto e del contratto per l'intera durata di ogni progetto;
·controlli ex ante sul 100 % delle dichiarazioni, compreso il ricevimento dei certificati di audit e la certificazione ex ante delle metodologie di calcolo dei costi;
·audit ex post su un campione di dichiarazioni nell'ambito delle valutazioni ex post di Orizzonte Europa;
·la valutazione scientifica dei risultati dei progetti.
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
Sono state adottate varie misure per ridurre il rischio intrinseco di conflitti di interessi nell'ambito dell'impresa comune "Idrogeno pulito", in particolare:
·la parità di voti per la Commissione e per i membri diversi dall'Unione in seno al consiglio di direzione;
·la selezione del direttore esecutivo da parte del consiglio di direzione sulla base di una proposta della Commissione;
·l'indipendenza del personale;
·valutazioni di esperti indipendenti sulla base di criteri di selezione pubblicati, nonché meccanismi di ricorso e dichiarazioni complete di tutti gli interessi in gioco;
·l'obbligo per il consiglio di direzione di adottare regole per prevenire, evitare e gestire i conflitti di interesse nell'impresa comune, conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune e allo statuto dei funzionari per quanto riguarda il personale.
La definizione di valori etici e organizzativi costituirà uno dei principali compiti dell'impresa comune e sarà monitorato dalla Commissione.
Il direttore esecutivo dell'impresa comune "Idrogeno pulito", in qualità di ordinatore, dovrà istituire un sistema di controllo interno e gestione efficace in termini di costi, Sarà tenuto a riferire alla Commissione in merito al quadro di controllo interno adottato.
La Commissione monitorerà il rischio di non conformità attraverso il sistema di comunicazione che metterà a punto, come pure seguendo i risultati degli audit ex post dei beneficiari dei fondi dell'UE provenienti dall'impresa comune "Idrogeno pulito", nell'ambito degli audit ex post relativi all'intero programma Orizzonte Europa.
È evidente la necessità di gestire il bilancio in modo efficiente e efficace e di prevenire le frodi e gli sprechi. Tuttavia, il sistema di controllo deve trovare un giusto equilibrio tra l'ottenimento di un tasso di errore accettabile e l'onere dei controlli necessari, evitando di ridurre l'attrattiva del programma di ricerca dell'Unione.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
Poiché le regole di partecipazione di Orizzonte Europa applicabili all'impresa comune "Idrogeno pulito" sono simili a quelle che la Commissione utilizzerà nel suo programma di lavoro e stante una popolazione di beneficiari che presenta un profilo di rischio simile a quello della Commissione, c'è da aspettarsi che il livello di errore sia simile a quello stabilito dalla Commissione per Orizzonte Europa, ossia tale da offrire ragionevoli garanzie che il rischio di errore nel corso del periodo pluriennale di spesa si assesti, su base annua, tra 2 e 5 %, allo scopo ultimo di arrivare a un livello di errore residuo il più possibile vicino a 2 % al termine dei programmi pluriennali, dopo aver tenuto conto dell'impatto finanziario di tutti gli audit e delle misure correttive e di recupero.
Si rimanda alla scheda finanziaria legislativa di Orizzonte Europa per informazioni dettagliate sul livello di errore previsto per quanto riguarda i partecipanti.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
La Commissione garantirà che l'impresa comune "Idrogeno pulito" applichi misure antifrode in tutte le fasi del processo di gestione.
Le proposte relative alle imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa sono state sottoposte ad un esame di "impermeabilità alle frodi" e a una valutazione d'impatto. Nel complesso le misure proposte, in particolare l'accento posto sugli audit basati sul rischio e il rafforzamento della valutazione e del controllo scientifici, dovrebbero avere un'incidenza positiva sulla lotta contro le frodi.
La Commissione garantirà la predisposizione di misure adeguate volte a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, con controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, mediante sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
Nell'ambito di Orizzonte 2020, l'attuale impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" coopera già con i servizi della Commissione su questioni relative a frodi e irregolarità. La Commissione garantirà che questa cooperazione prosegua e sia rafforzata.
La Corte dei conti ha potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell'Unione nell'ambito del programma.
L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi. Occorre che le imprese comuni aderiscano anche all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle inchieste interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
La Procura europea (EPPO) può svolgere indagini secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, al fine di indagare su reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova linea/nuove linee di bilancio di spesa proposte
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Rubrica del quadro finanziario pluriennale |
Linea di bilancio |
Natura della spesa |
Partecipazione |
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|
Rubrica 1 Mercato unico, innovazione e agenda digitale – Orizzonte Europa |
Diss./Non diss 113 . |
di paesi EFTA 114 |
di paesi candidati 115 |
di paesi terzi |
ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario |
|
|
1 |
01 02 02 54 - Impresa comune "Idrogeno pulito" |
Diss. |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
* Il contributo a tale linea di bilancio è atteso dalle seguenti voci:
|
Stanziamenti di impegno (Mio EUR al terzo decimale) |
|||||||||
|
Linea di bilancio |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano il programma Orizzonte Europa — Ricerca indiretta 01 01 01 01 |
|||||||||
|
Personale esterno che attua il programma Orizzonte Europa — Ricerca indiretta 01 01 01 02 |
|||||||||
|
Altre spese di gestione per il programma Orizzonte Europa — Ricerca indiretta 01 01 01 03 |
|||||||||
|
Polo tematico Clima, energia e mobilità 02 02 02 50 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
133,413 |
133,875 |
133,987 |
148,725 |
- |
1 000,000 |
|
Totale delle spese |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
133,413 |
133,875 |
133,987 |
148,725 |
- |
1 000,000 |
Incidenza prevista sulle spese
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale |
1 |
Rubrica Mercato unico, innovazione e agenda digitale Orizzonte Europa |
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 118 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|||
|
Titolo 1 |
Impegni |
(1) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,065 |
2,140 |
2,218 |
11,257 |
17,680 |
|
|
Pagamenti |
(2) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,065 |
2,140 |
2,218 |
2,298 |
8,959 |
17,680 |
|
|
Titolo 2 |
Impegni |
(1 a) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,348 |
1,735 |
1,769 |
7,661 |
12,513 |
|
|
Pagamenti |
(2 a) |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,348 |
1,735 |
1,769 |
1,804 |
5,857 |
12,513 |
|
|
Titolo 3 |
Impegni |
(3a) |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
130,000 |
130,000 |
130,000 |
129,807 |
969,807 |
|
|
Pagamenti |
(3b) |
75,000 |
77,000 |
85,500 |
88,563 |
128,104 |
143,000 |
128,784 |
243,856 |
969,807 |
|
|
TOTALE degli stanziamenti per l'impresa comune |
Impegni |
=1+1a +3a |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
133,413 |
133,875 |
133,987 |
148,725 |
1 000,000 |
|
|
Pagamenti |
=2+2a+3b |
75,000 |
77,000 |
85,500 |
91,976 |
131,979 |
146,987 |
132,886 |
258,672 |
1 000,000 |
|
|
Mio EUR (al terzo decimale) |
|||||||||||
|
DG RTD |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
||
|
Risorse umane 119 |
0,491 |
0,503 |
0,513 |
0,523 |
0,533 |
0,544 |
0,555 |
- |
3,662 |
||
|
Altre spese amministrative |
0,128 |
0,130 |
0,133 |
0,135 |
0,138 |
0,141 |
0,144 |
- |
0,949 |
||
|
TOTALE DG |
Stanziamenti |
0,619 |
0,633 |
0,646 |
0,658 |
0,671 |
0,685 |
0,699 |
- |
4,611 |
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|||
|
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma - Rubrica 1 del quadro finanziario pluriennale |
Impegni |
150,619 |
150,633 |
150,646 |
134,071 |
134,546 |
134,672 |
149,424 |
- |
1 004,611 |
|
|
Pagamenti |
75,619 |
77,633 |
86,146 |
92,634 |
132,65 |
147,672 |
133,585 |
258,672 |
1 004,611 |
||
|
|
7 |
"Spese amministrative" |
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
||
|
Risorse umane |
||||||||||
|
Altre spese amministrative |
||||||||||
|
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale |
(Totale impegni = Totale pagamenti) |
|||||||||
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|||
|
TOTALE degli stanziamenti per tutte le RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale |
Impegni |
150,619 |
150,633 |
150,646 |
134,071 |
134,546 |
134,672 |
149,424 |
- |
1 004,611 |
|
|
Pagamenti |
75,619 |
77,633 |
86,146 |
92,634 |
132,65 |
147,672 |
133,585 |
258,672 |
1 004,611 |
||
Mio EUR (al terzo decimale)
3.2.2.Incidenza prevista sulle risorse umane dell'impresa comune
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:
|
Numero di effettivi (in unità/ETP) |
|||||||||
|
|
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
Agenti temporanei (gradi AD) |
15 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
61 |
178 |
|
Agenti temporanei (gradi AST) |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
34 |
103 |
|
Agenti contrattuali |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
8 |
23 |
|
Agenti temporanei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Esperti nazionali distaccati |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
5 |
19 |
|
TOTALE 120 |
29 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
108 |
323 |
|
Mio EUR (al terzo decimale) |
|||||||||
|
|
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
Agenti temporanei (gradi AD) |
1,575 |
1,856 |
1,931 |
2,008 |
2,088 |
2,172 |
2,259 |
8,910 |
22,799 |
|
Agenti temporanei (gradi AST) |
0,945 |
1,092 |
1,136 |
1,181 |
1,228 |
1,277 |
1,329 |
4,947 |
13,135 |
|
Agenti contrattuali |
0,207 |
0,144 |
0,149 |
0,155 |
0,161 |
0,168 |
0,175 |
0,771 |
1,930 |
|
Agenti temporanei |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
Esperti nazionali distaccati |
0,140 |
0,143 |
0,145 |
0,149 |
0,152 |
0,155 |
0,157 |
0,408 |
1,449 |
|
TOTALE |
2,867 |
3,235 |
3,361 |
3,493 |
3,629 |
3,772 |
3,920 |
15,036 |
39,313 |
Incidenza stimata sul personale (ETP aggiuntivi) – Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
Periodo successivo al 2031 |
|
AD16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AD15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AD14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
AD13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
AD12 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
AD11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AD10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
4 |
5 |
4 |
4 |
4 |
0 |
|
AD9 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
3 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
0 |
|
AD8 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
4 |
3 |
2 |
5 |
3 |
3 |
0 |
|
AD7 |
3 |
3 |
3 |
4 |
3 |
3 |
3 |
4 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
AD6 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AD5 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Totale AD |
15 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
16 |
15 |
13 |
0 |
|
AST11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AST10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
AST9 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
0 |
|
AST8 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AST7 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
AST6 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
0 |
|
AST5 |
2 |
2 |
5 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
AST4 |
3 |
3 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
AST3 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AST2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AST1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totale AST |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
8 |
6 |
0 |
|
AST/SC 6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AST/SC 5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AST/SC 4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AST/SC 3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AST/SC 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AST/SC 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totale AST/SC |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Incidenza stimata sul personale (aggiuntivo) – personale esterno
|
Agenti contrattuali |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
Periodo successivo al 2031 |
|
Gruppo di funzioni IV |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
Gruppo di funzioni III |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
Gruppo di funzioni II |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gruppo di funzioni I |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totale |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
|
Esperti nazionali distaccati |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
Periodo successivo al 2031 |
|
Totale |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
3.2.3.Fabbisogno previsto di risorse umane della Commissione
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito 121 :
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
|
Anni |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) |
||||||||
|
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione |
||||||||
|
Delegazioni |
||||||||
|
Ricerca |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD 122 Rubrica 7 |
||||||||
|
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale |
- in sede |
|||||||
|
- nelle delegazioni |
||||||||
|
Finanziato dalla dotazione del programma 123 |
- in sede |
|||||||
|
- nelle delegazioni |
||||||||
|
Ricerca |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Altro (specificare) |
||||||||
|
TOTALE |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
|
Funzionari e agenti temporanei |
Gestione del partenariato per l'idrogeno pulito |
|
Personale esterno |
3.2.4.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–◻ non prevede cofinanziamenti da terzi
–☑ prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:
|
–Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) |
|||||||||
|
|
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
Contributo finanziario alle spese amministrative dell'impresa comune coperte da membri diversi dall'Unione |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3,414 |
3,875 |
3,987 |
4,102 |
14,815 |
30,193 |
|
Contributi finanziari dei membri privati/partner associati ai costi operativi |
|||||||||
|
Contributi finanziari degli Stati partecipanti ai costi operativi |
|||||||||
|
Contributi in natura dei membri privati/partner associati 124 |
35,000 |
70,000 |
70,000 |
110,000 |
175,000 |
175,000 |
175,000 |
190,000 |
1 000,000 |
|
Contributi in natura degli Stati partecipanti alle attività operative |
|||||||||
|
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati |
35,000 |
70,000 |
70,000 |
113,414 |
178,875 |
178,987 |
178,972 |
204,815 |
1 030,193 |
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–◻ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–◻ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
◻ sulle risorse proprie
◻ su altre entrate
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ◻
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate: |
Incidenza della proposta/iniziativa 125 |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Articolo …………. |
|||||||
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
[…]
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).
[…]
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA - FERROVIE EUROPEE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di regolamento del Consiglio relativo al partenariato europeo "Ferrovie europee"
1.2.Settore/settori interessati (polo tematico di programma)
Polo tematico 5 (Clima, energia, mobilità)
1.3.La proposta/iniziativa riguarda:
X una nuova azione
◻ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 126
◻ la proroga di un'azione esistente
◻ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione
1.4.Motivazione della proposta/iniziativa
1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
Il partenariato europeo "Ferrovie europee" contribuirà alla realizzazione dello spazio ferroviario unico europeo, a una transizione rapida verso un sistema ferroviario europeo più attraente, di facile utilizzo, competitivo, economicamente accessibile, efficiente e sostenibile e alo sviluppo di un'industria ferroviaria europea forte e competitiva a livello mondiale. Più specificamente, il partenariato contribuirà a realizzare i seguenti obiettivi:
1. Eliminare gli ostacoli all'interoperabilità e fornire soluzioni per la piena integrazione, riguardanti anche i sistemi di controllo, comando e segnalamento ferroviario e la gestione del traffico, i veicoli, le infrastrutture e i servizi al fine di realizzare una rete ferroviaria europea ad alta capacità, integrata e resiliente. Sfruttando l'enorme potenziale di digitalizzazione e automazione, saranno messe a punto soluzioni innovative per ridurre i costi, aumentare la capacità e migliorare la flessibilità e l'affidabilità.
2. Incrementare le attività di R&I connesse al trasporto ferroviario di merci e ai servizi di trasporto intermodale, al fine di garantire un trasporto merci ferroviario verde competitivo e pienamente integrato nella catena di valore logistica. L'automazione e la digitalizzazione dei treni merci sono il nucleo centrale, ma anche il loro funzionamento, i depositi e i terminali intermodali sono settori da esplorare con eventuali attività di R&I.
3. Istituire un ecosistema che faciliti l'interazione tra i portatori di interessi e renda più efficiente la cooperazione in seno e tra le catene di valore. In questo modo garantirà che la ricerca si traduca in innovazioni orientate al mercato grazie alla dimostrazione e alla diffusione.
4. Varare progetti su vasta scala a sostegno del rapido trasferimento delle innovazioni sul mercato. Questi progetti, come i progetti di dimostrazione, consentirebbero di riunire fornitori e utilizzatori delle tecnologie.
5. Rafforzare l'eccellenza scientifica dell'UE e sfruttare il potenziale innovativo delle PMI e delle start-up. Ciò fornirebbe una base di conoscenze scientifiche avanzate che potrebbe guidare la messa a punto di misure strategiche e di tecnologie essenziali per catalizzare la transizione verso un'economia e una società climaticamente neutre.
L'iniziativa dovrebbe iniziare le sue attività nel secondo o terzo trimestre del 2021 (a seconda della data di adozione dell'atto di base unico da parte del Consiglio). Le imprese comuni sono istituite per operare fino al 31 dicembre 2027 e i loro ultimi inviti saranno pubblicati al più tardi entro il 31 dicembre 2027. In linea con i criteri per i partenariati europei di cui all'allegato III del regolamento Orizzonte Europa, l'atto di base unico contiene disposizioni specifiche per la valutazione, la graduale cessazione e il rinnovo dei partenariati. Queste disposizioni comprendono l'obbligo per il consiglio di direzione di presentare un piano per la cessazione graduale dell'impresa comune finanziata nell'ambito di Orizzonte Europa e una valutazione della modalità di intervento strategico più efficace per qualsiasi azione futura nell'ambito degli esami e delle valutazioni periodiche.
1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione
I problemi trattati dall'iniziativa sono di natura e portata tali da rendere più appropriata un'azione concertata a livello dell'UE rispetto a iniziative varate dai singoli Stati membri. Ciò consentirà di rafforzare la coerenza e il coordinamento delle attività e di evitare le duplicazioni.
La messa in comune e il coordinamento degli sforzi di ricerca e innovazione a livello dell'UE offrono maggiori possibilità di successo, data la natura transnazionale delle infrastrutture e delle tecnologie da sviluppare e la necessità di disporre di un volume sufficiente di risorse. Una rete europea integrata e complessa come quella ferroviaria richiede una risposta europea: solo attraverso attività di ricerca e innovazione condotte congiuntamente a livello dell'Unione sarà possibile sviluppare concetti operativi e soluzioni digitali comuni, creare una base comune su cui costruire nuove soluzioni, integrare altri modi di trasporto e realizzare un'ambiziosa modernizzazione delle ferrovie. A tal fine sarebbe auspicabile uno sforzo congiunto guidato dalla politica dell'Unione per consentire la collaborazione tra gli operatori di tutta Europa e lungo la catena di valore al fine di definire un programma integrato che rispecchi le esigenze di un sistema complesso concepito per rispondere alle esigenze del mercato e consentire il conseguimento rapido e mirato degli obiettivi.
Il valore aggiunto dell'UE deriverebbe da un approccio sistemico all'evoluzione del settore ferroviario, con l'istituzione di due pilastri integrati, da un lato, per definire dei concetti e l'architettura e convalidare le soluzioni e, dall'altro, per elaborare, esplorare e creare le soluzioni tecnologiche e operative necessarie per rispondere all'evoluzione delle esigenze del mercato e delle politiche. Il partenariato si incentrerà sullo sviluppo dei sistemi al centro della rete; altri elementi per i quali non è necessaria una standardizzazione possono essere affidati più facilmente alla ricerca competitiva a livello delle imprese.
Questi aspetti sono ulteriormente approfonditi nel documento di valutazione d'impatto allegato alla presente proposta.
1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
La valutazione intermedia della precedente impresa comune S2R, nell'ambito di Orizzonte 2020, ha individuato una serie di ambiti da migliorare, come la necessità di stabilire un'agenda di ricerca più equilibrata, che tenga conto delle questioni sociali e operative cui è confrontata l'industria ferroviaria e che risponda meglio alle esigenze degli operatori del trasporto merci.
Inoltre, è necessario porre maggiormente l'accento sui progetti dimostrativi per migliorare l'adozione da parte del mercato dei risultati della R&I. A tale fine occorre incentrarsi maggiormente su attività di R&I concernenti tecnologie con un livello TRL da 7 a 9, il che rappresenta un cambiamento significativo rispetto all'accento posto sul livello TRL da 1 a 6 nell'ambito di Orizzonte 2020. Inoltre, dovrebbero essere maggiormente valorizzate le sinergie con altre iniziative, soprattutto in vista dell'applicazione di tecnologie chiave come il digitale nell'insieme del settore dei trasporti e più in generale.
Inoltre, l'impresa comune S2R ha contribuito a individuare i settori in cui occorre allineare meglio le attività di R&I alle esigenze di un settore competitivo e ha confermato la necessità di elaborare una visione comune per la futura evoluzione tecnica. In particolare, l'esperienza ha dimostrato che in futuro sarà necessario incentrarsi su questioni sistemiche più che su miglioramenti incrementali di parti del complesso sistema ferroviario in cui la standardizzazione paneuropea è essenziale.
1.4.4.Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti
Conformemente al regolamento Orizzonte Europa, tutti i partenariati europei devono garantire il coordinamento e/o attività congiunte con altre pertinenti iniziative di ricerca e innovazione per garantire un livello ottimale di interconnessioni e sinergie efficaci. In quest'ottica, l'atto di base unico è elaborato sulla base del principio fondamentale secondo cui una stretta collaborazione e delle sinergie tra le imprese comuni e le pertinenti iniziative a livello dell'UE, nazionale e regionale, in particolare altri partenariati europei, saranno fondamentali per conseguire un impatto più significativo e garantire l'adozione dei risultati. A tale riguardo, l'atto unico di base (prima parte, disposizioni comuni applicabili a tutte le imprese comuni) agevola le sinergie grazie a una serie di disposizioni operative.
Si potrebbero prevedere collegamenti con altri partenariati europei proposti, quali: i componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (ECSEL) e 5G per la digitalizzazione e l'automazione, l'"Idrogeno pulito" e le "Batterie" in quanto alternativa ai treni diesel e per un nuovo concetto di veicoli merci autonomi, l'ATM per il concetto relativo all'architettura funzionale del sistema, il partenariato "Clean Aviation" per quanto riguarda i materiali e le strutture nuovi e altri partenariati nel settore dei trasporti per quanto riguarda le interfacce con altri modi e la multimodalità, come il partenariato sulla mobilità cooperativa, connessa e automatizzata (CCAM).
Si potrebbero creare sinergie e una cooperazione con le comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) (ad esempio con le CCI in materia di mobilità urbana, energia e clima) per incrementare le dimostrazioni e agevolare la diffusione delle tecnologie. Inoltre, si potrebbero creare sinergie e istituire una cooperazione con le missioni, in particolare per quanto riguarda i cambiamenti climatici e le città intelligenti. Il partenariato proposto "Ferrovie europee" dovrebbe essere in grado di esplorare le opportunità di finanziamento nell'ambito del programma Europa digitale, del MCE, dell'FESR e dell'FC e di stabilire disposizioni per delle sinergie sistemiche con i meccanismi di finanziamento esistenti.
L'iniziativa potrebbe anche rappresentare gli interessi della comunità R&I del trasporto ferroviario nelle discussioni con altre istituzioni europee interessate, ad esempio la Banca europea per gli investimenti.
Il monitoraggio delle sinergie e della collaborazione sarà effettuato nell'ambito della relazione annuale di attività.
1.5.Durata e incidenza finanziaria
X durata limitata
–X in vigore dall'1.6.2021 al 31.12.2030 (date provvisorie)
–X incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al 2030 per gli stanziamenti di pagamento
◻ durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.6.Modalità di gestione previste 127
◻ Gestione diretta a opera della Commissione
–◻ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
–◻ a opera delle agenzie esecutive
◻ Gestione concorrente con gli Stati membri
X Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–X agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
–◻ a organismi di diritto pubblico;
–◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
/
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
A norma del regolamento Orizzonte Europa, il partenariato deve adottare un sistema di monitoraggio che soddisfi le prescrizioni di cui all'articolo 45, all'allegato III e all'allegato V del regolamento Orizzonte Europa e che confluisca nella stessa banca dati unica delle altre componenti di Orizzonte Europa. Il sistema di comunicazione e monitoraggio deve fornire dati di gestione e attuazione fondamentali (compresi microdati a livello di singole entità), consentire di seguire i progressi sulla base delle principali modalità di impatto (compresi i progressi compiuti nel conseguimento delle priorità dell'UE) e dei criteri di partenariato. Il partenariato deve riferire in merito a indicatori specifici (che non sono contemplati dai principali indicatori delle modalità di impatto) consentendo di seguire i progressi compiuti a breve, medio e lungo termine nella realizzazione della visione e degli obiettivi specifici operativi del partenariato stabiliti nel regolamento che lo istituisce, compresi gli obiettivi fissati all'orizzonte 2030. Gli indicatori, le fonti di dati e le metodologie devono consentire, nel corso del tempo, una valutazione dei risultati conseguiti e dei progressi compiuti in termine di impatti, compresa la realizzazione degli obiettivi strategici dell'UE e l'individuazione dell'eventuale necessità di misure correttive. Il partenariato dovrebbe tenere conto dei dati sia qualitativi che quantitativi, stabilire le responsabilità per la rilevazione dei dati e definire approcci concreti per sviluppare una base di riferimento, obiettivi e/o parametri di riferimento realistici al fine di individuare, se del caso, i progressi, in linea con l'approccio di Orizzonte Europa in termini di impatto. Tutte le informazioni rilevate devono essere fornite ai servizi della Commissione in tempo quasi reale sulla base di modelli comuni di dati e inserite in un'unica banca dati, come specificato all'articolo 45 di Orizzonte Europa.
A tal fine, devono essere istituiti adeguati sistemi di comunicazione per consentire una comunicazione continua e trasparente, anche sui contributi finanziari e in natura impegnati ed effettivamente forniti, la visibilità e il posizionamento nel contesto internazionale, nonché l'impatto degli investimenti del settore privato sui rischi legati alla ricerca e all'innovazione. Le comunicazioni dovrebbero essere in linea con gli obblighi standard in materia di comunicazione di Orizzonte Europa. Lo sviluppo dei sistemi di comunicazione nel contesto del processo di coordinamento strategico deve coinvolgere anche gli Stati membri e i rappresentanti del partenariato al fine di garantire la sincronizzazione e il coordinamento delle attività di comunicazione e monitoraggio, anche per quanto riguarda la ripartizione dei compiti di rilevazione dei dati e di comunicazione. Il sistema di comunicazione a livello di progetto deve includere informazioni dettagliate concernenti i progetti finanziati, i loro risultati, la loro diffusione e il loro utilizzo da parte dei principali gruppi destinatari, nonché l'impatto globale che ne deriva per la scienza, l'economia, la società e/o l'ambiente, in linea con gli obiettivi dei progetti e gli impatti auspicati. A queste informazioni vanno aggiunti dati pertinenti sul valore aggiunto e sull'impatto del partenariato a livello europeo, nazionale e regionale. Occorre garantire un adeguato meccanismo di condivisione dei dati con le banche dati comuni di monitoraggio e comunicazione di Orizzonte Europa.
2.2.I partenariati europei sono valutati in base al quadro di valutazione di Orizzonte Europa di cui all'articolo 47. Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
La gestione indiretta è giustificata dal fatto che l'impresa comune "Ferrovie europee" è un partenariato pubblico-privato con una parte dei finanziamenti conferiti sotto forma di contributi in natura da parte di membri diversi dall'Unione.
Ogni anno la decisione sul contributo all'impresa comune "Ferrovie europee" sarà adottata in virtù del bilancio dell'UE adottato per quell'anno.
Un accordo di delega firmato tra la Commissione europea e l'impresa comune "Ferrovie europee" specificherà che, per i compiti da svolgere ogni anno, la Commissione verserà un contributo al momento della conclusione di un accordo relativo al trasferimento di fondi con l'impresa comune "Ferrovie europee" e della presentazione, da parte dell'impresa comune, delle richieste di pagamento corrispondenti ai membri diversi dall'Unione.
La Commissione garantirà che le norme applicabili all'impresa comune "Ferrovie europee" siano pienamente conformi alle disposizioni del regolamento finanziario. Conformemente all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'impresa comune rispetterà il principio della sana gestione finanziaria. L'impresa comune "Ferrovie europee" si conformerà anche alle disposizioni del regolamento finanziario tipo applicabile all'impresa comune. Qualsiasi deroga al regolamento finanziario tipo, necessaria ai fini delle esigenze specifiche dell'impresa comune, è soggetta all'accordo preventivo della Commissione.
Le disposizioni in materia di monitoraggio, anche attraverso la rappresentanza dell'Unione nel consiglio di direzione dell'impresa comune "Ferrovie europee" le disposizioni in materia di comunicazione garantiranno che i servizi della Commissione possano ottemperare agli obblighi di rendicontazione sia nei confronti del collegio che dell'autorità di bilancio.
Il quadro di controllo interno per l'impresa comune "Ferrovie europee" si basa su:
·l'attuazione delle norme di controllo interno che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle della Commissione;
·le procedure per la selezione dei migliori progetti mediante valutazioni indipendenti e la traduzione dei progetti stessi in strumenti giuridici;
·la gestione del progetto e del contratto per l'intera durata di ogni progetto;
·controlli ex ante sul 100 % delle dichiarazioni, compreso il ricevimento dei certificati di audit e la certificazione ex ante delle metodologie di calcolo dei costi;
·audit ex post su un campione di dichiarazioni nell'ambito delle valutazioni ex post di Orizzonte Europa;
·la valutazione scientifica dei risultati dei progetti.
2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
Sono state adottate varie misure per ridurre il rischio intrinseco di conflitti di interessi nell'ambito dell'impresa comune "Ferrovie europee", in particolare:
·la parità di voti per la Commissione e per i membri diversi dall'Unione in seno al consiglio di direzione, con 70 % dei voti necessari per adottare una decisione: si propone una soglia inferiore pari a 55 % per il pilastro sistemico (per consentire alla Commissione una maggiore flessibilità decisionale – questa parte del programma sarà finanziata in gran parte dalla Commissione) e per la ricerca a basso livello di maturità tecnologica,
·la selezione del direttore esecutivo da parte del consiglio di direzione sulla base di una proposta della Commissione;
·l'indipendenza del personale;
·valutazioni di esperti indipendenti sulla base di criteri di selezione pubblicati, nonché meccanismi di ricorso e dichiarazioni complete di tutti gli interessi in gioco;
·l'obbligo per il consiglio di direzione di adottare regole per prevenire, evitare e gestire i conflitti di interesse nell'impresa comune, conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune e allo statuto dei funzionari per quanto riguarda il personale.
La definizione di valori etici e organizzativi costituirà uno dei principali compiti dell'impresa comune e sarà monitorato dalla Commissione.
Il direttore esecutivo dell'impresa comune "Ferrovie europee", in qualità di ordinatore, dovrà istituire un sistema di controllo interno e gestione efficace in termini di costi, Sarà tenuto a riferire alla Commissione in merito al quadro di controllo interno adottato.
La Commissione monitorerà il rischio di non conformità attraverso il sistema di comunicazione che metterà a punto, come pure seguendo i risultati degli audit ex post dei beneficiari dei fondi dell'UE provenienti dall'impresa comune "Ferrovie europee", nell'ambito degli audit ex post relativi all'intero programma Orizzonte Europa.
È evidente la necessità di gestire il bilancio in modo efficiente e efficace e di prevenire le frodi e gli sprechi. Tuttavia, il sistema di controllo deve trovare un giusto equilibrio tra l'ottenimento di un tasso di errore accettabile e l'onere dei controlli necessari, evitando di ridurre l'attrattiva del programma di ricerca dell'Unione.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
Poiché le regole di partecipazione di Orizzonte Europa applicabili all'impresa comune "Ferrovie europee" sono simili a quelle che utilizzerà la Commissione nel suo programma di lavoro e stante una popolazione di beneficiari che presenta un profilo di rischio simile a quello della Commissione, c'è da aspettarsi che il livello di errore sia simile a quello stabilito dalla Commissione per Orizzonte Europa, ossia tale da offrire ragionevoli garanzie che il rischio di errore nel corso del periodo pluriennale di spesa si assesti, su base annua, tra 2 e 5 %, allo scopo ultimo di arrivare a un livello di errore residuo il più possibile vicino a 2 % al termine dei programmi pluriennali, dopo aver tenuto conto dell'impatto finanziario di tutti gli audit e delle misure correttive e di recupero.
Si rimanda alla scheda finanziaria legislativa di Orizzonte Europa per informazioni dettagliate sul livello di errore previsto per quanto riguarda i partecipanti.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio la strategia antifrode.
La Commissione garantirà che l'impresa comune "Ferrovie europee" applichi misure antifrode in tutte le fasi del processo gestionale.
Le proposte relative alle imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa sono state sottoposte ad un esame di "impermeabilità alle frodi" e a una valutazione d'impatto. Nel complesso le misure proposte, in particolare l'accento posto sugli audit basati sul rischio e il rafforzamento della valutazione e del controllo scientifici, dovrebbero avere un'incidenza positiva sulla lotta contro le frodi.
La Commissione garantirà la predisposizione di misure adeguate volte a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, con controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, mediante sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
L'associazione EDCTP coopera già con i servizi della Commissione su questioni relative a frodi e irregolarità. La Commissione garantirà che questa cooperazione prosegua e sia rafforzata.
La Corte dei conti ha potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell'Unione nell'ambito del programma.
L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi. Occorre che le imprese comuni aderiscano anche all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle inchieste interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
La Procura europea (EPPO) può svolgere indagini secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, al fine di indagare su reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova linea/nuove linee di bilancio di spesa proposte
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale |
Linea di bilancio |
Natura della spesa |
Partecipazione |
|||
|
Rubrica 1 Mercato unico, innovazione e agenda digitale – Orizzonte Europa |
Diss./Non diss 128 . |
di paesi EFTA 129 |
di paesi candidati 130 |
di paesi terzi |
ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario |
|
|
1 |
0102 02 53 – Impresa comune "Ferrovie europee" |
Diss. |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
* Il contributo a tale linea di bilancio è atteso dalle seguenti voci:
|
Stanziamenti di impegno (Mio EUR al terzo decimale) |
|||||||||
|
Linea di bilancio |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano il programma Orizzonte Europa — Ricerca indiretta 01 01 01 01 |
|||||||||
|
Personale esterno che attua il programma Orizzonte Europa — Ricerca indiretta 01 01 01 02 |
|||||||||
|
Altre spese di gestione per il programma Orizzonte Europa — Ricerca indiretta 01 01 01 03 |
|||||||||
|
Polo tematico "Clima, energia e mobilità" - 01 02 02 50 |
73,000 |
93,000 |
94,000 |
107,000 |
94,000 |
80,000 |
59,000 |
600,000 |
|
|
Totale delle spese |
73,000 |
93,000 |
94,000 |
107,000 |
94,000 |
80,000 |
59,000 |
600,000 |
|
Incidenza prevista sulle spese
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale |
1 |
Rubrica Mercato unico, innovazione e agenda digitale Orizzonte Europa |
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 133 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|||
|
Titolo 1 |
Impegni |
(1) |
0,909 |
1,816 |
1,852 |
1,891 |
1,928 |
1,965 |
7,418 |
17,779 |
|
|
Pagamenti |
(2) |
0,909 |
1,816 |
1,852 |
1,891 |
1,928 |
1,965 |
2,004 |
5,414 |
17,779 |
|
|
Titolo 2 |
Impegni |
(1 a) |
0,259 |
0,541 |
0,552 |
0,574 |
0,609 |
0,659 |
3,027 |
6,221 |
|
|
Pagamenti |
(2 a) |
0,259 |
0,541 |
0,552 |
0,574 |
0,609 |
0,659 |
0,672 |
2,355 |
6,221 |
|
|
Titolo 3 |
Impegni |
(3a) |
71,832 |
90,643 |
91,596 |
104,535 |
91,463 |
77,376 |
48,555 |
576,000 |
|
|
Pagamenti |
(3b) |
11,832 |
97,643 |
71,596 |
70,535 |
84,463 |
78,376 |
84,324 |
77,231 |
576,000 |
|
|
TOTALE degli stanziamenti per l'impresa comune |
Impegni |
=1+1a +3a |
73,000 |
93,000 |
94,000 |
107,000 |
94,000 |
80,000 |
59,000 |
600,000 |
|
|
Pagamenti |
=2+2a+3b |
13,000 |
100,000 |
74,000 |
73,000 |
87,000 |
81,000 |
87,000 |
85,000 |
600,000 |
|
|
Mio EUR (al terzo decimale) |
|||||||||||
|
DG MOVE |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo
|
TOTALE |
||
|
Risorse umane 134 |
0,493 |
0,503 |
0,513 |
0,524 |
0,534 |
0,545 |
0,556 |
3,668 |
|||
|
Altre spese amministrative 135 |
0,132 |
0,142 |
0,145 |
0,148 |
0,151 |
0,154 |
0,157 |
1,029 |
|||
|
TOTALE DG |
Stanziamenti |
0,625 |
0,645 |
0,658 |
0,672 |
0,685 |
0,699 |
0,713 |
4,697 |
||
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|||
|
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma - Rubrica 1 del quadro finanziario pluriennale |
Impegni |
73,625 |
93,645 |
94,658 |
107,672 |
94,685 |
80,699 |
59,713 |
604,697 |
||
|
Pagamenti |
13,625 |
100,645 |
74,658 |
73,672 |
87,685 |
81,699 |
87,713 |
85,000 |
604,697 |
||
|
|
7 |
"Spese amministrative" |
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo
|
TOTALE |
||
|
Risorse umane |
||||||||||
|
Altre spese amministrative |
||||||||||
|
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale |
(Totale impegni = Totale pagamenti) |
|||||||||
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|||
|
TOTALE degli stanziamenti per tutte le RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale |
Impegni |
73,625 |
93,645 |
94,658 |
107,672 |
94,685 |
80,699 |
59,713 |
604,697 |
||
|
Pagamenti |
13,625 |
100,645 |
74,658 |
73,672 |
87,685 |
81,699 |
87,713 |
85,000 |
604,697 |
||
3.2.2.Incidenza prevista sulle risorse umane dell'impresa comune
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:
Numero di effettivi (in unità/ETP)
|
|
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
Funzionari (gradi AD) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Funzionari (gradi AST) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agenti contrattuali |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
11,0 |
|
|
Agenti temporanei |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
7,0 |
|
|
Esperti nazionali distaccati |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
|
|
TOTALE 136 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
18,0 |
|
|
Mio EUR (al terzo decimale) |
|||||||||
|
|
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
Funzionari (gradi AD) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Funzionari (gradi AST) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agenti contrattuali |
0,680 |
1,360 |
1,387 |
1,415 |
1,443 |
1,472 |
1,502 |
4,056 |
13,315 |
|
Agenti temporanei |
0,819 |
1,637 |
1,669 |
1,703 |
1,737 |
1,771 |
1,807 |
5,223 |
16,366 |
|
Esperti nazionali distaccati |
0,060 |
0,120 |
0,122 |
0,125 |
0,127 |
0,130 |
0,132 |
0,027 |
0,843 |
|
TOTALE |
1,559 |
3,117 |
3,178 |
3,243 |
3,307 |
3,373 |
3,441 |
9,306 |
30,524 |
Incidenza stimata sul personale (ETP aggiuntivi) – Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
Periodo successivo al 2031 |
|
AD16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AD15 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
||||
|
AD14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
|
AD13 |
||||||||||||
|
AD12 |
2 |
2 |
2 |
0 |
||||||||
|
AD11 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
||||||
|
AD10 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|||
|
AD9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
AD8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
2 |
2 |
0 |
||||
|
AD7 |
4 |
4 |
4 |
4 |
0 |
|||||||
|
AD6 |
4 |
4 |
4 |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|||
|
AD5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
|
Totale AD |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
7 |
6 |
5 |
0 |
|
AST11 |
||||||||||||
|
AST10 |
||||||||||||
|
AST9 |
||||||||||||
|
AST8 |
||||||||||||
|
AST7 |
||||||||||||
|
AST6 |
||||||||||||
|
AST5 |
||||||||||||
|
AST4 |
||||||||||||
|
AST3 |
||||||||||||
|
AST2 |
||||||||||||
|
AST1 |
||||||||||||
|
Totale AST |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AST/SC 6 |
||||||||||||
|
AST/SC 5 |
||||||||||||
|
AST/SC 4 |
||||||||||||
|
AST/SC 3 |
||||||||||||
|
AST/SC 2 |
||||||||||||
|
AST/SC 1 |
||||||||||||
|
Totale AST/SC |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Incidenza stimata sul personale (aggiuntivo) – personale esterno
|
Agenti contrattuali |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
Periodo successivo al 2031 |
|
Gruppo di funzioni IV |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
10 |
8 |
6 |
|
|
Gruppo di funzioni III |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
Gruppo di funzioni II |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Gruppo di funzioni I |
||||||||||||
|
Totale |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
11 |
9 |
7 |
0 |
|
Esperti nazionali distaccati |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
Periodo successivo al 2031 |
|
Totale |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.3.Fabbisogno previsto di risorse umane della Commissione
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito 137 :
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
|
Anni |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) |
||||||||
|
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione |
||||||||
|
Delegazioni |
||||||||
|
Ricerca |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD 138 Rubrica 7 |
||||||||
|
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale |
- in sede |
|||||||
|
- nelle delegazioni |
||||||||
|
Finanziato dalla dotazione del programma 139 |
- in sede |
|||||||
|
- nelle delegazioni |
||||||||
|
Ricerca |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Altro (specificare) |
||||||||
|
TOTALE |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
|
Funzionari e agenti temporanei |
Vari compiti relativi a: ·follow-up tecnico dei progressi compiuti nell'ambito delle attività dell'impresa comune; ·monitoraggio dello stato di avanzamento del programma di ricerca dell'impresa comune; ·monitoraggio del rispetto dell'agenda strategica di ricerca e innovazione; ·rappresentanza della CE nel consiglio di direzione del partenariato; ·definizione della posizione della Commissione in seno al consiglio di direzione (voto/diritto di veto); ·compiti amministrativi connessi alla governance del partenariato, comprese le questioni finanziarie, giuridiche, in materia di risorse umane o di audit; ·collegamento con il gruppo di rappresentanti nazionali, l'ACARE e il comitato di programma "Trasporti"; ·supervisione degli inviti a presentare proposte, dei bandi di gara e dell'ammissione di nuovi membri; ·partecipazione alle riunioni dei sottogruppi e dei gruppi di lavoro. |
|
Personale esterno |
3.2.4.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–◻ non prevede cofinanziamenti da terzi
–☑ prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:
|
–Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) |
|||||||||
|
|
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
Contributo finanziario alle spese amministrative dell'impresa comune coperte da membri diversi dall'Unione |
1,168 |
2,357 |
2,404 |
2,465 |
2,537 |
2,624 |
2,676 |
7,769 |
24,000 |
|
Contributi finanziari dei membri privati/partner associati ai costi operativi |
|||||||||
|
Contributi finanziari degli Stati partecipanti ai costi operativi |
|||||||||
|
Contributi in natura dei membri privati/partner associati 140 |
6,000 |
43,000 |
80,000 |
88,000 |
88,000 |
88,000 |
88,000 |
145,000 |
626,000 |
|
Contributi in natura degli Stati partecipanti alle attività operative |
|||||||||
|
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati |
7,168 |
45,357 |
82,404 |
90,465 |
90,537 |
90,624 |
90,676 |
152,769 |
650,000 |
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–X La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–◻ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
◻ sulle risorse proprie
◻ su altre entrate
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ◻
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate: |
Incidenza della proposta/iniziativa 141 |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Articolo …………. |
|||||||
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
[…]
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).
[…]
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA - EDCTP3
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Impresa comune "Global Health EDCTP3"
1.2.Settore/settori interessati (polo tematico di programma)
Polo tematico 1 di Orizzonte Europa
1.3.La proposta/iniziativa riguarda:
◻ una nuova azione
◻ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 142
◻ la proroga di un'azione esistente
X la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione
1.4.Motivazione della proposta/iniziativa
1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
Obiettivi generali (obiettivi a lungo termine) dell'iniziativa:
• riduzione dell'onere socioeconomico delle malattie infettive nell'Africa subsahariana grazie allo sviluppo e all'adozione di tecnologie sanitarie nuove o perfezionate contro le malattie infettive;
• incremento della sicurezza sanitaria nell'Africa subsahariana e a livello mondiale rafforzando le capacità di preparazione e risposta basate sulla R&I per il controllo delle malattie infettive.
Obiettivi specifici dell'iniziativa:
1. Promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie sanitarie nuove o perfezionate per combattere le malattie infettive sostenendo lo svolgimento di sperimentazioni cliniche nell'Africa subsahariana.
• Obiettivo: entro la fine dell'iniziativa, aver compiuto progressi ai fini dell'approvazione di almeno 2 tecnologie sanitarie nuove o perfezionate nel settore delle malattie infettive; fornire dati oggettivi ai fini della pubblicazione di 30 linee guida per un uso migliore o esteso delle tecnologie sanitarie esistenti; aver compiuto progressi nello sviluppo clinico di circa 30 tecnologie sanitarie candidate.
2. Agevolare il miglior allineamento dei finanziatori di R&I intorno a un'agenda strategica comune di ricerca e innovazione per migliorare l'efficacia in termini di costi degli investimenti pubblici europei.
• Obiettivo: entro la fine dell'iniziativa aver avviato azioni congiunte con altri finanziatori pubblici e privati e aver aumentato il bilancio delle azioni congiunte portandolo ad almeno 400 milioni di EUR rispetto a 300 milioni di EUR nell'ambito dell'EDCTP2.
3. Rafforzare la capacità di ricerca e innovazione e i sistemi nazionali di ricerca sanitaria nell'Africa subsahariana per lottare contro le malattie infettive.
• Obiettivo: entro la fine dell'iniziativa, aver sostenuto almeno 50 azioni di coordinamento e sostegno e almeno 250 borse, migliorando le condizioni per lo svolgimento di sperimentazioni cliniche nei paesi subsahariani, nel rispetto dei principi etici fondamentali e della pertinente legislazione nazionale, dell'Unione e internazionale.
4. Rafforzare nell'Africa subsahariana la capacità in materia di preparazione alle epidemie grazie ad una risposta efficace e rapida in termini di ricerca al fine di mettere a punto strumenti diagnostici, vaccini e terapie essenziali per l'individuazione precoce e il controllo delle malattie (ri)emergenti che hanno un potenziale epidemico.
• Obiettivo: entro la fine dell'iniziativa, aver rafforzato la preparazione di 100 istituti di ricerca in almeno 30 paesi subsahariani per garantire una risposta efficace e rapida in termini di ricerca al fine di mettere a strumenti diagnostici, vaccini e terapie essenziali per affrontare le epidemie (ri)emergenti conformemente alle regolamentazioni sanitarie internazionali.
L'iniziativa dovrebbe iniziare le sue attività nel secondo o terzo trimestre del 2021 (a seconda della data di adozione dell'atto di base unico da parte del Consiglio). Le imprese comuni sono istituite per operare fino al 31 dicembre 2027 e i loro ultimi inviti saranno pubblicati al più tardi entro il 31 dicembre 2027. In linea con i criteri per i partenariati europei di cui all'allegato III del regolamento Orizzonte Europa, l'atto di base unico contiene disposizioni specifiche per la valutazione, la graduale cessazione e il rinnovo dei partenariati. Queste disposizioni comprendono l'obbligo per il consiglio di direzione di presentare un piano per la cessazione graduale dell'impresa comune finanziata nell'ambito di Orizzonte Europa e una valutazione della modalità di intervento strategico più efficace per qualsiasi azione futura nell'ambito degli esami e delle valutazioni periodiche.
1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione
Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante):
I problemi trattati dall'iniziativa sono di natura e portata tali da rendere più appropriata un'azione concertata a livello dell'UE rispetto a iniziative varate dai singoli Stati membri. Ciò consentirà di rafforzare la coerenza e il coordinamento delle attività e di evitare le duplicazioni.
L'intervento coordinato e coerente dell'UE contribuirebbe a superare l'attuale frammentazione della ricerca e a riunire una massa critica di organizzazioni e gli investimenti necessari per affrontare questa importante sfida sanitaria mondiale. Un'azione coordinata aumenterà l'impatto e l'efficacia in termini di costi delle attività e degli investimenti europei.
Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post):
L'iniziativa proposta faciliterebbe inoltre la collaborazione e la risposta strategica alle malattie infettive esistenti e emergenti fungendo da collegamento e intermediario della conoscenza con delle modalità che qualsiasi operatore o iniziativa nazionale potrebbe difficilmente eguagliare. Inoltre, dato il ruolo importante che l'EDCTP ha già svolto sulla scena mondiale della ricerca sanitaria sin dalla sua istituzione nel 2003, la nuova iniziativa avrebbe un vantaggio competitivo basandosi sul successo dell'EDCTP.
I paesi dell'Africa subsahariana sono importanti portatori di interessi dell'EDCTP e la nuova iniziativa offrirebbe una valida piattaforma per una migliore condivisione delle risorse e un'interazione rafforzata tra i paesi europei e africani.
Questi aspetti sono ulteriormente approfonditi nel documento di valutazione d'impatto allegato alla presente proposta.
1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Il partenariato che ha preceduto questa impresa comune, l'EDCTP2, è stata attuato come partenariato istituzionalizzato ai sensi dell'articolo 185 nel corso di Orizzonte 2020. La valutazione intermedia indipendente del programma EDCTP2 ha concluso che l'EDCTP aveva realizzato importanti progressi nel rafforzamento della cooperazione e del partenariato tra i paesi dell'Africa europea e subsahariana e nel rafforzamento della capacità di sperimentazione clinica e dello sviluppo della carriera scientifica in Africa. L'impresa comune "Global Health-EDCTP3" si baserà sulla capacità già istituita. Un'analisi SWOT del precedente programma EDCTP ha evidenziato la necessità di ampliare la gamma di partner, collaborando con finanziatori privati, quali organizzazioni filantropiche e imprese farmaceutiche, per iniziative di finanziamento congiunto e sistemi di cofinanziamento. La creazione dell'impresa comune renderà più flessibili queste modalità di finanziamento con i finanziatori privati.
1.4.4.Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti
Conformemente al regolamento Orizzonte Europa, tutti i partenariati europei devono garantire il coordinamento e/o attività congiunte con altre pertinenti iniziative di ricerca e innovazione per garantire un livello ottimale di interconnessioni e sinergie efficaci. In quest'ottica, l'atto di base unico è elaborato sulla base del principio fondamentale secondo cui una stretta collaborazione e delle sinergie tra le imprese comuni e le pertinenti iniziative a livello dell'UE, nazionale e regionale, in particolare altri partenariati europei, saranno fondamentali per conseguire un impatto più significativo e garantire l'adozione dei risultati. A tale riguardo, l'atto unico di base (prima parte, disposizioni comuni applicabili a tutte le imprese comuni) agevola le sinergie grazie a una moltitudine di disposizioni operative.
Nell'ambito di Orizzonte 2020 ciò si è tradotto in una cooperazione con:
l'iniziativa di programmazione congiunta sulla resistenza antimicrobica (JPIAMR), l'iniziativa sui medicinali innovativi (IMI) e il meccanismo InnovFin della Banca europea per gli investimenti.
Nell'ambito di Orizzonte 2020 ciò si tradurrà in una cooperazione con:
l'iniziativa per l'innovazione nel settore della salute (IHI), il partenariato "One Health" contro la resistenza antimicrobica (AMR) e prestiti BEI concessi dal futuro meccanismo EuropeInvest.
Il monitoraggio delle sinergie e della collaborazione sarà effettuato mediante la relazione annuale di attività.
1.5.Durata e incidenza finanziaria
X durata limitata
–in vigore dall'1.6.2021 al 31.12.2031
–Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al termine delle attività (ultimo pagamento) per gli stanziamenti di pagamento.
◻ durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.6.Modalità di gestione previste 143
◻ Gestione diretta a opera della Commissione
–◻ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
–◻ a opera delle agenzie esecutive
◻ Gestione concorrente con gli Stati membri
X Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–X agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
–◻ a organismi di diritto pubblico;
–◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
A norma del regolamento Orizzonte Europa, il partenariato deve adottare un sistema di monitoraggio che soddisfi le prescrizioni di cui all'articolo 45, all'allegato III e all'allegato V del regolamento Orizzonte Europa e che confluisca nella stessa banca dati unica delle altre componenti di Orizzonte Europa. Il sistema di comunicazione e monitoraggio deve fornire dati di gestione e attuazione fondamentali (compresi microdati a livello di singole entità), consentire di seguire i progressi sulla base delle principali modalità di impatto (compresi i progressi compiuti nel conseguimento delle priorità dell'UE) e dei criteri di partenariato. Il partenariato deve inoltre riferire in merito a indicatori specifici (che non sono contemplati dai principali indicatori delle modalità di impatto) consentendo di seguire i progressi compiuti a breve, medio e lungo termine nella realizzazione della visione e degli obiettivi operativi specifici del partenariato stabiliti nel regolamento che lo istituisce, compresi gli obiettivi fissati all'orizzonte 2030. Gli indicatori, le fonti di dati e le metodologie devono consentire, nel corso del tempo, una valutazione dei risultati conseguiti e dei progressi compiuti in termine di impatti, compresa la realizzazione degli obiettivi strategici dell'UE e l'individuazione dell'eventuale necessità di misure correttive. Il partenariato dovrebbe tenere conto dei dati sia qualitativi che quantitativi, stabilire le responsabilità per la rilevazione dei dati e definire approcci concreti per sviluppare una base di riferimento, obiettivi e/o parametri di riferimento realistici al fine di individuare, se del caso, i progressi, in linea con l'approccio di Orizzonte Europa in termini di impatto. Tutte le informazioni rilevate devono essere fornite ai servizi della Commissione in tempo quasi reale sulla base di modelli comuni di dati e inserite in un'unica banca dati, come specificato all'articolo 45 di Orizzonte Europa.
A tal fine, devono essere istituiti adeguati sistemi di comunicazione per consentire una comunicazione continua e trasparente, anche sui contributi finanziari e in natura impegnati ed effettivamente forniti, la visibilità e il posizionamento nel contesto internazionale, nonché l'impatto degli investimenti del settore privato sui rischi legati alla ricerca e all'innovazione. Le comunicazioni dovrebbero essere in linea con gli obblighi standard in materia di comunicazione di Orizzonte Europa. Lo sviluppo dei sistemi di comunicazione nel contesto del processo di coordinamento strategico deve coinvolgere anche gli Stati membri e i rappresentanti del partenariato al fine di garantire la sincronizzazione e il coordinamento delle attività di comunicazione e monitoraggio, anche per quanto riguarda la ripartizione dei compiti di rilevazione dei dati e di comunicazione. Il sistema di comunicazione a livello di progetto deve includere informazioni dettagliate concernenti i progetti finanziati, i loro risultati, la loro diffusione e il loro utilizzo da parte dei principali gruppi destinatari, nonché l'impatto globale che ne deriva per la scienza, l'economia, la società e/o l'ambiente, in linea con gli obiettivi dei progetti e gli impatti auspicati. A queste informazioni vanno aggiunti dati pertinenti sul valore aggiunto e sull'impatto del partenariato a livello europeo, nazionale e regionale. Occorre garantire un adeguato meccanismo di condivisione dei dati con le banche dati comuni di monitoraggio e comunicazione di Orizzonte Europa.
I partenariati europei sono valutati in base al quadro di valutazione di Orizzonte Europa di cui all'articolo 47.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
La gestione indiretta è giustificata dal fatto che l'impresa comune "Global Health EDCTP3" è un partenariato pubblico-privato con una parte dei finanziamenti conferiti sotto forma di contributi in natura da parte di membri diversi dall'Unione.
Ogni anno la decisione sul contributo all'impresa comune "Global Health EDCTP3" sarà adottata in virtù del bilancio dell'UE adottato per quell'anno.
Un accordo di delega firmato tra la Commissione europea e l'impresa comune "Global Health EDCTP3" specificherà che, per i compiti da svolgere ogni anno, la Commissione verserà un contributo al momento della conclusione di un accordo relativo al trasferimento di fondi con l'impresa comune "Global Health EDCTP3" e della presentazione, da parte dell'impresa comune, delle richieste di pagamento corrispondenti ai membri diversi dall'Unione.
La Commissione garantirà che le norme applicabili all'impresa comune "Global Health EDCTP3" siano pienamente conformi alle disposizioni del regolamento finanziario. Conformemente all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'impresa comune rispetterà il principio della sana gestione finanziaria. L'impresa comune "Global Health EDCTP3" si conformerà anche alle disposizioni del regolamento finanziario tipo applicabile all'impresa comune. Qualsiasi deroga al regolamento finanziario tipo, necessaria ai fini delle esigenze specifiche dell'impresa comune, è soggetta all'accordo preventivo della Commissione.
Le disposizioni in materia di monitoraggio, anche attraverso la rappresentanza dell'Unione nel consiglio di direzione dell'impresa comune "Global health EDCTP3", e le disposizioni in materia di comunicazione garantiranno che i servizi della Commissione possano ottemperare agli obblighi di rendicontazione sia nei confronti del collegio che dell'autorità di bilancio.
Il quadro di controllo interno per l'impresa comune "Global Health EDCTP3" si basa su:
·l'attuazione delle norme di controllo interno che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle della Commissione;
·le procedure per la selezione dei migliori progetti mediante valutazioni indipendenti e la traduzione dei progetti stessi in strumenti giuridici;
·la gestione del progetto e del contratto per l'intera durata di ogni progetto;
·controlli ex ante sul 100 % delle dichiarazioni, compreso il ricevimento dei certificati di audit e la certificazione ex ante delle metodologie di calcolo dei costi;
·audit ex post su un campione di dichiarazioni nell'ambito delle valutazioni ex post di Orizzonte Europa;
·la valutazione scientifica dei risultati dei progetti.
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
Sono state adottate varie misure per ridurre il rischio intrinseco di conflitti di interessi nell'ambito dell'impresa comune "Global Health EDCTP3", in particolare:
·la parità di voti per la Commissione e per i membri diversi dall'Unione in seno al consiglio di direzione;
·la selezione del direttore esecutivo da parte del consiglio di direzione sulla base di una proposta della Commissione;
·l'indipendenza del personale;
·valutazioni di esperti indipendenti sulla base di criteri di selezione pubblicati, nonché meccanismi di ricorso e dichiarazioni complete di tutti gli interessi in gioco;
·l'obbligo per il consiglio di direzione di adottare regole per prevenire, evitare e gestire i conflitti di interesse nell'impresa comune, conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune e allo statuto dei funzionari per quanto riguarda il personale.
La definizione di valori etici e organizzativi costituirà uno dei principali compiti dell'impresa comune e sarà monitorato dalla Commissione.
Il direttore esecutivo dell'impresa comune "Global Health EDCTP3", in qualità di ordinatore, dovrà istituire un sistema di controllo interno e gestione efficace in termini di costi. Sarà tenuto a riferire alla Commissione in merito al quadro di controllo interno adottato.
La Commissione monitorerà il rischio di non conformità attraverso il sistema di comunicazione che metterà a punto, come pure seguendo i risultati degli audit ex post dei beneficiari dei fondi dell'UE provenienti dall'impresa comune "Global Health EDCTP3", nell'ambito degli audit ex post relativi all'intero programma Orizzonte Europa.
È evidente la necessità di gestire il bilancio in modo efficiente e efficace e di prevenire le frodi e gli sprechi. Tuttavia, il sistema di controllo deve trovare un giusto equilibrio tra l'ottenimento di un tasso di errore accettabile e l'onere dei controlli necessari, evitando di ridurre l'attrattiva del programma di ricerca dell'Unione.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
Poiché le regole di partecipazione di Orizzonte Europa applicabili all'impresa comune "Global Health EDCTP3" sono simili a quelle che la Commissione utilizzerà nel suo programma di lavoro e stante una popolazione di beneficiari che presenta un profilo di rischio simile a quello della Commissione, c'è da aspettarsi che il livello di errore sia simile a quello stabilito dalla Commissione per Orizzonte Europa, ossia tale da offrire ragionevoli garanzie che il rischio di errore nel corso del periodo pluriennale di spesa si assesti, su base annua, tra 2 e 5 %, allo scopo ultimo di arrivare a un livello di errore residuo il più possibile vicino a 2 % al termine dei programmi pluriennali, dopo aver tenuto conto dell'impatto finanziario di tutti gli audit e delle misure correttive e di recupero.
Si rimanda alla scheda finanziaria legislativa di Orizzonte Europa per informazioni dettagliate sul livello di errore previsto per quanto riguarda i partecipanti.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio la strategia antifrode.
La Commissione assicurerà che l'impresa comune "Global Health EDCTP3" applichi misure antifrode in tutte le fasi del processo gestionale.
Le proposte relative alle imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa sono state sottoposte ad un esame di "impermeabilità alle frodi" e a una valutazione d'impatto. Nel complesso le misure proposte, in particolare l'accento posto sugli audit basati sul rischio e il rafforzamento della valutazione e del controllo scientifici, dovrebbero avere un'incidenza positiva sulla lotta contro le frodi.
La Commissione garantirà la predisposizione di misure adeguate volte a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, con controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, mediante sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
L'associazione EDCTP coopera già con i servizi della Commissione su questioni relative a frodi e irregolarità. La Commissione garantirà che questa cooperazione prosegua e sia rafforzata.
La Corte dei conti ha potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell'Unione nell'ambito del programma.
L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi. Occorre che le imprese comuni aderiscano anche all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle inchieste interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
La Procura europea (EPPO) può svolgere indagini secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE) 2017/193923 del Consiglio, al fine di indagare su reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova linea/nuove linee di bilancio di spesa proposte
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale |
Linea di bilancio |
Natura della spesa |
Partecipazione |
|||
|
Rubrica 1 Mercato unico, innovazione e agenda digitale – Orizzonte Europa |
Diss./Non diss 144 . |
di paesi EFTA 145 |
di paesi candidati 146 |
di paesi terzi |
ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario |
|
|
1 |
01 02 02 12 - Impresa comune "Global Health EDCTP3" |
Diss. |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
* Il contributo a tale linea di bilancio è atteso dalle seguenti voci:
Per l'IC EDCTP3 è previsto un bilancio degli stanziamenti d'impegno prudente negli ultimi due anni di Orizzonte Europa (2026 e 2027) per garantire che i progetti di sperimentazione clinica, che sono spesso attività molto lunghe e impegnative, possano concludersi entro la durata del programma.
|
Stanziamenti di impegno (Mio EUR al terzo decimale) |
|||||||||
|
Linea di bilancio |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano il programma Orizzonte Europa — Ricerca indiretta 01 01 01 01 |
`- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Personale esterno che attua il programma Orizzonte Europa — Ricerca indiretta 01 01 01 02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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Altre spese di gestione per il programma Orizzonte Europa — Ricerca indiretta 01 01 01 03 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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Polo tematico "Salute" - 01 02 02 10 |
33,336 |
68,135 |
133,830 |
168,339 |
168,406 |
149,474 |
78,480 |
- |
800,000 |
|
Totale delle spese |
33,336 |
68,135 |
133,830 |
168,339 |
168,406 |
149,474 |
78,480 |
- |
800,000 |
Incidenza prevista sulle spese
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale |
1 |
Rubrica Mercato unico, innovazione e agenda digitale Orizzonte Europa |
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 149 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|||
|
Titolo 1 |
Impegni |
(1) |
0,221 |
1,405 |
1,862 |
2,197 |
2,241 |
2,286 |
9,446 |
19,658 |
|
|
Pagamenti |
(2) |
0,221 |
1,405 |
1,862 |
2,197 |
2,241 |
2,286 |
2,331 |
7,115 |
19,658 |
|
|
Titolo 2 |
Impegni |
(1 a) |
0,115 |
0,730 |
0,968 |
1,142 |
1,165 |
1,188 |
4,912 |
10,220 |
|
|
Pagamenti |
(2 a) |
0,115 |
0,730 |
0,968 |
1,142 |
1,165 |
1,188 |
1,212 |
3,700 |
10,220 |
|
|
Titolo 3 |
Impegni |
(3a) |
33,000 |
66,000 |
131,000 |
165,000 |
165,000 |
146,000 |
64,122 |
- |
770,122 |
|
Pagamenti |
(3b) |
0 |
29,000 |
43,000 |
71,800 |
85,000 |
85,000 |
110,000 |
346,322 |
770,122 |
|
|
TOTALE degli stanziamenti per l'impresa comune |
Impegni |
=1+1a +3a |
33,336 |
68,135 |
133,830 |
168,339 |
168,406 |
149,474 |
78,480 |
- |
800,000 |
|
Pagamenti |
=2+2a+3b |
0,336 |
31,135 |
45,830 |
75,139 |
88,406 |
88,474 |
113,543 |
357,137 |
800,000 |
|
|
Mio EUR (al terzo decimale) |
||||||||||
|
DG RTD |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
|
Risorse umane 150 (3 funzionari + 2 AC) |
0,491 |
0,503 |
0,513 |
0,523 |
0,533 |
0,544 |
0,555 |
3,662 |
||
|
Altre spese amministrative |
0,128 |
0,130 |
0,133 |
0,135 |
0,138 |
0,141 |
0,144 |
0,949 |
||
|
TOTALE DG |
Stanziamenti |
0,619 |
0,633 |
0,646 |
0,658 |
0,671 |
0,685 |
0,699 |
- |
4,611 |
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo
|
TOTALE |
|||
|
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma - Rubrica 1 del quadro finanziario pluriennale |
Impegni |
33,955 |
68,768 |
134,476 |
168,997 |
169,077 |
150,159 |
79,179 |
- |
804,611 |
|
|
Pagamenti |
0,955 |
31,768 |
46,476 |
75,797 |
89,077 |
89,159 |
114,242 |
357,137 |
804,611 |
||
|
|
7 |
"Spese amministrative" |
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
||||||||||
|
Risorse umane |
||||||||||||||||||
|
Altre spese amministrative |
||||||||||||||||||
|
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale |
(Totale impegni = Totale pagamenti) |
|||||||||||||||||
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|||
|
TOTALE degli stanziamenti per tutte le RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale |
Impegni |
33,955 |
68,768 |
134,476 |
168,997 |
169,077 |
150,159 |
79,179 |
- |
804,611 |
|
|
Pagamenti |
0,955 |
31,768 |
46,476 |
75,797 |
89,077 |
89,159 |
114,242 |
357,137 |
804,611 |
||
3.2.2.Incidenza prevista sulle risorse umane dell'impresa comune
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:
|
Numero di effettivi (in unità/ETP) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
TOTALE |
||||||||||||||||
|
Agenti temporanei (gradi AD) |
2,7 |
15,0 |
19,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
22,0 |
20,0 |
16,0 |
14,0 |
200,7 |
||||||||||||||||
|
Agenti temporanei (gradi AD) |
0,3 |
2,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
1,0 |
1,0 |
25,3 |
||||||||||||||||
|
Agenti contrattuali |
0,3 |
6,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
6,0 |
4,0 |
3,0 |
1,0 |
60,3 |
||||||||||||||||
|
Esperti nazionali distaccati |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
TOTALE 151 |
3,3 |
23,0 |
30,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
31,0 |
27,0 |
20,0 |
16,0 |
286,3 |
||||||||||||||||
|
Mio EUR (al terzo decimale) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
TOTALE |
||||||||||||||||
|
Agenti temporanei (gradi AD) |
0,340 |
1,951 |
2,520 |
3,112 |
3,174 |
3,238 |
3,302 |
3,222 |
2,988 |
2,438 |
2,176 |
28,461 |
||||||||||||||||
|
Agenti temporanei (gradi AD) |
0,043 |
0,260 |
0,398 |
0,406 |
0,414 |
0,422 |
0,431 |
0,439 |
0,448 |
0,152 |
0,155 |
3,569 |
||||||||||||||||
|
Agenti contrattuali |
0,019 |
0,343 |
0,467 |
0,476 |
0,486 |
0,496 |
0,505 |
0,387 |
0,263 |
0,201 |
0,068 |
3,711 |
||||||||||||||||
|
Esperti nazionali distaccati |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||||||||||||
|
TOTALE |
0,401 |
2,554 |
3,385 |
3,994 |
4,074 |
4,156 |
4,239 |
4,048 |
3,699 |
2,791 |
2,400 |
35,741 |
||||||||||||||||
Incidenza stimata sul personale (ETP aggiuntivi) – Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
Periodo successivo al 2031 |
|
AD16 |
||||||||||||
|
AD15 |
||||||||||||
|
AD14 |
0,3 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
|
AD13 |
||||||||||||
|
AD12 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
|
AD11 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
|
AD10 |
||||||||||||
|
AD9 |
||||||||||||
|
AD8 |
0,3 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
3,0 |
1,0 |
|
|
AD7 |
1,3 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
|
AD6 |
0,3 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
AD5 |
0,3 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
|
Totale AD |
2,7 |
15,0 |
19,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
22,0 |
20,0 |
16,0 |
14,0 |
|
|
AST11 |
||||||||||||
|
AST10 |
||||||||||||
|
AST9 |
||||||||||||
|
AST8 |
||||||||||||
|
AST7 |
||||||||||||
|
AST6 |
||||||||||||
|
AST5 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
AST4 |
0,3 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
AST3 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
|
AST2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AST1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale AST |
0,3 |
2,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
1,0 |
1,0 |
|
|
AST/SC 6 |
||||||||||||
|
AST/SC 5 |
||||||||||||
|
AST/SC 4 |
||||||||||||
|
AST/SC 3 |
||||||||||||
|
AST/SC 2 |
||||||||||||
|
AST/SC 1 |
||||||||||||
|
Totale AST/SC |
Incidenza stimata sul personale (aggiuntivo) – personale esterno
|
Agenti contrattuali |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
Periodo successivo al 2031 |
|
Gruppo di funzioni IV |
0,3 |
3,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
3,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
|
|
Gruppo di funzioni III |
0,0 |
3,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
3,0 |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
|
|
Gruppo di funzioni II |
||||||||||||
|
Gruppo di funzioni I |
||||||||||||
|
Totale |
0,3 |
6,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
6,0 |
4,0 |
3,0 |
1,0 |
|
Esperti nazionali distaccati |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
Periodo successivo al 2031 |
|
Totale |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.2.3.Fabbisogno previsto di risorse umane della Commissione
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito 152 :
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
|
Anni |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) |
||||||||
|
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione |
||||||||
|
Delegazioni |
||||||||
|
Ricerca |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD 153 Rubrica 7 |
||||||||
|
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale |
- in sede |
|||||||
|
- nelle delegazioni |
||||||||
|
Finanziato dalla dotazione del programma 154 |
- in sede |
|||||||
|
- nelle delegazioni |
||||||||
|
Ricerca |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Altro (specificare) |
||||||||
|
TOTALE |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
|
Funzionari e agenti temporanei |
I compiti del personale della Commissione in relazione alla realizzazione dell'IC sono di assicurare la corretta esecuzione del bilancio e il controllo delle operazioni. Gli alti dirigenti dei servizi della Commissione fanno parte del consiglio di direzione dell'IC. I membri del personale della Commissione contribuiscono alle attività dei gruppi consultivi dell'IC che possono essere creati dal consiglio di direzione. |
|
Personale esterno |
Il personale esterno offrirà sostegno a funzionari e personale temporaneo al fine di garantire la corretta esecuzione del bilancio e il controllo delle operazioni dell'IC. |
3.2.4.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–◻ non prevede cofinanziamenti da terzi
–☑ prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:
–Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
Contributo finanziario alle spese amministrative dell'impresa comune coperte da membri diversi dall'Unione |
0,336 |
2,135 |
2,830 |
3,339 |
3,406 |
3,474 |
3,543 |
10,815 |
29,878
|
|
Contributi finanziari dei membri privati/partner associati ai costi operativi |
|||||||||
|
Contributi finanziari degli Stati partecipanti ai costi operativi |
|||||||||
|
Contributi in natura dei partner associati (organizzazioni filantropiche + industria) |
20,000 |
50,000
|
70,000
|
80,000
|
90,000
|
50,000
|
50,000
|
-
|
410,000 |
|
Contributi in natura alle attività operative 155 da parte di un membro privato - l'associazione EDCTP (di cui gli Stati partecipanti sono entità costitutive) |
50,000 |
50,000
|
60,000
|
70,000 |
70,000
|
60,000
|
50,000
|
-
|
410,000 |
|
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati |
70,336 |
102,135 |
132,830 |
153,339 |
163,406 |
113,474 |
114,358 |
- |
849,878 |
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–X La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–◻ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
◻ sulle risorse proprie
◻ su altre entrate
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ◻
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate: |
Incidenza della proposta/iniziativa 156 |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Articolo …………. |
|||||||
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
[…]
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).
[…]
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA - INIZIATIVA INNOVATIVA PER LA SALUTE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di regolamento del Consiglio relativo al partenariato europeo per l'innovazione nel settore della salute (IHI – Iniziativa per l'innovazione della salute)
1.2.Settore/settori interessati (polo tematico di programma)
Settore: Le priorità politiche della Commissione von der Leyen per il periodo 2019‑2024, in particolare "Un'economia al servizio delle persone" e "Un'Europa pronta per l'era digitale", sono entrambe di grande rilevanza per l'IHI (anche il "Green Deal europeo" è pertinente, seppure in misura minore).
Attività: Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione finanziato nell'ambito del pilastro II, polo tematico 1 "Salute"
1.3.La proposta/iniziativa riguarda:
X una nuova azione
◻ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 157
◻ la proroga di un'azione esistente
◻ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione
1.4.Motivazione della proposta/iniziativa
1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
Gli obiettivi generali dell'IHI (a lungo termine) sarebbero:
1. contribuire alla creazione di un ecosistema di R&I nel settore sanitario a livello di UE che faciliti la traduzione delle conoscenze scientifiche in innovazioni. L'obiettivo principale è porre rimedio alle attuali inefficienze nel tradurre le conoscenze scientifiche generate in Europa in innovazioni nel campo della sanità e dell'assistenza, come ad esempio strategie di prevenzione, strumenti diagnostici o farmaci nuovi;
2. promuovere lo sviluppo di innovazioni sicure, efficaci, incentrate sulle persone ed efficienti in termini di costi, che rispondano a esigenze strategiche insoddisfatte in materia di sanità pubblica attualmente non adeguatamente affrontate dall'industria. L'iniziativa mira a rimediare alla carenza di prodotti innovativi a disposizione dei servizi di assistenza sanitaria per esigenze insoddisfatte di sanità pubblica. La promozione dello sviluppo di innovazioni che non sono solo sicure ed efficaci, ma anche incentrate sulle persone ed efficaci sotto il profilo dei costi, aumenterà la probabilità che le innovazioni siano adottate dalle persone e dai sistemi sanitari; il rafforzamento dell'efficienza dei sistemi sanitari comporterà vantaggi per i cittadini dell'UE e rafforzerà l'economia;
3. promuovere l'innovazione sanitaria intersettoriale per un'industria sanitaria europea competitiva a livello mondiale. L'obiettivo principale è affrontare il rischio per la competitività mondiale dell'industria sanitaria dell'UE.
Gli obiettivi generali sono in linea con gli obiettivi di Orizzonte Europa, in particolare con il suo obiettivo di "rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'Unione" e di "promuovere la competitività". Sono in linea anche con le priorità strategiche dell'UE volte a promuovere la salute e il benessere per tutti, ivi compreso l'accesso a un'assistenza sanitaria innovativa, sostenibile e di qualità, e con l'obiettivo di sviluppo sostenibile 3 "Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età".
L'iniziativa dovrebbe iniziare le sue attività nel secondo o terzo trimestre del 2021 (a seconda della data di adozione dell'atto di base unico da parte del Consiglio). Le imprese comuni sono istituite per operare fino al 31 dicembre 2027 e i loro ultimi inviti saranno pubblicati al più tardi entro il 31 dicembre 2027. In linea con i criteri per i partenariati europei di cui all'allegato III del regolamento Orizzonte Europa, l'atto di base unico contiene disposizioni specifiche per la valutazione, la graduale cessazione e il rinnovo dei partenariati, compreso l'obbligo per il consiglio di direzione di presentare un piano per la cessazione graduale del finanziamento di Orizzonte Europa e una valutazione della modalità di intervento strategico più efficace per qualsiasi azione futura nell'ambito delle revisioni e valutazioni periodiche.
1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione
I problemi descritti nel presente documento sono di natura e portata tali da rendere più appropriata un'azione concertata a livello dell'UE rispetto a iniziative varate dai singoli Stati membri. Ciò consentirà di rafforzare la coerenza e il coordinamento delle attività e di evitare le duplicazioni.
Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante):
• Le attuali sfide e minacce sanitarie attuali sono globali e non conoscono frontiere. Richiedono una risposta rapida e coordinata, mentre le capacità e i dati di ricerca sanitaria sono disseminati in tutta Europa. Nessuno Stato membro da solo potrebbe mobilitare e coinvolgere l'ampia gamma di portatori di interessi e di imprese e raggiungere la massa critica di competenze e dati necessaria per affrontare queste sfide.
• Le azioni a livello degli Stati membri sarebbero limitate in termini di esperienza industriale e accademica disponibile in un determinato paese. Un'azione a livello dell'UE è molto più adeguata per coordinare efficacemente i numerosi portatori di interessi e conseguire gli obiettivi previsti, evitando nel contempo le duplicazioni nella ricerca.
• La maggior parte delle imprese del settore sanitario che operano negli Stati membri è presente anche a livello di UE. Le loro attività e i loro prodotti sono disciplinati da quadri giuridici unionali, ad esempio in materia di medicinali, dispositivi medici e assistenza sanitaria transfrontaliera. È logico pertanto che, a livello dell'UE, si svolga un'iniziativa incentrata sull'innovazione in campo sanitario. Inoltre, l'UE si trova nella posizione migliore per mettere a punto e attuare norme e quadri comuni relativi alle innovazioni sanitarie applicabili all'intero mercato interno dell'UE.
• Gli Stati membri da soli non disporrebbero del quadro giuridico e finanziario che consente una collaborazione multisettoriale della portata e/o la dimensione previste.
Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post):
Un'iniziativa dell'UE può contribuire a riunire un'ampia gamma di portatori di interessi, sia privati che pubblici, nel settore della sanità. La partecipazione dell'industria contribuirebbe a orientare gli sforzi di ricerca accademica verso innovazioni sanitarie applicabili, mentre l'UE rappresentata dalla Commissione europea garantirebbe che i progetti affrontino importanti esigenze sanitarie insoddisfatte e producano innovazioni che possano essere integrate dai sistemi sanitari. Un'iniziativa a livello dell'UE può ottenere investimenti della portata e delle dimensioni necessarie per attrarre investimenti aggiuntivi o per trasferire gli investimenti R&I esistenti verso esigenze strategiche di sanità pubblica non soddisfatte, laddove l'industria non interverrebbe da sola. Inoltre, un'iniziativa sotto l'egida dell'UE creerebbe un ambiente affidabile e neutrale per la condivisione di competenze, risorse e conoscenze. Questi aspetti sono ulteriormente approfonditi nel documento di valutazione d'impatto allegato alla presente proposta.
1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Sulla base della valutazione intermedia della impresa comune IMI2 (impresa precedente), il principale risultato dell'impresa comune IMI2, su cui esiste un consenso generale, è che, dall'inizio dell'impresa comune, sono diventate possibili collaborazioni tra diverse multinazionali concorrenti, PMI e università. Insieme al bilancio disponibile e alla strategia a lungo termine, queste collaborazioni sono state considerate una risorsa importante per la ricerca farmaceutica europea. Queste collaborazioni hanno creato fiducia e hanno innescato un cambiamento di mentalità via via che i partner hanno compreso le rispettive esigenze.
Tra gli insegnamenti tratti figura la necessità di consentire la partecipazione attiva di altri settori industriali alle attività dell'industria farmaceutica per valorizzare le loro competenze nello sviluppo di nuovi interventi di assistenza sanitaria. I settori industriali devono pertanto coprire i settori della biofarmacia, della biotecnologia e della tecnologia medica, ivi comprese le imprese attive nel settore digitale. Questi operatori sono necessari (se pur in varia misura) per conseguire ciascuno degli obiettivi specifici. Un coinvolgimento tempestivo e più adeguato degli organismi di regolamentazione probabilmente limiterebbe gli sprechi e le inefficienze della ricerca e accelererebbe la diffusione dei risultati, ponendo rimedio nel contempo a una carenza individuata nella valutazione intermedia dell'impresa comune IMI2 e in una raccomandazione del comitato scientifico dell'impresa comune IMI2 158 .
1.4.4.Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti
Conformemente al regolamento Orizzonte Europa, tutti i partenariati europei devono garantire il coordinamento e/o attività congiunte con altre pertinenti iniziative di ricerca e innovazione per garantire un livello ottimale di interconnessioni e sinergie efficaci. In quest'ottica, l'atto di base unico è elaborato sulla base del principio fondamentale secondo cui una stretta collaborazione e delle sinergie tra le imprese comuni e le pertinenti iniziative a livello dell'UE, nazionale e regionale, in particolare altri partenariati europei, saranno fondamentali per conseguire un impatto più significativo e garantire l'adozione dei risultati. A tale riguardo, l'atto unico di base (prima parte, disposizioni comuni applicabili a tutte le imprese comuni) agevola le sinergie grazie a una serie di disposizioni operative.
Nel polo tematico "Salute" si annoverano varie altre proposte di partenariato che sono strettamente correlate alla sanità innovativa ma con un approccio più tematico o geografico: medicina personalizzata, malattie rare, "One Health" contro la resistenza antimicrobica e "Global Health EDCTP3". I risultati derivanti dall'iniziativa per l'innovazione nel settore della salute potrebbero essere realizzati e ampliati in un ambiente sanitario europeo complesso, in cui altre iniziative in materia di sanità (il partenariato europeo proposto per la trasformazione dei sistemi sanitari o l'EIT Salute) possono rivelarsi complementari. Infine, l'ambiente sembra propizio anche a aiutare il partenariato a raggiungere i suoi obiettivi con i partenariati proposti su 1) le tecnologie digitali fondamentali; 2) l'intelligenza artificiale, i dati e la robotica; e 3) il calcolo ad alte prestazioni.
Il monitoraggio delle sinergie e della collaborazione sarà effettuato nell'ambito della relazione annuale di attività.
1.5.Durata e incidenza finanziaria
X durata limitata
–X in vigore dall'1.6.2021 al 31.12.2031 (date provvisorie)
–X Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al termine delle azioni finanziate per gli stanziamenti di pagamento.
◻ durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.6.Modalità di gestione previste 159
◻ Gestione diretta a opera della Commissione
–◻ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
–◻ a opera delle agenzie esecutive
◻ Gestione concorrente con gli Stati membri
X Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–X agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
–◻ a organismi di diritto pubblico;
–◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
Sarà gestita dall'ufficio di programma dell'IC IHI.
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
A norma del regolamento Orizzonte Europa, il partenariato deve adottare un sistema di monitoraggio che soddisfi le prescrizioni di cui all'articolo 45, all'allegato III e all'allegato V del regolamento Orizzonte Europa e che confluisca nella stessa banca dati unica delle altre componenti di Orizzonte Europa. Il sistema di comunicazione e monitoraggio deve fornire dati di gestione e attuazione fondamentali (compresi microdati a livello di singole entità), consentire di seguire i progressi sulla base delle principali modalità di impatto (compresi i progressi compiuti nel conseguimento delle priorità dell'UE) e dei criteri di partenariato. Il partenariato deve inoltre riferire in merito a indicatori specifici (che non sono contemplati dai principali indicatori delle modalità di impatto) consentendo di seguire i progressi compiuti a breve, medio e lungo termine nella realizzazione della visione e degli obiettivi operativi specifici del partenariato stabiliti nel regolamento che lo istituisce, compresi gli obiettivi fissati all'orizzonte 2030. Gli indicatori, le fonti di dati e le metodologie devono consentire, nel corso del tempo, una valutazione dei risultati conseguiti e dei progressi compiuti in termine di impatti, compresa la realizzazione degli obiettivi strategici dell'UE e l'individuazione dell'eventuale necessità di misure correttive. Il partenariato dovrebbe tenere conto dei dati sia qualitativi che quantitativi, stabilire le responsabilità per la rilevazione dei dati e definire approcci concreti per sviluppare una base di riferimento, obiettivi e/o parametri di riferimento realistici al fine di individuare, se del caso, i progressi, in linea con l'approccio di Orizzonte Europa in termini di impatto. Tutte le informazioni rilevate devono essere fornite ai servizi della Commissione in tempo quasi reale sulla base di modelli comuni di dati e inserite in un'unica banca dati, come specificato all'articolo 45 di Orizzonte Europa.
A tal fine, devono essere istituiti adeguati sistemi di comunicazione per consentire una comunicazione continua e trasparente, anche sui contributi finanziari e in natura impegnati ed effettivamente forniti, la visibilità e il posizionamento nel contesto internazionale, nonché l'impatto degli investimenti del settore privato sui rischi legati alla ricerca e all'innovazione. Le comunicazioni dovrebbero essere in linea con gli obblighi standard in materia di comunicazione di Orizzonte Europa. Lo sviluppo dei sistemi di comunicazione nel contesto del processo di coordinamento strategico deve coinvolgere anche gli Stati membri e i rappresentanti del partenariato al fine di garantire la sincronizzazione e il coordinamento delle attività di comunicazione e monitoraggio, anche per quanto riguarda la ripartizione dei compiti di rilevazione dei dati e di comunicazione. Il sistema di comunicazione a livello di progetto deve includere informazioni dettagliate concernenti i progetti finanziati, i loro risultati, la loro diffusione e il loro utilizzo da parte dei principali gruppi destinatari, nonché l'impatto globale che ne deriva per la scienza, l'economia, la società e/o l'ambiente, in linea con gli obiettivi dei progetti e gli impatti auspicati. A queste informazioni vanno aggiunti dati pertinenti sul valore aggiunto e sull'impatto del partenariato a livello europeo, nazionale e regionale. Occorre garantire un adeguato meccanismo di condivisione dei dati con le banche dati comuni di monitoraggio e comunicazione di Orizzonte Europa.
I partenariati europei sono valutati in base al quadro di valutazione di Orizzonte Europa di cui all'articolo 47.
.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
La gestione indiretta è giustificata dal fatto che l'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" (IHI) è un partenariato pubblico-privato con una parte dei finanziamenti conferiti sotto forma di contributi in natura da parte di membri diversi dall'Unione.
Ogni anno la decisione sul contributo all'impresa comune IHI sarà adottata in virtù del bilancio dell'UE adottato per quell'anno.
Un accordo di delega firmato tra la Commissione europea e l'impresa comune IHI specificherà che, per i compiti da svolgere ogni anno, la Commissione verserà un contributo al momento della conclusione di un accordo relativo al trasferimento di fondi con l'impresa comune IHI e della presentazione, da parte dell'impresa comune, delle richieste di pagamento corrispondenti ai membri diversi dall'Unione.
La Commissione garantirà che le norme applicabili all'impresa comune IHI siano pienamente conformi alle disposizioni del regolamento finanziario. Conformemente all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'impresa comune rispetterà il principio della sana gestione finanziaria. L'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" si conformerà anche alle disposizioni del regolamento finanziario tipo applicabile all'impresa comune. Qualsiasi deroga al regolamento finanziario tipo, necessaria ai fini delle esigenze specifiche dell'impresa comune, è soggetta all'accordo preventivo della Commissione.
Le disposizioni in materia di monitoraggio, anche attraverso la rappresentanza dell'Unione nel consiglio di direzione dell'impresa comune IHI, e le disposizioni in materia di comunicazione garantiranno che i servizi della Commissione possano ottemperare agli obblighi di rendicontazione sia nei confronti del collegio che dell'autorità di bilancio.
Il quadro di controllo interno per l'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" si basa su:
·l'attuazione delle norme di controllo interno che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle della Commissione;
·le procedure per la selezione dei migliori progetti mediante valutazioni indipendenti e la traduzione dei progetti stessi in strumenti giuridici;
·la gestione del progetto e del contratto per l'intera durata di ogni progetto;
·controlli ex ante sul 100 % delle dichiarazioni, compreso il ricevimento dei certificati di audit e la certificazione ex ante delle metodologie di calcolo dei costi;
·audit ex post su un campione di dichiarazioni nell'ambito delle valutazioni ex post di Orizzonte Europa;
·la valutazione scientifica dei risultati dei progetti.
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
Sono state adottate varie misure per ridurre il rischio intrinseco di conflitti di interessi nell'ambito dell'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute", in particolare:
·la parità di voti per la Commissione e per i membri diversi dall'Unione in seno al consiglio di direzione;
·la selezione del direttore esecutivo da parte del consiglio di direzione sulla base di una proposta della Commissione;
·l'indipendenza del personale;
·valutazioni di esperti indipendenti sulla base di criteri di selezione pubblicati, nonché meccanismi di ricorso e dichiarazioni complete di tutti gli interessi in gioco;
·l'obbligo per il consiglio di direzione di adottare regole per prevenire, evitare e gestire i conflitti di interesse nell'impresa comune, conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune e allo statuto dei funzionari per quanto riguarda il personale.
La definizione di valori etici e organizzativi costituirà uno dei principali compiti dell'impresa comune e sarà monitorato dalla Commissione.
Il direttore esecutivo dell'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute", in qualità di ordinatore, dovrà istituire un sistema di controllo interno e gestione efficace in termini di costi, Sarà tenuto a riferire alla Commissione in merito al quadro di controllo interno adottato.
La Commissione monitorerà il rischio di non conformità attraverso il sistema di comunicazione che metterà a punto, come pure seguendo i risultati degli audit ex post dei beneficiari dei fondi dell'UE provenienti dall'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute", nell'ambito degli audit ex post relativi all'intero programma Orizzonte Europa.
È evidente la necessità di gestire il bilancio in modo efficiente e efficace e di prevenire le frodi e gli sprechi. Tuttavia, il sistema di controllo deve trovare un giusto equilibrio tra l'ottenimento di un tasso di errore accettabile e l'onere dei controlli necessari, evitando di ridurre l'attrattiva del programma di ricerca dell'Unione.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
Poiché le regole di partecipazione di Orizzonte Europa applicabili all'impresa comune IHI sono simili a quelle che la Commissione utilizzerà nel suo programma di lavoro e stante una popolazione di beneficiari che presenta un profilo di rischio simile a quello della Commissione, c'è da aspettarsi che il livello di errore sia simile a quello stabilito dalla Commissione per Orizzonte Europa, ossia tale da offrire ragionevoli garanzie che il rischio di errore nel corso del periodo pluriennale di spesa si assesti, su base annua, tra 2 e 5 %, allo scopo ultimo di arrivare a un livello di errore residuo il più possibile vicino 2 % al termine dei programmi pluriennali, dopo aver tenuto conto dell'impatto finanziario di tutti gli audit e delle misure correttive e di recupero.
Si rimanda alla scheda finanziaria legislativa di Orizzonte Europa per informazioni dettagliate sul livello di errore previsto per quanto riguarda i partecipanti.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio la strategia antifrode.
La Commissione assicurerà che l'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" applichi misure antifrode in tutte le fasi del processo gestionale.
Le proposte relative alle imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa sono state sottoposte ad un esame di "impermeabilità alle frodi" e a una valutazione d'impatto. Nel complesso le misure proposte, in particolare l'accento posto sugli audit basati sul rischio e il rafforzamento della valutazione e del controllo scientifici, dovrebbero avere un'incidenza positiva sulla lotta contro le frodi.
La Commissione garantirà la predisposizione di misure adeguate volte a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, con controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, mediante sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
L'IC IMI2 (iniziativa precedente) coopera già con i servizi della Commissione su questioni relative a frodi e irregolarità. La Commissione garantirà che questa cooperazione prosegua e sia rafforzata.
La Corte dei conti ha potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell'Unione nell'ambito del programma.
L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi. Occorre che le imprese comuni aderiscano anche all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle inchieste interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
La Procura europea (EPPO) può svolgere indagini secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE) 2017/193923 del Consiglio, al fine di indagare su reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova linea/nuove linee di bilancio di spesa proposte
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale |
Linea di bilancio |
Natura della spesa |
Partecipazione |
|||
|
Rubrica 1 Mercato unico, innovazione e agenda digitale – Orizzonte Europa |
Diss./Non diss 160 . |
di paesi EFTA 161 |
di paesi candidati 162 |
di paesi terzi |
ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario |
|
|
1 |
01 02 02 11 - Impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" |
Diss. |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
* Il contributo a tale linea di bilancio è atteso dalle seguenti voci:
|
Stanziamenti di impegno (Mio EUR al terzo decimale) |
|||||||||
|
Linea di bilancio |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano il programma Orizzonte Europa — Ricerca indiretta 01 01 01 01 |
`- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Personale esterno che attua il programma Orizzonte Europa — Ricerca indiretta 01 01 01 02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Altre spese di gestione per il programma Orizzonte Europa — Ricerca indiretta 01 01 01 03 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Polo tematico "Salute" — 01 02 02 10 |
100,455 |
150,928 |
201,425 |
201,694 |
201,976 |
202,295 |
141,227 |
- |
1 200,000 |
|
Totale delle spese |
100,455 |
150,928 |
201,425 |
201,694 |
201,976 |
202,295 |
141,227 |
- |
1 200,000 |
Incidenza prevista sulle spese
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale |
1 |
Rubrica Mercato unico, innovazione e agenda digitale Orizzonte Europa |
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 165 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|||
|
Titolo 1 (Spese per il personale) |
Impegni |
(1) |
0,300 |
0,611 |
0,937 |
1,115 |
1,300 |
1,511 |
14,100 |
|
19,874 |
|
Pagamenti |
(2) |
0,300 |
0,611 |
0,93 |
1,115 |
1,3300 |
1,511 |
2,397 |
11,703 |
19,874 |
|
|
Titolo 2 (altre spese amministrative, comprendenti infrastrutture, costi di revisione di esperti, ecc.) |
Impegni |
(1 a) |
0,155 |
0,317 |
0,488 |
0,579 |
0,676 |
0,784 |
7,339 |
|
10,338 |
|
Pagamenti |
(2 a) |
0,155 |
0,317 |
0,488 |
0,579 |
0,676 |
0,784 |
1,250 |
6,089 |
10,338 |
|
|
Titolo 3 (funzionamento) |
Impegni |
(3a) |
100,000 |
150,000 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
119,788 |
|
1 169,788 |
|
Pagamenti |
(3b) |
- |
30,000 |
50,000 |
72,000 |
115,000 |
157,000 |
180,000 |
565,788 |
1 169,788 |
|
|
TOTALE degli stanziamenti per l'impresa comune |
Impegni |
=1+1a +3a |
100,455 |
150,928 |
201,425 |
201,694 |
201,976 |
202,925 |
141,227 |
- |
1 200,000 |
|
Pagamenti |
=2+2a+3b |
0,455 |
30,928 |
51,425 |
73,694 |
116,976 |
159,295 |
183,647 |
583,580 |
1 200,000 |
|
|
Mio EUR (al terzo decimale) |
||||||||||
|
DG RTD |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
|
Risorse umane 166 |
0,491 |
0,503 |
0,513 |
0,523 |
0,533 |
0,544 |
0,555 |
- |
3,662 |
|
|
Altre spese amministrative |
0,128 |
0,130 |
0,133 |
0,135 |
0,138 |
0,141 |
0,144 |
- |
0,949 |
|
|
TOTALE DG |
Stanziamenti |
0,619 |
0,633 |
0,646 |
0,658 |
0,671 |
0,685 |
0,699 |
- |
4,611 |
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|||
|
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma - Rubrica 1 del quadro finanziario pluriennale |
Impegni |
101,074 |
151,561 |
202,071 |
202,352 |
202,647 |
202,980 |
141,926 |
- |
1 204,611 |
|
|
Pagamenti |
1,074 |
31,561 |
52,071 |
74,352 |
117,647 |
159,980 |
184,346 |
583,580 |
1 204,611 |
||
|
|
7 |
"Spese amministrative" |
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
||||||||||
|
Risorse umane |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Altre spese amministrative |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale |
(Totale impegni = Totale pagamenti) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|||
|
TOTALE degli stanziamenti per tutte le RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale |
Impegni |
101,074 |
151,561 |
202,071 |
202,352 |
202,647 |
202,980 |
146,926 |
- |
1 204,611 |
|
|
Pagamenti |
1,074 |
31,561 |
52,071 |
74,352 |
117,647 |
159,980 |
184,346 |
583,580 |
1 204,611 |
||
3.2.2.Incidenza prevista sulle risorse umane dell'impresa comune
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:
|
Numero di effettivi (in unità/ETP) |
|||||||||
|
|
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
Funzionari (gradi AD) |
|||||||||
|
Funzionari (gradi AST) |
|||||||||
|
Agenti contrattuali |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
14 |
14 |
40 |
143 |
|
Agenti temporanei (gradi AD) |
33 |
33 |
34 |
34 |
34 |
35 |
35 |
120 |
358 |
|
Agenti temporanei (gradi AST) |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
20 |
57 |
|
Esperti nazionali distaccati |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
TOTALE 167 |
55 |
55 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
180 |
560 |
|
Mio EUR (al terzo decimale) |
|||||||||
|
|
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
Funzionari (gradi AD) |
|||||||||
|
Funzionari (gradi AST) |
|||||||||
|
Agenti contrattuali |
0,841 |
0,858 |
0,875 |
0,893 |
0,911 |
0,867 |
0,884 |
2,656 |
8,787 |
|
Agenti temporanei (gradi AD) |
4,207 |
4,292 |
4,510 |
4,600 |
4,692 |
4,927 |
5,025 |
18,109 |
50,364 |
|
Agenti temporanei (gradi AST) |
0,337 |
0,343 |
0,292 |
0,298 |
0,303 |
0,310 |
0,316 |
1,328 |
3,527 |
|
Esperti nazionali distaccati |
0,061 |
0,062 |
0,124 |
||||||
|
TOTALE |
5,447 |
5,556 |
5,677 |
5,791 |
5,907 |
6,104 |
6,226 |
22,093 |
62,801 |
Periodo successivo al 2027
|
Numero di effettivi (in unità/ETP) |
|||||||||
|
|
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
TOTALE |
||||
|
Funzionari (gradi AD) |
|||||||||
|
Funzionari (gradi AST) |
|||||||||
|
Agenti contrattuali |
10 |
10 |
10 |
10 |
40 |
||||
|
Agenti temporanei (gradi AD) |
30 |
30 |
30 |
30 |
120 |
||||
|
Agenti temporanei (gradi AST) |
5 |
5 |
5 |
5 |
20 |
||||
|
Esperti nazionali distaccati |
0 |
||||||||
|
TOTALE |
45 |
45 |
45 |
45 |
180 |
||||
|
Mio EUR (al terzo decimale) |
|||||||||
|
|
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
TOTALE |
||||
|
Funzionari (gradi AD) |
|||||||||
|
Funzionari (gradi AST) |
|||||||||
|
Agenti contrattuali |
0,645 |
0,657 |
0,670 |
0,684 |
2,656 |
||||
|
Agenti temporanei (gradi AD) |
4,394 |
4,481 |
4,571 |
4,663 |
18,109 |
||||
|
Agenti temporanei (gradi AST) |
0,322 |
0,329 |
0,335 |
0,342 |
1,328 |
||||
|
Esperti nazionali distaccati |
|||||||||
|
Totale |
5,361 |
5,467 |
5,576 |
5,689 |
22,093 |
||||
Ripartizione del numero di dipendenti IMI2/Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute
|
|
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
|
Numero di dipendenti IMI2 |
50 |
44 |
38 |
35 |
32 |
30 |
16 |
7 |
0 |
0 |
0 |
|
Numero di dipendenti dell'IHI |
5 |
11 |
16 |
19 |
22 |
24 |
38 |
38 |
45 |
45 |
45 |
|
Totale |
55 |
55 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
45 |
45 |
45 |
45 |
Costi Titolo 1 + Titolo 2 IM2/IHI
Ripartizione Titolo 1
|
|
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
|
Costo del Titolo 1 dell'IHI |
2,694 |
2,422 |
2,188 |
2,070 |
1,950 |
1,845 |
1,028 |
0,448 |
0 |
0 |
0 |
|
Costo del Titolo 1 dell'IHI |
0,300 |
0,611 |
0,937 |
1,115 |
1,300 |
1,511 |
2,397 |
2,500 |
3,007 |
3,067 |
3,129 |
|
Totale del titolo 1 |
2,994 |
3,053 |
3,124 |
3,185 |
3,250 |
3,356 |
3,425 |
2,948 |
3,007 |
3,067 |
3,129 |
Ripartizione Titolo 2
|
|
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
|
Costo del Titolo 2 dell'IHI |
1,401 |
1,270 |
1,138 |
1,076 |
1,014 |
0,960 |
0,535 |
0,233 |
0 |
0 |
0 |
|
Costo del Titolo 2 dell'IHI |
0,155 |
0,317 |
0,488 |
0,579 |
0,676 |
0,784 |
1,250 |
1,301 |
1,563 |
1,595 |
1,630 |
|
Totale del titolo 2 |
1,556 |
1,587 |
1,626 |
1,655 |
1,690 |
1,744 |
1,785 |
1,534 |
1,563 |
1,595 |
1,630 |
Totale del Titolo 1 e del Titolo 2
|
|
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
|
Costi Titolo 1 + Titolo 2 IMI2 |
4,095 |
3,712 |
3,325 |
3,146 |
2,694 |
2,805 |
1,563 |
0,681 |
0 |
0 |
0 |
|
Costi Titolo 1 + Titolo 2 IHI |
0,455 |
0,928 |
1,425 |
1,694 |
1,976 |
2,295 |
3,647 |
3,801 |
4,570 |
4,662 |
4,759 |
|
Totale |
4,550 |
4,640 |
4,750 |
4,840 |
4,940 |
5,100 |
5,210 |
4,482 |
4,570 |
4,662 |
4,759 |
Incidenza stimata sul personale (ETP aggiuntivi) – Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
Periodo successivo al 2031 |
|
AD16 |
||||||||||||
|
AD15 |
||||||||||||
|
AD14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD13 |
||||||||||||
|
AD12 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AD11 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AD10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD9 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
AD8 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
AD7 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AD6 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
12 |
12 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
AD5 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Totale AD |
33 |
33 |
34 |
34 |
34 |
35 |
35 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
AST11 |
||||||||||||
|
AST10 |
||||||||||||
|
AST9 |
||||||||||||
|
AST8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST7 |
||||||||||||
|
AST6 |
||||||||||||
|
AST5 |
||||||||||||
|
AST4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
AST3 |
||||||||||||
|
AST2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST1 |
||||||||||||
|
Totale AST |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
AST/SC 6 |
||||||||||||
|
AST/SC 5 |
||||||||||||
|
AST/SC 4 |
||||||||||||
|
AST/SC 3 |
||||||||||||
|
AST/SC 2 |
||||||||||||
|
AST/SC 1 |
||||||||||||
|
Totale AST/SC |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Incidenza stimata sul personale (aggiuntivo) – personale esterno
|
Agenti contrattuali |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
Periodo successivo al 2031 |
|
Gruppo di funzioni IV |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Gruppo di funzioni III |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
Gruppo di funzioni II |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||
|
Gruppo di funzioni I |
||||||||||||
|
Totale |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
14 |
14 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Esperti nazionali distaccati |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
Periodo successivo al 2031 |
|
Totale |
1 |
1 |
0 |
3.2.3.Fabbisogno previsto di risorse umane della Commissione
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito 168 :
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
|
Anni |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) |
||||||||
|
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione |
||||||||
|
Delegazioni |
||||||||
|
Ricerca |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD 169 Rubrica 7 |
||||||||
|
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale |
- in sede |
|||||||
|
- nelle delegazioni |
||||||||
|
Finanziato dalla dotazione del programma 170 |
- in sede |
|||||||
|
- nelle delegazioni |
||||||||
|
Ricerca |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Altro (specificare) |
||||||||
|
TOTALE |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
|
Funzionari e agenti temporanei |
I compiti del personale della Commissione in relazione alla realizzazione dell'IC IHI sono di assicurare la corretta esecuzione del bilancio e il controllo delle operazioni dell'IC IHI. I dirigenti di livello intermedio o superiore dei servizi della Commissione faranno parte del consiglio di direzione dell'IC IHI e il monitoraggio quotidiano dell'iniziativa da parte della CE è assicurato da personale AD/AT. I membri del personale della Commissione contribuiscono alle attività dei gruppi consultivi dell'IHI che possono essere creati dal consiglio di direzione. |
|
Personale esterno |
Il personale esterno offrirà sostegno a funzionari e personale temporaneo al fine di garantire la corretta esecuzione del bilancio e il controllo delle operazioni dell'IC IHI. |
3.2.4.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–◻ non prevede cofinanziamenti da terzi
–☑ prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:
|
–Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) |
|||||||||
|
|
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
Contributo finanziario alle spese amministrative dell'impresa comune coperte da membri diversi dall'Unione |
0,455 |
0,928 |
1,425 |
1,694 |
1,976 |
2,295 |
3,647 |
17,792 |
30,212 |
|
Contributi finanziari ai costi operativi da parte dei membri privati/partner associati – importi attualmente non precisati/disponibili; dovrebbero essere comunicato nel corso dell'attuazione dell'IHI |
|||||||||
|
Contributi finanziari degli Stati partecipanti ai costi operativi |
- |
- |
|||||||
|
Contributi in natura dei membri privati/partner associati 171 |
100,000 |
150,000 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
119,788 |
- |
1 169,788 |
|
Contributi in natura degli Stati partecipanti alle attività operative |
|||||||||
|
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati |
100,455 |
150,928 |
201,425 |
201,694 |
201,976 |
202,295 |
123,435 |
17,792 |
1 200,000 |
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–X La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–◻ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
◻ sulle risorse proprie
◻ su altre entrate
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ◻
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate: |
Incidenza della proposta/iniziativa 172 |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Articolo …………. |
|||||||
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
[…]
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).
[…]
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA - TECNOLOGIE DIGITALI FONDAMENTALI
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Regolamento del Consiglio relativo all'impresa comune per le tecnologie digitali fondamentali
1.2.Settore/settori interessati (polo tematico di programma)
Settore: Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione (2021‑2027)
Attività: Orizzonte Europa: ricerca e innovazione in materia di reti di comunicazione, contenuti e tecnologie
1.3.La proposta/iniziativa riguarda:
◻ una nuova azione
◻ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 173
☑ la proroga di un'azione esistente
◻ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione
1.4.Motivazione della proposta/iniziativa
1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
L'Europa sta affrontando varie sfide nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici:
–la progettazione e la fabbricazione, i test e l'imballaggio dei chip e l'assemblaggio nei sistemi.
–La concorrenza mondiale si è intensificata. Ciò è in parte dimostrato dal crescente numero di acquisizioni da parte delle imprese destinate a potenziare le capacità necessarie per conquistare nuovi mercati.
–Il commercio mondiale risente sempre più delle misure a sostegno delle agende politiche nazionali o regionali. La pandemia di COVID-19 ha ulteriormente esacerbato le tensioni geopolitiche, intensificando la concorrenza tra regioni e dando il via a misure a sostegno degli ecosistemi industriali locali, riducendo al minimo la dipendenza dalle importazioni.
–La domanda mondiale di componenti e sistemi elettronici è sempre più determinata dalla trasformazione digitale, in quanto tali tecnologie si diffondono sempre più in vari settori dell'economia. Le applicazioni nei settori automobilistico, manifatturiero, sanitario, dei consumatori, aerospaziale e della difesa rappresentano attualmente circa il 40 % del mercato dei semiconduttori, ma si prevedono tassi crescita più elevati a quelli dei settori dell'informatica e delle comunicazioni.
–Volume dei dati e consumo energetico. I componenti e i sistemi elettronici efficienti sul piano energetico aiuteranno il settore digitale a ridurre le emissioni di carbonio e contribuiranno alla trasformazione verde dei settori che li utilizzano.
–La sicurezza, la protezione e il rispetto della vita privata sono obiettivi fondamentali nello sviluppo delle tecnologie che permeano vari settori, tra cui l'assistenza sanitaria. Occorrerà sviluppare ulteriormente componenti hardware e software sicuri per tenere conto del crescente utilizzo dell'identità digitale online, prevenire la pirateria e la manipolazione dei dati e garantire la conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati nei futuri sistemi collegati in rete.
Per rispondere a queste sfide esistono due tendenze tecnologiche principali:
–la miniaturizzazione;
–i paradigmi di calcolo emergenti, tra cui l'edge computing.
1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione
L'evoluzione della tecnologia e dell'innovazione incide sul modo in cui i portatori di interessi interagiscono nelle catene di valore. Un contesto in rapida evoluzione richiede iniziative coordinate che riuniscano fornitori e utilizzatori delle tecnologie hardware e software, allineando gli sforzi europei, nazionali e dell'industria. Le imprese da sole o i singoli paesi non possono uguagliare le dimensioni e l'intensità degli investimenti delle principali regioni concorrenti (Stati Uniti, Cina, Corea del Sud, Taiwan e Giappone). Solo la mobilitazione e il coordinamento degli investimenti a livello europeo potrebbero garantire la massa critica necessaria.
L'Europa dispone di numerosi punti di forza, in diverse parti della catena di valore dell'elettronica, che sono disseminati in diversi Stati membri. Il consolidamento rafforzerebbe questi punti di forza e, di conseguenza, la posizione dell'Europa sullo scenario mondiale. Azioni coordinate a livello dell'UE incentiverebbero la creazione di ecosistemi in cui le PMI e le start-up potrebbero progredire e crescere più rapidamente.
Nel caso dell'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" (KDT), il modello tripartito di questa opzione, con il coinvolgimento degli Stati partecipanti, attirerà gli organismi di ricerca nazionali e garantirà il livello più elevato di coordinamento con i programmi di ricerca nazionali. Supponendo un contributo finanziario della Commissione simile a quello di altre opzioni, il modello tripartito di questa opzione mobiliterebbe un volume di risorse notevolmente superiore associando contributi della Commissione, nazionali e privati, come avvenuto per l'impresa comune ECSEL in corso. Questa opzione consente di elaborare e attuare un'agenda comune nell'insieme dell'UE dotata delle risorse necessarie per costruire un ecosistema europeo dinamico per i componenti e i sistemi elettronici.
Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante) […]
Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post) […]
1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Nella valutazione intermedia di ECSEL 174 sono stati individuati settori in cui occorrono miglioramenti e sono state formulate raccomandazioni specifiche:
- porre maggior enfasi su un approccio strategico maggiormente allineato alle priorità UE. L'approccio dell'attuale partenariato è stato considerato troppo "ascendente" (dal basso verso l'alto) e la Commissione e gli Stati partecipanti sono stati invitati a svolgere un ruolo più incisivo nella definizione delle priorità;
- una copertura più ampia delle catene di valore del settore elettronico anche con la partecipazione di systems houses 175 . Si tratta in parte di incoraggiare una migliore collaborazione tra le comunità dei componenti e dei sistemi, ma anche a far sì che la R&S sia correttamente in linea con le esigenze industriali – a più lungo o a breve termine – a partire dal primo giorno. Anche un leggero ampliamento dell'ambito di applicazione a livelli più elevati di software contribuirebbe a facilitare questo processo;
- mirare a una più adeguata armonizzazione delle pratiche amministrative nazionali in vista della loro semplificazione. Ciò riguarda le pratiche relative alle regole e alle condizioni applicabili ai partecipanti in tutti gli Stati partecipanti, che possono essere semplificate. In particolare, i processi di presentazione delle proposte e di comunicazione non dovrebbero essere più complessi di quanto non lo sarebbero per i normali inviti nell'ambito di Orizzonte 2020/Orizzonte Europa;
e
- adoperarsi per proseguire l'integrazione delle PMI e delle start-up nell'ecosistema dell'innovazione dell'elettronica. Anche se la partecipazione delle PMI è giunta a 30 % in termini numerici, in termini di quote di finanziamento – attualmente il 17 % – vi è ancora margine affinché le PMI svolgano un ruolo più attivo nel partenariato e sfruttino appieno il loro potenziale.
L'iniziativa proposta nell'ambito delle tecnologie digitali fondamentali tiene conto degli insegnamenti tratti in termini di portata, obiettivi e attuazione. La necessità di un più stretto allineamento con le priorità dell'UE, di un'ampia copertura delle catene di valore e di una migliore integrazione delle PMI rientrano nella logica di intervento ("fattori problematici") di questa iniziativa; queste esigenze sono affrontate nei suoi obiettivi specifici. Nella definizione e l'attuazione di un potenziale partenariato 176 (attualmente in discussione con le autorità nazionali) occorre affrontare la questione dell'armonizzazione e della semplificazione delle pratiche e delle procedure nazionali.
1.4.4.Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti
L'iniziativa mira a sviluppare sinergie con meccanismi di finanziamento complementari e garantisce le condizioni necessarie per il coordinamento e la creazione di sinergie con altre iniziative interne o esterne, nonché per lo sviluppo dell'ecosistema elettronico. Concretamente, l'iniziativa proposta può iscriversi nel contesto di una serie di politiche e priorità europee annunciate di recente:
–intelligenza artificiale;
–strategia in materia di dati;
–strategia industriale;
–piano per la ripresa dell'Europa;
–Green Deal;
–la ricerca e l'innovazione nell'ambito del proposto programma Orizzonte Europa, polo tematico del pilastro II "Digitale, industria e spazio", mirano a fornire contributi concreti a tre politiche generali dell'UE: "Un'Europa pronta per l'era digitale", "Un'economia al servizio delle persone" e "Un Green Deal europeo".
Inoltre, l'iniziativa KDT proposta riguarda i progressi (progettazione, fabbricazione, sistemi incorporati) nei componenti elettronici e nei sistemi elettronici di base che possono garantire prestazioni migliori o funzionalità aggiuntive a livello di applicazione. Le funzioni di rete (rete e servizi intelligenti), di calcolo (EuroHPC) e di intelligenza integrata (IA, tecnologie dei dati e robotica) si basano su questi progressi, costruendo e mantenendo in questo modo legami strategici con questi partenariati e le loro comunità di portatori di interessi.
1.5.Durata e incidenza finanziaria
☑ durata limitata
–☑ in vigore a decorrere dall'[1.1]2021 fino al [31.12]2031
–☑ Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al 2031 per gli stanziamenti di pagamento
◻ durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.6.Modalità di gestione previste 177
◻ Gestione diretta a opera della Commissione
–◻ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
–◻ a opera delle agenzie esecutive
◻ Gestione concorrente con gli Stati membri
☑ Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–☑ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
–◻ a organismi di diritto pubblico;
–◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
Gli Stati membri cofinanziano azioni indirette.
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
In quanto organismo dell'Unione, l'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" (KDT) opera nel rispetto di rigorose norme di monitoraggio. Il monitoraggio avviene con le modalità seguenti:
·la sua capacità di audit interno e il servizio di audit della Commissione;
·la supervisione del consiglio di direzione; il direttore esecutivo monitorerà internamente le operazioni dell'impresa comune;
·per monitorare l'attuazione dell'impresa comune e misurarne l'impatto sarà istituita una serie di indicatori quantitativi e qualitativi;
·valutazioni intermedie e finali del programma da parte di esperti esterni, sotto la supervisione della Commissione;
·il programma di lavoro dell'impresa comune e la sua relazione annuale di attività.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
La gestione indiretta è giustificata dal fatto che l'impresa comune KDT è un partenariato pubblico-privato con una parte dei finanziamenti conferiti sotto forma di contributi in natura da parte di membri diversi dall'Unione.
Ogni anno la decisione sul contributo all'impresa comune KDT sarà adottata in virtù del bilancio dell'UE adottato per quell'anno.
Un accordo di delega firmato tra la Commissione europea e l'impresa comune KDT specificherà che, per i compiti da svolgere ogni anno, la Commissione verserà un contributo al momento della conclusione di un accordo relativo al trasferimento di fondi con l'impresa comune KDT e della presentazione, da parte dell'impresa comune, delle richieste di pagamento corrispondenti ai membri diversi dall'Unione.
La Commissione garantirà che le norme applicabili all'impresa comune KDT siano pienamente conformi alle disposizioni del regolamento finanziario. Conformemente all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'impresa comune rispetterà il principio della sana gestione finanziaria. L'impresa comune KDT si conformerà anche alle disposizioni del regolamento finanziario tipo applicabile all'impresa comune. Qualsiasi deroga al regolamento finanziario tipo, necessaria ai fini delle esigenze specifiche dell'impresa comune, è soggetta all'accordo preventivo della Commissione.
Le disposizioni in materia di monitoraggio, anche attraverso la rappresentanza dell'Unione nel consiglio di direzione dell'impresa comune KDT, e le disposizioni in materia di comunicazione garantiranno che i servizi della Commissione possano ottemperare agli obblighi di rendicontazione sia nei confronti del collegio che dell'autorità di bilancio.
Il quadro di controllo interno per l'impresa comune KDT si basa su:
·l'attuazione delle norme di controllo interno che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle della Commissione;
·le procedure per la selezione dei migliori progetti mediante valutazioni indipendenti e la traduzione dei progetti stessi in strumenti giuridici;
·la gestione del progetto e del contratto per l'intera durata di ogni progetto;
·controlli ex ante sul 100 % delle dichiarazioni, compreso il ricevimento dei certificati di audit e la certificazione ex ante delle metodologie di calcolo dei costi;
·audit ex post su un campione di dichiarazioni nell'ambito delle valutazioni ex post di Orizzonte Europa;
·la valutazione scientifica dei risultati dei progetti.
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
Sono state adottate varie misure per ridurre il rischio intrinseco di conflitti di interessi nell'ambito dell'impresa comune KDT in particolare:
·la parità di voti (un terzo) per la Commissione, gli Stati partecipanti (collettivamente) e i membri privati (collettivamente) in seno al consiglio di direzione;
·la selezione del direttore esecutivo da parte del consiglio di direzione sulla base di una proposta della Commissione;
·l'indipendenza del personale;
·valutazioni di esperti indipendenti sulla base di criteri di selezione pubblicati, nonché meccanismi di ricorso e dichiarazioni complete di tutti gli interessi in gioco;
·l'obbligo per il consiglio di direzione di adottare regole per prevenire, evitare e gestire i conflitti di interesse nell'impresa comune, conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune e allo statuto dei funzionari per quanto riguarda il personale.
La definizione di valori etici e organizzativi costituirà uno dei principali compiti dell'impresa comune e sarà monitorato dalla Commissione.
Il direttore esecutivo dell'impresa comune KDT, in qualità di ordinatore, dovrà istituire un sistema di controllo interno e gestione efficace in termini di costi, Sarà tenuto a riferire alla Commissione in merito al quadro di controllo interno adottato.
La Commissione monitorerà il rischio di non conformità attraverso il sistema di comunicazione che metterà a punto, come pure seguendo i risultati delle revisioni ex post dei beneficiari dei fondi dell'UE dall'impresa comune KDT, nell'ambito degli audit ex post relativi all'intero programma Orizzonte Europa.
È evidente la necessità di gestire il bilancio in modo efficiente e efficace e di prevenire le frodi e gli sprechi. Tuttavia, il sistema di controllo deve trovare un giusto equilibrio tra l'ottenimento di un tasso di errore accettabile e l'onere dei controlli necessari, evitando di ridurre l'attrattiva del programma di ricerca dell'Unione.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
Poiché le regole di partecipazione all'impresa comune KTD sono simili a quelle che la Commissione utilizzerà nel suo programma di lavoro e stante una popolazione di beneficiari che presenta un profilo di rischio simile a quello della Commissione, c'è da aspettarsi che il livello di errore sia simile a quello stabilito dalla Commissione per Orizzonte Europa, ossia tale da offrire ragionevoli garanzie che il rischio di errore nel corso del periodo pluriennale di spesa si assesti, su base annua, tra 2 e 5 %, allo scopo ultimo di arrivare a un livello di errore residuo il più possibile vicino a 2 % al termine dei programmi pluriennali, dopo aver tenuto conto dell'impatto finanziario di tutti gli audit e delle misure correttive e di recupero.
Si rimanda alla scheda finanziaria legislativa di Orizzonte Europa per informazioni dettagliate sul livello di errore previsto per quanto riguarda i partecipanti.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio la strategia antifrode.
La Commissione assicurerà che l'impresa comune KDT applichi misure antifrode in tutte le fasi del processo gestionale.
Le proposte relative alle imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa sono state sottoposte ad un esame di "impermeabilità alle frodi" e a una valutazione d'impatto. Nel complesso le misure proposte, in particolare l'accento posto sugli audit basati sul rischio e il rafforzamento della valutazione e del controllo scientifici, dovrebbero avere un'incidenza positiva sulla lotta contro le frodi.
La Commissione garantirà la predisposizione di misure adeguate volte a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, con controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, mediante sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
L'associazione EDCTP coopera già con i servizi della Commissione su questioni relative a frodi e irregolarità. La Commissione garantirà che questa cooperazione prosegua e sia rafforzata.
La Corte dei conti ha potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell'Unione nell'ambito del programma.
L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi. Occorre che le imprese comuni aderiscano anche all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle inchieste interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
La Procura europea (EPPO) può svolgere indagini secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE) 2017/193923 del Consiglio, al fine di indagare su reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova linea/nuove linee di bilancio di spesa proposte
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale |
Linea di bilancio |
Natura della spesa |
Partecipazione |
|||
|
Rubrica 1 Mercato unico, innovazione e agenda digitale – Orizzonte Europa |
Diss./Non diss 178 . |
di paesi EFTA 179 |
di paesi candidati 180 |
di paesi terzi |
ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario |
|
|
1 |
01 02 02 41 - Impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" |
Diss. |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
* Il contributo a tale linea di bilancio è atteso dalle seguenti voci:
|
Stanziamenti di impegno (Mio EUR al terzo decimale) |
|||||||||
|
Linea di bilancio |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
Polo tematico "Digitale, industria e spazio" – 01 02 02 40 |
210,000 |
250,000 |
290,000 |
300,000 |
260,000 |
245,000 |
245,000 |
- |
1 800,000 |
|
Totale delle spese |
210,623 |
250,635 |
290,648 |
300,661 |
260,674 |
245,687 |
245,701 |
- |
1 804,628 |
Incidenza prevista sulle spese
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale |
1 |
Rubrica Mercato unico, innovazione e agenda digitale Orizzonte Europa |
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 183 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|||
|
Titolo 1 |
Impegni |
(1) |
1,425 |
1,474 |
1,534 |
1,567 |
1,596 |
1,626 |
6,292 |
|
15,514 |
|
Pagamenti |
(2) |
1,425 |
1,474 |
1,534 |
1,567 |
1,596 |
1,626 |
1,656 |
4,636 |
15,514 |
|
|
Titolo 2 184 |
Impegni |
(1 a) |
0,559 |
0,649 |
0,662 |
0,691 |
0,691 |
0,701 |
2,623 |
|
6,576 |
|
Pagamenti |
(2 a) |
0,559 |
0,649 |
0,662 |
0,691 |
0,691 |
0,701 |
0,701 |
1,922 |
6,576 |
|
|
Titolo 3 |
Impegni |
(3a) |
208,016 |
247,877 |
287,804 |
297,742 |
257,713 |
242,673 |
236,085 |
|
1 777,910 |
|
Pagamenti |
(3b) |
52,004 |
113,973 |
196,325 |
241,551 |
270,794 |
267,987 |
255,558 |
379,718 |
1 777,910 |
|
|
TOTALE degli stanziamenti per l'impresa comune |
Impegni |
=1+1a +3a |
210,000 |
250,000 |
290,000 |
300,000 |
260,000 |
245,000 |
245,000 |
- |
1 800,000 |
|
Pagamenti |
=2+2a+3b |
53,988 |
116,096 |
198,521 |
243,809 |
273,081 |
270,314 |
257,915 |
386,276 |
1 800,000 |
|
|
Mio EUR (al terzo decimale) |
||||||||||
|
DG CNECT |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
|
Risorse umane (3 FUNZ. ETP, 2 AC ETP) 185 |
0,505 |
0,515 |
0,525 |
0,536 |
0,547 |
0,557 |
0,569 |
3,754 |
||
|
Altre spese amministrative |
0,128 |
0,130 |
0,133 |
0,135 |
0,138 |
0,141 |
0,144 |
0,949 |
||
|
TOTALE DG |
Stanziamenti |
0,633 |
0,645 |
0,658 |
0,671 |
0,685 |
0,698 |
0,713 |
- |
4,703 |
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|||
|
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma - Rubrica 1 del quadro finanziario pluriennale |
Impegni |
210,633 |
250,645 |
290,658 |
300,671 |
260,685 |
245,698 |
245,713 |
- |
1 804,703 |
|
|
Pagamenti |
54,621 |
116,741 |
199,179 |
244,480 |
273,766 |
271,012 |
258,628 |
386,276 |
1 804,703 |
||
|
|
7 |
"Spese amministrative" |
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
||
|
Risorse umane |
||||||||||
|
Altre spese amministrative |
||||||||||
|
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale |
(Totale impegni = Totale pagamenti) |
|||||||||
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|||
|
TOTALE degli stanziamenti per tutte le RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale |
Impegni |
210,633 |
250,645 |
290,658 |
300,671 |
260,685 |
245,698 |
245,713 |
- |
1 804,703 |
|
|
Pagamenti |
54,621 |
116,741 |
199,179 |
244,480 |
273,766 |
271,012 |
258,628 |
386,276 |
1 804,703 |
||
3.2.2.Incidenza prevista sulle risorse umane dell'impresa comune 186
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:
|
Numero di effettivi (in unità/ETP) |
|||||||||
|
|
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
Funzionari (gradi AD) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Funzionari (gradi AST) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Agenti contrattuali |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
58 |
170 |
|
Agenti temporanei |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
32 |
130 |
|
Esperti nazionali distaccati |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
6 |
|
TOTALE |
30 |
30 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
91 |
306 |
|
Mio EUR (al terzo decimale) |
|||||||||
|
|
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
Funzionari (gradi AD) |
|||||||||
|
Funzionari (gradi AST) |
|||||||||
|
Agenti contrattuali |
0,897 |
0,915 |
0,933 |
0,952 |
0,971 |
0,991 |
1,011 |
3,829 |
10,499 |
|
Agenti temporanei |
1,785 |
1,821 |
1,857 |
1,894 |
1,932 |
1,971 |
2,010 |
4,781 |
18,051 |
|
Esperti nazionali distaccati |
0,065 |
0,066 |
0,068 |
0,069 |
0,070 |
0,072 |
0,410 |
||
|
TOTALE |
2,683 |
2,736 |
2,855 |
2,913 |
2,971 |
3,031 |
3,091 |
8,682 |
28,960 |
Incidenza stimata sul personale (ETP aggiuntivi) – Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
Periodo successivo al 2031 |
|
AD16 |
||||||||||||
|
AD15 |
||||||||||||
|
AD14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD12 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
AD11 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
AD10 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
AD9 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
3 |
2 |
1 |
1 |
|
AD8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AD7 |
||||||||||||
|
AD6 |
||||||||||||
|
AD5 |
||||||||||||
|
Totale AD |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
8 |
6 |
4 |
4 |
|
AST11 |
||||||||||||
|
AST10 |
||||||||||||
|
AST9 |
||||||||||||
|
AST8 |
||||||||||||
|
AST7 |
||||||||||||
|
AST6 |
||||||||||||
|
AST5 |
||||||||||||
|
AST4 |
||||||||||||
|
AST3 |
||||||||||||
|
AST2 |
||||||||||||
|
AST1 |
||||||||||||
|
Totale AST |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AST/SC 6 |
||||||||||||
|
AST/SC 5 |
||||||||||||
|
AST/SC 4 |
||||||||||||
|
AST/SC 3 |
||||||||||||
|
AST/SC 2 |
||||||||||||
|
AST/SC 1 |
||||||||||||
|
Totale AST/SC |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Incidenza stimata sul personale (aggiuntivo) – personale esterno
|
Agenti contrattuali |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
Periodo successivo al 2031 |
|
Gruppo di funzioni IV |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
7 |
5 |
2 |
2 |
|
Gruppo di funzioni III |
10 |
10 |
10 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
12 |
10 |
3 |
3 |
|
Gruppo di funzioni II |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Gruppo di funzioni I |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totale |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
20 |
16 |
6 |
6 |
|
Esperti nazionali distaccati |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
Periodo successivo al 2031 |
|
Totale |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.3.Fabbisogno previsto di risorse umane della Commissione
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito 187 :
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
|
Anni |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) |
||||||||
|
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione |
||||||||
|
Delegazioni |
||||||||
|
Ricerca |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD 188 Rubrica 7 |
||||||||
|
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale |
- in sede |
|||||||
|
- nelle delegazioni |
||||||||
|
Finanziato dalla dotazione del programma 189 |
- in sede |
|||||||
|
- nelle delegazioni |
||||||||
|
Ricerca |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Altro (specificare) |
||||||||
|
TOTALE |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
|
Funzionari e agenti temporanei |
- rappresentanza dell'Unione nel consiglio di direzione dell'impresa comune e nel comitato delle autorità pubbliche; - cooperazione con le associazioni industriali (membri privati) su azioni chiave a livello di R&I; - follow-up e mantenimento dei principali risultati dell'impresa comune, ad esempio il piano di lavoro, l'agenda di ricerca e innovazione territoriale, ecc.; - cooperazione con gli Stati partecipanti su tutte le questioni relative all'impresa comune KDT, comprese le sinergie con i programmi nazionali; - sostegno giuridico in relazione a tutte le questioni relative all'impresa comune KDT; - compiti amministrativi, ad esempio relativi alla preparazione degli inviti a presentare proposte e all'attuazione dei risultati; - compiti relativi alla rendicontazione interna ed esterna, compreso il discarico (Parlamento europeo e Corte dei conti); - sostegno all'organizzazione di eventi chiave (conferenze ad alto livello, cooperazione internazionale, ecc.) e comunicazione relativa alle attività dell'impresa comune KDT. |
|
Personale esterno |
- |
3.2.4.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–◻ non prevede cofinanziamenti da terzi
–☑ prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:
|
(1)Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) [Documento di orientamento:] - Occorre includere informazioni sul contributo anticipato (nel 2020) alle spese correnti dell'UE per il 2021+, indicando i contributi che i partner devono apportare. |
||||||||||
|
|
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
|
Contributo finanziario alle spese amministrative dell'impresa comune coperte da membri diversi dall'Unione 190 |
1,984 |
2,123 |
2,196 |
2,258 |
2,287 |
2,327 |
8,915 |
- |
22,090 |
|
|
Contributi finanziari dei membri privati/partner associati ai costi operativi |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contributi finanziari degli Stati partecipanti ai costi operativi |
208,016 |
247,877 |
287,804 |
297,742 |
257,713 |
242,673 |
236,085 |
- |
1 777,910 |
|
|
Contributi in natura dei membri privati/partner associati |
291,222 |
347,027 |
402,926 |
416,839 |
360,798 |
339,743 |
330,519 |
2 489,074 |
||
|
Contributi in natura degli Stati partecipanti alle attività operative |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati |
501,222 |
597,027 |
692,926 |
716,839 |
620,798 |
584,743 |
575,519 |
- |
4 289,074 |
|
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–☑ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–◻ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
sulle risorse proprie
su altre entrate
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ◻
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate: |
Incidenza della proposta/iniziativa 191 |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Articolo …………. |
|||||||
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
[…]
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).
[…]
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA — RICERCA SULLA GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO (ATM) NEL CIELO UNICO EUROPEO
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di regolamento del Consiglio relativo al partenariato europeo per la ricerca ATM nel cielo unico europeo (SESAR) 3.
1.2.Settore/settori interessati (polo tematico di programma)
Attività: Orizzonte Europa, Polo tematico 5 (Clima, energia, mobilità)
1.3.La proposta/iniziativa riguarda:
◻ una nuova azione
◻ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 192
X la proroga di un'azione esistente
◻ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione
1.4.Motivazione della proposta/iniziativa
1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
Gli obiettivi principali dell'impresa comune SESAR 3 sono i seguenti:
a) Rafforzare e integrare la capacità di ricerca e innovazione dell'UE nel settore della gestione del traffico aereo (ATM), contribuendo a portare l'ATM europea nell'era digitale per renderla resiliente e modulabile in funzione delle fluttuazioni del traffico, consentendo nel contempo il funzionamento costante di tutti gli aeromobili;
b) rafforzare, mediante l'innovazione, la competitività del trasporto aereo dell'UE con e senza equipaggio e dei mercati dei servizi ATM per sostenere la crescita economica nell'UE;
c) sviluppare e accelerare l'adozione da parte del mercato di soluzioni innovative per fare dello spazio aereo del "Cielo unico europeo" il cielo più efficiente e rispettoso dell'ambiente al mondo.
L'iniziativa dovrebbe iniziare le sue attività nel secondo o terzo trimestre del 2021 (a seconda della data di adozione dell'atto di base unico da parte del Consiglio). Le imprese comuni sono istituite per operare fino al 31 dicembre 2027 e i loro ultimi inviti saranno pubblicati al più tardi entro il 31 dicembre 2027. In linea con i criteri per i partenariati europei di cui all'allegato III del regolamento Orizzonte Europa, l'atto di base unico contiene disposizioni specifiche per la valutazione, la graduale cessazione e il rinnovo dei finanziamenti. Queste disposizioni comprendono l'obbligo per il consiglio di direzione di presentare un piano per la cessazione graduale dell'impresa comune finanziata nell'ambito di Orizzonte Europa e una valutazione della modalità di intervento strategico più efficace per qualsiasi azione futura nell'ambito degli esami e delle valutazioni periodiche.
1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione
I problemi trattati dall'iniziativa sono di natura e portata tali da rendere più appropriata un'azione concertata a livello dell'UE rispetto a iniziative varate dai singoli Stati membri. Ciò consentirà di rafforzare la coerenza e il coordinamento delle attività e di evitare le duplicazioni.
Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)
La complessità e le sfide cui deve far fronte il sistema ATM in Europa hanno spinto l'Unione a intervenire nel corso degli ultimi due decenni:
- il "Cielo unico europeo", istituito nel 2004, definisce il contesto strategico;
- la R&I è coordinata dall'impresa comune SESAR e
- la diffusione sincronizzata è garantita da progetti comuni.
Recenti relazioni della Corte dei conti europea 193 194 hanno rilevato che, nell'ambito della politica attuale, le iniziative di R&I e di diffusione hanno dato luogo a un processo di cambiamento, ma che sono necessari maggiori sforzi per sfruttare appieno i vantaggi della modernizzazione della gestione del traffico aereo: È pertanto necessario accelerare e concentrare meglio gli sforzi sulla trasformazione del sistema europeo di gestione del traffico aereo in una rete digitale, scalabile e resiliente, attraverso un approccio coordinato a livello dell'UE.
Questo obiettivo può essere raggiunto solo mediante la deframmentazione dello spazio aereo europeo e consentendo così una gestione più efficiente dello spazio aereo, in grado di affrontare la carenza di capacità, ridurre i ritardi e gli effetti negativi sull'ambiente come le emissioni e il rumore 195 , passando da sistemi personalizzati e basati su prodotti a una logica di rete di servizio, collaborativa e adattabile. La realizzazione di un'infrastruttura interoperabile è un prerequisito per separare l'infrastruttura fisica dalla fornitura di servizi e garantire un accesso fluido e sicuro ai dati ATM. In questo modo i servizi di navigazione aerea potranno essere forniti indipendentemente dalla loro ubicazione fisica, in qualsiasi momento e in qualsiasi parte dello spazio aereo. Ciò richiede ingenti finanziamenti di R&I per sviluppare e convalidare tecnologie trasformative caratterizzate da un elevato grado di consenso sia da parte degli Stati membri che dell'industria 196 .
Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)
Un sistema ATM moderno, digitale ed efficiente favorirà la crescita sostenibile dell'aviazione in linea con le politiche dell'UE, in particolare il Green Deal europeo 197 e la realizzazione di un'Europa pronta per l'era digitale.
Se l'iniziativa è attuata in tempo utile e con successo, i suoi principali impatti saranno: il rafforzamento della capacità di gestire i voli in modo più efficiente, lo sviluppo di un nuovo mercato di veicoli aerei senza equipaggio, il rafforzamento della posizione dell'industria europea a livello mondiale, il miglioramento delle conoscenze scientifiche e il rafforzamento delle capacità di R&I, la riduzione delle emissioni di rumore e di gas prodotte dal trasporto aereo, nonché dei benefici per i passeggeri riducendo i ritardi e i costi di viaggio.
Questi aspetti sono ulteriormente approfonditi nel documento di valutazione d'impatto allegato alla presente proposta.
Nel complesso, si stima che entro il 2050 un sistema ATM europeo armonizzato potrebbe generare benefici pari a oltre 1 800 miliardi di EUR per l'Europa 198 , che rafforzeranno la competitività dell'UE, la su capacità di innovazione e la posizione della sua industria sul mercato mondiale.
1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Una serie di sfide sistemiche già individuate nella valutazione intermedia dell'attuale impresa comune SESAR 199 rischiano di ritardare i progressi già compiuti e dovranno essere più adeguatamente trattate nell'ambito di una nuova iniziativa di ricerca ATM. Queste sfide comprendono:
i) la definizione e il mantenimento di obiettivi stabili a lungo termine;
ii) il rafforzamento della responsabilità dell'impresa comune, accordando priorità al sostegno dell'UE a favore di soluzioni di R&S che favoriscono la deframmentazione e un ambiente competitivo;
iii) abbreviazione dei lunghi cicli di ricerca e di industrializzazione, al fine di accelerare la diffusione e l'entrata in funzione delle soluzioni SESAR;
iv) la gestione della concentrazione dei finanziamenti e la necessità di garantire trasparenza e apertura ai nuovi partecipanti, in particolare ai soggetti di paesi in cui la partecipazione è stata finora limitata;
v) il miglioramento della gestione e del trasferimento delle conoscenze, dei collegamenti con il mondo accademico e gli istituti di ricerca per migliorare la base scientifica in materia di ATM nell'UE.
1.4.4.Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti
Conformemente al regolamento Orizzonte Europa, tutti i partenariati europei devono garantire il coordinamento e/o attività congiunte con altre pertinenti iniziative di ricerca e innovazione per garantire un livello ottimale di interconnessioni e sinergie efficaci. In quest'ottica, l'atto di base unico è elaborato sulla base del principio fondamentale secondo cui una stretta collaborazione e delle sinergie tra le imprese comuni e le pertinenti iniziative a livello dell'UE, nazionale e regionale, in particolare altri partenariati europei, saranno fondamentali per conseguire un impatto più significativo e garantire l'adozione dei risultati. A tale riguardo, l'atto unico di base (prima parte, disposizioni comuni applicabili a tutte le imprese comuni) agevola le sinergie grazie a una serie di disposizioni operative.
Secondo il piano generale ATM europeo, la prossima generazione di sistemi ATM dovrebbe essere più automatizzata e sfruttare maggiormente le tecnologie digitali come i big data e l'intelligenza artificiale (IA). Le future attività di R&I in materia di ATM dovranno dunque essere collegate a una R&I più ampia su:
• il trasporto aereo (ad esempio, il collegamento con il partenariato proposto "Clean Aviation"). I dati sul traffico forniti da Eurocontrol mostrano che le emissioni di CO2 prodotte dal trasporto aereo sono aumentate di una percentuale superiore alla crescita del traffico. I miglioramenti dell'efficienza ambientale degli aeromobili potrebbero quindi essere annullati dalla frammentazione dell'infrastruttura ATM. Pertanto, le tabelle di marcia della R&I nel campo dell'ATM e della "Clean Aviation" devono essere coordinate per massimizzare i benefici, in particolare per l'ambiente,
• il trasporto multimodale: i sistemi ATM dovrebbero essere sincronizzati e scambiare dati con altri modi di trasporto (ad esempio il trasporto ferroviario) per aumentare la prevedibilità e consentire l'emissione di biglietti cumulativi o il riconcilio dei bagagli;
• le tecnologie digitali (ad esempio, collegamento con le tecnologie digitali fondamentali, le reti e i servizi intelligenti, l'intelligenza artificiale, i dati e la robotica) e la climatologia, comprese le ultime informazioni sui cambiamenti climatici e il loro impatto. In particolare, l'ATM deve essere informato sull'evoluzione delle tecnologie per la manipolazione e la distribuzione dei dati, la sicurezza informatica, gli aspetti giuridici (ad esempio in materia di proprietà dei dati e responsabilità), il processo decisionale avanzato, compresi i big data e l'intelligenza artificiale, nonché la comprensione scientifica degli impatti climatici; deve inoltre adattarsi a questa evoluzione.
Il monitoraggio delle sinergie e della collaborazione sarà effettuato nell'ambito della relazione annuale di attività.
1.5.Durata e incidenza finanziaria
X durata limitata
–X in vigore dall'1.1.2021 al 31.12.2031 (data di inizio a seconda dell'entrata in vigore del presente regolamento)
–X incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al 2031 per gli stanziamenti di pagamento
◻ durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.6.Modalità di gestione previste 200
◻ Gestione diretta a opera della Commissione
–◻ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
–◻ a opera delle agenzie esecutive
◻ Gestione concorrente con gli Stati membri
X Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–X agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
–◻ a organismi di diritto pubblico;
–◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
A differenza di quanto avvenuto con l'impresa comune SESAR, il nuovo organismo dell'Unione sarà istituito a norma dell'articolo 71 del regolamento finanziario.
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
A norma del regolamento Orizzonte Europa, il partenariato deve adottare un sistema di monitoraggio che soddisfi le prescrizioni di cui all'articolo 45, all'allegato III e all'allegato V del regolamento Orizzonte Europa e che confluisca nella stessa banca dati unica delle altre componenti di Orizzonte Europa. Il sistema di comunicazione e monitoraggio deve fornire dati di gestione e attuazione fondamentali (compresi microdati a livello di singole entità), consentire di seguire i progressi sulla base delle principali modalità di impatto (compresi i progressi compiuti nel conseguimento delle priorità dell'UE) e dei criteri di partenariato. Il partenariato deve riferire in merito a indicatori specifici (che non sono contemplati dai principali indicatori delle modalità di impatto) consentendo di seguire i progressi compiuti a breve, medio e lungo termine nella realizzazione della visione e degli obiettivi specifici operativi del partenariato stabiliti nel regolamento che lo istituisce, compresi gli obiettivi fissati all'orizzonte 2030. Gli indicatori, le fonti di dati e le metodologie devono consentire, nel corso del tempo, una valutazione dei risultati conseguiti e dei progressi compiuti in termine di impatti, compresa la realizzazione degli obiettivi strategici dell'UE e l'individuazione dell'eventuale necessità di misure correttive. Il partenariato dovrebbe tenere conto dei dati sia qualitativi che quantitativi, stabilire le responsabilità per la rilevazione dei dati e definire approcci concreti per sviluppare una base di riferimento, obiettivi e/o parametri di riferimento realistici al fine di individuare, se del caso, i progressi, in linea con l'approccio di Orizzonte Europa in termini di impatto. Tutte le informazioni rilevate devono essere fornite ai servizi della Commissione in tempo quasi reale sulla base di modelli comuni di dati e inserite in un'unica banca dati, come specificato all'articolo 45 di Orizzonte Europa.
A tal fine, devono essere istituiti adeguati sistemi di comunicazione per consentire una comunicazione continua e trasparente, anche sui contributi finanziari e in natura impegnati ed effettivamente forniti, la visibilità e il posizionamento nel contesto internazionale, nonché l'impatto degli investimenti del settore privato sui rischi legati alla ricerca e all'innovazione. Le comunicazioni dovrebbero essere in linea con gli obblighi standard in materia di comunicazione di Orizzonte Europa. Lo sviluppo dei sistemi di comunicazione nel contesto del processo di coordinamento strategico deve coinvolgere anche gli Stati membri e i rappresentanti del partenariato al fine di garantire la sincronizzazione e il coordinamento delle attività di comunicazione e monitoraggio, anche per quanto riguarda la ripartizione dei compiti di rilevazione dei dati e di comunicazione. Il sistema di comunicazione a livello di progetto deve includere informazioni dettagliate concernenti i progetti finanziati, i loro risultati, la loro diffusione e il loro utilizzo da parte dei principali gruppi destinatari, nonché l'impatto globale che ne deriva per la scienza, l'economia, la società e/o l'ambiente, in linea con gli obiettivi dei progetti e gli impatti auspicati. A queste informazioni vanno aggiunti dati pertinenti sul valore aggiunto e sull'impatto del partenariato a livello europeo, nazionale e regionale. Occorre garantire un adeguato meccanismo di condivisione dei dati con le banche dati comuni di monitoraggio e comunicazione di Orizzonte Europa.
I partenariati europei sono valutati in base al quadro di valutazione di Orizzonte Europa di cui all'articolo 47.
Il monitoraggio avviene con le modalità seguenti:
·la DG MOVE predisporrà una strategia di supervisione. Più specificamente, la DG monitorerà i rischi relativi al funzionamento dell'impresa comune, all'utilizzo delle risorse, ai costi dei controlli, al rispetto delle procedure di controllo interno, alle misure antifrode ecc.;
·il consiglio di direzione dell'impresa comune, presieduto dalla Commissione, garantirà una supervisione di alto livello; il direttore esecutivo monitorerà le operazioni dell'IC dall'interno;
·le valutazioni intermedie e finali saranno effettuate con l'assistenza di esperti indipendenti, sulla base di un processo trasparente e sotto la supervisione della Commissione;
·per monitorare l'attuazione dell'impresa comune e misurarne l'impatto sarà istituita una serie di indicatori quantitativi e qualitativi;
·la valutazione del documento unico di programmazione e della relazione annuale di attività consolidata (CAAR);
·riunioni periodiche (ogni 3 mesi) di coordinamento tra la DG MOVE e il gruppo dirigente dell'impresa comune per discutere di questioni amministrative e relative ai contenuti.
2.2.Il servizio di audit della Commissione, il revisore interno, la Corte dei conti europea e i revisori esterni indipendenti, e se del caso il sistema o i sistemi di gestione e controllo
2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
La gestione indiretta è giustificata dal fatto che l'impresa comune "SESAR 3" è un partenariato pubblico-privato con una parte dei finanziamenti conferiti sotto forma di contributi in natura da parte di membri diversi dall'Unione.
Ogni anno la decisione sul contributo all'impresa comune "SESAR 3" sarà adottata in virtù del bilancio dell'UE adottato per quell'anno.
Un accordo di delega firmato tra la Commissione europea e l'impresa comune "SESAR 3" specificherà che, per i compiti da svolgere ogni anno, la Commissione verserà un contributo al momento della conclusione di un accordo relativo al trasferimento di fondi con l'impresa comune "SESAR 3" e della presentazione, da parte dell'impresa comune, delle richieste di pagamento corrispondenti ai membri diversi dall'Unione.
La Commissione garantirà che le norme applicabili all'impresa comune "SESAR 3" siano pienamente conformi alle disposizioni del regolamento finanziario. Conformemente all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'impresa comune rispetterà il principio della sana gestione finanziaria. L'impresa comune "SESAR 3" si conformerà anche alle disposizioni del regolamento finanziario tipo applicabile all'impresa comune. Qualsiasi deroga al presente regolamento finanziario quadro, necessaria ai fini delle esigenze specifiche dell'impresa comune, è soggetta all'accordo preventivo della Commissione.
Le disposizioni in materia di monitoraggio, anche attraverso la rappresentanza dell'Unione nel consiglio di direzione dell'impresa comune SESAR 3, e le disposizioni in materia di comunicazione garantiranno che i servizi della Commissione possano ottemperare agli obblighi di rendicontazione sia nei confronti del collegio che dell'autorità di bilancio.
Il quadro di controllo interno per l'impresa comune "SESAR 3" si basa su:
·l'attuazione delle norme di controllo interno che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle della Commissione;
·le procedure per la selezione dei migliori progetti mediante valutazioni indipendenti e la traduzione dei progetti stessi in strumenti giuridici;
·la gestione del progetto e del contratto per l'intera durata di ogni progetto;
·controlli ex ante sul 100 % delle dichiarazioni, compreso il ricevimento dei certificati di audit e la certificazione ex ante delle metodologie di calcolo dei costi;
·audit ex post su un campione di dichiarazioni nell'ambito delle valutazioni ex post di Orizzonte Europa;
·la valutazione scientifica dei risultati dei progetti.
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
Sono state adottate varie misure per ridurre il rischio intrinseco di conflitti di interessi nell'ambito dell'impresa comune "SESAR 3", in particolare:
·il numero di voti dei membri dell'impresa comune nel consiglio di direzione è proporzionale al loro contributo al bilancio dell'impresa comune; tuttavia, l'Unione e Eurocontrol (organizzazione internazionale) disporranno ciascuno di almeno il 25 % del numero totale di voti; in caso di parità di voti, il voto decisivo spetta all'Unione europea;
·la selezione del direttore esecutivo da parte del consiglio di direzione sulla base di una proposta della Commissione;
·l'indipendenza del personale;
·valutazioni di esperti indipendenti sulla base di criteri di selezione pubblicati, nonché meccanismi di ricorso e dichiarazioni complete di tutti gli interessi in gioco;
·l'obbligo per il consiglio di direzione di adottare regole per prevenire, evitare e gestire i conflitti di interesse nell'impresa comune, conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune e allo statuto dei funzionari per quanto riguarda il personale.
La definizione di valori etici e organizzativi costituirà uno dei principali compiti dell'impresa comune e sarà monitorato dalla Commissione.
Il direttore esecutivo dell'impresa comune "SESAR 3", in qualità di ordinatore, dovrà istituire un sistema di controllo interno e gestione efficace in termini di costi, Sarà tenuto a riferire alla Commissione in merito al quadro di controllo interno adottato.
La Commissione monitorerà il rischio di non conformità attraverso il sistema di comunicazione che metterà a punto, come pure seguendo i risultati degli audit ex post dei beneficiari dei fondi dell'UE provenienti dall'impresa comune "SESAR 3", nell'ambito degli audit ex post relativi all'intero programma Orizzonte Europa.
È evidente la necessità di gestire il bilancio in modo efficiente e efficace e di prevenire le frodi e gli sprechi. Tuttavia, il sistema di controllo deve trovare un giusto equilibrio tra l'ottenimento di un tasso di errore accettabile e l'onere dei controlli necessari, evitando di ridurre l'attrattiva del programma di ricerca dell'Unione.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
Poiché le regole di partecipazione di Orizzonte Europa applicabili all'impresa comune "SESAR 3" sono simili a quelle che la Commissione utilizzerà nel suo programma di lavoro e stante una popolazione di beneficiari che presenta un profilo di rischio simile a quello della Commissione, c'è da aspettarsi che il livello di errore sia simile a quello stabilito dalla Commissione per Orizzonte Europa, ossia tale da offrire ragionevoli garanzie che il rischio di errore nel corso del periodo pluriennale di spesa si assesti, su base annua, tra 2 e 5 %, allo scopo ultimo di arrivare a un livello di errore residuo il più possibile vicino a 2 % al termine dei programmi pluriennali, dopo aver tenuto conto dell'impatto finanziario di tutti gli audit e delle misure correttive e di recupero.
Si rimanda alla scheda finanziaria legislativa di Orizzonte Europa per informazioni dettagliate sul livello di errore previsto per quanto riguarda i partecipanti.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio la strategia antifrode.
La Commissione assicurerà che l'impresa comune "SESAR 3" applichi misure antifrode in tutte le fasi del processo gestionale.
Le proposte relative alle imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa sono state sottoposte ad un esame di "impermeabilità alle frodi" e a una valutazione d'impatto. Nel complesso le misure proposte, in particolare l'accento posto sugli audit basati sul rischio e il rafforzamento della valutazione e del controllo scientifici, dovrebbero avere un'incidenza positiva sulla lotta contro le frodi.
La Commissione garantirà la predisposizione di misure adeguate volte a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, con controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, mediante sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
L'associazione EDCTP coopera già con i servizi della Commissione su questioni relative a frodi e irregolarità. La Commissione garantirà che questa cooperazione prosegua e sia rafforzata.
La Corte dei conti ha potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell'Unione nell'ambito del programma.
L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi. Occorre che le imprese comuni aderiscano anche all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle inchieste interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
La Procura europea (EPPO) può svolgere indagini secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE) 2017/193923 del Consiglio, al fine di indagare su reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova linea/nuove linee di bilancio di spesa proposte
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale |
Linea di bilancio |
Natura della spesa |
Partecipazione |
|||
|
Rubrica 1 Mercato unico, innovazione e agenda digitale – Orizzonte Europa |
Diss./Non diss 201 . |
di paesi EFTA 202 |
di paesi candidati 203 |
di paesi terzi |
ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario |
|
|
1 |
01 02 02 51 – Impresa comune "Ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo 3" |
Diss. |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
* Il contributo a tale linea di bilancio è atteso dalle seguenti voci:
|
Stanziamenti di impegno (Mio EUR al terzo decimale) |
|||||||||
|
Linea di bilancio |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano il programma Orizzonte Europa — Ricerca indiretta 01 01 01 01 |
|||||||||
|
Personale esterno che attua il programma Orizzonte Europa — Ricerca indiretta 01 01 01 02 |
|||||||||
|
Altre spese di gestione per il programma Orizzonte Europa — Ricerca indiretta 01 01 01 03 |
|||||||||
|
Polo tematico "Clima, energia e mobilità" 01 02 02 50 |
40,000 |
88,576 |
88,648 |
93,721 |
93,794 |
93,871 |
101,390 |
- |
600,000 |
|
Totale delle spese |
40,000 |
88,576 |
88,648 |
93,721 |
93,794 |
93,871 |
101,390 |
- |
600,000 |
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale |
1 |
Rubrica Mercato unico, innovazione e agenda digitale Orizzonte Europa |
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 206 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|||
|
Titolo 1 |
Impegni |
(1) |
2,392 |
2,440 |
2,489 |
2,538 |
2,589 |
7,899 |
20,347 |
||
|
Pagamenti |
(2) |
2,392 |
2,440 |
2,489 |
2,538 |
2,589 |
2,641 |
5,258 |
20,347 |
||
|
Titolo 2 |
Impegni |
(1 a) |
1,184 |
1,208 |
1,232 |
1,256 |
1,282 |
3,491 |
|
9,653 |
|
|
Pagamenti |
(2 a) |
1,184 |
1,208 |
1,232 |
1,256 |
1,282 |
1,307 |
2,184 |
9,653 |
||
|
Titolo 3 |
Impegni |
(3a) |
40,000 |
85,000 |
85,000 |
90,000 |
90,000 |
90,000 |
90,000 |
|
570,000 |
|
Pagamenti |
(3b) |
20,000 |
60,000 |
70,000 |
80,000 |
90,000 |
100,000 |
100,000 |
50,000 |
570,000 |
|
|
TOTALE degli stanziamenti per l'impresa comune |
Impegni |
=1+1a +3a |
40,000 |
88,576 |
88,648 |
93,721 |
93,794 |
93,871 |
101,390 |
- |
600,000 |
|
Pagamenti |
=2+2a+3b |
20,000 |
63,576 |
73,648 |
83,721 |
93,794 |
103,871 |
103,948 |
57,442 |
600,000 |
|
|
Mio EUR (al terzo decimale) |
||||||||||
|
DG MOVE |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
|
Risorse umane (3 funzionari, 2 AC) 207 |
0,493 |
0,503 |
0,513 |
0,524 |
0,534 |
0,545 |
0,556 |
3,368 |
||
|
Altre spese amministrative |
0,127 |
0,129 |
0,132 |
0,134 |
0,137 |
0,140 |
0,143 |
|
0,942 |
|
|
TOTALE DG |
Stanziamenti |
0,620 |
0,632 |
0,645 |
0,658 |
0,671 |
0,685 |
0,699 |
|
4,610 |
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|||
|
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma - Rubrica 1 del quadro finanziario pluriennale |
Impegni |
40,620 |
89,208 |
89,293 |
94,379 |
94,465 |
94,556 |
102,089 |
- |
604,610 |
|
|
Pagamenti |
20,620 |
64,208 |
74,293 |
84,379 |
94,465 |
104,556 |
104,647 |
57,442 |
604,610 |
||
|
|
7 |
"Spese amministrative" |
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
||
|
Risorse umane |
||||||||||
|
Altre spese amministrative |
||||||||||
|
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale |
(Totale impegni = Totale pagamenti) |
|||||||||
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|||
|
TOTALE degli stanziamenti per tutte le RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale |
Impegni |
40,620 |
89,208 |
89,293 |
94,379 |
94,465 |
94,556 |
102,089 |
- |
604,610 |
|
|
Pagamenti |
20,620 |
64,208 |
74,293 |
84,379 |
94,465 |
104,556 |
104,647 |
57,442 |
604,610 |
||
3.2.2.Incidenza prevista sulle risorse umane dell'impresa comune
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:
|
Numero di effettivi (in unità/ETP) |
|||||||||
|
|
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
|
|
Funzionari (gradi AD) |
|||||||||
|
Funzionari (gradi AST) |
|||||||||
|
Agenti contrattuali |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Agenti temporanei |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
|
|
Esperti nazionali distaccati |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
|
|
TOTALE 208 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
|
Mio EUR (al terzo decimale) |
|||||||||
|
|
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
Funzionari (gradi AD) |
|||||||||
|
Funzionari (gradi AST) |
|||||||||
|
Agenti contrattuali |
0,082 |
0,084 |
0,085 |
0,087 |
0,089 |
0,091 |
0,092 |
0,388 |
0,998 |
|
Agenti temporanei |
5,624 |
5,736 |
5,851 |
5,968 |
6,088 |
6,209 |
6,334 |
26,626 |
68,437 |
|
Esperti nazionali distaccati |
0,172 |
0,175 |
0,179 |
0,183 |
0,186 |
0,190 |
0,194 |
0,814 |
2,093 |
|
TOTALE |
5,878 |
5,996 |
6,115 |
6,238 |
6,363 |
6,490 |
6,620 |
27,829 |
71,528 |
Incidenza stimata sul personale (ETP aggiuntivi) – Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
Periodo successivo al 2031 |
|
AD16 |
||||||||||||
|
AD15 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
AD14 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||
|
AD13 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
AD12 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
AD11 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
3 |
5 |
|
AD10 |
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
7 |
7 |
8 |
8 |
7 |
|
AD9 |
6 |
7 |
7 |
8 |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
7 |
6 |
5 |
|
AD8 |
7 |
7 |
7 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
|
AD7 |
4 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
|
AD6 |
3 |
1 |
||||||||||
|
AD5 |
||||||||||||
|
Totale AD |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|
AST11 |
1 |
1 |
||||||||||
|
AST10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||
|
AST9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
AST8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
|
AST7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|||
|
AST6 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
AST5 |
4 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
|||
|
AST4 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||
|
AST3 |
1 |
1 |
||||||||||
|
AST2 |
1 |
|||||||||||
|
AST1 |
||||||||||||
|
Totale AST |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
AST/SC 6 |
||||||||||||
|
AST/SC 5 |
||||||||||||
|
AST/SC 4 |
||||||||||||
|
AST/SC 3 |
||||||||||||
|
AST/SC 2 |
||||||||||||
|
AST/SC 1 |
||||||||||||
|
Totale AST/SC |
Incidenza stimata sul personale (aggiuntivo) – personale esterno
|
Agenti contrattuali |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
Periodo successivo al 2031 |
|
Gruppo di funzioni IV |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Gruppo di funzioni III |
||||||||||||
|
Gruppo di funzioni II |
||||||||||||
|
Gruppo di funzioni I |
||||||||||||
|
Totale |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Esperti nazionali distaccati |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
Periodo successivo al 2031 |
|
Totale |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3.2.3.Fabbisogno previsto di risorse umane della Commissione
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito 209 :
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
|
Anni |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) |
||||||||
|
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione |
||||||||
|
Delegazioni |
||||||||
|
Ricerca |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD 210 Rubrica 7 |
||||||||
|
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale |
- in sede |
|||||||
|
- nelle delegazioni |
||||||||
|
Finanziato dalla dotazione del programma 211 |
- in sede |
|||||||
|
- nelle delegazioni |
||||||||
|
Ricerca |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Altro (specificare) |
||||||||
|
TOTALE |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
|
Funzionari e agenti temporanei |
Vari compiti relativi a: ·follow-up tecnico dei progressi compiuti nell'ambito delle attività dell'impresa comune; ·monitoraggio dello stato di avanzamento del programma di ricerca dell'impresa comune; ·monitoraggio del rispetto dell'agenda strategica di ricerca e innovazione; ·rappresentanza della CE nel consiglio di direzione del partenariato; ·definizione della posizione della Commissione in seno al consiglio di direzione (voto/diritto di veto); ·compiti amministrativi connessi alla governance del partenariato, comprese le questioni finanziarie, giuridiche, in materia di risorse umane o di audit; ·collegamento con il gruppo di rappresentanti nazionali e il comitato di programma "Trasporti"; ·supervisione degli inviti a presentare proposte, dei bandi di gara e dell'ammissione di nuovi membri; ·partecipazione alle riunioni dei sottogruppi e dei gruppi di lavoro; ·organizzazione delle valutazioni intermedie e finali; |
|
Personale esterno |
Vari compiti relativi a: ·follow-up tecnico dei progressi compiuti nell'ambito delle attività dell'impresa comune; ·monitoraggio dello stato di avanzamento del programma di ricerca dell'impresa comune; ·monitoraggio del rispetto dell'agenda strategica di ricerca e innovazione; ·rappresentanza della CE nel consiglio di direzione del partenariato; ·definizione della posizione della Commissione in seno al consiglio di direzione (voto/diritto di veto); ·compiti amministrativi connessi alla governance del partenariato, comprese le questioni finanziarie, giuridiche, in materia di risorse umane o di audit; ·collegamento con il gruppo di rappresentanti nazionali e il comitato di programma "Trasporti"; ·supervisione degli inviti a presentare proposte, dei bandi di gara e dell'ammissione di nuovi membri; ·partecipazione alle riunioni dei sottogruppi e dei gruppi di lavoro; organizzazione delle valutazioni intermedie e finali; |
3.2.4.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–◻ non prevede cofinanziamenti da terzi
–☑ prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:
–Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
Contributo finanziario alle spese amministrative dell'impresa comune coperte da membri diversi dall'Unione |
6,000 212 |
6,113 |
6,235 |
6,360 |
6,487 |
6,617 |
6,749 |
11,489 |
50,000 |
|
Contributi finanziari dei membri privati/partner associati ai costi operativi |
|||||||||
|
Contributi finanziari degli Stati partecipanti ai costi operativi |
|||||||||
|
Contributi in natura dei membri privati/partner associati 213 |
50,000 |
100,000 |
120,000 |
130,000 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
100,000 |
950,000 |
|
Contributi in natura degli Stati partecipanti alle attività operative |
|||||||||
|
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati |
50,000 |
106,113 |
126,235 |
136,360 |
156,487 |
156,617 |
156,749 |
111,439 |
1 000,000 |
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–X La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–◻ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
◻ sulle risorse proprie
◻ su altre entrate
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ◻
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate: |
Incidenza della proposta/iniziativa 214 |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Articolo …………. |
|||||||
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
[…]
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).
[…]
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA - RETI E SERVIZI INTELLIGENTI
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Partenariato istituzionale europeo per le reti e i servizi intelligenti
1.2.Settore/settori interessati (polo tematico di programma)
Settore: Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione (2021‑2027)
Attività: Orizzonte Europa Polo tematico 4 - Digitale, industria e spazio
Settore: Meccanismo per collegare l'Europa (MCE2)
Attività: MCE2 Settore digitale
1.3.La proposta/iniziativa riguarda:
⌧ una nuova azione
◻ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 215
◻ la proroga di un'azione esistente
◻ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione
1.4.Motivazione della proposta/iniziativa
1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
La proposta riguarda l'autonomia europea in un settore tecnico ritenuto strategico per l'Europa, in particolare nella comunicazione della Commissione del 29 gennaio relativa a un pacchetto di strumenti per la cibersicurezza del 5G. La natura strategica della connettività (reti e servizi intelligenti in vista del 6G) è stata ulteriormente dimostrata dalla crisi della COVID-19, che ha chiaramente evidenziato la dipendenza delle nostre economie e delle nostre società dalla connettività e dalle piattaforme di servizio. In tale contesto, gli obiettivi dell'iniziativa comprendono:
- il consolidamento delle capacità industriali europee nel settore della connettività e per la futura generazione di sistemi (6G), in un contesto di agguerrita concorrenza da parte dell'Asia e degli Stati Uniti;
- il sostegno all'emergere di fornitori alternativi come auspicato nella comunicazione sul pacchetto di strumenti per la cibersicurezza;
- lo sviluppo di capacità tecnologiche europee in settori collegati (dispositivi connessi e piattaforme di servizi) in cui l'industria europea non predomina, ma che sono essenziali per garantire una catena di approvvigionamento europea sicura e autonoma;
- il sostegno a favore dell'iniziativa Green Deal, attraverso tecnologie innovative che consentono di creare piattaforme di connettività a bassissimo consumo energetico e applicazioni digitali a bassissimo consumo energetico da utilizzare su queste piattaforme;
- la diffusione di piattaforme di connettività per uso strategico (automobilistico) che aprono la strada ai futuri sistemi 6G.
Per raggiungere questo obiettivo sono previste le seguenti attività:
- istituzione di un quadro di cooperazione a livello europeo che copra tutti i segmenti della catena di valore scientifica e industriale (comunicazione, dispositivi IoT, cloud di servizi, componenti, utilizzatori dell'industria verticale) per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di tecnologie per la connettività e le piattaforme di servizi di prossima generazione;
- istituzione di un quadro di cooperazione a livello europeo per la realizzazione di infrastrutture di connettività al di là dei corridoi transfrontalieri per le applicazioni automobilistiche;
- istituzione di un quadro di cooperazione con gli Stati membri per creare sinergie tra le iniziative a livello dell'UE e quelle a livello nazionale, al fine di massimizzare l'addizionalità e la direzionalità;
- preparazione di azioni a valle, riguardanti la diffusione e il periodo dopo la cessazione del partenariato, per sfruttare i risultati, in particolare nei settori della regolamentazione, della standardizzazione e dello spettro.
Lo scopo ultimo è consentire agli operatori europei di sviluppare capacità di ricerca e innovazione per le tecnologie 6G come base per i futuri servizi digitali all'orizzonte 2030. L'iniziativa mira inoltre consentire, entro il 2025, lo sviluppo in Europa di mercati guida per l'infrastruttura e i servizi 5G. Nel contesto di Orizzonte Europa dal 2021 al 2027, questi due insiemi di attività (per la diffusione dell'infrastruttura 5G e la R&I per il 6G) promuoveranno l'allineamento delle future reti e futuri servizi intelligenti alle esigenze politiche e sociali dell'UE, anche in materia di efficienza energetica, privacy, etica e cibersicurezza.
1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione
Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante): Le reti e i servizi intelligenti (smart networks and services - SNS) svolgono un ruolo cruciale nella competitività delle industrie europee. In Europa, i settori delle comunicazioni mobili generano da soli un fatturato di 550 miliardi di EUR (dati del 2017) e assicurano 2,5 milioni di posti di lavoro. Il settore promuove la competitività di molteplici industrie verticali (automobili connesse, fabbriche intelligenti) ed è diventato fondamentale per la vita sociale.
Le sfide che il settore si trova ad affrontare sono enormi: investimenti massicci e rischiosi necessari per sviluppare una nuova generazione di infrastrutture SNS, la fortissima concorrenza da parte di operatori non europei in un settore considerato strategico, l'emergere di nuovi operatori e di nuovi modelli commerciali, la crescente necessità degli operatori pubblici di co-creare sistemi futuri a sostegno di settori di interesse pubblico (assistenza sanitaria connessa, reti energetiche intelligenti, automobili connesse), le preoccupazioni sociali crescenti dei cittadini europei. Queste sfide si aggiungono alla classica problematica che giustifica gli interventi a livello dell'UE in questo settore, come il consenso mondiale sulle norme future, lo spettro e gli scenari di diffusione a livello dell'UE.
Queste problematiche richiedono una risposta rapida e coordinata dell'UE per mantenere e migliorare ulteriormente la sua posizione concorrenziale nelle tecnologie SNS e nei settori connessi. L'esperienza positiva del partenariato pubblico-privato per il 5G (5G-PPP) di Orizzonte 2020 non è sufficiente per mobilitare la gamma più ampia di portatori di interessi necessari, evitando al contempo la frammentazione e la duplicazione delle risorse a livello nazionale.
Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post): L'azione a livello di UE può chiaramente guidare gli operatori europei verso visioni e tabelle di marcia tecnologiche comuni che finiscono col diventare norme globali. Ciò è fondamentale per generare economie di scala e economie di diversificazione, limitando se non addirittura evitando la frammentazione degli sforzi e delle soluzioni nazionali nell'UE. Nel settore degli SNS, gli ultimi 40 anni hanno dimostrato con il sistema GSM, il 3G, il 4G e il 5G che un approccio europeo è l'unica strategia che abbia senso per soddisfare le esigenze evidenti dei cittadini, quali l'interoperabilità e la portabilità dei servizi tra più fornitori di domini.
Con il passaggio a domini industriali e applicazioni verticali, il valore delle tecnologie comuni e standardizzate si traduce in risparmi sui costi e nell'ottimizzazione delle spese in conto capitale (CAPEX).
In questo settore, ad alta intensità di R&I e di CAPEX, il livello europeo è la soluzione migliore per tenere il passo con gli investimenti in altre regioni, in particolare in Asia. È inoltre indispensabile se l'Europa vuole mantenere un'industria forte in questo settore, nel contesto degli sforzi compiuti dagli Stati Uniti per costruire le proprie soluzioni alternative e le proprie industrie leader.
Il partenariato affronterà sfide di natura transfrontaliera/transnazionale, la messa in comune delle risorse, le tabelle di marcia strategiche, la necessità di una massa critica per conseguire gli obiettivi strategici, la necessità di coordinare diversi tipi di operatori nei diversi settori dell'economia digitale, ossia sfide che non possono essere affrontate nella stessa misura dagli Stati membri da soli, in particolare per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione (R&I) in vista dei sistemi 6G.
1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
I partenariati precedenti, come il 5G-PPP nell'ambito di Orizzonte 2020, si sono incentrati principalmente sullo sviluppo di componenti tecnologici per lo standard mondiale 5G e sulla sua convalida per una serie di usi mirati. Dalla valutazione del 5G-PPP è emerso il fatto che occorre rispondere a nuove sfide strategiche. Visto che le reti e i servizi intelligenti (SNS) diventano sempre più essenziali per il funzionamento di tutti i settori dell'economia e della società, la padronanza delle tecnologie per gli SNS e una buona posizione degli operatori europei su scala mondiale diventano una questione essenziale delle politiche pubbliche, alla stregua della sovranità tecnologica, della cibersicurezza o della riduzione delle emissioni di carbonio.
A queste preoccupazioni di ordine pubblico l'industria non accorda necessariamente la stessa priorità e, certamente, non si tratta di problematiche che possono essere affrontate dall'industria da sola. Pertanto, non ci si può attendere che una struttura co-programmata come il 5G-PPP consegua l'ampia gamma di obiettivi strategici sempre più cruciali. Affrontare tali questioni in una prospettiva olistica e coordinata richiede in particolare un partenariato più stretto di carattere istituzionale e con la partecipazione strategica degli Stati membri.
Il 5G-PPP, infatti, non è stato concepito per preparare e coordinare i programmi di diffusione.
[…]
1.4.4.Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti
Una sinergia con la parte digitale del MCE2 è prevista grazie al contributo dell'iniziativa alla tabella di marcia europea per la diffusione della 5G per la mobilità connessa e automatizzata (CAM). Sono state inoltre individuate sinergie con i programmi InvestEU e Europa digitale (DEP).
Considerando la complementarità delle questioni affrontate, le sinergie tra partenariati diverse sono state ritenute importanti, in particolare con i partenariati europei: KDT, Cibersicurezza, Fotonica, AI.
La partecipazione degli Stati membri in qualità di organo consultivo strategico dell'iniziativa consentirà inoltre di ottimizzare la complementarità e l'addizionalità dei programmi guidati a livello nazionale e dell'UE.
1.5.Durata e incidenza finanziaria
⌧ durata limitata
–⌧ in vigore a decorrere dall'[1.1]2021 fino al [31.12]2027
–⌧ Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al 2030 per gli stanziamenti di pagamento
◻ durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.6.Modalità di gestione previste 216
◻ Gestione diretta a opera della Commissione
–◻ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
–◻ a opera delle agenzie esecutive
◻ Gestione concorrente con gli Stati membri
⌧ Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–⌧ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
–◻ a organismi di diritto pubblico;
–◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
Non sono previsti finanziamenti da parte degli Stati membri, ma un ruolo di consulenti strategici loro assegnato attraverso adeguati meccanismi di governance al fine di garantire la coerenza e il rafforzamento reciproco dei finanziamenti dell'UE e nazionali in questo settore.
Il bilancio del CEF2 è eseguito dal successore dell'EASME, il ruolo di partenariato è pertanto legato al coordinamento strategico dei portatori di interessi per definire la tabella di marcia e i programmi di lavoro che ne derivano.
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
In quanto organismo dell'Unione, l'impresa comune "Reti e servizi intelligenti (SNS)" opera nel rispetto di rigorose norme di monitoraggio. Il monitoraggio avviene con le modalità seguenti:
·la sua capacità di audit interno e il servizio di audit della Commissione;
·la supervisione del consiglio di direzione; il direttore esecutivo monitorerà internamente le operazioni dell'impresa comune;
·per monitorare l'attuazione dell'impresa comune e misurarne l'impatto sarà istituita una serie di indicatori quantitativi e qualitativi;
·valutazioni intermedie e finali del programma da parte di esperti esterni, sotto la supervisione della Commissione;
·il programma di lavoro dell'impresa comune e la sua relazione annuale di attività.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
La gestione indiretta è giustificata dal fatto che l'impresa comune SNS è un partenariato pubblico-privato con una parte dei finanziamenti conferiti sotto forma di contributi in natura da parte di membri diversi dall'Unione.
Ogni anno la decisione sul contributo all'impresa comune SNS sarà adottata in virtù del bilancio dell'UE adottato per quell'anno.
Un accordo di delega firmato tra la Commissione europea e l'impresa comune SNS specificherà che, per i compiti da svolgere ogni anno, la Commissione verserà un contributo al momento della conclusione di un accordo relativo al trasferimento di fondi con l'impresa comune SNS e della presentazione, da parte dell'impresa comune, delle richieste di pagamento corrispondenti ai membri diversi dall'Unione.
La Commissione garantirà che le norme applicabili all'impresa comune SNS siano pienamente conformi alle disposizioni del regolamento finanziario. Conformemente all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'impresa comune rispetterà il principio della sana gestione finanziaria. L'impresa comune SNS si conformerà anche alle disposizioni del regolamento finanziario tipo applicabile all'impresa comune. Qualsiasi deroga al regolamento finanziario tipo, necessaria ai fini delle esigenze specifiche dell'impresa comune, è soggetta all'accordo preventivo della Commissione.
Le disposizioni in materia di monitoraggio, anche attraverso la rappresentanza dell'Unione nel consiglio di direzione dell'impresa comune "Reti e servizi intelligenti", e le disposizioni in materia di comunicazione garantiranno che i servizi della Commissione possano ottemperare agli obblighi di rendicontazione sia nei confronti del collegio che dell'autorità di bilancio.
Il quadro di controllo interno per l'impresa comune SNS si basa su:
·l'attuazione delle norme di controllo interno che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle della Commissione;
·le procedure per la selezione dei migliori progetti mediante valutazioni indipendenti e la traduzione dei progetti stessi in strumenti giuridici;
·la gestione del progetto e del contratto per l'intera durata di ogni progetto;
·controlli ex ante sul 100 % delle dichiarazioni, compreso il ricevimento dei certificati di audit e la certificazione ex ante delle metodologie di calcolo dei costi;
·audit ex post su un campione di dichiarazioni nell'ambito delle valutazioni ex post di Orizzonte Europa;
·la valutazione scientifica dei risultati dei progetti.
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
Sono state adottate varie misure per ridurre il rischio intrinseco di conflitti di interessi nell'ambito dell'impresa comune SNS, in particolare:
·la parità di voti per la Commissione e per i membri diversi dall'Unione in seno al consiglio di direzione;
·la selezione del direttore esecutivo da parte del consiglio di direzione sulla base di una proposta della Commissione;
·l'indipendenza del personale;
·valutazioni di esperti indipendenti sulla base di criteri di selezione pubblicati, nonché meccanismi di ricorso e dichiarazioni complete di tutti gli interessi in gioco;
·l'obbligo per il consiglio di direzione di adottare regole per prevenire, evitare e gestire i conflitti di interesse nell'impresa comune, conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune e allo statuto dei funzionari per quanto riguarda il personale.
La definizione di valori etici e organizzativi costituirà uno dei principali compiti dell'impresa comune e sarà monitorato dalla Commissione.
Il direttore esecutivo dell'impresa comune SNS, in qualità di ordinatore, dovrà istituire un sistema di controllo interno e gestione efficace in termini di costi. Sarà tenuto a riferire alla Commissione in merito al quadro di controllo interno adottato.
La Commissione monitorerà il rischio di non conformità attraverso il sistema di comunicazione che metterà a punto, come pure seguendo i risultati degli audit ex post dei beneficiari dei fondi dell'UE provenienti dall'impresa comune SNS, nell'ambito degli audit ex post relativi all'intero programma Orizzonte Europa.
È evidente la necessità di gestire il bilancio in modo efficiente e efficace e di prevenire le frodi e gli sprechi. Tuttavia, il sistema di controllo deve trovare un giusto equilibrio tra l'ottenimento di un tasso di errore accettabile e l'onere dei controlli necessari, evitando di ridurre l'attrattiva del programma di ricerca dell'Unione.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
Poiché le regole di partecipazione di Orizzonte Europa applicabili all'impresa comune SNS sono simili a quelle che la Commissione utilizzerà nel suo programma di lavoro e stante una popolazione di beneficiari che presenta un profilo di rischio simile a quello della Commissione, c'è da aspettarsi che il livello di errore sia simile a quello stabilito dalla Commissione per Orizzonte Europa, ossia tale da offrire ragionevoli garanzie che il rischio di errore nel corso del periodo pluriennale di spesa si assesti, su base annua, tra 2 e 5 %, allo scopo ultimo di arrivare a un livello di errore residuo il più possibile vicino a 2 % al termine dei programmi pluriennali, dopo aver tenuto conto dell'impatto finanziario di tutti gli audit e delle misure correttive e di recupero.
Si rimanda alla scheda finanziaria legislativa di Orizzonte Europa per informazioni dettagliate sul livello di errore previsto per quanto riguarda i partecipanti.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio la strategia antifrode.
La Commissione assicurerà che l'impresa comune SNS applichi misure antifrode in tutte le fasi del processo gestionale.
Le proposte relative alle imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa sono state sottoposte ad un esame di "impermeabilità alle frodi" e a una valutazione d'impatto. Nel complesso le misure proposte, in particolare l'accento posto sugli audit basati sul rischio e il rafforzamento della valutazione e del controllo scientifici, dovrebbero avere un'incidenza positiva sulla lotta contro le frodi.
La Commissione garantirà la predisposizione di misure adeguate volte a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, con controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, mediante sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
L'Associazione delle infrastrutture 5G coopera già con i servizi della Commissione su questioni relative a frodi e irregolarità. La Commissione garantirà che questa cooperazione prosegua e sia rafforzata.
La Corte dei conti ha potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell'Unione nell'ambito del programma.
L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi. Occorre che le imprese comuni aderiscano anche all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle inchieste interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
La Procura europea (EPPO) può svolgere indagini secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE) 2017/193923 del Consiglio, al fine di indagare su reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova linea/nuove linee di bilancio di spesa proposte
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale |
Linea di bilancio |
Natura della spesa |
Partecipazione |
|||
|
Rubrica 1 Mercato unico, innovazione e agenda digitale – Orizzonte Europa |
Diss./Non diss 217 . |
di paesi EFTA 218 |
di paesi candidati 219 |
di paesi terzi |
ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario |
|
|
1 - Mercato unico, innovazione e agenda digitale |
01 02 02 43 – Impresa comune per le reti e i servizi intelligenti |
Diss. |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
* Il contributo a tale linea di bilancio è atteso dalle seguenti voci:
|
Stanziamenti di impegno (Mio EUR al terzo decimale) |
|||||||||
|
Linea di bilancio |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano il programma Orizzonte Europa — Ricerca indiretta 01 01 01 01 |
|||||||||
|
Personale esterno che attua il programma Orizzonte Europa — Ricerca indiretta 01 01 01 02 |
|||||||||
|
Altre spese di gestione per il programma Orizzonte Europa — Ricerca indiretta 01 01 01 03 |
|||||||||
|
01 02 02 40 – Polo tematico "Digitale, industria e spazio" |
121,128 |
121,929 |
134,445 |
131,015 |
130,15 |
130,9 |
130,433 |
- |
900,000 |
|
Totale delle spese |
121,128 |
121,929 |
134,445 |
131,015 |
130,15 |
130,9 |
130,433 |
- |
900,000 |
Incidenza prevista sulle spese
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale |
1 |
Rubrica Mercato unico, innovazione e agenda digitale Orizzonte Europa |
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 222 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|||
|
Titolo 1 |
Impegni |
(1) |
1,030 |
1,143 |
1,192 |
1,129 |
1,063 |
0,994 |
2,797 |
9,348 |
|
|
Pagamenti |
(2) |
1,030 |
1,143 |
1,192 |
1,129 |
1,063 |
0,994 |
0,922 |
1,875 |
9,348 |
|
|
Titolo 2 |
Impegni |
(1 a) |
0,505 |
0,560 |
0,584 |
0,553 |
0,521 |
0,487 |
1,371 |
4,581 |
|
|
Pagamenti |
(2 a) |
0,505 |
0,560 |
0,584 |
0,553 |
0,521 |
0,487 |
0,452 |
0,919 |
4,581 |
|
|
Titolo 3 223 |
Impegni |
(3a) |
119,593 |
120,226 |
132,669 |
129,333 |
128,566 |
129,419 |
126,265 |
886,071 |
|
|
Pagamenti |
(3b) |
163,001 |
134,99 |
123,841 |
140,101 |
133,343 |
126,802 |
63,993 |
886,071 |
||
|
TOTALE degli stanziamenti per l'impresa comune |
Impegni |
=1+1a +3a |
121,128 |
121,929 |
134,445 |
131,015 |
130,15 |
130,9 |
130,433 |
900,000 |
|
|
Pagamenti |
=2+2a+3b |
1,535 |
164,704 |
136,766 |
125,523 |
141,685 |
134,824 |
128,176 |
66,787 |
900,000 |
|
|
Mio EUR (al terzo decimale) |
||||||||||
|
DG CNECT |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
|
Risorse umane 224 |
0,491 |
0,503 |
0,513 |
0,523 |
0,533 |
0,544 |
0,555 |
- |
3,662 |
|
|
Altre spese amministrative |
0,128 |
0,130 |
0,133 |
0,135 |
0,138 |
0,141 |
0,144 |
0,949 |
||
|
TOTALE DG |
0,619 |
0,633 |
0,646 |
0,658 |
0,671 |
0,685 |
0,699 |
- |
4,611 |
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|||
|
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma - Rubrica 1 del quadro finanziario pluriennale |
Impegni |
121,747 |
122,562 |
135,091 |
131,673 |
130,821 |
131,585 |
131,132 |
904,611 |
||
|
Pagamenti |
2,154 |
165,337 |
137,412 |
126,181 |
142,356 |
135,509 |
128,875 |
66,787 |
904,611 |
||
|
|
7 |
"Spese amministrative" |
Mio EUR (al terzo decimale)
|
DG CNECT |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
|
Risorse umane 225 |
||||||||||
|
Altre spese amministrative |
||||||||||
|
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale |
||||||||||
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|||
|
TOTALE degli stanziamenti per tutte le RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale |
Impegni |
121,747 |
122,562 |
135,091 |
131,673 |
130,821 |
131,585 |
131,132 |
904,611 |
||
|
Pagamenti |
2,154 |
165,337 |
137,412 |
126,181 |
142,356 |
135,509 |
128,875 |
66,787 |
904,611 |
||
3.2.2.Incidenza prevista sulle risorse umane dell'impresa comune
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:
|
Numero di effettivi (in unità/ETP) |
|||||||||
|
|
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
Funzionari (gradi AD) |
|||||||||
|
Funzionari (gradi AST) |
|||||||||
|
Agenti contrattuali |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
23 |
|
|
Agenti temporanei |
5 |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
12 |
|
|
Esperti nazionali distaccati |
|||||||||
|
TOTALE |
14 |
16 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
35 |
|
|
Mio EUR (al terzo decimale) |
|||||||||
|
|
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
Funzionari (gradi AD) |
|||||||||
|
Funzionari (gradi AST) |
|||||||||
|
Agenti contrattuali |
0,523 |
0,593 |
0,605 |
0,617 |
0,629 |
0,642 |
0,655 |
1,570 |
5,834 |
|
Agenti temporanei |
0,648 |
0,793 |
0,943 |
0,962 |
0,982 |
1,001 |
1,021 |
1,840 |
8,19 |
|
Esperti nazionali distaccati |
|||||||||
|
TOTALE |
1,171 |
1,386 |
1,548 |
1,579 |
1,611 |
1,643 |
1,676 |
3,41 |
14,024 |
Incidenza stimata sul personale (ETP aggiuntivi) – Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
Periodo successivo al 2031 |
|
AD16 |
||||||||||||
|
AD15 |
||||||||||||
|
AD14 |
||||||||||||
|
AD13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
AD12 |
||||||||||||
|
AD11 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
AD10 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
AD9 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||
|
AD8 |
||||||||||||
|
AD7 |
||||||||||||
|
AD6 |
||||||||||||
|
AD5 |
||||||||||||
|
Totale AD |
5 |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
AST11 |
||||||||||||
|
AST10 |
||||||||||||
|
AST9 |
||||||||||||
|
AST8 |
||||||||||||
|
AST7 |
||||||||||||
|
AST6 |
||||||||||||
|
AST5 |
||||||||||||
|
AST4 |
||||||||||||
|
AST3 |
||||||||||||
|
AST2 |
||||||||||||
|
AST1 |
||||||||||||
|
Totale AST |
||||||||||||
|
AST/SC 6 |
||||||||||||
|
AST/SC 5 |
||||||||||||
|
AST/SC 4 |
||||||||||||
|
AST/SC 3 |
||||||||||||
|
AST/SC 2 |
||||||||||||
|
AST/SC 1 |
||||||||||||
|
Totale AST/SC |
Incidenza stimata sul personale (aggiuntivo) – personale esterno
|
Agenti contrattuali |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
Periodo successivo al 2031 |
|
Gruppo di funzioni IV |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
3 |
2 |
2 |
|
|
Gruppo di funzioni III |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Gruppo di funzioni II |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Gruppo di funzioni I |
||||||||||||
|
Totale |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
5 |
4 |
4 |
|
Esperti nazionali distaccati |
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Anno 2028 |
Anno 2029 |
Anno 2030 |
Anno 2031 |
Periodo successivo al 2031 |
|
Totale |
3.2.3.Fabbisogno previsto di risorse umane della Commissione
–◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito 226 :
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
|
Anni |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) |
||||||||
|
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione |
||||||||
|
Delegazioni |
||||||||
|
Ricerca |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD 227 Rubrica 7 |
||||||||
|
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale |
- in sede |
|||||||
|
- nelle delegazioni |
||||||||
|
Finanziato dalla dotazione del programma 228 |
- in sede |
|||||||
|
- nelle delegazioni |
||||||||
|
Ricerca |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Altro (specificare) |
||||||||
|
TOTALE |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
|
Funzionari e agenti temporanei |
- Rappresentanza dell'Unione negli organi dell'impresa comune (consiglio di direzione, gruppo di rappresentanti degli Stati), ufficio CE che rappresenta l'impresa comune; - cooperazione con l'associazione industriale (membro privato) su azioni chiave a livello di R&I e di diffusione; - follow-up e aggiornamento delle realizzazioni chiave dell'IC, compresi ad esempio i piani di lavoro, i programmi strategici di ricerca e innovazione, i programmi strategici di diffusione, ecc.; - sostegno giuridico in relazione a tutte le questioni relative all'impresa comune SNS; - orientamento dei membri privati verso azioni derivate non R&I di valorizzazione e diffusione; - interfaccia con gli Stati membri e negoziati sulle sinergie con i programmi nazionali; - compiti amministrativi, ad esempio relativi alla preparazione degli inviti a presentare proposte e all'attuazione dei risultati; - compiti relativi alla rendicontazione interna ed esterna, compreso il discarico (Parlamento europeo e Corte dei conti); - sostegno all'organizzazione di eventi chiave (conferenze ad alto livello, cooperazione internazionale); - comunicazione relativa alle attività dell'impresa comune SNS. |
|
Personale esterno |
3.2.4.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–◻ non prevede cofinanziamenti da terzi
–☑ prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:
|
–Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) |
||||||||||
|
|
Anno 2021 |
Anno 2022 |
Anno 2023 |
Anno 2024 |
Anno 2025 |
Anno 2026 |
Anno 2027 |
Periodo successivo al 2027 |
TOTALE |
|
|
Contributo finanziario degli Stati partecipanti ai costi amministrativi dell'impresa comune sostenuti dai membri privati. |
0,383 |
0,568 |
0,761 |
0,906 |
1,056 |
1,212 |
1,373 |
2,794 |
9,053 |
|
|
Contributi finanziari dei membri privati/partner associati ai costi operativi |
||||||||||
|
Contributi finanziari degli Stati partecipanti ai costi operativi |
||||||||||
|
Contributi in natura dei membri privati/partner associati |
53,95 |
46,363 |
95,837 |
146,662 |
131,159 |
130,422 |
286,554 |
890,947 |
||
|
Contributi in natura degli Stati partecipanti alle attività operative |
||||||||||
|
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati |
0,383 |
54,518 |
47,124 |
96,743 |
147,718 |
132,371 |
131,795 |
289,348 |
900,000 |
|
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–☑ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–◻ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
◻ sulle risorse proprie
◻ su altre entrate
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ◻
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate: |
Incidenza della proposta/iniziativa 229 |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Articolo …………. |
|||||||
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
[…]
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).
[…]
Gli importi che figurano nei titoli 1 e 2 rappresentano la partecipazione dell'UE (fino a 22,090 Mio di EUR) alle spese amministrative dell'impresa comune. Il restante importo proviene da contributi versati dagli altri membri dell'impresa comune, come indicato nella sezione 3.2.4.
Gli stanziamenti di pagamento relativi ai titoli 1 e 2 si basano su un utilizzo annuale di tutti gli stanziamenti di impegno corrispondenti, mentre quelli relativi al titolo 3 sono calcolati tenendo conto della natura delle azioni indirette e del loro scadenzario dei pagamenti (prefinanziamento, pagamenti intermedi e pagamento del saldo).
Nei titoli 1 e 2 per il 2027 figurano gli impegni per l'anno e l'anticipo degli impegni per i rimanenti anni dell'impresa comune nel periodo 2027-2031.
I costi della valutazione delle proposte di progetti e della revisione dei progetti non rientrano nel titolo 2, ma si ritiene che siano coperti nel titolo 3.
Cui è affidata l'amministrazione delle azioni di Orizzonte 2020. I costi ETP sono calcolati sulla base del costo medio annuo da utilizzare a partire da gennaio 2021 per gli stipendi del personale permanente (0,127 EUR) e degli agenti contrattuali (0,057 EUR) e per altre spese amministrative (0,0255 EUR) relative agli edifici e ai costi informatici per il personale di ricerca indiretta. Per il periodo 2022-2027 è stata applicata un'indicizzazione annuale del 2 %. L'indicazione del fabbisogno di personale nelle DG della Commissione è di natura indicativa e non vincolante.
Nel caso dell'impresa comune KDT, oltre alla Commissione, solo i membri privati, e non gli Stati partecipanti, contribuiranno ai costi amministrativi.
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23.2.2021
COM(2021) 87 final
ALLEGATI
della
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa
{SEC(2021) 100 final} - {SWD(2021) 37 final} - {SWD(2021) 38 final}
ALLEGATO I
Membri fondatori dell'impresa comune "Clean Aviation"
(1)Aciturri Aeronáutica S.L.U., società di diritto spagnolo (numero di registrazione: BU12351), avente sede legale in P.I. Bayas, calle Ayuelas, 22, 09200, Miranda de Ebro (Burgos), Spagna
(2)Aernnova Aerospace SAU, società di diritto spagnolo (numero di registrazione: VI6749), avente sede legale in Parque Tecnológico de Álava, C/ Leonardo da Vinci num. 13, Miñano (Álava), Spagna
(3)Airbus SE, società di diritto francese (numero di registrazione: 383 474 814), avente sede legale in 1 Rond-Point Maurice Bellonte, 31707 Blagnac, Francia
(4)Centro Italiano Ricerche Aerospaziali SCPA (CIRA), società di diritto italiano (numero di registrazione: 128446), avente sede legale in Via Maiorise 1, Capua-Caserta 81043, Italia
(5)Dassault Aviation SA, società di diritto francese (numero di registrazione: 712042456), avente sede legale in 9, Rond-Point des Champs-Elysées Marcel-Dassault, 78008 Paris, Francia
(6)Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), società di diritto tedesco (numero di registrazione: VR2780), avente sede legale in Linder Höhe, 51147 Köln, Germania
(7)Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V., società di diritto tedesco (numero di registrazione: VR4461), avente sede legale in 27C, Hansastrasse, 80686 München, Germania
(8)Fokker Technologies Holding BV, società di diritto neerlandese (numero di registrazione: 50010964), avente sede legale in Industrieweg 4, 3351 LB Papendrecht, Paesi Bassi
(9)GE Avio S.r.l., società di diritto italiano (numero di registrazione: 1170622CF10898340012), avente sede legale in Rivalta di Torino (TO), Via I Maggio 99, Italia
(10)GKN Aerospace, Sweden AB, società di diritto svedese (numero di registrazione: 5560290347), avente sede legale in Flygmotorvägen 1, SE-461 81 Trollhättan, Svezia
(11)Honeywell International s.r.o., società di diritto ceco (numero di registrazione: 27617793), avente sede legale in V Parku 2325/18, 148 00 Praha 4 – Chodov, Praha, Repubblica ceca
(12)Industria de Turbo Propulsores S.A.U., società di diritto spagnolo (numero di registrazione: BI5062), avente sede legale in Parque Tecnológico, Edificio 300, 48170 Zamudio, Spagna
(13)Leonardo SpA, società di diritto italiano (numero di registrazione: 7031), avente sede legale in Piazza Monte Grappa 4, 00195 Roma, Italia
(14)Liebherr-Aerospace & Transportation SAS, società di diritto francese (numero di registrazione: 552016834), avente sede legale in 408 avenue des Etats-Unis, 31016 Toulouse Cedex 2, Francia
(15)Lufthansa Technik AG, società di diritto tedesco (numero di registrazione: HRB 56865), avente sede legale in Weg beim Jäger 193, 22335 Hamburg, Germania
(16)MTU Aero Engines AG, società di diritto tedesco (numero di registrazione: HRB 157206), avente sede legale in Dachauer Str. 665, 80995 München, Germania
(17)National Institute for Aerospace Research (INCAS), società di diritto romeno (numero di registrazione: J40649215071991), avente sede legale in B-dul Iuliu Maniu no. 220, sect 6, 061126 Bucharest, Romania
(18)Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA), società di diritto francese (numero di registrazione: 775722879), avente sede legale in BP 80100 - 91123 Palaiseau, Francia
(19)Piaggio Aero Industries*, società di diritto italiano (numero di registrazione: 903062), avente sede legale in Viale Generale Disegna, 1, 17038 Villanova d'Albenga, Savona, Italia
(20)Pipistrel Vertical Solutions d.o.o., società di diritto sloveno (numero di registrazione: 7254466000), avente sede legale in Vipavska cesta 2, SI-5270 Ajdovščina, Slovenia
(21)Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG, società di diritto tedesco (numero di registrazione: HRA 2731P), avente sede legale in Eschenweg 11, Dahlewitz, 15827 Blankenfelde-Mahlow, Germania
(22)Safran, società di diritto francese (numero di registrazione: 562 082 909), avente sede legale in 2, Bvd. du Général Martial-Valin, 75015 Paris, Francia
(23)Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, società di diritto neerlandese (numero di registrazione: 41150373), avente sede legale in Anthony Fokkerweg 2, 1059 CM Amsterdam, Paesi Bassi
(24)Thales AVS Francia SAS, società di diritto francese (numero di registrazione: 612039495), avente sede legale in 75-77 Avenue Marcel Dassault, 33700 Mérignac, Francia
(25)United Technologies Research Centre Ireland, Ltd, società di diritto irlandese (numero di registrazione: 472601), avente sede legale in Fourth Floor, Penrose Business Centre, Penrose Wharf, Cork T23 XN53, Irlanda
(26)University of Patras, società di diritto greco (numero di registrazione: EL998219694 (IVA)), avente sede legale in University Campus, 26504 Rio Achaia, Grecia
ALLEGATO II
Membri fondatori dell'impresa comune "Ferrovie europee"
(1)Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Entidad Pública Empresarial, società pubblica di diritto spagnolo (numero di registrazione: Q2801660H), avente sede legale in Calle Sor Ángela de la Cruz, 3, 28020 Madrid, Spagna
(2)Alstom Transport SA, società di diritto francese (numero di registrazione 389 191 982), avente sede legale in 48, rue Albert Dhalenne, 93482 Saint-Ouen, Francia
(3)ANGELRAIL consorzio guidato da MER MEC S.p.A., società di diritto italiano (numero di registrazione: 05033050963), avente sede legale in Monopoli (BA) 70043 Via Oberdan, 70 Italia
(4)AŽD Praha s.r.o., società di diritto della Repubblica ceca (numero di registrazione: 48029483), avente sede legale in Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00, Praha 10, Repubblica ceca
(5)Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF), società di diritto spagnolo (numero di registrazione: Volume 983, Folio 144, n. scheda SS-329, 239ª entrata) avente sede legale in calle José Miguel Iturrioz nº 26, 20200, Beasain (Gipuzkoa), Spagna
(6)Asociación Centro Tecnológico CEIT, società di diritto spagnolo (numero di registrazione: 28/1986 Registro delle associazioni del governo della Comunidad Autónoma del País Vasco), avente sede legale in Paseo Manuel Lardizabal, nº 15. Donostia-San Sebastián, Spagna
(7)České dráhy, a.s., società di diritto ceco (numero di registrazione: 70994226, iscritta nel Registro commerciale conservato presso il Tribunale municipale di Praga, sezione B, inserto 8039) avente sede legale in Nábřeží L. Svobody 1222, codice postale 110 15, Praha 1, Repubblica ceca
(8)Deutsche Bahn AG, Germania
(9)Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), società di diritto tedesco (numero di registrazione: VR 2780 presso la Procura di Bonn), avente sede legale in Linder Höhe, 51147 Köln, Germania
(10)European Smart Green Rail Joint Venture (eSGR JV), rappresentata dal Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra S.A (CEMOSA), società di diritto spagnolo (numero di registrazione: A-29021334), avente sede legale in Benaque 9, 29004 Málaga, Spagna
(11)Faiveley Transport SAS, società di diritto francese (numero di registrazione 323 288 563 RCS Nanterre), avente sede legale in 3, rue du 19 mars 1962, 92230 Gennevilliers, Francia
(12)Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (FSI), società di diritto italiano (numero di registrazione: R.E.A. 962805), avente sede legale in piazza della Croce Rossa 1 - 00161 Roma, Italia
(13)Hitachi Rail STS S.p.A., società di diritto italiano (numero di registrazione: R.E.A. GE421689), avente sede legale in Genova, Italia
(14)INDRA SISTEMAS S.A., società di diritto spagnolo (numero di registrazione: A‑28599033) avente sede legale in Avenida de Bruselas nº 35, 28108 Alcobendas, Madrid, Spagna.
(15)PATENTES TALGO S.L.U., società di diritto spagnolo (numero di registrazione: B-84528553), avente sede legale in Paseo del tren Talgo, nº 2, 28290 Las Rozas de Madrid, Madrid, Spagna.
(16)Jernbanedirektorate (Norwegian Rail Directorate), Oslo, Norvegia
(17)Knorr-Bremse Systems für Schienenfahrzeuge GmbH, società di diritto tedesco (numero di registrazione: HRB91181), avente sede legale in Moosacher Str. 8, 80809 München, Germania
(18)Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft (ÖBB-Holding AG), società di diritto austriaco (numero di registrazione: FN 247642f), avente sede legale in Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien, Austria
(19)Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP), società di diritto polacco (numero di registrazione: 0000019193), avente sede legale Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, Polonia
(20)ProRail B.V. & NS Groep N.V.
ProRail B.V., società di diritto neerlandese (numero di registrazione: 30124359), avente sede legale in Utrecht (PIC-nr.: 998208668), Paesi Bassi
NS Groep N.V., società di diritto neerlandese (numero di registrazione: 30124358), avente sede legale in Utrecht (PIC-nr.: 892354217), Paesi Bassi
(21)Siemens Mobility GmbH, società di diritto tedesco (numero di registrazione HRB 237219), avente sede legale in Otto-Hahn-Ring 6, München, Germania
(22)Société nationale des chemins de fer français SNCF, société anonyme, società di diritto francese (numero di registrazione: 552 049 447), avente sede legale in 2 Place aux Étoiles, 93200 Saint-Denis, Francia
(23)Strukton Rail Nederland B.V., società di diritto neerlandese (numero di registrazione: 30139439 Camera di commercio di Utrecht), Paesi Bassi
(24)THALES SIX GTS Francia SAS, società di diritto francese (numero di registrazione: 383 470 937), avente sede legale in 4 Avenue des Louvresses - 92230 Gennevilliers, Francia
(25)Trafikverket, società pubblica di diritto svedese (numero di registrazione: 202100-6297), avente sede legale in 781 89 Borlänge, Svezia
(26)voestalpine Railway Systems GmbH, società di diritto austriaco (numero di registrazione: FN 126714w), avente sede legale in Kerpelystrasse 199, 8700 Leoben, Austria
ALLEGATO III
Membri fondatori dell'impresa comune"Ricerca ATM 3 nel cielo unico europeo"
(1)AEROPORTS DE PARIS, Société Anonyme, società di diritto francese (numero di registrazione: 552 016 628 RCS Bobigny), avente sede legale in 1 rue de France, 93290 Tremblay-en-France, Francia.
(2)Air Navigation Services of the Czech Republic (ANS CR), società pubblica di diritto della Repubblica ceca (numero di identificazione della società: 497 10 371, numero di partita IVA: CZ699004742, registrata nel Registro commerciale gestito dal Tribunale municipale di Praga, Sezione A, Inserto 10771), avente sede legale in Navigační 787, 252 61 Jeneč, Repubblica ceca.
(3)Air traffic services authority (BULATSA), società statale di diritto bulgaro (numero di registrazione 000697179), avente sede legale in Bulgaria, 1 Brussels blvd, 1540 Sofia.
(4)Airbus SAS, società di diritto francese (numero di registrazione: 383 474 814 R.C.S. Toulouse), avente sede legale in 2 Rond Point Émile Dewoitine 31700 Blagnac, Francia.
(5)AT-One Consortium,formato da:
(a) Deutsches Zentrum fur Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), associazione costituita conformemente al diritto della Repubblica federale di Germania e iscritta nel Registro delle associazioni con numero di registrazione: VR 2780, avente sede legale in Linder Hoehe, 51147 Köln, Germania
(b) Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR), fondazione costituita conformemente al diritto neerlandese presso la Camera di Commercio con numero di registrazione: 41150373, avente sede legale in Anthony Fokkerweg 2, 1059 CM Amsterdam, Paesi Bassi
(6)Avinor AS, società di diritto norvegese (numero di registrazione: 985 198 292), avente sede legale in Oslo, Norvegia.
(7)Boeing Aerospace Spagna, SL, società di diritto spagnolo (numero di partita IVA: B-83053835), avente sede legale in Avenida Sur del Aeropuerto de Barajas 38, Madrid, 28042, Spagna.
(8)Centro Italiano Ricerche Aerospaziali C.I.R.A. SCpA, società di diritto italiano (numero di registrazione: CE-128446), avente sede legale in Via Maiorise – 81043 Capua (CE) – Italia.
(9)DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, società di diritto privato (numero di registrazione: HRB 34977), avente sede legale in Langen (Hessen), Germania.
(10)Drone Alliance Europe, organizzazione senza scopo di lucro ("Association sans but lucrative / Vereniging zonder winstoogmerk"), società di diritto belga (numero di registrazione: 0693.860.794), avente sede legale in rue Breydel 34 – 36, 1040 Brüssel/Bruxelles, Belgio.
(11)Ecole Nationale de l'Aviation Civile (ENAC), società di diritto francese (numero di registrazione: n° 193 112 562 00015), avente sede legale in 7 avenue Edouard Belin, CS 54005 – 31055 TOULOUSE cedex 4, Francia.
(12)ENAV S.p.A. società per azioni di diritto italiano (numero di registrazione: R.E.A. 965162), avente sede legale in Via Salaria, 716 – 00138 Roma, Italia.
(13)ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL ENAIRE, società pubblica costituita in base alla Legge n. 4/1990 (del 29 giugno 1990) sul bilancio generale dello Stato (fondazione di AENA a norma dell'articolo 82) e alla Legge n. 18/2014 del 15 ottobre 2014, recante approvazione di provvedimenti urgenti per la crescita, la competitività e l'efficienza (cambio di nome in ENAIRE a norma dell'articolo 18), numero di partita IVA: Q2822001J, avente sede legale in Parque Empresarial las Mercedes. Edificio nº2 Avda. de Aragón, 330. 28022 Madrid, Spagna.
(14)Frequentis AG, società di diritto austriaco (numero di registrazione: FN 72115 b), avente sede legale in Innovationsstraße 1, 1100 Wien, Austria
(15)Flughafen München GmbH, società di diritto tedesco (numero di registrazione: HRB 5448, Munich local court), avente sede legale in Nordallee 25, 85356 Munich-Airport, Germania
(16)Hamburg Aviation e.V., società di diritto tedesco (numero di registrazione: VR 21026), avente sede legale in 20355 Hamburg, Germania.
(17)Honeywell International s.r.o., società di diritto ceco (numero identificativo: 276 17 793, avente sede legale in V Parku 2325/16, 148 00 Praha 4, Repubblica ceca.
(18)HungaroControl Hungarian Air Navigation Services Private Limited Company, o società di capitali di diritto privato ungherese (numero di registrazione: 01‑10‑045570), avente sede legale in Igló utca 33-35, 1185 Budapest, Hungary.
(19)Indra Sistemas, S.A., società di diritto spagnolo (numero di partita IVA: A‑28599033, registrata nel Registro Mercantile di Madrid in Volume 5465 generale, 4554 della sezione 3 del Registro societario, Folio 80, n. scheda 43677, 1° inserto), avente sede legale in Avenida de Bruselas, NUM 35, 28108 Alcobendas – Madrid.
(20)Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts (EANS - Estonian Air Navigation Services), società a responsabilità limitata di diritto commerciale estone (numero di registrazione 10341618), avente sede legale in Harju maakond, rae vald, Rae küla, Kanali põik 3, 10112, Estonia.
(21)Leonardo Società per azioni; Short name: Leonardo S.p.A. - società di diritto italiano (numero di partita IVA e di registrazione: 00401990585), avente sede legale in Piazza Monte Grappa n. 4, 00195 Roma, Italia.
(22)Lilium GmbH, società registrata nel Registro commerciale del Tribunale locale di Monaco, Germania (numero di registrazione: HRB 216921), avente sede legale in München, Germania.
(23)L'OFFICE NATIONAL D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES AÉROSPATIALES (ONERA), agenzia francese (Établissement public à caractère industriel et commercial), società di diritto francese iscritta nel Registro commerciale e delle società di Évry (numero di registrazione: 775 722 879), avente sede legale in: BP 80100 – FR-91123 Palaiseau Cedex – Francia.
(24)Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), organismo pubblico costituito in base alla Legge neerlandese sull'aviazione, società di diritto neerlandese (numero di registrazione: 34367959), avente sede legale in Schiphol, Paesi Bassi.
(25)NATMIG consortiumformato dalle seguenti persone giuridiche:
(a)SINTEF AS, organizzazione senza scopo di lucro operante nel settore della ricerca e della tecnologia, società di diritto norvegese (numero di registrazione: 919 303 808), avente sede legale in Strindvegen 4 7034 TRONDHEIM, Norvegia
(b)Saab AB (publ), società di diritto svedese (numero di registrazione 556036‑0793), avente sede legale 581 88 Linköping, Svezia
(c)Airtel ATN Limited, società di diritto irlandese (numero di registrazione: 287698), avente sede legale in 2 Harbour Square, Crofton Road, Dun Laoghaire, County Dublin, A96 D6RO, Irlanda
(26)PANSA, soggetto giuridico statale, costituito e operante in base alla Legge dell'8 dicembre 2006 concernente l'agenzia polacca di servizi di navigazione aerea, (numero di iscrizione nel Registro nazionale delle imprese: 140886771, numero di partita IVA: 5222838321), avente sede legale in Wieżowa 8 street, 02-147 Warszawa, Polonia.
(27)Pipistrel Vertical Solutions d.o.o., società di diritto sloveno (numero di registrazione: 7254466000), avente sede legale in Ajdovščina, Slovenia.
(28)SAFRAN, società di diritto francese (numero di registrazione: 562 082 909 R.C.S. Paris), avente sede legale in Paris, Francia.
(29)SCHIPHOL NEDERLAND BV, società di diritto neerlandese (numero di iscrizione alla Camera di commercio: 34166584), avente sede legale in SHG, Evert van de Beekstraat 202, 1118 CP Schiphol, Paesi Bassi
(30)THALES AVS SAS FRANCE, Société simplifiée par actions, registrata come THALES AVS società di diritto francese (numero di registrazione: RCS Bordeaux 612 039 495), avente sede legale in 73-75 Avenue Marcel Dassault 33700 Mérignac, Francia.
(31)THALES LAS FRANCE SAS, società di diritto francese (numero di registrazione: 319 159 877), avente sede legale in 2, Avenue Gay Lussac, 78990 Elancourt, Francia.
(32)The Alliance for New Mobility Europe (AME) consorzio formato dai seguenti membri:
(a)Droniq GmbH, società di diritto tedesco (numero di registrazione: HRB 115576), avente sede legale in Ginnheimer Stadtweg 88, 60431 Frankfurt am Main, Germania
(b)Unifly, società di diritto belga (numero di registrazione: BE0635520937) avente sede legale in Luchthavenlei 7a, 2100 Antwerpen, Belgio.
(c)Unisphere, società di diritto tedesco (numero di registrazione: HRB 720337) avente sede legale in Turmstr 5, 78467 Konstanz, Germania.
(d)Dragonflypads, società di diritto francese (numero di registrazione: 399 439 835) avente sede legale in 128, rue de la Boétie, 75008 Paris, Francia.
(33)The Borealis Alliance, composta dai seguenti nove prestatori di servizi di navigazione aerea:
(a)Fintraffic Air Navigation Services Ltd, società di diritto finlandese (numero di registrazione: 2767840-1) avente sede legale in Lentäjäntie 3, PL 157, 01531 Vantaa, Finlandia.
(b)Avinor Flysikring AS, società di diritto norvegese (numero di registrazione: NO 913 074 270 MVA) avente sede legale in Pb 150, 2061 Gardermoen, Norvegia.
(c)Irish Aviation Authority, società di diritto irlandese avente sede legale in The Times Building, 11-12 D'Olier Street, Dublin 2 – Irlanda.
(d)Isavia ANS ehf, società di diritto islandese (numero di registrazione: 591219-1460) avente sede legale in Reykjavíkurflugvöllur, 102 Reykjavík, Islanda.
(e)SJSC "Latvijas gaisa satiksme" ("LGS"), società di diritto lettone (numero di registrazione: 40003038621) avente sede legale in Riga International Airport, Muzeju street 3, Marupe Municipality, Lettonia.
(f)Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts (EANS - Estonian Air Navigation Services), società di diritto estone (numero di registrazione 10341618) avente sede legale in Harju maakond, rae vald, Rae küla, Kanali põik 3, 10112, Estonia.
(g)Luftfartsverket ("LFV"), società di diritto svedese (numero di registrazione 202195-0795) avente sede legale in Hospitalsgatan 30, S-601 79 Norrköping – Svezia.
(h)Naviair, società statale di diritto danese, avente sede legale in Naviair Allé 1, DK 2770 Kastrup, Danimarca.
(34)The COOPANS consortium, composto dai seguenti soggetti giuridici:
(a)Austro Control Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung, (ACG), società di diritto austriaco (numero di registrazione: 71000m), avente sede legale in Wagramer Strasse 19, A-1220 Wien, Austria.
(b)Croatia Control Ltd, (CCL), società di diritto croato (numero di registrazione: 080328617), avente sede legale in Rudolfa Fizira 2, Velika Gorica, Croazia
(c)Irish Aviation Authority (IAA), società di diritto irlandese (numero di registrazione: 211082), avente sede legale in The Times Building, 11-12 D'Olier Street, Dublin 2, Irlanda.
(d)Luftfartsverket, società di diritto svedese (numero di registrazione: 202100-0795), avente sede legale in Norrköping, Svezia.
(e)NAVEGAÇÃO AÉREA DE PORTUGAL – NAV Portugal E.P.E, società di diritto portoghese (numero di registrazione: 504448064) avente sede legale in Rua D, Edifício 121, Aeroporto de Lisboa, 1700-008 Lisboa, Portogallo.
(f)Naviair, società di diritto danese, compresa la Legge del 26 maggio 2010 concernente Naviair, (numero di registrazione 26059763) avente sede legale in Naviair Allé 1 2770 Kastrup, Danimarca.
(35)THE EUROPEAN ORGANIZATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION (EUROCONTROL), organizzazione intergovernativa disciplinata dal diritto pubblico internazionale, registrata presso la Banque Carrefour des Entreprises con il numero 0923.980.032, avente sede legale in 1130 Bruxelles/Brüssel, rue de la Fusée 96, Belgio.
(36)The European Space Agency, organizzazione intergovernativa istituita dalla convenzione aperta alle firme a Parigi il 30 maggio 1975 ed entrata in vigore il 30 ottobre 1980; 24 rue du Général Bertrand, CS 30798, 75345 Paris CEDEX 7, Francia
(37)The French State – Ministère de la Transition écologique, DGAC (Direction générale de l'aviation civile), DSNA (Direction des services de la navigation aérienne), società di diritto francese (numero di registrazione: SIREN 120 064 019 00074), avente sede legale in Francia, 50 Rue Henry Farman 75 720 Paris Cedex 15, Francia.
(38)United Technologies Research Centre Ireland Limited, società di diritto irlandese (numero di registrazione: 472601), avente sede legale in Penrose Business Centre, Penrose Wharf, Cork, Irlanda.
(39)Volocopter GmbH società di diritto tedesco (numero di registrazione HRB 702987), avente sede legale in Zeiloch 20, 76646 Bruchsal, Germania.
(40)VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, società di diritto finlandese (numero di registrazione: 26473754]), avente sede legale in Espoo, Finlandia.