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Document 52021M8713(01)

Relazione finale del consigliere-auditore (Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).) (Caso M.8713 — Tata Steel/ThyssenKrupp/JV) (Testo rilevante ai fini del SEE) 2021/C 24/11

GU C 24 del 22.1.2021, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/21


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

(Caso M.8713 — Tata Steel/ThyssenKrupp/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 24/11)

1.   

Il 25 settembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio («regolamento sulle concentrazioni»), in virtù della quale Tata Steel Limited («Tata») e ThyssenKrupp AG («ThyssenKrupp») intendevano acquisire, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («operazione»). Tata e ThyssenKrupp sono di seguito designate come le «parti».

2.   

Alla luce dell’esito della prima fase dell’indagine di mercato la Commissione ha espresso seri dubbi sulla compatibilità dell’operazione con il mercato interno e il 30 ottobre 2018 ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni. Il 19 novembre 2018 le parti hanno presentato per iscritto le loro osservazioni in merito a tale decisione.

3.   

In data 13 novembre 2018, 19 marzo 2019 e 25 aprile 2019 la seconda fase del periodo d’esame dell’operazione è stata prorogata, a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, di 20 giorni lavorativi complessivi.

4.   

Il 5 dicembre 2018 la Commissione ha adottato due decisioni, rivolte rispettivamente a Tata e ThyssenKrupp, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, tramite cui richiedeva di presentare taluni documenti entro il 21 dicembre 2019 e sospendeva il termine per l’esame della concentrazione in attesa di ricevere informazioni complete e corrette («decisioni sulla richiesta di informazioni»). L’11 dicembre 2018 le parti hanno inviato una lettera al consigliere-auditore, esprimendo la loro insoddisfazione riguardo all’adozione delle decisioni sulla richiesta di informazioni, sostenendo, in sostanza, che tali richieste erano troppo generiche, che il termine inizialmente concesso alle parti per rispondere era molto breve e che la sospensione del termine per l’esame da parte della Commissione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni era sproporzionata, ingiustificata e irragionevole. Le parti hanno contestato il fatto che le decisioni sulla richiesta di informazioni (e la conseguente sospensione del termine per l’esame della concentrazione che era stata resa pubblica) avessero generato conseguenze decisamente negative, dando luogo, ad esempio, ad indagini giornalistiche e a reazioni da parte della borsa. In primo luogo, il consigliere-auditore non è autorizzato, ai sensi della decisione 2011/695/UE, a prendere provvedimenti specifici riguardo alle preoccupazioni espresse dalle parti (2). Considerando i chiarimenti presentati dalla DG Concorrenza riguardo alle decisioni sulla richiesta di informazioni, la risposta tempestiva fornita successivamente dalle parti in merito a tali decisioni (3) e l’assenza di ulteriori reclami presentati al consigliere-auditore dalle parti in relazione alle suddette decisioni, il consigliere-auditore ritiene che l’adozione delle decisioni non abbia influito sull’esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti.

5.   

Il 13 febbraio 2019 la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni. Nella comunicazione delle obiezioni la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che l’operazione potrebbe ostacolare in modo significativo l’effettiva concorrenza nel mercato interno ai sensi dell’articolo 2 del regolamento sulle concentrazioni, a causa di i) effetti orizzontali non coordinati, eliminando un importante vincolo concorrenziale nel mercato per la produzione e la fornitura di acciaio zincato a caldo («acciaio HDG») per l’industria automobilistica nel SEE, ii) la creazione di una posizione dominante, o quanto meno a causa di effetti orizzontali non coordinati derivanti dall’eliminazione di un importante vincolo concorrenziale nei mercati per la produzione e la fornitura di prodotti di acciaio a rivestimento metallico (come, ad esempio, le bande stagnate e l’acciaio rivestito di cromo elettrolitico) e laminato per imballaggi nel SEE e iii) effetti orizzontali non coordinati, eliminando un importante vincolo concorrenziale nel mercato della produzione e fornitura di acciaio magnetico a grani orientati nel SEE. La Commissione ha pertanto concluso in via preliminare che la concentrazione notificata sarebbe incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE.

6.   

Alle parti è stato concesso di accedere al fascicolo della Commissione il 14 febbraio 2019 e, successivamente, il 1o marzo, il 21 marzo, il 17 aprile, il 3 maggio e il 17 maggio 2019. Dal 14 al 21 febbraio 2019 è stata predisposta una sala dati («data room») per consentire ai consulenti economici delle parti di verificare informazioni riservate di natura quantitativa contenute nel fascicolo della Commissione. Una relazione non riservata della sala dati è stata fornita alle parti il 21 febbraio 2019 e una versione riveduta di tale relazione è stata loro fornita il 22 febbraio 2019. Un’altra sala dati è stata organizzata dal 21 al 25 marzo 2019. Una seconda relazione non riservata della sala dati è stata fornita alle parti il 26 marzo 2019.

7.   

Le parti hanno presentato le loro osservazioni riguardo alla comunicazione delle obiezioni il 27 febbraio 2019. Le parti non hanno richiesto un’audizione orale.

8.   

Cinque imprese (ArcelorMittal, Ardagh, IG Metall, IndustriAll e Salzgitter AG) sono state ammesse al procedimento come terzi interessati. Tutti i terzi interessati hanno ricevuto una versione non riservata della comunicazione delle obiezioni e Ardagh Group e Salzgitter AG hanno presentato osservazioni scritte in merito alla comunicazione delle obiezioni, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione.

9.   

Il 20 marzo 2019 la Commissione ha inviato una lettera di esposizione dei fatti alle parti. Il 25 marzo 2019 le parti hanno presentato le loro osservazioni in merito alla lettera di esposizione dei fatti.

10.   

Il 1o aprile 2019 le parti hanno presentato una serie di impegni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni. Gli impegni sono stati sottoposti a test di mercato a partire dal 2 aprile 2019. Il 23 aprile 2019 le parti hanno presentato impegni riveduti («impegni riveduti»), che il 25 aprile 2019 la Commissione ha sottoposto a un test di mercato.

11.   

Nel progetto di decisione la Commissione conclude che l’operazione ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva in una parte sostanziale del mercato interno per quanto riguarda i) la produzione e la fornitura di acciaio HDG per l’industria automobilistica nel SEE e ii) la produzione e la fornitura di prodotti di acciaio a rivestimento metallico (ossia le bande stagnate e l’acciaio rivestito di cromo elettrolitico) e laminato per imballaggi nel SEE. Le obiezioni riguardanti la produzione e la fornitura di acciaio magnetico a grani orientati nel SEE non sono state riprese nel progetto di decisione. Il progetto di decisione conclude inoltre che gli impegni presentati dalle parti non hanno rimosso del tutto l’ostacolo significativo a una concorrenza effettiva determinato dall’operazione.

12.   

Dopo aver esaminato il progetto di decisione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore conclude che esso riguarda esclusivamente le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi.

13.   

In linea generale il consigliere-auditore ritiene che nel caso di specie l’esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato.

Bruxelles, 29 maggio 2019

Joos STRAGIER


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

(2)  Sebbene il consigliere-auditore disponga delle competenze necessarie per decidere una proroga del termine in relazione alle decisioni sulla richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003, non esiste una disposizione analoga nella decisione 2011/695/UE in merito alle decisioni sulla richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni. Le decisioni sulla richiesta di informazioni avrebbero tuttavia potuto essere oggetto di domande di annullamento dinanzi al Tribunale.

(3)  Tata e ThyssenKrupp hanno risposto alle decisioni sulla richiesta di informazioni rispettivamente il 4 e il 9 gennaio 2019.


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