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Document 52020XC1211(05)

    Avviso che modifica l’avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia 2020/C 428/14

    C/2020/8619

    GU C 428 del 11.12.2020, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 428/27


    Avviso che modifica l’avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia

    (2020/C 428/14)

    Il 14 ottobre 2020, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia (1) (l’«avviso del 14 ottobre 2020»), nel quale è stata inavvertitamente omessa la parte concernente la procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione. Sebbene tale omissione non pregiudichi il diritto delle parti interessate di presentare osservazioni in merito all’interesse dell’Unione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (2) (il «regolamento di base»), la Commissione ritiene tuttavia opportuno ovviare a tale omissione per una questione di trasparenza procedurale. Pertanto l’avviso del 14 ottobre 2020 è così modificato:

    Al punto 5 dell’avviso del 14 ottobre 2020, dopo il secondo paragrafo, è aggiunto il seguente paragrafo:

    «In caso affermativo l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure sia contraria o no all’interesse dell’Unione a norma dell’articolo 21 del regolamento di base.»

    Dopo il punto 5.4 è aggiunto il seguente punto:

    «5.4   bis. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

    Qualora venga accertata l’esistenza di pratiche di dumping e di un conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se l’adozione di misure antidumping sia contraria o no all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame. Le informazioni concernenti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto dell’inchiesta, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2486). Le informazioni comunicate in conformità all’articolo 21 saranno prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.»

    Altre questioni procedurali

    Le informazioni concernenti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso che modifica l’avviso del 14 ottobre 2020. Poiché la valutazione dell’interesse dell’Unione a norma dell’articolo 21 del regolamento di base è distinta dalla determinazione di pratiche di dumping e di un conseguente pregiudizio, tutte le altre norme procedurali menzionate nell’avviso del 14 ottobre 2020 continuano ad applicarsi alla presente inchiesta ove opportuno.


    (1)  GU C 342 del 14.10.2020, pag. 2.

    (2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.


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