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Document 52020XC1211(01)

    Attualizzazione annuale del 2020 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati 2020/C 428/10

    PUB/2020/969

    GU C 428 del 11.12.2020, p. 12–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 428/12


    Attualizzazione annuale del 2020 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati

    (2020/C 428/10)

    1.1.   

    Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni grado e scatto dei gruppi di funzioni AD e AST di cui all'articolo 66 dello statuto, applicabili dal 1° luglio 2020:

    1-7-2020

    SCATTI

    GRADI

    1

    2

    3

    4

    5

    16

    19 127,29

    19 931,05

    20 768,57

    20 768,57

    20 768,57

    15

    16 905,33

    17 615,72

    18 355,95

    18 866,64

    19 127,29

    14

    14 941,46

    15 569,34

    16 223,58

    16 674,95

    16 905,33

    13

    13 205,78

    13 760,70

    14 338,93

    14 737,88

    14 941,46

    12

    11 671,70

    12 162,15

    12 673,23

    13 025,81

    13 205,78

    11

    10 315,83

    10 749,30

    11 201,00

    11 512,64

    11 671,70

    10

    9 117,48

    9 500,59

    9 899,84

    10 175,25

    10 315,83

    9

    8 058,32

    8 396,94

    8 749,80

    8 993,22

    9 117,48

    8

    7 122,21

    7 421,49

    7 733,35

    7 948,51

    8 058,32

    7

    6 294,84

    6 559,36

    6 834,99

    7 025,15

    7 122,21

    6

    5 563,58

    5 797,38

    6 040,98

    6 209,06

    6 294,84

    5

    4 917,29

    5 123,92

    5 339,22

    5 487,78

    5 563,58

    4

    4 346,06

    4 528,68

    4 718,98

    4 850,27

    4 917,29

    3

    3 841,17

    4 002,60

    4 170,80

    4 286,82

    4 346,06

    2

    3 394,97

    3 537,62

    3 686,28

    3 788,84

    3 841,17

    1

    3 000,59

    3 126,66

    3 258,05

    3 348,71

    3 394,97

    2.   

    Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni grado e scatto del gruppo di funzioni AST/SC di cui all'articolo 66 dello statuto, applicabili dal 1° luglio 2020:

    01-07-2020

    SCATTI

    GRADI

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    4 878,26

    5 083,26

    5 296,86

    5 444,21

    5 519,44

    5

    4 311,57

    4 492,75

    4 682,20

    4 811,78

    4 878,26

    4

    3 810,72

    3 970,83

    4 137,70

    4 252,82

    4 311,57

    3

    3 368,02

    3 509,55

    3 657,05

    3 758,77

    3 810,72

    2

    2 976,76

    3 101,86

    3 232,22

    3 322,13

    3 368,02

    1

    2 630,97

    2 741,53

    2 856,74

    2 936,19

    2 976,76

    3.   

    Tabella dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea di cui all'articolo 64 dello statuto contenente quanto segue:

    i coefficienti correttori applicabili dal 1° luglio 2020 alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti di cui all'articolo 64 dello statuto (seconda colonna della tabella riportata qui di seguito);

    i coefficienti correttori applicabili dal 1° gennaio 2021 ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto (terza colonna della tabella riportata qui di seguito);

    i coefficienti correttori applicabili dal 1° luglio 2020 alle pensioni ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto (quarta colonna della tabella riportata qui di seguito).

    1

    2

    3

    4

    Stato/Sede

    Retribuzione

    Trasferimento

    Pensione

     

    1.7.2020

    1.1.2021

    1.7.2020

    Bulgaria

    59,1

    56,6

     

    Cechia

    85,2

    71,8

     

    Danimarca

    131,3

    132,8

    132,8

    Germania

    101,9

    101,2

    101,2

    Bonn

    95,8

     

     

    Karlsruhe

    98

     

     

    Monaco

    113,9

     

     

    Estonia

    82,3

    85,1

     

    Irlanda

    129

    120,7

    120,7

    Grecia

    81,4

    79,1

     

    Spagna

    94,2

    90,7

     

    Francia

    120,5

    110,3

    110,3

    Croazia

    75,8

    66,8

     

    Italia

    95

    96,2

     

    Varese

    90,7

     

     

    Cipro

    78,2

    81,2

     

    Lettonia

    77,5

    72,3

     

    Lituania

    76,6

    68,7

     

    Ungheria

    71,9

    60,0

     

    Malta

    94,7

    97,9

     

    Paesi Bassi

    113,9

    111,6

    111,6

    Austria

    107,9

    109,9

    109,9

    Polonia

    70,9

    61,1

     

    Portogallo

    91,1

    87,2

     

    Romania

    66,6

    57,0

     

    Slovenia

    86,1

    82,2

     

    Slovacchia

    80,6

    74,3

     

    Finlandia

    118,4

    120,3

    120,3

    Svezia

    124,3

    113,2

    113,2

    Regno Unito

     

    119,2

    119,2

     

     

     

     

    4.1.   

    Importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, secondo comma, dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2020: 1 030,72 EUR.

    4.2.   

    Importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, terzo comma, dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2020: 1 374,30 EUR.

    5.1.   

    Importo di base dell'assegno di famiglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2020: 192,78 EUR.

    5.2.   

    Importo dell'assegno per figlio a carico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2020: 421,24 EUR.

    5.3.   

    Importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2020: 285,81 EUR.

    5.4.   

    Importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2020: 102,90 EUR.

    5.5.   

    Importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2020: 571,35 EUR.

    5.6.   

    Importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1° luglio 2020: 410,74 EUR.

    6.1.   

    Importo dell'indennità chilometrica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2020:

    0 EUR/km per una distanza compresa tra

    0 e 200 km

    0,2125 EUR/km per una distanza compresa tra

    201 e 1 000 km

    0,3543 EUR/km per una distanza compresa tra

    1 001 e 2 000 km

    0,2125 EUR/km per una distanza compresa tra

    2 001 e 3 000 km

    0,0708 EUR/km per una distanza compresa tra

    3 001 e 4 000 km

    0,0342 EUR/km per una distanza compresa tra

    4 001 e 10 000 km

    0 EUR/km per la distanza superiore a

    10 000 km

    6.2.   

    Importo forfettario supplementare aggiunto all'indennità chilometrica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2020:

    106,25 EUR se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è compresa tra 600 km e 1 200 km,

    212,50 EUR se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è superiore a 1 200 km.

    7.1.   

    Importo dell'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° gennaio 2021:

    0 EUR/km per una distanza compresa tra

    0 e 200 km

    0,4285 EUR/km per una distanza compresa tra

    201 e 1 000 km

    0,7141 EUR/km per una distanza compresa tra

    1 001 e 2 000 km

    0,4285 EUR/km per una distanza compresa tra

    2 001 e 3 000 km

    0,1427 EUR/km per una distanza compresa tra

    3 001 e 4 000 km

    0,0689 EUR/km per una distanza compresa tra

    4 001 e 10 000 km

    0 EUR/km per la distanza superiore a

    10 000 km

    7.2.   

    Importo forfettario supplementare aggiunto all'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° gennaio 2021:

    214,21 EUR se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 600 km e 1 200 km,

    428,39 EUR se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 1 200 km.

    8.   

    Importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto applicabile dal 1° luglio 2020:

    44,28 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia;

    35,71 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

    9.   

    Con effetto dal 1° luglio 2020 il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

    1 260,50 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;

    749,49 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

    10.1.   

    Con effetto dal 1° luglio 2020 il limite inferiore e quello superiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

    1 511,73 EUR (limite inferiore);

    3 023,45 EUR (limite superiore).

    10.2.   

    Importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1° luglio 2020: 1 374,30 EUR.

    11.   

    Tabella relativa agli stipendi base di cui all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1° luglio 2020:

    GRUPPO DI FUNZIONI

    01-07-2020

    SCATTI

     

    GRADI

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    IV

    18

    6 593,66

    6 730,78

    6 870,74

    7 013,62

    7 159,49

    7 308,37

    7 460,34

     

    17

    5 827,65

    5 948,83

    6 072,54

    6 198,83

    6 327,74

    6 459,32

    6 593,66

     

    16

    5 150,62

    5 257,72

    5 367,07

    5 478,68

    5 592,63

    5 708,93

    5 827,65

     

    15

    4 552,24

    4 646,91

    4 743,55

    4 842,20

    4 942,90

    5 045,68

    5 150,62

     

    14

    4 023,40

    4 107,07

    4 192,48

    4 279,67

    4 368,69

    4 459,50

    4 552,24

     

    13

    3 555,98

    3 629,93

    3 705,41

    3 782,48

    3 861,13

    3 941,43

    4 023,40

    III

    12

    4 552,18

    4 646,84

    4 743,48

    4 842,11

    4 942,80

    5 045,58

    5 150,51

     

    11

    4 023,37

    4 107,02

    4 192,42

    4 279,60

    4 368,60

    4 459,44

    4 552,18

     

    10

    3 555,97

    3 629,91

    3 705,39

    3 782,45

    3 861,10

    3 941,40

    4 023,37

     

    9

    3 142,88

    3 208,23

    3 274,95

    3 343,06

    3 412,58

    3 483,53

    3 555,97

     

    8

    2 777,78

    2 835,54

    2 894,51

    2 954,69

    3 016,15

    3 078,86

    3 142,88

    II

    7

    3 142,81

    3 208,18

    3 274,90

    3 343,00

    3 412,56

    3 483,53

    3 555,98

     

    6

    2 777,65

    2 835,41

    2 894,39

    2 954,59

    3 016,04

    3 078,77

    3 142,81

     

    5

    2 454,90

    2 505,95

    2 558,08

    2 611,30

    2 665,59

    2 721,04

    2 777,65

     

    4

    2 169,66

    2 214,79

    2 260,86

    2 307,89

    2 355,88

    2 404,89

    2 454,90

    I

    3

    2 672,85

    2 728,32

    2 784,96

    2 842,75

    2 901,74

    2 961,96

    3 023,45

     

    2

    2 362,91

    2 411,95

    2 462,01

    2 513,11

    2 565,27

    2 618,52

    2 672,85

     

    1

    2 088,92

    2 132,29

    2 176,53

    2 221,70

    2 267,81

    2 314,88

    2 362,91

    12.   

    Con effetto dal 1° luglio 2020, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

    948,12 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;

    562,13 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

    13.1.   

    Con effetto dal 1° luglio 2020, il limite inferiore e quello superiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

    1 133,79 EUR (limite inferiore);

    2 267,56 EUR (limite superiore).

    13.2   

    La detrazione forfettaria di cui all'articolo 96, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti è fissata dal 1° luglio 2020 a 1 030,72 EUR.

    13.3   

    L'importo del limite inferiore e del limite superiore per l'indennità di disoccupazione, di cui all'articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1° luglio 2020, è fissato a:

    997,48 EUR (limite inferiore);

    2 347,04 EUR (limite superiore).

    14.   

    L'importo delle indennità nell'ambito di un servizio continuo o a turni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio (1) è fissato a:

    432,05 EUR;

    652,12 EUR;

    713,01 EUR;

    972,07 EUR.

    15.   

    Con effetto dal 1° luglio 2020, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (2) si applica il coefficiente di 6,2368.

    16.   

    Tabella degli importi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto applicabile dal 1° luglio 2020:

    01-07-2020

    SCATTI

    GRADI

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    16

    19 127,29

    19 931,05

    20 768,57

    20 768,57

    20 768,57

    20 768,57

     

     

    15

    16 905,33

    17 615,72

    18 355,95

    18 866,64

    19 127,29

    19 931,05

     

     

    14

    14 941,46

    15 569,34

    16 223,58

    16 674,95

    16 905,33

    17 615,72

    18 355,95

    19 127,29

    13

    13 205,78

    13 760,70

    14 338,93

    14 737,88

    14 941,46

     

     

     

    12

    11 671,70

    12 162,15

    12 673,23

    13 025,81

    13 205,78

    13 760,70

    14 338,93

    14 941,46

    11

    10 315,83

    10 749,30

    11 201,00

    11 512,64

    11 671,70

    12 162,15

    12 673,23

    13 205,78

    10

    9 117,48

    9 500,59

    9 899,84

    10 175,25

    10 315,83

    10 749,30

    11 201,00

    11 671,70

    9

    8 058,32

    8 396,94

    8 749,80

    8 993,22

    9 117,48

     

     

     

    8

    7 122,21

    7 421,49

    7 733,35

    7 948,51

    8 058,32

    8 396,94

    8 749,80

    9 117,48

    7

    6 294,84

    6 559,36

    6 834,99

    7 025,15

    7 122,21

    7 421,49

    7 733,35

    8 058,32

    6

    5 563,58

    5 797,38

    6 040,98

    6 209,06

    6 294,84

    6 559,36

    6 834,99

    7 122,21

    5

    4 917,29

    5 123,92

    5 339,22

    5 487,78

    5 563,58

    5 797,38

    6 040,98

    6 294,84

    4

    4 346,06

    4 528,68

    4 718,98

    4 850,27

    4 917,29

    5 123,92

    5 339,22

    5 563,58

    3

    3 841,17

    4 002,60

    4 170,80

    4 286,82

    4 346,06

    4 528,68

    4 718,98

    4 917,29

    2

    3 394,97

    3 537,62

    3 686,28

    3 788,84

    3 841,17

    4 002,60

    4 170,80

    4 346,06

    1

    3 000,59

    3 126,66

    3 258,05

    3 348,71

    3 394,97

     

     

     

    17.   

    Importo, applicabile dal 1° luglio 2020, dell'indennità forfettaria di cui all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, in vigore prima del 1° maggio 2004, utilizzato per l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto:

    149,05 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;

    228,53 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

    18.   

    Tabella relativa agli stipendi base di cui all'articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1° luglio 2020:

    Grado

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    Stipendio base a tempo pieno

    1 900,13

    2 213,65

    2 400,04

    2 602,16

    2 821,28

    3 058,88

    3 316,47

    Grado

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    Stipendio base a tempo pieno

    3 595,78

    3 898,57

    4 226,86

    4 582,80

    4 968,73

    5 387,14

    5 840,80

    Grado

    15

    16

    17

    18

    19

     

     

    Stipendio base a tempo pieno

    6 332,66

    6 865,95

    7 444,14

    8 070,99

    8 750,68

     

     


    (1)  Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).

    (2)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).


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