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Document 52020XC0602(02)

    Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Francia Pandemia di Covid‐19

    GU C 182I del 2.6.2020, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.6.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    CI 182/1


    Informazioni della Commissione relative alla non applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 da parte della Francia

    Pandemia di Covid19

    [Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10)]

    (2020/C 182 I/01)

    Notifica da parte di: Francia

    Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2020/, la Francia ha informato la Commissione in data 28 maggio 2020 di aver deciso di non applicare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2020/698.

    Disposizioni del regolamento (UE) 2020/698 che la Francia ha deciso di non applicare:

    articolo 5, paragrafo 1, relativo ai termini per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

    articolo 5, paragrafo 2, relativo alla validità dei certificati di revisione a norma della direttiva 2014/45/UE.


    (1)  Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).


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