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Document 52018PC0231

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu e che abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione

    COM/2018/231 final - 2018/0110 (COD)

    Bruxelles, 27.4.2018

    COM(2018) 231 final

    2018/0110(COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu e che abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    {SEC(2018) 205 final}
    {SWD(2018) 120 final}
    {SWD(2018) 121 final}
    {SWD(2018) 122 final}


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    Il dominio di primo livello (TLD) .eu è stato istituito dal regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu. Il dominio di primo livello .eu è stato delegato 1 dalla Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) il 22 marzo 2005 e caricato nella zona root di internet 2 il 2 maggio 2005. Il dominio di primo livello .eu è ulteriormente disciplinato dal regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione.

    Il dominio di primo livello .eu è il nome di dominio dell'Unione europea e dei suoi cittadini. L'esistenza di un nome di dominio specifico per l'Unione europea costituito da un'etichetta comune molto chiara e facilmente identificabile rappresenta un elemento costitutivo importante e prezioso per l'identità europea online. In linea con gli obiettivi della strategia per il mercato unico digitale 3 , il dominio di primo livello .eu consente alle imprese e ai cittadini europei di partecipare al commercio elettronico e fa crescere la loro partecipazione al mercato unico online.

    Dall'adozione dei regolamenti relativi al TLD .eu, il contesto politico e legislativo dell'Unione e l'ambiente e il mercato online sono cambiati notevolmente. Nel 2013, ad esempio, si verificata un'enorme espansione del mercato dei nomi di dominio, che ha portato all'introduzione di più di 1 300 nuovi domini di primo livello generici (gTLD), quali .shop, .design o .wine. Per garantire che il quadro normativo relativo al TLD .eu risponda ancora agli scopi e ai valori originariamente previsti, nel programma di lavoro della Commissione è stata inclusa una revisione, nell'ambito del Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), dei regolamenti relativi al TLD .eu. L'iniziativa si è articolata in una valutazione e, successivamente, in una valutazione d'impatto. In linea con gli orientamenti per legiferare meglio, l'esercizio di valutazione ha esaminato efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE degli attuali regolamenti relativi al TLD .eu. La valutazione d'impatto ha delineato le risposte strategiche alle sfide individuate dalla valutazione, fornendo le basi per la revisione del quadro normativo relativo al TLD .eu.

    La valutazione 4 ha evidenziato che .eu è un TLD consolidato che continua a funzionare bene. Il quadro giuridico che lo disciplina tuttavia è ormai datato e rigido, poiché i) comprende disposizioni obsolete o rigide che non possono essere facilmente aggiornate e ii) non fornisce una struttura di governance ottimale in termini di sorveglianza e responsabilità, in linea con l'approccio alla governance di internet dichiarato dalla Commissione, tanto che iii) si può prevedere che il TLD .eu incontrerà difficoltà sempre maggiori in un periodo di rapida evoluzione dei mercati.

    Attualmente la situazione non è drammatica: sono emersi problemi nel funzionamento e nella gestione del TLD .eu, pertanto al momento sono interessati solo i soggetti coinvolti in queste funzioni. Tuttavia, se non verranno adottate misure precauzionali, è probabile che anche gli utenti finali saranno interessati dal problema, in termini di sostenibilità dell'estensione del TLD .eu e dell'attrattiva di tale dominio rispetto ad altri nomi di dominio competitivi.

    L'iniziativa è volta a garantire che un TLD che ha funzionato relativamente bene finora, possa continuare a farlo in futuro. Alla luce di tale valutazione, la proposta mira a:

    a) eliminare i requisiti giuridici e amministrativi obsoleti, garantendo nel contempo che il nuovo quadro normativo sia adeguato alle esigenze future e consenta al TLD .eu di adattarsi ai rapidi cambiamenti del mercato dei domini di primo livello e al dinamismo del panorama digitale;

    b) continuare a integrare e promuovere le priorità dell'UE nel mondo online, garantendo una struttura di governance che comprenda le migliori pratiche sia tecniche sia di governance, al servizio dell'interesse pubblico dell'UE;

    c) rendere meno stringenti gli attuali criteri di ammissibilità per la registrazione dei domini .eu, al fine di consentire ai cittadini dell'UE di registrare un nome di dominio .eu indipendentemente dal loro luogo di residenza;

    d) rimuovere i divieti rigorosi relativi alla separazione verticale, fornendo nel contempo disposizioni chiare che salvaguardino l'applicazione delle regole di concorrenza leale in conformità al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

    La proposta risponde a una maggiore ambizione in merito all'uso del TLD .eu e garantisce che i benefici ad esso collegati potranno raggiungere il maggior numero possibile di cittadini dell'Unione nel prossimo futuro. Creando un quadro normativo basato sui principi e adeguato alle esigenze future, che non richieda revisioni legislative per l'attuazione delle novità nel settore dei nomi di dominio, la proposta promuoverà l'innovazione nell'ecosistema del TLD .eu, sia al livello del registro, sia a valle, al livello dei mercati dei registrar (conservatori del registro) e dei registranti.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    La presente proposta è coerente con gli obiettivi della strategia per il mercato unico digitale volti ad incoraggiare le attività transfrontaliere online in Europa, rafforzare la sicurezza e la fiducia nell'ambiente online, promuovere l'imprenditorialità e le nuove imprese europee e tutelare i diritti dei cittadini, compreso quello alla riservatezza, nell'era digitale. Fornendo un quadro normativo rivisto, semplificato e razionalizzato per il TLD .eu, la presente proposta consentirà un miglioramento della gestione e del funzionamento del TLD .eu, contribuendo a integrare positivamente le politiche dell'UE, in particolare nei settori del mercato unico digitale, della fiducia e della sicurezza su internet, del multilinguismo, della governance di internet, della promozione dell'imprenditorialità e delle start-up europee e della digitalizzazione dell'economia e della società europee.

    Nelle conclusioni del Consiglio sulla governance di internet del 27 novembre 2014 5 , l'Unione ha ribadito il suo impegno a promuovere strutture di governance multipartecipativa basate su una serie coerente di principi globali di governance di internet, nel rispetto dei diritti umani e della libertà fondamentale in rete. In linea con tali conclusioni, la proposta crea un Consiglio multipartecipativo incaricato di fornire consulenza alla Commissione in merito al rafforzamento e all'ampliamento del contributo a una buona governance del registro del TLD .eu. Ciò adeguerà il modello alla politica dichiarata della Commissione relativa alla governance di internet, come chiaramente espresso nella comunicazione della Commissione "Governance e politica di internet - Il ruolo dell'Europa nel forgiare il futuro della governance di internet" 6 .

    La proposta mira inoltre a garantire che i benefici offerti dal TLD .eu raggiungano il maggior numero possibile di cittadini dell'Unione. Un meccanismo innovativo, reattivo e adeguato alle esigenze future darà agli utenti maggiore sicurezza sul fatto che il titolare del dominio .eu abbia la propria sede nell'Unione o sia effettivamente collegato ad essa, e che qualsiasi impresa commerciale che usi il dominio .eu sia soggetta al diritto dell'Unione.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La base giuridica per l'azione dell'Unione è costituita dall'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che comprende misure a supporto della costituzione e dello sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.

    I nomi di dominio sono essenziali per promuovere l'accesso alle reti e ai servizi internet nonché per l'interoperabilità degli stessi. In conformità agli articoli 170 e 171 del TFUE, il dominio di primo livello .eu dovrebbe continuare a migliorare l'interoperabilità delle reti transeuropee, come sta già facendo fin dalla sua creazione, fornendo un dominio di registrazione complementare che si aggiunge ai domini di primo livello geografici (ccTLD) degli Stati membri dell'UE (quali .es, .fr, .de) e ai domini di primo livello generici (gTLD).

    Sussidiarietà e proporzionalità

    Il dominio di primo livello .eu ha, per definizione, una dimensione transfrontaliera. È il dominio di primo livello dell'Unione europea ed è un simbolo dell'identità europea online dei cittadini, delle istituzioni e delle imprese. Fornisce agli utenti che desiderano operare in tutto il mercato unico una specifica connotazione europea riconosciuta a livello mondiale.

    La responsabilità delle politiche pubbliche per il TLD .eu spetta all'Unione europea. Mentre i ccTLD degli Stati membri dell'UE sono gestiti in conformità ai pertinenti meccanismi di governance, sorveglianza e giurisdizione nazionali, l'azione normativa relativa al TLD .eu non può essere realizzata in misura sufficiente dagli Stati membri a livello nazionale e può essere conseguita solo a livello di UE.

    L'azione normativa intrapresa a livello degli Stati membri non sarebbe in grado di realizzare gli obiettivi fondamentali che sono alla base della creazione e della gestione di uno spazio dei nomi affidabile e innovativo per l'UE, di promuovere le priorità dell'Unione europea su internet e di generare valore aggiunto in termini di maggiore scelta per gli utenti, in aggiunta ai ccTLD nazionali. La regolamentazione del TLD .eu è pertanto di competenza dell'UE e non può essere delegata agli Stati membri.

    Il quadro normativo a livello di UE per il TLD .eu è utile al fine di continuare a gestire e ampliare lo spazio dei nomi di dominio su internet sotto il TLD .eu, cui si applicano il diritto pertinente dell'UE e le norme dell'UE in materia di tutela dei dati e di protezione dei consumatori.

    Il regolamento proposto non influisce sul modo in cui gli Stati membri gestiscono i loro domini di primo livello geografici (ccTLD). L'azione dell'UE è pertanto giustificata in termini di sussidiarietà e proporzionalità. Il regolamento proposto si limita a quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi strategici e pertanto rispetta il principio di proporzionalità.

    Scelta dell'atto giuridico

    La presente proposta riesamina il quadro giuridico del TLD .eu costituito da due diversi strumenti: il regolamento (CE) n. 733/2002 e il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione ("i regolamenti .eu").

    La Commissione propone un regolamento al fine di garantire coerenza e certezza del diritto sia per gli utenti sia per le imprese. Il regolamento fornisce una base giuridica solida volta a garantire che l'Unione sia responsabile per il TLD .eu e per la designazione dell'operatore ed evita interpretazioni potenzialmente divergenti da parte degli Stati membri.

    Ancorare saldamente la gestione del TLD .eu in un regolamento dell'Unione garantirà una solida protezione dei diritti fondamentali, in particolare nel settore della protezione dei dati, della riservatezza, della sicurezza, del multilinguismo e dei diritti di proprietà intellettuale.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

    L'esercizio REFIT ha esaminato se il quadro giuridico del TLD .eu fosse ancora adeguato alle sue finalità. In base allo studio di valutazione, la Commissione ha valutato l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto dell'UE dell'attuale quadro giuridico del TLD .eu nelle circostanze attuali, che sono cambiate da quando il TLD è stato introdotto. I principali risultati della valutazione sono i seguenti.

    ·Efficacia: i regolamenti .eu sono stati efficaci nel rendere i nomi di dominio .eu ampiamente disponibili in tutta l'UE, a costi ridotti per i consumatori, e nel sostenere il commercio elettronico e il mercato interno, ma vi sono segni di un relativo declino delle prestazioni del TLD .eu.

    ·Efficienza: i regolamenti .eu sono responsabili di alcune inefficienze, che pongono il TLD .eu in una situazione di svantaggio concorrenziale nel mercato e riducono i potenziali benefici in termini di promozione del commercio elettronico e del mercato unico. Presentando disposizioni dettagliate, la cui modifica è lunga e costosa, non è possibile attuare le modifiche di carattere tecnico o operativo nei TLD .eu con la rapidità richiesta dal mercato e che può invece essere garantita dai concorrenti.

    ·Pertinenza: gli obiettivi dei regolamenti .eu continuano a essere pertinenti per i cittadini dell'Unione, come indicato dall'elevato livello di diffusione, dall'uso attivo e dal rinnovo dei domini .eu da parte delle imprese e delle istituzioni in tutta l'Unione. Il TLD .eu costituisce un simbolo concreto dell'"essere europei" per i cittadini e le società dell'Unione nella loro esperienza digitale. I regolamenti .eu sono tuttavia troppo complessi per garantire aggiornamenti tecnici rapidi (ad esempio per le norme tecniche relative ai nomi di dominio internazionalizzati 7 ) e non sono più in linea con le migliori pratiche internazionali.

    ·Coerenza: vi sono numerosi indicatori che mostrano che la misura in vigore non è più completamente coerente: un quadro normativo troppo rigido pone il registro del TLD .eu in una situazione di svantaggio competitivo, in un contesto di inasprimento delle condizioni del mercato; il quadro giuridico del TLD .eu non riflette le attuali priorità dell'Unione, come il mercato unico digitale; i regolamenti .eu non riflettono le migliori pratiche internazionali in un contesto di governance multipartecipativa.

    ·Valore aggiunto dell'UE: il dominio .eu ha, per definizione, una dimensione transfrontaliera. L'esistenza di un nome di dominio specifico per l'Unione costituito da un'etichetta comune molto chiara e facilmente identificabile rappresenta un elemento costitutivo importante e prezioso per l'identità online dell'Unione.

    Il quadro giuridico originario del TLD .eu è stato fondamentale per consentire la creazione di uno spazio dei nomi dedicato per l'Unione, ma essendo rigido e obsoleto non è più efficace, efficiente o coerente in un ambiente di mercato in rapida evoluzione come quello odierno.

    Consultazioni dei portatori di interessi

    Nell'ambito della revisione REFIT del quadro giuridico del TLD .eu, la Commissione europea ha condotto ampie consultazioni dei portatori di interessi, al fine di ricevere contributi per la valutazione, esaminando il quadro normativo del TLD .eu rispetto ai seguenti criteri di valutazione: efficacia, efficienza, coerenza, pertinenza e valore aggiunto dell'UE. Le consultazioni avevano anche lo scopo di raccogliere contributi su questioni che potrebbero avere bisogno di una revisione nell'ambito del quadro giuridico attuale del TLD .eu, mediante iniziative legislative e/o non legislative.

    La strategia di consultazione a sostegno della revisione dei regolamenti .eu ha individuato tre gruppi di portatori di interessi: le parti direttamente interessate dai regolamenti nelle loro attività quotidiane, vale a dire il registro e i registrar del TLD .eu; gli utenti del TLD .eu e altri portatori di interessi nell'ecosistema del DNS; i portatori di interessi che beneficiano potenzialmente del contributo apportato dal TLD .eu al mercato unico digitale e all'identità online dell'UE, e su cui i regolamenti .eu hanno quindi effetti indiretti. La strategia comprendeva inoltre una consultazione pubblica, un coinvolgimento diretto delle parti interessate e riunioni ad hoc con le stesse, una tavola rotonda con i registri europei, un sondaggio tra i registri ccTLD europei e un sondaggio tra gli attuali registrar del TLD .eu. Nell'ambito della consultazione pubblica sono stati inoltre raccolti un certo numero di contributi scritti delle parti interessate. La "Consultazione pubblica sulla valutazione e revisione dei regolamenti relativi al dominio di primo livello .eu" si è tenuta tra il 12 maggio e il 4 agosto 2017 e ha ricevuto 43 risposte di intervistati in 17 Stati membri. I risultati della consultazione pubblica sono disponibili online 8 .

    Assunzione e uso di perizie

    La Commissione ha raccolto elementi di prova qualitativi e quantitativi provenienti da varie fonti, tra cui:

    ·consultazione pubbliche: una consultazione pubblica sulla valutazione e revisione dei regolamenti relativi al dominio di primo livello .eu;

    ·sondaggi: sondaggio dei registrar EURid e sondaggio CENTR sui registri dei domini di primo livello geografici (ccTLDs);

    ·riunioni con i portatori di interessi: una sessione di brainstorming con EURid sul quadro normativo del TLD .eu; una riunione con il comitato consultivo dei registrar EURid sull'integrazione verticale e sui criteri di ammissibilità; una sessione nell'ambito della riunione congiunta gruppo di alto livello sulla governance di internet (HLIG)/CENTR sul ruolo dei domini di primo livello geografici (ccTLDs) nella governance di internet; una riunione con il registro del dominio di primo livello geografico europeo .at sul quadro normativo/Internet Foundation; una riunione con l'ICANN sul quadro normativo e la governance di internet;

    ·contributi scritti dei portatori di interessi: Open-Xchange sulla sicurezza del DNS, DNSSEC; MARQUES, associazione dei titolari di marchi europei, in merito al suo ruolo della governance di internet e al quadro normativo; ECTA, associazione europea sul marchio comunitario; EURid sul quadro normativo; Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale sul quadro normativo e le prospettive operative.

    Valutazione d'impatto

    La valutazione d'impatto ha individuato i seguenti obiettivi strategici specifici:

    1)eliminare i requisiti amministrativi/giuridici obsoleti, al fine di garantire che il TLD .eu potrà essere sfruttato in tutte le sue potenzialità per contribuire positivamente alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione, in particolare in materia di politiche digitali;

    2)garantire che le norme siano adeguate alle esigenze future e consentano al TLD .eu di adattarsi ai rapidi cambiamenti del mercato dei domini di primo livello e al dinamismo del panorama digitale, consentendo nel contempo un uso del TLD .eu come veicolo per promuovere le priorità dell'Unione nel mondo online;

    3)garantire una struttura di governance che comprenda le migliori pratiche tecniche e di governance e sia al servizio dell'interesse pubblico dell'Unione;

    4)promuovere l'attrattiva del TLD .eu.

    La valutazione d'impatto ha ulteriormente esaminato una serie di possibili opzioni strategiche:

    a)scenario di base: mantenimento dell'attuale quadro normativo per il TLD .eu;

    b)commercializzazione: semplificazione del quadro normativo e esternalizzazione del funzionamento e della gestione del registro a un fornitore di servizi esterno a scopo di lucro;

    c)modernizzazione del quadro giuridico; sostituzione dell'attuale quadro giuridico con uno strumento giuridico basato sui principi. Sarebbe mantenuto un sistema di gestione esterno per il TLD .eu basato su un contratto;

    d)governance separata: combina l'opzione di modernizzazione con la creazione di un organismo consultivo multipartecipativo separato per la Commissione, al fine di rafforzare e ampliare il contributo per buona governance del registro del TLD .eu. Tale organismo sarebbe indipendente dal registro;

    e)istituzionalizzazione: gestione e funzionamento del registro affidati a un dipartimento della Commissione o a un'agenzia dell'Unione.

    Dall'analisi si è giunti alla conclusione che l'opzione prescelta è quella della "governance separata", combinata alla rimozione dei requisiti stringenti per la registrazione diretta, a un criterio di cittadinanza per le persone fisiche e a un criterio di residenza per le organizzazioni e le società.

    L'opzione prescelta consentirebbe la realizzazione di un quadro normativo maggiormente razionalizzato e basato sui principi. Essa inoltre garantirebbe al TLD .eu la flessibilità necessaria per adattarsi ai miglioramenti tecnici in rapida evoluzione del DNS. Gli utenti finali sarebbero quindi in grado di godere dei benefici derivanti dai miglioramenti tecnici senza dover attendere il tempo necessario a modificare i regolamenti. L'opzione prescelta migliorerebbe inoltre il funzionamento del TLD .eu e pertanto ne aumenterebbe l'attrattiva nel mercato dei domini di primo livello. Un TLD .eu più adattabile e reattivo sarà, a lungo termine, in una migliore posizione per innovare, adottare rapidamente nuove norme tecniche e pertanto offrire un prodotto migliore e più competitivo sul mercato.

    Il 16 febbraio 2018 il comitato per il controllo normativo ha espresso un parere positivo con riserva. In linea con le raccomandazioni del comitato, la Commissione ha ulteriormente migliorato la relazione della valutazione d'impatto, al fine di razionalizzare i risultati della valutazione nella sezione relativa alla definizione del problema, e ha chiarito la portata del problema e il coinvolgimento dei portatori di interessi in tale questione. È stato dato ulteriore fondamento all'opzione dello scenario di base. La descrizione delle opzioni è stata semplificata al fine di evitare di analizzare gli impatti o giungere a conclusioni premature. L'opzione di governance separata è stata ulteriormente sviluppata al fine di spiegare il tipo di requisiti giuridici che saranno introdotti in relazione alla creazione e al funzionamento dell'organismo consultivo multipartecipativo e i compiti e i poteri della Commissione. Il testo delle opzioni scartate in fase preliminare è stato riformulato al fine di fornire maggiori argomentazioni che spiegano il motivo per cui queste opzioni sono state scartate. Sono stati forniti ulteriori chiarimenti sulla registrazione diretta e sui criteri di ammissibilità, anche relativi all'opzione prescelta. Nell'opzione relativa al monitoraggio sono stati ulteriormente chiariti gli indicatori principali appartenenti al settore dei nomi di dominio ed è stato reso più trasparente il collegamento con gli obiettivi operativi. Questi ultimi sono stati collegati, a loro volta, ai quattro obiettivi specifici dell'iniziativa. La relazione ha chiarito che i criteri di successo per l'opzione prescelta saranno valutati periodicamente, mediante la relazione che la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio sulla messa in opera, l'efficacia e il funzionamento del TLD .eu. Nel nuovo quadro normativo tale relazione servirà anche come strumento di valutazione per verificare il successo dell'opzione prescelta, mediante esami e relazioni in merito ai risultati di tutti gli indicatori principali.

    Efficienza normativa e semplificazione

    La presente iniziativa comprende obiettivi di semplificazione e di miglioramento dell'efficienza, che si articolano in modo chiaro in due obiettivi specifici: a) "eliminare i requisiti amministrativi/giuridici obsoleti" e b) "creare norme adeguate alle esigenze future per il TLD .eu". La presente proposta crea un quadro normativo leggero e basato sui principi. La legislazione primaria conterrà solo i principi che devono essere rispettati per il funzionamento del TLD .eu, mentre tutti i requisiti tecnici e amministrativi dettagliati e non necessari saranno eliminati se obsoleti, o dettagliati in un contratto che dovrà essere stipulato tra la Commissione europea e l'operatore designato del registro. Ciò consentirà al TLD .eu di adattarsi ai rapidi cambiamenti del mercato dei TLD e al al dinamismo del panorama digitale.

    La proposta si tradurrà in tempi di attesa minori per i titolari del TLD .eu per quanto riguarda la disponibilità di innovazioni tecniche e di mercato nel settore dei nomi di dominio. La riduzione di tali tempi di attesa sarà misurata in termini di tempo necessario a modificare il quadro giuridico del TLD .eu al fine di consentire tali innovazioni per il TLD .eu.

    Definendo una legislazione adeguata alle esigenze future e un insieme di politiche dettagliate facilmente adattabili per la gestione e l'amministrazione del TLD .eu, la proposta mira a far sì che il nome di dominio .eu sia pronto a far fronte a un ambiente internet in rapida evoluzione.

    Diritti fondamentali

    Sebbene riguardi questioni prevalentemente tecniche e specifiche del settore dei nomi di dominio, la presente proposta manterrà anche una solida protezione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nell'ambito della gestione e del funzionamento del TLD .eu, in linea con le norme dell'Unione europea in materia di protezione dei dati, riservatezza, sicurezza e multilinguismo.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    Il Consiglio multipartecipativo .eu necessita di risorse adeguate. Il costo stimato è di circa 50 000 EUR l'anno. Il nuovo organismo sarà sostenuto finanziariamente dalla Commissione.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    La Commissione monitorerà e supervisionerà l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu da parte del registro.

    La Commissione valuterà la messa in opera, l'efficacia e il funzionamento del TLD .eu entro cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento e successivamente ogni tre anni.

    La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente i risultati di tale valutazione.

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    Il capo I del regolamento contiene le disposizioni generali: l'oggetto e gli obiettivi (articolo 1) e le definizioni (articolo 2).

    Il capo II del regolamento contiene le principali disposizioni relative alla messa in opera del nome di dominio di primo livello.eu.

    La sezione I di tale capo stabilisce i principi generali della registrazione del nome di dominio di primo livello .eu: ne definisce i criteri di ammissibilità (articolo 3), le condizioni generali di registrazione e di revoca dei nomi di dominio (articolo 4), le lingue, il diritto applicabile e la giurisdizione competente (articolo 5), le procedure per la riserva dei nomi di dominio da parte del registro, della Commissione e degli Stati membri (articolo 6) e le procedure di accreditamento per i registrar (articolo 7).

    La sezione II riguarda la nomina e il funzionamento generale del registro. Tali disposizioni riguardano la designazione del registro da parte della Commissione (articolo 8), le sue caratteristiche (articolo 9) e i suoi obblighi fondamentali (articolo 10). La sezione stabilisce inoltre un elenco di principi e procedure relativi al funzionamento del TLD .eu da includere nel contratto col registro, al fine di fornire il quadro strategico nel quale il registro svolgerà la sua attività (articolo 11). Infine è prevista una specifica disposizione relativa al funzionamento e alle finalità del database WHOIS (articolo 12).

    La sezione III è relativa alla sorveglianza dell'operatore del registro. Le disposizioni sui poteri di sorveglianza della Commissione (articolo 13) e l'istituzione di un Consiglio multipartecipativo .eu (articolo 14) gettano le basi affinché questo gruppo possa fornire consulenza alla Commissione in merito al rafforzamento e all'ampliamento del contributo per una buona governance del registro del TLD .eu e aumentare la trasparenza del suo funzionamento.

    Infine il capo III del regolamento contiene le disposizioni finali: la riserva di diritti (articolo 15), la valutazione e la revisione (articolo 16), la procedura di comitato (articolo 17) a norma degli articoli 5 e 8 del regolamento (UE) n. 182/2011. Il capo fornisce inoltre disposizioni transitorie per il contratto (articolo 18) e disposizioni per l'abrogazione del quadro giuridico attuale (articolo 19) e per l'entrata in vigore (articolo 20). L'entrata in applicazione del regolamento è prevista entro un limite massimo di tre anni dalla sua entrata in vigore. Ciò al fine di limitare i rischi di perturbazione dei servizi del TLD .eu nel passaggio dal vecchio al nuovo quadro normativo, tenendo conto del fatto che la Commissione deve designare il registro e stipulare un nuovo contratto con lo stesso e che il registro deve prepararsi ad organizzare, amministrare e gestire il TLD .eu.

    2018/0110 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu e che abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 9 ,

    visto il parere del Comitato delle regioni 10 ,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)Il dominio di primo livello geografico (ccTLD) .eu è stato istituito dal regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 e dal regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione 12 . Dall'adozione del regolamento (CE) n. 733/2002 e del regolamento (CE) n. 874/2004 il contesto politico e legislativo nell'Unione e l'ambiente e il mercato online sono cambiati notevolmente.

    (2)I domini di primo livello (TLD) sono una componente essenziale della struttura gerarchica del sistema dei nomi di dominio (DNS), che garantisce un sistema interoperabile di identificatori unici, disponibile in tutto il mondo, per qualsiasi applicazione e su qualsiasi rete.

    (3)Il TLD .eu dovrebbe promuovere l'uso delle reti internet e l'accesso alle stesse, in conformità agli articoli 170 e 171 del TFUE, predisponendo una registrazione complementare ai domini di primo livello geografico (ccTLD) o una registrazione globale tra i domini di primo livello generici.

    (4)Il TLD .eu dovrebbe offrire un nesso chiaramente identificabile con l'Unione e con il mercato europeo. Esso dovrebbe inoltre consentire alle imprese, alle organizzazioni e alle persone fisiche dell'Unione di registrare un nome di dominio sotto il TLD .eu. Ai cittadini dell'Unione dovrebbe essere consentito di registrare un nome di dominio .eu, a prescindere dal loro luogo di residenza.

    (5)I nomi di dominio nel TLD .eu dovrebbero essere assegnati alle parti ammesse in funzione della disponibilità.

    (6)Per garantire una migliore protezione dei diritti delle parti che stipulano un contratto rispettivamente con il registro o con il registrar, le controversie relative ai nomi di dominio nel TLD .eu dovrebbero essere risolte da organismi con sede nell'Unione applicando il diritto dei rispettivi Stati membri, fatti salvi i diritti e obblighi riconosciuti dagli Stati membri o dall'Unione derivanti da strumenti internazionali.

    (7)I principi e le procedure relativi al funzionamento del TLD .eu dovrebbero essere allegati al contratto concluso tra la Commissione e il registro designato.

    (8)Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare gli elenchi di nomi di dominio riservati e bloccati dagli Stati membri, stabilire i criteri e la procedura per la designazione del registro e designare il registro per motivi di urgenza debitamente giustificati. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Tali elenchi dovrebbero essere compilati in funzione della disponibilità dei nomi di dominio tenendo conto dei nomi di dominio di secondo livello già riservati o registrati dagli Stati membri.

    (9)La Commissione dovrebbe, sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria, designare un registro per il TLD .eu. È opportuno che la Commissione stipuli con il Registro selezionato un contratto che dovrebbe comprendere i principi e le procedure dettagliati applicabili al Registro per l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu. Tale contratto dovrebbe avere una validità limitata nel tempo ed essere rinnovabile.

    (10)Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE.

    (11)Il registro dovrebbe rispettare i principi di non discriminazione e di trasparenza e dovrebbe attuare misure volte a salvaguardare la concorrenza leale, previa autorizzazione della Commissione, in particolare qualora fornisca servizi a imprese con cui è in concorrenza sui mercati a valle.

    (12)L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) è attualmente responsabile del coordinamento della delega dei codici che rappresentano i ccTLD presso i registri. Il registro dovrebbe stipulare un apposito contratto con l'ICANN che fornisca la delega dei codici per il ccTLD .eu tenendo conto dei principi pertinenti adottati dal Comitato consultivo governativo (GAC).

    (13)Il registro dovrebbe stipulare un appropriato contratto di deposito fiduciario (escrow agreement) per garantire la continuità del servizio e in particolare per garantire che nel caso di variazione della delega o di altre circostanze impreviste sia possibile continuare a fornire servizi alla comunità internet locale senza gravi perturbazioni. Il registro dovrebbe inviare quotidianamente all'agente depositario una copia elettronica aggiornata del contenuto del database del TLD .eu.

    (14)Le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie dovrebbero tenere conto delle migliori pratiche internazionali del settore e, in particolare, delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) per evitare, nei limiti del possibile, registrazioni speculative e abusive. La risoluzione extragiudiziale delle controversie dovrebbe rispettare un minimo di norme procedurali uniformi, in linea con quelle fissate nella Uniform Dispute Resolution Policy (Politica uniforme per la risoluzione delle controversie) adottata dall'ICANN.

    (15)La politica in materia di registrazione abusiva dei nomi di dominio .eu dovrebbe prevedere la verifica da parte del registro dei dati ad esso pervenuti, in particolare riguardanti l'identità dei registranti, così come la revoca o il blocco di future registrazioni di nomi di dominio considerati diffamatori, razzisti o altrimenti in contrasto con il diritto di uno Stato membro dal tribunale di uno Stato membro mediante decisione definitiva. Il registro dovrebbe prestare la massima cura nel garantire la correttezza dei dati che riceve e mantiene.

    (16)Il registro dovrebbe sostenere le autorità incaricate dell'applicazione della legge nella lotta alla criminalità, attuando misure tecniche e organizzative volte a consentire alle autorità competenti di accedere ai dati nel registro ai fini della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine e del perseguimento di reati, come stabilito dal diritto nazionale o dell'UE.

    (17)Il presente regolamento dovrebbe essere attuato in conformità ai principi relativi alla riservatezza e alla protezione dei dati personali. Il registro dovrebbe inoltre rispettare i pertinenti principi, orientamenti e norme dell'Unione sulla protezione dei dati, e in particolare i pertinenti requisiti di sicurezza e i principi di necessità, proporzionalità, limitazione delle finalità e proporzionalità del periodo di conservazione dei dati. Inoltre tutti i sistemi di elaborazione dei dati e tutti i database sviluppati o oggetto di manutenzione dovrebbero integrare sistemi di protezione dei dati personali fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

    (18)Per garantire un'efficace supervisione periodica, il registro dovrebbe essere sottoposto a una verifica a sue spese almeno ogni due anni da parte di un organismo indipendente, al fine di confermare che esso è conforme ai requisiti di cui al presente regolamento. Il registro dovrebbe presentare alla Commissione la relazione di valutazione della conformità che ne deriva, conformemente alla procedura stabilita nel contratto con il registro.

    (19)Il contratto concluso con il registro dovrebbe prevedere procedure per migliorare l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu da parte del registro, in linea con le istruzioni della Commissione derivanti dalle attività di sorveglianza stabilite dal presente regolamento.

    (20)Le conclusioni del Consiglio sulla governance di internet del 27 novembre 2014 hanno ribadito l'impegno dell'Unione europea a promuovere strutture di governance multipartecipativa basate su una serie coerente di principi globali di governance di internet. Una governance di internet inclusiva si riferisce allo sviluppo e all'applicazione da parte dei governi, del settore privato, della società civile, delle organizzazioni internazionali e della comunità tecnica, nei loro rispettivi ruoli, di principi, norme, regole, procedure decisionali e programmi condivisi che modellino l'evoluzione e l'uso di internet.

    (21)È opportuno istituire un Consiglio multipartecipativo .eu che svolga un ruolo di consulenza per la Commissione al fine di rafforzare e ampliare il contributo per una buona governance del registro e per le questioni disciplinate dai principi e dalle procedure relativi al funzionamento del TLD .eu e aumentare la trasparenza delle pratiche commerciali e operative del registro. I membri del gruppo dovrebbero riflettere il modello multipartecipativo sulla governance di internet e essere nominati dalla Commissione sulla base di una procedura aperta e trasparente.

    (22)La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione dell'efficacia e del funzionamento del TLD .eu. Tale valutazione dovrebbe tenere conto delle pratiche di lavoro del registro designato e della pertinenza dei suoi compiti.

    (23)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la messa in opera di un TLD paneuropeo in aggiunta ai ccTLD nazionali, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (24)Al fine di limitare i rischi di perturbazione dei servizi del TLD .eu nel passaggio dal vecchio al nuovo quadro normativo, nel presente regolamento sono previste disposizioni transitorie.

    (25)È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    Disposizioni generali

    Articolo 1

    Oggetto e obiettivi

    1.    Il presente regolamento provvede alla messa in opera del dominio di primo livello geografico ("ccTLD") .eu, stabilendo le condizioni per tale messa in opera, compresa la designazione e le caratteristiche del registro. Il presente regolamento stabilisce inoltre il quadro giuridico e di politica generale entro il quale opererà il registro designato.

    2.    Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni adottate negli Stati membri per quanto concerne i ccTLD nazionali.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    a) "registro": l'entità alla quale sono affidate l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu, compresa la manutenzione dei corrispondenti database e dei servizi di interrogazione pubblici (public query services) ad essi associati, la registrazione dei nomi di dominio, il funzionamento del registro dei nomi di dominio, il funzionamento dei server del registro nomi di dominio di primo livello e la distribuzione dei file di zona relativi ai domini di primo livello;

    b) "registrar": una persona fisica o giuridica che, sulla base di un contratto con il registro, presta servizi di registrazione del nome di dominio ai registranti;

    c) "protocolli dei nomi di dominio internazionalizzati (IDN)": norme e protocolli a sostegno dell'uso di nomi di dominio scritti in caratteri non ASCII (American Standard Code for Information Interchange);

    d) "database WHOIS": una raccolta di dati contenente informazioni relative agli aspetti tecnici e amministrativi delle registrazioni del TLD .eu;

    e) "principi e procedure relativi al funzionamento del TLD .eu": regole dettagliate riguardanti il funzionamento e la gestione del TLD .eu;

    f) "registrazione": una serie di azioni e fasi procedurali, dall'avvio al completamento, compiute dai registrar e/o dal registro su richiesta di una persona fisica o giuridica, al fine di effettare la registrazione di un nome di dominio per una durata specificata.

    CAPO II

    Messa in opera del TLD .eu

    Sezione 1

    PRINCIPI GENERALI

    Articolo 3

    Criteri di ammissibilità

    La registrazione di uno o più nomi di dominio sotto il TLD .eu può essere richiesta da uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

    i) un cittadino dell'Unione, indipendentemente dal suo luogo di residenza; o

    ii) una persona fisica residente in uno Stato membro che non sia cittadino dell'Unione; o

    iii) un'impresa stabilita all'interno dell'Unione; o

    iv) un'organizzazione stabilita all'interno dell'Unione, fatta salva l'applicazione del diritto nazionale.

    Articolo 4

    Registrazione e revoca dei nomi di dominio

    1.    Un nome di dominio è assegnato alla parte ammessa la cui richiesta sia stata ricevuta per prima dal registro in modo tecnicamente corretto, come stabilito dalle procedure per le richieste di registrazione, in base all'articolo 11, lettera b).

    2.    Un nome di dominio registrato non può essere oggetto di una nuova registrazione fino alla scadenza e mancato rinnovo della registrazione oppure fino alla sua revoca.

    3.    Il registro può revocare un nome di dominio di propria iniziativa, e senza ricorrere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, per i seguenti motivi:

    a) debiti insoluti nei confronti del registro;

    b) mancato rispetto, da parte del titolare del nome di dominio, dei criteri di ammissibilità a norma dell'articolo 3;

    c) mancato rispetto, da parte del titolare del nome di dominio, dei requisiti di registrazione di cui all'articolo 11, lettera b).

    4.    Un nome di dominio può anche essere revocato e, ove necessario, trasferito successivamente ad un'altra parte, a seguito di una procedura giudiziaria o di un'opportuna risoluzione extragiudiziale delle controversie, qualora tale nome sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto stabilito dal diritto internazionale o dell'Unione, e qualora:

    a) sia stato registrato da un titolare che non possa far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome; o

    b) sia stato registrato o sia usato in malafede.

    5.    Qualora il tribunale di uno Stato membro giudichi un nome di dominio diffamatorio, razzista o contrario all'ordine pubblico, il registro lo blocca non appena gli viene notificata la decisione del tribunale e tale nome di dominio è revocato previa notifica della decisione definitiva del tribunale. Il registro blocca qualsiasi futura registrazione dei nomi oggetto di tale ordinanza del tribunale per l'intero periodo di validità della stessa.

    Articolo 5

    Lingue, diritto applicabile e giurisdizione competente

    1.    La registrazione dei nomi di dominio è effettuata utilizzando tutti i caratteri alfabetici delle lingue ufficiali dell'Unione, in conformità alle norme internazionali disponibili, come consentito dai pertinenti protocolli dei nomi di dominio internazionalizzati (IDN).

    2.    Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 e i diritti e gli obblighi riconosciuti dagli Stati membri o dall'Unione derivanti da strumenti internazionali, i contratti tra il registro e i registrar e i contratti tra i registrar e i registranti dei nomi di dominio non designano, come diritto applicabile, un diritto diverso da quello di uno degli Stati membri, né designano come organismo di risoluzione delle controversie, un tribunale, una corte arbitrale o un altro organismo con sede al di fuori dell'Unione.

    Articolo 6

    Riserva dei nomi di dominio

    1.    Il registro può riservare un certo numero di nomi di dominio considerati necessari per le sue funzioni operative, in conformità al contratto di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

    2.    La Commissione può chiedere al registro di introdurre nomi di dominio direttamente sotto il TLD .eu per l'uso da parte di istituzioni e organi dell'Unione.

    3.    Gli Stati membri, fatti salvi i nomi di dominio già riservati o registrati, possono notificare alla Commissione un elenco di nomi di dominio che:

    a) non possono essere registrati, in base al diritto nazionale; o

    b) possono essere registrati o riservati solo sotto un dominio di secondo livello dagli Stati membri. Tali nomi di dominio devono essere limitati a termini relativi a concetti geografici e/o geopolitici generalmente riconosciuti che interessano l'organizzazione politica o territoriale degli Stati membri.

    4.    La Commissione adotta gli elenchi notificati dagli Stati membri mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

    Articolo 7

    Registrar

    1.    Il registro accredita i registrar in conformità a procedure di accreditamento non discriminatorie, trasparenti e ragionevoli, preventivamente approvate dalla Commissione. Il registro mette le procedure di accreditamento a disposizione del pubblico in un formato facilmente accessibile.

    2.    Il registro applica condizioni equivalenti in circostanze equivalenti in relazione ai registrar .eu accreditati che prestano servizi equivalenti, e fornisce loro informazioni e servizi alle stesse condizioni e della stessa qualità di quella fornita per i propri servizi equivalenti.

    Sezione 2

    REGISTRO

    Articolo 8

    Designazione del registro

    1.    La Commissione stabilisce i criteri e la procedura per la designazione del registro mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

    2.    La Commissione designa il registro a seguito del completamento della procedura di cui al paragrafo 1.

    3.    La Commissione stipula un contratto con il registro designato. Tale contratto specifica le regole, le politiche e le procedure per la prestazione dei servizi da parte del registro e le condizioni secondo cui la Commissione supervisiona l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu da parte del registro. Il contratto è limitato nel tempo e rinnovabile e comprende i principi e le procedure relativi al funzionamento del TLD .eu stabiliti in base all'articolo 11.

    4.    In deroga alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, per motivi imperativi di urgenza la Commissione può designare il registro mediante atti di esecuzione applicabili immediatamente, in conformità alla procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

    Articolo 9

    Caratteristiche del registro

    1.    Il registro ha la propria sede legale, amministrazione centrale e sede di affari principale nel territorio dell'Unione.

    2.    Il registro può imporre il pagamento di diritti direttamente connessi ai costi sostenuti, nella misura in cui lo consente il contratto stipulato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3.

    Articolo 10

    Obblighi del registro

    Il registro:

    a) rispetta le regole, le politiche e le procedure stabilite nel presente regolamento e il contratto di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

    b) organizza, amministra e gestisce il TLD .eu secondo criteri di interesse pubblico e conformemente ai principi di qualità, efficienza, affidabilità, trasparenza, accessibilità e non discriminazione e garantendo condizioni di concorrenza leale;

    c) stipula un apposito contratto che prevede la delega del codice del TLD .eu, previo accordo della Commissione;

    d) esegue la registrazione dei nomi di dominio nel TLD .eu qualora richiesto da qualsiasi parte ammessa di cui all'articolo 3;

    e) garantisce, lasciando impregiudicate le possibili vie di ricorso giurisdizionale e fatte salve le opportune garanzie procedurali per le parti interessate, che i registrar e i registranti possano ricorrere a un organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie per qualsiasi controversia contrattuale con il registro;

    f) garantisce la disponibilità e l'autenticità dei database dei nomi di dominio;

    g) stipula, a proprie spese e con l'accordo della Commissione, un contratto con un amministratore fiduciario o con un altro agente depositario di accertata reputazione avente sede nel territorio dell'Unione che designa la Commissione quale beneficiaria del contratto di deposito e invia quotidianamente al rispettivo amministratore fiduciario o agente depositario una copia elettronica aggiornata del contenuto del database del TLD .eu

    h) redige gli elenchi di cui all'articolo 6, paragrafo 3;

    i) promuove gli obiettivi dell'Unione in materia di governance di internet;

    j) pubblica in tutte le lingue ufficiali dell'Unione i principi e le procedure relativi al funzionamento del TLD .eu stabiliti in base all'articolo 11;

    k) si sottopone a sue spese a una verifica da parte di un organismo indipendente almeno ogni due anni, al fine di certificare la conformità alle disposizioni del presente regolamento, e ne invia i risultati alla Commissione;

    l) partecipa, su richiesta della Commissione, ai lavori del Consiglio multipartecipativo .eu e coopera con la Commissione per migliorare il funzionamento e la gestione del TLD .eu.

    Articolo 11

    Principi e procedure relativi al funzionamento del TLD .eu

    Il contratto, stipulato tra la Commissione e il registro designato in conformità all'articolo 8, paragrafo 3, contiene i principi e le procedure riguardanti il funzionamento del TLD .eu, in conformità al presente regolamento, compresi i seguenti elementi:

    a) una politica di risoluzione extragiudiziale delle controversie;

    b) i requisiti e le procedure per le richieste di registrazione e la politica in materia di verifica dei dati dei registranti e delle registrazioni speculative dei nomi di dominio;

    c) la politica in materia di registrazione abusiva dei nomi di dominio;

    d) la politica in materia di revoca dei nomi di dominio;

    e) trattamento dei diritti di proprietà intellettuale;

    f) le misure tecniche e organizzative volte a consentire alle autorità competenti di accedere ai dati nel registro ai fini della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine e del perseguimento di reati, come stabilito dal diritto nazionale o dell'UE;

    g) le procedure dettagliate per la modifica del contratto.

    Articolo 12

    Database WHOIS

    1.    Il registro istituisce e gestisce un database WHOIS al fine di fornire informazioni di registrazione precise e aggiornate circa i nomi di dominio sotto il TLD .eu.

    2.    Il database WHOIS contiene informazioni - pertinenti e non eccessive rispetto alla finalità del database - circa i punti di contatto che amministrano i nomi di dominio sotto il TLD .eu e i titolari dei nomi di dominio. Qualora il titolare di un nome di dominio sia una persona fisica, le informazioni da rendere accessibili al pubblico sono soggette al consenso del titolare del nome di dominio ai sensi del regolamento 2016/679.

    Sezione 3

    SORVEGLIANZA DEL REGISTRO

    Articolo 13

    Supervisione

    1.    La Commissione monitora e supervisiona l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu da parte del registro.

    2.    La Commissione accerta la solidità della gestione finanziaria e il rispetto del regolamento e dei principi e delle procedure relative al funzionamento del TLD .eu di cui all'articolo 11 da parte del registro e può richiedere informazioni a tal fine.

    3.    In conformità alle sue attività di supervisione, la Commissione può trasmettere al registro istruzioni specifiche volte a correggere e/o migliorare l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu.

    4.    La Commissione può, se del caso, consultare i portatori di interessi e richiedere la consulenza di esperti in merito ai risultati delle attività di supervisione di cui al presente articolo e alle modalità per migliorare l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu da parte del registro.

    Articolo 14

    Consiglio multipartecipativo .eu

    1.    Si istituisce un Consiglio multipartecipativo .eu al fine di fornire consulenza alla Commissione in merito all'attuazione del presente regolamento.

    2.    Il Consiglio multipartecipativo .eu è costituito da rappresentanti del settore privato, della comunità tecnica, degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali, della società civile e del mondo accademico ed è nominato dalla Commissione in base a una procedura aperta e trasparente.

    3.    Il Consiglio multipartecipativo .eu svolge i seguenti compiti:

    a) fornisce assistenza e consulenza alla Commissione nell'attuazione del presente regolamento;

    b) fornisce pareri in materia di gestione, organizzazione e amministrazione del TLD .eu;

    c) fornisce consulenza alla Commissione in materia di monitoraggio e supervisione del registro.

    CAPO III

    Disposizioni finali

    Articolo 15

    Riserva di diritti

    L'Unione mantiene tutti i diritti connessi al TLD .eu, in particolare i diritti di proprietà intellettuale e gli altri diritti relativi ai database del registro necessari a garantire l'attuazione del presente regolamento, nonché il diritto di ridesignare il registro.

    Articolo 16

    Valutazione e revisione

    1.    Entro cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta l'attuazione, l'efficacia e il funzionamento del TLD .eu.

    2.    La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente i risultati della valutazione di cui al paragrafo 1.

    Articolo 17

    Procedura di comitato

    1.    La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3.    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo.

    Articolo 18

    Disposizioni transitorie

    1.    I titolari dei nomi di dominio registrati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002 mantengono i diritti sui nomi di dominio esistenti registrati sotto il TLD .eu.

    2.    Entro [data – entro due anni dall'entrata in vigore] la Commissione adotta le misure necessarie a designare il registro e a stipulare un contratto con lo stesso a norma del presente regolamento. I contratto produce effetti a decorrere da [data – dell'applicazione del presente regolamento: entro tre anni dall'entrata in vigore].

    3.    Il contratto stipulato tra la Commissione e il registro a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 733/2002 continua a produrre effetti fino a [data – meno 1 giorno dalla data di applicazione del presente regolamento: entro tre anni dall'entrata in vigore].

    Articolo 19

    Abrogazione

    Il regolamento (CE) n. 733/2002 e il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione sono abrogati con effetto da [data – dell'applicazione del presente regolamento: entro tre anni dall'entrata in vigore].

    Articolo 20

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Si applica a decorrere da [data – entro tre anni dall'entrata in vigore].

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    Il presidente    Il presidente

    (1)    Nel Domain Name System (DNS - sistema dei nomi di dominio), la "delega" di un nome di dominio si verifica quando il dominio di primo livello pertinente (in questo caso .eu) è pubblicato dall'ICANN nel database della zona root. La pubblicazione nel database della zona root consente a un codice (ad esempio .eu) di funzionare come dominio di primo livello appartenente al Domain Name System.
    (2)    La zona root è una zona di alto livello nello spazio dei nomi gerarchico del DNS di internet.
    (3)    COM(2015) 192 final.
    (4)     https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-evaluation-and-revision-eu-top-level-domain-regulations  
    (5)    16200/14.
    (6)    COM(2014) 72 final.
    (7)    I nomi di dominio internazionalizzati (IDN) consentono l'uso di nomi di dominio con caratteri e grafie locali. I nomi di dominio internazionalizzati sono costituiti usando caratteri da grafie diverse, quali quelli dell'arabo e del cinese, l'alfabeto cirillico o devanagari, che sono codificati mediante lo standard Unicode e usati nel modo consentito dai protocolli IDN pertinenti. Il TLD .eu supporta tutte le 24 lingue ufficiali dell'UE, compreso il bulgaro e il greco, che richiedono nomi di dominio in caratteri cirillici e greci.
    (8)     https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-evaluation-and-revision-eu-top-level-domain-regulations  
    (9)    GU C […] del […], pag. […].
    (10)    GU C […] del […], pag. […].
    (11)    Regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu (GU L 113 del 30.4.2002, pag. 1).
    (12)    Regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 40).
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