This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52018IR2180
Opinion of the European Committee of the Regions — Fair taxation package
Parere del Comitato europeo delle regioni — Pacchetto equità fiscale
Parere del Comitato europeo delle regioni — Pacchetto equità fiscale
COR 2018/02180
GU C 461 del 21.12.2018, p. 43–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 461/43 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Pacchetto equità fiscale
(2018/C 461/07)
|
I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto
(COM(2018) 20 final)
Emendamento 1
Considerando (4)
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
In un sistema dell’IVA definitivo tutti gli Stati membri dovrebbero essere trattati allo stesso modo e dovrebbero pertanto avere le stesse restrizioni nell’applicazione delle aliquote IVA ridotte, che dovrebbero rimanere un’eccezione rispetto all’aliquota normale. Una tale parità di trattamento che non limiti la flessibilità di cui gli Stati membri godono attualmente nella fissazione dell’IVA può essere conseguita consentendo a tutti gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta senza soglia minima e un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA a monte, oltre a un massimo di due aliquote ridotte di almeno il 5 %. |
In un sistema dell’IVA definitivo tutti gli Stati membri dovrebbero essere trattati allo stesso modo e dovrebbero pertanto avere le stesse restrizioni nell’applicazione delle aliquote IVA ridotte, che dovrebbero rimanere un’eccezione rispetto all’aliquota normale. Una tale parità di trattamento che non limiti la flessibilità di cui gli Stati membri godono attualmente nella fissazione dell’IVA può essere conseguita consentendo a tutti gli Stati membri di applicare , allo scopo di tener conto degli effetti sociali o ambientali positivi di diversi beni e servizi, un’aliquota ridotta senza soglia minima e un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA a monte, oltre a un massimo di due aliquote ridotte di almeno il 5 %. Nei limiti previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri hanno facoltà di mantenere le aliquote ridotte dell’IVA esistenti o di introdurne di nuove che vadano a beneficio del consumatore finale e che siano di interesse generale, ad esempio per la prestazione di servizi a forte intensità di manodopera e per tener conto di considerazioni sociali e/o ambientali. |
Motivazione
Se il quadro normativo diventa eccessivamente specifico, si rischia di pregiudicare la flessibilità auspicata.
Emendamento 2
Considerando (8)
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Mentre in alcune zone remote l’applicazione di aliquote diverse continuerà ad essere possibile, è necessario garantire che l’aliquota normale rispetti il minimo del 15 %. |
Mentre in alcune zone remote l’applicazione di aliquote diverse continuerà ad essere possibile, è necessario garantire che l’aliquota normale rispetti il minimo del 15 % e il massimo del 25 % . |
Emendamento 3
Aggiungere un nuovo paragrafo dopo l’attuale articolo 1- paragrafo 1 bis
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
|
L’articolo 97 è sostituito dal seguente: «Articolo 97 — L’aliquota normale non può essere inferiore al 15 % né superiore al 25 %». |
Emendamento 4
Articolo 1, paragrafo 2
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
L’articolo 98 è sostituito dal seguente: |
L’articolo 98 è sostituito dal seguente: |
«Articolo 98 |
«Articolo 98 |
1. Gli Stati membri possono applicare al massimo due aliquote ridotte. |
1. Gli Stati membri possono applicare al massimo due aliquote ridotte. |
Le aliquote ridotte sono fissate a una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 %. |
Le aliquote ridotte sono fissate a una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 %. |
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare, in aggiunta alle due aliquote ridotte, un’aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 % e un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA versata nella fase precedente. |
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare, in aggiunta alle due aliquote ridotte, un’aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 % e un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA versata nella fase precedente. |
3. Le aliquote ridotte e le esenzioni applicate a norma dei paragrafi 1 e 2 vanno a beneficio unicamente del consumatore finale e sono applicate per perseguire, in modo coerente, un obiettivo di interesse generale. |
3. Le aliquote ridotte e le esenzioni applicate a norma dei paragrafi 1 e 2 vanno a beneficio del consumatore finale e sono applicate per perseguire, in modo coerente, un obiettivo di interesse generale che tenga conto degli effetti sociali e ambientali positivi dei diversi beni e servizi . |
Le aliquote ridotte e le esenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai beni o ai servizi delle categorie di cui all’allegato III bis.»; |
Le aliquote ridotte e le esenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai beni o ai servizi delle categorie di cui all’allegato III bis.»; |
Motivazione
Una restrizione in base alla quale le esenzioni vanno a beneficio unicamente del consumatore finale può essere difficile da attuare nella pratica, in quanto molti beni e servizi sono venduti sia ai consumatori che alle imprese. Nei considerando si sottolinea che l’idea centrale della proposta è, tra l’altro, di salvaguardare il funzionamento del mercato interno ed evitare inutili complessità e il conseguente aumento dei costi per le imprese. Per queste ragioni occorre sopprimere il termine unicamente dal testo della direttiva.
Allegato della Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto
(COM(2018) 20 final)
Emendamento 5
Punto 5
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
||||||||
(5) |
Cessione di bevande alcoliche |
11.01 11.02 11.03 11.05 47.00.25 |
Nessuno |
Nessuno |
(5) |
Cessione di bevande alcoliche |
11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 47.00.25 |
Nessuno |
Nessuno |
Motivazione
Non vi è alcun motivo per permettere che l’alcol prodotto da altre bevande fermentate non distillate, come il vermut, sia assoggettato ad un’aliquota ridotta.
Emendamento 6
Punto 7
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
||||||||
(7) |
Cessione, noleggio, manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto |
29 30 33.15 33.16 45 47.00.81 77.1 77.34 77.35 77.39.13 |
Cessione, noleggio, manutenzione e riparazione di biciclette, carrozzine e passeggini per bambini e veicoli per invalidi …. |
30.92 33.17.19 47.00.45 47.00.75 77.21.10 77.29.19 95.29.12 29.10.24 45.11.2 45.11.3 |
(7) |
Cessione, noleggio, manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto |
29 30 33.15 33.16 45 47.00.81 77.1 77.34 77.35 77.39.13 |
Cessione, noleggio, manutenzione e riparazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche), scooter elettrici, carrozzine e passeggini per bambini e veicoli per invalidi ….. |
30.92 33.17.19 47.00.45 47.00.75 77.21.10 77.29.19 95.29.12 29.10.24 45.11.2 45.11.3 |
Motivazione
È opportuno chiarire che gli Stati membri possono anche applicare un’aliquota IVA ridotta alle biciclette elettriche e agli scooter elettrici. Le biciclette elettriche e gli scooter elettrici svolgono un ruolo importante in termini di mobilità.
Emendamento 7
Punto 10
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
||||||||
(10) |
Cessione di prodotti informatici, elettronici e ottici; cessione di orologi |
26 47.00.3 47.00.82 47.00.83 47.00.88 |
Nessuno |
Nessuno |
(10) |
Cessione di prodotti informatici, elettronici e ottici; cessione di orologi |
26 47.00.3 47.00.82 47.00.83 47.00.88 |
Cessione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche, occhiali e lenti a contatto |
26.60 32.50.4 |
Motivazione
Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta agli occhiali e alle lenti a contatto, agli stimolatori cardiaci («pacemakers») e agli apparecchi acustici.
Emendamento 8
Punto 15
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
||||||||
(15) |
Prestazione di servizi finanziari e assicurativi |
64 65 66 |
Nessuno |
Nessuno |
(15) |
Prestazione di servizi finanziari |
64 66 |
Nessuno |
Nessuno |
Motivazione
A norma dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri devono esentare le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dagli intermediari e dagli agenti di assicurazione.
La proposta della Commissione è quindi in contraddizione con il testo della direttiva 2006/112/CE.
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese
(COM(2018) 21 final)
Emendamento 9
Considerando 13
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Inoltre, al fine di garantire l’osservanza delle condizioni per la franchigia concessa da uno Stato membro ad imprese che non vi sono stabilite, è necessario imporre l’obbligo di comunicare preventivamente l’intenzione di avvalersi della franchigia. Tale comunicazione dovrebbe essere effettuata dalla piccola impresa allo Stato membro in cui è stabilita . Lo Stato membro dovrebbe in seguito, sulla base delle informazioni dichiarate sul volume d’affari di tale impresa, fornire dette informazioni agli altri Stati membri interessati. |
Inoltre, al fine di garantire l’osservanza delle condizioni per la franchigia concessa da uno Stato membro ad imprese che non vi sono stabilite, è necessario imporre l’obbligo di comunicare preventivamente l’intenzione di avvalersi della franchigia. Tale notifica dovrebbe essere effettuata tramite un portale online che dovrebbe essere istituito dalla Commissione . Lo Stato membro di stabilimento dovrebbe in seguito, sulla base delle informazioni dichiarate sul volume d’affari di tale impresa, fornire dette informazioni agli altri Stati membri interessati. |
Motivazione
L’emendamento è in linea con l’emendamento all’articolo 1, paragrafo 12; si accoglie una proposta contenuta nel progetto di relazione presentato al Parlamento europeo da Vandenkendelaere (PPE/BE).
Emendamento 10
Articolo 1, paragrafo 12
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
||||||||
L’articolo 284 è sostituito dal seguente: |
L’articolo 284 è sostituito dal seguente: |
||||||||
«Articolo 284 |
«Articolo 284 |
||||||||
1. Gli Stati membri possono esentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da piccole imprese stabilite in detto territorio il cui volume d’affari annuo nello Stato membro, attribuibile a tali cessioni e prestazioni, non supera una soglia fissata dagli Stati membri ai fini dell’applicazione di tale esenzione. |
1. Gli Stati membri possono esentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da piccole imprese stabilite in detto territorio il cui volume d’affari annuo nello Stato membro, attribuibile a tali cessioni e prestazioni, non supera una soglia fissata dagli Stati membri ai fini dell’applicazione di tale esenzione. |
||||||||
Gli Stati membri possono fissare soglie diverse per i diversi settori di attività sulla base di criteri oggettivi. Tali soglie non possono tuttavia superare 85 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale. |
Gli Stati membri possono fissare soglie diverse sulla base di criteri oggettivi. Tali soglie non possono tuttavia superare 100 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale. |
||||||||
2. Gli Stati membri che hanno introdotto la franchigia per le piccole imprese esentano anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da imprese stabilite in un altro Stato membro, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
|
2. Gli Stati membri che hanno introdotto la franchigia per le piccole imprese esentano anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da imprese stabilite in un altro Stato membro, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
|
||||||||
3. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le piccole imprese che beneficiano della franchigia soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2. |
3. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le piccole imprese che beneficiano della franchigia soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2. |
||||||||
4. Prima di avvalersi della franchigia in altri Stati membri, la piccola impresa ne informa lo Stato membro in cui è stabilita . |
4. La Commissione crea un portale online nel quale le piccole imprese che intendono avvalersi della franchigia in un altro Stato membro possono registrarsi . |
||||||||
Se una piccola impresa si avvale della franchigia in Stati membri diversi da quello in cui è stabilita, lo Stato membro di stabilimento adotta tutte le misure necessarie a garantire che la piccola impresa dichiari correttamente il volume d’affari annuo nell’Unione e il volume d’affari annuo nello Stato membro e ne informa le autorità fiscali degli altri Stati membri interessati in cui la piccola impresa effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi.»; |
in Stati membri diversi da quello in cui è stabilita, lo Stato membro di stabilimento adotta tutte le misure necessarie a garantire che la piccola impresa dichiari correttamente il volume d’affari annuo nell’Unione e il volume d’affari annuo nello Stato membro e ne informa le autorità fiscali degli altri Stati membri interessati in cui la piccola impresa effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi.»; |
Motivazione
In base al principio di sussidiarietà la soglia nazionale dovrebbe essere di competenza degli Stati membri e, pertanto, non si dovrebbe stabilire un tetto massimo diverso dai 100 000 EUR proposti per l’Unione nel suo insieme. La possibilità di fissare soglie nazionali diverse è positiva in quanto aumenta la flessibilità, tuttavia un limite per i diversi settori può creare problemi di delimitazione.
Emendamento 11
Articolo 1, paragrafo 15
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
è inserito il seguente articolo 288 bis: |
è inserito il seguente articolo 288 bis: |
«Articolo 288 bis |
«Articolo 288 bis |
Se nel corso di un anno civile successivo il volume d’affari annuo nello Stato membro di una piccola impresa è superiore alla soglia di esenzione di cui all’articolo 284, paragrafo 1, la piccola impresa continua a beneficiare della franchigia per tale anno, a condizione che il suo volume d’affari annuo nello Stato membro durante l’anno in questione non superi di oltre il 50 % la soglia di cui all’articolo 284, paragrafo 1.»; |
Se nel corso di un anno civile successivo il volume d’affari annuo nello Stato membro di una piccola impresa è superiore alla soglia di esenzione di cui all’articolo 284, paragrafo 1, la piccola impresa continua a beneficiare della franchigia per tale anno, a condizione che il suo volume d’affari annuo nello Stato membro durante l’anno in questione non superi di oltre il 33 % la soglia di cui all’articolo 284, paragrafo 1.»; |
Motivazione
Questa misura riduce i cosiddetti «effetti precipizio». Essa può tuttavia provocare distorsioni della concorrenza per le imprese che non possono beneficiare dell’esenzione. Occorre pertanto limitare la percentuale di superamento della soglia al 33 %.
II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
1. |
accoglie con favore l’iniziativa della Commissione di riformare l’attuale sistema dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dell’UE al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno e garantire che le norme in materia di IVA siano adeguate alle trasformazioni dell’economia digitale e mondiale; |
2. |
sottolinea, tuttavia, che è estremamente importante che la proposta sia equilibrata per evitare distorsioni della concorrenza, un aumento degli oneri amministrativi e dei costi per le piccole e medie imprese (PMI) e per gli enti locali e regionali; |
3. |
ritiene che le disparità del regime e delle aliquote IVA colpiscano in particolare le regioni frontaliere e le attività delle PMI in queste regioni. Da qui la necessità di valutare l’impatto territoriale della proposta che permette una maggiore elasticità nella determinazione delle aliquote IVA e delle soglie proposte. |
Norme comuni per le aliquote IVA
4. |
accoglie con favore la proposta della Commissione di tassare i beni e i servizi in base al principio della destinazione, in quanto vi è un minor rischio di distorsione della concorrenza; |
5. |
approva l’articolo 98, paragrafi 1 e 2, della proposta in cui si stabilisce che gli Stati membri possono applicare al massimo due aliquote ridotte non inferiori al 5 % e un’aliquota ridotta per la quale non è richiesto alcun tasso minimo del 5 %, nonché un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA versata nella fase precedente; |
6. |
accoglie con favore la proposta della Commissione di stilare un elenco di prodotti (allegato III bis) per i quali l’aliquota IVA non può essere ridotta, al posto dell’elenco attuale (che per di più prevede diverse deroghe temporanee) di prodotti per cui l’aliquota IVA può essere inferiore all’aliquota normale, in quanto essa concede una maggiore flessibilità ai singoli Stati membri ed elimina la mancanza di neutralità fiscale derivante dal fatto che alcuni Stati membri hanno introdotto una riduzione dell’IVA sui prodotti per i quali in altri Stati membri non è prevista alcuna riduzione. Sottolinea che l’obiettivo dell’elenco è quello di evitare le distorsioni della concorrenza e non deve quindi essere utilizzato per conseguire altri obiettivi politici; |
7. |
ritiene che il quadro normativo attuale comporti non solo una mancanza di neutralità fiscale tra gli Stati membri ma che limiti anche le possibilità di sfruttare il potenziale dello sviluppo tecnologico, se il medesimo prodotto o servizio viene tassato in maniera diversa in funzione della modalità di distribuzione. Un buon esempio in proposito è dato dal divieto di applicare un’aliquota IVA ridotta alle pubblicazioni in formato elettronico, come i giornali elettronici, gli audiolibri e la musica in streaming. Particolarmente colpita risulta l’industria dei giornali, un settore la cui importanza per la democrazia non deve essere sottovalutata e che, parallelamente alla crescente digitalizzazione della fruizione dei media, sta attraversando una profonda trasformazione strutturale; |
8. |
parte dal presupposto che l’articolo 98, paragrafo 3, si applichi ai beni e ai servizi acquistati abitualmente dai consumatori. Una volta compiuta tale verifica, i beni e i servizi devono poter essere venduti ad un’aliquota ridotta anche se sono venduti sia alle imprese che ai privati; |
9. |
sottolinea che il termine consumatore finale può creare problemi di applicazione. Ai fini dell’IVA, il consumatore finale può essere una persona fisica, una persona giuridica non soggetta all’imposta o un soggetto passivo che svolge un’attività esente da imposta senza diritto a detrazione dell’IVA. Tuttavia, dalla relazione si desume che il consumatore finale è la persona che acquista i beni o i servizi per uso personale. Considerato che anche le persone giuridiche possono essere consumatori finali, è del parere che anche tali persone debbano essere incluse; |
10. |
approva la proposta di applicare un’aliquota media ponderata (AMP) superiore al 12 %, al fine di garantire la protezione del gettito degli Stati membri; |
11. |
reputa che una maggiore flessibilità nell’adozione delle aliquote IVA possa accrescere la complessità, in particolare per le piccole e medie imprese che non dispongono delle stesse risorse e dell’organizzazione di una grande impresa per poter gestire aliquote diverse nelle transazioni transfrontaliere; |
12. |
invita la Commissione a istituire un portale elettronico, per esempio sviluppando l’attuale portale web TEDB (Taxes in Europe database — banca dati delle imposte in Europa), per consentire alle imprese di avere una panoramica dei diversi regimi IVA in tutti gli Stati membri dell’UE e permettere alle imprese interessate di notificare, nel rispetto delle condizioni della franchigia concessa da uno Stato membro alle imprese che non vi sono stabilite, la loro intenzione di far uso della franchigia. Questo strumento dovrebbe essere facilmente accessibile, affidabile e disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’UE; |
13. |
sollecita inoltre la Commissione a estendere la possibilità di utilizzare il mini sportello unico (MOSS) nel quadro dell’attuazione della proposta in esame. Il sistema del mini sportello unico è particolarmente importante per la gestione amministrativa dell’IVA nel paese di destinazione; |
14. |
osserva che una maggiore flessibilità nell’adozione delle aliquote IVA può rendere più difficile determinare il tipo di imposizione che va applicato a una transazione che si compone di più prestazioni. Tale questione incide sull’aliquota fiscale applicabile, sulla base imponibile, sulla fatturazione e sulla determinazione del paese di imposizione. Questo può creare problemi nella fatturazione e comportare incertezze, costi e rischi di contenziosi dato che la questione può essere gestita in modo diverso nei singoli Stati membri. È quindi del parere che sia necessario disporre di orientamenti chiari da parte della Commissione circa il modo in cui gestire le transazioni che comprendono diverse prestazioni. |
Semplificazione delle disposizioni per le piccole imprese
15. |
accoglie con favore la proposta della Commissione di offrire agli Stati membri maggiori possibilità di semplificare la gestione dell’IVA per le piccole imprese. Tuttavia, è importante aumentare l’efficienza impositiva e contrastare le frodi, in modo da evitare distorsioni della concorrenza e assicurare il gettito fiscale degli Stati membri; |
16. |
concorda con la proposta di definire «piccole imprese» quelle imprese con un fatturato annuo non superiore a 2 000 000 EUR all’interno dell’Unione; |
17. |
segnala che la frammentazione e la complessità del sistema dell’IVA comportano notevoli costi di conformità per le imprese attive nel commercio transfrontaliero, costi sproporzionatamente elevati per le piccole e medie imprese che costituiscono la spina dorsale dell’economia e il fondamento dell’occupazione a livello regionale, e soprattutto per le piccole imprese con un fatturato annuo inferiore a 2 000 000 EUR. Queste ultime rappresentano circa il 98 % di tutte le imprese dell’UE, contribuiscono per circa il 15 % al fatturato totale e generano il 25 % circa delle entrate nette di IVA; |
18. |
sottolinea che nel caso della prestazione di servizi elettronici può essere difficile determinare lo Stato membro in cui è stabilito il cliente. Per le piccole imprese, gli oneri amministrativi derivanti da un accertamento di questo tipo che sia soddisfacente per le autorità fiscali sono in alcuni casi talmente gravosi da indurle ad astenersi da scambi commerciali con clienti in altri Stati membri. Al fine di ridurre gli oneri regolamentari per le piccole imprese con un fatturato inferiore a 2 000 000 EUR nell’Unione europea, esse dovrebbero avere la possibilità, in alternativa, di imporre l’aliquota IVA più elevata dell’Unione per il servizio in questione; |
19. |
concorda con la Commissione sulla necessità che i costi di conformità in materia di IVA siano i più bassi possibile e accoglie con favore il fatto che la proposta potrebbe determinare una riduzione di tali costi per le PMI fino al 18 % all’anno; |
20. |
sostiene la proposta di estendere la franchigia per le piccole imprese a tutte le imprese stabilite in un altro Stato membro, purché il volume d’affari annuo nell’Unione della piccola impresa interessata non superi i 100 000 EUR, ma ritiene importante valutare il rischio di effetti negativi per la crescita. Per un’impresa che benefici dell’esenzione dall’IVA, e pertanto di oneri amministrativi significativamente più bassi, il fatto di superare la soglia può comportare un onere economico elevato; |
21. |
accoglie con favore la proposta di permettere alle piccole imprese di emettere fatture semplificate, nonché la proposta di dispensare le piccole imprese che beneficiano della franchigia dall’obbligo di emettere fattura; |
22. |
accoglie con favore la proposta secondo la quale, nel caso delle piccole imprese, il periodo per la dichiarazione dell’IVA possa coprire un anno civile; |
23. |
si interroga per quale motivo le piccole imprese che beneficiano della franchigia siano dispensate dagli obblighi in materia di contabilità e di conservazione. Una tale agevolazione può comportare il rischio di abusi poiché per gli Stati membri è difficile verificare se un’impresa abbia superato la soglia stabilita; |
24. |
richiama l’attenzione sul fatto che in diversi Stati membri sono state adottate misure volte a semplificare la registrazione delle nuove imprese, misure che dovrebbero migliorare il contesto imprenditoriale ma che al contempo possono accrescere il rischio delle cosiddette «frodi carosello». Nel solo 2014 il mancato gettito a titolo dell’IVA dovuto alle frodi carosello è stato stimato a circa 50 miliardi di euro. È importante accrescere l’efficienza fiscale e contrastare le frodi in modo da ridurre tale fenomeno. |
Bruxelles, 10 ottobre 2018
Il presidente del Comitato europeo delle regioni
Karl-Heinz LAMBERTZ