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Document 52018BP1336

    Risoluzione (UE) 2018/1336 del Parlamento europeo, del 18 aprile 2018, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati

    GU L 248 del 3.10.2018, p. 146–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2018/1336/oj

    3.10.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 248/146


    RISOLUZIONE (UE) 2018/1336 DEL PARLAMENTO EUROPEO

    del 18 aprile 2018

    recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati

    IL PARLAMENTO EUROPEO,

    vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati,

    visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0099/2018),

    A.

    considerando, che nel contesto della procedura di discarico, l'autorità di discarico intende sottolineare la particolare importanza di rafforzare ulteriormente la legittimazione democratica delle istituzioni dell'Unione migliorando la trasparenza e la rendicontabilità e attuando il concetto di programmazione di bilancio basata sulla performance e la corretta gestione delle risorse umane;

    1.

    prende atto delle conclusioni della Corte dei conti («la Corte»), secondo le quali i pagamenti relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 riguardanti le spese amministrative e di altra natura del Garante europeo della protezione dei dati («il Garante» (1)) non presentano, nell'insieme, errori rilevanti e i sistemi di supervisione e di controllo esaminati per quanto riguarda le spese amministrative e di altra natura si sono rivelati efficaci;

    2.

    rileva che, nella sua relazione annuale 2016, la Corte ha constatato che per il Garante non sono emerse debolezze gravi in merito agli aspetti sottoposti ad audit che riguardano le risorse umane e gli appalti;

    3.

    rileva che, in base all'attuale procedura di discarico, il Garante presenta relazioni annuali di attività alla Corte nel mese di giugno, la Corte presenta quindi la sua relazione al Parlamento nel mese di ottobre e il Parlamento vota in Aula sul discarico nel mese di maggio; constata che, a meno che il discarico non sia rinviato, l'intervallo minimo tra la chiusura dei conti annuali e la conclusione della procedura di discarico è di 17 mesi; segnala che nel settore privato i tempi della revisione contabile sono nettamente più brevi; insiste sulla necessità di ottimizzare e accelerare la procedura di discarico; chiede che il Garante e la Corte seguano le migliori prassi del settore privato; propone, a tale riguardo, di fissare al 31 marzo dell'esercizio successivo il termine per la presentazione delle relazioni annuali di attività e al 1o luglio il termine per la presentazione delle relazioni della Corte, nonché di rivedere il calendario della procedura di discarico di cui all'allegato IV, articolo 5, del regolamento del Parlamento in modo che la votazione sul discarico possa avvenire nella tornata di novembre, concludendo in tal modo la procedura di discarico entro l'esercizio successivo all'esercizio contabile sul quale essa verte;

    4.

    accoglie con favore la gestione finanziaria nel complesso prudente e sana del Garante nell'esercizio 2016; esprime il proprio sostegno per il riuscito cambiamento di paradigma verso una programmazione di bilancio basata sulla performance nella programmazione di bilancio della Commissione, introdotto dalla Vicepresidente Kristalina Georgieva nel settembre 2015, nel quadro dell'iniziativa «Un bilancio dell'UE incentrato sui risultati»; incoraggia il Garante ad applicare tale metodo alla propria procedura di programmazione di bilancio;

    5.

    constata che nel 2016 la dotazione stanziata complessivamente a favore del Garante è ammontata a 9 288 043 EUR (8 760 417 EUR nel 2015) e che il tasso di esecuzione è stato pari al 91,93 % (94,66 % nel 2015); prende atto della riduzione del tasso di esecuzione e del fatto che il Garante si attende che questa tendenza dovrebbe continuare negli anni a venire; invita il Garante a definire con prudenza le proprie stime di bilancio, tenendo conto della prevedibile crescita delle attività negli anni a venire;

    6.

    rileva che il Garante sta ancora lavorando alla costituzione del comitato europeo per la protezione dei dati; è del parere che le stime di bilancio dovrebbero garantire un'efficace esecuzione del bilancio nei prossimi anni;

    7.

    sottolinea che il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e la direttiva sulla protezione dei dati nei settori della polizia e della giustizia (2) diverranno esecutivi nel maggio 2018 e dovranno essere pienamente rispettati e attuati; riconosce l'intenzione del Garante di mantenere il RGDP come punto di riferimento del proprio lavoro;

    8.

    accoglie con favore il lavoro attualmente svolto dall'Internet Privacy Engineering Network, un gruppo composto da esperti informatici provenienti da tutti i settori, che funge da piattaforma per la cooperazione e lo scambio di informazioni in materia di metodologie e strumenti ingegneristici che integrano i requisiti in materia di protezione dei dati e la tutela della vita privata nelle nuove tecnologie, un problema fondamentale nell'attuazione del RGDP;

    9.

    invita il Garante a fornire un elenco dettagliato delle missioni intraprese dai suoi membri nel 2016, indicando il prezzo, la località e il costo di ciascuna missione; chiede che le missioni effettuate nel 2017 figurino nella sua prossima relazione annuale di attività;

    10.

    è consapevole dell'adozione di misure di attuazione volte a garantire efficaci controlli interni sui processi al fine di assicurare in modo economico, efficiente ed efficace il conseguimento degli obiettivi del Garante; invita quest'ultimo a inserire nella sua relazione annuale di attività informazioni sulle misure in questione;

    11.

    accoglie con favore l'avvio, nel 2016, dell'iniziativa del Garante per la responsabilità, intesa a consentire alle istituzioni dell'Unione, a partire dallo stesso Garante in qualità di controllore dei dati, di dare l'esempio in materia di applicazione delle regole sulla protezione dei dati e di dar prova del rispetto della normativa in materia;

    12.

    sottolinea che, nella sua relazione annuale di audit interno per il 2016, pubblicata a fine marzo 2017, il revisore interno ha individuato cinque raccomandazioni importanti relative ai sistemi di controllo interno, già formulate negli esercizi precedenti e cui non era ancora stato dato seguito; deplora che alcune di queste raccomandazioni riguardino la sicurezza delle informazioni e le politiche di continuità operativa; rileva che l'assenza di una politica di sicurezza delle informazioni aumenta il rischio che le informazioni siano insufficientemente tutelate, il che potrebbe determinare una fuga di informazioni e nuocere alla reputazione del Garante; si compiace del fatto che il Garante abbia adottato, il 19 giugno 2017, una politica di sicurezza delle informazioni nonostante un ritardo di oltre 14 mesi; esorta il Garante, in particolare data la natura della sua missione e dei suoi compiti, a dare l'esempio e, in futuro, ad attuare le raccomandazioni senza indebito ritardo;

    13.

    invita il Garante a informare la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento degli importi versati nel 2016 nell'ambito degli accordi sul livello dei servizi che comportano canoni di consumo;

    14.

    plaude all'adozione, nel 2016, di una strategia in materia di pari opportunità e l'esame di misure volte a migliorare il benessere sul luogo di lavoro;

    15.

    si compiace dell'inclusione, nella sua relazione annuale di attività, di informazioni esaurienti su tutte le risorse umane a disposizione del Garante;

    16.

    chiede che la relazione annuale di attività del Garante prenda in rassegna le sezioni relative alla gestione degli appalti e delle missioni, onde inserirvi una tabella comparativa dell’ultimo quadriennio;

    17.

    prende atto dell'adozione, nel 2016, di un quadro etico che disciplina la condotta dei membri e di tutto il personale del Garante nelle sue relazioni interne ed esterne; rileva altresì che il quadro in questione ingloba i codici di condotta esistenti, le decisioni in materia di denunce e molestie morali, le procedure disciplinari e le indagini amministrative; chiede che le informazioni sui diversi aspetti del quadro continuino ad essere presentate separatamente nella relazione annuale di attività del Garante;

    18.

    ravvisa la necessità di istituire un organo indipendente incaricato della comunicazione, della consulenza e delle segnalazioni, dotato di sufficienti risorse di bilancio, al fine di aiutare gli informatori a utilizzare i canali appropriati per comunicare le informazioni su possibili irregolarità che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, tutelandone nel contempo la riservatezza e offrendo il supporto e la consulenza necessari;

    19.

    incoraggia un maggiore contributo del Garante allo sviluppo di soluzioni che favoriscano l'innovazione e garantiscano il rispetto delle norme in materia di tutela della vita privata e dei dati, specialmente grazie a una maggiore trasparenza, a un maggiore controllo da parte dell'utente e a una maggiore rendicontabilità nell'ambito del trattamento dei big data; chiede azioni efficaci per massimizzare i vantaggi delle nuove tecnologie, garantendo nel contempo il pieno rispetto dei diritti fondamentali;

    20.

    rileva che il Garante ha pubblicato nella sua relazione annuale di attività un capitolo dedicato alla cooperazione interistituzionale con le altre istituzioni, come richiesto dal Parlamento nella sua risoluzione del 27 aprile 2017 (3); constata che nel 2016 il Garante ha firmato due nuovi accordi individuali di cooperazione; invita il Garante a continuare a intensificare la cooperazione interistituzionale e ad aggiornare i risultati da esso ottenuti nella sua prossima relazione annuale di attività;

    21.

    rileva che il Garante dati ha incluso nella sua relazione annuale di attività una dichiarazione sui progressi compiuti per quanto riguarda la sua strategia 2015-2019; constata che nel marzo 2015 il Garante ha riesaminato i propri indicatori chiave di prestazione per monitorare l'incidenza del proprio lavoro e impiego delle risorse e procedere ai necessari adeguamenti; osserva con soddisfazione che sono stati rispettati tutti gli indicatori chiave di prestazione definiti nella strategia del Garante per il periodo 2015-2019 e che il Garante ha talvolta superato i propri obiettivi nel 2016, il che dimostra che l'attuazione della strategia è sulla buona strada; incoraggia il Garante a proseguire il proprio lavoro in tal senso;

    22.

    si compiace dell'obiettivo del Garante, definito nella strategia inerente al suo mandato, di rendere la protezione dei dati quanto più semplice ed efficace possibile per tutti i soggetti coinvolti;

    23.

    si rammarica della decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea; osserva che, al momento, non è possibile prevedere le conseguenze finanziarie, amministrative, umane e di altro tipo connesse al recesso e chiede al Garante e alla Corte di effettuare valutazioni d'impatto e di comunicarne i risultati al Parlamento entro la fine del 2018;

    (1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L del 4.5.2016, pag. 1)

    (2)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

    (3)  GU L 252 del 29.9.2017, pag. 140.


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