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Document 52018AR3593

Parere del Comitato europeo delle regioni — Regolamento sulle disposizioni comuni

COR 2018/03593

GU C 86 del 7.3.2019, p. 41–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/41


Parere del Comitato europeo delle regioni — Regolamento sulle disposizioni comuni

(2019/C 86/06)

Correlatori:

Catiuscia MARINI (IT/PSE), presidente della regione Umbria

Michael SCHNEIDER (DE/PPE), sottosegretario alla presidenza e rappresentante del Land Sassonia-Anhalt presso il governo federale tedesco

Testo di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti

COM(2018) 375 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Nuovo considerando dopo il considerando 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Per quanto concerne la politica agricola comune (PAC), è opportuno mantenere forti legami e robuste sinergie tra il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il secondo pilastro (FEASR) della PAC. Al fine di mantenere il forte legame tra il FEASR e le strutture già esistenti negli Stati membri per l’attuazione dei fondi strutturali, il FEASR non deve essere scorporato dal presente regolamento sulle disposizioni comuni.

Motivazione

Sarà importante mantenere robuste sinergie tra il FEAGA e il FEASR, facendo sì che il FEASR rientri ancora nell’ambito di applicazione del regolamento sulle disposizioni comuni, e, affinché il FEASR continui ad essere disciplinato dall’RDC, occorre modificare di conseguenza diverse parti del testo di quest’ultimo, in particolare i considerando 2 e 23 e gli articoli 17, 31, 48 e 58.

Emendamento 2

Nuovo considerando dopo il considerando 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Un’attenzione particolare va rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici.

Motivazione

Per conseguire gli obiettivi fissati dall’articolo 174 del TFUE, è necessario inserire un riferimento specifico alle regioni che presentano svantaggi naturali o demografici.

Emendamento 3

Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

È opportuno che i principi orizzontali esposti nell’articolo 3 del trattato sull’Unione europea («TUE») e nell’articolo 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall’articolo 5 del TUE, siano rispettati nell’attuazione dei fondi, tenendo presente la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e assicurino l’accessibilità, coerentemente con l’articolo 9 del documento citato e con il diritto dell’Unione sull’armonizzazione delle prescrizioni di accessibilità per i prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di genere e a integrare la prospettiva di genere , come anche a contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere le azioni che contribuiscono a qualunque forma di segregazione. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nell’ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell’Unione, dell’obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, conformemente all’articolo 11 e all’articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio «chi inquina paga». Al fine di proteggere l’integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio di imprese rispettano le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.

È opportuno che i principi orizzontali esposti nell’articolo 3 del trattato sull’Unione europea («TUE») e nell’articolo 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall’articolo 5 del TUE, siano rispettati nell’attuazione dei fondi, tenendo presente la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e assicurino l’accessibilità, coerentemente con l’articolo 9 del documento citato e con il diritto dell’Unione sull’armonizzazione delle prescrizioni di accessibilità per i prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di genere, come anche a contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. L’elaborazione di un bilancio di genere dovrebbe essere parte integrante di tutte le fasi di attuazione dei fondi pertinenti, dalla programmazione alla rendicontazione, anche attraverso indicatori di genere pertinenti e tramite la raccolta di dati disaggregati per genere. I fondi non dovrebbero sostenere le azioni che contribuiscono a qualunque forma di segregazione. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nell’ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell’Unione, dell’obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, conformemente all’articolo 11 e all’articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio «chi inquina paga». Al fine di proteggere l’integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio di imprese rispettano le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.

Motivazione

Per garantire l’uguaglianza in tutti i settori interessati dai fondi stessi e contribuire allo sviluppo di una società inclusiva, è importante assicurarsi che i fondi tengano conto anche della dimensione di genere.

Emendamento 4

Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Una parte del bilancio dell’Unione destinato ai fondi dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento (UE, Euratom) [numero del nuovo regolamento finanziario] del Parlamento europeo e del Consiglio (il «regolamento finanziario»). In sede di attuazione dei fondi in regime di gestione concorrente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero di conseguenza rispettare i principi del regolamento finanziario, quali la sana gestione finanziaria, la trasparenza e la non discriminazione.

Una parte del bilancio dell’Unione destinato ai fondi dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento (UE, Euratom) [numero del nuovo regolamento finanziario] del Parlamento europeo e del Consiglio (il «regolamento finanziario»). In sede di attuazione dei fondi in regime di gestione concorrente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero di conseguenza rispettare i principi del regolamento finanziario, quali la sana gestione finanziaria, la trasparenza e la non discriminazione. È opportuno che, al livello territoriale appropriato e conformemente al loro rispettivo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, gli Stati membri e gli organismi da essi designati a tal fine siano responsabili della preparazione e dell’attuazione dei programmi.

Motivazione

Il regolamento sulle disposizioni comuni dovrebbe esprimere con chiarezza la necessità di coinvolgere il livello territoriale appropriato per assicurare un approccio basato sul territorio, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà.

Emendamento 5

Considerando 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell’attuazione dei fondi, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento della società civile e delle parti sociali. Al fine di assicurare la continuità nell’organizzazione dei partenariati, il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione dovrebbe continuare ad applicarsi.

Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell’attuazione dei fondi, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento degli enti regionali e locali, della società civile e delle parti sociali, garantisce l’impegno e la titolarità dei soggetti interessati e avvicina l’Unione europea ai cittadini. Al fine di assicurare la continuità nell’organizzazione dei partenariati, il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione dovrebbe continuare ad applicarsi.

Motivazione

Gli enti regionali e locali devono essere menzionati esplicitamente in tutti i considerando e articoli del regolamento recante disposizioni comuni relativi al principio di partenariato e alla governance multilivello.

Emendamento 6

Considerando 12

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

A livello dell’Unione il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche è il quadro di riferimento per individuare le priorità delle riforme nazionali e monitorare la loro attuazione. Gli Stati membri sviluppano le proprie strategie pluriennali di investimento in appoggio di tali priorità in materia di riforma. Tali strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui fornire sostegno con finanziamenti nazionali e unionali. Esse dovrebbero inoltre permettere di utilizzare il finanziamento dell’Unione in modo coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolar modo dai fondi, dalla Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e da InvestEU.

A livello dell’Unione un semestre europeo riformato, che integri la governance multilivello e sia allineato a una nuova strategia di lungo termine dell’UE che attui gli obiettivi di sviluppo sostenibile, è il quadro di riferimento per individuare le priorità delle riforme nazionali e monitorare la loro attuazione. Gli Stati membri sviluppano le proprie strategie pluriennali di investimento in appoggio di tali priorità in materia di riforma. Tali strategie dovrebbero essere sviluppate in collaborazione tra le autorità nazionali, regionali e locali e presentate all’inizio del periodo di programmazione e alla luce del riesame intermedio dello stesso, unitamente ai programmi nazionali di riforma in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui fornire sostegno con finanziamenti nazionali e unionali. Esse dovrebbero inoltre permettere di utilizzare il finanziamento dell’Unione in modo coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolar modo dai fondi, dalla Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e da InvestEU.

Motivazione

Un ciclo del semestre europeo riformato all’inizio e alla luce del riesame intermedio potrebbe essere utile per allineare meglio tale ciclo alle priorità d’investimento pluriennali della politica di coesione.

Emendamento 7

Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri dovrebbero determinare in quali modi le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all’articolo 121, paragrafo 2, del TFUE, e le raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell’articolo 148, paragrafo 4, del TFUE sono tenute presenti nella preparazione dei documenti di programmazione. Durante il periodo di programmazione 2021-2027 (il «periodo di programmazione») gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente al comitato di sorveglianza e alla Commissione sui progressi compiuti nell’attuazione dei programmi che sostengono la realizzazione delle raccomandazioni specifiche per paese. Nel corso del riesame intermedio, gli Stati membri dovrebbero esaminare tra l’altro la necessità di modifiche del programma per adeguarsi alle raccomandazioni pertinenti adottate o modificate dopo l’inizio del periodo di programmazione.

Gli Stati membri dovrebbero determinare in quali modi le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all’articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e riguardanti i campi d’applicazione e le missioni dei fondi , le raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell’articolo 148, paragrafo 4, del TFUE e un’analisi territoriale completa che tenga conto della dimensione regionale e del ruolo degli enti regionali nell’attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese sono tenute presenti nella preparazione dei documenti di programmazione. Durante il periodo di programmazione 2021-2027 (il «periodo di programmazione») gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente al comitato di sorveglianza e alla Commissione sui progressi compiuti nell’attuazione dei programmi che sostengono la realizzazione delle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti rispetto ai campi d’applicazione e alle missioni dei fondi . Nel corso del riesame intermedio, gli Stati membri dovrebbero esaminare tra l’altro la necessità di modifiche del programma per adeguarsi alle raccomandazioni pertinenti adottate o modificate dopo l’inizio del periodo di programmazione , in stretta cooperazione con gli enti regionali e locali .

Motivazione

Rafforzare la dimensione territoriale del semestre europeo, che dovrebbe includere un’analisi territoriale completa che tenga conto della dimensione regionale e del ruolo degli enti regionali nell’attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese.

Emendamento 8

Nuovo considerando dopo il considerando 19

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Si prevede che il ridursi della quota di popolazione attiva e il contemporaneo aumento della quota di pensionati rispetto alla popolazione complessiva, nonché i problemi associati ai cambiamenti demografici, continuino a mettere a dura prova, tra l’altro, i sistemi d’istruzione e di assistenza sociale e la competitività economica. L’adattamento a tali cambiamenti demografici costituisce una delle sfide principali che gli enti locali e regionali si troveranno ad affrontare nei prossimi anni, e come tale dovrebbe essere oggetto di un’attenzione specifica, con particolare riguardo alle regioni più colpite da tali cambiamenti.

Motivazione

Occorre tener conto della particolare situazione delle zone interessate da cambiamenti demografici.

Emendamento 9

Considerando 40

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell’Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra i fondi e gli strumenti a gestione diretta , tra cui lo strumento per la realizzazione delle riforme . Tali sinergie dovrebbero essere conseguite tramite meccanismi chiave, vale a dire il riconoscimento di tassi forfettari per i costi ammissibili di Orizzonte Europa per un’operazione analoga e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell’Unione purché sia evitato il doppio finanziamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole per il finanziamento complementare a carico dei fondi.

Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell’Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra i fondi e gli strumenti a gestione diretta sviluppando meccanismi di facile utilizzo, promuovendo soluzioni di governance multilivello e garantendo un solido coordinamento delle politiche, nel rispetto del principio di sussidiarietà . Tali sinergie dovrebbero essere conseguite tramite meccanismi chiave, vale a dire il riconoscimento di tassi forfettari per i costi ammissibili di Orizzonte Europa per un’operazione analoga e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell’Unione purché sia evitato il doppio finanziamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole per il finanziamento complementare a carico dei fondi.

Motivazione

Il CdR nutre forti dubbi riguardo all’utilità e alla giustificazione dello strumento per la realizzazione delle riforme.

Le sinergie con gli altri programmi dell’UE devono essere basate su meccanismi di facile utilizzo, sulla promozione di soluzioni di governance multilivello e su un solido coordinamento delle politiche.

Emendamento 10

Considerando 46

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di rendere più rapido l’avvio dell’attuazione dei programmi, si dovrebbe facilitare il mantenimento delle disposizioni attuative del periodo di programmazione precedente. Il ricorso a sistemi informatici, già stabilito per il periodo precedente di programmazione, dovrebbe essere mantenuto con i debiti adattamenti, salvo che si renda necessaria un tecnologia nuova.

Al fine di rendere più rapido l’avvio dell’attuazione dei programmi, si dovrebbe facilitare il mantenimento delle disposizioni attuative e di altre parti del sistema amministrativo e di controllo del periodo di programmazione precedente. Il ricorso a sistemi informatici, già stabilito per il periodo precedente di programmazione, dovrebbe essere mantenuto con i debiti adattamenti, salvo che si renda necessaria un tecnologia nuova.

Motivazione

È opportuno estendere il mantenimento delle disposizioni relative al periodo di programmazione precedente anche ad altre parti del sistema amministrativo e di controllo.

Emendamento 11

Considerando 49

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di ottimizzare le sinergie tra i fondi e gli strumenti in regime di gestione diretta, dovrebbe essere agevolata la fornitura di sostegno alle operazioni cui è già stato concesso un marchio di eccellenza.

Al fine di ottimizzare le sinergie tra i fondi e gli strumenti in regime di gestione diretta, è necessaria un’azione dedicata per un migliore abbinamento dell’approccio basato sul territorio del FESR, del FEASR e del FSE+. Dovrebbero, in particolare, essere agevolatie sviluppati ulteriormente, in linea con le priorità individuate dalle autorità di gestione, la certificazione con marchio d’eccellenza e il finanziamento dei progetti pertinenti da parte dei fondi SIE per sostenere gli ecosistemi di innovazione e permettere un miglior collegamento tra il finanziamento della ricerca e sviluppo e le strategie di specializzazione intelligente ai livelli nazionale e regionale.

Motivazione

Il miglior allineamento degli strumenti dell’UE non dovrebbe essere soltanto una strada a senso unico. Il marchio d’eccellenza per la promozione delle sinergie con i finanziamenti a titolo del programma Orizzonte dovrebbe servire anche a un miglior collegamento con gli ecosistemi di innovazione nell’attuazione di tale programma.

Emendamento 12

Considerando 61

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Si dovrebbero stabilire criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l’individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), modificato dal regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione (2) .

Si dovrebbero stabilire criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l’individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), modificato dall’ultimo elenco disponibile di regioni NUTS II per il quale i dati necessari possono essere forniti da Eurostat .

Motivazione

È necessario far riferimento all’ultimo aggiornamento dell’elenco NUTS per il quale Eurostat può fornire i dati necessari a livello NUTS 2 per tre anni consecutivi.

Emendamento 13

Considerando 64

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Determinati importi delle risorse del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione dovrebbero essere destinati all’Iniziativa urbana europea che sarà attuata dalla Commissione in regime di gestione diretta o indiretta.

Determinati importi delle risorse del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione dovrebbero essere destinati all’Iniziativa urbana europea per concorrere all’ulteriore sviluppo dell’Agenda urbana dell’UE, che sarà attuata dalla Commissione in regime di gestione diretta, indiretta o concorrente .

Motivazione

Anche la nuova iniziativa urbana europea dovrebbe ricoprire un ruolo chiave nell’ulteriore sviluppo dell’Agenda urbana dell’UE. Per aumentare la flessibilità, occorre dare spazio anche all’impostazione basata sulla gestione concorrente.

Emendamento 14

Articolo 2, paragrafo 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

«beneficiario»:

[…]

c)

nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l’ impresa che riceve l’aiuto;

«beneficiario»:

[…]

c)

nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l’ organismo che riceve l’aiuto , tranne nei casi in cui lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l’organismo che concede l’aiuto ;

Motivazione

La definizione di «beneficiario» nel contesto dei regimi di aiuti di Stato dovrebbe basarsi sulla definizione attualmente vigente in forza del regolamento omnibus, che copre anche il modello di riassegnazione dei fondi (regranting) tra i programmi operativi.

Emendamento 15

Articolo 4, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP sostengono gli obiettivi strategici seguenti:

Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP sostengono gli obiettivi strategici seguenti:

a)

un’Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente;

a)

Obiettivo strategico 1 (OS 1): un’Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente , ad esempio attraverso il sostegno alle PMI ed al turismo ;

b)

un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi;

b)

Obiettivo strategico 2 (OS 2): un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa e di una mobilità urbana sostenibile , di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi;

c)

un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC;

c)

Obiettivo strategico 3 (OS 3): un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC;

d)

un’Europa più sociale attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

d)

Obiettivo strategico 4 (OS 4): un’Europa più sociale attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

e)

un’Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali.

e)

Obiettivo strategico orizzontale 5 (OS 5): un’Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali.

Motivazione

Nel regolamento sulle disposizioni comuni manca uno specifico riferimento alle PMI e al turismo. Inoltre, l’OS 5 dovrebbe essere trasversale e quindi strumentale alla realizzazione dei primi 4 OS.

Emendamento 16

Articolo 4, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi riguardanti l’ambiente e il clima applicando una metodologia basata sulle tipologie di intervento per ciascuno dei fondi. Tale metodologia consiste nell’assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l’ambiente e il clima. Per quanto riguarda il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, si attribuiscono ponderazioni alle dimensioni e ai codici delle tipologie di intervento stabiliti nell’allegato I.

Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi riguardanti l’ambiente e il clima applicando una metodologia basata sulle tipologie di intervento per ciascuno dei fondi. Tale metodologia è basata sulla normativa ambientale dell’UE già esistente e consiste nell’assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l’ambiente e il clima. Per quanto riguarda il FESR, il FEASR, il FSE+ e il Fondo di coesione, si attribuiscono ponderazioni alle dimensioni e ai codici delle tipologie di intervento stabiliti nell’allegato I.

Motivazione

La metodologia che l’RDC impone di applicare per tener conto delle considerazioni ambientali nella preparazione e nell’attuazione degli accordi e del programma di partenariato deve basarsi sulla normativa ambientale dell’UE esistente.

Emendamento 17

Articolo 4, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

G li Stati membri e la Commissione provvedono al coordinamento, alla complementarità e alla coerenza tra i fondi e altri strumenti dell’Unione, quali il programma di sostegno alle riforme, comprendente lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di sostegno tecnico. Essi ottimizzeranno i meccanismi per il coordinamento dei responsabili al fine di evitare duplicazioni durante la programmazione e l’attuazione.

Conformemente al rispettivo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, g li Stati membri , gli enti locali e regionali e la Commissione provvedono , sulla base dei principi del partenariato di cui all’articolo 6, di sussidiarietà e della governance multilivello, al coordinamento, alla complementarità e alla coerenza tra i fondi , compreso il FEASR, e altri strumenti dell’Unione, quali il programma di sostegno alle riforme, comprendente lo strumento di sostegno tecnico. Essi ottimizzeranno i meccanismi per il coordinamento dei responsabili al fine di evitare duplicazioni durante la programmazione e l’attuazione.

Motivazione

Stante l’assenza, nell’RDC, di un quadro strategico comune, è essenziale garantire la piena partecipazione degli enti locali e regionali al coordinamento dei fondi.

Emendamento 18

Articolo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le competenti autorità regionali e locali.

Ciascuno Stato membro organizza, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, un partenariato con le competenti autorità regionali e locali.

Il partenariato comprende almeno i partner seguenti:

Il partenariato comprende almeno i partner seguenti:

a)

le autorità cittadine e altre autorità pubbliche;

a)

le autorità cittadine e altre autorità pubbliche;

b)

i partner economici e le parti sociali;

b)

i partner economici e le parti sociali;

c)

i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, i partner ambientali e gli organismi responsabili della promozione dell’inclusione sociale, dei diritti fondamentali, dei diritti delle persone con disabilità, della parità di genere e della non discriminazione.

c)

i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, i partner ambientali e gli organismi responsabili della promozione dell’inclusione sociale, dei diritti fondamentali, dei diritti delle persone con disabilità, della parità di genere e della non discriminazione.

[…]

[…]

4.   Almeno una volta l’anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell’Unione in merito all’attuazione dei programmi.

4.   Almeno una volta l’anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell’Unione in merito all’attuazione dei programmi. Le raccomandazioni formulate dai partner e dalle parti interessate sono accessibili al pubblico.

[…]

[…]

Motivazione

Dovrebbero essere coinvolti anche i parlamenti e le assemblee regionali, in linea con i sistemi ormai consolidati di governance multilivello.

Emendamento 19

Articolo 6, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’organizzazione e l’attuazione dei partenariati sono effettuate secondo quanto disposto dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione (1).

L’organizzazione e l’attuazione dei partenariati sono effettuate secondo quanto disposto dal codice di condotta sul partenariato e dalla governance multilivello di cui al regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione (1) , riconoscendo gli enti locali e regionali come partner a pieno titolo .

Motivazione

Attualmente, il codice di condotta sul partenariato è un atto delegato relativo al regolamento sulle disposizioni comuni vigente. Per accrescere la visibilità di tale codice, è opportuno aggiungerlo come allegato al regolamento sulle disposizioni comuni. Si dovrebbe aggiornare il contenuto dell’atto normativo, a prescindere dalla sua forma giuridica! La modifica qui proposta rende necessario modificare di conseguenza alcune parti del testo del regolamento sulle disposizioni comuni, e in particolare il considerando 11 e gli articoli 11 e 21.

Emendamento 20

Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’accordo di partenariato contiene gli elementi seguenti:

[…]

L’accordo di partenariato contiene gli elementi seguenti:

[…]

 

iii)

le complementarità tra i fondi e altri strumenti dell’Unione, tra cui i progetti strategici integrati e i progetti strategici per la natura del programma LIFE;

 

iii)

le complementarità e le sinergie tra i fondi e altri strumenti dell’Unione, e in particolare con i partenariati europei del programma Orizzonte e i progetti strategici integrati e i progetti strategici per la natura del programma LIFE;

 

[…]

 

h)

se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle regioni o a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all’articolo 174 TFUE.

[…]

[…]

Motivazione

Per assicurare migliori complementarità e sinergie con i fondi della politica di coesione, risulta essenziale uno stretto legame con il partenariato europeo del programma Orizzonte. Ai fini del rispetto dei requisiti dell’articolo 174 del TFUE, occorre inserire un riferimento specifico alle aree geografiche che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici.

Emendamento 21

Articolo 9, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La Commissione valuta l’accordo di partenariato e la sua conformità al presente regolamento e alle regole specifiche dei fondi. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.

La Commissione valuta l’accordo di partenariato e la sua conformità al presente regolamento e alle regole specifiche dei fondi. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese , quando queste sono state incluse esplicitamente nei programmi nazionali di riforma in seguito a negoziati con le autorità locali e regionali di cui all’articolo 6 del presente regolamento .

Motivazione

Le raccomandazioni specifiche per paese sono ammissibili quando siano state elaborate sulla base del principio di partenariato.

Emendamento 22

Articolo 10, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

G li Stati membri possono assegnare, nell’accordo di partenariato o nella richiesta di modifica di un programma, l’importo che il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP contribuiscono a InvestEU, da eseguire mediante garanzie di bilancio. L’importo da contribuire a InvestEU non supera il 5 % della dotazione totale di ciascun fondo, salvo in casi debitamente giustificati. Tali contributi non configurano trasferimenti di risorse di cui all’articolo 21.

In casi debitamente giustificati, e conformemente al rispettivo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, g li Stati membri possono assegnare, nell’accordo di partenariato o nella richiesta di modifica di un programma, l’importo che il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP contribuiscono a InvestEU, da eseguire mediante garanzie di bilancio. L’importo da contribuire a InvestEU non supera il 5 % della dotazione totale di ciascun fondo, salvo in casi debitamente giustificati e senza indebolire l’approccio dei fondi basato sul territorio . Tali contributi non configurano trasferimenti di risorse di cui all’articolo 21.

Motivazione

Il trasferimento di risorse volontario ad InvestEU non dovrebbe indebolire né l’approccio — basato sul territorio — dei fondi della politica di coesione né i sistemi consolidati di governance multilivello.

Emendamento 23

Articolo 11, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per ciascun obiettivo specifico il presente regolamento stabilisce le condizioni preliminari per la sua attuazione efficace ed efficiente («condizioni abilitanti»).

Per ciascun obiettivo specifico il presente regolamento stabilisce le condizioni preliminari per la sua attuazione efficace ed efficiente («condizioni abilitanti»).

 

Le condizioni abilitanti si applicano soltanto se e nella misura in cui concorrano agli obiettivi specifici perseguiti nell’ambito delle priorità del programma e possano essere influenzate dai responsabili del programma stesso.

L’allegato III stabilisce le condizioni abilitanti orizzontali applicabili a tutti gli obiettivi specifici e i criteri necessari per valutarne il soddisfacimento.

Tenendo conto di quanto precede, l’allegato III stabilisce le condizioni abilitanti orizzontali applicabili a tutti gli obiettivi specifici e i criteri necessari per valutarne il soddisfacimento.

L’allegato IV stabilisce le condizioni abilitanti tematiche applicabili al FESR, al Fondo di coesione e al FSE+ e i criteri necessari per valutare se sono soddisfatte.

L’allegato IV stabilisce le condizioni abilitanti tematiche applicabili al FESR, al Fondo di coesione , al FEASR e al FSE+ e i criteri necessari per valutare se sono soddisfatte.

Motivazione

Malgrado siano state semplificate le regole per il rispetto delle condizionalità ex ante, è importante evidenziare anche come le condizioni abilitanti dovrebbero essere strettamente collegate agli obiettivi dei fondi della politica di coesione stabiliti nel trattato.

Emendamento 24

Articolo 11, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le spese relative a operazioni collegate all’obiettivo specifico non possono essere inserite in domande di pagamento fino a quando la Commissione non ha informato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante a norma del paragrafo 4.

Le spese relative a operazioni collegate all’obiettivo specifico possono essere inserite in domande di pagamento anche prima che la Commissione abbia informato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante a norma del paragrafo 4 , ferma restando la sospensione del rimborso fino al soddisfacimento della condizione stessa .

[…]

[…]

Motivazione

Malgrado siano state semplificate le regole per il rispetto delle condizionalità ex ante, è importante evitare ritardi nell’attuazione dei programmi.

Emendamento 25

Articolo 12, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Lo Stato membro istituisce un quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione che prevede la sorveglianza, la predisposizione di relazioni e la valutazione della performance di un programma durante l’attuazione e contribuisce a misurare la performance generale dei fondi.

Lo Stato membro , in stretta cooperazione con l’autorità di gestione pertinente e nel pieno rispetto del codice di condotta sul partenariato e della governance multilivello, istituisce un quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione che prevede la sorveglianza, la predisposizione di relazioni e la valutazione della performance di un programma durante l’attuazione e contribuisce a misurare la performance generale dei fondi.

[…]

[…]

Motivazione

Spetta all’autorità di gestione, che è responsabile della preparazione del programma, istituire il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione del programma stesso.

Emendamento 26

Articolo 14

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione, lo Stato membro rivede ciascun programma tenendo presenti gli elementi seguenti:

1.   Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ , dal FEASR e dal Fondo di coesione, lo Stato membro effettua un riesame intermedio . Lo Stato membro e il livello territoriale incaricato del programma rivedono ciascun programma tenendo presenti gli elementi seguenti:

a)

le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024;

a)

le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024;

b)

la situazione socioeconomic a dello Stato membro interessato o della regione interessata;

b)

la situazione e le esigenze socioeconomic he dello Stato membro interessato e/ o della regione interessata;

c)

i progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi;

c)

i progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi;

d)

i risultati dell’adeguamento tecnico di cui all’articolo 104, paragrafo 2, se applicabile.

d)

i risultati dell’adeguamento tecnico di cui all’articolo 104, paragrafo 2, se applicabile.

2.   Lo Stato membro presenta alla Commissione entro il 31 marzo 2025 una richiesta di modifica per ciascun programma in conformità all’articolo 19, paragrafo 1. Lo Stato membro giustifica la modifica in base agli elementi indicati al paragrafo 1.

2.   Lo Stato membro presenta alla Commissione entro il 30 giugno 2025 , se del caso, una richiesta di modifica per ciascun programma in conformità all’articolo 19, paragrafo 1. Lo Stato membro giustifica la modifica in base agli elementi indicati al paragrafo 1.

Il programma riveduto comprende:

Il programma riveduto comprende:

a)

le dotazioni di risorse finanziarie per priorità , compresi gli importi per gli anni 2026 e 2027;

a)

la revisione delle dotazioni di risorse finanziarie per priorità , compresi gli importi indicativi per gli anni 2026 e 2027;

b)

i target finali riveduti o nuovi;

b)

i target finali riveduti o nuovi;

c)

le dotazioni di risorse finanziarie rivedute in seguito all’adeguamento tecnico di cui all’articolo 104, paragrafo 2, compresi gli importi per gli anni 2025, 2026 e 2027, se applicabile.

c)

le dotazioni di risorse finanziarie rivedute in seguito all’adeguamento tecnico di cui all’articolo 104, paragrafo 2, compresi gli importi per gli anni 2025, 2026 e 2027, se applicabile.

3.   Se in seguito al riesame viene presentato un programma nuovo, il piano di finanziamento di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto ii), comprende la dotazione finanziaria complessiva per ciascun fondo allo stato dell’anno di approvazione del programma.

3.   Se in seguito al riesame viene presentato un programma nuovo, il piano di finanziamento di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto ii), comprende la dotazione finanziaria complessiva per ciascun fondo allo stato dell’anno di approvazione del programma.

Motivazione

Il riesame intermedio dovrebbe fondarsi sugli impegni assunti riguardo ai fondi per ogni singolo Stato membro e per l’intero periodo, al fine di garantire la prevedibilità dei fondi stessi. Il termine per la presentazione delle modifiche è troppo anticipato per garantire che si possa tener conto a sufficienza dei risultati del 2024. Inoltre, una richiesta di modifica per ciascun programma dovrebbe essere presentata soltanto se ciò appare necessario.

Emendamento 27

Articolo 15, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere i programmi pertinenti e proporre modifiche degli stessi, qualora ciò sia necessario a sostegno dell’attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio.

La Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere i programmi pertinenti e proporre modifiche degli stessi, qualora ciò sia necessario a sostegno dell’attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio e purché tali modifiche siano idonee al conseguimento degli obiettivi di promozione della coesione economica, sociale e territoriale .

Tale richiesta può essere presentata per le finalità seguenti:

a)

sostenere l’attuazione di una raccomandazione pertinente specifica per paese adottata a norma dell’articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e di una raccomandazione pertinente del Consiglio adottata a norma dell’articolo 148, paragrafo 4, del TFUE e destinata allo Stato membro interessato;

b)

sostenere l’attuazione di raccomandazioni pertinenti del Consiglio destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, o dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macroeconomici (1).

Tale richiesta può essere presentata al fine di sostenere l’attuazione di una raccomandazione pertinente specifica per paese adottata a norma dell’articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e di una raccomandazione pertinente del Consiglio adottata a norma dell’articolo 148, paragrafo 4, del TFUE e destinata allo Stato membro interessato.

Motivazione

Si deve fare in modo che le modifiche dei programmi fondate sulle raccomandazioni specifiche per paese siano idonee a garantire il conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale previsti dal trattato. Il CdR è contrario alle condizionalità macroeconomiche per la politica di coesione.

Emendamento 28

Articolo 15, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Una richiesta della Commissione a uno Stato membro a norma del paragrafo 1 è motivata in riferimento all’esigenza di sostenere l’attuazione delle pertinenti raccomandazioni e indica i programmi o le priorità che essa ritiene interessati e la natura delle modifiche previste.

Una richiesta della Commissione a uno Stato membro a norma del paragrafo 1 è motivata in riferimento all’esigenza di sostenere l’attuazione delle pertinenti raccomandazioni e indica i programmi o le priorità che essa ritiene interessati e la natura delle modifiche previste. Tale richiesta è formulata non prima del 2022 o dopo il 2026 e non riguarda gli stessi programmi in due anni consecutivi.

Motivazione

Il nuovo regolamento sulle disposizioni comuni dovrebbe comprendere anche un limite temporale per le modifiche, formulato in modo analogo alla disposizione presente nell’RDC vigente.

Emendamento 29

Articolo 15, paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La Commissione presenta al Consiglio la proposta di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti relativi a uno o più programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:

a)

se il Consiglio decide a norma dell’articolo 126, paragrafo 8, o dell’articolo 126, paragrafo 11, del TFUE che lo Stato membro interessato non ha adottato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo;

b)

se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per gli squilibri, a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d’azione correttivo insufficiente;

c)

se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per gli squilibri, a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011, con cui accerta l’inadempimento dello Stato membro per non aver adottato l’azione correttiva raccomandata;

d)

se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio e, di conseguenza, decide di non autorizzare l’erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro;

e)

se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di aggiustamento macroeconomico di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o alle misure richieste da una decisione del Consiglio adottata a norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del TFUE.

Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni; i pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inadempienza. La sospensione dei pagamenti si applica alle domande di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione.

In considerazione di circostanze economiche eccezionali o dietro una richiesta motivata presentata dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dall’adozione della decisione o raccomandazione di cui al comma precedente, la Commissione può raccomandare che il Consiglio revochi la sospensione di cui allo stesso comma.

 

Motivazione

Il CdR è contrario alle condizionalità macroeconomiche per la politica di coesione. È opportuno che alla soppressione del paragrafo 7 si accompagnino modifiche corrispondenti nei successivi paragrafi dello stesso articolo: più in particolare, si tratta di sopprimere i paragrafi 8 e 10 e di modificare i paragrafi 9 e 11.

Emendamento 30

Articolo 15, paragrafo 12

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all’attuazione del presente articolo. In particolare, ove per uno Stato membro risulti soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 7, la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette informazioni dettagliate sui fondi e sui programmi che potrebbero formare oggetto di sospensione di impegni.

La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all’attuazione del presente articolo.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull’applicazione del presente articolo, alla luce delle informazioni trasmesse a norma del primo comma.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull’applicazione del presente articolo, alla luce delle informazioni trasmesse a norma del primo comma. Il Parlamento europeo può invitare il Comitato europeo delle regioni a esprimere il suo parere sulla questione.

La Commissione trasmette la proposta di sospensione degli impegni o la proposta di revoca della sospensione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione trasmette la proposta di sospensione degli impegni o la proposta di revoca della sospensione al Parlamento europeo e al Consiglio subito dopo la sua adozione . Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a spiegare le motivazioni della sua proposta.

Motivazione

Il dialogo strutturato tra la Commissione e il Parlamento europeo potrebbe essere utilizzato anche per valutare le implicazioni a livello regionale. Così facendo, il Parlamento potrebbe invitare il CdR a partecipare a tale discussione. Per evitare inutili ritardi, la Commissione trasmette la sua proposta immediatamente.

Emendamento 31

Articolo 16, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri preparano i programmi per attuare i fondi per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

Gli Stati membri o le autorità di gestione pertinenti, in cooperazione con i partner di cui all’articolo 6, preparano i programmi per attuare i fondi per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027. I programmi sono redatti conformemente al codice di condotta sul partenariato e alla governance multilivello.

Motivazione

L’emendamento qui proposto mira a rendere più chiara questa norma.

Emendamento 32

Articolo 17

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

[…]

[…]

3.   Ciascun programma espone:

3.   Ciascun programma espone:

[…]

[…]

d)

per ciascun obiettivo specifico:

i)

le tipologie di azioni correlate, tra cui l’elenco delle operazioni previste di importanza strategica e i contributi attesi al conseguimento di tali obiettivi specifici e alle eventuali strategie macroregionali e per i bacini marittimi;

d)

per ciascun obiettivo specifico:

i)

le tipologie di azioni correlate, tra cui l’elenco indicativo delle operazioni previste di importanza strategica e i contributi attesi al conseguimento di tali obiettivi specifici e alle eventuali strategie macroregionali e per i bacini marittimi;

 

[…]

 

[…]

 

iv)

i territori specifici cui è diretta l’azione, tra cui l’utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali;

 

iv)

i territori specifici cui è diretta l’azione in base ai documenti strategici elaborati a livello nazionale o regionale , tra cui l’utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali;

[…]

[…]

g)

le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all’articolo 6 nella preparazione del programma e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma;

g)

le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all’articolo 6 nella preparazione del programma e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma in linea con i principi della governance multilivello e con il codice di condotta sul partenariato ;

[…]

[…]

7.    Lo Stato membro comunica alla Commissione qualsiasi variazione delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettera j), senza necessità di una modifica del programma.

7.    L’autorità di gestione pertinente comunica alla Commissione qualsiasi variazione dell’elenco indicativo delle operazioni previste di importanza strategica di cui al paragrafo 3, lettera d, punto i), e delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettera d), punti iii) e vii), e lettera j), senza necessità di una modifica del programma.

Motivazione

Al fine di accrescere la flessibilità, gli elenchi non dovrebbero essere chiusi già all’inizio del programma. Per rafforzare la governance multilivello ed evitare ritardi nell’attuazione dei programmi, l’autorità di gestione incaricata di attuare i fondi dovrebbe, una volta ottenuta l’approvazione del comitato di sorveglianza, poter comunicare le variazioni di alcune parti del programma alla Commissione europea.

Emendamento 33

Articolo 17, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per i programmi del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione presentati in conformità all’articolo 16, la tabella di cui al paragrafo 3, lettera f), punto ii), riporta solo gli importi per gli anni da 2021 a 2025 .

Per i programmi del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione presentati in conformità all’articolo 16, la tabella di cui al paragrafo 3, lettera f), punto ii), riporta gli importi per gli anni da 2021 a 2027, dove gli importi per gli anni 2026 e 2027 sono soltanto indicativi, in attesa dei risultati del riesame intermedio di cui all’articolo 14 .

Motivazione

Per unire la possibilità di riassegnazione all’interno dei programmi successivamente al riesame intermedio e la sicurezza della dotazione per l’intero periodo, si suggerisce di precisare esplicitamente che la dotazione per gli anni 2026 e 2027 è soltanto indicativa.

Emendamento 34

Articolo 18

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   La Commissione valuta il programma e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, oltre che la coerenza con l’accordo di partenariato. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.

1.   La Commissione valuta il programma e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, oltre che la coerenza con l’accordo di partenariato. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese , nella misura in cui esse attengono agli obiettivi dei fondi .

2.   La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.

2.   La Commissione può , sulla base di tutte le informazioni pertinenti, formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.

3.   Lo Stato membro rivede il programma tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.

3.   Lo Stato membro rivede il programma alla luce del codice di condotta sul partenariato e del principio della governance multilivello, considerate le osservazioni espresse dalla Commissione.

Motivazione

Le raccomandazioni specifiche per paese sono ammissibili quando siano state il frutto dell’applicazione del principio di partenariato.

Emendamento 35

Articolo 19, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Lo Stato membro può presentare una richiesta motivata di modifica di un programma unitamente al programma modificato, indicando l’effetto previsto della modifica sul conseguimento degli obiettivi.

Lo Stato membro può , previa consultazione degli enti locali e regionali interessati e conformemente all’articolo 6, presentare una richiesta motivata di modifica di un programma unitamente al programma modificato, indicando l’effetto previsto della modifica sul conseguimento degli obiettivi.

Motivazione

Gli enti locali e regionali dovrebbero essere coinvolti nella revisione del programma.

Emendamento 36

Articolo 19, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La Commissione valuta la modifica e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, comprese le prescrizioni a livello nazionale, e può esprimere osservazioni entro tre mesi dalla presentazione del programma modificato.

La Commissione valuta la modifica e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, comprese le prescrizioni a livello nazionale, e può esprimere osservazioni entro un mese dalla presentazione del programma modificato. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie.

Motivazione

Anche nel processo di modifica dei programmi operativi va garantita la possibilità per lo Stato membro di fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie.

Emendamento 37

Articolo 19, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Lo Stato membro rivede il programma modificato e tiene presenti le osservazioni espresse dalla Commissione.

Lo Stato membro rivede il programma modificato considerate le osservazioni espresse dalla Commissione.

Motivazione

Dato che le osservazioni espresse dalla Commissione non sono vincolanti, il fatto di tenerle presenti deve essere oggetto di negoziato.

Emendamento 38

Articolo 19, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La Commissione approva la modifica di un programma non oltre sei mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.

La Commissione approva la modifica di un programma non oltre tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.

Motivazione

È opportuno abbreviare la tempistica di approvazione per accelerare il processo.

Emendamento 39

Articolo 19, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino al 5 % della dotazione iniziale di una priorità e non superiore al 3 % del bilancio del programma a un’altra priorità dello stesso fondo a sostegno dello stesso programma. Per i programmi sostenuti dal FESR e dal FSE+, il trasferimento riguarda solo dotazioni per la stessa categoria di regioni.

Lo Stato membro può , nel pieno rispetto del codice di condotta sul partenariato e della governance multilivello, trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino al 10 % della dotazione iniziale di una priorità e non superiore al 5 % del bilancio del programma a un’altra priorità dello stesso fondo a sostegno dello stesso programma.

[…]

[…]

Motivazione

Innalzare il limite massimo, portandolo fino al 5 % del bilancio del programma, significherebbe sostenere la flessibilità. Per il FESR e il FSE+ i trasferimenti riguardano la stessa categoria di regioni (come nella proposta iniziale della Commissione).

Emendamento 40

Articolo 20

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione possono fornire sostegno congiuntamente ai programmi dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita».

1.   Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e — per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e gli investimenti territoriali integrati — il FEASR possono fornire sostegno congiuntamente ai programmi dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita».

2.   Il FESR e il FSE+ possono finanziare, in modo complementare ed entro il limite del 10 % del sostegno di tali fondi a ciascuna priorità di un programma, totalmente o parzialmente un’operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell’altro fondo in base alle norme di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per l’attuazione.

2.   Il FESR, il FSE+ e — per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e gli investimenti territoriali integrati — il FEASR possono finanziare, in modo complementare ed entro il limite del 10 % del sostegno di tali fondi a ciascuna priorità di un programma, totalmente o parzialmente un’operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell’altro fondo in base alle norme di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per l’attuazione.

Motivazione

Anche se purtroppo il FEASR è stato scorporato dal quadro normativo per i fondi SIE, il sostegno allo sviluppo territoriale integrato fornito anche dal FEASR dovrebbe proseguire quantomeno per gli ITI e per lo sviluppo locale di tipo partecipativo.

Emendamento 41

Articolo 21, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

G li Stati membri possono chiedere di trasferire un importo che va fino al 5 % delle dotazioni finanziarie del programma da qualsiasi fondo a qualsiasi altro fondo in regime di gestione concorrente o a qualsiasi strumento in regime di gestione diretta o indiretta .

Conformemente al rispettivo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, g li Stati membri possono , di concerto con l’autorità di gestione e nel pieno rispetto del codice di condotta sul partenariato e della governance multilivello, chiedere di trasferire un importo che va fino al 5 % delle dotazioni finanziarie del programma da qualsiasi fondo a qualsiasi altro fondo in regime di gestione diretta, indiretta o concorrente per progetti rilevanti ai fini della coesione, ad eccezione del programma di sostegno alle riforme .

Motivazione

Stante la generale riduzione delle risorse per la politica di coesione, non si dovrebbero incoraggiare gli Stati membri a sottrarre ancor più risorse ai progetti di tale politica, destinandole a programmi che possono essere più semplici da gestire ma che sono privi di rilievo ai fini della coesione.

Emendamento 42

Articolo 22

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Lo Stato membro sostiene lo sviluppo territoriale integrato mediante strategie di sviluppo territoriale e locale nelle forme seguenti:

Lo Stato membro sostiene lo sviluppo territoriale integrato — che richiede l’utilizzo di tutti i fondi (incluso il FEASR) — mediante strategie di sviluppo territoriale e locale nelle forme seguenti:

a)

investimenti territoriali integrati;

a)

investimenti territoriali integrati;

b)

sviluppo locale di tipo partecipativo;

b)

sviluppo locale di tipo partecipativo;

c)

un altro strumento territoriale che fornisca sostegno alle iniziative elaborate dallo Stato membro per gli investimenti programmati per il FESR ai fini dell’obiettivo strategico di cui all’articolo 4, paragrafo 1 , lettera e) .

c)

un altro strumento territoriale che fornisca sostegno alle iniziative elaborate dalle autorità di gestione dei programmi per gli investimenti programmati ai fini di tutti gli obiettivi strategici di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

Motivazione

Nel corso dell’attuale periodo di programmazione, gli strumenti territoriali sono sviluppati, anche a livello regionale, dalle autorità di gestione. Tali strumenti sono basati su documenti strategici e specificamente adattati alle esigenze regionali e locali.

Un’attuazione efficace degli strumenti territoriali richiede l’utilizzo di più fondi diversi (non soltanto del FESR) al fine di accrescere le sinergie e il coordinamento.

Emendamento 43

Articolo 23

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.    L e strategie territoriali attuate a norma dell’articolo 22, lettera a) o c), contengono gli elementi seguenti:

1.    L’autorità di gestione fa sì che l e strategie territoriali attuate a norma dell’articolo 22, lettera a) o c), conteng a no gli elementi seguenti:

a)

l’area geografica interessata dalla strategia;

a)

l’area geografica interessata dalla strategia;

b)

l’analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell’area;

b)

l’analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell’area;

c)

la descrizione dell’approccio integrato per dare risposta alle esigenze di sviluppo individuate e per realizzare le potenzialità;

c)

la descrizione dell’approccio integrato per dare risposta alle esigenze di sviluppo individuate e per realizzare le potenzialità;

d)

la descrizione del coinvolgimento dei partner in conformità all’articolo 6 alla preparazione e all’attuazione della strategia.

d)

la descrizione del coinvolgimento dei partner in conformità all’articolo 6 alla preparazione e all’attuazione della strategia.

Possono comprendere anche l’elenco delle operazioni cui fornire sostegno.

Possono comprendere anche l’elenco delle operazioni cui fornire sostegno.

2.   Le strategie territoriali sono redatte sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi a livello cittadino, locale o altro livello territoriale.

2.   Le strategie territoriali sono redatte sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi a livello cittadino, locale , regionale o altro livello territoriale.

3.   Se l’elenco delle operazioni cui fornire sostegno non è stato inserito nella strategia territoriale, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello cittadino, locale o altro livello territoriale selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni.

Le operazioni selezionate sono coerenti con la strategia territoriale.

3.   Se l’elenco delle operazioni cui fornire sostegno non è stato inserito nella strategia territoriale, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello cittadino, locale , regionale o altro livello territoriale selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni.

Le operazioni selezionate sono coerenti con la strategia territoriale.

4 .   Se un’autorità o un organismo a livello cittadino, locale o altro livello territoriale adempie compiti che rientrano nella responsabilità dell’autorità di gestione, ad eccezione della selezione delle operazioni, l’autorità è designata come organismo intermedio dall’autorità di gestione.

4.    Nel preparare le strategie territoriali, le autorità o gli organismi di cui all’articolo 23, paragrafo 2, cooperano con le pertinenti autorità di gestione per quanto riguarda la definizione dell’ambito delle operazioni cui fornire sostegno a titolo del programma interessato.

5 .   Può essere fornito sostegno alla preparazione e alla concezione delle strategie territoriali.

5 .   Se un’autorità o un organismo a livello cittadino, locale , regionale o altro livello territoriale adempie compiti che rientrano nella responsabilità dell’autorità di gestione, ad eccezione della selezione delle operazioni, l’autorità è designata come organismo intermedio dall’autorità di gestione.

 

6 .   Può essere fornito sostegno alla preparazione e alla concezione delle strategie territoriali.

Motivazione

È necessario precisare e rafforzare il ruolo dell’autorità di gestione, in quanto organo responsabile dell’attuazione del programma operativo, nel processo di elaborazione delle strategie territoriali, che sono uno strumento per realizzare gli obiettivi del programma stesso.

Nel testo si dovrebbe fare riferimento anche agli enti regionali, in linea con il parere del CdR COTER-VI/031, secondo cui il fatto che «nel processo di attuazione non si tiene sufficientemente conto delle competenze e dei poteri degli organismi responsabili della selezione delle operazioni» rappresenta uno dei principali ostacoli all’attuazione degli ITI.

È necessario precisare e rafforzare il ruolo dell’autorità di gestione nella preparazione delle strategie territoriali. In particolare, ciò significa che occorrerebbe introdurre l’obbligo di cooperare con l’autorità di gestione nell’elaborazione di dette strategie e attribuire a tale autorità il potere-dovere di conciliare tali strategie con l’ambito di applicazione del programma operativo.

Emendamento 44

Articolo 25, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il FESR, il FSE+ e il FEAMP possono fornire sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo.

Il FESR, il FSE+ , il FEASR, designato come Leader, e il FEAMP possono fornire sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo.

Motivazione

Anche il FEASR dovrebbe essere incluso in sede di sostegno alle azioni di sviluppo locale di tipo partecipativo e Leader.

Emendamento 45

Articolo 27, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le autorità di gestione provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

Le autorità di gestione provvedono affinché i gruppi di azione locale si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

Motivazione

L’esperienza dimostra che è difficile per l’autorità di gestione scegliere un partner capofila se il gruppo di azione locale non si presenta con un’entità legale comune. Considerato che ai gruppi di azione locale incombe un elevato livello di responsabilità e che, pertanto, essi sono responsabili anche dei possibili errori, tali gruppi dovrebbero essere obbligati a riunirsi in una struttura legalmente costituita.

Emendamento 46

Articolo 31, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le percentuale dei fondi da rimborsare per l’assistenza tecnica sono le seguenti:

Le percentuali dei fondi da rimborsare per l’assistenza tecnica sono le seguenti:

a)

per il sostegno del FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e per il sostegno del Fondo di coesione: 2,5  % ;

a)

per il sostegno del FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e per il sostegno del Fondo di coesione: 5 % ;

b)

per il sostegno del FSE+: 4 % e per i programmi a norma dell’articolo 4, paragrafo 1), lettera c), punto vii), del regolamento FSE+: 5 %;

b)

per il sostegno del FSE+: 5 %;

c)

per il sostegno del FEAMP: 6 %;

c)

per il sostegno del FEASR: 5 %;

d)

per il sostegno dell’AMIF, dell’ISF e del BMVI: 6 %.

d)

per il sostegno del FEAMP: 6 %;

 

e)

per il sostegno dell’AMIF, dell’ISF e del BMVI: 6 %.

Motivazione

La percentuale forfettaria da rimborsare per l’assistenza tecnica (pari al 5 %) dovrebbe applicarsi anche al FSE+.

Emendamento 47

Articolo 33, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Lo Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l’attuazione del programma («comitato di sorveglianza») entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma.

Lo Stato membro istituisce , di concerto con l’autorità di gestione pertinente e conformemente al codice di condotta sul partenariato e alla governance multilivello, nonché al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario, un comitato per sorvegliare l’attuazione del programma d’intesa con l’autorità di gestione («comitato di sorveglianza») entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma.

[…]

[…]

Motivazione

Per garantire la corretta partecipazione degli enti locali e regionali e delle parti direttamente interessate, occorre un riferimento esplicito al quadro istituzionale, giuridico e finanziario negli Stati membri e al codice di condotta. Dato che il comitato di sorveglianza è istituito per sorvegliare l’attuazione di uno specifico programma operativo, la responsabilità della sua istituzione dovrebbe incombere anche all’autorità di gestione.

Emendamento 48

Articolo 33, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Lo Stato membro pubblica il regolamento del comitato di sorveglianza e tutti i dati e le informazioni condivise con il comitato di sorveglianza sul sito web di cui all’articolo 44, paragrafo 1.

L’autorità di gestione pubblica il regolamento del comitato di sorveglianza e tutti i dati e le informazioni riguardanti il lavoro del comitato di sorveglianza sul sito web di cui all’articolo 44, paragrafo 1 , oppure indica il link al sito web specifico su cui sono disponibili tutti i dati e le informazioni in questione .

Motivazione

Nel periodo di programmazione in corso, tutti i dati e le informazioni riguardanti i comitati di sorveglianza sono pubblicati su siti web dedicati, creati appositamente per questo scopo. Una buona pratica, questa, che dovrebbe essere mantenuta anche nel prossimo periodo finanziario (2021-2027).

Emendamento 49

Articolo 35, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il comitato di sorveglianza esamina:

Il comitato di sorveglianza esamina:

[…]

[…]

f)

l’attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;

f)

l’attuazione di azioni di comunicazione e visibilità , come previsto nella strategia di comunicazione ;

[…]

[…]

Motivazione

Si propone di mantenere la strategia di comunicazione, nonché la sua adozione e la sua modifica da parte del comitato di sorveglianza del programma operativo.

Emendamento 50

Articolo 35, paragrafo 1, nuova lettera dopo la lettera i)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il comitato di sorveglianza esamina:

Il comitato di sorveglianza esamina:

[…]

[…]

 

j)

la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, tra cui le eventuali modifiche, fatto salvo l’articolo 27, paragrafo 3, lettere b), c) e d);

Motivazione

Non dovrebbe essere necessaria l’approvazione del comitato di sorveglianza per la metodologia e i criteri di selezione giacché, in caso contrario, sarebbe ostacolata l’opera dell’autorità di gestione.

Emendamento 51

Articolo 35, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il comitato di sorveglianza approva:

Il comitato di sorveglianza approva:

a)

la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, tra cui le eventuali modifiche, previa consultazione della Commissione a norma dell’articolo 67, paragrafo 2, fatto salvo l’articolo 27, paragrafo 3, lettere b), c) e d);

a)

le relazioni annuali in materia di performance per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione;

b)

le relazioni annuali in materia di performance per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione;

b)

il piano di valutazione e le relative modifiche;

c)

il piano di valutazione e le relative modifiche;

c)

tutte le proposte dell’autorità di gestione di modifica a un programma, esclusi i trasferimenti in conformità all’articolo 19, paragrafo 5, e all’articolo 21.

d)

tutte le proposte dell’autorità di gestione di modifica a un programma, compresi i trasferimenti in conformità all’articolo 19, paragrafo 5, e all’articolo 21.

d)

le variazioni dell’elenco delle operazioni previste di importanza strategica di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto i) e delle informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punti iii) e vii), e lettera j).

 

e)

la strategia di comunicazione per il programma operativo e ogni eventuale modifica della stessa.

Motivazione

L’approvazione del comitato di sorveglianza non dovrebbe essere necessaria per le modifiche ai programmi sotto forma di trasferimenti tra gli assi di priorità nell’ambito della flessibilità del 5 % (o del 10 %) giacché, in caso contrario, si priverebbe l’autorità di gestione della possibilità di effettuare adeguamenti tempestivi. Il regime di flessibilità perderebbe efficacia.

Emendamento 52

Articolo 37, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi di ogni programma entro il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio , il 31 luglio , il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno conformemente al modello riportato all’allegato VII.

L’autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi di ogni programma entro il 31 gennaio, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno conformemente al modello riportato all’allegato VII.

La prima trasmissione è dovuta entro il 31 gennaio 2022 e l’ultima entro il 31 gennaio 2030.

La prima trasmissione è dovuta entro il 31 gennaio 2022 e l’ultima entro il 31 gennaio 2030.

Per i programmi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento FSE+ i dati sono trasmessi annualmente entro il 30 novembre.

Per i programmi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento FSE+ i dati sono trasmessi annualmente entro il 30 novembre.

Motivazione

Il trasferimento di dati sei volte all’anno genera un notevole onere amministrativo, cosicché la frequenza di tale trasferimento dovrebbe essere ridotta a tre volte all’anno, come disposto dall’RDC attualmente vigente.

Emendamento 53

Articolo 43, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

[…]

[…]

Il coordinatore della comunicazione coinvolge nelle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione le organizzazioni seguenti:

Il coordinatore della comunicazione coinvolge nelle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione le organizzazioni seguenti:

a)

le rappresentanze della Commissione europea e gli uffici di collegamento del Parlamento europeo negli Stati membri, al pari dei centri di informazione Europe Direct e altre reti, istituti di istruzione e di ricerca;

a)

le rappresentanze della Commissione europea e gli uffici di collegamento del Parlamento europeo negli Stati membri, al pari dei centri di informazione Europe Direct e altre reti, istituti di istruzione e di ricerca;

b)

altri partner e organismi pertinenti.

b)

gli enti locali e regionali coinvolti nell’attuazione dei programmi;

 

c)

altri partner e organismi pertinenti.

Motivazione

Il regolamento sulle disposizioni comuni dovrebbe incoraggiare la cooperazione tra tutti i livelli dell’amministrazione coinvolti nell’attuazione e nella comunicazione dei programmi.

Emendamento 54

Articolo 43, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ciascuna autorità di gestione individua un responsabile della comunicazione per ciascun programma responsabile della comunicazione del programma»).

Ciascuna autorità di gestione individua un responsabile della comunicazione per uno o più programmi responsabili della comunicazione del programma»).

Motivazione

Allo scopo di sostenere l’integrazione dei fondi, finalizzata al raggiungimento di un approccio più olistico fondato su maggiori sinergie, dovrebbe essere possibile avere un solo responsabile per più programmi. Ciò potrebbe altresì assicurare una comunicazione più coerente tra tutti i fondi.

Emendamento 55

Articolo 43, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La Commissione gestisce una rete composta dai coordinatori della comunicazione, dai responsabili della comunicazione e da rappresentanti della Commissione a fini di scambio di informazioni sulle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.

La Commissione gestisce una rete composta dai coordinatori della comunicazione, dai responsabili della comunicazione , da rappresentanti del Comitato europeo delle regioni e da rappresentanti della Commissione a fini di scambio di informazioni sulle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.

Motivazione

Alla Commissione è affidato il compito di gestire una rete di comunicatori che, per garantire sinergie e cooperazione, dovrebbe coinvolgere anche il CdR.

Emendamento 56

Articolo 44, nuovo paragrafo dopo il paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Le autorità di gestione elaborano una strategia di comunicazione per ciascun programma operativo. È possibile definire una strategia di comunicazione comune per più programmi operativi. La strategia di comunicazione tiene conto dell’entità del programma o dei programmi operativi interessati, conformemente al principio di proporzionalità.

La strategia di comunicazione comprende gli elementi indicati nell’allegato VIII.

Lo Stato membro e l’autorità di gestione verificano che le misure di informazione e comunicazione siano applicate conformemente alla strategia di comunicazione al fine di migliorare la visibilità e l’interazione con i cittadini, e che tali misure perseguano la massima copertura mediatica possibile.

Motivazione

La strategia di comunicazione è un elemento chiave nell’elaborazione e attuazione degli obblighi di visibilità e comunicazione, che in questa fase desideriamo fortemente sottolineare. La completa eliminazione di tale strategia causerebbe incertezza nell’attuazione delle misure di informazione e comunicazione, rischiando di far venir meno qualsiasi uniformità tra le agenzie e gli organismi coinvolti a vario titolo nella loro attuazione.

Emendamento 57

Articolo 44, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’autorità di gestione pubblica sul sito web di cui al paragrafo 1 , almeno un mese prima dell’apertura di un invito a presentare proposte, una breve sintesi degli inviti a presentare proposte previsti e pubblicati, corredati dei seguenti dati:

L’autorità di gestione pubblica sul sito web di cui al paragrafo 1 una breve sintesi degli inviti a presentare proposte previsti e pubblicati, corredati dei seguenti dati:

[…]

[…]

Motivazione

Questa disposizione dell’articolo 44, paragrafo 2, potrebbero determinare ritardi nell’attuazione, limitando nel contempo la flessibilità delle autorità di gestione.

Si propone pertanto di sopprimere la disposizione, demandando alla valutazione delle singole amministrazioni la scelta degli strumenti più appropriati per garantire la massima visibilità delle opportunità di finanziamento.

In alternativa, qualora si ritenesse necessario mantenere la suddetta disposizione, occorre che la tempistica della pubblicazione non sia prestabilita, bensì lasciata alla determinazione delle autorità di gestione, al fine di garantire la coerenza con la programmazione dell’attuazione.

Emendamento 58

Nuovo articolo dopo l’articolo 44

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

1.     La strategia di comunicazione elaborata dall’autorità di gestione viene trasmessa al comitato di sorveglianza per approvazione, conformemente all’articolo 35, paragrafo 2, lettera e), non più tardi di sei mesi dopo l’adozione del programma o dei programmi operativi interessati.

 

Quando viene definita una strategia di comunicazione comune per più programmi operativi che riguardano più comitati di sorveglianza, lo Stato membro, consultati tali comitati, può affidare a uno di essi la responsabilità dell’approvazione della strategia comune di comunicazione e di ogni eventuale successiva modifica di tale strategia.

 

Se del caso, lo Stato membro o le autorità di gestione può modificare la strategia di comunicazione durante il periodo di programmazione. L’autorità di gestione trasmette la strategia di comunicazione modificata al comitato di sorveglianza per l’approvazione, conformemente all’articolo 35, paragrafo 2, lettera e).

 

2.     In deroga al paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo, almeno una volta all’anno l’autorità di gestione informa il comitato o i comitati di sorveglianza responsabili in merito ai progressi nell’attuazione della strategia di comunicazione di cui all’articolo 35, paragrafo 1, lettera f), e in merito alla propria analisi dei risultati di tale applicazione, nonché circa le attività di informazione e comunicazione, comprese le misure volte a migliorare la visibilità dei fondi, previste per l’anno successivo. Il comitato di sorveglianza esprime un parere in merito alle attività e misure previste per l’anno successivo, valutando fra l’altro anche i modi per accrescere l’efficacia delle attività di comunicazione rivolte al pubblico.

Motivazione

Si propone di mantenere la procedura per l’approvazione, la modifica e il monitoraggio della strategia di comunicazione, considerati da un lato i buoni risultati da essa prodotti nel periodo 2014-2020 e dall’altro il fatto che essa agevolerebbe il controllo e la supervisione da parte della Commissione, consentendole di basarsi su un documento ben strutturato e accessibile.

Emendamento 59

Articolo 50, paragrafo 2, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

dividendo i più recenti costi lordi documentati per il personale, se mensili, per le ore lavorate mensili della persona interessata in conformità alla normativa nazionale applicabile menzionata nel contratto di lavoro.

dividendo i più recenti costi lordi documentati per il personale, se mensili, per le ore lavorate mensili della persona interessata in conformità alla normativa nazionale applicabile o agli accordi collettivi richiamati nel contratto di lavoro.

Motivazione

Occorre far riferimento alla base giuridica del contratto di lavoro.

Emendamento 60

Articolo 52, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali solo per investimenti nuovi che si prevede siano finanziariamente sostenibili, atti a generare entrate o risparmi, e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato.

Gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali solo per investimenti che si prevede siano finanziariamente sostenibili, atti a generare entrate o risparmi, e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato disponibili .

Motivazione

Gli strumenti finanziari andrebbero utilizzati non soltanto per investimenti nuovi, ma anche per gli investimenti in genere, purché finanziariamente sostenibili e a condizione che le fonti di mercato disponibili non possano offrire finanziamenti sufficienti.

Emendamento 61

Articolo 52, nuovo paragrafo dopo il paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Qualora gli strumenti finanziari sostengano il finanziamento delle imprese, incluse le PMI, tale sostegno è finalizzato alla creazione di nuove imprese, alla messa a loro disposizione di capitale nella fase iniziale, ossia capitale di costituzione e capitale di avviamento, di capitale di espansione, di capitale per il rafforzamento delle attività generali d’impresa, la realizzazione di nuovi progetti, la penetrazione in nuovi mercati o nuovi sviluppi da parte di imprese esistenti, fatte salve le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato e conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Tale sostegno può assumere la forma di investimenti materiali e immateriali nonché di capitale circolante nei limiti delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato e al fine di incentivare il settore privato a fornire finanziamenti alle imprese. Esso può anche riguardare i costi del trasferimento di diritti di proprietà in imprese, a condizione che tali trasferimenti avvengano tra investitori indipendenti.

Motivazione

Il nuovo regolamento sulle disposizioni comuni dovrebbe far riferimento anche alla definizione di investimento in senso lato, come nell’RDC vigente.

Emendamento 62

Articolo 53, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli strumenti finanziari gestiti sotto la responsabilità dell’autorità di gestione possono essere costituiti in una delle seguenti forme:

a)

investimento di risorse del programma nel capitale di una persona giuridica;

b)

blocchi separati di conti finanziari o fiduciari presso un istituto.

Gli strumenti finanziari gestiti sotto la responsabilità dell’autorità di gestione possono essere costituiti in una delle seguenti forme:

a)

investimento di risorse del programma nel capitale di una persona giuridica;

b)

blocchi separati di conti finanziari o fiduciari presso un istituto.

L’autorità di gestione seleziona l’organismo che attua uno strumento finanziario.

L’autorità di gestione seleziona l’organismo che attua uno strumento finanziario conformemente all’articolo 67 .

Se l’organismo selezionato dall’autorità di gestione attua un fondo di partecipazione, tale organismo può procedere a sua volta alla selezione di altri organismi per attuare un fondo specifico.

Se l’organismo selezionato dall’autorità di gestione attua un fondo di partecipazione, tale organismo può procedere a sua volta alla selezione di altri organismi per attuare un fondo specifico.

Motivazione

Per garantire un’attuazione degli strumenti finanziari orientata al mercato e attenuare i rischi di audit sulla selezione degli organismi incaricati di attuare tali strumenti, è di cruciale importanza attenersi alle disposizioni dell’articolo 67. In linea con questo emendamento, anche il considerando 44, l’articolo 62, paragrafo 3, e l’articolo 67, paragrafo 4, dovrebbero essere modificati di conseguenza.

Emendamento 63

Articolo 53, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il cofinanziamento nazionale di un programma può essere fornito dall’autorità di gestione o a livello di fondi di partecipazione, o a livello di fondi specifici, o a livello di investimenti a favore dei destinatari finali, in conformità alle norme specifiche di ciascun fondo. Se il cofinanziamento nazionale è fornito a livello di investimenti a favore dei destinatari finali, l’organismo che attua gli strumenti finanziari conserva le prove documentali che dimostrano l’ammissibilità delle spese sottostanti.

Il cofinanziamento nazionale di un programma può essere fornito dall’autorità di gestione o da fondi di partecipazione, o da fondi specifici, o da investitori privati o da destinatari finali, in conformità alle norme specifiche di ciascun fondo. Se il cofinanziamento nazionale è fornito da, o a livello di, investimenti a favore dei destinatari finali, l’organismo che attua gli strumenti finanziari conserva le prove documentali che dimostrano l’ammissibilità delle spese sottostanti.

Motivazione

Non vi è motivo di escludere dai cofinanziamenti nazionali ammissibili il contributo proprio del destinatario finale, se esso è destinato a finanziare lo stesso investimento. Tale esclusione configura una restrizione ingiustificata delle condizioni di ammissibilità dei cofinanziamenti nazionali rispetto a quelle applicabili alle sovvenzioni.

Emendamento 64

Articolo 59, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

I paragrafi 1 e 2 non si applicano a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un’attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contributi del programma agli o dagli strumenti finanziari e a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un’attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

Motivazione

Le operazioni con strumenti finanziari dovrebbero essere esplicitamente escluse dall’applicazione delle norme in materia di «stabilità delle operazioni» (requisito della durata nel tempo). Tale deroga è stata introdotta con buoni risultati sia per il periodo 2007-2013 che per quello 2014-2020.

Emendamento 65

Articolo 63, paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità del programma siano effettuati mediante sistemi elettronici per lo scambio di dati in conformità all’allegato XII.

Gli Stati membri garantiscono che , se del caso, gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità del programma possano essere effettuati mediante sistemi elettronici per lo scambio di dati in conformità all’allegato XII.

[…]

[…]

Motivazione

Prescrivere che tutti gli scambi di dati siano effettuati per via elettronica imporrebbe un onere superfluo.

Emendamento 66

Articolo 64, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

[…]

[…]

c)

La Commissione trasmette le constatazioni preliminari dell’audit in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione non oltre 3 mesi dopo l’ultimo giorno dell’audit all’autorità competente dello Stato membro.

c)

La Commissione trasmette le constatazioni preliminari dell’audit in almeno una delle lingue dello Stato membro interessato non oltre 3 mesi dopo l’ultimo giorno dell’audit all’autorità competente dello Stato membro.

d)

La Commissione trasmette la relazione di audit, in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione , non oltre 3 mesi dalla data in cui ha ricevuto una risposta completa dall’autorità competente dello Stato membro alle constatazioni preliminari dell’audit.

d)

La Commissione trasmette la relazione di audit, in almeno una delle lingue dello Stato membro interessato , non oltre 3 mesi dalla data in cui ha ricevuto una risposta completa dall’autorità competente dello Stato membro alle constatazioni preliminari dell’audit.

[…]

[…]

Motivazione

Questo dovrebbe contribuire ad accelerare l’attuazione in quanto le autorità interessate non dovranno attendere la traduzione aggiuntiva eventualmente necessaria.

Emendamento 67

Articolo 67, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Su richiesta della Commissione, l’autorità di gestione consulta la Commissione e ne tiene presenti le osservazioni prima della presentazione iniziale dei criteri di selezione al comitato di sorveglianza e prima di qualsiasi successiva modifica di tali criteri.

 

Motivazione

Le condizioni alle quali la Commissione può chiedere di essere consultata in merito ai criteri di selezione risultano poco chiare. Una disposizione siffatta ostacolerebbe l’autonomia e il processo decisionale dell’autorità di gestione.

Emendamento 68

Articolo 84, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il prefinanziamento per ciascun fondo è versato in frazioni annuali prima del 1o luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come indicato nel seguito:

a)

2021: 0,5  % ;

b)

2022: 0,5  % ;

c)

2023: 0,5  % ;

d)

2024: 0,5  % ;

e)

2025: 0,5  % ;

f)

2026: 0,5  %

Il prefinanziamento per ciascun fondo è versato in frazioni annuali prima del 1o luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come indicato nel seguito:

a)

2021: 2 % ;

b)

2022: 2 % ;

c)

2023: 2 % ;

d)

2024: 2 % ;

e)

2025: 2 % ;

f)

2026: 2 %

Se un programma è adottato dopo il 1o luglio 2021, le frazioni precedenti sono versate nell’anno di adozione.

Se un programma è adottato dopo il 1o luglio 2021, le frazioni precedenti sono versate nell’anno di adozione.

Motivazione

Nel nuovo regolamento sulle disposizioni comuni l’importo annuale del prefinanziamento è ridotto troppo drasticamente rispetto all’RDC oggi vigente.

Emendamento 69

Articolo 85, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

In deroga al paragrafo 3, lettera a), si applicano le disposizioni seguenti:

In deroga al paragrafo 3, lettera a), si applicano le disposizioni seguenti:

a)

se il contributo dell’Unione si esplica come previsto all’articolo 46, lettera a), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono gli importi giustificati dai progressi nel soddisfacimento delle condizioni, o nel conseguimento dei risultati, in conformità alla decisione di cui all’articolo 89, paragrafo 2;

a)

se il contributo dell’Unione si esplica come previsto all’articolo 46, lettera a), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono gli importi giustificati dai progressi nel soddisfacimento delle condizioni, o nel conseguimento dei risultati, in conformità alla decisione di cui all’articolo 89, paragrafo 2;

b)

se il contributo dell’Unione si esplica come previsto all’articolo 46, lettere c), d) ed e), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono gli importi determinati in conformità alla decisione di cui all’articolo 88, paragrafo 3;

b)

se il contributo dell’Unione si esplica come previsto all’articolo 46, lettere c), d) ed e), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono gli importi determinati in conformità alla decisione di cui all’articolo 88, paragrafo 3;

c)

per le forme di sovvenzioni di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.

c)

per le forme di sovvenzioni di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile;

 

d)

nel caso di aiuti di Stato, la domanda di pagamento può comprendere anticipi versati al beneficiario dall’organismo che accorda gli aiuti, a condizione che tali anticipi non superino il 40 % dell’importo totale degli aiuti da accordare ad un beneficiario per una data operazione .

Motivazione

L’attuale regolamento sulle disposizioni comuni prevede, all’articolo 131, paragrafo 4, lettera b), la possibilità di versare anticipi fino al 40 %. Nel nuovo RDC, tale opzione dovrebbe essere mantenuta.

Emendamento 70

Articolo 86

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

[…]

[…]

2.   Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all’articolo 53, paragrafo 3 , le domande di pagamento che comprendono spese per gli strumenti finanziari sono presentate in conformità alle condizioni seguenti:

a)

l’importo incluso nella prima domanda di pagamento deve essere stato pagato agli strumenti finanziari e può rappresentare fino al 25 % del totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento, in conformità alla pertinente priorità e categoria di regioni, se applicabile;

b)

l’importo incluso nelle domande successive di pagamento presentate durante il periodo di ammissibilità include le spese ammissibili di cui all’articolo 62, paragrafo 1.

2.   Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all’articolo 53, paragrafo 2 , le domande di pagamento comprendono spese per la creazione di, o il contributo a, strumenti finanziari.

3.     La Commissione effettua la liquidazione contabile dell’importo contenuto nella prima domanda di pagamento di cui al paragrafo 2, lettera a), non oltre il periodo contabile finale.

Nelle domande di pagamento esso è indicato separatamente .

 

Motivazione

Nel periodo finanziario in corso (2014-2020), il contributo dei programmi agli strumenti finanziari limita la flessibilità degli strumenti già istituiti e la possibilità di apertura simultanea di più prodotti finanziari. Il presente emendamento si basa sulla buona pratica seguita nel periodo finanziario precedente (2007-2013).

Emendamento 71

Articolo 88, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

[…]

[…]

c)

norme riguardanti i corrispondenti costi unitari e le somme forfettarie applicabili nelle politiche dell’Unione per tipologie analoghe di operazioni;

c)

norme riguardanti i corrispondenti costi unitari nonché le somme e i tassi forfettari applicabili nelle politiche dell’Unione per tipologie analoghe di operazioni;

d)

norme riguardanti i corrispondenti costi unitari e le somme forfettarie applicabili in regimi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni.

d)

norme riguardanti i corrispondenti costi unitari nonché le somme e i tassi forfettari applicabili in regimi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni.

Motivazione

Il presente emendamento mira a garantire la coerenza dell’articolo.

Emendamento 72

Articolo 99, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La Commissione disimpegna l’importo di un programma non impiegato per il prefinanziamento in conformità all’articolo 84, o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento in conformità agli articoli 85 e 86, entro il 26 dicembre del secondo anno civile successivo all’anno degli impegni di bilancio per gli anni da 2021 a 2026.

La Commissione disimpegna l’importo di un programma non impiegato per il prefinanziamento in conformità all’articolo 84, o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento in conformità agli articoli 85 e 86, entro il 31 dicembre del terzo anno civile successivo all’anno degli impegni di bilancio per gli anni da 2021 a 2026.

In caso di cessazioni dei pagamenti su base giuridica o precauzionale, si applica altresì una proroga.

Motivazione

I termini per il disimpegno non dovrebbero essere abbreviati, bensì restare ad n+3, stanti le attuali difficoltà di parecchi enti locali e regionali nel fornire un cofinanziamento sufficiente. Inoltre, la scadenza del termine dovrebbe coincidere con la fine dell’anno.

Emendamento 73

Articolo 103, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro a titolo dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», per categoria di regioni, unitamente all’elenco delle regioni ammissibili in conformità alla metodologia di cui all’allegato XXII.

La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro a titolo dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», per categoria di regioni, unitamente all’elenco delle regioni ammissibili in conformità alla metodologia di cui all’allegato XXII.

Tale decisione stabilisce altresì la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro a titolo dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg).

Tale decisione stabilisce altresì la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro a titolo dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg).

 

In virtù di essa, la dotazione minima globale proveniente dai fondi, a livello sia nazionale che regionale, dovrebbe essere pari al 76 % del bilancio destinato a ciascuno Stato membro o a ciascuna regione nel corso del periodo 2014-2020.

Motivazione

La rete di sicurezza fornita dalla Commissione a livello nazionale non impedisce tagli sproporzionati alle singole aree assistite, che non sarebbero giustificati dalla politica di coesione.

Emendamento 74

Articolo 104, paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le risorse per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) ammontano al 2,5  % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2021-2027 (ossia, in totale, 8 430 000 000  EUR ).

Le risorse per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) ammontano al 3,3  % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2021-2027 (ossia, in totale, XX XXX XXX XXX EUR ).

Motivazione

La proposta della Commissione determinerebbe rilevanti tagli di bilancio per le azioni di cooperazione territoriale, a dispetto dell’inclusione di nuove azioni nel progetto di regolamento sulla CTE. Il CdR suggerisce pertanto di aumentare le risorse per l’obiettivo della cooperazione territoriale europea, portandole al 3,3 % di quelle globalmente disponibili per la politica di coesione. Ciò, infatti, renderebbe possibile salvaguardare i programmi di cooperazione transfrontaliera esistenti, nonché la cooperazione interregionale e quella per le regioni ultraperiferiche. È opportuno mantenere il metodo di assegnazione per l’obiettivo della cooperazione territoriale europea attualmente stabilito all’allegato VII del regolamento (UE) n. 1303/2013, dato che il nuovo metodo di assegnazione proposto per tale obiettivo opererebbe una discriminazione nei confronti degli Stati membri e delle regioni che presentano una bassa densità di popolazione lungo i loro confini (in particolare alla luce del nuovo criterio dei 25 chilometri).

Emendamento 75

Articolo 105, punto 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La Commissione può accogliere la proposta formulata da uno Stato membro nella presentazione dell’accordo di partenariato o nel contesto del riesame intermedio di trasferire:

a)

non più del 15 % delle dotazioni totali per le regioni meno sviluppate alle regioni in transizione o alle regioni più sviluppate e dalle regioni in transizione alle regioni più sviluppate;

b)

dalle dotazioni per le regioni più sviluppate o per le regioni in transizione alle regioni meno sviluppate.

La Commissione può accogliere la proposta formulata da uno Stato membro nella presentazione dell’accordo di partenariato o nel contesto del riesame intermedio di trasferire non più del 15 % delle dotazioni totali.

Motivazione

Dovrebbe esservi la possibilità di trasferimenti tra tutte le categorie di regioni.

Emendamento 76

Articolo 106, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La decisione della Commissione che adotta un programma fissa il tasso di cofinanziamento e l’importo massimo del sostegno dei fondi per ciascuna priorità.

La decisione della Commissione che adotta un programma fissa l’importo massimo del sostegno dei fondi per ciascuna priorità e il tasso di cofinanziamento per il programma .

Motivazione

Fissare il tasso massimo di cofinanziamento a livello di programma operativo (anziché per ciascuna priorità) consente una maggiore flessibilità nel processo di attuazione. Ciò, infatti, permetterebbe di spalmare il cofinanziamento fra più priorità diverse, in funzione delle tipologie di intervento.

Emendamento 77

Articolo 106, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il tasso di cofinanziamento per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» a livello di ciascuna priorità non è superiore al:

a)

70 % per le regioni meno sviluppate;

b)

55 % per le regioni in transizione;

c)

40 % per le regioni più sviluppate.

Il tasso di cofinanziamento per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» a livello di ciascuna priorità non è superiore al:

a)

85 % per le regioni meno sviluppate;

b)

70 % per le regioni in transizione;

c)

50 % per le regioni più sviluppate.

I tassi di cofinanziamento di cui alla lettera a) si applicano anche alle regioni ultraperiferiche.

I tassi di cofinanziamento di cui alla lettera a) si applicano anche alle regioni ultraperiferiche.

Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di coesione a livello di ciascuna priorità non è superiore al 70 % .

Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di coesione a livello di ciascuna priorità non è superiore all’85 % .

Il regolamento FSE+ può stabilire tassi di cofinanziamento superiori per le priorità a sostegno di azioni innovative in conformità all’articolo [14] del relativo regolamento.

Il regolamento FSE+ può stabilire tassi di cofinanziamento superiori per le priorità a sostegno di azioni innovative in conformità all’articolo [14] del relativo regolamento.

Motivazione

È opportuno mantenere i tassi di cofinanziamento al livello attuale.

Emendamento 78

Articolo 106, punto 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg non è superiore al 70 % .

Il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg non è superiore all’85 % .

[…]

[…]

Motivazione

È opportuno mantenere il cofinanziamento per la CTE all’85 %.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

appoggia gli obiettivi fondamentali perseguiti dalla Commissione con il nuovo regolamento sulle disposizioni comuni (RDC), e in particolare quello di modernizzare la politica di coesione rendendola più semplice, più flessibile e più efficace e quello di ridurre considerevolmente gli oneri amministrativi superflui a carico di beneficiari e autorità di gestione;

2.

accoglie con favore il fatto che la politica di coesione continui ad essere disponibile per tutte le regioni dell’Unione europea, che era una delle preoccupazioni fondamentali espresse dal Comitato europeo delle regioni nei suoi precedenti pareri in materia nonché uno dei messaggi chiave dell’Alleanza per la coesione (#CohesionAlliance);

3.

accoglie con favore la conferma dell’approccio basato sulla gestione concorrente, ma puntualizza che si dovrebbero continuare ad intraprendere azioni al «livello territoriale più appropriato» rafforzando il ruolo degli enti locali e regionali nel gestire i programmi il più vicino possibile ai cittadini, in linea con i principi della sussidiarietà, della governance multilivello e del partenariato;

4.

invoca un’ulteriore semplificazione, ad esempio mediante la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dalla normativa in materia di aiuti di Stato;

Obiettivi e regole generali relative al sostegno

5.

appoggia i cinque nuovi obiettivi strategici, considerato che, da un lato, essi corrispondono in larga misura ai precedenti obiettivi tematici e, dall’altro, consentono maggiore flessibilità grazie al fatto di essere definiti in termini più ampi;

6.

reputa che la rimozione del FEASR dal regolamento sulle disposizioni comuni costituisca un vero motivo di preoccupazione, in quanto rischia di pregiudicare l’approccio integrato dei fondi strutturali e di investimento nelle aree rurali, considerato che lo sviluppo rurale è una componente fondamentale degli obiettivi della politica di coesione. Pertanto, al fine di accrescere le sinergie con lo sviluppo rurale, il Comitato chiede che il FEASR sia reintrodotto nel regolamento sulle disposizioni comuni (e in proposito rinvia al proprio parere NAT-VI/034 sulla PAC), pur apprezzando il fatto che, nella proposta di regolamento sui piani strategici della PAC (articolo 2), esista, per alcuni temi, un riferimento al nuovo RDC, in particolare per quanto concerne le questioni dello sviluppo territoriale integrato;

7.

ribadisce che il Fondo sociale europeo deve restare saldamente all’interno della politica di coesione in quanto costituisce il principale strumento dell’UE per investire nelle persone e nel capitale umano, promuovere l’inclusione sociale e l’uguaglianza di genere e migliorare la vita di milioni di cittadini europei;

8.

sottolinea l’importanza dei principi del partenariato e della governance multilivello, chiede di includere come allegato nel progetto di RDC l’attuale codice di condotta sul partenariato, e invoca la piena attuazione di tale codice per far sì che gli enti locali e regionali siano coinvolti in qualità di partner a pieno titolo;

Approccio strategico

9.

si rammarica che la proposta della Commissione non sia incorporata in una strategia rinnovata di lungo termine dell’UE, che succeda a quella Europa 2020, e si aspetta quindi che la Commissione presenti tale nuova strategia, volta ad attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e basata su una governance riformata che sviluppi appieno la governance multilivello;

10.

accoglie con favore il nuovo accordo di partenariato in quanto costituisce un documento più semplice e snello;

11.

insiste sulla necessità che qualsiasi trasferimento tra i fondi, oppure dai fondi al programma InvestEU o ad altri strumenti unionali in regime di gestione diretta od indiretta, rispetti appieno i principi della sussidiarietà e della governance multilivello e non indebolisca l’approccio basato sul territorio dei fondi stessi;

12.

accoglie con favore il fatto che sia stato ridotto il numero delle condizioni abilitanti e che, in particolare, le condizioni abilitanti tematiche presentino adesso un legame più chiaro con i quadri politici strategici negli specifici settori;

13.

esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che i pagamenti non siano possibili fino a quando la Commissione non abbia informato lo Stato membro del soddisfacimento delle condizioni abilitanti, in quanto tale condizione potrebbe determinare ritardi nell’attuazione dei programmi;

14.

chiede con forza che il nuovo sistema di programmazione stabilisca già le dotazioni per tutti gli anni del periodo di programmazione, comprese le dotazioni indicative per il 2026 e il 2027, al fine di individuare il giusto equilibrio tra, da un lato, la flessibilità aggiuntiva e la capacità di agire della politica di coesione e, dall’altro, l’approccio di tale politica agli investimenti strategici di lungo termine, approccio che si fonda sull’intero periodo di finanziamento settennale e che è importante mantenere;

15.

ribadisce la sua ferma opposizione all’idea — decisamente negativa — della condizionalità macroeconomica, che, in conseguenza del legame tra i fondi SIE e la governance economica, finisce per «tenere in ostaggio» gli enti regionali e locali a causa delle inadempienze dei governi nazionali. La politica di coesione, che persegue obiettivi che hanno poco a che spartire con la governance macroeconomica, non deve soggiacere a condizionalità su cui non possano influire né gli enti locali e regionali né gli altri beneficiari. Pertanto, i pagamenti ai destinatari o beneficiari finali non dovrebbero essere influenzati dall’indebita imposizione di condizionalità macroeconomiche da parte dello Stato membro;

16.

constata, d’altro canto, l’insufficienza dell’analisi delle procedure operative per il collegamento del semestre europeo con la politica di coesione e una mancanza di chiarezza sulle modalità di coordinamento tra gli interventi di tale politica e le misure del programma di sostegno alle riforme, ed insiste sulla necessità di rispettare sempre gli obiettivi specifici della politica di coesione per rafforzare la dimensione regionale del semestre europeo;

17.

reputa che il meccanismo delle condizioni abilitanti intervenga già con efficacia in settori di riforma rilevanti ai fini della politica di coesione;

18.

accoglie con favore il rafforzamento dello status degli strumenti territoriali integrati, che costituiscono uno strumento unico per sostenere un approccio dal basso; sottolinea tuttavia la necessità di rispettare maggiormente le competenze e i poteri degli organismi responsabili della selezione delle operazioni;

Programmazione

19.

invoca una razionalizzazione della struttura dei programmi che non risultano semplificati rispetto all’attuale periodo di programmazione. Reputa che il tempo previsto per l’approvazione delle modifiche sia troppo lungo in quanto è il medesimo previsto per l’approvazione del programma;

20.

reputa che il tasso forfettario del 2,5 % proposto per l’assistenza tecnica a titolo del FESR e del Fondo di coesione sia ancora insufficiente, e a tal proposito suggerisce di portare tale tasso al 5 %, tenendo conto anche del fatto che il nuovo regolamento non indica uno specifico obiettivo concernente lo sviluppo di capacità;

Sorveglianza, valutazione, comunicazione e visibilità

21.

accoglie con favore l’intento del nuovo RDC di accrescere in misura considerevole la trasparenza e la visibilità dell’attuazione dei fondi, e rammenta qui la propria richiesta di azioni più circostanziate per accrescere in misura significativa la rendicontazione e la visibilità locali e regionali dei fondi SIE sul campo e aumentare notevolmente la visibilità delle misure della politica di coesione mediante azioni di comunicazione adeguate, considerato che queste misure costituiscono uno degli indiscutibili vantaggi dell’integrazione dell’UE per le persone a livello locale;

22.

suggerisce, tuttavia, che alle autorità di gestione sia consentito individuare un unico responsabile della comunicazione per più programmi, in modo da rendere più coerente la comunicazione stessa;

Sostegno finanziario

23.

appoggia le nuove disposizioni intese ad accrescere l’accettazione delle opzioni semplificate in materia di costi, nonché le nuove disposizioni volte a razionalizzare l’utilizzo degli strumenti finanziari e ad integrarli meglio nel processo di programmazione e attuazione;

Gestione e controllo

24.

reputa che l’eliminazione delle procedure di designazione delle autorità e di individuazione delle autorità di certificazione, nonché il maggior affidamento sui sistemi di gestione nazionali, configurino una lodevole riduzione degli oneri amministrativi a carico delle autorità responsabili dell’attuazione dei fondi SIE;

25.

apprezza la semplificazione delle regole di audit nell’RDC proposto e in particolare le nuove disposizioni che rendono più incisivo il principio dell’audit unico, che non soltanto abbatte considerevolmente gli oneri amministrativi per le autorità incaricate dei programmi e i beneficiari di questi ultimi ma concorre anche alla proporzionalità;

26.

accoglie con favore anche la possibilità di un maggiore ricorso a «modalità proporzionate» per i programmi che dispongono di sistemi di gestione e controllo ben funzionanti e hanno prodotto buoni risultati;

Gestione finanziaria

27.

esprime preoccupazione per la drastica riduzione del livello del prefinanziamento ad un pagamento annuale dello 0,5 % del sostegno totale di ciascun fondo, e chiede di accrescere il tasso di prefinanziamento portandolo in media ad almeno il 2 %;

28.

puntualizza che la reintroduzione della regola del «n+2» provocherebbe la sovrapposizione tra la chiusura dell’attuale periodo di programmazione e il primo obiettivo n+2 di quello nuovo, facendo gravare sull’attuazione dei programmi un notevole onere amministrativo. A tal proposito, quindi, chiede il mantenimento dell’attuale regola «n+3»;

Quadro finanziario

29.

accoglie con favore il fatto che il nuovo RDC mantenga l’architettura di quello attuale, con tre categorie di regioni (regioni meno sviluppate, regioni in transizione, regioni più sviluppate) al livello NUTS 2. Inoltre, condivide lo spostamento della soglia tra regioni in transizione e regioni più sviluppate dal 90 % al 100 % del PIL pro capite medio, dato che ciò rispecchia le osservazioni della 7a relazione sulla coesione relativa alle regioni con un PIL pro capite prossimo alla media dell’UE, regioni che sembrano imprigionate in una «trappola del reddito medio», registrando tassi di crescita considerevolmente più bassi della media dell’Unione;

30.

chiede il mantenimento dell’attuale livello dei tassi di cofinanziamento all’85 % per le regioni meno sviluppate e quelle ultraperiferiche, nonché per il fondo di coesione e l’obiettivo della CTE, al 70 % per le regioni in transizione e al 50 % per le regioni più sviluppate, alla luce del fatto che una riduzione generale potrebbe provocare un rischio di disimpegno dei fondi, in particolare nelle regioni meno sviluppate, e ridurrebbe anche l’attrattiva della politica di coesione, in particolare nelle regioni più sviluppate.

31.

ritiene che la fissazione di un massimale per l’IVA come spesa ammissibile (5 000 000 EUR) rischi di rendere i programmi meno interessanti per i richiedenti, in particolare nel caso di progetti infrastrutturali di grandi dimensioni.

32.

invita la Commissione ad aggiornare gli allegati del regolamento conformemente agli emendamenti proposti nel presente parere, concentrandosi in particolare sui seguenti punti:

la valorizzazione della conoscenza e misure per coinvolgere le start-up e le PMI in iniziative di specializzazione intelligente,

una descrizione dettagliata dei requisiti per le strategie di comunicazione,

una rivalutazione della somma ponderata della quota della popolazione delle regioni frontaliere NUTS 3 e NUTS 2 e della quota della popolazione totale di ciascuno Stato membro, per i programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale,

la considerazione degli effetti regionali della dotazione finanziaria totale massima dai fondi per uno Stato membro.

Bruxelles, 5 dicembre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(2)   Regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione, dell’8 agosto 2014, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 241 del 13.8.2014, pag. 1).

(1)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(1)  Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

(1)  Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

(1)   Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).


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