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Document 52017DP0307
European Parliament decision of 6 July 2017 on setting up a special committee on terrorism, its responsibilities, numerical strength and term of office (2017/2758(RSO))
Decisione del Parlamento europeo del 6 luglio 2017 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sul terrorismo (2017/2758(RSO))
Decisione del Parlamento europeo del 6 luglio 2017 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sul terrorismo (2017/2758(RSO))
GU C 334 del 19.9.2018, pp. 189–192
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 334/189 |
P8_TA(2017)0307
Costituzione, attribuzioni, composizione numerica e durata del mandato per una commissione speciale sul terrorismo
Decisione del Parlamento europeo del 6 luglio 2017 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sul terrorismo (2017/2758(RSO))
(2018/C 334/22)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Conferenza dei presidenti, |
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visto l'articolo 197 del suo regolamento, |
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A. |
considerando che l'articolo 67 TFUE conferisce all'Unione europea competenze chiare al fine di garantire un alto livello di sicurezza, e l'articolo 73 TFUE conferisce alle autorità nazionali competenze in materia di lotta al terrorismo; che sussistono obblighi più ampi in materia di cooperazione transfrontaliera, come stabilito al titolo V del TFUE sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in relazione alla sicurezza interna dell'Unione europea; |
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B. |
considerando che la commissione speciale così istituita dovrebbe mirare a colmare le carenze pratiche e legislative nella lotta al terrorismo in tutta l'Unione europea e con i partner e i soggetti internazionali, con un'attenzione particolare alla cooperazione e allo scambio di informazioni; |
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C. |
considerando che, al fine di garantire un corretto funzionamento dello spazio Schengen e proteggere nel contempo le frontiere esterne dell'UE, è estremamente importante affrontare le carenze e i divari esistenti in materia di cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità di contrasto nazionali nonché l'interoperabilità delle banche dati per la condivisione delle informazioni a livello europeo, e che ciò dovrebbe costituire il fulcro del mandato della commissione speciale; |
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D. |
considerando che il rispetto dei diritti fondamentali è un elemento essenziale per il successo delle politiche antiterrorismo; |
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1. |
decide di costituire una commissione speciale sul terrorismo investita delle seguenti attribuzioni rigorosamente definite:
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2. |
sottolinea che ogni raccomandazione della commissione speciale sarà oggetto di monitoraggio da parte dalle commissioni permanenti competenti; |
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3. |
decide che i poteri, il personale e le risorse a disposizione delle commissioni parlamentari permanenti che sono competenti per l'adozione, il monitoraggio e l'attuazione della legislazione dell'UE nel settore di competenza della commissione speciale rimangono invariati; |
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4. |
decide che, ogniqualvolta i lavori della commissione speciale includono l'audizione di prove di natura classificata, testimonianze che comprendono dati personali o segreti, o includono scambi di opinioni o audizioni con autorità e organismi su informazioni segrete, confidenziali, classificate o sensibili a fini di sicurezza nazionale o di sicurezza pubblica, le riunioni della commissione si devono svolgere a porte chiuse; decide che i testimoni e gli esperti hanno il diritto di deporre o di testimoniare a porte chiuse; |
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5. |
decide che i documenti segreti o confidenziali ricevuti dalla commissione speciale sono trattati secondo la procedura di cui all'articolo 210 bis del regolamento del Parlamento al fine di garantire che solo il presidente, il relatore, i relatori ombra, i coordinatori e i funzionari designati abbiano accesso personale a tali documenti, e che tali informazioni devono essere utilizzate esclusivamente per l'elaborazione della relazione intermedia e della relazione finale della commissione speciale; decide che le riunioni si svolgono in locali attrezzati in modo da precludere qualsiasi possibilità di ascolto da parte di persone non autorizzate; |
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6. |
decide che tutti i deputati e i funzionari devono ricevere un nulla osta di sicurezza, in conformità delle norme e procedure interne in vigore, prima di avere accesso alle informazioni classificate o di ascoltare prove che rischiano di pregiudicare la sicurezza nazionale o la sicurezza pubblica; |
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7. |
decide che le informazioni ottenute dalla commissione speciale devono essere utilizzate unicamente per lo svolgimento delle sue funzioni e non devono essere divulgate a terzi; decide che dette informazioni non debbano essere rese pubbliche qualora contengano elementi coperti da segreto o riservati o qualora chiamino nominativamente in causa delle persone; |
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8. |
decide che la commissione speciale è composta di 30 membri; |
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9. |
decide che il mandato della commissione speciale ha una durata di 12 mesi, a meno che il Parlamento non prolunghi questo periodo prima della sua scadenza, e che esso ha inizio alla data della riunione costitutiva della commissione; decide che la commissione speciale presenti al Parlamento una relazione intermedia e una relazione finale, che contengono conclusioni di fatto e raccomandazioni in merito alle misure e alle iniziative da adottare. |
(1) Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).
(2) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
(3) Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).
(4) Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).
(5) Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).
(6) Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici (GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22).
(7) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).
(8) Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).
(9) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
(10) Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).
(11) Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57)
(12) Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).