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Document 52017AP0070
Amendments adopted by the European Parliament on 14 March 2017 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2008/98/EC on waste (COM(2015)0595 — C8-0382/2015 — 2015/0275(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (COM(2015)0595 — C8-0382/2015 — 2015/0275(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (COM(2015)0595 — C8-0382/2015 — 2015/0275(COD))
GU C 263 del 25.7.2018, p. 189–299
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 263/189 |
P8_TA(2017)0070
Rifiuti ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (COM(2015)0595 — C8-0382/2015 — 2015/0275(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2018/C 263/30)
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando - 1 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando - 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando - 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando - 1 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando - 1 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando - 1 sexies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 5 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 5 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 8 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 8 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 8 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 8 sexies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 8 septies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 9 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di direttiva
Considerando 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di direttiva
Considerando 10 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 35
Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 36
Proposta di direttiva
Considerando 12
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 39
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 40
Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 41
Proposta di direttiva
Considerando 13 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di direttiva
Considerando 14
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 43
Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 44
Proposta di direttiva
Considerando 14 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 45
Proposta di direttiva
Considerando 14 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 46
Proposta di direttiva
Considerando 14 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 47
Proposta di direttiva
Considerando 14 sexies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 48
Proposta di direttiva
Considerando 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 49
Proposta di direttiva
Considerando 16
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 50
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 51
Proposta di direttiva
Considerando 17
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 52
Proposta di direttiva
Considerando 18
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 53
Proposta di direttiva
Considerando 20
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 54
Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 55
Proposta di direttiva
Considerando 20 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 56
Proposta di direttiva
Considerando 20 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 57
Proposta di direttiva
Considerando 20 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 58
Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 59
Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 60
Proposta di direttiva
Considerando 22
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 61
Proposta di direttiva
Considerando 23
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 62
Proposta di direttiva
Considerando 24
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 63
Proposta di direttiva
Considerando 25
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 64
Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 65
Proposta di direttiva
Considerando 25 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 66
Proposta di direttiva
Considerando 25 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 67
Proposta di direttiva
Considerando 27
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 68
Proposta di direttiva
Considerando 28
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 69
Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 70
Proposta di direttiva
Considerando 28 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 71
Proposta di direttiva
Considerando 28 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 72
Proposta di direttiva
Considerando 28 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 73
Proposta di direttiva
Considerando 28 sexies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 74
Proposta di direttiva
Considerando 28 septies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 75
Proposta di direttiva
Considerando 29
Testo della Commissione |
Emendamento |
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È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti , e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Considerando 30
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). |
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Emendamento 77
Proposta di direttiva
Considerando 33
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 78
Proposta di direttiva
Considerando 33 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 79
Proposta di direttiva
Considerando 33 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto - 1 (nuovo)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 1
Testo in vigore |
Emendamento |
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La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia. |
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Emendamento 81
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 — lettera a
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 3 — punto 1 bis
Testo della Commissione |
Emendamento |
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I rifiuti urbani non includono i rifiuti delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, ivi compresi i fanghi di depurazione, né i rifiuti da costruzione e demolizione;» |
I rifiuti urbani non includono i rifiuti delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, ivi compresi i fanghi di depurazione, né i rifiuti da costruzione e demolizione. |
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La definizione di “rifiuti urbani” nella presente direttiva si applica indipendentemente dallo stato giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti;»; |
Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 — lettera a bis (nuova)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 3 — punto 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 — lettera b
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 3 — punto 2 bis
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 84
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 — lettera c
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 3 — punto 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 — lettera d bis (nuova)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 3 — punto 9
Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 — lettera d ter (nuova)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 3 — punto 11
Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 — lettera e
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 3 — punto 16
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 — lettera e bis (nuova)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 3 — punto 16 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 — lettera e ter (nuova)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 3 — punto 16 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 90
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 — lettera e quater (nuova)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 3 — punto 17
Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 91
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 — lettera e quinquies (nuova)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 3 — punto - 17 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 92
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 — lettera f
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 3 — punto 17 bis
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 93
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 — lettera f
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 3 — punto 17 ter
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 94
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 — lettera f bis (nuova)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 3 — punto 17 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 95
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 — lettera f ter (nuova)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 3 — punto 20 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 96
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 — lettera f quater (nuova)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 3 — punto 20 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 97
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 — lettera f quinquies (nuova)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 3 — punto 20 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 98
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 — lettera f sexies (nuova)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 3 — punto 20 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 99
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 — lettera f septies (nuova)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 3 — punto 20 sexies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 101
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1
Testo in vigore |
Emendamento |
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2. Nell'applicare la gerarchia dei rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti. |
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Emendamento 102
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 3
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 4 — paragrafo 3 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri ricorrono a strumenti economici adeguati per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. |
3. Gli Stati membri ricorrono a strumenti economici adeguati e adottano altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli elencati nell'allegato IV bis allo scopo di incoraggiare l'attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 29 e di sostenere le attività volte a conseguire gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, in modo da ottimizzare l'utilizzo delle materie prime secondarie e compensare le disparità in termini di costi con le materie prime vergini. |
Emendamento 103
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 3
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 4 — paragrafo 3 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito agli strumenti specifici introdotti in conformità con il presente paragrafo entro il [diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni cinque anni. |
Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito agli strumenti specifici introdotti in conformità con il presente paragrafo entro il [diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni tre anni. |
Emendamento 104
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 4 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 105
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 3 ter (nuovo)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 4 — paragrafo 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 107
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 3 quater (nuovo)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Articolo 4 bis |
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Gerarchia dei rifiuti alimentari |
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1. La seguente gerarchia specifica dei rifiuti alimentari si applica in ordine di priorità nella normativa e nella politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti: |
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2. Gli Stati membri forniscono incentivi per prevenire i rifiuti alimentari, ad esempio mettendo a punto accordi volontari, agevolando la donazione di prodotti alimentari o, se del caso, adottando misure finanziarie o fiscali.»; |
Emendamento 108
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4 — lettera a
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 5 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri garantiscono che una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non sia considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: |
1. Una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non è considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: |
Emendamento 109
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4 — lettera b
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 5 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per stabilire i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a sostanze o oggetti specifici. |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a sostanze o oggetti specifici. Nello stabilire i criteri dettagliati, la Commissione dà priorità alle pratiche già esistenti e replicabili di simbiosi industriale. |
Emendamento 110
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4 — lettera b bis (nuova)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 5 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 111
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4 — lettera c
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 5 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le regolamentazioni tecniche adottate a norma del paragrafo 1 in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (*1) , ove quest'ultima lo imponga . |
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le regolamentazioni tecniche adottate a norma del paragrafo 2 bis in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). |
Emendamento 112
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera a — punto i
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 6 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri garantiscono che i rifiuti sottoposti a un'operazione di recupero cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni: |
1. Gli Stati membri garantiscono che i rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni: |
Emendamento 113
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera b
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 6 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per stabilire i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati rifiuti. Tali criteri dettagliati includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis , sulla base del monitoraggio della situazione negli Stati membri, per integrare la presente direttiva stabilendo i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a rifiuti specifici . Tali criteri dettagliati includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sulla salute umana e/o sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. |
Emendamento 114
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera b
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 6 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I rifiuti che hanno cessato di essere tali a norma del paragrafo 1 possono essere considerati preparati per il riutilizzo, riciclati o recuperati ai fini del calcolo del conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, nelle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), se sono stati sottoposti a preparazione per il riutilizzo, a riciclaggio o a recupero in conformità con le suddette direttive. |
3. I rifiuti che hanno cessato di essere tali a norma del paragrafo 1 possono essere tenuti in considerazione ai fini del calcolo del conseguimento degli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio o al recupero stabiliti nella presente direttiva, nelle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), se sono stati sottoposti rispettivamente a un'operazione di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio o di recupero in conformità con le suddette direttive. Il peso dei rifiuti che si ritiene abbiano cessato di essere tali può essere comunicato come peso dei rifiuti riciclati qualora i materiali o le sostanze che hanno cessato di essere rifiuti siano destinati al ritrattamento, esclusi il recupero di energia e il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. |
Emendamento 115
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera b
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 6 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello dell'Unione in conformità della procedura di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a rifiuti specifici, inclusi i valori limite per le sostanze inquinanti. |
Emendamento 116
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera b
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 6 — paragrafo 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 ter. Qualora tali criteri non siano stati stabiliti a livello nazionale, gli Stati membri assicurano che i rifiuti sottoposti a un'operazione di recupero non siano considerati più tali se rispettano le condizioni di cui al paragrafo 1, le quali sono verificate caso per caso dalle autorità nazionali competenti. |
Emendamento 117
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera b
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 6 — paragrafo 3 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 quater. Nell'ottica di garantire coerenza nel mercato interno, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo requisiti generali che gli Stati membri devono seguire quando adottano le regolamentazioni tecniche a norma dei paragrafi 3 bis e 3 ter del presente articolo. |
Emendamento 118
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 — lettera b
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 6 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri notificano alla Commissione le regolamentazioni tecniche adottate a norma del paragrafo 1 in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio , ove quest'ultima lo imponga. |
4. Gli Stati membri notificano alla Commissione le regolamentazioni tecniche adottate a norma dei paragrafi 3 bis e 3 ter in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
Emendamento 119
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6 — lettera a bis (nuova)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 7 — paragrafo 4
Testo in vigore |
Emendamento |
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4. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso di un rifiuto. |
|
Emendamento 120
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 7 — lettera -a (nuova)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 1
Testo in vigore |
Emendamento |
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1. Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. |
|
Emendamento 121
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 7 — lettera a
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tali misure possono anche includere l'istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore che definiscono i precisi obblighi operativi e finanziari dei produttori di prodotti. |
Tali misure possono anche includere l'istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore , che contemplano l'adempimento individuale o collettivo della responsabilità estesa del produttore. Tali regimi consistono in una seria di norme che definiscono i precisi obblighi operativi e /o finanziari dei produttori di prodotti , nell'ambito dei quali la responsabilità del produttore è estesa anche alla fase del ciclo di vita del prodotto successiva al suo consumo. Gli Stati membri predispongono tali regimi almeno per l'imballaggio ai sensi dell'articolo 3, punto 1), della direttiva 94/62/CE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/19/UE, le pile e gli accumulatori ai sensi dell'articolo 3, punto 1), della direttiva 2006/66/CE, nonché i veicoli fuori uso ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della direttiva 2000/53/CE. |
Emendamento 122
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 7 — lettera a bis (nuova)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 8 — paragrafo 2 — comma 1
Testo in vigore |
Emendamento |
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2. Gli Stati membri possono adottare misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità degli articoli 4 e 13. |
|
Emendamento 123
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 7 — lettera b
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 8 — paragrafo 2 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tali misure possono incoraggiare, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere diventati rifiuti , sono adatti ad essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti. |
Tali misure incoraggiano lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e materiali adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti ed essere stati preparati per il riutilizzo o riciclati , sono adatti ad essere immessi sul mercato per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti , ivi compreso il potenziale di riciclaggio multiplo, se del caso, e della gerarchia dei rifiuti . |
Emendamento 124
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 7 — lettera b bis (nuova)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 8 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 125
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 7 — lettera b ter (nuova)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 8 — paragrafo 4
Testo in vigore |
Emendamento |
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4. La responsabilità estesa del produttore è applicata fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all’articolo 15, paragrafo 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici. |
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Emendamento 126
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 7 — lettera c
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 8 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e i soggetti interessati dai regimi di responsabilità del produttore sull'attuazione pratica dei requisiti di cui all'articolo 8 bis e sulle migliori prassi per garantire la gestione adeguata e la cooperazione transfrontaliera dei regimi di responsabilità estesa del produttore. Lo scambio di informazioni verte anche sugli aspetti organizzativi e sul controllo delle organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore, sulla selezione dei gestori di rifiuti e sulla prevenzione del getto di piccoli rifiuti in luoghi pubblici. La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni. |
5. Entro … [sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione istituisce una piattaforma per uno scambio di informazioni tra gli Stati membri , le organizzazioni della società civile, le autorità locali e regionali e i soggetti interessati dai regimi di responsabilità del produttore sull'attuazione pratica dei requisiti di cui all'articolo 8 bis e sulle migliori prassi per garantire la gestione adeguata e la cooperazione transfrontaliera dei regimi di responsabilità estesa del produttore nonché il buon funzionamento del mercato interno . Lo scambio di informazioni verte anche sugli aspetti organizzativi e sul controllo delle organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore, sull'elaborazione di criteri armonizzati per i contributi finanziari di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b), sulla selezione dei gestori di rifiuti e sulla prevenzione della produzione di rifiuti e del getto di piccoli rifiuti in luoghi pubblici. La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni e può fornire orientamenti su aspetti pertinenti . |
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Entro … [dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione, sulla base di uno studio che tiene conto del contributo della piattaforma, adotta orientamenti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b). Nell'ottica di garantire coerenza nel mercato interno, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo criteri armonizzati che gli Stati membri devono seguire quando determinano i contributi finanziari di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b). |
Emendamento 127
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 8
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 8 bis — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Requisiti generali in materia di responsabilità estesa del produttore |
Requisiti minimi generali in materia di responsabilità estesa del produttore |
Emendamento 128
Proposta di direttiva
Articolo 1 –punto 8
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 8 bis — paragrafo 1 — trattino 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 129
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 8
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 8 bis — paragrafo 1 — trattino 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 130
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 8
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 8 bis — paragrafo 1 — trattino 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 131
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 8
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 8 bis — paragrafo 1 — trattino 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 132
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 8
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 8 bis — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, siano informati circa i sistemi esistenti di raccolta dei rifiuti e la prevenzione del getto di piccoli rifiuti o rifiuti in piccole quantità in luoghi pubblici. Gli Stati membri adottano inoltre misure per incentivare i detentori di rifiuti a partecipare ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare mediante norme o incentivi economici, se del caso. |
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, siano informati circa i sistemi esistenti di ritiro, le reti di riutilizzo e di riparazione, i gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo, i sistemi di raccolta dei rifiuti e la prevenzione del getto di piccoli rifiuti o rifiuti in piccole quantità in luoghi pubblici. Gli Stati membri adottano inoltre misure per incentivare i detentori di rifiuti ad assumersi la propria responsabilità di conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare mediante norme o incentivi economici, se del caso. |
Emendamento 133
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 8
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 8 bis — paragrafo 3 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 134
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 8
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 8 bis — paragrafo 3 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 135
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 8
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 8 bis — paragrafo 3 — lettera d — trattino 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 136
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 8
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 8 bis — paragrafo 3 — lettera d — trattino 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 137
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 8
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 8 bis — paragrafo 3 — lettera d — trattino 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 139
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 8
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 8 bis — paragrafo 4 — lettera a — parte introduttiva e primo trattino
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 140
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 8
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 8 bis — paragrafo 4 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 141
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 8
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 8 bis — paragrafo 4 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 142
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 8
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 8 bis — paragrafo 5 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri istituiscono un adeguato quadro di controllo e garanzia dell'attuazione, al fine di assicurare che i produttori dei prodotti rispettino i loro obblighi in materia di responsabilità estesa, gli strumenti finanziari siano utilizzati correttamente e tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del regime comunichino dati affidabili. |
Gli Stati membri istituiscono un adeguato quadro di controllo e garanzia dell'attuazione, al fine di assicurare che i produttori dei prodotti rispettino i loro obblighi in materia di responsabilità estesa, anche in caso di vendita a distanza, gli strumenti finanziari siano utilizzati correttamente e tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del regime comunichino dati affidabili. |
Emendamento 143
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 8
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 8 bis — paragrafo 5 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se sul territorio di uno Stato membro vi sono varie organizzazioni che attuano gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori, gli Stati membri istituiscono un'autorità indipendente incaricata di sorvegliare l'attuazione degli obblighi derivanti da tale regime . |
Gli Stati membri designano o istituiscono un'autorità indipendente incaricata di sorvegliare l'attuazione degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore e, nello specifico, di verificare l'osservanza, da parte delle organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore, degli obblighi di cui alla presente direttiva . |
Emendamento 144
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 8
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 8 bis — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Gli Stati membri istituiscono una piattaforma per assicurare un dialogo regolare tra i soggetti coinvolti nell'attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, se del caso, i gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo. |
6. Gli Stati membri designano o istituiscono una piattaforma per assicurare un dialogo regolare tra tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i produttori e i distributori, i gestori pubblici o privati di rifiuti , gli operatori dell'economia sociale , le autorità locali , le organizzazioni della società civile e, se del caso, le reti di riutilizzo e riparazione e i gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo." |
Emendamento 145
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 9
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 9 — paragrafo - 1 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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"-1. Al fine di contribuire alla prevenzione dei rifiuti, gli Stati membri mirano a conseguire almeno gli obiettivi seguenti: |
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Emendamento 146
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 9
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 9 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri adottano misure volte a evitare la produzione di rifiuti. Tali misure: |
1. Al fine di conseguire gli obiettivi fissati al paragrafo - 1, gli Stati membri adottano almeno le seguenti misure: |
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Emendamento 147
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 9
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 9 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti. A tal fine, essi utilizzano idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi, in particolare per quanto riguarda la quantità di rifiuti urbani pro capite che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia. |
2. Gli Stati membri controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti. A tal fine, essi utilizzano idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi, in particolare per quanto riguarda la quantità di rifiuti urbani pro capite prodotti e la quantità di rifiuti urbani che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia. |
Emendamento 148
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 9
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 9 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo indicatori atti a misurare i progressi nella riduzione della produzione di rifiuti e nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. |
Emendamento 149
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 9
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 9 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari misurando i rifiuti alimentari sulla base delle metodologie stabilite in conformità del paragrafo 4. |
3. Gli Stati membri controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base di una metodologia comune. Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo la metodologia, inclusi i requisiti minimi di qualità, per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari. Tale metodologia tiene conto delle misure di prevenzione dei rifiuti attuate attraverso le donazioni o altri strumenti volti a evitare che gli alimenti si trasformino in rifiuti. |
Emendamento 236
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 9
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 9 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Entro il 31 dicembre 2020, la Commissione valuta la possibilità di definire obiettivi vincolanti di riduzione dei rifiuti alimentari a livello di Unione da conseguire entro il 2025 e il 2030, sulla base di misurazioni calcolate conformemente alla metodologia comune stabilita a norma del paragrafo 3. A tal fine, la Commissione elabora una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa, che viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 150
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 9
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 9 — paragrafo 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 ter. Gli Stati membri controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti marini di origine terrestre misurando i livelli di rifiuti marini di origine terrestre sulla base di una metodologia comune. Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 38 bis per stabilire la metodologia, compresi i requisiti minimi di qualità, per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti marini di origine terrestre. |
Emendamento 151
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 9
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 9 — paragrafo 3 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 quater. Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione valuta la possibilità di definire obiettivi di prevenzione dei rifiuti a livello di Unione da conseguire entro il 2025 e il 2030, sulla base di un indicatore comune calcolato in riferimento alla quantità totale di rifiuti urbani prodotti pro capite. A tal fine, la Commissione elabora una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa, che viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 152
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 9
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 9 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire gli indicatori atti a misurare i progressi generali nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti. Al fine di garantire la misura uniforme dei livelli di rifiuti alimentari, la Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire la metodologia comune da impiegare, compresi requisiti minimi di qualità. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2. |
abrogato |
Emendamento 153
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 9
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 9 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Ogni anno, l'Agenzia europea per l'ambiente pubblica una relazione che illustra l'evoluzione, in ogni Stato membro e nell'Unione nel suo insieme, della situazione in fatto di prevenzione della produzione di rifiuti, anche per quanto concerne la dissociazione tra produzione di rifiuti e crescita economica e la transizione verso un'economia circolare. |
abrogato |
Emendamento 154
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Articolo 9 bis |
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Riutilizzo |
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1. Gli Stati membri incoraggiano l'istituzione di sistemi intesi a promuovere attività di riutilizzo e l'estensione del ciclo di vita dei prodotti, a condizione di non comprometterne la qualità e la sicurezza. |
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2. Gli Stati membri adottano misure atte a promuovere il riutilizzo di prodotti, in particolare quelli contenenti quantità significative di materie prime essenziali. Tali misure possono includere la promozione dell'istituzione e del supporto di reti di riutilizzo riconosciute, sistemi di cauzione-rimborso e di riconsegna-ricarica nonché l'incentivazione della rifabbricazione, riparazione e ridestinazione dei prodotti. |
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|
Gli Stati membri ricorrono a strumenti e misure economiche e possono fissare obiettivi quantitativi. |
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|
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i gestori del riutilizzo possano accedere ai manuali di istruzioni, ai pezzi di ricambio, alle informazioni tecniche e a qualunque altro strumento, attrezzatura o software necessario per il riutilizzo del prodotto, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale.»; |
Emendamento 155
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 9 ter (nuovo)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 9 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Articolo 9 ter |
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Piattaforme di condivisione |
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1. La Commissione promuove attivamente le piattaforme di condivisione come modello imprenditoriale. La Commissione crea un legame stretto tra tali piattaforme e i nuovi orientamenti per un'economia collaborativa ed esamina tutte le possibili misure, comprese quelle in materia di responsabilità estesa del produttore, appalti pubblici e progettazione ecocompatibile, per fornire incentivi a dette piattaforme. |
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|
2. Gli Stati membri incoraggiano l'istituzione di sistemi per la promozione di piattaforme di condivisione in tutti i settori.»; |
Emendamento 156
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 9 quater (nuovo)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 10 — paragrafo 2
Testo in vigore |
Emendamento |
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2. Ove necessario per ottemperare al paragrafo 1 e per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente , laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse. |
«2. Per ottemperare al paragrafo 1 e per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse. |
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In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono escludere le zone scarsamente popolate qualora sia dimostrato che la raccolta differenziata non dà il miglior risultato ambientale complessivo in termini di ciclo di vita. |
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Gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro intenzione di avvalersi di tale deroga. La Commissione esamina la notifica e valuta se la deroga è giustificata, tenendo conto degli obiettivi della presente direttiva. Qualora la Commissione non sollevi obiezioni entro nove mesi dalla notifica, la deroga si considera concessa. In caso di obiezioni da parte della Commissione, questa adotta una decisione e ne informa lo Stato membro.»; |
Emendamento 157
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 9 quinquies (nuovo)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 10 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 158
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 9 sexies (nuovo)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 10 — paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 159
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 10 — lettera -a (nuova)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 11 — titolo
Testo in vigore |
Emendamento |
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Riutilizzo e riciclaggio |
«Preparazione per il riutilizzo e riciclaggio»; |
Emendamento 160
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 10 — lettera a
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere , se del caso, la preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare incoraggiando la creazione e il sostegno di reti di riutilizzo e riparazione e facilitando l'accesso di tali reti ai punti di raccolta dei rifiuti e promuovendo l'uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure. |
1. Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere la preparazione per le attività di riutilizzo, tra l'altro agevolando la creazione e il riconoscimento dei gestori e delle reti della preparazione per il riutilizzo , in particolare quelli che operano come imprese sociali, facilitando l'accesso di tali gestori riconosciuti e reti ai punti di raccolta dei rifiuti e promuovendo l'uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi, o di altre misure. |
Emendamento 161
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 10 — lettera a
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti , ove essa sia fattibile sul piano tecnico , ambientale ed economico e adatta a soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti e a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2 . |
Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti di cui all'articolo 10 , paragrafo 2, per soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti. |
Emendamento 162
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 10 — lettera a bis (nuova)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 164
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 10 — lettera a ter (nuova)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 3
Testo in vigore |
Emendamento |
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«Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, entro il 2015 la raccolta differenziata sarà istituita almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro.» |
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Emendamento 165
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 10 — lettera b
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione, almeno per i seguenti elementi: legno, aggregati , metalli, vetro e gesso. |
Gli Stati membri adottano misure intese a garantire la cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione, almeno per i seguenti elementi: legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica) , metalli, plastica, intonaco, vetro e gesso. Gli Stati membri possono adottare le misure elencate nell'allegato IV bis. |
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Gli Stati membri incentivano i controlli antecedenti alla demolizione al fine di ridurre al minimo il contenuto di inquinanti o di altre sostanze indesiderabili nei rifiuti da costruzione e demolizione, contribuendo in tal modo a un riciclaggio di alta qualità. |
Emendamento 166
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 10 — lettera b bis (nuova)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 167
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 10 — lettera b ter (nuova)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 11 — paragrafo 2 — parte introduttiva
Testo in vigore |
Emendamento |
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Al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva e tendere verso una società europea del riciclaggio con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi: |
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Emendamento 168
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 10 — lettera d
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 11 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 169
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 10 — lettera d
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 11 — paragrafo 2 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 170
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 10 — lettera e
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia possono ottenere una proroga di cinque anni per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione di avvalersi di detta proroga al più tardi 24 mesi prima dello scadere dei termini di cui al paragrafo 2 , lettere c) e d). Se il termine è prorogato, lo Stato membro adotta le necessarie misure per aumentare i rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati portandoli almeno al 50 % e al 60 % in peso, rispettivamente entro il 2025 e il 2030. |
3. Uno Stato membro può chiedere una proroga di cinque anni per raggiungere l'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera c), se soddisfa le seguenti condizioni: |
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Lo Stato membro presenta alla Commissione una richiesta per ottenere tale proroga al più tardi 24 mesi prima dello scadere dei termini di cui al paragrafo 2, lettera c), ma non prima della pubblicazione della relazione di cui all'articolo 11 ter riguardante il conseguimento dell'obiettivo di cui al presente paragrafo. |
Emendamento 171
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 10 — lettera e
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La notifica è accompagnata da un piano di attuazione che contiene le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi entro il nuovo termine. Il piano include inoltre un calendario dettagliato per l'attuazione delle misure proposte e una valutazione del loro impatto previsto. |
La richiesta di proroga è accompagnata da un piano di attuazione che contiene le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto dell'obiettivo entro il nuovo termine. Il piano è elaborato sulla base di una valutazione dei piani esistenti per la gestione dei rifiuti e include inoltre un calendario dettagliato per l'attuazione delle misure proposte e una valutazione del loro impatto previsto. |
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Inoltre, il piano di cui al terzo comma rispetta almeno uno dei seguenti requisiti: |
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La Commissione valuta se i requisiti di cui alle lettere da a) a d) del quarto comma siano soddisfatti. A meno che la Commissione non sollevi obiezioni nei confronti del piano presentato entro cinque mesi dal suo ricevimento, la richiesta di proroga si considera accettata. |
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Se la Commissione solleva obiezioni al piano presentato, essa chiede allo Stato membro di presentare un piano riveduto entro due mesi dal ricevimento di tali obiezioni. |
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La Commissione valuta il piano riveduto entro due mesi dal suo ricevimento e accetta o respinge per iscritto la richiesta di proroga. In mancanza di decisione da parte della Commissione entro tale termine, la richiesta di proroga si considera accettata. |
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La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'esito delle sue decisioni entro due mesi dalla loro adozione. |
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Se viene concessa la proroga di cui al primo comma ma lo Stato membro non prepara per il riutilizzo e non ricicla almeno il 50 % dei suoi rifiuti urbani entro il 2025, la proroga si considera automaticamente revocata. |
Emendamento 172
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 10 — lettera e
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 11 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Uno Stato membro può chiedere una proroga di cinque anni per raggiungere l'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d), se soddisfa le seguenti condizioni: |
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Per chiedere la proroga di cui al primo comma del presente articolo, lo Stato membro presenta una richiesta alla Commissione in conformità del paragrafo 3 del presente paragrafo al più tardi 24 mesi prima dello scadere dei termini di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, ma non prima della pubblicazione della relazione di cui all'articolo 11 ter riguardante il conseguimento dell'obiettivo di cui al presente paragrafo. |
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Se la proroga viene concessa ma lo Stato membro non prepara per il riutilizzo e non ricicla almeno il 60 % dei suoi rifiuti urbani entro il 2030, la proroga si considera automaticamente revocata. |
Emendamento 173
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 10 — lettera e
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 11 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione esamina l'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d), al fine di aumentarlo e vagliare l'introduzione di obiettivi per altri flussi di rifiuti . A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione corredata, se del caso, di una proposta. |
4. Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione esamina l'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d), al fine di aumentarlo , tenendo in considerazione le migliori prassi e le misure utilizzate dagli Stati membri per raggiungerlo . A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione corredata, se del caso, di una proposta. |
Emendamento 174
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 10 — lettera e
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 11 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. La Commissione esamina la possibilità di definire obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio applicabili ai rifiuti commerciali, ai rifiuti commerciali non pericolosi e ad altri flussi di rifiuti da conseguire entro il 2050 e il 2030. A tal fine, entro il 31 dicembre 2018 la Commissione elabora una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa, che viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 175
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 10 — lettera e
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 11 — paragrafo 4 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 ter. La Commissione esamina la possibilità di definire obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio applicabili ai rifiuti da costruzione e demolizione da conseguire entro il 2050 e il 2030. A tal fine, entro il 31 dicembre 2018 la Commissione elabora una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa, che viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 176
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 11
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 11 bis — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, sono stati conseguiti, |
1. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, sono stati conseguiti, |
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Emendamento 177
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 11
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 11 bis — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di definire standard europei di qualità per i materiali di rifiuto che vengono immessi nel processo finale di riciclaggio e per le materie prime secondarie, in particolare la plastica, sulla base delle migliori prassi disponibili. |
Emendamento 178
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 11
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 11 bis — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, lettere b ) e c ) , e dell'allegato VI , la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che stabiliscono requisiti minimi in materia di qualità e operatività per il riconoscimento di gestori della preparazione per il riutilizzo e dei sistemi di cauzione-rimborso, incluse norme specifiche sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati. |
2. Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, lettere a ) e b ), la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che stabiliscono requisiti minimi in materia di qualità e operatività per il riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo, dei sistemi di cauzione-rimborso e dei gestori finali del riciclaggio , incluse norme specifiche sulla raccolta , tracciabilità , verifica e comunicazione dei dati. |
Emendamento 179
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 11
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 11 bis — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. In deroga al paragrafo 1, il peso dei rifiuti in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita può essere comunicato come il peso dei rifiuti urbani riciclati, a condizione che: |
3. Gli Stati membri provvedono anche a che siano conservati i dati relativi al peso dei prodotti e dei materiali in uscita (ossia l'output) dagli impianti di recupero o riciclaggio/preparazione per il riutilizzo. |
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Emendamento 180
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 11
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 11 bis — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani, al fine di assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), siano soddisfatte . Il sistema può consistere in registri elettronici allestiti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, oppure in specifiche tecniche per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti, o infine qualsiasi altro provvedimento atto a garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati. |
4. In conformità del paragrafo 2, gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani, al fine di assicurare il rispetto delle norme di cui al paragrafo 1 . Il sistema può consistere in registri elettronici allestiti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, oppure in specifiche tecniche per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti, o infine qualsiasi altro provvedimento atto a garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il metodo utilizzato per il controllo di qualità e la tracciabilità. |
Emendamento 181
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 11
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 11 bis — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, sono stati conseguiti, gli Stati membri possono tener conto del riciclaggio dei metalli che si svolge in coincidenza con l'incenerimento, proporzionalmente alla quota di rifiuti urbani inceneriti, a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati requisiti di qualità. |
5. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, sono stati conseguiti, gli Stati membri , dopo l'adozione da parte della Commissione dell'atto delegato di cui al paragrafo 6 del presente articolo, possono tener conto del riciclaggio dei metalli che si svolge in coincidenza con l'incenerimento o con il coincenerimento , proporzionalmente alla quota di rifiuti urbani inceneriti o coinceneriti , a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati requisiti di qualità e che i rifiuti siano stati separati prima dell'incenerimento o sia stato rispettato l'obbligo di istituire una raccolta differenziata per carta, metallo, plastica, vetro e rifiuti organici . |
Emendamento 182
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 11
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 11 bis — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 5, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che stabilisce una metodologia comune per il calcolo del peso dei metalli che sono stati riciclati in coincidenza con l'incenerimento, compresi i criteri di qualità per i metalli riciclati. |
6. Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 5, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che stabilisce una metodologia comune per il calcolo del peso dei metalli che sono stati riciclati in coincidenza con l'incenerimento o con il coincenerimento , compresi i criteri di qualità per i metalli riciclati. |
Emendamento 183
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 12
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 11 ter — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, redige relazioni sui progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d) e all'articolo 11 , paragrafo 3 , tre anni prima di ciascun termine ivi specificato. |
1. La Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, redige relazioni sui progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d) , all'articolo 11, paragrafi 3 e 3 bis e all'articolo 21, paragrafo 1 bis , tre anni prima di ciascun termine ivi specificato. |
Emendamento 184
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 12
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 11 ter — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 185
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 12
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 11 ter — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Se necessario, le relazioni di cui al paragrafo 1 esaminano l'attuazione di altre prescrizioni della presente direttiva, quali le previsioni relative al conseguimento degli obiettivi contenuti nei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 29 e la percentuale e la quantità pro capite di rifiuti urbani smaltiti o sottoposti a recupero di energia. |
Emendamento 186
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 12 bis (nuovo)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 12 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 187
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 12 ter (nuovo)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 12 — paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 188
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 12 quater (nuovo)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 12 — paragrafo 1 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 189
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 12 quinquies (nuovo)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 15 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 190
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 12 sexies (nuovo)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 18 — paragrafo 3
Testo in vigore |
Emendamento |
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3. Fatti salvi i criteri di fattibilità tecnica ed economica, qualora i rifiuti pericolosi siano stati miscelati senza tener conto di quanto previsto dal paragrafo 1, si procede alla separazione , ove possibile e necessario , per ottemperare all'articolo 13 . |
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Emendamento 191
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 12 septies (nuovo)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 20 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 192
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 12 octies (nuovo)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 20 — comma 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 193
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 12 nonies (nuovo)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 21 — paragrafo 1 — lettera a
Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 194
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 12 decies (nuovo)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 21 — paragrafo 1 — lettera c
Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 195
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 12 undecies (nuovo)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 21 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 196
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 12 duodecies (nuovo)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 21 — paragrafo 2
Testo in vigore |
Emendamento |
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2. Ai fini della raccolta separata di oli usati e del loro trattamento adeguato , gli Stati membri possono, conformemente alle loro condizioni nazionali, applicare ulteriori misure quali requisiti tecnici, la responsabilità del produttore, strumenti economici o accordi volontari. |
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Emendamento 197
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 12 terdecies (nuovo)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 21 — paragrafo 3
Testo in vigore |
Emendamento |
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3. Se gli oli usati, conformemente alla legislazione nazionale, devono essere rigenerati, gli Stati membri possono prescrivere che tali oli siano rigenerati se tecnicamente fattibile e, laddove si applichino gli articoli 11 o 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, limitare le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal loro territorio agli impianti di incenerimento o coincenerimento al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati. |
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Emendamento 198
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 13
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 22 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri assicurano la raccolta differenziata dei rifiuti organici , ove essa sia fattibile sul piano tecnico , ambientale ed economico e adatta a soddisfare i necessari criteri qualitativi per il compost e a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a), c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3 . |
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Emendamento 199
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 13
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 22 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Gli Stati membri incoraggiano il compostaggio domestico. |
Emendamento 237
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 13
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 22 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Essi adottano, se del caso e a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a incoraggiare: |
2. Gli Stati membri adottano misure , tra cui la tracciabilità e sistemi per la garanzia di qualità relativi ai rifiuti immessi e in uscita, a norma degli articoli 4 e 13, per garantire il riciclaggio organico di rifiuti organici in modo da assicurare un livello elevato di protezione ambientale nonché rifiuti in uscita che soddisfano i pertinenti standard di qualità. |
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Emendamento 242
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 13
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 22 — comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Il peso dei rifiuti organici riciclati è inteso come il peso dei rifiuti che vengono immessi in un processo di riciclaggio organico in un dato anno. |
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Il peso dei materiali o delle sostanze che non sono sottoposti a un processo finale di riciclaggio e che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia non è comunicato come riciclato. |
Emendamento 201
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 13
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 22 — paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione propone una modifica del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1 bis) per introdurre codici dei rifiuti europei per i rifiuti organici urbani separati alla fonte. |
Emendamento 238
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 13
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 22 — paragrafo 2 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 quater. Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di definire standard europei di qualità per i rifiuti organici che vengono immessi nei processi di riciclaggio organico, per il compost e per il digestato, sulla base delle migliori prassi disponibili. |
Emendamento 202
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 13 bis (nuovo)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 24 — comma 1 — lettera b
Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 203
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 14
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 26 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri possono dispensare le autorità competenti dall'obbligo di tenere un registro degli enti o delle imprese che raccolgono o trasportano quantità di rifiuti non pericolosi non superiori a 20 tonnellate l'anno. |
Gli Stati membri possono dispensare le autorità competenti dall'obbligo di tenere un registro degli enti o delle imprese che raccolgono o trasportano quantità di rifiuti non pericolosi non superiori a 20 tonnellate l'anno e di rifiuti pericolosi non superiori a 2 tonnellate l'anno . |
Emendamento 204
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 14
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 26 — comma 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis al fine di adeguare la soglia delle quantità di rifiuti non pericolosi. |
abrogato |
Emendamento 205
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 15 — lettera a
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 27 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 38 bis, per definire le norme tecniche minime applicabili alle attività di trattamento che richiedono un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 23 qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente. |
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 38 bis, per definire le norme tecniche minime applicabili a tutte le attività di trattamento , in particolare per la raccolta differenziata, la cernita e il riciclaggio di rifiuti, che richiedono un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 23 qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente. |
Emendamento 206
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 16 — lettera a — punto ii
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 28 — paragrafo 3 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 207
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 16 — lettera a — punto ii bis (nuovo)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 28 — paragrafo 3 — lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 208
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 16 — lettera b
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 28 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. I piani di gestione dei rifiuti si conformano alle prescrizioni in materia di pianificazione di cui all'articolo 14 della direttiva 94/62/CE, agli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3 , della presente direttiva e alle prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE. |
5. I piani di gestione dei rifiuti si conformano alle prescrizioni in materia di pianificazione di cui all'articolo 14 della direttiva 94/62/CE, agli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della presente direttiva e alle prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE. |
Emendamento 209
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 17 — lettera a
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 29 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri istituiscono programmi di prevenzione dei rifiuti che contemplino misure di prevenzione dei rifiuti in conformità degli articoli 1 , 4 e 9 . |
1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 4 e all'articolo 9, paragrafo - 1, gli Stati membri istituiscono programmi di prevenzione dei rifiuti che contemplino almeno misure di prevenzione dei rifiuti in conformità dell'articolo 9 , paragrafo 1 . |
Emendamento 210
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 17 — lettera a bis (nuova)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 29 — paragrafo 1 — comma 2
Testo in vigore |
Emendamento |
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Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 28 o, se opportuno, in altri programmi di politica ambientale oppure costituiscono programmi a sé stanti. In caso di integrazione nel piano di gestione o in altri programmi, vengono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti. |
|
Emendamento 211
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 17 — lettera a ter (nuova)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 29 — paragrafo 2
Testo in vigore |
Emendamento |
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2. I programmi di cui al paragrafo 1 fissano gli obiettivi di prevenzione . Gli Stati membri descrivono le misure di prevenzione esistenti e valutano l'utilità degli esempi di misure di cui all'allegato IV o di altre misure adeguate. |
|
Emendamento 212
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 17 — lettera a quater (nuova)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 29 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 213
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 17 bis (nuovo)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 30 — paragrafo 2
Testo in vigore |
Emendamento |
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2. L'Agenzia europea per l'ambiente è invitata a includere nella sua relazione annuale un riesame dei progressi compiuti nel completamento e nell'attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti. |
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Emendamento 214
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 19 — lettera b
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 35 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri istituiscono un registro elettronico o registri coordinati su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi di cui al paragrafo 1 per l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono istituire tali registri per altri flussi di rifiuti , in particolare quelli per i quali sono stati fissati obiettivi nella legislazione dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano i dati sui rifiuti comunicati dai gestori industriali in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). |
4. Gli Stati membri istituiscono un registro elettronico o registri coordinati , o utilizzano registri elettronici o registri coordinati già esistenti, su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi di cui al paragrafo 1 per l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri istituiscono tali registri almeno per i flussi di rifiuti per i quali sono stati fissati obiettivi nella legislazione dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano i dati sui rifiuti comunicati dai gestori industriali in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). |
Emendamento 215
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 21
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 37 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) a d), e dell'articolo 11, paragrafo 3. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 6. Il primo esercizio di comunicazione riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. |
1. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ai progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo - 1, all'articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) a d), all'articolo 11, paragrafi 3 e 3 bis e all'articolo 21 . I dati sono raccolti ed elaborati conformemente alla metodologia comune di cui al paragrafo 1 quinquies e comunicati per via elettronica entro 12 mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 6. Il primo esercizio di comunicazione relativo agli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. |
Emendamento 216
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 21
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 37 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 4. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine del periodo di riferimento per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 6. Il primo esercizio di comunicazione riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021. |
abrogato |
Emendamento 217
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 21
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 37 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Ai fini della verifica del rispetto dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), la quantità di rifiuti urbani preparata per il riutilizzo è comunicata separatamente dalla quantità di rifiuti riciclata. |
Emendamento 218
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 21
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 37 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La Commissione esamina i dati comunicati in applicazione del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito dell'esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, delle fonti di dati e della metodologia utilizzata negli Stati membri nonché della completezza, affidabilità , tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni. |
5. La Commissione esamina i dati comunicati in applicazione del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito dell'esame. Fino all'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 6, la relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, delle fonti di dati e della metodologia utilizzata negli Stati membri . La Commissione valuta in ogni caso la completezza, l'affidabilità , la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata nove mesi dopo il primo esercizio di comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni tre anni. |
Emendamento 219
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 21
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 37 — paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5 bis. Nella relazione di cui al paragrafo 5, la Commissione include informazioni in merito all'attuazione della presente direttiva nel suo insieme e valuta il suo impatto sulla salute umana e sull'ambiente. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di revisione della presente direttiva. |
Emendamento 220
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 21
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 37 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati da effettuarsi in applicazione dei paragrafi 1 e 2 e per la comunicazione delle operazioni di riempimento. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2. |
6. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati, l'organizzazione della raccolta dei dati e delle fonti di dati nonché le norme sul formato per la comunicazione dei dati da effettuarsi in applicazione del paragrafo 1 e per la comunicazione della preparazione del riutilizzo e delle operazioni di riempimento. |
Emendamento 221
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 21 bis (nuovo)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 37 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Articolo 37 bis |
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Quadro per l'economia circolare |
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Entro il 31 dicembre 2018, al fine di sostenere le misure di cui all'articolo 1, la Commissione: |
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Emendamento 222
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 21 bis (nuovo)
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 38 — titolo
Testo in vigore |
Emendamento |
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Interpretazione e adeguamento al progresso tecnico |
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Emendamento 223
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 22
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 38 — paragrafo - 1 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1. La Commissione istituisce una piattaforma per uno scambio periodico e strutturato di informazioni e di migliori prassi tra la Commissione e gli Stati membri, incluse le autorità regionali e comunali, per quanto concerne l'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, al fine di assicurare una governance adeguata, l'applicazione della legge, la cooperazione transfrontaliera e la diffusione delle migliori prassi e delle innovazioni nel campo della gestione dei rifiuti. |
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In particolare, la piattaforma è utilizzata: |
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La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni e della condivisione di migliori prassi. |
Emendamento 224
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 22
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 38 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione può elaborare orientamenti per l'interpretazione delle definizioni di recupero e di smaltimento. |
La Commissione elabora orientamenti per l'interpretazione delle definizioni di rifiuti, rifiuti urbani, prevenzione, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, recupero e smaltimento. |
Emendamento 225
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 22
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 38 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 38 bis, necessari per modificare l'allegato VI. |
abrogato |
Emendamento 226
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 23
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 38 bis — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, all'articolo 26 , all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, all'articolo 38, paragrafi 1 , 2 e 3 , è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva]. |
2. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafi 2 e 4 , all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafi 2 bis, 3 e 3 bis, all'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, all'articolo 12, paragrafo 1 ter , all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, all'articolo 37, paragrafo 6, e all'articolo 38, paragrafi 1 e 2 , è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva]. |
Emendamento 227
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 23
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 38 bis — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, all'articolo 26 , all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, all'articolo 38, paragrafi 1 , 2 e 3 , può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafi 2 e 4 , all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafi 2 bis, 3 e 3 bis, all'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, all'articolo 12, paragrafo 1 ter , all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, all'articolo 37, paragrafo 6, e all'articolo 38, paragrafi 1 e 2 , può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 228
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 23
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 38 bis — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. |
Emendamento 229
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 23
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 38 bis — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, dell'articolo 26 , dell'articolo 27, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 38, paragrafi 1 , 2 e 3 , entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4 , dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 9, paragrafi 2 bis, 3 e 3 bis, dell'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, dell'articolo 12, paragrafo 1 ter , dell'articolo 27, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 37, paragrafo 6, e dell'articolo 38, paragrafi 1 e 2 , entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 230
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 24 bis (nuovo)
Direttiva 2008/98/CE
Allegato II — punto R13 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 231
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 24 ter (nuovo)
Direttiva 2008/98/CE
Allegato IV bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 232
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 25
Direttiva 2008/98/CE
Allegato VI (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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abrogato |
Emendamento 233
Proposta di direttiva
Allegato I
Direttiva 2008/98/CE
Allegato VI
Testo della Commissione |
Emendamento |
Metodo di calcolo per prodotti e componenti preparati per il riutilizzo ai fini dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e dell'articolo 11, paragrafo 3 |
abrogato |
Per calcolare il tasso rettificato del riciclaggio e della preparazione per il riutilizzo conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, gli Stati membri utilizzano la formula seguente: |
|
E: tasso rettificato per il riciclaggio e il riutilizzo in un determinato anno; |
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A: peso dei rifiuti urbani riciclati o preparati per il riutilizzo in un determinato anno; |
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R: peso dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo in un determinato anno; |
|
P: peso dei rifiuti urbani prodotti in un determinato anno. |
|
Emendamento 234
Proposta di direttiva
Allegato -I (nuovo)
Direttiva 2008/98/CE
Allegato IV bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Allegato -I |
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È aggiunto il seguente allegato IV bis: |
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«Allegato IV bis |
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Elenco indicativo degli strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia circolare |
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(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0034/2017).
(1bis) Testi approvati, P8_TA(2015)0266.
(14) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(14) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(1bis) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
(1ter) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(1 bis) Decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 44).
(1 ter) Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 89).
(17) COM(2008)0699 e COM(2014)0297.
(17) COM(2008)0699 e COM(2014)0297.
(18) COM(2014)0297.
(18) COM(2014)0297.
(1 bis) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
(19) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(19) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(1bis) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).»;
(*1) GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1.
(*2) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1) .
(1 bis) Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1).