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Document 52017AE2846

    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all’evoluzione del settore» [COM(2017) 281 final — 2017/0123 (COD)]

    EESC 2017/02846

    GU C 197 del 8.6.2018, p. 38–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.6.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 197/38


    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all’evoluzione del settore»

    [COM(2017) 281 final — 2017/0123 (COD)]

    (2018/C 197/07)

    Relatori:

    Stefan BACK e Pasi MOISIO

    Consultazione

    Parlamento europeo, 15/06/2017

    Consiglio dell’Unione europea, 20.6.2017

    Base giuridica

    Articolo 91 del TFUE

    Sezione competente

    Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione

    Adozione in sezione

    4.1.2018

    Adozione in sessione plenaria

    18.1.2018

    Sessione plenaria n.

    531

    Esito della votazione

    (favorevoli/contrari/astenuti)

    221/3/2

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1.

    Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ribadisce il proprio sostegno all’obiettivo della proposta di regolamento in esame e dell’intero pacchetto mobilità, che è quello di rafforzare la competitività del settore europeo della mobilità, garantendo, tra l’altro, un mercato interno competitivo ed equo sul piano sociale per i servizi di trasporto su strada (1).

    1.2.

    Il CESE si compiace del fatto che la comunicazione L’Europa in movimento ponga l’accento su una mobilità pulita, cooperativa e interconnessa, tale da consentire scelte multimodali sostenibili ed efficienti, e che riconosca il ruolo essenziale del trasporto su strada.

    1.3.

    Il CESE accoglie pertanto con favore gli obiettivi della proposta in esame di garantire parità di condizioni in un mercato interno del trasporto su strada non frammentato, di evitare eccessivi oneri amministrativi a carico delle imprese, di migliorare la chiarezza e l’applicazione del quadro normativo e di contrastare gli abusi, come il ricorso a società di comodo, i modelli aziendali non trasparenti e le infrazioni delle norme sul cabotaggio.

    1.4.

    Il CESE sostiene gli obiettivi della proposta di introdurre nel regolamento (CE) n. 1071/2009 requisiti di stabilimento che impediscano il ricorso a società di comodo per il trasporto di cabotaggio su strada e di rafforzare il controllo di conformità alle norme, anche grazie a un miglioramento della cooperazione transfrontaliera tra le autorità e alla realizzazione del registro elettronico europeo delle imprese di trasporto su strada (ERRU).

    Il CESE sostiene inoltre le norme rafforzate in materia di procedure d’infrazione e di valutazione delle sanzioni che comportano il rischio di perdere l’onorabilità, due serie di norme, queste, che contribuiscono ad accrescere la certezza del diritto. Il CESE sottolinea l’importanza di un’applicazione armonizzata dei limiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, lettere a) e b) che determinano l’impatto delle violazioni sull’onorabilità.

    Per quanto riguarda le società di comodo, il CESE è giunto alla conclusione che un’applicazione efficace delle norme continuerà a dipendere dall’efficienza delle autorità nazionali, da un’efficace cooperazione transfrontaliera e da un’interpretazione uniforme dei criteri di stabilimento. In questo contesto si dovrà tenere conto anche dei progressi compiuti nel settore digitale.

    Il CESE accoglie con favore il miglioramento delle informazioni disponibili nei registri nazionali e l’introduzione di limiti di tempo entro cui rispondere alle richieste di informazioni. Il CESE sarebbe anche favorevole a consentire alle autorità di controllo l’accesso in tempo reale alle informazioni disponibili in formato elettronico nei registri nazionali.

    Il CESE ritiene che, tra i dati da inserire nei registri elettronici nazionali, dovrebbero figurare anche informazioni riguardanti i conducenti assunti dall’impresa, che sono rilevanti al fine di determinare il livello di rispetto della legislazione sociale e del lavoro, e chiede pertanto alla Commissione di riflettere sull’opportunità di una tale disposizione.

    1.5.

    Il CESE esprime dubbi quanto al modo incompleto in cui i veicoli commerciali leggeri (VCL) sono stati integrati nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 sull’accesso all’attività di trasportatore, nonché al valore aggiunto di tale disposizione, considerando che i VCL restano esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1072/2009. Il CESE ritiene pertanto che tali veicoli dovrebbero essere pienamente coperti da entrambi i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e n. 1072/2009, ancorché, eventualmente, in una forma attenuata.

    1.6.

    Il CESE accoglie con favore lo spirito che anima le modifiche proposte al regolamento (CE) n. 1072/2009, vale a dire semplificare e chiarire le norme sul cabotaggio e rafforzare il controllo di conformità. Il CESE prende atto del potenziale del tachigrafo digitale quale strumento efficiente di controllo del rispetto delle norme, e ne sostiene la tempestiva installazione, anche sui veicoli in circolazione.

    Il CESE, tuttavia, sottolinea con forza che le modifiche proposte in materia di cabotaggio possono essere introdotte con successo e in modo corretto solo se accompagnate da disposizioni che chiariscano quando l’erogazione di servizi di cabotaggio cessa di essere temporanea e insorge il requisito di stabilimento, e solo nel caso in cui l’intera gamma delle norme sul distacco dei lavoratori si applicasse senza eccezione a qualsiasi trasporto di cabotaggio.

    1.7.

    Il CESE si rammarica che non si sia approfittato di questa revisione per chiarire altri elementi ancora delle norme sul cabotaggio, che sono stati oggetto di interpretazioni diverse. Un presupposto fondamentale per un controllo di conformità efficace, soprattutto se effettuato su strada, è costituito da norme chiare e semplici che consentano una valutazione immediata e certa della conformità alle norme sulla base degli elementi fattuali immediatamente disponibili. Il CESE si rammarica che, sebbene la proposta costituisca un passo avanti, la normativa resti poco chiara e si presti a interpretazioni differenti riguardo a tutta una serie di punti.

    1.8.

    Il CESE si rammarica inoltre che, insieme ai regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009, non si prenda in considerazione anche la direttiva 92/106/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci, che in pratica fornisce un accesso parallelo al mercato. Per disporre di una normativa efficace, tutte le forme di cabotaggio dovrebbero essere soggette a disposizioni analoghe.

    1.9.

    Il CESE è favorevole alla creazione di un’Agenzia europea per il trasporto su strada quale mezzo efficace per migliorare l’applicazione della legislazione in materia a livello transfrontaliero.

    2.   Contesto

    2.1.

    La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all’evoluzione del settore (di seguito «la proposta») fa parte del pacchetto «mobilità» presentato dalla Commissione europea il 31 maggio 2017.

    2.2.

    Gli obiettivi principali della proposta sono i seguenti:

    creare le condizioni per una mobilità competitiva ed equa, eliminare le società di comodo, semplificare e chiarire le norme sul cabotaggio e permettere un controllo efficace grazie a una migliore cooperazione tra le autorità anche tramite il registro europeo delle imprese di trasporto su strada (ERRU).

    2.3.

    Gli obiettivi generali del pacchetto nel suo insieme, oltre a quelli già elencati ai precedenti punti 2.1 e 2.2 del presente parere, sono definiti nella comunicazione della Commissione dal titolo L’Europa in movimento — un’agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti [COM(2017) 283 final] (di seguito «la comunicazione»).

    2.4.

    La comunicazione definisce una strategia in grado di consentire all’Europa di mantenere il suo ruolo di leader nel settore di una mobilità pulita, competitiva, cooperativa e interconnessa che permetta di operare scelte multimodali sostenibili ed efficienti. Ciò è necessario perché il settore della mobilità riveste un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento di un’«Europa senza frontiere» e richiede un sistema di mobilità moderno, indispensabile per garantire il successo della transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.

    2.5.

    La comunicazione riconosce il ruolo fondamentale del trasporto su strada ed è accompagnata da una serie di proposte riguardanti questo settore, tra cui un quadro per un mercato interno più forte, condizioni di lavoro migliori nel settore del trasporto di merci su strada, la digitalizzazione dei trasporti e la revisione delle norme in materia di pedaggio stradale.

    3.   Osservazioni generali

    3.1.

    Il CESE sostiene la strategia di mobilità delineata nella comunicazione per il suo accento sulla multimodalità ottimale e il riconoscimento del ruolo fondamentale del trasporto su strada.

    3.2.

    I principali obiettivi della proposta in esame, vale a dire eliminare le società di comodo e semplificare le norme sul cabotaggio stradale di merci per renderle di più facile comprensione e applicazione, sono in linea con l’obiettivo (enunciato nella comunicazione) di garantire un mercato interno del trasporto su strada equo e competitivo, e trovano il pieno sostegno del CESE.

    3.3.

    Il CESE rimanda ad alcuni suoi pareri precedenti, più precisamente Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Progressi e sfide (TEN/566) e Il mercato interno del trasporto internazionale di merci su strada: dumping sociale e cabotaggio (TEN/575), in cui si sottolineava la necessità di completare il mercato interno del trasporto su strada, nonché di prevenire le pratiche fraudolente, l’elusione o la violazione della normativa, comprese le attività condotte tramite società di comodo e l’elusione delle norme sul cabotaggio. Il CESE accoglie con favore il fatto che la proposta affronti alcuni dei problemi più urgenti sollevati nei pareri di cui sopra, ma si rammarica che non si colga quest’occasione per occuparsi espressamente del dumping sociale, definito consensualmente nei suddetti pareri (2) come pratica fraudolenta, elusione e violazione della normativa (cfr. anche la risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2016 sul dumping sociale nell’Unione europea, sezione I, punto 1 (2015/2255 (INI)].

    3.4.

    C’è però da chiedersi se le misure scelte per porre rimedio a tali problemi siano adeguate, se avrebbero dovuto essere prese misure ulteriori o diverse, e se le misure proposte siano proporzionate agli obiettivi perseguiti.

    3.5.

    Il CESE ritiene che la creazione di un’Agenzia europea per il trasporto su strada sia di fondamentale importanza al fine di un’applicazione rafforzata della legislazione a livello transfrontaliero nel settore del trasporto su strada.

    4.   Regolamento (CE) n. 1071/2009 — accesso alla professione

    4.1.

    Il CESE sostiene le modifiche all’articolo 1 nella misura in cui chiariscono il testo o, in alternativa, apportano un valore aggiunto migliorando il funzionamento del mercato interno del trasporto su strada. Il CESE mette in dubbio il valore aggiunto derivante dalla menzione di uno dei tanti possibili casi di attività non commerciale nell’integrazione proposta per l’articolo 1, paragrafo 4, lettera b), senza affrontare la questione dell’onere della prova che, in linea di principio, dovrebbe ricadere su chi esercita un’attività. La proposta relativa a questo punto potrebbe creare più problemi di quanti non sia in grado di risolvere. Essa infatti non contribuisce ad accrescere la certezza del diritto e comporta il rischio di un aumento delle distorsioni della concorrenza e dell’emergere di un «mercato grigio».

    4.2.

    Sempre all’articolo 1, il primo comma del nuovo paragrafo 6 estende il campo d’applicazione del regolamento alle imprese che utilizzano VCL di massa non superiore a 3,5 tonnellate, ma le dispensa dai requisiti di onorabilità e idoneità professionale, nonché dal requisito del gestore dei trasporti.

    Il CESE ritiene che tali esenzioni trasmettano un segnale alquanto negativo. Il CESE raccomanda che i VCL siano pienamente coperti da entrambi i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009, ancorché, eventualmente, in una forma attenuata. Solo così si garantiranno, in questo settore, un livello comune di professionalizzazione e condizioni di parità.

    Il CESE sottolinea che occorrono risorse adeguate per far fronte al notevole aumento del volume di lavoro richiesto per assicurare la conformità con il campo di applicazione così ampliato dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009.

    Il CESE si interroga inoltre sulla possibilità concessa agli Stati membri di applicare, in tutto o in parte, le disposizioni in materia di onorabilità, idoneità professionale e gestore dei trasporti ai VCL. Questa opzione rischia di incrinare la coerenza del mercato interno. Oltretutto non è coerente con la proposta di sopprimere l’opzione offerta dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009 nella sua forma attuale, che consente agli Stati membri di imporre requisiti supplementari per l’accesso alla professione.

    4.3.

    Il CESE è favorevole a eliminare la possibilità per gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di imporre requisiti supplementari per l’accesso alla professione, oltre a quelli già formulati dall’articolo 3.

    4.4.

    Le modifiche proposte del requisito di stabilimento di cui all’articolo 5 sono rivolte contro le società di comodo. I requisiti proposti sono più circostanziati rispetto alle disposizioni vigenti. La proposta pone maggiormente l’accento sull’esercizio effettivo delle attività commerciali e amministrative nei locali dell’impresa situati nello Stato membro di stabilimento, in cui vanno anche conservati i documenti principali, aggiungendo, ad esempio, che le attività amministrative e commerciali dovrebbero essere svolte in modo efficace e continuativo in detto Stato membro, mantenendo, nel contempo, il requisito della gestione delle operazioni di trasporto effettuate con i veicoli di cui dispone l’impresa. A ciò si aggiunge il requisito per l’impresa di detenere attivi e avvalersi di personale in proporzione all’attività della sede. Il CESE sostiene queste modifiche e sottolinea l’importanza di un’interpretazione uniforme al fine di garantire la prevedibilità. Il CESE osserva che i documenti principali potrebbero anche essere conservati in forma elettronica, laddove ciò sia giuridicamente possibile.

    4.5.

    Il CESE ritiene tuttavia che resterà comunque difficile dimostrare che un’attività viene svolta sotto forma di società di comodo. Le proposte formulate lasciano un ampio margine di discrezionalità che comporta il rischio di veder emergere pratiche discrezionali divergenti. Le decisioni prese sulla base di testi così redatti possono essere facilmente contestate. Problemi particolari possono sorgere con le imprese che fanno parte di un gruppo internazionale o che esternalizzano, ad esempio, determinate attività amministrative. Vi è il rischio evidente che le pratiche nazionali possano evolvere in modo molto diverso a causa di interpretazioni divergenti da parte dei singoli Stati membri.

    4.6.

    Il CESE ritiene che si potrebbe ottenere un quadro più chiaro della posizione di un’impresa introducendo l’obbligo di fornire informazioni sull’assetto proprietario (3).

    4.7.

    Pertanto il CESE richiama l’attenzione sulle difficoltà di attuazione e sottolinea l’importanza di una cooperazione transfrontaliera e di uno scambio di buone pratiche efficaci tra le autorità incaricate dell’applicazione.

    4.8.

    Il CESE prende atto che, nonostante le ulteriori precisazioni aggiunte all’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, sulla cerchia di persone il cui comportamento può influire sulla valutazione del requisito dell’onorabilità, gli Stati membri mantengono la libertà di individuare «qualsiasi altra persona interessata». Pertanto la cerchia di persone interessate può ancora variare da uno Stato membro all’altro.

    Il CESE concorda con la proposta di inserire nello stesso articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), il «diritto fiscale» tra i motivi per dubitare dell’onorabilità, proposta che rispecchia la crescente importanza attribuita al rispetto del diritto fiscale, nonché l’importanza di conformarsi alle norme in materia di distacco dei lavoratori, che trovano riscontro nell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), punto xi).

    In entrambi i casi, la certezza del diritto è garantita da una serie di limiti che prevedono che siano presi in considerazione solo gli atti che hanno portato a condanne o sanzioni per gravi infrazioni della normativa nazionale o dell’UE.

    4.9.

    Il CESE esprime dubbi in merito all’inserimento delle sanzioni per le infrazioni gravi della normativa dell’UE riguardanti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in quanto va a toccare le disposizioni sulla scelta delle norme applicabili, e non problemi di fondo. Andrebbe specificato in modo chiaro se, in questo caso, la disposizione sia rivolta alla violazione della scelta obbligatoria delle norme di legge applicabili. Potrebbe essere più pertinente una disposizione che consideri le condanne nell’ambito di un procedimento civile per colpe gravi, frode o cattiva gestione.

    4.10.

    Il CESE approva le modifiche alle disposizioni procedurali proposte per l’articolo 6, paragrafo 2. Di fronte alle potenziali ricadute delle infrazioni gravi della normativa dell’UE sulle possibilità di un’impresa o di un gestore dei trasporti di esercitare un’attività, il CESE si domanda se sia opportuno disporre di un elenco di tali atti stilato dalla Commissione tramite l’adozione di atti delegati, come proposto nel nuovo paragrafo 2 bis dell’articolo 6.

    4.11.

    Il CESE si chiede se il periodo di un anno che deve trascorrere dalla data della perdita dell’onorabilità prima di riabilitare un gestore dei trasporti sia proporzionato. I tempi e l’opportunità di restituire l’onorabilità dovrebbero essere decisi caso per caso dalle autorità nazionali competenti.

    4.11.1.

    Per quanto riguarda le condizioni relative al requisito dell’idoneità finanziaria, il CESE esprime perplessità riguardo alla proposta di inserire un nuovo paragrafo 2 dell’articolo 7 in base al quale l’autorità competente riconosce un «altro documento vincolante» quale prova sufficiente dell’idoneità finanziaria di un’impresa. La disposizione proposta non è soddisfacente, in quanto il tipo di documento in questione è definito in modo troppo vago.

    4.12.

    Il CESE approva la proposta di inserire ulteriori informazioni nei registri elettronici nazionali a norma dell’articolo 16, così come di inserirvi tutte le infrazioni. In particolare, il CESE, accoglie con favore il termine di cinque giorni per rispondere a una richiesta di informazioni e sottolinea che le autorità di controllo dovrebbero avere accesso in tempo reale, durante i controlli su strada e/o presso l’impresa, a tutte le informazioni disponibili in formato elettronico nei registri pertinenti.

    Il CESE ritiene inoltre che, tra i dati da inserire nei registri elettronici nazionali, dovrebbero figurare anche informazioni riguardanti i conducenti assunti dall’impresa, che sono pertinenti al fine di determinare il grado di rispetto della legislazione sociale e del lavoro. Tale misura avrebbe un impatto soprattutto sulla riduzione delle pratiche fraudolente di cui al punto 3.3 del presente parere. Il CESE chiede alla Commissione di riflettere sull’opportunità di una tale disposizione (cfr. la risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 sul trasporto stradale nell’Unione europea (2017/2545 (RSP)], punto 33).

    4.13.

    Il CESE accoglie con favore il miglioramento della cooperazione amministrativa di cui al nuovo articolo 18, compresa l’introduzione di procedure chiare e di termini precisi entro cui soddisfare una richiesta di informazioni. Il CESE suggerisce tuttavia i seguenti miglioramenti:

    Riguardo al paragrafo 3, il CESE ritiene che i controlli andrebbero sempre effettuati se richiesti dalle autorità competenti di altri Stati membri. Suggerisce inoltre di sopprimere il requisito delle «indicazioni verosimili» nell’ultima frase del paragrafo 3, dal momento che la questione della motivazione della richiesta di informazioni è opportunamente trattata al successivo paragrafo 4.

    Il CESE ritiene che il termine di tempo, di cui al paragrafo 5 del nuovo articolo 18, entro cui informare lo Stato membro richiedente riguardo ad eventuali difficoltà nel reperire le informazioni richieste dovrebbe essere ridotto a cinque giorni.

    4.14.

    Il CESE valuta positivamente l’obbligo di un resoconto annuale delle richieste effettuate a norma dell’articolo 18, paragrafi 3 e 4, e delle misure adottate per dare loro un seguito. Un’efficace cooperazione tra gli Stati membri è essenziale per un’esecuzione e un controllo di conformità efficaci.

    5.   Regolamento (CE) n. 1072/2009 — accesso al mercato

    5.1.

    Il CESE accoglie con favore le modifiche proposte al fine di chiarire le norme per l’accesso al mercato riguardanti il cabotaggio e la disponibilità di prove in occasione dei controlli su strada. Tuttavia, le proposte presentate sollevano un certo numero di questioni, come indicato in appresso. Il CESE si rammarica inoltre che resti irrisolta tutta una serie di questioni, per lo più correlate al cabotaggio, come spiegato meglio in seguito.

    5.2.

    Il CESE richiama l’attenzione sulle seguenti questioni di portata generale.

    Come già precisato al punto 4.2 del presente parere, il CESE si rammarica che il regolamento (CE) n. 1072/2009 non sia stato esteso ai VCL, in quanto ciò comporta un’apertura ingiustificata del mercato a veicoli a cui si applicano norme in materia di accesso alla professione. Ciò potrebbe falsare la concorrenza e avere un impatto negativo, ad esempio, sulla congestione del traffico e sull’ambiente.

    Il CESE si rammarica che nella proposta non venga affatto affrontata la questione di stabilire quando un’attività di cabotaggio cessa di essere temporanea, diventando continua e permanente, e decade quindi il diritto alla prestazione di servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l’impresa, come disposto all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1072/2009.

    La situazione attuale, in cui le operazioni che rispettano i criteri formali per i trasporti di cabotaggio stabiliti all’articolo 8 possono essere effettuate in modo sistematico e regolare nel corso di un lungo periodo, anche nel quadro di un contratto a lungo termine, e restano comunque temporanee, non è soddisfacente e neanche conforme con i criteri che definiscono il carattere temporaneo del diritto di fornire servizi transfrontalieri (cfr. raccolta della giurisprudenza della Corte 1995, pag. I-04165 e raccolta della giurisprudenza della Corte 1985 pag. 01513). Il CESE ritiene pertanto essenziale individuare una disposizione chiara che definisca le attività temporanee.

    Il CESE precisa che l’articolo 91, paragrafo 1, lettera b), del TFUE conferisce al legislatore dell’UE un ampio margine di discrezionalità nel definire le condizioni per effettuare il cabotaggio in quanto erogazione temporanea di servizi. Come possibile soluzione, si potrebbe fissare un numero massimo di operazioni o di giorni operativi nell’arco di un determinato periodo oppure stabilire un periodo di pausa tra le diverse «sequenze» di operazioni di cabotaggio. A giudizio del CESE, è molto importante che le norme in materia siano chiare e di facile applicazione, ad esempio, nel corso di un controllo su strada.

    Il fatto di garantire alle autorità nazionali il contatto con personale dotato di competenze adeguate per lo svolgimento di verifiche efficaci ai sensi del proposto articolo 10 bis è fondamentale per un controllo di conformità efficiente. Il CESE giudica essenziale che entrambi questi elementi siano presenti e che sia istituita una rete per lo scambio di buone pratiche.

    Il CESE si rammarica che la proposta di revisione della direttiva 92/106/CEE sul trasporto combinato non venga presentata in contemporanea con la proposta in esame, visto che, nella pratica, la direttiva offre un accesso parallelo al mercato alle operazioni di trasporto nazionali effettuate da autotrasportatori stabiliti in un altro Stato membro. A giudizio del CESE, l’obiettivo del tutto legittimo della politica dei trasporti di promuovere le catene di trasporto combinato può essere conseguito senza questa disposizione che garantisce un accesso speciale al mercato. Pertanto la tratta su strada di un’operazione di trasporto combinato da e verso i porti o i terminali ferroviari all’interno di uno stesso Stato membro va considerata come un’operazione di trasporto nazionale, e dovrebbero pertanto applicarsi le norme sul cabotaggio di cui al regolamento (CE) n. 1072/2009 o altre disposizioni in tal senso.

    5.3.

    Il CESE prende atto dell’aggiunta all’articolo 1, paragrafo 1, di un nuovo comma che riguarda il trasporto di container vuoti o di pallet, e conclude che la presenza di un contratto di trasporto è determinante e fa sì che anche un carico alquanto insignificante sia considerato un trasporto per conto terzi.

    5.4.

    L’attuale limite fissato a tre operazioni per ciascun periodo di cabotaggio è stato oggetto di interpretazioni diverse riguardo a ciò che si considera compreso in un’unica operazione, e si è rivelato difficile, se non impossibile, verificare in pratica il rispetto di tale disposizione.

    Il CESE approva la proposta di eliminare il limite delle tre operazioni e di ridurre il tempo disponibile per le operazioni di cabotaggio da sette a cinque giorni a condizione che:

    1)

    il carattere temporaneo dei trasporti di cabotaggio sia garantito mediante una chiara definizione, secondo quanto richiesto al punto 5.2 del presente parere;

    2)

    le norme sul distacco dei lavoratori (direttive 96/71/CE e 2014/67/CE) si applichino a tutti i trasporti di cabotaggio a decorrere dal primo giorno. A tal fine si potrebbero inserire le direttive 96/71/CE e 2014/67/CE tra le norme applicabili ai trasporti di cabotaggio di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1072/2009, a prescindere dalle disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 96/71/CE.

    In caso contrario, il CESE preferisce che restino in vigore le attuali norme sul cabotaggio, in quanto la proposta della Commissione, senza il rispetto delle condizioni di cui sopra, comporterebbe in pratica la pressoché totale apertura del mercato, con la possibilità di effetti imprevedibili sul mercato stesso.

    Il CESE accoglie altresì con favore il fatto che le operazioni di cabotaggio autorizzate in Stati membri diversi dallo Stato membro di destinazione del viaggio internazionale (Stato membro ospitante) siano limitate agli Stati membri limitrofi, agevolando così il controllo di conformità. Tuttavia, la proposta dovrebbe essere modificata in modo da chiarire che i nuovi diritti di cabotaggio consecutivi a una nuova operazione di trasporto internazionale verso uno Stato membro limitrofo estingueranno i diritti di cabotaggio esistenti al fine di evitare il cumulo di tali diritti (il cosiddetto cabotaggio «a catena»). Notevole importanza riveste la questione della prevedibilità giuridica.

    5.5.

    Le modifiche proposte alle norme sul distacco dei lavoratori nel settore dei trasporti [COM(2017) 278 final] precisano che tali norme si applicheranno ai trasporti di cabotaggio a decorrere dal primo giorno. Sebbene le norme sul distacco dei lavoratori non possano eliminare completamente il divario esistente, a livello di costi, tra gli Stati membri, questa disposizione produrrebbe comunque una riduzione di tale divario. Fintantoché la questione del carattere temporaneo del cabotaggio sollevata ai punti 1.6 e 5.2 del presente parere non sarà risolta, il CESE mette in dubbio l’efficacia di una dichiarazione di distacco semplificata, per un periodo di sei mesi al massimo, e di requisiti in materia di documentazione anch’essi semplificati, senza l’obbligo di designare un rappresentante per le attività di cabotaggio, come risulta dalla proposta di direttiva della Commissione che fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE.

    5.6.

    Nel 2011 la Commissione aveva espresso il proprio punto di vista sull’interpretazione delle disposizioni in materia di cabotaggio riguardo a un certo numero di punti (cfr. The New Cabotage Regime under Regulation (EC) No 1072/2009, disponibile in inglese sul sito web della DG MOVE). La proposta in esame ha integrato l’idea di trasporto di cabotaggio — espressa dalla Commissione — nella definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 6 modificato; essa risolve inoltre la questione della disponibilità di prove a bordo del veicolo durante un controllo su strada con una modifica dell’articolo 8, in cui inserisce un nuovo paragrafo 4 bis.

    Il CESE accoglie con favore tali precisazioni, ma si rammarica che altre questioni pertinenti sollevate nel documento interpretativo della Commissione non siano state prese in considerazione nella proposta in esame. Si pensi ad esempio all’obbligo o meno di consegnare tutte le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entrata prima di poter cominciare il trasporto di cabotaggio e alla questione di come calcolare i sette giorni del periodo di cabotaggio ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento nella sua forma attuale.

    Il CESE si rammarica inoltre che non si sia colta l’occasione per precisare se i dati del tachigrafo possano essere utilizzati anche per verificare il rispetto delle disposizioni in materia di cabotaggio. Nel documento interpretativo del 2011 è stato messo in chiaro che la Commissione è favorevole a tale provvedimento. Il CESE ritiene che si sarebbe dovuta cogliere l’occasione per specificarlo una volta per tutte nel testo del regolamento.

    In ogni caso, il CESE sottolinea l’importanza della piena disponibilità del tachigrafo digitale come strumento per controllare il rispetto delle norme, e auspica una sostanziale riduzione dei termini per la messa in conformità di veicoli già in circolazione con questo tipo di tachigrafo.

    5.7.

    Il CESE si compiace delle nuove disposizioni in materia di responsabilità di cui all’articolo 14 bis, ma sottolinea che può rivelarsi problematico dimostrare che dei servizi di trasporto che comportano infrazioni del regolamento sono stati commissionati intenzionalmente.

    Bruxelles, 18 gennaio 2018

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Georges DASSIS


    (1)  GU C 13 del 15.1.2016, pag. 176.

    (2)  GU C 13 del 15.1.2016, pag. 176.

    (3)  GU L 140 del 30.5.2012, pag. 32.


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