Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AE0719

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali — COM(2014) 25 final

    GU C 424 del 26.11.2014, p. 20–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.11.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 424/20


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali

    COM(2014) 25 final

    2014/C 424/03

    Relatore:

    MEYNENT

    La Commissione europea, in data 7 marzo 2014, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo — Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali

    COM(2014) 25 final.

    La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 14 maggio 2014.

    Alla sua 499a sessione plenaria, dei giorni 4 e 5 giugno 2014 (seduta del 4 giugno 2014), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 144 voti favorevoli, 2 voti contrari e 3 astensioni.

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1

    Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la comunicazione della Commissione Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali. Tale comunicazione si colloca nel contesto della recente e positiva evoluzione in direzione di una politica industriale su scala europea, che si traduce in particolare nella comunicazione Per una rinascita industriale europea.

    1.2

    Per il CESE, le norme tecniche sui prodotti industriali devono essere oggetto di una regolamentazione democratica, aperta e trasparente che coinvolga un vasto spettro di parti interessate tra cui almeno le imprese (incluse le PMI), i lavoratori o i loro rappresentanti, i consumatori e le ONG ambientalistiche. Affinché tale apertura diventi una realtà concreta, è legittimo accordare un sostegno pubblico alle parti interessante che non dispongono di risorse sufficienti per partecipare.

    1.3

    Il campo d'applicazione dei «requisiti essenziali» di interesse pubblico che possono tradursi in norme tecniche non dovrebbe limitarsi soltanto alla sicurezza, alla salute, alla tutela dell'ambiente e del consumatore, bensì includere ogni interesse pubblico considerato legittimo con decisione democratica, in particolare le condizioni sociali e ambientali di produzione, l'interoperabilità dei sistemi tecnici e l'accessibilità per gli utilizzatori.

    1.4

    Le norme tecniche devono essere riviste e migliorate regolarmente, a un ritmo proporzionato alla rapidità d'evoluzione del settore. Secondo il CESE, non bisogna rallentare il ritmo di tali cambiamenti, bensì ridurne al minimo l'impatto sulle imprese e soprattutto sulle PMI.

    1.5

    Occorre valutare l'impatto delle proposte legislative sulle PMI, nell'ottica dello Small Business Act  (1). Le PMI non devono quindi essere esentate dall'applicazione delle norme di regolamentazione, poiché queste ultime hanno l'obiettivo di tutelare interessi pubblici indipendenti dalle dimensioni dell'impresa che ha sviluppato o fabbricato il prodotto e di evitare la creazione di un mercato a due velocità.

    1.6

    Il CESE approva la proposta avanzata dalla Commissione di utilizzare il regolamento, di applicazione uniforme e istantanea in tutta l'Unione, piuttosto che la direttiva, per armonizzare i prodotti industriali. Appoggia inoltre la conversione della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in un regolamento di applicazione generale, in modo da semplificare la struttura normativa e facilitarne la comprensione, in particolare per le PMI.

    1.7

    Il CESE è favorevole a mettere gratuitamente a disposizione del pubblico interessato, e soprattutto delle PMI, degli estratti delle norme.

    1.8

    Il CESE propone alla Commissione di diffondere ad ampio raggio sul mercato interno e sul mercato dei paesi terzi, l'informazione riguardante la qualità e l'alto livello dei requisiti dei prodotti conformi alle norme europee, prevendendo a questo fine un bilancio destinato alla comunicazione e coinvolgendo le parti sociali enumerate al punto 1.2.

    1.9

    Il carattere democratico, aperto e trasparente dell'attuale regolamentazione delle norme tecniche che riguardano il mercato dei prodotti industriali deve assolutamente essere preservato in sede di conclusione degli accordi di libero scambio.

    1.10

    Il CESE è favorevole alla costituzione di una banca dati elettronica centralizzata che contenga informazioni normative pertinenti per ciascun prodotto.

    1.11

    Il CESE appoggia la creazione di un sistema di «vigilanza elettronica» del mercato unico che permetta a persone in buona fede di segnalare confidenzialmente alle autorità le non conformità rilevate in sede di progettazione, fabbricazione o importazione di un prodotto industriale.

    1.12

    Il CESE ritiene che un'informazione tecnica relativa ad un prodotto industriale su supporto cartaceo costituisca una forma permanente, autentica e non falsificabile di contratto e che un supporto elettronico possa essere considerato idoneo solo se risponde agli stessi requisiti.

    1.13

    Il CESE constata che sul mercato interno dei prodotti industriali sussistono taluni ostacoli alla libera circolazione e alla libera concorrenza e auspica il rafforzamento della vigilanza sul mercato. Bisogna incitare gli Stati membri a promuovere sanzioni più uniformi e controlli del mercato e della distribuzione di prodotti e servizi che abbiano livelli e caratteristiche tecniche comparabili, così da rafforzarne la coerenza a livello europeo.

    2.   Introduzione

    2.1

    Con la comunicazione in esame, che fa seguito a quella pubblicata nell'ottobre 2012, la Commissione considera i possibili sviluppi della regolamentazione relativa al mercato interno dei prodotti industriali nel contesto dell'internazionalizzazione degli scambi, dell'evoluzione tecnica dei prodotti e della commercializzazione di nuovi prodotti e di nuove tecnologie. L'intento è quello di valutare l'impatto della regolamentazione esistente sul mercato dei prodotti dal punto di vista degli industriali e degli operatori del mercato unico, a partire dagli esiti di una consultazione pubblica e dai casi di studio di cui nel documento di lavoro dei servizi della Commissione (disponibile solo in inglese) allegato alla comunicazione.

    2.2

    Il documento della Commissione ripercorre l'evoluzione del diritto dell'Unione in materia di prodotti industriali a partire dall'adozione, nel 1985, del cosiddetto «nuovo approccio» all'armonizzazione legislativa, per cui il legislatore europeo stabilisce i «requisiti essenziali», ossia gli obiettivi riguardanti la sicurezza, la salute, la tutela dell'ambiente e del consumatore che le imprese devono rispettare quando immettono i loro prodotti sul mercato dell'Unione, assicurando il livello di protezione più elevato (articolo 114 TFUE). Per questi «requisiti essenziali», l'armonizzazione si realizza mediante norme stabilite da organismi europei di normazione sulla base di un mandato della Commissione europea.

    2.3

    I prodotti industriali sono definiti come prodotti non alimentari realizzati mediante un processo di produzione di tipo industriale. La comunicazione si concentra tuttavia sui prodotti la cui regolamentazione non è stata adottata, riveduta o valutata di recente e non riguarda i prodotti di natura molto specifica, come i prodotti farmaceutici, che vengono trattati separatamente.

    2.4

    Secondo la Commissione, l'armonizzazione ha permesso al commercio dei prodotti in questione di crescere in modo considerevole tra il 2000 e il 2012, ad un ritmo superiore a quello del valore aggiunto totale dell'industria manifatturiera. La legislazione a livello dell’Unione ha favorito le economie di scala e rafforzato allo stesso tempo la competitività delle imprese, evitando i costi di conformità un tempo imposti dall'esistenza di normative nazionali diverse o, in alcuni casi, dall'assenza di norme.

    2.5

    Le regole stabilite in base all'approccio adottato nel 1985 hanno inoltre aumentato la fiducia dei consumatori nei prodotti europei.

    3.   Osservazioni generali

    3.1

    Una condizione assolutamente indispensabile al buon funzionamento del mercato interno dei prodotti industriali è la fiducia dei consumatori e degli utilizzatori professionali dell'intera catena del valore nel fatto che tali prodotti rispondono a «requisiti essenziali» di interesse pubblico. Senza tale fiducia, le transazioni si bloccano e il mercato crolla, offrendo solo prodotti di qualità inferiore (2).

    3.2

    Tali requisiti riguardano la salute, la sicurezza dei consumatori e dei lavoratori del settore industriale, la tutela dell'ambiente e dei consumatori, e in generale tutti gli interessi pubblici considerati legittimi con decisione democratica. In particolare, riguardano le condizioni sociali e ambientali di produzione, l'interoperabilità dei sistemi tecnici e l'accessibilità per gli utilizzatori.

    3.3

    Questi «requisiti essenziali» sono il risultato di un processo democratico di decisione politica che è alla base della legittimità delle leggi e dei regolamenti adottati. I pubblici poteri hanno il diritto di definire questi «requisiti essenziali» e di assicurarne il rispetto da parte di tutti gli attori del mercato interno.

    3.4

    Per il CESE le norme tecniche dei prodotti industriali sono la trasposizione tecnica di questi «requisiti essenziali» di interesse pubblico. Sono dunque strumenti politici e devono essere pienamente considerate come tali. Sono, in primo luogo, strumenti di politica generale volti a raggiungere un obiettivo esplicito d'interesse pubblico tra quelli specificati nell'articolo 114 del TFUE o altri che vanno al di là: salute e sicurezza dell'utente (consumatore o lavoratore in ambiente professionale), condizioni di lavoro favorevoli alla produttività e alla motivazione dei lavoratori, tutela delle risorse naturali fragili, non rinnovabili o rare (clima, risorse minerali, biosfera, specie viventi, acqua), benessere degli animali, riservatezza e integrità delle comunicazioni e dei dati, interoperabilità delle componenti di sistemi complessi e altri ancora, definiti democraticamente.

    3.5

    In secondo luogo, sono strumenti di politica industriale e di strutturazione del mercato. La conformità a una norma tecnica rigorosa è uno strumento di differenziazione e di competitività sul mercato internazionale non legata ai prezzi, bensì alla qualità. Anticipando i bisogni futuri e gli sviluppi del mercato, una norma aiuta le industrie europee a essere all'avanguardia, ad innovare e ad avere un'offerta poco sensibile alle variazioni di prezzo, e quindi economicamente valida e generatrice di occupazione di qualità. Quando sul mercato si scontrano norme concorrenti (in particolare in fatto di interoperabilità), la scelta della norma ha un'influenza sulle imprese che ne ricaveranno un vantaggio concorrenziale, e di conseguenza sulla localizzazione dell'attività economica e dei posti di lavoro che ne derivano.

    3.6

    Per questo loro carattere politico, le norme tecniche sui prodotti industriali non possono essere considerate appannaggio esclusivo di interessi privati e di specialisti tecnici. Devono invece essere oggetto di una regolamentazione democratica, aperta e trasparente, che coinvolga un numero elevato di parti interessate, affrontando, nel processo decisionale, le 5 tappe seguenti:

    se la normazione sia opportuna;

    quali obiettivi debba avere;

    quali mezzi tecnici siano necessari per raggiungere tali obiettivi;

    il controllo della conformità alla norma e la vigilanza del mercato, e

    l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di non conformità.

    3.7

    Tale regolamentazione deve avvalersi di istituzioni aperte, legittime e capaci di dare concretamente a tutte le parti interessate la possibilità di esercitare un'influenza sul processo decisionale. Per il CESE, l'elenco delle parti interessate legittimate a contribuire a tale regolamentazione deve essere un elenco aperto, che varia a seconda della natura precisa della regolamentazione stessa (ad esempio, una norma sul benessere degli animali da allevamento non mobiliterà le stesse parti interessate di una norma riguardante l'interoperabilità degli strumenti di comunicazione digitale). Dovrà tuttavia comprendere almeno le imprese, tra cui le PMI, i lavoratori dipendenti o i loro rappresentanti, i consumatori e le ONG che si occupano di protezione dell'ambiente.

    3.8

    In quanto strumenti di politica industriale, di competitività basata sulla qualità e sull'anticipazione dei bisogni tecnici, sociali e ambientali e al tempo stesso fonti di innovazione tecnica, le norme tecniche devono, per poter rivestire tale ruolo, essere riviste e migliorate regolarmente, a un ritmo proporzionato alla rapidità d'evoluzione del settore. Nel caso di settori altamente innovativi e ad elevato potenziale di sviluppo, il Comitato raccomanda di perseguire parallelamente gli obiettivi di legittimità democratica e sociale del processo regolamentare e normativo, di cui ai punto 3.2-3.7, e quello di un ritmo elevato di definizione e di aggiornamento delle norme. Occorre tuttavia minimizzare l'impatto di tali cambiamenti sulle imprese.

    3.9

    Infine, le norme tecniche relative ai prodotti industriali sono i veicoli privilegiati di informazione e di educazione del consumatore (finale e intermedio). Esse forniscono a quest'ultimo elementi obiettivi e rigorosi per giudicare autonomamente se il prodotto sia adeguato alle sue esigenze, Un consumatore così informato ed educato è sensibile alla differenziazione di tipo qualitativo e contribuisce quindi ad assicurare la competitività non di prezzo dell'industria europea, fondata sull'elevato livello di competenza e motivazione dei lavoratori. Tali norme sono quindi un elemento essenziale della simbiosi tra fornitori industriali di alta qualità e consumatori esigenti e rigorosi.

    4.   Osservazioni specifiche

    4.1

    La regolamentazione delle norme armonizzate tramite direttive, come è stata praticata fino ad ora, è fonte di instabilità e comporta, da parte delle imprese, una sforzo d'adattamento costante e a volte inutile, in quanto rischia di generare una legislazione geograficamente eterogenea da uno Stato membro all'altro. Tale eterogeneità sembra poco rilevante, ma in realtà ha una forte incidenza quando si tratta del grado di specificità richiesto per la messa in conformità di un prodotto industriale. All'eterogeneità geografica si aggiunge poi un'eterogeneità temporale, a seconda della data di trasposizione della direttiva prevista in ognuno dei 28 Stati membri. Poiché il periodo di trasposizione può protrarsi fino a 36 mesi e poiché l'aggiornamento delle norme potrebbe avvenire con la stessa frequenza, o addirittura con una frequenza ancora maggiore per i settori fortemente innovativi, le imprese rischiano di trovarsi perennemente nell'incertezza e nella confusione propri dei periodi di transizione.

    4.2

    Alla luce di questa situazione, particolarmente difficile per le PMI che dispongono di scarsi mezzi di monitoraggio normativo, il CESE accoglie favorevolmente la proposta avanzata dalla Commissione di utilizzare il regolamento, di applicazione uniforme e istantanea in tutta l'Unione, piuttosto che la direttiva. Il CESE considera tale disposizione estremamente positiva, poiché in grado di eliminare un'importante fonte di instabilità normativa e di permettere ai team che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) di lavorare in un ambiente che sia realmente uniforme per i 500 milioni di consumatori europei e che rimanga stabile per diversi anni, secondo un ritmo appropriato al tasso di innovazione di ciascun settore.

    4.3

    Tale ragionamento dimostra inoltre quanto, in termini di sussidiarietà, l'utilizzo di un regolamento per la definizione di norme tecniche per i prodotti industriali rappresenti un caso in cui l'azione a livello dell'Unione è indubbiamente più efficace di quella a livello degli Stati membri.

    4.4

    Il CESE è inoltre favorevole all'idea di convertire la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in un regolamento di applicazione generale. La condivisione di un insieme di definizioni, termini e concetti d'uso orizzontale per l'insieme della normazione tecnica settoriale evita le ridondanze e le ripetizioni, facilita la modifica del testo e corrisponde alle buone pratiche della scrittura tecnica.

    4.5

    La partecipazione di un ampio spettro di parti interessate ai lavori di normazione, ossia alle cinque fasi individuate al punto 3.6 del presente parere, è un obiettivo di interesse pubblico. Alcune di queste parti interessate come le organizzazioni sindacali, le PMI e le associazioni dei consumatori e di protezione dell'ambiente, dispongono di poche risorse. Il CESE considera dunque legittimo accordare un sostegno pubblico per favorire la partecipazione delle parti interessate a tali lavori, dando loro diritto di voto affinché l'apertura di tale processo diventi una realtà concreta.

    4.6

    Il CESE è favorevole a mettere a disposizione gratuitamente degli estratti delle norme. Se è vero infatti che la legge non ammette ignoranza, va detto che attualmente per accedere alle norme tecniche bisogna pagare, anche se non si conosce abbastanza dettagliatamente l'oggetto e il campo d'applicazione della norma, e di conseguenza non si sa se si applichi al proprio caso particolare. Si tratta di una situazione penalizzante non solo per le PMI, ma per tutte le parti interessate. Per questa ragione il CESE appoggia tale provvedimento, chiedendo tuttavia che l'accesso agli estratti sia aperto in generale a tutti gli interessati.

    4.7

    Il CESE è favorevole alla costituzione di una banca dati elettronica centralizzata che dia accesso all'elenco delle norme alle quali deve conformarsi ciascun prodotto e alla natura della certificazione che attesta tale conformità (in particolare, se essa deriva da un'autocertificazione o da una certificazione fornita da terzi abilitati). Questa banca dati potrebbe inviare gratuitamente delle e-mail automatiche agli abbonati per avvertirli di ogni eventuale modifica delle norme riguardanti un determinato prodotto.

    4.8

    Il CESE sostiene la possibilità di segnalare confidenzialmente alle autorità, per mezzo di un sistema di vigilanza elettronica del mercato unico, le non conformità rilevate in sede di progettazione, fabbricazione o importazione del prodotto industriale. Gli informatori in buona fede devono essere protetti da eventuali azioni o sanzioni, come il licenziamento nel caso in cui si tratti di lavoratori subordinati. Tale sorveglianza del mercato collaborativa e ripartita, tramite le tecniche di Internet 2.0, sarà in grado di migliorare la salute e la sicurezza degli utenti di prodotti industriali di tutta l'Unione e di proteggere le imprese in regola dagli abusi dei concorrenti sleali.

    4.9

    Il CESE considera l'informazione tecnica relativa a un prodotto industriale come un elemento costitutivo del contratto di acquisto affinché quest'ultimo sia consapevole e informato e, nel periodo successivo all'acquisto, in caso di guasto, incidente o prestazioni non conformi alle descrizioni. Non si tratta assolutamente di un'informazione «non necessaria» o antiestetica, come afferma la comunicazione della Commissione. Tale informazione deve al contrario essere fornita al cliente in forma permanente, autentica e non falsificabile e leggibile indipendentemente dall'evoluzione, nel corso della durata di vita del prodotto, degli strumenti elettronici disponibili. Il CESE reputa pertanto che una documentazione cartacea redatta nella lingua del paese in cui si effettua la vendita, disponibile presso il punto vendita e fornita all'interno della confezione, soddisfi tali requisiti e che un supporto elettronico possa essere considerato idoneo solo se risponde alle specifiche funzionali sopraccitate.

    4.10

    Il CESE propone alla Commissione di diffondere ad ampio raggio, sul mercato interno e sul mercato dei paesi terzi, l'informazione riguardante la qualità e gli elevati requisiti dei prodotti conformi alle norme europee, prevedendo a questo fine un bilancio destinato alla comunicazione e coinvolgendo le parti sociali enumerate al punto 3.7. In tal modo, i consumatori e gli acquirenti professionali saranno informati meglio dei vantaggi legati alla scelta di tali prodotti. Ciò conferirà un vantaggio concorrenziale basato sulla qualità, completamente oggettivo e sicuro, ai prodotti concepiti e fabbricati in Europa o conformi alle norme europee, e quindi alle imprese e ai lavoratori europei.

    4.11

    Occorre valutare l'impatto delle proposte legislative sulle PMI, nell'ottica dello Small Business Act  (3). Il CESE appoggia quindi fermamente l'idea della Commissione di non prevedere nessuna deroga normativa per le PMI. La prevenzione dei danni alla salute e alla sicurezza dei consumatori e degli utenti professionali, la salvaguardia delle risorse naturali, la compatibilità con i sistemi tecnici esistenti sono obiettivi di interesse pubblico, indipendenti dalle dimensioni dell'impresa che ha sviluppato o fabbricato il prodotto. Inoltre, interi settori, in particolare quelli che trattano beni di consumo come l'abbigliamento e gli accessori per la casa, sono frammentati e costituiti da un elevato numero di PMI. Non è accettabile allentare i requisiti normativi nei confronti delle PMI poiché ciò equivarrebbe, di fatto, a esentare settori che hanno un forte impatto cumulativo sul consumo, e quindi sui rischi. Inoltre, in questo modo si verrebbe a creare un mercato a due velocità, all'interno del quale i prodotti offerti dalle PMI verrebbero (a ragione) considerati di qualità inferiore in quanto soggetti a meno norme o a norme meno severe. Ciò aggraverebbe lo svantaggio competitivo delle PMI rispetto ai gruppi di grandi dimensioni che, per giunta, godono di bilanci pubblicitari più consistenti.

    4.12

    Il CESE non condivide affatto l'opinione espressa dalla Commissione secondo la quale le modifiche legislative sarebbero talmente frequenti che le imprese ne risulterebbero «sovraccaricate». La frequenza del cambiamento delle norme dipende dall'intensità dell'innovazione nel settore e contribuisce alla competitività non di prezzo dell'industria europea. Essa non deve essere rallentata. Il CESE riconosce tuttavia che le PMI dovrebbero essere informate meglio di tali modifiche, utilizzando, se necessario, la banca dati di cui al punto 4.7 del presente parere. Per tale ragione, la risposta apportata dalla Commissione procedendo alla modifica della norma attraverso un regolamento piuttosto che attraverso una direttiva è una risposta adeguata e sufficiente alle preoccupazioni espresse.

    4.13

    Per il CESE, è assolutamente indispensabile che nella conclusione degli accordi di libero scambio venga preservata l'esperienza storica acquisita dagli Stati membri dell'Unione europea. Si tratta di un lungo percorso, iniziato nel 1993 e non ancora ultimato, verso la costituzione di un vero e proprio mercato unico dei prodotti industriali, che prenda pienamente in conto il carattere politico, e quindi democratico, aperto e trasparente, della regolamentazione delle norme tecniche che lo caratterizzano. Il CESE esorta quindi la Commissione a stabilire, nei negoziati in corso, un quadro istituzionale che abbia le stesse caratteristiche di democrazia, di apertura e di trasparenza nelle cinque fasi del processo di normazione di cui al punto 3.6 del presente parere e, successivamente, nel controllo di conformità. Non si deve permettere che le norme relative ai prodotti, le regolamentazioni e le decisioni a tutela degli interessi pubblici così come le sanzioni per la loro inosservanza siano attaccate come ostacoli non tariffari quado sono conformi alla legislazione dell'Unione e agli accordi dell'OMC.

    4.14

    Quando le catene di creazione del valore hanno una dimensione internazionale e superano il campo d'applicazione delle norme di un'unica giurisdizione, il conseguimento di obiettivi di interesse pubblico tramite norme tecniche presenta difficoltà specifiche ancora irrisolte. Il CESE suggerisce che gli sforzi in quest'ambito si concentrino sull'acquisizione e la certificazione di dati obiettivi e affidabili sul prodotto e sul processo di produzione sia dal punto di vista fisico che sociale. Questi dati, trasmessi successivamente lungo la catena di creazione del valore, potrebbero così essere confrontati ai «requisiti essenziali» di ciascuna giurisdizione, nel pieno rispetto della sua sovranità.

    4.15

    Permangono ancora taluni ostacoli alla libera circolazione e alla libera concorrenza, come ad esempio nel caso dei brevetti relativi a standard tecnici, o l'efficacia dei controlli dell'attuazione delle norme e della legislazione.

    4.16

    Quando viene conferito un brevetto ad un'invenzione che diventa così uno standard tecnico, è indispensabile che i concorrenti possano accedere alle licenze obbligatorie a un prezzo ragionevole. La legislazione sulla proprietà intellettuale deve garantire una vera protezione dell'innovazione, evitando tuttavia che i brevetti o il diritto d'autore possano essere utilizzati come ostacoli alla concorrenza industriale e all'innovazione. Secondo il Comitato, il ruolo della legislazione è dunque quello di promuovere la libera circolazione nel mercato unico, circolazione a cui contribuirà in modo determinante il brevetto unitario europeo, che al CESE sta particolarmente a cuore. Il CESE osserva invece che in alcuni paesi terzi, tra cui gli Stati Uniti d'America, non sempre un brevetto viene rilasciato previa una ricerca di anteriorità sufficiente, il che induce a metterne in discussione il carattere innovativo, mentre il fatto che siano accettati brevetti «banali» porta a metterne in dubbio il carattere inventivo. Inoltre, i brevetti che si fondano su concetti astratti di apparenza e sensazione (look and feel), indipendentemente dalla modalità tecnica con cui viene ottenuta questa apparenza, sono contrari al principio stesso del brevetto d'invenzione, che riguarda esclusivamente il mezzo con cui si è giunti a un determinato risultato. Questa situazione dà origine ad abusi del contenzioso in cui le imprese europee si trovano in una posizione di svantaggio.

    4.17

    Un altro problema riguarda le sanzioni, che non sempre sono appropriate, proporzionate e dissuasive rispetto alle violazioni delle norme tecniche nazionali o europee.

    Le sanzioni, amministrative o penali, così come il controllo dei mercati, rientrano nelle competenze degli Stati membri; la loro diversità rischia di provocare fenomeni di forum shopping al momento dell'introduzione di nuovi prodotti sul mercato europeo. È dunque fondamentale che la cosiddetta «guida blu», il sistema RAPEX, la procedura SOLVIT o altri provvedimenti promuovano una maggiore uniformità delle sanzioni, e controlli del mercato e della distribuzione di prodotti e servizi che abbiano livelli e caratteristiche tecniche comparabili al fine di rafforzarne la coerenza a livello europeo. La Commissione, che avvia l'iter legislativo e verifica l'applicazione delle norme esercitando una supervisione sull'azione degli Stati membri, può far ricorso al giudice dell'Unione in caso di violazione. Spetta al giudice europeo, in ultima istanza, garantire una certa coerenza europea alla legislazione degli Stati membri e al loro controllo su mercati, prodotti e servizi.

    4.18

    Il CESE auspica dunque il rafforzamento della vigilanza del mercato.

    4.18.1

    Per lottare contro l'uso indebito della marcatura CE da parte di eventuali produttori disinformati o poco scrupolosi, bisognerebbe in particolare migliorare i controlli doganali legati all'entrata e all'immissione in commercio dei prodotti e vigilare sul rispetto degli obblighi di conformità dei prodotti a carico dei mandatari, degli importatori e dei distributori interessati, conformemente alla legislazione comunitaria in vigore. L'indicazione sul marchio CE di un numero di riferimento del responsabile legale, che dia accesso online alla sua identità giuridica e alla scheda di conformità, può essere utile per tale controllo di conformità, al quale potrebbero contribuire anche i consumatori segnalando gli abusi come proposto al punto 4.8 del presente parere.

    4.18.2

    In un contesto di austerità di bilancio, il CESE desidera attirare l'attenzione sulla necessità di dotare le autorità che si occupano della vigilanza del mercato di mezzi adeguati per esercitare i loro compiti e di focalizzare la loro azione sui luoghi in cui si concentrano i tentavi di frode (porti, punti vendita discount o distribuzione ambulante) rafforzando la cooperazione amministrativa, in particolare per quanto riguarda la lotta alla contraffazione. Il sistema di segnalazione di cui al punto 4.8 potrebbe migliorare l'efficienza delle autorità, senza gravare troppo sulle finanze pubbliche.

    4.18.3

    Il CESE giudica preoccupante che alcuni attori economici industriali abbiano un peso talmente rilevante sull'attività economica o sull'occupazione di uno Stato membro che una minaccia di delocalizzazione da parte loro rischi di costringere l'amministrazione nazionale a rinunciare a ogni tipo di sanzione, mettendo così in pericolo i consumatori ed esercitando una concorrenza sleale nei confronti delle imprese e dei lavoratori di tutta l'Unione.

    4.19

    Secondo il Comitato, imponendo l'obbligo di fornire relazioni regolari e conducendo indagini sul campo, è possibile seguire molto da vicino le evoluzioni dei prodotti; le organizzazioni dei consumatori e le organizzazioni dei lavoratori sono perfettamente in grado di segnalare le non conformità, in particolare per quanto riguarda la salute e la sicurezza, e dovrebbero essere coinvolte in tutti i livelli di definizione e di applicazione delle norme.

    Bruxelles, 4 giugno 2014.

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Henri MALOSSE


    (1)  GU C 376 del 22.12.2011, pag. 51.

    (2)  Tale risultato è stato dimostrato da George A. Akerlof, premio Nobel per l'economia, in un articolo del 1970 sulle auto usate [«The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism» (Il mercato del «macinino»: incertezza della qualità e meccanismo di mercato) Quarterly Journal of Economics, MIT Press, 84 (3): 488–500. doi:10.2307/1879431].

    (3)  GU C 376 del 22.12.2011, pag. 51.


    Top