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Document 52013DC0158
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL The International Treatment of Central Banks and Public Entities Managing Public Debt with regard to OTC Derivatives Transactions
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Il trattamento internazionale delle banche centrali e degli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico per quanto riguarda le operazioni in strumenti derivati OTC
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Il trattamento internazionale delle banche centrali e degli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico per quanto riguarda le operazioni in strumenti derivati OTC
/* COM/2013/0158 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Il trattamento internazionale delle banche centrali e degli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico per quanto riguarda le operazioni in strumenti derivati OTC /* COM/2013/0158 final */
1.
Introduzione
Il regolamento sugli strumenti derivati OTC,
le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (di seguito “regolamento
EMIR”) è stato adottato il 4 luglio 2012 ed è entrato in vigore il 16 agosto 2012[1]. Il
regolamento EMIR impone la compensazione mediante controparte centrale di tutti
i contratti derivati OTC standardizzati (obbligo di compensazione), l’applicazione
di margini per i contratti non compensati mediante controparte centrale
(requisiti in materia di margini) e la segnalazione di tutti i contratti
derivati ai repertori di dati sulle negoziazioni (obbligo di segnalazione). Le banche centrali e gli enti pubblici dell’Unione
incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima
sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento EMIR e non sono
pertanto soggetti all’obbligo di compensazione, alle tecniche di attenuazione
dei rischi per operazioni non compensate o all’obbligo di segnalazione. All’epoca dell’adozione del regolamento EMIR
non era chiaro quale trattamento riservare alle banche centrali straniere
relativamente all’applicazione in altre giurisdizioni delle riforme sugli
strumenti derivati OTC. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno pertanto
posticipato la decisione sull’applicazione del regolamento EMIR alle banche
centrali dei paesi terzi fino a quando non sia stata fatta chiarezza sulla
questione. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, del
regolamento EMIR, la Commissione europea è stata invitata ad analizzare il
trattamento delle banche centrali e degli enti pubblici che gestiscono il
debito pubblico nel quadro normativo in altre giurisdizioni e a informare il
Parlamento europeo e il Consiglio della sua analisi comparativa tre mesi dopo l’entrata
in vigore del regolamento. Se la relazione conclude che è necessario esonerare
le operazioni collegate alle responsabilità monetarie delle banche centrali di
quei paesi terzi dagli obblighi di compensazione e di segnalazione, alla
Commissione è conferito, in virtù del regolamento EMIR, il potere di adottare
atti delegati per ampliare l’elenco degli enti esonerati ai sensi del
regolamento.
2.
La base giuridica della relazione: obblighi ai sensi dell’articolo 1
del regolamento EMIR
L’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento
EMIR prevede che siano “[…] esclusi dall’ambito di applicazione del presente
regolamento: a) i membri del SEBC, gli altri enti degli Stati membri che
svolgono funzioni analoghe e gli altri enti pubblici dell’Unione incaricati
della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima; b) la
Banca dei regolamenti internazionali”. Per quanto concerne le banche centrali
straniere e gli enti pubblici stranieri incaricati della gestione del debito
pubblico, l’articolo 1, paragrafo 6, conferisce alla Commissione il potere di
adottare atti delegati per modificare l’elenco degli enti esonerati di cui all’articolo
1, paragrafo 4 e, a tal fine, stabilisce che la Commissione “[…] presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta il trattamento
internazionale degli enti pubblici incaricati della gestione del debito
pubblico o che intervengono nella medesima e delle banche centrali” tre
mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento EMIR. L’articolo 1, paragrafo 6, specifica inoltre
che “La relazione contiene un’analisi comparata del trattamento
riservato a detti organismi e alle banche centrali dal quadro normativo di un
congruo numero di paesi terzi, fra cui almeno le tre giurisdizioni territoriali
più importanti in termini di volume di contratti negoziati, e tratta degli
standard di gestione del rischio applicabili alle operazioni su derivati
concluse da detti organismi e dalle banche centrali nelle giurisdizioni in
questione. Se la relazione conclude, specie con riguardo all’analisi comparata,
che è necessario esonerare le operazioni collegate alle responsabilità
monetarie delle banche centrali di quei paesi terzi dagli obblighi di
compensazione e di segnalazione, la Commissione le aggiunge all’elenco di cui
al paragrafo 4” [elenco di enti esonerati ai sensi del regolamento EMIR].
3.
Giurisdizioni considerate: Giappone, Svizzera e Stati Uniti
Il regolamento EMIR stabilisce che la
Commissione svolga un’analisi comparativa del trattamento riservato alle banche
centrali e agli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico in “[…]
un congruo numero di paesi terzi, fra cui almeno le tre giurisdizioni
territoriali più importanti in termini di volume di contratti negoziati”.
3.1.
Le tre giurisdizioni territoriali più importanti in
termini di volume di contratti negoziati: Stati Uniti, Svizzera e Giappone
Dato il carattere internazionale dei mercati
dei derivati OTC e la mancanza di trasparenza che da sempre caratterizza tali
mercati, non sono disponibili dati dettagliati sui derivati OTC nelle varie
giurisdizioni a livello mondiale. Tuttavia, il totale di bilancio delle banche
si prefigura come un utile e pratico indicatore delle dimensioni del
portafoglio di strumenti derivati OTC delle banche e dei volumi di contratti
negoziati nelle giurisdizioni. Inoltre, rappresenta un valido indicatore del
rischio sistemico che presentano questi mercati. Per selezionare le
giurisdizioni da esaminare, nella presente relazione sono stati utilizzati i
dati statistici dettagliati forniti dalla Banca dei regolamenti internazionali
(BRI) sui bilanci delle banche per giurisdizione. Secondo i dati più recenti pubblicati dalla
BRI[2] (“Amounts
outstanding for the International positions by nationality of ownership of
reporting banks”, marzo 2012), le tre giurisdizioni più importanti in
termini di volume di contratti negoziati individuate utilizzando come
indicatore il totale di bilancio delle banche sono Stati Uniti, Giappone e
Svizzera. La tabella che segue riporta i dati BRI più recenti per le principali
giurisdizioni. Le giurisdizioni extra-UE sono indicate in grassetto. Paese di origine della banca || Posizioni/passività totali Stati Uniti || 5012,2 Regno Unito || 4885,9 Francia || 3484,4 Germania || 3349,2 Svizzera || 2751,9 Giappone || 2361,1 Paesi Bassi || 1705,4 Svezia || 1291,7 Australia || 948,5 Spagna || 916,0 Canada || 912,5 Italia || 825,1 RAS di Hong Kong || 539,0 Tabella: posizioni internazionali delle banche
segnalanti, per nazionalità dei proprietari. Importi in essere in miliardi di
dollari statunitensi. Fonte: BIR.
3.2.
Altre giurisdizioni importanti: Australia, Canada,
Hong Kong
Allo scopo di estendere l’analisi
comparativa ad un numero maggiore di paesi terzi, la relazione esamina anche il
quadro legislativo in materia di mercati degli strumenti derivati OTC di
Australia, Canada e Hong Kong, ovvero delle tre successive giurisdizioni
territoriali più importanti in termini di volume di contratti negoziati.
3.3.
Progressi compiuti per quanto concerne le riforme
dei mercati degli strumenti derivati OTC in Stati Uniti, Svizzera, Giappone,
Australia, Canada e Hong Kong
La presente relazione fornisce un’analisi
comparativa del quadro normativo di Stati Uniti, Svizzera, Giappone, Australia,
Canada e Hong Kong. I servizi della Commissione hanno contattato tali
giurisdizioni per raccogliere informazioni sui quadri normativi che regolano le
operazioni sugli strumenti derivati OTC applicabili alle banche centrali e agli
enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono
nella medesima. È importante notare che queste giurisdizioni si trovano in
fasi diverse del processo di adozione e attuazione delle riforme relative agli
strumenti derivati OTC. Gli Stati Uniti sono in procinto di avviare la fase di
attuazione. Il Giappone ha approvato solo di recente il nuovo regolamento
applicabile. La Svizzera sta preparando un progetto di regolamento per
introdurre un nuovo quadro normativo. L’Australia e Hong Kong hanno proposto i
rispettivi quadri normativi per attuare le riforme relative agli strumenti
derivati OTC, ma tali quadri non sono ancora stati adottati. Il Canada deve
ancora finalizzare la propria proposta di un quadro normativo per l’attuazione
delle riforme relative agli strumenti derivati OTC. ·
Stati Uniti Il Dodd-Frank Wall Street Reform and
Consumer Protection Act (legge Dodd-Frank sulla riforma di Wall Street e la
tutela dei consumatori) è stato approvato nel luglio 2010. Da quel momento, la Commodity
Futures Trading Commission (CFTC) e la Securities and Exchange
Commission (SEC) hanno approvato tutte le norme di attuazione previste ai
sensi della legge Dodd-Franck. Gli Stati Uniti sono in procinto di avviare la
fase di attuazione, per la quale hanno scelto l’approccio graduale illustrato
di seguito. Obbligo di
segnalazione Le norme in materia di obbligo di segnalazione
e di trasparenza sono diventate effettive dal 12 ottobre 2012. L’obbligo di
segnalazione viene introdotto progressivamente in funzione dei prodotti e delle
categorie di partecipanti al mercato: i) dal 12 ottobre 2012 i
principali partecipanti al mercato[3]
sono tenuti a segnalare swap su tassi di interesse e credit default
swap; ii) da gennaio 2013 l’obbligo di segnalazione per tali partecipanti
verrà esteso a swap su azioni, swap su tassi di cambio e swap
su materie prime, e iii) da aprile 2013 tutti i partecipanti al mercato (compresi
i non-swap dealers o i non-major swap participants) dovranno
conformarsi all’obbligo di segnalazione per tutte le classi di attività. Obbligo di compensazione L’obbligo di compensazione verrà introdotto
progressivamente in funzione dei prodotti e delle categorie di partecipanti al
mercato. Il 24 luglio 2012 la CFTC ha annunciato le prime classi di swap
soggette all’obbligo di compensazione, ovvero due classi di credit default
swap e quattro classi di swap su tassi di interesse da compensare
mediante controparte centrale registrata, prevedendo la finalizzazione delle
relative norme entro il quarto trimestre 2012. In seguito, verrà applicato un
approccio progressivo basato sulle categorie di partecipanti al mercato (90/180/270
giorni per conformarsi all’obbligo di compensazione)[4]. Un
approccio analogo verrà applicato anche alle altre classi di attività. ·
Svizzera In Svizzera non vigono obblighi di
compensazione o di segnalazione per le operazioni in strumenti derivati OTC. La
Svizzera si è tuttavia impegnata ad attuare le riforme relative agli strumenti
derivati OTC concordate in seno al G20. Il 27 agosto 2012 il Consiglio federale
svizzero ha deciso la revisione della vigente legislazione svizzera in materia
di infrastruttura del mercato finanziario per conformarsi alle raccomandazioni
del Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) e alle nuove norme introdotte
dagli organismi internazionali di normazione e relative alle infrastrutture del
mercato finanziario. Il Dipartimento federale delle finanze è stato
incaricato di preparare, entro la primavera del 2013, un progetto di documento
di consultazione e intende coordinare il suo approccio con quello dell’UE al
fine di adottare un regolamento equivalente al regolamento EMIR. Nel comunicato
stampa del 29 agosto 2012 la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie
internazionali ha espressamente dichiarato che “[…] per garantire la
concorrenzialità degli operatori di mercato svizzeri e l’accesso al mercato
dell’UE in entrambi i settori occorre adottare una normativa equivalente a
quella europea [riforme delle negoziazioni e dell’infrastruttura del
mercato finanziario]”. La Svizzera sta pertanto preparando le future
riforme e il relativo quadro normativo deve ancora essere definito. ·
Giappone La giapponese FSA ha pubblicato a luglio 2012
un’ordinanza governativa, entrata in vigore il 1° novembre 2012, sulle riforme
relative all’obbligo di ricorso alle controparti centrali (obbligo di
compensazione) e ai repertori di dati sulle negoziazioni (obbligo di segnalazione). Obbligo di segnalazione Gli istituti finanziari registrati ai sensi
della legge sui mercati degli strumenti finanziari (Financial Instruments
Exchange Act - FIEA) saranno tenuti a segnalare ai repertori di dati sulle
negoziazioni le operazioni in strumenti derivati OTC per le quali sono
disponibili servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni, tra cui
operazioni relative a derivati su crediti e operazioni con forward,
opzioni e swap su tassi di interesse, tassi di cambio e azioni. Dopo il
mese di novembre 2012 si procederà alla revisione delle operazioni soggette all’obbligo
ai fini di un’eventuale estensione, tenendo conto dell’ulteriore evoluzione
dell’infrastruttura di mercato. Obbligo di compensazione Il Giappone prevede un’applicazione progressiva.
Come descritto nella quarta relazione del Consiglio di stabilità finanziaria
(FSB) sull’attuazione delle riforme relative agli strumenti derivati OTC, a
partire da novembre 2012 determinati credit default swap[5] e swap
su tassi di interesse[6]
standardizzati saranno assoggettati all’obbligo di compensazione. La gamma di
prodotti soggetti all’obbligo di compensazione verrà in seguito estesa ad altri
strumenti derivati OTC[7]
sulla base di parametri quali il volume delle operazioni e il grado di
standardizzazione. Inoltre, nel corso della fase iniziale,
saranno soggette all’obbligo di compensazione unicamente le operazioni in
strumenti derivati OTC concluse tra grandi istituti finanziari nazionali[8]. In
futuro, l’obbligo di compensazione potrebbe essere esteso alle operazioni tra i
predetti istituti finanziari nazionali e istituti finanziari stranieri (non
registrati ai sensi della FIEA), in base all’esito delle discussioni
attualmente in corso a livello internazionale in merito alla regolamentazione
transfrontaliera. Le banche centrali straniere non sono pertanto
soggette agli obblighi di segnalazione e di compensazione imposti dalle riforme
dei mercati dei derivati OTC in Giappone. ·
Australia Il 12 settembre 2012 il governo australiano ha
presentato in Parlamento un progetto di legge (il Corporations Legislation
Amendment (Derivative Transactions) Bill 2012) che delinea il quadro
legislativo per l’attuazione in Australia delle riforme relative ai mercati
degli strumenti derivati OTC. Il quadro prevede un approccio flessibile,
secondo il quale spetterà al Ministro decidere se gli obblighi di
compensazione, di segnalazione o di negoziazione su una piattaforma organizzata
si applichino o no a determinate classi di strumenti derivati OTC. Il progetto di legge è stato approvato dalla
Camera dei Rappresentanti ed è in attesa di esame da parte del Senato. La legge
dovrebbe essere efficace entro la fine del 2012. Prima che venga imposto un qualunque obbligo
dovranno essere adottati regolamenti e modalità di attuazione. Ai sensi del
quadro normativo, la Australian Securities and Investments Commission
(ASIC) sarà autorizzata a emanare norme di attuazione. La Banca centrale d’Australia,
la Australian Prudential Regulation Authority e l’ASIC possono fornire
consulenza al Ministro in merito all’applicazione degli obblighi a specifiche
classi di strumenti derivati OTC. Pertanto in Australia il quadro normativo per
l’attuazione delle riforme relative agli strumenti derivati OTC è stato
proposto ma non ancora adottato. Sarà inoltre necessario definire ulteriormente
le norme di attuazione. ·
Canada In Canada, il quadro normativo per l’attuazione
delle riforme relative ai mercati degli strumenti derivati OTC non è ancora
stato pienamente definito. Le principali province in termini di strumenti
derivati OTC e altri organismi stanno lavorando per la messa in atto della
legislazione in materia[9].
L’autorità canadese per gli strumenti finanziari (Canadian Securities
Administrators – CSA) sta definendo i regolamenti o le modalità di
attuazione della legislazione. Segnalazione La CSA ha pubblicato un documento di
consultazione sui repertori di dati sulle negoziazioni per fornire al
legislatore elementi di informazione in materia. Ontario e Quebec hanno già
rivisto la legislazione per includervi l’obbligo di segnalazione ai repertori
di dati sulle negoziazioni e l’accesso delle autorità di regolamentazione ai
dati, e gran parte delle province stanno valutando se siano necessarie
modifiche legislative. La CSA effettuerà consultazioni in merito alle norme in
materia di segnalazione delle negoziazioni e di repertori di dati sulle
negoziazioni, che dovranno essere finalizzate entro i primi mesi del 2013. Gli
obblighi dovrebbero essere introdotti a partire dal primo semestre del 2013. Compensazione La CSA ha svolto una consultazione sulla
compensazione che si è conclusa nel terzo trimestre 2012. I relativi contributi
saranno presi in considerazione nell’elaborazione della normativa. Nelle
province in cui è contabilizzata la maggior parte degli strumenti derivati OTC
si prevede che la regolamentazione provinciale in materia di compensazione
mediante controparte centrale sarà efficace entro metà 2013. Tuttavia, saranno
richiesti sforzi aggiuntivi per armonizzare la legislazione in tutte le
province. La CSA sta inoltre lavorando alla stesura di norme di attuazione in
materia di compensazione mediante controparte centrale, la cui pubblicazione a
fini di consultazione è prevista per i primi mesi del 2013. ·
Hong Kong Al termine del relativo processo di consultazione,
Hong Kong ha proposto il proprio regime normativo per le riforme dei mercati
degli strumenti derivati OTC. L’iter legislativo per l’adozione del nuovo
quadro normativo non si è ancora concluso. La Hong Kong Monetary Authority (HKMA)
e la Securities and Futures Commission di Hong Kong (SFC) hanno svolto
una consultazione pubblica nell’ottobre 2011 sul quadro normativo per gli
strumenti derivati OTC da loro proposto, comprendente obblighi di compensazione
e di segnalazione. A seguito del processo di consultazione, nel luglio 2012
la HKMA e la SFC hanno pubblicato conclusioni congiunte. La proposta di legge
non è stata ancora finalizzata. Segnalazione La proposta legislativa in merito all’obbligo
di segnalazione è stata esaminata da una commissione di esperti del Consiglio
legislativo ed è ora in fase di redazione. L’obiettivo è introdurre le
modifiche legislative necessarie nei primi mesi del 2013 prima del termine
della legislatura. L’approccio sarà progressivo e riguarderà in primo luogo gli
swap su tassi di interesse e i forward senza obbligo di consegna. Il quadro normativo proposto a Hong Kong
prevede l’obbligo di segnalazione ai repertori di dati sulle negoziazioni in
base a criteri di ubicazione: tutte le operazioni in derivati condotte sui
mercati finanziari di Hong Kong dovranno essere segnalate al repertorio di dati
sulle negoziazioni locale sviluppato dal repertorio di dati sulle negoziazioni
della HKMA. Compensazione Le conclusioni del processo di consultazione
vanno nel senso di una limitazione dell’obbligo di compensazione alle
operazioni registrate a Hong Kong. Sulla base dei pareri raccolti durante la
consultazione, le autorità di regolamentazione hanno iniziato a lavorare su una
proposta di legge da presentare al Consiglio legislativo con l’obiettivo di
introdurre le modifiche legislative necessarie nei primi mesi del 2013. Nel frattempo, è stata formulata una proposta
legislativa provvisoria che prevede la compensazione volontaria di talune
operazioni in derivati mediante controparti centrali locali riconosciute dalla
SFC.
4.
Trattamento internazionale delle banche centrali e degli organismi
preposti alla gestione del debito nelle giurisdizioni esaminate
·
Stati Uniti Il Dodd-Frank Act esclude gli swap
per i quali una controparte sia una banca di riserva federale, il governo
federale o un’agenzia federale che gode della piena fiducia e credito degli
Stati Uniti[10].
Le altre banche centrali, ad esempio le banche centrali straniere, non
rientrano in questa esclusione. In fase di formulazione delle norme di
attuazione, come descritto in seguito, la CFTC e la SEC hanno considerato l’applicazione
di tutti gli obblighi previsti dal Dodd-Frank Act e hanno cercato di
limitarne gli effetti per le banche centrali straniere caso per caso. Se si parte dal principio che gli enti
pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella
medesima sono organi di governo, le banche centrali straniere e gli enti
stranieri che gestiscono il debito pubblico rientrano nel medesimo regime. In
altri termini, come illustrato di seguito, gli enti pubblici incaricati della
gestione del debito pubblico saranno anch’essi esonerati dagli obblighi di
compensazione e di segnalazione. Obbligo di registrazione In linea generale, la CFTC ha esonerato le
banche centrali dall’obbligo di registrazione che sarebbe stato applicabile se
fossero state considerate come rientranti nella definizione di swap dealer
o di major swap participant. Nella regolamentazione definitiva[11]
formulata di concerto con la SEC, la CFTC e la SEC hanno fornito le definizioni
dei termini chiave previsti nel Dodd-Frank Act, tra cui quelle di “swap
dealer” “major swap participant” ed “eligible contract
participant”. Nella sua pubblicazione al registro federale,
la CFTC ha fatto notare che, sebbene gli enti stranieri non siano
necessariamente sottratti alla giurisdizione statunitense per quanto concerne
attività commerciali condotte nei mercati degli Stati Uniti, non vi è nulla
nelle disposizioni del Dodd-Frank Act o nei lavori preparatori che
indichi che il Congresso, nell’adottare l’atto, abbia voluto discostarsi dalle
tradizioni del sistema internazionale includendo i governi stranieri, le banche
centrali straniere e le istituzioni finanziarie internazionali nelle
definizioni dei termini “ swap dealer” o “major swap participant”. Di conseguenza, secondo l’interpretazione
della CFTC, non i governi stranieri, le banche centrali straniere e le
istituzioni finanziarie internazionali non sono tenuti a registrarsi come swap
dealer o major swap participant presso la CFTC[12]. Obbligo di segnalazione In quanto esonerate dall’obbligo di
registrazione, le banche centrali straniere sono anche esonerate dall’obbligo
di segnalazione. Tuttavia, una controparte
statunitense che conclude un’operazione con una banca centrale straniera sarà
comunque soggetta all’obbligo di segnalazione previsto dal Dodd-Frank Act. Ad esempio, nel caso in cui una banca centrale
europea concluda un’operazione con uno swap dealer registrato presso la
CFTC, quest’ultimo sarà sempre soggetto agli obblighi di tenuta dei registri e
di segnalazione applicabili allo swap, anche se l’operazione è esente
dall’obbligo di compensazione. Tale situazione è conforme al regolamento EMIR
(ai sensi del quale la controparte di un’operazione con una banca centrale è
soggetta all’obbligo di segnalazione). Ne consegue tuttavia una disparità di
trattamento ai sensi del Dodd-Frank Act tra banche centrali statunitensi
e banche centrali straniere. Infatti le
operazioni con le banche centrali statunitensi sono interamente esonerate dal Dodd-Frank
Act e non sono quindi soggette all’obbligo di segnalazione, mentre le
operazioni con banche centrali straniere dovranno essere segnalate dalla
controparte statunitense. Obbligo di compensazione In una regolamentazione distinta[13], la CFTC
ha affrontato diverse eccezioni all’obbligo, altrimenti applicabile, secondo
cui tutti gli swap devono essere presentati ai fini della compensazione
ad una controparte centrale registrata presso la CFTC, formulando l’interpretazione
che una banca centrale straniera è esonerata da qualsiasi obbligo di
compensazione che potrebbe essere altrimenti applicato. Nel motivare la decisione di esentare i
governi stranieri, le banche centrali straniere e le istituzioni finanziarie
internazionali dall’obbligo di compensazione previsto dal Dodd-Frank Act
adottato dal Congresso, la CFTC ha invocato considerazioni analoghe a quelle
esaminate in precedenza e che hanno portato all’esenzione dall’obbligo di
registrazione di cui sopra. Nello specifico,
secondo la CFTC[14]
si presume che i legislatori, al momento della redazione delle leggi americane,
tengano conto dei legittimi interessi sovrani delle altre nazioni. A tal proposito, la CFTC ha fatto notare che il Dodd-Frank
Act non contiene nulla che indichi che con l’adozione degli obblighi di
compensazione previsti dalla legge, il Congresso intendesse discostarsi da
queste tradizioni e, viste le considerazioni di rispetto reciproco, la
Commissione ha dichiarato[15]
che i governi stranieri, le banche centrali straniere e le istituzioni
finanziarie internazionali non devono essere soggetti all’obbligo di
compensazione previsto dal Dodd-Frank Act. ·
Svizzera In Svizzera non vi sono obblighi di
compensazione o di segnalazione per le operazioni in strumenti derivati OTC. Di
conseguenza, gli strumenti derivati OTC negoziati con la Banca nazionale
svizzera, con qualunque altra banca centrale o con enti pubblici nazionali o
stranieri incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono
nella medesima sono esonerati, ai sensi della legge svizzera, dagli obblighi di
compensazione mediante controparte centrale o di segnalazione. In modo analogo,
alle operazioni concluse con una banca centrale non si applicherebbero le
tecniche bilaterali di attenuazione del rischio. La Svizzera ha annunciato pubblicamente di
voler seguire un approccio molto simile a quello del regolamento EMIR,
adottando un regolamento equivalente. È pertanto probabile che alle banche
centrali straniere sarà riservato, ai sensi della legge svizzera, lo stesso trattamento
previsto nel regolamento EMIR. ·
Giappone In Giappone, l’ordinanza governativa entrata
in vigore il 1° novembre 2012 esenta le operazioni con le banche centrali
straniere e con gli enti stranieri di gestione del debito pubblico dagli
obblighi di compensazione e di segnalazione. ·
Hong Kong Il trattamento delle banche centrali viene
discusso nelle conclusioni congiunte HKMA-SFC pubblicate nel luglio 2012 al
termine del processo di consultazione (cfr. supra). Nelle conclusioni è
prevista l’esenzione dagli obblighi di compensazione e di segnalazione per le
banche centrali e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito
pubblico di giurisdizioni che prevedono la stessa esenzione per le banche
centrali e per gli organismi preposti alla gestione del debito di Hong Kong. Obbligo di segnalazione Secondo l’approccio attualmente proposto, le
banche centrali straniere e gli enti pubblici stranieri incaricati della
gestione del debito pubblico sarebbero esentati dall’obbligo di segnalazione.
Le conclusioni congiunte HKMA-SFC pubblicate nel luglio 2012 indicano che: “[…]
per quanto concerne le esenzioni per le banche centrali, ecc., abbiamo preso
in esame la regolamentazione proposta negli altri centri finanziari. Alla luce
di questa, siamo pronti a considerare l’introduzione di esenzioni limitate dall’obbligo
di segnalazione per gli enti pubblici incaricati della gestione del debito
pubblico, al fine di non compromettere le loro capacità di stabilizzare il
mercato, se e quando necessario. Tra i soggetti inclusi si annoverano banche
centrali, autorità monetarie o enti pubblici incaricati della gestione del
debito pubblico e di riserve e della salvaguardia della stabilità dei mercati,
nonché istituzioni internazionali quali il Fondo monetario internazionale, la
Banca dei regolamenti internazionali, ecc. Nello specifico, riteniamo che: 1)
tutte queste istituzioni internazionali debbano essere esentate dall’obbligo di
segnalazione; 2) nel decidere se concedere l’esenzione dall’obbligo di
segnalazione alle banche centrali, alle autorità e agli enti dovranno essere
presi in considerazione criteri quali la reciprocità”[16]. Tuttavia, le controparti soggette alla
regolamentazione di Hong Kong che effettuano un’operazione con una banca
centrale straniera continueranno a essere soggette all’obbligo di segnalazione.
Tale approccio è conforme al regolamento EMIR. Obbligo di compensazione In modo analogo, secondo l’approccio
attualmente proposto da Hong Kong, le banche centrali e gli enti pubblici
incaricati della gestione del debito pubblico sarebbero esentati dall’obbligo
di compensazione. Le conclusioni congiunte HKMA-SFC pubblicate nel luglio 2012
indicano: “Abbiamo esaminato attentamente i contributi in merito alle
esenzioni generali dall’obbligo di compensazione, e riteniamo fondato accordare
alcune delle esenzioni richieste. Osserviamo inoltre che, con l’aumentare del
numero di giurisdizioni che forniscono informazioni sulle rispettive proposte
di regolamentazione in materia di strumenti derivati OTC, vi è una maggiore chiarezza
sulle tipologie di esenzioni generali che potrebbero essere introdotte in
grandi giurisdizioni quali Stati Uniti e Unione europea. Per questo motivo,
stiamo riesaminando l’opportunità di introdurre esenzioni dall’obbligo di
compensazione e la loro portata. In particolare: 1) siamo pronti a
concedere l’esenzione dall’obbligo di compensazione per quanto concerne le
operazioni con determinate banche centrali, autorità monetarie o enti pubblici
incaricati della gestione del debito pubblico e delle riserve e della
salvaguardia della stabilità dei mercati, nonché istituzioni internazionali
quali il Fondo monetario internazionale, la Banca dei regolamenti
internazionali, ecc. Nel decidere se concedere l’esenzione alle banche
centrali, alle autorità monetarie e agli enti pubblici dovranno essere presi in
considerazione criteri quali la reciprocità.”[17]. Hong Kong continuerà a monitorare le norme e
le prassi internazionali per definire nel dettaglio tali esenzioni. Una
consultazione è prevista per il primo trimestre del 2013. ·
Australia Il Derivative Transactions Bill, nella
versione attualmente proposta, non esenta alcuna persona fisica o giuridica
dagli obblighi di segnalazione o di compensazione mediante controparte
centrale. Quando introduce un obbligo per determinate
classi di operazioni OTC, il Ministro può decidere a sua discrezione a quali
enti l’obbligo si applica[18].
Fatti salvi eventuali limiti previsti nei regolamenti, la Australian
Securities and Investments Commission (ASIC) dovrebbe emanare norme per precisare
in che modo i partecipanti possono conformarsi agli obblighi. Le norme possono
inoltre prevedere esenzioni. Pertanto, nel corso delle future consultazione
relative alle decisioni e ai regolamenti del Ministro o alle norme dell’ASIC
verrà preso in esame l’ambito di applicazione definitivo di qualunque obbligo. Dallo scambio di opinioni con il personale dei
servizi interessati emerge per il momento che le banche centrali e gli enti
pubblici sarebbero probabilmente esentati dagli obblighi di compensazione e di
segnalazione. Tuttavia, non è stata ancora presa una decisione ufficiale. Questo approccio è stato menzionato nella
consultazione dell’aprile 2012[19]:
“È necessario valutare i benefici delle norme in materia di compensazione
mediante controparte centrale alla luce dei relativi costi. Un fattore importante per determinare i costi (e le
modalità pratiche) dell’obbligo di compensazione mediante controparte centrale
è la natura delle parti a cui gli obblighi previsti potrebbero potenzialmente
essere applicati. Potrebbe pertanto essere
appropriato imporre l’obbligo di compensazione esclusivamente a determinati
enti. [...] Tra le opzioni vi è quella di
escludere gli enti pubblici, quali banche centrali e enti preposti alla
gestione del debito, le banche multilaterali e sovranazionali di sviluppo e
le istituzioni quali il Fondo monetario internazionale (FMI)”. ·
Canada Le norme non sono ancora state finalizzate.
Secondo quanto emerso dallo scambio di opinioni con il personale dei servizi
interessati, si starebbe considerando la possibilità di concedere una qualche
forma di esenzione alla Banca del Canada (o forse più in generale alle banche
centrali) sia dall’obbligo di compensazione che da quello di segnalazione.
Potrebbero essere prese in considerazione anche possibili esenzioni per il
governo canadese e altri enti pubblici. Tuttavia, i lavori riguardo tali
esenzioni non sono ancora conclusi. Pertanto, è ancora presto per giungere a
conclusioni circa il trattamento delle banche centrali e degli enti pubblici
incaricati della gestione del debito pubblico nel contesto del futuro quadro
normativo canadese. ·
Tabella riepilogativa || Obbligo di compensazione || Obbligo di segnalazione UE || Esentati || Esentati Stati Uniti || Esentati || Esentati Giappone || Esentati || Esentati Svizzera || Saranno esentati || Saranno esentati Australia || Possibile esenzione || Possibile esenzione Canada || Esenzione da valutare || Esenzione da valutare Hong Kong || Possibile esenzione || Possibile esenzione Trattamento internazionale riservato alle
banche centrali straniere e agli enti pubblici stranieri incaricati della
gestione del debito pubblico
5.
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra,
le banche centrali e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito
pubblico o che intervengono nella medesima non saranno soggetti agli obblighi
di compensazione e di segnalazione ai sensi dei quadri normativi di Stati Uniti
e Giappone e ai sensi del futuro quadro normativo svizzero. Inoltre, è
probabile che siano esonerati ai sensi dei quadri normativi di prossima
emanazione di Australia e Hong Kong. Esenzioni sono attese anche nel quadro
normativo canadese. L’inserimento delle banche
centrali straniere[20]
nell’elenco degli enti esonerati ai sensi del regolamento EMIR consentirà di
evitare ogni forma di interferenza nelle loro responsabilità monetarie, oltre a
promuovere, per le operazioni con le banche centrali delle diverse
giurisdizioni, condizioni di parità nell’applicazione delle riforme relative
agli strumenti derivati OTC per quanto concerne gli obblighi di compensazione mediante
controparte centrale e di segnalazione. Una tale misura contribuirà inoltre ad
una maggiore coerenza e uniformità a livello internazionale. L’esercizio delle responsabilità monetarie e
la gestione del debito sovrano, che hanno un impatto congiunto sul
funzionamento dei mercati dei tassi di interesse, devono essere oggetto di
coordinamento in modo che le due funzioni siano esercitate con efficienza. Dato
che il regolamento EMIR esclude dal suo ambito di applicazione le banche
centrali e gli enti pubblici dell’UE incaricati della gestione del debito per
evitare una limitazione dei poteri di cui detti enti dispongono per l’esercizio
delle loro funzioni di interesse comune, l’applicazione di regimi diversi
quando le due funzioni sono esercitate da enti di paesi terzi nuocerebbe alla
loro efficacia. Per assicurare che le banche centrale e gli altri enti pubblici
di paesi terzi incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono
nella medesima continuino a esercitare in maniera adeguata le loro funzioni,
gli enti pubblici dei paesi terzi incaricati della gestione del debito pubblico
o che intervengono nella medesima dovrebbero essere inclusi anche nell’ambito
di applicazione degli atti delegati adottati ai sensi del’articolo 1, paragrafo
6. Per quanto concerne le
tecniche di attenuazione dei rischi per le operazioni non compensate mediante
controparte centrale, il quadro a livello mondiale non è ancora chiaro. Entro
la fine del 2012 un gruppo di lavoro internazionale[21] dovrebbe
presentare le sue raccomandazioni per le giurisdizioni del G20. Nella bozza più
recente si raccomanda di esentare le operazioni con le banche centrali dai
requisiti in materia di margini[22].
Una tale misura è conforme alla normativa UE (regolamento EMIR). La Commissione
seguirà da vicino la redazione della relazione del WGMR e la sua attuazione in
altre giurisdizioni. L’analisi comparativa
illustrata nella presente relazione non è in alcun modo esaustiva. Si basa
inoltre su norme di paesi terzi non ancora definitive. La relazione dovrà
essere aggiornata regolarmente alla luce dei progressi conseguiti nel processo
di riforma in queste e altre giurisdizioni del G20. In questa fase la
Commissione ritiene che sia necessario un atto delegato per modificare l’articolo
1, paragrafo 4, del regolamento EMIR al fine di esentare le banche centrali e
gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che
intervengono nella medesima di Giappone e Stati uniti, ovvero le due
giurisdizioni in cui sono in vigore norme definitive in materia di strumenti
derivati OTC. Australia, Canada, Hong
Kong e Svizzera si apprestano a finalizzare loro norme: la Commissione
sorveglierà l’evoluzione della situazione e riferirà in merito al fine di
esentare le banche centrali e gli enti preposti alla gestione del debito di
questi paesi in base alle norme che vi sono attualmente proposte. Per
assicurare che le banche centrale e gli altri enti pubblici di paesi terzi
incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima
possano continuare a esercitare in maniera adeguata le loro funzioni, in
futuro, se necessario, verranno presi in considerazione altri paesi. Sono
pertanto possibili altre modifiche all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento
EMIR per includervi i paesi non citati nella presente prima relazione. Nel prossimo futuro non
sono da temere perturbazioni del mercato nei paesi terzi non inclusi nel primo
atto delegato, in quanto gli obblighi relativi alla compensazione mediante
controparte centrale e alle tecniche di attenuazione dei rischi per le
operazioni non compensate non sono ancora entrati in vigore nell’Unione. La
Commissione europea sorveglierà con la massima attenzione la tempistica per
fare in modo che la data di entrata in vigore degli obblighi sia coordinata con
quella delle esenzioni delle banche centrali dei paesi terzi. [1] Regolamento (UE) n. 648/2012. [2] http://www.bis.org/statistics/bankstats.htm.
Tabella 8A. [3] Borse e piattaforme, stanze di compensazione, repertori di dati
sugli swap, swap dealers e major swap participants. [4] Il primo gruppo di soggetti che dovranno
conformarsi all’obbligo di compensazione entro 90 giorni dalla decisione
definitiva della CFTC comprende: swap dealers, major swap participants
e fondi privati che negoziano oltre 200 swap al mese. Nel secondo
gruppo, che dovrà conformarsi all’obbligo entro 180 giorni, rientrano tutti gli
altri fondi privati, i commodity pools (fondi comuni d’investimento in
operazioni a termine) e altri soggetti che svolgono attività finanziarie. Il
terzo gruppo, che dovrà conformarsi all’obbligo di compensazione entro 270
giorni, comprende tutti i soggetti che non figurano nei primi due gruppi, quali
i “third-party subaccounts” e i piani pensionistici. [5] CDS basati su indici (ad es. la serie giapponese di indici
iTraxx). [6] Swap su tassi di interesse plain-vanilla denominati in yen
giapponesi collegati al LIBOR. [7] Swap su tassi di interesse denominati in yen giapponesi collegati al TIBOR,
swap su tassi di interesse denominati in valuta estera (dollari
statunitensi ed euro) e CDS che si riferiscono a società giapponesi. [8] Prodotti soggetti all’obbligo di compensazione
tra grandi istituti finanziari nazionali registrati ai sensi della FIEA, che
sono membri della Japan Securities Clearing Corporation (JSCC),
l’organizzazione giapponese di compensazione,o la cui impresa madre è membro
della JSCC. [9] In Canada la
regolamentazione degli strumenti finanziari è di competenza delle province. [10] DFA, Sezione 721-47(B) sulle esclusioni degli swap. [11] Cfr. 77 Fed. Reg. 30596 (23 maggio 2012). [12] Cfr. 77 Fed. Reg. 30596, 30693. [13] Cfr. 77 Fed. Reg. 42560 (19 luglio 2012). [14] Cfr. 77 Fed. Reg. 42560, 42562. [15] Cfr. 77 Fed. Reg. 42560, 42562. [16] Paragrafo 127,
http://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/press-release/2012/20120711e3a34.pdf. [17] Paragrafo 167,
http://www.hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/press-release/2012/20120711e3a34.pdf. [18] Sezione 901-D del Derivative Transactions
Bill
(http://www.treasury.gov.au/ConsultationsandReviews/Submissions/2012/Derivative-Transactions) 901D
– I regolamenti possono limitare i soggetti ai quali si applicano gli obblighi I
regolamenti possono prevedere che le norme in materia di operazioni in
derivati: a) non possano imporre obblighi (o determinati tipi di obblighi) a
talune categorie di soggetti; o b) possano imporre obblighi (o determinati tipi
di obblighi) a talune categorie di soggetti unicamente in particolari
circostanze. Nota:
una categoria di soggetti può essere definita sulla base di qualunque parametro
tra cui (a titolo esemplificativo): (a) il volume di operazioni in derivati
concluse dai soggetti in un determinato periodo; o b) le caratteristiche o la
natura dei soggetti o delle loro attività; o c) il luogo di residenza o la sede
dell’attività dei soggetti. [19] Cfr. la voce “Entities” del documento di
consultazione (Implementation of a framework for Australia’s G20 over‐the‐counter derivatives commitments, pagina 17) – aprile 2012 http://www.treasury.gov.au/~/media/Treasury/Consultations%20and%20Reviews/2012/Over%20the%20counter%20derivatives%20commitments%20consultation%20paper/Key%20Documents/PDF/OTC%20Framework%20Implementation_pdf.ashx. [20] Le banche centrali in tutte le giurisdizioni esaminate nella
presente relazione svolgono funzioni correlate alle loro responsabilità
monetarie. [21] Gruppo di lavoro sui requisiti in materia di margini (Working
Group on Margins Requirements - WGMR -). [22] http://www.bis.org/press/p120706.htm. Margin
requirements for non-centrally cleared derivatives, CBVB e IOSCO, 6 luglio
2012.