Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AP0310

    Emendamento del Parlamento europeo, approvato il 3 luglio 2013, sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE volta a chiarire le disposizioni sui tempi delle aste di quote di gas a effetto serra (COM(2012)0416 — C7-0203/2012 — 2012/0202(COD))

    GU C 75 del 26.2.2016, p. 300–300 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 75/300


    P7_TA(2013)0310

    Disposizioni sulla tempistica delle aste di quote di gas a effetto serra ***I

    Emendamento del Parlamento europeo, approvato il 3 luglio 2013, sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE volta a chiarire le disposizioni sui tempi delle aste di quote di gas a effetto serra (COM(2012)0416 — C7-0203/2012 — 2012/0202(COD)) (1)

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (2016/C 075/43)

    Emendamento 21

    Proposta di decisione

    Articolo 1

    Direttiva 2003/87/CE

    Articolo 10 — paragrafo 4 — comma 1 — ultima frase

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Se del caso , al fine di garantire un corretto funzionamento del mercato la Commissione adegua il calendario per ciascun periodo .

    Laddove una valutazione indichi , per i singoli settori industriali, che non si prevede un impatto significativo sui settori o sottosettori soggetti a un elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la Commissione può, in circostanze eccezionali, adeguare il calendario per il periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, con inizio il 1o gennaio 2013, al fine di garantire un corretto funzionamento del mercato. La Commissione procede a tale adeguamento una sola volta al massimo per un numero massimo di quote pari a 900 milioni .


    (1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0046/2013).


    Top