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Document 52012PC0352

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento

/* COM/2012/0352 final - 2012/0169 (COD) */

52012PC0352

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento /* COM/2012/0352 final - 2012/0169 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta mira a migliorare la trasparenza del mercato degli investimenti per gli investitori al dettaglio.

I prodotti d’investimento al dettaglio, che comprendono fondi d’investimento, prodotti strutturati al dettaglio e alcuni tipi di contratti assicurativi utilizzati a fini d’investimento, sono essenziali per soddisfare le esigenze dei cittadini dell'UE che desiderano acquistare prodotti di risparmio e d’investimento e partecipano nel contempo all’efficienza dei mercati dei capitali, che contribuiscono a finanziare la crescita economica dell'UE.

Sui prodotti di investimento esistono tuttavia asimmetrie informative tra gli investitori al dettaglio e coloro che progettano tali prodotti e cercano di venderli agli investitori. Gli investitori al dettaglio non sono quindi adeguatamente preparati per proteggere i propri interessi e spesso si trovano di fronte ad informazioni fuorvianti ed eccessivamente complesse circa le possibilità d’investimento, dove i rischi e i costi dei prodotti sono difficili da valutare o raffrontare. Ciò mette a rischio l'efficienza dei mercati degli investimenti e determina prezzi più elevati per gli investitori. Questa situazione, inoltre, contribuisce direttamente a far sì che gli investitori al dettaglio acquistino prodotti inadatti, cosa che li danneggia facendo loro subire costi imprevisti o perdite inattese, oppure facendo loro perdere delle opportunità o, nella peggiore delle ipotesi, facendo loro perdere i risparmi di una vita, con conseguenze drammatiche sul benessere personale e familiare.

Attualmente, le informazioni da fornire variano in funzione della forma giuridica dei singoli prodotti, piuttosto che sulla loro natura economica o sui rischi che essi comportano per gli investitori al dettaglio. La comparabilità, la comprensibilità e la presentazione delle informazioni variano, quindi l'investitore medio può trovarsi in grande difficoltà nel raffrontare i prodotti. Infatti, le informazioni sui prodotti spesso mirano più a ridurre i rischi giuridici per il produttore piuttosto che a fornire ai potenziali clienti informazioni sul prodotto che efficaci, aperte ed equilibrate, in una forma che il cliente possa comprendere e utilizzare. Le informazioni diverse dalle comunicazioni commerciali sono di solito eccessivamente prolisse e non danno sufficiente rilievo ai punti fondamentali.

L'importanza di affrontare tali questioni è stata messa in luce dalla crisi finanziaria. Gli investitori al dettaglio hanno perso denaro con investimenti che presentavano rischi non trasparenti o non compresi dagli investitori. Inoltre, i prodotti d’investimento al dettaglio, compresi i prodotti strutturati al dettaglio o i contratti assicurativi utilizzati a fini d’investimento, spesso sono stati – e continuano ad essere – venduti agli investitori al dettaglio come sostituti di prodotti semplici quali conti risparmio, benché non sempre gli investitori comprendano le differenze. Tutti ciò si inserisce in un contesto che ha visto crollare la fiducia degli investitori: da una recente indagine svolta in tutta l'UE è emerso che il settore dei servizi finanziari è quello in cui i consumatori ripongono meno fiducia.

È essenziale ristabilire la fiducia su una base solida. A questo scopo, è fondamentale migliorare le disposizioni sulla trasparenza in modo che esse favoriscano gli investitori al dettaglio, tenendo conto delle loro esigenze.

L'UE ha già adottato azioni innovative mettendo a punto il “documento contenente le informazioni chiave per gli investitori” (KIID, key investor information document) per gli OICVM. Tale documento è stato messo a punto con una nuova modalità, testando in maniera approfondita gli approcci in materia di informazioni sui prodotti presso gli investitori al dettaglio stessi, allo scopo di abbreviare, razionalizzare e rendere quanto più possibile mirate le informazioni fornite, nonché di garantire che esse siano comprensibili per l'investitore al dettaglio medio.

Di conseguenza, mentre le informazioni per gli OICVM sono già state migliorate, non si può dire altrettanto per le informazioni relative alla maggior parte dei prodotti d’investimento al dettaglio. Adesso è quindi necessario prestare attenzione a tutti questi prodotti: gli investitori al dettaglio europei dovrebbero sempre ricevere informazioni brevi, comparabili e standardizzate attraverso il documento che la presente relazione definisce “documento contenente le informazioni chiave” (KID, key information document), indipendentemente dal prodotto d’investimento che pensano di acquistare.

La presente proposta, intesa ad introdurre un KID valido in tutta l’UE, trae origine da una richiesta del maggio 2007, con la quale il Consiglio ECOFIN ha chiesto alla Commissione di esaminare la coerenza della normativa UE applicabile ai differenti tipi di prodotti d’investimento al dettaglio.

La prima fase dei lavori ha condotto all’adozione da parte della Commissione, nell’aprile 2009, di una comunicazione sui prodotti di investimento al dettaglio preassemblati (PRIP, Packaged Retail Investment Products). In tale comunicazione la Commissione ha concluso che un quadro normativo sostenibile e soddisfacente in materia di vendita e informazione sui prodotti d’investimento al dettaglio può essere istituito soltanto mediante una modifica legislativa a livello europeo, poiché è stata l’assenza di regole efficaci a livello europeo a comportare incoerenze nelle prassi seguite nei diversi settori. La comunicazione rileva due settori da approfondire: le regole applicabili alle vendite e le regole in materia di informazioni sui prodotti. La proposta nasce dal lavoro svolto su questo secondo punto.

La proposta assume la forma di un regolamento, che sarà integrato da atti delegati/di esecuzione dettagliati. Il presente regolamento stabilisce i principi generali per l’impostazione e per il contenuto. Gli atti delegati/di esecuzione proposti permetterebbero di standardizzare quanto più possibile la presentazione delle informazioni richieste dal presente regolamento. Tuttavia, se necessario, essi adotteranno le misure necessarie per le caratteristiche specifiche dei vari prodotti d’investimento al dettaglio e per i profili di rischio di questi ultimi, al fine di garantire che i clienti al dettaglio ricevano sempre le informazioni chiave di cui hanno bisogno per prendere decisioni informate. Tali misure dettagliate, insieme al regolamento proposto, formeranno un pacchetto. Esse incideranno inoltre sui costi complessivi connessi all'introduzione del KID: per questo motivo le opzioni previste per tali misure dettagliate saranno oggetto di una valutazione d'impatto approfondita.

La presente proposta fa parte di un più ampio pacchetto legislativo destinato a ripristinare la fiducia dei consumatori nei mercati finanziari. Il pacchetto comprende altre due parti. La prima è una revisione approfondita della direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa, intesa a garantire che i clienti usufruiscano di un elevato livello di protezione nell'acquisto di prodotti assicurativi. La seconda mira a rafforzare la funzione del depositario per gli OICVM, che rappresenta un elemento essenziale per la protezione degli investitori prevista dalla direttiva OICVM. Per garantire l'efficacia di questo aspetto nel lungo periodo sono proposte modifiche mirate della direttiva 2009/65/CE.

Le misure relative alle informazioni sui prodotti proposte nel presente regolamento completano, in particolare, le misure di protezione degli investitori per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di investimenti e i servizi vendita. Per quanto riguarda le vendite dei depositi strutturati, l'argomento è stato affrontato dalla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE[1]. La revisione della direttiva sull’intermediazione assicurativa tratterà specificamente il miglioramento delle regole di vendita dei prodotti assicurativi usati a fini d’investimento.

2.           Esito delle consultazioni delle parti interessate e valutazioni d'impatto

L'iniziativa è il risultato di un intenso dialogo e di ampie consultazioni con tutte le parti in causa.

Vi sono state due fasi delle consultazioni. La prima, che ha fatto seguito alla richiesta del Consiglio e ha preceduto la pubblicazione della comunicazione della Commissione nel 2009, comprendeva un invito scritto a presentare contributi nell’ottobre 2007, un documento di feedback nel marzo 2008, un workshop tecnico con i rappresentanti del settore nel maggio 2008 ed un’audizione pubblica ad alto livello nel luglio 2008. La seconda fase delle consultazioni si è maggiormente concentrata su elementi concreti del lavoro svolto sulla diffusione di informazioni sui prodotti e si è svolta dopo la pubblicazione della comunicazione. Un nuovo workshop tecnico si è svolto nell’ottobre 2009, e nel dicembre dello stesso anno è stato pubblicato un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori.

Parallelamente, i tre comitati di livello 3 delle autorità nazionali di vigilanza (CEBS, CEIOPS e CESR) hanno condotto una riflessione comune sull’argomento. Il primo risultato è stato la presentazione congiunta alla Commissione di tre relazioni settoriali il 18 novembre 2009. Riconoscendo il carattere intersettoriale di questo lavoro, nel 2009 è stata istituita una task force di livello 3 sui PRIP, che un anno dopo ha presentato alla Commissione la sua relazione finale.

Nel novembre 2010 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sulle opzioni concrete. Sono pervenuti circa 140 contributi, che sono stati pubblicati sul sito internet della Commissione. Dalle risposte alla consultazione è emerso sostegno da parte dell’intero settore, dei consumatori e degli Stati membri sia all’iniziativa che all’impostazione globale proposta. Le divergenze di opinione osservate riguardavano essenzialmente il campo d’applicazione del regime e in quale misura le informazioni chiave per gli investitori per gli OICVM potrebbero essere utilizzate per altri investimenti al dettaglio.

Le consultazioni sono state integrate da una serie di discussioni con rappresentanti dei consumatori (FIN-USE, gruppo di consumatori dei servizi finanziari e gruppo di utenti dei servizi finanziari), autorità di regolamentazione (comitato per i servizi finanziari, comitato europeo dei valori mobiliari, comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali) e rappresentanti del settore finanziario.

La presente proposta si basa sul lavoro svolto dai tre comitati di livello 3 (CEBS, CEIOPS e CESR[2]), sui pareri espressi nel corso delle consultazioni, compresi workshop e incontri con le parti interessate, nonché sull'esperienza acquisita con il regime delle informazioni chiave per gli investitori elaborato per gli OICVM.

In linea con l'azione finalizzata a migliorare la normativa, la Commissione ha elaborato una valutazione dell'impatto delle alternative strategiche. Le opzioni strategiche riguardavano il campo di applicazione del nuovo regime, il livello di standardizzazione, chi dovrebbe essere ritenuto responsabile per l’elaborazione delle informazioni e come garantirne la trasmissione effettiva agli investitori al dettaglio. Tale lavoro di valutazione dell’impatto si è fondato su una serie di studi, compreso uno studio innovativo incentrato sul comportamento degli investitori al dettaglio.

Il progetto di relazione sulla valutazione d'impatto è stato esaminato dal comitato per la valutazione d'impatto e modificato in linea con il suo parere favorevole del 15 aprile 2011. Tra i miglioramenti apportati figurano tra l’altro i seguenti: l'interazione tra la proposta e altre misure in materia di tutela degli investitori, comprese quelle in materia di pratiche di vendita, è stata ulteriormente chiarita; la definizione del campo d’applicazione concreto dei prodotti e degli organismi interessati dalla proposta è stata resa più chiara; la possibile interazione delle proposte con altri settori del diritto dell'Unione è stata ulteriormente chiarita; l’analisi delle opzioni è stata approfondita ed estesa e le stime dei costi e dei benefici sono state adattate in modo da tenere conto delle misure già adottate per gli OICVM. È stata inoltre approfondita l'analisi degli altri fattori che intervengono nelle decisioni degli investitori in modo da tener conto più esplicitamente del fatto che le informazioni da fornire agli investitori rappresentano soltanto uno di questi fattori, e che il ruolo dei consulenti o dei venditori può essere predominante nel determinare o influenzare le scelte degli investitori in molte situazioni di vendita concrete.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1.        Base giuridica

La proposta, che si basa sull'articolo 114 del TFUE, stabilisce norme uniformi in materia di informazioni sui prodotti d’investimento per gli investitori al dettaglio. Essa mira a garantire che gli investitori al dettaglio siano in grado di comprendere le principali caratteristiche ed i rischi dei prodotti d’investimento al dettaglio e di raffrontare le caratteristiche dei diversi prodotti. Allo stesso tempo essa mira ad assicurare condizioni di concorrenza omogenee fra i diversi ideatori e venditori di prodotti d’investimento. La proposta si prefigge pertanto l’obiettivo di creare in tutta l’Unione condizioni uniformi circa le informazioni relative a questi prodotti trasmesse agli investitori con un documento sintetico e circa le modalità di comunicazione di tali informazioni. Essa armonizza dunque le condizioni di esercizio relative alle informazioni sui prodotti d’investimento per tutti gli operatori del mercato degli investimenti al dettaglio, gli ideatori di prodotti d’investimento, i venditori e gli investitori.

L’esistenza di regole diverse, che variano in funzione del settore dal quale provengono i prodotti d’investimento e delle legislazioni nazionali, crea condizioni di concorrenza eterogenee tra i vari prodotti e canali di distribuzione, determinando ulteriori ostacoli alla creazione di un mercato unico dei servizi e prodotti finanziari. Per porre rimedio alle lacune riscontrate nelle misure di tutela degli investitori, gli Stati membri hanno finora adottato misure divergenti e non coordinate ed è probabile che continuino a farlo. Il commercio transfrontaliero dei prodotti d’investimento al dettaglio è in continuo aumento, ma la presenza di approcci nazionali divergenti determinerà livelli diversi di tutela degli investitori, costi più elevati e incertezze per i fornitori e i distributori di prodotti, cosa che rappresenta un ostacolo all'ulteriore sviluppo transfrontaliero del mercato degli investimenti al dettaglio. Tale sviluppo richiede anche di poter facilmente raffrontare prodotti di tipo diverso in tutta l'Unione. La presenza di norme divergenti in materia di informazione degli investitori rende tali raffronti molto difficili. Norme divergenti possono infatti ostacolare le libertà fondamentali e quindi avere un impatto diretto sul funzionamento del mercato interno. L’esperienza acquisita con gli OICVM fa inoltre pensare che approcci nazionali divergenti possano provocare forti distorsioni di concorrenza. La base giuridica appropriata è pertanto l’articolo 114 del TFUE.

Affinché l’iniziativa consegua gli obiettivi che si propone, si ritiene opportuno e necessario che la proposta assuma la forma di un regolamento. L’iniziativa, destinata esclusivamente alle informazioni da fornire agli investitori al dettaglio, non tratta altri diritti o obblighi dei fabbricanti, dei venditori di prodotti di investimento o degli investitori, nel qual caso la forma giuridica adatta avrebbe potuto essere una direttiva. L'esperienza ha dimostrato che, affinché le informazioni su un prodotto contengano elementi standardizzati, che consentano agli investitori di confrontare diversi prodotti d’investimento, è necessario ricorrere a disposizioni direttamente applicabili, che non impongono agli Stati membri di adottare ulteriori misure di applicazione. Se gli obblighi relativi al contenuto e al formato delle informazioni divergessero da uno Stato membro all’altro in conseguenza del recepimento di una direttiva, verrebbero a crearsi condizioni di disparità per i partecipanti al mercato e un livello diseguale di protezione degli investitori. È importante che il presente regolamento preveda obblighi diretti a carico dei privati per quanto riguarda la preparazione o la trasmissione delle informazioni e che la portata di questi obblighi non dipenda da misure nazionali di attuazione.

3.2.        Sussidiarietà e proporzionalità

In virtù del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del TUE, l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Gli obiettivi della presente proposta, ossia garantire condizioni di concorrenza omogenee in tutta l’UE tra i diversi ideatori e venditori di prodotti d’investimento e stabilire un livello uniforme di protezione degli investitori grazie a regole armonizzate sulla trasparenza, non possono essere realizzati da iniziative adottate a livello di singoli Stati membri. Gli approcci nazionali possono sì avere conseguenze positive per quanto riguarda la tutela degli investitori all'interno degli Stati membri in questione, ma sono, per definizione, limitati al territorio nazionale di volta in volta interessato. Inoltre, essi comportano il rischio di approcci divergenti alle informazioni destinate agli investitori. Non possono creare pari condizioni di concorrenza in tutta l’UE per gli ideatori e i venditori dei prodotti d'investimento né un pari livello di tutela degli investitori in relazione alle informazioni da fornire agli investitori in tutta l'UE. Si rende pertanto necessaria un'azione a livello europeo.

Secondo il principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, del TUE), per il raggiungimento degli obiettivi di questa iniziativa è necessario e appropriato definire principi relativi al contenuto e al formato delle informazioni concernenti i prodotti d’investimento al dettaglio, nonché stabilire regole relative all’elaborazione e alla trasmissione di tali informazioni agli investitori al dettaglio. Tali obblighi dovrebbero essere ulteriormente sviluppati al livello 2, in modo da poter raggiungere il livello di coerenza delle misure necessario per facilitare i raffronti tra i prodotti di investimento provenienti da diversi settori.

3.3.        Conformità agli articoli 290 e 291 del TFUE

I regolamenti istitutivi delle tre autorità di vigilanza europee (EBA, AEAP e AESFEM) sono applicabili dal 1° gennaio 2011[3]. A questo proposito la Commissione desidera ricordare la propria dichiarazione del 23 settembre 2009, in sede di adozione di tali regolamenti, relativa agli articoli 290 e 291 del TFUE: "Per quanto riguarda la procedura per l'adozione delle norme di regolamentazione, la Commissione sottolinea l'originalità del settore dei servizi finanziari, derivante dalla struttura Lamfalussy, che è stata riconosciuta esplicitamente nella Dichiarazione 39 allegata al TFUE. La Commissione ha tuttavia seri dubbi sul fatto che le restrizioni al suo ruolo in materia di adozione di atti delegati e misure di esecuzione siano in linea con gli articoli 290 e 291 del TFUE."

3.4.        Illustrazione dettagliata della proposta

3.4.1.     Prodotti d’investimento che dovrebbero essere accompagnati da un KID quando sono venduti agli investitori al dettaglio

I prodotti d’investimento possono essere strutturati in modo da proporre lo stesso tipo d'investimento sotto forme giuridiche diverse per diversi settori. Ciò può dare l'impressione che i prodotti siano molto diversi, anche quando gli obiettivi economici sottostanti sono simili (un fondo, un deposito e un contratto assicurativo unit-linked, ad esempio, possono apparire molto diversi, ma possono invece essere usati per produrre la stessa proposta d’investimento). Tutti questi prodotti cercano di rispondere ad un bisogno relativamente semplice: l'accumulazione di capitale ad un tasso che superi il tasso di rendimento privo di rischio. Benché tali prodotti non presentino le stesse caratteristiche - a differenza di altri, alcuni combinano la prospettiva dell’accumulazione del capitale con una garanzia di capitale, altri ancora combinano un elemento d’investimento con un altro elemento (ad esempio prestazioni assicurative sulla vita) - essi sono tutti venduti ad investitori al dettaglio che si rivolgono direttamente ad intermediari finanziari o a ideatori di prodotti per rispondere alla propria esigenza di accumulare capitale.

Tali prodotti d’investimento espongono gli investitori a fluttuazioni del valore di mercato degli attivi o a fluttuazioni dei pagamenti previsti. Tale esposizione però non è diretta, come invece è il caso quando, ad esempio, gli investitori acquistano autonomamente attività specifiche. Tali prodotti e coloro che li progettano, invece, fungono da intermediari tra l’investitore e i mercati attraverso un processo di confezionamento di tali attività o altri meccanismi diversi dalla detenzione diretta ("assemblaggio"). Tali meccanismi possono comprendere tecniche quali la messa in comune di capitali provenienti da più investitori per consentire gli investimenti collettivi, o la strutturazione delle esposizioni attraverso l'uso di strumenti derivati. Queste tecniche possono creare ulteriori complessità, costi e opacità in relazione al prodotto, ma possono anche consentire la ripartizione dei rischi e recare altri vantaggi che non sarebbero disponibili all’investitore che agisce autonomamente. Esse consentono ad esempio agli investitori ordinari di partecipare ai mercati degli investimenti in modo più efficiente, rafforzando i mercati dei capitali e migliorando le opzioni a disposizione degli investitori che desiderano diversificare le proprie esposizioni. Per comprendere tutti questi prodotti, la definizione di prodotti d’investimento di cui al presente regolamento si riferisce direttamente alla forma “preassemblata”. La comunicazione della Commissione dell'aprile 2009 faceva specifico riferimento ai prodotti d’investimento al dettaglio preassemblati (PRIP). A seguito di consultazioni, il presente regolamento concretizza il riferimento ai prodotti preassemblati facendo riferimento al carattere indiretto della detenzione di attività.

Tale definizione includerebbe i prodotti con garanzie di capitale e quelli per i quali, oltre al capitale, è garantita anche una parte del rendimento; i fondi d’investimento di tipo chiuso o di tipo aperto, inclusi gli OICVM; tutti i prodotti strutturati, indipendentemente dalla loro forma (ad esempio confezionati sotto forma di polizze assicurative, fondi, titoli o prodotti bancari); i prodotti assicurativi il cui valore di riscatto è determinato indirettamente dal rendimento degli investimenti propri delle compagnie assicurative o addirittura dalla redditività dell’impresa di assicurazione stessa; e gli strumenti derivati. Alcuni di questi prodotti possono essere utilizzati come prodotti pensionistici al dettaglio privati, ossia strumenti di risparmio in vista del pensionamento.

Secondo questa definizione, i seguenti prodotti non rientrano nel campo d’applicazione del presente regolamento:

- prodotti il cui tasso di rendimento esatto è fissato in anticipo per l'intera vita del prodotto, poiché in questo caso l'importo dovuto non è soggetto a fluttuazioni del valore di altre attività (non vi è alcun rischio di investimento);

- azioni e obbligazioni semplici, a condizione che esse non contengano un meccanismo diverso dalla detenzione diretta delle attività pertinenti;

- depositi “non strutturati”, ossia depositi legati a un tasso d’interesse quale ad esempio EURIBOR o LIBOR;

- prodotti assicurativi che offrono solo prestazioni assicurative - quali ad esempio i prodotti assicurativi che offrono una semplice protezione o i prodotti assicurativi del ramo non-vita - e che non presentano un valore di riscatto esposto alle fluttuazioni di una o più attività sottostanti né valori di riferimento.

- schemi pensionistici aziendali o professionali che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;

- prodotti pensionistici per i quali la legislazione nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e per i quali il lavoratore non può scegliere il fornitore del prodotto pensionistico.

Per determinare il campo d’applicazione non si tiene conto dei meccanismi con i quali sono versati i pagamenti: i prodotti che generano un reddito o che prevedono un unico versamento alla scadenza o che sono caratterizzati da altre modalità rientrano nel campo d’applicazione se soddisfano la definizione generale.

La definizione non include alcun riferimento ad un prodotto destinato alla vendita al dettaglio, anche se molti prodotti d'investimento sono concepiti fin dall'inizio per i clienti al dettaglio. Ciò è dovuto al fatto che è soltanto al momento della vendita - ossia quando il distributore vende un determinato prodotto d’investimento ad un cliente al dettaglio, o gli offre consulenza in merito - che si può determinare se si tratta di una vendita al dettaglio. Le informazioni, tuttavia, dovrebbero essere fornite ogni volta che un prodotto che rientra nel campo di applicazione del regolamento deve essere venduto agli investitori al dettaglio.

3.4.2.     Responsabilità dell’elaborazione del KID - articolo 5

La proposta attribuisce espressamente la responsabilità di elaborare il KID all’ideatore del prodotto d’investimento, che, ai sensi del regolamento, si definisce come una persona che crea un prodotto d’investimento ma anche come una persona che ha significativamente modificato la struttura dei rischi o dei costi di un prodotto d’investimento esistente (un soggetto che combina altri prodotti è un ideatore di prodotti). Questa definizione riflette una situazione dove l’ideatore originario di uno specifico prodotto finanziario non esercita alcun controllo sul prodotto finale. Non tutte le modifiche apportate al prodotto originario danno luogo a questo trasferimento delle responsabilità. Tuttavia, le modifiche che alterano sensibilmente le caratteristiche principali del prodotto d’investimento, quali il profilo di rischio o i costi, sono considerate come una riprogettazione del prodotto, come precisato all’articolo 4. Il fatto che l’ideatore del prodotto d’investimento deleghi a terzi la preparazione di una parte o di tutte le informazioni, come può avvenire nel quadro della collaborazione con i distributori, non ha alcun effetto sulla responsabilità generale dell’ideatore del prodotto d’investimento per quanto riguarda il KID.

3.4.3.     Forma e contenuto del KID - articoli da 6 a 11

La presente proposta estende i principi del regime KIID per gli OICVM a tutti gli altri prodotti d’investimento al dettaglio: tutti i KID dovrebbero avere un aspetto e un contenuto standard studiati per fare in modo che essi contengano soltanto informazioni chiave e le presentino con modalità comuni, al fine di renderle più comparabili e più comprensibili da parte degli investitori al dettaglio.

Il KID dovrebbe essere visto come un'opportunità per comunicare efficacemente con i potenziali investitori in maniera semplice. La proposta fornisce pertanto indicazioni chiare in relazione alla forma e al linguaggio da usare: il KID deve essere breve, scritto in maniera concisa e in un linguaggio non tecnico che eviti espressioni gergali, in modo da essere comprensibile per l'investitore al dettaglio medio o per l’investitore al dettaglio tipo, e redatto in un formato comune, in modo che gli investitori siano in grado di confrontare agevolmente diversi prodotti d’investimento. Il KID dovrebbe essere un documento a sé stante nel senso che gli investitori al dettaglio non dovrebbero trovarsi in condizioni di dover leggere altri documenti per poter comprendere le caratteristiche principali del prodotto d’investimento e per poter prendere decisioni d'investimento consapevoli, e dovrebbe essere chiaramente distinto dalla documentazione commerciale.

La proposta precisa gli elementi essenziali del prodotto d’investimento che devono essere descritti nel KID: l'identità del prodotto e del suo ideatore, la natura e le caratteristiche principali del prodotto, compresa la menzione dell’eventuale possibilità di perdere capitale, il profilo di rischio e di rendimento del prodotto, i costi e le pertinenti informazioni sul rendimento passato. Per prodotti specifici possono essere incluse altre informazioni, e per i prodotti pensionistici privati dovrebbero essere fornite informazioni circa i possibili risultati futuri. Per agevolare la comparabilità, la proposta stabilisce un formato comune per il documento e l’ordine delle sezioni di cui esso si compone. È di fondamentale importanza che le informazioni comprese nel documento siano ridotte al minimo, poiché in caso contrario il documento diventerebbe troppo complesso per l'investitore al dettaglio. Per mantenere la forma breve, il KID non dovrebbe includere altre informazioni.

Questi requisiti dovrebbe essere precisati da atti delegati, mentre le metodologie supplementari per calcolare i dati sintetici relativi ai rischi e ai costi dovrebbero essere specificati da norme tecniche. Un tale approccio consentirebbe un livello massimo di coerenza e comparabilità delle informazioni, in linea con la varietà dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione del regime. Al successo di questa iniziativa potrebbero contribuire in maniera sostanziale ulteriori iniziative supplementari, quali ad esempio la messa a punto di glossari comuni o la condivisione delle migliori pratiche sull’uso di un linguaggio chiaro.

La proposta prevede inoltre misure intese a mantenere aggiornato il KID e a garantire che le informazioni commerciali contengano opportuni riferimenti ad esso.

La proposta chiarisce la responsabilità dell’ideatore dei prodotti d’investimento sulla base del KID e l’onere della prova: quando un investitore al dettaglio presenta un reclamo, spetta all’ideatore del prodotto d’investimento dimostrare di aver rispettato il presente regolamento.

3.4.4.     Obbligo di fornire il KID – articoli 12 e 13

La proposta impone che il KID sia consegnato - e non semplicemente proposto - agli investitori al dettaglio. Chiunque (indipendentemente dal fatto che si tratti di un distributore o dell’ideatore del prodotto in caso di vendite dirette) venda il prodotto agli investitori al dettaglio deve fornire le informazioni al potenziale investitore in tempo utile, prima della conclusione della vendita. È essenziale che tali informazioni siano fornite tempestivamente: affinché il KID consegua il proprio obiettivo, deve essere fornito prima che la decisione d’investimento sia presa. Per quanto riguarda i tempi della fornitura delle informazioni, tuttavia, la proposta di regolamento prevede un certo grado di flessibilità per alcune forme di distribuzione che non implicano il contatto diretto. La proposta contiene inoltre requisiti relativi ai mezzi usati per fornire il KID agli investitori al dettaglio, comprese le condizioni alle quali è consentito l’uso di mezzi diversi dalla carta. Questi requisiti mirano a garantire che i mezzi siano adeguati al tipo di vendita in questione e che l'investitore al dettaglio possa sempre avere accesso alle informazioni anche in futuro. Affinché i risultati siano coerenti, i dettagli relativi al metodo, ai tempi ed alle condizioni per la fornitura delle informazioni ad un investitore al dettaglio saranno precisati da atti delegati.

3.4.5.     Reclami, ricorso e cooperazione - articoli da 14 a 17

Per garantire l’efficacia delle procedure di reclamo, la presente proposta prevede misure relative sia all'ideatore del prodotto d’investimento che agli Stati membri. Essa include inoltre misure intese a garantire un accesso efficace alle procedure di risoluzione delle controversie e alle procedure di ricorso.

Il carattere intersettoriale della presente proposta, che comprende fondi e prodotti bancari, assicurativi e mobiliari, richiede una cooperazione stretta ed efficiente tra le autorità competenti in tutti questi settori.

3.4.6.     Sanzioni e misure amministrative – articoli da 18 a 22

La comunicazione della Commissione sui regimi sanzionatori[4] ha confermato che “garantire la corretta applicazione delle norme UE spetta in primo luogo alle autorità nazionali, che hanno il compito di impedire agli istituti finanziari di violare le norme UE e di irrogare sanzioni in caso di violazioni nel loro ambito di competenza”, sottolineando però nel contempo che le autorità nazionali devono agire in modo coordinato e integrato.

In linea con la comunicazione e sulla scorta di altre iniziative a livello UE nel settore finanziario, la presente proposta contiene disposizioni relative a sanzioni e misure intese ad introdurre un approccio armonizzato in materia di sanzioni, al fine di garantirne la coerenza. Qualora le disposizioni chiave della presente proposta non siano rispettate, è importante che siano applicate sanzioni e misure amministrative e che dette sanzioni e misure siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

3.4.7.     Disposizione transitoria per gli OICVM e clausola di riesame – articoli da 23 a 25

Data la recente introduzione del regime KIID per gli OICVM, non sarebbe opportuno, in questa fase, applicare agli OICVM i requisiti del KID contenuti nel presente regolamento. Per questo motivo è prevista una disposizione transitoria, che consente agli OICVM di continuare ad avvalersi del KIID a norma della direttiva 2009/65/CE per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A quel punto, la Commissione sarà in grado di stabilire se e come trattare gli OICVM. In caso affermativo, sarà in grado di stabilire come il regime KIID esistente per gli OICVM dovrebbe essere modificato al fine di conseguire la massima comparabilità possibile delle informazioni tra gli OICVM e gli altri prodotti d'investimento soggetti al KID a norma del presente regolamento. Al di là delle possibili modifiche al contenuto del KIID per gli OICVM, per realizzare tali aggiustamenti in maniera proporzionata sono possibili diverse opzioni. Una delle opzioni consisterebbe nel prolungare la validità della disposizione transitoria contenuta nel presente regolamento, in modo che gli OICVM continuino ad essere soggetti soltanto ai requisiti della direttiva 2009/65/CE, ferma restando la possibilità di eventuali adeguamenti per garantire la comparabilità delle informazioni. Un’altra opzione consisterebbe nel modificare la direttiva 2009/65/CE abrogando le disposizioni relative al KIID per gli OICVM e spostando nel presente regolamento le regole di base che disciplinano le informazioni da fornire per gli OICVM. Un’ultima opzione consisterebbe nel mantenere le regole di base relative al KIID per gli OICVM nel quadro applicabile agli OICVM, precisando però che il documento in questione è equivalente al KID per i PRIP previsto dal presente regolamento. La valutazione delle opzioni potrebbe includere, se necessario, possibili modifiche del presente regolamento per quanto riguarda il KID.

Il presente regolamento prevede la verifica dell’efficacia delle misure in esso contenute dopo quattro anni, ossia prima della fine del periodo transitorio di cui sopra, in modo da poter già trarre delle conclusioni circa il trattamento da applicare agli OICVM. Tale verifica dovrebbe altresì esaminare l’opportunità di estendere ulteriormente il campo di applicazione del presente regolamento a prodotti d’investimento nuovi o innovativi offerti nell'Unione.

3.4.8.     Interazione con altri atti legislativi dell’Unione concernenti la fornitura di informazioni ai consumatori

Rispetto ad altri obblighi in materia di informazione contenuti negli atti legislativi dell’Unione, va notato che il KID richiesto dal presente regolamento è un documento d’informazione nuovo, che avrà un contenuto e un formato adattati alle esigenze degli investitori al dettaglio ordinari quando valutano e confrontano i diversi prodotti prima di effettuare un investimento. La concezione e l'obiettivo del KID, pertanto, non sono identici a quelli di altri obblighi in materia di informazione, quali ad esempio la nota di sintesi da fornire a titolo della direttiva sul prospetto o i requisiti informativi a titolo della direttiva Solvibilità II. Questi, infatti, mirano non solo a fornire informazioni chiave agli investitori al dettaglio, ma anche, ad esempio, a garantire la trasparenza nei confronti dei mercati finanziati o ad illustrare tutti i dettagli relativi ad un contratto proposto. Il KID, pertanto, non potrà facilmente sostituire tali requisiti e coesisterà con essi. Tuttavia, l'esperienza acquisita con il presente regolamento dimostrerà se, nella pratica, sia opportuno sviluppare ulteriormente i requisiti del KID, ad esempio in modo da sostituire alcuni obblighi informativi imposti da altri atti legislativi dell’Unione.

Inoltre, gli obblighi imposti dal KID coesistono con gli obblighi previsti dalla direttiva sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e dalla direttiva sul commercio elettronico. Gli obblighi previsti dalla direttiva sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori sono relativi ai servizi, mentre quelli previsti dalla direttiva sul commercio elettronico integrano altri obblighi informativi previsti dal diritto dell’Unione. Il presente regolamento, pertanto, non ha alcuna incidenza su dette direttive.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Non ci sono implicazioni per il bilancio UE in quanto per l’esecuzione di questi incarichi non sono necessari né ulteriori finanziamenti né posti supplementari. I compiti previsti per le autorità europee di vigilanza rientrano nell’ambito delle loro responsabilità attuali. La ripartizione delle risorse e del personale di cui alle schede finanziarie legislative approvate per tali autorità sono sufficienti a consentire l'esecuzione di tali compiti.

2012/0169 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea[5],

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea[6],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[7],

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       Agli investitori al dettaglio che ipotizzano di fare un investimento viene offerta una varietà sempre più ampia di diversi tipi di prodotti d'investimento. Questi prodotti, che frequentemente offrono soluzioni di investimento adeguate alle esigenze degli investitori al dettaglio, sono spesso complessi e di difficile comprensione. Le informazioni attualmente disponibili agli investitori per tali prodotti d’investimento non sono coordinate e spesso non sono in grado di aiutare gli investitori al dettaglio a confrontare i diversi prodotti e a comprenderne le caratteristiche. Di conseguenza, gli investitori al dettaglio hanno spesso fatto investimenti senza averne pienamente compreso i rischi e i costi, subendo in alcuni casi perdite impreviste.

(2)       Migliorare le disposizioni sulla trasparenza dei prodotti di investimento offerti agli investitori al dettaglio rappresenta un'importante misura di tutela degli investitori e una condizione essenziale per ristabilire la fiducia degli investitori al dettaglio nei confronti del mercato finanziario. I primi passi in questa direzione sono già stati compiuti a livello UE grazie all'istituzione del regime delle informazioni chiave per gli investitori, stabilito con la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)[8].

(3)       L’esistenza di regole diverse, che variano in funzione del settore dal quale provengono i prodotti d’investimento e delle legislazioni nazionali, crea condizioni di concorrenza eterogenee tra i vari prodotti e canali di distribuzione, determinando ulteriori ostacoli alla creazione di un mercato unico dei servizi e prodotti finanziari. Per porre rimedio alle lacune riscontrate nelle misure di tutela degli investitori, gli Stati membri hanno finora adottato misure divergenti e non coordinate ed è probabile che continuino a farlo. Approcci divergenti in materia di informazioni sui prodotti d’investimento ostacolano l’instaurazione di condizioni di concorrenza omogenee tra gli ideatori e i venditori di prodotti d’investimento, cosa che falsa la concorrenza. L’esistenza di approcci divergenti crea inoltre un livello diseguale di tutela degli investitori all’interno dell'Unione. Tali divergenze costituiscono un ostacolo all'instaurazione e al buon funzionamento del mercato unico. Di conseguenza, la base giuridica appropriata è l’articolo 114 del TFUE, interpretato ai sensi della relativa giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

(4)       Per evitare divergenze è necessario stabilire a livello dell'Unione norme uniformi in materia di trasparenza che si applichino a tutti i partecipanti al mercato dei prodotti d’investimento. Per garantire che le regole comuni per i documenti informativi siano stabilite in modo tale da poter armonizzare il formato e il contenuto di tali documenti, è necessario un regolamento. Prevedendo norme direttamente applicabili, il regolamento assicura che tutti i partecipanti al mercato dei prodotti d’investimento siano soggetti agli stessi obblighi. Ciò dovrebbe inoltre assicurare la diffusione di informazioni uniformi, impedendo che, a seguito del recepimento di una direttiva, vengano adottate norme nazionali divergenti. Il ricorso a un regolamento è inoltre opportuno per garantire che tutti coloro che vendono prodotti di investimento siano soggetti ad obblighi uniformi in relazione alla trasmissione del documento contenente le informazioni chiave agli investitori al dettaglio.

(5)       Per ripristinare la fiducia degli investitori al dettaglio nei confronti dei mercati finanziari è essenziale non solo migliorare le informazioni sui prodotti di investimento, ma anche regolamentare efficacemente le procedure di vendita per questi prodotti. Il presente regolamento è complementare alle misure sulla distribuzione di cui alla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[9], nonché alle misure adottate sulla distribuzione dei prodotti assicurativi di cui alla direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[10].

(6)       Il presente regolamento si applicherà a tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro forma o struttura, ideati dall'industria dei servizi finanziari per offrire opportunità di investimento agli investitori al dettaglio e per i quali il rendimento offerto all’investitore è esposto al rendimento di uno o più attivi o valori di riferimento diversi da un tasso di interesse. Ciò include prodotti d’investimento quali fondi di investimento, assicurazioni sulla vita che prevedono un investimento e i prodotti strutturati al dettaglio. Questi prodotti non costituiscono una forma di investimento diretto come l’acquisto o la detenzione di attività. Essi agiscono invece da interfaccia tra l’investitore e i mercati attraverso un processo di “assemblaggio” consistente nel confezionare o raggruppare le attività in modo da creare prodotti che abbiano esposizioni, caratteristiche o strutture dei costi diverse rispetto ad una detenzione diretta. Tale "assemblaggio" può consentire agli investitori al dettaglio di impegnarsi in strategie di investimento che sarebbero altrimenti inaccessibili o poco pratiche, ma può anche richiedere di mettere a disposizione ulteriori informazioni, in particolare al fine di consentire raffronti tra le diverse modalità di assemblaggio degli investimenti.

(7)       Per garantire che il presente regolamento si applichi esclusivamente a tali prodotti di investimento preassemblati, è opportuno escludere dal suo campo di applicazione i prodotti assicurativi che non offrono opportunità di investimento e i prodotti esposti ai soli tassi di interesse. Le attività detenute direttamente, quali azioni di società o obbligazioni sovrane, non sono prodotti di investimento preassemblati, e restano quindi esclusi. Dato che il presente regolamento si propone in primo luogo di migliorare la comparabilità e la comprensibilità delle informazioni relative ai prodotti d'investimento commercializzati agli investitori al dettaglio, gli schemi pensionistici aziendali o professionali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali[11], o della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)[12], non sono soggetti al presente regolamento. Analogamente, è opportuno escludere dal campo d'applicazione del presente regolamento alcuni prodotti pensionistici aziendali o professionali che non rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2003/41/CE, a condizione che la legislazione nazionale richieda un contributo finanziario del datore di lavoro e che il lavoratore non possa scegliere il fornitore del prodotto pensionistico. I fondi d’investimento destinati agli investitori istituzionali non rientrano nel campo d’applicazione del presente regolamento in quanto non sono destinati ad essere venduti agli investitori al dettaglio. È invece opportuno che rientrino nel campo di applicazione del presente regolamento i prodotti d'investimento finalizzati ad accumulare risparmi per le pensioni individuali, in quanto spesso, a titolo del presente regolamento, competono con altri prodotti e sono distribuiti all’investitore al dettaglio in maniera analoga.

(8)       Per fare chiarezza sulla relazione tra gli obblighi stabiliti dal presente regolamento e quelli stabiliti dalla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE[13] e dalla direttiva 2009/138/CE, è necessario che queste direttive continuino ad applicarsi in parallelo al presente regolamento.

(9)       Gli ideatori di prodotti d’investimento – quali i gestori dei fondi, le imprese di assicurazione, gli emittenti di titoli, gli enti creditizi o le imprese di investimento – sono tenuti ad elaborare il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento da essi ideati, dato che sono nella posizione migliore per conoscere il prodotto e ne sono responsabili. È opportuno che l’ideatore del prodotto d’investimento elabori il documento prima che i prodotti possano essere venduti agli investitori al dettaglio. Tuttavia, qualora un prodotto non sia venduto agli investitori al dettaglio, non vi è necessità di elaborare un documento contenente le informazioni chiave, e quando per l’ideatore del prodotto d’investimento risulti impossibile nella pratica elaborare il documento contenente le informazioni chiave, questo compito può essere delegato ad altri. Per assicurare un'ampia diffusione e disponibilità dei documenti contenenti le informazioni chiave, occorre che il presente regolamento ne consenta la pubblicazione da parte degli ideatori dei prodotti d’investimento tramite un sito internet di loro scelta.

(10)     Per soddisfare le esigenze degli investitori al dettaglio, è necessario garantire che le informazioni relative ai prodotti d’investimento prodotti siano accurate, corrette, chiare e non fuorvianti per gli investitori. Il presente regolamento deve pertanto stabilire regole comuni per la stesura del documento contenente le informazioni chiave, allo scopo di garantire che esso sia comprensibile per gli investitori al dettaglio. Date le difficoltà che molti investitori al dettaglio incontrano nel comprendere la terminologia finanziaria specialistica, occorre prestare particolare attenzione alla scelta delle parole e allo stile di scrittura del documento. È inoltre necessario fissare regole in relazione alla lingua nella quale il documento viene redatto. Occorre inoltre che gli investitori al dettaglio siano in grado di comprendere il documento contenente le informazioni chiave autonomamente, senza ricorrere ad altre informazioni.

(11)     Agli investitori al dettaglio devono essere fornite le informazioni necessarie per prendere una decisione di investimento con cognizione di causa e per confrontare i diversi prodotti d’investimento, ma, a meno che le informazioni non siano brevi e concise, vi è il rischio che non le utilizzeranno. È pertanto opportuno che nel documento contenente le informazioni chiave figurino solo informazioni fondamentali, in particolare per quanto riguarda la natura e le caratteristiche del prodotto, compresi la menzione dell’eventuale possibilità di perdere capitale, i costi e il profilo di rischio del prodotto, le pertinenti informazioni sul rendimento e talune altre informazioni specifiche che possono essere necessarie per comprendere le caratteristiche di prodotti specifici, tra cui quelli destinati ad essere utilizzati per piani pensionistici.

(12)     Il documento contenente le informazioni chiave deve essere redatto in un formato che consenta agli investitori al dettaglio di raffrontare diversi prodotti d’investimento. I comportamenti e le capacità dei consumatori, infatti, sono tali che il formato, la presentazione e il contenuto delle informazioni devono essere attentamente calibrati, in modo tale da ottimizzare la conoscenza e l'uso delle informazioni. Per ciascun documento è opportuno seguire lo stesso ordine delle voci e delle diciture. È inoltre opportuno armonizzare ulteriormente i dettagli delle informazioni da includere nel documento contenente le informazioni chiave per i diversi prodotti e la presentazione di queste informazioni mediante atti delegati che tengano conto di ricerche già condotte o in corso sul comportamento dei consumatori, compresi i risultati della verifica dell’efficacia delle diverse modalità di presentazione delle informazioni ai consumatori. Alcuni prodotti d’investimento, inoltre, offrono all’investitore al dettaglio la possibilità di scegliere tra più investimenti sottostanti. È opportuno tenere conto di tali prodotti nel redigere il formato.

(13)     Con le loro decisioni in materia di investimenti, gli investitori al dettaglio non si limitano a perseguire rendimenti finanziari. Spesso essi perseguono anche altri fini, quali obiettivi sociali o ambientali. Inoltre, le informazioni sugli aspetti non finanziari degli investimenti possono essere importanti per coloro che cercano di effettuare investimenti sostenibili nel lungo termine. Tuttavia, le informazioni sui risultati in termini sociali, ambientali o di governance ricercati dagli ideatori dei prodotti d’investimento possono essere difficili da raffrontare o addirittura assenti. È quindi opportuno armonizzare ulteriormente i dettagli delle informazioni che precisano se le questioni ambientali, sociali o di governance sono state tenute in considerazione e, in caso affermativo, in quali modi.

(14)     Il documento contenente le informazioni chiave deve essere chiaramente distinguibile da tutte le eventuali comunicazioni commerciali. La sua importanza non deve essere compromessa da questi ultimi documenti.

(15)     Per garantire che il documento contenente le informazioni chiave contenga informazioni affidabili, occorre che il presente regolamento imponga agli ideatori dei prodotti d’investimento di tenere aggiornato il proprio documento contenente le informazioni chiave. A tal fine è necessario stabilire, in un atto delegato che deve essere adottato dalla Commissione, regole dettagliate concernenti le condizioni e la frequenza della verifica delle informazioni e del riesame del documento contenente le informazioni chiave.

(16)     I documenti contenenti le informazioni chiave sono il fondamento su cui gli investitori al dettaglio basano le proprie decisioni in materia di investimenti. Per questo motivo, gli ideatori dei prodotti d’investimento hanno l’importante responsabilità di garantire agli investitori al dettaglio il rispetto, da parte loro, delle regole del presente regolamento. È pertanto importante assicurare che gli investitori al dettaglio che hanno deciso di effettuare un investimento basandosi sul documento contenente le informazioni chiave godano di un effettivo diritto di ricorso. È inoltre necessario assicurare che tutti gli investitori al dettaglio in tutta l'Unione godano degli stessi diritti di chiedere un indennizzo per i danni che potrebbero subire a causa del fatto che gli ideatori dei prodotti d'investimento non rispettano gli obblighi di cui al presente regolamento. È pertanto opportuno armonizzare le regole in materia di responsabilità degli ideatori dei prodotti d’investimento. È necessario che il presente regolamento stabilisca che gli investitori al dettaglio possano ritenere l'ideatore del prodotto responsabile di aver violato il presente regolamento nel caso in cui l'uso del documento contenente le informazioni chiave abbia procurato una perdita.

(17)     Dato che gli investitori al dettaglio generalmente non hanno una conoscenza approfondita delle procedure interne degli ideatori dei prodotti d’investimento, è opportuno invertire l’onere della prova. Gli ideatori del prodotto dovrebbero dimostrare che il documento contenente le informazioni chiave è stato elaborato in conformità del presente regolamento. Spetterebbe tuttavia all’investitore al dettaglio dimostrare che la sua perdita è stata dovuta all'uso delle informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave, perché ciò rientra nella sfera personale diretta dell'investitore al dettaglio.

(18)     Le questioni relative alla responsabilità civile dell’ideatore del prodotto d’investimento che non rientrano nel campo d’applicazione del presente regolamento devono essere disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile, stabilita secondo il diritto internazionale privato. Il tribunale competente a decidere su una causa di responsabilità civile intentata da un investitore al dettaglio deve essere determinato in applicazione delle disposizioni pertinenti in materia di competenza giurisdizionale internazionale.

(19)     Per consentire all’investitore al dettaglio di prendere una decisione d’investimento informata, è opportuno che le persone che vendono prodotti d’investimento forniscano il documento contenente le informazioni chiave in tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi operazione. Tale requisito, generalmente, si applica indipendentemente dal luogo e dalla modalità in cui avviene l'operazione. Le persone che vendono prodotti d’investimento comprendono sia i distributori che gli ideatori di prodotti d’investimento, qualora essi decidano di vendere i prodotti direttamente agli investitori al dettaglio. Per garantire la flessibilità e la proporzionalità necessarie, è opportuno che gli investitori al dettaglio che desiderano concludere un'operazione utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza possano ricevere il documento contenente le informazioni chiave dopo la conclusione dell’operazione. Anche in questo caso, il documento contenente le informazioni chiave sarebbe utile per l’investitore, ad esempio per consentirgli di confrontare il prodotto acquistato con quello descritto nel documento contenente le informazioni chiave. Il presente regolamento fa salva l’applicazione della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[14].

(20)     È opportuno stabilire regole uniformi per dare alla persona che vende il prodotto d'investimento una certa scelta a proposito del mezzo con il quale il documento contenente le informazioni chiave viene trasmesso agli investitori al dettaglio, consentendo l’uso di comunicazioni elettroniche qualora le caratteristiche dell’operazione lo rendessero opportuno. È tuttavia opportuno dare all’investitore al dettaglio la possibilità di ricevere tale documento su carta. Per garantire l’accesso dei consumatori alle informazioni, è necessario fornire gratuitamente il documento contenente le informazioni chiave.

(21)     Per rafforzare la fiducia degli investitori al dettaglio nei prodotti d’investimento, è opportuno stabilire obblighi che definiscano adeguate procedure interne in grado di garantire che gli ideatori dei prodotti d’investimento diano risposta ai reclami degli investitori al dettaglio.

(22)     Le procedure per la risoluzione alternativa delle controversie sono più rapide e meno costose rispetto ai tribunali, e alleggeriscono gli oneri che gravano su questi ultimi. Per questo motivo occorre che gli ideatori e i venditori di prodotti d'investimento abbiano l’obbligo di partecipare alle procedure avviate dagli investitori al dettaglio concernenti i diritti e gli obblighi stabiliti dal presente regolamento mediante garanzie conformi al principio della tutela giurisdizionale effettiva. In particolare, le procedure per la risoluzione alternativa delle controversie non devono violare i diritti delle parti di intentare un'azione legale.

(23)     Dato che il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento è elaborato da organismi operanti nel settore bancario, assicurativo, mobiliare e dei fondi sui mercati finanziari, è della massima importanza garantire un’agevole cooperazione tra le diverse autorità di vigilanza degli ideatori di prodotti, in modo che esse adottino un approccio comune per l’applicazione del presente regolamento.

(24)     In linea con la comunicazione della Commissione del dicembre 2010 sul potenziamento dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari[15] e al fine di garantire che i requisiti di cui al presente regolamento siano soddisfatti, è importante che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari per assicurare che le violazioni del presente regolamento siano soggette a sanzioni e misure amministrative adeguate. Al fine di garantire che le sanzioni abbiano un effetto dissuasivo e di rafforzare la protezione degli investitori informandoli sui prodotti d’investimento commercializzati in violazione del presente regolamento, di norma le sanzioni e le misure sono pubblicate, tranne in determinate condizioni.

(25)     Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dal presente regolamento, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che specifichino i dettagli della presentazione e del formato del documento contenente le informazioni chiave, i dettagli del contenuto delle informazioni da includere nel documento contenente le informazioni chiave, i dettagli degli obblighi relativi ai tempi previsti per la trasmissione del documento informativo nonché i dettagli previsti per la revisione e il riesame di quest’ultimo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(26)     La Commissione è chiamata ad adottare progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'AESFEM, dall’ABE e dall’AEAP a norma dell'articolo 8 circa la metodologia su cui si basano la presentazione del rischio e del rendimento e il calcolo dei costi per mezzo di atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in conformità dei rispettivi articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, 1094/2010 e 1095/2010.

(27)     La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[16], disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel quadro del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[17], disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dalle autorità europee di vigilanza a norma del presente regolamento e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del presente regolamento, quale ad esempio lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE e qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni da parte delle autorità europee di vigilanza deve essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001.

(28)     Ai sensi del presente regolamento gli OICVM sono prodotti d’investimento, ma la recente introduzione di requisiti relativi alle informazioni chiave per gli investitori di cui alla direttiva 2009/65/CE rende opportuno concedere a tali OICVM un periodo transitorio di 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento durante il quale essi non sono soggetti a quest’ultimo. Dopo la scadenza di tale periodo, a meno che esso non venga prolungato, essi diventano soggetti al presente regolamento.

(29)     Il riesame del presente regolamento deve essere effettuato quattro anni dopo la sua entrata in vigore al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato, quali la comparsa di nuovi tipi di prodotti di investimento, nonché degli sviluppi in altri settori del diritto dell'Unione e delle esperienze acquisite dagli Stati membri. Il riesame deve valutare se le misure introdotte hanno migliorato la comprensione dei prodotti d’investimento da parte degli investitori al dettaglio medi e la comparabilità dei prodotti. Esso deve inoltre esaminare l’ipotesi di estendere il periodo transitorio applicabile agli OICVM, oppure la realizzabilità di altre opzioni per il trattamento degli OICVM. Sulla base di tale riesame, la Commissione è tenuta a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di proposte legislative.

(30)     Per dare agli ideatori e ai venditori dei prodotti d’investimento tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione pratica delle prescrizioni del presente regolamento, queste ultime non saranno applicabili prima di due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(31)     Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(32)     L'obiettivo dell'azione prevista, ossia migliorare la tutela degli investitori al dettaglio ed accrescere la loro fiducia nei prodotti d’investimento anche nei casi in cui tali prodotti sono venduti a livello transfrontaliero, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri se essi agiscono in modo indipendente l'uno dall'altro. Solo un intervento a livello europeo potrebbe porre rimedio alle debolezze constatate. Dato che tale obiettivo può dunque, a motivo dei suoi effetti, essere realizzato in misura più efficace a livello dell’UE, l'Unione può intervenire, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull' Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I OGGETTO, AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave che deve essere redatto dagli ideatori di prodotti d’investimento nonché regole uniformi sulla diffusione di tale documento agli investitori al dettaglio.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica all’ideazione e alla vendita dei prodotti d’investimento.

Esso, tuttavia, non si applica ai seguenti prodotti:

(a) prodotti assicurativi che non presentano un valore di riscatto o per i quali il valore di riscatto non è in tutto o in parte esposto, direttamente o indirettamente, alle fluttuazioni del mercato;

(b) depositi con un tasso di rendimento che viene determinato in relazione ad un tasso d’interesse;

(c) gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b) a g), i) e j) dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE;

(d) altri titoli che non incorporano uno strumento derivato;

(e) schemi pensionistici aziendali o professionali che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; e

(f) prodotti pensionistici per i quali la legislazione nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore non può scegliere il fornitore del prodotto pensionistico

Articolo 3

1.           Quando gli ideatori di prodotti d’investimento soggetti al presente regolamento sono soggetti anche alla direttiva 2003/71/CE, si applicano sia il presente regolamento che la direttiva 2003/71/CE.

2.           Quando gli ideatori di prodotti d’investimento soggetti al presente regolamento sono soggetti anche alla direttiva 2009/138/CE, si applicano sia il presente regolamento che la direttiva 2009/138/CE.

Articolo 4

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(a) “prodotto d’investimento”: un investimento nel quale, indipendentemente dalla forma giuridica dell’investimento stesso, l'importo da rimborsare all'investitore è esposto alle fluttuazioni dei valori di riferimento o del rendimento di uno o più attivi che non siano direttamente acquistati dall'investitore;

(b) “ideatore di prodotti d’investimento”:

i)        una persona fisica o giuridica che crea un prodotto d’investimento;

ii)       una persona fisica o giuridica che apporta modifiche ad un prodotto d’investimento esistente modificandone il profilo di rischio e di rendimento o i costi associati ad un investimento nel prodotto d’investimento;

(c) “investitori al dettaglio”:

i)        clienti al dettaglio come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39/CE;

ii)       clienti ai sensi della direttiva 2002/92/CE;

(d) “prodotti pensionistici”: prodotti che ai sensi della legge nazionale sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono all’investitore di godere di determinati vantaggi;

(e) "supporto durevole": strumento come definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE;

(f) "autorità competenti": le autorità nazionali degli Stati membri giuridicamente abilitate a vigilare sull’ideatore di prodotti d’investimento o sulla persona che vende un prodotto d’investimento ad un investitore al dettaglio.

CAPO II DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Sezione 1 Redigere il documento contenente le informazioni chiave

Articolo 5

L’ideatore di prodotti d’investimento redige un documento contenente le informazioni chiave conformemente ai requisiti stabiliti nel presente regolamento per ciascun prodotto d’investimento da esso prodotto e pubblica tale documento su un sito internet di sua scelta prima che il prodotto possa essere venduto agli investitori al dettaglio.

Sezione II Forma e contenuto del documento contenente le informazioni chiave

Articolo 6

1.           Il documento contenente le informazioni chiave è accurato, corretto, chiaro e non fuorviante.

2.           Il documento contenente le informazioni chiave è un documento a sé stante, chiaramente separato dalla documentazione commerciale.

3.           Il documento contenente le informazioni chiave è redatto sotto forma di documento breve, con le seguenti caratteristiche:

(a) è presentato e strutturato in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile;

(b) è formulato con chiarezza e scritto in un linguaggio tale da far sì che l'investitore al dettaglio comprenda facilmente le informazioni comunicate. In particolare è necessario:

(i) utilizzare un linguaggio chiaro, succinto e comprensibile;

(ii) evitare l'uso di espressioni gergali;

(iii) evitare l'uso di termini tecnici quando si possono comunque usare termini di uso comune.

4.           Qualora nel documento contenente le informazioni chiave vengano usati dei colori, essi non compromettono la comprensibilità delle informazioni nei casi in cui il documento venga stampato o fotocopiato in bianco e nero.

5.           Se nel documento contenente le informazioni chiave vengono usati il nome e il logo dell’ideatore dei prodotti d’investimento o del gruppo a cui esso appartiene, essi sono in forma tale da non oscurare il testo e da non distogliere l'attenzione degli investitori al dettaglio dalle informazioni contenute nel documento.

Articolo 7

Il documento contenente le informazioni chiave è redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l’investimento prodotto è venduto, oppure in una lingua accettata dalle autorità competenti di detto Stato membro, oppure, se è stato redatto in una lingua diversa, è tradotto in una di queste lingue.

Articolo 8

1.           Il titolo "Documento contenente le informazioni chiave" figura in evidenza all'inizio della prima pagina del documento. Subito sotto il titolo figura la seguente nota esplicativa:

"Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo prodotto d’investimento e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta consapevole in merito all'opportunità d’investire".

2.           Il documento contenente le informazioni chiave contiene le seguenti informazioni:

(a) in una sezione all’inizio del documento, il nome del nome del prodotto d’investimento e l’identità del suo ideatore;

(b) in una sezione intitolata "Cos’è questo investimento?", la natura e le caratteristiche principali del prodotto d’investimento, compresi:

i) il tipo di prodotto d’investimento;

ii) i suoi obiettivi e mezzi per conseguirli;

iii) un'indicazione che precisi se, in relazione all’esercizio della sua attività o al prodotto d’investimento, l’ideatore del prodotto d'investimento mira a conseguire specifici risultati in termini ambientali, sociali o di governance e, in caso affermativo, un'indicazione che precisi i risultati perseguiti e come essi devono essere raggiunti;

iv) nei casi in cui il prodotto d’investimento offra prestazioni assicurative, i dettagli di tali prestazioni;

v) la durata del prodotto d’investimento, se conosciuta;

vi) gli scenari di performance, se pertinenti in relazione alla natura del prodotto;

(c) in una sezione intitolata "Potrei perdere del denaro?", una breve indicazione che specifichi se è possibile una perdita di capitale e che precisi anche quanto segue:

i) eventuali garanzie o meccanismi di protezione del capitale, nonché le eventuali restrizioni;

ii) se il prodotto d’investimento è coperto da un sistema d’indennizzo o garanzia;

(d) in una sezione intitolata “A quale uso è destinato questo prodotto?”, l’indicazione del periodo minimo di detenzione raccomandato e del profilo di liquidità atteso del prodotto, comprese la possibilità e le condizioni di disinvestimento prima della scadenza, tenendo conto del profilo di rischio e di rendimento del prodotto di investimento e dell’evoluzione del mercato per il quale è stato concepito;

(e) in una sezione intitolata "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?", il profilo di rischio e di rendimento del prodotto d’investimento, compreso un indicatore sintetico di questo profilo e le avvertenze relative ad eventuali rischi specifici che possono essere non pienamente rispecchiati dall’indicatore sintetico;

(f) in una sezione intitolata "Quali sono i costi?", i costi legati a un investimento nel prodotto d’investimento, comprendente sia i costi diretti che quelli indiretti a carico dell'investitore, inclusi gli indicatori sintetici di detti costi;

(g) in una sezione intitolata "Quale rendimento ha avuto nel passato?", i risultati ottenuti in passato dal prodotto d’investimento, se pertinenti in relazione alla natura del prodotto e alla lunghezza dei riscontri storici;

(h) per i prodotti pensionistici, in una sezione intitolata "Quanto potrei ricevere quando andrò in pensione?”, le proiezioni dei possibili risultati futuri.

3.           L’ideatore del prodotto d’investimento può includere altre informazioni solo qualora esse siano necessario all'investitore al dettaglio per prendere una decisione informata circa uno specifico prodotto d’investimento.

4.           Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono presentate in un formato comune, comprese le diciture dell’indice, che segue l'ordine standard di cui al paragrafo 2, per consentire il raffronto con il documento contenente le informazioni chiave di altri prodotti d’investimento. Nel documento contenente le informazioni chiave figura in evidenza un simbolo comune che distingue tale documento da altri.

5.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 23 che specifichino i dettagli della presentazione e il contenuto di ciascuno degli elementi d’informazione di cui al paragrafo 2, la presentazione e i dettagli delle altre informazioni di cui al paragrafo 3 che l’ideatore del prodotto può includere nel documento contenente le informazioni chiave, nonché i dettagli del formato comune e del simbolo comune di cui al paragrafo 4. La Commissione tiene conto delle differenze tra i prodotti d’investimento e le capacità degli investitori al dettaglio, nonché delle caratteristiche dei prodotti d'investimento che consentono all'investitore al dettaglio di scegliere tra diversi investimenti sottostanti o altre opzioni previste dal prodotto, in particolare qualora tale selezione possa essere effettuata in momenti diversi, o modificata in un secondo momento.

6.           L’Autorità bancaria europea (ABE), l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (AEAP) e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) elaborano progetti di norme di regolamentazione per determinare:

(a) la metodologia su cui si basa la presentazione del rischio e del rendimento di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera e); e

(b) il calcolo dei costi di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera f).

I progetti di norme tecniche di regolamentazione tengono conto dei diversi tipi di prodotti d’investimento. Le autorità europee di vigilanza presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il […].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 9

Le comunicazioni commerciali che contengono informazioni specifiche relative al prodotto d’investimento non includono alcuna indicazione che contraddica le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave o ne modifichino la sostanza. Le comunicazioni commerciali indicano che è disponibile un documento contenente le informazioni chiave e forniscono informazioni su come ottenerlo.

Articolo 10

1.           L’ideatore del prodotto di investimento riesamina regolarmente le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave e rivede il documento qualora dal riesame emerga la necessità di apportarvi modifiche.

2.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 23 che stabiliscano disposizioni dettagliate circa il riesame delle informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave e la revisione di quest’ultimo, per quanto riguarda:

(a) le condizioni e la frequenza del riesame delle informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave;

(b) le condizioni alle quali le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave devono essere rivedute e alle quali è obbligatorio o facoltativo ripubblicare il documento contenente le informazioni chiave;

(c) le condizioni specifiche alle quali le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave devono essere riesaminate o il documento contenente le informazioni chiave deve essere riveduto, nei casi in cui un prodotto d’investimento venga messo a disposizione degli investitori al dettaglio in maniera non continuativa;

(d) le circostanze nelle quali gli investitori al dettaglio devono essere informati della revisione del documento contenente le informazioni chiave relativo ad un prodotto d'investimento da essi acquistato.

Articolo 11

1.           Se l’ideatore di un prodotto d’investimento ha redatto un documento contenente le informazioni chiave che non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8, e sul quale un investitore al dettaglio ha basato una decisione d’investimento, l’investitore al dettaglio interessato può esigere dall’ideatore del prodotto d’investimento la compensazione di eventuali perdite causategli dall’uso del documento contenente le informazioni chiave.

2.           Se un investitore al dettaglio dimostra di aver subito una perdita a causa dell’uso delle informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave, l’ideatore del prodotto d’investimento deve dimostrare che tale documento è stato redatto in conformità degli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.

3.           L'onere della prova di cui al paragrafo 2 non può essere preventivamente modificato tramite un accordo. Eventuali clausole contenute in accordi di questo tipo non sono vincolanti per l'investitore al dettaglio.

Sezione III Fornitura del documento contenente le informazioni chiave

Articolo 12

1.           Una persona che vende un prodotto d’investimento ad investitori al dettaglio fornisce loro il documento contenente le informazioni chiave in tempo utile prima della conclusione di operazioni relative al prodotto d’investimento.

2.           In deroga al paragrafo 1, una persona che vende un prodotto d’investimento può fornire il documento contenente le informazioni chiave all'investitore al dettaglio immediatamente dopo la conclusione di un’operazione se:

(a) l'investitore al dettaglio decide di concludere l'operazione utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza;

(b) la trasmissione del documento contenente le informazioni chiave a norma del paragrafo 1 non è possibile; e

(c) la persona che vende il prodotto d’investimento ne ha informato l'investitore al dettaglio

3.           Qualora operazioni successive riguardanti lo stesso prodotto vengano realizzate per conto di un investitore al dettaglio conformemente alle istruzioni impartite da tale investitore alla persona che vende il prodotto di investimento prima della prima operazione, l'obbligo di fornire il documento contenente le informazioni chiave di cui al paragrafo 1 si applica solo alla prima operazione.

4.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23, per specificare:

(a) le condizioni per adempiere all’obbligo di fornire il documento contenente le informazioni chiave in tempo utile, come stabilito dal paragrafo 1;

(b) il metodo e il termine per la fornitura del documento contenente le informazioni chiave a norma del paragrafo 2.

Articolo 13

1.           La persona che vende un prodotto d’investimento fornisce agli investitori al dettaglio il documento contenente le informazioni chiave gratuitamente.

2.           La persona che vende un prodotto d’investimento fornisce agli investitori al dettaglio il documento contenente le informazioni chiave in una delle seguenti forme:

(a) su supporto cartaceo;

(b) su un supporto durevole diverso dalla carta, se sono rispettate le condizioni di cui al paragrafo 4; o

(c) tramite un sito internet, se sono rispettate le condizioni di cui al paragrafo 5.

3.           Tuttavia, qualora il documento contenente le informazioni chiave venga fornito su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito internet, all'investitore al dettaglio viene fornita gratuitamente, su richiesta, una copia su carta.

4.           Il documento contenente le informazioni chiave può essere fornito utilizzando un supporto durevole diverso dalla carta se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) l'uso di tale supporto durevole è adatto al contesto dell’attività che si svolge tra la persona che vende un prodotto d’investimento e l’investitore al dettaglio; e

(b) all'investitore al dettaglio è stata data l’opportunità di scegliere tra la carta e un altro supporto durevole, e ha scelto quest’ultimo.

5.           Il documento contenente le informazioni chiave può essere fornito tramite un sito internet se indirizzato personalmente all'investitore al dettaglio o se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) la trasmissione del documento contenente le informazioni chiave tramite un sito internet è adatta al contesto dell’attività che si svolge tra la persona che vende un prodotto d’investimento e l’investitore al dettaglio;

(b) l'investitore al dettaglio ha acconsentito alla trasmissione del documento contenente le informazioni chiave tramite un sito internet;

(c) all’investitore al dettaglio sono stati comunicati elettronicamente l’indirizzo del sito internet e il punto del sito in cui si può avere accesso al documento contenente le informazioni chiave;

(d) se il documento contenente le informazioni chiave è stato riveduto a norma dell’articolo 10, vengono rese disponibili all’investitore al dettaglio anche tutte le versioni rivedute;

(e) è garantito che il documento contenente le informazioni chiave resti accessibile tramite il sito internet per tutto il periodo di tempo in cui l’investitore al dettaglio può avere la ragionevole necessità di accedervi.

6.           Ai fini dei paragrafi 4 e 5, la trasmissione d’informazioni tramite un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito internet viene considerata come appropriata per il contesto in cui si svolge il rapporto d’affari tra la persona che vende un prodotto d’investimento e l’investitore al dettaglio, se vi è la prova che l’investitore al dettaglio ha accesso regolare a internet. La fornitura da parte dell’investitore al dettaglio di un indirizzo e-mail ai fini dello svolgimento di tale rapporto d’affari viene considerata come un elemento di prova.

CAPO III RECLAMI, RICORSI, COOPERAZIONE

Articolo 14

Gli ideatori di prodotti d’investimento stabiliscono procedure e meccanismi adeguati in grado di garantire che gli investitori al dettaglio che hanno presentato un reclamo in relazione al documento contenente le informazioni chiave ricevano una risposta concreta in maniera tempestiva e corretta.

Articolo 15

1.           Quando un investitore al dettaglio avvia, contro un ideatore di prodotti d’investimento o contro una persona che vende prodotti d'investimento, una procedura - prevista dalla legislazione nazionale - per la risoluzione alternativa delle controversie in relazione ad una controversia concernente i diritti e gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, l'ideatore di prodotti d'investimento o la persona che vende prodotti d'investimento partecipa a tale procedura a condizione di soddisfare le seguenti condizioni:

(a) le decisioni prese a seguito della procedura non sono vincolanti;

(b) il termine per adire le vie legali è sospeso per la durata della procedura;

(c) il periodo di prescrizione del credito è sospeso per la durata della procedura;

(d) la procedura è gratuita o ha un costo modesto specificato dalla legislazione nazionale;

(e) i mezzi elettronici non sono gli unici con i quali le parti possono avere accesso alla procedura;

(f) in casi eccezionali sono possibili misure provvisorie, se l’urgenza della situazione lo giustifica.

2.           Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi competenti per le procedure di cui al paragrafo 1 entro il [inserire la data, sei mesi dopo l'entrata in vigore/applicazione del presente regolamento]. Essi informano immediatamente la Commissione di ogni ulteriore cambiamento relativo a tali organismi.

3.           Gli organismi competenti per le procedure di cui al paragrafo 1 cooperano tra loro per la risoluzione delle dispute transfrontaliere concernenti il presente regolamento.

Articolo 16

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, le autorità competenti cooperano tra loro e con gli organismi responsabili delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali di cui all'articolo 15.

In particolare, le autorità competenti si comunicano reciprocamente, senza indebito ritardo, le informazioni rilevanti ai fini dell’esercizio delle funzioni ad esse imposte a norma del presente regolamento.

Articolo 17

1.           Gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati personali da essi effettuato a norma del presente regolamento.

2.           Al trattamento dei dati personali effettuato dall’ABE, dall’AEAP e dall’AESFEM si applica il regolamento CE n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

CAPO IV SANZIONI E MISURE AMMINISTRATIVE

Articolo 18

1.           Gli Stati membri stabiliscono norme che definiscono sanzioni e misure amministrative adeguate applicabili alle situazioni che costituiscono una violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che queste vengano attuate. Le sanzioni e le misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Entro [24 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri notificano le norme di cui al primo comma alla Commissione e al comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza. Essi comunicano immediatamente tutte le successive modifiche alla Commissione e al comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee.

2.           Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 19, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che le misure e le sanzioni amministrative producano i risultati voluti dal presente regolamento e coordinano le proprie iniziative al fine di evitare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni nell'applicazione delle misure e delle sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri.

Articolo 19

1.           Il presente articolo si applica alle seguenti violazioni:

(a) il documento contenente le informazioni chiave non è conforme all'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, e all’articolo 7;

(b) il documento contenente le informazioni chiave non contiene le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, o non è presentato in conformità dell’articolo 8, paragrafo 4;

(c) una comunicazione commerciale contiene informazioni relative al prodotto d’investimento che contraddicono le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave, in violazione dell'articolo 9;

(d) il documento contenente le informazioni chiave non è riesaminato e modificato in conformità dell'articolo 10;

(e) il documento contenente le informazioni chiave non è stato fornito in tempo utile, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1;

(f) il documento contenente le informazioni chiave non è stato fornito gratuitamente, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1;

2.           Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere d’imporre almeno le seguenti misure e sanzioni amministrative:

(a) un'ordinanza che vieti la commercializzazione di un prodotto d’investimento;

(b) un'ordinanza che sospenda la commercializzazione di un prodotto d’investimento;

(c) un’avvertenza che sia resa pubblica e che identifichi la persona responsabile e la natura della violazione;

(d) un’ordinanza per la pubblicazione di una nuova versione di un documento contenente le informazioni chiave.

3.           Gli Stati membri provvedono affinché, se le autorità competenti hanno imposto una o più misure e sanzioni amministrative a norma del paragrafo 2, le autorità competenti stesse abbiano il potere di emanare - o di chiedere agli ideatori dei prodotti d’investimento di emanare - una comunicazione diretta all'investitore al dettaglio interessato, fornendogli informazioni circa le misure o sanzioni amministrative e comunicando dove presentare reclami o domande di risarcimento.

Articolo 20

Le autorità competenti adottano le misure amministrative e sanzioni di cui all’articolo 19, paragrafo 2, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui:

(a) la gravità e la durata della violazione;

(b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;

(c) l’effetto della violazione sugli interessi degli investitori al dettaglio;

(d) il comportamento collaborativo dell’autore responsabile della violazione;

(e) precedenti violazioni da parte dell’autore della violazione.

Articolo 21

1.           Se l'autorità competente ha comunicato al pubblico le misure e le sanzioni amministrative, essa comunica contemporaneamente tali misure e sanzioni amministrative all’ABE, all’AEAP e all’AESFEM.

2.           Gli Stati membri trasmettono una volta l’anno all’ABE, all'AESFEM e all’AEAP informazioni aggregate concernenti tutte le misure e le sanzioni amministrative imposte a norma dell’articolo 18 e dell’articolo 19, paragrafo 2.

3.           L’ABE, l'AESFEM e l’AEAP pubblicano tali informazioni in una relazione annuale.

Articolo 22

Le sanzioni e le misure imposte per le violazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1 sono immediatamente comunicate al pubblico e contengono almeno le informazioni relative al tipo di violazione del presente regolamento e all'identità dei responsabili, a meno che rendere pubbliche tali informazioni non metta gravemente a rischio i mercati finanziari.

Nel caso in cui la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità competenti pubblicano le sanzioni in forma anonima.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

1.           Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.           Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 5, all’articolo 10, paragrafo 2 e all’articolo 12, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di [quattro anni] a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.           La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 5, all’articolo 10, paragrafo 2 e all’articolo 12, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.           L'atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, dell’articolo 10, paragrafo 2 e dell’articolo 12, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 24

Le società di gestione e le imprese d’investimento di cui all’articolo 2, paragrafo 1 e all’articolo 27 della direttiva 2009/65/CE nonché le persone che vendono quote di OICVM così come definite all'articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva sono esentate dagli obblighi di cui al presente regolamento fino al [inserire la data, cinque anni dopo l’entrata in vigore].

Articolo 25

1.           La Commissione procede ad un riesame del presente regolamento quattro anni dopo la sua entrata in vigore. Il riesame comprende un’analisi generale dell’applicazione pratica delle norme stabilite nel presente regolamento, tenendo debitamente conto degli sviluppi sul mercato dei prodotti d’investimento al dettaglio. Per quanto riguarda gli OICVM così come definiti all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, il riesame valuta se è opportuno prolungare la validità della disposizione transitoria di cui all’articolo 24 del presente regolamento oppure se, dopo aver individuato eventuali adeguamenti necessari, le disposizioni relative alle informazioni chiave per gli investitori contenute nella direttiva 2009/65/CE possono essere sostituite dal documento contenente le informazioni chiave di cui al presente regolamento o ritenute equivalenti ad esso. Il riesame riflette poi sulla possibile estensione dell’ambito di applicazione del presente regolamento ad altri prodotti finanziari.

2.           Previa consultazione del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

Articolo 26

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal [due anni dopo la sua entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               COM (2011) 656 definitivo.

[2]               Il CEBS, il CEIOPS e il CESR sono i comitati che precedono rispettivamente l'ABE, l'AESFEM e l'AEAP.

[3]               Regolamento (UE) n.1093/2010, regolamento (UE) n. 1094/2010 e regolamento (UE) n. 1095/2010; GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

[4]               Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari, dell’8 dicembre 2010 (COM(2010) 716 definitivo).

[5]               GU […] del […], pag. […].

[6]               GU […] del […], pag. […].

[7]               GU C [...] del [...], pag.

[8]               GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

[9]               GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

[10]             GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

[11]             GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

[12]             GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

[13]             GU L 345 del 21.12.2003, pag. 64.

[14]             GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.

[15]             COM(2010) 716.

[16]             GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[17]             GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

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