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Document 52012PC0352
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on key information documents for investment products
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento
/* COM/2012/0352 final - 2012/0169 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento /* COM/2012/0352 final - 2012/0169 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La presente
proposta mira a migliorare la trasparenza del mercato degli investimenti per
gli investitori al dettaglio. I prodotti
d’investimento al dettaglio, che comprendono fondi d’investimento, prodotti
strutturati al dettaglio e alcuni tipi di contratti assicurativi utilizzati a
fini d’investimento, sono essenziali per soddisfare le esigenze dei cittadini
dell'UE che desiderano acquistare prodotti di risparmio e d’investimento e
partecipano nel contempo all’efficienza dei mercati dei capitali, che
contribuiscono a finanziare la crescita economica dell'UE. Sui prodotti di
investimento esistono tuttavia asimmetrie informative tra gli investitori al
dettaglio e coloro che progettano tali prodotti e cercano di venderli agli
investitori. Gli investitori al dettaglio non sono quindi adeguatamente
preparati per proteggere i propri interessi e spesso si trovano di fronte ad
informazioni fuorvianti ed eccessivamente complesse circa le possibilità
d’investimento, dove i rischi e i costi dei prodotti sono difficili da valutare
o raffrontare. Ciò mette a rischio l'efficienza dei mercati degli investimenti
e determina prezzi più elevati per gli investitori. Questa situazione, inoltre,
contribuisce direttamente a far sì che gli investitori al dettaglio acquistino
prodotti inadatti, cosa che li danneggia facendo loro subire costi imprevisti o
perdite inattese, oppure facendo loro perdere delle opportunità o, nella
peggiore delle ipotesi, facendo loro perdere i risparmi di una vita, con
conseguenze drammatiche sul benessere personale e familiare. Attualmente, le
informazioni da fornire variano in funzione della forma giuridica dei singoli
prodotti, piuttosto che sulla loro natura economica o sui rischi che essi
comportano per gli investitori al dettaglio. La comparabilità, la
comprensibilità e la presentazione delle informazioni variano, quindi
l'investitore medio può trovarsi in grande difficoltà nel raffrontare i
prodotti. Infatti, le informazioni sui prodotti spesso mirano più a ridurre i
rischi giuridici per il produttore piuttosto che a fornire ai potenziali
clienti informazioni sul prodotto che efficaci, aperte ed equilibrate, in una
forma che il cliente possa comprendere e utilizzare. Le informazioni diverse
dalle comunicazioni commerciali sono di solito eccessivamente prolisse e non
danno sufficiente rilievo ai punti fondamentali. L'importanza di
affrontare tali questioni è stata messa in luce dalla crisi finanziaria. Gli
investitori al dettaglio hanno perso denaro con investimenti che presentavano
rischi non trasparenti o non compresi dagli investitori. Inoltre, i prodotti
d’investimento al dettaglio, compresi i prodotti strutturati al dettaglio o i
contratti assicurativi utilizzati a fini d’investimento, spesso sono stati – e
continuano ad essere – venduti agli investitori al dettaglio come sostituti di
prodotti semplici quali conti risparmio, benché non sempre gli investitori
comprendano le differenze. Tutti ciò si inserisce in un contesto che ha visto
crollare la fiducia degli investitori: da una recente indagine svolta in tutta
l'UE è emerso che il settore dei servizi finanziari è quello in cui i
consumatori ripongono meno fiducia. È essenziale
ristabilire la fiducia su una base solida. A questo scopo, è fondamentale
migliorare le disposizioni sulla trasparenza in modo che esse favoriscano gli
investitori al dettaglio, tenendo conto delle loro esigenze. L'UE ha già
adottato azioni innovative mettendo a punto il “documento contenente le
informazioni chiave per gli investitori” (KIID, key investor information
document) per gli OICVM. Tale documento è stato messo a punto con una nuova
modalità, testando in maniera approfondita gli approcci in materia di
informazioni sui prodotti presso gli investitori al dettaglio stessi, allo scopo
di abbreviare, razionalizzare e rendere quanto più possibile mirate le
informazioni fornite, nonché di garantire che esse siano comprensibili per
l'investitore al dettaglio medio. Di conseguenza,
mentre le informazioni per gli OICVM sono già state migliorate, non si può dire
altrettanto per le informazioni relative alla maggior parte dei prodotti
d’investimento al dettaglio. Adesso è quindi necessario prestare attenzione a
tutti questi prodotti: gli investitori al dettaglio europei dovrebbero sempre ricevere
informazioni brevi, comparabili e standardizzate attraverso il documento che la
presente relazione definisce “documento contenente le informazioni chiave”
(KID, key information document), indipendentemente dal prodotto d’investimento
che pensano di acquistare. La presente
proposta, intesa ad introdurre un KID valido in tutta l’UE, trae origine da una
richiesta del maggio 2007, con la quale il Consiglio ECOFIN ha chiesto alla
Commissione di esaminare la coerenza della normativa UE applicabile ai differenti
tipi di prodotti d’investimento al dettaglio. La prima fase dei
lavori ha condotto all’adozione da parte della Commissione, nell’aprile 2009,
di una comunicazione sui prodotti di investimento al dettaglio preassemblati
(PRIP, Packaged Retail Investment Products). In tale comunicazione la
Commissione ha concluso che un quadro normativo sostenibile e soddisfacente in
materia di vendita e informazione sui prodotti d’investimento al dettaglio può
essere istituito soltanto mediante una modifica legislativa a livello europeo,
poiché è stata l’assenza di regole efficaci a livello europeo a comportare
incoerenze nelle prassi seguite nei diversi settori. La comunicazione rileva
due settori da approfondire: le regole applicabili alle vendite e le regole in
materia di informazioni sui prodotti. La proposta nasce dal lavoro svolto su
questo secondo punto. La proposta assume la forma di un regolamento,
che sarà integrato da atti delegati/di esecuzione dettagliati. Il presente
regolamento stabilisce i principi generali per l’impostazione e per il
contenuto. Gli atti delegati/di esecuzione proposti permetterebbero di
standardizzare quanto più possibile la presentazione delle informazioni
richieste dal presente regolamento. Tuttavia, se necessario, essi adotteranno le
misure necessarie per le caratteristiche specifiche dei vari prodotti
d’investimento al dettaglio e per i profili di rischio di questi ultimi, al
fine di garantire che i clienti al dettaglio ricevano sempre le informazioni
chiave di cui hanno bisogno per prendere decisioni informate. Tali misure
dettagliate, insieme al regolamento proposto, formeranno un pacchetto. Esse
incideranno inoltre sui costi complessivi connessi all'introduzione del KID:
per questo motivo le opzioni previste per tali misure dettagliate saranno
oggetto di una valutazione d'impatto approfondita. La presente proposta fa parte di un più ampio
pacchetto legislativo destinato a ripristinare la fiducia dei consumatori nei
mercati finanziari. Il pacchetto comprende altre due parti. La prima è una
revisione approfondita della direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione
assicurativa, intesa a garantire che i clienti usufruiscano di un elevato
livello di protezione nell'acquisto di prodotti assicurativi. La seconda mira a
rafforzare la funzione del depositario per gli OICVM, che rappresenta un
elemento essenziale per la protezione degli investitori prevista dalla
direttiva OICVM. Per garantire l'efficacia di questo aspetto nel lungo periodo
sono proposte modifiche mirate della direttiva 2009/65/CE. Le misure relative alle informazioni sui
prodotti proposte nel presente regolamento completano, in particolare, le
misure di protezione degli investitori per quanto riguarda i servizi di
consulenza in materia di investimenti e i servizi vendita. Per quanto riguarda
le vendite dei depositi strutturati, l'argomento è stato affrontato dalla
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai
mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE[1]. La revisione della direttiva
sull’intermediazione assicurativa tratterà specificamente il miglioramento
delle regole di vendita dei prodotti assicurativi usati a fini d’investimento. 2. Esito delle consultazioni delle parti
interessate e valutazioni d'impatto L'iniziativa è il
risultato di un intenso dialogo e di ampie consultazioni con tutte le parti in
causa. Vi sono state due
fasi delle consultazioni. La prima, che ha fatto seguito alla richiesta del
Consiglio e ha preceduto la pubblicazione della comunicazione della Commissione
nel 2009, comprendeva un invito scritto a presentare contributi nell’ottobre 2007,
un documento di feedback nel marzo 2008, un workshop tecnico con i
rappresentanti del settore nel maggio 2008 ed un’audizione pubblica ad alto
livello nel luglio 2008. La seconda fase delle consultazioni si è maggiormente
concentrata su elementi concreti del lavoro svolto sulla diffusione di
informazioni sui prodotti e si è svolta dopo la pubblicazione della
comunicazione. Un nuovo workshop tecnico si è svolto nell’ottobre 2009, e nel
dicembre dello stesso anno è stato pubblicato un aggiornamento sullo stato di
avanzamento dei lavori. Parallelamente, i
tre comitati di livello 3 delle autorità nazionali di vigilanza (CEBS, CEIOPS e
CESR) hanno condotto una riflessione comune sull’argomento. Il primo risultato
è stato la presentazione congiunta alla Commissione di tre relazioni settoriali
il 18 novembre 2009. Riconoscendo il carattere intersettoriale di questo
lavoro, nel 2009 è stata istituita una task force di livello 3 sui PRIP, che un
anno dopo ha presentato alla Commissione la sua relazione finale. Nel novembre 2010
la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sulle opzioni concrete.
Sono pervenuti circa 140 contributi, che sono stati pubblicati sul sito
internet della Commissione. Dalle risposte alla consultazione è emerso sostegno
da parte dell’intero settore, dei consumatori e degli Stati membri sia
all’iniziativa che all’impostazione globale proposta. Le divergenze di opinione
osservate riguardavano essenzialmente il campo d’applicazione del regime e in
quale misura le informazioni chiave per gli investitori per gli OICVM
potrebbero essere utilizzate per altri investimenti al dettaglio. Le consultazioni
sono state integrate da una serie di discussioni con rappresentanti dei
consumatori (FIN-USE, gruppo di consumatori dei servizi finanziari e gruppo di
utenti dei servizi finanziari), autorità di regolamentazione (comitato per i
servizi finanziari, comitato europeo dei valori mobiliari, comitato europeo
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali) e
rappresentanti del settore finanziario. La presente
proposta si basa sul lavoro svolto dai tre comitati di livello 3 (CEBS, CEIOPS
e CESR[2]),
sui pareri espressi nel corso delle consultazioni, compresi workshop e incontri
con le parti interessate, nonché sull'esperienza acquisita con il regime delle
informazioni chiave per gli investitori elaborato per gli OICVM. In linea con
l'azione finalizzata a migliorare la normativa, la Commissione ha elaborato una
valutazione dell'impatto delle alternative strategiche. Le opzioni strategiche
riguardavano il campo di applicazione del nuovo regime, il livello di
standardizzazione, chi dovrebbe essere ritenuto responsabile per l’elaborazione
delle informazioni e come garantirne la trasmissione effettiva agli investitori
al dettaglio. Tale lavoro di valutazione dell’impatto si è fondato su una serie
di studi, compreso uno studio innovativo incentrato sul comportamento degli
investitori al dettaglio. Il progetto di relazione
sulla valutazione d'impatto è stato esaminato dal comitato per la valutazione
d'impatto e modificato in linea con il suo parere favorevole del 15 aprile 2011.
Tra i miglioramenti apportati figurano tra l’altro i seguenti: l'interazione
tra la proposta e altre misure in materia di tutela degli investitori, comprese
quelle in materia di pratiche di vendita, è stata ulteriormente chiarita; la
definizione del campo d’applicazione concreto dei prodotti e degli organismi
interessati dalla proposta è stata resa più chiara; la possibile interazione
delle proposte con altri settori del diritto dell'Unione è stata ulteriormente
chiarita; l’analisi delle opzioni è stata approfondita ed estesa e le stime dei
costi e dei benefici sono state adattate in modo da tenere conto delle misure
già adottate per gli OICVM. È stata inoltre approfondita l'analisi degli altri
fattori che intervengono nelle decisioni degli investitori in modo da tener
conto più esplicitamente del fatto che le informazioni da fornire agli investitori
rappresentano soltanto uno di questi fattori, e che il ruolo dei consulenti o
dei venditori può essere predominante nel determinare o influenzare le scelte
degli investitori in molte situazioni di vendita concrete. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1. Base giuridica La proposta, che
si basa sull'articolo 114 del TFUE, stabilisce norme uniformi in materia di
informazioni sui prodotti d’investimento per gli investitori al dettaglio. Essa
mira a garantire che gli investitori al dettaglio siano in grado di comprendere
le principali caratteristiche ed i rischi dei prodotti d’investimento al
dettaglio e di raffrontare le caratteristiche dei diversi prodotti. Allo stesso
tempo essa mira ad assicurare condizioni di concorrenza omogenee fra i diversi
ideatori e venditori di prodotti d’investimento. La proposta si prefigge
pertanto l’obiettivo di creare in tutta l’Unione condizioni uniformi circa le
informazioni relative a questi prodotti trasmesse agli investitori con un
documento sintetico e circa le modalità di comunicazione di tali informazioni.
Essa armonizza dunque le condizioni di esercizio relative alle informazioni sui
prodotti d’investimento per tutti gli operatori del mercato degli investimenti
al dettaglio, gli ideatori di prodotti d’investimento, i venditori e gli
investitori. L’esistenza di
regole diverse, che variano in funzione del settore dal quale provengono i
prodotti d’investimento e delle legislazioni nazionali, crea condizioni di
concorrenza eterogenee tra i vari prodotti e canali di distribuzione,
determinando ulteriori ostacoli alla creazione di un mercato unico dei servizi
e prodotti finanziari. Per porre rimedio alle lacune riscontrate nelle misure
di tutela degli investitori, gli Stati membri hanno finora adottato misure
divergenti e non coordinate ed è probabile che continuino a farlo. Il commercio
transfrontaliero dei prodotti d’investimento al dettaglio è in continuo
aumento, ma la presenza di approcci nazionali divergenti determinerà livelli
diversi di tutela degli investitori, costi più elevati e incertezze per i
fornitori e i distributori di prodotti, cosa che rappresenta un ostacolo
all'ulteriore sviluppo transfrontaliero del mercato degli investimenti al
dettaglio. Tale sviluppo richiede anche di poter facilmente raffrontare prodotti
di tipo diverso in tutta l'Unione. La presenza di norme divergenti in materia
di informazione degli investitori rende tali raffronti molto difficili. Norme
divergenti possono infatti ostacolare le libertà fondamentali e quindi avere un
impatto diretto sul funzionamento del mercato interno. L’esperienza acquisita
con gli OICVM fa inoltre pensare che approcci nazionali divergenti possano
provocare forti distorsioni di concorrenza. La base giuridica appropriata è
pertanto l’articolo 114 del TFUE. Affinché l’iniziativa
consegua gli obiettivi che si propone, si ritiene opportuno e necessario che la
proposta assuma la forma di un regolamento. L’iniziativa, destinata
esclusivamente alle informazioni da fornire agli investitori al dettaglio, non
tratta altri diritti o obblighi dei fabbricanti, dei venditori di prodotti di
investimento o degli investitori, nel qual caso la forma giuridica adatta
avrebbe potuto essere una direttiva. L'esperienza ha dimostrato che, affinché
le informazioni su un prodotto contengano elementi standardizzati, che
consentano agli investitori di confrontare diversi prodotti d’investimento, è
necessario ricorrere a disposizioni direttamente applicabili, che non impongono
agli Stati membri di adottare ulteriori misure di applicazione. Se gli obblighi
relativi al contenuto e al formato delle informazioni divergessero da uno Stato
membro all’altro in conseguenza del recepimento di una direttiva, verrebbero a
crearsi condizioni di disparità per i partecipanti al mercato e un livello
diseguale di protezione degli investitori. È importante che il presente
regolamento preveda obblighi diretti a carico dei privati per quanto riguarda
la preparazione o la trasmissione delle informazioni e che la portata di questi
obblighi non dipenda da misure nazionali di attuazione. 3.2. Sussidiarietà e
proporzionalità In virtù del
principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del TUE,
l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista
non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma
possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione,
essere conseguiti meglio a livello di Unione. Gli obiettivi
della presente proposta, ossia garantire condizioni di concorrenza omogenee in
tutta l’UE tra i diversi ideatori e venditori di prodotti d’investimento e
stabilire un livello uniforme di protezione degli investitori grazie a regole
armonizzate sulla trasparenza, non possono essere realizzati da iniziative
adottate a livello di singoli Stati membri. Gli approcci nazionali possono sì
avere conseguenze positive per quanto riguarda la tutela degli investitori
all'interno degli Stati membri in questione, ma sono, per definizione, limitati
al territorio nazionale di volta in volta interessato. Inoltre, essi comportano
il rischio di approcci divergenti alle informazioni destinate agli investitori.
Non possono creare pari condizioni di concorrenza in tutta l’UE per gli
ideatori e i venditori dei prodotti d'investimento né un pari livello di tutela
degli investitori in relazione alle informazioni da fornire agli investitori in
tutta l'UE. Si rende pertanto necessaria un'azione a livello europeo. Secondo il
principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, del TUE), per il
raggiungimento degli obiettivi di questa iniziativa è necessario e appropriato
definire principi relativi al contenuto e al formato delle informazioni
concernenti i prodotti d’investimento al dettaglio, nonché stabilire regole
relative all’elaborazione e alla trasmissione di tali informazioni agli
investitori al dettaglio. Tali obblighi dovrebbero essere ulteriormente
sviluppati al livello 2, in modo da poter raggiungere il livello di coerenza
delle misure necessario per facilitare i raffronti tra i prodotti di
investimento provenienti da diversi settori. 3.3. Conformità agli articoli 290
e 291 del TFUE I regolamenti istitutivi delle tre autorità di
vigilanza europee (EBA, AEAP e AESFEM) sono applicabili dal 1° gennaio 2011[3]. A questo proposito la
Commissione desidera ricordare la propria dichiarazione del 23 settembre 2009,
in sede di adozione di tali regolamenti, relativa agli articoli 290 e 291 del
TFUE: "Per quanto riguarda la procedura per l'adozione delle norme di
regolamentazione, la Commissione sottolinea l'originalità del settore dei
servizi finanziari, derivante dalla struttura Lamfalussy, che è stata
riconosciuta esplicitamente nella Dichiarazione 39 allegata al TFUE. La
Commissione ha tuttavia seri dubbi sul fatto che le restrizioni al suo ruolo in
materia di adozione di atti delegati e misure di esecuzione siano in linea con
gli articoli 290 e 291 del TFUE." 3.4. Illustrazione dettagliata
della proposta 3.4.1. Prodotti d’investimento che
dovrebbero essere accompagnati da un KID quando sono venduti agli investitori al
dettaglio I prodotti
d’investimento possono essere strutturati in modo da proporre lo stesso tipo
d'investimento sotto forme giuridiche diverse per diversi settori. Ciò può dare
l'impressione che i prodotti siano molto diversi, anche quando gli obiettivi
economici sottostanti sono simili (un fondo, un deposito e un contratto
assicurativo unit-linked, ad esempio, possono apparire molto diversi, ma
possono invece essere usati per produrre la stessa proposta d’investimento).
Tutti questi prodotti cercano di rispondere ad un bisogno relativamente
semplice: l'accumulazione di capitale ad un tasso che superi il tasso di
rendimento privo di rischio. Benché tali prodotti non presentino le stesse
caratteristiche - a differenza di altri, alcuni combinano la prospettiva
dell’accumulazione del capitale con una garanzia di capitale, altri ancora
combinano un elemento d’investimento con un altro elemento (ad esempio
prestazioni assicurative sulla vita) - essi sono tutti venduti ad investitori
al dettaglio che si rivolgono direttamente ad intermediari finanziari o a
ideatori di prodotti per rispondere alla propria esigenza di accumulare
capitale. Tali prodotti
d’investimento espongono gli investitori a fluttuazioni del valore di mercato
degli attivi o a fluttuazioni dei pagamenti previsti. Tale esposizione però non
è diretta, come invece è il caso quando, ad esempio, gli investitori acquistano
autonomamente attività specifiche. Tali prodotti e coloro che li progettano,
invece, fungono da intermediari tra l’investitore e i mercati attraverso un
processo di confezionamento di tali attività o altri meccanismi diversi dalla
detenzione diretta ("assemblaggio"). Tali meccanismi possono
comprendere tecniche quali la messa in comune di capitali provenienti da più
investitori per consentire gli investimenti collettivi, o la strutturazione
delle esposizioni attraverso l'uso di strumenti derivati. Queste tecniche
possono creare ulteriori complessità, costi e opacità in relazione al prodotto,
ma possono anche consentire la ripartizione dei rischi e recare altri vantaggi
che non sarebbero disponibili all’investitore che agisce autonomamente. Esse
consentono ad esempio agli investitori ordinari di partecipare ai mercati degli
investimenti in modo più efficiente, rafforzando i mercati dei capitali e
migliorando le opzioni a disposizione degli investitori che desiderano
diversificare le proprie esposizioni. Per comprendere tutti questi prodotti, la
definizione di prodotti d’investimento di cui al presente regolamento si
riferisce direttamente alla forma “preassemblata”. La comunicazione della
Commissione dell'aprile 2009 faceva specifico riferimento ai prodotti
d’investimento al dettaglio preassemblati (PRIP). A seguito di consultazioni,
il presente regolamento concretizza il riferimento ai prodotti preassemblati
facendo riferimento al carattere indiretto della detenzione di attività. Tale definizione
includerebbe i prodotti con garanzie di capitale e quelli per i quali, oltre al
capitale, è garantita anche una parte del rendimento; i fondi d’investimento di
tipo chiuso o di tipo aperto, inclusi gli OICVM; tutti i prodotti strutturati,
indipendentemente dalla loro forma (ad esempio confezionati sotto forma di
polizze assicurative, fondi, titoli o prodotti bancari); i prodotti
assicurativi il cui valore di riscatto è determinato indirettamente dal
rendimento degli investimenti propri delle compagnie assicurative o addirittura
dalla redditività dell’impresa di assicurazione stessa; e gli strumenti
derivati. Alcuni di questi prodotti possono essere utilizzati come prodotti
pensionistici al dettaglio privati, ossia strumenti di risparmio in vista del
pensionamento. Secondo questa
definizione, i seguenti prodotti non rientrano nel campo d’applicazione del
presente regolamento: - prodotti il cui
tasso di rendimento esatto è fissato in anticipo per l'intera vita del
prodotto, poiché in questo caso l'importo dovuto non è soggetto a fluttuazioni
del valore di altre attività (non vi è alcun rischio di investimento); - azioni e
obbligazioni semplici, a condizione che esse non contengano un meccanismo
diverso dalla detenzione diretta delle attività pertinenti; - depositi “non
strutturati”, ossia depositi legati a un tasso d’interesse quale ad esempio
EURIBOR o LIBOR; - prodotti
assicurativi che offrono solo prestazioni assicurative - quali ad esempio i
prodotti assicurativi che offrono una semplice protezione o i prodotti
assicurativi del ramo non-vita - e che non presentano un valore di riscatto
esposto alle fluttuazioni di una o più attività sottostanti né valori di
riferimento. - schemi
pensionistici aziendali o professionali che rientrano nell’ambito di
applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; - prodotti
pensionistici per i quali la legislazione nazionale richiede un contributo
finanziario del datore di lavoro e per i quali il lavoratore non può scegliere
il fornitore del prodotto pensionistico. Per determinare il
campo d’applicazione non si tiene conto dei meccanismi con i quali sono versati
i pagamenti: i prodotti che generano un reddito o che prevedono un unico
versamento alla scadenza o che sono caratterizzati da altre modalità rientrano
nel campo d’applicazione se soddisfano la definizione generale. La definizione non
include alcun riferimento ad un prodotto destinato alla vendita al dettaglio,
anche se molti prodotti d'investimento sono concepiti fin dall'inizio per i
clienti al dettaglio. Ciò è dovuto al fatto che è soltanto al momento della
vendita - ossia quando il distributore vende un determinato prodotto d’investimento
ad un cliente al dettaglio, o gli offre consulenza in merito - che si può
determinare se si tratta di una vendita al dettaglio. Le informazioni,
tuttavia, dovrebbero essere fornite ogni volta che un prodotto che rientra nel
campo di applicazione del regolamento deve essere venduto agli investitori al
dettaglio. 3.4.2. Responsabilità
dell’elaborazione del KID - articolo 5 La proposta
attribuisce espressamente la responsabilità di elaborare il KID all’ideatore
del prodotto d’investimento, che, ai sensi del regolamento, si definisce come
una persona che crea un prodotto d’investimento ma anche come una persona che
ha significativamente modificato la struttura dei rischi o dei costi di un
prodotto d’investimento esistente (un soggetto che combina altri prodotti è un
ideatore di prodotti). Questa definizione riflette una situazione dove
l’ideatore originario di uno specifico prodotto finanziario non esercita alcun
controllo sul prodotto finale. Non tutte le modifiche apportate al prodotto
originario danno luogo a questo trasferimento delle responsabilità. Tuttavia,
le modifiche che alterano sensibilmente le caratteristiche principali del
prodotto d’investimento, quali il profilo di rischio o i costi, sono
considerate come una riprogettazione del prodotto, come precisato all’articolo 4.
Il fatto che l’ideatore del prodotto d’investimento deleghi a terzi la
preparazione di una parte o di tutte le informazioni, come può avvenire nel
quadro della collaborazione con i distributori, non ha alcun effetto sulla
responsabilità generale dell’ideatore del prodotto d’investimento per quanto
riguarda il KID. 3.4.3. Forma e contenuto del KID -
articoli da 6 a 11 La presente
proposta estende i principi del regime KIID per gli OICVM a tutti gli altri
prodotti d’investimento al dettaglio: tutti i KID dovrebbero avere un aspetto e
un contenuto standard studiati per fare in modo che essi contengano soltanto
informazioni chiave e le presentino con modalità comuni, al fine di renderle
più comparabili e più comprensibili da parte degli investitori al dettaglio. Il KID dovrebbe
essere visto come un'opportunità per comunicare efficacemente con i potenziali
investitori in maniera semplice. La proposta fornisce pertanto indicazioni
chiare in relazione alla forma e al linguaggio da usare: il KID deve essere
breve, scritto in maniera concisa e in un linguaggio non tecnico che eviti
espressioni gergali, in modo da essere comprensibile per l'investitore al
dettaglio medio o per l’investitore al dettaglio tipo, e redatto in un formato
comune, in modo che gli investitori siano in grado di confrontare agevolmente
diversi prodotti d’investimento. Il KID dovrebbe essere un documento a sé
stante nel senso che gli investitori al dettaglio non dovrebbero trovarsi in
condizioni di dover leggere altri documenti per poter comprendere le
caratteristiche principali del prodotto d’investimento e per poter prendere
decisioni d'investimento consapevoli, e dovrebbe essere chiaramente distinto
dalla documentazione commerciale. La proposta
precisa gli elementi essenziali del prodotto d’investimento che devono essere
descritti nel KID: l'identità del prodotto e del suo ideatore, la natura e le
caratteristiche principali del prodotto, compresa la menzione dell’eventuale
possibilità di perdere capitale, il profilo di rischio e di rendimento del
prodotto, i costi e le pertinenti informazioni sul rendimento passato. Per
prodotti specifici possono essere incluse altre informazioni, e per i prodotti
pensionistici privati dovrebbero essere fornite informazioni circa i possibili
risultati futuri. Per agevolare la comparabilità, la proposta stabilisce un
formato comune per il documento e l’ordine delle sezioni di cui esso si
compone. È di fondamentale importanza che le informazioni comprese nel
documento siano ridotte al minimo, poiché in caso contrario il documento
diventerebbe troppo complesso per l'investitore al dettaglio. Per mantenere la
forma breve, il KID non dovrebbe includere altre informazioni. Questi requisiti
dovrebbe essere precisati da atti delegati, mentre le metodologie supplementari
per calcolare i dati sintetici relativi ai rischi e ai costi dovrebbero essere
specificati da norme tecniche. Un tale approccio consentirebbe un livello
massimo di coerenza e comparabilità delle informazioni, in linea con la varietà
dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione del regime. Al successo di
questa iniziativa potrebbero contribuire in maniera sostanziale ulteriori
iniziative supplementari, quali ad esempio la messa a punto di glossari comuni
o la condivisione delle migliori pratiche sull’uso di un linguaggio chiaro. La proposta
prevede inoltre misure intese a mantenere aggiornato il KID e a garantire che
le informazioni commerciali contengano opportuni riferimenti ad esso. La proposta
chiarisce la responsabilità dell’ideatore dei prodotti d’investimento sulla
base del KID e l’onere della prova: quando un investitore al dettaglio presenta
un reclamo, spetta all’ideatore del prodotto d’investimento dimostrare di aver
rispettato il presente regolamento. 3.4.4. Obbligo di fornire il KID –
articoli 12 e 13 La proposta impone
che il KID sia consegnato - e non semplicemente proposto - agli investitori al
dettaglio. Chiunque (indipendentemente dal fatto che si tratti di un
distributore o dell’ideatore del prodotto in caso di vendite dirette) venda il
prodotto agli investitori al dettaglio deve fornire le informazioni al
potenziale investitore in tempo utile, prima della conclusione della vendita. È
essenziale che tali informazioni siano fornite tempestivamente: affinché il KID
consegua il proprio obiettivo, deve essere fornito prima che la decisione
d’investimento sia presa. Per quanto riguarda i tempi della fornitura delle
informazioni, tuttavia, la proposta di regolamento prevede un certo grado di
flessibilità per alcune forme di distribuzione che non implicano il contatto
diretto. La proposta contiene inoltre requisiti relativi ai mezzi usati per
fornire il KID agli investitori al dettaglio, comprese le condizioni alle quali
è consentito l’uso di mezzi diversi dalla carta. Questi requisiti mirano a
garantire che i mezzi siano adeguati al tipo di vendita in questione e che
l'investitore al dettaglio possa sempre avere accesso alle informazioni anche
in futuro. Affinché i risultati siano coerenti, i dettagli relativi al metodo,
ai tempi ed alle condizioni per la fornitura delle informazioni ad un
investitore al dettaglio saranno precisati da atti delegati. 3.4.5. Reclami, ricorso e
cooperazione - articoli da 14 a 17 Per garantire
l’efficacia delle procedure di reclamo, la presente proposta prevede misure
relative sia all'ideatore del prodotto d’investimento che agli Stati membri.
Essa include inoltre misure intese a garantire un accesso efficace alle
procedure di risoluzione delle controversie e alle procedure di ricorso. Il carattere
intersettoriale della presente proposta, che comprende fondi e prodotti
bancari, assicurativi e mobiliari, richiede una cooperazione stretta ed
efficiente tra le autorità competenti in tutti questi settori. 3.4.6. Sanzioni e misure
amministrative – articoli da 18 a 22 La comunicazione della Commissione sui regimi
sanzionatori[4]
ha confermato che “garantire la corretta applicazione delle norme UE spetta in
primo luogo alle autorità nazionali, che hanno il compito di impedire agli
istituti finanziari di violare le norme UE e di irrogare sanzioni in caso di
violazioni nel loro ambito di competenza”, sottolineando però nel contempo che
le autorità nazionali devono agire in modo coordinato e integrato. In linea con la comunicazione e sulla scorta
di altre iniziative a livello UE nel settore finanziario, la presente proposta
contiene disposizioni relative a sanzioni e misure intese ad introdurre un
approccio armonizzato in materia di sanzioni, al fine di garantirne la
coerenza. Qualora le disposizioni chiave della presente proposta non siano
rispettate, è importante che siano applicate sanzioni e misure amministrative e
che dette sanzioni e misure siano efficaci, proporzionate e dissuasive. 3.4.7. Disposizione transitoria per
gli OICVM e clausola di riesame – articoli da 23 a 25 Data la recente introduzione del regime KIID
per gli OICVM, non sarebbe opportuno, in questa fase, applicare agli OICVM i
requisiti del KID contenuti nel presente regolamento. Per questo motivo è
prevista una disposizione transitoria, che consente agli OICVM di continuare ad
avvalersi del KIID a norma della direttiva 2009/65/CE per cinque anni a
decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. A quel punto, la Commissione sarà in grado di
stabilire se e come trattare gli OICVM. In caso affermativo, sarà in grado di
stabilire come il regime KIID esistente per gli OICVM dovrebbe essere
modificato al fine di conseguire la massima comparabilità possibile delle
informazioni tra gli OICVM e gli altri prodotti d'investimento soggetti al KID
a norma del presente regolamento. Al di là delle possibili modifiche al
contenuto del KIID per gli OICVM, per realizzare tali aggiustamenti in maniera
proporzionata sono possibili diverse opzioni. Una delle opzioni consisterebbe
nel prolungare la validità della disposizione transitoria contenuta nel
presente regolamento, in modo che gli OICVM continuino ad essere soggetti
soltanto ai requisiti della direttiva 2009/65/CE, ferma restando la possibilità
di eventuali adeguamenti per garantire la comparabilità delle informazioni.
Un’altra opzione consisterebbe nel modificare la direttiva 2009/65/CE abrogando
le disposizioni relative al KIID per gli OICVM e spostando nel presente
regolamento le regole di base che disciplinano le informazioni da fornire per
gli OICVM. Un’ultima opzione consisterebbe nel mantenere le regole di base
relative al KIID per gli OICVM nel quadro applicabile agli OICVM, precisando
però che il documento in questione è equivalente al KID per i PRIP previsto dal
presente regolamento. La valutazione delle opzioni potrebbe includere, se
necessario, possibili modifiche del presente regolamento per quanto riguarda il
KID. Il presente regolamento prevede la verifica
dell’efficacia delle misure in esso contenute dopo quattro anni, ossia prima
della fine del periodo transitorio di cui sopra, in modo da poter già trarre
delle conclusioni circa il trattamento da applicare agli OICVM. Tale verifica
dovrebbe altresì esaminare l’opportunità di estendere ulteriormente il campo di
applicazione del presente regolamento a prodotti d’investimento nuovi o
innovativi offerti nell'Unione. 3.4.8. Interazione con altri atti
legislativi dell’Unione concernenti la fornitura di informazioni ai consumatori Rispetto ad altri obblighi in materia di
informazione contenuti negli atti legislativi dell’Unione, va notato che il KID
richiesto dal presente regolamento è un documento d’informazione nuovo, che
avrà un contenuto e un formato adattati alle esigenze degli investitori al
dettaglio ordinari quando valutano e confrontano i diversi prodotti prima di
effettuare un investimento. La concezione e l'obiettivo del KID, pertanto, non
sono identici a quelli di altri obblighi in materia di informazione, quali ad
esempio la nota di sintesi da fornire a titolo della direttiva sul prospetto o
i requisiti informativi a titolo della direttiva Solvibilità II. Questi,
infatti, mirano non solo a fornire informazioni chiave agli investitori al
dettaglio, ma anche, ad esempio, a garantire la trasparenza nei confronti dei
mercati finanziati o ad illustrare tutti i dettagli relativi ad un contratto
proposto. Il KID, pertanto, non potrà facilmente sostituire tali requisiti e
coesisterà con essi. Tuttavia, l'esperienza acquisita con il presente
regolamento dimostrerà se, nella pratica, sia opportuno sviluppare
ulteriormente i requisiti del KID, ad esempio in modo da sostituire alcuni
obblighi informativi imposti da altri atti legislativi dell’Unione. Inoltre, gli obblighi imposti dal KID
coesistono con gli obblighi previsti dalla direttiva sulla commercializzazione
a distanza di servizi finanziari ai consumatori e dalla direttiva sul commercio
elettronico. Gli obblighi previsti dalla direttiva sulla commercializzazione a
distanza di servizi finanziari ai consumatori sono relativi ai servizi, mentre
quelli previsti dalla direttiva sul commercio elettronico integrano altri
obblighi informativi previsti dal diritto dell’Unione. Il presente regolamento,
pertanto, non ha alcuna incidenza su dette direttive. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Non ci sono implicazioni per il bilancio UE in
quanto per l’esecuzione di questi incarichi non sono necessari né ulteriori
finanziamenti né posti supplementari. I compiti previsti per le autorità
europee di vigilanza rientrano nell’ambito delle loro responsabilità attuali.
La ripartizione delle risorse e del personale di cui alle schede finanziarie
legislative approvate per tali autorità sono sufficienti a consentire
l'esecuzione di tali compiti. 2012/0169 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo ai documenti contenenti le
informazioni chiave per i prodotti d’investimento (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, vista la proposta della Commissione europea[5], previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere della Banca centrale europea[6], visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[7],
sentito il garante europeo della protezione
dei dati, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Agli investitori al dettaglio
che ipotizzano di fare un investimento viene offerta una varietà sempre più
ampia di diversi tipi di prodotti d'investimento. Questi prodotti, che
frequentemente offrono soluzioni di investimento adeguate alle esigenze degli
investitori al dettaglio, sono spesso complessi e di difficile comprensione. Le
informazioni attualmente disponibili agli investitori per tali prodotti
d’investimento non sono coordinate e spesso non sono in grado di aiutare gli
investitori al dettaglio a confrontare i diversi prodotti e a comprenderne le
caratteristiche. Di conseguenza, gli investitori al dettaglio hanno spesso
fatto investimenti senza averne pienamente compreso i rischi e i costi, subendo
in alcuni casi perdite impreviste. (2) Migliorare le disposizioni
sulla trasparenza dei prodotti di investimento offerti agli investitori al
dettaglio rappresenta un'importante misura di tutela degli investitori e una
condizione essenziale per ristabilire la fiducia degli investitori al dettaglio
nei confronti del mercato finanziario. I primi passi in questa direzione sono
già stati compiuti a livello UE grazie all'istituzione del regime delle
informazioni chiave per gli investitori, stabilito con la direttiva 2009/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM)[8].
(3) L’esistenza di regole
diverse, che variano in funzione del settore dal quale provengono i prodotti
d’investimento e delle legislazioni nazionali, crea condizioni di concorrenza
eterogenee tra i vari prodotti e canali di distribuzione, determinando
ulteriori ostacoli alla creazione di un mercato unico dei servizi e prodotti
finanziari. Per porre rimedio alle lacune riscontrate nelle misure di tutela
degli investitori, gli Stati membri hanno finora adottato misure divergenti e
non coordinate ed è probabile che continuino a farlo. Approcci divergenti in
materia di informazioni sui prodotti d’investimento ostacolano l’instaurazione
di condizioni di concorrenza omogenee tra gli ideatori e i venditori di
prodotti d’investimento, cosa che falsa la concorrenza. L’esistenza di approcci
divergenti crea inoltre un livello diseguale di tutela degli investitori
all’interno dell'Unione. Tali divergenze costituiscono un ostacolo all'instaurazione
e al buon funzionamento del mercato unico. Di conseguenza, la base giuridica
appropriata è l’articolo 114 del TFUE, interpretato ai sensi della relativa
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. (4) Per evitare divergenze è necessario
stabilire a livello dell'Unione norme uniformi in materia di trasparenza che si
applichino a tutti i partecipanti al mercato dei prodotti d’investimento. Per
garantire che le regole comuni per i documenti informativi siano stabilite in
modo tale da poter armonizzare il formato e il contenuto di tali documenti, è
necessario un regolamento. Prevedendo norme direttamente applicabili, il
regolamento assicura che tutti i partecipanti al mercato dei prodotti
d’investimento siano soggetti agli stessi obblighi. Ciò dovrebbe inoltre
assicurare la diffusione di informazioni uniformi, impedendo che, a seguito del
recepimento di una direttiva, vengano adottate norme nazionali divergenti. Il
ricorso a un regolamento è inoltre opportuno per garantire che tutti coloro che
vendono prodotti di investimento siano soggetti ad obblighi uniformi in
relazione alla trasmissione del documento contenente le informazioni chiave
agli investitori al dettaglio. (5) Per ripristinare la fiducia
degli investitori al dettaglio nei confronti dei mercati finanziari è
essenziale non solo migliorare le informazioni sui prodotti di investimento, ma
anche regolamentare efficacemente le procedure di vendita per questi prodotti.
Il presente regolamento è complementare alle misure sulla distribuzione di cui
alla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[9], nonché alle misure adottate
sulla distribuzione dei prodotti assicurativi di cui alla direttiva 2002/92/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio[10]. (6) Il presente regolamento si
applicherà a tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro forma o struttura,
ideati dall'industria dei servizi finanziari per offrire opportunità di
investimento agli investitori al dettaglio e per i quali il rendimento offerto
all’investitore è esposto al rendimento di uno o più attivi o valori di
riferimento diversi da un tasso di interesse. Ciò include prodotti
d’investimento quali fondi di investimento, assicurazioni sulla vita che
prevedono un investimento e i prodotti strutturati al dettaglio. Questi
prodotti non costituiscono una forma di investimento diretto come l’acquisto o
la detenzione di attività. Essi agiscono invece da interfaccia tra
l’investitore e i mercati attraverso un processo di “assemblaggio” consistente
nel confezionare o raggruppare le attività in modo da creare prodotti che
abbiano esposizioni, caratteristiche o strutture dei costi diverse rispetto ad
una detenzione diretta. Tale "assemblaggio" può consentire agli
investitori al dettaglio di impegnarsi in strategie di investimento che
sarebbero altrimenti inaccessibili o poco pratiche, ma può anche richiedere di
mettere a disposizione ulteriori informazioni, in particolare al fine di
consentire raffronti tra le diverse modalità di assemblaggio degli
investimenti. (7) Per garantire che il presente
regolamento si applichi esclusivamente a tali prodotti di investimento
preassemblati, è opportuno escludere dal suo campo di applicazione i prodotti
assicurativi che non offrono opportunità di investimento e i prodotti esposti
ai soli tassi di interesse. Le attività detenute direttamente, quali azioni di
società o obbligazioni sovrane, non sono prodotti di investimento
preassemblati, e restano quindi esclusi. Dato che il presente regolamento si
propone in primo luogo di migliorare la comparabilità e la comprensibilità
delle informazioni relative ai prodotti d'investimento commercializzati agli
investitori al dettaglio, gli schemi pensionistici aziendali o professionali
che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2003/41/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e
alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali[11], o della direttiva 2009/138/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di
accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilità II)[12],
non sono soggetti al presente regolamento. Analogamente, è opportuno escludere
dal campo d'applicazione del presente regolamento alcuni prodotti pensionistici
aziendali o professionali che non rientrano nel campo d’applicazione della
direttiva 2003/41/CE, a condizione che la legislazione nazionale richieda un
contributo finanziario del datore di lavoro e che il lavoratore non possa
scegliere il fornitore del prodotto pensionistico. I fondi d’investimento
destinati agli investitori istituzionali non rientrano nel campo d’applicazione
del presente regolamento in quanto non sono destinati ad essere venduti agli
investitori al dettaglio. È invece opportuno che rientrino nel campo di
applicazione del presente regolamento i prodotti d'investimento finalizzati ad
accumulare risparmi per le pensioni individuali, in quanto spesso, a titolo del
presente regolamento, competono con altri prodotti e sono distribuiti all’investitore
al dettaglio in maniera analoga. (8) Per fare chiarezza sulla
relazione tra gli obblighi stabiliti dal presente regolamento e quelli
stabiliti dalla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica
o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la
direttiva 2001/34/CE[13]
e dalla direttiva 2009/138/CE, è necessario che queste direttive continuino ad
applicarsi in parallelo al presente regolamento. (9) Gli ideatori di prodotti
d’investimento – quali i gestori dei fondi, le imprese di assicurazione, gli
emittenti di titoli, gli enti creditizi o le imprese di investimento – sono
tenuti ad elaborare il documento contenente le informazioni chiave per i
prodotti d’investimento da essi ideati, dato che sono nella posizione migliore
per conoscere il prodotto e ne sono responsabili. È opportuno che l’ideatore
del prodotto d’investimento elabori il documento prima che i prodotti possano
essere venduti agli investitori al dettaglio. Tuttavia, qualora un prodotto non
sia venduto agli investitori al dettaglio, non vi è necessità di elaborare un
documento contenente le informazioni chiave, e quando per l’ideatore del
prodotto d’investimento risulti impossibile nella pratica elaborare il
documento contenente le informazioni chiave, questo compito può essere delegato
ad altri. Per assicurare un'ampia diffusione e disponibilità dei documenti
contenenti le informazioni chiave, occorre che il presente regolamento ne
consenta la pubblicazione da parte degli ideatori dei prodotti d’investimento
tramite un sito internet di loro scelta. (10) Per soddisfare le esigenze
degli investitori al dettaglio, è necessario garantire che le informazioni
relative ai prodotti d’investimento prodotti siano accurate, corrette, chiare e
non fuorvianti per gli investitori. Il presente regolamento deve pertanto
stabilire regole comuni per la stesura del documento contenente le informazioni
chiave, allo scopo di garantire che esso sia comprensibile per gli investitori
al dettaglio. Date le difficoltà che molti investitori al dettaglio incontrano
nel comprendere la terminologia finanziaria specialistica, occorre prestare
particolare attenzione alla scelta delle parole e allo stile di scrittura del
documento. È inoltre necessario fissare regole in relazione alla lingua nella
quale il documento viene redatto. Occorre inoltre che gli investitori al
dettaglio siano in grado di comprendere il documento contenente le informazioni
chiave autonomamente, senza ricorrere ad altre informazioni. (11) Agli investitori al dettaglio
devono essere fornite le informazioni necessarie per prendere una decisione di
investimento con cognizione di causa e per confrontare i diversi prodotti
d’investimento, ma, a meno che le informazioni non siano brevi e concise, vi è
il rischio che non le utilizzeranno. È pertanto opportuno che nel documento
contenente le informazioni chiave figurino solo informazioni fondamentali, in
particolare per quanto riguarda la natura e le caratteristiche del prodotto,
compresi la menzione dell’eventuale possibilità di perdere capitale, i costi e
il profilo di rischio del prodotto, le pertinenti informazioni sul rendimento e
talune altre informazioni specifiche che possono essere necessarie per
comprendere le caratteristiche di prodotti specifici, tra cui quelli destinati
ad essere utilizzati per piani pensionistici. (12) Il documento contenente le
informazioni chiave deve essere redatto in un formato che consenta agli
investitori al dettaglio di raffrontare diversi prodotti d’investimento. I
comportamenti e le capacità dei consumatori, infatti, sono tali che il formato,
la presentazione e il contenuto delle informazioni devono essere attentamente
calibrati, in modo tale da ottimizzare la conoscenza e l'uso delle
informazioni. Per ciascun documento è opportuno seguire lo stesso ordine delle
voci e delle diciture. È inoltre opportuno armonizzare ulteriormente i dettagli
delle informazioni da includere nel documento contenente le informazioni chiave
per i diversi prodotti e la presentazione di queste informazioni mediante atti
delegati che tengano conto di ricerche già condotte o in corso sul
comportamento dei consumatori, compresi i risultati della verifica
dell’efficacia delle diverse modalità di presentazione delle informazioni ai
consumatori. Alcuni prodotti d’investimento, inoltre, offrono all’investitore
al dettaglio la possibilità di scegliere tra più investimenti sottostanti. È
opportuno tenere conto di tali prodotti nel redigere il formato. (13) Con le loro decisioni in
materia di investimenti, gli investitori al dettaglio non si limitano a
perseguire rendimenti finanziari. Spesso essi perseguono anche altri fini,
quali obiettivi sociali o ambientali. Inoltre, le informazioni sugli aspetti
non finanziari degli investimenti possono essere importanti per coloro che
cercano di effettuare investimenti sostenibili nel lungo termine. Tuttavia, le
informazioni sui risultati in termini sociali, ambientali o di governance
ricercati dagli ideatori dei prodotti d’investimento possono essere difficili
da raffrontare o addirittura assenti. È quindi opportuno armonizzare
ulteriormente i dettagli delle informazioni che precisano se le questioni
ambientali, sociali o di governance sono state tenute in considerazione e, in
caso affermativo, in quali modi. (14) Il documento contenente le
informazioni chiave deve essere chiaramente distinguibile da tutte le eventuali
comunicazioni commerciali. La sua importanza non deve essere compromessa da
questi ultimi documenti. (15) Per garantire che il documento
contenente le informazioni chiave contenga informazioni affidabili, occorre che
il presente regolamento imponga agli ideatori dei prodotti d’investimento di
tenere aggiornato il proprio documento contenente le informazioni chiave. A tal
fine è necessario stabilire, in un atto delegato che deve essere adottato dalla
Commissione, regole dettagliate concernenti le condizioni e la frequenza della
verifica delle informazioni e del riesame del documento contenente le
informazioni chiave. (16) I documenti contenenti le
informazioni chiave sono il fondamento su cui gli investitori al dettaglio
basano le proprie decisioni in materia di investimenti. Per questo motivo, gli
ideatori dei prodotti d’investimento hanno l’importante responsabilità di
garantire agli investitori al dettaglio il rispetto, da parte loro, delle
regole del presente regolamento. È pertanto importante assicurare che gli
investitori al dettaglio che hanno deciso di effettuare un investimento basandosi
sul documento contenente le informazioni chiave godano di un effettivo diritto
di ricorso. È inoltre necessario assicurare che tutti gli investitori al
dettaglio in tutta l'Unione godano degli stessi diritti di chiedere un
indennizzo per i danni che potrebbero subire a causa del fatto che gli ideatori
dei prodotti d'investimento non rispettano gli obblighi di cui al presente
regolamento. È pertanto opportuno armonizzare le regole in materia di
responsabilità degli ideatori dei prodotti d’investimento. È necessario che il
presente regolamento stabilisca che gli investitori al dettaglio possano
ritenere l'ideatore del prodotto responsabile di aver violato il presente
regolamento nel caso in cui l'uso del documento contenente le informazioni
chiave abbia procurato una perdita. (17) Dato che gli investitori al
dettaglio generalmente non hanno una conoscenza approfondita delle procedure
interne degli ideatori dei prodotti d’investimento, è opportuno invertire
l’onere della prova. Gli ideatori del prodotto dovrebbero dimostrare che il
documento contenente le informazioni chiave è stato elaborato in conformità del
presente regolamento. Spetterebbe tuttavia all’investitore al dettaglio
dimostrare che la sua perdita è stata dovuta all'uso delle informazioni che figurano
nel documento contenente le informazioni chiave, perché ciò rientra nella sfera
personale diretta dell'investitore al dettaglio. (18) Le questioni relative alla
responsabilità civile dell’ideatore del prodotto d’investimento che non
rientrano nel campo d’applicazione del presente regolamento devono essere
disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile, stabilita secondo il
diritto internazionale privato. Il tribunale competente a decidere su una causa
di responsabilità civile intentata da un investitore al dettaglio deve essere
determinato in applicazione delle disposizioni pertinenti in materia di
competenza giurisdizionale internazionale. (19) Per consentire all’investitore
al dettaglio di prendere una decisione d’investimento informata, è opportuno
che le persone che vendono prodotti d’investimento forniscano il documento
contenente le informazioni chiave in tempo utile, prima della conclusione di
qualsiasi operazione. Tale requisito, generalmente, si applica
indipendentemente dal luogo e dalla modalità in cui avviene l'operazione. Le
persone che vendono prodotti d’investimento comprendono sia i distributori che
gli ideatori di prodotti d’investimento, qualora essi decidano di vendere i
prodotti direttamente agli investitori al dettaglio. Per garantire la
flessibilità e la proporzionalità necessarie, è opportuno che gli investitori
al dettaglio che desiderano concludere un'operazione utilizzando un mezzo di
comunicazione a distanza possano ricevere il documento contenente le
informazioni chiave dopo la conclusione dell’operazione. Anche in questo caso,
il documento contenente le informazioni chiave sarebbe utile per l’investitore,
ad esempio per consentirgli di confrontare il prodotto acquistato con quello
descritto nel documento contenente le informazioni chiave. Il presente
regolamento fa salva l’applicazione della direttiva 2002/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio[14]. (20) È opportuno stabilire regole
uniformi per dare alla persona che vende il prodotto d'investimento una certa
scelta a proposito del mezzo con il quale il documento contenente le
informazioni chiave viene trasmesso agli investitori al dettaglio, consentendo
l’uso di comunicazioni elettroniche qualora le caratteristiche dell’operazione
lo rendessero opportuno. È tuttavia opportuno dare all’investitore al dettaglio
la possibilità di ricevere tale documento su carta. Per garantire l’accesso dei
consumatori alle informazioni, è necessario fornire gratuitamente il documento
contenente le informazioni chiave. (21) Per rafforzare la fiducia
degli investitori al dettaglio nei prodotti d’investimento, è opportuno
stabilire obblighi che definiscano adeguate procedure interne in grado di
garantire che gli ideatori dei prodotti d’investimento diano risposta ai
reclami degli investitori al dettaglio. (22) Le procedure per la
risoluzione alternativa delle controversie sono più rapide e meno costose
rispetto ai tribunali, e alleggeriscono gli oneri che gravano su questi ultimi.
Per questo motivo occorre che gli ideatori e i venditori di prodotti
d'investimento abbiano l’obbligo di partecipare alle procedure avviate dagli
investitori al dettaglio concernenti i diritti e gli obblighi stabiliti dal
presente regolamento mediante garanzie conformi al principio della tutela
giurisdizionale effettiva. In particolare, le procedure per la risoluzione
alternativa delle controversie non devono violare i diritti delle parti di
intentare un'azione legale. (23) Dato che il documento
contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento è elaborato da
organismi operanti nel settore bancario, assicurativo, mobiliare e dei fondi
sui mercati finanziari, è della massima importanza garantire un’agevole
cooperazione tra le diverse autorità di vigilanza degli ideatori di prodotti,
in modo che esse adottino un approccio comune per l’applicazione del presente
regolamento. (24) In linea con la comunicazione
della Commissione del dicembre 2010 sul potenziamento dei regimi sanzionatori
nel settore dei servizi finanziari[15]
e al fine di garantire che i requisiti di cui al presente regolamento siano
soddisfatti, è importante che gli Stati membri adottino i provvedimenti
necessari per assicurare che le violazioni del presente regolamento siano
soggette a sanzioni e misure amministrative adeguate. Al fine di garantire che
le sanzioni abbiano un effetto dissuasivo e di rafforzare la protezione degli
investitori informandoli sui prodotti d’investimento commercializzati in
violazione del presente regolamento, di norma le sanzioni e le misure sono
pubblicate, tranne in determinate condizioni. (25) Al fine di conseguire gli
obiettivi previsti dal presente regolamento, occorre delegare alla Commissione
il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea che specifichino i dettagli della
presentazione e del formato del documento contenente le informazioni chiave, i
dettagli del contenuto delle informazioni da includere nel documento contenente
le informazioni chiave, i dettagli degli obblighi relativi ai tempi previsti per
la trasmissione del documento informativo nonché i dettagli previsti per la
revisione e il riesame di quest’ultimo. È di particolare importanza che durante
i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni. Nel contesto
della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la
Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e
tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (26) La Commissione è chiamata ad
adottare progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'AESFEM,
dall’ABE e dall’AEAP a norma dell'articolo 8 circa la metodologia su cui si
basano la presentazione del rischio e del rendimento e il calcolo dei costi per
mezzo di atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e in conformità dei rispettivi articoli da 10
a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, 1094/2010 e 1095/2010. (27) La direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati[16],
disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel
quadro del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità
competenti. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli
organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[17], disciplina il trattamento dei
dati personali effettuato dalle autorità europee di vigilanza a norma del
presente regolamento e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione
dei dati. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del
presente regolamento, quale ad esempio lo scambio o la trasmissione di dati
personali da parte delle autorità competenti, deve essere conforme alla
direttiva 95/46/CE e qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni da parte
delle autorità europee di vigilanza deve essere conforme al regolamento (CE) n.
45/2001. (28) Ai sensi del presente
regolamento gli OICVM sono prodotti d’investimento, ma la recente introduzione
di requisiti relativi alle informazioni chiave per gli investitori di cui alla
direttiva 2009/65/CE rende opportuno concedere a tali OICVM un periodo
transitorio di 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento durante
il quale essi non sono soggetti a quest’ultimo. Dopo la scadenza di tale
periodo, a meno che esso non venga prolungato, essi diventano soggetti al
presente regolamento. (29) Il riesame del presente
regolamento deve essere effettuato quattro anni dopo la sua entrata in vigore
al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato, quali la comparsa di nuovi
tipi di prodotti di investimento, nonché degli sviluppi in altri settori del
diritto dell'Unione e delle esperienze acquisite dagli Stati membri. Il riesame
deve valutare se le misure introdotte hanno migliorato la comprensione dei
prodotti d’investimento da parte degli investitori al dettaglio medi e la
comparabilità dei prodotti. Esso deve inoltre esaminare l’ipotesi di estendere
il periodo transitorio applicabile agli OICVM, oppure la realizzabilità di
altre opzioni per il trattamento degli OICVM. Sulla base di tale riesame, la
Commissione è tenuta a presentare una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio, corredata, se opportuno, di proposte legislative. (30) Per dare agli ideatori e ai
venditori dei prodotti d’investimento tempo sufficiente per prepararsi
all'applicazione pratica delle prescrizioni del presente regolamento, queste
ultime non saranno applicabili prima di due anni dopo l'entrata in vigore del
presente regolamento. (31) Il presente regolamento
rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (32) L'obiettivo dell'azione
prevista, ossia migliorare la tutela degli investitori al dettaglio ed
accrescere la loro fiducia nei prodotti d’investimento anche nei casi in cui
tali prodotti sono venduti a livello transfrontaliero, non può essere
conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri se essi agiscono in modo
indipendente l'uno dall'altro. Solo un intervento a livello europeo potrebbe
porre rimedio alle debolezze constatate. Dato che tale obiettivo può dunque, a
motivo dei suoi effetti, essere realizzato in misura più efficace a livello
dell’UE, l'Unione può intervenire, sulla base del principio di sussidiarietà di
cui all'articolo 5 del trattato sull' Unione europea. Il presente regolamento
si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza
al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I
OGGETTO, AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce regole
uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni
chiave che deve essere redatto dagli ideatori di prodotti d’investimento nonché
regole uniformi sulla diffusione di tale documento agli investitori al
dettaglio. Articolo 2 Il presente regolamento si applica
all’ideazione e alla vendita dei prodotti d’investimento. Esso, tuttavia, non si applica ai seguenti
prodotti: (a)
prodotti assicurativi che non presentano un valore
di riscatto o per i quali il valore di riscatto non è in tutto o in parte
esposto, direttamente o indirettamente, alle fluttuazioni del mercato; (b)
depositi con un tasso di rendimento che viene
determinato in relazione ad un tasso d’interesse; (c)
gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b)
a g), i) e j) dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE; (d)
altri titoli che non incorporano uno strumento
derivato; (e)
schemi pensionistici aziendali o professionali che
rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della
direttiva 2009/138/CE; e (f)
prodotti pensionistici per i quali la legislazione
nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali
il lavoratore non può scegliere il fornitore del prodotto pensionistico Articolo 3 1. Quando gli ideatori di
prodotti d’investimento soggetti al presente regolamento sono soggetti anche
alla direttiva 2003/71/CE, si applicano sia il presente regolamento che la
direttiva 2003/71/CE. 2. Quando gli ideatori di
prodotti d’investimento soggetti al presente regolamento sono soggetti anche
alla direttiva 2009/138/CE, si applicano sia il presente regolamento che la
direttiva 2009/138/CE. Articolo 4 Ai fini del presente regolamento si intende
per: (a)
“prodotto d’investimento”: un investimento nel
quale, indipendentemente dalla forma giuridica dell’investimento stesso,
l'importo da rimborsare all'investitore è esposto alle fluttuazioni dei valori
di riferimento o del rendimento di uno o più attivi che non siano direttamente
acquistati dall'investitore; (b)
“ideatore di prodotti d’investimento”: i) una persona fisica o giuridica che crea
un prodotto d’investimento; ii) una persona fisica o giuridica che
apporta modifiche ad un prodotto d’investimento esistente modificandone il
profilo di rischio e di rendimento o i costi associati ad un investimento nel
prodotto d’investimento; (c)
“investitori al dettaglio”: i) clienti al dettaglio come definiti
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39/CE; ii) clienti ai sensi della direttiva 2002/92/CE; (d)
“prodotti pensionistici”: prodotti che ai sensi
della legge nazionale sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di
offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono
all’investitore di godere di determinati vantaggi; (e)
"supporto durevole": strumento come
definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE; (f)
"autorità competenti": le autorità
nazionali degli Stati membri giuridicamente abilitate a vigilare sull’ideatore
di prodotti d’investimento o sulla persona che vende un prodotto d’investimento
ad un investitore al dettaglio. CAPO II
DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE Sezione 1
Redigere il documento contenente le informazioni chiave Articolo 5 L’ideatore di prodotti d’investimento redige
un documento contenente le informazioni chiave conformemente ai requisiti
stabiliti nel presente regolamento per ciascun prodotto d’investimento da esso
prodotto e pubblica tale documento su un sito internet di sua scelta prima che
il prodotto possa essere venduto agli investitori al dettaglio. Sezione II
Forma e contenuto del documento contenente le informazioni chiave Articolo 6 1. Il documento contenente le
informazioni chiave è accurato, corretto, chiaro e non fuorviante. 2. Il documento contenente le
informazioni chiave è un documento a sé stante, chiaramente separato dalla
documentazione commerciale. 3. Il documento contenente le
informazioni chiave è redatto sotto forma di documento breve, con le seguenti
caratteristiche: (a)
è presentato e strutturato in modo da agevolarne la
lettura, in caratteri di dimensione leggibile; (b)
è formulato con chiarezza e scritto in un
linguaggio tale da far sì che l'investitore al dettaglio comprenda facilmente
le informazioni comunicate. In particolare è necessario: (i) utilizzare un linguaggio chiaro, succinto e
comprensibile; (ii) evitare l'uso di espressioni gergali; (iii) evitare l'uso di termini tecnici quando si
possono comunque usare termini di uso comune. 4. Qualora nel documento
contenente le informazioni chiave vengano usati dei colori, essi non
compromettono la comprensibilità delle informazioni nei casi in cui il
documento venga stampato o fotocopiato in bianco e nero. 5. Se nel documento contenente le
informazioni chiave vengono usati il nome e il logo dell’ideatore dei prodotti
d’investimento o del gruppo a cui esso appartiene, essi sono in forma tale da
non oscurare il testo e da non distogliere l'attenzione degli investitori al
dettaglio dalle informazioni contenute nel documento. Articolo 7 Il documento contenente le informazioni chiave
è redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato
membro in cui l’investimento prodotto è venduto, oppure in una lingua accettata
dalle autorità competenti di detto Stato membro, oppure, se è stato redatto in
una lingua diversa, è tradotto in una di queste lingue. Articolo 8 1. Il titolo "Documento
contenente le informazioni chiave" figura in evidenza all'inizio della
prima pagina del documento. Subito sotto il titolo figura la seguente nota
esplicativa: "Il presente documento contiene
informazioni chiave relative a questo prodotto d’investimento. Non si tratta di
un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento,
richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
prodotto d’investimento e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne
visione, in modo da operare una scelta consapevole in merito all'opportunità
d’investire". 2. Il documento contenente le
informazioni chiave contiene le seguenti informazioni: (a)
in una sezione all’inizio del documento, il nome
del nome del prodotto d’investimento e l’identità del suo ideatore; (b)
in una sezione intitolata "Cos’è questo
investimento?", la natura e le caratteristiche principali del prodotto
d’investimento, compresi: i) il tipo di prodotto d’investimento; ii) i suoi obiettivi e mezzi per conseguirli; iii) un'indicazione che precisi se, in relazione
all’esercizio della sua attività o al prodotto d’investimento, l’ideatore del
prodotto d'investimento mira a conseguire specifici risultati in termini
ambientali, sociali o di governance e, in caso affermativo, un'indicazione che
precisi i risultati perseguiti e come essi devono essere raggiunti; iv) nei casi in cui il prodotto d’investimento
offra prestazioni assicurative, i dettagli di tali prestazioni; v) la durata del prodotto d’investimento, se
conosciuta; vi) gli scenari di performance, se pertinenti in
relazione alla natura del prodotto; (c)
in una sezione intitolata "Potrei perdere del
denaro?", una breve indicazione che specifichi se è possibile una perdita
di capitale e che precisi anche quanto segue: i) eventuali garanzie o meccanismi di protezione
del capitale, nonché le eventuali restrizioni; ii) se il prodotto d’investimento è coperto da un
sistema d’indennizzo o garanzia; (d)
in una sezione intitolata “A quale uso è destinato
questo prodotto?”, l’indicazione del periodo minimo di detenzione raccomandato
e del profilo di liquidità atteso del prodotto, comprese la possibilità e le
condizioni di disinvestimento prima della scadenza, tenendo conto del profilo
di rischio e di rendimento del prodotto di investimento e dell’evoluzione del
mercato per il quale è stato concepito; (e)
in una sezione intitolata "Quali sono i rischi
e qual è il potenziale rendimento?", il profilo di rischio e di rendimento
del prodotto d’investimento, compreso un indicatore sintetico di questo profilo
e le avvertenze relative ad eventuali rischi specifici che possono essere non
pienamente rispecchiati dall’indicatore sintetico; (f)
in una sezione intitolata "Quali sono i
costi?", i costi legati a un investimento nel prodotto d’investimento,
comprendente sia i costi diretti che quelli indiretti a carico
dell'investitore, inclusi gli indicatori sintetici di detti costi; (g)
in una sezione intitolata "Quale rendimento ha
avuto nel passato?", i risultati ottenuti in passato dal prodotto
d’investimento, se pertinenti in relazione alla natura del prodotto e alla
lunghezza dei riscontri storici; (h)
per i prodotti pensionistici, in una sezione
intitolata "Quanto potrei ricevere quando andrò in pensione?”, le
proiezioni dei possibili risultati futuri. 3. L’ideatore del prodotto
d’investimento può includere altre informazioni solo qualora esse siano
necessario all'investitore al dettaglio per prendere una decisione informata
circa uno specifico prodotto d’investimento. 4. Le informazioni di cui al
paragrafo 2 sono presentate in un formato comune, comprese le diciture
dell’indice, che segue l'ordine standard di cui al paragrafo 2, per consentire
il raffronto con il documento contenente le informazioni chiave di altri
prodotti d’investimento. Nel documento contenente le informazioni chiave figura
in evidenza un simbolo comune che distingue tale documento da altri. 5. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 23 che specifichino
i dettagli della presentazione e il contenuto di ciascuno degli elementi
d’informazione di cui al paragrafo 2, la presentazione e i dettagli delle altre
informazioni di cui al paragrafo 3 che l’ideatore del prodotto può includere
nel documento contenente le informazioni chiave, nonché i dettagli del formato
comune e del simbolo comune di cui al paragrafo 4. La Commissione tiene conto
delle differenze tra i prodotti d’investimento e le capacità degli investitori
al dettaglio, nonché delle caratteristiche dei prodotti d'investimento che
consentono all'investitore al dettaglio di scegliere tra diversi investimenti
sottostanti o altre opzioni previste dal prodotto, in particolare qualora tale
selezione possa essere effettuata in momenti diversi, o modificata in un
secondo momento. 6. L’Autorità bancaria europea
(ABE), l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali
(AEAP) e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM)
elaborano progetti di norme di regolamentazione per determinare: (a)
la metodologia su cui si basa la presentazione del
rischio e del rendimento di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera e);
e (b)
il calcolo dei costi di cui al presente articolo,
paragrafo 2, lettera f). I progetti di norme tecniche di regolamentazione
tengono conto dei diversi tipi di prodotti d’investimento. Le autorità europee
di vigilanza presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla
Commissione entro il […]. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione conformemente alla procedura di cui agli
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, degli articoli da 10 a 14
del regolamento (UE) n. 1094/2010 e degli articoli da 10 a 14 del
regolamento (UE) n. 1095/2010. Articolo 9 Le comunicazioni commerciali che contengono
informazioni specifiche relative al prodotto d’investimento non includono
alcuna indicazione che contraddica le informazioni che figurano nel documento
contenente le informazioni chiave o ne modifichino la sostanza. Le
comunicazioni commerciali indicano che è disponibile un documento contenente le
informazioni chiave e forniscono informazioni su come ottenerlo. Articolo 10 1. L’ideatore del prodotto di
investimento riesamina regolarmente le informazioni che figurano nel documento
contenente le informazioni chiave e rivede il documento qualora dal riesame
emerga la necessità di apportarvi modifiche. 2. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 23 che stabiliscano
disposizioni dettagliate circa il riesame delle informazioni che figurano nel
documento contenente le informazioni chiave e la revisione di quest’ultimo, per
quanto riguarda: (a)
le condizioni e la frequenza del riesame delle
informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave; (b)
le condizioni alle quali le informazioni che
figurano nel documento contenente le informazioni chiave devono essere rivedute
e alle quali è obbligatorio o facoltativo ripubblicare il documento contenente
le informazioni chiave; (c)
le condizioni specifiche alle quali le informazioni
che figurano nel documento contenente le informazioni chiave devono essere
riesaminate o il documento contenente le informazioni chiave deve essere
riveduto, nei casi in cui un prodotto d’investimento venga messo a disposizione
degli investitori al dettaglio in maniera non continuativa; (d)
le circostanze nelle quali gli investitori al
dettaglio devono essere informati della revisione del documento contenente le
informazioni chiave relativo ad un prodotto d'investimento da essi acquistato. Articolo 11 1. Se l’ideatore di un prodotto
d’investimento ha redatto un documento contenente le informazioni chiave che
non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8, e sul quale un
investitore al dettaglio ha basato una decisione d’investimento, l’investitore
al dettaglio interessato può esigere dall’ideatore del prodotto d’investimento
la compensazione di eventuali perdite causategli dall’uso del documento
contenente le informazioni chiave. 2. Se un investitore al
dettaglio dimostra di aver subito una perdita a causa dell’uso delle
informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave,
l’ideatore del prodotto d’investimento deve dimostrare che tale documento è
stato redatto in conformità degli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento. 3. L'onere della prova di cui al
paragrafo 2 non può essere preventivamente modificato tramite un accordo.
Eventuali clausole contenute in accordi di questo tipo non sono vincolanti per
l'investitore al dettaglio. Sezione III
Fornitura del documento contenente le informazioni chiave Articolo 12 1. Una persona che vende un
prodotto d’investimento ad investitori al dettaglio fornisce loro il documento
contenente le informazioni chiave in tempo utile prima della conclusione di
operazioni relative al prodotto d’investimento. 2. In deroga al paragrafo 1, una
persona che vende un prodotto d’investimento può fornire il documento
contenente le informazioni chiave all'investitore al dettaglio immediatamente
dopo la conclusione di un’operazione se: (a)
l'investitore al dettaglio decide di concludere
l'operazione utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza; (b)
la trasmissione del documento contenente le
informazioni chiave a norma del paragrafo 1 non è possibile; e (c)
la persona che vende il prodotto d’investimento ne
ha informato l'investitore al dettaglio 3. Qualora operazioni successive
riguardanti lo stesso prodotto vengano realizzate per conto di un investitore
al dettaglio conformemente alle istruzioni impartite da tale investitore alla
persona che vende il prodotto di investimento prima della prima operazione, l'obbligo
di fornire il documento contenente le informazioni chiave di cui al paragrafo 1
si applica solo alla prima operazione. 4. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23, per
specificare: (a)
le condizioni per adempiere all’obbligo di fornire
il documento contenente le informazioni chiave in tempo utile, come stabilito
dal paragrafo 1; (b)
il metodo e il termine per la fornitura del
documento contenente le informazioni chiave a norma del paragrafo 2. Articolo 13 1. La persona che vende un
prodotto d’investimento fornisce agli investitori al dettaglio il documento
contenente le informazioni chiave gratuitamente. 2. La persona che vende un
prodotto d’investimento fornisce agli investitori al dettaglio il documento
contenente le informazioni chiave in una delle seguenti forme: (a)
su supporto cartaceo; (b)
su un supporto durevole diverso dalla carta, se
sono rispettate le condizioni di cui al paragrafo 4; o (c)
tramite un sito internet, se sono rispettate le
condizioni di cui al paragrafo 5. 3. Tuttavia, qualora il
documento contenente le informazioni chiave venga fornito su un supporto
durevole diverso dalla carta o tramite un sito internet, all'investitore al
dettaglio viene fornita gratuitamente, su richiesta, una copia su carta. 4. Il documento contenente le
informazioni chiave può essere fornito utilizzando un supporto durevole diverso
dalla carta se sono soddisfatte le seguenti condizioni: (a)
l'uso di tale supporto durevole è adatto al
contesto dell’attività che si svolge tra la persona che vende un prodotto
d’investimento e l’investitore al dettaglio; e (b)
all'investitore al dettaglio è stata data
l’opportunità di scegliere tra la carta e un altro supporto durevole, e ha
scelto quest’ultimo. 5. Il documento contenente le
informazioni chiave può essere fornito tramite un sito internet se indirizzato
personalmente all'investitore al dettaglio o se sono soddisfatte le seguenti
condizioni: (a)
la trasmissione del documento contenente le
informazioni chiave tramite un sito internet è adatta al contesto dell’attività
che si svolge tra la persona che vende un prodotto d’investimento e
l’investitore al dettaglio; (b)
l'investitore al dettaglio ha acconsentito alla
trasmissione del documento contenente le informazioni chiave tramite un sito internet;
(c)
all’investitore al dettaglio sono stati comunicati
elettronicamente l’indirizzo del sito internet e il punto del sito in cui si
può avere accesso al documento contenente le informazioni chiave; (d)
se il documento contenente le informazioni chiave è
stato riveduto a norma dell’articolo 10, vengono rese disponibili
all’investitore al dettaglio anche tutte le versioni rivedute; (e)
è garantito che il documento contenente le
informazioni chiave resti accessibile tramite il sito internet per tutto il
periodo di tempo in cui l’investitore al dettaglio può avere la ragionevole
necessità di accedervi. 6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5,
la trasmissione d’informazioni tramite un supporto durevole diverso dalla carta
o tramite un sito internet viene considerata come appropriata per il contesto
in cui si svolge il rapporto d’affari tra la persona che vende un prodotto
d’investimento e l’investitore al dettaglio, se vi è la prova che l’investitore
al dettaglio ha accesso regolare a internet. La fornitura da parte dell’investitore
al dettaglio di un indirizzo e-mail ai fini dello svolgimento di tale rapporto
d’affari viene considerata come un elemento di prova. CAPO III
RECLAMI, RICORSI, COOPERAZIONE Articolo 14 Gli ideatori di prodotti d’investimento
stabiliscono procedure e meccanismi adeguati in grado di garantire che gli
investitori al dettaglio che hanno presentato un reclamo in relazione al
documento contenente le informazioni chiave ricevano una risposta concreta in
maniera tempestiva e corretta. Articolo 15 1. Quando un investitore al
dettaglio avvia, contro un ideatore di prodotti d’investimento o contro una
persona che vende prodotti d'investimento, una procedura - prevista dalla
legislazione nazionale - per la risoluzione alternativa delle controversie in
relazione ad una controversia concernente i diritti e gli obblighi stabiliti
dal presente regolamento, l'ideatore di prodotti d'investimento o la persona
che vende prodotti d'investimento partecipa a tale procedura a condizione di
soddisfare le seguenti condizioni: (a)
le decisioni prese a seguito della procedura non
sono vincolanti; (b)
il termine per adire le vie legali è sospeso per la
durata della procedura; (c)
il periodo di prescrizione del credito è sospeso
per la durata della procedura; (d)
la procedura è gratuita o ha un costo modesto
specificato dalla legislazione nazionale; (e)
i mezzi elettronici non sono gli unici con i quali
le parti possono avere accesso alla procedura; (f)
in casi eccezionali sono possibili misure
provvisorie, se l’urgenza della situazione lo giustifica. 2. Gli Stati membri notificano
alla Commissione gli organismi competenti per le procedure di cui al paragrafo 1
entro il [inserire la data, sei mesi dopo l'entrata in vigore/applicazione del
presente regolamento]. Essi informano immediatamente la Commissione di ogni
ulteriore cambiamento relativo a tali organismi. 3. Gli organismi competenti per
le procedure di cui al paragrafo 1 cooperano tra loro per la risoluzione delle
dispute transfrontaliere concernenti il presente regolamento. Articolo 16 Ai fini dell’applicazione del presente
regolamento, le autorità competenti cooperano tra loro e con gli organismi
responsabili delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali di cui
all'articolo 15. In particolare, le autorità competenti si
comunicano reciprocamente, senza indebito ritardo, le informazioni rilevanti ai
fini dell’esercizio delle funzioni ad esse imposte a norma del presente
regolamento. Articolo 17 1. Gli Stati membri applicano la
direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati personali da essi effettuato a norma
del presente regolamento. 2. Al trattamento dei dati
personali effettuato dall’ABE, dall’AEAP e dall’AESFEM si applica il
regolamento CE n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. CAPO IV
SANZIONI E MISURE AMMINISTRATIVE Articolo 18 1. Gli Stati membri stabiliscono
norme che definiscono sanzioni e misure amministrative adeguate applicabili
alle situazioni che costituiscono una violazione delle disposizioni del
presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che
queste vengano attuate. Le sanzioni e le misure sono efficaci, proporzionate e
dissuasive. Entro [24 mesi dall’entrata in vigore
del presente regolamento], gli Stati membri notificano le norme di cui al
primo comma alla Commissione e al comitato congiunto delle autorità europee di
vigilanza. Essi comunicano immediatamente tutte le successive modifiche alla
Commissione e al comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee. 2. Nell'esercizio dei poteri di
cui all'articolo 19, le autorità competenti collaborano strettamente per
garantire che le misure e le sanzioni amministrative producano i risultati
voluti dal presente regolamento e coordinano le proprie iniziative al fine di
evitare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni nell'applicazione delle misure
e delle sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri. Articolo 19 1. Il presente articolo si
applica alle seguenti violazioni: (a)
il documento contenente le informazioni chiave non
è conforme all'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, e all’articolo 7; (b)
il documento contenente le informazioni chiave non
contiene le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, o non è
presentato in conformità dell’articolo 8, paragrafo 4; (c)
una comunicazione commerciale contiene informazioni
relative al prodotto d’investimento che contraddicono le informazioni che
figurano nel documento contenente le informazioni chiave, in violazione
dell'articolo 9; (d)
il documento contenente le informazioni chiave non
è riesaminato e modificato in conformità dell'articolo 10; (e)
il documento contenente le informazioni chiave non
è stato fornito in tempo utile, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1; (f)
il documento contenente le informazioni chiave non
è stato fornito gratuitamente, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1; 2. Gli Stati membri provvedono
affinché le autorità competenti abbiano il potere d’imporre almeno le seguenti
misure e sanzioni amministrative: (a)
un'ordinanza che vieti la commercializzazione di un
prodotto d’investimento; (b)
un'ordinanza che sospenda la commercializzazione di
un prodotto d’investimento; (c)
un’avvertenza che sia resa pubblica e che
identifichi la persona responsabile e la natura della violazione; (d)
un’ordinanza per la pubblicazione di una nuova
versione di un documento contenente le informazioni chiave. 3. Gli Stati membri provvedono
affinché, se le autorità competenti hanno imposto una o più misure e sanzioni
amministrative a norma del paragrafo 2, le autorità competenti stesse abbiano
il potere di emanare - o di chiedere agli ideatori dei prodotti d’investimento
di emanare - una comunicazione diretta all'investitore al dettaglio
interessato, fornendogli informazioni circa le misure o sanzioni amministrative
e comunicando dove presentare reclami o domande di risarcimento. Articolo 20 Le autorità competenti adottano le misure
amministrative e sanzioni di cui all’articolo 19, paragrafo 2, tenendo conto di
tutte le circostanze pertinenti, tra cui: (a)
la gravità e la durata della violazione; (b)
il grado di responsabilità dell'autore della
violazione; (c)
l’effetto della violazione sugli interessi degli
investitori al dettaglio; (d)
il comportamento collaborativo dell’autore
responsabile della violazione; (e)
precedenti violazioni da parte dell’autore della
violazione. Articolo 21 1. Se l'autorità competente ha
comunicato al pubblico le misure e le sanzioni amministrative, essa comunica
contemporaneamente tali misure e sanzioni amministrative all’ABE, all’AEAP e
all’AESFEM. 2. Gli Stati membri trasmettono
una volta l’anno all’ABE, all'AESFEM e all’AEAP informazioni aggregate concernenti
tutte le misure e le sanzioni amministrative imposte a norma dell’articolo 18 e
dell’articolo 19, paragrafo 2. 3. L’ABE, l'AESFEM e l’AEAP
pubblicano tali informazioni in una relazione annuale. Articolo 22 Le sanzioni e le
misure imposte per le violazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1 sono
immediatamente comunicate al pubblico e contengono almeno le informazioni
relative al tipo di violazione del presente regolamento e all'identità dei
responsabili, a meno che rendere pubbliche tali informazioni non metta
gravemente a rischio i mercati finanziari. Nel caso in cui la
pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le
autorità competenti pubblicano le sanzioni in forma anonima. CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI Articolo 23 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. Il potere di adottare gli
atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 5, all’articolo 10,
paragrafo 2 e all’articolo 12, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un
periodo di [quattro anni] a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi
di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si
oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun
periodo. 3. La delega di potere di cui
all’articolo 8, paragrafo 5, all’articolo 10, paragrafo 2 e all’articolo 12,
paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o
dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli
atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e
al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai
sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, dell’articolo 10, paragrafo 2 e
dell’articolo 12, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla
data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale
termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è
prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 24 Le società di gestione e le imprese
d’investimento di cui all’articolo 2, paragrafo 1 e all’articolo 27 della
direttiva 2009/65/CE nonché le persone che vendono quote di OICVM così come
definite all'articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva sono esentate dagli
obblighi di cui al presente regolamento fino al [inserire la data, cinque anni
dopo l’entrata in vigore]. Articolo 25 1. La Commissione procede ad un
riesame del presente regolamento quattro anni dopo la sua entrata in vigore. Il
riesame comprende un’analisi generale dell’applicazione pratica delle norme
stabilite nel presente regolamento, tenendo debitamente conto degli sviluppi
sul mercato dei prodotti d’investimento al dettaglio. Per quanto riguarda gli
OICVM così come definiti all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE,
il riesame valuta se è opportuno prolungare la validità della disposizione
transitoria di cui all’articolo 24 del presente regolamento oppure se, dopo
aver individuato eventuali adeguamenti necessari, le disposizioni relative alle
informazioni chiave per gli investitori contenute nella direttiva 2009/65/CE
possono essere sostituite dal documento contenente le informazioni chiave di
cui al presente regolamento o ritenute equivalenti ad esso. Il riesame riflette
poi sulla possibile estensione dell’ambito di applicazione del presente
regolamento ad altri prodotti finanziari. 2. Previa consultazione del
comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, la Commissione presenta
una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, se del caso,
da una proposta legislativa. Articolo 26 Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Esso si applica dal [due anni dopo la sua
entrata in vigore]. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] COM (2011) 656 definitivo. [2] Il CEBS, il CEIOPS e il CESR sono i comitati che
precedono rispettivamente l'ABE, l'AESFEM e l'AEAP. [3] Regolamento (UE) n.1093/2010, regolamento (UE) n. 1094/2010
e regolamento (UE) n. 1095/2010; GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12. [4] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni - Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari,
dell’8 dicembre 2010 (COM(2010) 716 definitivo). [5] GU […] del […], pag. […]. [6] GU […] del […], pag. […]. [7] GU C [...] del [...], pag. [8] GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32. [9] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. [10] GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3. [11] GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10. [12] GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1. [13] GU L 345 del 21.12.2003, pag. 64. [14] GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16. [15] COM(2010) 716. [16] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [17] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.