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Document 52012PC0331

Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese

/* COM/2012/0331 final - 2012/0160 (NLE) */

52012PC0331

Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese /* COM/2012/0331 final - 2012/0160 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base") nell'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese ("RPC") tramite importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Malaysia.

Contesto generale La proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato dell'inchiesta svolta in conformità dei requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base, in particolare all'articolo 13 del medesimo.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le misure attualmente in vigore sono state istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente.

2.           ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi durante l'inchiesta in conformità delle disposizioni del regolamento di base.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto La presente proposta discende dall'attuazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte Il 10 novembre 2011 la Commissione ha pubblicato il regolamento (UE) n. 1135/2011, con il quale ha aperto un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, tramite importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese. La Commissione ha ricevuto una domanda, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, contenente elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure antidumping applicate alle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta sono eluse mediante il trasbordo dei prodotti in Malaysia. La domanda è stata presentata il 27 settembre 2011 da quattro produttori dell'Unione di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, vale a dire Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozó es Műszakiszövet-gyártó Bt., Valmieras "Stikla Skiedra" AS e Vitrulan Technical Textiles GmbH. L'allegata proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio si basa sulle risultanze dell'inchiesta che confermano che viene effettuato il trasbordo di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta nella Malaysia e che sono soddisfatti tutti gli altri criteri che caratterizzano l'elusione indicati all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Si propone pertanto di estendere le misure antidumping in vigore per determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Malaysia. Il dazio corrisponde al dazio applicabile su scala nazionale alle importazioni di taluni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC (62,9%). Il dazio è riscosso a titolo retroattivo a decorrere dalla data d'inizio dell'inchiesta. Tre produttori malesi che hanno collaborato hanno chiesto l'esenzione da eventuali misure estese. Queste tre società non hanno pienamente collaborato o sono risultate coinvolte in pratiche di elusione; si propone pertanto di negare loro l'esenzione. Il regolamento del Consiglio in oggetto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 9 agosto 2012.

Base giuridica Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, in particolare l'articolo 13.

Principio di sussidiarietà La proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le ragioni esposte di seguito.

Il tipo di intervento è descritto nel precitato regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il precitato regolamento di base non prevede altre opzioni.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

2012/0160 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[1] ("regolamento di base"), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1.           PROCEDURA

1.1.        Misure in vigore

(1)       Con il regolamento (UE) n. 791/2011[2] ("regolamento originario") il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 62,9% sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese ("RPC") per tutte le società non menzionate dall'articolo 1, paragrafo 2, e dall'allegato 1 di detto regolamento. Tali misure sono denominate nel seguito "misure in vigore" e l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata "inchiesta iniziale".

1.2.        Domanda

(2)       Il 27 settembre 2011 la Commissione europea ("la Commissione") ha ricevuto una domanda, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che l'invitava ad aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure anti-dumping istituite sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC, nonché a sottoporre a registrazione le importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, dichiarati o meno originari di tale paese.

(3)       La domanda è stata presentata da quattro produttori dell'Unione di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, vale a dire Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo es Muszakiszovet-gyarto Bt., Valmieras "Stikla Skiedra" AS e Vitrulan Technical Textiles GmbH.

(4)       Tale domanda conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che, a seguito dell'istituzione delle misure in vigore, è stata operata una modifica significativa nella configurazione degli scambi (esportazioni dalla RPC e dalla Malaysia verso l'Unione) e che non esistevano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti diverse dall'istituzione delle misure in vigore. Questa modifica della configurazione degli scambi sembra dovuta al trasbordo in Malaysia di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC.

(5)       Gli elementi di prova dimostrano inoltre che gli effetti riparatori delle misure in vigore risultavano compromessi in termini sia di quantità che di prezzo. Secondo questi stessi elementi risultava che l'incremento delle importazioni dalla Malaysia avveniva a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta iniziale.

(6)       Infine, è stato dimostrato che i prezzi di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia erano oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito per il prodotto simile durante l'inchiesta iniziale.

1.3.        Apertura

(7)       Sentito il comitato consultivo e avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha aperto un'inchiesta con il regolamento (UE) n. 1135/2011[3] ("regolamento di apertura"). A norma dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, mediante il regolamento di apertura, ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare le importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia.

1.4.        Inchiesta

(8)       La Commissione ha notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità della RPC e della Malaysia, ai produttori esportatori di tali paesi, agli importatori dell'Unione notoriamente interessati e all'industria dell'Unione. Sono stati inviati questionari ai produttori esportatori della RPC e della Malaysia noti alla Commissione oppure che si erano manifestati entro i termini stabiliti al considerando 14 del regolamento di apertura. Sono stati inoltre inviati questionari ad importatori dell'Unione. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.

(9)       Si sono manifestati e hanno risposto al questionario tre produttori esportatori della Malaysia e tre importatori indipendenti dell'Unione.

(10)     La Commissione ha svolto visite di verifica nelle sedi dei seguenti produttori esportatori che hanno risposto al questionario:

Produttori esportatori della Malaysia:

– GFTex Fiberglass Manufacturer Sdn Bhd, Selangor,

– Gold Fiberglass Sdn. Bhd, Selangor, e

– GRI Fiberglass Industries, Selangor.

1.5.        Periodo dell'inchiesta

(11)     L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso fra il 1° gennaio 2008 e il 30 settembre 2011 ("periodo dell'inchiesta" o "PI"). Nell'ambito dell'inchiesta sono stati rilevati dati per esaminare, tra l'altro, il presunto cambiamento della configurazione degli scambi. Per il periodo di riferimento compreso fra il 1° ottobre 2010 e il 30 settembre 2011 ("PR") sono stati rilevati dati più dettagliati al fine di esaminare l'eventuale indebolimento degli effetti riparatori delle misure in vigore, nonché l'esistenza di pratiche di dumping.

2.           RISULTATI DELL'INCHIESTA

2.1.        Considerazioni generali

(12)     A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è stata valutata l'esistenza di pratiche di elusione; in seguito a tale valutazione è stato verificato se fosse intervenuto un cambiamento della configurazione degli scambi tra la RPC, la Malaysia e l'Unione; se tale cambiamento fosse imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio; se vi fossero prove dell'esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile; e se vi fossero elementi di prova dell'esistenza di dumping in relazione ai valori normali precedentemente determinati per il prodotto simile, se necessario conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di base.

2.2.        Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta

(13)     Il prodotto in esame è quello definito nell'ambito dell'inchiesta iniziale: tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00.

(14)     Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso definito nel considerando precedente, ma spedito dalla Malaysia, dichiarato o no come originario di tale paese.

(15)     Dall'inchiesta è risultato che i tessuti in fibra di vetro a maglia aperta definiti sopra, esportati dalla RPC nell'Unione e quelli spediti dalla Malaysia nell'Unione, presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi; essi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3.        Grado di collaborazione e determinazione dei volumi degli scambi

Malaysia

(16)     Come indicato al considerando 9, hanno risposto al questionario tre produttori esportatori della Malaysia.

(17)     In seguito a ciò la Commissione ha svolto visite di verifica nelle sedi di questi tre produttori esportatori.

(18)     Dai dati COMETEXT[4] risulta che nel corso del PR i tre produttori esportatori malesi rappresentavano il 75% di tutte le esportazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Malaysia verso l'Unione. Il volume complessivo delle esportazioni è stato determinato in base a tali dati.

(19)     Uno dei tre produttori esportatori malesi ha smesso di collaborare al termine del primo giorno della visita di verifica. È stato pertanto applicato l'articolo 18 del regolamento di base.

(20)     Per le altre due società l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base è altresì risultata giustificata per i motivi indicati nel considerando 34 e nei considerando da 52 a 59.

Repubblica popolare cinese

(21)     I produttori esportatori cinesi non hanno collaborato. Pertanto, le conclusioni relative alle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dalla RPC nell'Unione e alle esportazioni del prodotto in esame dalla RPC verso la Malaysia hanno dovuto in parte essere elaborate in base ai dati disponibili conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Per stabilire i volumi totali delle importazioni dalla RPC verso l'Unione sono stati impiegati i dati COMEXT. Le statistiche nazionali della Cina e della Malaysia sono state impiegate per determinare le esportazioni totali dalla RPC verso la Malaysia. È stata effettuata anche una verifica incrociata dei dati con i dati dettagliati sulle importazioni e sulle esportazioni forniti dalle autorità doganali malesi.

(22)     Il volume delle importazioni registrate dalle statistiche malesi e cinesi riguardava un gruppo di prodotti più ampio rispetto al prodotto in esame o al prodotto oggetto dell'inchiesta. Tuttavia, tenendo presenti i dati COMEXT e i dati forniti dai tre produttori esportatori della Malaysia, è stato possibile stabilire che una parte rilevante di tale volume delle importazioni riguardava il prodotto in esame. Di conseguenza, si è potuto utilizzare tali dati per stabilire un cambiamento della configurazione degli scambi.

2.4.        Cambiamento della configurazione degli scambi

Importazione nell'Unione di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta

(23)     Le importazioni del prodotto in esame dalla RPC verso l'Unione sono crollate in seguito all'istituzione delle misure provvisorie nel febbraio 2011[5] e delle misure definitive nell'agosto 2011 (regolamento iniziale).

(24)     Di contro, le esportazioni totali del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Malaysia verso l'Unione sono notevolmente aumentate nel 2011. Secondo i dati COMEXT, le esportazioni dalla Malaysia verso l'Unione che negli anni precedenti erano scarse, nell'ultimo anno hanno registrato un netto aumento. Tale tendenza è confermata anche dalle statistiche malesi in materia di esportazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dalla Malaysia verso l'Unione.

(25)     La tabella 1 indica i quantitativi di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta importati dalla RPC e dalla Malaysia nell'Unione tra il 1° gennaio 2008 e il 30 settembre 2011.

Volumi d'importazione in milioni di m2 || 2008 || 2009 || 2010 || 1/10/2010 – 30/9/2011

RPC || 307,82 || 294,98 || 383,76 || 282,03

Malaysia || 0,02 || 0,04 || 0,02 || 76,10

Fonte: statistiche COMEXT

(26)     Dai dati di cui sopra risulta chiaramente che tra il 2008 e il 2010 il volume delle importazioni dalla Malaysia nell'Unione è stato irrilevante. Tuttavia, nel 2011, in seguito all'istituzione delle misure, le importazioni hanno subito un'impennata, sostituendosi, quanto a volume, alle esportazioni dalla RPC sul mercato dell'Unione. Inoltre, dopo l'istituzione delle misure in vigore, le esportazioni dalla RPC verso l'Unione sono calate notevolmente (26%).

Esportazioni dalla RPC verso la Malaysia

(27)     Nel corso dello stesso periodo si osserva anche un deciso aumento delle esportazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dalla RPC verso la Malaysia: da un volume relativamente modesto (4,65 milioni di m2 nel 2008) sono infatti aumentate a 32,78 milioni di m2 nel corso del PR. Tale tendenza è confermata anche dalle statistiche malesi in materia di importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dalla Malaysia verso l'Unione.

Tabella 2: Esportazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dalla RPC verso la Malaysia dal 1° gennaio 2008 e al 30 settembre 2011

|| 2008 || 2009 || 2010 || 1/10/2010 – 30/9/2011

Quantità (in milioni di m2) || 4,65 || 5,78 || 5,94 || 32,78

Variazione annua (in %) || || 24% || 2,8% || 452%

Indice (2008 = 100) || 100 || 124 || 128 || 705

Fonte: statistiche cinesi

(28)     Per determinare la tendenza del flusso degli scambi di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dalla RPC alla Malaysia, sono state prese in considerazione sia le statistiche malesi che quelle cinesi. I dati di queste due fonti sono disponibili solo per un gruppo di prodotti di livello più elevato del prodotto in esame. Tuttavia, alla luce dei dati COMEXT e dei dati forniti dai tre esportatori malesi che hanno inizialmente collaborato, si è potuto stabilire che una parte rilevante di tale volume di importazioni riguardava il prodotto in esame. Di conseguenza, tali dati hanno potuto essere presi in considerazione.

(29)     Le tabelle 1 e 2 dimostrano chiaramente che al drastico calo delle esportazioni cinesi di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta verso l'Unione è seguito un aumento significativo delle esportazioni cinesi di tali prodotti in Malaysia, seguito a sua volta da un forte aumento delle esportazioni malesi di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta verso l'Unione durante il PI. L'inchiesta ha inoltre rivelato che quantitativi supplementari di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC e esportati in Malaysia al momento dell'importazione erano stati dichiarati erroneamente sotto codici diversi da quelli dell'inchiesta. In base alle dichiarazioni doganali all'importazione questi quantitativi supplementari sono stati dichiarati ai codici 7019 11 000 e 7019 40 000.

Volumi di produzione della Malaysia

(30)     Le tre società che hanno inizialmente collaborato sono state create tra novembre 2010 e marzo 2011 e hanno iniziato a produrre e ad esportare verso l'Unione solo dopo l'istituzione delle misure provvisorie nel febbraio 2011. Prima di tale data la Malaysia non produceva ancora tessuti in fibra di vetro a maglia aperta.

2.5.        Conclusioni sul cambiamento della configurazione degli scambi

(31)     Il calo generale delle esportazioni dalla RPC verso l'Unione e l'aumento in parallelo delle esportazioni dalla Malaysia nell'Unione e delle esportazioni dalla RPC verso la Malaysia dopo l'istituzione delle misure provvisorie nel febbraio 2011 e delle misure definitive nell'agosto 2011 hanno costituito un cambiamento della configurazione degli scambi tra tali paesi, da un lato, e l'Unione, dall'altro.

2.6.        Forma di elusione

(32)     A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, il cambiamento della configurazione degli scambi deriva da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sussiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Tali pratiche, processi e lavorazioni comprendono anche la spedizione del prodotto oggetto delle misure via paesi terzi e l'assemblaggio di parti attraverso operazioni di assemblaggio nell'Unione o in un paese terzo. Per questa ragione l'esistenza di operazioni di assemblaggio è stata verificata in base all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

Trasbordo

(33)     Le esportazioni dichiarate di società malesi che hanno inizialmente collaborato ammontavano a circa il 75% del totale delle esportazioni della Malaysia verso l'Unione. Le rimanenti esportazioni riguardano i produttori malesi che non hanno collaborato all'inchiesta o le operazioni di trasbordo. Uno degli importatori dell'Unione che ha collaborato si era procurato tessuti in fibra di vetro a maglia aperta da un esportatore malese che non ha collaborato alla presente inchiesta.

(34)     Come indicato in dettaglio nei considerando da 52 a 59, le tre società che hanno inizialmente collaborato sono state informate sul posto che rischiavano di essere assoggettate all'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, in quanto è emerso che avevano fornito informazioni fuorvianti. In particolare, è risultato che due produttori esportatori che hanno inizialmente collaborato non hanno rivelato di essere tra loro collegati. Inoltre, le società hanno falsificato e modificato documenti, quali estratti bancari; è pertanto dubbia l'autenticità di certe fatture di acquisto e prove di pagamenti bancari. Due di esse non hanno saputo inoltre dimostrare l'origine delle materie prime utilizzate per la produzione di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta destinati all'esportazione nell'Unione. Infine, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità malesi le merci hanno potuto ottenere un attestato di origine al momento della loro esportazione se le materie prime importate utilizzate nel processo di produzione e i prodotti finiti esportati sono stati classificati sotto codici diversi. Dagli elementi di prova raccolti nel corso delle visite di verifica è emerso che alcuni quantitativi di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC al momento della loro importazione in Malaysia sono stati dichiarati erroneamente sotto codici diversi da quelli dell'inchiesta, mentre al momento della loro esportazione nell'Unione i codici NC risultavano corretti. Ciò spiega i quantitativi supplementari di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta esportati dalla Malaysia verso l'Unione, come confermato anche dalle conclusioni relative al cambiamento della configurazione degli scambi di cui al considerando 29.

(35)     È dunque confermata l'esistenza di operazioni di trasbordo in Malaysia di prodotti originari della Cina.

Operazioni di assemblaggio o di completamento

(36)     Dal momento che l'articolo 18 del regolamento di base è stato applicato a tutte e tre le società che hanno inizialmente collaborato all'inchiesta, non è stato possibile stabilire se esse effettuavano operazioni di assemblaggio.

2.7.        Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio antidumping

(37)     Dall'inchiesta non emergono altre motivazioni o giustificazioni economiche per le operazioni di trasbordo se non l'elusione delle misure in vigore su determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC. Non sono stati individuati altri elementi, se non il dazio, che si possono considerare come una compensazione dei costi di trasbordo, in particolare per quanto riguarda il trasporto e il nuovo carico del prodotto in esame dalla RPC attraverso la Malaysia.

2.8.        Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio antidumping

(38)     Per verificare se gli effetti riparatori delle misure in vigore sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC siano stati compromessi da quantità e prezzi dei prodotti importati, sono stati impiegati i dati COMEXT quali migliori dati disponibili sulle quantità e sui prezzi delle esportazioni effettuate dalle società che non hanno collaborato e dai tre produttori esportatori che hanno inizialmente collaborato all'inchiesta, ai quali è stato applicato l'articolo 18 del regolamento di base. I prezzi determinati in questo modo sono stati poi confrontati con il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito per i produttori dell'Unione nel considerando 74 del regolamento iniziale.

(39)     L'aumento delle importazioni dalla Malaysia nell'Unione da 20 000 m2 nel 2010 a 76 milioni di m2 nel periodo aprile - settembre 2011 è stato ritenuto significativo in termini quantitativi.

(40)     Il confronto tra il livello di eliminazione del pregiudizio fissato nel regolamento iniziale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione (corretti per tener conto dei costi successivi all'importazione e degli adeguamenti operati per tener conto delle differenze di qualità nell'inchiesta iniziale) ha evidenziato un notevole fenomeno di "underselling" (vendita a prezzo inferiore al prezzo non pregiudizievole). Si è quindi concluso che gli effetti riparatori delle misure in vigore sono stati compromessi in termini sia di quantità che di prezzo.

2.9.        Elementi di prova del dumping

(41)     Infine, conformemente all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se esistessero elementi di prova dell'esistenza di dumping in relazione al valore normale precedentemente determinato per i prodotti simili.

(42)     Nel regolamento iniziale il valore normale è stato determinato in base ai prezzi praticati in Canada, che nell'ambito dell'inchiesta è stato scelto come paese di riferimento ad economia di mercato adeguato per la RPC. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base si è ritenuto opportuno utilizzare il valore normale stabilito nell'inchiesta iniziale.

(43)     I prezzi all'esportazione dalla Malaysia erano fondati sulle informazioni disponibili, ovvero quelle sui prezzi medi all'esportazione di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta durante il PR, registrati da COMEXT. Infatti, vista l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, i dati relativi ai tre produttori esportatori che hanno inizialmente collaborato non hanno potuto essere utilizzati per determinare i prezzi all'esportazione.

(44)     Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza, sono stati operati adeguamenti per le differenze a livello di costi di trasporto, assicurazione, spese accessorie, costi di imballaggio e oneri bancari. Tenuto conto del fatto che l'articolo 18 del regolamento di base è stato applicato a tutti e tre i produttori che hanno inizialmente collaborato, gli adeguamenti hanno dovuto essere definiti sulla base dei migliori dati disponibili. Pertanto, l'adeguamento per tali differenze è stato determinato sulla base di una percentuale calcolata come la differenza tra il valore totale CIF e il valore totale franco fabbrica di tutte le vendite realizzate dai tre produttori malesi nel PR.

(45)     Conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del valore normale determinato nel regolamento iniziale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione nel corso del PR della presente inchiesta, espressa in percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

(46)     Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione ha dimostrato l'esistenza del dumping.

3.           MISURE

(47)     Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC è stato eluso tramite operazioni di trasbordo in Malaysia.

(48)     A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure in vigore applicabili alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC dovranno essere estese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato o no originario di tale paese.

(49)     Data l'assenza di collaborazione alla presente inchiesta, le misure estese dovranno corrispondere a quelle stabilite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 791/2011 per "tutte le altre società", vale a dire un dazio antidumping definitivo del 62,9% applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

(50)     Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispongono che le misure estese sono applicabili alle importazioni registrate al loro ingresso nell'Unione in virtù del regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi sulle importazioni registrate di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta provenienti dalla Malaysia.

4.           RICHIESTE DI ESENZIONE

(51)     Le tre società malesi che hanno collaborato rispondendo al questionario hanno chiesto l'esenzione da eventuali misure estese a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(52)     Come indicato al considerando 19, una delle società ha smesso di collaborare al termine del primo giorno della visita di verifica, ma anche nell'unica giornata di verifica cui ha partecipato ha collaborato in misura inadeguata. In particolare, la società non è stata in grado di fornire la maggior parte dei documenti giustificativi richiesti, quali i registri di produzione e degli stock e le fatture energetiche. D'altro canto, i quantitativi di materie prime giacenti nello stabilimento della società erano insufficienti a giustificare il volume di produzione dichiarato, né erano presenti in magazzino prodotti finiti. Inoltre, il formato delle fatture di acquisto presentate era identico a quello di un blocco di fatture con numeri prestampati rinvenute nei locali della società. Tale analogia ha portato a dubitare dell'autenticità delle fatture di acquisto. Inoltre, è risultato che la società non aveva rivelato di essere collegata con un altro esportatore malese che ha collaborato all'inchiesta. Più precisamente, nei locali della prima società sono stati rinvenuti documenti riguardanti l'altro produttore malese che ha inizialmente collaborato; le due società avevano infatti taciuto di essere tra loro collegate.

(53)     Conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, la società è stata informata dell'intenzione della Commissione di non prendere in considerazione le informazioni da essa fornite e le è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare le sue osservazioni. La società non ha fornito alcuna osservazione; di conseguenza, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative a tale società sono state elaborate in base ai dati disponibili.

(54)     Anche la seconda società ha collaborato in misura inadeguata durante la visita di verifica. Essa ha negato a varie riprese l'accesso a dati essenziali quali il registro di produzione e di contabilità di magazzino. Le scorte di materie prime conservate nello stabilimento della società erano molto inferiori ai livelli di produzione dichiarati e agli stock di prodotti finiti presenti in magazzino. La società non ha inoltre fornito elementi di prova riguardo all'origine delle materie prime utilizzate per la produzione dei tessuti in fibra di vetro a maglia aperta esportati nell'Unione.

(55)     Conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, la società è stata informata dell'intenzione della Commissione di non prendere in considerazione le informazioni da essa fornite e le è stato concesso un periodo di tempo entro il quale fornire le proprie osservazioni. Nelle sue osservazioni la società ha sostenuto che la durata prevista della visita di verifica (tre giorni) era troppo breve per consentirle di comunicare tutti i dati e di fornire i documenti richiesti dagli ispettori. Essa ha altresì ammesso di aver più volte negato agli ispettori l'accesso ai dati in quanto i collaboratori rappresentanti la società nella visita di verifica, per poter consentire tale accesso, dovevano nella maggior parte dei casi essere espressamente autorizzati dai rispettivi superiori. La società ha inoltre sostenuto che i suoi incaricati non erano addetti al servizio contabile ed ha confermato che il personale dirigente non ha collaborato per impegni precedenti.

(56)     Le spiegazioni fornite dalla società confermano la conclusione secondo la quale essa ha ostacolato gravemente lo svolgimento dell'inchiesta. Le date della visita di verifica le erano state comunicate con molto anticipo ed erano state da essa approvate. Benché le esportazioni verso l'Unione costituiscano l'attività principale della società, i suoi dirigenti non erano presenti. Durante la visita di verifica i dati e i documenti richiesti sono stati forniti deliberatamente e ingiustificatamente in ritardo e il rifiuto di accesso ai dati ha ulteriormente complicato e ritardato il completamento della verifica entro i termini previsti. Le conclusioni riguardanti questa società sono state pertanto elaborate in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.

(57)     La terza società non ha collaborato sufficientemente durante la visita di verifica ed ha fornito informazioni fuorvianti. Avrebbe infatti falsificato estratti bancari. Inoltre, non è riuscita a dimostrare l'autenticità delle prove di pagamenti bancari. I suoi documenti contabili non sono stati giudicati attendibili in quanto presentavano numerose gravi incoerenze per quanto riguarda i saldi d'apertura e di chiusura. Le scorte di materie prime erano scarse rispetto ai livelli di produzione dichiarati e agli stock di prodotti finiti presenti in magazzino. La società non ha inoltre fornito elementi di prova riguardo all'origine delle materie prime utilizzate per la produzione dei tessuti in fibra di vetro a maglia aperta esportati nell'Unione. Inoltre è risultato che la società non aveva comunicato di essere collegata con il primo esportatore malese, come è risultato invece da documenti relativi alla terza società rinvenuti nella sede della prima.

(58)     Conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, la società è stata inoltre informata dell'intenzione della Commissione di non prendere in considerazione le informazioni da essa fornite e le è stato concesso un periodo di tempo entro il quale fornire le proprie osservazioni. Nelle sue osservazioni la società ha sostenuto di essere impreparata a questo tipo di visite di verifica, il che spiegherebbe, a suo avviso, le carenze riscontrate. Ha spiegato, inoltre, la sua reticenza a fornire agli ispettori i documenti richiesti, in particolare gli estratti bancari e le prove di pagamento, in quanto le autorità malesi non erano state informate ufficialmente dell'identità degli ispettori. La società ha però ammesso che il suo personale aveva modificato il contenuto degli estratti bancari, ma che tali modifiche sarebbero state apportate con l'intento di evitare fughe di documenti o atti di sabotaggio e di preservare la riservatezza delle informazioni.

(59)     Le spiegazioni supplementari fornite dalla società non sono state tali da modificare la conclusione secondo la quale essa aveva fornito informazioni fuorvianti nel corso dell'inchiesta. Pertanto, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni riguardanti questa società sono state elaborate in base ai dati disponibili.

(60)     Alla luce delle conclusioni sul cambiamento della configurazione degli scambi e sulle pratiche di trasbordo (considerando 31 e 35) e tenuto conto della natura delle informazioni fuorvianti (considerando da 52 a 59), non è stato possibile concedere le esenzioni richieste da queste tre società a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(61)     Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, gli altri produttori malesi che non si sono manifestati nel quadro del presente procedimento, che non hanno esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il PR e che intendono presentare una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, dovranno compilare un questionario al fine di consentire alla Commissione di stabilire se l'esenzione sia giustificata. L'esenzione può essere concessa dopo una valutazione della situazione del mercato del prodotto in esame, della capacità produttiva e del tasso di utilizzo degli impianti, dell'approvvigionamento e delle vendite, della probabilità che persista il ricorso a pratiche per le quali non esiste una motivazione sufficiente o una giustificazione economica, nonché degli elementi di prova del dumping. Di norma la Commissione procede anche ad una visita di verifica in loco.

(62)     La richiesta va inviata alla Commissione quanto prima e deve contenere tutte le informazioni utili, in particolare su eventuali modifiche delle attività della società connesse alla produzione e alla vendita. Se concede un'esenzione, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, propone l'opportuna modifica delle misure estese in vigore. Successivamente le esenzioni concesse sono oggetto di un controllo per garantire la conformità alle condizioni stabilite.

5.           COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(63)     Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno portato alle conclusioni suesposte e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate. Nessuna delle argomentazioni presentate ha indotto modifiche delle risultanze definitive.

(64)     Un importatore che ha collaborato ha chiesto se sia possibile prevedere per, gli importatori che hanno collaborato all'inchiesta e per gli importatori che non hanno collaborato, l'applicazione di aliquote del dazio diverse alle loro importazioni registrate di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta. La richiesta è stata respinta in quanto il regolamento di base non prevede una base giuridica a supporto di una simile distinzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il dazio antidumping definitivo, applicabile a "tutte le altre società", istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, classificati attualmente ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 (codici TARIC 7019 51 00 11 e 7019 59 00 11).

2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, registrati in conformità dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1135/2011, nonché dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta va inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione H Ufficio: N-105 04/92 1049 Bruxelles

BELGIO Fax (322) 295 65 05

2. A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 per le importazioni da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 791/2011.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1135/2011.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

[2]               GU L 204 del 9.8.2011, pag. 1.

[3]               GU L 292 del 10.11.2011, pag. 4.

[4]               COMETEXT è una banca dati sulle statistiche del commercio estero gestita da Eurostat.

[5]               GU L 43 del 17.2.2011, pag. 9.

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