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Document 52012PC0331
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION extending the definitive anti-dumping duty imposed by Council Implementing Regulation (EU) No 791/2011 on imports of certain open mesh fabrics of glass fibres originating in the People's Republic of China to imports of certain open mesh fabrics of glass fibres consigned from Malaysia, whether declared as originating in Malaysia or not
Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese
Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese
/* COM/2012/0331 final - 2012/0160 (NLE) */
Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese /* COM/2012/0331 final - 2012/0160 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione
del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del
30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto
di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea
("regolamento di base") nell'inchiesta sulla possibile elusione delle
misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE)
n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di determinati tessuti in
fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese
("RPC") tramite importazioni dello stesso prodotto spedito dalla
Malaysia. Contesto generale La proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato dell'inchiesta svolta in conformità dei requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base, in particolare all'articolo 13 del medesimo. Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le misure attualmente in vigore sono state istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. 2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI
DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO Consultazione delle parti interessate Le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi durante l'inchiesta in conformità delle disposizioni del regolamento di base. Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare esperti esterni. Valutazione d'impatto La presente proposta discende dall'attuazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Sintesi delle misure proposte Il 10 novembre 2011 la Commissione ha pubblicato il regolamento (UE) n. 1135/2011, con il quale ha aperto un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, tramite importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese. La Commissione ha ricevuto una domanda, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, contenente elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure antidumping applicate alle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta sono eluse mediante il trasbordo dei prodotti in Malaysia. La domanda è stata presentata il 27 settembre 2011 da quattro produttori dell'Unione di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, vale a dire Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozó es Műszakiszövet-gyártó Bt., Valmieras "Stikla Skiedra" AS e Vitrulan Technical Textiles GmbH. L'allegata proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio si basa sulle risultanze dell'inchiesta che confermano che viene effettuato il trasbordo di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta nella Malaysia e che sono soddisfatti tutti gli altri criteri che caratterizzano l'elusione indicati all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Si propone pertanto di estendere le misure antidumping in vigore per determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Malaysia. Il dazio corrisponde al dazio applicabile su scala nazionale alle importazioni di taluni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC (62,9%). Il dazio è riscosso a titolo retroattivo a decorrere dalla data d'inizio dell'inchiesta. Tre produttori malesi che hanno collaborato hanno chiesto l'esenzione da eventuali misure estese. Queste tre società non hanno pienamente collaborato o sono risultate coinvolte in pratiche di elusione; si propone pertanto di negare loro l'esenzione. Il regolamento del Consiglio in oggetto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 9 agosto 2012. Base giuridica Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, in particolare l'articolo 13. Principio di sussidiarietà La proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le ragioni esposte di seguito. Il tipo di intervento è descritto nel precitato regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale. Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. Scelta dello strumento Strumento proposto: regolamento. Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il precitato regolamento di base non prevede altre opzioni. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 2012/0160 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che estende il dazio antidumping definitivo, istituito
dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni
di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della
Repubblica popolare cinese, alle importazioni di determinati tessuti in fibra
di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto
che siano dichiarati o meno originari di tale paese IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1225/2009
del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le
importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità
europea[1]
("regolamento di base"), in particolare l'articolo 13, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Misure in vigore (1) Con il regolamento (UE)
n. 791/2011[2]
("regolamento originario") il Consiglio ha istituito un dazio
antidumping definitivo del 62,9% sulle importazioni di determinati tessuti in
fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese
("RPC") per tutte le società non menzionate dall'articolo 1,
paragrafo 2, e dall'allegato 1 di detto regolamento. Tali misure sono
denominate nel seguito "misure in vigore" e l'inchiesta che ha
portato all'istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è
denominata "inchiesta iniziale". 1.2. Domanda (2) Il
27 settembre 2011 la Commissione europea ("la Commissione")
ha ricevuto una domanda, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3,
e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che
l'invitava ad aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure
anti-dumping istituite sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di
vetro a maglia aperta originari della RPC, nonché a sottoporre a registrazione
le importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta
spediti dalla Malaysia, dichiarati o meno originari di tale paese. (3) La domanda è stata presentata
da quattro produttori dell'Unione di determinati tessuti in fibra di vetro a
maglia aperta, vale a dire Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext
Fonalfeldolgozo es Muszakiszovet-gyarto Bt., Valmieras "Stikla
Skiedra" AS e Vitrulan Technical Textiles GmbH. (4) Tale domanda conteneva
elementi di prova sufficienti a dimostrare che, a seguito dell'istituzione
delle misure in vigore, è stata operata una modifica significativa nella
configurazione degli scambi (esportazioni dalla RPC e dalla Malaysia verso
l'Unione) e che non esistevano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti
diverse dall'istituzione delle misure in vigore. Questa modifica della
configurazione degli scambi sembra dovuta al trasbordo in Malaysia di
determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC. (5) Gli elementi di prova dimostrano
inoltre che gli effetti riparatori delle misure in vigore risultavano
compromessi in termini sia di quantità che di prezzo. Secondo questi stessi
elementi risultava che l'incremento delle importazioni dalla Malaysia avveniva
a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta
iniziale. (6) Infine,
è stato dimostrato che i prezzi di determinati tessuti in fibra di vetro a
maglia aperta spediti dalla Malaysia erano oggetto di dumping rispetto al
valore normale stabilito per il prodotto simile durante l'inchiesta iniziale. 1.3. Apertura (7) Sentito il comitato
consultivo e avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per
giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13,
paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di
base, la Commissione ha aperto un'inchiesta con il regolamento (UE)
n. 1135/2011[3]
("regolamento di apertura"). A norma dell'articolo 13,
paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di
base, la Commissione, mediante il regolamento di apertura, ha inoltre invitato
le autorità doganali a registrare le importazioni di determinati tessuti in
fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia. 1.4. Inchiesta (8) La
Commissione ha notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità della RPC e
della Malaysia, ai produttori esportatori di tali paesi, agli importatori
dell'Unione notoriamente interessati e all'industria dell'Unione. Sono stati
inviati questionari ai produttori esportatori della RPC e della Malaysia noti
alla Commissione oppure che si erano manifestati entro i termini stabiliti al
considerando 14 del regolamento di apertura. Sono stati inoltre inviati
questionari ad importatori dell'Unione. Le parti interessate hanno avuto la
possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere
un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. (9) Si sono manifestati e hanno
risposto al questionario tre produttori esportatori della Malaysia e tre
importatori indipendenti dell'Unione. (10) La Commissione ha svolto
visite di verifica nelle sedi dei seguenti produttori esportatori che hanno
risposto al questionario: Produttori esportatori della Malaysia: –
GFTex Fiberglass Manufacturer Sdn Bhd, Selangor, –
Gold Fiberglass Sdn. Bhd, Selangor, e –
GRI Fiberglass Industries, Selangor. 1.5. Periodo dell'inchiesta (11) L'inchiesta ha riguardato il
periodo compreso fra il 1° gennaio 2008 e il
30 settembre 2011 ("periodo dell'inchiesta" o
"PI"). Nell'ambito dell'inchiesta sono stati rilevati dati per
esaminare, tra l'altro, il presunto cambiamento della configurazione degli
scambi. Per il periodo di riferimento compreso fra il 1° ottobre 2010
e il 30 settembre 2011 ("PR") sono stati rilevati dati più
dettagliati al fine di esaminare l'eventuale indebolimento degli effetti
riparatori delle misure in vigore, nonché l'esistenza di pratiche di dumping. 2. RISULTATI DELL'INCHIESTA 2.1. Considerazioni generali (12) A norma dell'articolo 13,
paragrafo 1, del regolamento di base, è stata valutata l'esistenza di
pratiche di elusione; in seguito a tale valutazione è stato verificato se fosse
intervenuto un cambiamento della configurazione degli scambi tra la RPC, la
Malaysia e l'Unione; se tale cambiamento fosse imputabile a pratiche, processi
o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o
giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio; se vi fossero prove
dell'esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del
dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del
prodotto simile; e se vi fossero elementi di prova dell'esistenza di dumping in
relazione ai valori normali precedentemente determinati per il prodotto simile,
se necessario conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento
di base. 2.2. Prodotto in esame e prodotto
oggetto dell'inchiesta (13) Il prodotto in esame è quello
definito nell'ambito dell'inchiesta iniziale: tessuti in fibra di vetro a
maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di
peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di
vetro, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai
codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00. (14) Il prodotto oggetto
dell'inchiesta è lo stesso definito nel considerando precedente, ma spedito
dalla Malaysia, dichiarato o no come originario di tale paese. (15) Dall'inchiesta è risultato che
i tessuti in fibra di vetro a maglia aperta definiti sopra, esportati dalla RPC
nell'Unione e quelli spediti dalla Malaysia nell'Unione, presentano le stesse
caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi
impieghi; essi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi
dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 2.3. Grado di collaborazione e
determinazione dei volumi degli scambi Malaysia (16) Come indicato al
considerando 9, hanno risposto al questionario tre produttori esportatori
della Malaysia. (17) In seguito a ciò la
Commissione ha svolto visite di verifica nelle sedi di questi tre produttori
esportatori. (18) Dai dati COMETEXT[4] risulta che nel corso del PR i
tre produttori esportatori malesi rappresentavano il 75% di tutte le
esportazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Malaysia verso l'Unione.
Il volume complessivo delle esportazioni è stato determinato in base a tali
dati. (19) Uno dei tre produttori
esportatori malesi ha smesso di collaborare al termine del primo giorno della
visita di verifica. È stato pertanto applicato l'articolo 18 del
regolamento di base. (20) Per le altre due società
l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base
è altresì risultata giustificata per i motivi indicati nel considerando 34
e nei considerando da 52 a 59. Repubblica popolare cinese (21) I produttori esportatori cinesi
non hanno collaborato. Pertanto, le conclusioni relative alle importazioni di
determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dalla RPC nell'Unione e
alle esportazioni del prodotto in esame dalla RPC verso la Malaysia hanno
dovuto in parte essere elaborate in base ai dati disponibili conformemente
all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Per stabilire
i volumi totali delle importazioni dalla RPC verso l'Unione sono stati
impiegati i dati COMEXT. Le statistiche nazionali della Cina e della Malaysia
sono state impiegate per determinare le esportazioni totali dalla RPC verso la
Malaysia. È stata effettuata anche una verifica incrociata dei dati con i dati
dettagliati sulle importazioni e sulle esportazioni forniti dalle autorità doganali
malesi. (22) Il volume delle importazioni
registrate dalle statistiche malesi e cinesi riguardava un gruppo di prodotti
più ampio rispetto al prodotto in esame o al prodotto oggetto dell'inchiesta.
Tuttavia, tenendo presenti i dati COMEXT e i dati forniti dai tre produttori
esportatori della Malaysia, è stato possibile stabilire che una parte rilevante
di tale volume delle importazioni riguardava il prodotto in esame. Di
conseguenza, si è potuto utilizzare tali dati per stabilire un cambiamento
della configurazione degli scambi. 2.4. Cambiamento della
configurazione degli scambi Importazione
nell'Unione di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta (23) Le importazioni del prodotto
in esame dalla RPC verso l'Unione sono crollate in seguito all'istituzione
delle misure provvisorie nel febbraio 2011[5]
e delle misure definitive nell'agosto 2011 (regolamento iniziale). (24) Di contro, le esportazioni
totali del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Malaysia verso l'Unione sono
notevolmente aumentate nel 2011. Secondo i dati COMEXT, le esportazioni dalla
Malaysia verso l'Unione che negli anni precedenti erano scarse, nell'ultimo
anno hanno registrato un netto aumento. Tale tendenza è confermata anche dalle
statistiche malesi in materia di esportazioni di tessuti in fibra di vetro a
maglia aperta dalla Malaysia verso l'Unione. (25) La tabella 1 indica i
quantitativi di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta importati
dalla RPC e dalla Malaysia nell'Unione tra il 1° gennaio 2008 e il 30 settembre 2011. Volumi d'importazione in milioni di m2 || 2008 || 2009 || 2010 || 1/10/2010 – 30/9/2011 RPC || 307,82 || 294,98 || 383,76 || 282,03 Malaysia || 0,02 || 0,04 || 0,02 || 76,10 Fonte: statistiche COMEXT (26) Dai dati di cui sopra risulta
chiaramente che tra il 2008 e il 2010 il volume delle importazioni dalla
Malaysia nell'Unione è stato irrilevante. Tuttavia, nel 2011, in seguito
all'istituzione delle misure, le importazioni hanno subito un'impennata,
sostituendosi, quanto a volume, alle esportazioni dalla RPC sul mercato dell'Unione.
Inoltre, dopo l'istituzione delle misure in vigore, le esportazioni dalla RPC
verso l'Unione sono calate notevolmente (26%). Esportazioni dalla RPC verso la Malaysia (27) Nel corso dello stesso periodo
si osserva anche un deciso aumento delle esportazioni di tessuti in fibra di
vetro a maglia aperta dalla RPC verso la Malaysia: da un volume relativamente
modesto (4,65 milioni di m2 nel 2008) sono infatti aumentate a
32,78 milioni di m2 nel corso del PR. Tale tendenza è
confermata anche dalle statistiche malesi in materia di importazioni di tessuti
in fibra di vetro a maglia aperta dalla Malaysia verso l'Unione. Tabella 2: Esportazioni di tessuti in fibra di
vetro a maglia aperta dalla RPC verso la Malaysia dal 1° gennaio 2008
e al 30 settembre 2011 || 2008 || 2009 || 2010 || 1/10/2010 – 30/9/2011 Quantità (in milioni di m2) || 4,65 || 5,78 || 5,94 || 32,78 Variazione annua (in %) || || 24% || 2,8% || 452% Indice (2008 = 100) || 100 || 124 || 128 || 705 Fonte: statistiche cinesi (28) Per determinare la tendenza
del flusso degli scambi di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia
aperta dalla RPC alla Malaysia, sono state prese in considerazione sia le
statistiche malesi che quelle cinesi. I dati di queste due fonti sono
disponibili solo per un gruppo di prodotti di livello più elevato del prodotto
in esame. Tuttavia, alla luce dei dati COMEXT e dei dati forniti dai tre
esportatori malesi che hanno inizialmente collaborato, si è potuto stabilire
che una parte rilevante di tale volume di importazioni riguardava il prodotto
in esame. Di conseguenza, tali dati hanno potuto essere presi in
considerazione. (29) Le tabelle 1 e 2 dimostrano
chiaramente che al drastico calo delle esportazioni cinesi di tessuti in fibra
di vetro a maglia aperta verso l'Unione è seguito un aumento significativo delle
esportazioni cinesi di tali prodotti in Malaysia, seguito a sua volta da un
forte aumento delle esportazioni malesi di tessuti in fibra di vetro a maglia
aperta verso l'Unione durante il PI. L'inchiesta ha inoltre rivelato che
quantitativi supplementari di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta
originari della RPC e esportati in Malaysia al momento dell'importazione erano
stati dichiarati erroneamente sotto codici diversi da quelli dell'inchiesta. In
base alle dichiarazioni doganali all'importazione questi quantitativi supplementari
sono stati dichiarati ai codici 7019 11 000 e 7019 40 000. Volumi di produzione della Malaysia (30) Le tre società che hanno
inizialmente collaborato sono state create tra novembre 2010 e
marzo 2011 e hanno iniziato a produrre e ad esportare verso l'Unione solo
dopo l'istituzione delle misure provvisorie nel febbraio 2011. Prima di
tale data la Malaysia non produceva ancora tessuti in fibra di vetro a maglia
aperta. 2.5. Conclusioni sul cambiamento
della configurazione degli scambi (31) Il calo generale delle
esportazioni dalla RPC verso l'Unione e l'aumento in parallelo delle
esportazioni dalla Malaysia nell'Unione e delle esportazioni dalla RPC verso la
Malaysia dopo l'istituzione delle misure provvisorie nel febbraio 2011 e
delle misure definitive nell'agosto 2011 hanno costituito un cambiamento
della configurazione degli scambi tra tali paesi, da un lato, e l'Unione,
dall'altro. 2.6. Forma di elusione (32) A norma dell'articolo 13,
paragrafo 1, del regolamento di base, il cambiamento della configurazione
degli scambi deriva da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sussiste
una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione
del dazio. Tali pratiche, processi e lavorazioni comprendono anche la
spedizione del prodotto oggetto delle misure via paesi terzi e l'assemblaggio
di parti attraverso operazioni di assemblaggio nell'Unione o in un paese terzo.
Per questa ragione l'esistenza di operazioni di assemblaggio è stata verificata
in base all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. Trasbordo (33) Le
esportazioni dichiarate di società malesi che hanno inizialmente collaborato
ammontavano a circa il 75% del totale delle esportazioni della Malaysia verso
l'Unione. Le rimanenti esportazioni riguardano i produttori malesi che non
hanno collaborato all'inchiesta o le operazioni di trasbordo. Uno degli
importatori dell'Unione che ha collaborato si era procurato tessuti in fibra di
vetro a maglia aperta da un esportatore malese che non ha collaborato alla
presente inchiesta. (34) Come indicato in dettaglio nei
considerando da 52 a 59, le tre società che hanno inizialmente collaborato sono
state informate sul posto che rischiavano di essere assoggettate
all'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, in quanto è
emerso che avevano fornito informazioni fuorvianti. In particolare, è risultato
che due produttori esportatori che hanno inizialmente collaborato non hanno
rivelato di essere tra loro collegati. Inoltre, le società hanno falsificato e
modificato documenti, quali estratti bancari; è pertanto dubbia l'autenticità
di certe fatture di acquisto e prove di pagamenti bancari. Due di esse non
hanno saputo inoltre dimostrare l'origine delle materie prime utilizzate per la
produzione di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta destinati
all'esportazione nell'Unione. Infine, sulla base delle informazioni fornite
dalle autorità malesi le merci hanno potuto ottenere un attestato di origine al
momento della loro esportazione se le materie prime importate utilizzate nel
processo di produzione e i prodotti finiti esportati sono stati classificati
sotto codici diversi. Dagli elementi di prova raccolti nel corso delle visite
di verifica è emerso che alcuni quantitativi di tessuti in fibra di vetro a
maglia aperta originari della RPC al momento della loro importazione in
Malaysia sono stati dichiarati erroneamente sotto codici diversi da quelli
dell'inchiesta, mentre al momento della loro esportazione nell'Unione i codici
NC risultavano corretti. Ciò spiega i quantitativi supplementari di tessuti in
fibra di vetro a maglia aperta esportati dalla Malaysia verso l'Unione, come
confermato anche dalle conclusioni relative al cambiamento della configurazione
degli scambi di cui al considerando 29. (35) È dunque confermata
l'esistenza di operazioni di trasbordo in Malaysia di prodotti originari della
Cina. Operazioni di assemblaggio o di completamento (36) Dal momento che
l'articolo 18 del regolamento di base è stato applicato a tutte e tre le
società che hanno inizialmente collaborato all'inchiesta, non è stato possibile
stabilire se esse effettuavano operazioni di assemblaggio. 2.7. Insufficiente motivazione o
giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio antidumping (37) Dall'inchiesta non emergono
altre motivazioni o giustificazioni economiche per le operazioni di trasbordo
se non l'elusione delle misure in vigore su determinati tessuti in fibra di
vetro a maglia aperta originari della RPC. Non sono stati individuati altri
elementi, se non il dazio, che si possono considerare come una compensazione
dei costi di trasbordo, in particolare per quanto riguarda il trasporto e il
nuovo carico del prodotto in esame dalla RPC attraverso la Malaysia. 2.8. Indebolimento dell'effetto
riparatore del dazio antidumping (38) Per verificare se gli effetti
riparatori delle misure in vigore sulle importazioni di determinati tessuti in
fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC siano stati compromessi da
quantità e prezzi dei prodotti importati, sono stati impiegati i dati COMEXT
quali migliori dati disponibili sulle quantità e sui prezzi delle esportazioni
effettuate dalle società che non hanno collaborato e dai tre produttori
esportatori che hanno inizialmente collaborato all'inchiesta, ai quali è stato
applicato l'articolo 18 del regolamento di base. I prezzi determinati in
questo modo sono stati poi confrontati con il livello di eliminazione del
pregiudizio stabilito per i produttori dell'Unione nel considerando 74 del
regolamento iniziale. (39) L'aumento delle importazioni
dalla Malaysia nell'Unione da 20 000 m2 nel 2010 a
76 milioni di m2 nel periodo aprile - settembre 2011 è stato
ritenuto significativo in termini quantitativi. (40) Il confronto tra il livello di
eliminazione del pregiudizio fissato nel regolamento iniziale e la media
ponderata dei prezzi all'esportazione (corretti per tener conto dei costi
successivi all'importazione e degli adeguamenti operati per tener conto delle
differenze di qualità nell'inchiesta iniziale) ha evidenziato un notevole
fenomeno di "underselling" (vendita a prezzo inferiore al prezzo non
pregiudizievole). Si è quindi concluso che gli effetti riparatori delle misure
in vigore sono stati compromessi in termini sia di quantità che di prezzo. 2.9. Elementi di prova del dumping (41) Infine, conformemente
all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, la
Commissione ha esaminato se esistessero elementi di prova dell'esistenza di
dumping in relazione al valore normale precedentemente determinato per i prodotti
simili. (42) Nel regolamento iniziale il
valore normale è stato determinato in base ai prezzi praticati in Canada, che
nell'ambito dell'inchiesta è stato scelto come paese di riferimento ad economia
di mercato adeguato per la RPC. Conformemente all'articolo 13,
paragrafo 1, del regolamento di base si è ritenuto opportuno utilizzare il
valore normale stabilito nell'inchiesta iniziale. (43) I prezzi all'esportazione
dalla Malaysia erano fondati sulle informazioni disponibili, ovvero quelle sui
prezzi medi all'esportazione di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia
aperta durante il PR, registrati da COMEXT. Infatti, vista l'applicazione
dell'articolo 18 del regolamento di base, i dati relativi ai tre
produttori esportatori che hanno inizialmente collaborato non hanno potuto
essere utilizzati per determinare i prezzi all'esportazione. (44) Ai fini di un confronto equo
tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente
conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e
sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10,
del regolamento di base. Di conseguenza, sono stati operati adeguamenti per le
differenze a livello di costi di trasporto, assicurazione, spese accessorie,
costi di imballaggio e oneri bancari. Tenuto conto del fatto che
l'articolo 18 del regolamento di base è stato applicato a tutti e tre i
produttori che hanno inizialmente collaborato, gli adeguamenti hanno dovuto
essere definiti sulla base dei migliori dati disponibili. Pertanto,
l'adeguamento per tali differenze è stato determinato sulla base di una
percentuale calcolata come la differenza tra il valore totale CIF e il valore
totale franco fabbrica di tutte le vendite realizzate dai tre produttori malesi
nel PR. (45) Conformemente
all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il
dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del valore
normale determinato nel regolamento iniziale e la media ponderata dei prezzi
all'esportazione nel corso del PR della presente inchiesta, espressa in
percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto. (46) Il confronto tra la media
ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione
ha dimostrato l'esistenza del dumping. 3. MISURE (47) Alla luce di quanto precede la
Commissione ha concluso che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1,
del regolamento di base, il dazio antidumping definitivo istituito sulle
importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari
della RPC è stato eluso tramite operazioni di trasbordo in Malaysia. (48) A norma dell'articolo 13,
paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure in vigore
applicabili alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC
dovranno essere estese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla
Malaysia, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato o no
originario di tale paese. (49) Data l'assenza di
collaborazione alla presente inchiesta, le misure estese dovranno corrispondere
a quelle stabilite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 791/2011 per "tutte le altre società", vale a dire un dazio
antidumping definitivo del 62,9% applicabile al prezzo netto, franco frontiera
dell'Unione, dazio non corrisposto. (50) Conformemente
all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14,
paragrafo 5, del regolamento di base, che dispongono che le misure estese
sono applicabili alle importazioni registrate al loro ingresso nell'Unione in
virtù del regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi sulle
importazioni registrate di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia
aperta provenienti dalla Malaysia. 4. RICHIESTE DI ESENZIONE (51) Le tre società malesi che
hanno collaborato rispondendo al questionario hanno chiesto l'esenzione da
eventuali misure estese a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del
regolamento di base. (52) Come indicato al
considerando 19, una delle società ha smesso di collaborare al termine del
primo giorno della visita di verifica, ma anche nell'unica giornata di verifica
cui ha partecipato ha collaborato in misura inadeguata. In particolare, la
società non è stata in grado di fornire la maggior parte dei documenti
giustificativi richiesti, quali i registri di produzione e degli stock e le
fatture energetiche. D'altro canto, i quantitativi di materie prime giacenti
nello stabilimento della società erano insufficienti a giustificare il volume
di produzione dichiarato, né erano presenti in magazzino prodotti finiti.
Inoltre, il formato delle fatture di acquisto presentate era identico a quello
di un blocco di fatture con numeri prestampati rinvenute nei locali della
società. Tale analogia ha portato a dubitare dell'autenticità delle fatture di
acquisto. Inoltre, è risultato che la società non aveva rivelato di essere
collegata con un altro esportatore malese che ha collaborato all'inchiesta. Più
precisamente, nei locali della prima società sono stati rinvenuti documenti
riguardanti l'altro produttore malese che ha inizialmente collaborato; le due
società avevano infatti taciuto di essere tra loro collegate. (53) Conformemente
all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, la società è
stata informata dell'intenzione della Commissione di non prendere in considerazione
le informazioni da essa fornite e le è stato concesso un periodo di tempo entro
il quale presentare le sue osservazioni. La società non ha fornito alcuna
osservazione; di conseguenza, in conformità dell'articolo 18,
paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative a tale
società sono state elaborate in base ai dati disponibili. (54) Anche la seconda società ha
collaborato in misura inadeguata durante la visita di verifica. Essa ha negato
a varie riprese l'accesso a dati essenziali quali il registro di produzione e
di contabilità di magazzino. Le scorte di materie prime conservate nello
stabilimento della società erano molto inferiori ai livelli di produzione
dichiarati e agli stock di prodotti finiti presenti in magazzino. La società non
ha inoltre fornito elementi di prova riguardo all'origine delle materie prime
utilizzate per la produzione dei tessuti in fibra di vetro a maglia aperta
esportati nell'Unione. (55) Conformemente
all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, la società è
stata informata dell'intenzione della Commissione di non prendere in
considerazione le informazioni da essa fornite e le è stato concesso un periodo
di tempo entro il quale fornire le proprie osservazioni. Nelle sue osservazioni
la società ha sostenuto che la durata prevista della visita di verifica (tre
giorni) era troppo breve per consentirle di comunicare tutti i dati e di
fornire i documenti richiesti dagli ispettori. Essa ha altresì ammesso di aver
più volte negato agli ispettori l'accesso ai dati in quanto i collaboratori
rappresentanti la società nella visita di verifica, per poter consentire tale
accesso, dovevano nella maggior parte dei casi essere espressamente autorizzati
dai rispettivi superiori. La società ha inoltre sostenuto che i suoi incaricati
non erano addetti al servizio contabile ed ha confermato che il personale
dirigente non ha collaborato per impegni precedenti. (56) Le spiegazioni fornite dalla
società confermano la conclusione secondo la quale essa ha ostacolato
gravemente lo svolgimento dell'inchiesta. Le date della visita di verifica le
erano state comunicate con molto anticipo ed erano state da essa approvate.
Benché le esportazioni verso l'Unione costituiscano l'attività principale della
società, i suoi dirigenti non erano presenti. Durante la visita di verifica i
dati e i documenti richiesti sono stati forniti deliberatamente e
ingiustificatamente in ritardo e il rifiuto di accesso ai dati ha ulteriormente
complicato e ritardato il completamento della verifica entro i termini
previsti. Le conclusioni riguardanti questa società sono state pertanto
elaborate in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18,
paragrafo 1, del regolamento di base. (57) La terza società non ha
collaborato sufficientemente durante la visita di verifica ed ha fornito
informazioni fuorvianti. Avrebbe infatti falsificato estratti bancari. Inoltre,
non è riuscita a dimostrare l'autenticità delle prove di pagamenti bancari. I
suoi documenti contabili non sono stati giudicati attendibili in quanto
presentavano numerose gravi incoerenze per quanto riguarda i saldi d'apertura e
di chiusura. Le scorte di materie prime erano scarse rispetto ai livelli di
produzione dichiarati e agli stock di prodotti finiti presenti in magazzino. La
società non ha inoltre fornito elementi di prova riguardo all'origine delle
materie prime utilizzate per la produzione dei tessuti in fibra di vetro a
maglia aperta esportati nell'Unione. Inoltre è risultato che la società non
aveva comunicato di essere collegata con il primo esportatore malese, come è risultato
invece da documenti relativi alla terza società rinvenuti nella sede della
prima. (58) Conformemente
all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, la società è
stata inoltre informata dell'intenzione della Commissione di non prendere in
considerazione le informazioni da essa fornite e le è stato concesso un periodo
di tempo entro il quale fornire le proprie osservazioni. Nelle sue osservazioni
la società ha sostenuto di essere impreparata a questo tipo di visite di
verifica, il che spiegherebbe, a suo avviso, le carenze riscontrate. Ha
spiegato, inoltre, la sua reticenza a fornire agli ispettori i documenti
richiesti, in particolare gli estratti bancari e le prove di pagamento, in
quanto le autorità malesi non erano state informate ufficialmente dell'identità
degli ispettori. La società ha però ammesso che il suo personale aveva
modificato il contenuto degli estratti bancari, ma che tali modifiche sarebbero
state apportate con l'intento di evitare fughe di documenti o atti di
sabotaggio e di preservare la riservatezza delle informazioni. (59) Le spiegazioni supplementari
fornite dalla società non sono state tali da modificare la conclusione secondo
la quale essa aveva fornito informazioni fuorvianti nel corso dell'inchiesta.
Pertanto, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del
regolamento di base, le conclusioni riguardanti questa società sono state
elaborate in base ai dati disponibili. (60) Alla luce delle conclusioni
sul cambiamento della configurazione degli scambi e sulle pratiche di trasbordo
(considerando 31 e 35) e tenuto conto della natura delle informazioni
fuorvianti (considerando da 52 a 59), non è stato possibile concedere le
esenzioni richieste da queste tre società a norma dell'articolo 13,
paragrafo 4, del regolamento di base. (61) Fatto salvo
l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, gli altri
produttori malesi che non si sono manifestati nel quadro del presente
procedimento, che non hanno esportato il prodotto in esame nell'Unione durante
il PR e che intendono presentare una richiesta di esenzione dal dazio
antidumping esteso conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, e
all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, dovranno
compilare un questionario al fine di consentire alla Commissione di stabilire
se l'esenzione sia giustificata. L'esenzione può essere concessa dopo una
valutazione della situazione del mercato del prodotto in esame, della capacità
produttiva e del tasso di utilizzo degli impianti, dell'approvvigionamento e
delle vendite, della probabilità che persista il ricorso a pratiche per le
quali non esiste una motivazione sufficiente o una giustificazione economica,
nonché degli elementi di prova del dumping. Di norma la Commissione procede
anche ad una visita di verifica in loco. (62) La richiesta va inviata alla
Commissione quanto prima e deve contenere tutte le informazioni utili, in
particolare su eventuali modifiche delle attività della società connesse alla
produzione e alla vendita. Se concede un'esenzione, la Commissione, previa
consultazione del comitato consultivo, propone l'opportuna modifica delle
misure estese in vigore. Successivamente le esenzioni concesse sono oggetto di
un controllo per garantire la conformità alle condizioni stabilite. 5. COMUNICAZIONE DELLE
CONCLUSIONI (63) Tutte le parti interessate
sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno
portato alle conclusioni suesposte e sono state invitate a presentare le loro
osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti
sono state esaminate. Nessuna delle argomentazioni presentate ha indotto modifiche
delle risultanze definitive. (64) Un importatore che ha
collaborato ha chiesto se sia possibile prevedere per, gli importatori che
hanno collaborato all'inchiesta e per gli importatori che non hanno
collaborato, l'applicazione di aliquote del dazio diverse alle loro importazioni
registrate di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta. La richiesta è stata
respinta in quanto il regolamento di base non prevede una base giuridica a
supporto di una simile distinzione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il dazio antidumping definitivo,
applicabile a "tutte le altre società", istituito
dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 791/2011
sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di
larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2,
ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare
cinese, è esteso alle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia
aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso
superiore a 35 g/m, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, spediti
dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno
originari di tale paese, classificati attualmente ai codici
NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 (codici
TARIC 7019 51 00 11 e 7019 59 00 11). 2. Il dazio esteso a norma del
paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni di tessuti
in fibra di vetro a maglia aperta, spediti dalla Malaysia, indipendentemente
dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, registrati in
conformità dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1135/2011, nonché
dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14,
paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009. 3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano
le norme vigenti in tema di dazi doganali. Articolo 2 1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso
a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue
ufficiali dell'Unione europea e firmate da una persona autorizzata a
rappresentare il richiedente. La richiesta va inviata al seguente indirizzo: Commissione
europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N-105 04/92
1049 Bruxelles BELGIO
Fax (322) 295 65 05 2. A norma dell'articolo 13,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, la Commissione,
sentito il comitato consultivo, può autorizzare, mediante decisione,
l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 per le importazioni
da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (UE)
n. 791/2011. Articolo 3 Le autorità doganali sono invitate a
sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del
regolamento (UE) n. 1135/2011. Articolo
4 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51. [2] GU L 204 del 9.8.2011, pag. 1. [3] GU L 292 del 10.11.2011, pag. 4. [4] COMETEXT è una banca dati sulle statistiche del
commercio estero gestita da Eurostat. [5] GU L 43 del 17.2.2011, pag. 9.