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Document 52012IP0055
EU/Morocco Agreement concerning reciprocal liberalisation measures on agricultural products and fishery products European Parliament resolution of 16 February 2012 on the Agreement between the EU and Morocco concerning reciprocal liberalisation measures on agricultural products and fishery products (2012/2522(RSP))
Accordo tra l'UE e il Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli e i prodotti della pesca Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sull'accordo tra l'UE e il Marocco concernente misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli e i prodotti della pesca (2012/2522(RSP))
Accordo tra l'UE e il Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli e i prodotti della pesca Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sull'accordo tra l'UE e il Marocco concernente misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli e i prodotti della pesca (2012/2522(RSP))
GU C 249E del 30.8.2013, pp. 34–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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30.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 249/34 |
Giovedì 16 febbraio 2012
Accordo tra l'UE e il Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli e i prodotti della pesca
P7_TA(2012)0055
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sull'accordo tra l'UE e il Marocco concernente misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli e i prodotti della pesca (2012/2522(RSP))
2013/C 249 E/10
Il Parlamento europeo,
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vista la dichiarazione di Barcellona del 28 novembre 1995, che ha istituito un partenariato tra l'Unione europea e i paesi del Mediterraneo meridionale, |
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visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e gli Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, |
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vista la decisione del Consiglio del 14 ottobre 2005 che autorizza negoziati con il Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproca degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca, |
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vista la decisione del Consiglio del 14 dicembre 2011 che autorizza negoziati con Egitto, Giordania, Marocco e Tunisia al fine di istituire zone di libero scambio «globali e approfondite» nell'ambito degli accordi di associazione euromediterranei esistenti con tali paesi, |
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vista la comunicazione congiunta della Commissione europea al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell'8 marzo 2011, dal titolo «Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale» (COM(2011)0200), |
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vista la comunicazione congiunta della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 maggio 2011, dal titolo «Una nuova risposta a un vicinato in mutamento» (COM(2011)0303), |
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vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali (1), |
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vista la procedura di approvazione a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in merito alla proposta di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (in prosieguo «accordo») (15974/2010), |
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visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che il quadro politico in profonda trasformazione nel Mediterraneo meridionale a seguito degli eventi della primavera araba ha richiesto una reazione forte, rapida ed efficace da parte dell'Unione europea; |
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B. |
considerando che l'intensificazione delle relazioni commerciali e una liberalizzazione equilibrata e graduale degli scambi con i paesi del Mediterraneo meridionale rappresentano elementi importanti di tale reazione; |
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C. |
considerando che gli scambi e gli investimenti, oltre a essere motori di crescita, contribuiscono a ridurre la povertà, avvicinano i popoli, rafforzano i rapporti tra le nazioni e contribuiscono alla stabilità politica; |
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D. |
considerando che l'articolo 16 dell'accordo di associazione UE-Marocco, entrato in vigore il 1o marzo 2000, prevede che la Comunità europea e il Marocco attuino progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca; |
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E. |
considerando che l'UE presenta un importante saldo positivo negli scambi di beni con il Marocco, che nel 2010 ha raggiunto i 5,4 miliardi di EUR; |
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F. |
considerando che, con riferimento ai prodotti agricoli e della pesca, l'UE registra un saldo commerciale nettamente positivo, dell'ordine di oltre 4 miliardi di EUR, con i paesi del Mediterraneo meridionale, ma presenta un disavanzo commerciale negli scambi bilaterali di prodotti agricoli e della pesca e di prodotti alimentari trasformati con il Marocco, che nel 2010 ammontava a 871 milioni di EUR; che gli scambi di prodotti agricoli e della pesca rappresentano circa il 18 % delle esportazioni marocchine; |
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G. |
considerando che l'agricoltura rappresenta una percentuale tra il 15 % e il 20 % del PIL del Marocco e il 12 % delle esportazioni del paese e assorbe il 38 % della forza lavoro marocchina, con punte del 75 % nelle zone rurali; che ciò dimostra come la stabilità e l'espansione di questo settore rivestano un'estrema importanza per la stabilità politica del paese; |
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H. |
considerando che la proposta di accordo prevede la liberalizzazione con effetto immediato del 55 % dei dazi doganali sui prodotti agricoli e della pesca del Marocco (contro l'attuale 33 %) e la liberalizzazione entro dieci anni del 70 % dei dazi doganali sui prodotti agricoli e della pesca dell'UE (contro l'attuale 1 %); |
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I. |
considerando che il monitoraggio dei prodotti sensibili e la rigorosa applicazione dei contingenti sono condizioni indispensabili per il funzionamento equilibrato dell'accordo; |
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J. |
considerando che tutti i prodotti agricoli importati dai paesi terzi nell'Unione europea devono conformarsi alle norme dell'Unione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie; |
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K. |
considerando che il Marocco è uno dei quattro paesi del Mediterraneo meridionale per i quali il Consiglio ha approvato direttive di negoziato relativamente a un accordo di libero scambio globale e approfondito; che gli scambi commerciali di prodotti agricoli rientreranno in quei negoziati; |
Considerazioni generali
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1. |
ritiene che l'apertura dei mercati e la progressiva integrazione nel mercato interno dell'UE possano rappresentare strumenti efficaci per lo sviluppo dei paesi del Mediterraneo meridionale e possano contribuire ad alleviare la povertà e la disoccupazione diffuse che sono alla radice dei problemi di ordine economico, migratorio e di sicurezza della regione; ritiene che, per la realizzazione di questo potenziale, l'UE debba essere disposta ad accordare sufficienti concessioni commerciali; |
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2. |
ricorda che, a seguito della primavera araba, l'UE si è impegnata ad assistere i paesi del Mediterraneo meridionale nella transizione verso la democrazia, avvalendosi di strumenti commerciali ed economici per creare una maggiore libertà e opportunità economiche; ritiene che il Marocco abbia compiuto passi importanti per consolidare la democrazia grazie alla riforma della costituzione e allo svolgimento di elezioni regolari; plaude, in tale contesto, all'accordo quale passo concreto a favore della stabilizzazione politica e di uno sviluppo economico reciproco sostenibile; |
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3. |
ritiene fondamentale che le iniziative commerciali e di investimento mirino ad arrecare vantaggi a tutti i settori della società e siano destinate più specificamente alle PMI e ai piccoli agricoltori; osserva, a tale proposito, che oltre l'80 % degli agricoltori marocchini possiede meno di cinque ettari di terreno e, pertanto, si rallegra del sostegno dato all'accordo dalla confederazione marocchina dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (Comader); ricorda che la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, oltre ad aspetti economici, presenta una dimensione sociale, ambientale e culturale; |
L'accordo
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4. |
sottolinea che, alla luce dell'importanza e dell'influenza del settore agricolo in Marocco, principalmente in quanto fonte di occupazione, l'accordo svolgerà un ruolo chiave per lo sviluppo economico e la stabilizzazione politica del paese, in quanto offre nuove opportunità di esportazione verso l'UE, che rappresenta il mercato principale per i prodotti marocchini; osserva che l'accordo creerà inoltre opportunità per l'industria agricola dell'UE, in particolare per il settore dei prodotti trasformati; rileva che gli esportatori dell'UE beneficeranno, in ultima analisi, dell'abolizione delle tariffe all'importazione che il Marocco applica sul 70 % dei prodotti agricoli e della pesca, una misura che secondo le previsioni consentirà, una volta completata la sua attuazione, di risparmiare 100 milioni di EUR all'anno in dazi doganali; |
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5. |
valuta positivamente le misure non tariffarie addizionali incluse nell'accordo, quali le future contrattazioni per fornire tutela supplementare alle indicazioni geografiche europee, i meccanismi di salvaguardia rafforzati e le misure sanitarie e fitosanitarie; ricorda inoltre che l'UE e il Marocco hanno concordato un meccanismo di composizione delle controversie che consente a ciascuna delle due parti di ottenere un risarcimento se l'altra non rispetta i termini dell'accordo; |
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6. |
sottolinea le preoccupazioni espresse da taluni settori dell'UE in merito all'aumento dei contingenti esenti da dazi per le importazioni di prodotti ortofrutticoli sensibili; invita pertanto la Commissione a presentare una valutazione dell'impatto sui produttori europei e, in particolare, sul reddito degli agricoltori e a informare regolarmente il Parlamento europeo; |
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7. |
è preoccupato per le continue segnalazioni, da parte di gruppi industriali europei, di presunte frodi nell'ambito del regime dei prezzi d'entrata e chiede garanzie affinché l'aumento dei contingenti tariffari previsto dall'accordo sia opportunamente regolamentato dall'UE e non lasci adito a interpretazioni errate delle norme che disciplinano l'applicazione del meccanismo del prezzo d'entrata; sottolinea che alcuni operatori europei hanno presentato denuncia all'OLAF e alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, la quale ha invitato la Commissione a modificare il regime dei prezzi d'entrata in modo da porre fine alle frodi; prende atto, a tale riguardo, delle proposte di conformare le norme relative all'attuazione del regime del prezzo d'entrata al Codice doganale comunitario, nel quadro della recente riforma della politica agricola comune; ritiene che ciò debba essere accompagnato da modifiche del regolamento di applicazione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, per poter introdurre misure di controllo efficaci; |
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8. |
osserva che l'accordo prevede una serie di strumenti e meccanismi istituzionali specifici, quali la cooperazione finalizzata a evitare perturbazioni dei mercati, i gruppi di esperti istituiti dalla Commissione con i paesi terzi, compreso il Marocco, il sottocomitato per gli scambi agricoli nel quadro della gestione degli accordi di associazione, gli scambi di informazioni sulle politiche e la produzione nonché la clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 7 del protocollo; invita la Commissione a ricorrere, ove necessario, a tali meccanismi; |
Questioni commerciali ed economiche generali
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9. |
sottolinea che l'accesso al mercato interno dell'UE dovrebbe essere subordinato al rispetto delle norme sanitarie, fitosanitarie e ambientali e si compiace della relazione positiva pubblicata nel 2011 dall'Ufficio alimentare e veterinario; apprezza la rilevanza attribuita nell'accordo alle misure sanitarie e fitosanitarie e chiede che l'assistenza tecnica costituisca un tema centrale dei negoziati per la conclusione di un accordo di libero scambio globale e approfondito; invita la Commissione a promuovere l'equivalenza delle misure e dei controlli tra il Marocco e l'Unione europea per quanto concerne le norme ambientali e in materia di sicurezza alimentare, in modo da garantire una concorrenza equa tra i due mercati; |
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10. |
accoglie positivamente le riforme del settore agricolo marocchino, in particolare il «plan vert» (piano verde), specificamente inteso a sostenere i piccoli agricoltori consentendo loro di accedere alle moderne tecnologie e agli investimenti; sollecita un sostegno costante da parte dell'UE per migliorare i metodi di produzione, attraverso la condivisione delle migliori prassi, e per assistere il Marocco nei suoi sforzi in materia di conservazione delle risorse idriche; |
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11. |
prende atto che il Marocco ha ratificato la maggior parte delle pertinenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e ha recentemente adottato una normativa che vieta il lavoro minorile; sottolinea tuttavia che vi è ancora margine di miglioramento per quanto riguarda la libertà di associazione e il lavoro minorile; reputa opportuno che le disposizioni degli accordi di libero scambio globali e approfonditi prevedano assistenza per l'attuazione delle convenzioni dell'OIL e la ratifica delle convenzioni fondamentali dell'OIL non sottoscritte, quale ad esempio la convenzione n. 87 sulla libertà di associazione e la tutela del diritto di organizzazione sindacale, nonché iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese all'interno del capitolo sullo sviluppo sostenibile; |
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12. |
invita la Commissione a garantire che il futuro accordo rispetti appieno il diritto internazionale e sia vantaggioso per tutte le fasce della popolazione locale interessate; |
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13. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla sua delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb, all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo nonché al governo e al parlamento del Marocco. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2010)0446.