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Document 52012AR0086

Parere del Comitato delle regioni «Proposta di regolamento sull’istituzione di un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE)»

GU C 277 del 13.9.2012, pp. 61–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 277/61


Parere del Comitato delle regioni «Proposta di regolamento sull’istituzione di un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE)»

2012/C 277/08

IL COMITATO DELLE REGIONI

viste le sfide considerevoli che esistono nel settore oggetto del programma, sarebbe favorevole a un incremento più sostanziale del bilancio di quest'ultimo; riconosce che la cifra esatta potrà essere concordata soltanto una volta concluse le trattative relative al quadro finanziario pluriennale;

sostiene il nuovo approccio dei «progetti integrati», tuttavia ritiene che l'accessibilità e il coinvolgimento delle parti interessate in tali progetti debbano essere maggiormente incoraggiati; ritiene che ai settori prioritari interessati dai progetti integrati occorra aggiungere anche l'ambiente marino, il suolo e il rumore; chiede che vengano istituiti meccanismi di coordinamento adeguati per LIFE e altri fondi UE nel quadro strategico comune e nei quadri di azione prioritaria (PAF) per il finanziamento di Natura 2000;

ritiene che l'esclusione dell'IVA dalle spese ammissibili possa dissuadere molti potenziali candidati dall'elaborare una proposta, e suggerisce che l'IVA venga accettata tra i costi ammissibili qualora i beneficiari siano in grado di provarne l'irrecuperabilità;

raccomanda che i costi per il personale permanente continuino a essere ammissibili, a condizione che si possa provare e documentare che il personale in questione è assegnato formalmente alle attività del progetto, a tempo pieno o parziale;

propone di innalzare il tasso massimo di cofinanziamento all'85 % nelle regioni meno sviluppate (come definite nei regolamenti per i fondi strutturali) e nelle regioni ultraperiferiche;

chiede che al programma LIFE possano partecipare anche i paesi e i territori d'oltremare dell'UE che figurano tra le parti della «Decisione sull'associazione d'oltremare» (decisione del Consiglio 2001/822/CE), in quanto essi contribuiscono più di tutti alla biodiversità dell'UE.

Relatrice

Kay TWITCHEN(UK/NI), membro del Consiglio della contea dell'Essex

Testo di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)

COM(2011) 874 final - 2011/0428 (COD)

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

A.    Considerazioni generali

1.

ribadisce che il programma LIFE costituisce a suo avviso un importante strumento per il finanziamento delle politiche e dei progetti nel settore ambientale, condotti a livello locale e regionale e caratterizzati da un valore aggiunto europeo; il programma ha contribuito a mobilitare l'impegno degli enti locali e regionali e, inoltre, ha concorso alla creazione di partenariati, rafforzando in questo modo le piattaforme di collaborazione e agevolando gli scambi di esperienze e di informazioni a livello locale e regionale;

2.

accoglie con favore l'intenzione di proseguire il programma LIFE nel nuovo periodo di finanziamento; ritiene che ciò consentirà di garantire una maggiore efficacia degli interventi, di creare sinergie attraverso il coordinamento delle attività a livello UE e nazionale, e di aumentare la visibilità dell'azione a favore di clima e ambiente;

3.

concorda con la Commissione sul fatto che l'azione a favore di ambiente e clima dovrebbe costituire un elemento integrante della maggior parte delle politiche UE. Tuttavia, i principali strumenti di finanziamento dell'UE non soddisfano tutte le specifiche esigenze ambientali e climatiche, rendendo così necessaria la prosecuzione di un programma distinto per l'ambiente e l'azione per il clima, che si basi sui risultati ottenuti dal regolamento (CE) n. 614/2007 LIFE+ per il periodo 2007-2013. Tale programma completa pertanto l'approccio di integrazione adottato per il conseguimento degli obiettivi ambientali e climatici nel quadro del bilancio dell'UE, finanziando progetti in materia di ambiente e clima non sovvenzionabili nell'ambito di altri strumenti;

4.

osserva che la valutazione dell'attuale programma LIFE ha evidenziato come il suo impatto risulti limitato dalla mancanza di un preciso orientamento strategico. Il nuovo programma dovrebbe pertanto introdurre un approccio flessibile dall'alto verso il basso e definire due sottoprogrammi distinti dedicati rispettivamente all'ambiente e all'azione climatica, con priorità definite chiaramente;

5.

in questo contesto è però importante che nel programma sia garantito un sufficiente grado di flessibilità. La definizione delle priorità non deve dar luogo né a restrizioni eccessive, né a criteri troppo vincolanti. Come nel programma attuale, la qualità dei progetti proposti deve rappresentare il criterio di riferimento;

6.

ritiene che il regolamento LIFE dovrebbe contenere un riferimento specifico alla necessità di stabilire sinergie tra i diversi capitoli, garantendo ad esempio che i progetti in materia di clima finanziati dal programma LIFE producano effetti positivi per la biodiversità, e che i progetti in materia ambientale finanziati dallo stesso programma tengano conto delle questioni climatiche. È importante assicurare che questo venga realizzato nella misura in cui la Commissione ha indicato le potenziali sinergie tra i due sottoprogrammi, e al fine di garantire che i progetti possano perseguire obiettivi multipli;

7.

ribadisce il proprio invito (1) a garantire che il programma LIFE continui a offrire sostegno ai progetti di comunicazione e informazione, ponendo un maggiore accento sulle misure di sensibilizzazione, inclusa l'educazione allo sviluppo sostenibile e la promozione di progetti che coinvolgano gli enti locali e regionali. In questo contesto, accoglie con favore la proposta di considerare come prioritario il settore Governanza e informazione nei due sottoprogrammi;

8.

accoglie con favore la proposta di garantire la coerenza dei due sottoprogrammi LIFE inserendoli nel quadro di un unico programma di lavoro pluriennale, con un'unica serie di modalità di attuazione comuni, un unico invito a presentare proposte di progetto e un unico comitato che le tratti complessivamente; ritiene che tra i diversi sottoprogrammi non debbano esservi divergenze in termini di procedure e priorità;

9.

si compiace del fatto che la Commissione europea abbia condotto delle ampie consultazioni per l'elaborazione della proposta e abbia tenuto conto di molte delle opinioni espresse dalle parti interessate e dal CdR (2).

B.    Indicatori

10.

si compiace del fatto che l'articolo 3 della proposta ponga l'accento sulla definizione di indicatori volti a valutare le prestazioni del programma LIFE. Raccomanda di aggiungere indicatori che misurino e promuovano il buon governo e la comunicazione nell'ambito di ciascun progetto LIFE. Il CdR invita a garantire che il programma LIFE incoraggi dei metodi di comunicazione mirati e, dunque, maggiormente efficaci, nonché delle attività di potenziamento delle capacità in ciascun progetto LIFE.

C.    Sottoprogramma Ambiente (LIFE Ambiente)

Settore prioritario: Ambiente ed uso efficiente delle risorse

11.

osserva che, all'articolo 10, la proposta esclude l'innovazione del settore privato orientata all'applicazione commerciale, poiché tale aspetto è già coperto da Orizzonte 2020. In questo modo, il programma LIFE potrà incentrarsi maggiormente sulle eco-innovazioni da parte degli enti locali e regionali e sull'individuazione di soluzioni che molto spesso sono meglio attuabili tramite partenariati pubblico-privato. Il CdR accoglie pertanto con favore il passaggio verso l'innovazione del settore pubblico e la possibilità di partenariati pubblico-privati.

Settore prioritario: biodiversità

12.

apprezza il fatto che, come richiesto dal CdR (3), l'articolo 11 della proposta consenta attività ricorrenti, a condizione che i progetti operino sulla base di procedure esemplari che possano essere applicate ad altre regioni e che siano soggette a determinati criteri in materia di sorveglianza e di comunicazione dei risultati al pubblico;

13.

ritiene che in futuro il sostegno garantito con i progetti integrati per i quadri d'azione prioritaria (PAF) tesi a finanziare Natura 2000 sarà un elemento chiave del settore prioritario Biodiversità del programma LIFE. Il CdR chiede che, nel rispetto del quadro istituzionale di ciascuno Stato membro, siano gli enti regionali a elaborare i PAF, e prende atto delle recenti iniziative lanciate dalla Commissione europea relative al finanziamento di Natura 2000 (4).

Settore prioritario: Governanza e informazione ambientale

14.

esprime vivo apprezzamento per il maggiore sostegno che il programma LIFE accorda alla governanza ambientale, divenuta un settore prioritario nella proposta di regolamento (articolo 12); ciò consentirà di aumentare la visibilità dei potenziali progetti in materia di governanza e di rendere gli enti locali e regionali importanti beneficiari di questo nuovo settore prioritario. Il CdR raccomanda che LIFE contribuisca a rafforzare le capacità amministrative degli enti locali e regionali e a porre un maggiore accento sulle misure di sensibilizzazione, inclusa l'educazione allo sviluppo sostenibile e la promozione di progetti che coinvolgano gli enti locali e regionali e abbiano un impatto significativo a livello UE (5);

15.

ritiene che questo settore prioritario dovrebbe promuovere lo scambio di conoscenze relative all'attuazione e all'applicazione della normativa ambientale dell'UE sostenendo le reti, la formazione e i progetti di scambio di buone pratiche, in particolare degli enti locali e regionali attivi in questo ambito, a livello europeo.

D.    Sottoprogramma Azione per il clima (LIFE Clima)

16.

accoglie con favore la creazione di un nuovo sottoprogramma sull'azione per il clima, che potrebbe svolgere un ruolo importante nella promozione di misure e investimenti a basse emissioni di carbonio, efficienti nell'impiego delle risorse e che tengano conto delle questioni climatiche. Accoglie positivamente questa iniziativa anche alla luce degli impegni internazionali assunti dall'UE in materia di riduzione dei gas a effetto serra nell'ambito del protocollo di Kyoto, e del futuro accordo globale sul clima che sarà negoziato entro il 2015, così come degli obiettivi dell'UE previsti dal pacchetto Clima ed energia, la strategia Europa 2020 e la tabella di marcia verso un'economia a basse emissioni di carbonio nel 2050 (6);

17.

osserva tuttavia che il bilancio proposto rappresenta soltanto una parte piuttosto limitata del bilancio complessivo per il programma LIFE (25 %), riducendo così in maniera considerevole il potenziale che LIFE Clima avrebbe di ridurre sostanzialmente le emissioni di gas serra. Esso dovrebbe pertanto promuovere miglioramenti ambientali in diversi settori, come ad esempio nelle aree naturali, essenziali per garantire la qualità dell'aria e ricche di biodiversità (torbiere, foreste) o accelerare la creazione di un'infrastruttura verde come approccio integrato per la conservazione della biodiversità e per attenuare l'impatto del cambiamento climatico;

18.

si compiace del fatto che l'attenzione principale dei progetti integrati si incentrerà sull'attuazione di strategie di mitigazione e adattamento e su piani d'azione;

19.

accoglie con favore gli obiettivi elencati nell'ambito del settore prioritario Governanza e informazione in materia climatica (articolo 16), in cui riconosce il chiaro compito per il CdR di sensibilizzare i cittadini alle questioni climatiche.

E.    Progetti integrati

20.

come indicato in un precedente parere (7), accoglie con favore la proposta relativa all'introduzione di «Progetti integrati» di lunga durata operanti su una vasta scala territoriale (in particolare regionale, multiregionale o nazionale), che potrebbero essere utilizzati per affrontare un'ampia varietà di problemi stabilendo una relazione strategica e strutturata con le altre fonti di finanziamento dell'UE. I progetti LIFE continuerebbero ad avere un'importante funzione catalizzatrice;

21.

ritiene che, applicando il principio della governance multilivello, i progetti integrati miglioreranno l'attuazione delle politiche ambientale e climatica e la loro integrazione nelle altre politiche, in particolare attraverso una mobilitazione coordinata di altri finanziamenti dell'UE, nazionali e privati, che perseguano obiettivi in materia di ambiente o clima. Essi si incentreranno sull'attuazione di strategie e piani ambientali e climatici su una dimensione territoriale più ampia rispetto a quella coperta da LIFE+;

22.

accoglie con favore il fatto che l'elenco dei principali settori interessati da progetti integrati (articolo 18, lettera d) rifletta in gran parte le raccomandazioni formulate in precedenza dal CdR (gestione delle risorse idriche, conservazione della biodiversità e della natura, utilizzo sostenibile delle risorse e gestione sostenibile dei rifiuti). Ritiene tuttavia che a tali settori prioritari occorra aggiungere anche l'ambiente marino, il suolo e il rumore;

23.

esprime preoccupazione per il fatto che la preparazione e la gestione dei progetti integrati possano risultare complesse, in particolare data la vastità di scadenze, criteri di selezione, procedure e formati di candidatura, condizioni di gestione e disposizioni di rendicontazione, che rappresenteranno una sfida particolarmente ardua per gli enti locali di dimensioni minori; accoglie pertanto con favore l'assistenza tecnica per la predisposizione e la presentazione dei progetti integrati prevista nella proposta;

24.

invita a prevedere meccanismi di coordinamento adeguati per LIFE e altri fondi UE nel quadro strategico comune (QSC), in particolare a livello dei contratti di partenariato, come previsto all'articolo 14 del progetto di regolamento generale, e del nuovo approccio proposto per una strategia di «sviluppo locale di tipo partecipativo» e «strategie di sviluppo locale» per tutti i fondi QSC (articoli 28 e 29 del progetto di regolamento generale);

25.

auspica che questa nuova categoria di progetti LIFE su più larga scala comprenda il quadro e gli orientamenti per lo sviluppo di singoli progetti LIFE e di altri progetti, nonché un piano che definisca come combinare altri finanziamenti UE, nazionali, regionali, locali e privati per sostenere le attività proposte. In alcuni casi, questi progetti potrebbero avere una durata maggiore, nel corso della quale sia possibile sviluppare e realizzare singoli progetti LIFE collegati tra loro;

26.

apprezza allo stesso tempo i progetti tradizionali, più piccoli, accessibili alle autorità di dimensioni minori che non disporrebbero delle risorse per elaborare un progetto integrato; si compiace pertanto del fatto che tali progetti continueranno ad essere contemplati nel nuovo programma e chiede che non vengano ridotte le dotazioni di bilancio complessive loro assegnate;

27.

riconosce la necessità di un criterio di selezione geografico indicativo, ma ritiene che questo non debba essere un elemento primario poiché potrebbe comportare una distrazione dei fondi dai progetti fondamentali al solo scopo di conseguire quote nazionali fittizie altrove; è favorevole alla possibilità di includere i paesi limitrofi in questi progetti;

28.

ritiene che il coinvolgimento delle parti interessate nei progetti integrati debba essere maggiormente incoraggiato.

F.    Semplificazione, programmazione e atti delegati

29.

riconosce che la Commissione europea si è adoperata per rispondere agli inviti formulati dal CdR in un precedente parere (8) quanto a una maggiore semplificazione amministrativa, inclusa la programmazione pluriennale e un più ampio ricorso agli strumenti informatici. L'utilizzo di tassi fissi e importi forfettari potrebbe ridurre la burocrazia e, pertanto, è accolto con favore. Tuttavia, il CdR teme che l'impegno alla semplificazione sia espresso nel considerando 26 soltanto in senso lato e come auspicio;

30.

accoglie con grande favore l'introduzione di un approccio a due fasi per la selezione dei progetti integrati, con cui i potenziali candidati possono fornire una proposta che la Commissione deve approvare in via preliminare, garantendo così un minor spreco di risorse per i candidati con poche probabilità di successo. Anche questo aspetto è in linea con una raccomandazione formulata dal CdR (9);

31.

accoglie con favore i programmi di lavoro pluriennali della durata di almeno due anni proposti all'articolo 24, con cui ritiene che il programma LIFE possa rispondere in maniera più strategica e politica alle priorità dell'UE. Chiede alla Commissione di coinvolgere gli enti locali e regionali nell'elaborazione dei programmi di lavoro, in modo che questi siano coerenti con la prassi;

32.

esprime tuttavia preoccupazione circa la possibilità di una revisione a medio termine dei programmi pluriennali prevista all'articolo 24, terzo paragrafo, poiché questa potrebbe generare situazioni imprevedibili per i beneficiari. La portata delle modifiche introdotte con la revisione dovrebbe pertanto essere minima;

33.

riconosce che le prestazioni dei punti nazionali di contatto nel programma attuale sono state variabili e che, in alcuni casi, hanno rappresentato una debolezza che ha portato alla sottoutilizzazione delle dotazioni nazionali (già in passato il CdR ha raccomandato di migliorare la formazione dei punti di contatto nazionali (10));

34.

insiste sul fatto che la procedura di esame e il comitato per il programma LIFE (articolo 29) devono operare in maniera trasparente e inclusiva;

35.

osserva che il progetto di regolamento prevede l'adozione di atti delegati riguardanti gli indicatori di prestazione applicabili alle specifiche priorità tematiche (articolo 3), riguardanti le condizioni di applicazione del criterio di «interesse per l'Unione» (articolo 19, paragrafo 1) e riguardanti i criteri per «l'applicazione dell'equilibrio geografico» per i progetti integrati (articolo 19, paragrafo 3). Il CdR si è espresso criticamente sul crescente ricorso alla comitatologia nella politica ambientale, poiché essa manca di trasparenza nel processo decisionale e operativo dell'UE per gli enti locali e regionali (11). Raccomanda pertanto alla Commissione europea di consultare in maniera adeguata gli enti locali e regionali durante i lavori preparatori per gli atti delegati.

G.    Cofinanziamento e spese ammissibili

36.

riconosce che la Commissione europea ha risposto alle richieste formulate in un precedente parere (12) del CdR per quanto attiene all'aumento del tasso massimo di cofinanziamento dal 50 al 70 % (e sino all'80 % per i progetti integrati e preparatori);

37.

propone di innalzare il tasso massimo all'85 % nelle regioni meno sviluppate (come definite nei regolamenti per i fondi strutturali (13)) e nelle regioni ultraperiferiche: tali regioni sono spesso indispensabili nel contesto dell'obiettivo di frenare la perdita della biodiversità;

38.

si rammarica che la Commissione europea non abbia risposto alle richieste formulate in un precedente parere (14) del CdR volte a consentire agli enti locali e regionali di continuare a far figurare i propri costi per il personale come mezzi propri. L'esclusione dei costi per il personale permanente avrebbe considerevoli impatti negativi sulla qualità e sulla fattibilità dei progetti, in particolare per le organizzazioni governative e le ONG di piccole dimensioni, che dipendono proprio dalla continuità del personale permanente e dalle sue competenze, e nelle quali i dipendenti lavorano spesso a tempo parziale su più progetti contemporaneamente;

39.

ritiene che questo aspetto, unitamente al fatto che l'IVA non sia più considerata un costo ammissibile, come proposto all'articolo 20, possa dissuadere molti potenziali candidati dall'elaborare una proposta. Rammenta che nel quadro di altri fondi UE l'IVA è accettata tra i costi ammissibili se i beneficiari sono in grado di provarne l'irrecuperabilità;

40.

indica tuttavia che i risultati di uno studio sembrano dimostrare come l'effetto dei tassi di cofinanziamento molto più elevati proposti dalla Commissione controbilanceranno l'esclusione di alcuni elementi di finanziamento ammissibili per la maggior parte dei progetti. Inoltre, è consapevole che la questione degli orari dei lavoratori è causa di numerose dispute tra i revisori contabili della Commissione e i beneficiari e porta, talvolta molto tempo dopo la conclusione del progetto, al recupero di ingenti somme da parte della Commissione;

41.

raccomanda tuttavia che i costi per il personale permanente continuino a essere ammissibili, a condizione che si possa provare e documentare che il personale in questione è assegnato formalmente alle attività del progetto.

H.    Bilancio

42.

prende atto della proposta di aumentare il bilancio del programma LIFE portandolo da 2 100 a 3 600 milioni di euro; sebbene ciò rappresenti un sostanziale incremento per il programma, questa continua a essere una cifra relativamente modesta che corrisponde soltanto allo 0,3 % del bilancio complessivo dell'UE;

43.

sarebbe tuttavia favorevole a un incremento più sostanziale di tale bilancio, viste le sfide considerevoli che esistono in questo settore; riconosce che la cifra esatta può essere concordata soltanto una volta concluse le trattative relative al quadro finanziario pluriennale;

44.

accoglie con favore la maggiore coerenza e complementarità con le altre fonti di finanziamento, ma sottolinea che il finanziamento del programma LIFE non dovrebbe avere alcuna ripercussione su tali fondi (ad esempio sui fondi strutturali);

45.

si compiace del fatto che il 50 % del sottoprogramma Ambiente sia destinato alla biodiversità, in linea con una richiesta avanzata dal CdR (15);

46.

accoglie con favore la nuova disposizione di cui all'articolo 17, secondo cui LIFE può essere combinato a strumenti finanziari innovativi; ritiene che ciò sia particolarmente importante per il settore prioritario Ambiente ed uso efficiente delle risorse. Ribadisce che tali strumenti dovrebbero essere utilizzati soltanto in aggiunta a, e non in sostituzione di, sovvenzioni per azioni.

I.    Sussidiarietà

47.

ribadisce che la politica ambientale appartiene alle competenze condivise tra l'Unione europea e gli Stati membri e, pertanto, in questo ambito trova applicazione il principio di sussidiarietà. Ritiene tuttavia che, poiché la proposta di regolamento costituisce fondamentalmente una continuazione del programma LIFE esistente dal 1992, non sia necessario eseguire una valutazione approfondita della sua conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Queste ultime sono riaffermate al considerando 34 della proposta di regolamento.

48.

Tuttavia:

a)

è ampiamente favorevole al fatto che il programma continui a essere gestito a livello centrale, ma ritiene che sarà necessario garantire che la delega di compiti quali la selezione e il monitoraggio dei progetti a un'agenzia esecutiva non diminuisca il coinvolgimento degli Stati membri nel funzionamento del programma, e che le conoscenze e le competenze necessarie per il trattamento delle candidature LIFE non vadano perse a causa di tale trasferimenti;

b)

ribadisce l'importante ruolo che gli enti locali e regionali svolgono nell'attuazione della normativa ambientale dell'UE e delle strategie relative al clima a livello subnazionale, nonché nel sensibilizzare l'opinione pubblica verso le innovazioni e le buone pratiche.

II   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Una tabella di marcia per il passaggio a un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050» (16) (di seguito, la «tabella di marcia 2050») ha riconosciuto che la sperimentazione di nuovi approcci alla mitigazione dei cambiamenti climatici continuerà ad essere essenziale per operare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Inoltre, deve essere garantito l'adattamento ai cambiamenti climatici come priorità trasversale nell'ambito dell'Unione. Anche la promozione della governance e la sensibilizzazione sono fondamentali per ottenere risultati costruttivi e per garantire il coinvolgimento delle parti interessate. Pertanto, è necessario che il sottoprogramma Azione per il clima sostenga le iniziative che contribuiscono a tre specifici settori prioritari: Mitigazione dei cambiamenti climatici, Adattamento ai cambiamenti climatici e Governanza e informazione ambientali. È opportuno che i progetti finanziati dal programma LIFE possano contribuire alla realizzazione degli obiettivi specifici di più di uno di tali settori prioritari, con il coinvolgimento di più di uno Stato membro.

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Una tabella di marcia per il passaggio a un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050» (di seguito, la «tabella di marcia 2050») ha riconosciuto che la sperimentazione di nuovi approcci alla mitigazione dei cambiamenti climatici continuerà ad essere essenziale per operare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Inoltre, deve essere garantito l'adattamento ai cambiamenti climatici come priorità trasversale nell'ambito dell'Unione. Anche la promozione della governance e la sensibilizzazione sono fondamentali per ottenere risultati costruttivi e per garantire il coinvolgimento delle parti interessate. Pertanto, è necessario che il sottoprogramma Azione per il clima sostenga le iniziative che contribuiscono a tre specifici settori prioritari: Mitigazione dei cambiamenti climatici, Adattamento ai cambiamenti climatici e Governanza e informazione ambientali. . È opportuno che i progetti finanziati dal programma LIFE possano contribuire alla realizzazione degli obiettivi specifici di più di uno di tali settori prioritari, con il coinvolgimento di più di uno Stato membro.

 

Motivazione

Il regolamento LIFE dovrebbe contenere un riferimento specifico alla necessità di trovare sinergie tra gli obiettivi ambientali, in particolare tra l'azione per il clima e la biodiversità. È importante mettere l'accento sulle funzioni degli ecosistemi forestali in quanto essi possono risultare vantaggiosi per la biodiversità e l'attenuazione dei cambiamenti climatici, e possono aumentare nel contempo la capacità di assorbimento del carbonio.

Emendamento 2

Considerando 26

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Al fine di semplificare il programma LIFE e di ridurre gli oneri amministrativi per i richiedenti e i beneficiari, è necessario aumentare l'uso di tassi fissi e di importi forfettari, e concentrare i finanziamenti su categorie di costi più specifiche. A titolo di compensazione per i costi non ammissibili e al fine di mantenere l'efficace livello di supporto previsto dal programma LIFE, è opportuno fissare i tassi di cofinanziamento al 70 % come regola generale, e all'80 % in casi specifici.

Al fine di semplificare il programma LIFE e di ridurre gli oneri amministrativi per i richiedenti e i beneficiari, è necessario aumentare l'uso di tassi fissi e di importi forfettari, e concentrare i finanziamenti su categorie di costi più specifiche. A titolo di compensazione per i costi non ammissibili e al fine di mantenere l'efficace livello di supporto previsto dal programma LIFE, è opportuno fissare i tassi di cofinanziamento al 70 % come regola generale, e all' %

Motivazione

Il tasso massimo dovrebbe essere esteso all'85 % nelle regioni in transizione o in ritardo economico (come definite nei regolamenti per i fondi strutturali). Tali regioni sono spesso indispensabili nel contesto dell'obiettivo di frenare la perdita della biodiversità. Di regola le regioni ultraperiferiche (RUP) beneficiano, a titolo dei principali fondi europei, di un tasso di cofinanziamento pari all'85 %. Per tale motivo la possibilità di beneficiare di questo tasso deve essere prevista anche per gli altri programmi dell'Unione, come ad esempio LIFE. Si sottolinea inoltre il fatto che le RUP sono le zone che più delle altre contribuiscono alla biodiversità di tutto il territorio dell'UE, in quanto presentano un gran numero di siti d'importanza europea nell'ambito della rete Natura 2000.

Emendamento 3

Considerando 30

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Per garantire il migliore utilizzo possibile dei fondi dell'Unione e assicurare un valore aggiunto europeo, è necessario delegare alla Commissione il potere di adottare atti, in conformità all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardanti i criteri di ammissibilità per la selezione dei progetti, i criteri per l'applicazione dell'equilibrio geografico ai «progetti integrati» e gli indicatori di prestazione applicabili a specifiche priorità tematiche. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti. È opportuno che la Commissione, nella preparazione e redazione di atti delegati, garantisca la trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Per garantire il migliore utilizzo possibile dei fondi dell'Unione e assicurare un valore aggiunto europeo, è necessario delegare alla Commissione il potere di adottare atti, in conformità all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardanti i criteri di ammissibilità per la selezione dei progetti, i criteri per l'applicazione dell'equilibrio geografico ai «progetti integrati» e gli indicatori di prestazione applicabili a specifiche priorità tematiche. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti . È opportuno che la Commissione, nella preparazione e redazione di atti delegati, garantisca la trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

Il CdR si è espresso criticamente sul crescente ricorso alla comitatologia nella politica ambientale, che manca di trasparenza nel processo decisionale e operativo dell'UE per gli enti locali e regionali.

Emendamento 4

Articolo 5 - Partecipazione di paesi terzi al programma LIFE

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Al programma LIFE possono partecipare i paesi candidati all'adesione in base ai seguenti criteri:

Al programma LIFE possono partecipare i paesi candidati all'adesione in base ai seguenti criteri:

(a)

i paesi facenti parte dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE);

(a)

i paesi facenti parte dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE);

(b)

i paesi candidati, i potenziali candidati e i paesi in via di adesione all'Unione;

(b)

i paesi candidati, i potenziali candidati e i paesi in via di adesione all'Unione;

(c)

i paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato;

(c)

i paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato;

(d)

i paesi che sono divenuti membri dell'Agenzia europea dell'ambiente, a norma del regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale.

(d)

i paesi che sono divenuti membri dell'Agenzia europea dell'ambiente, a norma del regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale

 

Le modalità di tale partecipazione sono conformi alle condizioni stabilite negli accordi bilaterali o multilaterali che fissano i principi generali della partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione.

Le modalità di tale partecipazione sono conformi alle condizioni stabilite negli accordi bilaterali o multilaterali che fissano i principi generali della partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione.

Motivazione

In totale, vivono più specie endemiche o minacciate di estinzione nei 21 paesi e territori d'oltremare (PTOM) dell'UE e nelle quattro regioni ultraperiferiche francesi che nei 27 paesi dell'UE.

Cinque dei 34 punti nevralgici per la biodiversità a livello mondiale sono situati nei PTOM dell'UE. Gli ecosistemi insulari rappresentano soltanto il 5 % della superficie terrestre mondiale, tuttavia è risaputo che qui vive circa un terzo delle specie minacciate di estinzione di tutto il mondo. La biodiversità su questi territori continua a essere relativamente non protetta, poiché le direttive Uccelli e Habitat non trovano applicazione. Risulta difficile ottenere i finanziamenti per sostenere le attività di conservazione, poiché queste aree remote vengono escluse da molti dei fondi internazionali, data la loro associazione con l'UE.

I progetti nei PTOM potrebbero essere finanziati attingendo alle dotazioni nazionali dei quattro Stati membri (Regno Unito, Paesi Bassi, Francia e Danimarca) con territori classificati come PTOM, evitando così di andare ad incidere sul finanziamento disponibile nell'ambito del programma LIFE nel suo complesso.

Emendamento 5

Articolo 8 – Complementarietà, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

In conformità alle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri garantiscono il coordinamento tra il programma LIFE e il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di creare sinergie, in particolare nel contesto dei progetti integrati di cui all'articolo 18, lettera d), e per favorire l'utilizzo di soluzioni, metodi e approcci sviluppati nell'ambito del programma LIFE. A livello dell'Unione, il coordinamento ha luogo nell'ambito del quadro strategico comune di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. … (regolamento QSC).

In conformità alle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri garantiscono il coordinamento tra il programma LIFE e il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di creare sinergie,in particolare nel contesto dei progetti integrati di cui all'articolo 18, lettera d, e per favorire l'utilizzo di soluzioni, metodi e approcci sviluppati nell'ambito del programma LIFE. A livello dell'Unione, il coordinamento ha luogo nell'ambito del quadro strategico comune di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. … (regolamento ).

Motivazione

Data l'importanza di LIFE come contributo strategico al finanziamento di Natura 2000, il CdR chiede che il regolamento inviti esplicitamente gli Stati membri a garantire il coordinamento anche attraverso l'istituzione di quadri di azione prioritaria (PAF). Inoltre, potenziali sinergie potrebbe risultare dal coordinamento dei progetti integrati LIFE con il nuovo approccio proposto di «sviluppo locale di tipo partecipativo» e delle strategie di sviluppo locale per tutti i fondi del QSC, come sancito agli articoli 28 e 29 del progetto di regolamento recante disposizioni comuni.

Inoltre, la precisazione terminologica è intesa a garantire la conformità con precedenti pareri del Comitato delle regioni (CdR 5/2012 riv. 1).

Emendamento 6

Articolo 10 - Obiettivi specifici nel settore prioritario Ambiente ed uso efficiente delle risorse, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

sostenere l'applicazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci integrati per l'attuazione dei piani e programmi in conformità alla politica e alla legislazione dell'Unione in materia di ambiente, soprattutto nei settori delle acque, dei rifiuti e dell'aria;

sostenere l'applicazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci integrati per l'attuazione dei piani e programmi in conformità alla politica e alla legislazione dell'Unione in materia di ambiente, soprattutto nei settori delle acque, , dei rifiuti e dell'aria;

Motivazione

In molte regioni, la lotta alla contaminazione del suolo è di fondamentale importanza ed è considerata come strettamente collegata alla tutela delle risorse idriche e alla prevenzione dei rifiuti.

Emendamento 7

Articolo 14 - Obiettivi specifici del settore prioritario Mitigazione dei cambiamenti climatici

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Allo scopo di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra, il settore prioritario Mitigazione dei cambiamenti climatici persegue, in particolare, i seguenti obiettivi specifici:

Allo scopo di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra, il settore prioritario Mitigazione dei cambiamenti climatici persegue, in particolare, i seguenti obiettivi specifici:

(a)

contribuire all'attuazione e allo sviluppo delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di mitigazione, compresa l'integrazione tra i diversi settori, in particolare attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci politici o di gestione, di buone pratiche e di soluzioni per la mitigazione dei cambiamenti climatici;

(a)

contribuire all'attuazione e allo sviluppo delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di mitigazione, compresa l'integrazione tra i diversi settori, in particolare attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci politici o di gestione, di buone pratiche e di soluzioni per la mitigazione dei cambiamenti climatici;

(b)

migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, la stima, il monitoraggio, la valutazione e l'attuazione di azioni e misure di mitigazione efficaci, e migliorare la capacità di mettere in pratica tali conoscenze;

(b)

migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, la stima, il monitoraggio, la valutazione e l'attuazione di azioni e misure di mitigazione efficaci, e migliorare la capacità di mettere in pratica tali conoscenze;

(c)

facilitare lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate, come per le strategie di mitigazione e i piani di azione, a livello locale, regionale o nazionale;

(c)

facilitare lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate, come per le strategie di mitigazione e i piani di azione, a livello locale, regionale o nazionale;

(d)

contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti di mitigazione innovativi, idonei a essere replicati, trasferiti o integrati.

(d)

contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti di mitigazione innovativi, idonei a essere replicati, trasferiti o integrati

 

Motivazione

Bisogna adoperarsi affinché le misure in materia di clima non abbiano un impatto negativo sulla biodiversità. Al contrario, poiché tali misure rientrano nel programma LIFE, occorre fare in modo che esse abbiano effetti positivi sulla biodiversità. È in effetti essenziale mantenere la coerenza tra i due grandi assi del programma LIFE.

Emendamento 8

Articolo 15 - Obiettivi specifici del settore prioritario Adattamento ai cambiamenti climatici

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Allo scopo di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra, il settore prioritario Mitigazione dei cambiamenti climatici persegue, in particolare, i seguenti obiettivi specifici:

Allo scopo di contribuire agli sforzi finalizzati ad accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici, il settore prioritario Adattamento ai cambiamenti climatici persegue in particolare i seguenti obiettivi specifici:

(a)

contribuire all'attuazione e allo sviluppo delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di mitigazione, compresa l'integrazione tra i diversi settori, in particolare attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci politici o di gestione, di buone pratiche e di soluzioni per la mitigazione dei cambiamenti climatici;

(a)

contribuire all'attuazione e allo sviluppo delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di adattamento, compresa l'integrazione tra i diversi settori, in particolare attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci politici o di gestione, di buone pratiche e di soluzioni per l'adattamento ai cambiamenti climatici;

(b)

migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, la stima, il monitoraggio, la valutazione e l'attuazione di azioni e misure di mitigazione efficaci, e migliorare la capacità di mettere in pratica tali conoscenze;

(b)

migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, la stima, il monitoraggio, la valutazione e l'attuazione di azioni e misure di adattamento efficaci e migliorare la capacità di mettere in pratica tali conoscenze;

(c)

facilitare lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate, come per le strategie di mitigazione e i piani di azione, a livello locale, regionale o nazionale;

(c)

facilitare lo sviluppo e l'attuazione di approcci integrati, come per le strategie di adattamento e i piani di azione, a livello locale, regionale o nazionale;

(d)

contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti di mitigazione innovativi, idonei a essere replicati, trasferiti o integrati.

(d)

contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti di adattamento innovativi, idonei a essere replicati, trasferiti o integrati

 

Motivazione

Bisogna adoperarsi affinché le misure in materia di clima non abbiano un impatto negativo sulla biodiversità. Al contrario, poiché tali misure rientrano nel programma LIFE, occorre fare in modo che esse abbiano effetti positivi sulla biodiversità. È in effetti essenziale mantenere la coerenza tra i due grandi assi del programma LIFE.

Emendamento 9

Articolo 18 – Progetti, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

progetti integrati, principalmente nei settori natura, acqua, rifiuti, aria e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi;

progetti integrati, principalmente nei settori natura, acqua, rifiuti, aria, e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi;

Motivazione

Questo settore prioritario dovrebbe includere l'ambiente marino, il suolo e la gestione del rumore.

Emendamento 10

Articolo 19 - Criteri di ammissibilità di progetti

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   I progetti di cui all’articolo 18 soddisfano i seguenti criteri di ammissibilità:

1.   I progetti di cui all’articolo 18 soddisfano i seguenti criteri di ammissibilità:

(a)

sono di interesse per l’Unione e apportano un contributo significativo al raggiungimento di uno degli obiettivi del programma LIFE di cui all’articolo 3;

(a)

sono di interesse per l’Unione e apportano un contributo significativo al raggiungimento di uno degli obiettivi del programma LIFE di cui all’articolo 3;

(b)

garantiscono un approccio efficace sotto il profilo dei costi e sono tecnicamente e finanziariamente coerenti;

(b)

garantiscono un approccio efficace sotto il profilo dei costi e sono tecnicamente e finanziariamente coerenti;

(c)

prevedono un’attuazione efficace.

(c)

prevedono un’attuazione efficace.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo 30, riguardanti le condizioni di applicazione del criterio di cui al paragrafo 1, lettera a), al fine di adattare tale criterio ai settori prioritari specifici definiti negli articoli 9 e 13.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo 30, riguardanti le condizioni di applicazione del criterio di cui al paragrafo 1, lettera a), al fine di adattare tale criterio ai settori prioritari specifici definiti negli articoli 9 e 13.

2.   Ove possibile, i progetti finanziati dal programma LIFE promuovono le sinergie tra i vari obiettivi e il ricorso agli appalti pubblici verdi.

2.    progetti finanziati dal programma LIFE promuovono le sinergie tra i vari obiettivi e il ricorso agli appalti pubblici verdi.

3.   I progetti integrati di cui all’articolo 18, lettera d) associano, ove opportuno, le parti interessate, e promuovono, se possibile, la mobilizzazione di altre fonti di finanziamento dell’Unione e il loro coordinamento.

3.   I progetti integrati di cui all’articolo 18, lettera d) associano, le parti interessate, e promuovono, se possibile, la mobilizzazione di altre fonti di finanziamento dell’Unione e il loro coordinamento.

La Commissione garantisce l’equilibrio geografico, in linea con i principi di solidarietà e di condivisione degli oneri nel processo di aggiudicazione dei progetti integrati. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati, in conformità all’articolo 30, riguardanti i criteri per l’applicazione dell’equilibrio geografico in ciascuna area tematica di cui all’articolo 18, lettera d).

La Commissione garantisce ' equilibrio geografico, in linea con i principi di solidarietà e di condivisione degli oneri nel processo di aggiudicazione dei progetti integrati. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati, in conformità all’articolo 30, riguardanti i criteri per l’applicazione dell’equilibrio geografico in ciascuna area tematica di cui all’articolo 18, lettera d).

4.   La Commissione presta particolare attenzione ai progetti transnazionali in cui la cooperazione transnazionale è essenziale per garantire la tutela dell’ambiente e gli obiettivi climatici, e si adopera per garantire che almeno il 15 % delle risorse di bilancio dedicate ai progetti sia assegnato a progetti transnazionali.

4.   La Commissione presta particolare attenzione ai progetti transnazionali in cui la cooperazione transnazionale è essenziale per garantire la tutela dell’ambiente e gli obiettivi climatici, e si adopera per garantire che almeno il 15 % delle risorse di bilancio dedicate ai progetti sia assegnato a progetti transnazionali.

 

   .

Motivazione

L'accessibilità delle parti interessate ai progetti integrati e il loro coinvolgimento vanno incoraggiati ovunque e per quanto possibile.

Sebbene gli sforzi messi in campo nel quadro del programma debbano essere ripartiti sull'intero territorio dell'UE, non da ultimo perché le questioni ambientali e climatiche hanno spesso delle implicazioni transfrontaliere, il concetto di «quote nazionali» pare inappropriato e non dovrebbe essere considerato di maggiore importanza rispetto al valore effettivo delle singole proposte.

Bisogna evitare che i futuri progetti integrati e pluriennali che saranno ammissibili riducano i bilanci destinati alle azioni esistenti che hanno mostrato tutta la loro validità. Si tratta del resto delle azioni più facilmente utilizzabili da parte degli enti locali che non dispongono necessariamente dei mezzi necessari per attuare i progetti integrati previsti nella proposta della Commissione. È inoltre coerente che i progetti finanziati dal programma LIFE incoraggino il ricorso agli appalti pubblici verdi.

Emendamento 11

Articolo 20 - Tassi di cofinanziamento e ammissibilità dei costi dei progetti, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Il tasso massimo di cofinanziamento per i progetti di cui all'articolo 18 è pari al 70 % dei costi ammissibili. In via eccezionale, il tasso massimo di cofinanziamento per i progetti di cui all'articolo 18, lettere d) e f), è pari all'80 % dei costi ammissibili.

Il tasso massimo di cofinanziamento per i progetti di cui all'articolo 18 è pari al 70 % dei costi ammissibili. In via eccezionale, il tasso massimo di cofinanziamento per i progetti di cui all'articolo 18, lettere d) e f), è pari all'80 % dei costi ammissibili.

Motivazione

Il tasso massimo dovrebbe essere esteso all'85 % nelle regioni meno sviluppate (come definite nei regolamenti per i fondi strutturali). Tali regioni sono spesso indispensabili nel contesto dell'obiettivo di frenare la perdita della biodiversità. Di regola, le regioni ultraperiferiche (RUP) beneficiano, a titolo dei principali fondi europei, di un tasso di cofinanziamento pari all'85 %. Per tale motivo la possibilità di beneficiare di questo tasso deve essere prevista anche per gli altri programmi dell'Unione, come ad esempio LIFE. Si sottolinea inoltre il fatto che le RUP sono le zone che più delle altre contribuiscono alla biodiversità di tutto il territorio dell'UE, in quanto presentano un gran numero di siti d'importanza europea nell'ambito della rete Natura 2000.

Emendamento 12

Articolo 20 - Tassi di cofinanziamento e ammissibilità dei costi dei progetti, paragrafo 2, prima parte relativa all'IVA

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

L'IVA non è considerata un costo ammissibile per i progetti di cui all'articolo 18.

L'IVA considerata un costo ammissibile per i progetti di cui all'articolo 18

Motivazione

Il CdR ritiene che l'esclusione dell'IVA dalle spese ammissibili possa dissuadere molti potenziali candidati dall'elaborare una proposta. Rammenta che nel quadro di altri fondi UE l'IVA è accettata tra i costi ammissibili se i beneficiari sono in grado di provarne l'irrecuperabilità;

Emendamento 13

Articolo 20 - Tassi di cofinanziamento e ammissibilità dei costi dei progetti, paragrafo 3 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Motivazione

Il CdR ritiene che l'esclusione delle spese per il personale dai costi ammissibili possa dissuadere molti potenziali candidati dall'elaborare una proposta. La formulazione proposta reintroduce tale ammissibilità come indicato nel regolamento LIFE+ (CE) n. 614/2077, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 309 del 20 novembre 2008 (cfr. art. 5), tenendo tuttavia conto degli oneri salariali e non soltanto dando la possibilità, senza criteri precisi, di prenderli in considerazione. Peraltro per le piccole amministrazioni e i piccoli operatori, l'obbligo di assumere personale supplementare per portare avanti questi progetti non è realistico e renderebbe spesso impossibile la loro realizzazione, tanto più che spesso occorre personale specializzato che conosca bene la materia. Si propone quindi di limitare il requisito all'effettiva assegnazione di questi lavoratori alla realizzazione del progetto finanziato in questo quadro.

Inoltre, è opportuno chiarire che il funzionario destinato specificamente al progetto potrà esserlo a tempo pieno o parziale, affinché non vi sia discriminazione di questo tipo nel calcolare il costo dei funzionari che lavorano effettivamente nei progetti finanziati. Sulla base dell'esperienza di applicazione di detti progetti in periodi precedenti del programma LIFE, molte volte si esige nel corso della loro attuazione la partecipazione parziale, ma imprescindibile, di funzionari, ragion per cui è necessario che si possa riconoscere questo costo ai fini del suo finanziamento.

Bruxelles, 19 luglio 2012

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  CdR 6/2011 fin (punto 74).

(2)  Relazione Assessment of Territorial Impacts of the EU Life+ instrument, elaborata dal segretariato del Comitato delle regioni, maggio 2011; CdR 6/2011 fin.

(3)  CdR 6/2011 (punto 56).

(4)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2011) 1573 final.

(5)  CdR 6/2011 fin, Relazione Assessment of Territorial Impacts of the EU Life+ instrument, elaborata dal segretariato del Comitato delle regioni, maggio 2011.

(6)  COM(2010) 2020 final e COM(2011) 112 final.

(7)  CdR 6/2011 fin (punti 6, 25, 65-69).

(8)  CdR 6/2011 fin (punti 33 e 37).

(9)  CdR 6/2011 fin (punto 38).

(10)  CdR 6/2011 fin (punto 18).

(11)  CdR 25/2010 fin, CdR 159/2008 fin, CdR 47/2006 fin.

(12)  CdR 6/2011 fin (punto 35).

(13)  COM(2011) 615 final; CdR 6/2011 fin (punto 15).

(14)  CdR 6/2011 fin (punto 34).

(15)  CdR 6/2011 fin (punto 9, 14).

(16)  COM(2011) 112 final dell’8 marzo 2011.


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