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Document 52011PC0326
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and on the right to communicate upon arrest
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell’arresto
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell’arresto
/* COM/2011/0326 definitivo - 2011/0154 (COD) */
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell’arresto /* COM/2011/0326 definitivo - 2011/0154 (COD) */
RELAZIONE 1. Introduzione 1. La presente proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intende definire norme minime
comuni relative al diritto degli indagati e degli imputati in procedimenti
penali nell’Unione europea di avere accesso a un difensore, nonché al diritto
di poter comunicare al momento dell’arresto con un terzo, sia questi un
familiare, il datore di lavoro o l’autorità consolare. La proposta fa parte
della serie di misure previste dalla risoluzione del Consiglio del 30 novembre
2009 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti
procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, quale allegata al
programma di Stoccolma approvato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2010.
La tabella di marcia suggerisce che la Commissione presenti proposte procedendo
per tappe; la presente proposta va quindi considerata parte integrante di un
pacchetto legislativo globale che verrà presentato nel corso dei prossimi anni
e garantirà un nucleo minimo di diritti processuali nei procedimenti penali
nell’Unione europea. Il problema dell’assistenza legale, che nella tabella di
marcia era stato considerato unitamente alla consulenza legale, merita una
proposta distinta, in virtù della specificità e della complessità della materia. 2. La prima tappa è costituita
dalla direttiva 2010/64/UE, del 20 ottobre 2010, sul diritto
all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali[1]. 3. La seconda sarà una
direttiva, attualmente in fase di negoziazione sulla base della proposta della
Commissione, sul diritto all’informazione[2],
che stabilisce norme minime sul diritto a ricevere informazioni sui propri
diritti e sull’accusa formulata nonché il diritto di accesso al fascicolo. 4. Analogamente alle due misure
di cui sopra, la presente proposta intende migliorare i diritti degli indagati
e degli imputati. Stabilire norme minime comuni per regolare questi diritti
dovrebbe consentire di incrementare la fiducia reciproca fra autorità
giudiziarie e quindi facilitare l’applicazione del principio del riconoscimento
reciproco. Un certo grado di compatibilità fra le legislazioni degli Stati
membri è di importanza cruciale per migliorare la cooperazione giudiziaria
nell’Unione europea. 5. La base giuridica della
proposta è l’articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE), ai sensi del quale, “[l]addove necessario per
facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni
giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali
aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono
stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura
legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le
tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Esse
riguardano: a) l’ammissibilità
reciproca delle prove tra gli Stati membri; b) i diritti della
persona nella procedura penale; c) i diritti delle
vittime della criminalità; d)[…].” 6. L’articolo 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea (la “Carta”) sancisce il diritto a un
giudice imparziale; l’articolo 48 garantisce i diritti della difesa e ha
significato e portata identici al diritto garantito dall’articolo 6, paragrafo
3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU)[3].
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della CEDU, ogni accusato ha
diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la
sua difesa, mentre la lettera c) dello stesso paragrafo sancisce il diritto
dell’accusato di “difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore
di sua scelta”. L’articolo 14, paragrafo 3, del Patto internazionale sui
diritti civili e politici (ICCPR)[4]
contiene disposizioni molto simili. Sia il diritto di accesso a un difensore
che il diritto a comunicare al momento dell’arresto costituiscono garanzie
esplicite contro i maltrattamenti e fanno ostacolo a una eventuale violazione
dell’articolo 3 (proibizione della tortura) della CEDU. Il diritto di
comunicare al momento dell’arresto promuove il diritto al rispetto della vita
privata e familiare previsto dall’articolo 8 della CEDU. Secondo la Convezione
di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari (VCCR)[5], in caso di arresto o
detenzione, il cittadino straniero ha il diritto di chiedere che il proprio
consolato sia informato del suo stato di detenzione ed ha il diritto di
ricevere visite da parte di funzionari consolari. 7. La Commissione ha proceduto a
una valutazione dell’impatto di questa proposta. La relazione sulla valutazione
d’impatto è consultabile sul sito Internet
http://ec.europa.eu/governance/.......... 2. Contesto 8. L’articolo 6, paragrafo 3,
del trattato sull’Unione europea (TUE) stabilisce che i diritti fondamentali,
garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli
Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali.
L’articolo 6, paragrafo 1, del TUE afferma che l’Unione riconosce i diritti, le
libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007[6] a Strasburgo, che ha lo stesso
valore giuridico del TFUE e del TUE. La Carta si applica alle istituzioni dell’Unione
europea e agli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione, ad esempio
nel campo della cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione europea.
9. Nel 2004 la Commissione ha
presentato una proposta legislativa globale[7]
riguardante i più importanti diritti degli imputati nei procedimenti penali;
proposta che il Consiglio non ha adottato. 10. Il 30 novembre 2009 il
Consiglio Giustizia ha adottato una tabella di marcia per il rafforzamento dei
diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali[8] in cui chiede l’adozione di
misure relative ai più importanti diritti fondamentali processuali; la tabella
di marcia si basa su un approccio “per tappe” e invita la Commissione a
presentare le proposte necessarie a tal fine. I vantaggi di una legislazione
dell’UE in questo settore si percepiranno appieno soltanto quando tutte le
misure saranno state trasposte in atti legislativi. La terza e quarta misura
nella tabella di marcia riguardano rispettivamente il diritto di accesso a un
difensore e il diritto di comunicare con i terzi, quali familiari, datori di
lavoro o autorità consolari. 11. Il programma di Stoccolma,
adottato dal Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009[9], ha ribadito l’importanza dei
diritti della persona nei procedimenti penali quale valore fondante
dell’Unione, essenziale per garantire la fiducia reciproca tra gli Stati membri
e la fiducia dei cittadini nei riguardi dell’Unione europea. Inoltre, la tutela
dei diritti fondamentali della persona rimuoverà gli ostacoli alla libera
circolazione. Il programma di Stoccolma fa riferimento alla tabella di marcia
quale parte integrante del programma pluriennale e invita la Commissione a
presentare proposte adeguate per una sua rapida attuazione. 3. Il diritto all’accesso a un difensore
secondo la Carta e la CEDU 12. L’articolo 6 della Carta
(Diritto alla libertà e alla sicurezza) recita: “Ogni persona ha diritto alla libertà e alla
sicurezza.” L’articolo 47 della Carta (Diritto a un ricorso
effettivo e a un giudice imparziale) prevede che: “(…) Ogni persona ha diritto a che la sua causa
sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un
giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la
facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare (…)”. L’articolo 48 della Carta (Presunzione di
innocenza e diritti della difesa) recita: “2. Il rispetto dei diritti della difesa è
garantito ad ogni imputato.” Nel suo ambito di applicazione, la Carta
garantisce e riflette i diritti corrispondenti sanciti nella CEDU. L’articolo 6 (Diritto a un processo equo) recita: “3) In particolare, ogni
accusato ha diritto di: b) disporre del tempo e
delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; c) difendersi
personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta […]”. 13. Una
serie di recenti sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (la
“Corte”) ha chiarito la portata di tali norme. La Corte ha ripetutamente
affermato che l’articolo 6 trova applicazione nella fase che precede il
procedimento penale[10]
e che un indagato deve avere la possibilità di ottenere l’assistenza di un
difensore nelle fasi iniziali degli interrogatori di polizia[11] e dal momento in cui viene
privato della libertà personale, a prescindere da qualunque forma di
interrogatorio[12].
La Corte ha stabilito che queste garanzie devono applicarsi anche ai testimoni
quando fossero in realtà indagati per un reato, dal momento che la qualifica
formale della persona è irrilevante[13].
Nella causa Panovits[14],
la Corte ha rilevato una violazione dell’articolo 6 laddove delle
dichiarazioni rese dall’indagato in assenza del suo difensore, pur non essendo
gli unici mezzi di prova a disposizione, erano state utilizzate per confermare
il verdetto di condanna. La Corte ha considerato che, in assenza di ragioni
imperiose (che non pregiudicano tuttavia l’equità complessiva del
procedimento), la mancanza di assistenza legale durante l’interrogatorio di un
indagato costituisce una limitazione dei suoi diritti di difesa[15]. Il numero di denunce relative
al diritto di accesso a un difensore è costantemente in crescita da qualche
anno a questa parte. Senza un’adeguata attuazione della giurisprudenza della
Corte, gli Stati membri rischiano di dover sostenere costi elevati derivanti dalla
liquidazione dei danni riconosciuti dalla Corte ai ricorrenti che vedono
accolte le loro richieste[16].
14. Conformemente al mandato
contenuto nella tabella di marcia dei diritti procedurali, la presente
direttiva stabilisce norme minime a livello dell’UE sul diritto di indagati e
imputati ad avere accesso a un difensore. Promuove pertanto l’applicazione
della Carta, in particolare degli articoli 6, 47 e 48, fondandosi sull’articolo
6 della CEDU come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo. 4. Il diritto di comunicare al momento
dell’arresto 15. All’indagato o imputato che
sia privato della libertà personale dovrebbe essere concesso di comunicare al
momento dell’arresto con almeno una persona di sua scelta, quale un familiare o
il datore di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che i
rappresentanti legali del minore indagato o imputato di reato siano informati
quanto prima della sua detenzione e dei motivi che l’hanno giustificata, salvo
che ciò sia contrario all’interesse superiore del minore. Questo diritto
dovrebbe fare oggetto di deroga solo in casi estremamente limitati. 16. Ove il detenuto non sia
cittadino dello Stato in cui è disposta la misura detentiva, è opportuno che le
autorità consolari del suo paese d’origine vengano informate. Indagati e
imputati stranieri costituiscono un gruppo facilmente identificabile come
vulnerabile che in taluni casi necessita di una protezione aggiuntiva quale
offerta dalla Convezione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari (VCCR),
secondo cui, in caso di arresto o detenzione, il cittadino straniero ha il
diritto di chiedere che il proprio consolato sia informato del suo stato di
detenzione ed ha il diritto di ricevere visite da parte di funzionari
consolari. 5 Disposizioni specifiche Articolo 1 - Oggetto 17. L’oggetto della direttiva è la
definizione di norme che regolamentino i diritti di indagati, imputati e
persone sottoposte a mandato d’arresto europeo, ad avere accesso a un difensore
nel procedimento penale a loro carico, nonché di norme che regolamentino il
diritto di indagati e accusati sottoposti a misura privativa della libertà
personale di comunicare con un terzo al momento dell’arresto. Articolo 2 -
Ambito di applicazione 18. La direttiva si applica a chiunque
sia messo a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante
notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagato o imputato per un reato,
fino alla conclusione del procedimento (comprese le eventuali impugnazioni).
19. Il procedimento di esecuzione
del mandato di arresto europeo[17]
rientra espressamente nell’ambito di applicazione della direttiva, la quale
prevede esplicitamente che le garanzie procedurali di cui agli articoli 47 e 48
della Carta e agli articoli 5 e 6 della CEDU si applichino alla procedura di
consegna sulla base del mandato di arresto europeo. Articolo 3 – Diritto di accesso a un
difensore nel procedimento penale 20. Questo articolo sancisce il
principio generale secondo cui ogni indagato e ogni imputato in un procedimento
penale deve avere accesso a un difensore quanto prima, in tempo utile e in modo
tale da permettergli di esercitare i propri diritti di difesa. L’accesso al
difensore deve essere consentito al più tardi nel momento della privazione
della libertà personale, e quanto prima considerando le circostanze di ciascun
caso. A prescindere dalla privazione della libertà personale, l’accesso a un
difensore deve essere concesso quando venga effettuato un interrogatorio,
nonché quando si proceda ad atti procedurali o di raccolta delle prove che
richiedono o consentono la presenza dell’indagato o dell’imputato, salvo
qualora le prove da raccogliere possano essere alterate, rimosse o distrutte in
conseguenza del passare del tempo necessario all’arrivo del difensore. Questa
misura riflette la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo,
che ha stabilito che all’indagato deve essere offerta l’assistenza di un
avvocato “già durante le fasi iniziali di un interrogatorio di polizia” e non
appena venga privato della libertà personale, a prescindere da qualsiasi
interrogatorio. Articolo 4 –
Contenuto del diritto di accesso a un difensore 21. Questo articolo elenca le
attività che un difensore che rappresenta un imputato o indagato deve poter
svolgere per assicurare un effettivo esercizio dei diritti della difesa, tra
cui: conferire con il proprio assistito per un tempo e con frequenza adeguati a
questo scopo; presenziare a qualunque interrogatorio o udienza; salva
l’eccezione di cui sopra, laddove un ritardo può compromettere la disponibilità
delle prove, presenziare a qualunque atto investigativo o di raccolta di prove
per il quale il diritto nazionale applicabile richiede o autorizza
espressamente la presenza dell’indagato o dell’imputato; avere accesso al luogo
di detenzione per verificarne le condizioni. Le disposizioni del presente
articolo riflettono sentenze consolidate della Corte europea dei diritti
dell’uomo le quali insistono sul fatto che l’esercizio dei diritti della difesa
deve essere effettivo ed indicano le attività[18]
che un difensore che rappresenta l’indagato o l’imputato deve poter svolgere. Articolo 5 -
Il diritto di comunicare al momento dell’arresto 22. Questo articolo consente a
coloro che sono privati della libertà personale nel quadro di un procedimento
penale, di poter comunicare quanto prima al momento dell’arresto con una
persona da essi indicata, nella maggior parte dei casi un familiare o il datore
di lavoro, in modo da informarla della loro detenzione. I rappresentanti legali
di minori privati della libertà personale devono essere informati quanto prima
della detenzione del minore e delle relative motivazioni, salvo che ciò sia in
contrasto con l’interesse superiore del minore. Ove non sia possibile
comunicare con la persona indicata dal detenuto o informarla, malgrado ogni
tentativo in tal senso (ad esempio, qualora detta persona non risponda al
telefono), il detenuto deve essere informato della mancata notifica. La
disciplina delle eventuali conseguenze è lasciata al diritto nazionale. È
consentito derogare a questo diritto esclusivamente nelle limitate circostanze
descritte all’articolo 8. Le disposizioni di questo articolo fanno eco alla
richiesta della Commissione europea di rendere il sistema dell’amministrazione
della giustizia più “a misura di minore” in Europa[19], al riconoscimento a più
riprese - da parte del Comitato per la prevenzione della tortura - del diritto
alla notifica della detenzione come garanzia fondamentale contro i
maltrattamenti, nonché al contenuto delle linee guida del Comitato dei Ministri
del Consiglio d’Europa su una giustizia “a misura di minore”[20]. Articolo 6 – Diritto a comunicare con
autorità consolari o diplomatiche 23. Questo articolo conferma il
diritto a comunicare con le autorità consolari. Esso impone agli Stati membri
l’obbligo di assicurare che tutti i detenuti stranieri che lo desiderano
possano ottenere che le autorità consolari del loro Stato d’origine siano
informate della loro detenzione. La deroga a questo diritto è consentita
esclusivamente nelle limitate circostanze descritte all’articolo 8. Articolo 7 -
Riservatezza 24. I diritti della difesa sono
tutelati mediante l’obbligo di garantire che tutte le comunicazioni, in
qualunque forma esse siano, fra un indagato o un imputato e il suo difensore
siano tenute totalmente riservate, senza alcun margine di deroga. La Corte ha
riconosciuto nel principio di tutela della riservatezza delle informazioni
scambiate tra l’avvocato ed il suo assistito uno dei fattori principali per
un’effettiva rappresentanza degli interessi di quest’ultimo. Ha infatti
dichiarato che la comunicazione riservata con il proprio difensore è tutelata
dalla CEDU quale salvaguardia importante dei diritti della difesa[21]. Articolo 8 - Deroghe 25. L’importanza capitale dei
diritti sanciti dalla presente direttiva suggerisce che non si debba, in linea
di principio, concedere agli Stati membri la possibilità di introdurre deroghe.
Tuttavia, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ammette
un limitato margine di deroga agli articoli 3, 4 (paragrafi da 1 a 3), 5 e 6
per quanto riguarda le fasi iniziali del procedimento penale. La Corte ha
stabilito che, se è vero che il diritto di una persona incriminata ad essere
difesa in maniera effettiva da un avvocato non è un diritto assoluto, pur
tuttavia qualunque eccezione all’esercizio di questo diritto deve essere
chiaramente circoscritta e strettamente limitata nel tempo[22] e non deve, alla luce del
procedimento complessivo, privare l’imputato del diritto a un processo equo[23]. Questa norma si fonda su tale
giurisprudenza per consentire agli Stati membri di derogare al diritto
all’accesso a un difensore solo in circostanze eccezionali, in caso di
necessità e nel rispetto di garanzie processuali. Qualunque deroga deve essere
giustificata da ragioni imperiose legate alla necessità urgente di scongiurare
un pericolo per la vita o l’integrità fisica di una o più persone. Inoltre,
qualunque deroga deve rispettare il principio di proporzionalità, in base al
quale l’autorità competente deve sempre scegliere l’alternativa che riduce il
meno possibile il diritto di accesso a un difensore e deve limitare la durata
della restrizione quanto più possibile. Conformemente alla giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo, nessuna deroga può basarsi esclusivamente
sul tipo o sulla gravità del reato e qualunque decisione di applicare una
deroga richiede una valutazione caso per caso da parte dell’autorità
competente. In ogni caso, nessuna deroga può avere come effetto di
compromettere l’equità del procedimento e le dichiarazioni fatte dalla persona
in assenza di un difensore non possono mai essere utilizzate come prova a suo
carico. Infine, questa norma prevede che le deroghe possano essere autorizzate
solo sulla base di una decisione motivata dell’autorità giudiziaria, per cui la
decisione non può essere presa dalla polizia o da altre autorità di contrasto
che non siano considerate autorità giudiziarie ai sensi del diritto nazionale e
della CEDU. Lo stesso principio e gli stessi limiti si applicano alle deroghe
al diritto di comunicare al momento dell’arresto a un terzo. Articolo 9 -
Rinuncia 26. La Corte ha dichiarato che una
rinuncia che voglia essere effettiva ai fini della CEDU, deve essere
volontaria, stabilita in modo inequivocabile e fondata su garanzie minime
proporzionate alla sua importanza[24].
Detta giurisprudenza è ripresa nell’articolo 9, che dispone che la rinuncia (di
cui deve risultare l’avvenimento e le circostanze), deve essere volontaria e
inequivoca e fatta con piena cognizione delle conseguenze analizzate mediante
un parere legale o altrimenti. La persona deve inoltre essere in grado di
capire dette conseguenze. Articolo 10 – Persone diverse da indagati e
imputati 27. Questo articolo introduce
tutela e rimedi per coloro, come i testimoni, che durante un interrogatorio o
un’udienza si ritrovano indagati o incriminati. Ciò si fonda sulla
giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo secondo cui la garanzia di un
equo processo, incluso l’accesso a un difensore, deve applicarsi ai testimoni
qualora siano in realtà indagati di un reato, dal momento che la qualifica
formale della persona è irrilevante[25]. Articolo 11
– Diritto all’accesso a un difensore nel procedimento di esecuzione del mandato
d’arresto europeo 28. Questo articolo rispecchia il
mandato, contenuto nell’articolo 82, paragrafo 2, del trattato, di adottare,
mediante direttive, norme minime dirette a “facilitare il riconoscimento
reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di
polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale”.
Migliorare il sistema del mandato d’arresto europeo è un principio fondamentale
della terza relazione della Commissione sull’attuazione della decisione quadro
del Consiglio ad esso relativa[26].
Questo articolo si fonda sull’articolo 11 della decisione quadro 2002/584/GAI[27] relativa al mandato d’arresto
europeo, ai sensi del quale il ricercato arrestato in esecuzione di un mandato
d’arresto europeo ha il diritto di essere assistito da un consulente legale,
conformemente al diritto interno dello Stato membro dell’esecuzione. Questa
norma non intende compromettere il riconoscimento reciproco; il difensore dello
Stato membro emittente non interviene nel merito della causa in questa fase
poiché il suo ruolo è limitato a consentire al ricercato di esercitare i propri
diritti ai sensi della decisione quadro. A tal fine, la funzione del difensore
nello Stato membro emittente sarà limitata a fornire assistenza e informazioni
al difensore nello Stato membro dell’esecuzione. La promozione della fiducia reciproca, essenziale
al meccanismo di riconoscimento reciproco, è supportata dal fatto che l’arresto
avvenuto sulla base di un mandato d’arresto europeo deve essere comunicato allo
Stato membro emittente; gli interessi dell’arrestato devono essere tutelati da
un difensore nello Stato membro emittente che assiste il difensore nello Stato
membro dell’esecuzione, in modo da consentire all’arrestato di esercitare i
propri diritti nel modo più efficace, in conformità alla decisione quadro del
Consiglio 2002/584/GAI. Detta assistenza può facilitare l’effettivo esercizio
dei diritti delle persone ai sensi della decisione quadro nello Stato membro
dell’esecuzione, segnatamente la possibilità di invocare uno dei motivi per la
non esecuzione del mandato d’arresto europeo ai sensi degli articoli 3 e 4. Ad
esempio, l’assistenza di un difensore nello Stato membro emittente può
risultare importante al fine di procurare la prova di una precedente sentenza,
che comporterebbe l’applicazione del principio “ne bis in idem”
contenuto all’articolo 3, paragrafo 2. Il procedimento per l’esecuzione del
mandato d’arresto europeo non verrebbe ritardato poiché questo articolo non
pregiudica i termini stabiliti dalla decisione quadro. Al contrario, il
coinvolgimento di un difensore nello Stato membro emittente risulterebbe in un
consenso dato più rapidamente dal ricercato che riceverebbe maggiori
informazioni sulla procedura nello Stato membro emittente e sulle conseguenze
del proprio consenso. Articolo 12
- Patrocinio a spese dello Stato 29. L’articolo 47, paragrafo 3,
della Carta così recita: “A coloro che non dispongono di mezzi
sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia
necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.” L’articolo 6, paragrafo 3, della CEDU stabilisce
che ogni accusato ha diritto di poter essere assistito gratuitamente da un
avvocato d’ufficio, “se non ha i mezzi per retribuire un difensore, […] quando
lo esigono gli interessi della giustizia”. Nonostante questa direttiva non intenda regolare
la questione del patrocinio a spese dello Stato, essa stabilisce una norma che
impone agli Stati membri di continuare ad applicare i rispettivi regimi di
accesso al gratuito patrocinio. Detti regimi devono essere conformi alla Carta
e alla CEDU. Inoltre, gli Stati membri non possono applicare al gratuito
patrocinio concesso in casi di accesso a un difensore garantito dalla presente
direttiva condizioni meno favorevoli di quelle praticate in casi in cui il
medesimo accesso era già disponibile in virtù del diritto nazionale. Articolo 13
– Mezzi di ricorso in caso di violazione del diritto di accesso a un difensore 30. Questo articolo rispecchia la
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo cui la forma
di ricorso più appropriata in caso di violazione del diritto a un processo
equo, sancito dalla CEDU, è garantire che un indagato o un imputato sia messo
quanto prima nella condizione in cui si sarebbe trovato se i suoi diritti non
fossero stati violati[28].
La Corte ha stabilito che, anche qualora ragioni imperiose giustifichino in via
eccezionale il diniego dell’accesso a un difensore, tale restrizione, a
prescindere dalla sua giustificazione, non deve indebitamente pregiudicare i diritti
dell’accusato ai sensi dell’articolo 6 della CEDU. Si considera che tali
diritti siano irrimediabilmente pregiudicati quando dichiarazioni incriminanti
rese durante un interrogatorio di polizia senza l’accesso a un difensore sono
usate ai fini di una condanna[29].
Pertanto, questo articolo vieta in linea teorica l’uso di prove ottenute
laddove l’accesso a un difensore sia stato negato, salvo in quei casi
eccezionali in cui l’uso di tali prove non pregiudica i diritti della difesa. Articolo 14
- Clausola di non regressione 31. La finalità di questo articolo
è assicurare che la definizione di norme minime comuni ai sensi della direttiva
non comporti un affievolimento delle norme vigenti in alcuni Stati membri, e
che siano fatte salve le disposizioni della Carta e della CEDU. Poiché la
direttiva introduce norme minime, in conformità all’articolo 82 TFUE, gli Stati
membri rimangono liberi di definire norme più restrittive di quelle approvate
con la presente direttiva. Articolo 15
- Recepimento 32. L’articolo dispone che gli
Stati membri devono attuare la direttiva entro il x /xx/ 20xx e
inviare alla Commissione, entro lo stesso termine, il testo delle disposizioni
di attuazione nell’ordinamento nazionale. Articolo 16
- Entrata in vigore 33. L’articolo stabilisce che la
direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 6. Principio di sussidiarietà 34. L’obiettivo della proposta non
può essere conseguito in maniera sufficiente dai singoli Stati membri, in
quanto i modi e i tempi dell’accesso a un difensore nel procedimento penale
variano ancora notevolmente all’interno dell’Unione europea. Poiché la proposta
mira a promuovere la fiducia reciproca, solo un’azione a livello dell’Unione
consentirà di stabilire norme minime comuni coerenti, applicabili in tutto il
territorio dell’Unione. Dato il suo obiettivo, la proposta ravvicinerà le norme
procedurali degli Stati membri riguardo ai tempi ed alle modalità di accesso a
un difensore per gli indagati e gli imputati nonché per persone oggetto di un
mandato d’arresto europeo. La proposta pertanto rispetta il principio di
sussidiarietà. 7. Principio di proporzionalità 35. La proposta ottempera al
principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per il
conseguimento del citato obiettivo a livello europeo e non va oltre quanto è
necessario a tale scopo. 2011/0154 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa al diritto di accesso a un difensore
nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell’arresto IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[30], visto il parere del Comitato delle regioni[31], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) L’articolo 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea (la “Carta”), l’articolo 6 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU) e l’articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili
e politici (ICCPR) sanciscono il diritto a un processo equo. L’articolo 48
della Carta garantisce il rispetto dei diritti della difesa. (2) Il principio del
riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie è il
fondamento della cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione. (3) Il riconoscimento reciproco
può funzionare efficacemente solo se vi sia fiducia reciproca, per la quale
sono necessarie norme dettagliate sulla tutela dei diritti e delle garanzie
procedurali derivanti dalla Carta, dalla CEDU e dall’ICCPR. Le norme minime
comuni dovrebbero incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di
tutti gli Stati membri, la quale a sua volta dovrebbe generare una più efficace
cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca e promuovere una
cultura dei diritti fondamentali nell’Unione. Inoltre dovrebbero rimuovere gli
ostacoli alla libera circolazione dei cittadini. Tali norme minime comuni
dovrebbero applicarsi al diritto di accesso a un difensore e al diritto a
comunicare al momento dell’arresto. (4) Sebbene gli Stati membri
siano firmatari della CEDU e dell’ICCPR, l’esperienza ha dimostrato che questa
circostanza in sé non sempre assicura che ciascuno di essi abbia un grado sufficiente
di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri. (5) Il 30 novembre 2009 il
Consiglio ha adottato una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti
procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (“tabella di marcia”)[32]. Il Consiglio europeo ha
accolto con favore la tabella di marcia e l’ha integrata nel programma di
Stoccolma (punto 2.4), adottato l’11 dicembre 2009[33]. Seguendo un approccio in
varie tappe, la tabella di marcia invita ad adottare misure concernenti il
diritto alla traduzione e all’interpretazione[34],
il diritto a informazioni relative ai diritti e all’accusa[35], il diritto a una consulenza
legale e assistenza legale gratuita, il diritto alla comunicazione con
familiari, datori di lavoro e autorità consolari nonché le garanzie speciali
per indagati o imputati vulnerabili. Nella tabella di marcia si
sottolinea che l’ordine dei diritti è puramente indicativo e di conseguenza
potrà essere cambiato a seconda delle priorità. La tabella di marcia è
concepita come uno strumento operativo globale; solo quando tutte le sue
componenti saranno state attuate, se ne percepiranno appieno i benefici. (6) La presente direttiva
introduce norme minime relative al diritto di accesso a un difensore e al
diritto a comunicare con un terzo al momento dell’arresto nel quadro di un
procedimento penale, ad esclusione dei procedimenti amministrativi esecutori
quali quelli in materia di concorrenza o di contenziosi fiscali, e nell’ambito
di procedimenti di esecuzione di un mandato d’arresto europeo. La direttiva
promuove l’applicazione della Carta, in particolare degli articoli 4, 6, 7, 47
e 48, fondandosi sugli articoli 3, 5, 6 e 8 della CEDU come interpretati dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo. (7) Il diritto di accesso a un
difensore è sancito dall’articolo 6 della CEDU e dall’articolo 14,
paragrafo 2, dell’ICCPR. Il diritto a comunicare con un terzo è una delle
garanzie importanti contro i maltrattamenti vietati dall’articolo 3 della CEDU,
mentre il diritto a che le autorità consolari vengano informate dello stato di
detenzione si fonda sulla Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni
consolari. La presente direttiva dovrebbe facilitare l’applicazione di tali
diritti nella pratica, al fine di garantire il diritto a un processo equo. (8) La Corte europea dei diritti
dell’uomo ha costantemente dichiarato che, al fine di tutelare il diritto a un
processo equo, in particolare la garanzia contro l’autoincriminazione, e di
evitare i maltrattamenti, l’indagato o l’imputato dovrebbe poter avere accesso
a un difensore sin dalle prime fasi dell’interrogatorio di polizia ed in ogni
caso a partire dall’inizio della detenzione. (9) Un analogo diritto alla
presenza di un difensore dovrebbe essere garantito ogni qual volta le norme del
diritto nazionale consentono espressamente o richiedono la presenza
dell’indagato o dell’imputato durante una fase del procedimento o durante una
raccolta di prove come la perquisizione; in questi casi, in realtà, la presenza
di un difensore può rafforzare i diritti della difesa senza compromettere la
necessaria riservatezza di taluni atti investigativi, dal momento che la
presenza della persona esclude la natura riservata degli atti in questione;
tale diritto non dovrebbe pregiudicare la necessità di conservare prove che, per
loro natura, possono essere alterate, rimosse o distrutte se l’autorità
competente è tenuta ad aspettare l’arrivo di un difensore. (10) Per essere efficace, l’accesso
a un difensore dovrebbe comportare la possibilità per quest’ultimo di svolgere
tutta la vasta gamma di azioni inerenti alla consulenza legale, come ha
dichiarato la Corte europea dei diritti dell’uomo. Questo dovrebbe includere la
partecipazione attiva a qualunque interrogatorio o udienza, incontri con il
proprio cliente per discutere la causa e preparare la difesa, la perquisizione
per la raccolta di prove a favore della difesa, il sostegno a un cliente in
difficoltà e il controllo delle condizioni di detenzione. (11) La durata e la frequenza degli
incontri fra l’indagato o l’imputato e il suo difensore dipendono dalle
circostanze di ciascun procedimento, in particolare dalla complessità del caso
e dagli interventi esperibili durante la procedura. L’accesso non dovrebbe
pertanto essere limitato in alcun modo, dato che ciò potrebbe pregiudicare
l’effettivo esercizio dei diritti della difesa. (12) Gli indagati o imputati
privati della libertà personale dovrebbero avere il diritto di comunicare
immediatamente l’arresto a una persona da loro scelta, come un familiare o il
datore di lavoro, al fine di informarla del loro stato di detenzione. (13) Gli indagati o imputati
privati della libertà personale dovrebbero inoltre poter comunicare con le
autorità consolari o diplomatiche pertinenti. Il diritto all’assistenza
consolare è sancito dall’articolo 36 della Convenzione di Vienna del 1963 sulle
relazioni consolari, dove si tratta del diritto conferito agli Stati di avere
contatti con i propri cittadini. La presente direttiva conferisce invece questo
diritto alle persone in stato di detenzione che lo desiderino. (14) Data l’importanza della
riservatezza delle comunicazioni fra un indagato o imputato e il proprio
difensore ai fini di garantire l’effettivo esercizio dei diritti della difesa,
gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a difendere e garantire la
riservatezza degli incontri fra il difensore e il cliente e di qualunque altra
forma di comunicazione consentita dal diritto nazionale. La riservatezza non
dovrebbe fare oggetto di eccezioni. (15) Deroghe al diritto all’accesso
a un difensore e al diritto a comunicare al momento dell’arresto dovrebbero
essere consentite solo in circostanze eccezionali, conformemente alla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, laddove sussistano
ragioni imperiose connesse al bisogno impellente di scongiurare conseguenze
negative gravi per la vita o l’integrità fisica di un’altra persona e non vi
siano mezzi meno restrittivi per conseguire lo stesso risultato (quali ad
esempio, in caso di rischio di collusione, la sostituzione del difensore scelto
dall’indagato o dall’imputato, o l’indicazione di una parte terza diversa con
cui comunicare). (16) Qualunque deroga in tal senso
dovrebbe limitarsi a produrre un rinvio, per quanto possibile limitato,
dell’iniziale accesso a un difensore e non dovrebbe incidere sulla sostanza del
diritto. Dovrebbe essere soggetto a una valutazione caso per caso da parte
dell’autorità giudiziaria competente, che dovrebbe essere tenuta a motivare la
propria decisione. (17) Le deroghe non dovrebbero
pregiudicare il diritto a un processo equo e in particolare non dovrebbero in
alcun modo consentire che dichiarazioni rese dall’indagato o imputato in
assenza del proprio difensore vengano usate per confermare il verdetto di
condanna. (18) L’indagato o imputato dovrebbe
poter rinunciare al diritto a un difensore, purché sia pienamente consapevole
delle conseguenze di tale rinuncia, segnatamente dopo aver incontrato un
difensore prima di prendere una decisione, ed abbia la necessaria capacità di
comprendere dette conseguenze e la rinuncia sia libera ed inequivoca.
L’indagato o imputato dovrebbe poter revocare la propria rinuncia in qualunque
momento nel corso del procedimento. (19) Qualunque persona ascoltata
dall’autorità competente in qualità diversa da quella di indagato o imputato,
ad esempio come testimone, dovrebbe poter immediatamente avere accesso a un
difensore qualora l’autorità ritenga che sia divenuta indagata nel corso
dell’interrogatorio e nessuna dichiarazione resa prima che la persona sia
qualificata come indagata o imputata dovrebbe essere usata a suo carico. (20) Al fine di migliorare il
funzionamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione europea, i diritti
previsti dalla presente direttiva dovrebbero applicarsi anche, mutatis
mutandis, nei procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo ai
sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati
membri[36]. (21) La persona sottoposta a
mandato d’arresto europeo dovrebbe avere il diritto di accesso a un difensore
nello Stato membro dell’esecuzione al fine di poter esercitare effettivamente i
propri diritti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio. (22) Detta persona dovrebbe poter
accedere a un difensore nello Stato membro emittente che assista il difensore
nello Stato membro dell’esecuzione in casi specifici durante la procedura di
consegna, fatti salvi i termini definiti dalla decisione
quadro 2002/584/GAI del Consiglio; tale difensore dovrebbe poter fornire
assistenza al difensore nello Stato membro dell’esecuzione quando si esercitino
i diritti della persona nello Stato dell’esecuzione ai sensi della decisione
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, con particolare riferimento ai motivi di
diniego previsti agli articoli 3 e 4 della decisione; poiché il mandato
d’arresto europeo si fonda sul principio del riconoscimento reciproco, questo
non dovrebbe comportare nessun diritto ad intervenire nel merito della causa
nello Stato membro dell’esecuzione; dal momento che i diritti della difesa non
sono incompatibili con il riconoscimento reciproco, accrescere il diritto a un
processo equo sia nello Stato membro dell’esecuzione che in quello emittente
rafforzerà la fiducia reciproca. (23) Al fine di consentire
l’effettivo esercizio del diritto di accesso a un difensore nello Stato membro
emittente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dovrebbe notificare
immediatamente all’autorità giudiziaria emittente l’arresto della persona e la
sua richiesta di avere accesso a un difensore nello Stato membro emittente. (24) Poiché manca a tutt’oggi uno
strumento legislativo a livello dell’Unione europea sull’accesso al patrocinio
a spese dello Stato, gli Stati membri dovrebbero continuare ad applicare le
rispettive normative nazionali in materia, che dovrebbero essere conformi alla
Carta, alla CEDU e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo. Qualora nuove disposizioni nazionali, adottate per dare attuazione
alla presente direttiva, dovessero conferire un diritto di accesso a un
difensore più ampio di quello precedentemente accordato dal diritto nazionale,
le norme attualmente in vigore in materia di patrocinio a spese dello Stato
dovrebbero applicarsi senza distinzione fra le due situazioni. (25) Secondo il principio
dell’efficacia del diritto dell’Unione europea, gli Stati membri dovrebbero
istituire mezzi di ricorso adeguati ed efficaci nel caso di violazione di un
diritto conferito ai singoli dal diritto dell’Unione. (26) La Corte europea dei diritti dell’uomo
ha costantemente dichiarato che qualunque conseguenza negativa di una
violazione del diritto a un difensore deve essere corretta mettendo la persona
nelle condizioni in cui si sarebbe trovata se la violazione non si fosse
prodotta. Ciò può comportare la rinnovazione del processo o misure equivalenti
se era stato emesso un verdetto di condanna in violazione del diritto a un
difensore. (27) La Corte europea dei diritti
dell’uomo ha stabilito che l’uso di una dichiarazione incriminante resa
dall’indagato o imputato senza l’accesso a un difensore arreca un danno
irrimediabile ai diritti della difesa; gli Stati membri dovrebbero pertanto
essere tenuti in linea di principio a vietare l’uso di qualunque dichiarazione
resa in violazione del diritto di accesso a un difensore come prova a carico
dell’indagato o imputato, salvo qualora ciò non arrechi pregiudizio ai diritti
della difesa. Ciò non dovrebbe pregiudicare l’uso di tali dichiarazioni per
altri scopi consentiti dal diritto nazionale, quali la necessità di eseguire
atti investigativi urgenti o di evitare la perpetrazione di ulteriori reati o
conseguenze negative gravi verso chiunque. (28) La presente direttiva
stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti previsti
dalla presente direttiva al fine di assicurare un livello di tutela più elevato
in situazioni non espressamente contemplate dalla presente direttiva. Il
livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle disposizioni della
Carta e della CEDU come interpretate della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo. (29) La presente direttiva difende
i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, inclusi la proibizione della tortura e di
trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il
rispetto della vita privata e familiare, il diritto all’integrità della
persona, i diritti dei minori, l’inserimento delle persone con disabilità, il
diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione
d’innocenza e i diritti della difesa. La presente direttiva deve essere
applicata nel rispetto di tali diritti e principi. (30) La presente direttiva promuove
i diritti del minore e tiene conto delle linee guida del Consiglio d’Europa su
una giustizia a misura di minore, in particolare delle relative norme in
materia di informazione e consulenza. La direttiva garantisce che i minori non
possano rinunciare ai diritti da essa conferiti qualora non siano in grado di
comprendere le conseguenze di una tale rinuncia. I rappresentanti legali di un
minore indagato o imputato dovrebbero essere sempre informati senza indugio
della detenzione del minore e delle relative motivazioni, salvo qualora ciò sia
in contrasto con l’interesse superiore del minore. (31) Gli Stati membri dovrebbero
assicurare che le disposizioni della presente direttiva, quando corrispondono
ai diritti garantiti dalla CEDU, siano applicate in modo coerente con le
disposizioni della CEDU come sviluppate dalla pertinente giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo. (32) Poiché l’obiettivo di
stabilire norme minime comuni non può essere conseguito con iniziative
unilaterali degli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale o
locale, e può essere conseguito solo a livello dell’Unione, il Parlamento
europeo e il Consiglio possono adottare misure conformemente al principio di
sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. In
conformità del principio di proporzionalità sancito dallo stesso articolo, la
presente direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di
quell’obiettivo. (33) [A norma degli articoli 1, 2,
3 e 4 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto
allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Regno Unito e
l’Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e
all’applicazione della presente direttiva] OPPURE [Fatto salvo l’articolo 4 del
protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio
di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Regno Unito e l’Irlanda non
partecipano all’adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati,
né sono soggetti alla sua applicazione][37]. (34) A norma degli articoli 1 e 2
del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione
della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua
applicazione, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1
Oggetto La direttiva stabilisce norme relative al
diritto di indagati e imputati in procedimenti penali e di persone oggetto di
un procedimento ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, di
avere accesso a un difensore e di comunicare con un terzo al momento
dell’arresto. Articolo 2
Ambito di applicazione 1. La presente direttiva si
applica a chiunque sia messo a conoscenza dalle autorità competenti di uno
Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagato o
imputato per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino
alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o l’imputato abbia
commesso il reato, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e
l’esaurimento dei mezzi di ricorso. 2. La presente direttiva si
applica a coloro che sono oggetto di un procedimento ai sensi della decisione
quadro 2002/584/GAI, a partire dal momento in cui sono arrestati nello Stato
dell’esecuzione. Articolo 3
Diritto di accesso a un
difensore nel procedimento penale 1. Gli Stati membri garantiscono
agli indagati e agli imputati di accedere a un difensore quanto prima ed in
ogni caso: a) prima dell’inizio di
qualunque interrogatorio da parte delle forze di polizia o di altre autorità di
contrasto; b) quando vengano posti in
essere atti relativi al procedimento o di raccolta delle prove per i quali la
presenza dell’indagato o imputato è richiesta o consentita di diritto ai sensi
delle norme del diritto nazionale, salvo qualora ciò possa pregiudicare
l’acquisizione delle prove; c) a partire dalla privazione
della libertà personale. 2. L’accesso a un difensore è
garantito in tempi e secondo modalità tali da permettere all’indagato o
imputato di esercitare in modo effettivo i propri diritti di difesa. Articolo 4
Contenuto del diritto di
accesso a un difensore 1. L’indagato o imputato ha il
diritto di conferire con il difensore che lo rappresenta. 2. Il difensore ha il diritto di
essere presente a ogni interrogatorio e udienza. Il difensore ha il diritto di
porre domande, chiedere chiarimenti e rendere dichiarazioni che sono verbalizzate
secondo le norme del diritto nazionale. 3. Il difensore ha il diritto di
essere presente a qualunque altro atto investigativo o di raccolta delle prove
per il quale la presenza dell’indagato o imputato è richiesta o consentita di
diritto ai sensi delle norme del diritto nazionale, salvo qualora ciò
pregiudichi l’acquisizione delle prove. 4. Il difensore ha il diritto di
verificare le condizioni in cui l’indagato o imputato è detenuto e, a tal fine,
ha diritto di accedere al luogo di detenzione. 5. La durata e la frequenza
degli incontri fra l’indagato o imputato e il suo difensore non devono essere
limitate in alcun modo che possa pregiudicare l’esercizio dei diritti della
difesa. Articolo 5
Il diritto di comunicare al
momento dell’arresto 1. Gli Stati membri garantiscono
che la persona di cui all’articolo 2 che è privata della libertà personale
abbia il diritto di comunicare quanto prima con almeno una persona da essa
indicata. 2. Gli Stati membri garantiscono
che, qualora la persona sia un minore, il suo rappresentante legale o un altro
adulto, a seconda dell’interesse del minore, sia informato quanto prima della
privazione della libertà personale e delle relative motivazioni, salvo che ciò
sia contrario all’interesse superiore del minore; in quest’ultimo caso, ne è
informato un altro adulto appropriato. Articolo 6
Diritto a comunicare con
autorità consolari o diplomatiche Gli Stati membri assicurano che le persone di
cui all’articolo 2 che sono private della libertà personale e non sono loro
cittadini abbiano il diritto a che le autorità consolari o diplomatiche del
loro Stato di origine siano quanto prima informate della loro detenzione,
nonché il diritto di comunicare con dette autorità. Articolo 7
Riservatezza Gli Stati membri assicurano che sia garantita
la riservatezza degli incontri fra l’indagato o imputato e il suo difensore.
Gli Stati membri garantiscono inoltre la riservatezza della corrispondenza,
delle conversazioni telefoniche e di altre forme di comunicazione consentite
dal diritto nazionale fra l’indagato o imputato ed il suo difensore. Articolo 8
Deroghe Gli Stati membri non derogano ad alcuna delle
disposizioni della presente direttiva, fatti salvi, in circostanze eccezionali,
l’articolo 3, l’articolo 4, paragrafi da 1 a 3, l’articolo 5 e
l’articolo 6. Qualunque deroga di questo tipo: a) deve essere giustificata da ragioni
imperiose relative alla necessità impellente di evitare conseguenze negative
gravi per la vita o l’integrità fisica di una persona; b) non deve basarsi esclusivamente sul tipo
o sulla gravità del reato contestato; c) non deve andare oltre quanto è
necessario; d) deve essere limitata quanto più possibile
nel tempo ed in ogni caso non deve andare oltre la fase del processo; e) non deve pregiudicare l’equità del procedimento. Le deroghe possono essere autorizzate solo
mediante decisione debitamente motivata, adottata da una autorità giudiziaria
caso per caso. Articolo 9
Rinuncia 1. Fatte salve le disposizioni
del diritto nazionale che impongono la presenza l’assistenza obbligatoria o di
un difensore, qualunque rinuncia al diritto a un difensore previsto dalla
presente direttiva è subordinata alle seguenti condizioni: a) l’indagato o imputato ha ricevuto un
previo parere legale in merito alle conseguenze di tale rinuncia o ha in altro
modo acquisito piena conoscenza di tali conseguenze; b) l’indagato o imputato possiede la
necessaria capacità di comprendere tali conseguenze; e c) la rinuncia avviene in maniera volontaria
ed inequivoca. 2. L’avvenuta rinuncia e le circostanze
in cui avviene sono verbalizzate secondo le norme dello Stato membro
interessato. 3. Gli Stati membri assicurano
che una rinuncia possa essere successivamente revocata in qualunque fase del
procedimento. Articolo 10
Persone diverse da indagati e
imputati 1. Gli Stati membri garantiscono
che a qualunque persona diversa dall’indagato o dall’imputato, che è ascoltata
dalla polizia o da altra autorità di contrasto nell’ambito di una procedura
penale, venga concesso l’accesso a un difensore qualora, nel corso di
un’audizione, un interrogatorio o un’udienza, essa si ritrovi indagata o
imputata di aver commesso un reato. 2 Gli Stati membri assicurano
che qualunque dichiarazione resa da detta persona prima di essere stata
informata della propria messa sotto indagine o incriminazione non possa essere
usata a suo carico. Articolo 11
Diritto di accesso a un
difensore nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo 1. Gli Stati membri garantiscono
che chiunque sia oggetto di un procedimento ai sensi della decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio abbia diritto di accedere a un difensore
immediatamente al momento dell’arresto eseguito in conformità al mandato di
arresto europeo nello Stato membro dell’esecuzione. 2. Con riferimento al contenuto
del diritto di acceso a un difensore, l’interessato gode, nello Stato membro
dell’esecuzione, dei seguenti diritti: –
il diritto di accesso a un difensore secondo tempi
e modalità tali da permettere l’esercizio effettivo dei diritti della difesa; –
il diritto a conferire con il difensore che lo
rappresenta; –
il diritto a che il difensore sia presente ad ogni
interrogatorio ed udienza, incluso il diritto a porre domande, chiedere
chiarimenti e rendere dichiarazioni, che sono verbalizzate secondo le norme
nazionali; –
il diritto a che il difensore abbia accesso al
luogo in cui l’interessato è detenuto al fine di verificarne le condizioni di
detenzione. La durata e la frequenza degli incontri fra
l’interessato e il suo difensore non devono essere limitate in alcun modo che
possa pregiudicare l’esercizio dei suoi diritti ai sensi della decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio. 3. Gli Stati membri garantiscono
che chiunque sia oggetto di un procedimento ai sensi della decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio abbia diritto, qualora ne faccia richiesta, di
accedere immediatamente, al momento dell’arresto eseguito in conformità al
mandato di arresto europeo nello Stato membro emittente, a un difensore che
assista il difensore nello Stato membro dell’esecuzione ai sensi del paragrafo
4. L’interessato deve essere informato di tale diritto. 4. Il difensore nello Stato
membro emittente ha il diritto di svolgere soltanto le attività necessarie a
fornire assistenza al difensore nello Stato membro dell’esecuzione, ai fini di
un esercizio effettivo dei diritti della difesa dell’interessato nello Stato
membro dell’esecuzione previsti dalla decisione quadro del Consiglio, in
particolare ai sensi degli articoli 3 e 4. 5. Immediatamente dopo l’arresto
eseguito sulla base di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria
dell’esecuzione notifica all’autorità giudiziaria emittente l’avvenuto arresto
e la richiesta dell’interessato di avere accesso a un difensore nello Stato
membro emittente. Articolo 12
Patrocinio a spese dello
Stato 1. La presente direttiva fa
salve le norme nazionali sul patrocinio a spese dello Stato, che sono applicate
in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali. 2. Gli Stati membri non
applicano disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato meno
favorevoli di quelle vigenti in materia di accesso a un difensore ai sensi
della presente direttiva. Articolo 13
Mezzi di ricorso 1. Gli Stati membri assicurano
che la persona di cui all’articolo 2 abbia a disposizione mezzi di ricorso
effettivi nei casi in cui il suo diritto di accesso a un difensore venga
violato. 2. Il ricorso produce l’effetto
di porre l’indagato o l’imputato nella condizione in cui si sarebbe trovato se
i suoi diritti non fossero stati violati. 3. Gli Stati membri garantiscono
che dichiarazioni rese dall’indagato o imputato, o le prove raccolte in
violazione del diritto di accesso a un difensore o in casi in cui è stata
autorizzata una deroga a tale diritto ai sensi dell’articolo 8, non possano
essere utilizzate in nessuna fase della procedura come prove a suo carico,
salvo che l’utilizzo di tali prove non arrechi alcun pregiudizio ai diritti
della difesa. Articolo 14
Clausola di non regressione Nessuna disposizione della presente direttiva
può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle
garanzie procedurali previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, da altre pertinenti disposizioni di diritto
internazionale o dalle legislazioni degli Stati membri che assicurano un
livello di protezione più elevato. Articolo 15
Recepimento 1. Gli Stati membri adottano le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il [24 mesi dalla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale]. 2. Gli Stati membri trasmettono
alla Commissione il testo di tali disposizioni, unitamente a una tavola di
corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva. 3. Quando
gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto
della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise
dagli Stati membri. Articolo 16
Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. Articolo 17
Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva conformemente ai trattati. Fatto a Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente
[1] GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1. [2] COM(2010) 392 del 20.7.2010. [3] GU C 303 del 14.12.2007, pag. 30. Spiegazioni relative
alla carta dei diritti fondamentali. [4] 999 U.N.T.S. 171. L’ICCPR è una convenzione
internazionale sui diritti civili e politici aperta alla firma con risoluzione
dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 16 dicembre 1966 e ratificata
da tutti gli Stati membri dell’Unione europea, che ne sono quindi vincolati ai
sensi del diritto internazionale. [5] Organizzazione delle Nazioni Unite, Serie dei trattati,
vol. 596, pag. 261. [6] GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1. [7] COM(2004) 328 del 28.4.2004. [8] GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1. [9] GU C 115 del 4.5.2010. [10] Sentenza del 27 novembre 2008, Salduz v Turkey,
domanda n. 36391/02, punto 50. [11] Idem, punto 52. [12] Sentenza del 13 gennaio 2010, Dayanan v Turkey,
domanda n. 7377/03, punto 32. [13] Sentenza del 14 ottobre 2010, Brusco v France, domanda
n. 1466/07, punto 47. [14] Sentenza dell’11 dicembre 2008, Panovits v Cyprus,
domanda n. 4268/04 punti 73-76. [15] Idem, punto 66. [16] Si veda la relazione d’impatto che accompagna la presente
proposta, citata al punto 7, pag. 12. [17] Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra
Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1). [18] Sentenza del 13 gennaio 2010, Dayanan v Turkey,
domanda n. 7377/03, punto 32. [19] Comunicazione della Commissione - Programma UE per i
diritti dei minori, COM(2011) 60 del 15.2.2011. [20] Linee guida del Consiglio d’Europa su una giustizia a
misura di minore, 17.10.2010. [21] Sentenza del 13 marzo 2007, Castravet v Moldova, domanda
n. 23393/05, punto 49; sentenza del 27 marzo 2007, Istratii and others
v Moldova, domande nn. 8721/05, 8705/05, 8742/05, punto 89. [22] Sentenza del 27 novembre 2008, Salduz v Turkey,
domanda n. 36391/02, punto 55. [23] Idem, punto 52. [24] Sentenza del 27 novembre 2008, Salduz v Turkey,
domanda n. 36391/02, punto 59; sentenza dell’11 dicembre 2008, Panovits
v Cyprus, domanda n. 4268/04, punto 68; sentenza del 23 febbraio 2010, Yoldaş
v Turkey, domanda n. 27503/04, punto 52. [25] Sentenza del 14 ottobre 2010, Brusco v France, domanda
n. 1466/07, punto 47. [26] Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio sull’attuazione dal 2007 della decisione quadro del Consiglio del 13
giugno 2002 relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna
tra Stati membri, COM (2011) 175 dell’11.4.2011. [27] GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1. [28] Sentenza del 27 novembre 2008, Salduz v Turkey,
domanda n. 36391/02, punto 72. [29] Sentenza del 27 novembre 2008, Salduz v Turkey,
domanda n. 36391/02, punto 55. [30] GU C del […], pag. […]. [31] GU C del […], pag. […]. [32] GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1. [33] GU C 115 del 4.5.2010. [34] Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei
procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1). [35] Direttiva 2011/xxx/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sul diritto all’informazione nei procedimenti penali. [36] GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1. [37] La versione ultima di questo considerando dipenderà dalla
posizione definitiva che Regno Unito e Irlanda decideranno di assumere ai sensi
delle disposizioni del protocollo n. 21.